art. 1 note (parte 17)

           	
				
 
          Note al comma 474: 
              - Il riferimento al testo del citato  articolo  1,  del
          decreto-legge 8 settembre 2021,  n.  120,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2021,   n.   155
          (Disposizioni per il contrasto  degli  incendi  boschivi  e
          altre misure urgenti di protezione  civile),  e'  riportato
          nelle note al comma 473. 
          Note al comma 475: 
              - Si riporta il testo del capo I, del titolo  VII,  del
          libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di  cui
          al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
              «Art. 352 (Disciplina urbanistica delle opere destinate
          alla difesa nazionale). - 1. Per la localizzazione di tutte
          le opere che siano qualificate  dalle  norme  vigenti  come
          destinate alla  difesa  nazionale,  o  che  siano  comunque
          destinate alla difesa nazionale non occorre  l'accertamento
          di conformita' urbanistica di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. 
              2. La regione o la provincia autonoma interessata o  il
          Ministero della  difesa  hanno  facolta'  di  acquisire  il
          parere del Comitato misto paritetico  di  cui  all'articolo
          322, in ordine alla compatibilita' urbanistica dell'opera.» 
              «Art.  353  (Disciplina  edilizia   delle   opere   del
          Ministero  della  difesa).  -  1.  Fermo  quanto   disposto
          dall'articolo 352 non occorre titolo  abilitativo  edilizio
          per la realizzazione di opere del Ministero della difesa ai
          sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
              2. Si applica l'articolo 106 del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 380 del  2001,  per  le  opere  che  si
          eseguono a cura del genio militare.» 
              «Art. 354 (Disciplina  paesaggistica  delle  opere  del
          Ministero della difesa). - 1. Agli alloggi di servizio  per
          il personale militare e alle opere  destinate  alla  difesa
          nazionale, incidenti su immobili o aree sottoposti a tutela
          paesaggistica,  si  applica  l'articolo  147  del   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il  codice  dei
          beni culturali e del paesaggio.» 
              «Art. 355  (Valorizzazione  ambientale  degli  immobili
          militari). - 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo  scopo  di
          soddisfare le proprie  esigenze  energetiche,  nonche'  per
          conseguire significative misure di contenimento degli oneri
          connessi  e  delle  spese  per  la  gestione   delle   aree
          interessate,  puo',  fatti  salvi  i  diritti  dei   terzi,
          affidare  in  concessione  o  in  locazione,  o  utilizzare
          direttamente, in tutto o in  parte,  i  siti  militari,  le
          infrastrutture e i beni del demanio militare o a  qualunque
          titolo in uso o in dotazione  all'Esercito  italiano,  alla
          Marina militare, all'Aeronautica militare  e  all'Arma  dei
          carabinieri,  con  la  finalita'  di  installare   impianti
          energetici  destinati  al  miglioramento  del   quadro   di
          approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza
          e   dell'affidabilita'   del   sistema,    nonche'    della
          flessibilita' e della  diversificazione  dell'offerta,  nel
          quadro degli obiettivi comunitari in materia di  energia  e
          ambiente.  Resta  ferma  l'appartenenza  al  demanio  dello
          Stato. 
              2. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1  i
          beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 27,  comma
          13-ter,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni,  e  dell'articolo
          307, comma 2. 
              3. Ai fini di  cui  al  comma  1,  il  Ministero  della
          difesa,  di  concerto  con  il  Ministero  dello   sviluppo
          economico, con il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del  territorio  e  del  mare  e  con  il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   sentita   la   regione
          interessata, nel rispetto dei principi e con  le  modalita'
          previsti dal  codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
          lavori, servizi e forniture, di cui al decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, anche con  particolare  riferimento
          all'articolo  17  del   medesimo   codice,   e   successive
          modificazioni,  puo'  stipulare  accordi  con   imprese   a
          partecipazione  pubblica  o   private.   All'accordo   sono
          allegati un progetto preliminare e uno  studio  di  impatto
          ambientale che attesti la conformita' del progetto medesimo
          alla normativa vigente in materia di ambiente. 
              4. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione
          del progetto preliminare al Ministero  della  difesa  e  al
          Ministero dello sviluppo economico, presenta  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          ovvero alla regione  territorialmente  competente,  istanza
          per la valutazione di impatto  ambientale,  ovvero  per  la
          verifica di  assoggettabilita'  a  valutazione  di  impatto
          ambientale, se previste dalla normativa vigente. 
              5. Il Ministero  della  difesa,  quale  amministrazione
          procedente,  convoca  una   conferenza   di   servizi   per
          l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o
          degli   assensi    comunque    denominati    delle    altre
          amministrazioni, che svolge  i  propri  lavori  secondo  le
          modalita' di cui agli articoli  da  14  a  14-quater  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni,
          anche con  riferimento  alle  disposizioni  concernenti  il
          raccordo  con  le  procedure  di  valutazione  di   impatto
          ambientale. Restano ferme le competenze del Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti in  merito  all'accertamento
          della conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme
          di settore e dei piani urbanistici ed  edilizi.  Il  parere
          del Consiglio superiore dei lavori pubblici,  se  previsto,
          e' reso in base alla normativa vigente. 
              6. La determinazione finale della conferenza di servizi
          di cui  al  comma  6  costituisce  provvedimento  unico  di
          autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere  o
          atto di assenso comunque denominato. 
              7.  Il  Ministero  della  difesa,  ai  fini  di  quanto
          previsto  dal  comma  1,  puo'  usufruire   per   l'energia
          elettrica prodotta da fonti  rinnovabili  del  servizio  di
          scambio sul posto dell'energia elettrica  prodotta  secondo
          le modalita' di cui al comma  4,  dell'articolo  27,  della
          legge 23 luglio 2009, n. 99, anche per impianti di  potenza
          superiore a 200  kW,  nei  limiti  del  proprio  fabbisogno
          energetico  e  previo  pagamento  degli   oneri   di   rete
          riconosciuti per l'illuminazione pubblica.» 
              - I titoli III e IV, della parte II, del  decreto-legge
          31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  29  luglio  2021,  n.  108  (Governance  del   Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
          rafforzamento   delle   strutture   amministrative   e   di
          accelerazione  e  snellimento  delle   procedure)   recano,
          rispettivamente: 
              "(Procedura speciale per alcuni progetti PNRR)" 
              "(Contratti pubblici)" 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15, della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
              «Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). -  1.
          Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo  14,
          le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere  tra
          loro   accordi   per   disciplinare   lo   svolgimento   in
          collaborazione di attivita' di interesse comune. 
              2.  Per  detti  accordi   si   osservano,   in   quanto
          applicabili, le  disposizioni  previste  dall'articolo  11,
          commi 2 e 3. 
              2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014  gli  accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82,  con  firma  elettronica  avanzata,  ai  sensi
          dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  ovvero  con  altra  firma
          elettronica qualificata, pena  la  nullita'  degli  stessi.
          Dall'attuazione  della  presente  disposizione  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.   All'attuazione   della   medesima   si    provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste dalla legislazione vigente.» 
              -  Il  riferimento  al   testo   del   citato   decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136) e' riportato nelle note al comma 425. 
           Note al comma 476: 
              - Il riferimento al testo del capo I, del  titolo  VII,
          del libro secondo del codice dell'ordinamento militare,  di
          cui al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e'
          riportato nelle note al comma 475. 
              - Il riferimento al testo del citato  decreto-legge  31
          maggio 2021, n. 77, parte II, titoli III e IV,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.  108,
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure) e' riportato nelle note al comma 475. 
              - Il riferimento al testo del citato articolo 15, della
          legge 7 agosto 1990, n. 241  (Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi) e' riportato nelle note al  comma
          475. 
              -  Il  riferimento  al   testo   del   citato   decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136) e' riportato nelle note al comma 425. 
          Note al comma 477: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11, della legge  16
          gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali  in  materia
          di pubblica amministrazione): 
              «Art. 11 (Codice unico di progetto  degli  investimenti
          pubblici). -1. A decorrere dal  1º  gennaio  2003,  per  le
          finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6,  della  legge
          17  maggio  1999,  n.  144,  e  in   particolare   per   la
          funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
          pubblici, ogni nuovo  progetto  di  investimento  pubblico,
          nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla  predetta
          data, e' dotato di un «Codice unico di  progetto»,  che  le
          competenti  amministrazioni  o  i  soggetti   aggiudicatori
          richiedono in via telematica secondo la procedura  definita
          dal CIPE. 
              2. Entro il 30 settembre 2002, il  CIPE,  acquisito  il
          parere  della  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
          e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1. 
              2-bis.  Gli  atti  amministrativi   anche   di   natura
          regolamentare  adottati  dalle   Amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, che dispongono il  finanziamento  pubblico  o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico, sono nulli in assenza dei  corrispondenti  codici
          di cui al comma 1  che  costituiscono  elemento  essenziale
          dell'atto stesso. 
              2-ter.   Le   Amministrazioni    che    emanano    atti
          amministrativi che dispongono il finanziamento  pubblico  o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico associano negli atti stessi  il  Codice  unico  di
          progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
          l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
          misure, della data di efficacia di  detti  finanziamenti  e
          del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
          il Dipartimento per la programmazione  e  il  coordinamento
          della politica economica, il Dipartimento della  Ragioneria
          Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche  di
          Coesione concordano modalita'  per  fornire  il  necessario
          supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita'  di  cui
          al periodo precedente al  fine  di  garantire  la  corretta
          programmazione e il monitoraggio  della  spesa  di  ciascun
          programma e dei relativi progetti finanziati. 
              2-quater.   I    soggetti    titolari    di    progetti
          d'investimento pubblico  danno  notizia,  con  periodicita'
          annuale,  in  apposita  sezione   dei   propri   siti   web
          istituzionali,   dell'elenco   dei   progetti   finanziati,
          indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento,  le
          fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
          di attuazione finanziario e procedurale. 
              2-quinquies.  Entro  il  30  giugno   di   ogni   anno,
          l'Autorita' politica delegata  agli  investimenti  pubblici
          ove nominata, con  il  supporto  del  Dipartimento  per  la
          programmazione e il coordinamento della politica economica,
          presenta   al    Comitato    Interministeriale    per    la
          Programmazione  Economica  un'informativa  sullo  stato  di
          attuazione   della   programmazione   degli    investimenti
          pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
          articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
          e  la  Coesione   Territoriale,   con   il   supporto   del
          Dipartimento per le  Politiche  di  Coesione,  presenta  al
          Comitato Interministeriale per la Programmazione  Economica
          un'informativa   sullo   stato    di    attuazione    della
          programmazione degli investimenti pubblici  finanziati  con
          le risorse nazionali e comunitarie per  lo  sviluppo  e  la
          coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
          Stato  mette  a  disposizione  del  Dipartimento   per   la
          programmazione e il coordinamento della politica  economica
          e  del  Dipartimento  per  le  Politiche  di  Coesione,  in
          cooperazione applicativa, i  corrispondenti  dati  rilevati
          dalle Amministrazioni  pubbliche  nella  banca  dati  delle
          Amministrazioni pubbliche di cui  alla  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti,  con  i
          dati  di  pagamento  del  Sistema  SIOPE   PLUS,   di   cui
          all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
          sistema della fatturazione elettronica, di cui  alla  legge
          24 dicembre 2007, n. 244. 
              2-sexies.  All'attuazione  del  presente  articolo   le
          Amministrazioni provvedono nei limiti delle  risorse  umane
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   allo   scopo   a
          legislazione vigente.». 
              - Il decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,
          recante attuazione dell'articolo 30, comma 9,  lettere  e),
          f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  in  materia
          di procedure di  monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione
          delle  opere  pubbliche,  di  verifica  dell'utilizzo   dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti, e' pubblicato nella Gazz.  Uff.
          6 febbraio 2012, n. 30. 
          Note al comma 480: 
              - Si riporta il testo del comma 1039, dell'articolo  1,
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): 
              «Art. 1. - 1.-1038. Omissis. 
              1039. Ai fini dell'attuazione dei commi da 1026 a  1046
          e'  autorizzata  la  spesa  di  5  milioni  di   euro   per
          l'esercizio finanziario 2018,  35,5  milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario 2019, 344,4  milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario  2020,  141  milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario  2022,  da  iscrivere  su  appositi
          capitoli dello stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico. Gli importi di cui  al  presente  comma
          sono utilizzati, in conformita' alla normativa  europea  in
          materia di aiuti di Stato, per le seguenti finalita': 
              a) erogazione di misure compensative a fronte dei costi
          di adeguamento degli  impianti  di  trasmissione  sostenuti
          dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della
          liberazione delle  frequenze  per  il  servizio  televisivo
          digitale  terrestre  e,  ove  si  renda  necessario,  dagli
          operatori delle bande di spettro 3,6-3,8  GHz  e  26,5-27,5
          GHz. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse  di  cui
          al primo periodo del presente  comma,  sono  assegnati  0,5
          milioni di euro  per  l'esercizio  finanziario  2019,  24,1
          milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020
          e 2021 e 228,1 milioni di euro per l'esercizio  finanziario
          2022; 
              b) erogazione di indennizzo per gli operatori  di  rete
          in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze  per  il
          servizio televisivo digitale terrestre oggetto  di  diritto
          d'uso. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui
          al primo periodo del presente comma, sono  assegnati  230,3
          milioni di euro per l'esercizio  finanziario  2020  e  73,9
          milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021; 
              c) contributo ai costi a carico degli utenti finali per
          l'acquisto di apparecchiature di  ricezione  televisiva  di
          cui all'articolo 3-quinquies, comma 5, terzo  periodo,  del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012,  n.  44,  ed  i
          connessi  costi  di   erogazione.   Per   tali   finalita',
          nell'ambito delle risorse  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma, sono  assegnati  25  milioni  di  euro  per
          l'esercizio  finanziario  2019,  76  milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario 2020  e  25  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022; 
              d)   oneri   finanziari   e   amministrativi   relativi
          all'espletamento da  parte  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico delle  seguenti  attivita':  predisposizione  dei
          documenti  tecnici  e  monitoraggio  delle   attivita'   di
          coordinamento della  transizione  di  cui  al  comma  1032;
          attivita'  di  monitoraggio  per   la   risoluzione   delle
          eventuali  problematiche  causate  dalle  emissioni   delle
          stazioni radio base rispetto  agli  impianti  di  ricezione
          televisiva terrestre; definizione, simulazione  e  verifica
          delle  regole   tecniche   derivanti   dagli   accordi   di
          coordinamento internazionale; gestione delle  procedure  di
          selezione  per  l'assegnazione  dei  diritti  d'uso   delle
          frequenze in banda 694-790 MHz e  delle  bande  di  spettro
          3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz  di  cui  al  comma  1028,  con
          riguardo alla liberazione delle frequenze per  il  servizio
          televisivo  digitale  terrestre   e,   qualora   si   renda
          necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e  26,5-27,5
          GHz;  espletamento  delle  procedure   di   selezione   per
          l'assegnazione dei diritti d'uso  delle  frequenze  per  il
          servizio televisivo digitale terrestre,  di  cui  ai  commi
          1031, 1033 e 1034, previo ammodernamento e digitalizzazione
          degli archivi dei diritti d'uso e dei fornitori di  servizi
          media e audiovisivi; messa a disposizione  della  capacita'
          trasmissiva di cui al comma 1033 e  relativo  monitoraggio;
          informazione dei cittadini. Per tali finalita', nell'ambito
          delle risorse di cui al primo periodo del  presente  comma,
          sono  assegnati  5  milioni   di   euro   per   l'esercizio
          finanziario  2018,  10  milioni  di  euro  per  l'esercizio
          finanziario  2019,  14  milioni  di  euro  per  l'esercizio
          finanziario  2020,  18  milioni  di  euro  per  l'esercizio
          finanziario 2021 e  19  milioni  di  euro  per  l'esercizio
          finanziario 2022.». 
          Note al comma 482: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  del  decreto
          legislativo  22  luglio  1999,  n.  261  (Attuazione  della
          direttiva  97/67/CE  concernente  regole  comuni   per   lo
          sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
          e per il miglioramento della qualita' del servizio): 
              «Art. 3 (Servizio universale). - 1.  E'  assicurata  la
          fornitura del servizio universale e  delle  prestazioni  in
          esso  ricomprese,  di  qualita'  determinata,  da   fornire
          permanentemente in tutti i punti del territorio  nazionale,
          incluse le situazioni  particolari  delle  isole  minori  e
          delle  zone  rurali  e  montane,   a   prezzi   accessibili
          all'utenza. 
              2.   Il    servizio    universale,    incluso    quello
          transfrontaliero, comprende: 
              a) la raccolta,  il  trasporto,  lo  smistamento  e  la
          distribuzione degli invii postali fino a 2 kg; 
              b) la raccolta,  il  trasporto,  lo  smistamento  e  la
          distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg; 
              c) i servizi relativi agli invii raccomandati  ed  agli
          invii assicurati. 
              3. Le dimensioni minime e massime degli  invii  postali
          considerati  sono   quelle   fissate   nelle   disposizioni
          pertinenti adottate dall'Unione postale universale. 
              4. A decorrere  dal  1°  giugno  2012,  la  pubblicita'
          diretta  per  corrispondenza  e'  esclusa  dall'ambito  del
          servizio universale. 
              5. Il servizio universale e' caratterizzato come segue: 
              a) la  qualita'  e'  definita  nell'ambito  di  ciascun
          servizio e trova riferimento nella normativa europea; 
              b) il servizio e'  prestato  in  via  continuativa  per
          tutta la durata dell'anno; 
              c) la dizione «tutti i punti del territorio  nazionale»
          trova specificazione, secondo  criteri  di  ragionevolezza,
          attraverso l'attivazione di un congruo numero di  punti  di
          accesso,  al  fine   di   tenere   conto   delle   esigenze
          dell'utenza.   Detti   criteri   sono    individuati    con
          provvedimento dell'autorita' di regolamentazione; 
              d) la  determinazione  del  «prezzo  accessibile»  deve
          prevedere  l'orientamento  ai  costi  in   riferimento   ad
          un'efficiente gestione aziendale. 
              6. Il fornitore del servizio universale garantisce  per
          almeno 5 giorni a settimana: 
              a) una raccolta; 
              b) una  distribuzione  al  domicilio  di  ogni  persona
          fisica o giuridica o, in via  di  deroga,  alle  condizioni
          stabilite    dall'autorita'    di    regolamentazione    in
          installazioni appropriate. 
              7. E' fatta salva la fornitura a giorni alterni, che e'
          autorizzata dall'autorita' di regolamentazione, in presenza
          di particolari  situazioni  di  natura  infrastrutturale  o
          geografica  in  ambiti  territoriali   con   una   densita'
          inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un  massimo
          di un quarto della popolazione nazionale. Ogni  circostanza
          eccezionale ovvero ogni deroga concessa  dall'autorita'  di
          regolamentazione ai sensi del presente comma e'  comunicata
          alla Commissione europea. 
              8.  Il  servizio  universale  risponde  alle   seguenti
          necessita': 
              a) offrire un servizio tale da  garantire  il  rispetto
          delle esigenze essenziali; 
              b) offrire agli  utenti,  in  condizioni  analoghe,  un
          trattamento identico; 
              c)   fornire   un   servizio   senza   discriminazioni,
          soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico; 
              d) fornire un  servizio  ininterrotto,  salvo  casi  di
          forza maggiore; 
              e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico
          e sociale, nonche' delle esigenze dell'utenza. 
              9. Restano impregiudicate le misure che  le  competenti
          autorita'  adottano  per  motivi  di   interesse   pubblico
          riconosciuti nel  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea,  segnatamente  agli  articoli  36  e  52,  e   che
          riguardano  in  particolare  la  moralita'   pubblica,   la
          pubblica  sicurezza,  comprese  le  indagini  criminali,  e
          l'ordine pubblico. 
              10. Il fornitore del servizio universale  e'  tenuto  a
          informare gli utenti nonche' i fornitori di servizi postali
          circa le caratteristiche del servizio  universale  offerto,
          in particolare per quanto riguarda le  condizioni  generali
          di accesso ai servizi, i prezzi e il livello  di  qualita'.
          L'informativa,  avente  ad  oggetto  notizie   precise   ed
          aggiornate,  ha  cadenza  regolare  e,   comunque,   almeno
          annuale.  L'informativa  avviene  a   mezzo   di   adeguata
          pubblicazione.  L'autorita'  di  regolamentazione  comunica
          alla Commissione europea le modalita'  con  cui  sono  rese
          disponibili le informazioni di cui al presente comma. 
              11. Il fornitore del servizio universale  e'  designato
          nel   rispetto   del   principio   di   trasparenza,    non
          discriminazione  e  proporzionalita'.  La  designazione  e'
          effettuata sulla base dell'analisi dei costi  del  servizio
          universale nonche' dei seguenti criteri: 
              a)  garanzia  della  continuita'  della  fornitura  del
          servizio universale in considerazione del ruolo  da  questo
          svolto nella coesione economica e sociale; 
              b) redditivita' degli investimenti; 
              c) struttura organizzativa dell'impresa; 
              d) stato economico dell'impresa nell'ultimo triennio; 
              e) esperienza di settore; 
              f)  eventuali  pregressi  rapporti  con   la   pubblica
          amministrazione nel settore specifico, con esito positivo. 
              12. L'onere per la fornitura del servizio universale e'
          finanziato: 
              a) attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio
          dello   Stato.   Gli   importi   dei   trasferimenti   sono
          quantificati nel contratto di programma  fra  il  Ministero
          dello  sviluppo  economico  e  il  fornitore  del  servizio
          universale, secondo le modalita' previste  dalla  normativa
          vigente; 
              b)  attraverso  il  fondo  di  compensazione   di   cui
          all'articolo 10 del presente decreto. 
              13. Il calcolo del costo netto del servizio  universale
          e'  effettuato  nel  rispetto  degli  orientamenti  di  cui
          all'allegato I  della  direttiva  97/67/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  15  dicembre  1997,  inserito
          dalla direttiva 2008/6/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 20 febbraio 2008. 
              14.  L'autorita'  di  regolamentazione  rende  pubblica
          annualmente  la  quantificazione  dell'onere  del  servizio
          universale e le modalita' di finanziamento dello stesso.». 
              - Il riferimento al testo del comma 1039, dell'articolo
          1, della legge  27  dicembre  2017,  n.  205  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2018-2020),   e'
          riportato nelle note al comma 480. 
              - Si riporta il testo del comma 614,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
              «Art. 1. - 1.-613. Omissis. 
              614.  Allo  scopo  di  favorire   il   rinnovo   o   la
          sostituzione del  parco  degli  apparecchi  televisivi  non
          idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie
          DVB-T2  e  di  favorire  il  corretto   smaltimento   degli
          apparecchi obsoleti, attraverso  il  riciclo,  ai  fini  di
          tutela ambientale e di promozione dell'economia  circolare,
          di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi  del
          decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il contributo  di
          cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge  27
          dicembre 2017,  n.  205,  e'  esteso  all'acquisto  e  allo
          smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. Per
          l'esercizio finanziario 2021 le risorse di cui all'articolo
          1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n.
          205, sono incrementate per un importo  di  100  milioni  di
          euro che costituisce limite di spesa. 
              Omissis.». 
          Note al comma 488: 
              - La legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina  generale
          sulla  cooperazione  internazionale  per  lo  sviluppo)  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 28 agosto 2014, n. 199. 
          Note al comma 490: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31, della legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              «Art. 31 (Garanzie statali).  -  1.  In  allegato  allo
          stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia
          e delle finanze sono  elencate  le  garanzie  principali  e
          sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti  o  altri
          soggetti.». 
          Note al comma 494: 
              - Il testo del regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio  2018  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 30 luglio 2018, n. L 193. 
              - Si riporta il testo del comma 8, dell'articolo 5, del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.   326
          (Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici): 
              «Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
          in societa' per azioni). - 1. - 7. Omissis. 
              8. La CDP S.p.A.  assume  partecipazioni  e  svolge  le
          attivita',  strumentali,   connesse   e   accessorie;   per
          l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a),  la
          CDP S.p.A. istituisce un  sistema  separato  ai  soli  fini
          contabili ed organizzativi, la cui gestione e' uniformata a
          criteri di trasparenza e  di  salvaguardia  dell'equilibrio
          economico.  Sono  assegnate  alla  gestione   separata   le
          partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
          e accessorie, e le attivita' di assistenza e di  consulenza
          in favore dei soggetti di cui al comma 7,  lettera  a).  Il
          decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
          di razionalizzazione e concentrazione delle  partecipazioni
          detenute dalla Cassa  depositi  e  prestiti  alla  data  di
          trasformazione in societa' per azioni. 
              Omissis.». 
          Note al comma 495: 
              - Si riporta il testo del comma 7, dell'articolo 5, del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.   326
          (Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione  dell'andamento  dei   conti   pubblici),   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
          in societa' per azioni). - 1. - 6. Omissis. 
              7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma: 
              a) lo Stato, le regioni,  gli  enti  locali,  gli  enti
          pubblici e gli organismi di diritto  pubblico,  utilizzando
          fondi rimborsabili sotto forma  di  libretti  di  risparmio
          postale e di  buoni  fruttiferi  postali,  assistiti  dalla
          garanzia  dello  Stato  e  distribuiti   attraverso   Poste
          italiane S.p.A. o societa' da  essa  controllate,  e  fondi
          provenienti dall'emissione di  titoli,  dall'assunzione  di
          finanziamenti  e  da  altre  operazioni  finanziarie,   che
          possono  essere  assistiti  dalla  garanzia  dello   Stato.
          L'utilizzo dei  fondi  di  cui  alla  presente  lettera  e'
          consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
          di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale  della
          CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei  medesimi  soggetti
          di cui al primo periodo, o dai medesimi  promossa,  nonche'
          nei confronti di soggetti  privati  per  il  compimento  di
          operazioni nei settori di interesse generale individuati ai
          sensi del successivo comma 11, lettera e),  o  al  fine  di
          contribuire al  raggiungimento  degli  obiettivi  stabiliti
          nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e  sulla
          tutela ambientale ai  quali  l'Italia  ha  aderito,  tenuto
          conto   della   sostenibilita'   economico-finanziaria   di
          ciascuna operazione.  Le  operazioni  adottate  nell'ambito
          delle  attivita'  di   cooperazione   internazionale   allo
          sviluppo, di cui all'articolo  22  della  legge  11  agosto
          2014,  n.  125,  possono   essere   effettuate   anche   in
          cofinanziamento  con   istituzioni   finanziarie   europee,
          multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo  stabilito
          con apposita convenzione  stipulata  tra  la  medesima  CDP
          S.p.A. e il Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  Le
          operazioni di cui  alla  presente  lettera  possono  essere
          effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma  11,
          lettera b); 
              b) le opere, gli  impianti,  le  reti  e  le  dotazioni
          destinati  a   iniziative   di   pubblica   utilita',   gli
          investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo,  innovazione,
          tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche  in
          funzione   di    promozione    del    turismo,    ambiente,
          efficientamento  energetico  e  promozione  dello  sviluppo
          sostenibile, anche con riferimento a quelle interessanti  i
          territori montani e rurali per investimenti nel campo della
          green economy, nonche' le iniziative per la crescita, anche
          per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero, in
          via preferenziale in cofinanziamento con enti  creditizi  e
          comunque, utilizzando fondi provenienti  dall'emissione  di
          titoli,  dall'assunzione  di  finanziamenti  e   da   altre
          operazioni finanziarie, senza garanzia dello  Stato  e  con
          preclusione della raccolta di fondi a vista. 
              Omissis.». 
          Note al comma 498: 
              - Il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, recante
          l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016,  concernente
          la  riduzione  delle  emissioni  nazionali  di  determinati
          inquinanti   atmosferici,   che   modifica   la   direttiva
          2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE, e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 2 luglio 2018, n. 151. 
          Note al comma 498: 
              - Si riporta il testo degli articoli 181 e 214-ter, del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale): 
              «Art. 181 (Preparazione per il riutilizzo,  riciclaggio
          e recupero dei rifiuti). - 1. Nell'ambito delle  rispettive
          competenze, il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  il  Ministero  delle   politiche
          agricole alimentari e forestali, le Regioni,  gli  Enti  di
          governo d'ambito territoriale ottimale, o,  laddove  questi
          non siano stati costituiti, i  Comuni,  adottano  modalita'
          autorizzative semplificate nonche'  le  misure  necessarie,
          comprese quelle relative alla realizzazione della  raccolta
          differenziata,  per  promuovere  la  preparazione  per   il
          riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o  altre  operazioni
          di recupero, in particolare incoraggiando  lo  sviluppo  di
          reti  di  operatori  per  facilitare   le   operazioni   di
          preparazione per il riutilizzo e  riparazione,  agevolando,
          ove compatibile con la corretta gestione  dei  rifiuti,  il
          loro accesso ai rifiuti adatti  allo  scopo,  detenuti  dai
          sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali
          operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o
          infrastrutture. 
              2. I regimi di responsabilita'  estesa  del  produttore
          adottano le misure necessarie per garantire la preparazione
          per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti
          di rispettiva competenza. 
              3. Ove necessario per ottemperare  al  comma  1  e  per
          facilitare o migliorare il recupero, gli  operatori  e  gli
          enti competenti adottano  le  misure  necessarie,  prima  o
          durante il recupero, laddove  tecnicamente  possibile,  per
          eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti
          dai  rifiuti  pericolosi  in  vista  della  loro   gestione
          conformemente alla gerarchia dei  rifiuti  ed  alla  tutela
          della salute umana e dell'ambiente. 
              4. Al fine di  rispettare  le  finalita'  del  presente
          decreto e procedere verso un'economia circolare con un alto
          livello  di  efficienza   delle   risorse,   le   autorita'
          competenti adottano le misure necessarie per  conseguire  i
          seguenti obiettivi: 
              a) entro il 2020, la preparazione per il  riutilizzo  e
          il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica  e
          vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente  di
          altra origine, nella misura in cui tali flussi  di  rifiuti
          sono   simili   a   quelli   domestici,   sara'   aumentata
          complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso; 
              b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo,  il
          riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale,  incluse
          operazioni di  riempimento  che  utilizzano  i  rifiuti  in
          sostituzione di altri materiali, di rifiuti da  costruzione
          e demolizione non pericolosi,  escluso  il  materiale  allo
          stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco  dei
          rifiuti, sara' aumentata almeno al 70 per cento in  termini
          di peso; 
              c) entro il 2025, la preparazione per il  riutilizzo  e
          il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati  almeno
          al 55 per cento in peso; 
              d) entro il 2030, la preparazione per il  riutilizzo  e
          il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati  almeno
          al 60 per cento in peso; 
              e) entro il 2035, la preparazione per il  riutilizzo  e
          il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati  almeno
          al 65 per cento in peso. 
              5.  Per  le  frazioni  di  rifiuti  urbani  oggetto  di
          raccolta  differenziata  destinati  al  riciclaggio  ed  al
          recupero e'  sempre  ammessa  la  libera  circolazione  sul
          territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti  nelle
          apposite categorie dell'Albo nazionale  gestori  ambientali
          ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il
          piu' possibile il loro recupero  privilegiando,  anche  con
          strumenti  economici,  il  principio  di  prossimita'  agli
          impianti di recupero. 
              6. Gli Enti di governo d'ambito  territoriale  ottimale
          ovvero i Comuni possono individuare appositi spazi,  presso
          i centri di raccolta di  cui  all'articolo  183,  comma  1,
          lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo
          scambio  tra  privati,  di   beni   usati   e   funzionanti
          direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri  di  raccolta
          possono altresi' essere individuate apposite  aree  adibite
          al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati
          alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni
          riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere
          individuati   spazi   dedicati   alla   prevenzione   della
          produzione di rifiuti, con  l'obiettivo  di  consentire  la
          raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro  di
          operazioni di intercettazione e  schemi  di  filiera  degli
          operatori professionali dell'usato autorizzati  dagli  enti
          locali e dalle aziende di igiene urbana.». 
              «Art.  214-ter  (Determinazione  delle  condizioni  per
          l'esercizio  delle  operazioni  di  preparazione   per   il
          riutilizzo in forma semplificata). - 1.  L'esercizio  delle
          operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti  o
          componenti  di   prodotti   diventati   rifiuti,   di   cui
          all'articolo 183, comma 1,  lettera  q),  sono  avviate,  a
          partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al  comma
          2,  successivamente  alla  verifica  e  al  controllo   dei
          requisiti  previsti  dal  decreto  di  cui  al   comma   2,
          effettuati dalle province ovvero dalle citta' metropolitane
          territorialmente competenti, secondo le modalita'  indicate
          all'articolo 216. Gli esiti  delle  procedure  semplificate
          avviate per l'inizio delle operazioni di  preparazione  per
          il riutilizzo sono comunicati dalle autorita' competenti al
          Ministero della transizione ecologica. Le  modalita'  e  la
          tenuta dei dati oggetto delle suddette  comunicazioni  sono
          definite nel decreto di cui al comma 2. 
              2. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  con   decreto   del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono  definite  le  modalita'
          operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti
          minimi di  qualificazione  degli  operatori  necessari  per
          l'esercizio  delle  operazioni  di  preparazione   per   il
          riutilizzo,   le   quantita'   massime   impiegabili,    la
          provenienza, i  tipi  e  le  caratteristiche  dei  rifiuti,
          nonche' le condizioni specifiche di utilizzo  degli  stessi
          in base  alle  quali  prodotti  o  componenti  di  prodotti
          diventati  rifiuti  sono   sottoposti   a   operazioni   di
          preparazione per il riutilizzo.». 
          Note al comma 500: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  216,  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale): 
              «Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1.  A  condizione
          che siano rispettate le norme tecniche  e  le  prescrizioni
          specifiche di  cui  all'articolo  214,  commi  1,  2  e  3,
          l'esercizio delle operazioni di recupero dei  rifiuti  puo'
          essere   intrapreso   decorsi    novanta    giorni    dalla
          comunicazione  di  inizio  di  attivita'   alla   provincia
          territorialmente  competente.  Nelle  ipotesi  di   rifiuti
          elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma  1,
          lettera a), di veicoli fuori uso di cui  all'articolo  227,
          comma 1, lettera c),  e  di  impianti  di  coincenerimento,
          l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
          una visita preventiva, da parte della provincia  competente
          per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni  dalla
          presentazione della predetta comunicazione. 
              2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
          in relazione a ciascun  tipo  di  attivita',  prevedono  in
          particolare: 
              a) per i rifiuti non pericolosi: 
              1) le quantita' massime impiegabili; 
              2) la provenienza, i  tipi  e  le  caratteristiche  dei
          rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche  alle
          quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
          prevista dal presente articolo; 
              3) le prescrizioni necessarie per  assicurare  che,  in
          relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi
          di  recupero,  i  rifiuti  stessi  siano  recuperati  senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; 
              b) per i rifiuti pericolosi: 
              1) le quantita' massime impiegabili; 
              2) la provenienza, i  tipi  e  le  caratteristiche  dei
          rifiuti; 
              3) le condizioni specifiche riferite ai  valori  limite
          di sostanze pericolose contenute  nei  rifiuti,  ai  valori
          limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo  di
          attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle
          altre emissioni presenti in sito; 
              4) gli altri requisiti necessari per  effettuare  forme
          diverse di recupero; 
              5) le prescrizioni necessarie per  assicurare  che,  in
          relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze  pericolose
          contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,  i  rifiuti
          stessi  siano  recuperati  senza  pericolo  per  la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   e   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 
              3. La provincia iscrive  in  un  apposito  registro  le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita' e, entro il termine di cui al comma  1,  verifica
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti
          richiesti. A tal fine,  alla  comunicazione  di  inizio  di
          attivita', a firma del legale rappresentante  dell'impresa,
          e' allegata una relazione dalla quale risulti: 
              a) il rispetto delle norme tecniche e delle  condizioni
          specifiche di cui al comma 1; 
              b) il possesso dei requisiti soggettivi  richiesti  per
          la gestione dei rifiuti; 
              c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere; 
              d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo
          di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti  stessi
          sono destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo  di
          eventuali impianti mobili; 
              e)  le  caratteristiche  merceologiche   dei   prodotti
          derivanti dai cicli di recupero. 
              4. La provincia, qualora accerti  il  mancato  rispetto
          delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma  1,
          dispone, con provvedimento motivato, il divieto  di  inizio
          ovvero   di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo    che
          l'interessato non  provveda  a  conformare  alla  normativa
          vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il  termine
          e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 
              5. La comunicazione di  cui  al  comma  1  deve  essere
          rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso  di  modifica
          sostanziale delle operazioni di recupero. 
              6.  La  procedura  semplificata  di  cui  al   presente
          articolo   sostituisce,   limitatamente   alle   variazioni
          qualitative e quantitative delle emissioni determinate  dai
          rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma  1
          che gia' fissano i limiti di emissione  in  relazione  alle
          attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
          all'articolo  269   in   caso   di   modifica   sostanziale
          dell'impianto. 
              7. Alle  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano integralmente le norme ordinarie per il  recupero
          e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
          modo effettivo al recupero. 
              8. Fermo restando il rispetto dei limiti  di  emissione
          in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera  b),
          e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite  da
          disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
          vincoli a tutela dei profili sanitari e  ambientali,  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
          quarta del presente decreto, il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro delle attivita' produttive,  determina  modalita',
          condizioni e misure relative alla concessione di  incentivi
          finanziari previsti da disposizioni legislative  vigenti  a
          favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
          operazioni  di  riciclaggio  e  di  recupero  per  ottenere
          materie, sostanze, oggetti, nonche' come  combustibile  per
          produrre  energia  elettrica,  tenuto   anche   conto   del
          prevalente interesse pubblico al recupero energetico  nelle
          centrali  elettriche  di  rifiuti   urbani   sottoposti   a
          preventive  operazioni  di  trattamento  finalizzate   alla
          produzione di combustibile da rifiuti e di quanto  previsto
          dal  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  e
          successive   modificazioni,   nonche'    dalla    direttiva
          2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento. 
              8-bis. Le operazioni di messa in  riserva  dei  rifiuti
          pericolosi individuati ai sensi del presente articolo  sono
          sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione  di
          inizio di attivita' solo se  effettuate  presso  l'impianto
          dove avvengono le operazioni di riciclaggio e  di  recupero
          previste ai punti da R1 a R9  dell'Allegato  C  alla  parte
          quarta del presente decreto. 
              8-ter. Fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  8,  le
          norme tecniche di cui ai commi 1, 2  e  3  stabiliscono  le
          caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in
          riserva di rifiuti non pericolosi  non  localizzati  presso
          gli  impianti  dove  sono  effettuate  le   operazioni   di
          riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1  a  R9
          dell'Allegato C alla parte  quarta  del  presente  decreto,
          nonche' le modalita' di  stoccaggio  e  i  termini  massimi
          entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
          operazioni. 
              8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate  dai
          regolamenti di  cui  all'articolo  6,  paragrafo  2,  della
          direttiva  2008/98/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri  che
          determinano quando specifici tipi  di  rifiuti  cessano  di
          essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle  procedure
          semplificate disciplinate dall'articolo  214  del  presente
          decreto e dal presente  articolo  a  condizione  che  siano
          rispettati tutti i requisiti, i criteri e  le  prescrizioni
          soggettive e oggettive previsti dai  predetti  regolamenti,
          con particolare riferimento: 
              a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti  da
          trattare; 
              b)  alle  condizioni  specifiche  che   devono   essere
          rispettate nello svolgimento delle attivita'; 
              c) alle prescrizioni necessarie per  assicurare  che  i
          rifiuti  siano  trattati  senza  pericolo  per  la   salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   o   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,  con  specifico
          riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
              d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di  essere
          considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
              8-quinquies. L'operazione di recupero  puo'  consistere
          nel mero controllo sui materiali di rifiuto per  verificare
          se soddisfino i  criteri  elaborati  affinche'  gli  stessi
          cessino di essere considerati rifiuti  nel  rispetto  delle
          condizioni previste. Questa e' sottoposta,  al  pari  delle
          altre,    alle    procedure    semplificate    disciplinate
          dall'articolo 214  del  presente  decreto  e  dal  presente
          articolo  a  condizione  che  siano  rispettati   tutti   i
          requisiti,  i  criteri  e  le  prescrizioni  soggettive   e
          oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare
          riferimento: 
              a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti  da
          trattare; 
              b)  alle  condizioni  specifiche  che   devono   essere
          rispettate nello svolgimento delle attivita'; 
              c) alle prescrizioni necessarie per  assicurare  che  i
          rifiuti  siano  trattati  senza  pericolo  per  la   salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   o   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,  con  specifico
          riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
              d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di  essere
          considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
              8-sexies. Gli enti e  le  imprese  che  effettuano,  ai
          sensi  delle  disposizioni   del   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
          1998, dei  regolamenti  di  cui  ai  decreti  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,
          n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e  dell'articolo  9-bis
          del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre  2008,  n.  210,
          operazioni di  recupero  di  materia  prima  secondaria  da
          specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili
          i  regolamenti  di  cui  al  comma  8-quater  del  presente
          articolo, adeguano le proprie attivita'  alle  disposizioni
          di cui al medesimo comma 8-quater o  all'articolo  208  del
          presente decreto, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
          vigore dei predetti regolamenti di cui al  comma  8-quater.
          Fino alla  scadenza  di  tale  termine  e'  autorizzata  la
          continuazione dell'attivita' in essere nel  rispetto  delle
          citate disposizioni del decreto del Ministro  dell'ambiente
          5 febbraio 1998, dei regolamenti  di  cui  ai  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161
          del 2002 e n.  269  del  2005  e  dell'articolo  9-bis  del
          decreto-legge   n.   172   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni
          caso ferme le quantita' massime stabilite  dalle  norme  di
          cui al secondo periodo. 
              8-septies. Al fine di  un  uso  piu'  efficiente  delle
          risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente  e
          occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui
          al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  14  giugno   2006,   possono   essere
          utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai  sensi
          della disciplina dell'autorizzazione  integrata  ambientale
          di cui agli articoli  29-sexies  e  seguenti  del  presente
          decreto, nel rispetto del relativo BAT  References,  previa
          comunicazione  da  inoltrare  quarantacinque  giorni  prima
          dell'avvio    dell'attivita'    all'autorita'    ambientale
          competente. In tal caso i rifiuti saranno  assoggettati  al
          rispetto  delle   norme   riguardanti   esclusivamente   il
          trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione. 
              9. - 15.». 
          Note al comma 502: 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  19  e  22,  del
          decreto legislativo 15 dicembre 2017,  n.  230  concernente
          adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
          regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a
          prevenire e gestire l'introduzione e  la  diffusione  delle
          specie esotiche invasive: 
              «Art. 19 (Rilevamento precoce ed eradicazione  rapida).
          - 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano
          interessate  comunicano,  senza  indugio,  al  Ministero  e
          all'ISPRA il rilevamento precoce: 
              a) della comparsa sul proprio  territorio  o  parte  di
          esso di esemplari di specie esotiche invasive di  rilevanza
          unionale o nazionale la cui presenza non era  fino  a  quel
          momento nota nel proprio territorio o parte di esso; 
              b) della ricomparsa sul proprio territorio o  parte  di
          esso di esemplari di specie esotiche invasive di  rilevanza
          unionale o nazionale  dopo  che  ne  era  stata  constatata
          l'eradicazione. 
              2. Il Ministero effettua la notifica  alla  Commissione
          europea  prevista  dall'articolo  16,  paragrafo   2,   del
          regolamento e le  comunicazioni  di  cui  all'articolo  17,
          paragrafo 1, del regolamento ed informa  le  Regioni  e  le
          Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  del  rilevamento
          precoce di cui al comma  1.  Fatto  salvo  quanto  disposto
          all'articolo 20, il Ministero,  senza  indugio  e  comunque
          entro tre  mesi  dalla  comunicazione,  dispone  misure  di
          eradicazione rapida, con il supporto dell'ISPRA, sentite le
          regioni e le province autonome interessate  dalla  presenza
          della specie e, ove opportuno, il Ministero della salute  e
          il  Ministero  delle  politiche  agricole,   alimentari   e
          forestali.  Le  misure  sono  da  considerarsi  connesse  e
          necessarie al mantenimento in uno  stato  di  conservazione
          soddisfacente delle  specie  e  degli  habitat  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,
          n. 357, e successive modificazioni. 
              3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano
          e gli enti gestori delle aree protette nazionali: 
              a)  applicano  le  misure   di   eradicazione   rapida,
          avvalendosi, se del caso,  della  collaborazione  di  altre
          amministrazioni, che devono svolgere le  attivita'  con  le
          risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  nei  propri
          bilanci, o di soggetti privati; 
              b)  assicurano  l'eliminazione  completa  e  permanente
          della popolazione di specie esotica  invasiva  risparmiando
          agli esemplari oggetto di eradicazione dolore,  angoscia  o
          sofferenza evitabili, limitando l'impatto sulle specie  non
          destinatarie delle misure  e  sull'ambiente  e  tenendo  in
          debita considerazione la tutela  della  salute  pubblica  e
          della sanita' animale,  del  patrimonio  agro-zootecnico  e
          dell'ambiente; 
              c) informano il Ministero  in  merito  all'applicazione
          delle misure nonche'  ai  risultati  conseguiti  nel  corso
          delle attivita' di eradicazione degli esemplari. 
              4. Le autorita' competenti per  territorio  adottano  i
          provvedimenti  necessari  a  garantire  l'accesso  ad  aree
          private nel caso in cui sia richiesto dagli  interventi  di
          eradicazione degli esemplari della specie esotica invasiva. 
              5. Il Ministero, con il supporto dell'ISPRA: 
              a) valuta l'efficacia delle misure di eradicazione e le
          informazioni sull'eradicazione degli esemplari; 
              b)  stabilisce,  sentite  le  regioni  e  le   province
          autonome  interessate,  la  conclusione  delle  misure   di
          eradicazione; 
              c) trasmette alla Commissione europea  le  informazioni
          previste dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento.». 
              «Art.  22  (Misure  di  gestione).  -  1.  Il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentiti il Ministro delle politiche agricole, alimentari  e
          forestali,  il  Ministro  della  salute,  le  Regioni,   le
          Province autonome di Trento e Bolzano e l'ISPRA, stabilisce
          con proprio decreto, entro diciotto mesi  dalla  inclusione
          delle specie nell'elenco delle specie esotiche invasive  di
          rilevanza unionale e nazionale, le misure di gestione degli
          esemplari  delle  specie  esotiche  invasive  di  rilevanza
          unionale o nazionale di cui  e'  stata  constatata  l'ampia
          diffusione nel territorio nazionale o nelle acque interne o
          marine territoriali, in modo da renderne minimi gli effetti
          sulla biodiversita', sui servizi  eco-sistemici  collegati,
          sulla  salute  pubblica  e  sulla  sanita'   animale,   sul
          patrimonio agro-zootecnico o sull'economia. Con il medesimo
          decreto  puo'  essere  temporaneamente  autorizzato   l'uso
          commerciale di esemplari di  specie  esotiche  invasive  di
          rilevanza unionale o  nazionale,  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento. 
              2. Le misure di gestione, che possono essere articolate
          su  base  regionale,  rispettano  i   parametri   stabiliti
          dall'articolo  19  del  regolamento   e,   se   del   caso,
          stabiliscono gli interventi di ripristino degli  ecosistemi
          danneggiati di cui all'articolo 23. Dette  misure  sono  da
          considerarsi connesse e necessarie al mantenimento  in  uno
          stato di conservazione soddisfacente delle specie  e  degli
          habitat di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
          settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 
              3. Il Ministero assicura la partecipazione del pubblico
          all'elaborazione, alla modifica ed al riesame delle  misure
          di  gestione  secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo
          3-sexies del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
          commi da 1-bis a 1-septies. 
              4. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano
          e le aree protette nazionali applicano le misure di cui  al
          comma 1 con il supporto dell'ISPRA e  avvalendosi,  se  del
          caso, della collaborazione di  altre  amministrazioni,  che
          devono svolgere le attivita' con le risorse  disponibili  a
          legislazione vigente nei  propri  bilanci,  o  di  soggetti
          privati. Dell'applicazione delle  misure  e  dei  risultati
          conseguiti nel corso delle attivita' di eradicazione  degli
          esemplari e' informato il Ministero. 
              5. Le autorita' competenti per  territorio  adottano  i
          provvedimenti  necessari  a  garantire  l'accesso  ad  aree
          private nel caso in cui  sia  richiesto  nell'ambito  delle
          misure di gestione.». 
          Note al comma 503: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   5-bis,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali): 
              «Art. 5-bis (Misure per il  settore  elettrico).  -  1.
          Anche al fine  del  contenimento  degli  adeguamenti  delle
          tariffe del settore  elettrico  fissate  dall'Autorita'  di
          regolazione per energia, reti e ambiente  previsti  per  il
          terzo trimestre dell'anno 2021: 
              a) quota parte dei proventi delle aste delle  quote  di
          emissione di anidride carbonica (CO2), di cui  all'articolo
          19  del  decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,  e
          all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno  2020,  n.
          47,  per  una  quota  di  competenza  del  Ministero  della
          transizione ecologica e per una  quota  di  competenza  del
          Ministero dello  sviluppo  economico,  e'  destinata  nella
          misura complessiva di 609 milioni di euro al sostegno delle
          misure  di  incentivazione  delle  energie  rinnovabili   e
          dell'efficienza energetica,  che  trovano  copertura  sulle
          tariffe dell'energia; 
              b) sono trasferite alla Cassa per i servizi  energetici
          e ambientali, entro il 30 settembre 2021,  risorse  pari  a
          591 milioni di euro. 
              2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: 
              a) quanto a 551 milioni di euro, ai sensi dell'articolo
          77; 
              b) quanto a 429  milioni  di  euro,  mediante  utilizzo
          delle risorse disponibili,  anche  in  conto  residui,  sui
          capitoli dello stato  di  previsione  del  Ministero  della
          transizione  ecologica  e  del  Ministero  dello   sviluppo
          economico, finanziati con quota parte  dei  proventi  delle
          aste delle quote di emissione di CO2, di  cui  all'articolo
          19 del  decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,  di
          competenza delle medesime amministrazioni. A  tal  fine  le
          disponibilita' in conto residui  sono  versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per la  successiva  riassegnazione
          ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
          Ministero  della  transizione  ecologica,   ai   fini   del
          trasferimento  alla  Cassa  per  i  servizi  energetici   e
          ambientali; 
              c) quanto a 180 milioni di euro, mediante  utilizzo  di
          quota  parte  dei  proventi  delle  aste  delle  quote   di
          emissione  di  CO2  di  cui  all'articolo  23  del  decreto
          legislativo 9 giugno 2020, n. 47,  destinata  al  Ministero
          della transizione ecologica, giacenti  sull'apposito  conto
          aperto presso la tesoreria dello Stato da  reimputare  alla
          Cassa per i servizi energetici e ambientali; 
              d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente
          riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo  2,
          comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 ottobre  2019,
          n. 111,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  12
          dicembre 2019, n. 141.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge 27 settembre 2021, n.  130,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171 (Misure
          urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
          prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nonche' per
          l'abrogazione o la modifica di disposizioni  che  prevedono
          l'adozione di provvedimenti attuativi): 
              «Art. 1 (Misure per il contenimento degli effetti degli
          aumenti dei prezzi nel settore elettrico). -  1.  Anche  al
          fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi  nel
          settore elettrico,  confermando  per  il  quarto  trimestre
          dell'anno 2021 quanto disposto per il terzo  trimestre  del
          medesimo anno  dall'articolo  5-bis  del  decreto-legge  25
          maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106, gli oneri generali di sistema
          per tutte le utenze elettriche sono parzialmente compensati
          mediante: 
              a) l'utilizzo di una quota parte, pari a 700 milioni di
          euro nell'anno 2021, dei proventi delle aste delle quote di
          emissione di anidride carbonica (CO2), di cui  all'articolo
          23 del  decreto  legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,  di
          competenza del Ministero della  transizione  ecologica.  Le
          risorse di cui alla  presente  lettera  sono  destinate  al
          sostegno  delle  misure  di  incentivazione  delle  energie
          rinnovabili  e  dell'efficienza  energetica,  che   trovano
          copertura sulle tariffe dell'energia; 
              b) il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici
          e ambientali, entro  il  15  dicembre  2021,  di  ulteriori
          risorse pari a 500 milioni di euro. 
              2. Al fine di contenere gli effetti degli  aumenti  dei
          prezzi nel  settore  elettrico,  ulteriormente  rispetto  a
          quanto disposto dal comma 1, l'Autorita' di regolazione per
          energia, reti e ambiente  provvede  ad  annullare,  per  il
          quarto trimestre 2021,  le  aliquote  relative  agli  oneri
          generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle
          utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con
          potenza disponibile fino  a  16,5  kW.  A  tal  fine,  sono
          trasferite  alla  Cassa  per   i   servizi   energetici   e
          ambientali, entro il 15 dicembre  2021,  ulteriori  risorse
          pari a 800 milioni di euro.». 
          Note al comma 506: 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          26  ottobre  1972,  n.  633   (Istituzione   e   disciplina
          dell'imposta sul  valore  aggiunto),  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  26,  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504  (Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative): 
              «Art.  26  (Disposizioni   particolari   per   il   gas
          naturale). - 1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e  NC
          2711 21 00), destinato alla combustione per  usi  civili  e
          per   usi   industriali,   nonche'   all'autotrazione,   e'
          sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote  di
          cui  all'allegato  I,  al  momento   della   fornitura   ai
          consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas
          naturale estratto per uso proprio. 
              2. Sono considerati compresi negli usi civili anche gli
          impieghi del gas naturale, destinato alla combustione,  nei
          locali delle imprese  industriali,  artigiane  e  agricole,
          posti fuori dagli  stabilimenti,  dai  laboratori  e  dalle
          aziende dove viene svolta l'attivita'  produttiva,  nonche'
          alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici  o
          di  calore,   non   utilizzati   in   impieghi   produttivi
          dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili. 
              3. Sono considerati compresi negli usi industriali  gli
          impieghi del gas naturale, destinato alla  combustione,  in
          tutte le attivita' industriali produttive di beni e servizi
          e nelle attivita'  artigianali  ed  agricole,  nonche'  gli
          impieghi  nel  settore  alberghiero,  nel   settore   della
          distribuzione commerciale, negli esercizi di  ristorazione,
          negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita'
          dilettantistiche  e  gestiti  senza  fini  di  lucro,   nel
          teleriscaldamento alimentato da impianti  di  cogenerazione
          che abbiano  le  caratteristiche  tecniche  indicate  nella
          lettera b) del comma  2  dell'articolo  11  della  legge  9
          gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono  utenze  civili.
          Si considerano, altresi', compresi negli  usi  industriali,
          anche quando  non  e'  previsto  lo  scopo  di  lucro,  gli
          impieghi del  gas  naturale,  destinato  alla  combustione,
          nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate
          all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani  e
          degli indigenti. 
              4.  Sono  assoggettati  all'aliquota  relativa  al  gas
          naturale impiegato per combustione per  usi  industriali  i
          consumi di gas naturale  impiegato  negli  stabilimenti  di
          produzione anche  se  nei  medesimi  vengono  introdotte  e
          depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purche'
          di societa' controllate o di societa' collegate con  quella
          titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359  del
          codice civile, nonche' i  consumi  relativi  ad  operazioni
          connesse con l'attivita' industriale. 
              5. Ai fini della  tassazione  di  cui  al  comma  1  si
          considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano
          ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al  70
          per cento in volume. Per le miscele  contenenti  metano  ed
          altri idrocarburi gassosi in misura  inferiore  al  70  per
          cento   in   volume,    ferma    restando    l'applicazione
          dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5,  quando  ne  ricorrano  i
          presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative
          al gas  naturale,  in  misura  proporzionale  al  contenuto
          complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per
          le miscele di  gas  naturale  con  aria  o  con  altri  gas
          ottenuti nelle officine del gas  di  citta',  l'imposta  si
          applica  con  riguardo  ai  quantitativi  di  gas  naturale
          originari, secondo le percentuali sopraindicate,  impiegati
          nelle miscelazioni. Per le miscele di  gas  ottenuto  nelle
          officine del gas di citta' od in  altri  stabilimenti,  con
          qualsiasi processo di lavorazione  che  utilizzi  metano  o
          altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale
          di metano puro che risulta in esso contenuta. 
              6. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose  di
          cui al comma 5 di  origine  biologica  destinate  agli  usi
          propri del soggetto che le produce. 
              7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di  cui  al
          comma 1 secondo le modalita' previste dal comma  13  e  con
          diritto di rivalsa sui consumatori finali: 
              a) i soggetti che procedono alla fatturazione  del  gas
          naturale ai consumatori finali comprese le societa'  aventi
          sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la
          competente Direzione regionale dell'Agenzia  delle  dogane,
          designate  da  soggetti  comunitari  non  aventi  sede  nel
          medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente
          a consumatori finali nazionali; 
              b) i  soggetti  che  acquistano  per  uso  proprio  gas
          naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi,  avvalendosi
          delle reti di gasdotti  ovvero  di  infrastrutture  per  il
          vettoriamento del prodotto; 
              c)  i  soggetti  che   acquistano   il   gas   naturale
          confezionato in bombole o  in  altro  recipiente  da  altri
          Paesi comunitari o da Paesi terzi; 
              d) i  soggetti  che  estraggono  per  uso  proprio  gas
          naturale nel territorio dello Stato. 
              8.  Su  richiesta  possono  essere  riconosciuti   come
          soggetti  obbligati  i  gestori  delle  reti  di   gasdotti
          nazionali  per  il  solo  gas  naturale  impiegato  per  il
          vettoriamento del prodotto. 
              9.  Si  considerano  consumatori   finali   anche   gli
          esercenti  impianti  di  distribuzione  stradale   di   gas
          naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature  di
          compressione per il riempimento di carri bombolai. 
              10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo di
          denunciare preventivamente la propria attivita' all'Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane competente per  territorio  e  di
          prestare  una  cauzione  sul  pagamento  dell'accisa.  Tale
          cauzione e' determinata dal medesimo Ufficio in misura pari
          ad un dodicesimo dell'imposta annua che si  presume  dovuta
          in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia
          e  a  quelli   eventualmente   in   possesso   dell'Ufficio
          competente. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli  di
          competenza e verificata la completezza  dei  dati  relativi
          alla  denuncia  e  alla  cauzione  prestata,  rilascia,  ai
          soggetti di cui ai commi 7 ed 8,  un'autorizzazione,  entro
          sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. I
          medesimi soggetti  sono  tenuti  a  contabilizzare,  in  un
          apposito registro di carico e scarico,  i  quantitativi  di
          gas naturale estratti, acquistati o ceduti e ad  integrare,
          a  richiesta  dell'Ufficio  competente,   l'importo   della
          cauzione  che  deve  risultare  pari   ad   un   dodicesimo
          dell'imposta dovuta nell'anno precedente. 
              11. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione della
          cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni dello  Stato
          e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facolta'  di
          esonerare dal medesimo obbligo le  ditte  affidabili  e  di
          notoria solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel
          caso in cui mutino le condizioni che ne avevano  consentito
          la  concessione;  in  tal  caso  la  cauzione  deve  essere
          prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca. 
              12. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata  o
          revocata a  chiunque  sia  stato  condannato  con  sentenza
          passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed
          al  pagamento  dell'accisa  sui   prodotti   energetici   o
          sull'energia elettrica per i  quali  e'  prevista  la  pena
          della reclusione. 
              13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene  effettuato
          sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti  tutti  gli
          elementi  necessari  per  la  determinazione   del   debito
          d'imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro
          il mese di marzo  dell'anno  successivo  a  quello  cui  la
          dichiarazione si riferisce.  Il  pagamento  dell'accisa  e'
          effettuato in rate di acconto mensili da versare  entro  la
          fine di ciascun mese,  calcolate  sulla  base  dei  consumi
          dell'anno  precedente.  Il  versamento  a   conguaglio   e'
          effettuato entro il mese di marzo  dell'anno  successivo  a
          quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate  in
          eccedenza all'imposta dovuta sono detratte  dai  successivi
          versamenti di  acconto.  L'Amministrazione  finanziaria  ha
          facolta' di  prescrivere  diverse  rateizzazioni  d'acconto
          sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Per la
          detenzione e  la  circolazione  del  gas  naturale  non  si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6. 
              14. Contestualmente all'avvio della propria  attivita',
          i soggetti che effettuano l'attivita' di vettoriamento  del
          gas naturale ne danno comunicazione al  competente  Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane e  presentano  una  dichiarazione
          annuale riepilogativa contenente i  dati  relativi  al  gas
          naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura.  La
          dichiarazione   e'   presentata   al   competente   Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo  dell'anno
          successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce.  Gli
          stessi soggetti sono altresi' tenuti a rendere  disponibili
          agli organi  preposti  ai  controlli  i  dati  relativi  ai
          soggetti cui il prodotto e' consegnato. 
              15.  In  occasione  della   scoperta   di   sottrazione
          fraudolenta di gas  naturale,  i  venditori  compilano  una
          dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e  la
          trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane
          appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.». 
          Note al comma 508: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   3,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale): 
              «Art. 3 (Blocco e riduzione delle  tariffe).  -  1.  Al
          fine  di  contenere  gli  oneri  finanziari  a  carico  dei
          cittadini e  delle  imprese,  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto sino al 31  dicembre
          2010,  e'  sospesa  l'efficacia  delle  norme  statali  che
          obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare  atti
          aventi ad oggetto l'adeguamento di  diritti,  contributi  o
          tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in
          relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi
          automatici, con esclusione della regolazione tariffaria dei
          servizi  aeroportuali  offerti  in  regime  di   esclusiva,
          nonche' dei servizi di trasporto ferroviario  sottoposti  a
          regime di  obbligo  di  servizio  pubblico,  nonche'  delle
          tariffe  postali   agevolate,   fatta   eccezione   per   i
          provvedimenti volti al recupero  dei  soli  maggiori  oneri
          effettivamente sostenuti  e  per  le  tariffe  relative  al
          servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica  e  del
          gas, e fatti salvi eventuali  adeguamenti  in  diminuzione.
          Per il settore autostradale e per  i  settori  dell'energia
          elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui  ai
          commi 2 e  seguenti.  Per  quanto  riguarda  i  diritti,  i
          contributi  e  le  tariffe   di   pertinenza   degli   enti
          territoriali l'applicazione della disposizione  di  cui  al
          presente  comma  e'  rimessa  all'autonoma  decisione   dei
          competenti organi di Governo. 
              2. Ferma restando la piena efficacia e validita'  delle
          previsioni tariffarie contenute  negli  atti  convenzionali
          vigenti,  limitatamente  all'anno   2009   gli   incrementi
          tariffari autostradali sono sospesi fino al 30 aprile  2009
          e sono applicati a decorrere dal 1° maggio 2009. 
              3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, da formularsi  entro  il  28
          febbraio  2009,   sentite   le   Commissioni   parlamentari
          competenti, sono approvate misure finalizzate a  creare  le
          condizioni per accelerare la  realizzazione  dei  piani  di
          investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti
          convenzioni autostradali. 
              4. Fino alla  data  del  30  aprile  2009  e'  altresi'
          sospesa la  riscossione  dell'incremento  del  sovrapprezzo
          sulle tariffe di pedaggio autostradali  decorrente  dal  1°
          gennaio 2009, cosi' come stabilito dall'articolo  1,  comma
          1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge
          8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le parole «alla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto»  e'  aggiunto  il
          seguente periodo: 
              «Le societa' concessionarie, ove ne facciano richiesta,
          possono  concordare   con   il   concedente   una   formula
          semplificata  del  sistema  di  adeguamento  annuale  delle
          tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per
          l'intera durata della convenzione,  dell'inflazione  reale,
          anche tenendo conto degli  investimenti  effettuati,  oltre
          che sulle  componenti  per  la  specifica  copertura  degli
          investimenti di cui all'articolo 21, del  decreto-legge  24
          dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  27  febbraio  2004,  n.  47,   nonche'   dei   nuovi
          investimenti come individuati dalla direttiva approvata con
          deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25  agosto  2007,  ovvero  di
          quelli eventualmente compensati attraverso il  parametro  X
          della direttiva medesima.». 
              6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.
          262, convertito con modificazioni, dalla legge 24  novembre
          2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
              a) al comma 84, il penultimo e  l'ultimo  periodo  sono
          soppressi; 
              b) i commi 87 e 88 sono abrogati; 
              c). 
              6-bis. All'articolo 21 del  decreto-legge  24  dicembre
          2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio  2004,  n.  47,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a)  il  comma  5  e'  sostituito  dal   seguente:   «Il
          concessionario provvede a comunicare al  concedente,  entro
          il 31 ottobre di ogni anno, le  variazioni  tariffarie  che
          intende applicare nonche' la  componente  investimenti  del
          parametro  X  relativo  a  ciascuno  dei  nuovi  interventi
          aggiuntivi. Il concedente, nei  successivi  trenta  giorni,
          previa  verifica   della   correttezza   delle   variazioni
          tariffarie, trasmette la  comunicazione,  nonche'  una  sua
          proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei  trasporti
          e dell'economia e delle  finanze,  i  quali,  di  concerto,
          approvano  o   rigettano   le   variazioni   proposte   con
          provvedimento motivato nei quindici  giorni  successivi  al
          ricevimento della comunicazione. Il provvedimento  motivato
          puo' riguardare esclusivamente le verifiche  relative  alla
          correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e
          dei relativi conteggi, nonche' alla  sussistenza  di  gravi
          inadempienze delle disposizioni previste dalla  convenzione
          e che siano state formalmente contestate dal concessionario
          entro il 30 giugno precedente.»; 
              b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati. 
              7. All'articolo 11, comma 5, della  legge  23  dicembre
          1992, n. 498, come modificato dall'articolo  2,  comma  85,
          del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  novembre  2006,  n.  286  e
          successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla
          seguente: 
              «b)   mantenere   adeguati   requisiti   di   solidita'
          patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;». 
              8.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas
          effettua un  particolare  monitoraggio  sull'andamento  dei
          prezzi,  nel  mercato  interno,  relativi  alla   fornitura
          dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo  riguardo
          alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro
          il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai  Ministri
          competenti  le  proposte  necessarie  per  assicurare,   in
          particolare,  che  le  famiglie  fruiscano   dei   vantaggi
          derivanti dalla predetta diminuzione. 
              9. La tariffa agevolata per  la  fornitura  di  energia
          elettrica, di cui al decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
          ai clienti domestici presso i quali sono  presenti  persone
          che  versano  in  gravi  condizioni  di  salute,  tali   da
          richiedere       l'utilizzo       di        apparecchiature
          medico-terapeutiche,  alimentate  ad   energia   elettrica,
          necessarie per il loro mantenimento in  vita.  A  decorrere
          dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
          aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
          la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche  alla
          compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
          La compensazione della spesa tiene conto  della  necessita'
          di tutelare i clienti che utilizzano impianti  condominiali
          ed  e'  riconosciuta  in  forma  differenziata   per   zone
          climatiche, nonche' in  forma  parametrata  al  numero  dei
          componenti della famiglia, in modo tale da determinare  una
          riduzione della spesa al netto  delle  imposte  dell'utente
          tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
          predetto beneficio i  soggetti  interessati  presentano  al
          comune  di  residenza  un'apposita   istanza   secondo   le
          modalita'  stabilite  per  l'applicazione   delle   tariffe
          agevolate per  la  fornitura  di  energia  elettrica.  Alla
          copertura degli oneri derivanti, nelle  regioni  a  statuto
          ordinario, dalla compensazione sono  destinate  le  risorse
          stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma  3,  del  decreto
          legislativo 2 febbraio 2007,  n.  26  e  dell'articolo  14,
          comma 1, della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  fatta
          eccezione per 47 milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  che
          continuano ad essere destinati alle  finalita'  di  cui  al
          citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo  n.  26
          del 2007. Nella eventualita'  che  gli  oneri  eccedano  le
          risorse di  cui  al  precedente  periodo,  l'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  ed  il  gas  istituisce   un'apposita
          componente tariffaria a carico dei titolari di  utenze  non
          domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
          conguaglio settore elettrico e stabilisce le  altre  misure
          tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio. 
              9-bis.  L'accesso  alla  tariffa   agevolata   per   la
          fornitura  di  energia  elettrica   e   il   diritto   alla
          compensazione per la fornitura di gas naturale, di  cui  al
          comma 9, sono riconosciuti anche ai  nuclei  familiari  con
          almeno  quattro  figli  a  carico  con   indicatore   della
          situazione economica equivalente  non  superiore  a  20.000
          euro. 
              10. In considerazione dell'eccezionale crisi  economica
          internazionale e dei suoi effetti  anche  sul  mercato  dei
          prezzi delle materie prime, al  fine  di  garantire  minori
          oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre  il  prezzo
          dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita
          l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  conforma  la
          disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi
          di attuazione, ivi compreso il termine finale di  cui  alla
          lettera a), ai seguenti principi: 
              a) il prezzo dell'energia e'  determinato,  al  termine
          del processo di adeguamento disciplinato dalle  lettere  da
          b) a e), in base ai diversi prezzi di vendita  offerti  sul
          mercato,  in  modo  vincolante,  da  ciascuna   azienda   e
          accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza
          per le forniture offerte  ai  prezzi  piu'  bassi  fino  al
          completo soddisfacimento della domanda; 
              b) e' istituito, in  sede  di  prima  applicazione  del
          presente    articolo,    un    mercato     infragiornaliero
          dell'energia,  in  sostituzione  dell'attuale  mercato   di
          aggiustamento, che si svolge tra la  chiusura  del  mercato
          del giorno precedente e l'apertura del mercato dei  servizi
          di  dispacciamento  di  cui  alla   lettera   d)   con   la
          partecipazione di tutti gli utenti abilitati.  Nel  mercato
          infragiornaliero il prezzo dell'energia  sara'  determinato
          in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale
          gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita
          e  di  acquisto  vincolanti  con  riferimento  a  prezzi  e
          quantita'; 
              c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione
          derivi da leggi, regolamenti o  altri  provvedimenti  delle
          autorita', il Gestore del  mercato  elettrico  mantiene  il
          riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita
          e di acquisto per un periodo massimo di  sette  giorni.  Le
          informazioni sugli impianti abilitati e sulle  reti,  sulle
          loro manutenzioni e indisponibilita'  sono  pubblicate  con
          cadenza mensile; 
              d) e' attuata la riforma del  mercato  dei  servizi  di
          dispacciamento,   la   cui   gestione   e'   affidata    al
          concessionario   del    servizio    di    trasmissione    e
          dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno
          delle risorse  necessarie  a  garantire  la  sicurezza  del
          sistema elettrico in  base  alle  diverse  prestazioni  che
          ciascuna  risorsa  rende   al   sistema,   attraverso   una
          valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente.  I
          servizi  di  dispacciamento  sono   assicurati   attraverso
          l'acquisto  delle  risorse   necessarie   dagli   operatori
          abilitati. Nel mercato dei  servizi  di  dispacciamento  il
          prezzo dell'energia sara' determinato in  base  ai  diversi
          prezzi  offerti  in  modo  vincolante  da  ciascun   utente
          abilitato e accettati dal  concessionario  dei  servizi  di
          dispacciamento, con precedenza per  le  offerte  ai  prezzi
          piu' bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno; 
              e) e' attuata l'integrazione, sul piano funzionale, del
          mercato infragiornaliero di cui  alla  lettera  b)  con  il
          mercato dei servizi di dispacciamento di cui  alla  lettera
          d),  favorendo  una  maggiore  flessibilita'  operativa  ed
          efficienza   economica   attraverso   un   meccanismo    di
          negoziazione continua delle risorse necessarie. 
              10-bis. Il Ministro dello sviluppo  economico,  sentita
          l'Autorita'  per  l'energia  elettrica   e   il   gas,   in
          considerazione di proposte di intervento da essa  segnalate
          al Governo, adotta misure, di carattere  temporaneo  e  con
          meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza  nelle
          zone dove si verificano anomalie dei mercati. 
              10-ter. A decorrere  dall'anno  2009,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica  e  il  gas  invia  al  Ministro  dello
          sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una
          segnalazione sul funzionamento  dei  mercati  dell'energia,
          che e'  resa  pubblica.  La  segnalazione  puo'  contenere,
          altresi', proposte finalizzate all'adozione di  misure  per
          migliorare   l'organizzazione   dei   mercati,   attraverso
          interventi sui meccanismi di  formazione  del  prezzo,  per
          promuovere la concorrenza e  rimuovere  eventuali  anomalie
          del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il
          mese di gennaio dell'anno successivo, puo' adottare  uno  o
          piu'   decreti   sulla   base   delle   predette   proposte
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas.  A  tale
          riguardo, potranno essere in  particolare  adottate  misure
          con riferimento ai seguenti aspetti: 
              a) promozione dell'integrazione dei  mercati  regionali
          europei   dell'energia    elettrica,    anche    attraverso
          l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione
          dell'energia elettrica e l'allocazione della  capacita'  di
          trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi; 
              b) sviluppo dei mercati a termine fisici  e  finanziari
          dell'energia con lo sviluppo di nuovi  prodotti,  anche  di
          lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione
          degli operatori, un'adeguata liquidita' e un corretto grado
          di integrazione con i mercati sottostanti. 
              11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di  cui
          al comma 10, l'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,
          sentito il Ministero dello sviluppo  economico,  adegua  le
          proprie deliberazioni, anche in materia  di  dispacciamento
          di  energia  elettrica,  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              a) i soggetti che dispongono singolarmente di  impianti
          o  di  raggruppamenti  di  impianti   essenziali   per   il
          fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come  individuati
          sulla base dei criteri fissati dall'Autorita' per l'energia
          elettrica e il gas in conformita' ai principi di  cui  alla
          presente lettera, sono  tenuti  a  presentare  offerte  nei
          mercati alle condizioni fissate  dalla  medesima  Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi
          puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli  oneri
          per il sistema e un'equa remunerazione dei  produttori:  in
          particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei  servizi
          di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui
          si verificano  le  condizioni  di  seguito  descritte,  gli
          impianti  che  risultano  tecnicamente  e   strutturalmente
          indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al
          mantenimento di adeguati livelli di sicurezza  del  sistema
          elettrico nazionale per significativi periodi di tempo; 
              b)  sono   adottate   misure   per   il   miglioramento
          dell'efficienza   del   mercato   dei   servizi   per    il
          dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del  costo
          di   approvvigionamento   dei    predetti    servizi,    la
          contrattualizzazione  a  termine   delle   risorse   e   la
          stabilizzazione del relativo corrispettivo  per  i  clienti
          finali. 
              12. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Ministro   dello   sviluppo    economico,    su    proposta
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sentito  il
          concessionario    dei    servizi    di    trasmissione    e
          dispacciamento, puo' suddividere la rete rilevante  in  non
          piu' di tre macro-zone. 
              13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e  12,  la
          relativa disciplina e' adottata, in  via  transitoria,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
              13-bis.  Per  agevolare  il  credito   automobilistico,
          l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione  nel
          pubblico registro automobilistico di ipoteche  per  residuo
          prezzo o convenzionali sui veicoli e' stabilita in 50 euro.
          La cancellazione di tali ipoteche  e'  esente  dall'imposta
          provinciale di trascrizione.». 
          Note al comma 512: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   50,   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58(Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche situazioni  di  crisi),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 50 (Disposizioni finanziarie). - 1. Il Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307, e' incrementato  di  42  milioni  di
          euro per l'anno 2026, di 111 milioni  di  euro  per  l'anno
          2027, di 47 milioni di euro per l'anno 2028, di 52  milioni
          di euro per l'anno 2029, di 40 milioni di euro  per  l'anno
          2030, di 39 milioni di euro  per  l'anno  2031  e  di  37,5
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. 
              1-bis. Le risorse di cui all'articolo 20 della legge 11
          marzo 1988, n. 67, sono incrementate di 50 milioni di  euro
          per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 25 milioni di
          euro per l'anno 2025. 
              2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 5,  7,  8,
          10, 11, 13, 17, 19, 21, 23, comma 1, 28, 29, commi 2  e  8,
          31, commi 2 e 3, 32, commi 3, 10 e 15, 37, 40, comma 5, 41,
          comma 2, 47, 48, 49 e dai commi  1  e  1-bis  del  presente
          articolo, pari a 400,625 milioni di euro per l'anno 2019, a
          518,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 638,491  milioni
          di euro per l'anno 2021, a  525,991  milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno  2023,  a
          552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891  milioni
          di euro per l'anno 2025, a  334,691  milioni  di  euro  per
          l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno  2027,  a
          314,091 milioni di euro per l'anno 2028, a 317,891  milioni
          di euro per l'anno 2029, a  307,791  milioni  di  euro  per
          l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno  2031,  a
          304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni
          di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai
          fini  della  compensazione  degli  effetti  in  termini  di
          fabbisogno per 1.078,975 milioni di euro e  in  termini  di
          indebitamento netto per 428,975 milioni di euro per  l'anno
          2019 e,  ai  fini  della  compensazione  degli  effetti  in
          termini di fabbisogno  e  indebitamento  netto,  a  555,141
          milioni di euro per l'anno 2020, a 639,991 milioni di  euro
          per l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022,
          a 675,091 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  a  562,791
          milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di  euro
          per l'anno 2025, si provvede: 
              a) quanto a 2,2 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  a
          234,2 milioni di euro per l'anno 2020,  a  274  milioni  di
          euro per l'anno 2021, a 184,6 milioni di  euro  per  l'anno
          2022, a 385 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  a  302,6
          milioni di euro per l'anno 2024, a 298,1  milioni  di  euro
          per l'anno 2025, a 297 milioni di euro per l'anno  2026,  a
          369,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 301,4  milioni  di
          euro per l'anno 2028, a 305,1 milioni di  euro  per  l'anno
          2029, a 295,1 milioni di euro  per  l'anno  2030,  a  292,9
          milioni di euro per l'anno 2031 e a 292,4 milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, in termini
          di fabbisogno e indebitamento netto, a 236,087  milioni  di
          euro per l'anno 2020, a 275,887 milioni di euro per  l'anno
          2021, a 186,487 milioni di euro per l'anno 2022, a  386,887
          milioni di euro per l'anno  2023,  mediante  corrispondente
          utilizzo  delle  maggiori  entrate  e  delle  minori  spese
          derivanti dagli articoli 1, 2, 8, 10, 11 e 47; 
              b) quanto a 50 milioni di euro per  l'anno  2019  e  30
          milioni di euro per l'anno  2020,  mediante  corrispondente
          riduzione del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -
          programmazione 2014-2020 di cui all'articolo  1,  comma  6,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
              c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2019, a 34,46
          milioni di euro per l'anno 2020, a 92,46  milioni  di  euro
          per l'anno 2021, a 133,96 milioni di euro per l'anno  2022,
          a 123,96 milioni di euro per l'anno 2023, a 72,5 milioni di
          euro per l'anno 2024 e a 108 milioni  di  euro  per  l'anno
          2025,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307; 
              d) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2019 e  a  10
          milioni di euro per l'anno  2021,  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della
          legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
              e) quanto a 6 milioni di euro per  l'anno  2019,  a  80
          milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per
          l'anno 2022, a 77 milioni di euro per l'anno  2023,  a  100
          milioni di euro per l'anno 2024, a 25 milioni di  euro  per
          l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
          cui all'articolo 1, comma  200,  della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190; 
              f) quanto a 20 milioni di euro per l'anno  2019,  a  50
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,  a  20
          milioni di euro per l'anno 2022 e a 40 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2023 e  2024,  mediante  corrispondente
          utilizzo del Fondo di parte corrente  di  cui  al  comma  5
          dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
          iscritto  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze; 
              g) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          dal 2019 al  2021,  mediante  corrispondente  utilizzo  del
          Fondo di conto capitale di cui  al  comma  5  dell'articolo
          34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello
          stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico; 
              h) quanto a  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,
          mediante  corrispondente   riduzione   degli   stanziamenti
          iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017,
          n. 205, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma  979,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
              i) quanto a 9,324 milioni di euro per  l'anno  2019,  a
          10,833 milioni di euro per l'anno 2020 e a  12,833  milioni
          di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  Programma
          Fondi di  riserva  e  speciali  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dello sviluppo economico per 9  milioni  di  euro
          per l'anno 2019 e 9,4 milioni di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2020 e  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti per 0,324  milioni  di
          euro per l'anno 2019, 1,433 milioni di euro per l'anno 2020
          e 3,433 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021; 
              l) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          dal 2020  al  2026,  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione delle proiezioni  dello  stanziamento  del  Fondo
          speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2019-2021, nell'ambito  del  Programma  Fondi  di
          riserva e speciali  della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2019,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  dello
          sviluppo economico; 
              m) quanto a 30 milioni di euro per l'anno  2019,  a  35
          milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di  euro  per
          ciascuno degli  anni  dal  2022  al  2025,  in  termini  di
          fabbisogno e di indebitamento netto, si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del  Fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
          ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
              n) quanto a 50 milioni di euro per l'anno  2019,  a  80
          milioni di euro per l'anno 2020 e a 45 milioni di euro  per
          l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse
          di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,  e
          successive modificazioni; 
              o) quanto  a  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,
          mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse  di  cui
          all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300; 
              p) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2019 e  a  30
          milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1,  comma  361,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311; 
              q)  quanto  a  650  milioni  di  euro,  in  termini  di
          fabbisogno, per l'anno 2019,  mediante  versamento  per  un
          corrispondente importo, da effettuare entro il 31  dicembre
          2019, delle somme gestite presso il sistema bancario  dalla
          Cassa servizi energetici e ambientali a  favore  del  conto
          corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma
          2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2016,  n.  151.  La
          predetta giacenza e' mantenuta in  deposito  alla  fine  di
          ciascun anno a decorrere dal 2019 e  fino  al  31  dicembre
          2021 sul conto  corrente  di  tesoreria  di  cui  al  primo
          periodo ed e' ridotta in misura corrispondente  alla  quota
          rimborsata del finanziamento di cui all'articolo 50,  comma
          1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 
              r) quanto a 5 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si
          provvede mediante corrispondente utilizzo  di  quota  parte
          delle entrate previste dall'articolo 1,  comma  851,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine, all'articolo 1,
          comma 851, ultimo periodo, della legge n. 296 del 2006,  le
          parole «di 51,2 milioni  di  euro  per  l'anno  2020»  sono
          sostituite dalle seguenti: «di 56,2  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020» . 
              2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della
          legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' ridotto di 938,6 milioni
          di euro per l'anno 2024 e di 537,9 milioni di euro annui  a
          decorrere dall'anno 2025. 
              3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni
          recate dal presente decreto, il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio,  anche  in
          conto residui.». 
          Note al comma 513: 
              - Il riferimento al testo del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 229, recante  l'attuazione  dell'articolo
          30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge  31  dicembre
          2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo
          stato di attuazione  delle  opere  pubbliche,  di  verifica
          dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   e
          costituzione del Fondo opere  e  del  Fondo  progetti),  e'
          riportato nelle note al comma 365. 
          Note al comma 514: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  15,  del  decreto
          legislativo  4  luglio  2014,  n.  102  (Attuazione   della
          direttiva  2012/27/UE   sull'efficienza   energetica,   che
          modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga  le
          direttive 2004/8/CE e  2006/32/CE)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 15 (Fondo nazionale per l'efficienza energetica).
          - 1.  E'  istituito  presso  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico il «Fondo nazionale per l'efficienza energetica»,
          di seguito «Fondo», che opera secondo le modalita'  di  cui
          al comma 2 e per le finalita' di cui al comma 3. Le risorse
          del fondo di cui all'articolo  22,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  3  marzo  2011,   n.   28,   come   modificato
          dall'articolo 4-ter, comma 2  del  decreto  legislativo  19
          agosto 2005, n. 192, sono versate all'entrata del  bilancio
          dello Stato, per l'importo di 5 milioni di  euro  nell'anno
          2014 e di 25 milioni di euro  nell'anno  2015,  per  essere
          riassegnate nei medesimi esercizi al Fondo. A tal fine,  la
          Cassa conguaglio  per  il  settore  elettrico  provvede  al
          versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  degli
          importi  indicati  al  primo  periodo,   a   valere   sulle
          disponibilita'  giacenti  sul   conto   corrente   bancario
          intestato al predetto Fondo, entro 30  giorni  dall'entrata
          in vigore del presente decreto per  l'importo  relativo  al
          2014 ed entro il 31 marzo per il  2015.  La  dotazione  del
          Fondo puo' essere integrata: 
              a) per il periodo 2015-2030,  a  valere  sulle  risorse
          annualmente confluite nel fondo  di  cui  all'articolo  22,
          comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  come
          modificato  dall'articolo  4-ter,  comma  2   del   decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 192, secondo le modalita' di
          cui al presente comma, previa  determinazione  dell'importo
          da versare con il medesimo decreto di cui  all'articolo  5,
          comma 12, lettera a); 
              b)  fino  a  15  milioni  euro  annui  per  il  periodo
          2014-2030 a carico del Ministero dello sviluppo economico e
          fino a 35 milioni di euro annui per il periodo 2014-2030  a
          carico del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, a valere sui  proventi  annui  delle
          aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai  progetti
          energetico ambientali  cui  all'articolo  19,  del  decreto
          legislativo  13  marzo  2013,  n.   30,   previa   verifica
          dell'entita' dei proventi disponibili annualmente,  con  le
          modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6  dello  stesso
          articolo 19; 
              b-bis) ulteriori risorse a carico del  Ministero  dello
          sviluppo economico o del Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del  mare  a  valere  sui  proventi
          annui delle aste delle quote di emissione di CO2  destinati
          ai progetti energetico ambientali cui all'articolo  19  del
          decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, non  diversamente
          impegnate e previa verifica delle disponibilita' accertate 
              2. Il Fondo ha natura mista ed e' destinato a sostenere
          il finanziamento di interventi  di  efficienza  energetica,
          realizzati anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme  di
          partenariato pubblico - privato, societa' di progetto o  di
          scopo  appositamente  costituite,  mediante   due   sezioni
          destinate rispettivamente a: 
              a) la concessione di garanzie, su singole operazioni  o
          su portafogli di operazioni finanziarie; 
              b) l'erogazione di  finanziamenti,  di  cui  una  quota
          parte a fondo perduto nel limite complessivo di  8  milioni
          di  euro  annui  a  decorrere  dal  2022,  direttamente   o
          attraverso banche e  intermediari  finanziari,  inclusa  la
          Banca  Europea  degli  Investimenti,  anche   mediante   la
          sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento  di
          tipo chiuso che abbiano come  oggetto  di  investimento  la
          sottoscrizione di titoli di credito di  nuova  emissione  o
          l'erogazione, nelle forme consentite dalla legge, di  nuovi
          finanziamenti, nonche' mediante la sottoscrizione di titoli
          emessi ai  sensi  della  legge  30  aprile  1999,  n.  130,
          nell'ambito di operazioni di  cartolarizzazione  aventi  ad
          oggetto crediti di privati verso piccole e medie imprese  e
          ESCO per investimenti per l'efficienza energetica. 
              3. Il Fondo e' destinato  a  favorire,  sulla  base  di
          obiettivi  e  priorita'  periodicamente  stabiliti  e   nel
          rispetto  dei  vincoli  previsti  dalla  vigente  normativa
          comunitaria in materia di aiuti di stato, il  finanziamento
          di  interventi  coerenti  con   il   raggiungimento   degli
          obiettivi nazionali di efficienza  energetica,  promuovendo
          il  coinvolgimento  di  istituti  finanziari,  nazionali  e
          comunitari, e investitori privati sulla base di un'adeguata
          condivisione dei  rischi,  con  particolare  riguardo  alle
          seguenti finalita': 
              a)   interventi   di   miglioramento    dell'efficienza
          energetica  degli  edifici  di  proprieta'  della  Pubblica
          Amministrazione; 
              b) realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per
          il teleraffrescamento; 
              c) efficienza energetica dei servizi  e  infrastrutture
          pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica; 
              d)  efficientamento  energetico   di   interi   edifici
          destinati  ad   uso   residenziale,   compresa   l'edilizia
          popolare; 
              e) efficienza energetica e  riduzione  dei  consumi  di
          energia nei settori dell'industria e dei servizi; 
              e-bis) efficienza energetica e  riduzione  dei  consumi
          nel settore dei trasporti. 
              4. Gli interventi di  realizzazione  e  ampliamento  di
          reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, avviati tra
          la data di entrata in  vigore  del  decreto  legislativo  3
          marzo 2011, n. 28, e la  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo, possono  avere  accesso  alle
          garanzie offerte dal Fondo, secondo le  modalita'  definite
          con i provvedimenti di cui al comma 5 e  fermi  restando  i
          vincoli richiamati al comma 3. 
              4-bis. Il Ministero dello sviluppo economico,  al  fine
          di stimolare i finanziamenti privati per  la  realizzazione
          di interventi di efficienza energetica promossi dal  Fondo,
          incidendo anche sul  processo  decisionale  delle  imprese,
          nell'ambito degli aggiornamenti dei provvedimenti di cui al
          comma  5,  valuta   modalita'   di   valorizzazione   delle
          risultanze delle diagnosi energetiche di  cui  all'articolo
          8, tenendo  conto,  inoltre,  delle  possibilita'  e  degli
          strumenti  proposti   dall'iniziativa   sui   Finanziamenti
          intelligenti  per  edifici  intelligenti   promossa   dalla
          Commissione europea. 
              5. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
          3, nel rispetto degli equilibri di  finanza  pubblica,  con
          uno o piu' decreti di natura non regolamentare da  adottare
          entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
          dal  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  dal  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e
          acquisito  il  parere  della  Conferenza  Unificata,   sono
          individuate le priorita', i criteri,  le  condizioni  e  le
          modalita' di funzionamento, di gestione e di intervento del
          Fondo, nonche' le modalita' di articolazione  per  sezioni,
          di cui una dedicata  in  modo  specifico  al  sostegno  del
          teleriscaldamento,  e  le  relative  prime  dotazioni.  Nel
          quadro dei progetti e programmi ammissibili  all'intervento
          del Fondo, tenendo conto del miglior rapporto tra  costo  e
          risparmio energetico, sono individuati termini e condizioni
          di maggior favore per interventi che  presentino  specifica
          valenza prestazionale volti a: 
              a) creare nuova occupazione; 
              b)  migliorare  l'efficienza   energetica   dell'intero
          edificio; 
              c) promuovere nuovi edifici a energia quasi zero; 
              d)  introdurre  misure  di  protezione  antisismica  in
          aggiunta alla riqualificazione energetica; 
              e) realizzare reti per il teleriscaldamento  e  per  il
          teleraffrescamento in ambito agricolo o  comunque  connesse
          alla generazione distribuita a biomassa. 
              6. La dotazione  del  Fondo  puo'  essere  incrementata
          mediante versamento volontario di contributi  da  parte  di
          Amministrazioni centrali, Regioni e altri enti e  organismi
          pubblici,  ivi   incluse   le   risorse   derivanti   dalla
          programmazione dei  fondi  strutturali  e  di  investimento
          europei secondo criteri, condizioni e  modalita'  stabilite
          con i provvedimenti di cui al comma  5.  La  dotazione  del
          Fondo  e',  inoltre,  incrementata  con  i  proventi  delle
          sanzioni di cui all'articolo 16, comma 23. 
              7. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui al comma
          2, lettera a) sono assistiti dalla  garanzia  dello  Stato,
          quale  garanzia  di  ultima   istanza,   secondo   criteri,
          condizioni e modalita' da stabilire con decreto  di  natura
          non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, adottato entro 90 giorni  dall'entrata  in  vigore
          del presente decreto. La garanzia dello Stato  e'  inserita
          nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero
          dell'economia e delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  31
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La sezione  destinata
          alla concessione  di  garanzie,  di  cui  al  comma  2,  e'
          ricompresa  nel  Sistema  nazionale  di  garanzia  di   cui
          all'articolo 1, comma 48 della Legge 27 dicembre  2013,  n.
          147. 
              8.  Le  garanzie  concesse  dal  Fondo  possono  essere
          assistite  dalla   garanzia   del   Fondo   Europeo   degli
          Investimenti  o  di  altri  fondi  di  garanzia   istituiti
          dall'Unione Europea o da essa cofinanziati. 
              9. La gestione del Fondo e dei relativi interventi puo'
          essere  attribuita  sulla  base  di  una  o  piu'  apposite
          convenzioni, a societa' in house ovvero a societa'  o  enti
          in possesso dei necessari requisiti tecnici,  organizzativi
          e di terzieta' nel rispetto della vigente normativa europea
          e nazionale in materia di contratti  pubblici.  Agli  oneri
          connessi alla gestione e  al  funzionamento  del  Fondo  si
          provvede a valere sulle medesime risorse. 
              10.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
          Note al comma 515: 
              - Il testo del regolamento (UE) 2021/2115 recante norme
          sul sostegno ai  piani  strategici  che  gli  Stati  membri
          devono redigere nell'ambito della politica agricola  comune
          (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo
          agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo  europeo  agricolo
          per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il  regolamento
          (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  e
          il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  6  dicembre
          2021, n. L 435. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  4,  del  decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari  a
          sostegno delle imprese agricole, a norma  dell'articolo  1,
          comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38): 
              «Art. 4 (Piano di gestione dei rischi in  agricoltura).
          -  1.  L'entita'  del   contributo   pubblico   sui   premi
          assicurativi e sulle quote di partecipazione e  adesione  a
          fondi sperimentali di mutualizzazione  e  della  soglia  di
          danno e' determinata attraverso il Piano  di  gestione  dei
          rischi  in  agricoltura,  di  seguito  denominato  "Piano",
          tenendo   conto   delle   disponibilita'    di    bilancio,
          dell'importanza  socio-economica  delle  produzioni  e  del
          numero di potenziali assicurati  e  aderenti  ai  fondi  di
          mutualizzazione,  dell'esigenza   di   ampliare   la   base
          territoriale e il numero di imprese beneficiarie. 
              2.  Il  Piano  e'  elaborato  anche  sulla  base  delle
          informazioni     e     dei      dati      di      carattere
          statistico-assicurativo  rilevati  dalla  Banca  dati   sui
          rischi agricoli, ed e' approvato, entro il 30  novembre  di
          ogni  anno,  con  decreto  del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una
          Commissione tecnica costituita, da: 
              a) un  rappresentante  del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali, che la presiede; 
              b) tre rappresentanti delle regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano; 
              c) un rappresentante dell'Istituto di  servizi  per  il
          mercato agricolo alimentare (ISMEA); 
              d)  un  rappresentante  per   ciascuna   Organizzazione
          professionale   agricola   rappresentata   nel    Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); 
              e) un rappresentante della Cooperazione agricola; 
              f) un rappresentante dell'Associazione nazionale  degli
          organismi collettivi di difesa (ASNACODI); 
              g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale delle
          imprese assicuratrici (ANIA); 
              g-bis) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni
          in agricoltura (AGEA); 
              g-ter) un  rappresentante  dell'Istituto  di  vigilanza
          sulle imprese assicuratrici (IVASS). 
              3. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e  forestali  e'  approvato  il  regolamento  di
          funzionamento  della  Commissione  tecnica.  Ai  componenti
          della Commissione  tecnica  non  spetta  alcun  emolumento,
          indennita', gettone di presenza,  rimborso  spese  o  altri
          emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento
          della Commissione tecnica  si  provvede  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  il
          bilancio dello Stato. 
              4.  Nel  Piano  sono  stabiliti,  nel  rispetto   della
          normativa europea, i termini, le modalita',  l'entita'  del
          contributo dello Stato,  le  soglie  minime  di  danno,  le
          procedure di erogazione del  contributo  ed  i  criteri  di
          cumulo delle  misure  di  gestione  del  rischio  ai  sensi
          dell'articolo 2-bis, nonche' i parametri per il calcolo del
          contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di
          partecipazione ed  adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione
          distinti per: 
              a) tipologia di polizza assicurativa o  mutualistica  e
          schema contrattuale contenente gli standard minimi; 
              b) area  territoriale  identificata  sulla  base  delle
          proposte delle regioni e delle province autonome di  Trento
          e di Bolzano; 
              c) eventi coperti, garanzia; 
              d) tipo  di  coltura  impianti  produttivi,  produzioni
          zootecniche, strutture. 
              5. Nel Piano possono essere disposti anche: 
              a) i termini massimi di  sottoscrizione  delle  polizze
          per le diverse produzioni e aree; 
              b) qualsiasi altro  elemento  ritenuto  necessario  per
          garantire un impiego efficace ed efficiente  delle  risorse
          pubbliche. 
              5-bis. Al fine di garantire continuita' alla  copertura
          dei rischi, qualora entro la data stabilita al comma 2  non
          sia approvato un nuovo Piano, continuano ad  applicarsi  le
          disposizioni del piano precedente.». 
          Note al comma 516: 
              - Si riporta il testo del comma  10-bis,  dell'articolo
          14, del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  99  recante
          disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita'
          aziendale e semplificazione amministrativa in  agricoltura,
          a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f),  g),  l),
          ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38: 
              «Art.    14    (Semplificazione    degli    adempimenti
          amministrativi). - 1. - 10. Omissis. 
              10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle  ordinarie  dotazioni
          di bilancio, costituisce  una  societa'  a  capitale  misto
          pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria
          nel limite massimo pari a 1,2 milioni di  euro  nell'ambito
          delle predette dotazioni di bilancio, alla  quale  affidare
          la gestione e lo sviluppo del SIAN.  La  scelta  del  socio
          privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad
          evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo
          1995, n. 157, e successive  modificazioni.  Dall'attuazione
          del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico del bilancio dello Stato. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15-bis, del decreto
          legislativo  21  maggio  2018,  n.   74   (Riorganizzazione
          dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e  per
          il  riordino  del  sistema  dei   controlli   nel   settore
          agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge
          28 luglio 2016, n. 154): 
              «Art.  15-bis  (Trasformazione   della   societa'   SIN
          S.p.a.). - 1. La SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo
          sviluppo dell'Agricoltura -  S.p.a.,  costituita  ai  sensi
          dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo  29
          marzo  2004,  n.  99,   previa   adozione   dei   necessari
          provvedimenti  e  delle   modifiche   statutarie   che   ne
          permettano la qualificazione quale societa'  in  house  del
          Ministero e di AGEA, puo' svolgere le seguenti attivita': 
              a) coordinamento nella progettazione e  nello  sviluppo
          delle nuove tecnologie informatiche in agricoltura e  nella
          pesca; 
              b)  progettazione  e  sviluppo  anche  sperimentale  di
          sistemi  avanzati  per  l'attuazione  della  riforma  della
          politica agricola comune  e  della  pesca  per  il  periodo
          2021-2027 e per i successivi periodi; 
              c) ricerca e sviluppo di sistemi  innovativi  applicati
          all'agricoltura    e    alla    pesca,    anche    mediante
          l'implementazione di nuove tecnologie quali  l'intelligenza
          artificiale e la block chain; 
              d) supporto tecnico e amministrativo, al Ministero e ad
          AGEA,  nel  governo  e  sviluppo   del   SIAN,   anche   in
          coordinamento con i CAA; 
              e) esecuzione dei controlli  di  cui  all'articolo  01,
          comma 1; 
              f) conclusione di accordi, sentito  il  Ministero,  con
          altri  soggetti  pubblici,  ivi  incluse  le  regioni,   le
          Province autonome di Trento e di Bolzano e i CAA,  al  fine
          di     realizzare     una     cooperazione      finalizzata
          all'efficientamento dei processi di erogazione  di  servizi
          nell'ambito  dell'agricoltura  e  della  pesca,  ai   sensi
          dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.  241  e  nei
          limiti  di  cui  all'articolo  5,  comma  6,  del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              2. Lo svolgimento delle attivita' di  cui  al  comma  1
          puo'  essere  in  ogni  caso  effettuato  solo  una   volta
          espletata  da  parte  di  Consip  S.p.a.  la  procedura  ad
          evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma  6-bis,  del
          decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  2  luglio  2015,  n.  91,   e
          sottoscritti i relativi accordi quadro. 
              3. Al fine di quanto previsto  dai  commi  1  e  2,  le
          azioni di SIN S.p.a. detenute da AGEA  sono  trasferite  da
          quest'ultima al Ministero  a  titolo  gratuito  al  termine
          della procedura di cui al comma 2.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   2   luglio   2015,   n.   91
          (Disposizioni urgenti in materia di  rilancio  dei  settori
          agricoli  in  crisi,  di  sostegno  alle  imprese  agricole
          colpite  da  eventi   di   carattere   eccezionale   e   di
          razionalizzazione delle strutture ministeriali): 
              «Art. 1 (Rateizzazione del pagamento  dell'importo  del
          prelievo  supplementare  sul  latte   bovino   non   ancora
          versato). - 1. In applicazione dell'articolo 15,  paragrafo
          1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della  Commissione  del
          30  marzo  2004,  come  modificato   dal   regolamento   di
          esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26  marzo
          2015,  su  richiesta  dei  produttori,  presentata  per  il
          tramite degli acquirenti  interessati  e,  per  le  vendite
          dirette,  su  richiesta  dei  produttori  interessati,   il
          pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte
          bovino, di cui all'articolo  79  del  regolamento  (CE)  n.
          1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, dovuto per  il
          periodo  1°  aprile  2014-31  marzo   2015,   puo'   essere
          effettuato  in  tre  rate  annuali  senza  interessi,   nel
          rispetto  dei  limiti   stabiliti   all'articolo   3,   del
          regolamento (UE) n.  1408/2013  della  Commissione  del  18
          dicembre 2013, previa prestazione da parte  del  produttore
          richiedente  di  fideiussione  bancaria   o   assicurativa,
          esigibile  a  prima  e   semplice   richiesta,   a   favore
          dell'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA)  a
          copertura delle rate relative agli anni 2016 e  2017.  AGEA
          restituisce ai soggetti che abbiano gia' versato  l'importo
          dovuto una somma corrispondente ai due terzi del  medesimo,
          previa prestazione da parte dei produttori  richiedenti  di
          fideiussione bancaria o assicurativa  a  favore  dell'AGEA,
          esigibile a prima e semplice richiesta  a  copertura  delle
          rate relative agli anni  2016  e  2017.  Nei  casi  di  cui
          all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28  marzo  2003,
          n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
          2003, n. 119, AGEA escute, entro il 30 settembre  2015,  la
          fideiussione prestata dall'acquirente per un  importo  pari
          ad un terzo del prelievo dovuto, autorizzando  l'estinzione
          della medesima per l'importo residuo, previa prestazione da
          parte  dei  produttori  richiedenti  la  rateizzazione   di
          fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi  del  secondo
          periodo del presente comma. 
              2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, a pena
          di esclusione, all'AGEA entro il 31  agosto  2015.  Possono
          essere oggetto di rateizzazione solo  importi  superiori  a
          5.000 euro. 
              3. Le tre rate, di pari importo,  sono  rispettivamente
          versate entro il 30 settembre 2015, entro il  30  settembre
          2016 ed entro il 30 settembre 2017. L'importo  della  prima
          rata per le consegne e' trattenuto  dall'Agea  direttamente
          sulle somme versate ovvero sulle somme garantite dai  primi
          acquirenti  ai  sensi  dell'articolo  5,   comma   6,   del
          decreto-legge  28  marzo  2003,  n.  49,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Nel caso
          di prelievi non versati e non garantiti da fideiussioni, la
          prima rata  e'  versata  contestualmente  alla  domanda  di
          adesione  alla  rateizzazione  e  alla  prestazione   della
          fideiussione ai sensi del comma 1. 
              4. In caso di mancato, parziale o ritardato  versamento
          di una rata di cui al comma 1,  il  produttore  decade  dal
          beneficio della rateizzazione e AGEA escute la fideiussione
          di cui al comma 1 per la parte di prelievo non versata. 
              4-bis. In applicazione dell'articolo 15,  paragrafo  1,
          primo capoverso, del regolamento  (CE)  n.  595/2004  della
          Commissione, del 30 marzo 2004, il  pagamento  dell'importo
          del  prelievo  supplementare  sul  latte  bovino,  di   cui
          all'articolo 79  del  regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del
          Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per  il  periodo  1°
          aprile 2014-31 marzo 2015, fermo restando  quanto  disposto
          all'articolo 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1, del decreto-legge
          28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 30 maggio  2003,  n.  119,  e'  effettuato  a  favore
          dell'AGEA  in  misura  corrispondente  al  prelievo  dovuto
          all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento. 
              4-ter.   I   produttori   che   hanno   aderito    alla
          rateizzazione  di  cui  al  comma  1  ricevono   dall'AGEA,
          successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31  dicembre
          2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto
          a quanto disposto dal comma 4-bis  e  non  sono  tenuti  al
          pagamento delle ulteriori  rate  in  eccesso.  Le  garanzie
          prestate  ai  sensi  del  comma  1  sono  restituite  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. 
              4-quater. I  produttori  che  non  hanno  aderito  alla
          rateizzazione di cui al comma 1 e hanno gia' provveduto  al
          versamento    integrale    dell'importo    del     prelievo
          supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore
          rispetto  a  quanto  disposto  dal  comma  4-bis,  ricevono
          dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed  entro  il
          31 dicembre 2016, la  restituzione  di  quanto  versato  in
          eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis. 
              4-quinquies. I produttori che non  hanno  aderito  alla
          rateizzazione di  cui  al  comma  1  e  non  hanno  versato
          l'importo  del  prelievo  supplementare  loro  imputato,  o
          comunque hanno versato  un  importo  inferiore  rispetto  a
          quanto disposto dal comma 4-bis,  versano  all'AGEA  quanto
          dovuto entro il 1° ottobre 2016. I produttori di latte  che
          non rispettano il termine di versamento del 1º ottobre 2016
          di  cui  al  primo  periodo  sono  soggetti  alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento  di  una  somma  da
          euro 1.000 a euro 15.000. 
              4-sexies. L'AGEA ridetermina  gli  importi  dovuti  dai
          produttori di latte ai sensi del comma 4-bis,  individuando
          quelli a cui spettano le restituzioni  previste  dai  commi
          4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al  versamento  del
          dovuto  ai  sensi  del  comma   4-quinquies,   e   ne   da'
          comunicazione alle competenti amministrazioni regionali per
          i conseguenti adempimenti. 
              5.  Alle  compensazioni  finanziarie  effettuate  dalla
          Commissione europea sui rimborsi FEAGA  dovuti  all'Italia,
          si fa fronte mediante anticipazioni a favore  dell'Agea,  a
          carico  del  fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge  16
          aprile 1987, n. 183, nel limite complessivo di  40  milioni
          di euro per l'anno 2015, a  valere  sull'autorizzazione  di
          cui all'articolo 1, comma  243,  della  legge  27  dicembre
          2013, n. 147. 
              6. Il fondo di  rotazione  di  cui  al  comma  5  viene
          reintegrato  dall'AGEA  delle  anticipazioni  effettuate  a
          valere sulle risorse derivanti dai versamenti del  prelievo
          supplementare effettuati dai produttori e  non  oggetto  di
          restituzione. 
              6-bis Al fine di garantire  l'efficiente  qualita'  dei
          servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e
          l'efficace gestione dei relativi servizi in relazione  alla
          cessazione  del  regime  europeo  delle   quote   latte   e
          all'attuazione della nuova politica agricola comune  (PAC),
          alla cessazione della partecipazione del socio privato alla
          societa' di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del  decreto
          legislativo 29 marzo  2004,  n.  99,  l'AGEA  provvede,  in
          coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le
          linee guida per lo sviluppo del SIAN, alla gestione e  allo
          sviluppo  del  SIAN  direttamente,   o   tramite   societa'
          interamente pubblica nel rispetto delle  normative  europee
          in materia di  appalti,  ovvero  attraverso  affidamento  a
          terzi mediante l'espletamento di una procedura ad  evidenza
          pubblica  ai  sensi  del  codice  dei  contratti   pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi a tal
          fine della societa' CONSIP Spa, attraverso  modalita'  tali
          da assicurare comunque la piena operativita' del sistema al
          momento della predetta cessazione. La procedura ad evidenza
          pubblica e' svolta attraverso modalita' tali  da  garantire
          la salvaguardia dei livelli  occupazionali  della  predetta
          societa' di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del  decreto
          legislativo n. 99 del 2004 esistenti alla data  di  entrata
          in   vigore   del   presente   decreto.   L'AGEA   provvede
          all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.».