+---------------------------------------------+--------------------+ |201. All'articolo 23 del decreto legislativo |Aliquote | |14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 e'|contributive per | |inserito il seguente: |l'istituto del | | «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022,|trattamento | |a carico dei datori di lavoro che, nel |straordinario di | |semestre precedente la data di presentazione |integrazione | |della domanda, abbiano occupato mediamente |salariale | |piu' di quindici dipendenti, nonche' dei | | |datori di lavoro delle categorie di cui | | |all'articolo 20, comma 3-ter, e' stabilito un| | |contributo ordinario nella misura dello 0,90 | | |per cento della retribuzione imponibile ai | | |fini previdenziali, di cui lo 0,30 per cento | | |e' a carico del lavoratore». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |202. Nel capo III del titolo I del decreto |Obblighi di | |legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo |formazione o | |l'articolo 25-bis e' aggiunto il seguente: |riqualificazione a | | «Art. 25-ter. - (Condizionalita' e |carico dei | |formazione) - 1. I lavoratori beneficiari di |lavoratori che | |integrazioni salariali di cui al presente |fruiscono dei | |capo, allo scopo di mantenere o sviluppare le|trattamenti | |competenze in vista della conclusione della |straordinari di | |procedura di sospensione o riduzione |integrazione | |dell'attivita' lavorativa e in connessione |salariale | |con la domanda di lavoro espressa dal | | |territorio, partecipano a iniziative di | | |carattere formativo o di riqualificazione, | | |anche mediante fondi interprofessionali. | | | 2. Le iniziative di cui al comma 1 | | |possono essere cofinanziate dalle regioni | | |nell'ambito delle rispettive misure di | | |formazione e politica attiva del lavoro. | | | 3. La mancata partecipazione senza | | |giustificato motivo alle iniziative di cui al| | |comma 1 comporta l'irrogazione di sanzioni | | |che vanno dalla decurtazione di una | | |mensilita' di trattamento di integrazione | | |salariale fino alla decadenza dallo stesso, | | |secondo le modalita' e i criteri da definire | | |con decreto del Ministro del lavoro e delle | | |politiche sociali, da adottare entro sessanta| | |giorni dalla data di entrata in vigore della | | |presente disposizione. | | | 4. Le modalita' di attuazione delle | | |iniziative di carattere formativo o di | | |riqualificazione di cui al comma 1 sono | | |definite con decreto del Ministro del lavoro | | |e delle politiche sociali, previa intesa in | | |sede di Conferenza unificata di cui | | |all'articolo 8 del decreto legislativo 28 | | |agosto 1997, n. 281, da adottare entro | | |sessanta giorni dalla data di entrata in | | |vigore della presente disposizione». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |203. L'articolo 22 del decreto legislativo 14|Abrogazione | |settembre 2015, n. 150, e' abrogato. |dell'assegno di | | |ricollocazione | +---------------------------------------------+--------------------+ |204. All'articolo 26 del decreto legislativo |Fondi di | |14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le |solidarieta' | |seguenti modificazioni: |bilaterali | | a) dopo il comma 1 e' inserito il | | |seguente: | | | «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022,| | |fatti salvi i fondi di solidarieta' | | |bilaterali gia' costituiti alla predetta data| | |che devono comunque adeguarsi a quanto | | |disposto dall'articolo 30, comma 1-bis, le | | |organizzazioni sindacali e imprenditoriali | | |comparativamente piu' rappresentative a | | |livello nazionale stipulano accordi e | | |contratti collettivi, anche intersettoriali, | | |aventi a oggetto la costituzione di fondi di | | |solidarieta' bilaterali per i datori di | | |lavoro che non rientrano nell'ambito di | | |applicazione dell'articolo 10, con la | | |finalita' di assicurare ai lavoratori una | | |tutela in costanza di rapporto di lavoro nei | | |casi di riduzione o sospensione | | |dell'attivita' lavorativa per le causali | | |ordinarie e straordinarie, come regolate | | |dalle disposizioni di cui al titolo I»; | | | b) dopo il comma 7 e' inserito il | | |seguente: | | | «7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022,| | |l'istituzione dei fondi di cui al comma | | |1-bis e' obbligatoria per i datori di lavoro | | |che occupano almeno un dipendente. I fondi | | |gia' costituiti alla predetta data si | | |adeguano alle disposizioni di cui al presente| | |comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza,| | |i datori di lavoro del relativo settore | | |confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio | | |2023, nel fondo di integrazione salariale di | | |cui all'articolo 29, al quale sono trasferiti| | |i contributi gia' versati o comunque dovuti | | |dai datori di lavoro medesimi»; | | | c) al comma 9, alinea, dopo le parole: | | |«I fondi di cui al comma 1,» sono inserite le| | |seguenti: «che comprendono, per periodi di | | |sospensione o riduzione dell'attivita' | | |lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, | | |anche i datori di lavoro che occupano almeno | | |un dipendente,». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |205. All'articolo 27 del decreto legislativo |Fondi di | |14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le |solidarieta' | |seguenti modificazioni: |bilaterali | | a) al comma 3: |alternativi | | 1) alla lettera a), le parole: «assegno| | |ordinario» sono sostituite dalle seguenti: | | |«assegno di integrazione salariale»; | | | 2) alla lettera b) e' aggiunto, in | | |fine, il seguente periodo: «L'assegno di | | |solidarieta' puo' essere riconosciuto per | | |periodi di sospensione o riduzione | | |dell'attivita' lavorativa fino al 31 dicembre| | |2021»; | | | b) dopo il comma 4 e' inserito il | | |seguente: | | | «4-bis. Per periodi di sospensione o | | |riduzione dell'attivita' lavorativa | | |decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono soggetti| | |alla disciplina dei fondi di cui al comma 1 | | |anche i datori di lavoro che occupano almeno | | |un dipendente. I fondi gia' costituiti alla | | |predetta data si adeguano alle disposizioni | | |di cui al presente comma entro il 31 dicembre| | |2022. In mancanza, i datori di lavoro | | |confluiscono nel fondo di integrazione | | |salariale di cui all'articolo 29, a decorrere| | |dal 1° gennaio 2023». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |206. All'articolo 28, comma 2, del decreto |Modifica della | |legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le |tipologia della | |parole: «assegno ordinario» sono |tutela | |sostituite dalle seguenti: «assegno di | | |integrazione salariale». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |207. All'articolo 29 del decreto legislativo |Revisione delle | |14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le |prestazioni e della | |seguenti modificazioni: |contribuzione | | a) dopo il comma 2 e' inserito il |relative al Fondo di| |seguente: |integrazione | | «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022,|salariale | |sono soggetti alla disciplina del fondo di | | |integrazione salariale i datori di lavoro che| | |occupano almeno un dipendente, appartenenti a| | |settori, tipologie e classi dimensionali non | | |rientranti nell'ambito di applicazione | | |dell'articolo 10, che non aderiscono ai fondi| | |di solidarieta' bilaterali costituiti ai | | |sensi degli articoli 26, 27 e 40»; | | | b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il | | |seguente periodo: «Il presente comma cessa di| | |trovare applicazione per i trattamenti | | |decorrenti dal 1° gennaio 2022»; | | | c) dopo il comma 3 e' inserito il | | |seguente: | | | «3-bis. Per periodi di sospensione o | | |riduzione dell'attivita' lavorativa | | |decorrenti dal 1° gennaio 2022, l'assegno di | | |integrazione salariale di cui all'articolo | | |30, comma 1, in relazione alle causali di | | |riduzione o sospensione dell'attivita' | | |lavorativa previste dalla normativa vigente | | |in materia di integrazioni salariali | | |ordinarie, e' riconosciuto con i criteri e | | |per le durate di seguito indicate: | | | a) ai datori di lavoro che, nel semestre| | |precedente la data di presentazione della | | |domanda, abbiano occupato mediamente fino a | | |cinque dipendenti, per una durata massima di | | |tredici settimane in un biennio mobile; | | | b) ai datori di lavoro che, nel semestre| | |precedente la data di presentazione della | | |domanda, abbiano occupato mediamente piu' di | | |cinque dipendenti, per una durata massima di | | |ventisei settimane in un biennio mobile»; | | | d) dopo il comma 4 e' inserito il | | |seguente: | | | «4-bis. Per i trattamenti relativi a | | |periodi di sospensione o riduzione | | |dell'attivita lavorativa decorrenti dal 1° | | |gennaio 2022, non si applica la disposizione | | |di cui al comma 4, secondo periodo»; | | | e) il comma 8 e' sostituito dal | | |seguente: | | | «8. A decorrere dal 1° gennaio 2022, | | |l'aliquota di finanziamento del fondo e' | | |fissata allo 0,50 per cento, per i datori di | | |lavoro che, nel semestre precedente la data | | |di presentazione della domanda, abbiano | | |occupato mediamente fino a cinque dipendenti,| | |e allo 0,80 per cento, per i datori di lavoro| | |che, nel semestre precedente la data di | | |presentazione della domanda, abbiano occupato| | |mediamente piu' di cinque dipendenti. E' | | |stabilita una contribuzione addizionale a | | |carico dei datori di lavoro connessa | | |all'utilizzo delle prestazioni di cui al | | |comma 3-bis, pari al 4 per cento della | | |retribuzione persa»; | | | f) dopo il comma 8 e' inserito il | | |seguente: | | | «8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025,| | |fermo restando quanto previsto dal comma 4, a| | |favore dei datori di lavoro che, nel semestre| | |precedente la data di presentazione della | | |domanda, abbiano occupato mediamente fino a | | |cinque dipendenti e che non abbiano | | |presentato domanda di assegno di integrazione| | |salariale ai sensi del presente articolo per | | |almeno ventiquattro mesi, a far data dal | | |termine del periodo di fruizione del | | |trattamento, l'aliquota di cui al comma 8 si | | |riduce in misura pari al 40 per cento»; | | | g) al comma 11 e' aggiunto, in fine, il | | |seguente periodo: «Il presente comma cessa di| | |applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |208. All'articolo 30 del decreto legislativo |Assegno di | |14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le |integrazione | |seguenti modificazioni: |salariale | | a) dopo il comma 1 e' inserito il | | |seguente: | | | «1-bis. Per periodi di sospensione o | | |riduzione dell'attivita' lavorativa | | |decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di | | |cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in | | |relazione alle causali previste dalla | | |normativa in materia di integrazioni | | |salariali ordinarie e straordinarie, la | | |prestazione di un assegno di integrazione | | |salariale di importo pari a quello definito | | |ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, e | | |stabiliscono la durata della prestazione in | | |misura almeno pari ai trattamenti di | | |integrazione salariale, a seconda della | | |soglia dimensionale dell'impresa e della | | |causale invocata, e comunque nel rispetto | | |delle durate massime complessive previste | | |dall'articolo 4, comma 1. Entro il 31 | | |dicembre 2022, i fondi gia' costituiti si | | |adeguano alle disposizioni di cui al presente| | |comma. In mancanza, i datori di lavoro, ai | | |soli fini dell'erogazione dei trattamenti di | | |integrazione salariale, confluiscono nel | | |fondo di integrazione salariale di cui | | |all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio | | |2023»; | | | b) ai commi 1 e 2, le parole: «assegno | | |ordinario», ovunque ricorrono, sono | | |sostituite dalle seguenti: «assegno di | | |integrazione salariale»; | | | c) la rubrica e' sostituita dalla | | |seguente: «Assegno di integrazione | | |salariale». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |209. All'articolo 31 del decreto legislativo |Riconoscimento | |14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 7 e'|dell'assegno di | |aggiunto il seguente: |solidarieta' | |«7-bis. L'assegno di cui al presente articolo| | |puo' essere riconosciuto per periodi di | | |sospensione o riduzione dell'attivita' | | |lavorativa fino al 31 dicembre 2021». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |210. All'articolo 33, comma 4, del decreto |Estensione dei | |legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo |contributi di | |le parole: «ai commi da 1 a 3» sono inserite |finanziamento ai | |le seguenti: «e di cui all'articolo 27». |fondi di | | |solidarieta' | | |bilaterali | | |alternativi | +---------------------------------------------+--------------------+ | |Composizione del | | |comitato | | |amministratore del | |211. All'articolo 36 del decreto legislativo |Fondo di | |14 settembre 2015, n. 148, il comma 2 e' |integrazione | |sostituito dal seguente: |salariale | |«2. Il comitato amministratore e' composto da| | |esperti in possesso dei requisiti di | | |professionalita' e onorabilita' previsti | | |dagli articoli 37 e 38, designati, per i | | |fondi di cui all'articolo 26, dalle | | |organizzazioni sindacali dei datori di lavoro| | |e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il | | |contratto collettivo e, per i fondi di cui | | |all'articolo 29, dalle organizzazioni | | |sindacali dei datori di lavoro e dei | | |lavoratori comparativamente piu' | | |rappresentative sul piano nazionale, in | | |numero complessivamente non superiore a | | |dieci, o nel maggior numero necessario a | | |garantire la rappresentanza di tutte le parti| | |sociali istitutive del fondo, nonche' da due | | |rappresentanti, con qualifica di dirigente, | | |rispettivamente del Ministero del lavoro e | | |delle politiche sociali e del Ministero | | |dell'economia e delle finanze in possesso dei| | |requisiti di onorabilita' previsti | | |dall'articolo 38. Ai componenti del comitato | | |non spetta alcun emolumento, indennita' o | | |rimborso spese». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |212. All'articolo 39, comma 1, del decreto |Riconoscimento | |legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' |dell'assegno per il | |aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per |nucleo familiare | |i trattamenti relativi a periodi di |erogato dall'INPS | |sospensione o riduzione dell'attivita' |per i periodi di | |lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ai |fruizione degli | |fondi di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 si|assegni del Fondo di| |applica l'articolo 3, comma 9». |integrazione | | |salariale | +---------------------------------------------+--------------------+ |213. All'articolo 40 del decreto legislativo |Fondo territoriale | |14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 e'|intersettoriale | |inserito il seguente: |delle province | |«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono|autonome di Trento e| |soggetti alla disciplina dei fondi di |di Bolzano | |solidarieta' territoriale intersettoriale | | |anche i datori di lavoro che occupano almeno | | |un dipendente. I fondi gia' costituiti alla | | |predetta data si adeguano alle disposizioni | | |di cui al presente comma entro il 31 dicembre| | |2022. In mancanza, i datori di lavoro | | |confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio | | |2023, nel fondo di integrazione salariale di | | |cui all'articolo 29, al quale sono trasferiti| | |i contributi gia' versati o comunque dovuti | | |dai datori di lavoro medesimi». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |214. Nel titolo II del decreto legislativo 14|Disposizione in | |settembre 2015, n. 148, dopo l'articolo 40 e'|materia di rilascio | |aggiunto il seguente: |del documento unico | |«Art. 40-bis. - (Disposizione in materia di |di regolarita' | |rilascio del documento unico di regolarita' |contributiva | |contributiva) - 1. A decorrere dal 1° gennaio| | |2022, la regolarita' del versamento | | |dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai | | |fondi di solidarieta' bilaterali di cui | | |agli articoli 26, 27 e 40 e' condizione per | | |il rilascio del documento unico di | | |regolarita' contributiva (DURC)». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |215. All'articolo 41 del decreto legislativo |Contratto di | |14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le |espansione | |seguenti modificazioni: | | | a) al comma 1, dopo le parole: «In via | | |sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, | | |salvo quanto previsto al comma 1-bis,» sono | | |inserite le seguenti: «e per gli anni 2022 e | | |2023, salvo quanto previsto al comma 1-ter,»;| | | b) dopo il comma 1-bis e' inserito il | | |seguente: | | | «1-ter. Per gli anni 2022 e 2023 il | | |limite minimo di unita' lavorative in | | |organico di cui al comma 1 non puo' essere | | |inferiore a cinquanta, anche calcolate | | |complessivamente nelle ipotesi di | | |aggregazione stabile di imprese con un'unica | | |finalita' produttiva o di servizi»; | | | c) al comma 5-bis e' aggiunto, in fine, | | |il seguente periodo: «Per gli accordi | | |stipulati dal 1° gennaio 2022 i benefici di | | |cui al presente comma sono riconosciuti nel | | |limite di spesa di 80,4 milioni di euro per | | |l'anno 2022, 219,6 milioni di euro per l'anno| | |2023, 264,2 milioni di euro per l'anno 2024, | | |173,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 48,4 | | |milioni di euro per l'anno 2026»; | | | d) al comma 7, le parole: «entro il | | |limite complessivo di spesa di 15,7 milioni | | |di euro per l'anno 2019, di 31,8 milioni di | | |euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro | | |per l'anno 2021 e di 102 milioni di euro per | | |l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: | | |«entro il limite complessivo di spesa di 15,7| | |milioni di euro per l'anno 2019, di 31,8 | | |milioni di euro per l'anno 2020, di 101 | | |milioni di euro per l'anno 2021, di 256,6 | | |milioni di euro per l'anno 2022, di 469 | | |milioni di euro per l'anno 2023 e di 317,1 | | |milioni di euro per l'anno 2024». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |216. All'articolo 44 del decreto legislativo |Trattamento | |14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma |straordinario di | |11-bis sono aggiunti i seguenti: |integrazione | |«11-ter. Per fronteggiare, nel biennio |salariale per | |2022-2023, i processi di riorganizzazione |fronteggiare i | |e le situazioni di particolare difficolta' |processi di | |economica, ai datori di lavoro di cui |riorganizzazione | |all'articolo 20 che non possono piu' |e le situazioni di | |ricorrere ai trattamenti straordinari di |particolare | |integrazione salariale e' riconosciuto, in |difficolta' | |deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di |economica | |spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 | | |e di 150 milioni di euro per l'anno 2023, un | | |trattamento straordinario di integrazione | | |salariale per un massimo di cinquantadue | | |settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023. | | |L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto | | |del limite di spesa di cui al primo periodo. | | |Qualora dal predetto monitoraggio emerga il | | |raggiungimento, anche in via prospettica, del| | |predetto limite di spesa, l'INPS non prende | | |in considerazione ulteriori domande. | | |11-quater. Per i fondi bilaterali di cui | | |all'articolo 26, costituiti nel periodo | | |compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 | | |dicembre 2021, il termine di adeguamento di | | |cui all'articolo 30, comma 1-bis, e' fissato | | |al 30 giugno 2023». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |217. All'articolo 8 della legge 8 agosto |Estensione della | |1972, n. 457, dopo il terzo comma e' aggiunto|Cassa integrazione | |il seguente: |salariale operai | |«A decorrere dal 1° gennaio 2022, il |agricoli - CISOA ai | |trattamento di cui al primo comma e' |lavoratori della | |riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti |pesca e della | |imbarcati su navi adibite alla pesca |piccola pesca | |marittima e in acque interne e lagunari, ivi | | |compresi i soci lavoratori di cooperative | | |della piccola pesca di cui alla legge 13 | | |marzo 1958, n. 250, nonche' agli armatori e | | |ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave| | |dai medesimi gestita, per periodi diversi da | | |quelli di sospensione dell'attivita' | | |lavorativa derivante da misure di arresto | | |temporaneo obbligatorio e non obbligatorio». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |218. Dopo l'articolo 8 della legge 8 agosto |Termine per la | |1972, n. 457, e' inserito il seguente: |richiesta di | |«Art. 8-bis. - 1. Il conguaglio o la |rimborso degli | |richiesta di rimborso degli importi dei |importi dei | |trattamenti di integrazione salariale |trattamenti di | |corrisposti dai datori di lavoro ai |integrazione | |lavoratori agricoli a tempo indeterminato |salariale | |devono essere effettuati, a pena di |corrisposti dai | |decadenza, entro sei mesi dalla fine del |datori di lavoro ai | |periodo di paga in corso alla scadenza del |lavoratori agricoli | |termine di durata della concessione o dalla |a tempo | |data del provvedimento di concessione se |indeterminato | |successivo». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |219. A decorrere dalla competenza del periodo|Ridefinizione delle | |di paga del mese di gennaio 2022 e fino alla |riduzioni | |scadenza della competenza del periodo di paga|contributive | |del mese di dicembre 2022, l'aliquota di |temporanee al fondo | |finanziamento di cui al comma 8 dell'articolo|di solidarieta' | |29 del decreto legislativo 14 settembre 2015,|integrativa a | |n. 148, come modificato dalla presente legge,|sostegno dei datori | |e' ridotta di: |di lavoro | | a) 0,350 punti percentuali per i datori | | |di lavoro che, nel semestre precedente la | | |data di presentazione della domanda, abbiano | | |occupato mediamente fino a cinque dipendenti;| | | b) 0,250 punti percentuali per i datori | | |di lavoro che, nel semestre precedente la | | |data di presentazione della domanda, abbiano | | |occupato mediamente piu' di cinque dipendenti| | |e fino a quindici dipendenti; | | | c) 0,110 punti percentuali per i datori | | |di lavoro che, nel semestre precedente la | | |data di presentazione della domanda, abbiano | | |occupato mediamente piu' di quindici | | |dipendenti; | | | d) 0,560 punti percentuali per le | | |imprese esercenti attivita' commerciali, | | |comprese quelle della logistica e le agenzie | | |di viaggio e turismo, inclusi gli operatori | | |turistici, che, nel semestre precedente la | | |data di presentazione della domanda, abbiano | | |occupato mediamente piu' di cinquanta | | |dipendenti. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |220. A decorrere dalla competenza del periodo|Riduzione | |di paga del mese di gennaio 2022 e fino alla |transitoria della | |scadenza della competenza del periodo di paga|contribuzione | |del mese di dicembre 2022, l'aliquota di |relativa | |finanziamento di cui al comma |all'istituto del | |1-bis dell'articolo 23 del decreto |trattamento | |legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come |straordinario di | |introdotto dalla presente legge, e' ridotta |integrazione | |di 0,630 punti percentuali per i datori di |salariale per i | |lavoro di cui alla lettera c) del comma 219. |datori di lavoro | | |iscritti al fondo di| | |solidarieta' | | |integrativa | +---------------------------------------------+--------------------+ |221. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. |Estensione della | |22, sono apportate le seguenti modificazioni:|Nuova prestazione di| | a) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunto,|assicurazione | |in fine, il seguente periodo: «A |sociale per | |decorrere dal 1° gennaio 2022 sono |l'impiego - NASpI | |destinatari della NASpI anche gli operai |agli operai agricoli| |agricoli a tempo indeterminato delle |a tempo | |cooperative e loro consorzi che trasformano, |indeterminato delle | |manipolano e commercializzano prodotti |cooperative e loro | |agricoli e zootecnici prevalentemente propri |consorzi | |o conferiti dai loro soci, di cui alla legge | | |15 giugno 1984, n. 240»; | | | b) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' | | |inserito il seguente: | | | «1-bis. Il requisito di cui al comma 1, | | |lettera c), cessa di applicarsi con | | |riferimento agli eventi di disoccupazione | | |verificatisi dal 1° gennaio 2022»; | | | c) all'articolo 4, comma 3, e' aggiunto,| | |in fine, il seguente periodo: «Con | | |riferimento agli eventi di disoccupazione | | |verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASpI si| | |riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere | | |dal primo giorno del sesto mese di fruizione;| | |tale riduzione decorre dal primo giorno | | |dell'ottavo mese di fruizione per i | | |beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il | | |cinquantacinquesimo anno di eta' alla data di| | |presentazione della domanda». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |222. All'articolo 3, primo comma, della legge|Applicazione delle | |15 giugno 1984, n. 240, dopo le parole: |disposizioni del | |«ordinaria e straordinaria,» sono inserite le|settore | |seguenti: «all'indennita' di disoccupazione |dell'industria sia | |denominata NASpI,». |agli effetti della | | |contribuzione che | | |delle prestazioni, | | |nei confronti delle | | |imprese cooperative | | |e loro consorzi | +---------------------------------------------+--------------------+ |223. All'articolo 15 del decreto legislativo |Indennita' di | |4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma |disoccupazione per i| |15-quater e' aggiunto il seguente: |lavoratori con | |«15-quinquies. In relazione agli eventi di |rapporto di | |disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio |collaborazione | |2022 la DIS-COLL si riduce del 3 per cento |coordinata e | |ogni mese a decorrere dal primo giorno del |continuativa - | |sesto mese di fruizione ed e' corrisposta |DIS-COLL | |mensilmente per un numero di mesi pari ai | | |mesi di contribuzione accreditati nel periodo| | |intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno | | |precedente l'evento di cessazione del lavoro | | |e il predetto evento. Ai fini della durata | | |non sono computati i periodi contributivi che| | |hanno gia' dato luogo ad erogazione della | | |prestazione. La DIS-COLL non puo' in ogni | | |caso superare la durata massima di dodici | | |mesi. Per i periodi di fruizione della | | |DIS-COLL e' riconosciuta la contribuzione | | |figurativa rapportata al reddito medio | | |mensile di cui al comma 4, entro un limite di| | |retribuzione pari a 1,4 volte l'importo | | |massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in | | |corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i| | |collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi | | |di ricerca con borsa di studio che hanno | | |diritto di percepire la DIS-COLL, nonche' per| | |gli amministratori e i sindaci di cui al | | |comma 1, e' dovuta un'aliquota contributiva | | |pari a quella dovuta per la NASpI». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |224. Al fine di garantire la salvaguardia del|Disposizioni in | |tessuto occupazionale e produttivo, il datore|materia di | |di lavoro in possesso dei requisiti |cessazione di | |dimensionali di cui al comma 225 che intenda |attivita' produttiva| |procedere alla chiusura di una sede, di uno |nel territorio | |stabilimento, di una filiale, o di un ufficio|nazionale con | |o reparto autonomo situato nel territorio |riferimento | |nazionale, con cessazione definitiva della |all'obbligo di | |relativa attivita' e con licenziamento di un |comunicazione per | |numero di lavoratori non inferiore a 50, e' |iscritto del datore | |tenuto a dare comunicazione per iscritto |di lavoro | |dell'intenzione di procedere alla chiusura | | |alle rappresentanze sindacali aziendali o | | |alla rappresentanza sindacale unitaria | | |nonche' alle sedi territoriali delle | | |associazioni sindacali di categoria | | |comparativamente piu' rappresentative sul | | |piano nazionale e, contestualmente, alle | | |regioni interessate, al Ministero del lavoro | | |e delle politiche sociali, al Ministero dello| | |sviluppo economico e all'Agenzia nazionale | | |per le politiche attive del lavoro (ANPAL). | | |La comunicazione puo' essere effettuata | | |tramite l'associazione dei datori di lavoro | | |alla quale l'impresa aderisce o conferisce | | |mandato. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |225. La disciplina di cui ai commi da 224 a |Ambito di | |238 si applica ai datori di lavoro che, |applicazione delle | |nell'anno precedente, abbiano occupato con |disposizioni in | |contratto di lavoro subordinato, inclusi gli |materia di | |apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno |cessazione | |250 dipendenti. |dell'attivita' | | |produttiva | +---------------------------------------------+--------------------+ |226. Sono esclusi dall'ambito di applicazione|Esclusione | |dei commi da 224 a 238 i datori di lavoro che|dall'ambito di | |si trovano in condizioni di squilibrio |applicazione delle | |patrimoniale o economico-finanziario che ne |disposizioni in | |rendono probabile la crisi o l'insolvenza e |materia di | |che possono accedere alla procedura di |cessazione | |composizione negoziata per la soluzione della|dell'attivita' | |crisi d'impresa di cui al decreto-legge 24 |produttiva | |agosto 2021, n. 118, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, | | |n. 147. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |227. La comunicazione di cui al comma 224 e' |Termine per la | |effettuata almeno novanta giorni prima |comunicazione | |dell'avvio della procedura di cui |dell'avvio della | |all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n.|procedura di | |223, e indica le ragioni economiche, |chiusura | |finanziarie, tecniche o organizzative della |dell'attivita' | |chiusura, il numero e i profili professionali| | |del personale occupato e il termine entro cui| | |e' prevista la chiusura. I licenziamenti | | |individuali per giustificato motivo oggettivo| | |e i licenziamenti collettivi intimati in | | |mancanza della comunicazione o prima dello | | |scadere del termine di novanta giorni sono | | |nulli. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |228. Entro sessanta giorni dalla |Presentazione del | |comunicazione di cui al comma 224, il datore |piano per limitare | |di lavoro elabora un piano per limitare le |le ricadute | |ricadute occupazionali ed economiche |occupazionali ed | |derivanti dalla chiusura e lo presenta alle |economiche derivanti| |rappresentanze sindacali di cui al comma 224 |dalla chiusura | |e contestualmente alle regioni interessate, | | |al Ministero del lavoro e delle politiche | | |sociali, al Ministero dello sviluppo | | |economico e all'ANPAL. Il piano non puo' | | |avere una durata superiore a dodici mesi e | | |indica: | | | a) le azioni programmate per la | | |salvaguardia dei livelli occupazionali e gli | | |interventi per la gestione non traumatica dei| | |possibili esuberi, quali il ricorso ad | | |ammortizzatori sociali, la ricollocazione | | |presso altro datore di lavoro e le misure di | | |incentivo all'esodo; | | | b) le azioni finalizzate alla | | |rioccupazione o all'autoimpiego, quali | | |formazione e riqualificazione professionale | | |anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;| | | c) le prospettive di cessione | | |dell'azienda o di rami d'azienda con | | |finalita' di continuazione dell'attivita', | | |anche mediante cessione dell'azienda, o di | | |suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da | | |essi costituite; | | | d) gli eventuali progetti di | | |riconversione del sito produttivo, anche per | | |finalita' socio-culturali a favore del | | |territorio interessato; | | | e) i tempi e le modalita' di attuazione | | |delle azioni previste. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |229. I lavoratori interessati dal piano di |Definizione dei | |cui al comma 228 sottoscritto ai sensi |limiti massimi di | |del comma 231, possono beneficiare del |spesa ai fini del | |trattamento straordinario di integrazione |riconoscimento del | |salariale di cui all'articolo |trattamento | |22-ter del decreto legislativo 14 settembre |straordinario di | |2015, n. 148, come introdotto dal presente |integrazione | |articolo, nel limite massimo di spesa di 35,1|salariale | |milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni| | |di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro| | |per l'anno 2024, 73,6 milioni di euro per | | |l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno | | |2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, | | |76,9 milioni di euro per l'anno 2028, 78 | | |milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni| | |di euro per l'anno 2030 e 80,3 milioni di | | |euro annui a decorrere dall'anno 2031. L'INPS| | |provvede al monitoraggio del limite di spesa | | |di cui al presente comma. Qualora dal | | |predetto monitoraggio emerga che e' stato | | |raggiunto anche in via prospettica il limite | | |di spesa, l'INPS non prende in considerazione| | |ulteriori domande. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |230. Le azioni di cui al comma 228, |Partecipazione delle| |lettera b), possono essere cofinanziate dalle|regioni per gli | |regioni nell'ambito delle rispettive misure |interventi in | |di politica attiva del lavoro. |materia di | | |formazione e | | |riqualificazione | | |professionale del | | |personale | | |interessato dalla | | |chiusura | | |dell'attivita' | +---------------------------------------------+--------------------+ |231. Entro trenta giorni dalla sua |Procedure per la | |presentazione, il piano di cui al comma 228 |discussione del | |e' discusso con le rappresentanze sindacali |piano per limitare | |di cui al comma 224, alla presenza dei |le ricadute | |rappresentanti delle regioni interessate, del|occupazionali ed | |Ministero del lavoro e delle politiche |economiche derivanti| |sociali, del Ministero dello sviluppo |dalla chiusura | |economico e dell'ANPAL. In caso di accordo | | |sindacale, si procede alla sottoscrizione del| | |piano, a seguito del quale il datore di | | |lavoro assume l'impegno di realizzare le | | |azioni in esso contenute nei tempi e con le | | |modalita' programmate. In caso di accordo | | |sindacale di cui al presente comma, qualora | | |il datore di lavoro avvii, al termine del | | |piano, la procedura di licenziamento | | |collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, | | |n. 223, non trova applicazione la previsione | | |di cui all'articolo 2, comma 35, della legge | | |28 giugno 2012, n. 92. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |232. I lavoratori interessati dal piano di |Accesso dei | |cui al comma 228 accedono al programma |lavoratori al | |Garanzia di occupabilita' dei lavoratori |programma nazionale | |(GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della|"Garanzia di | |legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i |occupabilita' dei | |nominativi dei lavoratori coinvolti sono |lavoratori" (GOL) | |comunicati all'ANPAL che li mette a | | |disposizione delle regioni interessate. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |233. Prima della conclusione dell'esame del |Divieto di | |piano e della sua eventuale sottoscrizione il|licenziamento | |datore di lavoro non puo' avviare la |collettivo dei | |procedura di licenziamento collettivo di cui |lavoratori | |alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ne' | | |intimare licenziamenti per giustificato | | |motivo oggettivo. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |234. Il datore di lavoro comunica mensilmente|Verifica dello stato| |ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di |di attuazione del | |attuazione del piano, dando evidenza del |piano per limitare | |rispetto dei tempi e delle modalita' di |le ricadute | |attuazione, nonche' dei risultati delle |occupazionali ed | |azioni intraprese. |economiche derivanti| | |dalla chiusura | +---------------------------------------------+--------------------+ |235. In mancanza di presentazione del piano o|Adempimenti del | |qualora il piano non contenga gli elementi di|datore di lavoro in | |cui al comma 228, il datore di lavoro e' |caso di mancanza di | |tenuto a pagare il contributo di cui |presentazione del | |all'articolo 2, comma 35, della legge 28 |piano per limitare | |giugno 2012, n. 92, in misura pari al doppio |le ricadute | |e qualora avvii la procedura di licenziamento|occupazionali ed | |collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, |economiche derivanti| |n. 223, non trova applicazione la previsione |dalla chiusura | |di cui all'articolo 2, comma 35, della legge | | |28 giugno 2012, n. 92. La verifica formale in| | |ordine alla sussistenza, nel piano | | |presentato, degli elementi di cui al comma | | |228 e' effettuata dalla struttura per le | | |crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma | | |852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In| | |caso di mancata sottoscrizione dell'accordo | | |sindacale di cui al comma 231, il datore di | | |lavoro e' tenuto a pagare il contributo di | | |cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 | | |giugno 2012, n. 92, aumentato del 50 per | | |cento e qualora avvii la procedura di | | |licenziamento collettivo di cui alla legge 23| | |luglio 1991, n. 223, non trova applicazione | | |la previsione di cui all'articolo 2, comma | | |35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il | | |primo periodo si applica anche qualora il | | |datore di lavoro sia inadempiente rispetto | | |agli impegni assunti, ai tempi e alle | | |modalita' di attuazione del piano, di cui sia| | |esclusivamente responsabile. Il datore di | | |lavoro da' comunque evidenza della mancata | | |presentazione del piano nella dichiarazione | | |di carattere non finanziario di cui | | |al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. | | |254. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |236. In caso di mancata sottoscrizione |Procedure in caso di| |dell'accordo sindacale di cui al comma 231, |mancato accordo con | |qualora il datore di lavoro, decorsi i |le rappresentanza | |novanta giorni di cui al comma 227, avvii la |sindacali | |procedura di licenziamento collettivo di cui | | |alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova | | |applicazione l'articolo 4, commi 5 e 6, della| | |medesima legge n. 223 del 1991. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |237. In caso di cessione dell'azienda o di un|Applicazione in | |ramo di essa con continuazione dell'attivita'|misura fissa delle | |e mantenimento degli assetti occupazionali, |imposte di registro | |al trasferimento di beni immobili strumentali|e ipocatastali al | |che per le loro caratteristiche non sono |trasferimento di | |suscettibili di diversa utilizzazione senza |beni immobili | |radicali trasformazioni si applicano |strumentali, in caso| |l'imposta di registro e le imposte ipotecaria|di cessione | |e catastale nella misura fissa di euro 200 |dell'azienda o di un| |ciascuna. In caso di cessazione |ramo di essa con | |dell'attivita' o di trasferimento per atto a |continuazione | |titolo oneroso o gratuito degli immobili |dell'attivita' e | |acquistati con i benefici di cui al presente |mantenimento degli | |comma prima del decorso del termine di cinque|assetti | |anni dall'acquisto, sono dovute le imposte di|occupazionali | |registro, ipotecaria e catastale nella misura| | |ordinaria. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |238. Il Fondo sociale per occupazione e |Riduzione della | |formazione di cui all'articolo 18, comma 1, |dotazione | |lettera a), del decreto-legge 29 novembre |finanziaria del | |2008, n. 185, convertito, con modificazioni, |Fondo sociale per | |dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' ridotto|occupazione e | |di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5|formazione | |milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni| | |di euro per l'anno 2024, 73,6 milioni di euro| | |per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per | | |l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno | | |2027, 76,9 milioni di euro per l'anno 2028, | | |78 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 | | |milioni di euro per l'anno 2030 e 80,3 | | |milioni di euro annui a decorrere dall'anno | | |2031. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |239. Alle lavoratrici di cui agli articoli |Sostegno in caso di | |64, 66 e 70 del testo unico delle |maternita' | |disposizioni legislative in materia di tutela| | |e sostegno della maternita' e della | | |paternita', di cui al decreto legislativo 26 | | |marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato, | | |nell'anno precedente l'inizio del periodo di | | |maternita', un reddito inferiore a 8.145 | | |euro, incrementato del 100 per cento | | |dell'aumento derivante dalla variazione | | |annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al | | |consumo per le famiglie degli operai e | | |impiegati, l'indennita' di maternita e' | | |riconosciuta per ulteriori tre mesi a | | |decorrere dalla fine del periodo di | | |maternita'. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |240. All'articolo 118, comma 1, della legge |Fondi paritetici | |23 dicembre 2000, n. 388, dopo il terzo |interprofessionali | |periodo e' inserito il seguente: «Inoltre, |nazionali per la | |con accordo interconfederale stipulato dalle |formazione continua | |organizzazioni territoriali delle | | |organizzazioni sindacali dei datori di lavoro| | |e dei lavoratori maggiormente rappresentative| | |sul piano nazionale, nelle province autonome | | |di Trento e di Bolzano puo' essere istituito | | |un fondo territoriale intersettoriale». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |241. All'articolo 118, comma 1, della legge |Possibilita' per i | |23 dicembre 2000, n. 388, dopo il quinto |fondi paritetici | |periodo e' inserito il seguente: «I fondi |interprofessionali | |possono altresi' finanziare, in tutto o in |nazionali per la | |parte, piani formativi aziendali di |formazione continua | |incremento delle competenze dei lavoratori |di finanziare piani | |destinatari di trattamenti di integrazione |formativi aziendali | |salariale in costanza di rapporto di lavoro | | |ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, | | |lettere a), b) e c), e 30 del decreto | | |legislativo 14 settembre 2015, n. 148». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |242. Al fine di favorire percorsi di |Rimborso in favore | |incremento delle competenze dei lavoratori |dei fondi paritetici| |destinatari di trattamenti di integrazione |interprofessionali | |salariale in costanza di rapporto di lavoro |nazionali che | |orientati al mantenimento del livello |finanzino percorsi | |occupazionale nell'impresa, per gli anni 2022|di incremento delle | |e 2023, ai fondi paritetici |competenze dei | |interprofessionali costituiti ai sensi |lavoratori | |dell'articolo 118 della legge 23 dicembre | | |2000, n. 388, che finanziano percorsi di | | |incremento delle professionalita' di | | |lavoratori destinatari dei trattamenti di cui| | |agli articoli 11, 21, comma 1, | | |lettere a), b) e c), e 30 del decreto | | |legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il | | |versamento di cui all'articolo 1, comma 722, | | |della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' | | |annualmente rimborsato con decreto del | | |Ministero del lavoro e delle politiche | | |sociali, di concerto con il Ministero | | |dell'economia e delle finanze, previo | | |monitoraggio da parte dei fondi stessi | | |dell'andamento del costo dei programmi | | |formativi realizzati in favore dei soggetti | | |di cui al presente comma. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |243. Al datore di lavoro che assume con | | |contratto di lavoro subordinato a tempo | | |indeterminato i lavoratori beneficiari del | | |trattamento straordinario di | | |integrazione salariale di cui all'articolo | | |22-ter del decreto legislativo 14 settembre | | |2015, n. 148, come introdotto dal presente | | |articolo, e' concesso, per ogni mensilita' di| | |retribuzione corrisposta al lavoratore, un | | |contributo mensile pari al 50 per cento | | |dell'ammontare del trattamento straordinario | | |di integrazione salariale autorizzato ai | | |sensi dell'articolo 22-ter del decreto | | |legislativo n. 148 del 2015 che sarebbe stato| | |corrisposto al lavoratore. Il predetto | | |contributo non puo' essere erogato per un | | |numero di mesi superiore a dodici. | | +---------------------------------------------+Misure in favore dei| |244. Il contributo di cui al comma 243 spetta|datori di lavoro che| |ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi|assumono lavoratori | |precedenti l'assunzione, non abbiano |in cassa | |proceduto a licenziamenti individuali per |integrazione | |giustificato motivo oggettivo, ai sensi |guadagni | |dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, |straordinaria | |n. 604, o a licenziamenti collettivi, ai | | |sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, | | |nella medesima unita' produttiva. | | +---------------------------------------------+ | |245. Il licenziamento del lavoratore assunto | | |ai sensi del comma 243 nonche' il | | |licenziamento collettivo o individuale per | | |giustificato motivo oggettivo di un | | |lavoratore impiegato nella medesima unita' | | |produttiva e inquadrato con gli stessi | | |livello e categoria legale di inquadramento | | |del lavoratore assunto ai sensi del comma | | |243, effettuato nei sei mesi successivi alla | | |predetta assunzione, comporta la revoca del | | |contributo e il recupero del beneficio gia' | | |fruito. Ai fini del computo del periodo | | |residuo utile alla fruizione del contributo | | |di cui al comma 243, la predetta revoca non | | |ha effetti nei confronti degli altri datori | | |di lavoro privati che assumono il lavoratore | | |ai sensi del comma 243. In caso di dimissioni| | |del lavoratore il beneficio e' riconosciuto | | |per il periodo di effettiva durata del | | |rapporto. | | +---------------------------------------------+ | |246. Il beneficio di cui al comma 243 e' | | |riconosciuto pro quota anche qualora i | | |lavoratori beneficiari del trattamento | | |straordinario di integrazione salariale di | | |cui all'articolo 22-ter del decreto | | |legislativo 14 settembre 2015, n. 148, | | |costituiscano una cooperativa ai sensi | | |dell'articolo 23, comma 3-quater, | | |del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 7 | | |agosto 2012, n. 134. | | +---------------------------------------------+ | |247. Il beneficio previsto dal comma 243 e' | | |concesso ai sensi della sezione 3.1 della | | |comunicazione della Commissione europea | | |C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, | | |«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di | | |Stato a sostegno dell'economia nell'attuale | | |emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle | | |condizioni di cui alla medesima | | |comunicazione. L'efficacia delle disposizioni| | |di cui ai commi da 243 a 246 e' subordinata, | | |ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del | | |Trattato sul funzionamento dell'Unione | | |europea, all'autorizzazione della Commissione| | |europea. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |248. All'articolo 47, comma 4, del decreto |Disposizioni in | |legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il |materia di | |primo periodo e' inserito il seguente: «A |apprendistato | |decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della |professionalizzante | |loro qualificazione o riqualificazione |per lavoratori in | |professionale, e' possibile assumere in |cassa integrazione | |apprendistato professionalizzante, senza |guadagni | |limiti di eta', anche i lavoratori |straordinaria per | |beneficiari del trattamento straordinario di |accordo di | |integrazione salariale di cui all'articolo |transizione | |22-ter del decreto legislativo 14 settembre |occupazionale | |2015, n. 148». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |249. Nell'ambito del programma nazionale |Patti territoriali | |denominato «Garanzia di occupabilita' dei |per la transizione | |lavoratori» (GOL), istituito ai sensi |ecologica e digitale| |dell'articolo 1, comma 324, della legge 30 | | |dicembre 2020, n. 178, possono essere | | |sottoscritti accordi fra autonomie locali, | | |soggetti pubblici e privati, enti del Terzo | | |settore, associazioni sindacali dei datori di| | |lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'| | |rappresentative sul piano nazionale con lo | | |scopo di realizzare progetti formativi e di | | |inserimento lavorativo nei settori della | | |transizione ecologica e digitale, come | | |definiti e individuati con decreto del | | |Ministero del lavoro e delle politiche | | |sociali, di concerto con il Ministero della | | |transizione ecologica e con il Dipartimento | | |per la trasformazione digitale della | | |Presidenza del Consiglio dei ministri, | | |diretti a: | | | a) inserire e reinserire, con adeguata | | |formazione, i lavoratori disoccupati, | | |inoccupati e inattivi; | | | b) riqualificare i lavoratori gia' | | |occupati e potenziare le loro conoscenze. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |250. In base agli accordi di cui al comma |Formazione dei | |249, le imprese, anche in rete, |lavoratori nei | |possono, secondo il loro livello di |settori della | |specializzazione, realizzare la formazione |transizione | |dei lavoratori, nei settori di cui al |ecologica e digitale| |medesimo comma 249, al fine di: | | | a) fare acquisire ai lavoratori di cui | | |al comma 249, lettera a), previa accurata | | |analisi del fabbisogno di competenze, | | |conoscenze specialistiche tecniche e | | |professionali, anche avvalendosi dei | | |contratti di apprendistato di cui agli | | |articoli 43, 45 e 47, comma 4, del decreto | | |legislativo 15 giugno 2015, n. 81; | | | b) istituire centri interaziendali per | | |garantire, eventualmente mediante | | |l'istituzione di conti individuali di | | |apprendimento permanente, la formazione | | |continua dei lavoratori di cui al comma 249, | | |lettera b), e agevolarne la mobilita' tra | | |imprese. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |251. Al fine di migliorare l'accesso alle |Estensione ai | |informazioni sul mercato e ai servizi |lavoratori autonomi | |personalizzati di orientamento, |che cessano in via | |riqualificazione e ricollocazione dei |definitiva la | |lavoratori autonomi titolari di partita IVA, |propria attivita' | |le misure di assistenza intensiva |professionale, delle| |all'inserimento occupazionale del programma |misure di assistenza| |nazionale GOL sono riconosciute anche ai |intensiva | |lavoratori autonomi che cessano in via |all'inserimento | |definitiva la propria attivita' |occupazionale del | |professionale. |programma Garanzia | | |di occupabilita' dei| | |lavoratori (GOL) | +---------------------------------------------+--------------------+ |252. I servizi di assistenza di cui al comma |Sportello dedicato | |251 sono erogati dai centri per l'impiego e |al lavoro autonomo | |dagli organismi autorizzati alle attivita' di|ai fini | |intermediazione in materia di lavoro ai sensi|dell'espletamento | |della disciplina vigente, mediante lo |dei servizi di | |sportello dedicato al lavoro autonomo di cui |assistenza intensiva| |all'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, |all'inserimento | |n. 81, anche stipulando convenzioni non |occupazionale del | |onerose con gli ordini e i collegi |programma Garanzia | |professionali e le associazioni costituite ai|di occupabilita' dei| |sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 |lavoratori (GOL) | |della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonche' | | |con le associazioni comparativamente piu' | | |rappresentative sul piano nazionale dei | | |lavoratori autonomi iscritti e non iscritti | | |ad albi professionali. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |253. Al fine di promuovere interventi diretti|Sostegno alla | |a salvaguardare l'occupazione e assicurare la|costituzione di | |continuita' all'esercizio delle attivita' |cooperative di | |imprenditoriali, alle societa' cooperative |lavoratori mediante | |che si costituiscono, a decorrere dal 1° |decontribuzione | |gennaio 2022, ai sensi dell'articolo |totale per i datori | |23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 |di lavoro e cause di| |giugno 2012, n. 83, convertito, con |esclusione | |modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. | | |134, e' riconosciuto, per un periodo massimo | | |di ventiquattro mesi dalla data della | | |costituzione della cooperativa, l'esonero dal| | |versamento del 100 per cento dei complessivi | | |contributi previdenziali a carico dei datori | | |di lavoro, con esclusione dei premi e | | |contributi dovuti all'Istituto nazionale per | | |l'assicurazione contro gli infortuni sul | | |lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo| | |pari a 6.000 euro su base annua, | | |riparametrato e applicato su base mensile. | | |Resta ferma l'aliquota di computo delle | | |prestazioni pensionistiche. | | +---------------------------------------------+ | |254. L'esonero di cui al comma 253 non e' | | |riconosciuto qualora il datore di lavoro | | |dell'impresa oggetto di trasferimento, | | |affitto o cessione ai lavoratori non abbia | | |corrisposto ai propri dipendenti, nell'ultimo| | |periodo d'imposta, retribuzioni almeno pari | | |al 50 per cento dell'ammontare complessivo | | |dei costi sostenuti, con esclusione di quelli| | |relativi alle materie prime e sussidiarie. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |255. In deroga a quanto previsto |Finanziamento del | |dall'articolo 29, comma 4, primo periodo, del|fondo di | |decreto legislativo 14 settembre 2015, n. |integrazione | |148, al Fondo di integrazione salariale di |salariale | |cui al medesimo articolo e' riconosciuto un | | |trasferimento a carico dello Stato nel limite| | |massimo di 2.047,4 milioni di euro per l'anno| | |2022 e di 400,4 milioni di euro per l'anno | | |2023 per assicurare le prestazioni di assegno| | |di integrazione salariale in base alle | | |effettive necessita' come conseguenti dagli | | |interventi di modifica di cui ai commi 207 e | | |219 del presente articolo. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |256. L'autorizzazione di spesa di cui |Soppressione | |all'articolo 11-bis, comma 6, |dell'autorizzazione | |del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, |di spesa per il | |convertito, con modificazioni, dalla legge 23|finanziamento di | |luglio 2021, n. 106, e' soppressa. |interventi di | | |riforma in materia | | |di ammortizzatori | | |sociali. | +---------------------------------------------+--------------------+ |257. Al fine di assicurare il monitoraggio e |Osservatorio per il | |la valutazione indipendente delle |monitoraggio e la | |disposizioni in materia di ammortizzatori |valutazione delle | |sociali, e' istituito, senza nuovi o maggiori|disposizioni in | |oneri per la finanza pubblica, presso il |materia di | |Ministero del lavoro e delle politiche |ammortizzatori | |sociali, un osservatorio permanente, |sociali | |presieduto dal Ministro, o da un suo | | |delegato, e composto da rappresentanti dei | | |datori di lavoro e dei lavoratori designati | | |dalle organizzazioni imprenditoriali e | | |sindacali comparativamente piu' | | |rappresentative a livello nazionale. | | |L'osservatorio verifica, sulla base dei dati | | |forniti dal Ministero del lavoro e delle | | |politiche sociali, dall'INPS e dai fondi di | | |solidarieta' bilaterali alternativi di cui | | |all'articolo 27 del decreto legislativo 14 | | |settembre 2015, n. 148, gli effetti delle | | |disposizioni della presente legge in materia | | |di ammortizzatori sociali, comunicando le | | |risultanze al Ministero del lavoro e delle | | |politiche sociali per le opportune | | |valutazioni e le eventuali revisioni dei | | |trattamenti di integrazione salariale e delle| | |relative aliquote di finanziamento in base | | |all'evoluzione del mercato del lavoro e della| | |dinamica sociale. Ai componenti | | |dell'osservatorio non spetta alcun compenso, | | |indennita', gettone di presenza, rimborso | | |spese o emolumento, comunque denominato. | | |Dall'attuazione delle disposizioni di cui al | | |presente comma non devono derivare nuovi o | | |maggiori oneri a carico della finanza | | |pubblica e le amministrazioni interessate vi | | |provvedono con le risorse umane, finanziarie | | |e strumentali disponibili a legislazione | | |vigente. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |258. Il livello del finanziamento del |Incremento della | |fabbisogno sanitario nazionale standard cui |dotazione | |concorre lo Stato e' determinato in 124.061 |finanziaria del | |milioni di euro per l'anno 2022, in 126.061 |Fondo sanitario | |milioni di euro per l'anno 2023 e in 128.061 |nazionale | |milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. | | |Le regioni e le province autonome di Trento e| | |di Bolzano provvedono agli interventi di cui | | |ai commi 261, 268, 269, 270, 271, 272, 273, | | |274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, | | |284, 285, 286, 288, 290, 293, 294 e 295 | | |nell'ambito del finanziamento di cui al | | |presente comma, ferma restando | | |l'applicazione, ove non diversamente | | |previsto, delle disposizioni legislative | | |vigenti in materia di compartecipazione delle| | |autonomie speciali al finanziamento del | | |relativo fabbisogno sanitario. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |259. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma |Incremento della | |401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, |dotazione | |relativo al concorso al rimborso alle regioni|finanziaria del | |delle spese sostenute per l'acquisto dei |Fondo farmaci | |farmaci innovativi e' incrementato di 100 |innovativi | |milioni di euro per l'anno 2022, di 200 | | |milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 | | |milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. | | |Gli importi di cui al presente comma | | |integrano il finanziamento di cui al comma | | |258. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |260. Al fine di aumentare il numero dei |Incremento delle | |contratti di formazione specialistica dei |risorse per i | |medici di cui all'articolo 37 del decreto |contratti di | |legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' |formazione | |autorizzata l'ulteriore spesa di 194 milioni |specialistica medica| |di euro per l'anno 2022, 319 milioni di euro | | |per l'anno 2023, 347 milioni di euro per | | |l'anno 2024, 425 milioni di euro per l'anno | | |2025, 517 milioni di euro per l'anno 2026 e | | |543 milioni di euro a decorrere dall'anno | | |2027. Gli importi di cui al presente comma | | |integrano il finanziamento di cui al comma | | |258. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |261. Nelle more dell'adozione da parte delle |Finanziamento del | |regioni e delle province autonome di Trento e|Piano | |di Bolzano dei decreti attuativi dei piani |strategico-operativo| |pandemici regionali e provinciali, e' |nazionale di | |autorizzata la spesa di 200 milioni di euro |preparazione e | |per l'implementazione delle prime misure |risposta a una | |previste dal Piano strategico-operativo |pandemia influenzale| |nazionale di preparazione e risposta a una |2021-2023 | |pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, di | | |cui all'accordo sancito dalla Conferenza | | |permanente per i rapporti tra lo Stato, le | | |regioni e le province autonome di Trento e di| | |Bolzano il 25 gennaio 2021, a valere sul | | |fabbisogno sanitario nazionale standard per | | |l'anno 2022. Per le medesime finalita', e | | |nelle more dell'adozione dei decreti | | |attuativi dei piani pandemici regionali e | | |provinciali, e' autorizzata la spesa massima | | |di 350 milioni di euro, a valere sul | | |fabbisogno sanitario nazionale standard per | | |l'anno 2023, il cui importo e' definito, su | | |proposta del Ministro della salute, di | | |concerto con il Ministro dell'economia e | | |delle finanze, previa intesa in sede di | | |Conferenza permanente per i rapporti fra lo | | |Stato, le regioni e le province autonome di | | |Trento e di Bolzano sul riparto del | | |fabbisogno sanitario. Al finanziamento di cui| | |al presente comma e relativo ad entrambi gli | | |anni 2022 e 2023 accedono tutte le regioni e | | |le province autonome di Trento e di Bolzano, | | |in deroga alle disposizioni legislative | | |vigenti in materia di compartecipazione delle| | |autonomie speciali al finanziamento del | | |relativo fabbisogno sanitario. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |262. Per l'anno 2022, e' autorizzata la spesa|Risorse per gli | |di 50 milioni di euro per gli interventi di |interventi di | |competenza del Commissario straordinario di |competenza del | |cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 |Commissario | |marzo 2020, n. 18, convertito, con |straordinario per | |modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.|l'emergenza | |27, da trasferire sull'apposita contabilita' |epidemiologica | |speciale ad esso intestata. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |263. Ai fini del finanziamento del programma |Finanziamento per | |pluriennale di interventi in materia di |l'edilizia sanitaria| |ristrutturazione edilizia e di ammodernamento|e di ammodernamento | |tecnologico, l'importo fissato dall'articolo |tecnologico del | |20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, |patrimonio sanitario| |rideterminato, da ultimo, in 32 miliardi di |pubblico | |euro dall'articolo 1, comma 442, della legge | | |30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di | | |ulteriori 2 miliardi di euro, fermo restando,| | |per la sottoscrizione di accordi di programma| | |con le regioni e per il trasferimento delle | | |risorse, il limite annualmente definito in | | |base alle effettive disponibilita' del | | |bilancio dello Stato. La ripartizione | | |dell'incremento di cui al presente comma | | |avviene sulla base della composizione | | |percentuale del fabbisogno sanitario | | |regionale corrente previsto per l'anno 2021, | | |tenuto conto dell'articolo 2, comma 109, | | |della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con | | |decreto del Ministro della salute, di | | |concerto con il Ministro dell'economia e | | |delle finanze, fatte salve eventuali | | |necessarie compensazioni in conseguenza di | | |eventuali rimodulazioni di cui al comma 267. | | |L'accesso alle risorse di cui al presente | | |comma e' destinato prioritariamente alle | | |regioni che abbiano esaurito, con la | | |sottoscrizione di accordi, la propria | | |disponibilita' a valere sui citati 32 | | |miliardi di euro. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |264. Al fine di costituire una scorta |Risorse per la | |nazionale di dispositivi di protezione |scorta nazionale di | |individuale (DPI), di mascherine chirurgiche,|dispositivi di | |di reagenti e di kit di genotipizzazione, in |protezione | |coerenza con quanto previsto nel PanFlu |individuale (DPI), | |2021-2023, e' autorizzata la spesa di 860 |di mascherine | |milioni di euro a valere sul finanziamento |chirurgiche, di | |del programma di edilizia sanitaria vigente. |reagenti e di kit di| | |genotipizzazione | +---------------------------------------------+--------------------+ |265. Per consentire lo sviluppo di sistemi |Risorse per lo | |informativi utili per la sorveglianza |sviluppo di sistemi | |epidemiologica e virologica, nonche' per |informativi utili | |l'acquisizione di strumentazioni utili a |per la sorveglianza | |sostenere l'attivita' di ricerca e sviluppo |epidemiologica e | |correlata ad una fase di allerta pandemica, |virologica e | |in coerenza con quanto previsto nel PanFlu |acquisizione di | |2021-2023, e' autorizzata la spesa di 42 |strumentazioni utili| |milioni di euro a valere sul finanziamento |a sostenere | |del programma di edilizia sanitaria vigente. |l'attivita' di | | |ricerca e sviluppo | +---------------------------------------------+--------------------+ |266. Per le finalita' di cui ai commi 264 e |Riparto tra le | |265, con uno o piu' decreti del Ministro |regioni e province | |della salute, di concerto con il Ministro |autonome degli | |dell'economia e delle finanze, previa intesa |stanziamenti per le | |in sede di Conferenza permanente per i |scorte di | |rapporti tra lo Stato, le regioni e le |dispositivi di | |province autonome di Trento e di Bolzano, e' |protezione | |definita la quota di spesa autorizzata per |individuale (DPI), | |ciascuna regione e provincia autonoma, sulla |di mascherine | |base delle risultanze derivanti da una |chirurgiche, di | |ricognizione effettuata con le medesime |reagenti e di kit di| |regioni e province autonome, anche in |genotipizzazione e | |relazione alla dimensione dei rispettivi |per i sistemi | |servizi sanitari regionali e provinciali; |informativi per la | |all'onere di cui ai commi 264 e 265 si |sorveglianza | |provvede, per le regioni, a valere sulle |epidemiologica e | |risorse vigenti, come ripartite ai sensi |virologica e | |dell'ordinamento vigente; con i medesimi |acquisizione di | |decreti di cui al presente comma si provvede,|strumentazioni utili| |in deroga all'articolo 2, comma 109, della |a sostenere | |legge 23 dicembre 2009, n. 191, ad assegnare |l'attivita' di | |le risorse occorrenti alle province autonome |ricerca e sviluppo | |di Trento e di Bolzano a valere sul | | |finanziamento vigente ancora non ripartito. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |267. Per le finalita' di cui ai commi 264 e | | |265, con i decreti di cui al comma 266, ove | | |necessario, si provvede alla rimodulazione | | |delle quote assegnate alle regioni ai sensi | | |dell'articolo 1, commi 442 e 443, della legge|Possibilita' di | |30 dicembre 2020, n. 178, e della relativa |rimodulazione delle | |tabella di cui all'allegato B annesso alla |quote di risorse | |medesima legge. |assegnate | +---------------------------------------------+--------------------+ |268. Al fine di rafforzare strutturalmente i |Proroga dei rapporti| |servizi sanitari regionali anche per il |di lavoro flessibile| |recupero delle liste d'attesa e di consentire|e stabilizzazione | |la valorizzazione della professionalita' |del personale del | |acquisita dal personale che ha prestato |ruolo sanitario | |servizio anche durante l'emergenza da | | |COVID-19, gli enti del Servizio sanitario | | |nazionale, nei limiti di spesa consentiti per| | |il personale degli enti medesimi | | |dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge | | |30 aprile 2019, n. 35, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.| | |60, come modificato dal comma 269 del | | |presente articolo: | | | a) verificata l'impossibilita' di | | |utilizzare personale gia' in servizio, | | |nonche' di ricorrere agli idonei collocati in| | |graduatorie concorsuali in vigore, possono | | |avvalersi, anche per l'anno 2022, delle | | |misure previste dagli articoli 2-bis, | | |limitatamente ai medici specializzandi di cui| | |al comma 1, lettera a), del medesimo | | |articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, | | |del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 24| | |aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, | | |non oltre il 31 dicembre 2022, degli | | |incarichi conferiti ai sensi delle medesime | | |disposizioni; | | | b) ferma restando l'applicazione | | |dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 | | |maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino| | |al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo | | |indeterminato, in coerenza con il piano | | |triennale dei fabbisogni di personale, il | | |personale del ruolo sanitario e gli operatori| | |socio-sanitari, anche qualora non piu' in | | |servizio, che siano stati reclutati a tempo | | |determinato con procedure concorsuali, ivi | | |incluse le selezioni di cui all'articolo | | |2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,| | |convertito, con modificazioni, dalla legge 24| | |aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al| | |30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del| | |Servizio sanitario nazionale almeno diciotto | | |mesi di servizio, anche non continuativi, di | | |cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente| | |tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, | | |secondo criteri di priorita' definiti da | | |ciascuna regione. Alle iniziative di | | |stabilizzazione del personale assunto | | |mediante procedure diverse da quelle sopra | | |indicate si provvede previo espletamento di | | |prove selettive; | | | c) possono, anche al fine di | | |reinternalizzare i servizi appaltati ed | | |evitare differenze retributive a parita' di | | |prestazioni lavorative, in coerenza con il | | |piano triennale dei fabbisogni di personale, | | |avviare procedure selettive per il | | |reclutamento del personale da impiegare per | | |l'assolvimento delle funzioni | | |reinternalizzate, prevedendo la | | |valorizzazione, anche attraverso una riserva | | |di posti non superiore al 50 per cento di | | |quelli disponibili, del personale impiegato | | |in mansioni sanitarie e socio-sanitarie | | |corrispondenti nelle attivita' dei servizi | | |esternalizzati che abbia garantito assistenza| | |ai pazienti in tutto il periodo compreso tra | | |il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e | | |con almeno tre anni di servizio. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |269. Al comma 1 dell'articolo 11 del |Modifiche alla spesa| |decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, |per il personale | |convertito, con modificazioni, dalla legge 25|degli enti ed | |giugno 2019, n. 60, sono apportate le |aziende del Servizio| |seguenti modificazioni: |sanitario nazionale | | a) al secondo periodo, le parole: «un | | |importo pari al 5 per cento» sono sostituite | | |dalle seguenti: «un importo pari al 10 per | | |cento»; | | | b) al quarto periodo, le parole: «Per il| | |medesimo triennio, qualora nella singola | | |regione emergano oggettivi» sono sostituite | | |dalle seguenti: «Qualora nella singola | | |Regione emergano, sulla base della | | |metodologia di cui al sesto periodo, | | |oggettivi»; | | | c) il sesto periodo e' sostituito dai | | |seguenti: «Dall'anno 2022 l'incremento di cui| | |al quarto periodo e' subordinato all'adozione| | |di una metodologia per la determinazione del | | |fabbisogno di personale degli enti del | | |Servizio sanitario nazionale. Entro | | |centottanta giorni dalla data di entrata in | | |vigore della presente disposizione, il | | |Ministro della salute, di concerto con il | | |Ministro dell'economia e delle finanze, | | |previa intesa in sede di Conferenza | | |permanente per i rapporti tra lo Stato, le | | |regioni e le province autonome di Trento e di| | |Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale | | |per i servizi sanitari regionali, nel | | |rispetto del valore complessivo della spesa | | |di personale del Servizio sanitario nazionale| | |determinata ai sensi dei precedenti periodi, | | |adotta con decreto la suddetta metodologia | | |per la determinazione del fabbisogno di | | |personale degli enti del Servizio sanitario | | |nazionale, in coerenza con quanto stabilito | | |dal regolamento di cui al decreto del | | |Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e| | |dall'articolo 1, comma 516, lettera c), | | |della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con | | |gli standard organizzativi, tecnologici e | | |quantitativi relativi all'assistenza | | |territoriale, anche ai fini di una graduale | | |revisione della disciplina delle assunzioni | | |di cui al presente articolo. Le regioni, | | |sulla base della predetta metodologia, | | |predispongono il piano dei fabbisogni | | |triennali per il servizio sanitario | | |regionale, che sono valutati e approvati dal | | |tavolo di verifica degli adempimenti di cui | | |all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 | | |marzo 2005, sancita dalla Conferenza | | |permanente per i rapporti tra lo Stato, le | | |regioni e le province autonome di Trento e di| | |Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario| | |alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio | | |2005, congiuntamente al Comitato paritetico | | |permanente per la verifica dell'erogazione | | |dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di| | |cui all'articolo 9, comma 1, della medesima | | |intesa, anche al fine di salvaguardare | | |l'invarianza della spesa complessiva». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |270. All'articolo 1, comma 522, della legge |Medici in servizio | |30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «alla |presso reti dedicate| |data del 31 dicembre 2020» sono sostituite |alle cure palliative| |dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre | | |2021». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |271. Le disposizioni di cui alle |Estensione alle | |lettere a), b) e c) del comma 268 possono |regioni e alle | |essere applicate, nell'ambito delle risorse |province autonome | |dei rispettivi bilanci, anche dalle regioni e|delle disposizioni | |dalle province autonome che provvedono al |in materia di | |finanziamento del fabbisogno del Servizio |rapporti di lavoro | |sanitario nazionale senza alcun apporto a |flessibile e | |carico del bilancio dello Stato. |stabilizzazione del | | |personale del ruolo | | |sanitario | +---------------------------------------------+--------------------+ |272. Al fine di garantire la continuita' | | |nell'erogazione dei livelli essenziali di |Possibilita' di | |assistenza, il personale medico in servizio |assegnazione degli | |presso le strutture del sistema di |incarichi | |emergenza-urgenza territoriale 118, che alla |convenzionali a | |data di entrata in vigore della presente |tempo indeterminato,| |legge ha maturato un'anzianita' lavorativa di|relativi al servizio| |almeno trentasei mesi, puo' accedere alle |di emergenza-urgenza| |procedure di assegnazione degli incarichi |118, anche a medici | |convenzionali a tempo indeterminato destinate|privi del diploma di| |al servizio di emergenza-urgenza 118 rapporti|formazione specifica| |di lavoro flessibile e stabilizzazione del |in medicina generale| |personale del ruolo sanitario anche senza il | | |possesso del diploma attestante la formazione| | |specifica in medicina generale. A determinare| | |il requisito di anzianita' lavorativa di cui | | |al precedente periodo concorrono periodi di | | |attivita', anche non continuativi, effettuati| | |negli ultimi dieci anni, nei servizi di | | |emergenza-urgenza 118 con incarico | | |convenzionale a tempo determinato. | | +---------------------------------------------+ | |273. Il personale medico di cui al comma 272 | | |accede alle procedure di assegnazione degli | | |incarichi convenzionali a tempo indeterminato| | |destinate al servizio di emergenza-urgenza | | |118 in via subordinata rispetto al personale | | |medico iscritto in graduatoria regionale e in| | |possesso del diploma di formazione specifica | | |in medicina generale. Le procedure di | | |assegnazione degli incarichi ai medici, di | | |cui al periodo precedente, avvengono in una | | |fase immediatamente successiva alla | | |conclusione dell'assegnazione delle zone | | |carenti agli aventi diritto. Nei casi di cui | | |al presente comma e' comunque requisito | | |essenziale il possesso dell'attestato | | |d'idoneita' all'esercizio dell'emergenza | | |sanitaria territoriale. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |274. Al fine di assicurare l'implementazione |Rafforzamento | |degli standard organizzativi, quantitativi, |dell'assistenza | |qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto |territoriale | |a quelli previsti dal Piano nazionale di | | |ripresa e resilienza (PNRR) per il | | |potenziamento dell'assistenza territoriale, | | |con riferimento ai maggiori oneri per la | | |spesa di personale dipendente, da reclutare | | |anche in deroga ai vincoli in materia di | | |spesa di personale previsti dalla | | |legislazione vigente limitatamente alla spesa| | |eccedente i predetti vincoli, e per quello | | |convenzionato, e' autorizzata la spesa | | |massima di 90,9 milioni di euro per l'anno | | |2022, 150,1 milioni di euro per l'anno 2023, | | |328,3 milioni di euro per l'anno 2024, 591,5 | | |milioni di euro per l'anno 2025 e 1.015,3 | | |milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 a | | |valere sul finanziamento del Servizio | | |sanitario nazionale. La predetta | | |autorizzazione decorre dalla data di entrata | | |in vigore del regolamento per la definizione | | |di standard organizzativi, quantitativi, | | |qualitativi, tecnologici e omogenei per | | |l'assistenza territoriale, da adottare con | | |decreto del Ministro della salute, di | | |concerto con il Ministro dell'economia e | | |delle finanze, entro il 30 aprile 2022. Con | | |successivo decreto del Ministro della salute,| | |di concerto con il Ministro dell'economia e | | |delle finanze, le somme di cui al primo | | |periodo sono ripartite fra le regioni e le | | |province autonome di Trento e di Bolzano, in | | |base ai criteri definiti con il medesimo | | |decreto anche tenendo conto degli obiettivi | | |previsti dal PNRR. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |275. Al fine di sostenere le fondamentali |Finanziamento in | |attivita' di prevenzione oncologica della |favore della Lega | |Lega italiana per la lotta contro i tumori |italiana per la | |(LILT) nonche' delle connesse attivita' di |lotta contro i | |natura socio-sanitaria e riabilitativa, e' |tumori | |riconosciuto alla LILT un contributo pari a 2| | |milioni di euro annui a decorrere dall'anno | | |2022. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |276. Per garantire la piena attuazione del |Disposizioni in | |Piano di cui all'articolo 29 del |materia di liste | |decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, |di attesa COVID-19: | |convertito, con modificazioni, dalla legge 13|possibile utilizzo | |ottobre 2020, n. 126, le disposizioni |da parte delle | |previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, |Regioni e Province | |del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, |autonome delle | |convertito, con modificazioni, dalla legge 23|strutture private | |luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al |accreditate | |31 dicembre 2022. Conseguentemente, le | | |regioni e le province autonome di Trento e di| | |Bolzano rimodulano il Piano per le liste | | |d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 | | |del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 13| | |ottobre 2020, n. 126, e successivamente | | |aggiornato ai sensi dell'articolo 26, comma | | |2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 23| | |luglio 2021, n. 106, e lo presentano entro il| | |31 gennaio 2022 al Ministero della salute e | | |al Ministero dell'economia e delle finanze. | | +---------------------------------------------+ | |277. Per il raggiungimento delle finalita' di| | |cui al comma 276, le regioni e le province | | |autonome di Trento e di Bolzano possono | | |coinvolgere anche le strutture private | | |accreditate, in deroga all'articolo 15, comma| | |14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio| | |2012, n. 95, convertito, con modificazioni, | | |dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un | | |ammontare non superiore all'importo | | |complessivo su base nazionale pari a 150 | | |milioni di euro, ripartito come indicato | | |nella tabella A dell'allegato 4 annesso alla | | |presente legge, ed eventualmente | | |incrementabile sulla base di specifiche | | |esigenze regionali, nel limite | | |dell'autorizzazione di spesa di cui al comma | | |278. Le medesime strutture private | | |accreditate rendicontano entro il 31 gennaio | | |2023 alle rispettive regioni e province | | |autonome le attivita' effettuate nell'ambito | | |dell'incremento di budget assegnato per | | |l'anno 2022, anche ai fini della valutazione | | |della deroga di cui al presente comma. La | | |presente disposizione si applica anche alle | | |regioni interessate dai piani di rientro dal | | |disavanzo sanitario di cui all'articolo 1, | | |comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. | | |311. | | +---------------------------------------------+ | |278. Per l'attuazione delle finalita' di cui | | |ai commi 276 e 277 e' autorizzata la spesa | | |per complessivi 500 milioni di euro, a valere| | |sul livello di finanziamento del fabbisogno | | |sanitario nazionale standard cui concorre lo | | |Stato per l'anno 2022. Tale autorizzazione di| | |spesa include l'importo massimo di 150 | | |milioni di euro di cui al comma 277. Al | | |finanziamento di cui ai commi da 276 a 279 | | |accedono tutte le regioni e le province | | |autonome di Trento e di Bolzano, in deroga | | |alle disposizioni legislative che | | |stabiliscono per le autonomie speciali il | | |concorso regionale e provinciale al | | |finanziamento sanitario corrente, secondo la | | |ripartizione riportata nella tabella B | | |dell'allegato 4 annesso alla presente legge. | | +---------------------------------------------+ | |279. Il Ministero della salute verifica, | | |sulla base di apposita relazione trasmessa | | |dalle regioni e dalle province autonome di | | |Trento e di Bolzano, il numero e la tipologia| | |di prestazioni oggetto di recupero, in | | |coerenza con il Piano rimodulato di cui | | |all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge | | |25 maggio 2021, n. 73, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.| | |106, nei limiti massimi degli importi di cui | | |al comma 278 impiegati per la finalita' di | | |cui al comma 276. Ove il Ministero della | | |salute abbia positivamente verificato | | |l'insussistenza del fabbisogno di recupero | | |delle liste d'attesa di cui al comma 276, il | | |finanziamento di cui ai commi da 276 al | | |presente comma o quota parte di esso rientra | | |nella disponibilita' del servizio sanitario | | |della regione o provincia autonoma per lo | | |svolgimento di altra finalita' sanitaria. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |280. Al fine di aggiornare le valutazioni |Aggiornamento delle | |inerenti all'appropriatezza e al sistema di |tariffe massime per | |remunerazione delle prestazioni di assistenza|la remunerazione | |ospedaliera erogate dal Servizio sanitario |delle prestazioni di| |nazionale, entro il 30 giugno 2023, con |assistenza | |decreto del Ministro della salute, di |ospedaliera | |concerto con il Ministro dell'economia | | |e delle finanze, sentita la Conferenza | | |permanente per i rapporti tra lo Stato, le | | |regioni e le province autonome di Trento e di| | |Bolzano, si provvede all'aggiornamento delle | | |tariffe massime per la remunerazione delle | | |prestazioni di assistenza ospedaliera per | | |acuti erogate in regime di ricovero ordinario| | |e diurno a carico del Servizio sanitario | | |nazionale, congiuntamente all'aggiornamento | | |dei sistemi di classificazione adottati per | | |la codifica delle informazioni cliniche | | |contenute nella scheda di dimissione | | |ospedaliera. Le predette tariffe massime, | | |come aggiornate con il decreto di cui al | | |primo periodo, costituiscono limite | | |tariffario invalicabile per le prestazioni | | |rese a carico del Servizio sanitario | | |nazionale e sono aggiornate ogni due anni con| | |la medesima procedura di cui al primo | | |periodo. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |281. Al fine di sostenere il potenziamento |Limiti di spesa | |delle prestazioni ricomprese nei LEA, anche |farmaceutica | |alla luce delle innovazioni che | | |caratterizzano il settore, il tetto della | | |spesa farmaceutica per acquisti diretti di | | |cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11| | |dicembre 2016, n. 232, e' rideterminato nella| | |misura dell'8 per cento per l'anno 2022, | | |dell'8,15 per cento per l'anno 2023 e | | |dell'8,30 per cento a decorrere dall'anno | | |2024. Resta fermo il valore percentuale del | | |tetto per acquisti diretti di gas medicinali | | |di cui all'articolo 1, comma 575, della legge| | |30 dicembre 2018, n. 145. Resta fermo il | | |limite della spesa farmaceutica convenzionata| | |nel valore stabilito dall'articolo 1, comma | | |475, primo periodo, della legge 30 dicembre | | |2020, n. 178. Conseguentemente il valore | | |complessivo della spesa farmaceutica e' | | |rideterminato nel 15 per cento per l'anno | | |2022, nel 15,15 per cento nell'anno 2023 e | | |nel 15,30 per cento a decorrere dall'anno | | |2024. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |282. Le percentuali di cui al comma 281 |Procedura della | |possono essere annualmente rideterminate, |ridefinizione dei | |fermi restando i valori complessivi di cui al|limiti sulla spesa | |medesimo comma, in sede di predisposizione |farmaceutica | |del disegno di legge di bilancio, su proposta| | |del Ministero della salute, sentita l'Agenzia| | |italiana del farmaco (AIFA), d'intesa con il | | |Ministero dell'economia e delle finanze, | | |sulla base dell'andamento del mercato dei | | |medicinali e del fabbisogno assistenziale. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |283. L'attuazione del comma 281 e' |Compiti dell'AIFA | |subordinata all'aggiornamento annuale da |sull'aggiornamento | |parte dell'AIFA dell'elenco dei farmaci |dei prezzi dei | |rimborsabili dal Servizio sanitario |farmaci | |nazionale, sulla base dei criteri di costo e | | |di efficacia, e all'allineamento dei prezzi | | |dei farmaci terapeuticamente sovrapponibili, | | |nel rispetto dei criteri determinati | | |dall'AIFA, previo parere della Commissione | | |consultiva tecnico-scientifica (CTS) della | | |medesima Agenzia, da effettuare entro il 30 | | |novembre dell'anno precedente a quello di | | |riferimento. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |284. Entro sessanta giorni dalla data di |Modalita' | |entrata in vigore della presente legge, con |applicative del | |decreto del Ministro della salute, di |limite alla spesa | |concerto con il Ministro dell'economia e |farmaceutica | |delle finanze, su proposta dell'AIFA, sono |convenzionata | |definite le modalita' di applicazione di | | |quanto disposto dal comma 281 esclusivamente | | |in favore delle aziende farmaceutiche che | | |hanno provveduto all'integrale pagamento | | |dell'onere di ripiano per gli anni 2019 e | | |2020, senza riserva. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |285. Per l'azienda farmaceutica per la quale |Procedura di | |sia stato verificato il mancato pagamento in |verifica da parte | |tutto o in parte dell'onere di ripiano |dell'AIFA | |previsto per la relativa autorizzazione | | |all'immissione in commercio (AIC), sono | | |avviate dall'AIFA le procedure per la | | |cessazione del rimborso a carico del Servizio| | |sanitario nazionale della stessa AIC, previa | | |verifica da parte dell'AIFA della | | |sostituibilita' del farmaco con altro | | |medicinale di analoga efficacia. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |286. In considerazione dell'emergenza da |Possibilita' di | |COVID-19 in corso, le entrate di cui |utilizzo, per | |al payback relativo all'anno 2019 oggetto di |l'equilibrio del | |pagamento con riserva possono essere |settore sanitario | |utilizzate dalle regioni e dalle province |dell'anno 2021, | |autonome per l'equilibrio del settore |delle quote di | |sanitario dell'anno 2021, ferma restando la |ripiano relative | |compensazione delle stesse a valere sul |all'anno 2019 che | |fabbisogno sanitario |siano state oggetto | |nazionale standard dell'anno in cui il |di pagamento con | |pagamento con riserva e' definito, qualora di|riserva | |entita' inferiore. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |287. I dispositivi medici correlati alle |Deroga alla | |azioni di contenimento e contrasto della |disciplina dei tetti| |pandemia di SARS-CoV-2, di cui all'elenco |di spesa per | |«Acquisti di dispositivi e attrezzature per |l'acquisto di | |il contrasto all'emergenza COVID-19», |dispositivi medici | |pubblicato nel sito internet istituzionale |in ragione | |della Presidenza del Consiglio dei ministri, |dell'emergenza da | |acquistati dalle regioni e dalle province |COVID-19 | |autonome di Trento e di Bolzano, non sono | | |considerati, per gli anni 2020 e 2021, ai | | |fini del computo del tetto di spesa di cui | | |all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 | | |giugno 2015, n. 78, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. | | |125. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |288. A decorrere dall'anno 2022, per |Finanziamento | |l'aggiornamento dei LEA, in attuazione di |aggiornamento dei | |quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e |livelli essenziali | |559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'|di assistenza- LEA | |finalizzato l'importo di 200 milioni di euro,| | |a valere sulla quota indistinta del | | |fabbisogno sanitario nazionale standard. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |289. All'articolo 2, comma 67-bis, |Ripartizione quote | |della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al |premiali a valere | |quinto periodo, le parole: «e per l'anno |sulle risorse | |2021» sono sostituite dalle seguenti: «, per |previste per il | |l'anno 2021 e per l'anno 2022». |finanziamento del | | |SSN | +---------------------------------------------+--------------------+ |290. All'articolo 33 del decreto-legge 25 |Proroga delle | |maggio 2021, n. 73, convertito, con |disposizioni in | |modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.|materia di | |106, sono apportate le seguenti |assistenza | |modificazioni: |psicologica | | a) al comma 1, le parole: «fino al 31 | | |dicembre 2021» sono sostituite dalle | | |seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»; | | | b) il comma 2 e' sostituito dal | | |seguente: | | | «2. Per le finalita' di cui al comma 1 | | |e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro | | |annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022. | | |Conseguentemente il livello del finanziamento| | |del fabbisogno sanitario | | |nazionale standard cui concorre lo Stato e' | | |incrementato di 8 milioni di euro per l'anno | | |2021; per l'anno 2022, alla spesa di 8 | | |milioni di euro si provvede a valere sul | | |livello del finanziamento del fabbisogno | | |sanitario nazionale standard cui concorre lo | | |Stato per il medesimo anno. Al relativo | | |finanziamento accedono tutte le regioni e le | | |province autonome di Trento e di Bolzano, in | | |deroga alle disposizioni legislative che | | |stabiliscono per le autonomie speciali il | | |concorso regionale e provinciale al | | |finanziamento sanitario corrente, sulla base | | |delle quote d'accesso al fabbisogno | | |sanitario. La ripartizione complessiva del | | |finanziamento di 8 milioni di euro per | | |ciascuno degli anni 2021 e 2022 e' riportata | | |nella tabella C allegata al presente | | |decreto»; | | | c) al comma 3, le parole: «fino al 31 | | |dicembre 2021» sono sostituite dalle | | |seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»; | | | d) il comma 5 e' sostituito dal | | |seguente: | | | «5. Per le finalita' di cui al comma 3 | | |e' autorizzata la spesa complessiva annua di | | |19.932.000 euro per ciascuno degli anni 2021 | | |e 2022. Conseguentemente il livello del | | |finanziamento del fabbisogno sanitario | | |nazionale standard cui concorre lo Stato e' | | |incrementato di 19.932.000 euro per l'anno | | |2021; per l'anno 2022, alla spesa di | | |19.932.000 euro si provvede a valere sul | | |livello del finanziamento del fabbisogno | | |sanitario nazionale standard cui concorre lo | | |Stato per il medesimo anno. Al relativo | | |finanziamento accedono tutte le regioni e le | | |province autonome di Trento e di Bolzano, in | | |deroga alle disposizioni legislative che | | |stabiliscono per le autonomie speciali il | | |concorso regionale e provinciale al | | |finanziamento sanitario corrente, sulla base | | |delle quote d'accesso al fabbisogno | | |sanitario. La ripartizione complessiva del | | |finanziamento pari a 19.932.000 euro per | | |ciascuno degli anni 2021 e 2022 e' riportata | | |nella tabella D allegata al presente | | |decreto»; | | | e) al comma 6-bis, le parole: «per | | |l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: | | |«per ciascuno degli anni 2021 e 2022». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |291. La tabella C allegata al decreto-legge |Sostituzione delle | |25 maggio 2021, n. 73, convertito, con |Tabelle per il | |modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.|conferimento degli | |106, concernente l'articolo 33, commi 1 e 2, |incarichi di | |e la tabella D allegata al |assistenza | |medesimo decreto-legge n. 73 del 2021, |psicologica | |concernente l'articolo 33, commi 3 e 5, sono | | |sostituite, rispettivamente, dalle tabelle di| | |cui agli allegati 5 e 6 annessi alla presente| | |legge. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |292. Agli oneri derivanti dal comma 290, |Copertura | |lettera e), pari a 10 milioni di euro per |finanziaria degli | |l'anno 2022, si provvede mediante |oneri per | |corrispondente riduzione del livello del |l'attuazione della | |finanziamento del fabbisogno sanitario |misura | |nazionale standard cui concorre lo Stato. |dell'assistenza | | |psicologica | +---------------------------------------------+--------------------+ |293. Ai fini del riconoscimento delle |Indennita' per il | |particolari condizioni del lavoro svolto dal |personale operante | |personale della dirigenza medica e dal |nei servizi di | |personale del comparto sanita', dipendente |pronto soccorso | |dalle aziende e dagli enti del Servizio | | |sanitario nazionale ed operante nei servizi | | |di pronto soccorso, nell'ambito dei | | |rispettivi contratti collettivi nazionali di | | |lavoro e' definita, nei limiti degli importi | | |annui lordi di 27 milioni di euro per la | | |dirigenza medica e di 63 milioni di euro per | | |il personale del comparto sanita', una | | |specifica indennita' di natura accessoria da | | |riconoscere, in ragione dell'effettiva | | |presenza in servizio, con decorrenza dal 1° | | |gennaio 2022. | | +---------------------------------------------+ | |294. Alla copertura degli oneri derivanti | | |dalle disposizioni di cui al comma 293, | | |valutati complessivamente in 90 milioni di | | |euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede | | |a valere sul livello del finanziamento del | | |fabbisogno sanitario nazionale standard cui | | |concorre lo Stato. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |295. Le disposizioni di cui all'articolo |Proroga Unita' | |4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,|speciali di | |convertito, con modificazioni, dalla legge 24|continuita' | |aprile 2020, n. 27, gia' prorogate |assistenziale - USCA| |dall'articolo 1, comma 425, lettera a), | | |della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono | | |ulteriormente prorogate al 30 giugno 2022, | | |nei limiti di spesa per singola regione e | | |provincia autonoma indicati nell'allegato 7 | | |annesso alla presente legge. | | +---------------------------------------------+ | |296. All'onere derivante dalla disposizione | | |di cui al comma 295, valutato in 105 milioni | | |di euro per l'anno 2022, si provvede a valere| | |sul livello del finanziamento del fabbisogno | | |nazionale standard cui concorre lo Stato. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |297. Il fondo per il finanziamento ordinario |Incremento della | |delle universita', di cui all'articolo 5, |dotazione | |comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre |finanziaria del | |1993, n. 537, e' incrementato di 250 milioni |Fondo per il | |di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di |finanziamento | |euro per l'anno 2023, di 765 milioni di euro |ordinario delle | |per l'anno 2024, di 815 milioni di euro per |universita' | |l'anno 2025 e di 865 milioni di euro annui a | | |decorrere dall'anno 2026, di cui: | | | a) 75 milioni di euro per l'anno 2022, | | |300 milioni di euro per l'anno 2023, 640 | | |milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni | | |di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro| | |a decorrere dall'anno 2026 destinati | | |all'assunzione di professori universitari, di| | |ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, | | |lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. | | |240, e di personale tecnico-amministrativo | | |delle universita', in deroga alle vigenti | | |facolta' assunzionali, al fine di favorire il| | |graduale raggiungimento | | |degli standard europei in ordine al rapporto | | |tra il numero dei docenti e del personale | | |tecnico-amministrativo delle universita' e | | |quello degli studenti. Con riferimento alle | | |assunzioni di professori universitari, le | | |risorse di cui alla presente lettera sono | | |riservate esclusivamente alle procedure di | | |cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre | | |2010, n. 240, con vincolo, di almeno un | | |quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 | | |del medesimo articolo 18 della legge n. 240 | | |del 2010. Le procedure di cui al secondo | | |periodo, finanziate con le risorse di cui | | |alla presente lettera, sono volte a valutare | | |le competenze dell'aspirante nell'ambito | | |della didattica, della ricerca e della terza | | |missione. Con decreto del Ministro | | |dell'universita' e della ricerca, da adottare| | |entro centoventi giorni dalla data di entrata| | |in vigore della presente legge, sono | | |individuati i criteri di riparto delle | | |risorse di cui alla presente lettera, tenendo| | |conto, prioritariamente, dei risultati | | |conseguiti dagli atenei nella valutazione | | |della qualita' della ricerca (VQR) e nella | | |valutazione delle politiche di reclutamento; | | | b) 50 milioni di euro a decorrere | | |dall'anno 2022 finalizzati alla | | |valorizzazione del personale | | |tecnico-amministrativo delle universita' | | |statali in ragione delle specifiche attivita'| | |svolte nonche' al raggiungimento, da parte | | |delle universita', di piu' elevati obiettivi | | |nell'ambito della didattica, della ricerca e | | |della terza missione. Con il decreto di | | |ripartizione del fondo per il finanziamento | | |ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, | | |lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. | | |537, sono individuati i criteri di riparto | | |delle risorse di cui alla presente lettera | | |tra le singole istituzioni, nonche' i | | |principi generali per la definizione degli | | |obiettivi e l'attribuzione delle predette | | |risorse al personale tecnico-amministrativo. | | |Le singole universita' | | |provvedono all'assegnazione delle risorse al | | |personale in ragione della partecipazione | | |dello stesso ad appositi progetti finalizzati| | |al raggiungimento di piu' elevati obiettivi | | |nell'ambito della didattica, della ricerca e | | |della terza missione, nel limite massimo pro | | |capite del 15 per cento del trattamento | | |tabellare annuo lordo, secondo criteri | | |stabiliti mediante la contrattazione | | |collettiva integrativa nel rispetto di quanto| | |previsto dal decreto di cui al secondo | | |periodo; | | | c) 10 milioni di euro a decorrere | | |dall'anno 2022 destinati ad incentivare, a | | |titolo di cofinanziamento, le chiamate di cui| | |all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della| | |legge 4 novembre 2005, n. 230; | | | d) 15 milioni di euro per l'anno 2022, | | |20 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 | | |milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 | | |destinati alle Scuole superiori ad | | |ordinamento speciale. Nell'ambito | | |dell'incremento disposto ai sensi del | | |precedente periodo, la quota del fondo per il| | |finanziamento ordinario delle universita' di | | |cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), | | |della legge 24 dicembre 1993, n. 537, | | |destinata alle finalita' di cui all'articolo | | |1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, | | |n. 145, e' incrementata di 1,2 milioni di | | |euro per l'anno 2022, 5,4 milioni di euro per| | |l'anno 2023, 9,7 milioni di euro per l'anno | | |2024, 16,5 milioni di euro per l'anno 2025 e | | |19 milioni di euro a decorrere dall'anno | | |2026; | | | e) 15 milioni di euro per l'anno 2022 e | | |30 milioni di euro annui a decorrere | | |dall'anno 2023 destinati per l'adeguamento | | |dell'importo delle borse di studio concesse | | |per la frequenza ai corsi di dottorato di | | |ricerca. L'adeguamento dell'importo della | | |borsa di studio e' definito con decreto del | | |Ministro dell'universita' e della ricerca, da| | |adottare entro sessanta giorni dalla data di | | |entrata in vigore della presente legge. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |298. Al fine di sostenere gli studenti fuori |Contributo per le | |sede residenti in regione diversa da quella |spese sanitarie di | |in cui e' situata la sede universitaria alla |studenti fuori sede | |quale sono iscritti e con un indicatore della|delle universita' | |situazione economica equivalente non |statali | |superiore a 20.000 euro attraverso un | | |contributo alle spese sanitarie, il fondo per| | |il finanziamento ordinario di cui | | |all'articolo 5, comma 1, lettera a), | | |della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' | | |incrementato di 2 milioni di euro per l'anno | | |2022. Con il decreto di ripartizione del | | |fondo di cui al primo periodo sono | | |disciplinate le modalita' di accesso al | | |contributo, per il tramite delle universita'.| | +---------------------------------------------+--------------------+ |299. Ai fini del piu' ampio accesso alla rete|Accesso alla rete di| |di connessione dati, anche in conseguenza di |connessione dati da | |un maggior impiego di strumentazioni digitali|parte di studenti | |nell'erogazione della didattica per gli |universitari e delle| |studenti delle universita' e delle |istituzioni AFAM | |istituzioni di alta formazione artistica, | | |musicale e coreutica, all'articolo 7, comma | | |2, lettera a), del decreto legislativo 29 | | |marzo 2012, n. 68, al secondo periodo, la | | |parola: «Non» e' soppressa e dopo le parole: | | |«attrezzature tecniche o informatiche» sono | | |aggiunte le seguenti: «. E' altresi' | | |ricompresa la spesa per l'adeguamento o | | |l'acquisto di provider o dispositivi di | | |miglioramento del servizio di connessione | | |dati di rete personale o domestica tale da | | |consentire la navigazione mediante la piu' | | |recente tecnologia di rete locale senza fili | | |ovvero, laddove non possibile, mediante | | |tecnologia di telefonia mobile e cellulare». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |300. Lo stanziamento, iscritto nello stato di|Incremento della | |previsione della spesa del Ministero |dotazione | |dell'universita' e della ricerca e destinato |finanziaria in | |ai collegi di merito accreditati di cui |favore dei collegi | |al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, |di merito | |e' incrementato, per ciascuno degli anni 2022|accreditati | |e 2023, di 2 milioni di euro. | | +---------------------------------------------+--------------------+