art. 1 note (parte 21)

           	
				
 
          Note al comma 617: 
              - Si riporta il testo del comma 3-bis, dell'articolo 9,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 9  (Misure  per  garantire  la  trasparenza  e  i
          controlli  dei  rendiconti  dei  partiti  e  dei  movimenti
          politici). - 1. - 3. Omissis. 
              3-bis. La gestione  finanziaria  della  Commissione  si
          svolge in base al bilancio di  previsione  approvato  dalla
          Commissione  medesima  entro  il  31   dicembre   dell'anno
          precedente a  quello  cui  il  bilancio  si  riferisce.  Il
          rendiconto della gestione finanziaria e' approvato entro il
          30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e
          il rendi-conto della gestione finanziaria  sono  pubblicati
          nella sezione relativa alla Commissione del  sito  internet
          del Parlamento italiano.  Per  l'esercizio  delle  funzioni
          ordinarie  della  Commissione  e'  autorizzata   la   spesa
          complessiva di 60.000 euro a decorrere dall'anno  2022,  da
          ripartire in egual misura ad integrazione del finanziamento
          di ciascuna Camera. 
              Omissis.». 
          Note al comma 618: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   5,   del
          decreto-legge 28 dicembre 2013,  n.  149,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio  2014,   n.   13
          (Abolizione    del    finanziamento    pubblico    diretto,
          disposizioni per la trasparenza  e  la  democraticita'  dei
          partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della
          contribuzione indiretta in loro  favore),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.   5   (Norme   per   la    trasparenza    e    la
          semplificazione). - 1. I  partiti  politici  assicurano  la
          trasparenza  e  l'accesso  alle  informazioni  relative  al
          proprio assetto statutario,  agli  organi  associativi,  al
          funzionamento interno e ai bilanci, compresi i  rendiconti,
          anche mediante la realizzazione di  un  sito  internet  che
          rispetti i principi di  elevata  accessibilita',  anche  da
          parte   delle   persone   disabili,   di   completezza   di
          informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilita',
          di  semplicita'   di   consultazione,   di   qualita',   di
          omogeneita' e di interoperabilita'. 
              2. Entro  il  15  luglio  di  ciascun  anno,  nei  siti
          internet dei partiti politici sono pubblicati  gli  statuti
          dei partiti medesimi, dopo il controllo di  conformita'  di
          cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonche',
          dopo il controllo  di  regolarita'  e  conformita'  di  cui
          all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n.  96,
          il rendiconto di esercizio corredato della relazione  sulla
          gestione  e  della  nota  integrativa,  la  relazione   del
          revisore o  della  societa'  di  revisione,  ove  prevista,
          nonche'  il  verbale  di  approvazione  del  rendiconto  di
          esercizio  da  parte  del  competente  organo  del  partito
          politico.   Delle   medesime    pubblicazioni    e'    resa
          comunicazione ai Presidenti delle Camere  e  data  evidenza
          nel sito internet ufficiale del  Parlamento  italiano.  Nel
          medesimo sito internet sono altresi' pubblicati,  ai  sensi
          del decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  i  dati
          relativi alla situazione  patrimoniale  e  di  reddito  dei
          titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento.
          Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento e  i
          titolari  di  cariche  di  Governo  comunicano  la  propria
          situazione patrimoniale e di  reddito  nelle  forme  e  nei
          termini di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441. 
              2-bis.  I   soggetti   obbligati   alle   dichiarazioni
          patrimoniale e di reddito, ai sensi della  legge  5  luglio
          1982, n. 441, e successive modificazioni, devono  corredare
          le  stesse  dichiarazioni  con  l'indicazione   di   quanto
          ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati  costituiti  a
          loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalita'
          per ogni importo superiore alla somma di 500  euro  l'anno.
          Di tali dichiarazioni e' data evidenza  nel  sito  internet
          ufficiale del Parlamento italiano  quando  sono  pubblicate
          nel  sito  internet  del  rispettivo  ente.  I   contributi
          ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo
          del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento  anticipato
          delle Camere,  sono  pubblicati  entro  i  quindici  giorni
          successivi al loro ricevimento. 
              3. I rappresentanti legali dei partiti beneficiari  dei
          finanziamenti  o  dei  contributi  erogati  in  favore  dei
          partiti politici iscritti nel registro di cui  all'articolo
          4 sono tenuti a trasmettere alla  Presidenza  della  Camera
          dei deputati,  con  le  modalita'  stabilite  dalla  stessa
          Presidenza,  l'elenco  dei  soggetti  che   hanno   erogato
          finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno,
          a euro 500. L'obbligo di cui  al  periodo  precedente  deve
          essere adempiuto entro il mese solare successivo  a  quello
          di percezione ovvero, in caso di finanziamenti o contributi
          di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il
          mese   di   marzo   dell'anno    solare    successivo    se
          complessivamente superiori nell'anno  a  tale  importo.  In
          caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso  di
          dichiarazioni   mendaci,   si   applica    la    disciplina
          sanzionatoria di cui al sesto comma dell'articolo  4  della
          citata legge n. 659 del 1981.  L'elenco  dei  soggetti  che
          hanno erogato i predetti finanziamenti  o  contributi  e  i
          relativi  importi  e'  pubblicato  in  maniera   facilmente
          accessibile nel  sito  internet  ufficiale  del  Parlamento
          italiano.  L'elenco  dei  soggetti  che  hanno  erogato   i
          predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi e'
          pubblicato, come allegato al rendiconto di  esercizio,  nel
          sito   internet   del    partito    politico.    Ai    fini
          dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione  nei  siti
          internet di cui al quarto e  quinto  periodo  del  presente
          comma non e' richiesto il rilascio  del  consenso  espresso
          degli interessati. La documentazione contabile relativa  ai
          finanziamenti e ai contributi di  cui  al  presente  comma,
          ricevuti nell'anno so-lare precedente,  e'  trasmessa  alla
          Commissione di cui all'articolo  9  della  legge  6  luglio
          2012, n. 96, entro il termine di cui al secondo periodo del
          comma 4 del mede-simo articolo 9. 
              4. Ai sensi e per gli effetti  del  presente  articolo,
          sono equiparati ai partiti e movimenti politici: 
              a) le fondazioni,  le  associazioni  e  i  comitati  la
          composizione dei cui organi  direttivi  o  di  gestione  e'
          determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti
          o movimenti politici, o l'attivita' dei quali  si  coordina
          con  questi  ultimi  anche  in  conformita'  a   previsioni
          contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi; 
              b) le fondazioni, le associazioni e i  comitati  i  cui
          organi direttivi o di gestione sono composti per almeno  un
          terzo da membri di organi di partiti o  movimenti  politici
          ovvero  persone  che  sono  o  sono  state,  nei  sei  anni
          precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o  di
          assemblee elettive regionali o locali di comuni con piu' di
          15.000 abitanti, ovvero che ricoprono  o  hanno  ricoperto,
          nei sei anni precedenti, incarichi di  governo  al  livello
          nazionale, regionale o locale, in comuni con piu' di 15.000
          abitanti; 
              c) le fondazioni, le  associazioni  e  i  comitati  che
          erogano somme a titolo di liberalita' o  contribuiscono  in
          misura  pari  o  superiore   a   euro   5.000   l'anno   al
          finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito  in
          favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni,
          di membri di organi o articolazioni comunque denominate  di
          partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari  di
          cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi  o  di
          governo. 
              4-bis. Il comma 4, lettera b), non si applica agli enti
          del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale  di
          cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio  2017,
          n. 117. Il comma 4, lettera b),  non  si  applica  altresi'
          alle   fondazioni,   alle   associazioni,    ai    comitati
          appartenenti alle confessioni religiose  con  le  quali  lo
          Stato ha stipulato patti, accordi o intese.». 
          Note al comma 619: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   20,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio   2020,   n.   8
          (Disposizioni urgenti in  materia  di  proroga  di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica): 
              «Art.  20  (Disposizioni  in  materia  di   trattamenti
          accessori e istituti normativi per i dirigenti delle  Forze
          di polizia e delle Forze armate). - 1. In deroga al  limite
          di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
          maggio 2017, n. 75, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di
          euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8
          milioni  di  euro  annui  a   decorrere   dal   2022,   per
          l'incremento delle risorse  previste  dall'articolo  3  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21  marzo
          2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  107  del  10
          maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma  680,
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  da   destinare
          all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3
          e 6, del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  95.  Le
          predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna
          Forza  di  polizia  e  delle   Forze   armate   in   misura
          proporzionale alla ripartizione  operata  per  l'anno  2020
          dall'articolo 3  del  citato  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 21 marzo 2018. 
              2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si
          provvede: 
              a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante
          corrispondente  utilizzo  del  fondo  di   parte   corrente
          iscritto  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi  dell'articolo
          34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
              b) quanto a 2  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  5
          milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a
          decorrere dal 2022, mediante corrispondente  riduzione  del
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  46,  del  decreto
          legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in  materia
          di revisione dei ruoli delle Forze  di  polizia,  ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e  degli
          istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e
          delle Forze armate). - 1. Per i dirigenti  delle  Forze  di
          polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'  istituita
          un'area negoziale,  limitata  agli  istituti  normativi  in
          materia di rapporto di lavoro e ai  trattamenti  accessori,
          di  cui  al  comma  2,  nel  rispetto  del   principio   di
          sostanziale  perequazione  dei  trattamenti  dei  dirigenti
          delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando
          la   peculiarita'   dei   rispettivi   ordinamenti   e   le
          disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo
          12 maggio 1995, n. 195. 
              2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per  il
          personale dirigente di cui al comma 1 sono: 
              a) il trattamento accessorio: 
              b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio; 
              c) il congedo ordinario, il congedo straordinario; 
              d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; 
              e) i permessi brevi per esigenze personali; 
              f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali; 
              g) il trattamento di missione e di trasferimento; 
              h)  i  criteri  di  massima   per   la   formazione   e
          l'aggiornamento professionale; 
              i) i criteri di massima per la gestione degli  enti  di
          assistenza del personale. 
              3. L'accordo sindacale per le materie di cui al comma 2
          e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta
          dal  Ministro  per  la  semplificazione   e   la   pubblica
          amministrazione,  che   la   presiede,   e   dai   Ministri
          dell'interno,  della  giustizia  e  dell'economia  e  delle
          finanze, o  dai  Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente
          delegati, e da  una  delegazione  sindacale,  composta  dai
          rappresentanti     delle      organizzazioni      sindacali
          rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente
          della Polizia di Stato e di quello  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per  la
          semplificazione   e   la   pubblica   amministrazione    in
          conformita'  alle  disposizioni  vigenti  per  il  pubblico
          impiego in materia di accertamento della rappresentativita'
          sindacale, misurata,  con  esclusivo  riferimento  al  solo
          personale dirigente, tenendo conto del dato  associativo  e
          del dato elettorale, anche ai fini  del  riconoscimento  di
          una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per
          motivi sindacali; le  modalita'  di  espressione  del  dato
          elettorale, le relative forme di rappresentanza e  le  loro
          attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni  di
          parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito,
          con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  in  attesa
          della  cui  entrata  in  vigore  il  predetto  decreto  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione tiene  conto  del  solo  dato  associativo.
          L'accordo e' recepito  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica. 
              4. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la
          pubblica amministrazione, sentiti i Ministri  dell'interno,
          della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il
          Ministro della difesa, da adottare  entro  sei  mesi  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          definite le modalita'  attuative  di  quanto  previsto  dal
          commi  2  e  3,  attraverso   l'applicazione,   in   quanto
          compatibili,   delle   procedure   perviste   dal   decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  con  esclusione  della
          negoziazione decentrata e delle modalita'  di  accertamento
          della rappresentativita' sindacale. 
              5. All'attuazione del comma 3 si  provvede  nei  limiti
          della quota parte di risorse destinate  alla  rivalutazione
          del trattamento accessorio del  personale  dirigente  delle
          Forze  di  polizia   a   ordinamento   civile,   ai   sensi
          dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
          448.  In  relazione  a  quanto   previsto   in   attuazione
          dell'articolo 1, comma 680, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del  decreto-legge  30
          dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023
          non si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  precedente
          periodo. 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione  e
          della   pubblica   amministrazione,    della    difesa    e
          dell'economia  e  delle   finanze,   sentiti   i   Ministri
          dell'interno e della giustizia, possono  essere  estese  al
          personale dirigente delle Forze di polizia  ad  ordinamento
          militare e a quello delle forze  armate,  anche  attraverso
          eventuali  adattamenti  tenuto  conto  delle   peculiarita'
          funzionali,  le  disposizioni  adottate  in  attuazione  di
          quanto previsto dal comma  3,  al  fine  di  assicurare  la
          sostanziale   perequazione   dei   trattamenti    economici
          accessori e degli istituti normativi  dei  dirigenti  delle
          Forze di polizia ad  ordinamento  militare  e  delle  Forze
          armate con quelli dei dirigenti delle Forze di  polizia  ad
          ordinamento civile. All'attuazione del  presente  comma  si
          provvede nei limiti della quota parte di risorse  destinate
          alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale
          dirigente delle Forze di polizia a ordinamento  militare  e
          delle Forze armate, ai sensi  dell'articolo  24,  comma  1,
          della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto
          previsto in attuazione dell'articolo 1,  comma  680,  della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo  20,  comma
          1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  per
          gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le  disposizioni
          di cui al precedente periodo. 
              7.  Fino  all'adozione,  rispettivamente,   del   primo
          decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui  al
          comma 1 e del decreto di  cui  al  comma  6,  al  personale
          dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a
          quello delle Forze di polizia  ad  ordinamento  militare  e
          delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni
          vigenti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri del  21  marzo  2018,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107  del  10  maggio
          2018 (Riparto delle risorse di cui  all'articolo  1,  comma
          680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205): 
              «Art. 3 (Attuazione di quanto  previsto  dall'art.  46,
          del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95).  -  1.  In
          attuazione di quanto  previsto  dall'art.  46  del  decreto
          legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le risorse  destinate  a
          tal fine dall'art. 1, comma 1, sono cosi' ripartite: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              2. In fase di  prima  attuazione,  qualora,  a  seguito
          della procedura di cui al comma 3 dell'art. 46 del  decreto
          legislativo   29   maggio   2017,   n.    95,    risultasse
          significativamente pregiudicata la sostanziale perequazione
          dei trattamenti economici prevista dal comma 6 dell'art. 46
          del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,  sulla  base
          della valutazione delle  Amministrazioni  interessate,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          adottarsi ai sensi dell'art. 1 comma  680  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205, le risorse di cui al  comma  1  sono
          appositamente rimodulate tra le stesse.». 
              - Si riporta il testo del comma 680,  dell'articolo  1,
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): 
              «Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli
          obiettivi programmatici). - 1. - 679. Omissis. 
              680. Al  fine  di  riconoscere  la  specificita'  della
          funzione e del ruolo del personale delle Forze armate,  dei
          Corpi di polizia e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, per l'incremento delle risorse dei rispettivi  Fondi
          per i servizi  istituzionali  del  personale  del  comparto
          sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento  accessorio
          del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per
          la rivalutazione delle misure orarie per  il  compenso  del
          lavoro straordinario, nonche' per  l'attuazione  di  quanto
          previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio
          2017, n. 95, sono destinati 50 milioni di euro  per  l'anno
          2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni  di
          euro a decorrere  dall'anno  2020,  ad  un  apposito  fondo
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dei
          Ministri   della   semplificazione   e    della    pubblica
          amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti  i
          Ministri dell'interno, della difesa e della  giustizia.  Le
          risorse destinate  a  incrementare  le  disponibilita'  dei
          citati fondi devono essere attribuite  con  riferimento  ai
          trattamenti economici accessori relativi  allo  svolgimento
          dei servizi operativi per la  tutela  dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attivita' di
          tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale. 
              Omissis.». 
          Note al comma 620: 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  1023   e   1024,
          dell'articolo 1, della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 1022. Omissis. 
              1023. Al fine di assicurare, anche  in  relazione  alle
          straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto  della
          criminalita'  e  del  terrorismo,  la  prosecuzione   degli
          interventi di cui all'articolo  24,  commi  74  e  75,  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  nonche'
          di  quelli  previsti  dall'articolo   3,   comma   2,   del
          decreto-legge 10 dicembre 2013,  n.  136,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  febbraio  2014,  n.  6,  e'
          prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti  e
          obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un
          contingente di 7.050 unita',  dal  1°  luglio  2021  al  30
          giugno 2022 di un contingente di  6.000  unita'  e  dal  1°
          luglio 2022 al 31 dicembre 2023 di un contingente di  5.000
          unita' di personale delle Forze  armate.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 7-bis,  commi  1,  2  e  3,  del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. 
              1024. Per l'attuazione  delle  disposizioni  del  comma
          1023 del presente articolo e' autorizzata la spesa di  euro
          176.730.722 per l'anno 2021 e di euro, di euro  149.721.230
          per l'anno 2022 e di euro 137.070.683 per l'anno 2023,  con
          specifica  destinazione,   per   l'anno   2021,   di   euro
          174.260.039 e di euro 2.470.683,  rispettivamente,  per  il
          personale di cui al comma 74 e per il personale di  cui  al
          comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2009, n. 102, per l'anno 2022, di  euro  147.250.547  e  di
          euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al
          medesimo comma 74 e per il personale  di  cui  al  medesimo
          comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009,
          e,  per  l'anno  2023,  di  euro  134.600.000  e  di   euro
          2.470.683, rispettivamente, per  il  personale  di  cui  al
          medesimo comma 74 e per il personale  di  cui  al  medesimo
          comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. 
              Omissis.». 
          Note al comma 621: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   22,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art. 22  (Misure  per  la  funzionalita'  delle  Forze
          armate - Operazione "Strade  sicure").  -  1.  Al  fine  di
          garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze
          armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi  al
          contenimento della diffusione del COVID-19 fino  alla  data
          di cessazione  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal
          Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che: 
              a) l'incremento delle 253 unita' di  personale  di  cui
          all'articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020,
          n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          2020, n. 27, e' ulteriormente prorogato fino al  31  luglio
          2020; 
              b) l'intero contingente  di  cui  all'articolo  74-ter,
          comma  1,  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, e' integrato di ulteriori 500 unita' dalla  data  di
          effettivo impiego fino al 31 luglio 2020. 
              2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma
          1,  e'  autorizzata  per  l'anno  2020  l'ulteriore   spesa
          complessiva di euro 9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il
          pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro
          4.250.019 per gli  altri  oneri  connessi  all'impiego  del
          personale. 
              3. Alla  copertura  degli  oneri  di  cui  al  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.». 
          Note al comma 622: 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   110,   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  (Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 110 (Rivalutazione generale dei beni d'impresa  e
          delle  partecipazioni  2020).  -  1.  I  soggetti  indicati
          nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano
          i principi contabili  internazionali  nella  redazione  del
          bilancio, possono, anche in deroga  all'articolo  2426  del
          codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente
          in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni
          di cui alla sezione II del capo I della legge  21  novembre
          2000,  n.  342,  ad  esclusione  degli  immobili  alla  cui
          produzione o al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'  di
          impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al
          31 dicembre 2019. 
              2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o
          rendiconto dell'esercizio successivo a  quello  di  cui  al
          comma 1, puo' essere effettuata distintamente  per  ciascun
          bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella
          nota integrativa. Le  imprese  che  hanno  l'esercizio  non
          coincidente  con  l'anno   solare   possono   eseguire   la
          rivalutazione   nel   bilancio   o   rendiconto    relativo
          all'esercizio in corso al 31 dicembre  2019,  se  approvato
          successivamente alla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto,  a  condizione  che  i
          beni d'impresa e  le  partecipazioni  di  cui  al  comma  1
          risultino dal bilancio dell'esercizio precedente. 
              3. Il saldo  attivo  della  rivalutazione  puo'  essere
          affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo
          alla societa' di un'imposta sostitutiva delle  imposte  sui
          redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
          e di eventuali addizionali nella misura del 10  per  cento,
          da versare con le modalita' indicate al comma 6. 
              4. Il maggior valore attribuito  ai  beni  in  sede  di
          rivalutazione  puo'  essere  riconosciuto  ai  fini   delle
          imposte  sui  redditi  e   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive a decorrere dall'esercizio  successivo
          a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata
          eseguita, mediante il versamento di un'imposta  sostitutiva
          delle imposte sui redditi e  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive  e  di  eventuali  addizionali  nella
          misura del 3 per cento per  i  beni  ammortizzabili  e  non
          ammortizzabili. 
              4-bis. La rivalutazione puo' essere eseguita anche  nel
          bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a
          quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni
          non  rivalutati  nel  bilancio  precedente   e   senza   la
          possibilita'  di  affrancamento  del  saldo  attivo  e   di
          riconoscimento    degli    effetti    a    fini    fiscali,
          rispettivamente ai sensi dei  commi  3  e  4  del  presente
          articolo. 
              5.  Nel  caso  di  cessione  a   titolo   oneroso,   di
          assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee
          all'esercizio dell'impresa ovvero al  consumo  personale  o
          familiare dell'imprenditore dei  beni  rivalutati  in  data
          anteriore  a  quella  di  inizio   del   quarto   esercizio
          successivo a quello nel cui bilancio  la  rivalutazione  e'
          stata  eseguita,  ai  fini   della   determinazione   delle
          plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene
          prima della rivalutazione. 
              6. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3  e  4  sono
          versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la
          prima  con  scadenza  entro  il  termine  previsto  per  il
          versamento a saldo delle imposte sui  redditi  relative  al
          periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione
          e' eseguita, e le  altre  con  scadenza  entro  il  termine
          rispettivamente previsto per il versamento  a  saldo  delle
          imposte  sui  redditi   relative   ai   periodi   d'imposta
          successivi.  Gli  importi   da   versare   possono   essere
          compensati ai sensi  della  sezione  I  del  capo  III  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          degli articoli 11, 13, 14 e  15  della  legge  21  novembre
          2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto  del
          Ministro delle finanze 13  aprile  2001,  n.  162,  nonche'
          quelle del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e  dei
          commi 475,  477  e  478  dell'articolo  1  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311. 
              8. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della
          legge 21 novembre 2000,  n.  342,  si  applicano  anche  ai
          soggetti che redigono  il  bilancio  in  base  ai  principi
          contabili internazionali di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
          1606/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19
          luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni,  in
          societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni  finanziarie
          ai sensi dell'articolo 85, comma  3-bis,  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917.  Per  tali
          soggetti, per l'importo corrispondente ai  maggiori  valori
          oggetto   di   riallineamento,   al   netto    dell'imposta
          sostitutiva di cui al comma 4, e' vincolata una riserva  in
          sospensione d'imposta  ai  fini  fiscali  che  puo'  essere
          affrancata ai sensi del comma 3. 
              8-bis. Le disposizioni dell'articolo 14 della legge  21
          novembre 2000, n. 342, si applicano anche all'avviamento  e
          alle altre attivita' immateriali  risultanti  dal  bilancio
          dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. 
              8-ter. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive   del
          maggior valore imputato ai sensi dei commi  4,  8  e  8-bis
          alle attivita' immateriali le cui quote di ammortamento, ai
          sensi dell'articolo 103 del testo unico delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, sono  deducibili  in  misura  non
          superiore ad un diciottesimo del costo  o  del  valore,  e'
          effettuata, in ogni caso,  in  misura  non  superiore,  per
          ciascun periodo d'imposta,  a  un  cinquantesimo  di  detto
          importo.  Nel  caso  di  cessione  a  titolo  oneroso,   di
          assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee
          all'esercizio dell'impresa ovvero al  consumo  personale  o
          familiare dell'imprenditore o nel caso di eliminazione  dal
          complesso   produttivo,   l'eventuale    minusvalenza    e'
          deducibile, fino  a  concorrenza  del  valore  residuo  del
          maggior valore di cui al primo periodo, in  quote  costanti
          per il residuo periodo di ammortamento come determinato  ai
          sensi dello stesso primo periodo.  Per  l'avente  causa  la
          quota di costo riferibile al residuo valore  ammortizzabile
          del maggior valore  di  cui  al  primo  periodo,  al  netto
          dell'eventuale minusvalenza  dedotta  dal  dante  causa  ai
          sensi del secondo periodo, e' ammessa in deduzione in quote
          costanti per il residuo pe-riodo di ammortamento. 
              8-quater. In deroga alle disposizioni di cui  al  comma
          8-ter, e' possibile effettuare  la  deduzione  del  maggior
          valore  imputato  in  misura  non  superiore,  per  ciascun
          periodo d'imposta, a  un  diciottesimo  di  detto  importo,
          mediante il  versamento  di  un'imposta  sostitutiva  delle
          imposte  sui  redditi  e   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita'  produttive  e  di  eventuali  addizionali  nella
          misura corrispondente  a  quella  stabilita  dall'arti-colo
          176, comma 2-ter, del citato testo unico delle imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          n.  917  del  1986,  al  netto   dell'imposta   sostitutiva
          determinata ai sensi del comma 4 del presente articolo,  da
          effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui
          la prima con scadenza entro  il  termine  previsto  per  il
          versamento a saldo delle imposte sui  redditi  relativo  al
          periodo d'imposta successivo a quello  con  riferimento  al
          quale  la  rivalutazione  e'  eseguita  e  la  seconda  con
          scadenza entro il termine  previsto  per  il  versamento  a
          saldo  delle  imposte  sui  redditi  relative  al   periodo
          d'imposta successivo. 
              9. Agli oneri derivanti dal presente articolo  valutati
          in 74,8 milioni di euro per l'anno 2022, 254,3  milioni  di
          euro per l'anno 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024 e
          176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e  2026,
          si provvede ai sensi dell'articolo 114.». 
          Note al comma 623: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, della  legge  27
          luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
          diritti del contribuente): 
              «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
          1. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono. 
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere adempimenti a  carico  dei  contribuenti  la  cui
          scadenza sia fissata anteriormente al  sessantesimo  giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 
              3. I termini di prescrizione e  di  decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.». 
          Note al comma 624: 
              - Il riferimento al testo del citato articolo 110,  del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  (Misure
          urgenti per il sostegno e  il  rilancio  dell'economia)  e'
          riportato nelle note al comma 622. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  17,  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  dei
          crediti relativi alle imposte sui redditi e  alle  relative
          addizionali, alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
          per importi superiori  a  5.000  euro  annui,  puo'  essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'Art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato Art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              d-bis); 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'Art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'Art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche; 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni; 
              h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
              h-septies) alle tasse scolastiche. 
              2-bis. 
              2-ter. Qualora il  credito  di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
              2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo
          8, comma 1, della legge 27  luglio  2000,  n.  212,  per  i
          contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
          cessazione della partita IVA, ai  sensi  dell'articolo  35,
          comma 15-bis, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          26  ottobre  1972,  n.  633,  e'  esclusa  la  facolta'  di
          avvalersi,  a  partire   dalla   data   di   notifica   del
          provvedimento, della compensazione dei  crediti,  ai  sensi
          del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
          prescindere dalla tipologia  e  dall'importo  dei  crediti,
          anche  qualora  questi  ultimi  non  siano   maturati   con
          riferimento all'attivita' esercitata  con  la  partita  IVA
          oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
          la partita IVA risulti cessata. 
              2-quinquies.  In  deroga   alle   previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633,  e'  esclusa  la  facolta'  di  avvalersi,  a
          partire dalla data di  notifica  del  provvedimento,  della
          compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
          quando  non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che   hanno
          generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 
              2-sexies. Nel caso  di  utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.». 
          Note al comma 625: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 208 del decreto del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115  recante
          il   testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia di spese di giustizia  (Testo  A),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  208  (Ufficio   competente).   -   1.   Se   non
          diversamente stabilito in  modo  espresso,  ai  fini  delle
          norme che seguono e di  quelle  cui  si  rinvia,  l'ufficio
          incaricato della gestione  delle  attivita'  connesse  alla
          riscossione e' cosi' individuato: 
              a) per il processo civile, amministrativo e  tributario
          e' quello presso il  magistrato,  diverso  dalla  Corte  di
          cassazione, il cui provvedimento e' passato in giudicato  o
          presso il  magistrato  il  cui  provvedimento  e'  divenuto
          definitivo; 
              b) per il processo penale e' quello presso  il  giudice
          dell'esecuzione; 
              b-bis) in tutte le altre ipotesi e' quello  incardinato
          presso la corte d'appello di Roma. 
              2. Negli articoli 6, 15, 16, 18, 22, 38, 39, 47,  57  e
          59 del decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  i
          termini "ente creditore"  e  "soggetti  creditori"  non  si
          riferiscono all'ufficio di cui al comma 1.». 
          Note al comma 626: 
              - Il riferimento  al  testo  del  citato  comma  1-ter,
          dell'articolo 21, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196
          (Legge di contabilita' e  finanza  pubblica)  e'  riportato
          nelle note al comma 1. 
          Note al comma 627: 
              -  Il  riferimento  al  testo  del  citato  comma  200,
          dell'articolo 1  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190
          recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'  2015)  e'
          riportato nelle note al comma 389. 
          Note al comma 629: 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  30  e  32,  del
          decreto  legislativo  13  luglio  2017,  n.  116   (Riforma
          organica della magistratura onoraria e  altre  disposizioni
          sui  giudici  di  pace,  nonche'   disciplina   transitoria
          relativa ai magistrati onorari in servizio, a  norma  della
          legge  28  aprile  2016,  n.  57),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 30 (Funzioni e compiti dei magistrati onorari  in
          servizio). -  1.  Fino  al  raggiungimento  del  limite  di
          permanenza in servizio, il presidente del tribunale: 
              a) puo' assegnare, con le modalita' e  in  applicazione
          dei criteri di cui  all'articolo  10,  all'ufficio  per  il
          processo del tribunale i giudici onorari di  pace  gia'  in
          servizio alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto come giudici onorari di  tribunale  e,  a  domanda,
          quelli gia' in servizio alla medesima data come giudici  di
          pace; 
              b) puo' assegnare, anche se non ricorrono le condizioni
          di cui all'articolo 11, comma 1, e nel rispetto  di  quanto
          previsto dal  comma  6,  lettere  a)  e  b),  del  predetto
          articolo e  delle  deliberazioni  del  Consiglio  superiore
          della magistratura, la trattazione dei  nuovi  procedimenti
          civili e penali di competenza del tribunale  esclusivamente
          ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata
          in vigore del presente  decreto  come  giudici  onorari  di
          tribunale; 
              c) assegna la trattazione  dei  procedimenti  civili  e
          penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del
          giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari  di  pace
          gia' in  servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto come giudici di pace, compresi coloro  che
          risultano assegnati all'ufficio per  il  processo  a  norma
          della lettera a) del presente comma. 
              2. Resta ferma l'assegnazione dei procedimenti civili e
          penali ai giudici onorari di pace in servizio alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari
          di tribunale effettuata, in conformita' alle  deliberazioni
          del Consiglio superiore  della  magistratura,  prima  della
          predetta data nonche' la destinazione degli stessi  giudici
          a comporre i collegi gia'  disposta  antecedentemente  alla
          medesima data. Per i  procedimenti  nelle  materie  di  cui
          all'articolo 11, comma 6,  lettera  a),  numero  3),  resta
          ferma l'assegnazione ai giudici onorari di pace in servizio
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  come
          giudici onorari di tribunale qualora effettuata  prima  del
          30 giugno 2017. 
              3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio  per
          il processo a  norma  del  comma  1,  lettera  a),  possono
          svolgere i compiti e le attivita' di cui all'articolo 10. 
              4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce
          il numero minimo dei procedimenti da trattare  nell'udienza
          tenuta  dal  giudice  onorario  di  pace,  inclusi   quelli
          delegati. 
              5. Sino alla scadenza del termine di cui al comma 1,  i
          giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  come  giudici  onorari   di
          tribunale possono essere destinati  a  comporre  i  collegi
          civili e penali del tribunale, anche quando non  sussistono
          le condizioni di cui all'articolo  11,  comma  1,  fermi  i
          divieti  di  cui  all'articolo  12  nei  limiti  di  quanto
          previsto dai commi 6 e 7. La destinazione e' mantenuta sino
          alla definizione dei relativi procedimenti. 
              6.  Per  i  procedimenti  relativi  ai  reati  indicati
          nell'articolo 407, comma  2,  lettera  a),  del  codice  di
          procedura penale, iscritti alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto, i divieti di destinazione dei giudici
          onorari di pace di cui  al  comma  5  nei  collegi  non  si
          applicano se, alla  medesima  data,  sia  stata  esercitata
          l'azione penale. 
              7. Per i procedimenti di riesame  di  cui  all'articolo
          324  del  codice  di  procedura  penale   il   divieto   di
          destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma  5
          nei collegi non si applica se la notizia di reato e'  stata
          acquisita dall'ufficio di  procura  prima  dell'entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              8.  Nei  procedimenti  relativi  a  notizie  di   reato
          acquisite dall'ufficio di  procura  prima  dell'entrata  in
          vigore del presente decreto non si applicano, relativamente
          ai vice  procuratori  onorari  in  servizio  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, i divieti  relativi
          alle attivita' delegabili di cui all'articolo 17, comma 3. 
              9. Nel corso del quarto mandato: 
              a) i giudici onorari di pace in servizio alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono  inseriti
          nell'ufficio   per   il   processo   e   possono   svolgere
          esclusivamente  i  compiti  e  le  attivita'  allo   stesso
          inerenti a norma dell'articolo 10; 
              b) i vice procuratori onorari in servizio alla data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto  possono  svolgere
          esclusivamente i compiti e le attivita' di cui all'articolo
          16, comma 1, lettera a). 
              10. I limiti di cui al comma 9 non  operano  quando  il
          Consiglio   superiore   della    magistratura,    con    la
          deliberazione  di  conferma  nell'incarico,  riconosca   la
          sussistenza  di  specifiche   esigenze   di   funzionalita'
          relativamente: 
              a) alla procura della Repubblica  presso  la  quale  il
          vice  procuratore  onorario  svolge  i   compiti   di   cui
          all'articolo 16; 
              b) all'ufficio del giudice di pace al quale il  giudice
          onorario di pace e' addetto, nonche' al tribunale ordinario
          nel cui circondario il predetto ufficio ha sede. 
              11. Le esigenze di funzionalita' di  cui  al  comma  10
          sussistono esclusivamente quando ricorre almeno  una  delle
          condizioni di cui all'articolo 11, comma  1.  Il  Consiglio
          superiore  della  magistratura,   con   propria   delibera,
          individua le modalita' con le quali le condizioni di cui al
          primo periodo trovano applicazione in relazione agli uffici
          di cui al comma 10 diversi dai tribunali.». 
              «Art. 32 (Disposizioni transitorie e abrogazioni). - 1.
          (abrogato). 
              2. Dell'organico dei giudici onorari di pace e dei vice
          procuratori onorari, determinato  con  il  decreto  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, primo periodo, entrano a far parte
          i magistrati onorari in servizio alla data  di  entrata  in
          vigore del decreto del Ministro della giustizia di  cui  al
          predetto articolo. I predetti  magistrati  sono  assegnati,
          con decreto del Ministro della giustizia, all'ufficio  dove
          prestano servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica  italiana  del  decreto  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, a condizione  che
          quest'ultimo decreto preveda  il  corrispondente  posto  in
          pianta organica, anche con  riferimento  all'individuazione
          prevista dal comma 7 del predetto articolo. Quando  con  il
          decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, e'
          disposta  la  riduzione  dell'organico  di  un  ufficio,  i
          magistrati onorari in servizio ai quali e' stato  conferito
          l'incarico da minor tempo  che  risultino  in  soprannumero
          sono riassegnati ad  altro  analogo  ufficio  dello  stesso
          distretto. 
              3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano  in  vigore
          il 31 ottobre 2025. 
              4. Le disposizioni dell'articolo 28 entrano  in  vigore
          il 31 ottobre 2025. 
              5. A decorrere dal  31  ottobre  2025  ai  procedimenti
          civili  contenziosi,  di  volontaria  giurisdizione  e   di
          espropriazione forzata introdotti  dinanzi  al  giudice  di
          pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni,
          anche  regolamentari,  in  materia   di   processo   civile
          telematico per i procedimenti di competenza  del  tribunale
          vigenti alla medesima data. 
              6. Ai fini del computo di cui all'articolo 4, comma  2,
          lettera e), si considera anche lo svolgimento  di  funzioni
          giudiziarie  onorarie  in  epoca  anteriore  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. La disposizione  di
          cui al presente comma si applica anche ai fini del  computo
          di cui all'articolo 18, comma 2. 
              7. Il Consiglio superiore della magistratura adotta  la
          delibera di cui all'articolo 6, comma  1,  entro  sei  mesi
          dalla  pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica  italiana  del  decreto   del   Ministro   della
          giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo. 
              8.   L'incarico   dei   magistrati   onorari   nominati
          successivamente   all'entrata   in   vigore   del   decreto
          legislativo 31 maggio 2016, n. 92, e prima dell'entrata  in
          vigore del presente  decreto  ha  durata  quadriennale  con
          decorrenza dalla nomina.  La  nomina  e  il  tirocinio  dei
          magistrati onorari di cui al presente comma  sono  regolati
          dalle disposizioni vigenti prima della data di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              9. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 della legge 28
          aprile 2016, n. 57, dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto i giudici di pace e i giudici  onorari  di
          tribunale in servizio a tale data possono essere  destinati
          in supplenza o  in  applicazione,  anche  parziale,  in  un
          ufficio del giudice di pace del circondario  dove  prestano
          servizio, ove ricorrano presupposti di cui all'articolo  14
          e con le modalita' indicate nella stessa disposizione.  Nel
          corso  del  periodo  di  supplenza  o  di  applicazione  la
          liquidazione delle indennita' ha luogo  in  conformita'  ai
          criteri previsti per le funzioni e i compiti effettivamente
          svolti. 
              10. In attesa dell'adozione del  decreto  del  Ministro
          della giustizia di cui all'articolo  3,  comma  1,  secondo
          periodo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto il Consiglio superiore della  magistratura
          adotta per l'anno 2017 la delibera di cui  all'articolo  6,
          comma   1,   individuando,   nei   limiti   delle   risorse
          disponibili, i posti da pubblicare, sulla base delle piante
          organiche  degli  uffici  del  giudice  di  pace  e   delle
          ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici  onorari  di
          tribunale e dei vice procuratori onorari. 
              11. I procedimenti disciplinari pendenti nei  confronti
          di magistrati onorari in servizio alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto continuano ad  essere  regolati
          dalle disposizioni vigenti prima della predetta data. 
              12. Fermo quanto disposto dal  comma  11,  non  possono
          essere promosse  nuove  azioni  disciplinari  a  carico  di
          magistrati onorari gia' in servizio alla data di entrata in
          vigore del presente decreto per fatti commessi prima  della
          medesima data; in relazione ai predetti fatti si  applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 21, commi da 3 a 10.». 
          Note al comma 630 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  3  e  29,  del
          decreto  legislativo  13  luglio  2017,  n.  116   (Riforma
          organica della magistratura onoraria e  altre  disposizioni
          sui  giudici  di  pace,  nonche'   disciplina   transitoria
          relativa ai magistrati onorari in servizio, a  norma  della
          legge 28 aprile 2016, n. 57): 
              «Art. 3 (Dotazione organica dei giudici onorari di pace
          e   dei   vice   procuratori   onorari.   Pianta   organica
          dell'ufficio del  giudice  di  pace).  -  1.  La  dotazione
          organica dei giudici onorari di pace e' fissata, entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  acquisito  il
          parere del Consiglio superiore della magistratura,  tenendo
          conto delle esigenze  di  efficienza  e  funzionalita'  dei
          servizi della giustizia, in relazione a tutti i  compiti  e
          le funzioni previsti dalle disposizioni del Capo  III.  Con
          separato  decreto   del   Ministro   della   giustizia   e'
          determinata la pianta organica degli uffici del giudice  di
          pace. 
              2. In sede di prima applicazione del presente  decreto,
          la dotazione organica dei giudici onorari di pace non puo',
          in ogni caso, essere  superiore  a  quella  dei  magistrati
          professionali che svolgono funzioni giudicanti  di  merito.
          Nel computo di cui al primo periodo non  si  considerano  i
          magistrati professionali con funzioni direttive  di  merito
          giudicanti. 
              3. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo,  e'
          fissata la dotazione organica dei vice procuratori  onorari
          e con il decreto del Ministro della  giustizia  di  cui  al
          secondo periodo  del  predetto  comma  e'  conseguentemente
          determinata   la   pianta   organica   degli   uffici    di
          collaborazione del procuratore della Repubblica. 
              4. In sede di prima applicazione del presente  decreto,
          la dotazione organica  dei  vice  procuratori  onorari  non
          puo',  in  ogni  caso,  essere  superiore  a   quella   dei
          magistrati professionali che svolgono  funzioni  requirenti
          di merito. Nel computo di  cui  al  primo  periodo  non  si
          considerano  i  magistrati   professionali   con   funzioni
          direttive di merito requirenti. 
              5. La dotazione organica e  le  piante  organiche  sono
          stabilite in modo  da  assicurare  il  rispetto  di  quanto
          disposto dall'articolo 1, comma 3. 
              6. La modifica della pianta organica  degli  uffici  di
          cui ai commi 1 e 3 e' disposta, anche su  segnalazione  dei
          capi degli uffici, con le  modalita'  di  cui  ai  predetti
          commi. 
              7. Con il decreto di cui al comma 1,  secondo  periodo,
          e' individuato, per ciascun ufficio del giudice di pace, il
          numero dei  giudici  onorari  di  pace  che  esercitano  la
          giurisdizione civile e penale presso  il  medesimo  ufficio
          nonche' il numero  dei  giudici  onorari  di  pace  addetti
          all'ufficio  per  il  processo  del   tribunale   nel   cui
          circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace. 
              8. In attuazione di quanto  previsto  dall'articolo  3,
          comma 2, della legge 28 aprile 2016, n. 57,  i  criteri  di
          cui ai commi 2 e 4 per la  determinazione  della  dotazione
          organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori
          onorari possono essere adeguati nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 
              «Art. 29. (Contingente ad  esaurimento  dei  magistrati
          onorari in servizio). - 1. I magistrati onorari in servizio
          alla data di entrata in vigore del presente decreto possono
          essere  confermati  a  domanda  sino  al   compimento   del
          settantesimo anno di eta'. 
              2. I  magistrati  onorari  in  servizio  alla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto  che  non  accedano
          alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata  presentazione
          della domanda, quanto  in  quella  di  mancato  superamento
          della  procedura  valutativa  di  cui  al  comma  3,  hanno
          diritto, salva la facolta'  di  rifiuto,  ad  un'indennita'
          pari,  rispettivamente,  ad  euro  2.500  al  lordo   delle
          ritenute fiscali, per ciascun anno di  servizio  nel  corso
          del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza  per
          almeno ottanta giornate, e ad euro  1.500  al  lordo  delle
          ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel
          corso del  quale  il  magistrato  sia  stato  impegnato  in
          udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite
          complessivo  procapite  di  euro  50.000  al  lordo   delle
          ritenute  fiscali.  Il  servizio   prestato   per   periodi
          superiori a sei mesi, ai fini del  calcolo  dell'indennita'
          dovuta ai sensi del periodo precedente, e' parificato ad un
          anno. La percezione dell'indennita'  comporta  rinuncia  ad
          ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia  natura  conseguente
          al rapporto onorario cessato. 
              3. Ai fini  della  conferma  di  cui  al  comma  1,  il
          Consiglio superiore della magistratura procede con delibera
          ad indire tre distinte procedure valutative da  tenere  con
          cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse  riguardano  i
          magistrati onorari in servizio  che  rispettivamente,  alla
          data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  abbiano
          maturato: 
              a) oltre 16 anni di servizio; 
              b) tra i 12 e i 16 anni di servizio; 
              c) meno di 12 anni di servizio. 
              4. Le procedure valutative di cui al comma 3 consistono
          in un colloquio orale, della durata massima di  30  minuti,
          relativo ad un caso pratico  vertente  sul  diritto  civile
          sostanziale  e  processuale  ovvero  sul   diritto   penale
          sostanziale e processuale, in base  al  settore  in  cui  i
          candidati hanno esercitato, in  via  esclusiva  o  comunque
          prevalente,  le  funzioni  giurisdizionali   onorarie.   Le
          procedure valutative si svolgono su base circondariale.  La
          commissione di valutazione e' composta dal  presidente  del
          tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che  abbia
          conseguito    almeno    la    seconda    valutazione     di
          professionalita' designato dal Consiglio giudiziario  e  da
          un avvocato iscritto  all'albo  speciale  dei  patrocinanti
          dinanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio
          dell'Ordine.  Le  funzioni  di   segretario   di   ciascuna
          commissione sono esercitate da personale amministrativo  in
          servi-zio  presso   l'amministrazione   della   giusti-zia,
          purche' in possesso di qualifica professionale per la quale
          e' richiesta almeno la laurea triennale. I  segretari  sono
          designati dal presidente della corte d'appello  nell'ambito
          del  cui  distretto  insistono  i   circondari   ove   sono
          costituite le commissioni e individuati  tra  il  personale
          che presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui le
          do-mande di conferma superano il numero di novantanove sono
          costituite piu' commissioni di valutazione, in  proporzione
          al nu-mero dei candidati, in modo tale che ogni commissione
          possa esaminare  almeno  cin-quanta  candidati.  Le  misure
          organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure
          valutative sono determinate con decreto del Ministro  della
          giustizia,   sentito   il   Consiglio    superiore    della
          magistratura, da adottare entro sessanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore della presente disposi-zione. Con tale
          decreto sono fornite le indicazioni relative ai termini  di
          presenta-zione delle domande, alla  data  di  inizio  delle
          procedure, alle modalita' di sorteggio  per  l'espletamento
          del colloquio  orale,  alla  pubblicita'  delle  sedute  di
          esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi  di  esame,
          nonche' alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione
          e protezione dal  rischio  del  contagio  da  COVID-19.  Ai
          componenti e al segretario delle commissioni e' corrisposto
          un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla
          durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato. 
              5.  La  domanda  di   partecipazione   alle   procedure
          valutative di cui al comma  3  comporta  rinuncia  ad  ogni
          ulteriore pretesa di  qualsivoglia  natura  conseguente  al
          rapporto   onorario    pregresso,    salvo    il    diritto
          all'indennita' di  cui  al  comma  2  in  caso  di  mancata
          conferma. 
              6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di
          trenta  giorni  dalla   comunica-zione   dell'esito   della
          procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare  per
          il regime di esclusivita' delle funzioni onora-rie. In tale
          ipotesi ai magistrati onorari confermati e' corrisposto  un
          compenso parametrato  allo  stipendio  e  alla  tredicesima
          mensilita', spettanti alla data del  31  dicembre  2021  al
          personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione
          economica F3, F2 e F1, in  funzione,  rispettivamente,  del
          numero di anni di servizio maturati di cui al comma  2,  in
          applicazione del con-tratto collettivo nazionale di  lavoro
          relativo al personale del comparto o funzioni centrali, con
          esclusione degli incrementi  previsti  per  tali  voci  dai
          contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  successivi  al
          triennio 2019-2021. E'  inoltre  corrisposta  un'indennita'
          giudiziaria in misura pari  al  doppio  dell'indennita'  di
          amministrazione  spettante  al   personale   amministrativo
          giudiziario di cui al periodo precedente e non sono  dovute
          le  voci  retributive   accessorie   connesse   al   lavoro
          straordinario  e  quelle  alimentate  dalle   risorse   che
          confluiscono nel fondo risorse decentrate.  Il  trattamento
          economico di cui al presente comma non e' cumulabile con  i
          redditi di pensione e da lavoro autonomo e  dipendente.  Ai
          magi-strati onorari confermati che optano per il regime  di
          esclusivita' delle funzioni onora-rie non si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3,  del  presente
          decreto  e  si  applica  l'articolo   16   dell'ordinamento
          giudiziario, di cui al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.
          12. 
              7. Ai magistrati onorari confermati che non  esercitano
          l'opzione di cui al comma  6  e'  corrisposto  un  compenso
          parametrato allo stipendio e alla  tredicesima  mensilita',
          spettanti alla data  del  31  dicembre  2021  al  personale
          amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica
          F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente,  del  numero  di
          anni  di  servizio  maturati  di  cui  al   comma   2,   in
          applicazione del contratto collettivo nazionale  di  lavoro
          richiamato al comma  6,  con  esclusione  degli  incrementi
          previsti per tali voci dai contratti  collettivi  nazionali
          di lavoro successivi  al  triennio  2019-2021.  E'  inoltre
          corrisposta  un'indennita'  giudiziaria  in   misura   pari
          all'indennita' di amministra-zione spettante  al  personale
          amministrativo giudiziario di cui al periodo  precedente  e
          non sono dovute le voci retributive accessorie connesse  al
          lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse  che
          confluiscono nel fondo risorse decentrate. Si applicano, in
          quanto compatibili, le disposi-zioni di cui all'articolo 1,
          comma 3, del presente decreto,  con  esclusivo  riferimento
          allo svolgimento dell'incarico in  modo  da  assicurare  il
          contestuale espletamento di ulteriori attivita'  lavorative
          o professionali. 
              8. Ai magistrati onorari e' riconosciuto il buono pasto
          nella misura spettante al  per-sonale  dell'amministrazione
          giudiziaria, per ogni  udienza  che  si  protragga  per  un
          nu-mero  di  ore  superiore  a  sei,  come  risultante   da
          specifica   attestazione   del    dirigente    dell'ufficio
          giudiziario. 
              9. I  magistrati  onorari  in  servizio  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio
          qualora  non  presentino  domanda  di  partecipazione  alla
          procedura valutativa di cui al comma 3.». 
          Note al comma 631: 
              - Il riferimento al testo del citato articolo  29,  del
          decreto  legislativo  13  luglio  2017,  n.  116   (Riforma
          organica della magistratura onoraria e  altre  disposizioni
          sui  giudici  di  pace,  nonche'   disciplina   transitoria
          relativa ai magistrati onorari in servizio, a  norma  della
          legge 28 aprile 2016, n. 57) e'  riportato  nelle  note  al
          comma 630. 
              - Si riporta il  testo  dei  commi  7-ter  e  7-quater,
          dell'articolo 1, del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,
          n. 113 recante Misure urgenti per  il  rafforzamento  della
          capacita' amministrativa  delle  pubbliche  amministrazioni
          funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa  e
          resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia: 
              «Art. 1 (Modalita' speciali  per  il  reclutamento  del
          personale e il conferimento di incarichi professionali  per
          l'attuazione  del  PNRR  da  parte  delle   amministrazioni
          pubbliche). - 1. - 7-bis Omissis. 
              7-ter. Al fine di  incentivare  il  reclutamento  delle
          migliori professionalita' per l'attuazione dei progetti del
          Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),  per  i
          professionisti assunti a tempo determinato con le modalita'
          di cui ai commi 4 e 5, lettera  b),  non  e'  richiesta  la
          cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di
          appartenenza e  l'eventuale  assunzione  non  determina  in
          nessun caso la cancellazione d'ufficio. 
              7-quater.  I  professionisti  assunti  dalle  pubbliche
          amministrazioni  ai  sensi  del  comma   7-bis.1,   possono
          mantenere   l'iscrizione,   ove   presente,    ai    regimi
          previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo  30
          giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo  10  febbraio
          1996, n. 103. E' in ogni caso  escluso  qualsiasi  onere  a
          carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi
          di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e  5,  lettera  b),
          nel caso in cui lo stesso  non  opti  per  il  mantenimento
          all'iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza. 
              Omissis.». 
          Note al comma 632: 
              - Il riferimento al testo del citato articolo  29,  del
          decreto  legislativo  13  luglio  2017,  n.  116   (Riforma
          organica della magistratura onoraria e  altre  disposizioni
          sui  giudici  di  pace,  nonche'   disciplina   transitoria
          relativa ai magistrati onorari in servizio, a  norma  della
          legge 28 aprile 2016, n. 57) e'  riportato  nelle  note  al
          comma 630. 
          Note al comma 634: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16, della legge  12
          agosto 1974, n. 370 (Norme in materia di attribuzioni e  di
          trattamento  economico  del  personale  postelegrafonico  e
          disposizioni per assicurare  il  pagamento  delle  pensioni
          INPS): 
              «Art. 16 (Servizio pagamento pensioni INPS). -  Per  il
          servizio    relativo     ai     pagamenti,     da     parte
          dell'amministrazione postale, delle pensioni a carico delle
          varie  forme  di  assicurazione   per   l'invalidita',   la
          vecchiaia ed i superstiti gestite  dall'Istituto  nazionale
          della  previdenza  sociale,   quest'ultimo   e   tenuto   a
          precostituire in  conto  corrente  infruttifero  presso  la
          Tesoreria centrale, almeno 5 giorni  prima  della  scadenza
          dei pagamenti, il fondo occorrente ai pagamenti. 
              Per la precostituzione del fondo di cui  al  precedente
          comma, l'istituto, in  caso  di  disavanzo  delle  gestioni
          relative  all'assicurazione   generale   obbligatoria   per
          l'invalidita', la vecchiaia  ed  i  superstiti,  si  avvale
          temporaneamente delle disponibilita' delle gestioni  attive
          da esso amministrate. 
              In difetto delle disponibilita' di cui al secondo comma
          sono  autorizzate   per   il   pagamento   delle   pensioni
          anticipazioni di tesoreria senza  oneri  di  interessi  nei
          limiti  delle  somme  dovute   dallo   Stato   all'Istituto
          nazionale della previdenza  sociale.  Senza  gli  interessi
          previsti dall'articolo 53 del decreto-legge 4 ottobre 1935,
          n. 1827, saranno per contro regolati i debiti  contributivi
          dello Stato verso  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale. 
              Qualora  si   manifestino   esigenze   finanziarie   di
          carattere eccezionale,  il  Ministro  per  il  tesoro  puo'
          disporre che siano superati i limiti di cui  al  precedente
          comma. 
              In tal caso, sulla parte eccedente siffatti limiti,  e'
          dovuto da parte dell'istituto un interesse  in  misura  non
          inferiore a quello corrisposto dal  Tesoro  alla  Banca  di
          emissione. 
              Con decreto del Ministro per il tesoro  sono  stabilite
          le modalita' di attuazione del presente articolo.». 
          Note al comma 635: 
              - Il riferimento al testo del citato articolo 14, della
          legge 7 agosto 1990, n. 241  (Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi) e' riportato nelle note al  comma
          73. 
          Note al comma 636: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   35,   del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   24   marzo   2012,   n.   27
          (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture e la competitivita'), come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 35 (Misure per la  tempestivita'  dei  pagamenti,
          per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni
          statali,  nonche'  disposizioni  in  materia  di  tesoreria
          unica). - 1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti
          commerciali esistenti alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto connessi  a  transazioni  commerciali  per
          l'acquisizione di servizi e forniture,  certi,  liquidi  ed
          esigibili, corrispondente a residui  passivi  del  bilancio
          dello Stato, sono adottate le seguenti misure: 
              a) i fondi speciali per  la  reiscrizione  dei  residui
          passivi perenti di parte corrente e di conto  capitale,  di
          cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
          sono integrati rispettivamente degli importi di euro  2.000
          milioni  e  700   milioni   per   l'anno   2012,   mediante
          riassegnazione, previo versamento all'entrata del  bilancio
          dello Stato per il medesimo  anno,  di  una  corrispondente
          quota delle risorse complessivamente disponibili relative a
          rimborsi e compensazioni di crediti di  imposta,  esistenti
          presso la contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate
          - Fondi di bilancio». Una quota delle risorse del  suddetto
          fondo speciale per la reiscrizione dei residui  passivi  di
          parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, e'  assegnata
          agli enti locali, con priorita' ai comuni per il  pagamento
          dei crediti di cui  al  presente  comma.  L'utilizzo  delle
          somme di cui ai periodi precedenti non  devono  comportare,
          secondo i criteri di contabilita' nazionale,  peggioramento
          dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; 
              b) i crediti di cui al  presente  comma  maturati  alla
          data del  31  dicembre  2011,  su  richiesta  dei  soggetti
          creditori, possono essere estinti, in luogo  del  pagamento
          disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera a),
          anche mediante assegnazione di titoli di Stato  nel  limite
          massimo di 2.000 milioni di euro.  L'importo  di  cui  alla
          presente   lettera    puo'    essere    incrementato    con
          corrispondente riduzione degli importi di cui alla  lettera
          a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
          sono  definite  le   modalita'   per   l'attuazione   delle
          disposizioni di cui ai periodi precedenti e sono  stabilite
          le caratteristiche dei titoli e le  relative  modalita'  di
          assegnazione nonche' le modalita' di versamento  al  titolo
          IV dell'entrata del bilancio  dello  Stato,  a  fronte  del
          controvalore dei titoli di Stato  assegnati,  con  utilizzo
          della medesima contabilita' di  cui  alla  lettera  a).  Le
          assegnazioni dei titoli di cui alla  presente  lettera  non
          sono computate nei limiti delle emissioni nette dei  titoli
          di Stato indicate nella Legge di bilancio. 
              2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per  spese
          relative a consumi intermedi, maturati  nei  confronti  dei
          Ministeri alla data del 31 dicembre 2011, il cui  pagamento
          rientri, secondo i criteri di contabilita'  nazionale,  tra
          le regolazioni debitorie pregresse e il  cui  ammontare  e'
          accertato con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  secondo  le  medesime  modalita'  di   cui   alla
          circolare n. 38 del  15  dicembre  2010,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011,  il  fondo  di
          cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005,
          n. 266, e' incrementato, per l'anno 2012, di un importo  di
          euro   1.000   milioni   mediante   riassegnazione   previo
          versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 740
          milioni delle risorse complessivamente disponibili relative
          a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti
          presso la contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate
          - Fondi di  bilancio»,  e  di  euro  260  milioni  mediante
          utilizzo del risparmio degli interessi derivante dal  comma
          9 del  presente  articolo.  La  lettera  b)  del  comma  17
          dell'art. 10  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, e' soppressa. 
              3. All'onere per interessi derivante dal comma 1,  pari
          a 235 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dal  2012,  si
          provvede con la disposizione di cui al comma 4. 
              3-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni  ai   fini   del
          pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al  comma
          1  del  presente  articolo,  sono  autorizzate  a  comporre
          bonariamente con i propri creditori le  rispettive  ragioni
          di  credito  e  debito  attraverso   gli   istituti   della
          compensazione, della  cessione  di  crediti  in  pagamento,
          ovvero anche mediante specifiche  transazioni  condizionate
          alla rinuncia ad interessi e  rivalutazione  monetaria.  In
          caso di compensazioni, cessioni di  crediti  in  pagamento,
          transazioni   ai   sensi   del   periodo   precedente,   le
          controversie in corso si intendono rinunciate. 
              4. In relazione alle maggiori  entrate  rivenienti  nei
          territori delle autonomie speciali dagli  incrementi  delle
          aliquote dell'accisa sull'energia  elettrica  disposti  dai
          decreti del  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  30
          dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  n.  304
          del 31 dicembre  2011,  concernenti  l'aumento  dell'accisa
          sull'energia   elettrica   a   seguito   della   cessazione
          dell'applicazione dell'addizionale comunale  e  provinciale
          all'accisa sull'energia elettrica, il concorso alla finanza
          pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle  Province
          autonome di Trento e  Bolzano  previsto  dall'articolo  28,
          comma 3, primo periodo del decreto-legge 6  dicembre  2011,
          n. 201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di  235  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2012. La quota di  maggior
          gettito pari a 6,4  milioni  annui  a  decorrere  dal  2012
          derivante all'Erario dai decreti di cui al  presente  comma
          resta acquisita al bilancio dello Stato. 
              5. Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio. 
              6. Al  fine  di  assicurare  alle  agenzie  fiscali  ed
          all'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  la
          massima  flessibilita'  organizzativa,  le  stesse  possono
          derogare a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo
          periodo,  del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni dalla legge 30  luglio  2010,
          n.  122,  a  condizione  che  sia  comunque  assicurata  la
          neutralita' finanziaria,  prevedendo,  ove  necessario,  la
          relativa compensazione, anche a carico  del  fondo  per  la
          retribuzione di posizione e di risultato o di  altri  fondi
          analoghi;  resta  comunque  ferma  la  riduzione   prevista
          dall'articolo  9,  comma  2,  primo  periodo,  del   citato
          decreto-legge  n.  78   del   2010.   Per   assicurare   la
          flessibilita' organizzativa e la continuita' delle funzioni
          delle  pubbliche  amministrazioni,  nel  caso  di   vacanza
          dell'organo di vertice di cui all'articolo 16, comma 5, del
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  e  successive
          modifiche, nonche' per le ipotesi di assenza o  impedimento
          del predetto organo, le  funzioni  vicarie  possono  essere
          attribuite con decreto  dell'organo  di  vertice  politico,
          tenuto  conto   dei   criteri   previsti   dai   rispettivi
          ordinamenti, per un periodo determinato, al titolare di uno
          degli uffici  di  livello  dirigenziale  generale  compresi
          nelle strutture. Resta fermo quanto disposto  dall'articolo
          23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. 
              7. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto  legislativo
          6 maggio 2011, n. 68, e' soppresso. 
              8. Ai fini della  tutela  dell'unita'  economica  della
          Repubblica e del coordinamento della  finanza  pubblica,  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e fino al 31 dicembre 2025, il regime di  tesoreria
          unica previsto dall'articolo 7 del  decreto  legislativo  7
          agosto 1997, n. 279 e' sospeso. Nello stesso  periodo  agli
          enti e organismi pubblici soggetti al regime  di  tesoreria
          unica ai sensi  del  citato  articolo  7  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 1 della legge  29  ottobre
          1984,  n.  720  e  le  relative  norme  amministrative   di
          attuazione.   Restano   escluse   dall'applicazione   della
          presente disposizione le disponibilita' dei predetti enti e
          organismi  pubblici  rivenienti  da  operazioni  di  mutuo,
          prestito e ogni altra forma di indebitamento  non  sorrette
          da alcun contributo in conto capitale o in conto  interessi
          da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche
          amministrazioni. 
              9. Nelle more di tale adeguamento i predetti  tesorieri
          e cassieri continuano  ad  adottare  i  criteri  gestionali
          previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo  7  agosto
          1997, n. 279. 
              11. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e' abrogato l'articolo 29, comma 10, della
          legge 23 dicembre 1998, n.  448  e  fino  all'adozione  del
          bilancio unico d'Ateneo ai  dipartimenti  e  ai  centri  di
          responsabilita'   dotati   di   autonomia   gestionale    e
          amministrativa si applicano le disposizioni di cui ai commi
          8  e  9  del  presente  articolo  e,   fino   al   completo
          riversamento delle risorse sulle contabilita'  speciali  di
          cui al  comma  9,  i  tesorieri  o  cassieri  degli  stessi
          utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate
          presso gli stessi  trasferendo  gli  eventuali  vincoli  di
          destinazione sulle somme  depositate  presso  la  tesoreria
          statale. 
              12.  A  decorrere  dall'adozione  del  bilancio   unico
          d'Ateneo, le risorse liquide  delle  universita',  comprese
          quelle dei dipartimenti e  degli  altri  centri  dotati  di
          autonomia gestionale  e  amministrativa,  sono  gestite  in
          maniera accentrata. 
              13. Fermi restando gli  ordinari  rimedi  previsti  dal
          codice civile, per effetto delle  disposizioni  di  cui  ai
          precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli
          enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  possono  essere
          rinegoziati in via diretta tra le parti  originarie,  ferma
          restando la  durata  inizialmente  prevista  dei  contratti
          stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti  ed
          organismi hanno diritto di recedere dal contratto.». 
          Note al comma 637: 
              - Si riporta il testo del comma 289-bis,  dell'articolo
          1, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli
          obiettivi programmatici). - 1. - 289. Omissis. 
              289-bis. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          utilizza la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del
          decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e affida  alla
          societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del  decreto-legge
          14 dicembre 2018, n. 135,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  febbraio  2019,  n.  12,  i  servizi   di
          progettazione,  realizzazione  e   gestione   del   sistema
          informativo destinato al calcolo del  rimborso  di  cui  ai
          commi 288 e 289. Gli oneri e le spese relative ai  predetti
          servizi, comunque non superiori a 2,2  milioni  per  l'anno
          2020, ed a 3 milioni di euro per l'anno 2021, sono a carico
          delle risorse finanziarie di cui al comma 290. 
              Omissis». 
          Note al comma 638: 
              - Si riporta il testo del comma 289-ter,  dell'articolo
          1, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli
          obiettivi programmatici). - 1. - 289-bis. Omissis. 
              289-ter. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          affida alla Concessionaria  servizi  assicurativi  pubblici
          (Consap) Spa le attivita' di attribuzione ed erogazione dei
          rimborsi di cui ai commi  288  e  289  nonche'  ogni  altra
          attivita' strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione
          dei reclami e delle eventuali controversie. Gli oneri e  le
          spese relative ai predetti servizi, comunque non  superiori
          a 1,5 milioni di euro annui per l'anno 2021, sono a  carico
          delle risorse finanziarie di cui al comma 290. 
              Omissis.». 
          Note al comma 639: 
              - Si riporta il testo del comma 290,  dell'articolo  1,
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli
          obiettivi programmatici). - 1. - 289-ter. Omissis. 
              290.  Al  fine  di  garantire  le  risorse  finanziarie
          necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le  spese  per
          le attivita' legate all'attuazione della misura di  cui  ai
          commi 288 e 289, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  stanziato  su  apposito
          fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per l'anno 2021. 
              Omissis.». 
          Note al comma 640: 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          24 novembre 2020, n. 156 (Regolamento recante condizioni  e
          criteri  per  l'attribuzione  delle  misure  premiali   per
          l'utilizzo degli strumenti  di  pagamento  elettronici)  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 28 novembre 2020, n. 296. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n.
          156  (Regolamento  recante   condizioni   e   criteri   per
          l'attribuzione delle misure premiali per  l'utilizzo  degli
          strumenti di pagamento elettronici) come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 6 (Rimborso cashback).  -  1.  Agli  aderenti  al
          programma e' attribuito un rimborso in  misura  percentuale
          per ogni transazione regolata con  strumenti  di  pagamento
          elettronici,  alle  condizioni  e  nei  limiti  di  cui  al
          presente articolo. 
              2. La  misura  del  rimborso  di  cui  al  comma  1  e'
          determinata con riferimento ai seguenti periodi: 
              a) 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021; 
              b) 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021; 
              c) (abrogata). 
              3. Per ciascuno dei periodi di cui al comma 2, accedono
          al  rimborso  esclusivamente  gli  aderenti   che   abbiano
          effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate  con
          strumenti  di  pagamento  elettronici.  In  tali  casi,  il
          rimborso e' pari al  10  per  cento  dell'importo  di  ogni
          transazione e si tiene conto delle transazioni fino  ad  un
          valore massimo di 150  euro  per  singola  transazione.  Le
          transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino
          all'importo di 150 euro. 
              4.   Fermo   quanto   disposto   dal   comma   3,    la
          quantificazione del rimborso di cui al presente articolo e'
          determinata su  un  valore  complessivo  delle  transazioni
          effettuate in ogni caso non superiore a  1.500,00  euro  in
          ciascun periodo di cui al comma 2. 
              5. I rimborsi sono erogati entro 60 giorni dal  termine
          di ciascun periodo di cui al comma 2.». 
          Note al comma 641: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n.
          156  (Regolamento  recante   condizioni   e   criteri   per
          l'attribuzione delle misure premiali per  l'utilizzo  degli
          strumenti di pagamento elettronici): 
              «Art. 8 (Rimborso speciale). -  1.  Fermo  restando  il
          rimborso previsto dagli articoli 6 e 7, ai primi  centomila
          aderenti che, in ciascuno dei periodi di  cui  all'articolo
          6, comma  2,  abbiano  totalizzato  il  maggior  numero  di
          transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici
          e' attribuito un rimborso speciale pari a 1.500,00 euro.  A
          parita'   di   numero   di   transazioni   effettuate    e'
          prioritariamente collocato in graduatoria l'aderente la cui
          ultima  transazione  reca  una  marca  temporale  anteriore
          rispetto a quella dell'ultima transazione effettuata  dagli
          aderenti  che  abbiano  totalizzato  lo  stesso  numero  di
          transazioni. Al termine di ogni periodo di riferimento,  il
          conteggio del numero di transazioni regolate con  strumenti
          di pagamento elettronico parte da  zero  per  ognuno  degli
          aderenti. 
              2. I rimborsi  speciali  relativi  ai  periodi  di  cui
          all'articolo 6, comma 2, lettere a)  e  c),  sono  erogati,
          rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed  entro  il  30
          novembre 2022, sulla base di una graduatoria  elaborata  in
          via definitiva successivamente alla  scadenza  del  termine
          per la decisione sui reclami da parte della  Consap  S.p.A.
          ai sensi dell'articolo 10, comma 5.». 
              - Il riferimento al testo del citato  articolo  6,  del
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24
          novembre 2020, n. 156  (Regolamento  recante  condizioni  e
          criteri  per  l'attribuzione  delle  misure  premiali   per
          l'utilizzo degli strumenti  di  pagamento  elettronici)  e'
          riportato nelle note al comma 640. 
          Note al comma 642: 
              - Il riferimento al testo  del  citato  comma  289-bis,
          dell'articolo 1, della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2020 e bilancio pluriennale per il triennio  2020-2022)  e'
          riportato nelle note al comma 637. 
              - Il riferimento al testo  del  citato  comma  289-ter,
          dell'articolo 1, della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2020 e bilancio pluriennale per il triennio  2020-2022)  e'
          riportato nelle note al comma 638. 
              - Il riferimento al testo del citato  articolo  6,  del
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24
          novembre 2020, n. 156  (Regolamento  recante  condizioni  e
          criteri  per  l'attribuzione  delle  misure  premiali   per
          l'utilizzo degli strumenti  di  pagamento  elettronici)  e'
          riportato nelle note al comma 640. 
              - Il riferimento al testo del citato  articolo  8,  del
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24
          novembre 2020, n. 156  (Regolamento  recante  condizioni  e
          criteri  per  l'attribuzione  delle  misure  premiali   per
          l'utilizzo degli strumenti  di  pagamento  elettronici)  e'
          riportato nelle note al comma 641. 
          Note al comma 643: 
              -  Il  riferimento  al  citato  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze  24  novembre  2020,  n.  156
          (Regolamento   recante    condizioni    e    criteri    per
          l'attribuzione delle misure premiali per  l'utilizzo  degli
          strumenti di pagamento elettronici) e' riportato nelle note
          al comma 640. 
              - Il testo del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,
          n. 106 (Misure urgenti connesse all'emergenza da  COVID-19,
          per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
          territoriali) e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  25  maggio
          2021, n. 123. 
          Note al comma 645: 
              - Si riporta il testo del comma 773,  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007): 
              «Art. 1. - 1.-772. Omissis. 
              773. Con effetto sui periodi  contributivi  maturati  a
          decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione  dovuta  dai
          datori di  lavoro  per  gli  apprendisti  artigiani  e  non
          artigiani e'  complessivamente  rideterminata  nel  10  per
          cento della retribuzione imponibile ai fini  previdenziali.
          Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, e' stabilita  la  ripartizione
          del  predetto  contributo  tra  le  gestioni  previdenziali
          interessate. Le disposizioni di cui al  presente  comma  si
          applicano anche con riferimento agli obblighi  contributivi
          previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella
          degli apprendisti. Con riferimento ai periodi  contributivi
          di  cui  al  presente  comma  viene  meno  per  le  regioni
          l'obbligo del  pagamento  delle  somme  occorrenti  per  le
          assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di  cui
          all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i
          datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero  di
          addetti pari o inferiore a  nove  la  predetta  complessiva
          aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi  datori  di
          lavoro e' ridotta  in  ragione  dell'anno  di  vigenza  del
          contratto   e   limitatamente   ai   soli   contratti    di
          apprendistato  di  8,5  punti  percentuali  per  i  periodi
          contributivi maturati nel primo anno di contratto  e  di  7
          punti percentuali per i periodi contributivi  maturati  nel
          secondo anno di contratto, restando  fermo  il  livello  di
          aliquota del  10  per  cento  per  i  periodi  contributivi
          maturati negli anni di contratto successivi al  secondo.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2007  ai  lavoratori  assunti  con
          contratto di apprendistato ai sensi del capo I  del  titolo
          VI del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  e
          successive modificazioni, sono estese  le  disposizioni  in
          materia di indennita' giornaliera di  malattia  secondo  la
          disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e
          la relativa contribuzione e' stabilita con  il  decreto  di
          cui al secondo periodo del presente comma. 
              Omissis.». 
          Note al comma 648: 
              - Si riporta il testo del comma 23, dell'articolo  103,
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19)  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 103 (Emersione di rapporti di lavoro). - 1. - 22.
          Omissis 
              23. Per consentire una piu'  rapida  definizione  delle
          procedure  di  cui  al  presente  articolo,  il   Ministero
          dell'interno e' autorizzato ad utilizzare  per  un  periodo
          non superiore a diciotto mesi, tramite una o  piu'  agenzie
          di somministrazione di  lavoro,  prestazioni  di  lavoro  a
          contratto  a  termine,  nel  limite  massimo  di  spesa  di
          30.000.000 di euro per l'anno 2021 nonche' di 20.000.000 di
          euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di  servizio
          interessate dalle procedure di regolarizzazione, in  deroga
          ai limiti di cui all'articolo  9,  comma  28,  del  decreto
          legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero
          dell'interno  puo'  utilizzare  procedure  negoziate  senza
          previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  ai   sensi
          dell'articolo  63,  comma  2,  lettera  c),   del   decreto
          legislativo   18   aprile   2016   n.   50   e   successive
          modificazioni. 
              Omissis.». 
          Note al comma 649: 
              - Si riporta il testo del comma  86,  dell'articolo  1,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2006): 
              «Art. 1. - 1. - 85. Omissis. 
              86.    Il    finanziamento    concesso    al    Gestore
          dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli
          investimenti  relativi  alla  rete  tradizionale,  compresi
          quelli per manutenzione straordinaria, avviene,  a  partire
          dalle somme erogate  dal  1º  gennaio  2006,  a  titolo  di
          contributo    in     conto     impianti.     Il     Gestore
          dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno  del
          sistema di contabilita' regolatoria, tiene in  evidenza  la
          quota   figurativa   relativa   agli   ammortamenti   delle
          immobilizzazioni  finanziate  con   detta   modalita'.   La
          modifica del sistema di finanziamento di  cui  al  presente
          comma avviene senza oneri per lo Stato  e  per  il  Gestore
          dell'infrastruttura         ferroviaria          nazionale;
          conseguentemente, i  finanziamenti  di  cui  al  comma  84,
          effettuati a titolo di contributo  in  conto  impianti,  si
          considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono
          il valore fiscale del bene. 
              Omissis.». 
          Note al comma 650: 
              - Si riporta il testo del comma 447,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 446. Omissis. 
              447. Per l'anno 2021, nello  stato  di  previsione  del
          Ministero della  salute  e'  istituito  un  fondo  con  una
          dotazione di 400 milioni di euro da destinare  all'acquisto
          dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la  cura  dei
          pazienti con COVID-19. 
              Omissis.». 
          Note al comma 653: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 48-bis del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito): 
              «Art.  48-bis   (Disposizioni   sui   pagamenti   delle
          pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data  di
          entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma  2,  le
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  le
          societa' a prevalente  partecipazione  pubblica,  prima  di
          effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un  importo
          superiore a  cinquemila  euro,  verificano,  anche  in  via
          telematica, se il beneficiario e' inadempiente  all'obbligo
          di versamento  derivante  dalla  notifica  di  una  o  piu'
          cartelle di pagamento per  un  ammontare  complessivo  pari
          almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono
          al pagamento e segnalano la  circostanza  all'agente  della
          riscossione   competente   per    territorio,    ai    fini
          dell'esercizio dell'attivita' di  riscossione  delle  somme
          iscritte a ruolo. La presente disposizione non  si  applica
          alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto  il
          sequestro o la confisca ai  sensi  dell'articolo  12-sexies
          del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,  n.  356,  ovvero
          della legge 31  maggio  1965,  n.  575  (271),  ovvero  che
          abbiano  ottenuto  la  dilazione  del  pagamento  ai  sensi
          dell'articolo  19   del   presente   decreto   nonche'   ai
          risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge
          30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito  un  pregiudizio
          ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi  sede
          legale   in   Italia,   poste   in   liquidazione    coatta
          amministrativa dopo il 16 novembre  2015  e  prima  del  16
          gennaio 2018. 
              2. Con regolamento del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al  comma
          1. 
              2-bis. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
          comma 1 puo'  essere  aumentato,  in  misura  comunque  non
          superiore al doppio, ovvero diminuito.». 
          Note al comma 654: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   2,   del
          decreto-legge  8  giugno  2021,  n.  79,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n.  112  (Misure
          urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori): 
              «Art. 2 (Criteri  per  la  determinazione  dell'assegno
          temporaneo  per  i  figli   minori).   -   1.   L'ammontare
          dell'assegno  temporaneo  a  favore  dei  soggetti  di  cui
          all'articolo 1 e' determinato in base alla tabella  di  cui
          all'Allegato 1 al presente decreto, la quale  individua  le
          soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno
          temporaneo per  ciascun  figlio  minore,  in  relazione  al
          numero dei figli minori. 
              2. Gli importi di cui all'Allegato 1 sono maggiorati di
          50  euro  per  ciascun  figlio   minore   con   disabilita'
          riconosciuta ai sensi della normativa vigente. 
              3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 4,
          comma  3,  e'  riconosciuto  dall'Istituto   nazionale   di
          previdenza sociale (INPS) nel limite massimo complessivo di
          1.580 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS  provvede  al
          monitoraggio del rispetto del limite di spesa anche in  via
          prospettica e comunica i risultati  di  tale  attivita'  al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.   Agli   oneri
          derivanti dal primo periodo, pari a 1.580 milioni  di  euro
          per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 27 e 34-ter, della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              «Art.  27  (Fondi  speciali  per  la  reiscrizione   in
          bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti  e
          in conto capitale). - 1. Nello stato  di  previsione  della
          spesa del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono
          istituiti, nella parte corrente  e  nella  parte  in  conto
          capitale,  rispettivamente,  un  «fondo  speciale  per   la
          riassegnazione dei residui passivi  della  spesa  di  parte
          corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
          amministrativa» e un «fondo speciale per la  riassegnazione
          dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati
          negli esercizi precedenti per  perenzione  amministrativa»,
          le cui dotazioni sono determinate, con  apposito  articolo,
          dalla legge del bilancio. 
              2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al  comma
          1  e  la  loro  corrispondente   iscrizione   alle   unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
          conti, e riguardano sia  le  dotazioni  di  competenza  che
          quelle  di  cassa  delle  unita'  elementari  di   bilancio
          interessate.». 
              «Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
          residui passivi). - 1. Decorso  il  termine  dell'esercizio
          finanziario, per ogni unita' elementare  di  bilancio,  con
          decreto ministeriale da registrarsi alla Corte  dei  conti,
          e' determinata la somma da conservarsi in conto residui per
          impegni  riferibili  all'esercizio  scaduto.  In   apposito
          allegato al decreto medesimo sono altresi'  individuate  le
          somme relative a spese pluriennali in conto capitale non  a
          carattere permanente da eliminare dal conto dei residui  di
          stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi
          successivi  ai  sensi  dell'articolo  30,  comma  2,  terzo
          periodo, riferibili ad  esercizi  precedenti  all'esercizio
          scaduto. In apposito allegato al Rendiconto generale  dello
          Stato sono elencate, distintamente per anno  di  iscrizione
          in  bilancio,  le  somme  relative  al  precedente  periodo
          eliminate  dal  conto  dei  residui  da  reiscrivere  nella
          competenza  degli  esercizi  successivi,   sui   pertinenti
          programmi, con legge di bilancio. 
              2.  Ai  fini  dell'adozione  del  predetto  decreto  le
          amministrazioni competenti verificano la sussistenza  delle
          ragioni  del   mantenimento   in   bilancio   dei   residui
          provenienti   dagli   anni   precedenti   a    quello    di
          consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici  centrali
          di bilancio le somme da conservare e  quelle  da  eliminare
          per economia e per perenzione amministrativa. 
              3. Gli uffici  di  controllo  verificano  le  somme  da
          conservarsi nel conto dei residui  per  impegni  riferibili
          all'esercizio scaduto e quelle da eliminare  ai  sensi  dei
          commi precedenti al  fine  della  predisposizione,  a  cura
          dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1. 
              4. Contestualmente all'accertamento  di  cui  comma  2,
          nell'ambito del  processo  di  definizione  del  Rendiconto
          generale dello Stato ed entro i  termini  previsti  per  la
          predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
          Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento  della
          sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto  del
          patrimonio  dello  Stato  in  corrispondenza   di   residui
          perenti, esistenti alla  data  del  31  dicembre  dell'anno
          precedente, ai fini della  verifica  della  permanenza  dei
          presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della  legge
          n. 196 del 2009. 
              5. In esito al riaccertamento di cui  al  comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 148, della legge 23
          dicembre  2000,  n.  388  recante   disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2001): 
              «Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti  da  sanzioni
          amministrative  irrogate   dall'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
          sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita'  garante
          della  concorrenza  e  del  mercato   sono   destinate   ad
          iniziative  a  vantaggio  dei  consumatori,  salvo   quanto
          previsto al secondo periodo del comma 2. 
              2.  Le  entrate  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          riassegnate anche nell'esercizio successivo, per  la  parte
          eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e
          di 8 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2019,  con
          decreto del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica  ad  un  apposito  fondo  iscritto
          nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
          commercio e  dell'artigianato  per  essere  destinate  alle
          iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
          in volta  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,   sentite   le   competenti
          Commissioni  parlamentari.  Le  entrate   derivanti   dalle
          sanzioni amministrative  di  cui  all'articolo  51-septies,
          Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato  1  al  decreto
          legislativo  23  maggio  2011,  n.  79,  sono  destinate  a
          iniziative  a  vantaggio  dei  viaggiatori.  Tali   entrate
          affluiscono ad apposito capitolo/articolo  di  entrata  del
          bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono  essere
          riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze  a  un  apposito  fondo  iscritto  nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali  e  del  turismo  per   essere   destinate   alle
          iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in
          volta con decreto del Ministro dei beni e  delle  attivita'
          culturali   e   del   turismo,   sentite   le   commissioni
          parlamentari. 
              2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate  di  cui
          al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
          derivanti  dalle  misure  antinflazionistiche  dirette   al
          contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi. 
              2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al  comma  1,
          incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate,  per
          l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di  garanzia  per
          le piccole e medie imprese di  cui  all'articolo  2,  comma
          100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.». 
              -  Il  riferimento  al  testo  del  citato  comma  330,
          dell'articolo 1, della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2020 e bilancio pluriennale per il triennio  2020-2022)  e'
          riportato nelle note al comma 178. 
              -  Il  riferimento  al  testo  citato  del  comma  290,
          dell'articolo 1, della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2020 e bilancio pluriennale per il triennio  2020-2022)  e'
          riportato nelle note al comma 639. 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  1  e  8,  del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19): 
              «Art. 1 (Contributo a fondo  perduto  in  favore  degli
          operatori economici e proroga dei  termini  in  materia  di
          dichiarazione precompilata IVA). - 1. Al fine di  sostenere
          gli    operatori    economici    colpiti     dall'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, e' riconosciuto un contributo a
          fondo perduto a favore dei  soggetti  titolari  di  partita
          IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,  che
          svolgono  attivita'  d'impresa,  arte   o   professione   o
          producono reddito agrario. 
              2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1  non
          spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita'  risulti
          cessata  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo
          l'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  agli   enti
          pubblici di cui all'articolo 74 nonche' ai soggetti di  cui
          all'articolo 162-bis del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              3. Il  contributo  spetta  esclusivamente  ai  soggetti
          titolari di reddito agrario  di  cui  all'articolo  32  del
          citato testo unico delle imposte  sui  redditi  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,
          nonche' ai soggetti con  ricavi  di  cui  all'articolo  85,
          comma 1, lettere a) e b), del predetto testo  unico  o  con
          compensi di cui all'articolo  54,  comma  1,  del  medesimo
          testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo
          periodo d'imposta antecedente a quello in corso  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
              4. Il contributo a fondo perduto  spetta  a  condizione
          che  l'ammontare  medio  mensile  del   fatturato   e   dei
          corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore  almeno  del  30
          per  cento  rispetto  all'ammontare   medio   mensile   del
          fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.  Al  fine  di
          determinare  correttamente  i  predetti  importi,   si   fa
          riferimento alla data di effettuazione  dell'operazione  di
          cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai  soggetti
          che hanno attivato la partita IVA dal 1°  gennaio  2019  il
          contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui  al
          presente comma. 
              5.  L'ammontare  del  contributo  a  fondo  perduto  e'
          determinato in misura pari all'importo ottenuto  applicando
          una  percentuale  alla  differenza  tra  l'ammontare  medio
          mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020  e
          l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
          dell'anno 2019 come segue: 
              a) sessanta per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  e
          compensi indicati al comma  3  non  superiori  a  centomila
          euro; 
              b) cinquanta per cento per  i  soggetti  con  ricavi  o
          compensi indicati al comma 3 superiori a centomila  euro  e
          fino a quattrocentomila euro; 
              c) quaranta per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o
          compensi indicati al comma 3 superiori  a  quattrocentomila
          euro e fino a 1 milione di euro; 
              d) trenta  per  cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o
          compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di  euro
          e fino a 5 milioni di euro; 
              e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi
          indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino  a
          10 milioni di euro. 
              Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1°
          gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo  periodo,
          rilevano i mesi successivi a quello  di  attivazione  della
          partita IVA. 
              5-bis. Il contributo di cui al comma 1 non puo'  essere
          pignorato. 
              6. Fermo quanto disposto  dal  comma  2,  per  tutti  i
          soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA
          dal 1° gennaio 2020, l'importo del  contributo  di  cui  al
          presente   articolo   non   puo'   essere    superiore    a
          centocinquantamila euro ed e' riconosciuto,  comunque,  per
          un importo non  inferiore  a  mille  euro  per  le  persone
          fisiche e a duemila  euro  per  i  soggetti  diversi  dalle
          persone fisiche. 
              7. Il  contributo  di  cui  al  presente  articolo  non
          concorre  alla  formazione  della  base  imponibile   delle
          imposte sui  redditi,  non  rileva  altresi'  ai  fini  del
          rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e  non
          concorre alla formazione del valore della produzione netta,
          di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.  In
          alternativa, a scelta  irrevocabile  del  contribuente,  il
          contributo  a  fondo  perduto  e'  riconosciuto  nella  sua
          totalita' sotto forma di credito d'imposta,  da  utilizzare
          esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  presentando
          il modello F24 esclusivamente tramite i servizi  telematici
          resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Ai fini di cui
          al secondo periodo,  non  si  applicano  i  limiti  di  cui
          all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
          2007, n. 244. 
              8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i
          soggetti  interessati  presentano,  esclusivamente  in  via
          telematica,  una  istanza  all'Agenzia  delle  entrate  con
          l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti  dai
          precedenti commi. L'istanza  puo'  essere  presentata,  per
          conto del soggetto interessato, anche da  un  intermediario
          di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322  delegato  al
          servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia  delle  entrate.
          L'istanza deve essere  presentata,  a  pena  di  decadenza,
          entro sessanta giorni dalla data di avvio  della  procedura
          telematica per la presentazione della stessa. Le  modalita'
          di   presentazione   dell'istanza,   il    suo    contenuto
          informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni
          altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni
          del presente articolo sono definiti con  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
              9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          di cui all'articolo 25, commi da 9 a 14  del  decreto-legge
          19 maggio 2020 n. 34, convertito, con  modificazioni  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle modalita'
          di erogazione del contributo,  al  regime  sanzionatorio  e
          alle attivita' di controllo. 
              10. All'articolo 4 del  decreto  legislativo  5  agosto
          2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1: 
              1)  all'alinea,  le  parole  «1°  gennaio  2021»   sono
          sostituite con le seguenti «1° luglio 2021»; 
              2) la lettera c) e' soppressa; 
              b) dopo il comma 1 e' aggiunto  il  seguente:  «1.1.  A
          partire dalle operazioni  IVA  effettuate  dal  1°  gennaio
          2022, in via sperimentale, oltre alle bozze  dei  documenti
          di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate
          mette a disposizione anche  la  bozza  della  dichiarazione
          annuale dell'IVA.». 
              11. Sono  abrogate  le  disposizioni  dell'articolo  1,
          commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge 28  ottobre  2020,
          n. 137,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18
          dicembre 2020, n. 176. All'articolo 59,  comma  1,  lettera
          a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.  126,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) dopo le parole: «e per i comuni»  sono  inserite  le
          seguenti: «con popolazione superiore a diecimila abitanti»; 
              b) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «.  Il
          requisito  del  numero  di  abitanti  di  cui  al   periodo
          precedente non  si  applica  ai  comuni  interessati  dagli
          eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,
          indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis  al  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre 2016, n. 229». 
              12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a  9,  valutati
          in 11.150 milioni di euro per  l'anno  2021,  si  provvede,
          quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42,
          quanto a 280  milioni  di  euro,  mediante  utilizzo  delle
          risorse rivenienti dall'abrogazione delle  disposizioni  di
          cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di  euro,  mediante
          corrispondente versamento all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato, da parte dell'Agenzia  delle  entrate,  entro  dieci
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, a valere  sulle  somme  trasferite  alla  predetta
          Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter  del  decreto-legge
          28 ottobre 2020, n.  137,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 
              13. Le disposizioni del presente comma e dei  commi  da
          14 a 17 si applicano alle misure di agevolazione  contenute
          nelle seguenti  disposizioni,  per  le  quali  rilevano  le
          condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti  di
          importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di  sostegno  a
          costi  fissi  non  coperti»   della   Comunicazione   della
          Commissione europea del 19 marzo 2020  C(2020)  1863  final
          «Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
          sostegno   dell'economia   nell'attuale    emergenza    del
          COVID-19», e successive modificazioni: 
              a)  articoli  24,  25,   120,   129-bis   e   177   del
          decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77; 
              b) articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020
          n. 77; 
              c) articolo 78, comma 1, del  decreto-legge  14  agosto
          2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13
          ottobre 2020 n. 126; 
              d) articolo 78, comma 3, del  decreto-legge  14  agosto
          2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13
          ottobre 2020 n. 126  limitatamente  all'imposta  municipale
          propria (IMU) dovuta per l'anno 2021; 
              e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter,
          comma  1,  del  decreto-legge  28  ottobre  2020  n.   137,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre
          2020, n. 176; 
              f) articoli 2 e 2-bis  del  decreto-legge  18  dicembre
          2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          gennaio 2021, n. 6; 
              g) articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020,
          n. 178; 
              h) commi da 1 a 9  del  presente  articolo  e  articoli
          1-ter, 5, 6, commi 5 e 6, e 6-sexies del presente decreto; 
              h-bis) articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio 2021,
          n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
          2021, n. 106. 
              14. Gli aiuti di cui al comma 13 fruiti alle condizioni
          e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione
          della  Commissione  europea  possono  essere  cumulati   da
          ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della
          medesima  Sezione.  Le   imprese   presentano   un'apposita
          autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza  delle
          condizioni previste dalla Sezione 3.1  di  cui  al  periodo
          precedente. 
              15. Per le imprese beneficiarie degli aiuti di  cui  al
          comma 13 che intendono avvalersi anche della  Sezione  3.12
          della  suddetta  Comunicazione  della  Commissione  europea
          rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione.
          A   tal   fine   le    imprese    presentano    un'apposita
          autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza  delle
          condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12. 
              16. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi
          da  13  a  15  ai  fini  della  verifica,   successivamente
          all'erogazione del contributo, del rispetto  dei  limiti  e
          delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1  e  3.12  della
          suddetta comunicazione della Commissione  europea.  Con  il
          medesimo decreto sono definite le modalita' di monitoraggio
          e  controllo  degli  aiuti  riconosciuti  ai  sensi   delle
          predette   sezioni   della   citata   Comunicazione   della
          Commissione europea. 
              17. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13  a
          16 si applica la definizione di impresa unica ai sensi  del
          regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n.  1408/2013
          della  Commissione,  del   18   dicembre   2013,   relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»
          nel settore agricolo e del  regolamento  (UE)  n.  717/2014
          della   Commissione,   del   27   giugno   2014,   relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»
          nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 
              17-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma  7-bis,
          del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  21  febbraio  2014,  n.  9,  si
          applicano,  con  le  modalita'  previste  dal  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 24  settembre  2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del  10  ottobre
          2014, anche per l'anno 2021,  con  riferimento  ai  carichi
          affidati agli agenti della riscossione entro il 31  ottobre
          2020.». 
              «Art. 8 (Nuove disposizioni in materia  di  trattamenti
          di integrazione salariale). - 1. I datori di lavoro privati
          che sospendono o riducono l'attivita' lavorativa per eventi
          riconducibili  all'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19
          possono presentare, per i lavoratori in forza alla data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   domanda   di
          concessione  del  trattamento  ordinario  di   integrazione
          salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n.  27  per  una  durata  massima  di
          tredici settimane nel periodo compreso tra il 1°  aprile  e
          il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi  del
          presente comma non e' dovuto alcun contributo addizionale. 
              2. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono
          l'attivita'    lavorativa    per    eventi    riconducibili
          all'emergenza   epidemiologica    da    COVID-19    possono
          presentare, per i lavoratori in forza alla data di  entrata
          in vigore del presente decreto, domanda per  i  trattamenti
          di assegno ordinario e di cassa integrazione  salariale  in
          deroga di cui agli articoli 19,  21,  22  e  22-quater  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27  per  una
          durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il  1°
          aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai
          sensi del presente comma non  e'  dovuto  alcun  contributo
          addizionale. 
              2-bis. I trattamenti di cui ai  commi  1  e  2  possono
          essere concessi in continuita'  ai  datori  di  lavoro  che
          abbiano  integralmente  fruito  dei  trattamenti   di   cui
          all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n.
          178. 
              3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi
          1 e 2 sono presentate all'INPS, a pena di decadenza,  entro
          la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio
          il periodo di sospensione  o  di  riduzione  dell'attivita'
          lavorativa. In fase di prima applicazione,  il  termine  di
          presentazione  di  cui  al  presente  comma,  a   pena   di
          decadenza, e' fissato entro la fine del mese  successivo  a
          quello di entrata in vigore del presente decreto. 
              3-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande
          di  accesso  ai  trattamenti  di   integrazione   salariale
          collegati all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  i
          termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento
          o per il saldo degli stessi, scaduti  nel  periodo  dal  1°
          gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30  giugno
          2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
          nel limite di spesa di 5 milioni di euro per  l'anno  2021,
          che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede  al
          monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
          presente  comma  al  fine  di  garantire  il  rispetto  del
          relativo limite di spesa. 
              3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari  a  5
          milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. 
              4. In caso di pagamento diretto  delle  prestazioni  di
          cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando
          la  possibilita'  di  ricorrere  all'anticipazione  di  cui
          all'articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
          18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile
          2020, n. 27, il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  inviare
          all'Istituto i dati necessari per il  pagamento  o  per  il
          saldo dell'integrazione salariale entro la  fine  del  mese
          successivo a quello in  cui  e'  collocato  il  periodo  di
          integrazione salariale, o, se posteriore, entro il  termine
          di  trenta  giorni  dall'adozione  del   provvedimento   di
          concessione. In sede di prima applicazione,  i  termini  di
          cui al presente comma sono spostati  al  trentesimo  giorno
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto se tale ultima data e' posteriore a quella  di  cui
          al primo periodo. Trascorsi inutilmente  tali  termini,  il
          pagamento della prestazione e gli oneri  ad  essa  connessi
          rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 
              5.  Per  le  domande  di  trattamenti  di  integrazione
          salariale  di  cui  al   presente   articolo   riferite   a
          sospensioni  o  riduzioni  dell'attivita'  lavorativa,   la
          trasmissione  dei  dati  necessari  al   calcolo   e   alla
          liquidazione diretta delle integrazioni salariali da  parte
          dell'INPS o al  saldo  delle  anticipazioni  delle  stesse,
          nonche'   all'accredito   della   relativa    contribuzione
          figurativa,  e'  effettuata  con   il   flusso   telematico
          denominato "UniEmens- Cig". 
              6. Al fine di razionalizzare il  sistema  di  pagamento
          delle   integrazioni   salariali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19,  i  trattamenti  di  cui   al
          presente  articolo  possono  essere  concessi  sia  con  la
          modalita' di pagamento diretto della prestazione  da  parte
          dell'INPS, compresa quella di  cui  all'articolo  22-quater
          del medesimo decreto-legge n.  18  del  2020,  sia  con  le
          modalita' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo  14
          settembre 2015, n. 148. 
              7.  I  Fondi  di  cui  all'articolo  27   del   decreto
          legislativo  14  settembre  2015,   n.   148   garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma  2  con
          le medesime modalita'  di  cui  al  presente  articolo.  Il
          concorso del bilancio dello  Stato  agli  oneri  finanziari
          relativi alla predetta prestazione e' stabilito nel  limite
          massimo di 1.100 milioni di  euro  per  l'anno  2021.  Tale
          importo e' assegnato ai rispettivi Fondi  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Le  risorse
          di cui al presente  comma  sono  trasferite  ai  rispettivi
          Fondi con uno o piu' decreti del  Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte
          dei   Fondi   stessi   dell'andamento   del   costo   della
          prestazione,  relativamente  alle  istanze   degli   aventi
          diritto, nel rispetto del limite  di  spesa  e  secondo  le
          indicazioni  fornite  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. 
              8.  Il  trattamento  di  cassa  integrazione  salariale
          operai agricoli (CISOA) ai sensi  dell'articolo  19,  comma
          3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,
          richiesto   per    eventi    riconducibili    all'emergenza
          epidemiologica da  COVID-19,  e'  concesso,  in  deroga  ai
          limiti di fruizione riferiti al  singolo  lavoratore  e  al
          numero di giornate lavorative da svolgere presso la  stessa
          azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.
          457, per una  durata  massima  di  centoventi  giorni,  nel
          periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre  2021.
          La domanda di CISOA  deve  essere  presentata,  a  pena  di
          decadenza, entro la fine del mese successivo  a  quello  in
          cui   ha   avuto   inizio   il   periodo   di   sospensione
          dell'attivita' lavorativa. In fase di  prima  applicazione,
          il termine di presentazione di cui  al  presente  comma,  a
          pena di decadenza,  e'  fissato  entro  la  fine  del  mese
          successivo a quello  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              9. Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio delle
          procedure di cui agli articoli 4, 5 e  24  della  legge  23
          luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le procedure
          pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
          salve le  ipotesi  in  cui  il  personale  interessato  dal
          recesso,  gia'  impiegato  nell'appalto,  sia  riassunto  a
          seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge,
          di contratto collettivo nazionale di lavoro o  di  clausola
          del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al
          primo periodo, resta altresi' preclusa al datore di lavoro,
          indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di
          recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai
          sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604  e
          restano altresi' sospese  le  procedure  in  corso  di  cui
          all'articolo 7 della medesima legge. 
              10. Dal 1° luglio al  31  ottobre  2021  ai  datori  di
          lavoro di cui ai commi 2 e 8 resta precluso  l'avvio  delle
          procedure di cui agli articoli 4, 5 e  24  della  legge  23
          luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le procedure
          pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
          salve le  ipotesi  in  cui  il  personale  interessato  dal
          recesso,  gia'  impiegato  nell'appalto,  sia  riassunto  a
          seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge,
          di contratto collettivo nazionale di lavoro o  di  clausola
          del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti  di  cui  al
          primo periodo resta, altresi',  preclusa  indipendentemente
          dal numero dei  dipendenti  la  facolta'  di  recedere  dal
          contratto  per  giustificato  motivo  oggettivo  ai   sensi
          dell'articolo 3 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604  e
          restano altresi' sospese  le  procedure  in  corso  di  cui
          all'articolo 7 della medesima legge. 
              11. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9 e
          10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati
          dalla  cessazione  definitiva  dell'attivita'  dell'impresa
          oppure  dalla  cessazione  definitiva   dell'attivita'   di
          impresa  conseguente  alla  messa  in  liquidazione   della
          societa'    senza    continuazione,     anche     parziale,
          dell'attivita',  nei  casi   in   cui   nel   corso   della
          liquidazione non si configuri la cessione di  un  complesso
          di  beni   o   attivita'   che   possano   configurare   un
          trasferimento d'azienda o di  un  ramo  di  essa  ai  sensi
          dell'articolo 2112 del codice civile  o  nelle  ipotesi  di
          accordo    collettivo    aziendale,     stipulato     dalle
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative a  livello  nazionale,  di  incentivo  alla
          risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  limitatamente   ai
          lavoratori che aderiscono  al  predetto  accordo.  A  detti
          lavoratori e' comunque riconosciuto il trattamento  di  cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
          Sono altresi' esclusi dal divieto i licenziamenti  intimati
          in caso di fallimento, quando non sia previsto  l'esercizio
          provvisorio dell'impresa o ne sia disposta  la  cessazione.
          Nel caso in cui l'esercizio provvisorio  sia  disposto  per
          uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i
          licenziamenti riguardanti  i  settori  non  compresi  nello
          stesso. 
              12. I trattamenti di  cui  ai  commi  1,  2  e  8  sono
          concessi nel limite massimo di spesa pari a 4.880,2 milioni
          di euro per l'anno 2021, ripartito in  2.901,0  milioni  di
          euro per i trattamenti di cassa  integrazione  ordinaria  e
          assegno  ordinario,  in  1.603,3  milioni  di  euro  per  i
          trattamenti di cassa integrazione  in  deroga  e  in  375,9
          milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede
          al monitoraggio del limite di  spesa  di  cui  al  presente
          comma. Qualora dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'
          stato raggiunto anche  in  via  prospettica  il  limite  di
          spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione   ulteriori
          domande. 
              13. I limiti di spesa di cui al comma 12  del  presente
          articolo e  all'articolo  1,  comma  312,  della  legge  30
          dicembre  2020,  n.  178,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni, rappresentano in ogni caso i  limiti  massimi
          di spesa complessivi  per  il  riconoscimento  dei  diversi
          trattamenti per l'anno 2021 previsti ai sensi del  presente
          articolo e dell'articolo 1, commi da 300 a 302 e 304  della
          predetta legge n. 178 del 2020 e rispettivamente pari,  per
          l'anno 2021, a complessivi 4.336,0 milioni di  euro  per  i
          trattamenti  di  cassa  integrazione  ordinaria  e  assegno
          ordinario, a complessivi 2.290,4  milioni  di  euro  per  i
          trattamenti di cassa  integrazione  in  deroga  e  a  657,9
          milioni di euro per i trattamenti di CISOA, per  un  totale
          complessivo pari a 7.284,3 milioni di euro per l'anno 2021.
          Ai fini dell'integrazione del complessivo limite  di  spesa
          di cui al primo periodo del presente comma e' in ogni  caso
          reso disponibile l'importo di 707,4  milioni  di  euro  per
          l'anno  2021  di  cui  all'articolo  12,  comma   13,   del
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,  n.  176,  il
          quale  e'  trasferito   all'INPS   e,   qualora   dovessero
          verificarsi le condizioni di  cui  all'ultimo  periodo  del
          comma  12  del  presente  articolo,  attribuito   dall'INPS
          medesimo, previa comunicazione al Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, per l'integrazione degli specifici limiti di
          spesa di cui al primo periodo del presente comma in ragione
          delle risultanze del monitoraggio effettuato  ai  fini  del
          rispetto  dei  limiti  di   spesa.   Qualora,   a   seguito
          dell'attivita'  di  monitoraggio  relativa  ai  trattamenti
          concessi di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,
          dovessero emergere economie rispetto alle  somme  stanziate
          per una o  piu'  tipologie  dei  trattamenti  previsti,  le
          stesse possono essere utilizzate, con decreto del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  prioritariamente
          per finanziare eventuali esigenze finanziarie  relative  ad
          altre tipologie di trattamenti di cui al primo periodo  del
          presente comma, fermi restando i limiti massimi  di  durata
          previsti dai commi  1,  2  e  8  del  presente  articolo  e
          dall'articolo 1, commi 300 e 304 della citata legge n.  178
          del 2020, ovvero, limitatamente ai datori di lavoro di  cui
          al  comma  2  del  presente  articolo,  i   quali   abbiano
          interamente fruito  del  periodo  complessivo  di  quaranta
          settimane, per  finanziare  un'eventuale  estensione  della
          durata massima di cui al comma 2 medesimo nell'ambito delle
          risorse accertate come disponibili  in  via  residuale.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare le occorrenti variazioni di bilancio  in  termini
          di residui, competenza e cassa. 
              14. All'onere derivante  dai  commi  7  e  12,  pari  a
          5.980,2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede  quanto
          a 2.668,6 milioni di euro mediante utilizzo  del  fondo  di
          cui all'articolo 1, comma 299 della legge 30 dicembre 2020,
          n. 178,  come  rifinanziato  dall'articolo  7  e  quanto  a
          3.311,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.». 
              - Si riporta il testo del comma 29,  dell'articolo  64,
          del decreto legge 25 maggio 2021, n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i  servizi  territoriali)
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Contributo  a  fondo  perduto).  -  1.  -  28.
          Omissis. 
              29. Agli oneri di cui ai commi  4  e  14,  valutati  in
          9.273 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
          dell'articolo 77. 
              Omissis.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   6,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
              «Art. 6  (Disposizioni  finanziarie  e  finali).  -  1.
          L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  61  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al  Fondo  per  le
          aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
          per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 
              1-bis. Le  risorse  rivenienti  dalla  riduzione  delle
          dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono  iscritte  nel
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
              1-ter.    Alla    copertura    dell'onere     derivante
          dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2,  comma  8,  e
          5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
          l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno  2009,  si
          provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui al comma 1-bis per gli importi, al fine  di  compensare
          gli effetti in termini di indebitamento netto,  di  cui  al
          comma 1. 
              1-quater. Una quota delle risorse  iscritte  nel  Fondo
          per interventi strutturali di politica economica  ai  sensi
          del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di  euro  per  l'anno
          2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
          medesimi anni. 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.».