art. 1 note (parte 18)

           	
				
 
          Note al comma 519: 
              - La legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento  delle
          politiche  riguardanti  l'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee ed adeguamento  dell'ordinamento  interno
          agli atti normativi comunitari) e' pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 13 maggio 1987, n. 109, S.O. 
          Note al comma 520: 
              - Si riporta il testo del comma 503,  dell'articolo  1,
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli
          obiettivi programmatici). - 1. - 502. Omissis. 
              503.  Al  fine   di   promuovere   l'imprenditoria   in
          agricoltura, ai coltivatori  diretti  e  agli  imprenditori
          agricoli professionali di cui all'articolo  1  del  decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n.  99,  con  eta'  inferiore  a
          quarant'anni, con riferimento alle nuove  iscrizioni  nella
          previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e  il
          31  dicembre  2022,   e'   riconosciuto,   ferma   restando
          l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per
          un periodo massimo  di  ventiquattro  mesi,  l'esonero  dal
          versamento del 100 per  cento  dell'accredito  contributivo
          presso   l'assicurazione    generale    obbligatoria    per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.  L'esonero  di
          cui al primo periodo non e' cumulabile con altri esoneri  o
          riduzioni delle aliquote di  finanziamento  previsti  dalla
          normativa vigente. L'INPS provvede, con le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, al monitoraggio del  numero  di  nuove  iscrizioni
          effettuate ai sensi del presente comma e delle  conseguenti
          minori entrate contributive, inviando relazioni mensili  al
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
          al Ministero dello sviluppo  economico,  al  Ministero  del
          lavoro  e  delle   politiche   sociali   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze. Le disposizioni  di  cui  al
          presente  comma  si  applicano  nei  limiti  previsti   dai
          regolamenti  (UE)  n.  1407/2013  e  n.   1408/2013   della
          Commissione,    del    18    dicembre    2013,     relativi
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 
              Omissis.». 
          Note al comma 521: 
              - Si riporta il testo del comma 132,  dell'articolo  2,
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
              «Art. 2 (Misure  in  materia  di  servizi  di  pubblica
          utilita'  e  per  il  sostegno  dell'occupazione  e   dello
          sviluppo). - 1. - 131. Omissis. 
              132. L'Istituto di  servizi  per  il  mercato  agricolo
          alimentare  (ISMEA)  effettua  interventi   finanziari,   a
          condizioni  agevolate  o  a  condizioni  di   mercato,   in
          societa',  sia  cooperative  che  con   scopo   di   lucro,
          economicamente e finanziariamente sane, che  operano  nella
          produzione,  trasformazione   e   commercializzazione   dei
          prodotti  agricoli,  della   pesca   e   dell'acquacoltura,
          compresi nell'Allegato I  del  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea, nonche' dei beni prodotti  nell'ambito
          delle relative  attivita'  agricole  individuati  ai  sensi
          dell'articolo 32, comma 2,  lettera  c),  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'ISMEA effettua
          interventi  finanziari,  a   condizioni   agevolate   o   a
          condizioni di mercato, in  societa'  il  cui  capitale  sia
          posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori  agricoli,
          cooperative  agricole  a  mutualita'  prevalente   e   loro
          consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute  ai
          sensi della normativa vigente, o in cooperative i cui  soci
          siano in maggioranza imprenditori agricoli,  economicamente
          e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione  e
          nella logistica,  anche  su  piattaforma  informatica,  dei
          prodotti  agricoli,  della   pesca   e   dell'acquacoltura,
          compresi nell'Allegato I  del  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea. Nel caso di interventi a condizioni di
          mercato,  l'ISMEA  opera  esclusivamente  come   socio   di
          minoranza  sottoscrivendo  aumenti   di   capitale   ovvero
          prestiti    obbligazionari    o    strumenti     finanziari
          partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione
          delle partecipazioni, l'ISMEA stipula accordi con  i  quali
          gli altri soci,  o  eventualmente  terzi,  si  impegnano  a
          riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito  dal
          relativo piano specifico di intervento,  le  partecipazioni
          acquisite. Nel caso di interventi a  condizioni  agevolate,
          l'ISMEA interviene tramite l'erogazione di mutui di  durata
          massima di quindici anni. I criteri e  le  modalita'  degli
          interventi finanziari dell'ISMEA sono definiti con  decreto
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali. L'intervento a  condizioni  agevolate  da  parte
          dell'ISMEA e' subordinato alla preventiva  approvazione  di
          apposito  regime  di  aiuti  da  parte  della   Commissione
          europea. 
              Omissis.». 
          Note al comma 522: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  17,  del  decreto
          legislativo 29  marzo  2004,  n.  102,  recante  interventi
          finanziari a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge  7  marzo
          2003, n. 38: 
              «Art. 17 (Interventi per favorire  la  capitalizzazione
          delle  imprese).  -  1.  La  Sezione   speciale   istituita
          dall'articolo 21 della legge  9  maggio  1975,  n.  153,  e
          successive modificazioni, e' incorporata  nell'Istituto  di
          servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 31  marzo  2001,
          n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi
          e passivi. 
              2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a  fronte
          di finanziamenti a  breve,  a  medio  ed  a  lungo  termine
          concessi  da  banche,  intermediari   finanziari   iscritti
          nell'elenco speciale di  cui  all'articolo  107  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive  modificazioni,  nonche'  dagli  altri  soggetti
          autorizzati all'esercizio del credito agrario  e  destinati
          alle imprese operanti nel settore agricolo,  agroalimentare
          e della pesca. La garanzia puo'  altresi'  essere  concessa
          anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le
          medesime destinazioni. 
              2-bis, La garanzia  di  cui  al  comma  2  puo'  essere
          concessa anche a fronte di titoli di  debito  emessi  dalle
          imprese operanti nel  settore  agricolo,  agroalimentare  e
          della   pesca,   in   conformita'   con   quanto   previsto
          dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e
          successive  modificazioni,  acquistati  da   organismi   di
          investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o
          azioni siano collocate  esclusivamente  presso  investitori
          qualificati che non siano, direttamente  o  indirettamente,
          soci della societa' emittente.  Per  le  proprie  attivita'
          istituzionali,  nonche'  per  le  finalita'  del   presente
          decreto  legislativo,  l'ISMEA   si   avvale   direttamente
          dell'anagrafe  delle  aziende  agricole  e  del   fascicolo
          aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e  9
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. 
              3.  Al  fine  di  favorire  l'accesso  al  mercato  dei
          capitali da parte delle imprese di cui al comma 2,  l'ISMEA
          puo'  concedere  garanzia   diretta   a   banche   e   agli
          intermediari finanziari iscritti  nell'elenco  speciale  di
          cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia
          bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
          settembre 1993,  n.  385,  e  successive  modificazioni,  a
          fronte  di  prestiti  partecipativi  e  partecipazioni  nel
          capitale delle imprese  medesime,  assunte  da  banche,  da
          intermediari  finanziari,  nonche'  da  fondi   chiusi   di
          investimento mobiliari. 
              4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire
          anche mediante rilascio di controgaranzia e  cogaranzia  in
          collaborazione  con  confidi,  altri  fondi   di   garanzia
          pubblici e privati, anche  a  carattere  regionale  nonche'
          mediante  finanziamenti   erogati,   nel   rispetto   della
          normativa europea in materia di aiuti di  stato,  a  valere
          sul fondo credito di cui alla decisione  della  Commissione
          Europea C(2011)  2929  del  13  maggio  2011  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. 
              4-bis.  Le  operazioni  di  credito  agrario   di   cui
          all'articolo 43 del testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993,  n.  385,  devono  essere  assistite  dalla
          garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di
          finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2  e
          4. 
              5. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
          da adottarsi entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo, sono  stabiliti  i
          criteri  e  le  modalita'  di  prestazione  delle  garanzie
          previste dal presente articolo, nonche' di quelle  previste
          in attuazione dell'articolo 1, comma 512,  della  legge  30
          dicembre  2004,  n.  311,  tenuto  conto  delle  previsioni
          contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle
          banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie. 
              5-bis. Le  garanzie  prestate  ai  sensi  del  presente
          articolo possono  essere  assistite  dalla  garanzia  dello
          Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da  stabilire
          con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          (112). Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della
          garanzia concessa ai sensi del  comma  2,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 7,  secondo  comma,  numero  2),  della
          legge 5 agosto  1978,  n.  468.  La  predetta  garanzia  e'
          elencata  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  13
          della citata legge n. 468 del 1978. 
              5-ter.  Al  fine  di  assicurare  l'adempimento   delle
          normative  speciali  in  materia  di  redazione  dei  conti
          annuali  e  garantire  una   separatezza   dei   patrimoni,
          l'Istituto di servizi per il  mercato  agricolo  alimentare
          (ISMEA), e' autorizzato ad esercitare la propria  attivita'
          di assunzione di  rischio  per  garanzie  anche  attraverso
          propria societa' di capitali dedicata.  Sull'attivita'  del
          presente  articolo,  l'ISMEA  trasmette   annualmente   una
          relazione al Parlamento. 
              6. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto  di  cui  al  comma  5,  il  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003,  n.  283,  e'
          abrogato.». 
              - Il testo dell'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile
          2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5
          giugno 2020, n. 40 (Misure urgenti in materia di accesso al
          credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di  poteri
          speciali nei  settori  strategici,  nonche'  interventi  in
          materia  di  salute  e  lavoro,  di  proroga   di   termini
          amministrativi e processuali) e' riportato  nelle  note  al
          comma 53. 
              - Il regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione,
          del 27 giugno 2014 (Regolamento della Commissione  relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»
          nel settore della pesca e dell'acquacoltura) e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 28 giugno 2014, n. L 190. 
              - Il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,
          del  18  dicembre  2013,  relativo  all'applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. 
              - Il regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,
          del  18  dicembre  2013,  relativo  all'applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»  nel  settore
          agricolo, e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n.
          L 352. 
          Note al comma 523: 
              - Si riporta il testo degli articoli  9  e  10-bis  del
          titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
          n.    185    (Incentivi    all'autoimprenditorialita'     e
          all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45,  comma  1,
          della legge 17 maggio 1999, n. 144) come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 9 (Principi generali). - 1. Le  disposizioni  del
          presente  capo  sono  dirette  a  sostenere  in  tutto   il
          territorio nazionale le imprese  agricole  a  prevalente  o
          totale partecipazione giovanile o femminile, a favorire  il
          ricambio generazionale in agricoltura  e  a  sostenerne  lo
          sviluppo attraverso migliori condizioni  per  l'accesso  al
          credito. 
              2. La concessione delle misure di cui al presente  capo
          e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea
          ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea.». 
              «Art.  10-bis  (Soggetti  beneficiari).  -  1.  Possono
          beneficiare delle agevolazioni di cui al presente  capo  le
          imprese, in  qualsiasi  forma  costituite,  che  subentrino
          nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante
          esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi  dell'articolo
          2135 del codice civile da almeno  due  anni  alla  data  di
          presentazione della domanda di agevolazione,  e  presentino
          progetti per lo sviluppo o il  consolidamento  dell'azienda
          agricola attraverso iniziative nel settore  agricolo  e  in
          quello  della  trasformazione  e   commercializzazione   di
          prodotti agricoli. 
              2. Le imprese subentranti devono essere in possesso dei
          seguenti requisiti: 
              a) siano costituite da non piu' di sei mesi  alla  data
          di presentazione della domanda di agevolazione; 
              b) esercitino esclusivamente  l'attivita'  agricola  ai
          sensi dell'articolo 2135 del codice civile; 
              c)  siano  amministrate  e  condotte  da   un   giovane
          imprenditore agricolo di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni
          o da una donna o, nel caso di societa', siano composte, per
          oltre la meta' delle quote di partecipazione, da giovani di
          eta' compresa tra i 18 e i 40 anni o da donne. 
              3. Possono altresi' beneficiare delle  agevolazioni  di
          cui al presente capo le imprese che presentino progetti per
          lo sviluppo o il consolidamento di iniziative  nei  settori
          della    produzione    e     della     trasformazione     e
          commercializzazione di prodotti agricoli, attive da  almeno
          due anni  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di
          agevolazione. Tali imprese devono essere  in  possesso  dei
          requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c).». 
          Note al comma 524: 
              - Il testo dei citati articoli 9 e 10-bis del titolo I,
          capo III, del decreto legislativo 21 aprile  2000,  n.  185
          (Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in
          attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio
          1999, n. 144) come  modificato  dalla  presente  legge,  e'
          riportato nelle note al comma 523. 
              - Si riporta il testo del comma 506,  dell'articolo  1,
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
              «Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli
          obiettivi programmatici). - 1. - 505. Omissis. 
              506. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi 504 e 505, nello stato di  previsione  del  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali   e'
          istituito un fondo rotativo con una  dotazione  finanziaria
          iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per  la
          gestione del fondo rotativo e'  autorizzata  l'apertura  di
          un'apposita contabilita' speciale presso la tesoreria dello
          Stato  intestata  al  Ministero  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali. 
              Omissis.». 
          Note al comma 525: 
              - Il testo degli articoli 9 e 10-bis del titolo I, capo
          III,  del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  185
          (Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in
          attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio
          1999, n. 144) come  modificato  dalla  presente  legge,  e'
          riportato nelle note al comma 523. 
          Note al comma 526: 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 17 dicembre  2013  concernente
          l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e
          che abroga i regolamenti (CEE)n. 922/72, (CEE)  n.  234/79,
          (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007  del  Consiglio),  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347/671. 
          Note al comma 527: 
              - Si riporta il testo del comma 506,  dell'articolo  1,
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli
          obiettivi programmatici). - 1. - 505. Omissis. 
              506. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali, da adottare  entro  il  31
          gennaio di ciascuna delle annualita' 2018, 2019 e 2020,  ai
          sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di
          compensazione applicabili agli animali  vivi  delle  specie
          bovina  e  suina  sono  innalzate,   per   ciascuna   delle
          annualita' 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non
          superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento.  L'attuazione
          delle disposizioni di cui al periodo  precedente  non  puo'
          comportare minori entrate superiori a 20  milioni  di  euro
          annui.  Per  gli  anni  2021  e  2022  le  percentuali   di
          compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,
          applicabili alle cessioni  di  animali  vivi  delle  specie
          bovina e suina sono fissate ambedue nella  misura  del  9,5
          per cento. 
              Omissis.». 
          Note al comma 528: 
              -  Si  riporta  il  testo  dei   commi   128   e   129,
          dell'articolo 1, della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
              «Art. 1. - 1. - 127. Omissis. 
              128. Al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno del
          settore  agricolo,  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  e'
          istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, il "  Fondo  per
          lo sviluppo e il sostegno  delle  filiere  agricole,  della
          pesca e dell'acquacoltura  ",  con  una  dotazione  di  300
          milioni di euro per l'anno 2021. 
              129. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita'
          di utilizzazione del Fondo di cui al comma 128. 
              Omissis.». 
          Note al comma 529: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 2  ottobre
          1968, n. 1639 (Regolamento per  l'esecuzione  della  L.  14
          luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della  pesca
          marittima) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 25  luglio  1969,
          n. 188, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
          portuale): 
              «Art. 3 (Costituzione del comando  generale  del  Corpo
          delle  capitanerie).  -  1.  L'Ispettorato  generale  delle
          capitanerie di porto e' costituito in comando generale  del
          Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui e'
          preposto un ammiraglio  ispettore  capo  appartenente  allo
          stesso Corpo,  senza  aumento  di  organico  ne'  di  spese
          complessive, dipende dal Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti nei limiti di quanto dispone il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014,  n.
          72, e svolge le attribuzioni  previste  dalle  disposizioni
          vigenti; esercita altresi'  le  competenze  in  materia  di
          sicurezza della navigazione attribuite al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti.  Le  capitanerie  di  porto
          dipendono  funzionalmente  dal  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  e  dal  Ministero
          delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  per  le
          materie di rispettiva competenza.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  136,  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare): 
              «Art.  136  (Esercizio  di  funzioni   dipendenti   dal
          Ministero   delle   politiche   agricole,   alimentari    e
          forestali). - 1. Il Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -
          Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero delle
          politiche agricole, alimentari e forestali,  ai  sensi  del
          decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, per l'esercizio
          delle funzioni delegate in materia di pesca marittima. 
              2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma  1,
          il Corpo delle capitanerie  di  porto  -  Guardia  costiera
          esercita, in particolare, le sottoelencate funzioni: 
              a) direzione, vigilanza e controllo sulla filiera della
          pesca, ai sensi dell'articolo  21  della  legge  14  luglio
          1965, n. 963; 
              b)  attivita'  amministrativa  in  materia   di   pesca
          marittima sulla base di direttive impartite  dal  Ministero
          delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai  sensi
          dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio
          2004, n. 153; 
              c) in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma  2,
          del citato decreto legislativo  26  maggio  2004,  n.  153,
          centro di controllo nazionale della pesca, sulla base degli
          indirizzi concertati  con  le  Regioni  e  in  aderenza  ai
          principi   generali   di   cui   all'articolo   118   della
          Costituzione; 
              d) vigilanza e controllo sull'esatto adempimento  delle
          norme  relative  alle  provvidenze  in  materia  di   pesca
          previste dalla normativa nazionale e comunitaria; 
              e) verifica della corretta applicazione delle norme sul
          commercio di prodotti ittici e biologici marini; 
              f) partecipazione,  mediante  personale  specializzato,
          alle attivita' di verifica  sull'esatto  adempimento  della
          normativa comunitaria in materia di  pesca,  in  base  alla
          pianificazione, e alle discendenti fasi operative, disposte
          dai competenti organi comunitari.». 
              - Il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.  4  (Misure
          per il riassetto della normativa  in  materia  di  pesca  e
          acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno
          2010, n. 96) e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  1°  febbraio
          2012, n. 26. 
          Note al comma 530: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  6,  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di
          foreste e filiere forestali): 
              «Art. 6 (Programmazione e pianificazione forestale).  -
          1.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  adottato  di  concerto  con   il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, il Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e
          del turismo  e  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, e' approvata la Strategia forestale nazionale.  La
          Strategia, in attuazione dei principi e delle finalita'  di
          cui agli articoli 1 e 2 e degli impegni assunti  a  livello
          internazionale ed europeo, con particolare riferimento alla
          Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013)  n.  659
          del 20 settembre 2013, ed in continuita' con  il  Programma
          quadro per il settore forestale,  definisce  gli  indirizzi
          nazionali per la tutela, la valorizzazione  e  la  gestione
          attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo
          del settore e delle sue filiere  produttive,  ambientali  e
          socio-culturali, ivi compresa  la  filiera  pioppicola.  La
          Strategia forestale nazionale ha  una  validita'  di  venti
          anni  ed  e'   soggetta   a   revisione   e   aggiornamento
          quinquennale. 
              2. In coerenza con  la  Strategia  forestale  nazionale
          adottata ai sensi del comma 1,  le  regioni  individuano  i
          propri obiettivi e definiscono le relative linee  d'azione.
          A  tal  fine,  in  relazione   alle   specifiche   esigenze
          socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonche' alle
          necessita' di prevenzione  del  rischio  idrogeologico,  di
          mitigazione e di adattamento al cambiamento  climatico,  le
          regioni adottano Programmi forestali regionali e provvedono
          alla  loro  revisione  periodica  in  considerazione  delle
          strategie, dei criteri e degli indicatori  da  esse  stesse
          individuati tra quelli contenuti nella Strategia  forestale
          nazionale. 
              3.  Le  regioni  possono  predisporre,  nell'ambito  di
          comprensori  territoriali  omogenei   per   caratteristiche
          ambientali,    paesaggistiche,    economico-produttive    o
          amministrative, piani forestali di indirizzo  territoriale,
          finalizzati  all'individuazione,  al  mantenimento  e  alla
          valorizzazione   delle   risorse   silvo-pastorali   e   al
          coordinamento delle attivita' necessarie alla loro tutela e
          gestione attiva, nonche' al coordinamento  degli  strumenti
          di pianificazione forestale di cui al comma 6.  L'attivita'
          di cui al  presente  comma  puo'  essere  svolta  anche  in
          accordo tra piu' regioni ed enti  locali  in  coerenza  con
          quanto previsto dai piani paesaggistici regionali. I  piani
          forestali  di  indirizzo   territoriale   concorrono   alla
          redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli  143
          e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fatto
          salvo  quanto  previsto  dall'articolo  145  del   medesimo
          decreto legislativo. 
              4. All'approvazione dei piani  forestali  di  indirizzo
          territoriale di cui al comma 3, si applicano le  misure  di
          semplificazione di cui al punto A.20  dell'Allegato  A  del
          decreto del Presidente della Repubblica 13  febbraio  2017,
          n. 31. 
              5. Le  regioni,  nel  rispetto  dell'interesse  comune,
          garantiscono e curano l'applicazione dei piani forestali di
          indirizzo  territoriale,  anche  attraverso  le  forme   di
          sostituzione  diretta  o  di  affidamento  della   gestione
          previste  all'articolo  12.  Con  i  piani   forestali   di
          indirizzo territoriale, le regioni definiscono almeno: 
              a)    le    destinazioni    d'uso    delle    superfici
          silvo-pastorali  ricadenti   all'interno   del   territorio
          sottoposto a pianificazione, i  relativi  obiettivi  e  gli
          indirizzi di gestione necessari alla loro tutela,  gestione
          e valorizzazione; 
              b) le priorita' d'intervento  necessarie  alla  tutela,
          alla gestione e alla valorizzazione ambientale, economica e
          socio-culturale  dei  boschi  e   dei   pascoli   ricadenti
          all'interno del territorio sottoposto a pianificazione; 
              c) il coordinamento tra i diversi ambiti e  livelli  di
          programmazione e di pianificazione territoriale e forestali
          vigenti, in conformita' con i piani paesaggistici regionali
          e  con  gli  indirizzi  di  gestione  delle  aree  naturali
          protette, nazionali e  regionali,  di  cui  all'articolo  2
          della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dei siti della  Rete
          ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE  del
          Consiglio del 21 maggio 1992; 
              d) gli interventi  strutturali  e  infrastrutturali  al
          servizio del bosco, compresa la localizzazione  della  rete
          di viabilita' forestale di cui all'articolo 9, e le  azioni
          minime di gestione, governo e  trattamento  necessari  alla
          tutela e valorizzazione dei boschi e  allo  sviluppo  delle
          filiere forestali locali; 
              e) gli indirizzi di  gestione  silvo-pastorale  per  la
          redazione degli strumenti di pianificazione di cui al comma
          6. 
              6. Le regioni in  attuazione  dei  Programmi  forestali
          regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con  i  piani
          forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3,  ove
          esistenti,  promuovono,  per  le  proprieta'  pubbliche   e
          private, la redazione di piani di gestione forestale  o  di
          strumenti equivalenti, riferiti ad un  ambito  aziendale  o
          sovraziendale   di   livello   locale,   quali    strumenti
          indispensabili a garantire la tutela, la  valorizzazione  e
          la   gestione   attiva   delle   risorse   forestali.   Per
          l'approvazione dei piani  di  gestione  forestale,  qualora
          conformi ai piani forestali di  indirizzo  territoriale  di
          cui  al  comma  3,  non  e'   richiesto   il   parere   del
          Soprintendente per la parte  inerente  la  realizzazione  o
          l'adeguamento della viabilita' forestale di  cui  al  punto
          A.20 dell'Allegato  A  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. 
              7. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  adottato  di  concerto  con   il
          Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  e  d'intesa  con  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di  Bolzano,  sono  approvate
          apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi
          nazionali di elaborazione dei piani forestali di  indirizzo
          territoriale di cui al comma 3  e  dei  piani  di  gestione
          forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma  6,  al
          fine di  armonizzare  le  informazioni  e  permetterne  una
          informatizzazione su  scala  nazionale.  Le  regioni  e  si
          adeguano alle disposizioni di  cui  al  periodo  precedente
          entro 180 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto di cui al presente comma. 
              8. Le regioni, in  conformita'  a  quanto  statuito  al
          comma 7, definiscono i criteri di elaborazione,  attuazione
          e controllo dei piani forestali di  indirizzo  territoriale
          di cui al comma 3 e  dei  piani  di  gestione  forestale  o
          strumenti equivalenti  di  cui  al  comma  6.  Definiscono,
          altresi', i tempi minimi di  validita'  degli  stessi  e  i
          termini per il loro periodico riesame,  garantendo  che  la
          loro redazione e attuazione venga affidata  a  soggetti  di
          comprovata competenza  professionale,  nel  rispetto  delle
          norme  relative  ai  titoli  professionali  richiesti   per
          l'espletamento di tali attivita'. 
              9. Al fine di promuovere la pianificazione forestale  e
          incentivare la gestione  attiva  razionale  del  patrimonio
          forestale,  le  regioni  possono   prevedere   un   accesso
          prioritario  ai  finanziamenti  pubblici  per  il   settore
          forestale a favore delle proprieta' pubbliche e  private  e
          dei beni di uso collettivo e  civico  dotati  di  piani  di
          gestione forestale o di  strumenti  di  gestione  forestale
          equivalenti. 
              10. Il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
          forestali  si  avvale   dell'Osservatorio   nazionale   del
          paesaggio rurale di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  27  febbraio  2013,  n.  105,  per
          l'elaborazione degli indirizzi quadro per la  tutela  e  la
          gestione dei paesaggi rurali e  tradizionali  iscritti  nel
          «Registro  nazionale  dei  paesaggi  rurali  di   interesse
          storico,  delle  pratiche  agricole  e   delle   conoscenze
          tradizionali» e ricadenti nei Piani forestali di  indirizzo
          territoriale elaborati dalle  regioni.  All'attuazione  del
          presente comma  si  fa  fronte  nell'ambito  delle  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.». 
          Note al comma 532: 
              -  Il  riferimento  al   testo   del   citato   decreto
          legislativo 29 dicembre 2011, n. 229  recante  l'attuazione
          dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
          31 dicembre 2009,  n.  196,  in  materia  di  procedure  di
          monitoraggio  sullo  stato  di   attuazione   delle   opere
          pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti  nei
          tempi previsti e costituzione del Fondo opere e  del  Fondo
          progetti, e' riportato nelle note al comma 365. 
          Note al comma 533: 
              - Si riporta il testo dei commi 63 e 64,  dell'articolo
          1, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli
          obiettivi programmatici). - 1. - 62. Omissis. 
              63.  Per   il   finanziamento   degli   interventi   di
          manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova
          costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e  di
          cablaggio  interno  delle  scuole  di  province  e   citta'
          metropolitane,  nonche'   degli   enti   di   decentramento
          regionale e' autorizzata, nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni  di  euro
          per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno  2021,  625
          milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, 530 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  235
          milioni di euro per l'anno 2025, 245 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni  di  euro  per
          l'anno 2030, 335 milioni di euro  per  l'anno  2031  e  400
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036. 
              64. Ai fini dell'attuazione del comma 63,  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
          dell'istruzione,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali,  entro  la  data  del  31
          marzo 2020, 30 giugno 2022, per il  periodo  2020-2029,  ed
          entro la data del 30 giugno 2029, per il periodo  2030-2036
          sono individuati i criteri di riparto  e  le  modalita'  di
          utilizzo  delle  risorse,  ivi  incluse  le  modalita'   di
          utilizzo dei ribassi  d'asta,  di  monitoraggio,  anche  in
          termini di effettivo utilizzo  delle  risorse  assegnate  e
          comunque tramite il sistema di cui al  decreto  legislativo
          29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica,
          nonche'   le   modalita'   di   recupero    ed    eventuale
          riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto  del
          Ministero dell'istruzione, di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, entro novanta  giorni  dalla
          data  di  pubblicazione  dei  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  di  cui  al  primo  periodo,  sono
          individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al
          finanziamento e il relativo importo. 
              Omissis.». 
          Note al comma 535: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 6, del decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 21  gennaio  2021
          (Assegnazione ai comuni di contributi per  investimenti  in
          progetti di rigenerazione urbana, volti alla  riduzione  di
          fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale): 
              «Art. 2 (Comuni richiedenti il contributo). - 1.  Hanno
          facolta' di richiedere i contributi previsti  dall'art.  1,
          comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel  limite
          massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, 250 milioni
          di euro per  l'anno  2022,  di  550  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni dal 2025  al  2034,  i  comuni  con
          popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo  di
          provincia, ed i comuni capoluogo di  provincia  o  sede  di
          citta' metropolitana che  intendono  realizzare  interventi
          per  la  rigenerazione  urbana  volti  alla  riduzione   di
          fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al
          miglioramento  della  qualita'  del  decoro  urbano  e  del
          tessuto sociale ed ambientale, che non siano  integralmente
          finanziati  da  altri  soggetti   pubblici   e/o   privati,
          presentando apposita domanda  secondo  le  modalita'  ed  i
          termini di cui al successivo art. 4. 
              2. Ciascun comune puo' fare richiesta di contributo per
          uno o piu' interventi nel limite massimo di: 
              a) 5.000.000 di euro per i comuni  con  popolazione  da
          15.000 a 49.999 abitanti; 
              b) 10.000.000 di euro per i comuni con  popolazione  da
          50.000 a 100.000 abitanti; 
              c) 20.000.000 di euro  per  i  comuni  con  popolazione
          superiore o uguale  a  100.001  abitanti  e  per  i  comuni
          capoluogo di provincia o sede di citta' metropolitana." 
              "Art. 6. Affidamento dei lavori  e  monitoraggio  degli
          interventi 
              1.  Considerato  che  per  affidamento  dei  lavori  si
          intende la data di stipulazione del relativo  contratto  di
          cui all'art. 32 del richiamato decreto  legislativo  n.  50
          del 2016, l'ente beneficiario del contributo e'  tenuto  ad
          affidare i lavori entro  i  termini  di  seguito  indicati,
          decorrenti per l'anno 2021 dalla  data  di  emanazione  del
          decreto di cui all'art. 5, comma 1, e per gli anni  2022  e
          2023 dal 1° ottobre precedente ciascun anno di  riferimento
          del contributo: 
              a) per le opere il cui costo e'  compreso  tra  750.001
          euro  e  2.500.000  euro  l'affidamento  dei  lavori   deve
          avvenire entro quindici mesi; 
              b) per le opere il cui costo e' superiore  a  2.500.000
          di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro  venti
          mesi. 
              2.  Nel  caso  di  mancato  rispetto  del  termine   di
          emanazione del decreto di cui all'art. 5, comma 1,  per  il
          primo anno di assegnazione dei contributi, i termini di cui
          al comma 1 decorrono dalla data di emanazione del medesimo. 
              3. Ai fini del comma 1, per costo  dell'opera  pubblica
          si  intende  l'importo  complessivo  del  quadro  economico
          dell'opera medesima, cosi' come risultante dal  sistema  di
          monitoraggio di cui al comma 6. 
              4. Qualora l'ente beneficiario del contributo: 
              a) abbia richiesto il contributo anche per le spese  di
          progettazione esecutiva, nel caso in cui  le  stesse  siano
          comprese nel quadro economico  dell'opera  che  si  intende
          realizzare, come specificato all'art. 3, comma 2, i termini
          di cui al comma 1 sono aumentati di dodici mesi; 
              b)  per  espletare  le  procedure  di   selezione   del
          contraente, si avvalga degli istituti della centrale  unica
          di committenza (CUC)  o  della  stazione  unica  appaltante
          (SUA) i termini di cui al comma 1  sono  aumentati  di  tre
          mesi. Tale informazione deve essere desunta dal sistema  di
          cui al comma 6, inserendo la CUC o delle SUA tra i soggetti
          correlati all'opera. 
              5. In caso di  scorrimento  della  graduatoria  di  cui
          all'art. 5, comma 2, i termini di  affidamento  dei  lavori
          individuati al comma 1, lettere a)  e  b)  decorrono  dalla
          data  di  adozione  del  decreto  di  assegnazione  di  cui
          all'art. 5, comma 1. 
              6. Il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi  del
          presente decreto e' effettuato  attraverso  il  sistema  di
          «Monitoraggio delle  opere  pubbliche»  della  "Banca  dati
          delle pubbliche amministrazioni-BDAP"  di  cui  al  decreto
          legislativo 29 dicembre  2011,  n.  229,  classificando  le
          opere sotto la voce «Rigenerazione urbana - LB 2020 - comma
          42".». 
          Note al comma 537: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   7-bis,   del
          decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.  243,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2017,   n.   18
          (Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
          con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
          aree del Mezzogiorno): 
              «Art.   7-bis    (Principi    per    il    riequilibrio
          territoriale). - 1. Il Ministro per il Sud  e  la  coesione
          territoriale   cura   l'applicazione   del   principio   di
          assegnazione differenziale di risorse aggiuntive  a  favore
          degli  interventi  nei  territori  delle  regioni  Abruzzo,
          Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,  Sicilia  e
          Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il  Fondo
          per lo sviluppo e la coesione e dagli accordi con  l'Unione
          europea per i Fondi strutturali e di  investimento  europei
          (SIE). 
              2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto
          delle risorse dei programmi  di  spesa  in  conto  capitale
          finalizzati alla crescita o al sostegno degli  investimenti
          da assegnare  sull'intero  territorio  nazionale,  che  non
          abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati
          alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
          deve essere disposto anche in conformita' all'obiettivo  di
          destinare agli  interventi  nel  territorio  delle  regioni
          Abruzzo, Molise, Campania,  Basilicata,  Calabria,  Puglia,
          Sicilia e Sardegna un volume  complessivo  di  stanziamenti
          ordinari  in  conto  capitale  almeno  proporzionale   alla
          popolazione residente. 
              2-bis.  Entro  il   30   giugno   di   ogni   anno   le
          amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud
          e la coesione territoriale e al  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, con  apposita  comunicazione,  l'elenco  dei
          programmi di spesa ordinaria in conto capitale  di  cui  al
          comma 2. La comunicazione di  cui  al  periodo  precedente,
          entro trenta  giorni  dalla  ricezione,  e'  trasmessa  dal
          Ministro  per   il   Sud   e   la   coesione   territoriale
          all'autorita' politica delegata per il coordinamento  della
          politica economica e la programmazione  degli  investimenti
          pubblici di interesse nazionale. Entro il  30  aprile  2020
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  per   il   Sud   e   la   coesione
          territoriale, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con l'autorita' politica  delegata  per  il
          coordinamento della politica economica e la  programmazione
          degli investimenti pubblici di  interesse  nazionale,  sono
          stabilite le modalita' per verificare che il riparto  delle
          risorse  dei  programmi  di   spesa   in   conto   capitale
          finalizzati alla crescita o al sostegno degli  investimenti
          da assegnare  sull'intero  territorio  nazionale,  che  non
          abbia   criteri   o   indicatori   di   attribuzione   gia'
          individuati,   sia   effettuato   in    conformita'    alle
          disposizioni di cui al  comma  2,  nonche'  per  monitorare
          l'andamento della spesa erogata. 
              2-ter. I contratti di programma tra il Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa e  i  contratti
          di programma tra il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  e  la  Rete  ferroviaria   italiana   Spa   sono
          predisposti in conformita' all'obiettivo di cui al comma  2
          del presente articolo. 
              3. Il Ministro per il Sud e  la  coesione  territoriale
          presenta   annualmente   alle    Camere    una    relazione
          sull'attuazione di quanto previsto dal  presente  articolo,
          con   l'indicazione   delle   idonee   misure    correttive
          eventualmente necessarie. 
              4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
          amministrazioni  interessate   provvedono   alle   relative
          attivita' nell'ambito delle risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente.». 
          Note al comma 541: 
              -  Il  riferimento  al  testo  dell'articolo  102,  del
          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
          contratti pubblici) e' riportato nelle note al comma 410. 
          Note al comma 542: 
              - Il riferimento al testo del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 229  recante  l'attuazione  dell'articolo
          30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge  31  dicembre
          2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo
          stato di attuazione  delle  opere  pubbliche,  di  verifica
          dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   e
          costituzione del Fondo  opere  e  del  Fondo  progetti,  e'
          riportato nelle note al comma 365. 
              -  Il  riferimento  al  testo  dell'articolo  158,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, 267 (Testo unico  delle
          leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali)  e'  riportato
          nelle note al comma 412. 
          Note al comma 543: 
              - Si riporta il testo del comma 868,  dell'articolo  1,
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
              «Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli
          obiettivi programmatici). - 1. - 867. Omissis. 
              868. Il contributo alla finanza pubblica della  regione
          Sardegna e' stabilito nell'ammontare complessivo di 684,210
          milioni di euro per l'anno 2018, di 536 milioni di euro per
          l'anno 2019 e di 383 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2020. I predetti contributi, come  determinati  a
          decorrere  dall'anno  2020,  sono  versati  all'erario  con
          imputazione  sul  capitolo  3465,  articolo  1,   capo   X,
          dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di
          ciascun anno. In mancanza di  tali  versamenti  all'entrata
          del bilancio dello Stato entro il 30 aprile,  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  trattenere
          gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi
          titolo   spettanti   alla   regione,   anche    avvalendosi
          dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate  per  il
          tramite della struttura di gestione. 
              Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dei  commi  850,  851  e  852,
          dell'articolo 1, della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 849. Omissis. 
              850.  In  considerazione  dei  risparmi  connessi  alla
          riorganizzazione   dei   servizi   anche   attraverso    la
          digitalizzazione e il potenziamento del  lavoro  agile,  le
          regioni, le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  i
          comuni, le province e le citta' metropolitane, per ciascuno
          degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo  alla
          finanza pubblica pari a 200 milioni di euro, per le regioni
          e le province autonome,  a  100  milioni  di  euro,  per  i
          comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le citta'
          metropolitane. 
              851. Il riparto del concorso alla finanza  pubblica  da
          parte delle regioni e delle province autonome di  Trento  e
          di Bolzano di cui al comma 850 e' effettuato, entro  il  31
          maggio 2022, in sede di autocoordinamento tra le regioni  e
          le  province  autonome,  formalizzato   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie;  in
          assenza di accordo in sede di autocoordinamento il  riparto
          e' effettuato, entro il 30 settembre 2022, con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro per gli affari regionali  e  le  autonomie,  sulla
          base  di  un'istruttoria   tecnica   sugli   obiettivi   di
          efficientamento condotta dalla Commissione  tecnica  per  i
          fabbisogni   standard   con   il   supporto   del    Centro
          interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) e previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
              852.  Fermo  restando  l'importo  complessivo  di   200
          milioni di euro annui del concorso  alla  finanza  pubblica
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano di cui al comma 850, la quota  del  concorso  delle
          regioni a statuto speciale e  delle  province  autonome  e'
          determinata nel rispetto degli  statuti  speciali  e  delle
          relative norme di attuazione. Per la regione  Trentino-Alto
          Adige/Südtirol, per le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori,  il
          concorso alla finanza  pubblica  e'  determinato  ai  sensi
          dell'articolo 79, comma 4-ter, del testo unico delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del presidente della
          Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 
              Omissis.». 
          Note al comma 544: 
              - Si riporta il testo del comma 806,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 805. Omissis. 
              806.  Al  fine  di  tenere  conto  dei  punti  9  e  10
          dell'accordo quadro tra il Governo, le  regioni  a  statuto
          speciale e le province autonome di Trento e di  Bolzano  in
          materia di finanza pubblica, sancito in sede di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e  di  Bolzano,  il  20  luglio
          2020, e' preordinato, a titolo di acconto, l'importo di 300
          milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021.  Per
          l'anno 2021 il  predetto  importo  e'  comprensivo  di  100
          milioni di euro destinati  alla  riduzione  del  contributo
          alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita  di
          gettito   connesso   agli   effetti   negativi    derivanti
          dall'emergenza da COVID-19 di cui al comma 805. 
              Omissis.». 
          Note al comma 545: 
              - Si riporta il testo del comma 881,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 880. Omissis. 
              881. Il contributo alla finanza pubblica della  Regione
          siciliana  e'  stabilito  nell'ammontare   complessivo   di
          1.304,945 milioni di euro per l'anno 2018 e  1.001  milioni
          di euro annui a decorrere dall'anno 2019.  Con  i  predetti
          contributi   sono   attuate   le   sentenze   della   Corte
          costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del
          2018. 
              Omissis.». 
              - Il riferimento al testo dei commi  850,  851  e  852,
          dell'articolo 1, della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2021 e bilancio pluriennale per il triennio  2021-2023)  e'
          riportato nelle note al comma 543. 
          Note al comma 546: 
              -  Il  riferimento  al  testo  del  citato  comma  806,
          dell'articolo 1, della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2021 e bilancio pluriennale per il triennio  2021-2023)  e'
          riportato nelle note al comma 544. 
          Note al comma 547: 
              - Si riporta il testo del comma 883,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 882. Omissis 
              883. In applicazione del punto 9  dell'Accordo  firmato
          il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze  ed  il  Presidente  della  Regione  siciliana   e'
          attribuito alla regione l'importo complessivo di  euro  540
          milioni da destinare  ai  liberi  consorzi  e  alle  citta'
          metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di
          strade e scuole nonche' per immobili ed opere idrauliche  e
          idrogeologiche di  prevenzione  da  danni  atmosferici,  da
          erogare in quote di euro 20 milioni per ciascuno degli anni
          2019 e 2020 e di euro 100 milioni per ciascuno  degli  anni
          dal 2021 al 2025. 
              Omissis.». 
          Note al comma 548: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  104,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670
          (Approvazione del testo unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti  lo  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto
          Adige): 
              «Art. 104. - Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le
          norme del titolo VI e quelle dell'art.  13  possono  essere
          modificate con legge  ordinaria  dello  Stato  su  concorde
          richiesta  del  Governo  e,  per   quanto   di   rispettiva
          competenza, della regione o delle due province. 
              Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49,  relative
          al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e  di
          quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere
          modificate con legge  ordinaria  dello  Stato  su  concorde
          richiesta del Governo e, rispettivamente, della  regione  o
          della provincia di Bolzano.». 
          Note al comma 549: 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  75  e  79,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
          670   (Approvazione   del   testo   unico    delle    leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  75.  -  1.  Sono  attribuite  alle  province  le
          seguenti quote  del  gettito  delle  sottoindicate  entrate
          tributarie dello Stato, percette nei  rispettivi  territori
          provinciali: 
              a) i nove decimi delle imposte di registro e di  bollo,
          nonche' delle tasse di concessione governativa; 
              b); 
              c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei  tabacchi
          per le vendite afferenti ai territori delle due province; 
              d) gli otto decimi dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          esclusa quella  relativa  all'importazione,  al  netto  dei
          rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni; 
              e) i  nove  decimi  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
          relativa   all'importazione   determinata    assumendo    a
          riferimento i consumi finali. 
              f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina,
          sugli oli da gas per autotrazione  e  sui  gas  petroliferi
          liquefatti  per  autotrazione  erogati  dagli  impianti  di
          distribuzione situati nei  territori  delle  due  province,
          nonche' i nove decimi delle  accise  sugli  altri  prodotti
          energetici ivi consumati; 
              g) i nove decimi di tutte le altre  entrate  tributarie
          erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa
          l'imposta locale sui redditi, ad  eccezione  di  quelle  di
          spettanza  regionale  o  di  altri  enti  pubblici;   nelle
          predette entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla
          raccolta di tutti i giochi con vincita in  denaro,  sia  di
          natura tributaria, sia di natura non tributaria, in  quanto
          costituite, al netto delle vincite e degli  aggi  spettanti
          ai concessionari, da utile erariale. 
              2.». 
              «Art.  79.  -  1.  Il  sistema  territoriale  regionale
          integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli
          enti  di  cui  al   comma   3,   concorre,   nel   rispetto
          dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi  della  legge
          24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli  obiettivi
          di finanza pubblica, di perequazione e  di  solidarieta'  e
          all'esercizio  dei  diritti  e  dei  doveri  dagli   stessi
          derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli  economici  e
          finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea: 
              a)   con   l'intervenuta   soppressione   della   somma
          sostitutiva    dell'imposta     sul     valore     aggiunto
          all'importazione e delle assegnazioni  a  valere  su  leggi
          statali di settore; 
              b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante
          ai sensi dell'articolo 78; 
              c)   con   il   concorso   finanziario   ulteriore   al
          riequilibrio della finanza pubblica  mediante  l'assunzione
          di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali,  anche
          delegate, definite d'intesa con il Ministero  dell'economia
          e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative
          e di progetti,  relativi  anche  ai  territori  confinanti,
          complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui
          a  decorrere  dall'anno  2010   per   ciascuna   provincia.
          L'assunzione di oneri opera comunque  nell'importo  di  100
          milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori
          confinanti risultino per un determinato anno di un  importo
          inferiore a 40 milioni di euro complessivi; 
              d) con le  modalita'  di  coordinamento  della  finanza
          pubblica definite al comma 3. 
              2.  Le  misure  di  cui  al  comma  1  possono   essere
          modificate  esclusivamente  con   la   procedura   prevista
          dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale  modificazione
          costituiscono  il  concorso  agli  obiettivi   di   finanza
          pubblica di cui al comma 1. 
              3.  Fermo  restando  il  coordinamento  della   finanza
          pubblica da parte dello Stato ai  sensi  dell'articolo  117
          della Costituzione, le province provvedono al coordinamento
          della finanza pubblica  provinciale,  nei  confronti  degli
          enti  locali,  dei  propri  enti  e  organismi  strumentali
          pubblici e privati e di quelli  degli  enti  locali,  delle
          aziende sanitarie, delle universita',  incluse  quelle  non
          statali di cui all'articolo 17, comma 120, della  legge  15
          maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a
          ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse
          in via ordinaria. Al fine di conseguire  gli  obiettivi  in
          termini di saldo netto da finanziare previsti in capo  alla
          regione e alle province ai  sensi  del  presente  articolo,
          spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei
          confronti degli enti del sistema territoriale integrato  di
          rispettiva   competenza.   Le   province    vigilano    sul
          raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte
          degli enti  di  cui  al  presente  comma  e,  ai  fini  del
          monitoraggio dei saldi di finanza pubblica,  comunicano  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  gli  obiettivi
          fissati e i risultati conseguiti. 
              4. Nei confronti della regione e delle province e degli
          enti  appartenenti  al   sistema   territoriale   regionale
          integrato non sono  applicabili  disposizioni  statali  che
          prevedono   obblighi,   oneri,   accantonamenti,    riserve
          all'erario o  concorsi  comunque  denominati,  ivi  inclusi
          quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da
          quelli previsti  dal  presente  titolo.  La  regione  e  le
          province provvedono, per se' e per  gli  enti  del  sistema
          territoriale regionale integrato di rispettiva  competenza,
          alle finalita'  di  coordinamento  della  finanza  pubblica
          contenute  in  specifiche  disposizioni  legislative  dello
          Stato, adeguando, ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria  legislazione
          ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4  o
          5, nelle  materie  individuate  dallo  Statuto,  adottando,
          conseguentemente, autonome misure  di  razionalizzazione  e
          contenimento della spesa, anche  orientate  alla  riduzione
          del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle
          dinamiche  della  spesa  aggregata  delle   amministrazioni
          pubbliche  del  territorio  nazionale,  in   coerenza   con
          l'ordinamento dell'Unione europea. 
              4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021,  fermi
          restando i ristori e le riduzioni riconosciuti dallo  Stato
          per gli anni 2020 e 2021 correlati alla perdita di  gettito
          connessa  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   il
          contributo della regione  e  delle  province  alla  finanza
          pubblica in termini di saldo netto da finanziare,  riferito
          al sistema territoriale  regionale  integrato,  e'  pari  a
          905,315 milioni  di  euro  complessivi,  dei  quali  15,091
          milioni di euro  sono  posti  in  capo  alla  regione.  Per
          ciascuno degli anni dal 2022  il  contributo  previsto  dal
          periodo precedente e' pari a 713,71 milioni di euro  annui.
          Il contributo delle province, ferma restando  l'imputazione
          a  ciascuna  di  esse   del   maggior   gettito   derivante
          dall'attuazione   dell'articolo   13,   comma    17,    del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2001,  n.  214,  e
          dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge  27  dicembre
          2013, n. 147, e' ripartito tra  le  province  stesse  sulla
          base  dell'incidenza  del  prodotto   interno   lordo   del
          territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo
          regionale; le province  e  la  regione  possono  concordare
          l'attribuzione alla regione di una quota del contributo. 
              4-ter.  A  decorrere  dall'anno  2028   il   contributo
          complessivo di 713,71 milioni di euro,  ferma  restando  la
          ripartizione dello  stesso  tra  la  regione  Trentino-Alto
          Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  e'
          rideterminato annualmente applicando al predetto importo la
          variazione  percentuale  degli  oneri  del   debito   delle
          pubbliche   amministrazioni   rilevata   nell'ultimo   anno
          disponibile rispetto  all'anno  precedente.  La  differenza
          rispetto  al  contributo  di  713,71  milioni  di  euro  e'
          ripartita tra le province  sulla  base  dell'incidenza  del
          prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia
          sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini  del  periodo
          precedente  e'  considerato  il  prodotto   interno   lordo
          indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile. 
              4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione  e  le
          province conseguono il pareggio del bilancio come  definito
          dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.  243.  Per
          gli anni 2016 e 2017 la regione e le  province  accantonano
          in termini di cassa e in termini di competenza  un  importo
          definito d'intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze tale da garantire la neutralita' finanziaria per  i
          saldi di finanza pubblica. A decorrere  dall'anno  2018  ai
          predetti enti ad autonomia differenziata non  si  applicano
          il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni  in
          materia di patto di stabilita' interno in contrasto con  il
          pareggio di bilancio di cui al primo periodo  del  presente
          comma. 
              4-quinquies. Restano ferme le disposizioni  in  materia
          di monitoraggio, certificazione  e  sanzioni  previste  dai
          commi 460,  461  e  462  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228. 
              4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo  in
          termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del
          15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province e'
          versato  all'erario  con  imputazione  sul  capitolo  3465,
          articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato  entro  il  30
          aprile di ciascun anno.  In  mancanza  di  tali  versamenti
          all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30  aprile  e
          della  relativa  comunicazione  entro  il  30   maggio   al
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  quest'ultimo  e'
          autorizzato  a  trattenere  gli  importi  corrispondenti  a
          valere  sulle  somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti  alla
          regione e a ciascuna provincia relativamente  alla  propria
          quota di contributo, avvalendosi anche  dell'Agenzia  delle
          entrate per  le  somme  introitate  per  il  tramite  della
          Struttura di gestione. 
              4-septies. E' fatta salva la facolta'  da  parte  dello
          Stato di modificare, per un periodo di  tempo  definito,  i
          contributi in termini di saldo netto  da  finanziare  e  di
          indebitamento netto posti a carico della  regione  e  delle
          province, previsti a  decorrere  dall'anno  2018,  per  far
          fronte  ad  eventuali  eccezionali  esigenze   di   finanza
          pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti
          contributi stessi. Contributi  di  importi  superiori  sono
          concordati con la regione e le province. Nel  caso  in  cui
          siano necessarie manovre straordinarie volte ad  assicurare
          il rispetto delle norme europee in materia di  riequilibrio
          del bilancio pubblico i predetti contributi possono  essere
          incrementati, per un periodo limitato, di  una  percentuale
          ulteriore,  rispetto   a   quella   indicata   al   periodo
          precedente, non superiore al 10 per cento. 
              4-octies. La regione  e  le  province  si  obbligano  a
          recepire con propria legge da emanare entro il 31  dicembre
          2014, mediante rinvio formale recettizio,  le  disposizioni
          in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e  degli
          schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali  e  dei
          loro organismi, previste dal decreto legislativo 23  giugno
          2011, n. 118,  nonche'  gli  eventuali  atti  successivi  e
          presupposti,  in  modo  da  consentire   l'operativita'   e
          l'applicazione  delle  predette  disposizioni  nei  termini
          indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per
          le regioni a statuto ordinario,  posticipati  di  un  anno,
          subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale
          volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a
          devoluzioni di tributi erariali e la possibilita'  di  dare
          copertura  agli  investimenti  con  l'utilizzo  del   saldo
          positivo di competenza tra le entrate correnti e  le  spese
          correnti.». 
          Note al comma 550: 
              - Il riferimento al testo del citato articolo  75,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
          670   (Approvazione   del   testo   unico    delle    leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige), come modificato dalla presente legge,
          e' riportato nelle note al comma 549. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 69, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,   n.   670
          (Approvazione del testo unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti  lo  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto
          Adige): 
              «Art. 69. - 1. Sono devoluti alla  regione  i  proventi
          delle  imposte  ipotecarie  percette  nel  suo  territorio,
          relative ai beni situati nello stesso. 
              2. Sono altresi'  devolute  alla  regione  le  seguenti
          quote del gettito delle  sottoindicate  entrate  tributarie
          dello Stato, percette nel territorio regionale: 
              a) i nove decimi  delle  imposte  sulle  successioni  e
          donazioni e sul valore netto globale delle successioni; 
              b) un decimo dell'imposta sul valore aggiunto,  esclusa
          quella relativa all'importazione,  al  netto  dei  rimborsi
          effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive   modificazioni,   determinata    assumendo    a
          riferimento i consumi finali; 
              c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle
          vincite; 
              d).». 
          Note al comma 551: 
              - Si riporta il testo del comma 508,  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2014): 
              «Art. 1. - 1. - 507. Omissis. 
              508. Al fine di assicurare il concorso delle regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano all'equilibrio dei bilanci  e  alla  sostenibilita'
          del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97,  primo
          comma, della Costituzione,  le  nuove  e  maggiori  entrate
          erariali derivanti dal decreto-legge  13  agosto  2011,  n.
          138,  convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge   14
          settembre 2011, n. 148,  e  dal  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, sono riservate  all'Erario,  per  un
          periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per
          essere interamente destinate alla copertura degli oneri per
          il servizio del debito pubblico, al fine  di  garantire  la
          riduzione del debito pubblico stesso  nella  misura  e  nei
          tempi  stabiliti  dal  Trattato   sulla   stabilita',   sul
          coordinamento e sulla governance  nell'Unione  economica  e
          monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai
          sensi della legge 23 luglio  2012,  n.  114.  Con  apposito
          decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
          sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da
          adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
          individuazione del  maggior  gettito,  attraverso  separata
          contabilizzazione. 
              Omissis.». 
          Note al comma 553: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  del  decreto
          legislativo 25 novembre 2019, n. 154 (Norme  di  attuazione
          dello   Statuto    speciale    della    Regione    autonoma
          Friuli-Venezia Giulia in  materia  di  coordinamento  della
          finanza pubblica): 
              «Art. 2 (Metodo dell'accordo).  -  1.  Lo  Stato  e  la
          Regione, con il metodo dell'accordo,  regolano  i  rapporti
          finanziari  tra  lo  Stato  e  il   sistema   integrato   e
          disciplinano l'applicazione al medesimo sistema delle norme
          statali in materia di contenimento della spesa. 
              2. Nel rispetto del principio di leale  collaborazione,
          le trattative  dirette  alla  conclusione  dell'accordo  si
          svolgono in un tempo adeguato ad  un  confronto  effettivo,
          mediante scambio di proposte e  controproposte  motivate  e
          orientate al superiore interesse pubblico. 
              3. Salvo diversa indicazione espressa  da  parte  della
          Regione, le intese concluse nell'ambito della conferenza di
          cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non
          sostituiscono, ai fini del comma 1, il metodo dell'accordo. 
              4. Le disposizioni contenute negli accordi conclusi  ai
          sensi del comma  1  sono  recepite  in  apposite  norme  di
          attuazione statutaria.». 
          Note al comma 555: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  51  della  legge
          costituzionale 31 gennaio  1963,  n.  1  (Statuto  speciale
          della Regione Friuli-Venezia Giulia), come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art.  51.  -  Le  entrate  della  Regione  sono  anche
          costituite dai redditi del  suo  patrimonio  o  da  tributi
          propri che essa ha  la  facolta'  di  istituire  con  legge
          regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato  e
          dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane. 
              Il   gettito   relativo   a   tributi   propri   e    a
          compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che  le
          leggi dello Stato attribuiscano  agli  enti  locali  spetta
          alla Regione con riferimento agli enti locali  del  proprio
          territorio, ferma restando la neutralita'  finanziaria  per
          il bilancio dello Stato. 
              Qualora la legge  dello  Stato  attribuisca  agli  enti
          locali la disciplina dei tributi, delle addizionali o delle
          compartecipazioni di cui  al  secondo  comma,  spetta  alla
          Regione  individuare  criteri,  modalita'   e   limiti   di
          applicazione di tale disciplina nel proprio territorio. 
              Nel rispetto  delle  norme  dell'Unione  europea  sugli
          aiuti di Stato, la Regione puo': 
              a) con riferimento ai tributi erariali per i  quali  lo
          Stato ne prevede la possibilita', modificare  le  aliquote,
          in riduzione, oltre i limiti  attualmente  previsti  e,  in
          aumento, entro il livello massimo di imposizione  stabilito
          dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento,
          introdurre detrazioni di imposta  e  deduzioni  dalla  base
          imponibile; 
              b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi
          tributi locali, disciplinando, anche in deroga  alla  legge
          statale, tra l'altro, le modalita' di riscossione; 
              b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di natura
          immobiliare istituiti con legge statale,  anche  in  deroga
          alla  medesima   legge,   definendone   le   modalita'   di
          riscossione e consentire agli enti locali di modificare  le
          aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni. 
              Il regime doganale e'  di  esclusiva  competenza  dello
          Stato. 
              Qualora la legge dello Stato istituisca un  tributo  di
          spettanza  delle  province,  tale  tributo   e   i   poteri
          riconosciuti alle province in relazione  allo  stesso  sono
          attribuiti alla Regione. 
              Le assegnazioni di  risorse  o  le  misure  agevolative
          disposte dallo Stato  in  favore  della  generalita'  delle
          province, potenzialmente destinate anche ai territori delle
          ex province del Friuli  Venezia  Giulia,  sono  disposte  a
          favore della Regione.». 
          Note al comma 556: 
              -  Si  riporta  il  testo  dei   commi   850   e   852,
          dell'articolo 1, della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2021 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2021-2023),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 849. Omissis. 
              850.  In  considerazione  dei  risparmi  connessi  alla
          riorganizzazione   dei   servizi   anche   attraverso    la
          digitalizzazione e il potenziamento del  lavoro  agile,  le
          regioni, le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  i
          comuni, le province e le citta' metropolitane, per ciascuno
          degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo  alla
          finanza pubblica pari a 196 milioni di euro, per le regioni
          e le province autonome,  a  100  milioni  di  euro,  per  i
          comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le citta'
          metropolitane. 
              851. Omissis. 
              852.  Fermo  restando  l'importo  complessivo  di   196
          milioni di euro annui del concorso  alla  finanza  pubblica
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano di cui al comma 850, la quota  del  concorso  delle
          regioni a statuto speciale e  delle  province  autonome  e'
          determinata nel rispetto degli  statuti  speciali  e  delle
          relative norme di attuazione. Per la regione  Trentino-Alto
          Adige/Südtirol, per le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori,  il
          concorso alla finanza  pubblica  e'  determinato  ai  sensi
          dell'articolo 79, comma 4-ter, del testo unico delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del presidente della
          Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Per  la  regione  Friuli
          Venezia Giulia e i relativi enti locali, il  concorso  alla
          finanza  pubblica  e'  determinato  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 25 novembre 2019, n. 154. 
              Omissis.». 
          Note al comma 557: 
              -  Il  riferimento  al  testo  del  citato  comma  806,
          dell'articolo 1, della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2021 e bilancio pluriennale per il triennio  2021-2023)  e'
          riportato nelle note al comma 544. 
          Note al comma 558: 
              - Si riporta il testo  dei  commi  748  e  875-septies,
          dell'articolo 1, della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 747. Omissis. 
              748.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito  un  fondo,  con
          una dotazione di euro 44.380.452 per l'anno 2019,  di  euro
          16.941.452 per l'anno 2020, di euro 58.493.452  per  l'anno
          2021,  di  euro  29.962.452  per  l'anno  2022,   di   euro
          29.885.452 per l'anno 2023, di euro 39.605.452  per  l'anno
          2024,  di  euro  39.516.452  per  l'anno  2025,   di   euro
          34.279.452 per l'anno 2026, di euro 37.591.452  per  l'anno
          2027 e di euro 58.566.452 annui a decorrere dall'anno 2028,
          da  destinare  al  finanziamento  di  nuove  politiche   di
          bilancio  e  al  rafforzamento  di  quelle  gia'  esistenti
          perseguite dai Ministeri. 
              749. - 875-sexies. Omissis. 
              875-septies. A decorrere dall'anno 2022, le risorse  di
          cui al comma 9 dell'articolo 11-bis  del  decreto-legge  14
          dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   11   febbraio   2019,   n.   12,   sono   destinate
          all'aggiornamento del quadro  delle  relazioni  finanziarie
          tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia. 
              Omissis.». 
          Note al comma 559: 
              - Si riporta il testo del comma 877,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 876. Omissis. 
              877. Il contributo alla finanza pubblica della  regione
          autonoma  Valle   d'Aosta   e'   stabilito   nell'ammontare
          complessivo di 194,726 milioni di  euro  per  l'anno  2018,
          112,807 milioni di euro per l'anno 2019 e  102,807  milioni
          di  euro  annui  a  decorrere  dal  2020.  Con  i  predetti
          contributi   sono   attuate   le   sentenze   della   Corte
          costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del
          2018. 
              Omissis.». 
              - Il riferimento al testo dei citati commi 850,  851  e
          852, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n.  178
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023),  e'
          riportato nelle note al comma 543. 
          Note al comma 560: 
              - Si riporta il testo del comma 11, dell'articolo  1  e
          del comma 10, dell'articolo 2, del decreto-legge 19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in  materia  di  salute,
          sostegno al lavoro e  all'economia,  nonche'  di  politiche
          sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di  assistenza
          territoriale). - 1. - 10. Omissis. 
              11. Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis  e  8  e'
          autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro,
          di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui  al
          comma 4-bis. Per  l'attuazione  dei  commi  5,  6  e  7  e'
          autorizzata, per l'anno 2020, rispettivamente la  spesa  di
          332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di 14.256.000 euro, per
          un totale di 407.896.000 euro. Per l'attuazione del comma 9
          e' autorizzata, per l'anno 2020,  la  spesa  di  10.000.000
          euro. A tal  fine  e'  conseguentemente  incrementato,  per
          l'anno 2020, il livello del  finanziamento  del  fabbisogno
          sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato  per  un
          importo complessivo di 1.256.633.983 euro. Al finanziamento
          di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano,  in  deroga  alle
          disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie
          speciali   il   concorso   regionale   e   provinciale   al
          finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di
          accesso  al  fabbisogno   sanitario   indistinto   corrente
          rilevate  per  l'anno  2020   per   un   importo   pari   a
          1.184.362.779 euro, per dare attuazione a  quanto  previsto
          nei commi da 1 a 7 e 9 del presente articolo e  sulla  base
          delle necessita' legate alla distribuzione  delle  centrali
          operative  a  livello  regionale  per  un  importo  pari  a
          72.271.204 euro, ai sensi di quanto previsto  dal  comma  8
          del presente articolo. La  ripartizione  complessiva  delle
          somme di cui al presente articolo pari a 1.256.633.983 euro
          e' riportata nella tabella di cui all'allegato A annesso al
          presente decreto. Per le finalita' di cui  al  comma  5,  a
          decorrere  dall'anno   2021,   all'onere   complessivo   di
          480.000.000 euro si  provvede  a  valere  sul  livello  del
          finanziamento del fabbisogno sanitario  nazionale  standard
          cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Le regioni
          e le province autonome e gli enti  dei  rispettivi  servizi
          sanitari regionali provvedono  alla  rendicontazione  delle
          spese sostenute nell'apposito centro di costo "COV-20",  di
          cui all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
          convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.
          27. Per le finalita' di cui  ai  commi  4,  4-bis  e  8,  a
          decorrere  dall'anno   2021,   all'onere   complessivo   di
          766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro per l'anno 2021
          per la sperimentazione di cui al comma 4-bis, si provvede a
          valere  sul  livello  del  finanziamento   del   fabbisogno
          sanitario nazionale standard  cui  concorre  lo  Stato  per
          l'anno  di  riferimento.  Al   termine   del   periodo   di
          sperimentazione di cui al comma  4-bis,  le  regioni  e  le
          province autonome provvedono  a  trasmettere  ai  Ministeri
          della salute e dell'economia e delle finanze una  relazione
          illustrativa delle attivita' messe in atto e dei  risultati
          raggiunti. Agli oneri derivanti dal presente comma  pari  a
          1.256.633.983 euro per l'anno 2020, si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 265.». 
              «Art. 2 (Riordino della rete ospedaliera  in  relazione
          all'emergenza da COVID-19). - 1. - 9. Omissis. 
              10. Per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo,  e  7,
          nonche' al fine di integrare le risorse per le finalita' di
          cui al comma 6, lettera a), per l'anno 2020 e'  autorizzata
          la  spesa  complessiva  di   430.975.000   euro,   di   cui
          190.000.000 euro per il comma 6, lettera a), e  240.975.000
          euro per i commi 5 terzo periodo, e  7.  A  tale  fine,  e'
          corrispondentemente  incrementato  per  pari  importo,  per
          l'anno 2020, il livello del  finanziamento  del  fabbisogno
          sanitario nazionale standard  cui  concorre  lo  Stato.  Al
          finanziamento di cui al presente comma  accedono  tutte  le
          regioni e province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in
          deroga alle disposizioni legislative che  stabiliscono  per
          le autonomie speciali il concorso regionale  e  provinciale
          al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote
          di accesso  al  fabbisogno  sanitario  indistinto  corrente
          rilevate  per  l'anno  2020  e  per  gli  importi  indicati
          nell'Allegato C annesso al presente decreto. Le  regioni  e
          le province autonome e  gli  enti  dei  rispettivi  servizi
          sanitari regionali provvedono  alla  rendicontazione  delle
          spese sostenute  nell'anno  2020  nell'apposito  centro  di
          costo "COV-20", di cui all'articolo 18 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27. A  decorrere  dall'anno  2021,
          all'onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla spesa  per
          il personale aggiuntivo di cui  al  comma  7  del  presente
          articolo,  si   provvede   a   valere   sul   livello   del
          finanziamento del fabbisogno sanitario  nazionale  standard
          cui  concorre  lo  Stato  per  l'anno  di  riferimento.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              Omissis.». 
          Note al comma 561: 
              - Si riporta  il  testo  dei  commi  783,  784  e  785,
          dell'articolo 1, della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1.-782. Omissis. 
              783. A decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi
          di parte corrente attribuiti alle province  e  alle  citta'
          metropolitane   delle   regioni   a    statuto    ordinario
          confluiscono in due specifici fondi da  ripartire,  tenendo
          progressivamente conto della differenza  tra  i  fabbisogni
          standard e le capacita' fiscali approvati dalla Commissione
          tecnica per i fabbisogni standard di  cui  all'articolo  1,
          comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
              784. Per il finanziamento e lo sviluppo delle  funzioni
          fondamentali delle province e delle  citta'  metropolitane,
          sulla  base  dei  fabbisogni  standard  e  delle  capacita'
          fiscali  approvati  dalla   Commissione   tecnica   per   i
          fabbisogni standard, e' attribuito  un  contri-buto  di  80
          milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per
          l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150
          milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per
          l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300
          milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per
          l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno  2030  e  di
          600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. 
              785. I  fondi  di  cui  al  comma  783,  unitamente  al
          concorso alla finanza pubblica da parte  delle  province  e
          delle  citta'  metro-politane  delle  regioni   a   statuto
          ordinario, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23
          dicembre 2014, n. 190, e  all'articolo  1,  comma  150-bis,
          della legge 7  aprile  2014,  n.  56,  sono  ripartiti,  su
          proposta  della  Commissione  tecnica  per   i   fabbisogni
          standard,  con  decreto  del  Ministero  dell'interno,   di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022 con
          riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre di
          ciascun anno precedente al triennio di riferimento per  gli
          anni successivi, tenendo altresi' conto di quanto  disposto
          dal comma 784. Resta ferma  la  necessita'  di  conferma  o
          modifica del riparto stesso, con la medesima  procedura,  a
          seguito   dell'eventuale   aggiornamento   dei   fabbisogni
          standard o delle capacita' fiscali. 
              Omissis.». 
          Note al comma 562: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   33,   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche  situazioni  di  crisi)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 33  (Assunzione  di  personale  nelle  regioni  a
          statuto ordinario e nei comuni in base alla  sostenibilita'
          finanziaria).- 1. A decorrere dalla  data  individuata  dal
          decreto  di  cui  al  presente  comma,  anche  al  fine  di
          consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con
          particolare riferimento a quelli in materia di  mitigazione
          del  rischio  idrogeologico,  ambientale,  manutenzione  di
          scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria
          e agli altri programmi previsti  dalla  legge  30  dicembre
          2018, n.  145,  le  regioni  a  statuto  ordinario  possono
          procedere ad assunzioni di personale a tempo  indeterminato
          in  coerenza  con  i  piani  triennali  dei  fabbisogni  di
          personale  e  fermo  restando   il   rispetto   pluriennale
          dell'equilibrio  di  bilancio  asseverato  dall'organo   di
          revisione, sino ad  una  spesa  complessiva  per  tutto  il
          personale dipendente,  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a
          carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
          definito come percentuale, anche differenziata  per  fascia
          demografica, della media delle  entrate  correnti  relative
          agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al  netto
          di quelle la cui destinazione e'  vincolata,  ivi  incluse,
          per le finalita' di cui al presente comma, quelle  relative
          al servizio sanitario  nazionale  ed  al  netto  del  fondo
          crediti di dubbia esigibilita'  stanziato  in  bilancio  di
          previsione.  Con  decreto  del  Ministro   della   pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province  autonome
          di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
          fasce demografiche, i relativi valori  soglia  prossimi  al
          valore  medio  per  fascia  demografica   e   le   relative
          percentuali massime annuali di incremento del personale  in
          servizio per le regioni che si collocano al  di  sotto  del
          predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa  di
          personale,  al  lordo  degli  oneri   riflessi   a   carico
          dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate
          correnti relative  agli  ultimi  tre  rendiconti  approvati
          risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo,
          adottano un percorso  di  graduale  riduzione  annuale  del
          suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025  del
          predetto  valore  soglia  anche  applicando  un  turn  over
          inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni
          che registrano  un  rapporto  superiore  al  valore  soglia
          applicano un turn  over  pari  al  30  per  cento  fino  al
          conseguimento del predetto  valore  soglia.  Il  limite  al
          trattamento accessorio del personale  di  cui  all'articolo
          23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
          e' adeguato, in aumento o  in  diminuzione,  per  garantire
          l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
          2018, del fondo per la contrattazione  integrativa  nonche'
          delle risorse per remunerare  gli  incarichi  di  posizione
          organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
          il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 
              1-bis. A decorrere dalla data individuata  dal  decreto
          di cui al presente comma, anche per le finalita' di' cui al
          comma 1, le province  e  le  citta'  metropolitane  possono
          procedere ad assunzioni di personale a tempo  indeterminato
          in  coerenza  con  i  piani  triennali  dei  fabbisogni  di
          personale  e  fermo  restando   il   rispetto   pluriennale
          dell'equilibrio  di  bilancio  asseverato  dall'organo   di
          revisione, sino ad  una  spesa  complessiva  per  tutto  il
          personale dipendente,  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a
          carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
          definito  come  percentuale,   differenziata   per   fascia
          demografica, della media delle  entrate  correnti  relative
          agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al  netto
          del fondo crediti  di  dubbia  esigibilita'  stanziato  nel
          bilancio di previsione. Con decreto  del  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dell'interno,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della   presente   disposizione   sono
          individuatile fasce demografiche, i relativi valori  soglia
          prossimi al  valore  medio  per  fascia  demografica  e  le
          relative percentuali  massime  annuali  di  incremento  del
          personale  in  servizio  per  le  province  e   le   citta'
          metropolitane che si collocano al  di  sotto  del  predetto
          valore  soglia.  I  predetti   parametri   possono   essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. Le province e le citta' metropolitane  in  cui
          il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico dell'amministrazione, e  la  media  delle
          predette  entrate  correnti  relative   agli   ultimi   tre
          rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia  di
          cui al primo periodo,  adottano  un  percorso  di  graduale
          riduzione   annuale   del   suddetto   rapporto   fino   al
          conseguimento nell'anno 2025  del  predetto  valore  soglia
          anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento.
          A decorrere dal 2025 le province e le citta'  metropolitane
          che registrano  un  rapporto  superiore  al  valore  soglia
          applicano un turn over pari al trenta  per  cento  fino  al
          conseguimento del predetto  valore  soglia.  Il  limite  al
          trattamento accessorio del personale  di  cui  all'articolo
          23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
          e' adeguato, in aumento o  in  diminuzione,  per  garantire
          l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno
          2018, del fondo per la contrattazione  integrativa  nonche'
          delle risorse per remunerare  gli  incarichi  di  posizione
          organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
          il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 
              1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre
          2014, n. 190, e' abrogato. 
              2. A decorrere dalla data individuata  dal  decreto  di
          cui al presente comma, anche per le  finalita'  di  cui  al
          comma 1,  i  comuni  possono  procedere  ad  assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato in  coerenza  con  i  piani
          triennali dei fabbisogni di personale e fermo  restando  il
          rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
          dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
          tutto  il  personale  dipendente,  al  lordo  degli   oneri
          riflessi a carico dell'amministrazione,  non  superiore  al
          valore soglia definito come percentuale, differenziata  per
          fascia demografica,  della  media  delle  entrate  correnti
          relative agli ultimi tre rendiconti approvati,  considerate
          al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
          bilancio di previsione.  Con  decreto  del  Ministro  della
          pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dell'interno,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto sono individuate  le
          fasce demografiche, i relativi valori  soglia  prossimi  al
          valore  medio  per  fascia  demografica   e   le   relative
          percentuali massime annuali di incremento del personale  in
          servizio per i comuni che si  collocano  al  di  sotto  del
          valore soglia prossimo al valore medio, nonche'  un  valore
          soglia superiore cui convergono i comuni con una  spesa  di
          personale eccedente la predetta soglia superiore. I  comuni
          che registrano un rapporto  compreso  tra  i  due  predetti
          valori  soglia  non  possono  incrementare  il  valore  del
          predetto  rapporto   rispetto   a   quello   corrispondente
          registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
          I comuni con popolazione  fino  a  5.000  abitanti  che  si
          collocano al di sotto del valore soglia  di  cui  al  primo
          periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
          dell'articolo  32  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  al  solo  fine  di
          consentire  l'assunzione  di  almeno  una  unita'   possono
          incrementare la spesa di personale  a  tempo  indeterminato
          oltre la predetta soglia  di  un  valore  non  superiore  a
          quello stabilito con decreto di  cui  al  secondo  periodo,
          collocando tali unita' in comando presso le  corrispondenti
          unioni con oneri a carico delle medesime,  in  deroga  alle
          vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
          di  personale.  I   predetti   parametri   possono   essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra  la  spesa  di
          personale,  al  lordo  degli  oneri   riflessi   a   carico
          dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate
          correnti relative  agli  ultimi  tre  rendiconti  approvati
          risulta superiore al valore soglia  superiore  adottano  un
          percorso  di  graduale  riduzione  annuale   del   suddetto
          rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del  predetto
          valore soglia anche applicando un turn  over  inferiore  al
          100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
          un rapporto superiore al valore soglia superiore  applicano
          un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
          predetto valore soglia superiore. Il limite al  trattamento
          accessorio del personale di cui all'articolo 23,  comma  2,
          del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato,
          in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
          valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del  fondo
          per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
          remunerare  gli  incarichi  di   posizione   organizzativa,
          prendendo a riferimento come base di calcolo  il  personale
          in servizio al 31 dicembre 2018. 
              2-bis. Al comma 366  dell'articolo  1  della  legge  30
          dicembre  2018,  n.  145,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) le parole: «ed educativo, anche degli  enti  locali»
          sono soppresse; 
              b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I  commi
          360, 361, 363 e 364 non si applicano  alle  assunzioni  del
          personale educativo degli enti locali». 
              2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui
          all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145, anche utilizzando le graduatorie la cui validita'  sia
          stata  prorogata  ai  sensi  del  comma  362  del  medesimo
          articolo 1. 
              2-quater.  Il  comma   2   dell'articolo   14-ter   del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26,  e'
          abrogato.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dei   commi   557   e   562,
          dell'articolo 1, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296
          recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): 
              «Art. 1. - 1.-556. Omissis. 
              557. Ai fini del concorso delle autonomie  regionali  e
          locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
          enti sottoposti al patto di stabilita'  interno  assicurano
          la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico delle amministrazioni  e  dell'IRAP,  con
          esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi  contrattuali,
          garantendo il contenimento  della  dinamica  retributiva  e
          occupazionale, con azioni  da  modulare  nell'ambito  della
          propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio,  ai
          seguenti ambiti prioritari di intervento: 
              a); 
              b)  razionalizzazione  e  snellimento  delle  strutture
          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
          di  uffici   con   l'obiettivo   di   ridurre   l'incidenza
          percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 
              c)  contenimento  delle  dinamiche  di  crescita  della
          contrattazione  integrativa,  tenuto  anche   conto   delle
          corrispondenti disposizioni dettate per le  amministrazioni
          statali. 
              557-bis. - 561. Omissis. 
              562. Per gli enti non sottoposti alle regole del  patto
          di stabilita' interno, le  spese  di  personale,  al  lordo
          degli oneri  riflessi  a  carico  delle  amministrazioni  e
          dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi
          contrattuali,  non  devono   superare   il   corrispondente
          ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo  periodo
          possono procedere all'assunzione di  personale  nel  limite
          delle  cessazioni   di   rapporti   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato complessivamente intervenute  nel  precedente
          anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558. 
              Omissis.». 
          Note al comma 563: 
              - Si riporta il testo del comma 449,  dell'articolo  1,
          della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2017-2019),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 448. Omissis. 
              449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al  comma
          448 e': 
              a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno
          2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra
          i comuni  interessati  sulla  base  del  gettito  effettivo
          dell'IMU e del tributo per i servizi  indivisibili  (TASI),
          relativo  all'anno  2015  derivante  dall'applicazione  dei
          commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
              b) ripartito, nell'importo massimo  di  66  milioni  di
          euro, tra i comuni per i quali il riparto  dell'importo  di
          cui alla lettera a) non assicura il ristoro di  un  importo
          equivalente   al   gettito   della   TASI   sull'abitazione
          principale stimato ad aliquota di  base.  Tale  importo  e'
          ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
          al precedente periodo l'equivalente del gettito della  TASI
          sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base; 
              c) destinato, per euro 1.885.643.345,70,  eventualmente
          incrementati  della  quota  di  cui  alla  lettera  b)  non
          distribuita e della quota dell'imposta  municipale  propria
          di spettanza  dei  comuni  connessa  alla  regolazione  dei
          rapporti finanziari, ai  comuni  delle  regioni  a  statuto
          ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e  il  45
          per cento per gli anni 2018 e 2019, da  distribuire  tra  i
          predetti  comuni  sulla  base  della  differenza   tra   le
          capacita' fiscali e i fabbisogni standard  approvati  dalla
          Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro  il  30
          settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.  La
          quota di cui al periodo precedente e'  incrementata  del  5
          per cento annuo  dall'anno  2020,  sino  a  raggiungere  il
          valore del 100 per cento a  decorrere  dall'anno  2030.  Ai
          fini della  determinazione  della  predetta  differenza  la
          Commissione tecnica  per  i  fabbisogni  standard,  di  cui
          all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015,  n.
          208, propone la metodologia per la  neutralizzazione  della
          componente rifiuti,  anche  attraverso  l'esclusione  della
          predetta  componente  dai  fabbisogni  e  dalle   capacita'
          fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma
          451 del presente articolo.  L'ammontare  complessivo  della
          capacita' fiscale perequabile dei comuni  delle  regioni  a
          statuto ordinario e' determinata in misura pari al  50  per
          cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
          perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
          predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo,  sino
          a raggiungere il valore  del  100  per  cento  a  decorrere
          dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029,  e',
          invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
          pari all'ammontare algebrico della medesima componente  del
          Fondo  di  solidarieta'  comunale   dell'anno   precedente,
          eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
          alla variazione della quota di fondo non ripartita  secondo
          i criteri di cui al primo periodo; (204) (206) 
              d) destinato, per  euro  464.091.019,18,  eventualmente
          incrementati  della  quota  di  cui  alla  lettera  b)  non
          distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei  comuni
          dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai  comuni
          delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito
          assicurando a ciascun comune una somma  pari  all'ammontare
          algebrico  del  medesimo  Fondo  di  solidarieta'  comunale
          dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in
          misura  corrispondente  alla  variazione   del   Fondo   di
          solidarieta' comunale complessivo; 
              d-bis) per gli anni dal 2018 al  2021,  ripartito,  nel
          limite massimo di 25 milioni di euro annui,  tra  i  comuni
          che   presentano,   successivamente   all'attuazione    del
          correttivo di cui al comma  450,  una  variazione  negativa
          della dotazione del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  per
          effetto dell'applicazione dei criteri  perequativi  di  cui
          alla lettera c),  in  misura  proporzionale  e  nel  limite
          massimo della variazione stessa, e, a  decorrere  dall'anno
          2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro  annui,
          ad incremento del contributo straordinario  ai  comuni  che
          danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma  3,
          del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267, o alla fusione per incorporazione di cui  all'articolo
          1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56; 
              d-ter) destinato, nel limite massimo di euro  5.500.000
          annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni  fino  a  5.000
          abitanti che, successivamente all'applicazione dei  criteri
          di cui alle lettere da a) a d-bis),  presentino  un  valore
          negativo del fondo di solidarieta' comunale. Il  contributo
          di  cui  al  periodo  precedente  e'  attribuito   sino   a
          concorrenza del valore negativo del fondo  di  solidarieta'
          comunale, al netto della quota di alimentazione  del  fondo
          stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000  per
          ciascun comune. In caso di insufficienza delle  risorse  il
          riparto avviene in misura proporzionale al valore  negativo
          del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
          massimo  ammesso  a  riparto  l'importo  negativo  di  euro
          100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
          incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis); 
              d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di  euro  nel
          2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel
          2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560  milioni  di  euro
          annui a  decorrere  dal  2024,  a  specifiche  esigenze  di
          correzione nel riparto del Fondo di solidarieta'  comunale,
          da individuare con i decreti del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni
          beneficiari nonche' i criteri e  le  modalita'  di  riparto
          delle risorse di cui al periodo precedente  sono  stabiliti
          con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
          cui al comma 451. Per  l'anno  2020  i  comuni  beneficiari
          nonche' i criteri e le modalita' di riparto  delle  risorse
          di cui al primo periodo  sono  stabiliti  con  un  apposito
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          il 31 gennaio 2020 previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali; 
              d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000  euro  per
          l'anno 2021, a 254.923.000 euro per  l'anno  2022,  a  299.
          923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno
          2024, a 390.923.000 euro per  l'anno  2025,  a  442.923.000
          euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a
          559.923.000 euro per l'anno 2028, a  618.923.000  euro  per
          l'anno  2029  e  a  650.923.000  euro  annui  a   decorrere
          dall'anno 2030,  quale  quota  di  risorse  finalizzata  al
          finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali  comunali
          svolti in  forma  singola  o  associata  dai  comuni  delle
          regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo
          precedente sono ripartiti  in  proporzione  del  rispettivo
          coefficiente di riparto del fabbisogno  standard  calcolato
          per  la  funzione  "Servizi  sociali"  e  approvato   dalla
          Commissione tecnica  per  i  fabbisogni  standard.  Per  le
          medesime finalita' di cui al primo  periodo,  il  Fondo  di
          solidarieta' comunale e' destinato, per un  importo  di  44
          milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro  per
          l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024,  di  68
          milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro  per
          l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027,  di  97
          milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per
          l'anno 2029 e di 113 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2030,  in  favore  dei  comuni   della   Regione
          siciliana  e  della   regione   Sardegna,   ripartendo   il
          contributo,  entro  il  31  marzo  di   ciascun   anno   di
          riferimento, con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          tenendo  conto  dei  fabbisogni  standard,  sulla  base  di
          un'istruttoria tecnica condotta dalla  Commissione  tecnica
          per i fabbisogni  standard,  allo  scopo  integrata  con  i
          rappresentanti della  Regione  siciliana  e  della  regione
          Sardegna, con il supporto di  esperti  del  settore,  senza
          oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in  sede  di
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.  Agli  esperti
          di cui  al  precedente  periodo  non  spettano  gettoni  di
          presenza, compensi, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti
          comunque  denominati.  Con   il   medesimo   decreto   sono
          disciplinati gli obiettivi di servizio e  le  modalita'  di
          monitoraggio   ed   eventuale   recupero   dei   contributi
          assegnati. Per l'anno 2022,  nelle  more  dell'approvazione
          dei fabbisogni standard per la funzione  "Servizi  sociali"
          dei  comuni  della  regione   Sardegna   da   parte   della
          Commissione tecnica per i fabbisogni standard,  allo  scopo
          integrata con i rappresentanti della medesima  regione,  ai
          fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna,
          non si tiene conto dei fabbisogni standard.  Gli  obiettivi
          di servizio e le modalita' di monitoraggio, per definire il
          livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle  risorse  da
          destinare al finanziamento  e  allo  sviluppo  dei  servizi
          sociali,  sono  stabiliti  entro  il  30  giugno   2021   e
          successivamente entro il 31 marzo dell'anno di  riferimento
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          sulla  base  di  un'istruttoria  tecnica   condotta   dalla
          Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni  standard  con  il
          supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza
          pubblica,  e  previa   intesa   in   sede   di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa
          oltre il  quindicesimo  giorno  dalla  presentazione  della
          proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,
          il  decreto  di  cui  al  periodo  precedente  puo'  essere
          comunque emanato. Le somme che, a seguito del  monitoraggio
          di cui  al  quinto  e  settimo  periodo,  risultassero  non
          destinate ad assicurare il  livello  dei  servizi  definiti
          sulla base degli obiettivi di servizio di cui al  quinto  e
          settimo periodo, sono recuperate  a  valere  sul  fondo  di
          solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni  o,  in
          caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di
          cui ai commi 128 e  129  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228; 
              d-sexies) destinato ai comuni delle regioni  a  statuto
          ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto  a  100
          milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni di euro  per
          l'anno 2023, a 200 milioni di euro per l'anno 2024,  a  250
          milioni di euro per l'anno 2025 e a  300  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2026, quale  quota  di  risorse
          finalizzata  a  incrementare,  nel  limite  delle   risorse
          disponibili per ciascun anno, in percentuale e  nel  limite
          dei livelli essenziali di  prestazione  (LEP),  l'ammontare
          dei  posti  disponili  negli  asili  nido,  equivalenti  in
          termini di costo standard al servizio  a  tempo  pieno,  in
          proporzione alla popolazione di eta' compresa  tra  0  e  2
          anni nei comuni nei quali il predetto rapporto e' inferiore
          ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in  assenza  degli
          stessi, il livello di  riferimento  del  rapporto  e'  dato
          dalla media relativa alla  fascia  demografica  del  comune
          individuata dalla  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni
          standard contestualmente  all'approvazione  dei  fabbisogni
          standard per la funzione "Asili nido". Il contributo di cui
          al  primo  periodo  e'  ripartito  entro  il  30   novembre
          dell'anno precedente a quello di  riferimento  con  decreto
          del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione,
          il Ministro per il sud e  la  coesione  territoriale  e  il
          Ministro per le pari  opportunita'  e  la  famiglia  previa
          intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  su
          proposta  della  Commissione  tecnica  per   i   fabbisogni
          standard,  tenendo  conto,  ove  disponibili,   dei   costi
          standard per  la  funzione  "Asili  nido"  approvati  dalla
          stessa Commissione. Con il decreto  di  cui  al  precedente
          periodo  sono  altresi'  disciplinati  gli   obiettivi   di
          potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con  le
          risorse  assegnate   e   le   modalita'   di   monitoraggio
          sull'utilizzo delle risorse stesse; 
              d-septies)  destinato,  quanto  a  1.077.000   euro   a
          decorrere dall'anno 2021, alla  compensazione  del  mancato
          recupero a carico del comune di Sappada,  distaccato  dalla
          regione Veneto e  aggregato  alla  regione  Friuli  Venezia
          Giulia, nell'ambito della  provincia  di  Udine,  ai  sensi
          della legge 5 dicembre 2017, n. 182,  delle  somme  di  cui
          agli  allegati  1  e  2  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  7  marzo  2018,  pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del  10
          aprile 2018. 
              Omissis.». 
          Note al comma 564: 
              - Si riporta il testo del comma 448,  dell'articolo  1,
          della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2017-2019),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 447. Omissis. 
              448. La dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di
          cui  al  comma  380-ter  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  228,  al  netto  dell'eventuale  quota
          dell'imposta municipale  propria  (IMU)  di  spettanza  dei
          comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari e'
          stabilita in euro 6.197.184.364,87 per l'anno 2017, in euro
          6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018  e  2019,  in
          euro 6.213.684.365 per l'anno 2020, in  euro  6.616.513.365
          per l'anno 2021, in euro 6.949.513.365 per l'anno 2022,  in
          euro 7.107.513.365 per l'anno 2023, in  euro  7.476.513.365
          per l'anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025,  in
          euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in  euro  8.569.513.365
          per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028,  in
          euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro  8.744.513.365
          annui a decorrere  dall'anno  2030,  di  cui  2.768.800.000
          assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza  dei
          comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, eventualmente  variata  della  quota
          derivante  dalla  regolazione   dei   rapporti   finanziari
          connessi  con  la  metodologia  di  riparto  tra  i  comuni
          interessati del Fondo stesso. 
              Omissis.». 
          Note al comma 565: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  243-quater,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, 267 (Testo unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
              «Art.  243-quater  (Esame  del  piano  di  riequilibrio
          finanziario  pluriennale   e   controllo   sulla   relativa
          attuazione). - 1.  Entro  dieci  giorni  dalla  data  della
          delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano  di
          riequilibrio  finanziario  pluriennale  e'  trasmesso  alla
          competente sezione regionale di controllo della  Corte  dei
          conti, nonche' alla Commissione di cui all'articolo 155, la
          quale, entro il termine di sessanta giorni  dalla  data  di
          presentazione del piano, svolge la  necessaria  istruttoria
          anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione
          delle  autonomie   della   Corte   dei   conti.   All'esito
          dell'istruttoria,  la  Commissione  redige  una   relazione
          finale, con gli eventuali allegati, che e'  trasmessa  alla
          sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
              2.  In  fase  istruttoria,  la   commissione   di   cui
          all'articolo  155  puo'  formulare  rilievi   o   richieste
          istruttorie, cui l'ente e' tenuto a fornire risposta  entro
          trenta giorni. Ai  fini  dell'espletamento  delle  funzioni
          assegnate, la Commissione di cui  al  comma  1  si  avvale,
          senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza  o
          rimborsi  di  spese,  di  cinque   segretari   comunali   e
          provinciali in disponibilita', nonche' di cinque unita'  di
          personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie
          degli enti locali, in posizione di  comando  o  distacco  e
          senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 
              3. La sezione regionale di controllo  della  Corte  dei
          conti,  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  data  di
          ricezione della documentazione di cui al comma 1,  delibera
          sull'approvazione o sul diniego del piano,  valutandone  la
          congruenza  ai  fini   del   riequilibrio.   In   caso   di
          approvazione  del  piano,  la  Corte   dei   Conti   vigila
          sull'esecuzione  dello  stesso,  adottando   in   sede   di
          controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma
          6, lettera a), apposita pronuncia. 
              4.  La  delibera  di  accoglimento  o  di  diniego   di
          approvazione  del   piano   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale e' comunicata al Ministero dell'interno. 
              5. La delibera di approvazione o di diniego  del  piano
          puo' essere impugnata entro  30  giorni,  nelle  forme  del
          giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni  riunite
          della Corte dei  conti  in  speciale  composizione  che  si
          pronunciano,  nell'esercizio  della  propria  giurisdizione
          esclusiva  in  tema  di  contabilita'  pubblica,  ai  sensi
          dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro
          30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza  del
          termine per impugnare e,  nel  caso  di  presentazione  del
          ricorso,  sino  alla  relativa  decisione,   le   procedure
          esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono  sospese.
          Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico  grado,
          nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva,  sui
          ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al  Fondo  di
          rotazione di cui all'articolo 243-ter. 
              6. Ai fini del controllo dell'attuazione del  piano  di
          riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di
          revisione  economico-finanziaria  dell'ente  trasmette   al
          Ministero dell'interno e alla competente Sezione  regionale
          della Corte dei conti,  entro  quindici  giorni  successivi
          alla scadenza di  ciascun  semestre,  una  relazione  sullo
          stato di attuazione del piano e  sul  raggiungimento  degli
          obiettivi intermedi  fissati  dal  piano  stesso,  nonche',
          entro il 31  gennaio  dell'anno  successivo  all'ultimo  di
          durata del  piano,  una  relazione  finale  sulla  completa
          attuazione dello stesso e sugli obiettivi  di  riequilibrio
          raggiunti. 
              7. La mancata presentazione del piano entro il  termine
          di  cui  all'articolo  243-bis,   comma   5,   il   diniego
          dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte  della
          competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave
          e reiterato  mancato  rispetto  degli  obiettivi  intermedi
          fissati dal piano, ovvero  il  mancato  raggiungimento  del
          riequilibrio finanziario dell'ente al termine  del  periodo
          di  durata  del  piano  stesso,  comportano  l'applicazione
          dell'articolo 6, comma 2, del decreto  legislativo  n.  149
          del 2011, con l'assegnazione  al  Consiglio  dell'ente,  da
          parte del Prefetto,  del  termine  non  superiore  a  venti
          giorni per la deliberazione del dissesto. 
              7-bis. Qualora,  durante  la  fase  di  attuazione  del
          piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un  grado
          di  raggiungimento  degli  obiettivi  intermedi   superiore
          rispetto a quello previsto, e' riconosciuta all'ente locale
          la facolta' di proporre  una  rimodulazione  dello  stesso,
          anche in  termini  di  riduzione  della  durata  del  piano
          medesimo. Tale  proposta,  corredata  del  parere  positivo
          dell'organo di revisione  economico-finanziaria  dell'ente,
          deve essere presentata direttamente alla competente sezione
          regionale di controllo della Corte dei conti. Si  applicano
          i commi 3, 4 e 5. 
              7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui
          al comma 7-bis, l'ente  locale  provvede  a  rimodulare  il
          piano di riequilibrio approvato, in funzione  della  minore
          durata  dello  stesso.  Restano  in  ogni  caso  fermi  gli
          obblighi  posti   a   carico   dell'organo   di   revisione
          economico-finanziaria previsti dal comma 6.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   53,   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  (Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): 
              «Art. 53 (Sostegno agli enti in deficit strutturale). -
          1. In attuazione della sentenza della Corte  costituzionale
          n. 115 del 2020, per favorire  il  risanamento  finanziario
          dei comuni il cui deficit strutturale  e'  imputabile  alle
          caratteristiche socio-economiche della collettivita' e  del
          territorio e non a patologie organizzative,  e'  istituito,
          nello stato di previsione del  Ministero  dell'interno,  un
          fondo con una dotazione di 100 milioni di euro  per  l'anno
          2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2021  e
          2022, da ripartire tra i comuni  che  hanno  deliberato  la
          procedura di riequilibrio finanziario di  cui  all'articolo
          243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e
          che alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto
          risultano avere il piano di  riequilibrio  approvato  e  in
          corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione  a
          seguito di pronunce della Corte dei  conti  e  della  Corte
          costituzionale, e l'ultimo indice di vulnerabilita' sociale
          e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e
          la  cui  capacita'  fiscale  pro  capite,  determinata  con
          decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  30
          ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  267
          del 16 novembre 2018, risulta inferiore a 395. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  da  emanare
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, sono stabiliti i criteri e  le  modalita'
          di riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 che tengono
          conto dell'importo pro capite  della  quota  da  ripianare,
          calcolato tenendo conto della popolazione residente  al  1°
          gennaio 2020 e del peso  della  quota  da  ripianare  sulle
          entrate  correnti;  ai  fini  del  riparto  gli  enti   con
          popolazione superiore a 200.000 abitanti  sono  considerati
          come enti di 200.000 abitanti. 
              3.  La  dotazione  del  Fondo  di  rotazione   di   cui
          all'articolo 243-ter  del  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, e' incrementata,  per  l'anno  2020,  di  200
          milioni di euro. Tale importo  e'  destinato  al  pagamento
          delle  spese  di  parte  corrente  relative  a   spese   di
          personale,  alla  produzione  di  servizi  in  economia   e
          all'acquisizione di servizi e  forniture,  gia'  impegnate.
          L'erogazione in favore degli enti locali interessati  delle
          predette somme, da effettuarsi nel corso dell'anno 2020, e'
          subordinata all'invio al Ministero  dell'interno  da  parte
          degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo  delle
          risorse. Possono accedere al Fondo di rotazione  anche  gli
          enti locali che ne abbiano gia' beneficiato,  nel  caso  di
          nuove sopravvenute esigenze. 
              4. Le risorse di cui al  comma  3  non  possono  essere
          utilizzate secondo le modalita' previste  dall'articolo  43
          del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  e
          sono  contabilizzate  secondo  le  modalita'  previste  dal
          paragrafo   3.20-bis   del   principio   applicato    della
          contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del  risultato
          di amministrazione accantonata nel fondo  anticipazione  di
          liquidita' e' applicata al bilancio di previsione anche  da
          parte degli enti in disavanzo di amministrazione. 
              5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a
          100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede  ai  sensi
          dell'articolo 114. Alla copertura degli  oneri  di  cui  al
          primo periodo del  comma  3  si  provvede  a  valere  sulle
          risorse di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n.  77,  attraverso  riversamento  in
          entrata del bilancio  dello  Stato  e  riassegnazione  allo
          stato di previsione del Ministero dell'interno. 
              6. Al comma 3 dell'articolo 194 del decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, alla fine del  primo  periodo  sono
          aggiunte le seguenti parole: «,  nonche',  in  presenza  di
          piani  di  rateizzazioni  con  durata  diversa  da   quelli
          indicati  al  comma  2,   puo'   garantire   la   copertura
          finanziaria delle quote annuali previste negli accordi  con
          i  creditori  in  ciascuna  annualita'  dei  corrispondenti
          bilanci, in  termini  di  competenza  e  di  cassa».  Nella
          delibera di riconoscimento, le coperture sono  puntualmente
          individuate con riferimento a ciascun esercizio  del  piano
          di rateizzazione convenuto con i creditori. 
              7. Per i comuni di cui al comma 1, il  termine  per  la
          deliberazione   del   bilancio   di   previsione   di   cui
          all'articolo 151,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, e' differito al 31 ottobre 2020. 
              8. In considerazione della situazione straordinaria  di
          emergenza    sanitaria    derivante    dalla     diffusione
          dell'epidemia da COVID-19, per gli enti  locali  che  hanno
          avuto  approvato  il  piano  di  riequilibrio   finanziario
          pluriennale  di  cui  all'articolo  243-bis   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini  disposti  ed
          assegnati con  deliberazione  e/o  note  istruttorie  dalle
          Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti,  sono
          sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se gia' decorrenti. 
              9. Per gli  enti  di  cui  al  comma  8  sono  altresi'
          sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure  esecutive  a
          qualunque  titolo  intraprese  nei   loro   confronti.   La
          sospensione di cui al primo periodo  si  applica  anche  ai
          provvedimenti adottati dai commissari  nominati  a  seguito
          dell'esperimento delle procedure previste  dal  codice  del
          processo amministrativo di cui  al  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104, nonche' dagli altri commissari ad acta
          a  qualunque  titolo  nominati.  Le   procedure   esecutive
          eventualmente intraprese in violazione  del  primo  periodo
          non  determinano  vincoli  sulle  somme   ne'   limitazioni
          all'attivita' del tesoriere. 
              10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si  applicano
          anche ai procedimenti gia' avviati. 
              10-bis.    In    considerazione    della     situazione
          straordinaria  di  emergenza  sanitaria   derivante   dalla
          diffusione dell'epidemia  da  COVID-19,  agli  enti  locali
          strutturalmente deficitari  di  cui  all'articolo  242  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non riescono a
          garantire la copertura minima del costo di  alcuni  servizi
          prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b)  e  c),
          del  medesimo  decreto  legislativo,  non  si  applica   la
          sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.».