art. 1 (commi 201-300)
    

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|201. All'articolo 23 del decreto legislativo |Aliquote            |
|14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 e'|contributive per    |
|inserito il seguente:                        |l'istituto del      |
|     «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022,|trattamento         |
|a carico dei datori di lavoro che, nel       |straordinario di    |
|semestre precedente la data di presentazione |integrazione        |
|della domanda, abbiano occupato mediamente   |salariale           |
|piu' di quindici dipendenti, nonche' dei     |                    |
|datori di lavoro delle categorie di cui      |                    |
|all'articolo 20, comma 3-ter, e' stabilito un|                    |
|contributo ordinario nella misura dello 0,90 |                    |
|per cento della retribuzione imponibile ai   |                    |
|fini previdenziali, di cui lo 0,30 per cento |                    |
|e' a carico del lavoratore».                 |                    |
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|202. Nel capo III del titolo I del decreto   |Obblighi di         |
|legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo  |formazione o        |
|l'articolo 25-bis e' aggiunto il seguente:   |riqualificazione a  |
|     «Art. 25-ter. - (Condizionalita' e      |carico dei          |
|formazione) - 1. I lavoratori beneficiari di |lavoratori che      |
|integrazioni salariali di cui al presente    |fruiscono dei       |
|capo, allo scopo di mantenere o sviluppare le|trattamenti         |
|competenze in vista della conclusione della  |straordinari di     |
|procedura di sospensione o riduzione         |integrazione        |
|dell'attivita' lavorativa e in connessione   |salariale           |
|con la domanda di lavoro espressa dal        |                    |
|territorio, partecipano a iniziative di      |                    |
|carattere formativo o di riqualificazione,   |                    |
|anche mediante fondi interprofessionali.     |                    |
|     2. Le iniziative di cui al comma 1      |                    |
|possono essere cofinanziate dalle regioni    |                    |
|nell'ambito delle rispettive misure di       |                    |
|formazione e politica attiva del lavoro.     |                    |
|     3. La mancata partecipazione senza      |                    |
|giustificato motivo alle iniziative di cui al|                    |
|comma 1 comporta l'irrogazione di sanzioni   |                    |
|che vanno dalla decurtazione di una          |                    |
|mensilita' di trattamento di integrazione    |                    |
|salariale fino alla decadenza dallo stesso,  |                    |
|secondo le modalita' e i criteri da definire |                    |
|con decreto del Ministro del lavoro e delle  |                    |
|politiche sociali, da adottare entro sessanta|                    |
|giorni dalla data di entrata in vigore della |                    |
|presente disposizione.                       |                    |
|     4. Le modalita' di attuazione delle     |                    |
|iniziative di carattere formativo o di       |                    |
|riqualificazione di cui al comma 1 sono      |                    |
|definite con decreto del Ministro del lavoro |                    |
|e delle politiche sociali, previa intesa in  |                    |
|sede di Conferenza unificata di cui          |                    |
|all'articolo 8 del decreto legislativo 28    |                    |
|agosto 1997, n. 281, da adottare entro       |                    |
|sessanta giorni dalla data di entrata in     |                    |
|vigore della presente disposizione».         |                    |
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|203. L'articolo 22 del decreto legislativo 14|Abrogazione         |
|settembre 2015, n. 150, e' abrogato.         |dell'assegno di     |
|                                             |ricollocazione      |
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|204. All'articolo 26 del decreto legislativo |Fondi di            |
|14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le |solidarieta'        |
|seguenti modificazioni:                      |bilaterali          |
|     a) dopo il comma 1 e' inserito il       |                    |
|seguente:                                    |                    |
|     «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022,|                    |
|fatti salvi i fondi di solidarieta'          |                    |
|bilaterali gia' costituiti alla predetta data|                    |
|che devono comunque adeguarsi a quanto       |                    |
|disposto dall'articolo 30, comma 1-bis, le   |                    |
|organizzazioni sindacali e imprenditoriali   |                    |
|comparativamente piu' rappresentative a      |                    |
|livello nazionale stipulano accordi e        |                    |
|contratti collettivi, anche intersettoriali, |                    |
|aventi a oggetto la costituzione di fondi di |                    |
|solidarieta' bilaterali per i datori di      |                    |
|lavoro che non rientrano nell'ambito di      |                    |
|applicazione dell'articolo 10, con la        |                    |
|finalita' di assicurare ai lavoratori una    |                    |
|tutela in costanza di rapporto di lavoro nei |                    |
|casi di riduzione o sospensione              |                    |
|dell'attivita' lavorativa per le causali     |                    |
|ordinarie e straordinarie, come regolate     |                    |
|dalle disposizioni di cui al titolo I»;      |                    |
|     b) dopo il comma 7 e' inserito il       |                    |
|seguente:                                    |                    |
|     «7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022,|                    |
|l'istituzione dei fondi di cui al comma      |                    |
|1-bis e' obbligatoria per i datori di lavoro |                    |
|che occupano almeno un dipendente. I fondi   |                    |
|gia' costituiti alla predetta data si        |                    |
|adeguano alle disposizioni di cui al presente|                    |
|comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza,|                    |
|i datori di lavoro del relativo settore      |                    |
|confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio     |                    |
|2023, nel fondo di integrazione salariale di |                    |
|cui all'articolo 29, al quale sono trasferiti|                    |
|i contributi gia' versati o comunque dovuti  |                    |
|dai datori di lavoro medesimi»;              |                    |
|     c) al comma 9, alinea, dopo le parole:  |                    |
|«I fondi di cui al comma 1,» sono inserite le|                    |
|seguenti: «che comprendono, per periodi di   |                    |
|sospensione o riduzione dell'attivita'       |                    |
|lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022,   |                    |
|anche i datori di lavoro che occupano almeno |                    |
|un dipendente,».                             |                    |
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|205. All'articolo 27 del decreto legislativo |Fondi di            |
|14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le |solidarieta'        |
|seguenti modificazioni:                      |bilaterali          |
|     a) al comma 3:                          |alternativi         |
|      1) alla lettera a), le parole: «assegno|                    |
|ordinario» sono sostituite dalle seguenti:   |                    |
|«assegno di integrazione salariale»;         |                    |
|      2) alla lettera b) e' aggiunto, in     |                    |
|fine, il seguente periodo: «L'assegno di     |                    |
|solidarieta' puo' essere riconosciuto per    |                    |
|periodi di sospensione o riduzione           |                    |
|dell'attivita' lavorativa fino al 31 dicembre|                    |
|2021»;                                       |                    |
|     b) dopo il comma 4 e' inserito il       |                    |
|seguente:                                    |                    |
|     «4-bis. Per periodi di sospensione o    |                    |
|riduzione dell'attivita' lavorativa          |                    |
|decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono soggetti|                    |
|alla disciplina dei fondi di cui al comma 1  |                    |
|anche i datori di lavoro che occupano almeno |                    |
|un dipendente. I fondi gia' costituiti alla  |                    |
|predetta data si adeguano alle disposizioni  |                    |
|di cui al presente comma entro il 31 dicembre|                    |
|2022. In mancanza, i datori di lavoro        |                    |
|confluiscono nel fondo di integrazione       |                    |
|salariale di cui all'articolo 29, a decorrere|                    |
|dal 1° gennaio 2023».                        |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|206. All'articolo 28, comma 2, del decreto   |Modifica della      |
|legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le    |tipologia della     |
|parole: «assegno ordinario» sono             |tutela              |
|sostituite dalle seguenti: «assegno di       |                    |
|integrazione salariale».                     |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|207. All'articolo 29 del decreto legislativo |Revisione delle     |
|14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le |prestazioni e della |
|seguenti modificazioni:                      |contribuzione       |
|     a) dopo il comma 2 e' inserito il       |relative al Fondo di|
|seguente:                                    |integrazione        |
|     «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022,|salariale           |
|sono soggetti alla disciplina del fondo di   |                    |
|integrazione salariale i datori di lavoro che|                    |
|occupano almeno un dipendente, appartenenti a|                    |
|settori, tipologie e classi dimensionali non |                    |
|rientranti nell'ambito di applicazione       |                    |
|dell'articolo 10, che non aderiscono ai fondi|                    |
|di solidarieta' bilaterali costituiti ai     |                    |
|sensi degli articoli 26, 27 e 40»;           |                    |
|     b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il  |                    |
|seguente periodo: «Il presente comma cessa di|                    |
|trovare applicazione per i trattamenti       |                    |
|decorrenti dal 1° gennaio 2022»;             |                    |
|     c) dopo il comma 3 e' inserito il       |                    |
|seguente:                                    |                    |
|     «3-bis. Per periodi di sospensione o    |                    |
|riduzione dell'attivita' lavorativa          |                    |
|decorrenti dal 1° gennaio 2022, l'assegno di |                    |
|integrazione salariale di cui all'articolo   |                    |
|30, comma 1, in relazione alle causali di    |                    |
|riduzione o sospensione dell'attivita'       |                    |
|lavorativa previste dalla normativa vigente  |                    |
|in materia di integrazioni salariali         |                    |
|ordinarie, e' riconosciuto con i criteri e   |                    |
|per le durate di seguito indicate:           |                    |
|     a) ai datori di lavoro che, nel semestre|                    |
|precedente la data di presentazione della    |                    |
|domanda, abbiano occupato mediamente fino a  |                    |
|cinque dipendenti, per una durata massima di |                    |
|tredici settimane in un biennio mobile;      |                    |
|     b) ai datori di lavoro che, nel semestre|                    |
|precedente la data di presentazione della    |                    |
|domanda, abbiano occupato mediamente piu' di |                    |
|cinque dipendenti, per una durata massima di |                    |
|ventisei settimane in un biennio mobile»;    |                    |
|     d) dopo il comma 4 e' inserito il       |                    |
|seguente:                                    |                    |
|     «4-bis. Per i trattamenti relativi a    |                    |
|periodi di sospensione o riduzione           |                    |
|dell'attivita lavorativa decorrenti dal 1°   |                    |
|gennaio 2022, non si applica la disposizione |                    |
|di cui al comma 4, secondo periodo»;         |                    |
|     e) il comma 8 e' sostituito dal         |                    |
|seguente:                                    |                    |
|     «8. A decorrere dal 1° gennaio 2022,    |                    |
|l'aliquota di finanziamento del fondo e'     |                    |
|fissata allo 0,50 per cento, per i datori di |                    |
|lavoro che, nel semestre precedente la data  |                    |
|di presentazione della domanda, abbiano      |                    |
|occupato mediamente fino a cinque dipendenti,|                    |
|e allo 0,80 per cento, per i datori di lavoro|                    |
|che, nel semestre precedente la data di      |                    |
|presentazione della domanda, abbiano occupato|                    |
|mediamente piu' di cinque dipendenti. E'     |                    |
|stabilita una contribuzione addizionale a    |                    |
|carico dei datori di lavoro connessa         |                    |
|all'utilizzo delle prestazioni di cui al     |                    |
|comma 3-bis, pari al 4 per cento della       |                    |
|retribuzione persa»;                         |                    |
|     f) dopo il comma 8 e' inserito il       |                    |
|seguente:                                    |                    |
|     «8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025,|                    |
|fermo restando quanto previsto dal comma 4, a|                    |
|favore dei datori di lavoro che, nel semestre|                    |
|precedente la data di presentazione della    |                    |
|domanda, abbiano occupato mediamente fino a  |                    |
|cinque dipendenti e che non abbiano          |                    |
|presentato domanda di assegno di integrazione|                    |
|salariale ai sensi del presente articolo per |                    |
|almeno ventiquattro mesi, a far data dal     |                    |
|termine del periodo di fruizione del         |                    |
|trattamento, l'aliquota di cui al comma 8 si |                    |
|riduce in misura pari al 40 per cento»;      |                    |
|     g) al comma 11 e' aggiunto, in fine, il |                    |
|seguente periodo: «Il presente comma cessa di|                    |
|applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022». |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|208. All'articolo 30 del decreto legislativo |Assegno di          |
|14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le |integrazione        |
|seguenti modificazioni:                      |salariale           |
|     a) dopo il comma 1 e' inserito il       |                    |
|seguente:                                    |                    |
|     «1-bis. Per periodi di sospensione o    |                    |
|riduzione dell'attivita' lavorativa          |                    |
|decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di   |                    |
|cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in |                    |
|relazione alle causali previste dalla        |                    |
|normativa in materia di integrazioni         |                    |
|salariali ordinarie e straordinarie, la      |                    |
|prestazione di un assegno di integrazione    |                    |
|salariale di importo pari a quello definito  |                    |
|ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, e     |                    |
|stabiliscono la durata della prestazione in  |                    |
|misura almeno pari ai trattamenti di         |                    |
|integrazione salariale, a seconda della      |                    |
|soglia dimensionale dell'impresa e della     |                    |
|causale invocata, e comunque nel rispetto    |                    |
|delle durate massime complessive previste    |                    |
|dall'articolo 4, comma 1. Entro il 31        |                    |
|dicembre 2022, i fondi gia' costituiti si    |                    |
|adeguano alle disposizioni di cui al presente|                    |
|comma. In mancanza, i datori di lavoro, ai   |                    |
|soli fini dell'erogazione dei trattamenti di |                    |
|integrazione salariale, confluiscono nel     |                    |
|fondo di integrazione salariale di cui       |                    |
|all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio  |                    |
|2023»;                                       |                    |
|     b) ai commi 1 e 2, le parole: «assegno  |                    |
|ordinario», ovunque ricorrono, sono          |                    |
|sostituite dalle seguenti: «assegno di       |                    |
|integrazione salariale»;                     |                    |
|     c) la rubrica e' sostituita dalla       |                    |
|seguente: «Assegno di integrazione           |                    |
|salariale».                                  |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|209. All'articolo 31 del decreto legislativo |Riconoscimento      |
|14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 7 e'|dell'assegno di     |
|aggiunto il seguente:                        |solidarieta'        |
|«7-bis. L'assegno di cui al presente articolo|                    |
|puo' essere riconosciuto per periodi di      |                    |
|sospensione o riduzione dell'attivita'       |                    |
|lavorativa fino al 31 dicembre 2021».        |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|210. All'articolo 33, comma 4, del decreto   |Estensione dei      |
|legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo  |contributi di       |
|le parole: «ai commi da 1 a 3» sono inserite |finanziamento ai    |
|le seguenti: «e di cui all'articolo 27».     |fondi di            |
|                                             |solidarieta'        |
|                                             |bilaterali          |
|                                             |alternativi         |
+---------------------------------------------+--------------------+
|                                             |Composizione del    |
|                                             |comitato            |
|                                             |amministratore del  |
|211. All'articolo 36 del decreto legislativo |Fondo di            |
|14 settembre 2015, n. 148, il comma 2 e'     |integrazione        |
|sostituito dal seguente:                     |salariale           |
|«2. Il comitato amministratore e' composto da|                    |
|esperti in possesso dei requisiti di         |                    |
|professionalita' e onorabilita' previsti     |                    |
|dagli articoli 37 e 38, designati, per i     |                    |
|fondi di cui all'articolo 26, dalle          |                    |
|organizzazioni sindacali dei datori di lavoro|                    |
|e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il   |                    |
|contratto collettivo e, per i fondi di cui   |                    |
|all'articolo 29, dalle organizzazioni        |                    |
|sindacali dei datori di lavoro e dei         |                    |
|lavoratori comparativamente piu'             |                    |
|rappresentative sul piano nazionale, in      |                    |
|numero complessivamente non superiore a      |                    |
|dieci, o nel maggior numero necessario a     |                    |
|garantire la rappresentanza di tutte le parti|                    |
|sociali istitutive del fondo, nonche' da due |                    |
|rappresentanti, con qualifica di dirigente,  |                    |
|rispettivamente del Ministero del lavoro e   |                    |
|delle politiche sociali e del Ministero      |                    |
|dell'economia e delle finanze in possesso dei|                    |
|requisiti di onorabilita' previsti           |                    |
|dall'articolo 38. Ai componenti del comitato |                    |
|non spetta alcun emolumento, indennita' o    |                    |
|rimborso spese».                             |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|212. All'articolo 39, comma 1, del decreto   |Riconoscimento      |
|legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e'    |dell'assegno per il |
|aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per |nucleo familiare    |
|i trattamenti relativi a periodi di          |erogato dall'INPS   |
|sospensione o riduzione dell'attivita'       |per i periodi di    |
|lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ai |fruizione degli     |
|fondi di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 si|assegni del Fondo di|
|applica l'articolo 3, comma 9».              |integrazione        |
|                                             |salariale           |
+---------------------------------------------+--------------------+
|213. All'articolo 40 del decreto legislativo |Fondo territoriale  |
|14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 e'|intersettoriale     |
|inserito il seguente:                        |delle province      |
|«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono|autonome di Trento e|
|soggetti alla disciplina dei fondi di        |di Bolzano          |
|solidarieta' territoriale intersettoriale    |                    |
|anche i datori di lavoro che occupano almeno |                    |
|un dipendente. I fondi gia' costituiti alla  |                    |
|predetta data si adeguano alle disposizioni  |                    |
|di cui al presente comma entro il 31 dicembre|                    |
|2022. In mancanza, i datori di lavoro        |                    |
|confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio     |                    |
|2023, nel fondo di integrazione salariale di |                    |
|cui all'articolo 29, al quale sono trasferiti|                    |
|i contributi gia' versati o comunque dovuti  |                    |
|dai datori di lavoro medesimi».              |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|214. Nel titolo II del decreto legislativo 14|Disposizione in     |
|settembre 2015, n. 148, dopo l'articolo 40 e'|materia di rilascio |
|aggiunto il seguente:                        |del documento unico |
|«Art. 40-bis. - (Disposizione in materia di  |di regolarita'      |
|rilascio del documento unico di regolarita'  |contributiva        |
|contributiva) - 1. A decorrere dal 1° gennaio|                    |
|2022, la regolarita' del versamento          |                    |
|dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai  |                    |
|fondi di solidarieta' bilaterali di cui      |                    |
|agli articoli 26, 27 e 40 e' condizione per  |                    |
|il rilascio del documento unico di           |                    |
|regolarita' contributiva (DURC)».            |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|215. All'articolo 41 del decreto legislativo |Contratto di        |
|14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le |espansione          |
|seguenti modificazioni:                      |                    |
|     a) al comma 1, dopo le parole: «In via  |                    |
|sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, |                    |
|salvo quanto previsto al comma 1-bis,» sono  |                    |
|inserite le seguenti: «e per gli anni 2022 e |                    |
|2023, salvo quanto previsto al comma 1-ter,»;|                    |
|     b) dopo il comma 1-bis e' inserito il   |                    |
|seguente:                                    |                    |
|     «1-ter. Per gli anni 2022 e 2023 il     |                    |
|limite minimo di unita' lavorative in        |                    |
|organico di cui al comma 1 non puo' essere   |                    |
|inferiore a cinquanta, anche calcolate       |                    |
|complessivamente nelle ipotesi di            |                    |
|aggregazione stabile di imprese con un'unica |                    |
|finalita' produttiva o di servizi»;          |                    |
|     c) al comma 5-bis e' aggiunto, in fine, |                    |
|il seguente periodo: «Per gli accordi        |                    |
|stipulati dal 1° gennaio 2022 i benefici di  |                    |
|cui al presente comma sono riconosciuti nel  |                    |
|limite di spesa di 80,4 milioni di euro per  |                    |
|l'anno 2022, 219,6 milioni di euro per l'anno|                    |
|2023, 264,2 milioni di euro per l'anno 2024, |                    |
|173,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 48,4 |                    |
|milioni di euro per l'anno 2026»;            |                    |
|     d) al comma 7, le parole: «entro il     |                    |
|limite complessivo di spesa di 15,7 milioni  |                    |
|di euro per l'anno 2019, di 31,8 milioni di  |                    |
|euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro |                    |
|per l'anno 2021 e di 102 milioni di euro per |                    |
|l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: |                    |
|«entro il limite complessivo di spesa di 15,7|                    |
|milioni di euro per l'anno 2019, di 31,8     |                    |
|milioni di euro per l'anno 2020, di 101      |                    |
|milioni di euro per l'anno 2021, di 256,6    |                    |
|milioni di euro per l'anno 2022, di 469      |                    |
|milioni di euro per l'anno 2023 e di 317,1   |                    |
|milioni di euro per l'anno 2024».            |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|216. All'articolo 44 del decreto legislativo |Trattamento         |
|14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma     |straordinario di    |
|11-bis sono aggiunti i seguenti:             |integrazione        |
|«11-ter. Per fronteggiare, nel biennio       |salariale per       |
|2022-2023, i processi di riorganizzazione    |fronteggiare i      |
|e le situazioni di particolare difficolta'   |processi di         |
|economica, ai datori di lavoro di cui        |riorganizzazione    |
|all'articolo 20 che non possono piu'         |e le situazioni di  |
|ricorrere ai trattamenti straordinari di     |particolare         |
|integrazione salariale e' riconosciuto, in   |difficolta'         |
|deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di   |economica           |
|spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 |                    |
|e di 150 milioni di euro per l'anno 2023, un |                    |
|trattamento straordinario di integrazione    |                    |
|salariale per un massimo di cinquantadue     |                    |
|settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023. |                    |
|L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto |                    |
|del limite di spesa di cui al primo periodo. |                    |
|Qualora dal predetto monitoraggio emerga il  |                    |
|raggiungimento, anche in via prospettica, del|                    |
|predetto limite di spesa, l'INPS non prende  |                    |
|in considerazione ulteriori domande.         |                    |
|11-quater. Per i fondi bilaterali di cui     |                    |
|all'articolo 26, costituiti nel periodo      |                    |
|compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31      |                    |
|dicembre 2021, il termine di adeguamento di  |                    |
|cui all'articolo 30, comma 1-bis, e' fissato |                    |
|al 30 giugno 2023».                          |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|217. All'articolo 8 della legge 8 agosto     |Estensione della    |
|1972, n. 457, dopo il terzo comma e' aggiunto|Cassa integrazione  |
|il seguente:                                 |salariale operai    |
|«A decorrere dal 1° gennaio 2022, il         |agricoli - CISOA ai |
|trattamento di cui al primo comma e'         |lavoratori della    |
|riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti  |pesca e della       |
|imbarcati su navi adibite alla pesca         |piccola pesca       |
|marittima e in acque interne e lagunari, ivi |                    |
|compresi i soci lavoratori di cooperative    |                    |
|della piccola pesca di cui alla legge 13     |                    |
|marzo 1958, n. 250, nonche' agli armatori e  |                    |
|ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave|                    |
|dai medesimi gestita, per periodi diversi da |                    |
|quelli di sospensione dell'attivita'         |                    |
|lavorativa derivante da misure di arresto    |                    |
|temporaneo obbligatorio e non obbligatorio». |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|218. Dopo l'articolo 8 della legge 8 agosto  |Termine per la      |
|1972, n. 457, e' inserito il seguente:       |richiesta di        |
|«Art. 8-bis. - 1. Il conguaglio o la         |rimborso degli      |
|richiesta di rimborso degli importi dei      |importi dei         |
|trattamenti di integrazione salariale        |trattamenti di      |
|corrisposti dai datori di lavoro ai          |integrazione        |
|lavoratori agricoli a tempo indeterminato    |salariale           |
|devono essere effettuati, a pena di          |corrisposti dai     |
|decadenza, entro sei mesi dalla fine del     |datori di lavoro ai |
|periodo di paga in corso alla scadenza del   |lavoratori agricoli |
|termine di durata della concessione o dalla  |a tempo             |
|data del provvedimento di concessione se     |indeterminato       |
|successivo».                                 |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|219. A decorrere dalla competenza del periodo|Ridefinizione delle |
|di paga del mese di gennaio 2022 e fino alla |riduzioni           |
|scadenza della competenza del periodo di paga|contributive        |
|del mese di dicembre 2022, l'aliquota di     |temporanee al fondo |
|finanziamento di cui al comma 8 dell'articolo|di solidarieta'     |
|29 del decreto legislativo 14 settembre 2015,|integrativa a       |
|n. 148, come modificato dalla presente legge,|sostegno dei datori |
|e' ridotta di:                               |di lavoro           |
|     a) 0,350 punti percentuali per i datori |                    |
|di lavoro che, nel semestre precedente la    |                    |
|data di presentazione della domanda, abbiano |                    |
|occupato mediamente fino a cinque dipendenti;|                    |
|     b) 0,250 punti percentuali per i datori |                    |
|di lavoro che, nel semestre precedente la    |                    |
|data di presentazione della domanda, abbiano |                    |
|occupato mediamente piu' di cinque dipendenti|                    |
|e fino a quindici dipendenti;                |                    |
|     c) 0,110 punti percentuali per i datori |                    |
|di lavoro che, nel semestre precedente la    |                    |
|data di presentazione della domanda, abbiano |                    |
|occupato mediamente piu' di quindici         |                    |
|dipendenti;                                  |                    |
|     d) 0,560 punti percentuali per le       |                    |
|imprese esercenti attivita' commerciali,     |                    |
|comprese quelle della logistica e le agenzie |                    |
|di viaggio e turismo, inclusi gli operatori  |                    |
|turistici, che, nel semestre precedente la   |                    |
|data di presentazione della domanda, abbiano |                    |
|occupato mediamente piu' di cinquanta        |                    |
|dipendenti.                                  |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|220. A decorrere dalla competenza del periodo|Riduzione           |
|di paga del mese di gennaio 2022 e fino alla |transitoria della   |
|scadenza della competenza del periodo di paga|contribuzione       |
|del mese di dicembre 2022, l'aliquota di     |relativa            |
|finanziamento di cui al comma                |all'istituto del    |
|1-bis dell'articolo 23 del decreto           |trattamento         |
|legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come  |straordinario di    |
|introdotto dalla presente legge, e' ridotta  |integrazione        |
|di 0,630 punti percentuali per i datori di   |salariale per i     |
|lavoro di cui alla lettera c) del comma 219. |datori di lavoro    |
|                                             |iscritti al fondo di|
|                                             |solidarieta'        |
|                                             |integrativa         |
+---------------------------------------------+--------------------+
|221. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. |Estensione della    |
|22, sono apportate le seguenti modificazioni:|Nuova prestazione di|
|     a) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunto,|assicurazione       |
|in fine, il seguente periodo: «A             |sociale per         |
|decorrere dal 1° gennaio 2022 sono           |l'impiego - NASpI   |
|destinatari della NASpI anche gli operai     |agli operai agricoli|
|agricoli a tempo indeterminato delle         |a tempo             |
|cooperative e loro consorzi che trasformano, |indeterminato delle |
|manipolano e commercializzano prodotti       |cooperative e loro  |
|agricoli e zootecnici prevalentemente propri |consorzi            |
|o conferiti dai loro soci, di cui alla legge |                    |
|15 giugno 1984, n. 240»;                     |                    |
|     b) all'articolo 3, dopo il comma 1 e'   |                    |
|inserito il seguente:                        |                    |
|     «1-bis. Il requisito di cui al comma 1, |                    |
|lettera c), cessa di applicarsi con          |                    |
|riferimento agli eventi di disoccupazione    |                    |
|verificatisi dal 1° gennaio 2022»;           |                    |
|     c) all'articolo 4, comma 3, e' aggiunto,|                    |
|in fine, il seguente periodo: «Con           |                    |
|riferimento agli eventi di disoccupazione    |                    |
|verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASpI si|                    |
|riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere |                    |
|dal primo giorno del sesto mese di fruizione;|                    |
|tale riduzione decorre dal primo giorno      |                    |
|dell'ottavo mese di fruizione per i          |                    |
|beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il |                    |
|cinquantacinquesimo anno di eta' alla data di|                    |
|presentazione della domanda».                |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|222. All'articolo 3, primo comma, della legge|Applicazione delle  |
|15 giugno 1984, n. 240, dopo le parole:      |disposizioni del    |
|«ordinaria e straordinaria,» sono inserite le|settore             |
|seguenti: «all'indennita' di disoccupazione  |dell'industria sia  |
|denominata NASpI,».                          |agli effetti della  |
|                                             |contribuzione che   |
|                                             |delle prestazioni,  |
|                                             |nei confronti delle |
|                                             |imprese cooperative |
|                                             |e loro consorzi     |
+---------------------------------------------+--------------------+
|223. All'articolo 15 del decreto legislativo |Indennita' di       |
|4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma           |disoccupazione per i|
|15-quater e' aggiunto il seguente:           |lavoratori con      |
|«15-quinquies. In relazione agli eventi di   |rapporto di         |
|disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio   |collaborazione      |
|2022 la DIS-COLL si riduce del 3 per cento   |coordinata e        |
|ogni mese a decorrere dal primo giorno del   |continuativa -      |
|sesto mese di fruizione ed e' corrisposta    |DIS-COLL            |
|mensilmente per un numero di mesi pari ai    |                    |
|mesi di contribuzione accreditati nel periodo|                    |
|intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno    |                    |
|precedente l'evento di cessazione del lavoro |                    |
|e il predetto evento. Ai fini della durata   |                    |
|non sono computati i periodi contributivi che|                    |
|hanno gia' dato luogo ad erogazione della    |                    |
|prestazione. La DIS-COLL non puo' in ogni    |                    |
|caso superare la durata massima di dodici    |                    |
|mesi. Per i periodi di fruizione della       |                    |
|DIS-COLL e' riconosciuta la contribuzione    |                    |
|figurativa rapportata al reddito medio       |                    |
|mensile di cui al comma 4, entro un limite di|                    |
|retribuzione pari a 1,4 volte l'importo      |                    |
|massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in |                    |
|corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i|                    |
|collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi |                    |
|di ricerca con borsa di studio che hanno     |                    |
|diritto di percepire la DIS-COLL, nonche' per|                    |
|gli amministratori e i sindaci di cui al     |                    |
|comma 1, e' dovuta un'aliquota contributiva  |                    |
|pari a quella dovuta per la NASpI».          |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|224. Al fine di garantire la salvaguardia del|Disposizioni in     |
|tessuto occupazionale e produttivo, il datore|materia di          |
|di lavoro in possesso dei requisiti          |cessazione di       |
|dimensionali di cui al comma 225 che intenda |attivita' produttiva|
|procedere alla chiusura di una sede, di uno  |nel territorio      |
|stabilimento, di una filiale, o di un ufficio|nazionale con       |
|o reparto autonomo situato nel territorio    |riferimento         |
|nazionale, con cessazione definitiva della   |all'obbligo di      |
|relativa attivita' e con licenziamento di un |comunicazione per   |
|numero di lavoratori non inferiore a 50, e'  |iscritto del datore |
|tenuto a dare comunicazione per iscritto     |di lavoro           |
|dell'intenzione di procedere alla chiusura   |                    |
|alle rappresentanze sindacali aziendali o    |                    |
|alla rappresentanza sindacale unitaria       |                    |
|nonche' alle sedi territoriali delle         |                    |
|associazioni sindacali di categoria          |                    |
|comparativamente piu' rappresentative sul    |                    |
|piano nazionale e, contestualmente, alle     |                    |
|regioni interessate, al Ministero del lavoro |                    |
|e delle politiche sociali, al Ministero dello|                    |
|sviluppo economico e all'Agenzia nazionale   |                    |
|per le politiche attive del lavoro (ANPAL).  |                    |
|La comunicazione puo' essere effettuata      |                    |
|tramite l'associazione dei datori di lavoro  |                    |
|alla quale l'impresa aderisce o conferisce   |                    |
|mandato.                                     |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|225. La disciplina di cui ai commi da 224 a  |Ambito di           |
|238 si applica ai datori di lavoro che,      |applicazione delle  |
|nell'anno precedente, abbiano occupato con   |disposizioni in     |
|contratto di lavoro subordinato, inclusi gli |materia di          |
|apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno |cessazione          |
|250 dipendenti.                              |dell'attivita'      |
|                                             |produttiva          |
+---------------------------------------------+--------------------+
|226. Sono esclusi dall'ambito di applicazione|Esclusione          |
|dei commi da 224 a 238 i datori di lavoro che|dall'ambito di      |
|si trovano in condizioni di squilibrio       |applicazione delle  |
|patrimoniale o economico-finanziario che ne  |disposizioni in     |
|rendono probabile la crisi o l'insolvenza e  |materia di          |
|che possono accedere alla procedura di       |cessazione          |
|composizione negoziata per la soluzione della|dell'attivita'      |
|crisi d'impresa di cui al decreto-legge 24   |produttiva          |
|agosto 2021, n. 118, convertito, con         |                    |
|modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021,  |                    |
|n. 147.                                      |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|227. La comunicazione di cui al comma 224 e' |Termine per la      |
|effettuata almeno novanta giorni prima       |comunicazione       |
|dell'avvio della procedura di cui            |dell'avvio della    |
|all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n.|procedura di        |
|223, e indica le ragioni economiche,         |chiusura            |
|finanziarie, tecniche o organizzative della  |dell'attivita'      |
|chiusura, il numero e i profili professionali|                    |
|del personale occupato e il termine entro cui|                    |
|e' prevista la chiusura. I licenziamenti     |                    |
|individuali per giustificato motivo oggettivo|                    |
|e i licenziamenti collettivi intimati in     |                    |
|mancanza della comunicazione o prima dello   |                    |
|scadere del termine di novanta giorni sono   |                    |
|nulli.                                       |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|228. Entro sessanta giorni dalla             |Presentazione del   |
|comunicazione di cui al comma 224, il datore |piano per limitare  |
|di lavoro elabora un piano per limitare le   |le ricadute         |
|ricadute occupazionali ed economiche         |occupazionali ed    |
|derivanti dalla chiusura e lo presenta alle  |economiche derivanti|
|rappresentanze sindacali di cui al comma 224 |dalla chiusura      |
|e contestualmente alle regioni interessate,  |                    |
|al Ministero del lavoro e delle politiche    |                    |
|sociali, al Ministero dello sviluppo         |                    |
|economico e all'ANPAL. Il piano non puo'     |                    |
|avere una durata superiore a dodici mesi e   |                    |
|indica:                                      |                    |
|     a) le azioni programmate per la         |                    |
|salvaguardia dei livelli occupazionali e gli |                    |
|interventi per la gestione non traumatica dei|                    |
|possibili esuberi, quali il ricorso ad       |                    |
|ammortizzatori sociali, la ricollocazione    |                    |
|presso altro datore di lavoro e le misure di |                    |
|incentivo all'esodo;                         |                    |
|     b) le azioni finalizzate alla           |                    |
|rioccupazione o all'autoimpiego, quali       |                    |
|formazione e riqualificazione professionale  |                    |
|anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;|                    |
|     c) le prospettive di cessione           |                    |
|dell'azienda o di rami d'azienda con         |                    |
|finalita' di continuazione dell'attivita',   |                    |
|anche mediante cessione dell'azienda, o di   |                    |
|suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da  |                    |
|essi costituite;                             |                    |
|     d) gli eventuali progetti di            |                    |
|riconversione del sito produttivo, anche per |                    |
|finalita' socio-culturali a favore del       |                    |
|territorio interessato;                      |                    |
|     e) i tempi e le modalita' di attuazione |                    |
|delle azioni previste.                       |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|229. I lavoratori interessati dal piano di   |Definizione dei     |
|cui al comma 228 sottoscritto ai sensi       |limiti massimi di   |
|del comma 231, possono beneficiare del       |spesa ai fini del   |
|trattamento straordinario di integrazione    |riconoscimento del  |
|salariale di cui all'articolo                |trattamento         |
|22-ter del decreto legislativo 14 settembre  |straordinario di    |
|2015, n. 148, come introdotto dal presente   |integrazione        |
|articolo, nel limite massimo di spesa di 35,1|salariale           |
|milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni|                    |
|di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro|                    |
|per l'anno 2024, 73,6 milioni di euro per    |                    |
|l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno |                    |
|2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027,  |                    |
|76,9 milioni di euro per l'anno 2028, 78     |                    |
|milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni|                    |
|di euro per l'anno 2030 e 80,3 milioni di    |                    |
|euro annui a decorrere dall'anno 2031. L'INPS|                    |
|provvede al monitoraggio del limite di spesa |                    |
|di cui al presente comma. Qualora dal        |                    |
|predetto monitoraggio emerga che e' stato    |                    |
|raggiunto anche in via prospettica il limite |                    |
|di spesa, l'INPS non prende in considerazione|                    |
|ulteriori domande.                           |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|230. Le azioni di cui al comma 228,          |Partecipazione delle|
|lettera b), possono essere cofinanziate dalle|regioni per gli     |
|regioni nell'ambito delle rispettive misure  |interventi in       |
|di politica attiva del lavoro.               |materia di          |
|                                             |formazione e        |
|                                             |riqualificazione    |
|                                             |professionale del   |
|                                             |personale           |
|                                             |interessato dalla   |
|                                             |chiusura            |
|                                             |dell'attivita'      |
+---------------------------------------------+--------------------+
|231. Entro trenta giorni dalla sua           |Procedure per la    |
|presentazione, il piano di cui al comma 228  |discussione del     |
|e' discusso con le rappresentanze sindacali  |piano per limitare  |
|di cui al comma 224, alla presenza dei       |le ricadute         |
|rappresentanti delle regioni interessate, del|occupazionali ed    |
|Ministero del lavoro e delle politiche       |economiche derivanti|
|sociali, del Ministero dello sviluppo        |dalla chiusura      |
|economico e dell'ANPAL. In caso di accordo   |                    |
|sindacale, si procede alla sottoscrizione del|                    |
|piano, a seguito del quale il datore di      |                    |
|lavoro assume l'impegno di realizzare le     |                    |
|azioni in esso contenute nei tempi e con le  |                    |
|modalita' programmate. In caso di accordo    |                    |
|sindacale di cui al presente comma, qualora  |                    |
|il datore di lavoro avvii, al termine del    |                    |
|piano, la procedura di licenziamento         |                    |
|collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, |                    |
|n. 223, non trova applicazione la previsione |                    |
|di cui all'articolo 2, comma 35, della legge |                    |
|28 giugno 2012, n. 92.                       |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|232. I lavoratori interessati dal piano di   |Accesso dei         |
|cui al comma 228 accedono al programma       |lavoratori al       |
|Garanzia di occupabilita' dei lavoratori     |programma nazionale |
|(GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della|"Garanzia di        |
|legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i |occupabilita' dei   |
|nominativi dei lavoratori coinvolti sono     |lavoratori" (GOL)   |
|comunicati all'ANPAL che li mette a          |                    |
|disposizione delle regioni interessate.      |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|233. Prima della conclusione dell'esame del  |Divieto di          |
|piano e della sua eventuale sottoscrizione il|licenziamento       |
|datore di lavoro non puo' avviare la         |collettivo dei      |
|procedura di licenziamento collettivo di cui |lavoratori          |
|alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ne'       |                    |
|intimare licenziamenti per giustificato      |                    |
|motivo oggettivo.                            |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|234. Il datore di lavoro comunica mensilmente|Verifica dello stato|
|ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di  |di attuazione del   |
|attuazione del piano, dando evidenza del     |piano per limitare  |
|rispetto dei tempi e delle modalita' di      |le ricadute         |
|attuazione, nonche' dei risultati delle      |occupazionali ed    |
|azioni intraprese.                           |economiche derivanti|
|                                             |dalla chiusura      |
+---------------------------------------------+--------------------+
|235. In mancanza di presentazione del piano o|Adempimenti del     |
|qualora il piano non contenga gli elementi di|datore di lavoro in |
|cui al comma 228, il datore di lavoro e'     |caso di mancanza di |
|tenuto a pagare il contributo di cui         |presentazione del   |
|all'articolo 2, comma 35, della legge 28     |piano per limitare  |
|giugno 2012, n. 92, in misura pari al doppio |le ricadute         |
|e qualora avvii la procedura di licenziamento|occupazionali ed    |
|collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, |economiche derivanti|
|n. 223, non trova applicazione la previsione |dalla chiusura      |
|di cui all'articolo 2, comma 35, della legge |                    |
|28 giugno 2012, n. 92. La verifica formale in|                    |
|ordine alla sussistenza, nel piano           |                    |
|presentato, degli elementi di cui al comma   |                    |
|228 e' effettuata dalla struttura per le     |                    |
|crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma |                    |
|852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In|                    |
|caso di mancata sottoscrizione dell'accordo  |                    |
|sindacale di cui al comma 231, il datore di  |                    |
|lavoro e' tenuto a pagare il contributo di   |                    |
|cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 |                    |
|giugno 2012, n. 92, aumentato del 50 per     |                    |
|cento e qualora avvii la procedura di        |                    |
|licenziamento collettivo di cui alla legge 23|                    |
|luglio 1991, n. 223, non trova applicazione  |                    |
|la previsione di cui all'articolo 2, comma   |                    |
|35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il    |                    |
|primo periodo si applica anche qualora il    |                    |
|datore di lavoro sia inadempiente rispetto   |                    |
|agli impegni assunti, ai tempi e alle        |                    |
|modalita' di attuazione del piano, di cui sia|                    |
|esclusivamente responsabile. Il datore di    |                    |
|lavoro da' comunque evidenza della mancata   |                    |
|presentazione del piano nella dichiarazione  |                    |
|di carattere non finanziario di cui          |                    |
|al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n.  |                    |
|254.                                         |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|236. In caso di mancata sottoscrizione       |Procedure in caso di|
|dell'accordo sindacale di cui al comma 231,  |mancato accordo con |
|qualora il datore di lavoro, decorsi i       |le rappresentanza   |
|novanta giorni di cui al comma 227, avvii la |sindacali           |
|procedura di licenziamento collettivo di cui |                    |
|alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova |                    |
|applicazione l'articolo 4, commi 5 e 6, della|                    |
|medesima legge n. 223 del 1991.              |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|237. In caso di cessione dell'azienda o di un|Applicazione in     |
|ramo di essa con continuazione dell'attivita'|misura fissa delle  |
|e mantenimento degli assetti occupazionali,  |imposte di registro |
|al trasferimento di beni immobili strumentali|e ipocatastali al   |
|che per le loro caratteristiche non sono     |trasferimento di    |
|suscettibili di diversa utilizzazione senza  |beni immobili       |
|radicali trasformazioni si applicano         |strumentali, in caso|
|l'imposta di registro e le imposte ipotecaria|di cessione         |
|e catastale nella misura fissa di euro 200   |dell'azienda o di un|
|ciascuna. In caso di cessazione              |ramo di essa con    |
|dell'attivita' o di trasferimento per atto a |continuazione       |
|titolo oneroso o gratuito degli immobili     |dell'attivita' e    |
|acquistati con i benefici di cui al presente |mantenimento degli  |
|comma prima del decorso del termine di cinque|assetti             |
|anni dall'acquisto, sono dovute le imposte di|occupazionali       |
|registro, ipotecaria e catastale nella misura|                    |
|ordinaria.                                   |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|238. Il Fondo sociale per occupazione e      |Riduzione della     |
|formazione di cui all'articolo 18, comma 1,  |dotazione           |
|lettera a), del decreto-legge 29 novembre    |finanziaria del     |
|2008, n. 185, convertito, con modificazioni, |Fondo sociale per   |
|dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' ridotto|occupazione e       |
|di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5|formazione          |
|milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni|                    |
|di euro per l'anno 2024, 73,6 milioni di euro|                    |
|per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per    |                    |
|l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno |                    |
|2027, 76,9 milioni di euro per l'anno 2028,  |                    |
|78 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1     |                    |
|milioni di euro per l'anno 2030 e 80,3       |                    |
|milioni di euro annui a decorrere dall'anno  |                    |
|2031.                                        |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|239. Alle lavoratrici di cui agli articoli   |Sostegno in caso di |
|64, 66 e 70 del testo unico delle            |maternita'          |
|disposizioni legislative in materia di tutela|                    |
|e sostegno della maternita' e della          |                    |
|paternita', di cui al decreto legislativo 26 |                    |
|marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato,  |                    |
|nell'anno precedente l'inizio del periodo di |                    |
|maternita', un reddito inferiore a 8.145     |                    |
|euro, incrementato del 100 per cento         |                    |
|dell'aumento derivante dalla variazione      |                    |
|annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al      |                    |
|consumo per le famiglie degli operai e       |                    |
|impiegati, l'indennita' di maternita e'      |                    |
|riconosciuta per ulteriori tre mesi a        |                    |
|decorrere dalla fine del periodo di          |                    |
|maternita'.                                  |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|240. All'articolo 118, comma 1, della legge  |Fondi paritetici    |
|23 dicembre 2000, n. 388, dopo il terzo      |interprofessionali  |
|periodo e' inserito il seguente: «Inoltre,   |nazionali per la    |
|con accordo interconfederale stipulato dalle |formazione continua |
|organizzazioni territoriali delle            |                    |
|organizzazioni sindacali dei datori di lavoro|                    |
|e dei lavoratori maggiormente rappresentative|                    |
|sul piano nazionale, nelle province autonome |                    |
|di Trento e di Bolzano puo' essere istituito |                    |
|un fondo territoriale intersettoriale».      |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|241. All'articolo 118, comma 1, della legge  |Possibilita' per i  |
|23 dicembre 2000, n. 388, dopo il quinto     |fondi paritetici    |
|periodo e' inserito il seguente: «I fondi    |interprofessionali  |
|possono altresi' finanziare, in tutto o in   |nazionali per la    |
|parte, piani formativi aziendali di          |formazione continua |
|incremento delle competenze dei lavoratori   |di finanziare piani |
|destinatari di trattamenti di integrazione   |formativi aziendali |
|salariale in costanza di rapporto di lavoro  |                    |
|ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1,     |                    |
|lettere a), b) e c), e 30 del decreto        |                    |
|legislativo 14 settembre 2015, n. 148».      |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|242. Al fine di favorire percorsi di         |Rimborso in favore  |
|incremento delle competenze dei lavoratori   |dei fondi paritetici|
|destinatari di trattamenti di integrazione   |interprofessionali  |
|salariale in costanza di rapporto di lavoro  |nazionali che       |
|orientati al mantenimento del livello        |finanzino percorsi  |
|occupazionale nell'impresa, per gli anni 2022|di incremento delle |
|e 2023, ai fondi paritetici                  |competenze dei      |
|interprofessionali costituiti ai sensi       |lavoratori          |
|dell'articolo 118 della legge 23 dicembre    |                    |
|2000, n. 388, che finanziano percorsi di     |                    |
|incremento delle professionalita' di         |                    |
|lavoratori destinatari dei trattamenti di cui|                    |
|agli articoli 11, 21, comma 1,               |                    |
|lettere a), b) e c), e 30 del decreto        |                    |
|legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il    |                    |
|versamento di cui all'articolo 1, comma 722, |                    |
|della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e'     |                    |
|annualmente rimborsato con decreto del       |                    |
|Ministero del lavoro e delle politiche       |                    |
|sociali, di concerto con il Ministero        |                    |
|dell'economia e delle finanze, previo        |                    |
|monitoraggio da parte dei fondi stessi       |                    |
|dell'andamento del costo dei programmi       |                    |
|formativi realizzati in favore dei soggetti  |                    |
|di cui al presente comma.                    |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|243. Al datore di lavoro che assume con      |                    |
|contratto di lavoro subordinato a tempo      |                    |
|indeterminato i lavoratori beneficiari del   |                    |
|trattamento straordinario di                 |                    |
|integrazione salariale di cui all'articolo   |                    |
|22-ter del decreto legislativo 14 settembre  |                    |
|2015, n. 148, come introdotto dal presente   |                    |
|articolo, e' concesso, per ogni mensilita' di|                    |
|retribuzione corrisposta al lavoratore, un   |                    |
|contributo mensile pari al 50 per cento      |                    |
|dell'ammontare del trattamento straordinario |                    |
|di integrazione salariale autorizzato ai     |                    |
|sensi dell'articolo 22-ter del decreto       |                    |
|legislativo n. 148 del 2015 che sarebbe stato|                    |
|corrisposto al lavoratore. Il predetto       |                    |
|contributo non puo' essere erogato per un    |                    |
|numero di mesi superiore a dodici.           |                    |
+---------------------------------------------+Misure in favore dei|
|244. Il contributo di cui al comma 243 spetta|datori di lavoro che|
|ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi|assumono lavoratori |
|precedenti l'assunzione, non abbiano         |in cassa            |
|proceduto a licenziamenti individuali per    |integrazione        |
|giustificato motivo oggettivo, ai sensi      |guadagni            |
|dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966,  |straordinaria       |
|n. 604, o a licenziamenti collettivi, ai     |                    |
|sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223,    |                    |
|nella medesima unita' produttiva.            |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|245. Il licenziamento del lavoratore assunto |                    |
|ai sensi del comma 243 nonche' il            |                    |
|licenziamento collettivo o individuale per   |                    |
|giustificato motivo oggettivo di un          |                    |
|lavoratore impiegato nella medesima unita'   |                    |
|produttiva e inquadrato con gli stessi       |                    |
|livello e categoria legale di inquadramento  |                    |
|del lavoratore assunto ai sensi del comma    |                    |
|243, effettuato nei sei mesi successivi alla |                    |
|predetta assunzione, comporta la revoca del  |                    |
|contributo e il recupero del beneficio gia'  |                    |
|fruito. Ai fini del computo del periodo      |                    |
|residuo utile alla fruizione del contributo  |                    |
|di cui al comma 243, la predetta revoca non  |                    |
|ha effetti nei confronti degli altri datori  |                    |
|di lavoro privati che assumono il lavoratore |                    |
|ai sensi del comma 243. In caso di dimissioni|                    |
|del lavoratore il beneficio e' riconosciuto  |                    |
|per il periodo di effettiva durata del       |                    |
|rapporto.                                    |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|246. Il beneficio di cui al comma 243 e'     |                    |
|riconosciuto pro quota anche qualora i       |                    |
|lavoratori beneficiari del trattamento       |                    |
|straordinario di integrazione salariale di   |                    |
|cui all'articolo 22-ter del decreto          |                    |
|legislativo 14 settembre 2015, n. 148,       |                    |
|costituiscano una cooperativa ai sensi       |                    |
|dell'articolo 23, comma 3-quater,            |                    |
|del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,     |                    |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 7 |                    |
|agosto 2012, n. 134.                         |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|247. Il beneficio previsto dal comma 243 e'  |                    |
|concesso ai sensi della sezione 3.1 della    |                    |
|comunicazione della Commissione europea      |                    |
|C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020,       |                    |
|«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di |                    |
|Stato a sostegno dell'economia nell'attuale  |                    |
|emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle |                    |
|condizioni di cui alla medesima              |                    |
|comunicazione. L'efficacia delle disposizioni|                    |
|di cui ai commi da 243 a 246 e' subordinata, |                    |
|ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del |                    |
|Trattato sul funzionamento dell'Unione       |                    |
|europea, all'autorizzazione della Commissione|                    |
|europea.                                     |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|248. All'articolo 47, comma 4, del decreto   |Disposizioni in     |
|legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il   |materia di          |
|primo periodo e' inserito il seguente: «A    |apprendistato       |
|decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della |professionalizzante |
|loro qualificazione o riqualificazione       |per lavoratori in   |
|professionale, e' possibile assumere in      |cassa integrazione  |
|apprendistato professionalizzante, senza     |guadagni            |
|limiti di eta', anche i lavoratori           |straordinaria per   |
|beneficiari del trattamento straordinario di |accordo di          |
|integrazione salariale di cui all'articolo   |transizione         |
|22-ter del decreto legislativo 14 settembre  |occupazionale       |
|2015, n. 148».                               |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|249. Nell'ambito del programma nazionale     |Patti territoriali  |
|denominato «Garanzia di occupabilita' dei    |per la transizione  |
|lavoratori» (GOL), istituito ai sensi        |ecologica e digitale|
|dell'articolo 1, comma 324, della legge 30   |                    |
|dicembre 2020, n. 178, possono essere        |                    |
|sottoscritti accordi fra autonomie locali,   |                    |
|soggetti pubblici e privati, enti del Terzo  |                    |
|settore, associazioni sindacali dei datori di|                    |
|lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'|                    |
|rappresentative sul piano nazionale con lo   |                    |
|scopo di realizzare progetti formativi e di  |                    |
|inserimento lavorativo nei settori della     |                    |
|transizione ecologica e digitale, come       |                    |
|definiti e individuati con decreto del       |                    |
|Ministero del lavoro e delle politiche       |                    |
|sociali, di concerto con il Ministero della  |                    |
|transizione ecologica e con il Dipartimento  |                    |
|per la trasformazione digitale della         |                    |
|Presidenza del Consiglio dei ministri,       |                    |
|diretti a:                                   |                    |
|     a) inserire e reinserire, con adeguata  |                    |
|formazione, i lavoratori disoccupati,        |                    |
|inoccupati e inattivi;                       |                    |
|     b) riqualificare i lavoratori gia'      |                    |
|occupati e potenziare le loro conoscenze.    |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|250. In base agli accordi di cui al comma    |Formazione dei      |
|249, le imprese, anche in rete,              |lavoratori nei      |
|possono, secondo il loro livello di          |settori della       |
|specializzazione, realizzare la formazione   |transizione         |
|dei lavoratori, nei settori di cui al        |ecologica e digitale|
|medesimo comma 249, al fine di:              |                    |
|     a) fare acquisire ai lavoratori di cui  |                    |
|al comma 249, lettera a), previa accurata    |                    |
|analisi del fabbisogno di competenze,        |                    |
|conoscenze specialistiche tecniche e         |                    |
|professionali, anche avvalendosi dei         |                    |
|contratti di apprendistato di cui agli       |                    |
|articoli 43, 45 e 47, comma 4, del decreto   |                    |
|legislativo 15 giugno 2015, n. 81;           |                    |
|     b) istituire centri interaziendali per  |                    |
|garantire, eventualmente mediante            |                    |
|l'istituzione di conti individuali di        |                    |
|apprendimento permanente, la formazione      |                    |
|continua dei lavoratori di cui al comma 249, |                    |
|lettera b), e agevolarne la mobilita' tra    |                    |
|imprese.                                     |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|251. Al fine di migliorare l'accesso alle    |Estensione ai       |
|informazioni sul mercato e ai servizi        |lavoratori autonomi |
|personalizzati di orientamento,              |che cessano in via  |
|riqualificazione e ricollocazione dei        |definitiva la       |
|lavoratori autonomi titolari di partita IVA, |propria attivita'   |
|le misure di assistenza intensiva            |professionale, delle|
|all'inserimento occupazionale del programma  |misure di assistenza|
|nazionale GOL sono riconosciute anche ai     |intensiva           |
|lavoratori autonomi che cessano in via       |all'inserimento     |
|definitiva la propria attivita'              |occupazionale del   |
|professionale.                               |programma Garanzia  |
|                                             |di occupabilita' dei|
|                                             |lavoratori (GOL)    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|252. I servizi di assistenza di cui al comma |Sportello dedicato  |
|251 sono erogati dai centri per l'impiego e  |al lavoro autonomo  |
|dagli organismi autorizzati alle attivita' di|ai fini             |
|intermediazione in materia di lavoro ai sensi|dell'espletamento   |
|della disciplina vigente, mediante lo        |dei servizi di      |
|sportello dedicato al lavoro autonomo di cui |assistenza intensiva|
|all'articolo 10 della legge 22 maggio 2017,  |all'inserimento     |
|n. 81, anche stipulando convenzioni non      |occupazionale del   |
|onerose con gli ordini e i collegi           |programma Garanzia  |
|professionali e le associazioni costituite ai|di occupabilita' dei|
|sensi degli articoli 4, comma 1, e 5         |lavoratori (GOL)    |
|della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonche'   |                    |
|con le associazioni comparativamente piu'    |                    |
|rappresentative sul piano nazionale dei      |                    |
|lavoratori autonomi iscritti e non iscritti  |                    |
|ad albi professionali.                       |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|253. Al fine di promuovere interventi diretti|Sostegno alla       |
|a salvaguardare l'occupazione e assicurare la|costituzione di     |
|continuita' all'esercizio delle attivita'    |cooperative di      |
|imprenditoriali, alle societa' cooperative   |lavoratori mediante |
|che si costituiscono, a decorrere dal 1°     |decontribuzione     |
|gennaio 2022, ai sensi dell'articolo         |totale per i datori |
|23, comma 3-quater, del decreto-legge 22     |di lavoro e cause di|
|giugno 2012, n. 83, convertito, con          |esclusione          |
|modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. |                    |
|134, e' riconosciuto, per un periodo massimo |                    |
|di ventiquattro mesi dalla data della        |                    |
|costituzione della cooperativa, l'esonero dal|                    |
|versamento del 100 per cento dei complessivi |                    |
|contributi previdenziali a carico dei datori |                    |
|di lavoro, con esclusione dei premi e        |                    |
|contributi dovuti all'Istituto nazionale per |                    |
|l'assicurazione contro gli infortuni sul     |                    |
|lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo|                    |
|pari a 6.000 euro su base annua,             |                    |
|riparametrato e applicato su base mensile.   |                    |
|Resta ferma l'aliquota di computo delle      |                    |
|prestazioni pensionistiche.                  |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|254. L'esonero di cui al comma 253 non e'    |                    |
|riconosciuto qualora il datore di lavoro     |                    |
|dell'impresa oggetto di trasferimento,       |                    |
|affitto o cessione ai lavoratori non abbia   |                    |
|corrisposto ai propri dipendenti, nell'ultimo|                    |
|periodo d'imposta, retribuzioni almeno pari  |                    |
|al 50 per cento dell'ammontare complessivo   |                    |
|dei costi sostenuti, con esclusione di quelli|                    |
|relativi alle materie prime e sussidiarie.   |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|255. In deroga a quanto previsto             |Finanziamento del   |
|dall'articolo 29, comma 4, primo periodo, del|fondo di            |
|decreto legislativo 14 settembre 2015, n.    |integrazione        |
|148, al Fondo di integrazione salariale di   |salariale           |
|cui al medesimo articolo e' riconosciuto un  |                    |
|trasferimento a carico dello Stato nel limite|                    |
|massimo di 2.047,4 milioni di euro per l'anno|                    |
|2022 e di 400,4 milioni di euro per l'anno   |                    |
|2023 per assicurare le prestazioni di assegno|                    |
|di integrazione salariale in base alle       |                    |
|effettive necessita' come conseguenti dagli  |                    |
|interventi di modifica di cui ai commi 207 e |                    |
|219 del presente articolo.                   |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|256. L'autorizzazione di spesa di cui        |Soppressione        |
|all'articolo 11-bis, comma 6,                |dell'autorizzazione |
|del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,     |di spesa per il     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 23|finanziamento di    |
|luglio 2021, n. 106, e' soppressa.           |interventi di       |
|                                             |riforma in materia  |
|                                             |di ammortizzatori   |
|                                             |sociali.            |
+---------------------------------------------+--------------------+
|257. Al fine di assicurare il monitoraggio e |Osservatorio per il |
|la valutazione indipendente delle            |monitoraggio e la   |
|disposizioni in materia di ammortizzatori    |valutazione delle   |
|sociali, e' istituito, senza nuovi o maggiori|disposizioni in     |
|oneri per la finanza pubblica, presso il     |materia di          |
|Ministero del lavoro e delle politiche       |ammortizzatori      |
|sociali, un osservatorio permanente,         |sociali             |
|presieduto dal Ministro, o da un suo         |                    |
|delegato, e composto da rappresentanti dei   |                    |
|datori di lavoro e dei lavoratori designati  |                    |
|dalle organizzazioni imprenditoriali e       |                    |
|sindacali comparativamente piu'              |                    |
|rappresentative a livello nazionale.         |                    |
|L'osservatorio verifica, sulla base dei dati |                    |
|forniti dal Ministero del lavoro e delle     |                    |
|politiche sociali, dall'INPS e dai fondi di  |                    |
|solidarieta' bilaterali alternativi di cui   |                    |
|all'articolo 27 del decreto legislativo 14   |                    |
|settembre 2015, n. 148, gli effetti delle    |                    |
|disposizioni della presente legge in materia |                    |
|di ammortizzatori sociali, comunicando le    |                    |
|risultanze al Ministero del lavoro e delle   |                    |
|politiche sociali per le opportune           |                    |
|valutazioni e le eventuali revisioni dei     |                    |
|trattamenti di integrazione salariale e delle|                    |
|relative aliquote di finanziamento in base   |                    |
|all'evoluzione del mercato del lavoro e della|                    |
|dinamica sociale. Ai componenti              |                    |
|dell'osservatorio non spetta alcun compenso, |                    |
|indennita', gettone di presenza, rimborso    |                    |
|spese o emolumento, comunque denominato.     |                    |
|Dall'attuazione delle disposizioni di cui al |                    |
|presente comma non devono derivare nuovi o   |                    |
|maggiori oneri a carico della finanza        |                    |
|pubblica e le amministrazioni interessate vi |                    |
|provvedono con le risorse umane, finanziarie |                    |
|e strumentali disponibili a legislazione     |                    |
|vigente.                                     |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|258. Il livello del finanziamento del        |Incremento della    |
|fabbisogno sanitario nazionale standard cui  |dotazione           |
|concorre lo Stato e' determinato in 124.061  |finanziaria del     |
|milioni di euro per l'anno 2022, in 126.061  |Fondo sanitario     |
|milioni di euro per l'anno 2023 e in 128.061 |nazionale           |
|milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.  |                    |
|Le regioni e le province autonome di Trento e|                    |
|di Bolzano provvedono agli interventi di cui |                    |
|ai commi 261, 268, 269, 270, 271, 272, 273,  |                    |
|274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, |                    |
|284, 285, 286, 288, 290, 293, 294 e 295      |                    |
|nell'ambito del finanziamento di cui al      |                    |
|presente comma, ferma restando               |                    |
|l'applicazione, ove non diversamente         |                    |
|previsto, delle disposizioni legislative     |                    |
|vigenti in materia di compartecipazione delle|                    |
|autonomie speciali al finanziamento del      |                    |
|relativo fabbisogno sanitario.               |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|259. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma   |Incremento della    |
|401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,   |dotazione           |
|relativo al concorso al rimborso alle regioni|finanziaria del     |
|delle spese sostenute per l'acquisto dei     |Fondo farmaci       |
|farmaci innovativi e' incrementato di 100    |innovativi          |
|milioni di euro per l'anno 2022, di 200      |                    |
|milioni di euro per l'anno 2023 e di 300     |                    |
|milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.  |                    |
|Gli importi di cui al presente comma         |                    |
|integrano il finanziamento di cui al comma   |                    |
|258.                                         |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|260. Al fine di aumentare il numero dei      |Incremento delle    |
|contratti di formazione specialistica dei    |risorse per i       |
|medici di cui all'articolo 37 del decreto    |contratti di        |
|legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e'       |formazione          |
|autorizzata l'ulteriore spesa di 194 milioni |specialistica medica|
|di euro per l'anno 2022, 319 milioni di euro |                    |
|per l'anno 2023, 347 milioni di euro per     |                    |
|l'anno 2024, 425 milioni di euro per l'anno  |                    |
|2025, 517 milioni di euro per l'anno 2026 e  |                    |
|543 milioni di euro a decorrere dall'anno    |                    |
|2027. Gli importi di cui al presente comma   |                    |
|integrano il finanziamento di cui al comma   |                    |
|258.                                         |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|261. Nelle more dell'adozione da parte delle |Finanziamento del   |
|regioni e delle province autonome di Trento e|Piano               |
|di Bolzano dei decreti attuativi dei piani   |strategico-operativo|
|pandemici regionali e provinciali, e'        |nazionale di        |
|autorizzata la spesa di 200 milioni di euro  |preparazione e      |
|per l'implementazione delle prime misure     |risposta a una      |
|previste dal Piano strategico-operativo      |pandemia influenzale|
|nazionale di preparazione e risposta a una   |2021-2023           |
|pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, di  |                    |
|cui all'accordo sancito dalla Conferenza     |                    |
|permanente per i rapporti tra lo Stato, le   |                    |
|regioni e le province autonome di Trento e di|                    |
|Bolzano il 25 gennaio 2021, a valere sul     |                    |
|fabbisogno sanitario nazionale standard per  |                    |
|l'anno 2022. Per le medesime finalita', e    |                    |
|nelle more dell'adozione dei decreti         |                    |
|attuativi dei piani pandemici regionali e    |                    |
|provinciali, e' autorizzata la spesa massima |                    |
|di 350 milioni di euro, a valere sul         |                    |
|fabbisogno sanitario nazionale standard per  |                    |
|l'anno 2023, il cui importo e' definito, su  |                    |
|proposta del Ministro della salute, di       |                    |
|concerto con il Ministro dell'economia e     |                    |
|delle finanze, previa intesa in sede di      |                    |
|Conferenza permanente per i rapporti fra lo  |                    |
|Stato, le regioni e le province autonome di  |                    |
|Trento e di Bolzano sul riparto del          |                    |
|fabbisogno sanitario. Al finanziamento di cui|                    |
|al presente comma e relativo ad entrambi gli |                    |
|anni 2022 e 2023 accedono tutte le regioni e |                    |
|le province autonome di Trento e di Bolzano, |                    |
|in deroga alle disposizioni legislative      |                    |
|vigenti in materia di compartecipazione delle|                    |
|autonomie speciali al finanziamento del      |                    |
|relativo fabbisogno sanitario.               |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|262. Per l'anno 2022, e' autorizzata la spesa|Risorse per gli     |
|di 50 milioni di euro per gli interventi di  |interventi di       |
|competenza del Commissario straordinario di  |competenza del      |
|cui all'articolo 122 del decreto-legge 17    |Commissario         |
|marzo 2020, n. 18, convertito, con           |straordinario per   |
|modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.|l'emergenza         |
|27, da trasferire sull'apposita contabilita' |epidemiologica      |
|speciale ad esso intestata.                  |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|263. Ai fini del finanziamento del programma |Finanziamento per   |
|pluriennale di interventi in materia di      |l'edilizia sanitaria|
|ristrutturazione edilizia e di ammodernamento|e di ammodernamento |
|tecnologico, l'importo fissato dall'articolo |tecnologico del     |
|20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,         |patrimonio sanitario|
|rideterminato, da ultimo, in 32 miliardi di  |pubblico            |
|euro dall'articolo 1, comma 442, della legge |                    |
|30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di |                    |
|ulteriori 2 miliardi di euro, fermo restando,|                    |
|per la sottoscrizione di accordi di programma|                    |
|con le regioni e per il trasferimento delle  |                    |
|risorse, il limite annualmente definito in   |                    |
|base alle effettive disponibilita' del       |                    |
|bilancio dello Stato. La ripartizione        |                    |
|dell'incremento di cui al presente comma     |                    |
|avviene sulla base della composizione        |                    |
|percentuale del fabbisogno sanitario         |                    |
|regionale corrente previsto per l'anno 2021, |                    |
|tenuto conto dell'articolo 2, comma 109,     |                    |
|della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con    |                    |
|decreto del Ministro della salute, di        |                    |
|concerto con il Ministro dell'economia e     |                    |
|delle finanze, fatte salve eventuali         |                    |
|necessarie compensazioni in conseguenza di   |                    |
|eventuali rimodulazioni di cui al comma 267. |                    |
|L'accesso alle risorse di cui al presente    |                    |
|comma e' destinato prioritariamente alle     |                    |
|regioni che abbiano esaurito, con la         |                    |
|sottoscrizione di accordi, la propria        |                    |
|disponibilita' a valere sui citati 32        |                    |
|miliardi di euro.                            |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|264. Al fine di costituire una scorta        |Risorse per la      |
|nazionale di dispositivi di protezione       |scorta nazionale di |
|individuale (DPI), di mascherine chirurgiche,|dispositivi di      |
|di reagenti e di kit di genotipizzazione, in |protezione          |
|coerenza con quanto previsto nel PanFlu      |individuale (DPI),  |
|2021-2023, e' autorizzata la spesa di 860    |di mascherine       |
|milioni di euro a valere sul finanziamento   |chirurgiche, di     |
|del programma di edilizia sanitaria vigente. |reagenti e di kit di|
|                                             |genotipizzazione    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|265. Per consentire lo sviluppo di sistemi   |Risorse per lo      |
|informativi utili per la sorveglianza        |sviluppo di sistemi |
|epidemiologica e virologica, nonche' per     |informativi utili   |
|l'acquisizione di strumentazioni utili a     |per la sorveglianza |
|sostenere l'attivita' di ricerca e sviluppo  |epidemiologica e    |
|correlata ad una fase di allerta pandemica,  |virologica e        |
|in coerenza con quanto previsto nel PanFlu   |acquisizione di     |
|2021-2023, e' autorizzata la spesa di 42     |strumentazioni utili|
|milioni di euro a valere sul finanziamento   |a sostenere         |
|del programma di edilizia sanitaria vigente. |l'attivita' di      |
|                                             |ricerca e sviluppo  |
+---------------------------------------------+--------------------+
|266. Per le finalita' di cui ai commi 264 e  |Riparto tra le      |
|265, con uno o piu' decreti del Ministro     |regioni e province  |
|della salute, di concerto con il Ministro    |autonome degli      |
|dell'economia e delle finanze, previa intesa |stanziamenti per le |
|in sede di Conferenza permanente per i       |scorte di           |
|rapporti tra lo Stato, le regioni e le       |dispositivi di      |
|province autonome di Trento e di Bolzano, e' |protezione          |
|definita la quota di spesa autorizzata per   |individuale (DPI),  |
|ciascuna regione e provincia autonoma, sulla |di mascherine       |
|base delle risultanze derivanti da una       |chirurgiche, di     |
|ricognizione effettuata con le medesime      |reagenti e di kit di|
|regioni e province autonome, anche in        |genotipizzazione e  |
|relazione alla dimensione dei rispettivi     |per i sistemi       |
|servizi sanitari regionali e provinciali;    |informativi per la  |
|all'onere di cui ai commi 264 e 265 si       |sorveglianza        |
|provvede, per le regioni, a valere sulle     |epidemiologica e    |
|risorse vigenti, come ripartite ai sensi     |virologica e        |
|dell'ordinamento vigente; con i medesimi     |acquisizione di     |
|decreti di cui al presente comma si provvede,|strumentazioni utili|
|in deroga all'articolo 2, comma 109, della   |a sostenere         |
|legge 23 dicembre 2009, n. 191, ad assegnare |l'attivita' di      |
|le risorse occorrenti alle province autonome |ricerca e sviluppo  |
|di Trento e di Bolzano a valere sul          |                    |
|finanziamento vigente ancora non ripartito.  |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|267. Per le finalita' di cui ai commi 264 e  |                    |
|265, con i decreti di cui al comma 266, ove  |                    |
|necessario, si provvede alla rimodulazione   |                    |
|delle quote assegnate alle regioni ai sensi  |                    |
|dell'articolo 1, commi 442 e 443, della legge|Possibilita' di     |
|30 dicembre 2020, n. 178, e della relativa   |rimodulazione delle |
|tabella di cui all'allegato B annesso alla   |quote di risorse    |
|medesima legge.                              |assegnate           |
+---------------------------------------------+--------------------+
|268. Al fine di rafforzare strutturalmente i |Proroga dei rapporti|
|servizi sanitari regionali anche per il      |di lavoro flessibile|
|recupero delle liste d'attesa e di consentire|e stabilizzazione   |
|la valorizzazione della professionalita'     |del personale del   |
|acquisita dal personale che ha prestato      |ruolo sanitario     |
|servizio anche durante l'emergenza da        |                    |
|COVID-19, gli enti del Servizio sanitario    |                    |
|nazionale, nei limiti di spesa consentiti per|                    |
|il personale degli enti medesimi             |                    |
|dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge |                    |
|30 aprile 2019, n. 35, convertito, con       |                    |
|modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.|                    |
|60, come modificato dal comma 269 del        |                    |
|presente articolo:                           |                    |
|     a) verificata l'impossibilita' di       |                    |
|utilizzare personale gia' in servizio,       |                    |
|nonche' di ricorrere agli idonei collocati in|                    |
|graduatorie concorsuali in vigore, possono   |                    |
|avvalersi, anche per l'anno 2022, delle      |                    |
|misure previste dagli articoli 2-bis,        |                    |
|limitatamente ai medici specializzandi di cui|                    |
|al comma 1, lettera a), del medesimo         |                    |
|articolo, e 2-ter, commi 1 e 5,              |                    |
|del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,      |                    |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 24|                    |
|aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga,  |                    |
|non oltre il 31 dicembre 2022, degli         |                    |
|incarichi conferiti ai sensi delle medesime  |                    |
|disposizioni;                                |                    |
|     b) ferma restando l'applicazione        |                    |
|dell'articolo 20 del decreto legislativo 25  |                    |
|maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino|                    |
|al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo |                    |
|indeterminato, in coerenza con il piano      |                    |
|triennale dei fabbisogni di personale, il    |                    |
|personale del ruolo sanitario e gli operatori|                    |
|socio-sanitari, anche qualora non piu' in    |                    |
|servizio, che siano stati reclutati a tempo  |                    |
|determinato con procedure concorsuali, ivi   |                    |
|incluse le selezioni di cui all'articolo     |                    |
|2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,|                    |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 24|                    |
|aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al|                    |
|30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del|                    |
|Servizio sanitario nazionale almeno diciotto |                    |
|mesi di servizio, anche non continuativi, di |                    |
|cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente|                    |
|tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022,  |                    |
|secondo criteri di priorita' definiti da     |                    |
|ciascuna regione. Alle iniziative di         |                    |
|stabilizzazione del personale assunto        |                    |
|mediante procedure diverse da quelle sopra   |                    |
|indicate si provvede previo espletamento di  |                    |
|prove selettive;                             |                    |
|     c) possono, anche al fine di            |                    |
|reinternalizzare i servizi appaltati ed      |                    |
|evitare differenze retributive a parita' di  |                    |
|prestazioni lavorative, in coerenza con il   |                    |
|piano triennale dei fabbisogni di personale, |                    |
|avviare procedure selettive per il           |                    |
|reclutamento del personale da impiegare per  |                    |
|l'assolvimento delle funzioni                |                    |
|reinternalizzate, prevedendo la              |                    |
|valorizzazione, anche attraverso una riserva |                    |
|di posti non superiore al 50 per cento di    |                    |
|quelli disponibili, del personale impiegato  |                    |
|in mansioni sanitarie e socio-sanitarie      |                    |
|corrispondenti nelle attivita' dei servizi   |                    |
|esternalizzati che abbia garantito assistenza|                    |
|ai pazienti in tutto il periodo compreso tra |                    |
|il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e   |                    |
|con almeno tre anni di servizio.             |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|269. Al comma 1 dell'articolo 11 del         |Modifiche alla spesa|
|decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,         |per il personale    |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 25|degli enti ed       |
|giugno 2019, n. 60, sono apportate le        |aziende del Servizio|
|seguenti modificazioni:                      |sanitario nazionale |
|     a) al secondo periodo, le parole: «un   |                    |
|importo pari al 5 per cento» sono sostituite |                    |
|dalle seguenti: «un importo pari al 10 per   |                    |
|cento»;                                      |                    |
|     b) al quarto periodo, le parole: «Per il|                    |
|medesimo triennio, qualora nella singola     |                    |
|regione emergano oggettivi» sono sostituite  |                    |
|dalle seguenti: «Qualora nella singola       |                    |
|Regione emergano, sulla base della           |                    |
|metodologia di cui al sesto periodo,         |                    |
|oggettivi»;                                  |                    |
|     c) il sesto periodo e' sostituito dai   |                    |
|seguenti: «Dall'anno 2022 l'incremento di cui|                    |
|al quarto periodo e' subordinato all'adozione|                    |
|di una metodologia per la determinazione del |                    |
|fabbisogno di personale degli enti del       |                    |
|Servizio sanitario nazionale. Entro          |                    |
|centottanta giorni dalla data di entrata in  |                    |
|vigore della presente disposizione, il       |                    |
|Ministro della salute, di concerto con il    |                    |
|Ministro dell'economia e delle finanze,      |                    |
|previa intesa in sede di Conferenza          |                    |
|permanente per i rapporti tra lo Stato, le   |                    |
|regioni e le province autonome di Trento e di|                    |
|Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale  |                    |
|per i servizi sanitari regionali, nel        |                    |
|rispetto del valore complessivo della spesa  |                    |
|di personale del Servizio sanitario nazionale|                    |
|determinata ai sensi dei precedenti periodi, |                    |
|adotta con decreto la suddetta metodologia   |                    |
|per la determinazione del fabbisogno di      |                    |
|personale degli enti del Servizio sanitario  |                    |
|nazionale, in coerenza con quanto stabilito  |                    |
|dal regolamento di cui al decreto del        |                    |
|Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e|                    |
|dall'articolo 1, comma 516, lettera c),      |                    |
|della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con  |                    |
|gli standard organizzativi, tecnologici e    |                    |
|quantitativi relativi all'assistenza         |                    |
|territoriale, anche ai fini di una graduale  |                    |
|revisione della disciplina delle assunzioni  |                    |
|di cui al presente articolo. Le regioni,     |                    |
|sulla base della predetta metodologia,       |                    |
|predispongono il piano dei fabbisogni        |                    |
|triennali per il servizio sanitario          |                    |
|regionale, che sono valutati e approvati dal |                    |
|tavolo di verifica degli adempimenti di cui  |                    |
|all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23     |                    |
|marzo 2005, sancita dalla Conferenza         |                    |
|permanente per i rapporti tra lo Stato, le   |                    |
|regioni e le province autonome di Trento e di|                    |
|Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario|                    |
|alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio  |                    |
|2005, congiuntamente al Comitato paritetico  |                    |
|permanente per la verifica dell'erogazione   |                    |
|dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di|                    |
|cui all'articolo 9, comma 1, della medesima  |                    |
|intesa, anche al fine di salvaguardare       |                    |
|l'invarianza della spesa complessiva».       |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|270. All'articolo 1, comma 522, della legge  |Medici in servizio  |
|30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «alla   |presso reti dedicate|
|data del 31 dicembre 2020» sono sostituite   |alle cure palliative|
|dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre   |                    |
|2021».                                       |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|271. Le disposizioni di cui alle             |Estensione alle     |
|lettere a), b) e c) del comma 268 possono    |regioni e alle      |
|essere applicate, nell'ambito delle risorse  |province autonome   |
|dei rispettivi bilanci, anche dalle regioni e|delle disposizioni  |
|dalle province autonome che provvedono al    |in materia di       |
|finanziamento del fabbisogno del Servizio    |rapporti di lavoro  |
|sanitario nazionale senza alcun apporto a    |flessibile e        |
|carico del bilancio dello Stato.             |stabilizzazione del |
|                                             |personale del ruolo |
|                                             |sanitario           |
+---------------------------------------------+--------------------+
|272. Al fine di garantire la continuita'     |                    |
|nell'erogazione dei livelli essenziali di    |Possibilita' di     |
|assistenza, il personale medico in servizio  |assegnazione degli  |
|presso le strutture del sistema di           |incarichi           |
|emergenza-urgenza territoriale 118, che alla |convenzionali a     |
|data di entrata in vigore della presente     |tempo indeterminato,|
|legge ha maturato un'anzianita' lavorativa di|relativi al servizio|
|almeno trentasei mesi, puo' accedere alle    |di emergenza-urgenza|
|procedure di assegnazione degli incarichi    |118, anche a medici |
|convenzionali a tempo indeterminato destinate|privi del diploma di|
|al servizio di emergenza-urgenza 118 rapporti|formazione specifica|
|di lavoro flessibile e stabilizzazione del   |in medicina generale|
|personale del ruolo sanitario anche senza il |                    |
|possesso del diploma attestante la formazione|                    |
|specifica in medicina generale. A determinare|                    |
|il requisito di anzianita' lavorativa di cui |                    |
|al precedente periodo concorrono periodi di  |                    |
|attivita', anche non continuativi, effettuati|                    |
|negli ultimi dieci anni, nei servizi di      |                    |
|emergenza-urgenza 118 con incarico           |                    |
|convenzionale a tempo determinato.           |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|273. Il personale medico di cui al comma 272 |                    |
|accede alle procedure di assegnazione degli  |                    |
|incarichi convenzionali a tempo indeterminato|                    |
|destinate al servizio di emergenza-urgenza   |                    |
|118 in via subordinata rispetto al personale |                    |
|medico iscritto in graduatoria regionale e in|                    |
|possesso del diploma di formazione specifica |                    |
|in medicina generale. Le procedure di        |                    |
|assegnazione degli incarichi ai medici, di   |                    |
|cui al periodo precedente, avvengono in una  |                    |
|fase immediatamente successiva alla          |                    |
|conclusione dell'assegnazione delle zone     |                    |
|carenti agli aventi diritto. Nei casi di cui |                    |
|al presente comma e' comunque requisito      |                    |
|essenziale il possesso dell'attestato        |                    |
|d'idoneita' all'esercizio dell'emergenza     |                    |
|sanitaria territoriale.                      |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|274. Al fine di assicurare l'implementazione |Rafforzamento       |
|degli standard organizzativi, quantitativi,  |dell'assistenza     |
|qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto |territoriale        |
|a quelli previsti dal Piano nazionale di     |                    |
|ripresa e resilienza (PNRR) per il           |                    |
|potenziamento dell'assistenza territoriale,  |                    |
|con riferimento ai maggiori oneri per la     |                    |
|spesa di personale dipendente, da reclutare  |                    |
|anche in deroga ai vincoli in materia di     |                    |
|spesa di personale previsti dalla            |                    |
|legislazione vigente limitatamente alla spesa|                    |
|eccedente i predetti vincoli, e per quello   |                    |
|convenzionato, e' autorizzata la spesa       |                    |
|massima di 90,9 milioni di euro per l'anno   |                    |
|2022, 150,1 milioni di euro per l'anno 2023, |                    |
|328,3 milioni di euro per l'anno 2024, 591,5 |                    |
|milioni di euro per l'anno 2025 e 1.015,3    |                    |
|milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 a |                    |
|valere sul finanziamento del Servizio        |                    |
|sanitario nazionale. La predetta             |                    |
|autorizzazione decorre dalla data di entrata |                    |
|in vigore del regolamento per la definizione |                    |
|di standard organizzativi, quantitativi,     |                    |
|qualitativi, tecnologici e omogenei per      |                    |
|l'assistenza territoriale, da adottare con   |                    |
|decreto del Ministro della salute, di        |                    |
|concerto con il Ministro dell'economia e     |                    |
|delle finanze, entro il 30 aprile 2022. Con  |                    |
|successivo decreto del Ministro della salute,|                    |
|di concerto con il Ministro dell'economia e  |                    |
|delle finanze, le somme di cui al primo      |                    |
|periodo sono ripartite fra le regioni e le   |                    |
|province autonome di Trento e di Bolzano, in |                    |
|base ai criteri definiti con il medesimo     |                    |
|decreto anche tenendo conto degli obiettivi  |                    |
|previsti dal PNRR.                           |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|275. Al fine di sostenere le fondamentali    |Finanziamento in    |
|attivita' di prevenzione oncologica della    |favore della Lega   |
|Lega italiana per la lotta contro i tumori   |italiana per la     |
|(LILT) nonche' delle connesse attivita' di   |lotta contro i      |
|natura socio-sanitaria e riabilitativa, e'   |tumori              |
|riconosciuto alla LILT un contributo pari a 2|                    |
|milioni di euro annui a decorrere dall'anno  |                    |
|2022.                                        |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|276. Per garantire la piena attuazione del   |Disposizioni in     |
|Piano di cui all'articolo 29 del             |materia di liste    |
|decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,        |di attesa COVID-19: |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 13|possibile utilizzo  |
|ottobre 2020, n. 126, le disposizioni        |da parte delle      |
|previste dall'articolo 26, commi 1 e 2,      |Regioni e Province  |
|del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,     |autonome delle      |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 23|strutture private   |
|luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al  |accreditate         |
|31 dicembre 2022. Conseguentemente, le       |                    |
|regioni e le province autonome di Trento e di|                    |
|Bolzano rimodulano il Piano per le liste     |                    |
|d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29  |                    |
|del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,    |                    |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 13|                    |
|ottobre 2020, n. 126, e successivamente      |                    |
|aggiornato ai sensi dell'articolo 26, comma  |                    |
|2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,  |                    |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 23|                    |
|luglio 2021, n. 106, e lo presentano entro il|                    |
|31 gennaio 2022 al Ministero della salute e  |                    |
|al Ministero dell'economia e delle finanze.  |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|277. Per il raggiungimento delle finalita' di|                    |
|cui al comma 276, le regioni e le province   |                    |
|autonome di Trento e di Bolzano possono      |                    |
|coinvolgere anche le strutture private       |                    |
|accreditate, in deroga all'articolo 15, comma|                    |
|14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio|                    |
|2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  |                    |
|dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un    |                    |
|ammontare non superiore all'importo          |                    |
|complessivo su base nazionale pari a 150     |                    |
|milioni di euro, ripartito come indicato     |                    |
|nella tabella A dell'allegato 4 annesso alla |                    |
|presente legge, ed eventualmente             |                    |
|incrementabile sulla base di specifiche      |                    |
|esigenze regionali, nel limite               |                    |
|dell'autorizzazione di spesa di cui al comma |                    |
|278. Le medesime strutture private           |                    |
|accreditate rendicontano entro il 31 gennaio |                    |
|2023 alle rispettive regioni e province      |                    |
|autonome le attivita' effettuate nell'ambito |                    |
|dell'incremento di budget assegnato per      |                    |
|l'anno 2022, anche ai fini della valutazione |                    |
|della deroga di cui al presente comma. La    |                    |
|presente disposizione si applica anche alle  |                    |
|regioni interessate dai piani di rientro dal |                    |
|disavanzo sanitario di cui all'articolo 1,   |                    |
|comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.  |                    |
|311.                                         |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|278. Per l'attuazione delle finalita' di cui |                    |
|ai commi 276 e 277 e' autorizzata la spesa   |                    |
|per complessivi 500 milioni di euro, a valere|                    |
|sul livello di finanziamento del fabbisogno  |                    |
|sanitario nazionale standard cui concorre lo |                    |
|Stato per l'anno 2022. Tale autorizzazione di|                    |
|spesa include l'importo massimo di 150       |                    |
|milioni di euro di cui al comma 277. Al      |                    |
|finanziamento di cui ai commi da 276 a 279   |                    |
|accedono tutte le regioni e le province      |                    |
|autonome di Trento e di Bolzano, in deroga   |                    |
|alle disposizioni legislative che            |                    |
|stabiliscono per le autonomie speciali il    |                    |
|concorso regionale e provinciale al          |                    |
|finanziamento sanitario corrente, secondo la |                    |
|ripartizione riportata nella tabella B       |                    |
|dell'allegato 4 annesso alla presente legge. |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|279. Il Ministero della salute verifica,     |                    |
|sulla base di apposita relazione trasmessa   |                    |
|dalle regioni e dalle province autonome di   |                    |
|Trento e di Bolzano, il numero e la tipologia|                    |
|di prestazioni oggetto di recupero, in       |                    |
|coerenza con il Piano rimodulato di cui      |                    |
|all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge  |                    |
|25 maggio 2021, n. 73, convertito, con       |                    |
|modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.|                    |
|106, nei limiti massimi degli importi di cui |                    |
|al comma 278 impiegati per la finalita' di   |                    |
|cui al comma 276. Ove il Ministero della     |                    |
|salute abbia positivamente verificato        |                    |
|l'insussistenza del fabbisogno di recupero   |                    |
|delle liste d'attesa di cui al comma 276, il |                    |
|finanziamento di cui ai commi da 276 al      |                    |
|presente comma o quota parte di esso rientra |                    |
|nella disponibilita' del servizio sanitario  |                    |
|della regione o provincia autonoma per lo    |                    |
|svolgimento di altra finalita' sanitaria.    |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|280. Al fine di aggiornare le valutazioni    |Aggiornamento delle |
|inerenti all'appropriatezza e al sistema di  |tariffe massime per |
|remunerazione delle prestazioni di assistenza|la remunerazione    |
|ospedaliera erogate dal Servizio sanitario   |delle prestazioni di|
|nazionale, entro il 30 giugno 2023, con      |assistenza          |
|decreto del Ministro della salute, di        |ospedaliera         |
|concerto con il Ministro dell'economia       |                    |
|e delle finanze, sentita la Conferenza       |                    |
|permanente per i rapporti tra lo Stato, le   |                    |
|regioni e le province autonome di Trento e di|                    |
|Bolzano, si provvede all'aggiornamento delle |                    |
|tariffe massime per la remunerazione delle   |                    |
|prestazioni di assistenza ospedaliera per    |                    |
|acuti erogate in regime di ricovero ordinario|                    |
|e diurno a carico del Servizio sanitario     |                    |
|nazionale, congiuntamente all'aggiornamento  |                    |
|dei sistemi di classificazione adottati per  |                    |
|la codifica delle informazioni cliniche      |                    |
|contenute nella scheda di dimissione         |                    |
|ospedaliera. Le predette tariffe massime,    |                    |
|come aggiornate con il decreto di cui al     |                    |
|primo periodo, costituiscono limite          |                    |
|tariffario invalicabile per le prestazioni   |                    |
|rese a carico del Servizio sanitario         |                    |
|nazionale e sono aggiornate ogni due anni con|                    |
|la medesima procedura di cui al primo        |                    |
|periodo.                                     |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|281. Al fine di sostenere il potenziamento   |Limiti di spesa     |
|delle prestazioni ricomprese nei LEA, anche  |farmaceutica        |
|alla luce delle innovazioni che              |                    |
|caratterizzano il settore, il tetto della    |                    |
|spesa farmaceutica per acquisti diretti di   |                    |
|cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11|                    |
|dicembre 2016, n. 232, e' rideterminato nella|                    |
|misura dell'8 per cento per l'anno 2022,     |                    |
|dell'8,15 per cento per l'anno 2023 e        |                    |
|dell'8,30 per cento a decorrere dall'anno    |                    |
|2024. Resta fermo il valore percentuale del  |                    |
|tetto per acquisti diretti di gas medicinali |                    |
|di cui all'articolo 1, comma 575, della legge|                    |
|30 dicembre 2018, n. 145. Resta fermo il     |                    |
|limite della spesa farmaceutica convenzionata|                    |
|nel valore stabilito dall'articolo 1, comma  |                    |
|475, primo periodo, della legge 30 dicembre  |                    |
|2020, n. 178. Conseguentemente il valore     |                    |
|complessivo della spesa farmaceutica e'      |                    |
|rideterminato nel 15 per cento per l'anno    |                    |
|2022, nel 15,15 per cento nell'anno 2023 e   |                    |
|nel 15,30 per cento a decorrere dall'anno    |                    |
|2024.                                        |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|282. Le percentuali di cui al comma 281      |Procedura della     |
|possono essere annualmente rideterminate,    |ridefinizione dei   |
|fermi restando i valori complessivi di cui al|limiti sulla spesa  |
|medesimo comma, in sede di predisposizione   |farmaceutica        |
|del disegno di legge di bilancio, su proposta|                    |
|del Ministero della salute, sentita l'Agenzia|                    |
|italiana del farmaco (AIFA), d'intesa con il |                    |
|Ministero dell'economia e delle finanze,     |                    |
|sulla base dell'andamento del mercato dei    |                    |
|medicinali e del fabbisogno assistenziale.   |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|283. L'attuazione del comma 281 e'           |Compiti dell'AIFA   |
|subordinata all'aggiornamento annuale da     |sull'aggiornamento  |
|parte dell'AIFA dell'elenco dei farmaci      |dei prezzi dei      |
|rimborsabili dal Servizio sanitario          |farmaci             |
|nazionale, sulla base dei criteri di costo e |                    |
|di efficacia, e all'allineamento dei prezzi  |                    |
|dei farmaci terapeuticamente sovrapponibili, |                    |
|nel rispetto dei criteri determinati         |                    |
|dall'AIFA, previo parere della Commissione   |                    |
|consultiva tecnico-scientifica (CTS) della   |                    |
|medesima Agenzia, da effettuare entro il 30  |                    |
|novembre dell'anno precedente a quello di    |                    |
|riferimento.                                 |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|284. Entro sessanta giorni dalla data di     |Modalita'           |
|entrata in vigore della presente legge, con  |applicative del     |
|decreto del Ministro della salute, di        |limite alla spesa   |
|concerto con il Ministro dell'economia e     |farmaceutica        |
|delle finanze, su proposta dell'AIFA, sono   |convenzionata       |
|definite le modalita' di applicazione di     |                    |
|quanto disposto dal comma 281 esclusivamente |                    |
|in favore delle aziende farmaceutiche che    |                    |
|hanno provveduto all'integrale pagamento     |                    |
|dell'onere di ripiano per gli anni 2019 e    |                    |
|2020, senza riserva.                         |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|285. Per l'azienda farmaceutica per la quale |Procedura di        |
|sia stato verificato il mancato pagamento in |verifica da parte   |
|tutto o in parte dell'onere di ripiano       |dell'AIFA           |
|previsto per la relativa autorizzazione      |                    |
|all'immissione in commercio (AIC), sono      |                    |
|avviate dall'AIFA le procedure per la        |                    |
|cessazione del rimborso a carico del Servizio|                    |
|sanitario nazionale della stessa AIC, previa |                    |
|verifica da parte dell'AIFA della            |                    |
|sostituibilita' del farmaco con altro        |                    |
|medicinale di analoga efficacia.             |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|286. In considerazione dell'emergenza da     |Possibilita' di     |
|COVID-19 in corso, le entrate di cui         |utilizzo, per       |
|al payback relativo all'anno 2019 oggetto di |l'equilibrio del    |
|pagamento con riserva possono essere         |settore sanitario   |
|utilizzate dalle regioni e dalle province    |dell'anno 2021,     |
|autonome per l'equilibrio del settore        |delle quote di      |
|sanitario dell'anno 2021, ferma restando la  |ripiano relative    |
|compensazione delle stesse a valere sul      |all'anno 2019 che   |
|fabbisogno sanitario                         |siano state oggetto |
|nazionale standard dell'anno in cui il       |di pagamento con    |
|pagamento con riserva e' definito, qualora di|riserva             |
|entita' inferiore.                           |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|287. I dispositivi medici correlati alle     |Deroga alla         |
|azioni di contenimento e contrasto della     |disciplina dei tetti|
|pandemia di SARS-CoV-2, di cui all'elenco    |di spesa per        |
|«Acquisti di dispositivi e attrezzature per  |l'acquisto di       |
|il contrasto all'emergenza COVID-19»,        |dispositivi medici  |
|pubblicato nel sito internet istituzionale   |in ragione          |
|della Presidenza del Consiglio dei ministri, |dell'emergenza da   |
|acquistati dalle regioni e dalle province    |COVID-19            |
|autonome di Trento e di Bolzano, non sono    |                    |
|considerati, per gli anni 2020 e 2021, ai    |                    |
|fini del computo del tetto di spesa di cui   |                    |
|all'articolo 9-ter del decreto-legge 19      |                    |
|giugno 2015, n. 78, convertito, con          |                    |
|modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. |                    |
|125.                                         |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|288. A decorrere dall'anno 2022, per         |Finanziamento       |
|l'aggiornamento dei LEA, in attuazione di    |aggiornamento dei   |
|quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e |livelli essenziali  |
|559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'|di assistenza- LEA  |
|finalizzato l'importo di 200 milioni di euro,|                    |
|a valere sulla quota indistinta del          |                    |
|fabbisogno sanitario nazionale standard.     |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|289. All'articolo 2, comma 67-bis,           |Ripartizione quote  |
|della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al     |premiali a valere   |
|quinto periodo, le parole: «e per l'anno     |sulle risorse       |
|2021» sono sostituite dalle seguenti: «, per |previste per il     |
|l'anno 2021 e per l'anno 2022».              |finanziamento del   |
|                                             |SSN                 |
+---------------------------------------------+--------------------+
|290. All'articolo 33 del decreto-legge 25    |Proroga delle       |
|maggio 2021, n. 73, convertito, con          |disposizioni in     |
|modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.|materia di          |
|106, sono apportate le seguenti              |assistenza          |
|modificazioni:                               |psicologica         |
|     a) al comma 1, le parole: «fino al 31   |                    |
|dicembre 2021» sono sostituite dalle         |                    |
|seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;        |                    |
|     b) il comma 2 e' sostituito dal         |                    |
|seguente:                                    |                    |
|     «2. Per le finalita' di cui al comma 1  |                    |
|e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro |                    |
|annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.   |                    |
|Conseguentemente il livello del finanziamento|                    |
|del fabbisogno sanitario                     |                    |
|nazionale standard cui concorre lo Stato e'  |                    |
|incrementato di 8 milioni di euro per l'anno |                    |
|2021; per l'anno 2022, alla spesa di 8       |                    |
|milioni di euro si provvede a valere sul     |                    |
|livello del finanziamento del fabbisogno     |                    |
|sanitario nazionale standard cui concorre lo |                    |
|Stato per il medesimo anno. Al relativo      |                    |
|finanziamento accedono tutte le regioni e le |                    |
|province autonome di Trento e di Bolzano, in |                    |
|deroga alle disposizioni legislative che     |                    |
|stabiliscono per le autonomie speciali il    |                    |
|concorso regionale e provinciale al          |                    |
|finanziamento sanitario corrente, sulla base |                    |
|delle quote d'accesso al fabbisogno          |                    |
|sanitario. La ripartizione complessiva del   |                    |
|finanziamento di 8 milioni di euro per       |                    |
|ciascuno degli anni 2021 e 2022 e' riportata |                    |
|nella tabella C allegata al presente         |                    |
|decreto»;                                    |                    |
|     c) al comma 3, le parole: «fino al 31   |                    |
|dicembre 2021» sono sostituite dalle         |                    |
|seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;        |                    |
|     d) il comma 5 e' sostituito dal         |                    |
|seguente:                                    |                    |
|     «5. Per le finalita' di cui al comma 3  |                    |
|e' autorizzata la spesa complessiva annua di |                    |
|19.932.000 euro per ciascuno degli anni 2021 |                    |
|e 2022. Conseguentemente il livello del      |                    |
|finanziamento del fabbisogno sanitario       |                    |
|nazionale standard cui concorre lo Stato e'  |                    |
|incrementato di 19.932.000 euro per l'anno   |                    |
|2021; per l'anno 2022, alla spesa di         |                    |
|19.932.000 euro si provvede a valere sul     |                    |
|livello del finanziamento del fabbisogno     |                    |
|sanitario nazionale standard cui concorre lo |                    |
|Stato per il medesimo anno. Al relativo      |                    |
|finanziamento accedono tutte le regioni e le |                    |
|province autonome di Trento e di Bolzano, in |                    |
|deroga alle disposizioni legislative che     |                    |
|stabiliscono per le autonomie speciali il    |                    |
|concorso regionale e provinciale al          |                    |
|finanziamento sanitario corrente, sulla base |                    |
|delle quote d'accesso al fabbisogno          |                    |
|sanitario. La ripartizione complessiva del   |                    |
|finanziamento pari a 19.932.000 euro per     |                    |
|ciascuno degli anni 2021 e 2022 e' riportata |                    |
|nella tabella D allegata al presente         |                    |
|decreto»;                                    |                    |
|     e) al comma 6-bis, le parole: «per      |                    |
|l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: |                    |
|«per ciascuno degli anni 2021 e 2022».       |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|291. La tabella C allegata al decreto-legge  |Sostituzione delle  |
|25 maggio 2021, n. 73, convertito, con       |Tabelle per il      |
|modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.|conferimento degli  |
|106, concernente l'articolo 33, commi 1 e 2, |incarichi di        |
|e la tabella D allegata al                   |assistenza          |
|medesimo decreto-legge n. 73 del 2021,       |psicologica         |
|concernente l'articolo 33, commi 3 e 5, sono |                    |
|sostituite, rispettivamente, dalle tabelle di|                    |
|cui agli allegati 5 e 6 annessi alla presente|                    |
|legge.                                       |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|292. Agli oneri derivanti dal comma 290,     |Copertura           |
|lettera e), pari a 10 milioni di euro per    |finanziaria degli   |
|l'anno 2022, si provvede mediante            |oneri per           |
|corrispondente riduzione del livello del     |l'attuazione della  |
|finanziamento del fabbisogno sanitario       |misura              |
|nazionale standard cui concorre lo Stato.    |dell'assistenza     |
|                                             |psicologica         |
+---------------------------------------------+--------------------+
|293. Ai fini del riconoscimento delle        |Indennita' per il   |
|particolari condizioni del lavoro svolto dal |personale operante  |
|personale della dirigenza medica e dal       |nei servizi di      |
|personale del comparto sanita', dipendente   |pronto soccorso     |
|dalle aziende e dagli enti del Servizio      |                    |
|sanitario nazionale ed operante nei servizi  |                    |
|di pronto soccorso, nell'ambito dei          |                    |
|rispettivi contratti collettivi nazionali di |                    |
|lavoro e' definita, nei limiti degli importi |                    |
|annui lordi di 27 milioni di euro per la     |                    |
|dirigenza medica e di 63 milioni di euro per |                    |
|il personale del comparto sanita', una       |                    |
|specifica indennita' di natura accessoria da |                    |
|riconoscere, in ragione dell'effettiva       |                    |
|presenza in servizio, con decorrenza dal 1°  |                    |
|gennaio 2022.                                |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|294. Alla copertura degli oneri derivanti    |                    |
|dalle disposizioni di cui al comma 293,      |                    |
|valutati complessivamente in 90 milioni di   |                    |
|euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede |                    |
|a valere sul livello del finanziamento del   |                    |
|fabbisogno sanitario nazionale standard cui  |                    |
|concorre lo Stato.                           |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|295. Le disposizioni di cui all'articolo     |Proroga Unita'      |
|4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,|speciali di         |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 24|continuita'         |
|aprile 2020, n. 27, gia' prorogate           |assistenziale - USCA|
|dall'articolo 1, comma 425, lettera a),      |                    |
|della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono   |                    |
|ulteriormente prorogate al 30 giugno 2022,   |                    |
|nei limiti di spesa per singola regione e    |                    |
|provincia autonoma indicati nell'allegato 7  |                    |
|annesso alla presente legge.                 |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|296. All'onere derivante dalla disposizione  |                    |
|di cui al comma 295, valutato in 105 milioni |                    |
|di euro per l'anno 2022, si provvede a valere|                    |
|sul livello del finanziamento del fabbisogno |                    |
|nazionale standard cui concorre lo Stato.    |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|297. Il fondo per il finanziamento ordinario |Incremento della    |
|delle universita', di cui all'articolo 5,    |dotazione           |
|comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre |finanziaria del     |
|1993, n. 537, e' incrementato di 250 milioni |Fondo per il        |
|di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di   |finanziamento       |
|euro per l'anno 2023, di 765 milioni di euro |ordinario delle     |
|per l'anno 2024, di 815 milioni di euro per  |universita'         |
|l'anno 2025 e di 865 milioni di euro annui a |                    |
|decorrere dall'anno 2026, di cui:            |                    |
|     a) 75 milioni di euro per l'anno 2022,  |                    |
|300 milioni di euro per l'anno 2023, 640     |                    |
|milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni |                    |
|di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro|                    |
|a decorrere dall'anno 2026 destinati         |                    |
|all'assunzione di professori universitari, di|                    |
|ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, |                    |
|lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. |                    |
|240, e di personale tecnico-amministrativo   |                    |
|delle universita', in deroga alle vigenti    |                    |
|facolta' assunzionali, al fine di favorire il|                    |
|graduale raggiungimento                      |                    |
|degli standard europei in ordine al rapporto |                    |
|tra il numero dei docenti e del personale    |                    |
|tecnico-amministrativo delle universita' e   |                    |
|quello degli studenti. Con riferimento alle  |                    |
|assunzioni di professori universitari, le    |                    |
|risorse di cui alla presente lettera sono    |                    |
|riservate esclusivamente alle procedure di   |                    |
|cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre  |                    |
|2010, n. 240, con vincolo, di almeno un      |                    |
|quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 |                    |
|del medesimo articolo 18 della legge n. 240  |                    |
|del 2010. Le procedure di cui al secondo     |                    |
|periodo, finanziate con le risorse di cui    |                    |
|alla presente lettera, sono volte a valutare |                    |
|le competenze dell'aspirante nell'ambito     |                    |
|della didattica, della ricerca e della terza |                    |
|missione. Con decreto del Ministro           |                    |
|dell'universita' e della ricerca, da adottare|                    |
|entro centoventi giorni dalla data di entrata|                    |
|in vigore della presente legge, sono         |                    |
|individuati i criteri di riparto delle       |                    |
|risorse di cui alla presente lettera, tenendo|                    |
|conto, prioritariamente, dei risultati       |                    |
|conseguiti dagli atenei nella valutazione    |                    |
|della qualita' della ricerca (VQR) e nella   |                    |
|valutazione delle politiche di reclutamento; |                    |
|     b) 50 milioni di euro a decorrere       |                    |
|dall'anno 2022 finalizzati alla              |                    |
|valorizzazione del personale                 |                    |
|tecnico-amministrativo delle universita'     |                    |
|statali in ragione delle specifiche attivita'|                    |
|svolte nonche' al raggiungimento, da parte   |                    |
|delle universita', di piu' elevati obiettivi |                    |
|nell'ambito della didattica, della ricerca e |                    |
|della terza missione. Con il decreto di      |                    |
|ripartizione del fondo per il finanziamento  |                    |
|ordinario di cui all'articolo 5, comma 1,    |                    |
|lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. |                    |
|537, sono individuati i criteri di riparto   |                    |
|delle risorse di cui alla presente lettera   |                    |
|tra le singole istituzioni, nonche' i        |                    |
|principi generali per la definizione degli   |                    |
|obiettivi e l'attribuzione delle predette    |                    |
|risorse al personale tecnico-amministrativo. |                    |
|Le singole universita'                       |                    |
|provvedono all'assegnazione delle risorse al |                    |
|personale in ragione della partecipazione    |                    |
|dello stesso ad appositi progetti finalizzati|                    |
|al raggiungimento di piu' elevati obiettivi  |                    |
|nell'ambito della didattica, della ricerca e |                    |
|della terza missione, nel limite massimo pro |                    |
|capite del 15 per cento del trattamento      |                    |
|tabellare annuo lordo, secondo criteri       |                    |
|stabiliti mediante la contrattazione         |                    |
|collettiva integrativa nel rispetto di quanto|                    |
|previsto dal decreto di cui al secondo       |                    |
|periodo;                                     |                    |
|     c) 10 milioni di euro a decorrere       |                    |
|dall'anno 2022 destinati ad incentivare, a   |                    |
|titolo di cofinanziamento, le chiamate di cui|                    |
|all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della|                    |
|legge 4 novembre 2005, n. 230;               |                    |
|     d) 15 milioni di euro per l'anno 2022,  |                    |
|20 milioni di euro per l'anno 2023 e 35      |                    |
|milioni di euro a decorrere dall'anno 2024   |                    |
|destinati alle Scuole superiori ad           |                    |
|ordinamento speciale. Nell'ambito            |                    |
|dell'incremento disposto ai sensi del        |                    |
|precedente periodo, la quota del fondo per il|                    |
|finanziamento ordinario delle universita' di |                    |
|cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),     |                    |
|della legge 24 dicembre 1993, n. 537,        |                    |
|destinata alle finalita' di cui all'articolo |                    |
|1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018,  |                    |
|n. 145, e' incrementata di 1,2 milioni di    |                    |
|euro per l'anno 2022, 5,4 milioni di euro per|                    |
|l'anno 2023, 9,7 milioni di euro per l'anno  |                    |
|2024, 16,5 milioni di euro per l'anno 2025 e |                    |
|19 milioni di euro a decorrere dall'anno     |                    |
|2026;                                        |                    |
|     e) 15 milioni di euro per l'anno 2022 e |                    |
|30 milioni di euro annui a decorrere         |                    |
|dall'anno 2023 destinati per l'adeguamento   |                    |
|dell'importo delle borse di studio concesse  |                    |
|per la frequenza ai corsi di dottorato di    |                    |
|ricerca. L'adeguamento dell'importo della    |                    |
|borsa di studio e' definito con decreto del  |                    |
|Ministro dell'universita' e della ricerca, da|                    |
|adottare entro sessanta giorni dalla data di |                    |
|entrata in vigore della presente legge.      |                    |
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|298. Al fine di sostenere gli studenti fuori |Contributo per le   |
|sede residenti in regione diversa da quella  |spese sanitarie di  |
|in cui e' situata la sede universitaria alla |studenti fuori sede |
|quale sono iscritti e con un indicatore della|delle universita'   |
|situazione economica equivalente non         |statali             |
|superiore a 20.000 euro attraverso un        |                    |
|contributo alle spese sanitarie, il fondo per|                    |
|il finanziamento ordinario di cui            |                    |
|all'articolo 5, comma 1, lettera a),         |                    |
|della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'     |                    |
|incrementato di 2 milioni di euro per l'anno |                    |
|2022. Con il decreto di ripartizione del     |                    |
|fondo di cui al primo periodo sono           |                    |
|disciplinate le modalita' di accesso al      |                    |
|contributo, per il tramite delle universita'.|                    |
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|299. Ai fini del piu' ampio accesso alla rete|Accesso alla rete di|
|di connessione dati, anche in conseguenza di |connessione dati da |
|un maggior impiego di strumentazioni digitali|parte di studenti   |
|nell'erogazione della didattica per gli      |universitari e delle|
|studenti delle universita' e delle           |istituzioni AFAM    |
|istituzioni di alta formazione artistica,    |                    |
|musicale e coreutica, all'articolo 7, comma  |                    |
|2, lettera a), del decreto legislativo 29    |                    |
|marzo 2012, n. 68, al secondo periodo, la    |                    |
|parola: «Non» e' soppressa e dopo le parole: |                    |
|«attrezzature tecniche o informatiche» sono  |                    |
|aggiunte le seguenti: «. E' altresi'         |                    |
|ricompresa la spesa per l'adeguamento o      |                    |
|l'acquisto di provider o dispositivi di      |                    |
|miglioramento del servizio di connessione    |                    |
|dati di rete personale o domestica tale da   |                    |
|consentire la navigazione mediante la piu'   |                    |
|recente tecnologia di rete locale senza fili |                    |
|ovvero, laddove non possibile, mediante      |                    |
|tecnologia di telefonia mobile e cellulare». |                    |
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|300. Lo stanziamento, iscritto nello stato di|Incremento della    |
|previsione della spesa del Ministero         |dotazione           |
|dell'universita' e della ricerca e destinato |finanziaria in      |
|ai collegi di merito accreditati di cui      |favore dei collegi  |
|al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, |di merito           |
|e' incrementato, per ciascuno degli anni 2022|accreditati         |
|e 2023, di 2 milioni di euro.                |                    |
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