art. 1 note (parte 20)

           	
				
 
          Note al comma 585: 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 4  aprile  2000,
          n. 119 (Regolamento recante  norme  per  la  determinazione
          della misura dell'indennita' di funzione e dei  gettoni  di
          presenza   per   gli   amministratori   locali,   a   norma
          dell'articolo 23  della  L.  3  agosto  1999,  n.  265)  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 2000, n. 110. 
          Note al comma 586: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  57-quater,  del
          decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2029,  n.   157
          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  per  esigenze
          indifferibili): 
              «Art. 57-quater  (Indennita'  di  funzione  minima  per
          l'esercizio della carica di sindaco e per i  presidenti  di
          provincia). - 1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'
          inserito il seguente: 
              "8-bis. La misura dell'indennita' di funzione di cui al
          presente articolo  spettante  ai  sindaci  dei  comuni  con
          popolazione fino a  3.000  abitanti  e'  incrementata  fino
          all'85 per cento della misura dell'indennita' spettante  ai
          sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti". 
              2. A titolo di  concorso  alla  copertura  del  maggior
          onere  sostenuto   dai   comuni   per   la   corresponsione
          dell'incremento dell'indennita' previsto dalla disposizione
          di cui al comma 1, e' istituito, nello stato di  previsione
          del Ministero  dell'interno,  un  apposito  fondo  con  una
          dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2020, cui si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
              3. Il fondo di cui al comma 2 e' ripartito tra i comuni
          interessati con  decreto  del  Ministro  dell'inter-no,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali. 
              4. All'articolo 1 della legge 7  aprile  2014,  n.  56,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 59 sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
          parole: "e percepisce un'indennita', a carico del  bilancio
          della provincia, determinata in misura pari  a  quella  del
          sindaco del comune capoluogo, in ogni caso  non  cumulabile
          con quella percepita in qualita' di sindaco"; 
              b)  al  comma  84,  le  parole:  "di  presidente  della
          provincia," sono soppresse.». 
          Note al comma 588: 
              - Si riporta il testo del comma 2-novies, dell'articolo
          111, e della tabella 1, del decreto-legge 19  maggio  2020,
          n. 34, convertito con modificazioni dalla legge  17  luglio
          2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute,  sostegno
          al lavoro e  all'economia,  nonche'  di  politiche  sociali
          connesse all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 111 (Fondo per l'esercizio delle  funzioni  delle
          Regioni e  delle  Province  autonome).  -  1.  -  2-octies.
          Omissis 
              2-novies. Ai  fini  del  comma  2-octies,  a  decorrere
          dall'anno 2022 entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna
          regione versa all'entrata del bilancio dello Stato la quota
          annuale prevista dalla tabella  1,  fino  alla  concorrenza
          delle risorse  ricevute  a  ristoro  delle  minori  entrate
          derivanti dalla lotta all'evasione indicate  nella  tabella
          1. In caso di  mancato  versamento  alla  scadenza  del  30
          giugno di ciascun anno, si procede  al  recupero  a  valere
          sulle giacenze depositate  a  qualsiasi  titolo  nei  conti
          aperti presso la tesoreria statale. 
              Omissis» 
              «Tabella 1 
 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
          Note al comma 590: 
              - Si riporta il testo del comma 829,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 828. Omissis . 
              829. Entro il 31 ottobre 2022 e' verificata la  perdita
          di gettito e l'andamento delle  spese  nell'anno  2021  dei
          comuni, delle province e delle citta' metropolitane tenendo
          conto delle certificazioni di cui al comma 827. 
              Omissis.». 
          Note al comma 591: 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   106,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  106  (Fondo  per  l'esercizio   delle   funzioni
          fondamentali degli enti locali). - 1. Al fine di concorrere
          ad assicurare  ai  comuni,  alle  province  e  alle  citta'
          metropolitane  le  risorse  necessarie  per  l'espletamento
          delle funzioni fondamentali,  per  l'anno  2020,  anche  in
          relazione  alla  possibile  perdita  di  entrate   connessa
          all'emergenza COVID-19, e' istituito  presso  il  Ministero
          dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi  di
          euro per il medesimo anno, di cui 3  miliardi  di  euro  in
          favore dei comuni e 0,5  miliardi  di  euro  in  favore  di
          province e citta' metropolitane. Con decreto del  Ministero
          dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020,  previa
          intesa in Conferenza stato citta' ed autonomie locali, sono
          individuati criteri e modalita' di riparto tra gli enti  di
          ciascun comparto del fondo  di  cui  al  presente  articolo
          sulla  base  degli  effetti  dell'emergenza  COVID-19   sui
          fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto  delle
          minori spese, e tenendo conto  delle  risorse  assegnate  a
          vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori  entrate  e
          delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui  al  comma
          2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui  al  periodo
          precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto-legge, una quota pari al 30 per  cento
          della componente del fondo spettante a ciascun comparto  e'
          erogata  a  ciascuno  degli  enti  ricadenti  nel  medesimo
          comparto, a titolo di acconto  sulle  somme  spettanti,  in
          proporzione alle entrate al 31  dicembre  2019  di  cui  al
          titolo I e alle tipologie  1  e  2  del  titolo  III,  come
          risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo
          della perdita di gettito e dell'andamento delle  spese,  da
          effettuare  entro  il  31   ottobre   2022,   si   provvede
          all'eventuale   conseguente   regolazione   dei    rapporti
          finanziari   tra   Comuni   e   tra   Province   e   Citta'
          metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti  mediante
          apposita rimodulazione dell'importo. All'onere  di  cui  al
          presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si
          provvede ai sensi dell'articolo 265. 
              2. Al fine di  monitorare  gli  effetti  dell'emergenza
          COVID-19 con riferimento  alla  tenuta  delle  entrate  dei
          comuni, delle province e delle  citta'  metropolitane,  ivi
          incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai
          fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, entro dieci giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del  presente  decreto  legge,  e'  istituito  un
          tavolo tecnico presso il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello  Stato  o
          da un suo delegato,  composto  da  due  rappresentanti  del
          Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   da   due
          rappresentanti   del   Ministero   dell'interno,   da   due
          rappresentanti  dell'ANCI,  di  cui  uno  per   le   citta'
          metropolitane,  da  un  rappresentante   dell'UPI   e   dal
          Presidente  della  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni
          standard.  Il  tavolo  esamina  le   conseguenze   connesse
          all'emergenza Covid-19 per  l'espletamento  delle  funzioni
          fondamentali, con riferimento  alla  possibile  perdita  di
          gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni
          di spesa. Il tavolo  si  avvale,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni  per  il
          Sistema Economico S.p.A..  Ai  componenti  del  tavolo  non
          spettano compensi, gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o
          altri emolumenti comunque denominati. 
              3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita'
          di cui ai commi 1 e 2, puo' attivare, anche  con  l'ausilio
          dei Servizi  ispettivi  di  finanza  pubblica,  monitoraggi
          presso  Comuni,  Province  e   Citta'   metropolitane,   da
          individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal
          Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento  degli
          equilibri  di  bilancio,  ai  fini  dell'applicazione   del
          decreto di cui al comma 1  e  della  quantificazione  della
          perdita  di   gettito,   dell'andamento   delle   spese   e
          dell'eventuale   conseguente   regolazione   dei   rapporti
          finanziari tra Comuni, Province e Citta' metropolitane. 
              3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza
          sulla quantita' delle  risorse  disponibili  per  gli  enti
          locali, all'articolo 107, comma  2,  del  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole:  "31  luglio"  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "30  settembre",  la  parola:
          "contestuale" e' soppressa e sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti  parole:  "e  il  termine  di  cui  al   comma   2
          dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267  del  2000
          e' differito al 30 settembre 2020.  Limitatamente  all'anno
          2020, le date del 14  ottobre  e  del  28  ottobre  di  cui
          all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762  e  767,
          della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  sono  differite,
          rispettivamente, al  31  ottobre  e  al  16  novembre.  Per
          l'esercizio  2021  il  termine  per  la  deliberazione  del
          bilancio di previsione di cui all'articolo  151,  comma  1,
          del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito
          al 31 gennaio 2021".». 
          Note al comma 592: 
              -  Il  riferimento  al  testo  del  citato  comma   29,
          dell'articolo 1, della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208
          concernente disposizioni per  la  formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
          2016) e' riportato nelle note al comma 565. 
          Note al comma 595: 
              - Il riferimento al testo del citato  articolo  8,  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281(Definizione  ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali) e' riportato nelle note al comma 161. 
          Note al comma 596: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, della  legge  31
          gennaio  1994,  n.  97  (Nuove  disposizioni  per  le  zone
          montane): 
              «Art. 2 (Fondo nazionale per  la  montagna).  -  1.  E'
          istituito  presso  il  Ministero  del  bilancio   e   della
          programmazione  economica  il  Fondo   nazionale   per   la
          montagna. 
              2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti  comunitari,
          dello Stato e di  enti  pubblici,  ed  e'  iscritto  in  un
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          del bilancio e della  programmazione  economica.  Le  somme
          provenienti dagli enti pubblici  sono  versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
          capitolo. 
              3.  Le  risorse  erogate  dal  Fondo  hanno   carattere
          aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
          speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
          sono ripartite fra le regioni e le  province  autonome  che
          provvedono ad  istituire  propri  fondi  regionali  per  la
          montagna, alimentati anche con stanziamenti  a  carico  dei
          rispettivi bilanci, con i quali  sostenere  gli  interventi
          speciali di cui all'articolo 1. 
              4. Le regioni e le province autonome  disciplinano  con
          propria legge i criteri relativi all'impiego delle  risorse
          di cui al comma 3. 
              5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
          le province autonome sono stabiliti con  deliberazione  del
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          il Ministro delle politiche agricole e forestali. 
              6.   I   criteri   di   ripartizione   tengono    conto
          dell'esigenza  della  salvaguardia  dell'ambiente  con   il
          conseguente sviluppo delle  attivita'  agro-silvo-pastorali
          eco-compatibili, dell'estensione  del  territorio  montano,
          della popolazione residente,  anche  con  riferimento  alle
          classi  di  eta',  alla  occupazione   ed   all'indice   di
          spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
          servizi  e  dell'entita'  dei  trasferimenti   ordinari   e
          speciali.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  319,320  e  321,
          dell'articolo 1, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228
          recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013): 
              «Art. 1. - 1. - 318. Omissis. 
              319. A decorrere dall'anno 2013, e' istituito il  Fondo
          nazionale integrativo per i  comuni  montani,  classificati
          interamente montani di cui all'elenco dei  comuni  italiani
          predisposto dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),
          con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2013,
          a 5 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2014  al
          2019 ed a 10 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
          2020 da destinare al finanziamento dei progetti di  cui  al
          comma 321. 
              320. All'individuazione dei progetti di  cui  al  comma
          321, si provvede, entro il 30 marzo di  ciascun  anno,  con
          decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la
          coesione  territoriale,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dell'interno,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e successive modificazioni. Lo schema del  decreto  e'
          trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei  pareri  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari,  da  esprimere  entro   trenta   giorni   dalla
          trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle
          condizioni contenute nei pareri, lo  schema  e'  nuovamente
          trasmesso alle Camere,  corredato  di  una  relazione,  per
          l'acquisizione  di   un   nuovo   parere   delle   medesime
          Commissioni,  da  esprimere  entro  i  successivi  quindici
          giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il
          decreto puo' essere comunque adottato. 
              321. Il decreto di  cui  al  comma  320  provvede,  nei
          limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo di cui al
          comma 319, al finanziamento in favore dei  comuni  montani,
          di progetti di sviluppo socio-economico, anche a  carattere
          pluriennale, che devono avere carattere straordinario e non
          possono riferirsi alle attivita' svolte  in  via  ordinaria
          dagli  enti  interessati,  rientranti   tra   le   seguenti
          tipologie: 
              a) potenziamento e valorizzazione dei servizi  pubblici
          e della presenza delle pubbliche amministrazioni; 
              b)   potenziamento   e   valorizzazione   del   sistema
          scolastico; 
              c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche; 
              d) incentivi per l'utilizzo dei  territori  incolti  di
          montagna  e  per  l'accesso  dei  giovani  alle   attivita'
          agricole, nonche' per l'agricoltura di montagna; 
              e) sviluppo  del  sistema  agrituristico,  del  turismo
          montano e degli sport di montagna; 
              f)   valorizzazione   della   filiera    forestale    e
          valorizzazione delle biomasse a fini energetici; 
              g) interventi per la salvaguardia dei prati destinati a
          pascolo e recupero dei terrazzamenti montani; 
              h)  servizi  socio-sanitari  e  servizi  di  assistenza
          sociale; 
              i) servizi di raccolta differenziata e  di  smaltimento
          rifiuti; 
              l) diffusione dell'informatizzazione ed implementazione
          dei servizi di e-government; 
              m) servizi di telecomunicazioni; 
              n) progettazione e realizzazione di interventi  per  la
          valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione
          dell'uso delle energie alternative; 
              o) promozione del turismo, del settore primario,  delle
          attivita' artigianali  tradizionali  e  del  commercio  dei
          prodotti di prima necessita'; 
              p)  sportello  unico  per  le  imprese  e  servizi   di
          orientamento all'accesso ai  fondi  comunitari,  nazionali,
          regionali,  provinciali  o  comunali   a   sostegno   delle
          iniziative imprenditoriali; 
              q) incentivi finalizzati alle attivita' ed ai  progetti
          delle seguenti istituzioni: 
              1) Club alpino italiano (CAI); 
              2)  Corpo  nazionale  soccorso  alpino  e  speleologico
          (CNSAS); 
              3) Collegio nazionale delle guide alpine italiane; 
              4) Collegio nazionale dei maestri di sci. 
              Omissis.». 
          Note al comma 597: 
              - Si riporta il testo degli articoli  1,  2  e  3,  del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   6   giugno   2013,   n.   64
          (Disposizioni urgenti per il pagamento dei  debiti  scaduti
          della  pubblica  amministrazione,   per   il   riequilibrio
          finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia  di
          versamento di tributi degli enti locali): 
              «Art. 1 (Pagamenti dei debiti degli enti locali). -  1.
          Sono esclusi dai vincoli del patto  di  stabilita'  interno
          per un importo complessivo  di  5.000  milioni  di  euro  i
          pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali: 
              a) dei debiti  in  conto  capitale  certi,  liquidi  ed
          esigibili alla data del 31 dicembre 2012; 
              b) dei debiti in conto capitale per i quali  sia  stata
          emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro
          il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province
          in favore dei comuni; 
              c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla  data
          del 31 dicembre 2012 ovvero che  presentavano  i  requisiti
          per il riconoscimento entro  la  medesima  data,  ai  sensi
          dell'articolo  194  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              1-bis. Sono altresi' esclusi dai vincoli del  patto  di
          stabilita' interno i pagamenti di  obbligazioni  giuridiche
          di parte capitale verso terzi  assunte  alla  data  del  31
          dicembre 2012, sostenuti nel  corso  del  2013  dagli  enti
          locali e finanziati con i contributi straordinari in  conto
          capitale di cui all'articolo 1,  commi  704  e  707,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              1-ter. Alla compensazione degli effetti  finanziari  in
          termini di fabbisogno e di  indebitamento  netto  derivanti
          dal comma 1-bis, pari a 2,5  milioni  di  euro  per  l'anno
          2013, si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  del
          Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008,  n.  189,  e  successive  modificazioni.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              2.  Ai  fini   della   distribuzione   della   predetta
          esclusione tra  i  singoli  enti  locali,  i  comuni  e  le
          province  comunicano  mediante   il   sistema   web   della
          Ragioneria generale dello Stato, entro il  termine  del  30
          aprile 2013, gli spazi finanziari di  cui  necessitano  per
          sostenere i pagamenti di  cui  al  comma  1.  Ai  fini  del
          riparto, si considerano  solo  le  comunicazioni  pervenute
          entro il predetto termine. 
              3. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma  2,
          entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun  ente
          locale, sulla base delle modalita' di  riparto  individuate
          dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro  il
          10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale,
          gli  importi  dei  pagamenti  da  escludere  dal  patto  di
          stabilita' interno per il 90 per cento dell'importo di  cui
          al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il  15
          luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute,  sino  a
          dieci giorni prima rispetto a  tale  data,  secondo  quanto
          previsto al periodo precedente, si procede al riparto della
          quota  residua   del   10   per   cento   unitamente   alle
          disponibilita' non assegnate  con  il  primo  decreto.  Gli
          eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione
          dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli  del
          patto    di    stabilita'    interno    sono     attribuiti
          proporzionalmente  agli  enti  locali  per  escludere   dai
          vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del
          9 aprile 2013  in  relazione  alla  medesima  tipologia  di
          debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a  valere  sul
          patto  di  stabilita'  interno  per  effetto  del   periodo
          precedente   sono   utilizzati,   nel   corso   del   2013,
          esclusivamente per sostenere pagamenti in  conto  capitale.
          Nella liquidazione dei pagamenti  si  osserva  il  criterio
          cronologico per singolo comune. 
              4.  Su  segnalazione  del  collegio  dei  revisori  dei
          singoli enti locali, la procura regionale competente  della
          Corte  dei  conti  esercita  l'azione  nei  confronti   dei
          responsabili   dei   servizi   interessati    che,    senza
          giustificato  motivo,  non  hanno   richiesto   gli   spazi
          finanziari nei termini e secondo le  modalita'  di  cui  al
          comma 2, ovvero non  hanno  effettuato,  entro  l'esercizio
          finanziario 2013, pagamenti per  almeno  il  90  per  cento
          degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui  al
          periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i
          quali risulti accertata la responsabilita' ai  sensi  delle
          vigenti disposizioni di legge, le  sezioni  giurisdizionali
          regionali della  Corte  dei  conti  irrogano  una  sanzione
          pecuniaria  pari   a   due   mensilita'   del   trattamento
          retributivo, al netto degli oneri fiscali e  previdenziali.
          Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti  al
          bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze  di  condanna
          emesse ai sensi della presente disposizione non siano state
          eseguite per l'intero  importo,  esse  restano  pubblicate,
          osservando le cautele previste dalla normativa  in  materia
          di  tutela  dei  dati  personali,  sul  sito  istituzionale
          dell'ente, con l'indicazione degli estremi della  decisione
          e della somma a credito. 
              5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero
          dell'economia e delle finanze di cui al  comma  3,  ciascun
          ente locale puo' effettuare i pagamenti di cui al  comma  1
          nel limite massimo del 13 per  cento  delle  disponibilita'
          liquide detenute presso la tesoreria al 31  marzo  2013  e,
          comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari  che
          intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai  sensi  del
          comma 2. 
              6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni  di
          cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge
          2 marzo 2012, n. 16, come  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 
              7. Al fine di fornire liquidita' agli enti locali,  per
          l'anno 2013,  non  rilevano  ai  fini  della  verifica  del
          rispetto degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno
          delle regioni e delle  province  autonome  i  trasferimenti
          effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di
          stabilita' interno a valere sui residui  passivi  di  parte
          corrente, purche' a fronte di corrispondenti residui attivi
          degli enti locali. 
              8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di
          stabilita'  interno  delle  regioni  e  province   autonome
          derivanti  dalla  disposizione  di  cui  al  comma  7  sono
          utilizzati esclusivamente per il pagamento  dei  debiti  di
          parte capitale certi, liquidi ed esigibili al  31  dicembre
          2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i  quali  sia
          stata emessa fattura o richiesta equivalente  di  pagamento
          entro il  predetto  termine.  Tali  spazi  finanziari  sono
          destinati prioritariamente per il pagamento di  residui  di
          parte capitale in favore degli enti locali. 
              9. Per l'anno 2013, il limite  massimo  di  ricorso  da
          parte degli enti locali ad anticipazioni  di  tesoreria  di
          cui all'articolo 222  del  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267,  e'  incrementato,  sino  alla  data  del  30
          settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi. 
              10.  E'  istituito  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   un   fondo,
          denominato  "Fondo  per  assicurare   la   liquidita'   per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con  una
          dotazione di  16.546.595.894,20  euro  per  il  2013  e  di
          7.309.391.543,80 euro per il  2014.  Il  Fondo  di  cui  al
          periodo  precedente  e'  distinto  in  tre  sezioni  a  cui
          corrispondono  tre  articoli  del  relativo   capitolo   di
          bilancio,   denominati   rispettivamente    "Sezione    per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili degli enti locali" con  una  dotazione
          di   3.411.000.000,00   euro   per   l'anno   2013   e   di
          189.000.000,00  euro  per   l'anno   2014,   "Sezione   per
          assicurare la  liquidita'  alle  regioni  e  alle  province
          autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed
          esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con  una
          dotazione di 5.630.388.694,20 euro per  l'anno  2013  e  di
          625.598.743,80  euro  per  l'anno  2014  e   "Sezione   per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili  degli  enti  del  Servizio  Sanitario
          Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro  per
          l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
          comunicare   al   Parlamento,   possono   essere   disposte
          variazioni compensative, in  termini  di  competenza  e  di
          cassa, tra i predetti articoli in relazione alle  richieste
          di utilizzo delle risorse. A tal fine,  le  somme  affluite
          sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo  comma
          11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
          riassegnazione  ai  pertinenti  articoli  del   Fondo.   La
          dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo  2,
          unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
          alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro  il  31
          marzo 2014, con le  medesime  procedure  ivi  previste,  ad
          anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti  di
          cui all'articolo 2 richieste in data  successiva  a  quella
          prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non
          oltre il 28 febbraio 2014. 
              10-bis. Ai fini dell'assegnazione  delle  anticipazioni
          di liquidita' a valere sulle risorse  di  cui  all'articolo
          13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  102,
          convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n.
          124, e sulla dotazione per il 2014  della  Sezione  di  cui
          all'articolo  2,  nonche'  ai  fini  dell'erogazione  delle
          risorse  gia'   assegnate   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze del 14  maggio  2013  ma  non
          ancora erogate, sono  considerati  anche  i  pagamenti  dei
          debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti  per  il
          riconoscimento alla data del 31  dicembre  2012,  anche  se
          riconosciuti  in   bilancio   in   data   successiva,   ove
          necessario,  previo  contestuale  incremento  fino  a  pari
          importo  degli  stanziamenti  iscritti  in   bilancio,   in
          conformita' alla legislazione vigente, per il pagamento dei
          debiti pregressi, comunque denominati, ivi  inclusi  quelli
          contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale
          di cui all'articolo 243-bis  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  successive
          modificazioni,  approvato  con   delibera   della   sezione
          regionale di controllo della Corte dei conti,  ivi  inclusi
          quelli contenuti nel piano di cui al comma 2  dell'articolo
          16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16.  Le  disposizioni
          di cui al primo  periodo  si  applicano  altresi',  per  le
          regioni,  ai  debiti   di   cui   al   comma   11-quinquies
          dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, e successive modificazioni, sempre  che  i  predetti
          debiti siano stati riconosciuti in bilancio  alla  data  di
          entrata in vigore del presente periodo. Le disposizioni  di
          cui al primo periodo si applicano altresi', per le regioni,
          ai debiti di cui al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,   e
          successive modificazioni,  sempre  che  i  predetti  debiti
          siano stati riconosciuti in bilancio alla data  di  entrata
          in vigore del presente periodo. 
              11. Ai fini dell'immediata operativita' della  "Sezione
          per assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei  debiti
          certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di  cui  al
          comma  10,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          stipula con la Cassa depositi e prestiti  S.p.A.,  entro  5
          giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  un
          apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre  2009  e
          trasferisce le disponibilita'  della  predetta  sezione  su
          apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale
          dello Stato, intestato al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, su cui la Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  e'
          autorizzata ad  effettuare  operazioni  di  prelevamento  e
          versamento per le finalita' di cui alla  predetta  Sezione.
          Il suddetto addendum  definisce,  tra  l'altro,  criteri  e
          modalita' per l'accesso da parte  degli  enti  locali  alle
          risorse della Sezione, secondo un contratto tipo  approvato
          con decreto del direttore generale del Tesoro e  pubblicato
          sui siti  internet  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i
          criteri e le modalita' per lo svolgimento da parte di Cassa
          depositi e prestiti S.p.A. della  gestione  della  Sezione.
          L'addendum e' pubblicato sui siti  internet  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e  della  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. 
              12.  Per  le  attivita'  oggetto   dell'addendum   alla
          convenzione di cui al comma precedente  e'  autorizzata  la
          spesa complessiva di 500.000 euro per ciascuno  degli  anni
          2013 e 2014. 
              13. Gli enti locali  che  non  possono  far  fronte  ai
          pagamenti dei debiti certi liquidi  ed  esigibili  maturati
          alla data del 31 dicembre 2012, ovvero  dei  debiti  per  i
          quali sia stata emessa fattura o richiesta  equivalente  di
          pagamento entro il predetto termine a causa di  carenza  di
          liquidita', in deroga agli  articoli  42,  203  e  204  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  chiedono  alla
          Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.,  secondo  le  modalita'
          stabilite nell'addendum di cui al comma  11,  entro  il  30
          aprile 2013 l'anticipazione di liquidita' da  destinare  ai
          predetti pagamenti. L'anticipazione e' concessa,  entro  il
          15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui  al  comma  11
          proporzionalmente e nei limiti  delle  somme  nella  stessa
          annualmente disponibili ed  e'  restituita,  con  piano  di
          ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale
          e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni.
          Le  restituzioni  sono  versate  annualmente  dalla   Cassa
          depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del  bilancio  dello
          Stato ai sensi e con le modalita' dell'articolo  12,  comma
          6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali puo'  individuare  modalita'  di  riparto,
          diverse  dal  criterio  proporzionale  di  cui  al  secondo
          periodo. La rata annuale sara' corrisposta a partire  dalla
          scadenza  annuale  successiva  alla  data   di   erogazione
          dell'anticipazione  e  non  potra'  cadere  oltre   il   30
          settembre  di  ciascun  anno.  Il  tasso  di  interesse  da
          applicare alle  suddette  anticipazioni  e'  pari,  per  le
          erogazioni dell'anno 2013, al  rendimento  di  mercato  dei
          Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di  emissione
          rilevato dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento del tesoro alla data della  pubblicazione  del
          presente  decreto  e  pubblicato  sul  sito  internet   del
          medesimo Ministero. Per  l'erogazione  dell'anno  2014,  il
          tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni
          sara' determinato sulla base del rendimento di mercato  dei
          Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di  emissione
          con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare
          e pubblicare sul sito internet del Ministero  dell'economia
          e delle finanze entro  il  15  gennaio  2014.  In  caso  di
          mancata corresponsione della rata di ammortamento entro  il
          30  settembre  di  ciascun  anno,  sulla  base   dei   dati
          comunicati  dalla  Cassa  depositi   e   prestiti   S.p.A.,
          l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere  le  relative
          somme, per i comuni  interessati,  all'atto  del  pagamento
          agli  stessi  dell'imposta  municipale   propria   di   cui
          all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino  di
          conto corrente postale e, per  le  province,  all'atto  del
          riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni
          contro   la   responsabilita'   civile   derivante    dalla
          circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di
          cui all'articolo 60, del decreto  legislativo  15  dicembre
          1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. 
              13-bis.  Gli  enti  locali  ai  quali  viene   concessa
          l'anticipazione di liquidita' ai sensi del comma 13, e  che
          ricevono risorse dalla regione o dalla  provincia  autonoma
          ai sensi dell'articolo 2, all'esito del pagamento di  tutti
          i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui  all'articolo
          2,  comma  6,  devono  utilizzare  le  somme  residue   per
          l'estinzione dell'anticipazione di liquidita' concessa alla
          prima  scadenza  di  pagamento  della  rata  prevista   dal
          relativo     contratto.     La      mancata      estinzione
          dell'anticipazione entro il termine di  cui  al  precedente
          periodo e' rilevante ai  fini  della  misurazione  e  della
          valutazione della  performance  individuale  dei  dirigenti
          responsabili  e  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e
          disciplinare ai sensi degli articoli 21 e  55  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. 
              14. All'atto di ciascuna erogazione,  e  in  ogni  caso
          entro  i  successivi  trenta  giorni,   gli   enti   locali
          interessati provvedono all'immediata estinzione dei  debiti
          di cui al comma 13. Il responsabile  finanziario  dell'ente
          locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall'ente
          medesimo, fornisce alla Cassa depositi  e  prestiti  S.p.A.
          formale   certificazione    dell'avvenuto    pagamento    e
          dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili. 
              15. Gli enti locali che abbiano deliberato  il  ricorso
          alla procedura di riequilibrio finanziario  pluriennale  di
          cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18  agosto
          2000, n. 267, che richiedono l'anticipazione di  liquidita'
          di  cui  al  comma  13,  sono  tenuti  alla  corrispondente
          modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi  entro  il
          termine del 31 dicembre 2014. 
              16. Nell'ipotesi di cui al comma 15,  le  anticipazioni
          di   cassa   eventualmente   concesse    in    applicazione
          dell'articolo 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
          n. 213, che risultassero non  dovute,  sono  recuperate  da
          parte del Ministero dell'interno. 
              17. Per gli enti locali beneficiari  dell'anticipazione
          di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui
          al comma 17, dell'articolo 6, del  decreto-legge  6  luglio
          2012, n. 95, convertito con  modificazioni  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, relativo ai cinque esercizi finanziari
          successivi   a   quello   in   cui   e'   stata    concessa
          l'anticipazione stessa, e comunque nelle more  dell'entrata
          in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
          schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23  giugno
          2011, n. 118, e' pari almeno  al  30  per  cento  (16)  dei
          residui  attivi,  di  cui   ai   titoli   primo   e   terzo
          dell'entrata, aventi anzianita' superiore a 5 anni.  Previo
          parere motivato dell'organo di  revisione,  possono  essere
          esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i  quali
          i   responsabili    dei    servizi    competenti    abbiano
          analiticamente certificato la perdurante sussistenza  delle
          ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilita'. 
              17-bis.  Nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle
          province autonome che esercitano le funzioni in materia  di
          finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione
          di cui al comma 2 alle regioni e  alle  province  autonome,
          che ne curano  la  trasmissione  alla  Ragioneria  generale
          dello Stato. 
              17-ter. All'articolo 5, comma 1-ter, del  decreto-legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,  le  parole:  «sono
          versate» sono sostituite dalle seguenti: «sono comunque  ed
          inderogabilmente versate». 
              17-quater.   All'articolo   6,   comma   15-bis,    del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e'
          aggiunto il seguente  periodo:  «I  contributi  di  cui  al
          presente comma sono  altresi'  esclusi  dalle  riduzioni  a
          compensazione disposte in applicazione  del  comma  14  del
          presente articolo». 
              17-quinquies. Agli enti locali che non hanno rispettato
          nell'anno  2012  i  vincoli  del  patto  di  stabilita'  in
          conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1,  la
          sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26,  lettera  a),
          della legge 12 novembre 2011, n.  183,  ferme  restando  le
          rimanenti sanzioni, si  applica  limitatamente  all'importo
          non imputabile ai predetti pagamenti. 
              17-sexies.». 
              «Art. 2 (Pagamenti dei debiti  delle  regioni  e  delle
          province autonome). - 1. Le regioni e le province  autonome
          che non possono far fronte ai pagamenti  dei  debiti  certi
          liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero
          dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
          equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi
          da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3,  ivi
          inclusi i pagamenti in favore degli enti  locali,  maturati
          alla data del 31 dicembre  2012,  a  causa  di  carenza  di
          liquidita', in deroga all'articolo 10, secondo comma, della
          legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma  24,
          lettera b), della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  con
          certificazione congiunta del Presidente e del  responsabile
          finanziario, chiedono al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione  di  somme
          da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle  risorse
          della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni  e
          alle province autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi  ed  esigibili  diversi  da  quelli  finanziari   e
          sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10. 
              2.  Le  somme  di  cui  al  comma   1   da   concedere,
          proporzionalmente, a ciascuna regione  sono  stabilite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da
          emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10  maggio  2013,
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  puo'
          individuare modalita'  di  riparto,  diverse  dal  criterio
          proporzionale di cui al periodo precedente. 
              3.  All'erogazione  delle  somme,  nei   limiti   delle
          assegnazioni di cui al presente articolo,  si  provvede,  a
          seguito: 
              a)  della  predisposizione,  da  parte  regionale,   di
          misure, anche legislative, idonee e  congrue  di  copertura
          annuale  del  rimborso  dell'anticipazione  di  liquidita',
          maggiorata degli interessi; 
              b) della presentazione di un  piano  di  pagamento  dei
          debiti certi,  liquidi  ed  esigibili,  alla  data  del  31
          dicembre 2012, ovvero dei debiti  per  i  quali  sia  stata
          emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro
          il predetto termine, ivi  inclusi  i  pagamenti  in  favore
          degli enti locali, comprensivi di  interessi  nella  misura
          prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura,  ovvero
          dagli  accordi  transattivi,  intervenuti  fra  le   parti,
          ovvero,   in   mancanza   dei   predetti   accordi,   dalla
          legislazione vigente; 
              c) della sottoscrizione di apposito  contratto  tra  il
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
          modalita' di erogazione  e  di  restituzione  delle  somme,
          comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
          anni, prevedendo altresi', qualora la regione  non  adempia
          nei termini ivi  stabiliti  al  versamento  delle  rate  di
          ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle
          medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
          finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
          di interesse a carico della Regione e' pari  al  rendimento
          di mercato del Buoni Poliennali del  Tesoro  a  5  anni  in
          corso di emissione. 
              4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle  lettere
          a), b) e c)  del  comma  3,  provvede  un  apposito  tavolo
          istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
          -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,
          coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un  suo
          delegato, e composto: 
              a) dal Capo Dipartimento degli affari  regionali  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato; 
              b) dal Direttore  generale  del  Tesoro  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze o suo delegato; 
              c) dal Segretario della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
          Trento e Bolzano o suo delegato; 
              d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle
          Regioni e delle Province autonome o suo delegato. 
              5. All'atto  dell'erogazione,  le  regioni  interessate
          provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
          piano   di    pagamento;    dell'avvenuto    pagamento    e
          dell'effettuazione delle relative  registrazioni  contabili
          la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui
          al   comma   precedente,   rilasciata   dal    responsabile
          finanziario  della  Regione   ovvero   da   altra   persona
          formalmente indicata dalla Regione ai  sensi  dell'articolo
          3, comma 6. 
              6.  Il  pagamento  dei  debiti  oggetto  del   presente
          articolo deve riguardare, per  almeno  due  terzi,  residui
          passivi  in  via  prioritaria  di  parte  capitale,   anche
          perenti, nei  confronti  degli  enti  locali,  purche'  nel
          limite di corrispondenti residui attivi degli  enti  locali
          stessi ovvero, ove inferiori, nella  loro  totalita'.  Tali
          risorse devono, ove nulla  osti,  essere  utilizzate  dagli
          enti locali prioritariamente per  il  pagamento  di  debiti
          certi, liquidi ed esigibili maturati al  31  dicembre  2012
          ovvero dei debiti per i quali sia stata  emessa  fattura  o
          richiesta  equivalente  di  pagamento  entro  il   predetto
          termine. All'atto dell'estinzione da  parte  della  Regione
          dei debiti elencati nel piano di  pagamento  nei  confronti
          degli enti locali o  di  altre  pubbliche  amministrazioni,
          ciascun ente locale o amministrazione pubblica  interessata
          provvede all'immediata estinzione dei propri  debiti.  Ogni
          Regione  provvede  a  concertare  con  le  ANCI  e  le  UPI
          regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente  alla
          Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si
          estende anche alle somme assegnate agli enti  locali  dalla
          regione e  accreditate  sui  conti  correnti  di  tesoreria
          regionale. 
              6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza  unificata,  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, sono stabilite le  modalita'  e  la  tempistica  di
          certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni,
          dei dati relativi ai pagamenti effettuati  dalle  pubbliche
          amministrazioni con le risorse trasferite dalle  Regioni  a
          seguito dell'estinzione dei debiti elencati  nel  piano  di
          pagamento   nei   confronti    delle    stesse    pubbliche
          amministrazioni. 
              7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma  4,
          dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n.  183  e'
          sostituito dal seguente:  "L'esclusione  opera  nei  limiti
          complessivi di 1.000 milioni di euro per  l'anno  2012,  di
          1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di
          euro per l'anno 2014.". 
              8. Al riparto delle risorse di cui al comma  precedente
          si provvede con gli  stessi  criteri  e  modalita'  dettati
          dall'articolo 3, comma  2,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. 
              9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo
          economico - Dipartimento per  lo  sviluppo  e  la  coesione
          economica - sulla base dei  dati  acquisiti  dal  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del  comma  460,
          dell'articolo 1, della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,
          effettua   entro   il   15   settembre   il    monitoraggio
          sull'utilizzo, alla data del  31  luglio,  del  plafond  di
          spesa assegnato a ciascuna regione  e  provincia  autonoma,
          rispettivamente, in base al decreto ministeriale  15  marzo
          2012 ed in base alle disposizioni di cui  al  comma  8  del
          presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio,  il
          Dipartimento per  lo  sviluppo  e  la  coesione  economica,
          qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa  delle
          regioni e province autonome  riferite  al  primo  semestre,
          riscontri per alcune di esse un'insufficienza e  per  altre
          un'eccedenza del plafond di spesa  assegnato,  dispone  con
          decreto  direttoriale,  per  l'anno  di   riferimento,   la
          rimodulazione del quadro di riparto del limite  complessivo
          al  fine  di  assegnare  un  maggiore   o   minore   spazio
          finanziario alle regioni e  province  autonome  commisurato
          alla effettiva capacita' di spesa registrata  nel  semestre
          di riferimento. Il decreto direttoriale di cui  al  periodo
          precedente  e'  tempestivamente  comunicato  al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato.». 
              «Art. 3 (Pagamenti dei debiti degli enti  del  servizio
          sanitario nazionale-SSN). - 1. Lo Stato e'  autorizzato  ad
          effettuare anticipazioni di liquidita' alle Regioni ed alle
          Province autonome di Trento e di  Bolzano  a  valere  sulle
          risorse della "Sezione per  assicurare  la  liquidita'  per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
          del Servizio Sanitario Nazionale" di  cui  all'articolo  1,
          comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti
          dei debiti degli enti del Servizio sanitario  nazionale  ed
          in relazione: 
              a)  agli  ammortamenti  non  sterilizzati   antecedenti
          all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
          118; 
              b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa
          delle somme dovute  dalle  regioni  ai  rispettivi  servizi
          sanitari regionali a titolo di finanziamento  del  Servizio
          sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di  somme
          dai  conti  di  tesoreria  e  dal  bilancio  statale  e  le
          coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti
          nelle voci "crediti verso regione  per  spesa  corrente"  e
          "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle  voci  di
          credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni  dei
          modelli SP. 
              2. In via d'urgenza,  per  l'anno  2013,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   provvede   con   decreto
          direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al  riparto  fra  le
          regioni dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza
          massima  dell'importo  di  5.000  milioni   di   euro,   in
          proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera  a),  come
          risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al  2011,
          ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b)
          iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati  al  50%,  come
          presenti nell'NSIS alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse  di
          cui al presente comma si applicano le disposizioni  di  cui
          al comma  5.  Il  decreto  di  cui  al  presente  comma  e'
          trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
          di Bolzano per il tramite della Conferenza  dei  Presidenti
          delle Regioni e delle Province autonome  ed  e'  pubblicato
          sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. 
              3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia
          e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre  2013,  e'
          stabilito il riparto definitivo,  comprensivo  anche  degli
          importi  previsti  per  l'anno   2014,   fra   le   regioni
          dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza massima
          dell'importo di 14.000 milioni di euro, in  proporzione  ai
          valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di  cui  al
          comma 1, lettere a) e b). Il riparto  di  cui  al  presente
          comma e' effettuato sulla base della verifica compiuta  dal
          Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
          dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
          di Trento e di Bolzano del 23 marzo  2005  con  riferimento
          alle ricognizioni delle somme di cui al  comma  1,  lettera
          a),  per  il  periodo  2001-2011  e  con  riferimento  alle
          ricognizioni delle somme di cui al  comma  1,  lettera  b),
          come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011.
          Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014  delle  risorse  di
          cui al presente comma, al netto di quelle gia' erogate  per
          l'anno  2013  ai  sensi  del  comma  2,  si  applicano   le
          disposizioni di cui al  comma  5.  Il  decreto  di  cui  al
          presente comma e' trasmesso alle Regioni  e  alle  Province
          autonome di Trento  e  di  Bolzano  per  il  tramite  della
          Conferenza dei Presidenti delle Regioni  e  delle  Province
          autonome  ed  e'  pubblicato   sul   sito   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              4. Le regioni e le province autonome che,  a  causa  di
          carenza di liquidita', non possono far fronte ai  pagamenti
          di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  in  deroga
          all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970,
          n. 281, e all'articolo 32,  comma  24,  lettera  b),  della
          legge  12  novembre  2011,   n.   183,   trasmettono,   con
          certificazione congiunta del Presidente e del  responsabile
          finanziario, al Ministero dell'economia e delle  finanze  -
          Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria  Generale  dello
          Stato,  entro  il  31  maggio  2013  l'istanza  di  accesso
          all'anticipazione di liquidita' di cui al comma 2, ed entro
          il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso  all'anticipazione
          di  liquidita'  di  cui  al  comma  3,  per  l'avvio  delle
          necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma
          5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con  decreto
          direttoriale, puo' attribuire alle regioni che  ne  abbiano
          fatto richiesta, con l'istanza di  cui  al  primo  periodo,
          entro il 15 dicembre 2013, importi superiori  a  quelli  di
          cui al comma 3, nei limiti delle somme gia'  attribuite  ad
          altre regioni  ai  sensi  del  medesimo  comma  3,  ma  non
          richieste. 
              5.  All'erogazione  delle  somme,  nei   limiti   delle
          assegnazioni di cui al presente  articolo,  da  accreditare
          sui conti intestati alla sanita' di cui all'articolo 21 del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  si  provvede,
          anche in tranche successive, a seguito: 
              a)  della  predisposizione,  da  parte  regionale,   di
          misure, anche legislative, idonee e  congrue  di  copertura
          annuale  del  rimborso  dell'anticipazione  di  liquidita',
          prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente,
          verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di  cui
          all'articolo 12 della citata Intesa; 
              b) della presentazione di un  piano  di  pagamento  dei
          debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data  del
          31 dicembre 2012 e comprensivi di  interessi  nella  misura
          prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura,  ovvero
          dagli  accordi  transattivi,  intervenuti  fra  le   parti,
          ovvero,   in   mancanza   dei   predetti   accordi,   dalla
          legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto
          ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti  regionali
          di cui all'articolo 12  della  citata  Intesa  verifica  la
          coerenza con le somme assegnate  alla  singola  regione  in
          sede di riparto delle risorse  di  cui  rispettivamente  ai
          commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse  assegnate  ai  sensi
          dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto  ai  debiti  di
          cui al primo periodo della presente lettera, il  piano  dei
          pagamenti puo' comprendere debiti certi, sorti entro il  31
          dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali  sia
          stata emessa fattura o richiesta equivalente  di  pagamento
          entro il predetto termine; 
              c) della sottoscrizione di apposito  contratto  tra  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze-Dipartimento  del
          Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
          modalita' di erogazione  e  di  restituzione  delle  somme,
          comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
          anni, prevedendo altresi', qualora la regione  non  adempia
          nei termini ivi  stabiliti  al  versamento  delle  rate  di
          ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle
          medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
          finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
          di interesse a carico della Regione e' pari  al  rendimento
          di mercato del Buoni Poliennali del  Tesoro  a  5  anni  in
          corso di emissione. 
              6.  All'atto  dell'erogazione  le  regioni  interessate
          provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
          piano   di    pagamento:    dell'avvenuto    pagamento    e
          dell'effettuazione delle relative  registrazioni  contabili
          la regione fornisce formale  certificazione  al  Tavolo  di
          verifica degli adempimenti di  cui  all'articolo  12  della
          citata Intesa, rilasciata dal responsabile  della  gestione
          sanitaria accentrata, ovvero da altra  persona  formalmente
          indicata  dalla  Regione   all'atto   della   presentazione
          dell'istanza  di  cui  al  comma  4.  Quanto  previsto  dal
          presente comma costituisce adempimento regionale ai fini  e
          per gli effetti dell'articolo  2,  comma  68,  lettera  c),
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere
          dal 2013 dall'articolo 15, comma 24,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135. 
              7. A decorrere dall'anno 2013  costituisce  adempimento
          regionale - ai fini e  per  gli  effetti  dell'articolo  2,
          comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
          prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma  24,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135-
          verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di  cui
          all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
          l'erogazione, da parte della regione  al  proprio  Servizio
          sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno  il
          90% delle somme che la regione incassa  nel  medesimo  anno
          dallo  Stato  a  titolo  di  finanziamento   del   Servizio
          sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a
          valere   su   risorse   proprie   dell'anno,   destina   al
          finanziamento del proprio servizio sanitario  regionale.  A
          decorrere  dall'anno  2015  la  predetta   percentuale   e'
          rideterminata al valore del 95  per  cento  e  la  restante
          quota deve essere erogata al servizio  sanitario  regionale
          entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
              8. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche alle Regioni  a  statuto  speciale  e  alle
          Province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   che   non
          partecipano  al  finanziamento   del   Servizio   sanitario
          nazionale con oneri a carico del  bilancio  statale.  Dette
          regioni e province autonome, per le  finalita'  di  cui  al
          comma 3, e  comunque  in  caso  di  avvenuto  accesso  alle
          anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al  Tavolo  di
          verifica  degli  adempimenti   di   cui   all'articolo   12
          dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
          di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il  termine
          del 30 giugno 2013, la  documentazione  necessaria  per  la
          verifica dei dati contenuti nei  conti  economici  e  negli
          stati  patrimoniali.  Qualora  dette  regioni  e   province
          autonome   non   provvedano   alla    trasmissione    della
          certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano  in  modo
          incompleto, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   e'
          autorizzato a recuperare  le  somme  erogate  a  titolo  di
          anticipazione di liquidita' ai sensi del presente articolo,
          fino a concorrenza degli importi non certificati, a  valere
          sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo. 
              9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo  1,
          comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni
          possono far valere le somme attinte  sull'anticipazione  di
          liquidita' di cui al  presente  articolo,  con  riferimento
          alle risorse in termini di competenza di cui  al  comma  1,
          lettera b), come valutate dal  citato  Tavolo  di  verifica
          degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il  termine
          del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' differito al 15 luglio  e
          conseguentemente il termine del 30 aprile e'  differito  al
          15 maggio.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   13,   del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  102,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  ottobre  2013,   n.   124
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   IMU,   di   altra
          fiscalita'  immobiliare,   di   sostegno   alle   politiche
          abitative  e  di   finanza   locale,   nonche'   di   cassa
          integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici): 
              «Art. 13 (Disposizioni  in  materia  di  pagamenti  dei
          debiti degli enti locali). - 1. Il comma 10 dell'articolo 1
          del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,   e'
          sostituito dal seguente: 
              "10.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   un   fondo,
          denominato  "Fondo  per  assicurare   la   liquidita'   per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con  una
          dotazione di  16.546.595.894,20  euro  per  il  2013  e  di
          7.309.391.543,80 euro per il  2014.  Il  Fondo  di  cui  al
          periodo  precedente  e'  distinto  in  tre  sezioni  a  cui
          corrispondono  tre  articoli  del  relativo   capitolo   di
          bilancio,   denominati   rispettivamente    "Sezione    per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili degli enti locali" con  una  dotazione
          di   3.411.000.000,00   euro   per   l'anno   2013   e   di
          189.000.000,00  euro  per   l'anno   2014,   "Sezione   per
          assicurare la  liquidita'  alle  regioni  e  alle  province
          autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed
          esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con  una
          dotazione di 5.630.388.694,20 euro per  l'anno  2013  e  di
          625.598.743,80  euro  per  l'anno  2014  e   "Sezione   per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili  degli  enti  del  Servizio  Sanitario
          Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro  per
          l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
          comunicare   al   Parlamento,   possono   essere   disposte
          variazioni compensative, in  termini  di  competenza  e  di
          cassa, tra i predetti articoli in relazione alle  richieste
          di utilizzo delle risorse. A tal fine,  le  somme  affluite
          sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo  comma
          11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
          riassegnazione  ai  pertinenti  articoli  del   Fondo.   E'
          accantonata  una  quota,  pari  al  10  per  cento,   della
          dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo  2,
          comma 1, per essere destinata,  entro  il  31  marzo  2014,
          unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
          alla data del 31 dicembre 2013 e con le medesime  procedure
          ivi  previste,  ad  anticipazioni  di  liquidita'  per   il
          pagamento dei debiti di cui  all'articolo  2  richieste  in
          data successiva a quella prevista dal predetto articolo  2,
          comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.". 
              2. L'anticipazione  concessa  dalla  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. agli enti locali, ai  sensi  del  comma  13
          dell'articolo 1 del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35,
          convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013,  n.
          64,  puo'  essere  erogata  a  saldo,  nell'anno  2013,  su
          richiesta dell'ente locale beneficiario.  I  criteri  e  le
          modalita' di accesso  all'erogazione  sono  definiti  sulla
          base dell'Addendum di cui al comma 11 dell'articolo 1,  del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e secondo un
          atto, il cui schema e' approvato con decreto del  Direttore
          generale del Tesoro e  pubblicato  sui  siti  internet  del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  della  Cassa
          depositi e prestiti S.p.A., modificativo del  contratto  di
          anticipazione originariamente stipulato. 
              3. L'erogazione di cui al comma 2 e' restituita con  le
          modalita'  di  cui  al  comma  13,  dell'articolo  1,   del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64  mediante
          rate annuali, corrisposte  a  partire  dall'anno  2015.  Il
          tasso di interesse da applicare all'erogazione e'  pari  al
          rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro  a  5
          anni  in  corso  di  emissione   rilevato   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento  del  tesoro
          alla  data  della  pubblicazione  del  presente  decreto  e
          pubblicato sul sito internet  del  medesimo  Ministero.  In
          deroga a quanto previsto dal comma 2  dell'articolo  6  del
          decreto-legge n. 35 del  2013,  ai  fini  dell'ammortamento
          dell'erogazione di cui al periodo precedente, il  pagamento
          della  prima  rata,   comprensivo   degli   interessi   per
          un'annualita', e' effettuato il 1° febbraio 2015. 
              4. L'anticipazione per l'anno 2014 di  cui  al  decreto
          del Ministero delle economia  e  delle  finanze  14  maggio
          2013, recante "Riparto delle somme di cui  all'articolo  2,
          comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base
          dell'Accordo  sancito  in  Conferenza  Stato-Regioni  il  9
          maggio  2013,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  del
          decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35",  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013,  puo'  essere
          erogata, su richiesta delle Regioni interessate,  nell'anno
          2013. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo
          6   del   decreto-legge   n.   35   del   2013,   ai   fini
          dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidita' di  cui
          al periodo  precedente,  il  pagamento  della  prima  rata,
          comprensivo   degli   interessi   per   un'annualita',   e'
          effettuato il 1° febbraio 2015. 
              5.  Resta  fermo   quanto   disposto   dal   comma   14
          dell'articolo  1  e  dal  comma  5  dell'articolo   2   del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
              6. Le regioni possono  presentare  domanda  di  accesso
          anticipato a quota parte delle risorse da assegnarsi con il
          procedimento  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  3   del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 entro e non
          oltre il termine del 15 settembre 2013 e fino ad un importo
          pari all'80% delle  somme  singolarmente  assegnate  con  i
          decreti direttoriali del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  del  16  aprile  2013  e  del  2  luglio  2013  in
          attuazione dell'articolo 3, comma 2, del  decreto-legge  n.
          35 del 2013 e  dell'articolo  3-bis  del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge
          9 agosto 2013, n. 98. 
              A tal fine le regioni interessate devono assicurare: 
              a) idonee e congrue misure  di  copertura  annuale  del
          rimborso  dell'anticipazione  di  liquidita'   cosi'   come
          individuate dall'articolo  3,  comma  5,  lettera  a),  del
          decreto-legge n. 35 del 2013; 
              b) la presentazione  di  un  piano  dei  pagamenti  dei
          debiti certi, liquidi ed esigibili cumulati alla  data  del
          31 dicembre 2012 non ricompresi  nel  piano  dei  pagamenti
          predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera  b),
          del decreto-legge  n.  35  del  2013.  Resta  fermo  quanto
          disposto dal secondo  periodo  dell'articolo  3,  comma  5,
          lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013; 
              c) il pagamento entro il 31 dicembre  2013  dei  debiti
          inseriti nel piano dei pagamenti di cui alla lettera b) del
          presente comma. 
              7. La documentazione necessaria ai fini di cui al comma
          6 deve essere presentata dalle regioni entro il termine del
          10 ottobre 2013 ed e' verificata  dal  Tavolo  di  verifica
          degli adempimenti regionali in tempo utile a consentire  la
          stipulazione dei contratti di prestito entro il 20  ottobre
          2013. Per le finalita' di cui al presente comma, in  deroga
          a  quanto  previsto  dal  comma  2  dell'articolo   6   del
          decreto-legge n. 35 del  2013,  ai  fini  dell'ammortamento
          delle anticipazioni di liquidita', il pagamento della prima
          rata, comprensivo degli interessi per  una  annualita',  e'
          effettuato il 1° febbraio 2015. 
              8. La dotazione del "Fondo per assicurare la liquidita'
          per pagamenti dei debiti certi, liquidi  ed  esigibili"  di
          cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8  aprile
          2013, n. 35, convertito con  modificazioni  dalla  legge  6
          giugno 2013, n. 64, e' incrementata, per  l'anno  2014,  di
          7.218.602.175,20 euro, al fine di far fronte  ad  ulteriori
          pagamenti da parte delle Regioni e  degli  enti  locali  di
          debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla  data  del
          31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali  sia  stata
          emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro
          il predetto termine. 
              9. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da  adottare
          entro il 28 febbraio 2014, sono stabiliti la  distribuzione
          dell'incremento di cui al comma 8 tra le  tre  Sezioni  del
          "Fondo per  assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei
          debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformita'  alle
          procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8
          aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013,  n.  64,  i  criteri,  i  tempi  e  le
          modalita' per la concessione delle risorse di cui al  comma
          1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e
          gli  enti  locali  che  non  hanno  avanzato  richiesta  di
          anticipazione di liquidita' a valere sul predetto Fondo per
          l'anno 2013. Con le procedure individuate con il decreto di
          cui al periodo precedente  sono  altresi'  attribuite  agli
          enti locali le disponibilita' di cui al  medesimo  comma  1
          non erogate nelle precedenti istanze. 
              9-bis. Al fine di consentire  l'integrale  attribuzione
          delle risorse di cui al comma 8, la societa' Cassa depositi
          e prestiti Spa acquisisce le richieste di anticipazione  di
          liquidita' di cui al comma 9 da parte degli enti locali non
          pervenute entro i  termini  stabiliti  a  causa  di  errori
          meramente formali relativi alla trasmissione telematica.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   44,   del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli  eventi  sismici  del  2016)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 44 (Disposizioni in  materia  di  contabilita'  e
          bilancio). - 1. Il pagamento delle rate in  scadenza  negli
          esercizi  2016  e  2017  dei  mutui  concessi  dalla  Cassa
          depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1
          e  2,  nonche'  alle  Province  in  cui  questi   ricadono,
          trasferiti al Ministero dell'economia e  delle  finanze  in
          attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del  decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.   326,   non   ancora
          effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore
          del presente decreto per i Comuni di  cui  all'allegato  1,
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto-legge  11
          novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per  i  Comuni  di
          cui all'allegato 2-bis, e' differito, senza applicazione di
          sanzioni e interessi,  all'anno  immediatamente  successivo
          alla data di scadenza del periodo  di  ammortamento,  sulla
          base  della  periodicita'   di   pagamento   prevista   nei
          provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.  Ai
          relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e
          a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai  sensi
          dell'articolo 52. Relativamente ai mutui di  cui  al  primo
          periodo del presente comma,  il  pagamento  delle  rate  in
          scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 e' altresi'
          differito, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,
          rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al  quarto
          anno immediatamente successivi alla data  di  scadenza  del
          periodo di ammortamento, sulla base della  periodicita'  di
          pagamento  prevista  nei  provvedimenti  e  nei   contratti
          regolanti i mutui stessi. 
              2. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2  non  concorrono
          alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica  per
          l'anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e  da  716  a  734
          dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
              2-bis. In deroga alle disposizioni di cui  all'articolo
          82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
          2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136,  della  legge  7
          aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei  comuni
          di cui all'articolo 1, comma 1, del  presente  decreto  con
          popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in  cui  sia  stata
          individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa',  e'
          data  facolta'  di  applicare  l'indennita'   di   funzione
          prevista dal regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni
          con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come
          rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo
          61, comma 10, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, fino al 31 dicembre 2024, con oneri  a  carico  del
          bilancio comunale. Nei Comuni di cui agli allegati 1,  2  e
          2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal  comma  4
          dell'articolo  79  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  per  la  fruizione  di
          permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente  a  48
          ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i  comuni  con
          popolazione superiore a 30.000 abitanti. 
              3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  per  i  Comuni  di  cui
          all'allegato  1,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui
          all'allegato 2 e dalla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.
          8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi per
          il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a
          carico  dei  medesimi  Comuni,  relativi   ad   adempimenti
          finanziari, contabili e certificativi  previsti  dal  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  da
          altre specifiche disposizioni.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze puo' essere disposta la proroga  del  periodo
          di sospensione, fino al 31 dicembre 2020. 
              4.  Il  versamento   della   quota   capitale   annuale
          corrispondente al piano  di  ammortamento  sulla  base  del
          quale e' effettuato il rimborso delle  anticipazioni  della
          liquidita' acquisita da ciascuna regione,  ai  sensi  degli
          articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
          8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64, e  successivi  rifinanziamenti,
          non preordinata alla copertura finanziaria  delle  predette
          disposizioni   normative,   da   riassegnare    ai    sensi
          dell'articolo 12, comma  6,  del  citato  decreto-legge  ed
          iscritta nei  bilanci  pluriennali  delle  Regioni  colpite
          dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e' sospeso  per
          gli anni 2017-2022. La somma delle quote  capitale  annuali
          sospese  e'  rimborsata  linearmente,  in   quote   annuali
          costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento
          originario,  a  decorrere  dal  2023.  Nel  2022  gli  enti
          interessati dalla sospensione possono  utilizzare  l'avanzo
          di amministrazione  esclusivamente  per  la  riduzione  del
          debito  e  possono  accertare  entrate  per  accensione  di
          prestiti per  un  importo  non  superiore  a  quello  degli
          impegni per il rimborso di prestiti,  al  netto  di  quelli
          finanziati dal risultato di  amministrazione,  incrementato
          dell'ammontare  del  disavanzo  ripianato   nell'esercizio.
          Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  disposizione,  gli  enti  possono  comunicare  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  di  non  essere
          interessati alla sospensione per l'esercizio 2022. 
              5. Le  relative  quote  di  stanziamento  annuali  sono
          reiscritte, sulla base del piano di ammortamento rimodulato
          a seguito di quanto previsto dal comma 4  nella  competenza
          dei relativi esercizi, con legge di bilancio regionale  nel
          pertinente programma di spesa. 
              6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9  milioni
          di euro per l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per  l'anno
          2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
          2019 al 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 52. 
              6-bis. E' verificato l'andamento degli  oneri  connessi
          ad eventi  calamitosi  con  riferimento  alle  disposizioni
          vigenti per gli anni 2018-2021. La verifica  e'  effettuata
          anche sulla base  di  apposite  rendicontazioni  sintetiche
          predisposte  dai  soggetti  titolari   delle   contabilita'
          speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato ai sensi
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3
          e 4, del presente decreto. 
              6-ter. In base agli esiti  della  verifica  di  cui  al
          comma  6-bis,  con  la  comunicazione  prevista  ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 427, della legge 28  dicembre  2015,
          n.  208,  in  ciascun  anno  del  periodo   2018-2021,   e'
          determinato l'ammontare complessivo degli spazi  finanziari
          per l'anno in  corso,  da  assegnare,  nel  rispetto  degli
          obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio,
          Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici  verificatisi
          a far data  dal  24  agosto  2016,  nell'ambito  dei  patti
          nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243,  da  ripartire  tra  le  regioni  in
          misura proporzionale e comunque non  superiore  all'importo
          delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma  4.
          Gli  spazi  finanziari  di  cui  al  presente  comma   sono
          destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici
          e di adeguamento  antisismico,  nonche'  per  la  messa  in
          sicurezza degli edifici e  delle  infrastrutture.  Ai  fini
          della determinazione degli  spazi  finanziari  puo'  essere
          utilizzato  a  compensazione  anche   il   Fondo   di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008, n. 189.». 
          Note al comma 598: 
              -  Il  riferimento  al  testo  dell'articolo   1,   del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   6   giugno   2013,   n.   64
          (Disposizioni urgenti per il pagamento dei  debiti  scaduti
          della  pubblica  amministrazione,   per   il   riequilibrio
          finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia  di
          versamento di tributi degli enti locali) e' riportato nelle
          note al comma 597. 
          Note al comma 599 
              - Si riporta il testo dell'articolo  163,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, 267 (Testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
              «Art.   163   (Esercizio   provvisorio    e    gestione
          provvisoria). - 1. Se il  bilancio  di  previsione  non  e'
          approvato dal Consiglio  entro  il  31  dicembre  dell'anno
          precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel
          rispetto  dei   principi   applicati   della   contabilita'
          finanziaria  riguardanti  l'esercizio  provvisorio   o   la
          gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio  provvisorio
          o della  gestione  provvisoria,  gli  enti  gestiscono  gli
          stanziamenti di competenza  previsti  nell'ultimo  bilancio
          approvato per l'esercizio cui si riferisce  la  gestione  o
          l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro  i
          limiti determinati dalla somma dei residui al  31  dicembre
          dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza  al
          netto del fondo pluriennale vincolato. 
              2. Nel caso in cui il bilancio  di  esercizio  non  sia
          approvato entro il 31 dicembre e non sia stato  autorizzato
          l'esercizio  provvisorio,  o  il  bilancio  non  sia  stato
          approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e'
          consentita  esclusivamente  una  gestione  provvisoria  nei
          limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
          bilancio approvato per  l'esercizio  cui  si  riferisce  la
          gestione provvisoria. Nel corso della gestione  provvisoria
          l'ente  puo'  assumere  solo  obbligazioni   derivanti   da
          provvedimenti     giurisdizionali     esecutivi,     quelle
          tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie  ad
          evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
          all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente  puo'
          disporre   pagamenti   solo   per   l'assolvimento    delle
          obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti  da
          provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi  e  di   obblighi
          speciali tassativamente regolati dalla legge, per le  spese
          di personale, di residui passivi,  di  rate  di  mutuo,  di
          canoni, imposte e tasse, ed, in particolare,  per  le  sole
          operazioni necessarie ad evitare che siano  arrecati  danni
          patrimoniali certi e gravi all'ente. 
              3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con  legge  o
          con decreto del Ministro  dell'interno  che,  ai  sensi  di
          quanto previsto dall'art. 151, primo comma,  differisce  il
          termine di  approvazione  del  bilancio,  d'intesa  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
          motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
          e' consentito  il  ricorso  all'indebitamento  e  gli  enti
          possono impegnare solo spese correnti, le  eventuali  spese
          correlate riguardanti le partite di giro,  lavori  pubblici
          di somma urgenza o altri interventi di somma  urgenza.  Nel
          corso dell'esercizio provvisorio e' consentito  il  ricorso
          all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. 
              4. 
              5.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti
          possono impegnare mensilmente, unitamente  alla  quota  dei
          dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per  ciascun
          programma, le spese di cui al  comma  3,  per  importi  non
          superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti  del  secondo
          esercizio del  bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno
          precedente,  ridotti  delle  somme  gia'  impegnate   negli
          esercizi precedenti e  dell'importo  accantonato  al  fondo
          pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 
              a) tassativamente regolate dalla legge; 
              b)  non  suscettibili  di   pagamento   frazionato   in
          dodicesimi; 
              c) a carattere continuativo necessarie per garantire il
          mantenimento del livello  qualitativo  e  quantitativo  dei
          servizi esistenti, impegnate a seguito della  scadenza  dei
          relativi contratti. 
              6. 
              7.   Nel   corso   dell'esercizio   provvisorio,   sono
          consentite le variazioni  di  bilancio  previste  dall'art.
          187, comma 3-quinquies, quelle  riguardanti  le  variazioni
          del fondo pluriennale  vincolato,  quelle  necessarie  alla
          reimputazione agli  esercizi  in  cui  sono  esigibili,  di
          obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte,  e
          delle spese correlate, nei casi in cui anche  la  spesa  e'
          oggetto di reimputazione  l'eventuale  aggiornamento  delle
          spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini
          della gestione dei dodicesimi.». 
          Note al comma 601: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  43,  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
          di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di
          bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
          organismi, a norma degli articoli  1  e  2  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42): 
              «Art.   43   (Esercizio    provvisorio    e    gestione
          provvisoria). - 1. Se il  bilancio  di  previsione  non  e'
          approvato dal Consiglio  entro  il  31  dicembre  dell'anno
          precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel
          rispetto  dei   principi   applicati   della   contabilita'
          finanziaria  riguardanti  l'esercizio  provvisorio   o   la
          gestione provvisoria. 
              2. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere
          concesso se non per  legge  e  per  periodi  non  superiori
          complessivamente a quattro mesi, nei modi,  nei  termini  e
          con gli effetti previsti dagli statuti  e  dall'ordinamento
          contabile dell'ente. Nel corso  dell'esercizio  provvisorio
          non e' consentito il ricorso all'indebitamento.». 
          Note al comma 603: 
              -  Si  riporta  il  testo  dei   commi   456   e   458,
          dell'articolo 1  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190
          recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 455. Omissis. 
              456.  In  considerazione  degli  effetti  positivi  sul
          proprio disavanzo, derivante dal trasferimento  dei  debiti
          di cui al comma 454,  nel  titolo  primo  della  spesa  del
          bilancio della regione Piemonte  e'  costituito  un  fondo,
          allocato su un apposito  capitolo  di  spesa  del  bilancio
          gestionale, con una dotazione annua di 151 milioni di  euro
          per l'anno 2015, di 222.500.000 euro per l'anno 2016  e  di
          218.309.385 euro a decorrere dall'anno  2017  e  fino  alla
          chiusura della gestione commissariale di cui al comma  452,
          per  il  concorso  agli  oneri   assunti   dalla   gestione
          commissariale. 
              457. Omissis 
              458. La gestione commissariale di cui al comma  452  e'
          chiusa a decorrere dal 1°  gennaio  2022  quando  risultino
          pagati tutti i debiti posti a suo  carico  ai  sensi  della
          lettera a) del comma  454.  Alla  chiusura  della  gestione
          commissariale la regione  Piemonte  subentra  nei  rapporti
          passivi assunti dalla medesima gestione nei confronti dello
          Stato, provvedendo direttamente al  paga-mento  dei  debiti
          relativi   alle    anticipazioni    di    liquidita',    da
          contabilizzare nel rispetto dell'articolo 1,  commi  692  e
          seguenti, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208.  Ai  fini
          della chiusura della contabilita' speciale di cui al  comma
          453: 
              a) le risorse residue sulla contabilita' speciale della
          gestione  commissariale  derivanti  dall'applicazione   del
          comma 456 e inerenti al contributo  ivi  disciplinato  sono
          trasferite al bilancio della regione Piemonte; 
              b)  le  eventuali  ulteriori  risorse   che   residuano
          rispetto a quelle di cui alla  lettera  a)  sono  riversate
          d'ufficio ad apposito capitolo dello  stato  di  previsione
          dell'entrata  del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnate al  fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di
          Stato. 
              Omissis.». 
          Note al comma 604: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   3,   del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113  (Misure
          urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
          delle pubbliche amministrazioni  funzionale  all'attuazione
          del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza della giustizia): 
              «Art. 3 (Misure per la valorizzazione del  personale  e
          per il riconoscimento del merito). - 1. All'articolo 52 del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il  comma  1-bis
          e' sostituito dal seguente: 
              «1-bis.  I  dipendenti  pubblici,  con  esclusione  dei
          dirigenti e  del  personale  docente  della  scuola,  delle
          accademie, dei conservatori e  degli  istituti  assimilati,
          sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali.  La
          contrattazione collettiva individua un'ulteriore  area  per
          l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le
          progressioni all'interno della stessa area  avvengono,  con
          modalita' stabilite  dalla  contrattazione  collettiva,  in
          funzione  delle  capacita'  culturali  e  professionali   e
          dell'esperienza   maturata   e    secondo    principi    di
          selettivita', in  funzione  della  qualita'  dell'attivita'
          svolta   e    dei    risultati    conseguiti,    attraverso
          l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una  riserva
          di almeno il  50  per  cento  delle  posizioni  disponibili
          destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra  le
          aree e, negli enti locali, anche  fra  qualifiche  diverse,
          avvengono  tramite  procedura  comparativa   basata   sulla
          valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi
          tre  anni  in  servizio,  sull'assenza   di   provvedimenti
          disciplinari,  sul  possesso   di   titoli   o   competenze
          professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a  quelli
          previsti per l'accesso all'area dall'esterno,  nonche'  sul
          numero e sulla tipologia de  gli  incarichi  rivestiti.  In
          sede  di  revisione  degli  ordinamenti  professionali,   i
          contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il
          periodo   2019-2021    possono    definire    tabelle    di
          corrispondenza  tra  vecchi  e  nuovi   inquadramenti,   ad
          esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla  base
          di requisiti di esperienza e professionalita'  maturate  ed
          effettivamente    utilizzate    dall'amministrazione     di
          appartenenza per almeno cinque anni,  anche  in  deroga  al
          possesso del  titolo  di  studio  richiesto  per  l'accesso
          all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si
          provvede nei limiti delle risorse destinate  ad  assunzioni
          di  personale   a   tempo   indeterminato   disponibili   a
          legislazione vigente». 
              2. I limiti di spesa relativi al trattamento  economico
          accessorio di cui all'articolo 23,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente  con  il
          raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono
          essere superati, secondo criteri e  modalita'  da  definire
          nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro  e
          nei limiti  delle  risorse  finanziarie  destinate  a  tale
          finalita'. 
              3. All'articolo 28, del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
              «1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso  alla
          dirigenza in  aggiunta  all'accertamento  delle  conoscenze
          delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi  definiscono  gli
          ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione
          delle  capacita',  attitudini  e  motivazioni  individuali,
          anche attraverso prove, scritte e orali,  finalizzate  alla
          loro  osservazione  e  valutazione  comparativa,   definite
          secondo metodologie e standard riconosciuti. 
              1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore  al  50
          per  cento   dei   posti   da   ricoprire,   destinata   al
          corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
          nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma  1,
          una quota non superiore al 30 per cento dei  posti  residui
          disponibili  sulla   base   delle   facolta'   assunzionali
          autorizzate   e'    riservata    da    ciascuna    pubblica
          amministrazione  al   personale   in   servizio   a   tempo
          indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti  a
          legislazione vigente e che  abbia  maturato  almeno  cinque
          anni  di  servizio  nell'area  o  categoria   apicale.   Il
          personale  di  cui  al  presente   comma   e'   selezionato
          attraverso  procedure  comparative  bandite  dalla   Scuola
          nazionale dell'amministrazione,  che  tengono  conto  della
          valutazione conseguita nell'attivita'  svolta,  dei  titoli
          professionali, di studio o  di  specializzazione  ulteriori
          rispetto a quelli previsti  per  l'accesso  alla  qualifica
          dirigenziale,  e  in  particolar  modo  del  possesso   del
          dottorato  di  ricerca,  nonche'  della   tipologia   degli
          incarichi  rivestiti  con  particolare  riguardo  a  quelli
          inerenti agli  incarichi  da  conferire  e  sono  volte  ad
          assicurare la valutazione  delle  capacita',  attitudini  e
          motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15  per
          cento e' altresi' riservata al personale di cui al  periodo
          precedente, in servizio a tempo  indeterminato,  che  abbia
          ricoperto o ricopra l'incarico di livello  dirigenziale  di
          cui all'articolo 19, comma 6, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. A tal fine,  i  bandi  definiscono  gli
          ambiti di competenza da valutare e prevedono prove  scritte
          e orali di esclusivo carattere  esperienziale,  finalizzate
          alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie
          e standard riconosciuti.  A  questo  scopo,  sono  nominati
          membri  di   commissione   professionisti   esperti   nella
          valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza  nuovi
          o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le
          disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli
          enti di  cui  ai  commi  2  e  2-bis  dell'articolo  2  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.». 
              3-bis. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   le
          percentuali  di  cui  all'articolo  19,  comma  5-bis,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano di avere
          efficacia. 
              3-ter.  All'articolo  19,  comma  5-bis,  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il  secondo  periodo  e'
          soppresso. 
              3-quater. Al fine  di  consentire  il  superamento  del
          precariato e la salvaguardia dei livelli occupazionali, gli
          enti locali della Regione siciliana  che  hanno  dichiarato
          dissesto finanziario ai sensi degli articoli 244 e seguenti
          del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267, o che hanno fatto ricorso  al  piano  di  riequilibrio
          finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di
          rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8,  lettera
          g), del medesimo testo unico di cui al decreto  legislativo
          n. 267 del 2000, sono autorizzati a prorogare, fino  al  31
          dicembre 2022, i contratti di lavoro  a  tempo  determinato
          gia' in essere alla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del presente decreto,  in  deroga  a  quanto
          previsto dall'articolo 259, comma  6,  del  suddetto  testo
          unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
              3-quinquies. Per il monitoraggio delle finalita' di cui
          al comma 3-quater e per  l'individuazione  delle  soluzioni
          relative alla stabilizzazione  dei  rapporti  di  lavoro  a
          tempo determinato,  e'  istituito  presso  il  Dipartimento
          della funzione pubblica  un  tavolo  tecnico  composto  dai
          rappresentanti della Regione  siciliana,  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI)  e  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri
          per la finanza pubblica; ai componenti del  tavolo  tecnico
          non spettano compensi, gettoni  di  presenza,  rimborsi  di
          spesa o emolumenti comunque denominati. 
              3-sexies.  Dall'attuazione   dei   commi   3-quater   e
          3-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica. Si applicano le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 259, comma 10, del citato testo unico  di  cui
          al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              4. All'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              "1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  19,
          comma 4, e dall'articolo  23,  comma  1,  secondo  periodo,
          l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle
          amministrazioni statali, anche ad ordinamento  autonomo,  e
          negli enti pubblici non economici avviene, per  il  50  per
          cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che  si
          rendono  disponibili  ogni  anno  per  la  cessazione   dal
          servizio dei soggetti incaricati, con le modalita'  di  cui
          al comma 3-bis. A tal fine, entro il 31  dicembre  di  ogni
          anno,  le  amministrazioni  indicano,   per   il   triennio
          successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti  per
          il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di
          ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli
          da coprire mediante concorso"; 
              b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              "2. Nei casi in cui le amministrazioni valutino che  la
          posizione  da  ricoprire  richieda  specifica   esperienza,
          peculiare  professionalita'  e  attitudini  manageriali   e
          qualora le ordinarie procedure di  interpello  non  abbiano
          dato esito soddisfacente, l'attribuzione dell'incarico puo'
          avvenire attraverso il coinvolgimento di primarie  societa'
          di selezione di  personale  dirigenziale  e  la  successiva
          valutazione delle candidature  proposte  da  parte  di  una
          commissione indipendente composta anche da membri  esterni,
          senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Nei  casi  di
          cui al presente comma non si applicano i limiti percentuali
          di  cui  all'articolo  19,  comma  6.  Gli  incarichi  sono
          conferiti  con  contratti  di  diritto  privato   a   tempo
          determinato e stipulati per un periodo non superiore a  tre
          anni. L'applicazione della disposizione di cui al  presente
          comma non deve determinare posizioni sovrannumerarie"; 
              c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
              "3-bis. Al fine  di  assicurare  la  valutazione  delle
          capacita', attitudini e motivazioni individuali, i concorsi
          di cui al comma 3 definiscono gli ambiti di  competenza  da
          valutare e prevedono prove  scritte  e  orali,  finalizzate
          alla valutazione comparativa, definite secondo  metodologie
          e standard riconosciuti.  A  questo  scopo,  sono  nominati
          membri  di   commissione   professionisti   esperti   nella
          valutazione  dei  suddetti  ambiti  di  competenza,   senza
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; 
              d)  al  comma  4,  primo  periodo,  dopo   le   parole:
          "comunitario o internazionale" sono inserite  le  seguenti:
          "secondo   moduli   definiti   dalla    Scuola    nazionale
          dell'amministrazione"; 
              e) il comma 5 e' abrogato. 
              4-bis.  Nelle  prove  scritte  dei  concorsi   pubblici
          indetti da Stato, regioni province, citta' metropolitane e,
          comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti  con
          disturbi specifici di apprendimento (DSA) e' assicurata  la
          possibilita' di sostituire  tali  prove  con  un  colloquio
          orale  o  di  utilizzare  strumenti  compensativi  per   le
          difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo,  nonche'
          di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo
          svolgimento delle medesime  prove,  analogamente  a  quanto
          disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera b), e  4,  della
          legge 8 ottobre 2010, n. 170.  Tali  misure  devono  essere
          esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso.  La
          mancata adozione delle misure  di  cui  al  presente  comma
          comporta la nullita' dei concorsi pubblici. Con decreto del
          Ministro per la pubblica amministrazione, di  concerto  con
          il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   e
          dell'Autorita' politica delegata per le disabilita',  entro
          tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,   sono   definite   le
          modalita' attuative del presente comma. 
              5. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, le  parole  "31  dicembre  2021"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2021". 
              6. Le  disposizioni  dei  commi  3  e  4  costituiscono
          principi fondamentali ai  sensi  dell'articolo  117,  terzo
          comma, della Costituzione. A tal fine la  Scuola  nazionale
          dell'amministrazione elabora apposite linee guida  d'intesa
          con la Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              7. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30
          marzo  2001,   n.   165,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) le parole «, previo assenso dell'amministrazione  di
          appartenenza» sono soppresse; 
              b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:  "E'
          richiesto  il  previo   assenso   dell'amministrazione   di
          appartenenza  nel  caso  in  cui  si  tratti  di  posizioni
          dichiarate motivatamente  infungibili  dall'amministrazione
          cedente o di personale  assunto  da  meno  di  tre  anni  o
          qualora la mobilita'  determini  una  carenza  di  organico
          superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente  a
          quella del richiedente. E' fatta salva la  possibilita'  di
          differire,  per   motivate   esigenze   organizzative,   il
          passaggio diretto del dipendente  fino  ad  un  massimo  di
          sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza  di  passaggio
          diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai
          periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle
          aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale,  per
          i  quali  e'   comunque   richiesto   il   previo   assenso
          dell'amministrazione di appartenenza.  Al  personale  della
          scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti  in
          materia.". 
              7-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
              "1.1.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano agli enti locali con un numero  di  dipendenti  a
          tempo indeterminato non  superiore  a  100.  Per  gli  enti
          locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e  250,
          la percentuale di cui al comma 1  e'  stabilita  al  5  per
          cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti  non
          superiore a 500, la predetta percentuale e' fissata  al  10
          per  cento.  La  percentuale  di  cui  al  comma  1  e'  da
          considerare  all'esito  della  mobilita'  e  riferita  alla
          dotazione organica dell'ente". 
              7-ter.  Per  gli  enti  locali,  in   caso   di   prima
          assegnazione, la permanenza  minima  del  personale  e'  di
          cinque anni. In ogni caso, la cessione del  personale  puo'
          essere  differita,   a   discrezione   dell'amministrazione
          cedente,  fino  all'effettiva  assunzione   del   personale
          assunto a copertura dei posti vacanti  e  comunque  per  un
          periodo non superiore a trenta  giorni  successivi  a  tale
          assunzione,  ove  sia   ritenuto   necessario   il   previo
          svolgimento di un periodo di affiancamento. 
              7-quater. Nell'ambito dei processi volti a favorire, ai
          sensi del presente articolo, la mobilita' del personale, le
          disposizioni  di  cui  all'articolo   3,   comma   2,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, si applicano, a  domanda
          del soggetto interessato e nei limiti dei posti disponibili
          nella   dotazione    organica    dell'amministrazione    di
          destinazione, anche  ai  dirigenti  di  seconda  fascia,  o
          equivalenti  in  base  alla  specificita'  dell'ordinamento
          dell'amministrazione di provenienza, appartenenti ai  ruoli
          degli enti  di  cui  all'articolo  10,  comma  11-ter,  del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  maggio   2021,   n.   76,
          incaricati della funzione indicata dal citato  articolo  3,
          comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 108
          del 2004 presso le amministrazioni di cui  alla  tabella  A
          allegata  al  medesimo   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica n. 108 del 2004. 
              7-quinquies.  All'articolo  249  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 e' inserito il
          seguente: 
              "1-bis. Le modalita' di presentazione della domanda  di
          partecipazione di cui  al  comma  4  dell'articolo  247  si
          applicano anche alle procedure di mobilita' volontaria,  ai
          sensi dell'articolo 30 del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165". 
              8. All'articolo 35 del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 3, la lettera e-ter)  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
              "e-ter) possibilita' di  richiedere,  tra  i  requisiti
          previsti per specifici profili o livelli  di  inquadramento
          di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
          di ricerca o del master universitario di  secondo  livello.
          In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree
          dei  settori  scientifico-disciplinari  definite  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al  master
          universitario di secondo livello,  quelle  pertinenti  alla
          tipologia del profilo o livello di inquadramento."; 
              b) il comma 3-quater e' abrogato. 
              9. All'articolo 4 della legge 3 luglio  1998,  n.  210,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, sono aggiunte, alla  fine,  le  seguenti
          parole: ", anche ai fini dell'accesso alle  carriere  nelle
          amministrazioni  pubbliche  nonche'  dell'integrazione   di
          percorsi professionali di elevata innovativita'"; 
              b) al comma 2,  al  primo  periodo,  le  parole  "e  da
          qualificate istituzioni italiane di  formazione  e  ricerca
          avanzate" sono soppresse e, al terzo periodo, le parole  ",
          nonche' le modalita' di  individuazione  delle  qualificate
          istituzioni italiane di formazione  e  ricerca  di  cui  al
          primo periodo," sono soppresse. 
              10. All'articolo 2, comma 5, della  legge  21  dicembre
          1999, n. 508, le  parole  "formazione  alla  ricerca"  sono
          sostituite dalle seguenti: "dottorato di ricerca". 
              10-bis. Il Ministero dell'istruzione, di  concerto  con
          il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,   entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto, provvede ad avviare un
          processo  di  semplificazione  dell'iter  per  ottenere  il
          riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero,  definendo
          un elenco di atenei internazionali.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  1  e  47,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche.): 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.  Le
          disposizioni    del    presente    decreto     disciplinano
          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
          regioni   e   delle   province   autonome,   nel   rispetto
          dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al  fine
          di: 
              a) accrescere  l'efficienza  delle  amministrazioni  in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
              b)  razionalizzare  il  costo  del   lavoro   pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
              c) realizzare la migliore utilizzazione  delle  risorse
          umane  nelle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando   la
          formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
          per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.». 
              «Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva). -
          1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale
          sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni  rinnovo
          contrattuale. 
              2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni  di  cui
          all'articolo 41, comma 2, emanati dai  rispettivi  comitati
          di settore, sono sottoposti al Governo che, nei  successivi
          venti giorni, puo' esprimere le sue valutazioni per  quanto
          attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita'  con  le
          linee  di  politica  economica  e  finanziaria   nazionale.
          Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo puo'
          essere inviato all'ARAN. 
              3. Sono altresi' inviati  appositi  atti  di  indirizzo
          all'ARAN in tutti gli altri casi in cui  e'  richiesta  una
          attivita'  negoziale.  L'ARAN   informa   costantemente   i
          comitati di settore e il Governo  sullo  svolgimento  delle
          trattative. 
              4.  L'ipotesi  di  accordo  e'   trasmessa   dall'ARAN,
          corredata dalla prescritta relazione tecnica,  ai  comitati
          di settore ed al Governo entro  10  giorni  dalla  data  di
          sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui  all'articolo
          41, comma 2, il comitato di settore esprime il  parere  sul
          testo contrattuale  e  sugli  oneri  finanziari  diretti  e
          indiretti  a  carico  dei  bilanci  delle   amministrazioni
          interessate. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei
          decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42,  il
          Consiglio dei Ministri puo' esprimere osservazioni entro 20
          giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per  le
          amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41,
          il parere e' espresso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   tramite   il   Ministro   per    la    pubblica
          amministrazione e l'innovazione, previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri. 
              5.  Acquisito  il  parere  favorevole  sull'ipotesi  di
          accordo, nonche' la verifica da parte delle amministrazioni
          interessate sulla copertura degli  oneri  contrattuali,  il
          giorno successivo l'ARAN trasmette la  quantificazione  dei
          costi contrattuali alla  Corte  dei  conti  ai  fini  della
          certificazione  di  compatibilita'  con  gli  strumenti  di
          programmazione e di  bilancio  di  cui  all'articolo  1-bis
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni.    La    Corte    dei    conti     certifica
          l'attendibilita'  dei  costi   quantificati   e   la   loro
          compatibilita' con gli strumenti  di  programmazione  e  di
          bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni
          dalla  trasmissione   della   quantificazione   dei   costi
          contrattuali, decorsi i quali la certificazione si  intende
          effettuata  positivamente.  L'esito  della   certificazione
          viene comunicato  dalla  Corte  all'ARAN,  al  comitato  di
          settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva,  il
          presidente   dell'ARAN   sottoscrive   definitivamente   il
          contratto collettivo. 
              6.  La  Corte  dei  conti   puo'   acquisire   elementi
          istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da  parte
          di tre esperti in materia di relazioni  sindacali  e  costo
          del  lavoro  individuati  dal  Ministro  per  la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  tramite  il  Capo   del
          Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il  Capo
          del Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,
          nell'ambito di  un  elenco  definito  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Nel  caso  delle
          amministrazioni  di  cui  all'articolo  41,  comma  2,   la
          designazione di due  esperti  viene  effettuata  dall'ANCI,
          dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle  province
          autonome. 
              7. In caso di certificazione non positiva  della  Corte
          dei conti le parti contraenti non  possono  procedere  alla
          sottoscrizione definitiva dell'ipotesi  di  accordo.  Nella
          predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con  il
          competente comitato di settore, che puo' dettare  indirizzi
          aggiuntivi, provvede alla riapertura  delle  trattative  ed
          alla  sottoscrizione  di  una  nuova  ipotesi  di   accordo
          adeguando   i   costi   contrattuali    ai    fini    delle
          certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della  nuova
          ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione
          prevista  dai  commi  precedenti.  Nel  caso  in   cui   la
          certificazione non positiva sia limitata a singole clausole
          contrattuali    l'ipotesi    puo'    essere    sottoscritta
          definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole
          contrattuali non positivamente certificate. 
              8. I contratti e accordi collettivi nazionali,  nonche'
          le eventuali  interpretazioni  autentiche  sono  pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  oltre
          che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate. 
              9.  Dal  computo  dei  termini  previsti  dal  presente
          articolo sono esclusi  i  giorni  considerati  festivi  per
          legge, nonche' il sabato.». 
          Note al comma 608: 
              - Si riporta il testo del comma  41,  dell'articolo  1,
          della legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per
          l'efficienza del processo civile e per la  revisione  della
          disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle
          controversie e  misure  urgenti  di  razionalizzazione  dei
          procedimenti in materia di diritti delle  persone  e  delle
          famiglie nonche' in materia di  esecuzione  forzata),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 40. Omissis. 
              41. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma
          19 e' autorizzata la  spesa  di  euro  23.383.320  annui  a
          decorrere dall'anno 2023. Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1,  comma  860,  della  legge  30
          dicembre 2020,  n.178,  come  modificata  dall'articolo  1,
          comma 28, lettera b), della legge  27  settembre  2021,  n.
          134. Conseguentemente, all'articolo  1,  comma  858,  della
          legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  al  primo  periodo,  le
          parole: "1.820  unita'"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "1.231 unita'", le parole:  "900  unita'"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "610 unita'", le parole: "735 unita'"  sono
          sostituite dalle seguenti: "498 unita'" e le  parole:  "185
          unita'" sono sostituite dalle seguenti: "123 unita'". 
              Omissis.». 
          Note al comma 609: 
              - Si riporta il testo degli articoli 47-bis e  48,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art.  47-bis  (Tutela  retributiva  per  i  dipendenti
          pubblici). - 1.  Decorsi  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge finanziaria  che  dispone  in
          materia di rinnovi dei contratti collettivi per il  periodo
          di riferimento, gli incrementi previsti per il  trattamento
          stipendiale  possono  essere  erogati  in  via  provvisoria
          previa deliberazione dei rispettivi  comitati  di  settore,
          sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.  salvo
          conguaglio  all'atto  della  stipulazione   dei   contratti
          collettivi nazionali di lavoro. 
              2.  In  ogni  caso  a  decorrere  dal  mese  di  aprile
          dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo
          nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato
          rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di  cui  al
          comma 1,  e'  riconosciuta  ai  dipendenti  dei  rispettivi
          comparti di contrattazione, nella misura e con le modalita'
          stabilite dai  contratti  nazionali,  e  comunque  entro  i
          limiti  previsti  dalla  legge  finanziaria  in   sede   di
          definizione  delle  risorse  contrattuali,  una   copertura
          economica che  costituisce  un'anticipazione  dei  benefici
          complessivi che saranno  attribuiti  all'atto  del  rinnovo
          contrattuale.». 
              «Art. 48 (Disponibilita' destinate alla  contrattazione
          collettiva  nelle  amministrazioni  pubbliche  e  verifica)
          (Art. 52 del D.Lgs n. 29 del 1993,  come  sostituito  prima
          dall'art. 19 del D.Lgs n. 470 del 1993 e  poi  dall'art.  5
          del D.Lgs n. 396  del  1997  e  successivamente  modificato
          dall'art. 14, commi da 2 a 4 del D.Lgs n. 387 del 1998).  -
          1. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  quantifica,
          in coerenza con i parametri  previsti  dagli  strumenti  di
          programmazione e di  bilancio  di  cui  all'articolo  1-bis
          della  legge  5  agosto   1978,   n.   468   e   successive
          modificazioni  e  integrazioni,  l'onere  derivante   dalla
          contrattazione collettiva nazionale a carico  del  bilancio
          dello Stato con apposita  norma  da  inserire  nella  legge
          finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5  agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni  ed  integrazioni.
          Allo stesso  modo  sono  determinati  gli  eventuali  oneri
          aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  per  la
          contrattazione  integrativa  delle  amministrazioni   dello
          Stato di cui all'articolo 40, comma 3-bis. 
              2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma
          2, nonche' per le universita' italiane, gli  enti  pubblici
          non economici e gli enti e le istituzioni di  ricerca,  ivi
          compresi gli enti e le amministrazioni di cui  all'articolo
          70, comma  4,  gli  oneri  derivanti  dalla  contrattazione
          collettiva  nazionale  sono  determinati   a   carico   dei
          rispettivi bilanci nel  rispetto  dell'articolo  40,  comma
          3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi  per
          il  rinnovo  dei  contratti  collettivi   nazionali   delle
          amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio
          sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto
          dei vincoli di bilancio,  del  patto  di  stabilita'  e  di
          analoghi strumenti  di  contenimento  della  spesa,  previa
          consultazione    con    le    rispettive     rappresentanze
          istituzionali del sistema delle autonomie. 
              3. I contratti collettivi sono corredati  da  prospetti
          contenenti   la   quantificazione   degli   oneri   nonche'
          l'indicazione  della  copertura  complessiva  per  l'intero
          periodo di validita' contrattuale, prevedendo con  apposite
          clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
          del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
          totale in caso  di  accertata  esorbitanza  dai  limiti  di
          spesa. 
              4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato  e'
          iscritta in apposito fondo dello stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   in   ragione
          dell'ammontare complessivo. In  esito  alla  sottoscrizione
          dei   singoli   contratti   di   comparto,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  ripartire,
          con propri decreti, le somme destinate a  ciascun  comparto
          mediante  assegnazione  diretta  a  favore  dei  competenti
          capitoli di bilancio, anche di nuova  istituzione,  per  il
          personale  dell'amministrazione  statale,  ovvero  mediante
          trasferimento ai bilanci delle amministrazioni  autonome  e
          degli enti in  favore  dei  quali  sia  previsto  l'apporto
          finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per
          le  amministrazioni  diverse  dalle  amministrazioni  dello
          Stato e per gli altri  enti  cui  si  applica  il  presente
          decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo  dei
          contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui
          vengono approvati i bilanci, con distinta  indicazione  dei
          mezzi di copertura. 
              5. Le somme provenienti dai  trasferimenti  di  cui  al
          comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle  entrate
          dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari,  per
          essere  assegnate  ai  pertinenti  capitoli  di  spesa  dei
          medesimi bilanci. I relativi stanziamenti  sia  in  entrata
          che in uscita non possono essere incrementati  se  non  con
          apposita autorizzazione legislativa. 
              6. 
              7. Ferme restando le disposizioni di cui  al  titolo  V
          del presente decreto, la Corte dei conti, anche  nelle  sue
          articolazioni    regionali    di    controllo,     verifica
          periodicamente gli andamenti della spesa per  il  personale
          delle pubbliche amministrazioni, utilizzando,  per  ciascun
          comparto, insiemi significativi di amministrazioni.  A  tal
          fine, la Corte dei conti  puo'  avvalersi,  oltre  che  dei
          servizi di controllo interno o nuclei  di  valutazione,  di
          esperti designati a sua  richiesta  da  amministrazioni  ed
          enti pubblici.». 
              -  Il  riferimento  al   testo   del   citato   decreto
          legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali) e' riportato nelle note al comma 8. 
              - Il riferimento  al  testo  del  citato  comma  1-ter,
          dell'articolo 21, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196
          (Legge di contabilita' e  finanza  pubblica)  e'  riportato
          nelle note al comma 1. 
          Note al comma 610: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche.): 
              «Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico) (Art.
          2, commi 4 e 5 del D.Lgs n. 29 del  1993,  come  sostituiti
          dall'art. 2 del D.Lgs n. 546  del  1993  e  successivamente
          modificati dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs n. 80 del  1998).
          -  1.  In  deroga  all'art.  2,  commi  2  e  3,  rimangono
          disciplinati  dai  rispettivi  ordinamenti:  i   magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati   e
          procuratori dello Stato,  il  personale  militare  e  delle
          Forze di polizia di  Stato,  il  personale  della  carriera
          diplomatica  e  della  carriera  prefettizia,   nonche'   i
          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle
          materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,  e
          dalle  leggi  4  giugno  1985,   n.   281,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 
              1-bis. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
          rapporto  di  impiego  del  personale,  anche  di   livello
          dirigenziale, del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  2  novembre
          2000, n.  362,  e  il  personale  volontario  di  leva,  e'
          disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
          disposizioni ordinamentali. 
              1-ter. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
          personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  e'
          disciplinato dal rispettivo ordinamento. 
              2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e   dei
          ricercatori   universitari,   a   tempo   indeterminato   o
          determinato,   resta   disciplinato   dalle    disposizioni
          rispettivamente  vigenti,   in   attesa   della   specifica
          disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
          ai  principi   della   autonomia   universitaria   di   cui
          all'articolo 33 della Costituzione ed  agli  articoli  6  e
          seguenti della legge 9 maggio 1989, n.  168,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23  ottobre  1992,
          n. 421.». 
              - Il riferimento al testo del citato articolo  48,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche) e' riportato nelle note al comma
          609. 
          Note al comma 612: 
              - Si riporta il testo del comma 436,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 435. Omissis. 
              436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico
          del  bilancio  statale  per  la  contrattazione  collettiva
          nazionale in applicazione dell'articolo 48,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  per  i
          miglioramenti economici del personale statale in regime  di
          diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di  euro
          per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro per l'anno 2020 e
          in 3.375 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 959,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 958. Omissis. 
              959. Le risorse  finanziarie  di  cui  all'articolo  1,
          comma 436, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
          incrementate di 400  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche.): 
              «Art. 2 (Fonti) (Art. 2, commi da 1 a 3 del D.Lgs n. 29
          del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2  del  D.Lgs  n.
          546 del 1993 e poi dall'art. 2 del D.Lgs n. 80 del 1998). -
          1.  Le  amministrazioni  pubbliche   definiscono,   secondo
          principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla
          base dei medesimi, mediante atti  organizzativi  secondo  i
          rispettivi   ordinamenti,   le   linee   fondamentali    di
          organizzazione degli  uffici;  individuano  gli  uffici  di
          maggiore  rilevanza  e  i  modi   di   conferimento   della
          titolarita'  dei   medesimi;   determinano   le   dotazioni
          organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione
          ai seguenti criteri: 
              a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi  di
          attivita', nel perseguimento degli obiettivi di efficienza,
          efficacia ed economicita'. A  tal  fine,  periodicamente  e
          comunque all'atto della definizione dei programmi operativi
          e dell'assegnazione delle risorse, si procede  a  specifica
          verifica e ad eventuale revisione; 
              b) ampia  flessibilita',  garantendo  adeguati  margini
          alle determinazioni operative e gestionali da assumersi  ai
          sensi dell'articolo 5, comma 2; 
              c)   collegamento   delle   attivita'   degli   uffici,
          adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed  esterna,
          ed  interconnessione   mediante   sistemi   informatici   e
          statistici pubblici; 
              d)  garanzia  dell'imparzialita'  e  della  trasparenza
          dell'azione amministrativa, anche attraverso  l'istituzione
          di apposite strutture per  l'informazione  ai  cittadini  e
          attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento,
          della responsabilita' complessiva dello stesso; 
              e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura
          degli uffici con le esigenze dell'utenza e  con  gli  orari
          delle  amministrazioni  pubbliche  dei  Paesi   dell'Unione
          europea. 
              1-bis. I criteri di organizzazione di cui  al  presente
          articolo sono attuati  nel  rispetto  della  disciplina  in
          materia di trattamento dei dati personali. 
              2.  I  rapporti  di   lavoro   dei   dipendenti   delle
          amministrazioni   pubbliche   sono    disciplinati    dalle
          disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del  codice
          civile e dalle leggi sui  rapporti  di  lavoro  subordinato
          nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
          nel presente  decreto,  che  costituiscono  disposizioni  a
          carattere  imperativo.  Eventuali  disposizioni  di  legge,
          regolamento  o  statuto,  che  introducano  o  che  abbiano
          introdotto  discipline  dei  rapporti  di  lavoro  la   cui
          applicabilita'   sia   limitata   ai    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche, o a categorie di  essi,  possono
          essere derogate nelle materie affidate alla  contrattazione
          collettiva ai  sensi  dell'articolo  40,  comma  1,  e  nel
          rispetto dei principi stabiliti dal  presente  decreto,  da
          successivi contratti o accordi collettivi nazionali e,  per
          la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili. 
              3. I rapporti individuali di lavoro di cui al  comma  2
          sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
          stipulati secondo i criteri e  le  modalita'  previste  nel
          titolo III del presente decreto;  i  contratti  individuali
          devono conformarsi ai  principi  di  cui  all'articolo  45,
          comma  2.  L'attribuzione  di  trattamenti  economici  puo'
          avvenire esclusivamente  mediante  contratti  collettivi  e
          salvo  i  casi  previsti  dai  commi   3-ter   e   3-quater
          dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle  retribuzioni
          di cui all'articolo 47-bis, o,  alle  condizioni  previste,
          mediante contratti individuali. Le disposizioni  di  legge,
          regolamenti  o  atti   amministrativi   che   attribuiscono
          incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di
          avere efficacia a  far  data  dall'entrata  in  vigore  dal
          relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu'
          favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e
          nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi
          di  spesa  che  ne  conseguono  incrementano   le   risorse
          disponibili per la contrattazione collettiva. 
              3-bis.  Nel  caso  di   nullita'   delle   disposizioni
          contrattuali per  violazione  di  norme  imperative  o  dei
          limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano
          gli  articoli  1339  e  1419,  secondo  comma,  del  codice
          civile.». 
              - Il riferimento al testo dei citati articoli 47 e  48,
          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche.)  e'  riportato  nelle  note  al
          comma 609. 
          Note al comma 614: 
              - Si riporta il testo della  Tabella  B  allegata  alla
          legge 5 marzo 1991, n. 71 (Dirigenza  delle  procure  della
          Repubblica presso le preture circondariali): 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   24,   del
          decreto-legge 24  agosto  2021,  n.  118,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147  (Misure
          urgenti in materia di  crisi  d'impresa  e  di  risanamento
          aziendale, nonche' ulteriori misure urgenti in  materia  di
          giustizia): 
              «Art. 24 (Aumento del ruolo organico del  personale  di
          magistratura ordinaria). - 1. Al  fine  di  assicurare  che
          l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
          2017/1939 del Consiglio,  del  12  ottobre  2017,  relativo
          all'attuazione    di    una     cooperazione     rafforzata
          sull'istituzione della  Procura  europea  («EPPO»)  avvenga
          conservando le risorse di personale di magistratura  presso
          gli uffici di procura  della  Repubblica  individuati  come
          sedi di servizio dei procuratori europei delegati, il ruolo
          organico del  personale  della  magistratura  ordinaria  e'
          aumentato complessivamente  di  20  unita'.  La  tabella  B
          allegata  alla  legge  5  marzo  1991,  n.  71,  da  ultimo
          modificata  dall'articolo   8,   comma   1,   del   decreto
          legislativo 2 febbraio 2021,  n.  9,  e'  sostituita  dalla
          tabella B di  cui  all'Allegato  al  presente  decreto.  Il
          Ministero della giustizia  e'  autorizzato  a  bandire  nel
          corso  dell'anno   2021   le   procedure   concorsuali   di
          reclutamento finalizzate  all'assunzione,  nell'anno  2022,
          delle  unita'  di  personale  di  magistratura  di  cui  al
          presente comma. 
              2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1,  e'
          autorizzata la spesa nel limite di euro 704.580 per  l'anno
          2022, di euro 1.684.927 per l'anno 2023, di euro  1.842.727
          per l'anno 2024, di euro 1.879.007 per l'anno 2025, di euro
          2.347.595 per l'anno 2026, di  euro  2.397.947  per  l'anno
          2027, di euro 2.441.106 per l'anno 2028, di euro  2.491.457
          per l'anno 2029, di euro 2.534.616 per  l'anno  2030  e  di
          euro 2.584.968 a  decorrere  dall'anno  2031.  Al  relativo
          onere si provvede per euro 704.580 per l'anno  2022  e  per
          euro  2.584.968  a  decorrere  dall'anno   2023,   mediante
          corrispondente    riduzione    delle    proiezioni    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero della giustizia. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo della  Tabella  B  allegata  alla
          legge 21 ottobre 2021, n. 147 (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni, del decreto-legge 24 agosto  2021,  n.  118,
          recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa  e  di
          risanamento aziendale, nonche' ulteriori misure urgenti  in
          materia di giustizia): 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico