art. 1 note (parte 16)

           	
				
 
          Note al comma 457: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   11,   del
          decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  2012,   n.   213
          (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
          degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni  in
          favore delle zone terremotate nel maggio 2012): 
              «Art. 11 (Ulteriori disposizioni  per  il  favorire  il
          superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012). -
          01. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
              «8-bis.  I  comuni  individuati  nell'allegato   1   al
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,  n.  122,  e  le
          unioni  di  comuni  cui  gli  stessi  aderiscono,  per   le
          annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
          risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento  della
          spesa di personale, calcolata secondo i  criteri  applicati
          per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
          nel determinare lo stanziamento integrativo devono in  ogni
          caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
          delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo  76  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
          destinati a finanziare la remunerazione delle  attivita'  e
          delle prestazioni rese  dal  personale  in  relazione  alla
          gestione dello stato di emergenza conseguente  agli  eventi
          sismici   ed   alla   riorganizzazione    della    gestione
          ordinaria.». 
              1. Al fine della migliore individuazione dell'ambito di
          applicazione del vigente articolo 3-bis del decreto-legge 6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge   7   agosto   2012,   n.   135,   e   per   favorire
          conseguentemente la  massima  celerita'  applicativa  delle
          relative disposizioni: 
              a) nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122: 
              1) all'articolo 1, dopo  il  comma  5  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              «5-bis.  I  Presidenti  delle  Regioni  Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, in  qualita'  di  Commissari  Delegati,
          possono delegare le funzioni  attribuite  con  il  presente
          decreto ai  Sindaci  dei  Comuni  ed  ai  Presidenti  delle
          Province nel cui rispettivo territorio sono da  effettuarsi
          gli interventi oggetto della presente normativa.  Nell'atto
          di delega devono essere richiamate le specifiche  normative
          statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti  norme,  e'
          possibile derogare e gli  eventuali  limiti  al  potere  di
          deroga.»; 
              1-bis) all'articolo 2, comma 6, dopo il secondo periodo
          e' inserito il seguente: «Per gli anni 2012, 2013  e  2014,
          le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle predette
          contabilita'  speciali,  nonche'   i   relativi   utilizzi,
          eventualmente  trasferite   agli   enti   locali   di   cui
          all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
          5-bis del medesimo articolo 1,  per  conto  dei  Presidenti
          delle Regioni in  qualita'  di  commissari  delegati,  agli
          interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
          del  patto  di  stabilita'  interno   degli   enti   locali
          beneficiari.»; 
              2) all'articolo 3, dopo il  comma  1,  e'  inserito  il
          seguente: 
              «1-bis. I contratti stipulati dai  privati  beneficiari
          di  contributi   per   l'esecuzione   di   lavori   e   per
          l'acquisizione di beni e servizi connessi  agli  interventi
          di cui al comma 1, lettera  a),  non  sono  ricompresi  tra
          quelli previsti dall'articolo 32, comma 1,  lettere  d)  ed
          e), del codice dei contratti pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n.  163;  resta  ferma  l'esigenza  che  siano
          assicurati  criteri  di  controllo,   di   economicita'   e
          trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.  Restano
          fermi i controlli antimafia previsti dall'articolo 5-bis da
          effettuarsi  secondo  le  linee  guida  del   Comitato   di
          coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere»; 
              3) all'articolo 4, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in
          fine, il seguente periodo: «Qualora la programmazione della
          rete scolastica preveda la costruzione di edifici  in  sedi
          nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici
          scolastici  danneggiati  sono   comunque   prioritariamente
          destinate a tale scopo.»; 
              4)  all'articolo  5-bis  sono  apportate  le   seguenti
          modificazioni: 
              4.1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              «1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti
          gli interventi previsti nel  presente  decreto,  presso  le
          prefetture-uffici territoriali del Governo  delle  province
          interessate alla ricostruzioni sono  istituiti  elenchi  di
          fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
          soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti  nei
          settori di cui al comma 2, cui si rivolgono  gli  esecutori
          dei  lavori   di   ricostruzione.   Per   l'affidamento   e
          l'esecuzione,  anche  nell'ambito   di   subcontratti,   di
          attivita' indicate nel comma  2  e'  necessario  comprovare
          quantomeno  l'avvenuta  presentazione  della   domanda   di
          iscrizione negli  elenchi  sopracitati  presso  almeno  una
          delle prefetture - uffici territoriali  del  Governo  delle
          province interessate.»; 
              4.2) al comma 2, dopo la lettera  h),  e'  aggiunta  la
          seguente: 
              «h-bis) gli ulteriori  settori  individuati,  per  ogni
          singola Regione, con ordinanza del Presidente  in  qualita'
          di Commissario delegato, conseguentemente alle attivita' di
          monitoraggio ed analisi delle attivita' di ricostruzione»; 
              5) all'articolo 7, dopo il  comma  1,  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              «1-bis Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si
          applicano le sanzioni per mancato  rispetto  del  patto  di
          stabilita' interno 2011, ai sensi dell'articolo 7, comma  2
          e seguenti, del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
          149.»; 
              5-bis) all'articolo 7, dopo il comma 1-bis e'  aggiunto
          il seguente: 
              «1-ter.  E'  disposta   l'esclusione   dal   patto   di
          stabilita' interno, per gli anni 2013 e 2014,  delle  spese
          sostenute dai comuni di cui all'articolo 1,  comma  1,  con
          risorse  proprie  provenienti  da  erogazioni  liberali   e
          donazioni da  parte  di  cittadini  privati  ed  imprese  e
          puntualmente finalizzate  a  fronteggiare  gli  eccezionali
          eventi sismici e la ricostruzione, per un  importo  massimo
          complessivo, per ciascun  anno,  di  10  milioni  di  euro.
          L'ammontare  delle  spese  da  escludere   dal   patto   di
          stabilita' interno  ai  sensi  del  periodo  precedente  e'
          determinato dalla regione Emilia-Romagna nei  limiti  di  9
          milioni di euro e dalle  regioni  Lombardia  e  Veneto  nei
          limiti di 0,5 milioni di  euro  per  ciascuna  regione  per
          ciascun  anno.   Le   regioni   comunicano   al   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e  ai  comuni  interessati,
          entro il 30 giugno di ciascun anno, gli importi di  cui  al
          periodo precedente.»; 
              5-ter) all'articolo 8, comma 7,  il  terzo  periodo  e'
          sostituito dal seguente: «Gli impianti alimentati da  fonti
          rinnovabili gia' autorizzati alla  data  del  30  settembre
          2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno
          2012, qualora entrino in esercizio  entro  il  31  dicembre
          2013». 
              b) le disposizioni di attuazione del credito  d'imposta
          e dei finanziamenti bancari agevolati per la  ricostruzione
          di cui all'articolo 3-bis, comma  5,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7  agosto  2012,  n.  135,  sono  quelle  di  cui  al
          Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze  e  i  Presidenti  delle  regioni   Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012.  I
          Presidenti delle predette regioni  assicurano  in  sede  di
          attuazione del Protocollo il rispetto del limite  di  spesa
          autorizzato allo scopo a legislazione vigente. 
              1-bis. Per i fabbricati rurali  situati  nei  territori
          dei comuni delle  province  di  Bologna,  Modena,  Ferrara,
          Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati  dagli  eventi
          sismici dei giorni 20 e 29 maggio  2012,  come  individuati
          dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122, il termine  di  cui  all'articolo  13,  comma
          14-ter,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,  n.  214,  e'  prorogato  al  31  maggio  2013.  Alla
          compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza
          pubblica conseguenti  all'attuazione  del  presente  comma,
          pari a 2 milioni di  euro  per  l'anno  2012,  si  provvede
          mediante  corrispondente  utilizzo   del   fondo   di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
              1-ter. All'articolo 3, comma  9,  del  decreto-legge  6
          giugno 2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole:  «sei  mesi»  sono
          sostituite dalle seguenti: «dodici mesi». 
              1-quater. Le disposizioni del  decreto-legge  6  giugno
          2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
          agosto 2012, n. 122, si applicano  integralmente  anche  al
          territorio del  comune  di  Motteggiana.  Conseguentemente,
          anche ai fini della migliore attuazione  e  della  corretta
          interpretazione di quanto disposto dall'articolo 67-septies
          del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  come
          modificato  dal  presente  articolo,  nell'allegato  1   al
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  1°
          giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
          6 giugno 2012, e' inserito, nell'elenco della provincia  di
          Mantova, il seguente comune: «Motteggiana». 
              2. Al comma 6  dell'articolo  16  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n.  135,  dopo  il  primo  periodo  e'
          inserito il seguente: «Per gli anni 2012 e 2013 ai  Comuni,
          di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6  giugno
          2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
          agosto 2012, n.  122,  non  si  applicano  le  disposizioni
          recate dal presente comma, fermo  restando  il  complessivo
          importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro
          per l'anno 2012 e di  2.000  milioni  di  euro  per  l'anno
          2013.». 
              3. All'articolo 15 del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.
          74, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°  agosto
          2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1 dopo le parole:  «una  indennita',»  sono
          inserite le seguenti: «definita anche secondo le forme e le
          modalita' previste per la concessione degli  ammortizzatori
          in deroga ai sensi dell'articolo 19  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2,»; 
              b) al comma 2 le parole da: «di  cui  all'articolo  19»
          fino a: «n. 2» sono sostituite dalle seguenti: «da definire
          con il decreto di cui al comma 3,». 
              3-bis. Dopo l'articolo 17 del  decreto-legge  6  giugno
          2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
          agosto 2012, n. 122, e' inserito il seguente: 
              «Art. 17-bis (Disposizioni in materia di  utilizzazione
          delle terre e rocce da scavo). - 1. Al  fine  di  garantire
          l'attivita' di ricostruzione prevista all'articolo  3,  nei
          territori di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando il
          rispetto della disciplina di settore  dell'Unione  europea,
          non trovano applicazione,  fino  alla  data  di  cessazione
          dello stato di emergenza, le disposizioni  del  regolamento
          di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del mare 10 agosto 2012, n.  161,  recante
          la disciplina dell'utilizzazione delle  terre  e  rocce  da
          scavo.». 
              3-ter. All'articolo  67-septies  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 1, la parola: «Motteggiana,» e' soppressa; 
              b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
              «1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli  2,  3,
          10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122, e successive modificazioni, e  dall'articolo  3-bis
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  si
          applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza  del  nesso
          causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
          2012,  ricadenti  nei  comuni   di   Argelato,   Bastiglia,
          Campegine,  Campogalliano,  Castelfranco  Emilia,   Modena,
          Minerbio,   Nonantola,   Reggio   Emilia   e    Castelvetro
          Piacentino. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»; 
              c) al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono  inserite
          le seguenti: «e al comma 1-bis». 
              3-quater. All'articolo 67-octies del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
              «1-bis.  Possono  altresi'  usufruire  del  credito  di
          imposta di cui al comma 1 le imprese ubicate nei  territori
          di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6  giugno
          2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
          agosto  2012,  n.  122,  che,  pur  non  beneficiando   dei
          contributi ai fini del risarcimento del danno, sono  tenute
          al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3,  comma
          10, del medesimo decreto-legge  n.  74  del  2012,  per  la
          realizzazione dei medesimi interventi.»; 
              b) al comma 3, le parole: «di  cui  al  comma  1»  sono
          sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis». 
              4. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che  hanno
          interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia  e  Veneto
          nel maggio 2012,  alle  richieste  di  anticipazione  della
          posizione individuale  maturata  di  cui  all'articolo  11,
          comma 7,  lettere  b)  e  c),  del  decreto  legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252, avanzate  da  parte  degli  aderenti
          alle forme  pensionistiche  complementari  residenti  nelle
          province  di  Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio
          Emilia e Rovigo,  si  applica  in  via  transitoria  quanto
          previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del  citato
          decreto legislativo n. 252  del  2005,  a  prescindere  dal
          requisito degli  otto  anni  di  iscrizione  ad  una  forma
          pensionistica complementare, secondo le modalita' stabilite
          dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma
          pensionistica  complementare.  Il  periodo  transitorio  ha
          durata triennale a decorrere dal 22 maggio 2012. 
              5. In considerazione della  mancata  sospensione  degli
          obblighi dei sostituti di imposta, conseguente  al  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno  2012,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 6 giugno 2012, n.  130,  i  sostituti  di  cui  al
          predetto decreto che, a partire dal  20  maggio  2012,  non
          hanno  adempiuto  agli  obblighi  di   riversamento   delle
          ritenute sui redditi di  lavoro  dipendente  e  assimilati,
          nonche'  sui  redditi  di  lavoro  autonomo,   e   relative
          addizionali gia' operate ovvero  che  non  hanno  adempiuto
          alla  effettuazione  e   al   riversamento   delle   stesse
          successivamente a tale data, regolarizzano gli  adempimenti
          e i versamenti omessi entro  il  20  dicembre  2012,  senza
          applicazione  di  sanzioni  e  interessi.   Effettuato   il
          versamento, i  sostituti  operano  le  ritenute  IRPEF  sui
          redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati  e  relative
          addizionali nei limiti di cui all'articolo  2  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 
              6.   I   pagamenti   dei   tributi,   dei    contributi
          previdenziali   e   assistenziali   e   dei    premi    per
          l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei  decreti
          del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e
          24 agosto 2012, pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana, rispettivamente, del 6 giugno 2012, n.
          130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonche' dell'articolo 8,
          comma  1,  del  decreto-legge  6  giugno   2012,   n.   74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122, sono effettuati entro il 20  dicembre  2012,  senza
          applicazione di sanzioni e interessi. 
              6-bis.  Ai  fini  della  migliore  attuazione  e  della
          corretta interpretazione di quanto  disposto  dall'articolo
          67-septies  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.   83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n.   134,   come   modificato   dal   presente    articolo,
          nell'allegato 1 al decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 1° giugno  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  130  del  6  giugno  2012,  sono   inseriti,
          nell'elenco delle rispettive province, i  seguenti  comuni:
          «Ferrara»; «Mantova». 
              7. Fermo restando l'obbligo di versamento  nei  termini
          previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e  premi
          di cui al comma 6, nonche' per gli altri importi dovuti dal
          1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari  di  reddito
          di impresa che, limitatamente ai danni subiti in  relazione
          alla attivita' di impresa, hanno i requisiti  per  accedere
          ai contributi di cui all'articolo  3  del  decreto-legge  6
          giugno 2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  in
          aggiunta  ai  predetti  contributi,  possono  chiedere   ai
          soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
          territori di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  citato
          decreto-legge n. 74 del 2012,  un  finanziamento  assistito
          dalla garanzia dello Stato, della  durata  massima  di  due
          anni.   A   seguito   della   mancata   restituzione    del
          finanziamento da parte del beneficiario o di  sentenza  che
          dichiara l'inefficacia dei pagamenti  effettuati  ai  sensi
          dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
          1942, n. 267, i soggetti  finanziatori  possono  richiedere
          l'intervento  della  garanzia  dello  Stato  producendo  la
          documentazione di cui al comma 9 del presente  articolo.  A
          tale  fine,  i  predetti  soggetti   finanziatori   possono
          contrarre finanziamenti, secondo  contratti  tipo  definiti
          con apposita convenzione tra la societa' Cassa  depositi  e
          prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana,  assistiti
          dalla garanzia dello Stato, fino ad  un  massimo  di  6.000
          milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera
          a), secondo periodo, del decreto-legge 30  settembre  2003,
          n. 269,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre 2003, n.  326,  e  successive  modificazioni.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottare  entro  il  18  ottobre  2012,  sono  concesse  le
          garanzie dello Stato  di  cui  al  presente  comma  e  sono
          definiti i criteri e le  modalita'  di  operativita'  delle
          stesse. Le garanzie dello Stato di cui  al  presente  comma
          sono elencate nell'allegato allo stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
          31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              7-bis. Fermo restando che fra i titolari di reddito  di
          impresa di cui al comma 7  gia'  rientrano  i  titolari  di
          reddito di impresa commerciale, il finanziamento di cui  al
          predetto comma 7 puo' essere altresi' chiesto  ai  soggetti
          autorizzati all'esercizio del credito ivi previsti,  previa
          integrazione della convenzione di cui al medesimo comma 7: 
              a) se dotati dei requisiti per accedere,  limitatamente
          ai danni subiti in relazione alle  attivita'  dagli  stessi
          rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3
          del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  ovvero
          all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonche'
          dagli esercenti attivita' agricole di  cui  all'articolo  4
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, e successive modificazioni, per il  pagamento
          dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6,  nonche'
          per gli altri importi dovuti dal 1°  dicembre  2012  al  30
          giugno 2013; 
              b)  dai  titolari  di  reddito  di  lavoro  dipendente,
          proprietari di una unita' immobiliare adibita ad abitazione
          principale classificata nelle categorie B,  C,  D,  E  e  F
          della classificazione AeDES, per il pagamento  dei  tributi
          dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. 
              7-ter. I soggetti di cui al comma 7-bis, lettere  a)  e
          b), per  accedere  al  finanziamento  di  cui  al  comma  7
          presentano ai soggetti  finanziatori  di  cui  al  medesimo
          comma 7 la documentazione prevista dal comma  9.  A  questi
          fini, per i soggetti di cui al  comma  7-bis,  lettera  a),
          l'autodichiarazione, nella parte  riguardante  la  "ripresa
          piena  dell'attivita'",  si  intende  riferita  alla   loro
          attivita' di lavoro autonomo  ovvero  agricola;  la  stessa
          parte di autodichiarazione e' omessa dai soggetti di cui al
          comma 7-bis, lettera b). 
              7-quater. Salvo quanto previsto dai commi 7-bis e 7-ter
          relativamente  a  tali  commi,   trovano   in   ogni   caso
          applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonche'
          da 10 a 13 del presente articolo. 
              8. I soggetti finanziatori di cui al comma 7 comunicano
          all'Agenzia  delle  entrate  i  dati   identificativi   dei
          soggetti che omettono i pagamenti  previsti  nel  piano  di
          ammortamento, nonche'  i  relativi  importi,  per  la  loro
          successiva iscrizione, con gli interessi di mora,  a  ruolo
          di riscossione. 
              9. Per accedere al finanziamento di cui al comma  7,  i
          contribuenti   ivi   indicati   presentano   ai    soggetti
          finanziatori di cui al medesimo comma: 
              a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, e successive modificazioni, che attesta: 
              1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi
          di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74  del
          2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge
          n. 95 del 2012; nonche' 
              2) la circostanza che i danni subiti in occasione degli
          eventi sismici, come comprovati  dalle  perizie  occorrenti
          per accedere ai contributi di cui al numero 1), sono  stati
          di entita' effettivamente tale da condizionare  ancora  una
          ripresa piena dell'attivita' di impresa; 
              b) copia del modello di cui  al  comma  11,  presentato
          telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel  quale  sono
          indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al  30
          novembre 2012, l'importo da pagare dal 1° dicembre 2012  al
          30 giugno 2013, nonche' della ricevuta che  ne  attesta  la
          corretta trasmissione; 
              c) alle rispettive scadenze, per gli altri  importi  di
          cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi  ai
          versamenti riferiti al periodo dal 1° dicembre 2012  al  30
          giugno 2013. 
              10. Gli interessi relativi  ai  finanziamenti  erogati,
          nonche'  le  spese  strettamente   necessarie   alla   loro
          gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di  cui
          al comma 7 mediante un credito di imposta di importo  pari,
          per ciascuna scadenza  di  rimborso,  all'importo  relativo
          agli interessi e alle spese dovuti. Il credito  di  imposta
          e' utilizzabile  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza  applicazione  del
          limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388, ovvero puo' essere ceduto secondo  quanto  previsto
          dall'articolo  43-ter  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale  e'
          restituita dai soggetti di cui al comma 7 a partire dal  1°
          luglio 2013 secondo il piano di ammortamento  definito  nel
          contratto di finanziamento. 
              11. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle
          entrate da adottare entro il 31 ottobre 2012, e'  approvato
          il modello indicato al comma 9, lettera b), idoneo altresi'
          ad esporre distintamente i diversi importi  dei  versamenti
          da  effettuare,  nonche'  sono  stabiliti  i  tempi  e   le
          modalita'  della  relativa   presentazione.   Con   analogo
          provvedimento possono essere disciplinati modalita' e tempi
          di trasmissione all'Agenzia delle  entrate,  da  parte  dei
          soggetti finanziatori, dei dati relativi  ai  finanziamenti
          erogati e al loro utilizzo, nonche'  quelli  di  attuazione
          del comma 8. 
              12. Ai fini  del  monitoraggio  dei  limiti  di  spesa,
          l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia
          e delle finanze i dati risultanti dal  modello  di  cui  al
          comma 9, lettera b), i dati delle compensazioni  effettuate
          dai soggetti finanziatori  per  la  fruizione  del  credito
          d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori. 
              13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in  145
          milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per
          l'anno 2014, si provvede a  valere  sulle  risorse  di  cui
          all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio  2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di  spesa  previste
          dallo stesso decreto. Ai sensi dell'articolo 17, comma  12,
          della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  il   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento  del  tesoro
          provvede al  monitoraggio  degli  oneri  di  cui  al  primo
          periodo. Nel caso di scostamenti rispetto  alle  previsioni
          di cui al primo periodo, dovuti a variazioni dei  tassi  di
          interesse, alla copertura  finanziaria  del  maggior  onere
          risultante dall'attivita' di  monitoraggio  si  provvede  a
          valere sulle medesime risorse di cui al citato periodo. 
              13-bis.   Nell'ambito   degli   interventi    per    la
          ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e  la  ripresa
          economica, avviati entro il 31 dicembre 2012, nei territori
          dei comuni delle  province  di  Bologna,  Modena,  Ferrara,
          Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati  dagli  eventi
          sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, la presentazione da
          parte dell'affidatario della  richiesta  di  subappalto  di
          lavori di cui all'articolo 118  del  codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
          modificazioni, unitamente alla documentazione ivi prevista,
          costituisce in ogni caso titolo sufficiente per  l'ingresso
          del subappaltatore in cantiere e per l'avvio  da  parte  di
          questo delle  prestazioni  oggetto  di  subaffidamento.  E'
          fatto  salvo  ogni  successivo  controllo  della   stazione
          appaltante in ordine alla sussistenza dei  presupposti  per
          il   rilascio   dell'autorizzazione   al   subappalto.   Le
          autorizzazioni al subappalto dei  lavori  realizzati  o  in
          corso di realizzazione hanno efficacia, in ogni caso, dalla
          data delle relative richieste. 
              13-ter. Al fine di garantire la  corretta  applicazione
          delle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui  all'articolo
          11, comma 1, del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, le citate norme si interpretano nel senso che  esse
          sono applicabili anche ai soggetti danneggiati dagli eventi
          sismici del 20 e 29 maggio 2012, beneficiari del contributo
          di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012,  relativamente
          alla quota  delle  spese  di  ricostruzione  sostenuta  dai
          medesimi. 
              13-quater. Per i soggetti di cui all'articolo 6,  comma
          4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  il
          decorso dei termini processuali, comportanti prescrizioni e
          decadenze  da  qualsiasi  diritto,  azione  ed   eccezione,
          continua a essere sospeso sino al 30 giugno 2013 e riprende
          a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.» 
          Note al comma 459: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto   2012,   n.   122
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici che hanno  interessato  il  territorio
          delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
          Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012): 
              «Art. 1 (Ambito di  applicazione  e  coordinamento  dei
          presidenti  delle  regioni).  -  1.  Le  disposizioni   del
          presente decreto sono volte a disciplinare  gli  interventi
          per la ricostruzione, l'assistenza alle  popolazioni  e  la
          ripresa economica nei territori dei comuni  delle  province
          di Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  e
          Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
          maggio 2012, per i quali e' stato adottato il  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 1°  giugno  2012  di
          differimento dei termini per l'adempimento  degli  obblighi
          tributari,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno  2012,  nonche'  di
          quelli ulteriori indicati nei successivi  decreti  adottati
          ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della  legge  27  luglio
          2000, n. 212. 
              2. Ai fini del  presente  decreto  i  Presidenti  delle
          Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  operano  in
          qualita' di Commissari delegati. 
              3. In seguito agli eventi sismici di cui  al  comma  1,
          considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed  al
          fine di favorire il processo di ricostruzione e la  ripresa
          economica dei territori colpiti  dal  sisma,  lo  stato  di
          emergenza dichiarato con  le  delibere  del  Consiglio  dei
          ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato  fino  al
          31 maggio 2013 (6). Il  rientro  nel  regime  ordinario  e'
          disciplinato  ai  sensi  dell'articolo  5,  commi  4-ter  e
          4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
              4.  Agli  interventi  di  cui   al   presente   decreto
          provvedono  i  presidenti  delle  Regioni   Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per  la
          ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20  e  29
          maggio 2012  nelle  regioni  di  rispettiva  competenza,  a
          decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
          l'intera durata dello stato di emergenza,  operando  con  i
          poteri di cui all'articolo  5,  comma  2,  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe  alle  disposizioni
          vigenti stabilite con delibera del Consiglio  dei  Ministri
          adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1,  della
          citata legge. 
              5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
          interventi dei sindaci dei comuni e  dei  presidenti  delle
          province interessati dal sisma, adottando idonee  modalita'
          di coordinamento e programmazione degli interventi  stessi,
          nonche' delle strutture regionali competenti per materia. A
          tal fine, i Presidenti  delle  regioni  possono  costituire
          apposita struttura  commissariale,  composta  da  personale
          dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione  di
          comando o distacco, nel limite di quindici  unita',  i  cui
          oneri  sono  posti  a  carico   delle   risorse   assegnate
          nell'ambito   della   ripartizione   del   Fondo   di   cui
          all'articolo 2. 
              5-bis.  I  Presidenti  delle  Regioni   Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, in  qualita'  di  Commissari  Delegati,
          possono delegare le funzioni  attribuite  con  il  presente
          decreto ai  Sindaci  dei  Comuni  ed  ai  Presidenti  delle
          Province nel cui rispettivo territorio sono da  effettuarsi
          gli interventi oggetto  della  presente  normativa  nonche'
          alle strutture regionali competenti per materia.  Nell'atto
          di delega devono essere richiamate le specifiche  normative
          statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti  norme,  e'
          possibile derogare e gli  eventuali  limiti  al  potere  di
          deroga.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   3-bis,   del
          decreto-legge 24  giugno  2016,  n.  113,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.  160  (Misure
          finanziarie  urgenti  per  gli  enti  territoriali   e   il
          territorio): 
              «Art. 3-bis (Disposizioni concernenti i comuni  colpiti
          dal sisma del 20 e 29 maggio 2012). -  1.  All'articolo  1,
          comma 441, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole:
          «30  giugno  2016»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
          settembre 2016». 
              2.  Al  fine  di  assicurare  il  completamento   delle
          attivita' connesse alla situazione emergenziale  prodottasi
          a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012,  i  commissari
          delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia  e  Veneto
          nominati  ai  sensi   dell'articolo   1,   comma   2,   del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni
          colpiti dal sisma individuati  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma  1,  del  citato  decreto-legge  n.  74  del  2012  e
          dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,
          n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 134, le prefetture-uffici territoriali del Governo
          delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio  Emilia
          e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
          la citta' metropolitana di Bologna e le province di Modena,
          Reggio  Emilia  e  Ferrara  sono  autorizzati  ad  assumere
          personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga  ai
          vincoli di cui ai commi 557 e  562  dell'articolo  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e  di  cui  al  comma  28
          dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, per le annualita' 2017,  2018,  2019  e  2020,  per
          poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e
          analoghi  livelli  qualitativi   delle   prestazioni,   nei
          medesimi limiti di spesa previsti per le annualita' 2015  e
          2016 e con le modalita' di cui  al  comma  8  dell'articolo
          3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  con
          il seguente riparto  percentuale:  il  78  per  cento  alle
          unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni;  il  16
          per  cento  alla  struttura  commissariale  della   regione
          Emilia-Romagna;   il    4    per    cento    alle    citate
          prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento
          alla citata Soprintendenza. Al personale assunto  ai  sensi
          del   presente   comma   dalla   Soprintendenza,    nonche'
          all'ulteriore personale di cui  essa  si  avvalga  mediante
          convenzione, anche con la societa' ALES  -  Arte  lavoro  e
          servizi Spa e  con  l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione
          degli investimenti e lo  sviluppo  d'impresa  Spa,  possono
          essere affidate  le  funzioni  di  responsabile  unico  del
          procedimento. Agli oneri derivanti dal  presente  comma  si
          provvede mediante utilizzo delle risorse  gia'  disponibili
          sulle contabilita' speciali dei Presidenti delle regioni in
          qualita' di commissari delegati per la ricostruzione, senza
          pregiudicare  interventi   e   risorse   finanziarie   gia'
          programmati e da programmare  di  cui  al  decreto-legge  6
          giugno 2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122.» 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   14,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga
          e definizione di termini) come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 14 (Proroga  di  termini  relativi  a  interventi
          emergenziali). - 1. Al  comma  492  dell'articolo  1  della
          legge 11 dicembre 2016, n. 232,  e'  premessa  la  seguente
          lettera: 
              «0a)   investimenti   dei   comuni,   individuati   dal
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,
          nonche' di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  e
          dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,
          n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 134, finalizzati a  fronteggiare  gli  eccezionali
          eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di
          amministrazione o da operazioni  di  indebitamento,  per  i
          quali gli enti dispongono di progetti esecutivi  redatti  e
          validati in conformita' alla  vigente  normativa,  completi
          del cronoprogramma della spesa;». 
              2. Il termine di cui  all'articolo  48,  comma  2,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          prorogato di ulteriori 6 mesi,  limitatamente  ai  soggetti
          danneggiati che dichiarino l'inagibilita'  del  fabbricato,
          casa di abitazione,  studio  professionale  o  azienda,  ai
          sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione
          agli  enti  competenti;  la  proroga  e'  concessa  con  le
          modalita' di cui al medesimo articolo 48, comma 2. 
              3. Il termine di cui  all'articolo  48,  comma  3,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2017. 
              4. Il termine di cui  all'articolo  48,  comma  7,  del
          decreto- legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2017  limitatamente  alle  istanze
          presentate  in  relazione  agli  eventi  sismici   di   cui
          all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. 
              5. Il termine di cui all'articolo  48,  comma  17,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2017. 
              5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del  20  e
          29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma
          1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  e
          dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,
          n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 134, e' prorogata all'anno  2018  la  sospensione,
          prevista dal comma  456  dell'articolo  1  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, degli oneri  relativi  al  pagamento
          delle rate  dei  mutui  concessi  dalla  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle
          finanze in attuazione dell'articolo 5, commi  1  e  3,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  da
          corrispondere  nell'anno  2017,  incluse  quelle   il   cui
          pagamento e' stato  differito  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma  426,  della  legge  24  dicembre   2012,   n.   228,
          dell'articolo 1, comma 356, della legge 27  dicembre  2013,
          n. 147, e  dell'articolo  1,  comma  503,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190.  Gli  oneri  relativi  al  pagamento
          delle rate dei mutui di  cui  al  periodo  precedente  sono
          pagati, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  a
          decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci
          anni sulla base della periodicita'  di  pagamento  prevista
          nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
          Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a
          4,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,4 milioni di euro
          per l'anno 2018, si provvede  mediante  riduzione  di  pari
          importo dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo
          3-bis, comma 6, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135. 
              6. Per i pagamenti di cui  all'articolo  48,  comma  1,
          lettera g), del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229, il termine di  sospensione  del  31  dicembre
          2016 e' prorogato al 31 dicembre  2021  limitatamente  alle
          attivita' economiche e produttive nonche'  per  i  soggetti
          privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione,
          inagibile  o  distrutta.  Con   riguardo   alle   attivita'
          economiche nonche' per  i  soggetti  privati  per  i  mutui
          relativi  alla  prima  casa  di  abitazione,  inagibile   o
          distrutta,  localizzate  in  una  'zona  rossa'   istituita
          mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo  compreso
          tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore  della
          presente  disposizione,  il  termine  di  sospensione   dei
          pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1,  lettera
          g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  e'  fissato
          al 31 dicembre 2021. 
              6-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle  attivita'
          e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione  e
          per il  ripristino  dei  danni  causati  dagli  eccezionali
          eventi sismici del 20 e 29  maggio  2012,  all'articolo  8,
          comma  3,  del  decreto-legge  6  giugno   2012,   n.   74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122, le parole: «e comunque non  oltre  il  31  dicembre
          2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre
          il 31 dicembre 2017». 
              6-ter. Agli oneri derivanti dal  comma  6-bis,  pari  a
          25,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede  mediante
          riduzione di pari importo dell'autorizzazione di  spesa  di
          cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135. 
              6-quater. Il  termine  di  cui  all'articolo  3,  comma
          2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.
          4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  marzo
          2014, n. 50, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
          dicembre 2017. A tal fine,  e'  autorizzata  la  spesa  nel
          limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2017, da  versare
          sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6,
          del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122.  Alla
          copertura degli oneri di cui  al  presente  comma,  pari  a
          300.000  euro  per  l'anno  2017,  si   provvede   mediante
          riduzione di pari importo dell'autorizzazione di  spesa  di
          cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135. 
              7. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016,  n.
          113, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto
          2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1 dopo le parole:  «16  milioni  di  euro,»
          sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 e'  assegnato
          un contributo straordinario dell'importo complessivo di  12
          milioni di euro,»; 
              b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,» sono
          aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017  e'  destinato  un
          contributo pari a 2,0 milioni di euro,». 
              7-bis. All'articolo 67-ter, comma 5, del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 134,  dopo  il  primo  periodo  e'
          inserito il seguente: «In deroga all'articolo 4,  comma  4,
          del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,
          l'efficacia delle  graduatorie  formatesi  all'esito  delle
          suindicate  procedure  selettive  per  assunzioni  a  tempo
          indeterminato e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed  e'
          equiparata  all'efficacia   delle   graduatorie   formatesi
          all'esito delle procedure selettive di cui al comma  6  del
          presente articolo». 
              8.   In   relazione   alle   esigenze   connesse   alla
          ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a
          far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017  e'  assegnato
          in favore dei Comuni  di  cui  agli  allegati  1  e  2  del
          decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito  con
          modificazioni  in  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  un
          contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e
          delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Le
          risorse  sono  ripartite  tra  i  Comuni  interessati   con
          provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2  del  medesimo
          decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a 32
          milioni di euro  per  l'anno  2017,  si  provvede  mediante
          corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307. 
              9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo  6-sexies
          del decreto-legge 26 aprile 2013, n.  43,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  giugno  2013,  n.  71,  e'
          prorogato  al  31  dicembre  2022.  Ai  relativi  oneri  si
          provvede, nel limite massimo di 600.000 euro  per  ciascuno
          degli anni 2017 e 2018,  nell'ambito  e  nei  limiti  delle
          risorse del Fondo per la ricostruzione di cui  all'articolo
          2, comma  1,  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122, e, nel limite di 500.000 euro  per  ciascuno  degli
          anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli  anni
          2021 e 2022, nell'ambito e nei limiti delle risorse di  cui
          alle contabilita' speciali di cui al comma 6  del  predetto
          articolo 2. 
              9-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.
          208, dopo il comma 433 e' inserito il seguente: 
              «433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433  si
          applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite  di  spesa  di
          euro  1.700.000  per  il  comune  dell'Aquila  e  di   euro
          1.152.209 per i comuni del cratere». 
              10. All'articolo  5,  comma  1,  del  decreto-legge  10
          dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre  2016»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 
              11. All'articolo  4,  comma  1,  del  decreto-legge  26
          aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «31 dicembre  2016»
          sono sostituite dalle seguenti: «31  dicembre  2017».  Agli
          oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma  si
          provvede con le risorse  gia'  previste  per  la  copertura
          finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
          ministri n.  3858  del  12  marzo  2010,  pubblicata  nella
          Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010. 
              12. Il termine  del  31  dicembre  2016  relativo  alle
          disposizioni  di  cui  all'ordinanza  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri  n.  3554  del  5  dicembre  2006,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12  dicembre
          2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
          10 dicembre 2013, n. 136,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6  febbraio  2014,  n.  6,   come   prorogato
          dall'articolo  11,  comma  3-bis,  del   decreto-legge   30
          dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 25 febbraio 2016, n. 21, e' prorogato al 31  dicembre
          2017. 
              12-bis. Ai comuni di cui al comma 436, lettere a), b) e
          c), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,
          e' attribuito un contributo secondo gli  importi  riportati
          per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020  nella  tabella  1
          allegata al presente decreto. 
              12-ter. Ai comuni  di  cui  agli  allegati  1  e  2  al
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          attribuito un contributo secondo gli importi riportati  per
          ciascuno degli anni  dal  2017  al  2020  nella  tabella  2
          allegata al presente decreto. 
              12-quater. Alla copertura degli oneri di cui  ai  commi
          12-bis e 12-ter, pari a 18.335.372,97 euro per l'anno 2017,
          a 16.132.295,69 euro per l'anno 2018, a 13.363.947,27  euro
          per l'anno 2019 e a 9.465.056,57 euro per l'anno  2020,  si
          provvede    mediante    riduzione    di    pari     importo
          dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  3-bis,
          comma  6,  del  decreto-legge  6  luglio   2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135. 
              12-quinquies.  All'articolo  12  del  decreto-legge  19
          giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2015, n. 125,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
              «6. Le esenzioni  di  cui  al  comma  5  sono  concesse
          esclusivamente per i periodi d'imposta dal 2015 al 2019»; 
              b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
              «7-bis. Per i periodi d'imposta dal 2017  al  2019,  le
          agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al
          primo  periodo  del  comma  7  non  fruite  dalle   imprese
          beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione
          da parte delle imprese beneficiarie di 6  milioni  di  euro
          per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2018 e 2019.». 
              12-sexies. Alla compensazione degli effetti  finanziari
          in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
          dal comma 12-quinquies, pari a 6 milioni di euro per l'anno
          2017 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni  2018  e
          2019, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008, n. 189. 
              12-septies. Gli effetti della deliberazione dello stato
          di emergenza adottata dal  Consiglio  dei  ministri  il  19
          febbraio 2016, e prorogata con successiva delibera  del  10
          agosto  2016,  in  conseguenza  degli  eccezionali   eventi
          meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre
          2015  hanno  colpito  il  territorio  delle   province   di
          Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono ulteriormente
          prorogati fino  al  30  ottobre  2017,  limitatamente  alle
          attivita'  finalizzate  all'attuazione   degli   interventi
          previsti  dall'articolo  1  dell'ordinanza  del  Capo   del
          Dipartimento della protezione civile n. 370 dell'11  agosto
          2016, ferme restando le risorse finanziarie di  provenienza
          regionale ivi individuate e disponibili allo scopo.» 
          Note al comma 460: 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  17  e  18,  del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.   130
          (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
          della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,
          gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre
          emergenze): 
              «Art.  17  (Ambito  di   applicazione   e   Commissario
          straordinario). - 1. Le disposizioni del presente Capo sono
          volte a disciplinare gli interventi per la riparazione,  la
          ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e  la  ripresa
          economica nei territori dei Comuni di  Casamicciola  Terme,
          Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia  interessati  dagli
          eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017. 
              2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  e'
          nominato un Commissario straordinario il  cui  compenso  e'
          determinato con lo stesso decreto, in misura non  superiore
          ai  limiti  di  cui   all'articolo   15,   comma   3,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  con
          oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'
          speciale di cui all'articolo 19. Con il medesimo decreto e'
          fissata   la   durata   dell'incarico    del    Commissario
          straordinario,  fino  ad  un  massimo  di   12   mesi   con
          possibilita'  di  rinnovo.   La   gestione   straordinaria,
          finalizzata  all'attuazione  delle   misure   oggetto   del
          presente decreto cessa entro la data del 31 dicembre  2021.
          Alla data di adozione del decreto di cui al presente  comma
          cessano  gli  effetti  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica del 9 agosto 2018, di cui  al  comunicato  della
          Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2018. 
              3.   Il   Commissario   straordinario   assicura    una
          ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal
          sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione
          e trasformazione urbana, finalizzati alla  riduzione  delle
          situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela
          paesaggistica, e a tal fine programma l'uso  delle  risorse
          finanziarie  e  adotta  le  direttive  necessarie  per   la
          progettazione ed esecuzione degli interventi,  nonche'  per
          la determinazione dei contributi spettanti  ai  beneficiari
          sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita'  e
          di costi parametrici.» 
              «Art. 18 (Funzioni del Commissario straordinario). - 1.
          Il Commissario straordinario: 
              a)  opera  in  raccordo  con  il   Dipartimento   della
          protezione  civile  ed  il  Commissario  delegato  di   cui
          all'articolo 1 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
          della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al  fine
          di coordinare le attivita' disciplinate dal  presente  Capo
          con gli interventi relativi al superamento dello  stato  di
          emergenza; 
              b)  vigila  sugli   interventi   di   ricostruzione   e
          riparazione degli immobili privati di cui all'articolo  20,
          nonche' coordina la concessione ed erogazione dei  relativi
          contributi; 
              c)  opera  la  ricognizione  dei  danni  unitamente  ai
          fabbisogni  e  determina,  di  concerto  con   la   Regione
          Campania, secondo criteri omogenei, il  quadro  complessivo
          degli stessi e stima il fabbisogno  finanziario  per  farvi
          fronte, definendo altresi' la programmazione delle  risorse
          nei limiti di quelle assegnate; 
              d)  coordina  gli   interventi   di   ricostruzione   e
          riparazione di opere pubbliche di cui all'articolo 26; 
              e) interviene a sostegno delle imprese che  hanno  sede
          nei  territori  interessati  e  assicura  il  recupero  del
          tessuto socio-economico nelle  aree  colpite  dagli  eventi
          sismici; 
              f) tiene e gestisce  la  contabilita'  speciale  a  lui
          appositamente intestata; 
              f-bis)  coordina   e   realizza   gli   interventi   di
          demolizione delle  costruzioni  interessate  da  interventi
          edilizi; 
              f-ter)  coordina  e   realizza   la   mappatura   della
          situazione edilizia e  urbanistica,  per  avere  un  quadro
          completo del rischio statico, sismico e idrogeologico; 
              g) espleta ogni altra attivita' prevista  dal  presente
          Capo nei territori colpiti; 
              h)  provvede,  d'intesa  con  il   Dipartimento   della
          protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a
          dotare i Comuni di  cui  all'articolo  17  degli  studi  di
          microzonazione sismica di III livello, come definita  negli
          «Indirizzi  e  criteri  per  la   microzonazione   sismica»
          approvati  il  13  novembre  2008  dalla  Conferenza  delle
          Regioni  e  delle  Province  autonome,  disciplinando   con
          proprio  atto  la  concessione  di  contributi  ai   Comuni
          interessati, con oneri a carico delle  risorse  disponibili
          sulla contabilita' speciale di cui all'articolo  19,  entro
          il  limite  complessivo  di  euro  210.000,  definendo   le
          relative modalita' e procedure di attuazione; 
              i) provvede, senza  oneri  aggiuntivi  per  la  finanza
          pubblica,  alla   concessione   dei   contributi   di   cui
          all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge 16 ottobre
          2017, n. 148 convertito, con modificazioni  dalla  legge  4
          dicembre 2017, n. 172; 
              i-bis) provvede alle attivita' relative  all'assistenza
          alla popolazione a seguito della cessazione dello stato  di
          emergenza,  anche  avvalendosi  delle   eventuali   risorse
          residue presenti sulla contabilita' speciale  intestata  al
          Commissario delegato  di  cui  all'articolo  16,  comma  2,
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile n. 476 del 29  agosto  2017,  che  vengono  all'uopo
          trasferite sulla contabilita' speciale di cui  all'articolo
          19; 
              i-ter)  provvede,  entro  il  30  aprile   2020,   alla
          cessazione dell'assistenza alberghiera e alla  concomitante
          concessione del contributo di  autonoma  sistemazione  alle
          persone aventi diritto; dispone altresi' la riduzione al 50
          per  cento  dei   contributi   di   autonoma   sistemazione
          precedentemente concessi in  favore  dei  nuclei  familiari
          residenti in abitazioni  non  di  proprieta',  che  possono
          comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020. 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
          Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di
          carattere generale e di indirizzo. 
              3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma  1
          il Commissario  straordinario  opera  in  raccordo  con  il
          Presidente della Regione Campania al fine di assicurare  la
          piena efficacia ed operativita' degli interventi. 
              4. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  Commissario
          straordinario si avvale dell'Unita'  tecnica-amministrativa
          istituita dall'articolo 15  dell'ordinanza  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che
          provvede nell'ambito delle  risorse  finanziarie,  umane  e
          strumentali disponibili, ferme restando  le  competenze  ad
          essa attribuite. 
              5. Per le attivita' di cui al comma  1  il  Commissario
          straordinario si avvale, altresi',  dell'Agenzia  nazionale
          per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
          S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con
          oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 19.» 
          Note al comma 461: 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  31  e  32,  del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.   130
          (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
          della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,
          gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre
          emergenze): 
              «Art. 31(Struttura del Commissario straordinario). - 1.
          Il Commissario  straordinario,  nell'ambito  delle  proprie
          competenze  e   funzioni,   opera   con   piena   autonomia
          amministrativa, finanziaria e contabile in  relazione  alle
          risorse  assegnate  e  disciplina  l'articolazione  interna
          della struttura di cui al comma 2, anche in aree  e  unita'
          organizzative,  con   propri   atti   in   relazione   alle
          specificita' funzionali e di competenza. 
              2.  Nei  limiti   delle   risorse   disponibili   sulla
          contabilita'  speciale   di   cui   all'articolo   19,   il
          Commissario straordinario si avvale, oltre che  dell'Unita'
          tecnica di cui all'articolo 18, comma 4, di  una  struttura
          posta  alle  sue  dirette  dipendenze,  le  cui  sedi  sono
          individuate a Roma e quelle operative a Napoli e nell'Isola
          di Ischia. Essa e' composta da un  contingente  nel  limite
          massimo di 12 unita' di  personale  non  dirigenziale  e  1
          unita' di personale dirigenziale di livello  non  generale,
          scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche  di
          cui all'articolo 1, comma  2  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, con esclusione  del  personale  docente
          educativo  ed  amministrativo  tecnico   ausiliario   delle
          istituzioni scolastiche. Si puo' avvalere  altresi'  di  un
          numero  massimo  di  3  esperti,   nominati   con   proprio
          provvedimento,  anche   in   deroga   a   quanto   previsto
          dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165. 
              3. Il personale di cui al comma 2 e'  posto,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127, in posizione di comando,  distacco  o  fuori  ruolo  o
          altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti,
          conservando lo stato giuridico e il  trattamento  economico
          fondamentale  dell'amministrazione  di   appartenenza.   Al
          personale non dirigenziale della struttura e'  riconosciuto
          il   trattamento   economico   accessorio,   ivi   compresa
          l'indennita'  di   amministrazione,   del   personale   non
          dirigenziale del comparto della  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri. Al dirigente della struttura e'  riconosciuta
          la retribuzione  di  posizione  in  misura  equivalente  ai
          valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello
          non generale della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          nonche' un'indennita'  sostitutiva  della  retribuzione  di
          risultato, determinata con  provvedimento  del  Commissario
          straordinario, di importo non superiore  al  50  per  cento
          della retribuzione  di  posizione.  Resta  a  carico  delle
          amministrazioni di provenienza il trattamento  fondamentale
          mentre sono a carico esclusivo della contabilita'  speciale
          intestata al Commissario gli oneri relativi al  trattamento
          economico non fondamentale. 
              4. Al compenso spettante agli esperti di cui al comma 2
          nonche' alle spese per  il  funzionamento  della  struttura
          commissariale si provvede con le risorse della contabilita'
          speciale prevista dall'articolo 19. 
              5. Al Commissario straordinario, agli esperti,  nonche'
          ai   componenti   della   struttura   commissariale,   sono
          riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse
          agli spostamenti tra le sedi di Roma e quelle operative  di
          Napoli e dell'Isola di Ischia, con  oneri  a  carico  delle
          risorse  di  cui  alla   contabilita'   speciale   di   cui
          all'articolo 19. 
              6. Il Commissario straordinario puo'  avvalersi  di  un
          comitato  tecnico  scientifico  composto  da   esperti   di
          comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria
          sismica, tutela e valorizzazione dei beni  culturali  e  di
          ogni   altra   professionalita'   che   dovesse    rendersi
          necessaria. La costituzione e il funzionamento del comitato
          sono   regolati   con   provvedimenti    del    Commissario
          straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
          Per la partecipazione al comitato tecnico  scientifico  non
          e'  dovuta  la  corresponsione  di  gettoni  di   presenza,
          compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri
          derivanti da eventuali rimborsi spese per  missioni  si  fa
          fronte nell'ambito delle risorse di cui  alla  contabilita'
          speciale di cui all'articolo 19. 
              7.  Con  uno  o  piu'  provvedimenti  del   Commissario
          straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2,
          nei limiti delle risorse disponibili: 
              a)  al  personale  non  dirigenziale  delle   pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  n.  165  del  2001,  in  servizio  presso   la
          struttura direttamente impegnato  nelle  attivita'  di  cui
          all'articolo 17, puo' essere riconosciuta la corresponsione
          di compensi per prestazioni  di  lavoro  straordinario  nel
          limite massimo di 30  ore  mensili  effettivamente  svolte,
          oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti,  e
          comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario
          di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile  2003,  n.
          66; 
              b)   al   personale   dirigenziale   della    struttura
          direttamente impegnato nelle attivita' di cui  all'articolo
          17, puo' essere attribuito un incremento del 20  per  cento
          della   retribuzione   mensile   di   posizione    prevista
          dall'ordinamento di appartenenza, commisurato ai giorni  di
          effettivo impiego. 
              8. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede,
          nei limiti massimi di spesa di euro 350.000 per l'anno 2018
          e 1.400.000 annui per gli anni 2019 e 2020, a valere  sulle
          risorse  presenti  sulla  contabilita'  speciale   di   cui
          all'articolo 19.» 
              «Art. 32 (Proroghe e sospensioni  dei  termini).  -  1.
          All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge  16  ottobre
          2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2017, n. 172, al  primo  periodo  dopo  le  parole
          «dell'imposta sul reddito delle societa'» sono aggiunte  le
          seguenti: «nonche'  ai  fini  del  calcolo  dell'indicatore
          della situazione economica equivalente (ISEE)» e le  parole
          «fino all'anno  di  imposta  2018»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «fino  all'anno  di  imposta  2019»,  al  secondo
          periodo le parole «fino  all'anno  di  imposta  2018»  sono
          sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2020».
          (129) 
              1-bis. Le autorita' di regolazione di cui  all'articolo
          48, comma 2, del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n.  229,  con  propri  provvedimenti  adottati  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione  del  presente  decreto,  possono  prevedere
          esenzioni  dal  pagamento  delle   forniture   di   energia
          elettrica, gas, acqua e telefonia,  comprensive  sia  degli
          oneri generali di sistema che degli eventuali consumi,  per
          il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilita'  o
          l'ordinanza  sindacale  di  sgombero  e  la  revoca   delle
          medesime, individuando anche le modalita' per la  copertura
          delle esenzioni  stesse  attraverso  specifiche  componenti
          tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti  di
          tipo perequativo. 
              2. Con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare
          entro il 31 marzo 2019, sentita la Conferenza  Stato-citta'
          ed  autonomie  locali,  sono  stabiliti  i  criteri  e   le
          modalita' per il rimborso ai comuni interessati  del  minor
          gettito, nel limite massimo complessivo di 1,43 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni  2019  e  2020  e  nel  limite
          massimo complessivo di 1,35 milioni di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2021, 2022 e 2023, connesso all'esenzione di cui
          al comma 1. 
              3. Al fine di assicurare ai Comuni di cui  all'articolo
          17 la continuita'  nello  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
          urbani,  il  Commissario  straordinario  e'  autorizzato  a
          concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse
          della  contabilita'  speciale  di  cui   all'articolo   19,
          un'apposita compensazione fino ad un massimo di 1,5 milioni
          di euro con riferimento all'anno 2018, da erogare nel 2019,
          e fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro  annui  per  il
          biennio  2019-2020,  per  sopperire   ai   maggiori   costi
          affrontati o alle minori entrate  registrate  a  titolo  di
          TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147, o di  TARI-corrispettivo  di  cui
          allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. 
              4. All'articolo 1, comma 733, della legge  27  dicembre
          2017, n. 205, le  parole  «2018  e  2019  dei  mutui»  sono
          sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2020 dei  mutui»  e
          dopo le parole «mutui stessi» sono inserite le seguenti: «;
          i comuni  provvedono  alla  reimputazione  contabile  degli
          impegni riguardanti le rate di ammortamento sospese». 
              5. All'articolo 1, comma 734, della legge  27  dicembre
          2017, n. 205, le parole «fino al 31 dicembre 2018»  ovunque
          ricorrano sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fino  al  31
          dicembre 2020». 
              6. All'articolo 1, comma 752, della legge  27  dicembre
          2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al  primo  periodo,  le  parole  «della  durata  non
          superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e
          comunque» sono soppresse; 
              b) al primo periodo, dopo le parole «4 e 6 unita'» sono
          inserite le seguenti: «per l'anno 2018, e rispettivamente 8
          e 12 unita' per gli anni 2019 e 2020, e il Comune di  Forio
          nel limite di 4 unita' per gli anni 2019 e 2020»; 
              c)  al  secondo  periodo,  le  parole  «353.600»   sono
          sostituite dalle seguenti: «500.000 per l'anno 2018  e  1,2
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,». 
              7. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo si provvede a  valere  sulle  risorse  disponibili
          della contabilita' speciale di cui all'articolo 19. 
              7-bis. All'articolo 5, comma 1,  del  decreto-legge  10
          dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre  2018»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»." 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  30-ter,   del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19): 
              «Art. 30-ter  (Assunzioni  di  personale  addetto  alla
          ricostruzione  di  Ischia).  -  1.  Al  fine  di  garantire
          l'operativita' degli  uffici  amministrativi  addetti  alla
          ricostruzione, i comuni di  Forio,  di  Lacco  Ameno  e  di
          Casamicciola  Terme,  interessati  dagli   eventi   sismici
          verificatisi  il  21  agosto  2017,  sono  autorizzati   ad
          assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e  8
          unita' per l'anno 2021, con contratti  di  lavoro  a  tempo
          determinato  nel  rispetto  dei  limiti  temporali  di  cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
          81. 
              2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate  in
          deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma
          28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di
          cui all'articolo 1, comma  557,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259, comma  6,
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267. 
              3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          euro  420.000  per  l'anno  2021,  si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28  ottobre
          2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          dicembre 2020, n. 176.» 
          Note al comma 462: 
              - Si riporta il testo del comma  8,  dell'articolo  57,
          del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  (Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): 
              "8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma
          3, del Codice della protezione civile  di  cui  al  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza  in
          conseguenza  dell'evento  sismico   che   ha   colpito   il
          territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena,  di
          Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa  Venerina,
          di Trecastagni, di  Viagrande  e  di  Zafferana  Etnea,  in
          provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018 di cui alla
          delibera del Consiglio dei ministri del 28  dicembre  2018,
          e' prorogato fino al 31 dicembre  2021,  nell'ambito  delle
          risorse gia' rese disponibili con le delibere del Consiglio
          dei ministri del 28 dicembre 2018 e dell'11 giugno 2019.» 
          Note al comma 463: 
              - Si riporta il testo degli articoli 6,  14-bis  e  18,
          del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14   giugno   2019,   n.   55
          (Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
          contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
          infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici): 
              «Art.  6   (Ambito   di   applicazione   e   Commissari
          straordinari). - 1. Le disposizioni del presente Capo  sono
          volte a disciplinare gli interventi per la riparazione e la
          ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione
          e la ripresa economica nei  territori  dei  comuni  di  cui
          all'allegato 1 interessati dagli eventi sismici di cui alle
          delibere del Consiglio dei ministri del 6  settembre  2018,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre
          2018, e del 28 dicembre  2018,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019,  di  seguito  denominati
          "eventi". 
              2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
          il Presidente del Consiglio dei ministri,  d'intesa  con  i
          Presidenti   delle   Giunte   regionali   competenti    per
          territorio,  con  proprio  decreto,  nomina,  fino  al   31
          dicembre  2021,  il  Commissario   straordinario   per   la
          ricostruzione nei territori dei comuni della  provincia  di
          Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data  dal  16
          agosto  2018  e  il  Commissario   straordinario   per   la
          ricostruzione  nei  territori  dei  comuni   della   Citta'
          metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26
          dicembre 2018 i cui compensi sono determinati con lo stesso
          decreto, analogamente a quanto disposto per il  Commissario
          straordinario  del  Governo  di  cui  all'articolo  2   del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  in
          misura non superiore ai  limiti  di  cui  all'articolo  15,
          comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, e fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  34
          della legge 23 agosto 1988, n.  400,  con  oneri  a  carico
          delle risorse disponibili sulle  contabilita'  speciali  di
          cui all'articolo 8. La gestione straordinaria,  finalizzata
          all'attuazione delle  misure  oggetto  del  presente  Capo,
          cessa il 31 dicembre 2021. 
              3. I Commissari  straordinari,  di  seguito  denominati
          "Commissari",  assicurano  una  ricostruzione  unitaria   e
          omogenea nei territori  colpiti  dagli  eventi,  attraverso
          specifici piani di riparazione  e  di  ricostruzione  degli
          immobili  privati  e  pubblici  e  di   trasformazione   e,
          eventualmente, di delocalizzazione urbana finalizzati  alla
          riduzione   delle   situazioni   di   rischio   sismico   e
          idrogeologico e alla tutela paesaggistica e,  a  tal  fine,
          programmano l'uso delle risorse finanziarie e  adottano  le
          direttive necessarie per  la  progettazione  ed  esecuzione
          degli  interventi,  nonche'  per  la   determinazione   dei
          contributi  spettanti  ai   beneficiari   sulla   base   di
          indicatori del  danno,  della  vulnerabilita'  e  di  costi
          parametrici. 
              4.   Gli   interventi    e    i    piani    discendenti
          dall'applicazione  del  presente  Capo  sono  attuati   nel
          rispetto degli articoli 4 e 5 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 settembre 1997,  n.  357  (63),  nonche'
          degli strumenti di pianificazione  e  gestione  delle  aree
          protette nazionali e regionali, individuate ai sensi  della
          legge 6 dicembre 1991, n. 394.» 
              «Art. 14-bis (Disposizioni concernenti il personale dei
          comuni). - 1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla
          deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre  2018,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13  del  16  gennaio
          2019, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui
          comuni  della  citta'  metropolitana  di  Catania  indicati
          nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con  contratti
          di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo  259,
          comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
          enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,
          n. 267,  e  ai  vincoli  di  contenimento  della  spesa  di
          personale  di   cui   all'articolo   9,   comma   28,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
          all'articolo 1, commi 557 e 562, della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, nel limite  di  spesa  di  euro  830.000  per
          l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020  e  di  euro
          1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori  unita'  di  personale
          con     professionalita'     di     tipo     tecnico      o
          amministrativo-contabile fino a 40 unita'  complessive  per
          ciascuno degli anni 2020 e 2021.  Ai  relativi  oneri,  nel
          limite di euro 830.000 per l'anno 2019, di  euro  1.660.000
          per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, si  fa
          fronte  con  le  risorse  disponibili  nella   contabilita'
          speciale intestata  al  Commissario  straordinario  per  la
          ricostruzione  nei  territori  dei  comuni   della   citta'
          metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8. 
              2. Nei limiti delle risorse  finanziarie  previste  dal
          comma 1  e  delle  unita'  di  personale  assegnate  con  i
          provvedimenti di cui al comma  3,  i  comuni  della  citta'
          metropolitana di Catania, con efficacia limitata agli  anni
          2019, 2020 e 2021, possono  incrementare  la  durata  della
          prestazione lavorativa  dei  rapporti  di  lavoro  a  tempo
          parziale  gia'  in  essere  con  professionalita'  di  tipo
          tecnico  o  amministrativo,  in  deroga   ai   vincoli   di
          contenimento della spesa di personale di  cui  all'articolo
          9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e di cui all'articolo 1, commi  557  e  562,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              3. Con provvedimento del Commissario straordinario sono
          determinati i profili professionali  e  il  numero  massimo
          delle unita' di personale che ciascun comune e' autorizzato
          ad assumere per le  esigenze  di  cui  al  comma  1,  anche
          stipulando contratti a tempo parziale. Il provvedimento  e'
          adottato sulla base delle richieste che i  comuni  avanzano
          al Commissario  medesimo.  Ciascun  comune  puo'  stipulare
          contratti a tempo parziale  per  un  numero  di  unita'  di
          personale anche superiore a quello di cui viene autorizzata
          l'assunzione,  nei   limiti   delle   risorse   finanziarie
          corrispondenti   alle   assunzioni   autorizzate   con   il
          provvedimento di cui al presente comma. 
              4.  Le  assunzioni  sono  effettuate  con  facolta'  di
          attingere dalle  graduatorie  vigenti,  formate  anche  per
          assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali
          compatibili con le esigenze. E' data facolta' di  attingere
          alle  graduatorie   vigenti   di   altre   amministrazioni,
          disponibili  nel  sito  del  Dipartimento  della   funzione
          pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.
          Qualora   nelle   graduatorie    suddette    non    risulti
          individuabile   personale   del    profilo    professionale
          richiesto, il comune puo' procedere  all'assunzione  previa
          selezione pubblica, anche per soli titoli,  sulla  base  di
          criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'. 
              5.  Nelle  more   dell'espletamento   delle   procedure
          previste dal comma 4 e limitatamente  allo  svolgimento  di
          compiti  di  natura   tecnico-amministrativa   strettamente
          connessi   ai    servizi    sociali,    all'attivita'    di
          progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei
          servizi e delle forniture, all'attivita' di  direzione  dei
          lavori  e  di  controllo  sull'esecuzione  degli   appalti,
          nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i comuni  di
          cui all'allegato 1, in deroga ai  vincoli  di  contenimento
          della spesa di personale di cui all'articolo 9,  comma  28,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
          all'articolo 1, commi 557 e 562, della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, possono  sottoscrivere  contratti  di  lavoro
          autonomo di collaborazione coordinata  e  continuativa,  ai
          sensi e per gli  effetti  dell'articolo  7,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con  durata  non
          superiore   al   31   dicembre   2019.   I   contratti   di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa   di   cui   al
          precedente  periodo  possono  essere  rinnovati,  anche  in
          deroga alla normativa vigente, per una sola volta e per una
          durata non superiore al  31  dicembre  2020,  limitatamente
          alle unita'  di  personale  che  non  sia  stato  possibile
          reclutare secondo le procedure di cui al comma 4. La durata
          dei  contratti  di  lavoro  autonomo  e  di  collaborazione
          coordinata e continuativa non puo' andare oltre,  anche  in
          caso di rinnovo, l'immissione  in  servizio  del  personale
          reclutato secondo le procedure previste dal comma 4. 
              6. I contratti previsti  dal  comma  5  possono  essere
          stipulati, previa valutazione dei titoli  ed  apprezzamento
          della sussistenza di un'adeguata esperienza  professionale,
          esclusivamente con  esperti  di  particolare  e  comprovata
          specializzazione    anche     universitaria     di     tipo
          amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini
          e  collegi  professionali  ovvero  abilitati  all'esercizio
          della  professione  relativamente  a  competenze  di   tipo
          tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere  pubbliche.
          Ai fini  della  determinazione  del  compenso  dovuto  agli
          esperti, che, in ogni caso, non puo' essere superiore  alle
          voci  di  natura  fissa  e  continuativa  del   trattamento
          economico previsto per il personale dipendente appartenente
          alla categoria D dalla contrattazione collettiva  nazionale
          del comparto Funzioni locali, si  applicano  le  previsioni
          dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio  2006,
          n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
          2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorieta'  delle
          vigenti tariffe professionali fisse o minime. 
              7.   Le   assegnazioni   delle   risorse   finanziarie,
          necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal
          comma 6, sono effettuate con provvedimento del  Commissario
          straordinario,  assicurando  la  possibilita'  per  ciascun
          comune  interessato  di  stipulare  contratti   di   lavoro
          autonomo di collaborazione coordinata e continuativa.» 
              «Art. 18 (Struttura dei Commissari straordinari). -  1.
          I  Commissari,  nell'ambito  delle  proprie  competenze   e
          funzioni,  operano  con  piena  autonomia   amministrativa,
          finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate
          e disciplinano l'articolazione interna delle  strutture  di
          cui  al  comma  2,  con  propri  atti  in  relazione   alle
          specificita' funzionali e di competenza. 
              2.  Nei  limiti   delle   risorse   disponibili   sulle
          contabilita'  speciali  di  cui  all'articolo  8,   ciascun
          Commissario si avvale di una struttura posta  alle  proprie
          dirette   dipendenze.   La   Struttura    dei    Commissari
          straordinari, e' composta da un  contingente  di  personale
          scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, con esclusione  del  personale  docente
          educativo  ed  amministrativo  tecnico   ausiliario   delle
          istituzioni scolastiche, nel numero massimo di 5 unita' per
          l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre  2018,  di
          cui una unita' dirigenziale di livello non generale,  e  di
          15 unita' per l'emergenza  di  cui  alla  delibera  del  28
          dicembre 2018, di cui due unita'  dirigenziali  di  livello
          non generale. Al personale della struttura e'  riconosciuto
          il  trattamento   economico   accessorio   corrisposto   al
          personale dirigenziale e non dirigenziale della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri nel caso in cui  il  trattamento
          economico     accessorio     di     provenienza     risulti
          complessivamente inferiore. Al personale  non  dirigenziale
          spetta  comunque  l'indennita'  di  amministrazione   della
          Presidenza del  Consiglio  dei  ministri.  Nell'ambito  del
          menzionato  contingente  di  personale   non   dirigenziale
          possono essere nominati un  esperto  o  un  consulente  per
          l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre
          esperti o consulenti per l'emergenza di cui  alla  delibera
          del 28 dicembre 2018, scelti anche  tra  soggetti  estranei
          alla pubblica amministrazione, in  possesso  di  comprovata
          esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo
          7 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  il  cui
          compenso e' definito con provvedimento  del  Commissario  e
          comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui. 
              3. Il trattamento economico fondamentale ed  accessorio
          del  personale  pubblico  della  struttura   commissariale,
          collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge
          15 maggio 1997, n. 127,  in  posizione  di  comando,  fuori
          ruolo o altro  analogo  istituto  previsto  dai  rispettivi
          ordinamenti,  e'  anticipato   dalle   amministrazioni   di
          provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita': 
              a)  le  amministrazioni  statali  di  provenienza,  ivi
          comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali  ad
          ordinamento autonomo  e  le  universita',  provvedono,  con
          oneri  a  proprio  carico  esclusivo,  al   pagamento   del
          trattamento economico fondamentale, nonche' dell'indennita'
          di amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione
          risulti inferiore a quella prevista per il personale  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  il  Commissario
          straordinario  provvede  al  rimborso  delle   sole   somme
          eccedenti    l'importo    dovuto,    a     tale     titolo,
          dall'amministrazione di provenienza; 
              b) per le amministrazioni pubbliche diverse  da  quelle
          di  cui  alla   lettera   a)   il   trattamento   economico
          fondamentale  e  l'indennita'  di  amministrazione  sono  a
          carico esclusivo del Commissario; 
              c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto  con
          oneri a carico esclusivo del Commissario il quale  provvede
          direttamente ovvero mediante apposita  convenzione  con  le
          amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero  con  altra
          amministrazione dello Stato o ente locale. 
              4.  Con  uno  o  piu'  provvedimenti  dei   Commissari,
          adottati ai sensi dell'articolo  7,  comma  2,  nei  limiti
          delle risorse disponibili puo' essere riconosciuta: 
              a)  al  personale  non  dirigenziale  delle   pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  n.  165  del  2001,  in  servizio  presso   le
          strutture  di  cui  al  presente   articolo,   direttamente
          impegnato  nelle  attivita'  di  cui  all'articolo  6,   la
          corresponsione  di  compensi  per  prestazioni  di   lavoro
          straordinario nel limite  massimo  di  trenta  ore  mensili
          effettivamente svolte, oltre a  quelle  gia'  previste  dai
          rispettivi  ordinamenti,  e  comunque  nel  rispetto  della
          disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto
          legislativo 8 aprile 2003, n. 66; 
              b)   al   personale   dirigenziale   della    struttura
          direttamente impegnato nelle attivita' di cui  all'articolo
          6, un  incremento  del  20  per  cento  della  retribuzione
          mensile di posizione prevista al comma  3,  commisurato  ai
          giorni di effettivo impiego. 
              4-bis. In caso di assenza o di impedimento  temporaneo,
          le funzioni del Commissario sono esercitate  dal  dirigente
          in servizio presso la struttura  di  cui  al  comma  2  che
          provvede  esclusivamente  al  compimento  degli   atti   di
          ordinaria  amministrazione.  Per   lo   svolgimento   delle
          funzioni espletate  quale  sostituto  del  Commissario,  al
          dirigente non spetta alcun compenso. 
              5.  La  struttura  commissariale  cessa  alla  data  di
          scadenza della gestione straordinaria, di cui  all'articolo
          6, comma 2. 
              6. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede,
          nel limite massimo di spesa di complessivi euro 342.000 per
          l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020 ed  euro  850.000
          per l'anno 2021, suddivisi come segue: per  il  Commissario
          straordinario   per   la   ricostruzione    della    citta'
          metropolitana di Catania, euro  128.000  per  l'anno  2019,
          euro 616.500 per l'anno 2020 ed  euro  616.500  per  l'anno
          2021  e   per   il   Commissario   straordinario   per   la
          ricostruzione della provincia di Campobasso,  euro  214.000
          per l'anno 2019, euro  233.500  per  l'anno  2020  ed  euro
          233.500 per l'anno 2021, a valere  sulle  risorse  presenti
          sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8. 
              6-bis. Alle  spese  di  funzionamento  delle  strutture
          commissariali,  diverse  da  quelle  indicate   nei   commi
          precedenti, si provvede, nel limite massimo di euro  45.000
          per l'anno 2019, euro 90.000 per l'anno 2020 ed euro 90.000
          per l'anno 2021: 
              a) quanto a euro 30.000 per l'anno 2019 e a euro 60.000
          per ciascuno degli anni 2020  e  2021  per  il  Commissario
          straordinario   per   la   ricostruzione    della    citta'
          metropolitana di Catania; 
              b) quanto a euro 15.000 per l'anno 2019 e a euro 30.000
          per ciascuno degli anni 2020  e  2021  per  il  Commissario
          straordinario  per  la  ricostruzione  della  provincia  di
          Campobasso. 
              6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma
          6-bis si provvede a valere  sulle  risorse  presenti  sulle
          contabilita' speciali di cui all'articolo 8.» 
          Note al comma 464: 
              - Si riporta il testo del comma 10,  dell'articolo  57,
          del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  (Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): 
              «Art. 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici). -
          1. - 9. Omissis 
              10. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  relativo
          alla dotazione di risorse umane a  tempo  determinato,  nel
          limite massimo di 25 unita',  assegnata  a  ciascuno  degli
          Uffici speciali per la ricostruzione  di  cui  al  medesimo
          articolo 67-ter, comma 2, e' prorogato fino al 31  dicembre
          2021. I contratti a  tempo  determinato  stipulati  con  il
          personale in servizio presso gli  Uffici  speciali  per  la
          ricostruzione,  selezionato   all'esito   della   procedura
          comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione
          dell'Ufficio speciale per  la  citta'  dell'Aquila,  del  7
          agosto 2012, e sulla costituzione dell'ufficio speciale per
          i comuni del cratere, del 9-10 agosto  2012,  stipulate  ai
          sensi  del   citato   articolo   67-ter,   comma   3,   del
          decreto-legge n. 83 del 2012, sono  prorogati  fino  al  31
          dicembre  2021,  alle  medesime  condizioni  giuridiche  ed
          economiche, anche  in  deroga  alla  vigente  normativa  in
          materia di vincoli  alle  assunzioni  a  tempo  determinato
          presso le  amministrazioni  pubbliche.  Alle  proroghe  dei
          suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono
          applicabili le sanzioni previste dalla  normativa  vigente,
          ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto
          a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'attuazione
          delle disposizioni di cui al presente  comma,  quantificati
          nel  limite  di  spesa  di  euro  2.320.000  per  il  2021,
          comprensivo  del  trattamento  economico  previsto  per   i
          titolari  degli  Uffici  speciali  ai  sensi  dell'articolo
          67-ter, comma 3, del  decreto-legge  n.  83  del  2012,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 114. 
              Omissis.» 
          Note al comma 465: 
              - Il riferimento al testo del citato  articolo  1,  del
          decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101  (Misure
          urgenti relative al Fondo complementare al Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza e  altre  misure  urgenti  per  gli
          investimenti) e' riportato nelle note al comma 418. 
          Note al comma 466: 
              - Si riporta il testo del comma 362,  dell'articolo  1,
          della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): 
              "362. In relazione agli interventi per la  riparazione,
          la  ricostruzione,  l'assistenza  alla  popolazione  e   la
          ripresa economica nei territori  interessati  dagli  eventi
          sismici del 24 agosto 2016: 
              a) e' autorizzata la spesa di 100 milioni di  euro  per
          l'anno 2017 e 200 milioni  di  euro  annui  dall'anno  2018
          all'anno 2047, per la  concessione  del  credito  d'imposta
          maturato  in   relazione   all'accesso   ai   finanziamenti
          agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione
          privata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17  ottobre
          2016, n. 189; 
              b) e' autorizzata la spesa di 200 milioni di  euro  per
          l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350
          milioni di euro per l'anno 2019 e di 150  milioni  di  euro
          per l'anno 2020 per la concessione dei  contributi  di  cui
          all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.» 
          Note al comma 467: 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazz. Uff  9
          maggio 2001, n. 106, S.O. 
              Si riporta il testo degli articoli 19 e 21, del decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica  dei
          contratti di lavoro e revisione della normativa in tema  di
          mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge  10
          dicembre 2014, n. 183): 
              «Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima).  -
          1. Al contratto di lavoro subordinato puo'  essere  apposto
          un termine di  durata  non  superiore  a  dodici  mesi.  Il
          contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque  non
          eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza  di  almeno
          una delle seguenti condizioni: 
              a)   esigenze   temporanee   e   oggettive,    estranee
          all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di
          altri lavoratori; 
              b)   esigenze   connesse   a   incrementi   temporanei,
          significativi   e   non    programmabili,    dell'attivita'
          ordinaria; 
              b-bis)  specifiche  esigenze  previste  dai   contratti
          collettivi di cui all'articolo 51. 
              1.1. Il termine di durata superiore a dodici  mesi,  ma
          comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1
          del presente articolo, puo' essere apposto ai contratti  di
          lavoro  subordinato  qualora  si   verifichino   specifiche
          esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui
          all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo
          comma 1, fino al 30 settembre 2022. 
              1-bis. In caso  di  stipulazione  di  un  contratto  di
          durata superiore a dodici mesi in assenza delle  condizioni
          di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a
          tempo indeterminato dalla data di superamento  del  termine
          di dodici mesi. 
              2. Fatte salve le diverse  disposizioni  dei  contratti
          collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
          cui all'articolo 21, comma 2, la  durata  dei  rapporti  di
          lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso  datore
          di lavoro e  lo  stesso  lavoratore,  per  effetto  di  una
          successione di contratti, conclusi per  lo  svolgimento  di
          mansioni   di   pari   livello   e   categoria   legale   e
          indipendentemente  dai  periodi  di  interruzione  tra   un
          contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi.
          Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto
          dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di  pari
          livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
          nell'ambito  di  somministrazioni   di   lavoro   a   tempo
          determinato. Qualora il limite dei  ventiquattro  mesi  sia
          superato, per effetto  di  un  unico  contratto  o  di  una
          successione di contratti,  il  contratto  si  trasforma  in
          contratto  a  tempo  indeterminato  dalla  data   di   tale
          superamento. 
              3. Fermo quanto  disposto  al  comma  2,  un  ulteriore
          contratto a tempo  determinato  fra  gli  stessi  soggetti,
          della durata massima di dodici mesi, puo' essere  stipulato
          presso la direzione territoriale del lavoro competente  per
          territorio. In caso di  mancato  rispetto  della  descritta
          procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
          medesimo contratto, lo stesso si trasforma in  contratto  a
          tempo indeterminato dalla data della stipulazione. 
              4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non
          superiore a dodici giorni,  l'apposizione  del  termine  al
          contratto e' priva  di  effetto  se  non  risulta  da  atto
          scritto, una copia del quale  deve  essere  consegnata  dal
          datore  di  lavoro  al  lavoratore  entro   cinque   giorni
          lavorativi dall'inizio della  prestazione.  L'atto  scritto
          contiene, in  caso  di  rinnovo,  la  specificazione  delle
          esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
          in caso di proroga dello stesso rapporto  tale  indicazione
          e' necessaria solo quando il termine complessivo  eccede  i
          dodici mesi. 
              5. Il datore di lavoro informa  i  lavoratori  a  tempo
          determinato, nonche' le rappresentanze sindacali  aziendali
          ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i  posti
          vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
          modalita' definite dai contratti collettivi.» 
              «Art. 21(Proroghe e rinnovi). - 01. Il  contratto  puo'
          essere rinnovato solo a  fronte  delle  condizioni  di  cui
          all'articolo  19,  comma  1.  Il  contratto   puo'   essere
          prorogato   liberamente   nei   primi   dodici   mesi    e,
          successivamente, solo in presenza delle condizioni  di  cui
          all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione  di  quanto
          disposto dal primo e dal secondo periodo, il  contratto  si
          trasforma in contratto a tempo indeterminato.  I  contratti
          per attivita' stagionali, di cui al comma  2  del  presente
          articolo, possono essere rinnovati  o  prorogati  anche  in
          assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. 
              1. Il termine del contratto a  tempo  determinato  puo'
          essere prorogato, con  il  consenso  del  lavoratore,  solo
          quando la durata iniziale del  contratto  sia  inferiore  a
          ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo  di  quattro
          volte nell'arco di  ventiquattro  mesi  a  prescindere  dal
          numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe  sia
          superiore, il contratto si trasforma in contratto  a  tempo
          indeterminato  dalla  data  di  decorrenza   della   quinta
          proroga. 
              2.  Qualora  il  lavoratore  sia  riassunto   a   tempo
          determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un
          contratto di durata fino a sei mesi,  ovvero  venti  giorni
          dalla data di scadenza di un contratto di durata  superiore
          a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in  contratto
          a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui  al  presente
          comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori
          impiegati  nelle  attivita'  stagionali   individuate   con
          decreto del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
          Fino all'adozione del decreto di  cui  al  secondo  periodo
          continuano  a  trovare  applicazione  le  disposizioni  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,  n.
          1525. 
              3. I limiti  previsti  dal  presente  articolo  non  si
          applicano alle imprese start-up innovative di  cui  di  cui
          all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla
          costituzione della societa', ovvero per  il  piu'  limitato
          periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo  25  per
          le societa' gia' costituite.» 
          Note al comma 468: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  44,  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice  della  protezione
          civile): 
              «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). -  1.  Per
          gli interventi conseguenti agli eventi di cui  all'articolo
          7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
          dei ministri  delibera  la  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza di rilievo nazionale, si provvede con  l'utilizzo
          delle  risorse  del  Fondo  per  le  emergenze   nazionali,
          istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
          Dipartimento della protezione civile. 
              2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
          dei ministri, al termine di ciascun anno,  dovranno  essere
          evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli  utilizzi  delle
          risorse   finanziarie   del   «Fondo   per   le   emergenze
          nazionali»." 
          Note al comma 469: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   3,   del
          decreto-legge 24  giugno  2016,  n.  113,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.  160  (Misure
          finanziarie  urgenti  per  gli  enti  territoriali   e   il
          territorio), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Contributo straordinario in favore del  Comune
          de L'Aquila). - 1. In relazione alle esigenze connesse alla
          ricostruzione a seguito del sisma del 6  aprile  2009,  per
          l'anno 2016 e' assegnato in favore del  Comune  dell'Aquila
          un contributo  straordinario  a  copertura  delle  maggiori
          spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni
          di euro, e per  l'anno  2017  e'  assegnato  un  contributo
          straordinario dell'importo complessivo  di  12  milioni  di
          euro, a valere sulle risorse  di  cui  all'articolo  7-bis,
          comma  1,  del  decreto-legge  26  aprile  2013,   n.   43,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2013,
          n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalita' ivi
          previste.  Per  l'anno  2018  e'  assegnato  un  contributo
          straordinario dell'importo complessivo  di  10  milioni  di
          euro. Per gli anni 2019 e 2020 e' assegnato  un  contributo
          straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui. Per
          l'anno 2021 e' assegnato un contributo straordinario di  10
          milioni di euro. Per l'anno 2022 e' assegnato un contributo
          straordinario di 10 milioni di euro. 
              Tale contributo, per quanto concerne le maggiori spese,
          e' destinato alle seguenti finalita': 
              a)  esigenze  dell'Ufficio  tecnico;  b)  esigenze  del
          settore sociale e della scuola  dell'obbligo  ivi  compresi
          gli asili nido; c) esigenze connesse  alla  viabilita';  d)
          esigenze per il Trasporto pubblico locale; e) ripristino  e
          manutenzione del verde pubblico. Relativamente alle  minori
          entrate, il citato contributo e' destinato al ristoro:  per
          le entrate tributarie,  delle  tasse  per  la  raccolta  di
          rifiuti solidi urbani e, per le  entrate  extra-tributarie,
          dei proventi derivanti da  posteggi  a  pagamento,  servizi
          mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari. 
              1-bis.  Al  decreto-legge  28  aprile  2009,   n.   39,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono  aggiunti,
          in fine, i seguenti  periodi:  «L'acquisto  dell'abitazione
          sostitutiva  comporta  il  contestuale   trasferimento   al
          patrimonio comunale dell'abitazione  distrutta  ovvero  dei
          diritti di cui  al  quarto  comma  dell'articolo  1128  del
          codice civile. Se la volumetria dell'edificio  ricostruito,
          in conseguenza dell'acquisto dell'abitazione equivalente da
          parte di alcuno dei  condomini,  e'  inferiore  rispetto  a
          quella del fabbricato demolito, i diritti di cui al  quarto
          comma   dell'articolo   1128   del   codice   civile   sono
          proporzionalmente  trasferiti   di   diritto   agli   altri
          condomini;  se  tuttavia  l'edificio  e'  ricostruito   con
          l'originaria volumetria a spese dei condomini, i diritti di
          cui al citato quarto comma dell'articolo  1128  del  codice
          civile sono trasferiti a coloro che  hanno  sostenuto  tali
          spese. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate
          ricognitivi dei trasferimenti al patrimonio comunale ovvero
          agli altri condomini di cui ai periodi precedenti,  nonche'
          quelli con i quali vengono comunque riassegnate pro  diviso
          agli originari condomini o  loro  aventi  causa  le  unita'
          immobiliari  facenti  parte  dei  fabbricati   ricostruiti,
          costituiscono  titolo   per   trasferire   sugli   immobili
          ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con  le  modalita'
          di cui al  secondo  comma  dell'articolo  2825  del  codice
          civile,  le  ipoteche  e  le  trascrizioni  pregiudizievoli
          gravanti su quelli distrutti o demoliti. Non sono  soggetti
          all'imposta  di  successione  ne'  alle  imposte  e   tasse
          ipotecarie e catastali gli immobili demoliti  o  dichiarati
          inagibili costituenti abitazione principale del de cuius»; 
              b) all'articolo 14, comma 5-bis, il quarto  periodo  e'
          sostituito dal seguente: «La  ricostruzione  degli  edifici
          civili  privati  di  cui  al  periodo  precedente   esclude
          l'applicazione dell'articolo 3». 
              1-ter. All'articolo 67-quater, comma 2, lettera a), del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  il
          secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:   «Decorso
          inutilmente tale  termine,  il  comune  si  sostituisce  al
          privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli
          immobili, affida, con  i  procedimenti  in  essere  per  la
          ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione  dei
          lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori
          oneri». 
              1-quater.  All'articolo   67-quater,   comma   5,   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quarto
          e il quinto periodo sono soppressi. 
              2. Agli altri comuni del cratere  sismico,  diversi  da
          L'Aquila,  per  le  maggiori  spese  e  le  minori  entrate
          comunque connesse alle esigenze  della  ricostruzione,  per
          l'anno 2016 e' destinato un contributo pari a  2,5  milioni
          di euro, comprensivo di  una  quota  pari  a  500.000  euro
          finalizzata alle spese per il  personale  impiegato  presso
          gli uffici territoriali  per  la  ricostruzione  (UTR)  per
          l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori  del
          cratere, e per l'anno 2017 e' destinato un contributo  pari
          a 2,0 milioni di euro, nonche' per l'anno 2017 e per l'anno
          2018 un contributo di 500.000 euro finalizzato  alle  spese
          per il personale impiegato presso gli  uffici  territoriali
          per  la  ricostruzione,  a  valere  sulle  risorse  di  cui
          all'articolo 7-bis, comma 1, del  decreto-legge  26  aprile
          2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con  le
          modalita' ivi previste. Per l'anno  2018  e'  destinato  un
          contributo pari a 2 milioni di euro.  Per  l'anno  2019  e'
          destinato un contributo pari  a  2  milioni  di  euro.  Per
          l'anno 2020 e' destinato un contributo pari a  1,5  milioni
          di euro. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022  e'  destinato
          un contributo pari a 1 milione di euro. Tali  risorse  sono
          trasferite al Comune di  Fossa  che  le  ripartisce  tra  i
          singoli beneficiari previa verifica da  parte  dell'Ufficio
          speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere  degli
          effettivi fabbisogni. Per ciascuno degli anni 2019, 2020  e
          2021 e' destinato altresi' un contributo  di  500.000  euro
          per le spese derivanti dall'attuazione di  quanto  previsto
          dall'articolo 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre
          2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2017, n. 172, e per l'espletamento delle  pratiche
          relative  ai   comuni   fuori   del   cratere,   trasferito
          all'Ufficio speciale per la ricostruzione  dei  comuni  del
          cratere di cui  all'articolo  67-ter,  commi  2  e  3,  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
              2-bis. Al  fine  di  assicurare  la  trasparenza  nella
          gestione delle risorse pubbliche, entro il 31 dicembre 2016
          i comuni di cui ai commi 1 e 2, destinatari dei  contributi
          straordinari ivi  previsti,  pubblicano  nel  proprio  sito
          internet  istituzionale  le  modalita'  di  utilizzo  delle
          predette risorse e i risultati conseguiti.» 
          Note al comma 470: 
              - Si riporta  il  testo  del  comma  38,  dell'articolo
          2-bis,  del  decreto-legge  16  ottobre   2017,   n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
          n. 172 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria  e  per
          esigenze indifferibili): 
              «Art. 2-bis  (Modifiche  al  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
          dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
          interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
          dal 24 agosto 2016). - 1. - 37. Omissis. 
              38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare  le
          attivita'  finalizzate  alla  fase  di  ricostruzione   del
          tessuto  urbano,  sociale  e  occupazionale  dei  territori
          colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni  del  cratere
          sismico sono autorizzati  a  prorogare  o  rinnovare,  alle
          medesime condizioni giuridiche ed economiche,  i  contratti
          stipulati  ai  sensi  dell'articolo  5  dell'ordinanza  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio
          2009,  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri n. 3784 del 25  giugno  2009,  dell'ordinanza  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto
          2009,  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.  3881  dell'11
          giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive
          modificazioni, in deroga alla normativa vigente in  materia
          di vincoli alle assunzioni a tempo  determinato  presso  le
          amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai  rinnovi  dei
          suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge  non  sono
          applicabili le sanzioni previste dalla  normativa  vigente,
          ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto
          a    tempo    indeterminato.    Agli    oneri     derivanti
          dall'applicazione del presente comma,  quantificati,  sulla
          base   delle   esigenze   effettive    documentate    dalle
          amministrazioni   centrali   e   locali   istituzionalmente
          preposte all'attivita' della ricostruzione, nel  limite  di
          spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro
          1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualita',
          si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla
          tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito
          della quota destinata dal CIPE al finanziamento di  servizi
          di natura tecnica e assistenza qualificata. 
              Omissis.» 
          Note al comma 471: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9-sexies,  del
          decreto-legge 24 ottobre  2019,  n.  123,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre  2019,  n.   156
          (Disposizioni   urgenti   per    l'accelerazione    e    il
          completamento delle ricostruzioni in  corso  nei  territori
          colpiti da eventi sismici): 
              «Art.  9-sexies   (Deroghe   alla   disciplina   recata
          dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78). -
          1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma  28,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  il
          Comune dell'Aquila, secondo le  disposizioni  dell'articolo
          4, comma 14, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, puo' avvalersi di personale  a  tempo  determinato,
          nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro,  fino  al
          31  dicembre  2020,  a  valere  sulle  disponibilita'   del
          bilancio comunale, fermo restando il rispetto  dei  vincoli
          di  bilancio  e  della  vigente  normativa  in  materia  di
          contenimento della spesa complessiva di personale.» 
          Note al comma 472: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   11,   del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24   giugno   2009,   n.   77
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici nella  regione  Abruzzo  nel  mese  di
          aprile 2009 e ulteriori interventi  urgenti  di  protezione
          civile): 
              «Art. 11 (Interventi per  la  prevenzione  del  rischio
          sismico). - 1. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per  la
          prevenzione del rischio sismico. A tal fine e'  autorizzata
          la spesa di euro 44 milioni per l'anno 2010, di euro  145,1
          milioni per l'anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno
          degli anni 2012, 2013 e 2014, di  euro  145,1  milioni  per
          l'anno 2015 e di euro 44 milioni per l'anno 2016. 
              2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.» 
              - Il citato decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.
          229 recante attuazione dell'articolo 30, comma  9,  lettere
          e), f) e g), della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in
          materia  di  procedure  di  monitoraggio  sullo  stato   di
          attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo
          dei finanziamenti nei tempi  previsti  e  costituzione  del
          Fondo opere e del Fondo progetti, e' pubblicato nella Gazz.
          Uff. 6 febbraio 2012, n. 30. 
          Note al comma 473: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge 8 settembre 2021,  n.  120,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2021,   n.   155
          (Disposizioni per il contrasto  degli  incendi  boschivi  e
          altre misure urgenti di protezione civile): 
              «Art.  1  (Misure  urgenti  per  il  rafforzamento  del
          coordinamento,      l'aggiornamento      tecnologico      e
          l'accrescimento della capacita' operativa nelle  azioni  di
          previsione, prevenzione e lotta attiva contro  gli  incendi
          boschivi nonche' per promuovere gli investimenti  di  messa
          in sicurezza del territorio). - 1.  Il  Dipartimento  della
          protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri provvede, con cadenza triennale, alla ricognizione
          e valutazione: 
              a)  delle   tecnologie,   anche   satellitari,   idonee
          all'integrazione  dei  sistemi  previsionali,  nonche'   di
          sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell'ambiente, che
          possono essere utilmente  impiegati  per  il  miglioramento
          degli strumenti di previsione, prevenzione e  lotta  attiva
          contro  gli  incendi  boschivi,  in  particolare   per   il
          bollettino  di  suscettivita'  all'innesco  degli   incendi
          boschivi emanato dal Dipartimento, alla revisione della cui
          disciplina si provvede con apposita direttiva  da  adottare
          ai sensi di quanto previsto  dall'articolo  15  del  codice
          della protezione civile, di cui al  decreto  legislativo  2
          gennaio 2018, n.  1,  e  sulla  cui  base  il  Dipartimento
          medesimo provvede alla rimodulazione del dispiegamento  dei
          mezzi aerei della  flotta  statale,  con  facolta'  per  le
          Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  per
          il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e  per  il  Comando
          unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei
          Carabinieri di rimodulare il dispiegamento  preventivo  dei
          propri mezzi e delle proprie squadre terrestri; 
              b) delle esigenze di potenziamento di  mezzi  aerei  ad
          ala fissa e rotante e del connesso impiego di mezzi aerei a
          pilotaggio   remoto,   ai   fini   del   consolidamento   e
          rafforzamento della  capacita'  di  concorso  statale  alle
          attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva  contro
          gli incendi boschivi, anche nel  quadro  di  una  possibile
          strategia comune dell'Unione europea; 
              b-bis) delle esigenze di potenziamento delle  strutture
          di aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, ivi incluse
          misure di semplificazione  del  sistema  autorizzativo  per
          consentirne l'adeguato funzionamento, strettamente connesse
          al consolidamento delle attivita' di gestione,  previsione,
          prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ivi
          comprese  le  strutture   direttamente   correlate,   quali
          distributori di carburanti, hangar  e  officine,  piste  di
          decollo e atterraggio, impianti idrici incluse le vasche di
          raccolta  dell'acqua,   fatte   salve   le   procedure   di
          prevenzione degli incendi previste dal regolamento  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,
          n. 151; 
              c) delle esigenze di potenziamento delle  flotte  aeree
          delle regioni e delle infrastrutture a  loro  supporto,  di
          mezzi terrestri, attrezzature, strumentazioni e dispositivi
          di protezione individuale, ai  fini  del  consolidamento  e
          rafforzamento della capacita' di lotta  attiva  contro  gli
          incendi boschivi da parte del Corpo  Nazionale  dei  Vigili
          del Fuoco, delle  Regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di  Bolzano  e  del  volontariato  organizzato  di
          protezione civile qualificato per le predette attivita'  di
          lotta attiva; 
              d) delle esigenze di formazione del  personale  addetto
          alle attivita' contro gli  incendi  boschivi,  comprese  le
          attivita' di messa in salvo degli animali coinvolti. 
              2.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   provvede   alla
          ricognizione e valutazione di cui al comma 1 avvalendosi di
          un Comitato tecnico, costituito con decreto  del  Capo  del
          Dipartimento medesimo, del quale  fanno  parte  qualificati
          rappresentanti dei Ministeri  dell'interno,  della  difesa,
          delle  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili,
          dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica,
          delle politiche agricole alimentari  e  forestali  e  della
          cultura, del Dipartimento per la trasformazione digitale  e
          del Dipartimento per gli affari regionali  e  le  autonomie
          della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri,   della
          struttura della Presidenza del Consiglio dei  ministri  che
          esercita le funzioni di cui all'articolo 18-bis,  comma  1,
          del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, del  Corpo
          Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco,  del   Comando   unita'
          forestali,  ambientali  e  agroalimentari   dell'Arma   dei
          Carabinieri, delle Regioni e Province autonome di Trento  e
          di  Bolzano  e  dei  Comuni  designati   dalla   Conferenza
          Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281. Per lo svolgimento delle attivita'  di
          cui al comma 1, il  Comitato  tecnico  puo'  avvalersi,  in
          qualita'  di  esperti,  ai  quali  non  spettano  compensi,
          indennita' o  emolumenti  comunque  denominati,  anche  dei
          rappresentanti dei centri di competenza di cui all'articolo
          21 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018,
          n. 1, che dispongono  di  conoscenze  utili  alle  predette
          attivita', delle associazioni con finalita'  di  protezione
          degli animali che hanno sottoscritto un protocollo d'intesa
          con il Dipartimento della protezione  civile,  del  Sistema
          nazionale a  rete  per  la  protezione  dell'ambiente,  del
          Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e  dei
          dottori forestali, del Consiglio nazionale dell'Ordine  dei
          geologi, degli enti no profit impegnati  nell'attivita'  di
          protezione  civile  e  antincendio  boschivo  iscritti  nel
          Registro unico nazionale del  Terzo  settore  previsto  dal
          codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
          e delle  organizzazioni  di  rappresentanza  delle  imprese
          agricole.  La  partecipazione  al   Comitato   tecnico   e'
          assicurata dai diversi componenti designati nell'ambito dei
          propri compiti istituzionali, senza nuovi o maggiori  oneri
          per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato tecnico
          non  sono  corrisposti  compensi,  gettoni   di   presenza,
          rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri,  da  adottare  di   concerto   con   i   Ministri
          dell'interno, della difesa, dell'economia e delle  finanze,
          per l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale,
          per il Sud e la coesione  territoriale,  della  transizione
          ecologica,  dell'universita'   e   della   ricerca,   delle
          politiche agricole alimentari e forestali e per gli  affari
          regionali  e  le  autonomie,  previa  intesa  in  sede   di
          Conferenza Unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' approvato  il  Piano
          nazionale di coordinamento per l'aggiornamento  tecnologico
          e l'accrescimento della capacita' operativa nelle azioni di
          previsione, prevenzione e lotta attiva contro  gli  incendi
          boschivi, di seguito Piano nazionale,  redatto  sulla  base
          degli esiti della ricognizione  e  valutazione  di  cui  ai
          commi 1 e 2. Alla  realizzazione  del  Piano  nazionale  si
          provvede nell'ambito  delle  risorse  umane  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente. Il Piano  nazionale  ha
          validita' triennale e puo' essere aggiornato annualmente  a
          seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti.
          Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,  entro
          il  30  aprile  di  ciascun  anno,  convoca  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n.  281,  per  il  confronto  sullo  stato  di
          aggiornamento dei piani regionali previsti dall'articolo  3
          della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonche' dei  connessi
          adempimenti dei Comuni. Nell'ambito delle risorse stanziate
          il Piano nazionale puo' prevedere altresi' la  destinazione
          di somme al fine di  finanziare  un  sistema  di  incentivi
          premiali proporzionali ai risultati conseguiti da  soggetti
          pubblici o privati qualora nei territori  ad  alto  rischio
          individuati dal piano regionale ai sensi  dell'articolo  3,
          comma 3, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n.  353,
          sia accertata  una  diminuzione  significativa  delle  aree
          percorse da incendi. 
              4. In fase di prima applicazione, ai fini dell'adozione
          di un primo  Piano  nazionale  previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro  il  10  ottobre
          2021  il  Dipartimento  della   protezione   civile   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   provvede   alla
          ricognizione delle piu' urgenti necessita' di cui al  comma
          1 e, per l'attivita' prevista dal comma 2,  si  avvale  del
          Tavolo tecnico interistituzionale per il  monitoraggio  del
          settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni
          operative costituito con decreto del Capo del  Dipartimento
          della protezione civile del 10 aprile  2018,  integrandolo,
          ove  necessario,  con  ulteriori  esperti  segnalati  dalle
          Amministrazioni centrali componenti del  Comitato  tecnico.
          La  partecipazione  al  Tavolo  tecnico  interistituzionale
          avviene  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.  Agli  esperti  segnalati  dalle  Amministrazioni
          centrali  non  sono  corrisposti   compensi,   gettoni   di
          presenza, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti  comunque
          denominati. 
              4-bis. In attuazione del  Piano  nazionale  di  cui  al
          comma 3, con direttiva adottata ai sensi  dell'articolo  15
          del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
          1, elaborata sulla base della  proposta  tecnica  condivisa
          tra  il  Dipartimento   della   protezione   civile   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, il  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il Ministero
          dell'interno allo  scopo  di  potenziare  la  capacita'  di
          risposta operativa nelle attivita' aeree  di  lotta  attiva
          contro gli  incendi  boschivi  a  livello  nazionale,  sono
          emanati indirizzi  e  definite  procedure  operative  e  di
          coordinamento,  denominate  Sistema  aereo   di   vigilanza
          antincendio (SAVA), volte ad agevolare  l'integrazione  nel
          dispositivo operativo nazionale degli aeroporti  nazionali,
          delle   aviosuperfici,   delle   elisuperfici    e    delle
          idrosuperfici. La direttiva tiene,  altresi',  conto  degli
          esiti della ricognizione effettuata ai sensi della  lettera
          b-bis) del comma  1,  anche  in  relazione  alle  procedure
          autorizzative. 
              4-ter. Nell'ambito delle azioni individuate  nei  piani
          regionali  per  la  programmazione   delle   attivita'   di
          previsione, prevenzione e lotta attiva contro  gli  incendi
          boschivi ai sensi dell'articolo 3, comma 3,  lettere  g)  e
          h), della legge 21 novembre 2000, n. 353, le regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano possono  stipulare
          convenzioni con gli Avio club e gli Aero club locali,  allo
          scopo di integrare nei rispettivi dispositivi operativi gli
          apparecchi per il volo da diporto o sportivo (VDS)  di  cui
          alla legge 25 marzo 1985, n. 106, nell'ambito delle risorse
          finanziarie disponibili nei propri bilanci e destinate alle
          attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva  contro
          gli incendi  boschivi,  attribuendo  funzioni  di  concorso
          compatibili con le esigenze degli altri operatori. 
              4-quater. Con uno o piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  entro  centottanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  di  concerto  con   i
          Ministri dell'in-terno, della difesa, dell'economia e delle
          finanze  e   delle   infrastrutture   e   della   mobilita'
          sostenibili, ai fini del potenziamento delle aviosuperfici,
          delle elisuperfici e delle idrosuperfici, sono individuate,
          fatti salvi  le  procedure  di  prevenzione  degli  incendi
          previste dal regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 1° agosto 2011,  n.  151,  e  il  rispetto
          delle  norme  dell'Unione  europea  e  della  normativa  in
          materia   ambientale    e    paesaggistica,    misure    di
          semplificazione, anche derogatorie ove  applicabili,  delle
          autorizzazioni   relative   alle   strutture   direttamente
          connesse,  quali  distributori  di  carburanti,  hangar   e
          officine,  piste  di  decollo  e   atterraggio   esistenti,
          esclusivamente ai fini dell'adeguamento di queste,  nonche'
          impianti idrici incluse le vasche di raccolta dell'acqua. 
              4-quinquies.  Al  fine  di  garantire  la  sicurezza  e
          l'incolumita' dei territori,  promuovendo  investimenti  di
          messa in sicurezza delle aree a rischio  idrogeologico,  di
          strade, ponti e viadotti, nonche' di messa in sicurezza  ed
          efficientamento energetico degli edifici, il termine di cui
          al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,
          n. 145, e' prorogato al 15 febbraio 2022, limitatamente  ai
          contributi riferiti  all'anno  2022.  Conseguentemente,  il
          termine di cui al comma 141 dell'articolo 1 della legge  30
          dicembre 2018, n. 145, e' prorogato al 28 febbraio 2022.»