art. 1 note (parte 15)

           	
				
 
              4. I Commissari straordinari  trasmettono  al  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica,  per  il
          tramite del Ministero competente, i progetti approvati,  il
          relativo quadro economico, il cronoprogramma dei  lavori  e
          il relativo stato di avanzamento,  rilevati  attraverso  il
          sistema di cui al decreto  legislativo  n.  229  del  2011,
          segnalando altresi'  semestralmente  eventuali  anomalie  e
          significativi scostamenti rispetto ai termini  fissati  nel
          cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai  fini
          della valutazione di definanziamento degli  interventi.  Le
          modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad  eccezione  di
          quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
          di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai  commi  3  e
          3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi  di  assistenza
          tecnica nell'ambito del  quadro  economico  dell'opera,  si
          applicano anche agli interventi dei commissari  di  Governo
          per  il  contrasto  del  dissesto   idrogeologico   e   dei
          Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di  cui
          all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
          cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29  dicembre
          2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
          febbraio 2017,  n.  18  e  all'articolo  5,  comma  6,  del
          decreto-legge 14  ottobre  2019  n.  111,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n.  141  e  dei
          Commissari per la bonifica dei siti di interesse  nazionale
          di cui all'articolo 252, del decreto legislativo  3  aprile
          2006, n. 152. 
              5. Con i medesimi decreti  di  cui  al  comma  1  sono,
          altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse  alla
          realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale  del
          quadro   economico   degli   interventi    da    realizzare
          eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
          al compenso per i Commissari straordinari. I  compensi  dei
          Commissari, ove previsti,  sono  stabiliti  in  misura  non
          superiore a quella indicata all'articolo 15, comma  3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  Per  il
          supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
          dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
          dell'amministrazione centrale o  territoriale  interessata,
          dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui  all'articolo  5,
          comma 1,  del  decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
          n.  6,  nonche'  di  societa'  controllate  direttamente  o
          indirettamente  dallo  Stato,  dalle  Regioni  o  da  altri
          soggetti di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico  dei
          quadri  economici  degli   interventi   da   realizzare   o
          completare nell'ambito della percentuale di  cui  al  primo
          periodo. I  Commissari  straordinari  possono  nominare  un
          sub-commissario. L'eventuale compenso del  sub  commissario
          da determinarsi in misura non superiore a  quella  indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111,  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
          dell'intervento  da  realizzare,  nell'ambito  della  quota
          percentuale di cui al primo periodo. 
              6. Al fine  di  fronteggiare  la  situazione  di  grave
          degrado in cui  versa  la  rete  viaria  provinciale  della
          Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in  conseguenza  dei
          recenti eventi meteorologici che  hanno  interessato  vaste
          aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
          interventi    di    riqualificazione,    miglioramento    e
          rifunzionalizzazione della stessa rete  viaria  provinciale
          al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
          e  adeguata  mobilita',  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti   sentito   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  il  Presidente
          della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il  28
          febbraio   2020,   e'   nominato    apposito    Commissario
          straordinario, il quale, con i medesimi  poteri  di  cui  i
          commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la  progettazione,
          l'affidamento  e  l'esecuzione  di  interventi  sulla  rete
          viaria provinciale della Regione Siciliana, anche  mediante
          apposite convenzioni da stipulare  con  le  amministrazioni
          competenti.  Con  il  medesimo  decreto  di  cui  al  primo
          periodo,  sono  stabiliti  i  termini,  le  modalita',   le
          tempistiche, il supporto  tecnico,  le  attivita'  connesse
          alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
          i cui oneri sono posti a carico del quadro economico  degli
          interventi  da  realizzare  o  completare.  Il  Commissario
          straordinario per la realizzazione  degli  interventi  puo'
          avvalersi, sulla base  di  apposite  convenzioni,  di  ANAS
          S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche  dello
          Stato e degli enti pubblici dotati di specifica  competenza
          tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Gli  oneri
          di cui alle predette convenzioni sono posti  a  carico  dei
          quadri  economici  degli  interventi  da   realizzare.   Il
          compenso  del  Commissario  e'  stabilito  in  misura   non
          superiore a quella indicata all'articolo 15, comma  3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito   con
          modificazioni dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111.  Il
          commissario puo' avvalersi, senza nuovi  o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica, di strutture  dell'amministrazione
          interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima. 
              6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di  realizzazione
          del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la
          salvaguardia della Laguna di  Venezia,  noto  come  sistema
          MOSE,  con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, d'intesa con la regione  Veneto,  sentiti  i
          Ministri dell'economia e  delle  finanze,  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e delle politiche agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
          e il comune di Venezia, da  adottare  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente   decreto,   e'   nominato   un   Commissario
          straordinario incaricato di  sovraintendere  alle  fasi  di
          prosecuzione dei lavori volti al completamento  dell'opera.
          A tal fine il Commissario  puo'  assumere  le  funzioni  di
          stazione appaltante e opera in raccordo  con  la  struttura
          del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche  per
          il Veneto, il  Trentino-Alto  Adige  e  il  Friuli  Venezia
          Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita'  assegnate
          al Commissario straordinario, con il medesimo decreto  sono
          altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
          l'eventuale supporto tecnico, il compenso del  Commissario,
          il cui  onere  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
          dell'opera. Il  compenso  del  Commissario  e'  fissato  in
          misura non superiore a  quella  indicata  all'articolo  15,
          comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. Il Commissario straordinario opera in  deroga  alle
          disposizioni di legge in  materia  di  contratti  pubblici,
          fatto salvo il rispetto dei  principi  generali  posti  dai
          Trattati dell'Unione europea  e  dalle  disposizioni  delle
          direttive di settore, anche come recepiti  dall'ordinamento
          interno. Il Commissario puo' avvalersi di  strutture  delle
          amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
          di societa' controllate dallo Stato o  dalle  regioni,  nel
          limite delle risorse disponibili e senza nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              6-ter. Al fine della piu'  celere  realizzazione  degli
          interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia,  le
          risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852,  della  legge
          27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25  milioni  di  euro  per
          l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          dal 2019 al 2024, e destinate ai  comuni  della  Laguna  di
          Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
          legge 29 novembre 1984, n.  798,  sono  ripartite,  per  le
          annualita' 2018 e 2019,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
          Al fine della piu' celere  realizzazione  degli  interventi
          per la salvaguardia della  Laguna  di  Venezia  nell'intero
          territorio comunale, per gli anni  dal  2020  al  2024,  le
          risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun
          anno, nel modo  seguente:  euro  28.225.000  al  comune  di
          Venezia, euro 5.666.666,66  al  comune  di  Chioggia,  euro
          1.775.000   al   comune   di    Cavallino-Treporti,    euro
          1.166.666,67 a  ciascuno  dei  comuni  di  Mira  e  Jesolo,
          nonche' euro 500.000 a ciascuno dei  comuni  di  Musile  di
          Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino. 
              6-quater. Al fine di assicurare  la  piena  fruibilita'
          degli spazi  costruiti  sull'infrastruttura  del  Ponte  di
          Parma   denominato   "Nuovo   Ponte   Nord",   la   regione
          Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
          verificata la presenza sul corso d'acqua principale su  cui
          insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
          di altre opere idrauliche a monte del  manufatto  idonee  a
          garantire un  franco  di  sicurezza  adeguato  rispetto  al
          livello  delle  piene,   possono   adottare   i   necessari
          provvedimenti   finalizzati   a   consentirne    l'utilizzo
          permanente  attraverso  l'insediamento  di   attivita'   di
          interesse collettivo sia a scala  urbana  che  extraurbana,
          anche in deroga alla pianificazione vigente,  nel  rispetto
          della pianificazione di bacino e delle  relative  norme  di
          attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie  unica  e
          straordinaria. I costi per l'utilizzo di  cui  al  presente
          comma gravano sull'ente incaricato  della  gestione  e  non
          comportano nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              6-quinquies.  Al  fine  di  procedere  celermente  alla
          realizzazione delle  opere  di  infrastrutturazione  viaria
          nella regione Sardegna,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  il  Presidente
          della Giunta regionale della regione Sardegna, da  adottare
          entro il 30 giugno 2020, e' nominato  apposito  Commissario
          straordinario, il quale, con i medesimi poteri  di  cui  ai
          commi  2  e  3,  e'  incaricato  di   sovraintendere   alla
          programmazione,  alla  progettazione,   all'affidamento   e
          all'esecuzione degli interventi  sulla  rete  viaria  della
          regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui  al  primo
          periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
          supporto tecnico, le attivita' connesse alla  realizzazione
          dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri  sono
          posti a carico del quadro  economico  degli  interventi  da
          realizzare o da completare. Il compenso del Commissario  e'
          stabilito  in  misura  non  superiore  a  quella   indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
          dell'amministrazione  interessata   nonche'   di   societa'
          controllate dalla medesima. 
              6-sexies. Anche  per  le  finalita'  di  cui  al  comma
          6-quinquies  del  presente  articolo,  il  comma   4-novies
          dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.  111,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre
          2019, n. 141, e' sostituito dal seguente: 
              "4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle  aree
          interessate da pericolosita'  o  da  rischio  idraulico  di
          grado elevato o molto elevato, come  definite  dalle  norme
          tecniche di attuazione dei relativi Piani  di  bacino,  non
          sono  consentiti  incrementi   delle   attuali   quote   di
          impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque  fatte  salve
          le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei  piani
          di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
          cui al periodo precedente". 
              7. Alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto  sono   da   intendersi
          conclusi i programmi infrastrutturali  "6000  Campanili"  e
          "Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge  21
          giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla  legge
          9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n.  147,
          e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito  con
          modificazioni in  legge  11  novembre  2014,  n.  164.  Con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottarsi entro 30  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  provvedimento,  si   provvede   alla
          ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
          anche in conto residui,  e  non  piu'  dovute  relative  ai
          predetti programmi, con esclusione delle somme perenti.  Le
          somme accertate a seguito della predetta ricognizione  sono
          mantenute  nel  conto  del  bilancio  per  essere   versate
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  nell'anno   2019,
          qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
          e riassegnate ad apposito capitolo di  spesa  da  istituire
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento  di  un
          nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per  Piccoli
          Comuni fino a 3.500 abitanti. Con  il  decreto  di  cui  al
          precedente  periodo  sono  individuate  le  modalita'  e  i
          termini  di  accesso  al  finanziamento  del  programma  di
          interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
          abitanti per lavori di  immediata  cantierabilita'  per  la
          manutenzione di strade, illuminazione  pubblica,  strutture
          pubbliche comunali  e  per  l'abbattimento  delle  barriere
          architettoniche. 
              7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro dello  sviluppo  economico,
          da emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono  individuati  gli   interventi   per   realizzare   la
          Piattaforma unica nazionale (PUN) di  cui  all'articolo  8,
          comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.  257,
          e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
          per  la  ricarica  dei  veicoli   alimentati   ad   energia
          elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
          di progetti di realizzazione di reti di  infrastrutture  di
          ricarica  dedicate  ai  veicoli   alimentati   ad   energia
          elettrica,   immediatamente   realizzabili,   valutati    e
          selezionati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. 
              7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel  limite
          complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 1091, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205. 
              8.  Al  fine  di  garantire  la  realizzazione   e   il
          completamento delle opere  di  cui  all'articolo  86  della
          legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche  sulla
          base della ricognizione delle pendenze di cui  all'articolo
          49, comma 2, del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, a individuare: 
              a) le amministrazioni  competenti  che  subentrano  nei
          rapporti  attivi   e   passivi   della   cessata   gestione
          commissariale, rispetto all'avvio ovvero  al  completamento
          degli interventi di cui  all'articolo  86  della  legge  27
          dicembre 2002,  n.  289,  con  relativa  indicazione  delle
          modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio  o  il
          completamento degli interventi stessi; 
              b) le amministrazioni  competenti  cui  trasferire  gli
          interventi   completati    da    parte    della    gestione
          commissariale; 
              c) i centri di costo delle  amministrazioni  competenti
          cui  trasferire  le  risorse  presenti  sulla  contabilita'
          speciale  n.  3250,  intestata  al  Commissario  ad   acta,
          provenienti dalla contabilita' speciale  n.  1728,  di  cui
          all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,  n.
          289. 
              9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma  8,  la
          Regione Campania provvede al completamento delle  attivita'
          relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
          A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana  Strada
          a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda"  subentrando  nei
          rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
          autorizzata alla liquidazione delle  somme  spettanti  alle
          imprese esecutrici utilizzando  risorse  finanziarie  nella
          propria disponibilita', comunque destinate al completamento
          del  citato  collegamento  e   provvede   alle   occorrenti
          attivita'  di  esproprio  funzionali   alla   realizzazione
          dell'intervento.  La   Regione   Campania   puo'   affidare
          eventuali contenziosi all'Avvocatura  dello  Stato,  previa
          stipula di apposita  convenzione,  ai  sensi  dell'articolo
          107,  terzo  comma,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
              10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti, di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, da emanarsi entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
          di  vigilanza  per   l'attuazione   degli   interventi   di
          completamento   della   strada   a    scorrimento    veloce
          "Lioni-Grottaminarda", anche  ai  fini  dell'individuazione
          dei lotti  funzionali  alla  realizzazione  dell'opera.  La
          costituzione e il funzionamento del Comitato,  composto  da
          cinque  componenti  di  qualificata   professionalita'   ed
          esperienza cui non spettano compensi, gettoni di  presenza,
          rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati,  non
          comporta nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni
          di  cui  ai  commi  8  e  9,  le  risorse  esistenti  sulla
          contabilita' speciale 3250,  intestata  al  commissario  ad
          acta, provenienti dalla contabilita' speciale n.  1728,  di
          cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre  2002,
          n.  289,  sono  riassegnate,   ove   necessario,   mediante
          versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  alle
          Amministrazioni titolari degli interventi. 
              12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi 8
          e 9, si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  74,
          comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
          territori della Campania,  Basilicata,  Puglia  e  Calabria
          colpiti  dagli  eventi  sismici  del  novembre  1980,   del
          febbraio  1981  e  del  marzo  1982,  di  cui  al   decreto
          legislativo 30 marzo 1990, n. 76. 
              12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
          145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente: 
              "148-bis. Le disposizioni dei commi da  140  a  148  si
          applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  853,  della  legge  27
          dicembre  2017,  n.   205.   Per   tali   contributi   sono
          conseguentemente disapplicate le  disposizioni  di  cui  ai
          commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della  citata  legge  n.
          205 del 2017". 
              12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio
          1994, n.  20,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il
          seguente: "La  gravita'  della  colpa  e  ogni  conseguente
          responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni  profilo
          se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
          la  cessazione  anticipata,  per  qualsiasi   ragione,   di
          rapporti  di  concessione  autostradale,  allorche'   detti
          decreti siano stati vistati e registrati  dalla  Corte  dei
          conti in  sede  di  controllo  preventivo  di  legittimita'
          svolto su richiesta dell'amministrazione procedente". 
              12-quater. All'articolo  16  della  legge  27  febbraio
          1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
              "In  caso  di  assenza  o  impedimento  temporaneo  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  il  Comitato  e'
          presieduto dal Ministro dell'economia e  delle  finanze  in
          qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
          assenza o di impedimento temporaneo anche di  quest'ultimo,
          le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
          anziano per eta'". 
              12-quinquies.  All'articolo  61  del  decreto-legge  24
          aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 6,  le  parole:  "31  dicembre  2019"  sono
          sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021"; 
              b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle  opere
          previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite dalle
          seguenti: "il 31 dicembre 2021". 
              12-sexies. Al primo periodo del comma 13  dell'articolo
          55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  dopo  le  parole:
          "Nodo stazione  di  Verona"  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti: "nonche' delle iniziative relative all'interporto
          di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della  Scala
          (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova)". 
              12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei
          lavori del Nodo  ferroviario  di  Genova  e  assicurare  il
          collegamento dell'ultimo miglio tra  il  Terzo  Valico  dei
          Giovi  e  il  Porto   storico   di   Genova,   i   progetti
          "Potenziamento  infrastrutturale  Voltri-Brignole",  "Linea
          AV/AC   Milano-Genova:   Terzo   Valico   dei   Giovi"    e
          "Potenziamento  Genova-Campasso"  sono  unificati   in   un
          Progetto unico, il cui  limite  di  spesa  e'  definito  in
          6.853,23 milioni  di  euro  ed  e'  interamente  finanziato
          nell'ambito delle risorse del contratto di  programma  RFI.
          Tale  finalizzazione  e'  recepita  nell'aggiornamento  del
          contratto  di  programma  -  parte  investimenti   tra   il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
          per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
          unitario del  Progetto  unico  e  il  cronoprogramma  degli
          interventi. Le  risorse  che  si  rendono  disponibili  sui
          singoli  interventi  del  Progetto  unico  possono   essere
          destinate agli altri interventi  nell'ambito  dello  stesso
          Progetto  unico.   Le   opere   civili   degli   interventi
          "Potenziamento    infrastrutturale    Voltri-Brignole"    e
          "Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
          costituiscono lavori  supplementari  all'intervento  "Linea
          AV/AC Milano-Genova:  Terzo  Valico  dei  Giovi"  ai  sensi
          dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio   2014.   E'
          autorizzato l'avvio della  realizzazione  del  sesto  lotto
          costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo  Valico
          dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia'  assegnate
          alla RFI per il finanziamento del contratto di programma  -
          parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni  di  euro
          anche  nell'ambito  del   riparto   del   Fondo   per   gli
          investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del  Paese,  di
          cui all'articolo 1, comma 1072,  della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205. 
              12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  il
          Presidente della Giunta regionale  della  Liguria,  nomina,
          con proprio decreto e senza oneri per la finanza  pubblica,
          il  Commissario  straordinario  per  il  completamento  dei
          lavori del Nodo ferroviario di Genova  e  del  collegamento
          dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
          storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.» 
          Note al comma 436: 
              - Il riferimento al testo del comma 645,  dell'articolo
          1, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2021-2023)   e'
          riportato nelle note al comma 422. 
          Note al comma 437: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in  materia
          di societa' a partecipazione pubblica): 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intendono per: 
              a) «amministrazioni pubbliche»: le  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
          del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine
          istituiti, gli enti pubblici economici e  le  autorita'  di
          sistema portuale; 
              b) «controllo»: la situazione  descritta  nell'articolo
          2359 del codice civile. Il controllo puo' sussistere  anche
          quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di
          patti  parasociali,  per   le   decisioni   finanziarie   e
          gestionali strategiche relative  all'attivita'  sociale  e'
          richiesto  il  consenso  unanime  di  tutte  le  parti  che
          condividono il controllo; 
              c)  «controllo   analogo»:   la   situazione   in   cui
          l'amministrazione esercita su  una  societa'  un  controllo
          analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
          un'influenza determinante sia  sugli  obiettivi  strategici
          che   sulle   decisioni   significative   della    societa'
          controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
          una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
          stesso modo dall'amministrazione partecipante; 
              d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in  cui
          l'amministrazione   esercita   congiuntamente   con   altre
          amministrazioni su una  societa'  un  controllo  analogo  a
          quello  esercitato  sui   propri   servizi.   La   suddetta
          situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui
          all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18  aprile
          2016, n. 50; 
              e) «enti locali»: gli enti di cui  all'articolo  2  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
              f)  «partecipazione»:  la   titolarita'   di   rapporti
          comportanti  la  qualita'  di  socio  in  societa'   o   la
          titolarita'  di  strumenti  finanziari  che   attribuiscono
          diritti amministrativi; 
              g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una
          societa' detenuta da  un'amministrazione  pubblica  per  il
          tramite di societa' o altri organismi soggetti a  controllo
          da parte della medesima amministrazione pubblica; 
              h) «servizi di interesse  generale»:  le  attivita'  di
          produzione e fornitura di beni o servizi che non  sarebbero
          svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero
          svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita'
          fisica  ed  economica,  continuita',  non  discriminazione,
          qualita' e sicurezza,  che  le  amministrazioni  pubbliche,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  assumono  come
          necessarie per  assicurare  la  soddisfazione  dei  bisogni
          della collettivita'  di  riferimento,  cosi'  da  garantire
          l'omogeneita' dello sviluppo e  la  coesione  sociale,  ivi
          inclusi i servizi di interesse economico generale; 
              i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi
          di interesse generale  erogati  o  suscettibili  di  essere
          erogati dietro corrispettivo economico su un mercato; 
              l) "societa'": gli organismi di cui ai titoli V  e  VI,
          capo I, del libro V del codice civile,  anche  aventi  come
          oggetto sociale lo svolgimento di attivita' consortili,  ai
          sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 
              m) «societa' a controllo pubblico»: le societa' in  cui
          una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano  poteri  di
          controllo ai sensi della lettera b); 
              n) «societa' a partecipazione pubblica»: le societa'  a
          controllo pubblico, nonche' le altre  societa'  partecipate
          direttamente da amministrazioni pubbliche o da  societa'  a
          controllo pubblico; 
              o)  «societa'  in  house»:  le  societa'  sulle   quali
          un'amministrazione esercita il  controllo  analogo  o  piu'
          amministrazioni esercitano il controllo analogo  congiunto,
          nelle quali la partecipazione di capitali  privati  avviene
          nelle  forme  di  cui  all'articolo  16,  comma  1,  e  che
          soddisfano il requisito dell'attivita'  prevalente  di  cui
          all'articolo 16, comma 3; 
              p) «societa' quotate»:  le  societa'  a  partecipazione
          pubblica   che   emettono   azioni   quotate   in   mercati
          regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data  del
          31  dicembre  2015,  strumenti  finanziari,  diversi  dalle
          azioni, quotati in mercati regolamentati.» 
          Note al comma 438: 
              - Il riferimento al testo dell'articolo 2, del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in  materia
          di societa' a partecipazione pubblica), e' riportato  nelle
          note al comma 437. 
          Note al comma 439: 
              - Il  riferimento  al  testo  dell'articolo  117  della
          Costituzione della Repubblica italiana e'  riportato  nelle
          note al comma 159. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   120,   della
          Costituzione della Repubblica italiana: 
              «Art. 120. 
              La Regione non puo' istituire dazi  di  importazione  o
          esportazione  o  transito  tra  le  Regioni,  ne'  adottare
          provvedimenti che ostacolino in qualsiasi  modo  la  libera
          circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, ne'
          limitare l'esercizio del diritto  al  lavoro  in  qualunque
          parte del territorio nazionale. 
              Il Governo puo' sostituirsi  a  organi  delle  Regioni,
          delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
          o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave  per
          l'incolumita' e la sicurezza  pubblica,  ovvero  quando  lo
          richiedono la tutela dell'unita'  giuridica  o  dell'unita'
          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
          delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,
          prescindendo dai confini territoriali dei  governi  locali.
          La legge definisce le procedure  atte  a  garantire  che  i
          poteri  sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto   del
          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
          collaborazione.» 
          Note al comma 440: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   15,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge   15   luglio    2011,    n.
          111(Disposizioni    urgenti    per    la    stabilizzazione
          finanziaria): 
              «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati  e  misure
          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
          straordinari). - 1.  Fatta  salva  la  disciplina  speciale
          vigente per determinate categorie di enti pubblici,  quando
          la situazione economica, finanziaria e patrimoniale  di  un
          ente sottoposto alla vigilanza  dello  Stato  raggiunga  un
          livello di criticita' tale  da  non  potere  assicurare  la
          sostenibilita'    e    l'assolvimento    delle     funzioni
          indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare  fronte
          ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
          decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  l'ente   e'   posto   in
          liquidazione  coatta  amministrativa;  i  relativi   organi
          decadono ed e'  nominato  un  commissario.  Il  commissario
          provvede alla liquidazione dell'ente, non procede  a  nuove
          assunzioni, neanche per la  sostituzione  di  personale  in
          posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione  dei
          debiti esclusivamente nei limiti delle risorse  disponibili
          alla data  della  liquidazione  ovvero  di  quelle  che  si
          ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente;  ogni
          atto adottato o contratto sottoscritto in deroga  a  quanto
          previsto nel presente  periodo  e'  nullo.  L'incarico  del
          commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e  puo'
          essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per
          un periodo massimo di due anni. Decorso  tale  periodo,  le
          residue attivita' liquidatorie continuano ad essere  svolte
          dal Ministero vigilante ai sensi della  normativa  vigente.
          Le  funzioni,  i  compiti   ed   il   personale   a   tempo
          indeterminato  dell'ente  sono  allocati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro   vigilante,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante,  in
          altra  pubblica  amministrazione,  ovvero  in  una  agenzia
          costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
          n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse
          finanziarie  comunque  non  superiori   alla   misura   del
          contributo statale gia' erogato  in  favore  dell'ente.  Il
          personale  trasferito  mantiene  il  trattamento  economico
          fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
          continuative,  corrisposto  al  momento  del  trasferimento
          nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in  cui  il
          predetto  trattamento  economico   risulti   piu'   elevato
          rispetto a quello previsto e' attribuito per la  differenza
          un assegno  ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Con
          lo stesso  decreto  e'  stabilita  un'apposita  tabella  di
          corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni  economiche
          del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma
          non si applicano agli enti territoriali ed  agli  enti  del
          servizio sanitario nazionale. 
              1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei  casi  in
          cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza  dello
          Stato  non  sia  deliberato  nel  termine  stabilito  dalla
          normativa  vigente,  ovvero  presenti  una  situazione   di
          disavanzo di competenza per  due  esercizi  consecutivi,  i
          relativi organi, ad eccezione del collegio dei  revisori  o
          sindacale, decadono ed e' nominato un  commissario  con  le
          modalita' previste dal citato comma 1; se  l'ente  e'  gia'
          commissariato,  si  procede  alla  nomina   di   un   nuovo
          commissario.  Il  commissario  approva  il  bilancio,   ove
          necessario, e adotta le misure necessarie  per  ristabilire
          l'equilibrio finanziario dell'ente;  quando  cio'  non  sia
          possibile, il commissario chiede che l'ente  sia  posto  in
          liquidazione coatta amministrativa ai sensi  del  comma  1.
          Nell'ambito delle misure di cui al  precedente  periodo  il
          commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo
          72, comma 11, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n  112,
          convertito con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  anche  nei
          confronti   del   personale   che   non   abbia   raggiunto
          l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni. 
              2.  Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento   degli
          specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
          nomina e di rafforzare i poteri di  vigilanza  e  controllo
          stabiliti  dalla  legislazione  di  settore,  i  commissari
          straordinari nominati ai  sensi  degli  articoli  11  della
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
          2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          agosto 2010, n. 129, e i commissari  e  sub  commissari  ad
          acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n.  222,  possono  essere  in  ogni
          tempo revocati con le medesime modalita'  previste  per  la
          nomina. Al commissario o sub  commissario  revocato  spetta
          soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
          effettivamente svolta. 
              3. A decorrere dal 1° gennaio  2012,  il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
              4.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del  comma  3   i
          Commissari  nominati   ai   sensi   dell'articolo   4   del
          decreto-legge 1°  ottobre  2007,  n.  159,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  i  cui
          compensi restano  determinati  secondo  la  metodologia  di
          calcolo e negli importi indicati nei relativi  decreti  del
          Ministro dell'Economia e Finanze di concerto  col  Ministro
          della salute. 
              5. Al fine di contenere i tempi  di  svolgimento  delle
          procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
          cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge  23  dicembre
          2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio  2004,  n.
          39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta  la
          dismissione dei compendi aziendali e che si  trovino  nella
          fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
          integrato da due ulteriori  commissari,  da  nominarsi  con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del
          Ministro dello sviluppo economico con le modalita'  di  cui
          all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio  1999,  n.
          270.  A  ciascun  commissario  il  collegio  puo'  delegare
          incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai
          commi da 2 a 5 del presente articolo  non  puo'  comportare
          aggravio di costi a carico della procedura per  i  compensi
          che  sono  liquidati  ripartendo  per  tre  le  somme  gia'
          riconoscibili al commissario unico. 
              5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere
          applicate anche agli enti sottoposti alla  vigilanza  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano.
          La  liquidazione  coatta  amministrativa  e'  disposta  con
          deliberazione  della  rispettiva   giunta,   che   provvede
          altresi' alla  nomina  del  commissario  e  agli  ulteriori
          adempimenti previsti dal comma 1.» 
          Note al comma 441: 
              - Il riferimento al testo del comma 645,  dell'articolo
          1, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2021-2023)   e'
          riportato nelle note al comma 422. 
          Note al comma 443: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, della  legge  14
          gennaio  1994,  n.  20.   (Disposizioni   in   materia   di
          giurisdizione e controllo della Corte dei conti): 
              «Art. 3. (Norme in materia di controllo della Corte dei
          conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'  della
          Corte dei conti si  esercita  esclusivamente  sui  seguenti
          atti non aventi forza di legge: 
              a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
          Consiglio dei ministri; 
              b) atti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
              c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,   atti   di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
              c-bis) 
              d)  provvedimenti  dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
              e) 
              f) provvedimenti di  disposizione  del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
              f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
              f-ter) atti e contratti concernenti studi e  consulenze
          di cui all'articolo 1, comma 9,  della  legge  23  dicembre
          2005, n. 266); 
              g)    decreti    che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
          in  ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria   per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
              h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,  di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
              i) atti per il cui corso sia stato  impartito  l'ordine
          scritto del Ministro; 
              l) atti che il Presidente del  Consiglio  dei  ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
              1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
              2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni  di  cui
          all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742]. 
              3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
              4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico . 
              5. Nei confronti delle  amministrazioni  regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento  ed  ai  consigli   regionali   sull'esito   del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
              7. Restano ferme, relativamente agli  enti  locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,  la  Corte  dei  conti   puo'   richiedere   alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
          n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
              9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,  si
          applicano, in quanto compatibili con le disposizioni  della
          presente legge, le norme procedurali di cui al testo  unico
          delle leggi sulla Corte  dei  conti,  approvato  con  regio
          decreto   12   luglio   1934,   n.   1214,   e   successive
          modificazioni. 
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della Corte dei conti che la presiede,  dai  presidenti  di
          sezione preposti al coordinamento e da tutti  i  magistrati
          assegnati a funzioni di controllo. La sezione e'  ripartita
          annualmente in quattro collegi dei quali  fanno  parte,  in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti di sezione preposti al coordinamento. I  collegi
          hanno distinta competenza per tipologia di controllo o  per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
          votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta  dal  presidente
          della Corte dei conti ed  e'  composta  dai  presidenti  di
          sezione  preposti  al  coordinamento  e   da   trentacinque
          magistrati assegnati a funzioni di  controllo,  individuati
          annualmente dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione  di
          almeno tre per ciascun collegio della  sezione  e  uno  per
          ciascuna delle sezioni di controllo  sulle  amministrazioni
          delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti. 
              10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
              11. Ferme restando le ipotesi di  deferimento  previste
          dall'articolo 24 del citato testo unico delle  leggi  sulla
          Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
          21  marzo  1953,  n.  161,  la  sezione  del  controllo  si
          pronuncia in ogni caso in cui insorge  il  dissenso  tra  i
          competenti magistrati circa la legittimita'  di  atti.  Del
          collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
          il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni, in relazione  a  situazioni  e  provvedimenti  che
          richiedono tempestivi  accertamenti  e  verifiche,  dandone
          notizia alla sezione del controllo. 
              13. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 27, della legge  24
          novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la  delegificazione
          di  norme  e  per  la   semplificazione   di   procedimenti
          amministrativi - Legge di semplificazione 1999): 
              «Art. 27. (Accelerazione del procedimento di  controllo
          della Corte dei conti). - 1. Gli atti trasmessi alla  Corte
          dei conti  per  il  controllo  preventivo  di  legittimita'
          divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta  giorni
          dalla  loro  ricezione,  senza  che  sia  intervenuta   una
          pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la  Corte,
          nel  predetto  termine,  abbia   sollevato   questione   di
          legittimita' costituzionale, per  violazione  dell'articolo
          81 della Costituzione, delle norme aventi  forza  di  legge
          che costituiscono il presupposto  dell'atto,  ovvero  abbia
          sollevato,   in   relazione    all'atto,    conflitto    di
          attribuzione. Il predetto termine e' sospeso per il periodo
          intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie  e  le
          risposte delle amministrazioni o del Governo, che non  puo'
          complessivamente essere superiore a trenta giorni. 
              2.  La  Sezione  del  controllo  comunica  l'esito  del
          procedimento nelle ventiquattro ore  successive  alla  fine
          dell'adunanza.  Le   deliberazioni   della   Sezione   sono
          pubblicate entro trenta giorni dalla data dell'adunanza. 
              3. All'articolo 3, comma  2,  della  legge  14  gennaio
          1994, n. 20, l'ultimo periodo e' soppresso. 
              4. Il procedimento previsto dall'articolo  25,  secondo
          comma, del testo unico delle leggi sulla Corte  dei  conti,
          approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.  1214,  puo'
          essere  attivato  dal  Consiglio  dei  ministri  anche  con
          riferimento ad una o  piu'  parti  dell'atto  sottoposto  a
          controllo. L'atto, che si e'  risolto  debba  avere  corso,
          diventa esecutivo ove le Sezioni riunite  della  Corte  dei
          conti non abbiano  deliberato  entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta. 
              5. L'articolo 61, comma 4, del decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, e' abrogato.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 21-bis,  21-ter  e
          21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241(Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi): 
              «Art. 21-bis (Efficacia  del  provvedimento  limitativo
          della sfera giuridica dei privati). - 1.  Il  provvedimento
          limitativo  della  sfera  giuridica  dei  privati  acquista
          efficacia nei confronti  di  ciascun  destinatario  con  la
          comunicazione allo  stesso  effettuata  anche  nelle  forme
          stabilite  per  la  notifica  agli  irreperibili  nei  casi
          previsti dal codice di procedura  civile.  Qualora  per  il
          numero dei destinatari la comunicazione personale  non  sia
          possibile    o     risulti     particolarmente     gravosa,
          l'amministrazione provvede mediante  forme  di  pubblicita'
          idonee di volta  in  volta  stabilite  dall'amministrazione
          medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica
          dei  privati  non  avente  carattere   sanzionatorio   puo'
          contenere una motivata clausola di immediata  efficacia.  I
          provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei  privati
          aventi carattere cautelare ed urgente  sono  immediatamente
          efficaci.» 
              «Art. 21-ter (Esecutorieta'). - 1. Nei casi  e  con  le
          modalita'   stabiliti    dalla    legge,    le    pubbliche
          amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento
          degli  obblighi  nei  loro  confronti.   Il   provvedimento
          costitutivo di obblighi indica il termine  e  le  modalita'
          dell'esecuzione da parte del  soggetto  obbligato.  Qualora
          l'interessato non ottemperi, le pubbliche  amministrazioni,
          previa diffida, possono provvedere all'esecuzione  coattiva
          nelle ipotesi e secondo le modalita' previste dalla legge. 
              2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad
          oggetto somme di denaro si applicano  le  disposizioni  per
          l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.» 
              «Art.  21-quater   (Efficacia   ed   esecutivita'   del
          provvedimento).  -  1.   I   provvedimenti   amministrativi
          efficaci  sono  eseguiti  immediatamente,  salvo  che   sia
          diversamente stabilito  dalla  legge  o  dal  provvedimento
          medesimo. 
              2. L'efficacia ovvero  l'esecuzione  del  provvedimento
          amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per
          il tempo strettamente necessario, dallo stesso  organo  che
          lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla  legge.
          Il termine della  sospensione  e'  esplicitamente  indicato
          nell'atto  che  la  dispone  e  puo'  essere  prorogato   o
          differito  per  una  sola  volta,   nonche'   ridotto   per
          sopravvenute esigenze. La  sospensione  non  puo'  comunque
          essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio
          del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.» 
          Note al comma 448: 
              - Il riferimento al testo del citato  articolo  25  del
          decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1  (codice  della
          protezione civile) e' riportato nelle note al comma 51. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice  della  protezione
          civile): 
              «Art.  7  (Tipologia  degli  eventi   emergenziali   di
          protezione civile (articolo 2, legge 225/1992)).  -  1.  Ai
          fini dello svolgimento delle attivita' di cui  all'articolo
          2,  gli  eventi  emergenziali  di  protezione   civile   si
          distinguono in: 
              a) emergenze connesse con eventi calamitosi di  origine
          naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo  che  possono
          essere  fronteggiati  mediante  interventi  attuabili,  dai
          singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; 
              b) emergenze connesse con eventi calamitosi di  origine
          naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che per  loro
          natura o estensione comportano l'intervento  coordinato  di
          piu' enti o amministrazioni, e debbono essere  fronteggiati
          con  mezzi  e  poteri  straordinari  da  impiegare  durante
          limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle
          Regioni e dalle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          nell'esercizio della rispettiva potesta' legislativa; 
              c) emergenze di rilievo nazionale connesse  con  eventi
          calamitosi di origine naturale o  derivanti  dall'attivita'
          dell'uomo che in ragione della loro intensita' o estensione
          debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate
          con  mezzi  e  poteri  straordinari  da  impiegare  durante
          limitati  e  predefiniti  periodi   di   tempo   ai   sensi
          dell'articolo 24.» 
          Note al comma 450: 
              - Si riporta il testo del comma 990,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "990. Allo  scopo  di  assicurare  il  proseguimento  e
          l'accelerazione del processo di ricostruzione,  il  termine
          della gestione straordinaria di cui all'articolo  1,  comma
          4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
          prorogato  fino  al  31  dicembre  2022,  ivi  incluse   le
          previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis  del  citato
          decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa
          annui previsti per l'anno 2021. Dalla data di pubblicazione
          della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale
          in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo  istituto
          di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a),
          del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e' automaticamente
          prorogato fino alla data  di  cui  al  periodo  precedente,
          salva espressa rinunzia degli interessati.» 
          Note al comma 451: 
              - Si riporta il testo del comma 997,  dell'articolo  1,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145(Bilancio di previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2019-2021): 
              "997. L'imposta comunale sulla pubblicita' e il  canone
          per   l'autorizzazione    all'installazione    dei    mezzi
          pubblicitari,  riferiti  alle  insegne  di   esercizio   di
          attivita' commerciali e di produzione di  beni  o  servizi,
          nonche'  la  tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree
          pubbliche e il canone per l'occupazione di  spazi  ed  aree
          pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio  2019
          fino al 31 dicembre 2020, per le attivita' con sede  legale
          od operativa nei territori delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,
          Marche  e  Umbria,   interessati   dagli   eventi   sismici
          verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi  nei
          comuni  indicati  negli  allegati   1,   2   e   2-bis   al
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  816  a  847,
          dell'articolo 1, della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
              "816. A decorrere dal 2021 il  canone  patrimoniale  di
          concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai
          fini di cui al presente comma e ai  commi  da  817  a  836,
          denominato  «  canone»,  e'  istituito  dai  comuni,  dalle
          province  e  dalle   citta'   metropolitane,   di   seguito
          denominati  «  enti»,   e   sostituisce:   la   tassa   per
          l'occupazione di spazi ed aree  pubbliche,  il  canone  per
          l'occupazione  di  spazi  ed  aree   pubbliche,   l'imposta
          comunale sulla pubblicita' e  il  diritto  sulle  pubbliche
          affissioni,  il  canone  per  l'installazione   dei   mezzi
          pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7  e
          8, del codice della strada, di cui al  decreto  legislativo
          30 aprile  1992,  n.  285,  limitatamente  alle  strade  di
          pertinenza dei  comuni  e  delle  province.  Il  canone  e'
          comunque comprensivo di  qualunque  canone  ricognitorio  o
          concessorio previsto da norme di legge  e  dai  regolamenti
          comunali e  provinciali,  fatti  salvi  quelli  connessi  a
          prestazioni di servizi. 
              817. Il canone e' disciplinato dagli enti  in  modo  da
          assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e
          dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in
          ogni caso, la possibilita' di variare il gettito attraverso
          la modifica delle tariffe. 
              818. Nelle aree comunali si  comprendono  i  tratti  di
          strada situati all'interno di centri abitati di comuni  con
          popolazione superiore a 10.000  abitanti,  individuabili  a
          norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di
          cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
              819. Il presupposto del canone e': 
              a)   l'occupazione,   anche   abusiva,    delle    aree
          appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli
          enti e degli  spazi  soprastanti  o  sottostanti  il  suolo
          pubblico; 
              b)  la  diffusione  di  messaggi  pubblicitari,   anche
          abusiva, mediante impianti installati su aree  appartenenti
          al demanio o al patrimonio  indisponibile  degli  enti,  su
          beni privati laddove siano visibili  da  luogo  pubblico  o
          aperto  al  pubblico  del   territorio   comunale,   ovvero
          all'esterno di veicoli adibiti  a  uso  pubblico  o  a  uso
          privato." 
              820. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione
          dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del  comma
          819  esclude  l'applicazione  del  canone  dovuto  per   le
          occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma." 
              821.  Il  canone  e'  disciplinato  dagli   enti,   con
          regolamento  da   adottare   dal   consiglio   comunale   o
          provinciale,  ai  sensi  dell'articolo   52   del   decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono  essere
          indicati: 
              a) le procedure per il rilascio delle  concessioni  per
          l'occupazione di  suolo  pubblico  e  delle  autorizzazioni
          all'installazione degli impianti pubblicitari; 
              b)  l'individuazione  delle   tipologie   di   impianti
          pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati  nell'ambito
          comunale,  nonche'  il  numero   massimo   degli   impianti
          autorizzabili  per  ciascuna  tipologia   o   la   relativa
          superficie; 
              c) i criteri per la predisposizione del piano  generale
          degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni
          superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo  al  piano
          medesimo, se gia' adottato dal comune; 
              d) la superficie degli impianti destinati dal comune al
          servizio delle pubbliche affissioni; 
              e) la disciplina delle modalita' di  dichiarazione  per
          particolari fattispecie; 
              f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle
          disciplinate dai commi da 816 a 847; 
              g) per le  occupazioni  e  la  diffusione  di  messaggi
          pubblicitari  realizzate  abusivamente,  la  previsione  di
          un'indennita' pari al canone  maggiorato  fino  al  50  per
          cento,  considerando  permanenti  le   occupazioni   e   la
          diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti
          o  manufatti  di  carattere  stabile  e   presumendo   come
          temporanee le  occupazioni  e  la  diffusione  di  messaggi
          pubblicitari effettuate dal trentesimo  giorno  antecedente
          la data del verbale di accertamento, redatto da  competente
          pubblico ufficiale; 
              h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non
          inferiore all'ammontare del canone o dell'indennita' di cui
          alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio
          dello  stesso,  ferme  restando  quelle   stabilite   degli
          articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada,  di
          cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285." 
              822.  Gli   enti   procedono   alla   rimozione   delle
          occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta
          concessione o autorizzazione o  effettuati  in  difformita'
          dalle stesse o per  i  quali  non  sia  stato  eseguito  il
          pagamento  del  relativo  canone,   nonche'   all'immediata
          copertura della pubblicita' in tal modo effettuata,  previa
          redazione di processo verbale di constatazione  redatto  da
          competente pubblico ufficiale, con  oneri  derivanti  dalla
          rimozione a carico dei soggetti  che  hanno  effettuato  le
          occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per  conto  dei
          quali la pubblicita' e' stata effettuata. 
              823.    Il    canone    e'    dovuto    dal    titolare
          dell'autorizzazione  o   della   concessione   ovvero,   in
          mancanza, dal soggetto  che  effettua  l'occupazione  o  la
          diffusione dei messaggi pubblicitari  in  maniera  abusiva;
          per la diffusione di messaggi pubblicitari, e' obbligato in
          solido il soggetto pubblicizzato. 
              824. Per le occupazioni di cui al  comma  819,  lettera
          a), il canone e' determinato, in  base  alla  durata,  alla
          superficie, espressa in metri quadrati,  alla  tipologia  e
          alle finalita', alla zona occupata del territorio  comunale
          o provinciale  o  della  citta'  metropolitana  in  cui  e'
          effettuata l'occupazione. Il canone puo' essere  maggiorato
          di eventuali effettivi e comprovati oneri  di  manutenzione
          in concreto derivanti  dall'occupazione  del  suolo  e  del
          sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, gia' posti a
          carico dei  soggetti  che  effettuano  le  occupazioni.  La
          superficie dei passi carrabili si  determina  moltiplicando
          la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio
          o del terreno al quale si da' l'accesso, per la profondita'
          di un metro lineare convenzionale. Il  canone  relativo  ai
          passi  carrabili  puo'   essere   definitivamente   assolto
          mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una  somma
          pari a venti annualita'. 
              825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di  cui
          al comma 819, lettera b), il canone e' determinato in  base
          alla  superficie  complessiva  del   mezzo   pubblicitario,
          calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal  tipo  e
          dal numero dei  messaggi.  Per  la  pubblicita'  effettuata
          all'esterno di veicoli adibiti  a  uso  pubblico  o  a  uso
          privato, il canone e' dovuto rispettivamente al comune  che
          ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il
          proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni
          caso e' obbligato in solido al pagamento  il  soggetto  che
          utilizza il mezzo per diffondere  il  messaggio.  Non  sono
          soggette  al  canone  le  superfici  inferiori  a  trecento
          centimetri quadrati. 
              826. La tariffa standard annua, modificabile  ai  sensi
          del comma 817, in base alla  quale  si  applica  il  canone
          relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso  in
          cui l'occupazione o la diffusione di messaggi  pubblicitari
          si protragga per l'intero anno solare e' la seguente: 
              827. La tariffa standard giornaliera,  modificabile  ai
          sensi del comma 817, in  base  alla  quale  si  applica  il
          canone relativo alle fattispecie di cui al comma  819,  nel
          caso in cui  l'occupazione  o  la  diffusione  di  messaggi
          pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno
          solare e' la seguente: 
              "828. I comuni  capoluogo  di  provincia  e  di  citta'
          metropolitane non possono  collocarsi  al  di  sotto  della
          classe di cui ai commi 826 e 827  riferita  ai  comuni  con
          popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000  abitanti.  Per
          le province  e  per  le  citta'  metropolitane  le  tariffe
          standard annua e  giornaliera  sono  pari  a  quelle  della
          classe dei comuni fino a 10.000 abitanti. 
              829. Per  le  occupazioni  del  sottosuolo  la  tariffa
          standard di cui al comma 826 e' ridotta a un quarto. Per le
          occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard
          di cui al primo periodo va applicata fino a  una  capacita'
          dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i  serbatoi
          di maggiore capacita', la tariffa standard di cui al  primo
          periodo e' aumentata di un quarto per ogni  mille  litri  o
          frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per
          cento sulla misura della capacita'. 
              830. E' soggetta al  canone  l'utilizzazione  di  spazi
          acquei  adibiti  ad  ormeggio  di  natanti  e  imbarcazioni
          compresi nei  canali  e  rivi  di  traffico  esclusivamente
          urbano in consegna ai comuni di Venezia e  di  Chioggia  ai
          sensi  del  regio  decreto  20  ottobre  1904,  n.  721,  e
          dell'articolo 517  del  regolamento  per  l'esecuzione  del
          codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio  1952,
          n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista
          dal comma 826 e' ridotta di almeno il 50 per cento. 
              831.  Per  le  occupazioni  permanenti  del  territorio
          comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per
          la fornitura di servizi  di  pubblica  utilita',  quali  la
          distribuzione ed  erogazione  di  energia  elettrica,  gas,
          acqua,  calore,   di   servizi   di   telecomunicazione   e
          radiotelevisivi e di altri servizi a  rete,  il  canone  e'
          dovuto  dal  soggetto  titolare  dell'atto  di  concessione
          dell'occupazione del suolo  pubblico  e  dai  soggetti  che
          occupano  il  suolo  pubblico,  anche   in   via   mediata,
          attraverso l'utilizzo materiale  delle  infrastrutture  del
          soggetto titolare della concessione sulla base  del  numero
          delle  rispettive  utenze  moltiplicate  per  la   seguente
          tariffa forfetaria: 
              In ogni caso l'ammontare del canone  dovuto  a  ciascun
          ente non puo' essere inferiore a euro  800.  Il  canone  e'
          comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati  dagli
          utenti e di tutte le  occupazioni  di  suolo  pubblico  con
          impianti   direttamente   funzionali   all'erogazione   del
          servizio a rete. Il  numero  complessivo  delle  utenze  e'
          quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed e'
          comunicato  al  comune  competente   per   territorio   con
          autodichiarazione da inviare,  mediante  posta  elettronica
          certificata, entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno.  Gli
          importi sono  rivalutati  annualmente  in  base  all'indice
          ISTAT  dei  prezzi  al  consumo  rilevati  al  31  dicembre
          dell'anno  precedente.  Il   versamento   del   canone   e'
          effettuato entro il 30 aprile  di  ciascun  anno  in  unica
          soluzione attraverso la piattaforma di cui  all'articolo  5
          del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
          82. Per le occupazioni del territorio provinciale  e  delle
          citta' metropolitane, il canone e' determinato nella misura
          del 20 per cento dell'importo risultante  dall'applicazione
          della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per  il
          numero  complessivo  delle  utenze  presenti   nei   comuni
          compresi nel medesimo ambito territoriale" 
              831-bis. Gli operatori  che  forniscono  i  servizi  di
          pubblica utilita' di reti e infrastrutture di comunicazione
          elettronica  di   cui   al   codice   delle   comunicazioni
          elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
          n. 259, e che non rientrano  nella  previsione  di  cui  al
          comma 831 sono soggetti a un canone pari  a  800  euro  per
          ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il
          canone non e' modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso
          non e' applicabile alcun altro tipo di  onere  finanziario,
          reale  o  contributo,  comunque  denominato,  di  qualsiasi
          natura  e  per  qualsiasi  ragione  o  a  qualsiasi  titolo
          richiesto,  ai   sensi   dell'articolo   93   del   decreto
          legislativo n.  259  del  2003.  I  relativi  importi  sono
          rivalutati annualmente in base all'in-dice ISTAT dei prezzi
          al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il
          versamento del canone e' effettuato entro il 30  aprile  di
          ciascun anno in unica soluzione attraverso  la  piattaforma
          di  cui  all'articolo  5  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              832.  Gli  enti  possono  prevedere  riduzioni  per  le
          occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari: 
              a) eccedenti i mille metri quadrati; 
              b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche,
          culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione
          del messaggio pubblicitario sia  effettuata  per  fini  non
          economici. Nel caso in  cui  le  fattispecie  di  cui  alla
          presente  lettera  siano  realizzate  con   il   patrocinio
          dell'ente,  quest'ultimo  puo'  prevedere  la  riduzione  o
          l'esenzione dal canone; 
              c) con spettacoli viaggianti; 
              d) per l'esercizio dell'attivita' edilizia. 
              833. Sono esenti dal canone: 
              a)  le  occupazioni  effettuate  dallo   Stato,   dalle
          regioni, province,  citta'  metropolitane,  comuni  e  loro
          consorzi,  da  enti  religiosi  per  l'esercizio  di  culti
          ammessi nello Stato, da enti pubblici di  cui  all'articolo
          73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986,  n.  917,  per  finalita'  specifiche  di
          assistenza,  previdenza,  sanita',  educazione,  cultura  e
          ricerca scientifica; 
              b) le  occupazioni  con  le  tabelle  indicative  delle
          stazioni e fermate e degli orari dei  servizi  pubblici  di
          trasporto,  nonche'  i  mezzi  la   cui   esposizione   sia
          obbligatoria per norma di legge o regolamento,  purche'  di
          superficie non superiore ad un metro quadrato, se  non  sia
          stabilito altrimenti; 
              c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a
          quella che e' stabilita nei regolamenti di polizia locale; 
              d) le  occupazioni  con  impianti  adibiti  ai  servizi
          pubblici nei casi in cui ne sia  prevista,  all'atto  della
          concessione o successivamente, la devoluzione  gratuita  al
          comune al termine della concessione medesima; 
              e) le occupazioni di aree cimiteriali; 
              f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per
          l'attivita' agricola; 
              g)  i  messaggi  pubblicitari,  escluse   le   insegne,
          relativi ai giornali e alle  pubblicazioni  periodiche,  se
          esposti sulle sole facciate esterne delle edicole  o  nelle
          vetrine o  sulle  porte  di  ingresso  dei  negozi  ove  si
          effettua la vendita; 
              h) i messaggi pubblicitari  esposti  all'interno  delle
          stazioni dei servizi di trasporto pubblico di  ogni  genere
          inerenti   all'attivita'   esercitata    dall'impresa    di
          trasporto; 
              i)  le  insegne,  le  targhe  e  simili   apposte   per
          l'individuazione  delle  sedi  di  comitati,  associazioni,
          fondazioni ed ogni altro ente che  non  persegua  scopo  di
          lucro; 
              l) le insegne di esercizio di attivita'  commerciali  e
          di produzione di beni o servizi che  contraddistinguono  la
          sede ove si  svolge  l'attivita'  cui  si  riferiscono,  di
          superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; 
              m) le  indicazioni  relative  al  marchio  apposto  con
          dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru  mobili,
          delle gru a torre adoperate  nei  cantieri  edili  e  delle
          macchine da cantiere, la  cui  superficie  complessiva  non
          ecceda i seguenti limiti: 
              1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru  a
          torre  adoperate  nei  cantieri  edili  e  le  macchine  da
          cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri
          lineari; 
              2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru  a
          torre  adoperate  nei  cantieri  edili  e  le  macchine  da
          cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre  i  10  e
          fino a 40 metri lineari; 
              3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru  a
          torre  adoperate  nei  cantieri  edili  e  le  macchine  da
          cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a  40
          metri lineari; 
              n) le  indicazioni  del  marchio,  della  ditta,  della
          ragione  sociale  e  dell'indirizzo  apposti  sui   veicoli
          utilizzati per il trasporto,  anche  per  conto  terzi,  di
          proprieta' dell'impresa o  adibiti  al  trasporto  per  suo
          conto; 
              o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne  dei
          locali   di   pubblico   spettacolo   se   riferite    alle
          rappresentazioni in programmazione; 
              p)  i  messaggi   pubblicitari,   in   qualunque   modo
          realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo  90
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  rivolti  all'interno
          degli impianti dagli stessi utilizzati  per  manifestazioni
          sportive dilettantistiche con capienza inferiore a  tremila
          posti; 
              q)  i   mezzi   pubblicitari   inerenti   all'attivita'
          commerciale o di  produzione  di  beni  o  servizi  ove  si
          effettua l'attivita' stessa, nonche' i mezzi  pubblicitari,
          ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine  e  sulle
          porte d'ingresso  dei  locali  medesimi  purche'  attinenti
          all'attivita'  in  essi  esercitata  che  non  superino  la
          superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna  vetrina  o
          ingresso; 
              r) i passi carrabili, le rampe  e  simili  destinati  a
          soggetti portatori di handicap. 
              834.  Gli  enti  possono   prevedere   nei   rispettivi
          regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il  pagamento
          una tantum all'atto del rilascio della  concessione  di  un
          importo da tre a cinque volte la  tariffa  massima  per  le
          intercapedini." 
              835.  Il   versamento   del   canone   e'   effettuato,
          direttamente agli enti, contestualmente al  rilascio  della
          concessione o dell'autorizzazione  all'occupazione  o  alla
          diffusione   dei   messaggi   pubblicitari,   secondo    le
          disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22
          ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato  dal  comma
          786 del presente articolo. La richiesta di  rilascio  della
          concessione o dell'autorizzazione all'occupazione  equivale
          alla  presentazione  della  dichiarazione  da   parte   del
          soggetto passivo. 
              836. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021  e'  soppresso
          l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio
          delle pubbliche  affissioni  di  cui  all'articolo  18  del
          decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa
          decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti  di
          affissione da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  di
          manifesti   contenenti   comunicazioni   istituzionali   e'
          sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet
          istituzionali.  I  comuni   garantiscono   in   ogni   caso
          l'affissione  da  parte  degli  interessati  di   manifesti
          contenenti comunicazioni aventi finalita' sociali, comunque
          prive di rilevanza economica, mettendo  a  disposizione  un
          congruo numero di impianti a tal fine destinati. 
              837. A decorrere dal 1° gennaio  2021  i  comuni  e  le
          citta' metropolitane istituiscono, con proprio  regolamento
          adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto  legislativo
          n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione
          delle aree e degli  spazi  appartenenti  al  demanio  o  al
          patrimonio indisponibile, destinati  a  mercati  realizzati
          anche in strutture attrezzate.  Ai  fini  dell'applicazione
          del canone, si comprendono  nelle  aree  comunali  anche  i
          tratti di strada situati all'interno di centri abitati  con
          popolazione   superiore   a   10.000   abitanti,   di   cui
          all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
              838. Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga
          alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816
          e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi  ed  aree
          pubbliche di cui al capo  II  del  decreto  legislativo  15
          novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi
          ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di  occupazioni
          temporanee di cui al comma 842  del  presente  articolo,  i
          prelievi sui rifiuti  di  cui  ai  commi  639,  667  e  668
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
              839. Il canone di cui al comma 837 e' dovuto al  comune
          o alla  citta'  metropolitana  dal  titolare  dell'atto  di
          concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto,  anche
          abusivo,  in   proporzione   alla   superficie   risultante
          dall'atto di concessione o, in  mancanza,  alla  superficie
          effettivamente occupata. 
              840. Il canone di cui al comma 837 e'  determinato  dal
          comune o dalla citta' metropolitana in  base  alla  durata,
          alla tipologia, alla superficie  dell'occupazione  espressa
          in metri quadrati e alla zona del territorio in  cui  viene
          effettuata. 
              841. La tariffa di base annuale per le occupazioni  che
          si protraggono per l'intero anno solare e' la seguente: 
              842. La tariffa di base giornaliera per le  occupazioni
          che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare
          e' la seguente: 
              843. I comuni e le citta'  metropolitane  applicano  le
          tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino  a  un
          massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione
          della superficie occupata e  possono  prevedere  riduzioni,
          fino all'azzeramento  del  canone  di  cui  al  comma  837,
          esenzioni e aumenti nella misura massima del 25  per  cento
          delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati  che
          si  svolgono  con  carattere  ricorrente  e   con   cadenza
          settimanale e' applicata una riduzione dal  30  al  40  per
          cento sul canone complessivamente determinato ai sensi  del
          periodo precedente. Per l'anno 2020, i comuni  non  possono
          aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap  se
          non in ragione  dell'adeguamento  al  tasso  di  inflazione
          programmato. 
              844.  Gli  importi  dovuti  sono  riscossi  utilizzando
          unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del  codice
          di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  o  le
          altre modalita' previste dal medesimo codice. 
              845.  Ai  fini  del  calcolo  dell'indennita'  e  delle
          sanzioni amministrative, si applica il comma  821,  lettere
          g) e h), in quanto compatibile. 
              846. Gli enti possono, in deroga  all'articolo  52  del
          decreto legislativo n. 446 del 1997,  affidare,  fino  alla
          scadenza del relativo contratto, la gestione del canone  ai
          soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020,  risulta
          affidato  il  servizio  di   gestione   della   tassa   per
          l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o  del  canone  di
          occupazione di  spazi  ed  aree  pubbliche  o  dell'imposta
          comunale sulla pubblicita' e dei  diritti  sulle  pubbliche
          affissioni    o    del    canone    per    l'autorizzazione
          all'installazione dei mezzi pubblicitari.  A  tal  fine  le
          relative condizioni contrattuali sono  stabilite  d'accordo
          tra  le  parti  tenendo  conto  delle  nuove  modalita'  di
          applicazione dei canoni  di  cui  ai  commi  816  e  837  e
          comunque a condizioni economiche piu' favorevoli per l'ente
          affidante. 
              847.  Sono  abrogati  i  capi  I  e  II   del   decreto
          legislativo n. 507 del 1993,  gli  articoli  62  e  63  del
          decreto  legislativo  n.  446  del  1997   e   ogni   altra
          disposizione in contrasto con le  presenti  norme.  Restano
          ferme le disposizioni inerenti alla pubblicita'  in  ambito
          ferroviario  e  quelle  che  disciplinano   la   propaganda
          elettorale. Il capo II del decreto legislativo n.  507  del
          1993 rimane come riferimento per  la  determinazione  della
          tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed   aree   pubbliche
          appartenenti alle regioni di  cui  agli  articoli  5  della
          legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6
          maggio 2011, n. 68.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  17-ter,   del
          decreto-legge 31 dicembre 2020,  n.  183,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante
          disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,  di
          realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della
          decisione (UE, EURATOM) 2020/2053  del  Consiglio,  del  14
          dicembre 2020, nonche' in  materia  di  recesso  del  Regno
          Unito dall'Unione europea: 
              «Art. 17-ter (Proroga di disposizioni in  favore  delle
          popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti  dal
          sisma del 2016). - 1. Per l'anno 2021, con riferimento alle
          fattispecie individuate dall'articolo 1, comma  997,  della
          legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di
          cui all'articolo 1, commi da 816  a  847,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai  comuni  a  fronte
          delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al
          primo periodo e' istituito, nello stato di  previsione  del
          Ministero dell'interno, un fondo con  una  dotazione  di  4
          milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno,  sentita  la   Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, e' determinato il rimborso ai  comuni  interessati
          del minor gettito  derivante  dall'applicazione  del  primo
          periodo. Si applicano i criteri e  le  modalita'  stabiliti
          con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  14
          agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del
          4 settembre 2019, e  con  decreto  del  direttore  generale
          delle finanze 27 settembre 2019, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019. Agli oneri  derivanti
          dal presente comma, pari a 4 milioni  di  euro  per  l'anno
          2021, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190. 
              2. Le esenzioni previste dal secondo periodo del  comma
          25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16  ottobre  2017,
          n.  148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al  31  dicembre
          2021. 
              3.  Al  decreto-legge  17   ottobre   2016,   n.   189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 28, commi 7 e 13-ter,  le  parole:  "31
          dicembre 2020", ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "31 dicembre 2021"; 
              b) all'articolo 48, comma 7, le  parole:  "31  dicembre
          2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". 
              4. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo  1  del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.  120,  e'
          inserita la seguente: 
              "a-bis) nelle aree del  cratere  sismico  di  cui  agli
          allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016,  n.  229,  affidamento  diretto  delle  attivita'  di
          esecuzione di  lavori,  servizi  e  forniture  nonche'  dei
          servizi di ingegneria e architettura, compresa  l'attivita'
          di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino
          al  termine  delle  attivita'  di  ricostruzione   pubblica
          previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge  n.  189
          del 2016".» 
          Note al comma 452: 
              - Si riporta  il  testo  del  comma  25,  dell'articolo
          2-bis,  del  decreto-legge  16  ottobre   2017,   n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
          n. 172 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria  e  per
          esigenze indifferibili): 
              «Art. 2-bis  (Modifiche  al  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
          dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
          interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
          dal 24 agosto 2016). - 1. - 24. Omissis. 
              25. Le autorita' di regolazione di cui all'articolo 48,
          comma  2,  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n.  229,  con  propri  provvedimenti  adottati  entro
          sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  disciplinano   le
          modalita' di rateizzazione per un periodo non  inferiore  a
          36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai
          sensi del comma  24  nonche'  del  citato  articolo  48  ed
          introducono agevolazioni, anche  di  natura  tariffaria,  a
          favore delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati
          1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n.  189  del  2016,
          individuando anche le  modalita'  per  la  copertura  delle
          agevolazioni  stesse   attraverso   specifiche   componenti
          tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti  di
          tipo perequativo. Con i provvedimenti di cui al  precedente
          periodo sono previste esenzioni,  fino  alla  data  del  31
          dicembre 2020, in favore delle utenze  localizzate  in  una
          'zona  rossa'   istituita   mediante   apposita   ordinanza
          sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016  e  la
          data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,
          individuando anche le  modalita'  per  la  copertura  delle
          esenzioni   stesse   attraverso    specifiche    componenti
          tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti  di
          tipo perequativo.» 
          Note al comma 453: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   8,   del
          decreto-legge 24 ottobre  2019,  n.  123,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre  2019,  n.   156
          (Disposizioni   urgenti   per    l'accelerazione    e    il
          completamento delle ricostruzioni in  corso  nei  territori
          colpiti da eventi sismici), come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 8 (Proroga di termini). - 1.All'articolo  44  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1,  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal
          seguente: «Relativamente ai mutui di cui al  primo  periodo
          del presente comma, il pagamento  delle  rate  in  scadenza
          negli  esercizi  2018,  2019,  2020  e  2021  e'   altresi'
          differito, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,
          rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al  quarto
          anno immediatamente successivi alla data  di  scadenza  del
          periodo di ammortamento, sulla base della  periodicita'  di
          pagamento  prevista  nei  provvedimenti  e  nei   contratti
          regolanti i mutui stessi»; 
              a-bis) al comma 2-bis, le parole: «per la durata di tre
          anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «fino  al  31
          dicembre 2024»; 
              b) al comma 3, il secondo  periodo  e'  sostituito  dal
          seguente:  «Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
          essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino
          al 31 dicembre 2020.». 
              1-bis. All'articolo 48, comma 7, del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre 2016, n. 229,  le  parole:  «31  dicembre
          2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». 
              1-ter. Le autorita' di regolazione competenti prorogano
          fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche  di  natura
          tariffaria,  previste  dall'articolo  48,  comma   2,   del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  a
          favore dei titolari delle utenze situate nei comuni di  cui
          agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189
          del 2016. Le disposizioni del presente comma si  applicano,
          altresi', ai comuni di cui all'articolo 17,  comma  1,  del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre  2018,  n.  130.  Le
          agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al
          31 dicembre 2022  per  i  titolari  di  utenze  relative  a
          immobili inagibili che entro  il  30  aprile  2021  abbiano
          dichiarato, ai sensi del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  con
          trasmissione  agli  uffici  dell'Agenzia  delle  entrate  e
          dell'Istituto   nazionale    della    previdenza    sociale
          territorialmente competenti, l'inagibilita' del fabbricato,
          della casa di  abitazione,  dello  studio  professionale  o
          dell'azienda o la permanenza dello  stato  di  inagibilita'
          gia'  dichiarato.  La  rateizzazione  delle  fatture   gia'
          prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi,  ai
          sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16
          ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' dilazionata in un periodo
          non inferiore a centoventi mesi. 
              1-quater.   Le    agevolazioni    disciplinate    dalla
          deliberazione dell'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il
          gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e
          successive modificazioni e integrazioni, si applicano  alle
          utenze e alle forniture situate nelle  soluzioni  abitative
          di emergenza, realizzate per i fabbisogni delle popolazioni
          colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
          agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione. 
              2. Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali
          e contributi  previdenziali  e  assistenziali  nonche'  dei
          premi per l'assicurazione obbligatoria di cui  all'articolo
          48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016, n. 229, sono effettuati a decorrere  dal  15  gennaio
          2020 con le modalita' e nei termini fissati dalle  medesime
          disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli  importi
          dovuti. 
              2-bis.  La  riduzione  delle  ritenute   fiscali,   dei
          contributi previdenziali e assistenziali e  dei  premi  per
          l'assicurazione obbligatoria di cui al comma  2  in  favore
          delle imprese e  dei  professionisti  e'  riconosciuta  nel
          rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de
          minimis e, per la misura eccedente, nei  limiti  del  danno
          subito  come  conseguenza  diretta  del  sisma   e   previa
          dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo  50  del
          regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,  del  17
          giugno  2014,  secondo  le   modalita'   procedimentali   e
          certificative di cui al comma 1  dell'articolo  12-bis  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
              3. All'articolo 2-bis, comma  24,  primo  periodo,  del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,  n.  172,  le
          parole «1° gennaio 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «31 dicembre 2020». 
              4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera  a),  e  2
          del  presente  articolo,  pari  complessivamente  a   16,54
          milioni di euro per l'anno 2020, a 19,74  milioni  di  euro
          per l'anno 2021, a 16,54 milioni di euro per l'anno 2022  e
          a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
          2029, si provvede mediante  corrispondente  utilizzo  delle
          risorse di cui all'articolo 2, comma 107,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244. 
              4-bis. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.» 
          Note al comma 454: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   28,   del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli  eventi  sismici  del  2016)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 28 (Disposizioni  in  materia  di  trattamento  e
          trasporto del materiale derivante  dal  crollo  parziale  o
          totale degli edifici). - 1.  Allo  scopo  di  garantire  la
          continuita' operativa delle azioni poste  in  essere  prima
          dell'entrata in vigore del  presente  decreto,  sono  fatte
          salve le disposizioni di cui all'articolo 2  dell'ordinanza
          del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto
          2016, n. 389, all'articolo 3 dell'ordinanza  del  Capo  del
          Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016,  n.
          391, e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza  del  Capo  del
          Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016,  n.
          394, ed i provvedimenti adottati ai  sensi  delle  medesime
          disposizioni. 
              2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
          Umbria, ai sensi dell'articolo 1,  comma  5,  approvano  il
          piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti
          dagli interventi  di  ricostruzione  oggetto  del  presente
          decreto. 
              3. Il piano di cui al comma 2 e' redatto allo scopo di: 
              a) fornire gli strumenti tecnici ed  operativi  per  la
          migliore gestione delle  macerie  derivanti  dai  crolli  e
          dalle demolizioni; 
              b) individuare le risorse occorrenti  e  coordinare  il
          complesso delle attivita' da porre in essere  per  la  piu'
          celere  rimozione  delle  macerie,  indicando  i  tempi  di
          completamento degli interventi; 
              c)  assicurare,  attraverso  la  corretta  rimozione  e
          gestione delle macerie, la possibilita'  di  recuperare  le
          originarie   matrici   storico-culturali   degli    edifici
          crollati; 
              d) operare interventi di demolizione di tipo  selettivo
          che tengano conto delle diverse tipologie di materiale,  al
          fine  di  favorire  il  trattamento  specifico  dei  cumuli
          preparati,  massimizzando  il  recupero  delle  macerie   e
          riducendo i costi di intervento; 
              e)  limitare  il  volume  dei  rifiuti  recuperando   i
          materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova
          materia  prima   da   mettere   a   disposizione   per   la
          ricostruzione conseguente ai  danni  causati  dagli  eventi
          sismici di cui all'articolo  1,  e  se  non  utilizzati  il
          ricavato della loro vendita e' ceduto  come  contributo  al
          Comune da cui provengono tali materiali. 
              3-bis. Entro il 31 dicembre 2019, le  regioni,  sentito
          il commissario straordinario e  fermo  restando  il  limite
          delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma  13,
          aggiornano i piani di  cui  al  comma  2  individuando,  in
          particolare, i siti di stoccaggio temporaneo. In difetto di
          conclusione del procedimento entro il  termine  di  cui  al
          presente comma il commissario straordinario puo' aggiornare
          comunque il piano,  sentito  il  Presidente  della  regione
          interessata. 
              4. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3
          aprile  2006,  n.  152,  e  successive   modificazioni,   i
          materiali derivanti dal  crollo  parziale  o  totale  degli
          edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici  di
          cui all'articolo 1 nonche' quelli derivanti dalle attivita'
          di demolizione e  abbattimento  degli  edifici  pericolanti
          disposte  dai  Comuni  interessati  dagli  eventi   sismici
          nonche' da altri soggetti competenti o comunque  svolti  su
          incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non
          pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi
          di raccolta e trasporto da effettuarsi verso  i  centri  di
          raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai
          commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui e'  possibile
          segnalare  i  materiali  pericolosi   ed   effettuare,   in
          condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei
          conseguenti adempimenti amministrativi, il  produttore  dei
          materiali di cui al  presente  articolo  e'  il  Comune  di
          origine dei materiali stessi, in deroga  all'articolo  183,
          comma 1, lettera f), del decreto citato legislativo n.  152
          del 2006. 
              5. Non  costituiscono  rifiuto  i  resti  dei  beni  di
          interesse  architettonico,  artistico  e  storico,  nonche'
          quelli dei  beni  ed  effetti  di  valore  anche  simbolico
          appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i  mattoni,  le
          ceramiche, le pietre con  valenza  di  cultura  locale,  il
          legno lavorato, i metalli  lavorati.  Tali  materiali  sono
          selezionati  e  separati  secondo  le  disposizioni   delle
          competenti Autorita', che ne individuano anche il luogo  di
          destinazione.  Il  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo integra con  proprio  decreto,  ove
          necessario, entro cinque giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto,  le  disposizioni  applicative
          gia' all'uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato  ai
          sensi  dell'articolo  5   dell'ordinanza   del   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016,  n.
          393. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di
          tutela  del  patrimonio  culturale,  ove   necessarie,   si
          intendono  acquisite  con  l'assenso  manifestato  mediante
          annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del
          Ministero che partecipa alle operazioni. 
              6. La  raccolta  dei  materiali  di  cui  al  comma  4,
          insistenti  su  suolo  pubblico  ovvero,  nelle  sole  aree
          urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di
          raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo, ovvero
          direttamente agli impianti di recupero (R13  e  R5)  se  le
          caratteristiche delle macerie lo consentono, sono operati a
          cura delle aziende che gestiscono il servizio  di  gestione
          integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati
          o dei Comuni territorialmente competenti o delle  pubbliche
          amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente  o
          attraverso  imprese  di  trasporto  autorizzate   da   essi
          incaricate, o attraverso imprese dai  medesimi  individuate
          con  la  procedura  di  cui  all'articolo  63  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le predette attivita' di
          trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di  analisi
          preventive. Il Centro di coordinamento  RAEE  e'  tenuto  a
          prendere  in  consegna   i   rifiuti   di   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni  in  cui
          si trovano,  con  oneri  a  proprio  carico.  Ai  fini  dei
          conseguenti  adempimenti  amministrativi,  e'   considerato
          produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali
          stessi, in deroga all'articolo 183, comma  1,  lettera  f),
          del  citato  decreto   legislativo   n.   152   del   2006.
          Limitatamente ai materiali di cui al comma 4  del  presente
          articolo insistenti nelle aree  urbane  su  suolo  privato,
          l'attivita' di raccolta e di trasporto viene effettuata con
          il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei
          finanziamenti agevolati per la ricostruzione  privata  come
          disciplinato  dall'articolo  6.  A  tal  fine,  il   Comune
          provvede a notificare, secondo le modalita' previste  dalle
          vigenti disposizioni di legge in materia  di  notifica  dei
          provvedimenti   amministrativi   ovvero   secondo    quelle
          stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni,    apposita    comunicazione,     contenente
          l'indicazione della data nella quale  si  provvedera'  alla
          rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data
          di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il
          Comune autorizza, salvo che  l'interessato  abbia  espresso
          motivato  diniego,  la  raccolta  ed   il   trasporto   dei
          materiali. 
              6-bis. Al  di  fuori  delle  ipotesi  disciplinate  dai
          precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici
          di interesse architettonico, artistico e storico nonche' di
          quelli   aventi   valore   anche   simbolico   appartenenti
          all'edilizia storica, le  attivita'  di  demolizione  e  di
          contestuale rimozione delle macerie devono assicurare,  ove
          possibile, il recupero dei  materiali  e  la  conservazione
          delle  componenti  identitarie,  esterne  ed  interne,   di
          ciascun edificio, secondo le modalita' indicate dal decreto
          ministeriale di cui al comma 5. 
              7. In coerenza con quanto stabilito al comma  1,  anche
          in deroga alla normativa vigente, previa  verifica  tecnica
          della  sussistenza   delle   condizioni   di   salvaguardia
          ambientale  e  di  tutela  della  salute   pubblica,   sono
          individuati, dai soggetti  pubblici  all'uopo  autorizzati,
          eventuali  e  ulteriori  appositi  siti  per  il   deposito
          temporaneo  dei  rifiuti  comunque  prodotti  fino  al   31
          dicembre 2022, autorizzati,  sino  alla  medesima  data,  a
          ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime
          aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla  data
          di entrata in  vigore  del  presente  decreto.  I  siti  di
          deposito  temporaneo  di  cui  all'articolo  3,  comma   1,
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile 1° settembre 2016, n.  391,  sono  autorizzati,  nei
          limiti temporali necessari, fino al  31  dicembre  2022,  e
          possono detenere i rifiuti gia' trasportati per un  periodo
          non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio
          a recupero o smaltimento dei materiali di cui  al  presente
          articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al  31
          dicembre  2022  aumenti  di  quantitativi  e  tipologie  di
          rifiuti conferibili  presso  impianti  autorizzati,  previa
          verifica   istruttoria   semplificata   dell'idoneita'    e
          compatibilita'  dell'impianto,  senza  che  cio'  determini
          modifica e integrazione  automatiche  delle  autorizzazioni
          vigenti degli impianti.  I  titolari  delle  attivita'  che
          detengono sostanze  classificate  come  pericolose  per  la
          salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste  alle
          macerie sono tenuti a darne comunicazione  al  Sindaco  del
          Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e
          gestione in condizioni di sicurezza.  Il  Presidente  della
          Regione ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  5,  autorizza,
          qualora necessario, l'utilizzo di impianti  mobili  per  le
          operazioni di  selezione,  separazione,  messa  in  riserva
          (R13) e recupero (R5) di flussi  omogenei  di  rifiuti  per
          l'eventuale   successivo   trasporto   agli   impianti   di
          destinazione finale  della  frazione  non  recuperabile.  I
          rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   e   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo  quanto
          stabilito  dall'articolo  177,   comma   4,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152.  Il  Presidente  della
          Regione ai sensi dell'articolo 1, comma  5,  stabilisce  le
          modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali
          di cui al comma  4  raccolti  e  trasportati,  nonche'  dei
          rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento. 
              7-bis. Nel caso in cui nel sito temporaneo di  deposito
          siano da effettuare operazioni di trattamento delle macerie
          con  l'ausilio  di  impianti  mobili,  il  termine  di  cui
          all'articolo 208, comma 15, secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'  ridotto  a  quindici
          giorni. 
              8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui  al
          comma 6 ricevono i mezzi di trasporto dei  materiali  senza
          lo  svolgimento  di  analisi  preventive,  procedono   allo
          scarico presso  le  piazzole  attrezzate  e  assicurano  la
          gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio  agli
          impianti di trattamento dei  rifiuti  selezionati  presenti
          nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresi'
          a fornire il personale di  servizio  per  eseguire,  previa
          autorizzazione  del  Presidente  della  Regione  ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 5,  la  separazione  e  cernita  dal
          rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei  rifiuti
          pericolosi e dei RAEE, nonche' il loro avvio agli  impianti
          autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento. 
              9. Al fine di agevolare i flussi e  ridurre  al  minimo
          ulteriori impatti dovuti ai  trasporti,  i  rifiuti  urbani
          indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti  all'assistenza
          alla popolazione colpita dall'evento sismico possono essere
          conferiti  negli  impianti  gia'  allo  scopo   autorizzati
          secondo  il  principio  di  prossimita',  senza   apportare
          modifiche  alle  autorizzazioni  vigenti,  in  deroga  alla
          eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti
          urbani medesimi. In tal caso, il  gestore  dei  servizi  di
          raccolta si accorda preventivamente  con  i  gestori  degli
          impianti dandone comunicazione alla Regione  e  all'Agenzia
          regionale   per    la    protezione    ambientale    (ARPA)
          territorialmente competenti. 
              10. 
              11. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, i materiali nei quali si rinvenga,  anche
          a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto oltre
          i limiti contenuti al punto 3.4 dell'allegato D alla  parte
          IV del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  non
          rientrano nei rifiuti  di  cui  al  comma  4.  Ad  essi  e'
          attribuito  il  codice  CER  17.06.05*(asterisco)  e   sono
          gestiti secondo le indicazioni di cui  al  presente  comma.
          Tali  materiali  non   possono   essere   movimentati,   ma
          perimetrati   adeguatamente   con    nastro    segnaletico.
          L'intervento  di  bonifica  e'  effettuato  da  una   ditta
          specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga  durante  la
          raccolta, il rifiuto residuato dallo  scarto  dell'amianto,
          sottoposto ad eventuale separazione e cernita di  tutte  le
          matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi  e  dei  RAEE,
          mantiene  la  classificazione   di   rifiuto   urbano   non
          pericoloso con codice CER 20.03.99 e e' gestito secondo  le
          modalita'  di  cui  al  presente   articolo.   Qualora   il
          rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso
          il sito  di  deposito  temporaneo,  il  rimanente  rifiuto,
          privato del materiale contenente amianto, e  sottoposto  ad
          eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili,
          dei  rifiuti   pericolosi   e   dei   RAEE,   mantiene   la
          classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice
          CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio  a
          successive  operazioni  di  recupero  e   smaltimento.   In
          quest'ultimo caso i siti  di  deposito  temporaneo  possono
          essere adibiti  anche  a  deposito,  in  area  separata  ed
          appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica
          che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla  suddetta
          separazione  e  cernita,  siano   private   del   materiale
          contenente amianto e delle  altre  sostanze  pericolose  e'
          svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla
          normativa vigente sia  per  il  campionamento  sia  per  la
          valutazione dei limiti  di  concentrazione  in  peso  delle
          sostanze  pericolose  presenti.  Per  quanto  riguarda  gli
          interventi di bonifica,  le  ditte  autorizzate,  prima  di
          asportare e  smaltire  correttamente  tutto  il  materiale,
          devono presentare all'Organo di  Vigilanza  competente  per
          territorio idoneo piano di lavoro  ai  sensi  dell'articolo
          256 del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81.  Tale
          piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanita'
          pubblica dell'azienda unita' sanitaria  locale  competente,
          che entro 24 ore  lo  valuta.  I  dipartimenti  di  Sanita'
          pubblica individuano un nucleo  di  operatori  esperti  che
          svolge attivita' di assistenza alle aziende e ai  cittadini
          per il supporto sugli aspetti di competenza. 
              12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e
          le  aziende  unita'   sanitaria   locale   territorialmente
          competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia
          di tutela ambientale e di prevenzione della  sicurezza  dei
          lavoratori, ed il Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo, al fine di evitare il  caricamento
          indifferenziato  nei  mezzi  di  trasporto  dei   beni   di
          interesse architettonico, artistico e  storico,  assicurano
          la vigilanza e il rispetto del presente articolo. 
              13. Ad esclusione degli interventi che sono  ricompresi
          e finanziati nell'ambito del  procedimento  di  concessione
          dei contributi per la ricostruzione, agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente articolo ed a quelli  relativi
          alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento
          dei  rifiuti  si  provvede   nel   limite   delle   risorse
          disponibili  sul  fondo   di   cui   all'articolo   4.   Le
          amministrazioni coinvolte operano  con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento,  senza
          soluzione di continuita', delle attivita' di cui al comma 4
          del presente articolo, in anticipazione rispetto  a  quanto
          previsto dall'articolo 4, comma 3,  del  presente  decreto,
          con ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
          civile, adottata d'intesa con il Commissario  straordinario
          del Governo per la ricostruzione nei territori  interessati
          dal sisma del 24 agosto 2016, e' assegnata la somma di euro
          100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo  di
          solidarieta' dell'Unione europea di cui al regolamento (CE)
          n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002. 
              13-bis.  In  deroga  all'articolo   266   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e  del  mare  10  agosto  2012,  n.  161,  e  al
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,   i
          materiali da scavo provenienti dai cantieri  allestiti  per
          la realizzazione delle strutture abitative di emergenza  di
          cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
          della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016  o  di
          altre  opere  provvisionali  connesse  all'emergenza   sono
          gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter  a
          13-octies del presente articolo. 
              13-ter.  In  deroga  alla  lettera  b)  del   comma   1
          dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
          69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2013, n. 98, e all'articolo 5 del  regolamento  di  cui  al
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161,  i  materiali
          di cui al comma 13-bis del presente  articolo,  qualora  le
          concentrazioni di elementi e composti di cui  alla  tabella
          4.1 dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012  non
          superino  i   valori   delle   concentrazioni   soglia   di
          contaminazione indicati alla tabella 1 di cui  all'allegato
          5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo  3
          aprile  2006,  n.  152,  con  riferimento  alla   specifica
          destinazione d'uso  urbanistica  del  sito  di  produzione,
          potranno  essere  trasportati  e  depositati,  fino  al  31
          dicembre   2022,   in   siti   di   deposito    intermedio,
          preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni  caso
          un  livello  di   sicurezza   ambientale,   assumendo   fin
          dall'origine  la  qualifica  di  sottoprodotto   ai   sensi
          dell'articolo  183,  comma  1,  lettera  qq),  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              13-quater.  Ai   fini   dei   conseguenti   adempimenti
          amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma
          13-bis e' il  comune  del  territorio  di  provenienza  dei
          materiali medesimi e il detentore e' il soggetto  al  quale
          il produttore puo' affidare detti materiali. 
              13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) del  comma
          1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
          69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2013, n. 98, il produttore dei materiali di  cui  al  comma
          13-bis  del   presente   articolo   non   ha   obbligo   di
          individuazione   preventiva   dell'utilizzo   finale    del
          sottoprodotto. 
              13-sexies. E' competenza del produttore  dei  materiali
          di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti  di  cui
          al comma 13-ter, finalizzati a verificare  che  i  suddetti
          materiali ricadano entro i limiti indicati alla  tabella  1
          di cui all'allegato 5 al titolo V della  parte  quarta  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              13-septies. In deroga al comma 2  dell'articolo  41-bis
          del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  il
          produttore attesta il rispetto delle condizioni di  cui  al
          comma 13-ter del presente  articolo  tramite  dichiarazione
          resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale  ai
          sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              13-octies. Il produttore dei materiali di cui al  comma
          13-bis  del  presente  articolo  si   accerta   che   siano
          rispettate le condizioni di cui al  comma  1  dell'articolo
          41-bis del decreto-legge n. 69 del  2013,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima  del  loro
          utilizzo.» 
          Note al comma 455: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  28-bis,   del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli  eventi  sismici  del  2016)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 28-bis (Misure per incentivare  il  recupero  dei
          rifiuti  non  pericolosi).  -  1.  Al  fine  di  consentire
          l'effettivo recupero dei rifiuti non  pericolosi  derivanti
          da attivita' di costruzione e demolizione, a seguito  degli
          eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,
          l'avvio ad operazioni  di  recupero  autorizzate  ai  sensi
          degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e  216  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve avvenire entro  tre
          anni dalla data di assegnazione  del  codice  CER,  di  cui
          all'allegato D alla parte  IV  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152. 
              2. Fino al 31 dicembre 2022, previo parere degli organi
          tecnico-sanitari competenti, e' aumentato del 70 per cento,
          previa   certificazione   della    regione    relativamente
          all'effettivo avvio delle operazioni di recupero  nel  sito
          interessato il  quantitativo  di  rifiuti  non  pericolosi,
          derivanti  da  attivita'  di  costruzione   e   demolizione
          conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal
          24 agosto 2016, indicato, in  ciascuna  autorizzazione,  ai
          sensi degli articoli 108, 214 e 216 del decreto legislativo
          3 aprile 2006, n. 152, e destinati a recupero.» 
          Note al comma 456: 
              - Si riporta il testo del comma 16,  dell'articolo  48,
          del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli  eventi  sismici  del  2016)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 48 (Proroga e sospensione di termini  in  materia
          di  adempimenti  e  versamenti  tributari  e  contributivi,
          nonche' sospensione di termini amministrativi). - 1. -  15.
          Omissis 
              16.  I  redditi  dei  fabbricati,  ubicati  nelle  zone
          colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, purche'
          distrutti od oggetto di ordinanze  sindacali  di  sgombero,
          comunque adottate entro il  31  dicembre  2018,  in  quanto
          inagibili totalmente o parzialmente,  non  concorrono  alla
          formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche e  dell'imposta  sul  reddito
          delle  societa',  fino  alla  definitiva  ricostruzione   e
          agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
          d'imposta 2021. I fabbricati di cui al primo periodo  sono,
          altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta  municipale
          propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  e  dal  tributo  per  i  servizi
          indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla  rata  scadente
          il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione  o
          agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31
          dicembre 2022. Ai fini del presente comma, il  contribuente
          puo' dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la  distruzione
          o  l'inagibilita'  totale   o   parziale   del   fabbricato
          all'autorita' comunale, che  nei  successivi  venti  giorni
          trasmette  copia  dell'atto  di  verificazione  all'ufficio
          dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con
          decreto  del   Ministro   dell'interno   e   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  30
          novembre  2016,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, sono  stabiliti,  anche  nella  forma  di
          anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso  ai
          comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione
          di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai  comuni
          di cui all'articolo 1, continuita'  nello  smaltimento  dei
          rifiuti solidi urbani, il Commissario per la  ricostruzione
          e' autorizzato a concedere,  con  propri  provvedimenti,  a
          valere sulle risorse della  contabilita'  speciale  di  cui
          all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino  ad
          un massimo di 16 milioni di euro con  riferimento  all'anno
          2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni  di  euro  annui
          per il triennio 2017 -  2019,  per  sopperire  ai  maggiori
          costi affrontati o alle minori entrate registrate a  titolo
          di TARI-tributo di cui all'articolo  1,  comma  639,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di  TARI-corrispettivo  di
          cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. 
              Omissis.»