Note al comma 519: - La legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 13 maggio 1987, n. 109, S.O. Note al comma 520: - Si riporta il testo del comma 503, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici). - 1. - 502. Omissis. 503. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con eta' inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, e' riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Omissis.». Note al comma 521: - Si riporta il testo del comma 132, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): «Art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo). - 1. - 131. Omissis. 132. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in societa', sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' dei beni prodotti nell'ambito delle relative attivita' agricole individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'ISMEA effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in societa' il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualita' prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso di interventi a condizioni di mercato, l'ISMEA opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, l'ISMEA stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso di interventi a condizioni agevolate, l'ISMEA interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di quindici anni. I criteri e le modalita' degli interventi finanziari dell'ISMEA sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'intervento a condizioni agevolate da parte dell'ISMEA e' subordinato alla preventiva approvazione di apposito regime di aiuti da parte della Commissione europea. Omissis.». Note al comma 522: - Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38: «Art. 17 (Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese). - 1. La Sezione speciale istituita dall'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e' incorporata nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. 2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia puo' altresi' essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni. 2-bis, La garanzia di cui al comma 2 puo' essere concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, in conformita' con quanto previsto dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della societa' emittente. Per le proprie attivita' istituzionali, nonche' per le finalita' del presente decreto legislativo, l'ISMEA si avvale direttamente dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. 3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA puo' concedere garanzia diretta a banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonche' da fondi chiusi di investimento mobiliari. 4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale nonche' mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni. 4-bis. Le operazioni di credito agrario di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, devono essere assistite dalla garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e 4. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le modalita' di prestazione delle garanzie previste dal presente articolo, nonche' di quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, tenuto conto delle previsioni contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie. 5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (112). Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia e' elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978. 5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), e' autorizzato ad esercitare la propria attivita' di assunzione di rischio per garanzie anche attraverso propria societa' di capitali dedicata. Sull'attivita' del presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una relazione al Parlamento. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, e' abrogato.». - Il testo dell'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) e' riportato nelle note al comma 53. - Il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura) e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno 2014, n. L 190. - Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. - Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. Note al comma 523: - Si riporta il testo degli articoli 9 e 10-bis del titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144) come modificato dalla presente legge: «Art. 9 (Principi generali). - 1. Le disposizioni del presente capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito. 2. La concessione delle misure di cui al presente capo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.». «Art. 10-bis (Soggetti beneficiari). - 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 2. Le imprese subentranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) siano costituite da non piu' di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione; b) esercitino esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile; c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni o da una donna o, nel caso di societa', siano composte, per oltre la meta' delle quote di partecipazione, da giovani di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni o da donne. 3. Possono altresi' beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c).». Note al comma 524: - Il testo dei citati articoli 9 e 10-bis del titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144) come modificato dalla presente legge, e' riportato nelle note al comma 523. - Si riporta il testo del comma 506, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): «Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici). - 1. - 505. Omissis. 506. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 504 e 505, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo e' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Omissis.». Note al comma 525: - Il testo degli articoli 9 e 10-bis del titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144) come modificato dalla presente legge, e' riportato nelle note al comma 523. Note al comma 526: - Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio), e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347/671. Note al comma 527: - Si riporta il testo del comma 506, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici). - 1. - 505. Omissis. 506. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualita' 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualita' 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non puo' comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui. Per gli anni 2021 e 2022 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento. Omissis.». Note al comma 528: - Si riporta il testo dei commi 128 e 129, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): «Art. 1. - 1. - 127. Omissis. 128. Al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il " Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura ", con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2021. 129. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al comma 128. Omissis.». Note al comma 529: - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 1969, n. 188, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale): «Art. 3 (Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie). - 1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto e' costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui e' preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo stesso Corpo, senza aumento di organico ne' di spese complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti; esercita altresi' le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza.». - Si riporta il testo dell'articolo 136, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare): «Art. 136 (Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali). - 1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di pesca marittima. 2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in particolare, le sottoelencate funzioni: a) direzione, vigilanza e controllo sulla filiera della pesca, ai sensi dell'articolo 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963; b) attivita' amministrativa in materia di pesca marittima sulla base di direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153; c) in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, centro di controllo nazionale della pesca, sulla base degli indirizzi concertati con le Regioni e in aderenza ai principi generali di cui all'articolo 118 della Costituzione; d) vigilanza e controllo sull'esatto adempimento delle norme relative alle provvidenze in materia di pesca previste dalla normativa nazionale e comunitaria; e) verifica della corretta applicazione delle norme sul commercio di prodotti ittici e biologici marini; f) partecipazione, mediante personale specializzato, alle attivita' di verifica sull'esatto adempimento della normativa comunitaria in materia di pesca, in base alla pianificazione, e alle discendenti fasi operative, disposte dai competenti organi comunitari.». - Il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 1° febbraio 2012, n. 26. Note al comma 530: - Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali): «Art. 6 (Programmazione e pianificazione forestale). - 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e' approvata la Strategia forestale nazionale. La Strategia, in attuazione dei principi e delle finalita' di cui agli articoli 1 e 2 e degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo, con particolare riferimento alla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, ed in continuita' con il Programma quadro per il settore forestale, definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppicola. La Strategia forestale nazionale ha una validita' di venti anni ed e' soggetta a revisione e aggiornamento quinquennale. 2. In coerenza con la Strategia forestale nazionale adottata ai sensi del comma 1, le regioni individuano i propri obiettivi e definiscono le relative linee d'azione. A tal fine, in relazione alle specifiche esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonche' alle necessita' di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico, le regioni adottano Programmi forestali regionali e provvedono alla loro revisione periodica in considerazione delle strategie, dei criteri e degli indicatori da esse stesse individuati tra quelli contenuti nella Strategia forestale nazionale. 3. Le regioni possono predisporre, nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative, piani forestali di indirizzo territoriale, finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attivita' necessarie alla loro tutela e gestione attiva, nonche' al coordinamento degli strumenti di pianificazione forestale di cui al comma 6. L'attivita' di cui al presente comma puo' essere svolta anche in accordo tra piu' regioni ed enti locali in coerenza con quanto previsto dai piani paesaggistici regionali. I piani forestali di indirizzo territoriale concorrono alla redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 145 del medesimo decreto legislativo. 4. All'approvazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, si applicano le misure di semplificazione di cui al punto A.20 dell'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. 5. Le regioni, nel rispetto dell'interesse comune, garantiscono e curano l'applicazione dei piani forestali di indirizzo territoriale, anche attraverso le forme di sostituzione diretta o di affidamento della gestione previste all'articolo 12. Con i piani forestali di indirizzo territoriale, le regioni definiscono almeno: a) le destinazioni d'uso delle superfici silvo-pastorali ricadenti all'interno del territorio sottoposto a pianificazione, i relativi obiettivi e gli indirizzi di gestione necessari alla loro tutela, gestione e valorizzazione; b) le priorita' d'intervento necessarie alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione ambientale, economica e socio-culturale dei boschi e dei pascoli ricadenti all'interno del territorio sottoposto a pianificazione; c) il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli di programmazione e di pianificazione territoriale e forestali vigenti, in conformita' con i piani paesaggistici regionali e con gli indirizzi di gestione delle aree naturali protette, nazionali e regionali, di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992; d) gli interventi strutturali e infrastrutturali al servizio del bosco, compresa la localizzazione della rete di viabilita' forestale di cui all'articolo 9, e le azioni minime di gestione, governo e trattamento necessari alla tutela e valorizzazione dei boschi e allo sviluppo delle filiere forestali locali; e) gli indirizzi di gestione silvo-pastorale per la redazione degli strumenti di pianificazione di cui al comma 6. 6. Le regioni in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprieta' pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali. Per l'approvazione dei piani di gestione forestale, qualora conformi ai piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, non e' richiesto il parere del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o l'adeguamento della viabilita' forestale di cui al punto A.20 dell'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. 7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma 6, al fine di armonizzare le informazioni e permetterne una informatizzazione su scala nazionale. Le regioni e si adeguano alle disposizioni di cui al periodo precedente entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma. 8. Le regioni, in conformita' a quanto statuito al comma 7, definiscono i criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui al comma 6. Definiscono, altresi', i tempi minimi di validita' degli stessi e i termini per il loro periodico riesame, garantendo che la loro redazione e attuazione venga affidata a soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attivita'. 9. Al fine di promuovere la pianificazione forestale e incentivare la gestione attiva razionale del patrimonio forestale, le regioni possono prevedere un accesso prioritario ai finanziamenti pubblici per il settore forestale a favore delle proprieta' pubbliche e private e dei beni di uso collettivo e civico dotati di piani di gestione forestale o di strumenti di gestione forestale equivalenti. 10. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, per l'elaborazione degli indirizzi quadro per la tutela e la gestione dei paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali» e ricadenti nei Piani forestali di indirizzo territoriale elaborati dalle regioni. All'attuazione del presente comma si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». Note al comma 532: - Il riferimento al testo del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante l'attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e' riportato nelle note al comma 365. Note al comma 533: - Si riporta il testo dei commi 63 e 64, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici). - 1. - 62. Omissis. 63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole di province e citta' metropolitane, nonche' degli enti di decentramento regionale e' autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625 milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per l'anno 2023, 530 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l'anno 2030, 335 milioni di euro per l'anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036. 64. Ai fini dell'attuazione del comma 63, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2020, 30 giugno 2022, per il periodo 2020-2029, ed entro la data del 30 giugno 2029, per il periodo 2030-2036 sono individuati i criteri di riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita' di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Omissis.». Note al comma 535: - Si riporta il testo degli articoli 2 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021 (Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale): «Art. 2 (Comuni richiedenti il contributo). - 1. Hanno facolta' di richiedere i contributi previsti dall'art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di provincia o sede di citta' metropolitana che intendono realizzare interventi per la rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, che non siano integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati, presentando apposita domanda secondo le modalita' ed i termini di cui al successivo art. 4. 2. Ciascun comune puo' fare richiesta di contributo per uno o piu' interventi nel limite massimo di: a) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti; b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti; c) 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di citta' metropolitana." "Art. 6. Affidamento dei lavori e monitoraggio degli interventi 1. Considerato che per affidamento dei lavori si intende la data di stipulazione del relativo contratto di cui all'art. 32 del richiamato decreto legislativo n. 50 del 2016, l'ente beneficiario del contributo e' tenuto ad affidare i lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti per l'anno 2021 dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 5, comma 1, e per gli anni 2022 e 2023 dal 1° ottobre precedente ciascun anno di riferimento del contributo: a) per le opere il cui costo e' compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; b) per le opere il cui costo e' superiore a 2.500.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. 2. Nel caso di mancato rispetto del termine di emanazione del decreto di cui all'art. 5, comma 1, per il primo anno di assegnazione dei contributi, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di emanazione del medesimo. 3. Ai fini del comma 1, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima, cosi' come risultante dal sistema di monitoraggio di cui al comma 6. 4. Qualora l'ente beneficiario del contributo: a) abbia richiesto il contributo anche per le spese di progettazione esecutiva, nel caso in cui le stesse siano comprese nel quadro economico dell'opera che si intende realizzare, come specificato all'art. 3, comma 2, i termini di cui al comma 1 sono aumentati di dodici mesi; b) per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al comma 1 sono aumentati di tre mesi. Tale informazione deve essere desunta dal sistema di cui al comma 6, inserendo la CUC o delle SUA tra i soggetti correlati all'opera. 5. In caso di scorrimento della graduatoria di cui all'art. 5, comma 2, i termini di affidamento dei lavori individuati al comma 1, lettere a) e b) decorrono dalla data di adozione del decreto di assegnazione di cui all'art. 5, comma 1. 6. Il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del presente decreto e' effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche» della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP" di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Rigenerazione urbana - LB 2020 - comma 42".». Note al comma 537: - Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 (Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno): «Art. 7-bis (Principi per il riequilibrio territoriale). - 1. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale cura l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e dagli accordi con l'Unione europea per i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE). 2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformita' all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente. 2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud e la coesione territoriale e al Ministro dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale di cui al comma 2. La comunicazione di cui al periodo precedente, entro trenta giorni dalla ricezione, e' trasmessa dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale all'autorita' politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale. Entro il 30 aprile 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'autorita' politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, sono stabilite le modalita' per verificare che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati, sia effettuato in conformita' alle disposizioni di cui al comma 2, nonche' per monitorare l'andamento della spesa erogata. 2-ter. I contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa e i contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa sono predisposti in conformita' all'obiettivo di cui al comma 2 del presente articolo. 3. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attivita' nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.». Note al comma 541: - Il riferimento al testo dell'articolo 102, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e' riportato nelle note al comma 410. Note al comma 542: - Il riferimento al testo del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante l'attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e' riportato nelle note al comma 365. - Il riferimento al testo dell'articolo 158, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e' riportato nelle note al comma 412. Note al comma 543: - Si riporta il testo del comma 868, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): «Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici). - 1. - 867. Omissis. 868. Il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna e' stabilito nell'ammontare complessivo di 684,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 536 milioni di euro per l'anno 2019 e di 383 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. I predetti contributi, come determinati a decorrere dall'anno 2020, sono versati all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione. Omissis.». - Si riporta il testo dei commi 850, 851 e 852, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - 1. - 849. Omissis. 850. In considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le citta' metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro, per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le citta' metropolitane. 851. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850 e' effettuato, entro il 31 maggio 2022, in sede di autocoordinamento tra le regioni e le province autonome, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie; in assenza di accordo in sede di autocoordinamento il riparto e' effettuato, entro il 30 settembre 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto del Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 852. Fermo restando l'importo complessivo di 200 milioni di euro annui del concorso alla finanza pubblica delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850, la quota del concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e' determinata nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori, il concorso alla finanza pubblica e' determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 4-ter, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Omissis.». Note al comma 544: - Si riporta il testo del comma 806, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - 1. - 805. Omissis. 806. Al fine di tenere conto dei punti 9 e 10 dell'accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il 20 luglio 2020, e' preordinato, a titolo di acconto, l'importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Per l'anno 2021 il predetto importo e' comprensivo di 100 milioni di euro destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da COVID-19 di cui al comma 805. Omissis.». Note al comma 545: - Si riporta il testo del comma 881, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - 1. - 880. Omissis. 881. Il contributo alla finanza pubblica della Regione siciliana e' stabilito nell'ammontare complessivo di 1.304,945 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.001 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con i predetti contributi sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018. Omissis.». - Il riferimento al testo dei commi 850, 851 e 852, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) e' riportato nelle note al comma 543. Note al comma 546: - Il riferimento al testo del citato comma 806, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) e' riportato nelle note al comma 544. Note al comma 547: - Si riporta il testo del comma 883, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - 1. - 882. Omissis 883. In applicazione del punto 9 dell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana e' attribuito alla regione l'importo complessivo di euro 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e alle citta' metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole nonche' per immobili ed opere idrauliche e idrogeologiche di prevenzione da danni atmosferici, da erogare in quote di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. Omissis.». Note al comma 548: - Si riporta il testo dell'articolo 104, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige): «Art. 104. - Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province. Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano.». Note al comma 549: - Si riporta il testo degli articoli 75 e 79, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), come modificato dalla presente legge: «Art. 75. - 1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali: a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa; b); c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province; d) gli otto decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali. f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonche' i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati; g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici; nelle predette entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale. 2.». «Art. 79. - 1. Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea: a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore; b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78; c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi; d) con le modalita' di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3. 2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1. 3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle universita', incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti. 4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per se' e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea. 4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, fermi restando i ristori e le riduzioni riconosciuti dallo Stato per gli anni 2020 e 2021 correlati alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, e' pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Per ciascuno degli anni dal 2022 il contributo previsto dal periodo precedente e' pari a 713,71 milioni di euro annui. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo. 4-ter. A decorrere dall'anno 2028 il contributo complessivo di 713,71 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 713,71 milioni di euro e' ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente e' considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile. 4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralita' finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma. 4-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province e' versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo e' autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione. 4-septies. E' fatta salva la facolta' da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento. 4-octies. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operativita' e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilita' di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.». Note al comma 550: - Il riferimento al testo del citato articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), come modificato dalla presente legge, e' riportato nelle note al comma 549. - Si riporta il testo dell'articolo 69, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige): «Art. 69. - 1. Sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso. 2. Sono altresi' devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale: a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni; b) un decimo dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, determinata assumendo a riferimento i consumi finali; c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite; d).». Note al comma 551: - Si riporta il testo del comma 508, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014): «Art. 1. - 1. - 507. Omissis. 508. Al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita' del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilita', sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. Omissis.». Note al comma 553: - Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica): «Art. 2 (Metodo dell'accordo). - 1. Lo Stato e la Regione, con il metodo dell'accordo, regolano i rapporti finanziari tra lo Stato e il sistema integrato e disciplinano l'applicazione al medesimo sistema delle norme statali in materia di contenimento della spesa. 2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le trattative dirette alla conclusione dell'accordo si svolgono in un tempo adeguato ad un confronto effettivo, mediante scambio di proposte e controproposte motivate e orientate al superiore interesse pubblico. 3. Salvo diversa indicazione espressa da parte della Regione, le intese concluse nell'ambito della conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non sostituiscono, ai fini del comma 1, il metodo dell'accordo. 4. Le disposizioni contenute negli accordi conclusi ai sensi del comma 1 sono recepite in apposite norme di attuazione statutaria.». Note al comma 555: - Si riporta il testo dell'articolo 51 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), come modificato dalla presente legge: «Art. 51. - Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facolta' di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato e dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane. Il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato. Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti locali la disciplina dei tributi, delle addizionali o delle compartecipazioni di cui al secondo comma, spetta alla Regione individuare criteri, modalita' e limiti di applicazione di tale disciplina nel proprio territorio. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione puo': a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita', modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile; b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali, disciplinando, anche in deroga alla legge statale, tra l'altro, le modalita' di riscossione; b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalita' di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni. Il regime doganale e' di esclusiva competenza dello Stato. Qualora la legge dello Stato istituisca un tributo di spettanza delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in relazione allo stesso sono attribuiti alla Regione. Le assegnazioni di risorse o le misure agevolative disposte dallo Stato in favore della generalita' delle province, potenzialmente destinate anche ai territori delle ex province del Friuli Venezia Giulia, sono disposte a favore della Regione.». Note al comma 556: - Si riporta il testo dei commi 850 e 852, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - 1. - 849. Omissis. 850. In considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le citta' metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro, per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le citta' metropolitane. 851. Omissis. 852. Fermo restando l'importo complessivo di 196 milioni di euro annui del concorso alla finanza pubblica delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850, la quota del concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e' determinata nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori, il concorso alla finanza pubblica e' determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 4-ter, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Per la regione Friuli Venezia Giulia e i relativi enti locali, il concorso alla finanza pubblica e' determinato ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154. Omissis.». Note al comma 557: - Il riferimento al testo del citato comma 806, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) e' riportato nelle note al comma 544. Note al comma 558: - Si riporta il testo dei commi 748 e 875-septies, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - 1. - 747. Omissis. 748. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di euro 44.380.452 per l'anno 2019, di euro 16.941.452 per l'anno 2020, di euro 58.493.452 per l'anno 2021, di euro 29.962.452 per l'anno 2022, di euro 29.885.452 per l'anno 2023, di euro 39.605.452 per l'anno 2024, di euro 39.516.452 per l'anno 2025, di euro 34.279.452 per l'anno 2026, di euro 37.591.452 per l'anno 2027 e di euro 58.566.452 annui a decorrere dall'anno 2028, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle gia' esistenti perseguite dai Ministeri. 749. - 875-sexies. Omissis. 875-septies. A decorrere dall'anno 2022, le risorse di cui al comma 9 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono destinate all'aggiornamento del quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia. Omissis.». Note al comma 559: - Si riporta il testo del comma 877, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - 1. - 876. Omissis. 877. Il contributo alla finanza pubblica della regione autonoma Valle d'Aosta e' stabilito nell'ammontare complessivo di 194,726 milioni di euro per l'anno 2018, 112,807 milioni di euro per l'anno 2019 e 102,807 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con i predetti contributi sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018. Omissis.». - Il riferimento al testo dei citati commi 850, 851 e 852, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), e' riportato nelle note al comma 543. Note al comma 560: - Si riporta il testo del comma 11, dell'articolo 1 e del comma 10, dell'articolo 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): «Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale). - 1. - 10. Omissis. 11. Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 8 e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al comma 4-bis. Per l'attuazione dei commi 5, 6 e 7 e' autorizzata, per l'anno 2020, rispettivamente la spesa di 332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di 14.256.000 euro, per un totale di 407.896.000 euro. Per l'attuazione del comma 9 e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine e' conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per un importo pari a 1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto nei commi da 1 a 7 e 9 del presente articolo e sulla base delle necessita' legate alla distribuzione delle centrali operative a livello regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo pari a 1.256.633.983 euro e' riportata nella tabella di cui all'allegato A annesso al presente decreto. Per le finalita' di cui al comma 5, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 480.000.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'apposito centro di costo "COV-20", di cui all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalita' di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro per l'anno 2021 per la sperimentazione di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4-bis, le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attivita' messe in atto e dei risultati raggiunti. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1.256.633.983 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.». «Art. 2 (Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19). - 1. - 9. Omissis. 10. Per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e 7, nonche' al fine di integrare le risorse per le finalita' di cui al comma 6, lettera a), per l'anno 2020 e' autorizzata la spesa complessiva di 430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, lettera a), e 240.975.000 euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine, e' corrispondentemente incrementato per pari importo, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 e per gli importi indicati nell'Allegato C annesso al presente decreto. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020 nell'apposito centro di costo "COV-20", di cui all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. A decorrere dall'anno 2021, all'onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del presente articolo, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Omissis.». Note al comma 561: - Si riporta il testo dei commi 783, 784 e 785, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1.-782. Omissis. 783. A decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire, tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacita' fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 784. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle citta' metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacita' fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, e' attribuito un contri-buto di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. 785. I fondi di cui al comma 783, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle citta' metro-politane delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono ripartiti, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022 con riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente al triennio di riferimento per gli anni successivi, tenendo altresi' conto di quanto disposto dal comma 784. Resta ferma la necessita' di conferma o modifica del riparto stesso, con la medesima procedura, a seguito dell'eventuale aggiornamento dei fabbisogni standard o delle capacita' fiscali. Omissis.». Note al comma 562: - Si riporta il testo dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) come modificato dalla presente legge: «Art. 33 (Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita' finanziaria).- 1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione e' vincolata, ivi incluse, per le finalita' di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalita' di' cui al comma 1, le province e le citta' metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuatile fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le citta' metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le citta' metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le citta' metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' abrogato. 2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonche' un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unita' possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unita' in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «ed educativo, anche degli enti locali» sono soppresse; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni del personale educativo degli enti locali». 2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche utilizzando le graduatorie la cui validita' sia stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo articolo 1. 2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' abrogato.». - Si riporta il testo dei commi 557 e 562, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): «Art. 1. - 1.-556. Omissis. 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a); b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 557-bis. - 561. Omissis. 562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558. Omissis.». Note al comma 563: - Si riporta il testo del comma 449, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - 1. - 448. Omissis. 449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 448 e': a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo e' ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base; c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita' fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e', invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo; (204) (206) d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo di solidarieta' comunale complessivo; d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa, e, a decorrere dall'anno 2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui, ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56; d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un valore negativo del fondo di solidarieta' comunale. Il contributo di cui al periodo precedente e' attribuito sino a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta' comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis); d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarieta' comunale, da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299. 923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, il Fondo di solidarieta' comunale e' destinato, per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalita' di monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi assegnati. Per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Servizi sociali" dei comuni della regione Sardegna da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della medesima regione, ai fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna, non si tiene conto dei fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalita' di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente puo' essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al quinto e settimo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al quinto e settimo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni di euro per l'anno 2023, a 200 milioni di euro per l'anno 2024, a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite dei livelli essenziali di prestazione (LEP), l'ammontare dei posti disponili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione di eta' compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto e' inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto e' dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido". Il contributo di cui al primo periodo e' ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia previa intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente periodo sono altresi' disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse; d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018. Omissis.». Note al comma 564: - Si riporta il testo del comma 448, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - 1. - 447. Omissis. 448. La dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari e' stabilita in euro 6.197.184.364,87 per l'anno 2017, in euro 6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in euro 6.213.684.365 per l'anno 2020, in euro 6.616.513.365 per l'anno 2021, in euro 6.949.513.365 per l'anno 2022, in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso. Omissis.». Note al comma 565: - Si riporta il testo dell'articolo 243-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art. 243-quater (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione). - 1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonche' alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che e' trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 2. In fase istruttoria, la commissione di cui all'articolo 155 puo' formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente e' tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilita', nonche' di cinque unita' di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 3. La sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia. 4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e' comunicata al Ministero dell'interno. 5. La delibera di approvazione o di diniego del piano puo' essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilita' pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter. 6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonche', entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti. 7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. 7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, e' riconosciuta all'ente locale la facolta' di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5. 7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6.». - Si riporta il testo dell'articolo 53, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): «Art. 53 (Sostegno agli enti in deficit strutturale). - 1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020, per favorire il risanamento finanziario dei comuni il cui deficit strutturale e' imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettivita' e del territorio e non a patologie organizzative, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, e l'ultimo indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e la cui capacita' fiscale pro capite, determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, risulta inferiore a 395. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 che tengono conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti. 3. La dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' incrementata, per l'anno 2020, di 200 milioni di euro. Tale importo e' destinato al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, gia' impegnate. L'erogazione in favore degli enti locali interessati delle predette somme, da effettuarsi nel corso dell'anno 2020, e' subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle risorse. Possono accedere al Fondo di rotazione anche gli enti locali che ne abbiano gia' beneficiato, nel caso di nuove sopravvenute esigenze. 4. Le risorse di cui al comma 3 non possono essere utilizzate secondo le modalita' previste dall'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e sono contabilizzate secondo le modalita' previste dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita' e' applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione. 5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del comma 3 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, attraverso riversamento in entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno. 6. Al comma 3 dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche', in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, puo' garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualita' dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa». Nella delibera di riconoscimento, le coperture sono puntualmente individuate con riferimento a ciascun esercizio del piano di rateizzazione convenuto con i creditori. 7. Per i comuni di cui al comma 1, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito al 31 ottobre 2020. 8. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, per gli enti locali che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini disposti ed assegnati con deliberazione e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti, sono sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se gia' decorrenti. 9. Per gli enti di cui al comma 8 sono altresi' sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti. La sospensione di cui al primo periodo si applica anche ai provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure previste dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche' dagli altri commissari ad acta a qualunque titolo nominati. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del primo periodo non determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni all'attivita' del tesoriere. 10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche ai procedimenti gia' avviati. 10-bis. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, agli enti locali strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non riescono a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.».