art. 1 note (parte 22)

           	
				
 
          Note al comma 658: 
              - La legge 5  ottobre  1991,  n.  317  (Interventi  per
          l'innovazione e  lo  sviluppo  delle  piccole  imprese)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 1991, n. 237,
          S.O. 
              - La legge 11 maggio 1999, n. 140 (Norme in materia  di
          attivita'  produttive)   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 21 maggio 1999, n. 117. 
          Note al comma 660: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 46-bis del  decreto
          legislativo 11 aprile  2006,  n.  198  (Codice  delle  pari
          opportunita' tra uomo e  donna,  a  norma  dell'articolo  6
          della legge 28 novembre 2005, n. 246): 
              «Art. 46-bis (Certificazione della parita' di  genere).
          - 1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2022  e'  istituita  la
          certificazione della parita' di genere al fine di attestare
          le politiche e le misure concrete adottate  dai  datori  di
          lavoro per ridurre il divario di genere in  relazione  alle
          opportunita' di crescita in azienda, alla parita' salariale
          a parita' di mansioni, alle  politiche  di  gestione  delle
          differenze di genere e alla tutela della maternita'. 
              2. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari
          opportunita', di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali e con il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, sono stabiliti: 
              a)  i  parametri  minimi  per  il  conseguimento  della
          certificazione della  parita'  di  genere  da  parte  delle
          aziende di cui  all'articolo  46,  commi  1  e  1-bis,  con
          particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle
          opportunita'   di   progressione   in   carriera   e   alla
          conciliazione dei tempi di vita  e  di  lavoro,  anche  con
          riguardo ai lavoratori occupati di sesso femminile in stato
          di gravidanza; 
              b) le modalita' di acquisizione e di  monitoraggio  dei
          dati trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili  dal
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
              c) le modalita' di coinvolgimento delle  rappresentanze
          sindacali aziendali e delle consigliere e  dei  consiglieri
          di parita' regionali, delle citta'  metropolitane  e  degli
          enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56,
          nel controllo e nella verifica del rispetto  dei  parametri
          di cui alla lettera a); 
              d) le forme di pubblicita' della  certificazione  della
          parita' di genere. 
              3. E' istituito, presso il  Dipartimento  per  le  pari
          opportunita' della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          un Comitato  tecnico  permanente  sulla  certificazione  di
          genere nelle  imprese,  costituito  da  rappresentanti  del
          medesimo  Dipartimento  per  le  pari   opportunita',   del
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,   del
          Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei
          consiglieri di parita', da rappresentanti  sindacali  e  da
          esperti, individuati secondo modalita' definite con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  o  del  Ministro
          delegato per le  pari  opportunita',  di  concerto  con  il
          Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e  con  il
          Ministro dello sviluppo economico. 
              4. Dall'istituzione e dal  funzionamento  del  Comitato
          tecnico di cui al comma  3  non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica.  Ai  suoi
          componenti non  spettano  compensi,  gettoni  di  presenza,
          rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.». 
          Note al comma 661: 
              - Il riferimento al testo del citato articolo  19,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   2006,   n.   248
          (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale,
          per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica, nonche' interventi in materia  di  entrate  e  di
          contrasto all'evasione fiscale) e' riportato nelle note  al
          comma 139. 
          Note al comma 667: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge  19
          luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale,  al  codice
          di procedura penale e  altre  disposizioni  in  materia  di
          tutela delle vittime di violenza domestica e di genere): 
              «Art. 17 (Modifiche all'articolo 13-bis della legge  26
          luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento  psicologico
          per i condannati per  reati  sessuali,  per  maltrattamenti
          contro familiari o conviventi e per atti persecutori). - 1.
          All'articolo 13-bis della legge 26  luglio  1975,  n.  354,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al  comma  1,  le  parole:  «nonche'  agli  articoli
          609-bis e 609-octies del medesimo codice,  se  commessi  in
          danno di persona minorenne» sono sostituite dalle seguenti:
          «nonche'  agli  articoli   572,   583-quinquies,   609-bis,
          609-octies e 612-bis del medesimo codice»; 
              b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
              "1-bis. Le persone condannate per i delitti di  cui  al
          comma 1  possono  essere  ammesse  a  seguire  percorsi  di
          reinserimento nella societa' e di recupero  presso  enti  o
          associazioni che si  occupano  di  prevenzione,  assistenza
          psicologica  e  recupero  di  soggetti  condannati  per   i
          medesimi reati, organizzati previo accordo tra  i  suddetti
          enti o associazioni e gli istituti penitenziari"; 
              c)   la   rubrica   e'   sostituita   dalla   seguente:
          "Trattamento  psicologico  per  i  condannati   per   reati
          sessuali, per maltrattamenti contro familiari o  conviventi
          e per atti persecutori".». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 13-bis,  della
          legge  26  luglio  1975,  n.  354  (Norme  sull'ordinamento
          penitenziario e sulla esecuzione delle misure  privative  e
          limitative della liberta'): 
              «Art.  1  (Trattamento  e  rieducazione).   -   1.   Il
          trattamento penitenziario deve essere conforme a umanita' e
          deve assicurare il rispetto della dignita'  della  persona.
          Esso  e'  improntato  ad  assoluta   imparzialita',   senza
          discriminazioni in ordine a  sesso,  identita'  di  genere,
          orientamento  sessuale,  razza,  nazionalita',   condizioni
          economiche  e  sociali,  opinioni  politiche   e   credenze
          religiose,  e  si  conforma  a  modelli   che   favoriscono
          l'autonomia,  la  responsabilita',  la  socializzazione   e
          l'integrazione. 
              2. Il trattamento tende, anche  attraverso  i  contatti
          con l'ambiente esterno,  al  reinserimento  sociale  ed  e'
          attuato  secondo  un  criterio  di  individualizzazione  in
          rapporto alle specifiche condizioni degli interessati. 
              3.  Ad  ogni  persona  privata  della   liberta'   sono
          garantiti i diritti fondamentali; e' vietata ogni  violenza
          fisica e morale in suo danno. 
              4.  Negli  istituti  l'ordine  e  la  disciplina   sono
          mantenuti nel rispetto dei diritti  delle  persone  private
          della liberta'. 
              5.  Non  possono  essere   adottate   restrizioni   non
          giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e
          della disciplina  e,  nei  confronti  degli  imputati,  non
          indispensabili a fini giudiziari. 
              6. I detenuti e gli internati sono chiamati o  indicati
          con il loro nome. 
              7.  Il   trattamento   degli   imputati   deve   essere
          rigorosamente informato al principio per cui essi non  sono
          considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.». 
              «Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i  condannati
          per reati sessuali, per maltrattamenti contro  familiari  o
          conviventi  e  per  atti  persecutori).  -  1.  Le  persone
          condannate per i delitti  di  cui  agli  articoli  600-bis,
          600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui
          all'articolo   600-quater.1,   600-quinquies,   609-quater,
          609-quinquies e 609-undecies  del  codice  penale,  nonche'
          agli  articoli  572,   articolo   583-quinquies,   609-bis,
          609-octies  e  612-bis   del   medesimo   codice,   possono
          sottoporsi a un trattamento psicologico  con  finalita'  di
          recupero  e  di  sostegno.   La   partecipazione   a   tale
          trattamento e' valutata ai sensi dell'articolo 4-bis, comma
          1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione
          dei benefici previsti dalla medesima disposizione. 
              1-bis. Le persone condannate per i delitti  di  cui  al
          comma 1  possono  essere  ammesse  a  seguire  percorsi  di
          reinserimento nella societa' e di recupero  presso  enti  o
          associazioni che si  occupano  di  prevenzione,  assistenza
          psicologica  e  recupero  di  soggetti  condannati  per   i
          medesimi reati, organizzati previo accordo tra  i  suddetti
          enti o associazioni e gli istituti penitenziari.». 
          Note al comma 668: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   5-bis,   del
          decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  ottobre  2013,   n.   119
          (Disposizioni urgenti in materia  di  sicurezza  e  per  il
          contrasto della violenza di  genere,  nonche'  in  tema  di
          protezione civile e di commissariamento delle province): 
              «Art. 5-bis (Azioni per  i  centri  antiviolenza  e  le
          case-rifugio). - 1. Al fine di  dare  attuazione  a  quanto
          previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del presente
          decreto, il Fondo per le politiche relative  ai  diritti  e
          alle pari opportunita', di cui all'articolo  19,  comma  3,
          del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  e'
          incrementato di 10 milioni di euro per l'anno  2013,  di  7
          milioni di euro per l'anno 2014 e di  10  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno  2015.  Al  relativo  onere  si
          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 61, comma 22,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   e   successive
          modificazioni, e, quanto a 7 milioni  di  euro  per  l'anno
          2014 e a 10 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
          di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
          29 novembre 2004, n. 282,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
          interventi strutturali di politica economica.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              2. Il  Ministro  delegato  per  le  pari  opportunita',
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, provvede annualmente a  ripartire  tra
          le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto: 
              a) della programmazione regionale  e  degli  interventi
          gia' operativi per contrastare la  violenza  nei  confronti
          delle donne; 
              b)  del  numero  dei  centri  antiviolenza  pubblici  e
          privati gia' esistenti in ogni regione; 
              c) del numero delle case-rifugio  pubbliche  e  private
          gia' esistenti in ogni regione; 
              d) della necessita' di riequilibrare  la  presenza  dei
          centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione. 
              3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle  quali
          e' garantito l'anonimato, sono promossi da: 
              a) enti locali, in forma singola o associata; 
              b) associazioni e organizzazioni operanti  nel  settore
          del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime  di  violenza,
          che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche  in
          materia di violenza contro le  donne,  che  utilizzino  una
          metodologia  di  accoglienza  basata  sulla  relazione  tra
          donne, con personale specificamente formato; 
              c) soggetti di cui alle lettere a) e b),  di  concerto,
          d'intesa o in forma consorziata. 
              4. I centri antiviolenza e le case-rifugio  operano  in
          maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari  e
          assistenziali territoriali, tenendo conto delle  necessita'
          fondamentali per la protezione delle persone che  subiscono
          violenza,  anche  qualora  svolgano  funzioni  di   servizi
          specialistici. 
              5. Indipendentemente dalle  metodologie  di  intervento
          adottate e  dagli  specifici  profili  professionali  degli
          operatori   coinvolti,   la   formazione    delle    figure
          professionali dei centri antiviolenza e delle  case-rifugio
          promuove un approccio integrato  alle  fenomenologie  della
          violenza, al fine  di  garantire  il  riconoscimento  delle
          diverse dimensioni della violenza subita dalle  persone,  a
          livello   relazionale,   fisico,   psicologico,    sociale,
          culturale ed economico. Fa altresi' parte della  formazione
          degli   operatori   dei   centri   antiviolenza   e   delle
          case-rifugio  il  riconoscimento  delle  dimensioni   della
          violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere. 
              6. Le regioni destinatarie  delle  risorse  oggetto  di
          riparto  presentano  al  Ministro  delegato  per  le   pari
          opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione
          concernente le iniziative adottate nell'anno  precedente  a
          valere sulle risorse medesime. 
              7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni,
          il Ministro delegato per le pari opportunita' presenta alle
          Camere, entro il 30 giugno  di  ogni  anno,  una  relazione
          sullo stato di utilizzo delle risorse  stanziate  ai  sensi
          del presente articolo.». 
              - Il riferimento al testo del citato articolo  19,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   2006,   n.   248
          (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale,
          per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica, nonche' interventi in materia  di  entrate  e  di
          contrasto all'evasione fiscale) e' riportato nelle note  al
          comma 139. 
          Note al comma 669: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   26-bis   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126(Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): 
              «Art.  26-bis  (Implementazione  dei  centri   per   il
          recupero  degli  uomini  autori  di  violenza).  -  1.   In
          considerazione dell'estensione del fenomeno della  violenza
          di   genere    anche    in    conseguenza    dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la tutela
          dalla violenza di genere e la prevenzione  della  stessa  e
          specificamente per contrastare tale fenomeno  favorendo  il
          recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo  per  le
          politiche relative ai diritti e alle pari opportunita',  di
          cui all'articolo 19, comma 3, del  decreto-legge  4  luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 1 milione di euro a
          decorrere  dall'anno  2020.  Le   predette   risorse   sono
          destinate, nel limite di spesa autorizzato,  esclusivamente
          all'istituzione  e   al   potenziamento   dei   centri   di
          riabilitazione per uomini maltrattanti. 
              2. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 1 milione di euro  a  decorrere  dall'anno
          2020, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114,
          comma 4, del presente decreto.». 
              - Il riferimento al testo del citato articolo  19,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   2006,   n.   248
          (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale,
          per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica, nonche' interventi in materia  di  entrate  e  di
          contrasto all'evasione fiscale) e' riportato nelle note  al
          comma 139. 
          Note al comma 670: 
              - Il riferimento al testo del citato articolo  19,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   2006,   n.   248
          (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale,
          per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica, nonche' interventi in materia  di  entrate  e  di
          contrasto all'evasione fiscale) e' riportato nelle note  al
          comma 139. 
              - Il riferimento al testo del citato  articolo  8,  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281(Definizione  ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali) e' riportato nelle note al comma 161. 
          Note al comma 673: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  della  legge  29
          maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la
          prevenzione   ed   il   contrasto    del    fenomeno    del
          cyberbullismo): 
              «Art. 4 (Linee di orientamento per la prevenzione e  il
          contrasto in ambito  scolastico).  -  1.  Per  l'attuazione
          delle  finalita'  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,   il
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca,   sentito   il   Ministero   della   giustizia   -
          Dipartimento per la  giustizia  minorile  e  di  comunita',
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge  adotta  linee  di  orientamento   per   la
          prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle  scuole,
          anche  avvalendosi  della  collaborazione   della   Polizia
          postale  e  delle  comunicazioni,  e   provvede   al   loro
          aggiornamento con cadenza biennale. 
              2.  Le  linee  di  orientamento  di  cui  al  comma  1,
          conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7
          dell'articolo  1  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,
          includono per il  triennio  2017-2019:  la  formazione  del
          personale scolastico, prevedendo la  partecipazione  di  un
          proprio  referente  per  ogni  autonomia   scolastica;   la
          promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonche' di ex
          studenti che abbiano gia' operato all'interno dell'istituto
          scolastico  in   attivita'   di   peer   education,   nella
          prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole;
          la previsione di misure  di  sostegno  e  rieducazione  dei
          minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto
          dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca. Dall'adozione  delle  linee  di  orientamento  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della  propria
          autonomia, individua fra i  docenti  un  referente  con  il
          compito di coordinare le iniziative  di  prevenzione  e  di
          contrasto  del  cyberbullismo,  anche   avvalendosi   della
          collaborazione  delle  Forze  di  polizia   nonche'   delle
          associazioni  e  dei  centri  di   aggregazione   giovanile
          presenti sul territorio. 
              4.  Gli  uffici  scolastici  regionali  promuovono   la
          pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti  di
          particolare interesse  elaborati  da  reti  di  scuole,  in
          collaborazione con i servizi minorili  dell'Amministrazione
          della giustizia, le prefetture -  Uffici  territoriali  del
          Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le  Forze
          di polizia nonche' associazioni ed enti, per promuovere sul
          territorio azioni integrate di contrasto del  cyberbullismo
          e l'educazione alla  legalita'  al  fine  di  favorire  nei
          ragazzi  comportamenti  di  salvaguardia  e  di  contrasto,
          agevolando e valorizzando il coinvolgimento di  ogni  altra
          istituzione competente, ente  o  associazione,  operante  a
          livello  nazionale  o   territoriale,   nell'ambito   delle
          attivita' di formazione e sensibilizzazione.  I  bandi  per
          accedere   ai   finanziamenti,   l'entita'   dei    singoli
          finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i  dettagli
          relativi ai progetti finanziati sono  pubblicati  nel  sito
          internet istituzionale degli uffici  scolastici  regionali,
          nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica. 
              5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del
          comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,
          le  istituzioni  scolastiche  di  ogni  ordine   e   grado,
          nell'ambito della propria  autonomia  e  nell'ambito  delle
          risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  promuovono
          l'educazione all'uso consapevole della rete internet  e  ai
          diritti e doveri  connessi  all'utilizzo  delle  tecnologie
          informatiche,  quale  elemento  trasversale  alle   diverse
          discipline curricolari, anche mediante la realizzazione  di
          apposite  attivita'   progettuali   aventi   carattere   di
          continuita' tra i diversi gradi di istruzione o di progetti
          elaborati da reti di  scuole  in  collaborazione  con  enti
          locali,   servizi   territoriali,   organi   di    polizia,
          associazioni ed enti. 
              6.  I  servizi  territoriali,   con   l'ausilio   delle
          associazioni e degli altri enti che perseguono le finalita'
          della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse
          disponibili,  specifici  progetti  personalizzati  volti  a
          sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonche'
          a rieducare,  anche  attraverso  l'esercizio  di  attivita'
          riparatorie o di utilita' sociale,  i  minori  artefici  di
          tali condotte.». 
          Note al comma 675: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  614  e  633  del
          codice penale: 
              «Art.  614  (Violazione  di  domicilio).   -   Chiunque
          s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo  di
          privata dimora, o nelle appartenenze  di  essi,  contro  la
          volonta'  espressa  o  tacita  di  chi  ha  il  diritto  di
          escluderlo, ovvero vi s'introduce  clandestinamente  o  con
          inganno, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. 
              Alla stessa pena soggiace chi si  trattiene  nei  detti
          luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha il  diritto  di
          escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente  o  con
          inganno. 
              Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. 
              La pena e' da due a sei anni, e si  procede  d'ufficio,
          se il fatto e' commesso con violenza  sulle  cose,  o  alle
          persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato.». 
              «Art. 633 (Invasione di terreni o edifici). -  Chiunque
          invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o
          privati, al  fine  di  occuparli  o  di  trarne  altrimenti
          profitto, e' punito, a querela della persona offesa, con la
          reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro  103  a
          euro 1.032. 
              Si applica la pena della reclusione da  due  a  quattro
          anni della multa da euro 206  a  euro  2064  e  si  procede
          d'ufficio se il fatto e' commesso da piu' di cinque persone
          o se il fatto e' commesso da persona palesemente armata. 
              Se il fatto e' commesso da due o piu' persone, la  pena
          per i promotori o gli organizzatori e' aumentata.». 
          Note al comma 677: 
              - Si riporta il testo del comma 1264, dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007): 
              «Art. 1. - 1. - 1263. Omissis. 
              1264. Al fine di  garantire  l'attuazione  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire  su
          tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
          autosufficienti, e' istituito  presso  il  Ministero  della
          solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le  non
          autosufficienze», al quale e' assegnata  la  somma  di  100
          milioni di euro per l'anno 2007 e di 200  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 
              Omissis.». 
          Note al comma 681: 
              - Si riporta il testo del comma 778,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 777. Omissis. 
              778.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'interno e' istituito un fondo, con una dotazione di  5
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2021  e  2022,  in
          favore degli enti  locali  strutturalmente  deficitari,  in
          stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario  ai
          sensi degli articoli 242, 243-bis e  244  del  testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietari  di
          rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi
          alle normative  edilizie  o  sanitario-amministrative  alla
          data di entrata in vigore della presente legge. 
              Omissis.». 
          Note al comma 682: 
              - La legge 14 agosto 1991,  n.  281  (Legge  quadro  in
          materia  di  animali  di  affezione   e   prevenzione   del
          randagismo) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30 agosto  1991,
          n. 203. 
          Note al comma 683: 
              - Si riporta il testo dei commi 15-quater, 15-quinquies
          e 15-sexies, dell'articolo 5 del decreto-legge  21  ottobre
          2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2021 n. 215, (Misure urgenti in materia  economica
          e  fiscale,  a   tutela   del   lavoro   e   per   esigenze
          indifferibili): 
              «Art. 5 (Disposizioni urgenti in materia fiscale). - 1.
          - 15-ter. Omissis. 
              15-quater. Al decreto del Presidente  della  Repubblica
          26  ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) all'articolo 4: 
              1) al quarto comma, le parole da: ", ad  esclusione  di
          quelle" fino a: "organizzazioni nazionali" sono soppresse; 
              2)  al  quinto  comma,  le  parole:   ",   escluse   le
          pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e  di
          categoria, religiose,  assistenziali,  culturali,  sportive
          dilettantistiche, di promozione  sociale  e  di  formazione
          extrascolastica della  persona  cedute  prevalentemente  ai
          propri associati" nonche' le parole: "le cessioni di beni e
          le  prestazioni  di  servizi  effettuate  in  occasione  di
          manifestazioni  propagandistiche   dai   partiti   politici
          rappresentati nelle assemblee nazionali e  regionali"  sono
          soppresse; 
              3) i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati; 
              b) all'articolo 10, dopo il terzo comma sono aggiunti i
          seguenti: 
              "L'esenzione  dall'imposta  si  applica  inoltre   alle
          seguenti  operazioni,  a  condizione   di   non   provocare
          distorsioni  della  concorrenza  a  danno   delle   imprese
          commerciali soggette all'IVA: 
              1) le prestazioni di servizi e le cessioni di  beni  ad
          esse strettamente connesse, effettuate in conformita'  alle
          finalita'   istituzionali   da   associazioni    politiche,
          sindacali  e  di   categoria,   religiose,   assistenziali,
          culturali,  di   promozione   sociale   e   di   formazione
          extra-scolastica della persona, a fronte del  pagamento  di
          corrispettivi  specifici,  o  di  contributi  supplementari
          fissati in conformita' dello  statuto,  in  funzione  delle
          maggiori o diverse prestazioni alle  quali  danno  diritto,
          nei  confronti  di  soci,  associati  o  partecipanti,   di
          associazioni che svolgono la medesima attivita' e  che  per
          legge,  regolamento  o  statuto  fanno  parte  di  un'unica
          organizzazione locale o nazionale, nonche'  dei  rispettivi
          soci,  associati  o  partecipanti  e  dei  tesserati  dalle
          rispettive organizzazioni nazionali; 
              2) le prestazioni di servizi strettamente connesse  con
          la pratica dello sport o  dell'educazione  fisica  rese  da
          associazioni sportive  dilettantistiche  alle  persone  che
          esercitano  lo  sport  o  l'educazione  fisica  ovvero  nei
          confronti  di  associazioni  che   svolgono   le   medesime
          attivita' e che per  legge,  regolamento  o  statuto  fanno
          parte  di  un'unica  organizzazione  locale  o   nazionale,
          nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
          tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; 
              3) le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di  servizi
          effettuate in occasione di manifestazioni  propagandistiche
          dagli enti e dagli  organismi  di  cui  al  numero  1)  del
          presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto; 
              4)  la  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  nei
          confronti di  indigenti  da  parte  delle  associazioni  di
          promozione  sociale  ricomprese  tra  gli   enti   di   cui
          all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25  agosto
          1991,  n.  287,  le  cui  finalita'   assistenziali   siano
          riconosciute dal Ministero  dell'interno,  sempreche'  tale
          attivita'    di    somministrazione    sia     strettamente
          complementare a quelle svolte in diretta  attuazione  degli
          scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in  cui
          viene svolta l'attivita'. 
              Le disposizioni di cui al quarto comma si  applicano  a
          condizione  che  le  associazioni  interessate  abbiano  il
          divieto di distribuire, anche in modo  indiretto,  utili  o
          avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,  riserve  o  capitale
          durante   la   vita   dell'associazione,   salvo   che   la
          destinazione o la distribuzione  non  siano  imposte  dalla
          legge, e si conformino alle seguenti clausole, da  inserire
          nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma
          dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata  o
          registrata, ovvero alle  corrispondenti  clausole  previste
          dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo
          3 luglio 2017, n. 117: 
              1) obbligo di devolvere  il  patrimonio  dell'ente,  in
          caso di suo scioglimento  per  qualunque  causa,  ad  altra
          associazione con finalita' analoghe o ai fini  di  pubblica
          utilita', sentito l'organismo di controllo e salva  diversa
          destinazione imposta dalla legge; 
              2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
          modalita' associative volte a garantire l'effettivita'  del
          rapporto   medesimo,    escludendo    espressamente    ogni
          limitazione   in   funzione   della   temporaneita'   della
          partecipazione alla vita associativa e prevedendo  per  gli
          associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto
          per l'approvazione e le modificazioni dello statuto  e  dei
          regolamenti  e  per  la  nomina  degli   organi   direttivi
          dell'associazione; 
              3) obbligo di redigere e di  approvare  annualmente  un
          rendiconto economico e finanziario secondo le  disposizioni
          statutarie; 
              4) eleggibilita' libera  degli  organi  amministrativi;
          principio  del  voto  singolo  di  cui  all'articolo  2538,
          secondo comma, del codice civile; sovranita' dell'assemblea
          dei soci,  associati  o  partecipanti  e  criteri  di  loro
          ammissione  ed  esclusione;  criteri  e  idonee  forme   di
          pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle  relative
          deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto
          per  corrispondenza  per  le  associazioni  il   cui   atto
          costitutivo, anteriore al 1°  gennaio  1997,  preveda  tale
          modalita' di  voto  ai  sensi  dell'articolo  2538,  ultimo
          comma, del codice civile e  sempreche'  le  stesse  abbiano
          rilevanza  a   livello   nazionale   e   siano   prive   di
          organizzazione a livello locale; 
              5)  intrasmissibilita'   della   quota   o   contributo
          associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
          e non rivalutabilita' della stessa. 
              Le disposizioni di cui ai numeri 2)  e  4)  del  quinto
          comma  non  si  applicano   alle   associazioni   religiose
          riconosciute dalle confessioni con le  quali  lo  Stato  ha
          stipulato   patti,   accordi   o   intese,   nonche'   alle
          associazioni politiche, sindacali e di categoria. 
              15-quinquies. In attesa della piena operativita'  delle
          disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore,  di
          cui al decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,  le
          organizzazioni  di  volontariato  e  le   associazioni   di
          promozione   sociale   che   hanno    conseguito    ricavi,
          ragguagliati  ad  anno,  non  superiori   a   euro   65.000
          applicano, ai soli fini dell'imposta sul  valore  aggiunto,
          il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63,
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
              15-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 15-quater  e
          15-quinquies rilevano ai soli fini dell'imposta sul  valore
          aggiunto. 
              Omissis.». 
          Note al comma 690: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1,  della  legge  5
          giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la
          prevenzione e la lotta contro l'AIDS): 
              «Art. 1 (Piano di interventi contro l'AIDS). - 1.  Allo
          scopo di contrastare la diffusione delle infezioni  da  HIV
          mediante le attivita' di prevenzione e di assicurare idonea
          assistenza alle  persone  affette  da  tali  patologie,  in
          particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero,  e'
          autorizzata   l'attuazione   dei    seguenti    interventi,
          nell'ambito dell'apposito  piano  ministeriale  predisposto
          dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS: 
              a) interventi di carattere  poliennale  riguardanti  la
          prevenzione, l'informazione, la  ricerca,  la  sorveglianza
          epidemiologica   ed   il   sostegno   dell'attivita'    del
          volontariato, attuati con le modalita' previste dall'azione
          programmata del Piano sanitario  nazionale  riguardante  la
          lotta  all'AIDS,  e  nei  limiti  degli  stanziamenti   ivi
          previsti anche a carico del bilancio  del  Ministero  della
          sanita'; 
              b)  costruzione  e  ristrutturazione  dei  reparti   di
          ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e
          gli arredi, la realizzazione  di  spazi  per  attivita'  di
          ospedale diurno e  l'istituzione  o  il  potenziamento  dei
          laboratori di virologia, microbiologia e immunologia  negli
          ospedali,  nonche'  nelle  cliniche  ed  istituti  previsti
          dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , per
          un ammontare complessivo massimo di  lire  2.100,  miliardi
          con priorita'  per  le  opere  di  ristrutturazione  e  con
          graduale realizzazione delle nuove costruzioni, secondo  le
          indicazioni  che   periodicamente   verranno   date   dalla
          Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS sentiti la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  e  il  Consiglio  sanitario
          nazionale, in relazione alle previsioni  epidemiologiche  e
          alle conseguenti esigenze assistenziali; 
              c) assunzione di personale medico e  infermieristico  a
          completamento degli organici delle strutture di ricovero di
          malattie infettive e dei laboratori di cui alla lettera b),
          e del personale laureato non medico  e  tecnico  occorrente
          per gli stessi laboratori  negli  ospedali,  nonche'  nelle
          cliniche ed istituti di cui all'articolo 39 della legge  23
          dicembre  1978,  n.  833  ,  a  graduale  attuazione  degli
          standard indicati dal  decreto  ministeriale  13  settembre
          1988 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  225  del  24
          settembre 1988, fino ad una spesa complessiva annua di lire
          120 miliardi, a regime, e di lire 80  miliardi  per  l'anno
          1990; 
              d)  svolgimento   di   corsi   di   formazione   e   di
          aggiornamento professionale per il personale dei reparti di
          ricovero per malattie infettive e degli altri  reparti  che
          ricoverano ammalati di AIDS da tenersi fuori dall'orario di
          servizio, con obbligo di frequenza e con corresponsione  di
          un assegno di studio dell'importo di lire 4  milioni  lordi
          annui, fino ad una  spesa  annua  complessiva  di  lire  35
          miliardi; 
              e)  potenziamento  dei   servizi   di   assistenza   ai
          tossicodipendenti mediante la graduale assunzione di unita'
          di personale sanitario  e  tecnico,  da  ripartire  tra  le
          regioni  e  le  province  autonome  in   proporzione   alle
          rispettive esigenze, fino ad una spesa complessiva annua di
          lire 38 miliardi a regime e di lire 20 miliardi per  l'anno
          1990; 
              f) potenziamento  dei  servizi  multinazionali  per  le
          malattie  a  trasmissione  sessuale  mediante  la  graduale
          assunzione di unita' di personale sanitario e  tecnico,  da
          ripartire tra le regioni e province autonome in proporzione
          alle rispettive esigenze, fino  ad  una  spesa  complessiva
          annua di lire 6 miliardi, a regime; 
              g) potenziamento dei ruoli del personale  dell'Istituto
          superiore di sanita'. Per far fronte alle esigenze  di  cui
          al presente articolo,  ai  fini  del  raggiungimento  degli
          obiettivi  di  cui  alla  presente  legge,   le   dotazioni
          organiche dei  ruoli  dell'Istituto  superiore  di  sanita'
          previste dalla tabella B, quadro I lettere a) e b),  quadro
          II lettere a) e b), quadro III  lettera  a)  e  quadro  IV,
          annessa alla legge 7 agosto 1973, n.  519  ,  e  successive
          modificazioni, sono incrementate, a partire dal 1°  gennaio
          1991, rispettivamente, di 4, 20, 5, 5, 5 e  20  unita'.  Al
          relativo onere, valutato in lire 2.018,5 milioni in ragione
          d'anno, si provvede mediante  quota  parte  delle  maggiori
          entrate di  cui  al  successivo  periodo.  Le  tariffe  dei
          servizi a pagamento resi a terzi dall'Istituto superiore di
          sanita' sono adeguate entro il 31  dicembre  1990,  con  la
          procedura di cui al comma terzo dell'articolo 3 della legge
          7 agosto 1973, n 519 , in modo da assicurare un gettito  in
          ragione d'anno non inferiore  a  lire  10.000  milioni.  Le
          unita' di personale di cui ai quadri II, III e IV,  portati
          in  aumento,  potranno  essere  reperite,  in  deroga  alle
          vigenti disposizioni, mediante utilizzo  delle  graduatorie
          dei concorsi espletati nell'ultimo quinquennio. 
              2. Le unita' sanitarie locali, sulla base di  indirizzi
          regionali, promuovono la graduale  attivazione  di  servizi
          per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS
          e patologie correlate, finalizzati  a  garantire  idonea  e
          qualificata assistenza nei casi in cui,  superata  la  fase
          acuta della malattia, sia  possibile  la  dimissione  dallo
          ospedale e la prosecuzione delle occorrenti terapie  presso
          il domicilio dei pazienti. Il trattamento  a  domicilio  ha
          luogo mediante l'impiego,  per  il  tempo  necessario,  del
          personale infermieristico del reparto ospedaliero da cui e'
          disposta la dimissione che operera' a domicilio secondo  le
          stesse norme previste per  l'ambiente  ospedaliero  con  la
          consulenza dei medici del reparto stesso, la partecipazione
          all'assistenza del medico di famiglia e la  collaborazione,
          quando  possibile,  del  volontariato   e   del   personale
          infermieristico e  tecnico  dei  servizi  territoriali.  Il
          trattamento a domicilio, entro il limite massimo  di  2.100
          posti da ripartire tra le regioni e le province autonome in
          proporzione alle rispettive esigenze ed entro il limite  di
          spesa complessiva annua di lire 60 miliardi, a regime, e di
          lire 20 miliardi per il 1990,  puo'  essere  attuato  anche
          presso idonee residenze collettive o case alloggio, con  il
          ricorso ad istituzioni di volontariato o ad  organizzazioni
          assistenziali diverse all'uopo convenzionate o a  personale
          infermieristico  convenzionato  che  operera'  secondo   le
          indicazioni dei responsabili del  reparto  ospedaliero.  Le
          modalita' di convenzionamento sono definite da un  apposito
          decreto ministeriale. 
              3. Gli spazi per l'attivita'  di  ospedale  diurno,  da
          realizzare secondo le previsioni del comma 1,  lettera  b),
          sono funzionalmente  aggregati  alle  unita'  operative  di
          degenza, nel rapporto di un posto  di  assistenza  a  ciclo
          diurno per ogni cinque posti di degenza ordinari, tra  loro
          pienamente  equivalenti  agli  effetti  degli  standard  di
          personale. Con atto di indirizzo e coordinamento, daemanare
          ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre  1978,  n.
          833 , sono stabiliti criteri uniformi per l'attivazione  da
          parte delle unita' sanitarie locali dei posti di assistenza
          a ciclo diurno negli ospedali, con particolare riguardo  ai
          reparti di malattie infettive e alle specifiche esigenze di
          diagnosi e cura delle infezioni  da  HIV,  nonche'  criteri
          uniformi per l'attivazione dei servizi di cui al comma 2  e
          sugli organici relativi. 
              4. Nelle  singole  regioni  e  province  autonome,  gli
          interventi di  costruzione  e  ristrutturazione  dei  posti
          letto e quelli di  adeguamento  degli  organici,  entro  le
          complessive previsioni quantitative stabilite al  comma  1,
          lettere b) e c), possono essere realizzati anche  in  altri
          reparti che  siano  prevalentemente  impegnati,  secondo  i
          piani  regionali  nell'assistenza  ai  casi  di  AIDS,  per
          oggettive e documentate condizioni epidemiologiche. 
              5. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1,
          lettera, b), si provvede con operazioni  di  mutuo  con  la
          BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti  e
          aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita'  e
          procedure  da  stabilirsi  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro. I finanziamenti predetti sono iscritti in  apposito
          capitolo dello stato  di  previsione  del  Ministero  della
          sanita'.  Alla  relativa  gestione  si  provvede   con   le
          modalita'  di  cui  al  comma   1   dell'articolo   5   del
          decreto-legge 8  febbraio  1988,  n.  27,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109. All'onere
          di ammortamento dei mutui, valutato in ragione di lire  250
          miliardi annui a decorrere dall'anno 1990, si fa fronte  in
          relazione alla mancata utilizzazione della  quota  di  lire
          3.000  miliardi  autorizzata  per  il  1988  dal  comma   5
          dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
              6. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1,
          lettere c), d) ed e), e al comma 2 si  provvede  con  quote
          del  fondo  sanitario  nazionale  di  parte  corrente,  che
          vengono vincolate allo scopo. 
              7. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1,
          lettera f), si fa fronte con gli  stanziamenti  di  cui  al
          capitolo 2547 dello stato di previsione del Ministero della
          sanita'.». 
          Note al comma 691: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   7,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27(Misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art. 7 (Arruolamento temporaneo di medici e infermieri
          militari). - 1. Al  fine  di  contrastare  e  contenere  il
          diffondersi del virus COVID-19, e' autorizzato, per  l'anno
          2020, l'arruolamento eccezionale, a  domanda,  di  militari
          dell'Esercito italiano  in  servizio  temporaneo,  con  una
          ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure  di
          seguito stabilite per ciascuna categoria di personale: 
              a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente; 
              b) n. 200 sottufficiali infermieri,  con  il  grado  di
          maresciallo. 
              2. Possono  essere  arruolati,  previo  giudizio  della
          competente commissione d'avanzamento, i cittadini  italiani
          in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) eta' non superiore ad anni 45; 
              b) possesso  della  laurea  magistrale  in  medicina  e
          chirurgia e della relativa abilitazione professionale,  per
          il personale di cui al comma 1, lettera  a),  ovvero  della
          laurea in infermieristica  e  della  relativa  abilitazione
          professionale, per il personale di cui al comma 1,  lettera
          b); 
              c)  non  essere  stati  giudicati  permanentemente  non
          idonei al servizio militare; 
              d) non essere stati dimessi d'autorita'  da  precedenti
          ferme nelle Forze armate; 
              e) non essere stati condannati per delitti non colposi,
          anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta,
          a pena condizionalmente sospesa o  con  decreto  penale  di
          condanna,  ovvero  non   essere   in   atto   imputati   in
          procedimenti penali per delitti non colposi. 
              3. Le procedure di  arruolamento  di  cui  al  presente
          articolo sono gestite tramite il portale on line  nel  sito
          internet del Ministero della difesa  "www.difesa.it"  e  si
          concludono entro quindici giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              4. Il personale di cui al comma 1  non  e'  fornito  di
          rapporto d'impiego e presta servizio attivo per  la  durata
          della ferma. Ad esso e' attribuito il trattamento giuridico
          e economico dei parigrado in servizio permanente. 
              5. Per la medesima finalita' di  cui  al  comma  1,  e'
          autorizzato il mantenimento in  servizio  di  ulteriori  60
          unita' di ufficiali medici delle Forze armate  appartenenti
          alle forze di completamento, di cui all'articolo 937, comma
          1, lettera d), del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
          66. 
              6. Agli oneri di cui al presente articolo pari  a  euro
          13.750.000 per l'anno 2020 e a euro  5.662.000  per  l'anno
          2021 si provvede ai sensi dell'articolo 126.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   19   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art. 19 (Funzionamento e potenziamento  della  Sanita'
          militare). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 7, del
          decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  e  nel
          rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalita', di
          requisiti, di  procedure  e  di  trattamento  giuridico  ed
          economico, per l'anno 2020  e'  autorizzato  l'arruolamento
          eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare,
          dell'Aeronautica militare e dell'Arma  dei  carabinieri  in
          servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata
          di un anno, nelle misure di seguito stabilite per  ciascuna
          categoria e Forza armata: 
              a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o  grado
          corrispondente,  di  cui  30  della  Marina  militare,   30
          dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri; 
              b)  100  sottufficiali  infermieri  con  il  grado   di
          maresciallo,  di  cui  50  della  Marina  militare   e   50
          dell'Aeronautica militare. 
              2. Le domande di partecipazione sono  presentate  entro
          quindici giorni dalla data di pubblicazione delle procedure
          di arruolamento  da  parte  della  Direzione  generale  del
          personale militare sul portale on-line  del  sito  internet
          del Ministero della difesa www.difesa.it e gli arruolamenti
          sono perfezionati entro i successivi 20 giorni. 
              3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente
          articolo nonche' quelli prestati ai sensi dell'articolo  7,
          comma  1,  del  citato  decreto-legge  n.  18   del   2020,
          costituiscono titolo di merito da valutare nelle  procedure
          concorsuali per il reclutamento di  personale  militare  in
          servizio permanente appartenente ai  medesimi  ruoli  delle
          Forze armate. 
              3-bis.  I  medici  arruolati  ai  sensi  del   presente
          articolo nonche' quelli arruolati ai sensi dell'articolo  7
          del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  qualora
          iscritti all'ultimo o al penultimo anno  di  corso  di  una
          scuola universitaria  di  specializzazione  in  medicina  e
          chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del
          trattamento economico previsto dal contratto di  formazione
          specialistica.   Il   periodo    di    attivita',    svolto
          esclusivamente  durante   lo   stato   di   emergenza,   e'
          riconosciuto ai fini del ciclo  di  studi  che  conduce  al
          conseguimento   del   diploma   di   specializzazione.   Le
          universita', ferma restando la  durata  legale  del  corso,
          assicurano il recupero delle attivita' formative,  tecniche
          e  assistenziali   necessarie   al   raggiungimento   degli
          obiettivi formativi previsti. 
              3-ter. In ragione dell'eccezionalita' e della  limitata
          durata della ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici
          arruolati in servizio temporaneo nell'Arma dei  carabinieri
          non sono attribuite le qualifiche di ufficiale  di  polizia
          giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza. 
              4. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa
          di euro 4.682.845 per l'anno  2020  e  euro  3.962.407  per
          l'anno 2021 
              5. Allo scopo di sostenere le attivita'  e  l'ulteriore
          potenziamento  dei  servizi  sanitari   militari   di   cui
          all'articolo 9, del decreto legge 17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, e' autorizzata  la  spesa  di  euro  84.132.000  per
          l'anno 2020. 
              6. Agli oneri  derivanti  dai  commi  4  e  5,  pari  a
          88.814.845 euro per l'anno 2020 e 3.241.969 euro per l'anno
          2021, si provvede, quanto  a  88.814.845  euro  per  l'anno
          2020, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 3.962.407 euro
          per l'anno 2021, mediante  corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2020,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero della difesa.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   22,   del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19): 
              «Art. 22  (Proroga  della  ferma  dei  medici  e  degli
          infermieri  militari  e  degli  incarichi  dei   funzionari
          tecnici per la biologia del Ministero della difesa).  -  1.
          La  durata  della  ferma  dei  medici  e  degli  infermieri
          militari di cui all'articolo 7, comma 1, del  decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo  19,  comma  1,
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e'
          prorogata, con il consenso degli interessati,  sino  al  31
          dicembre 2021. 
              2. All'onere derivante  dall'attuazione  del  comma  1,
          pari a euro 11.978.000 per  l'anno  2021,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 42. 
              3.  Gli  incarichi  individuali  a  tempo   determinato
          conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo
          8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  alle
          quindici unita' di personale di  livello  non  dirigenziale
          appartenente  all'Area  terza,  posizione   economica   F1,
          profilo  professionale  di  funzionario  tecnico   per   la
          biologia, la chimica e la fisica, sono prorogati di  dodici
          mesi. 
              4. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  3,
          pari a euro 231.000 per l'anno 2021 e a  euro  346.470  per
          l'anno  2022,  si  provvede  per  l'anno  2021   ai   sensi
          dell'articolo 42 e per l'anno 2022 mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19-undecies,  comma
          1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18  dicembre  2020,  n.  176
          (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19): 
              «Art. 19-undecies (Arruolamento a tempo determinato  di
          medici e infermieri militari). - 1. Per le finalita' di cui
          all'articolo 7 del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia  di
          modalita', di requisiti,  di  procedure  e  di  trattamento
          giuridico ed economico,  per  l'anno  2021  e'  autorizzato
          l'arruolamento,  a  domanda,  di  personale   dell'Esercito
          italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
          in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata
          di un  anno,  non  prorogabile,  e  posto  alle  dipendenze
          funzionali   dell'Ispettorato   generale   della    Sanita'
          militare, nelle misure di seguito  stabilite  per  ciascuna
          categoria e Forza armata: 
              a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o  grado
          corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano,  8  della
          Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare; 
              b)  70  sottufficiali  infermieri  con  il   grado   di
          maresciallo, di cui 30  dell'Esercito  italiano,  20  della
          Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare. 
              2. Le domande di arruolamento possono essere presentate
          entro  il  termine  di   dieci   giorni   dalla   data   di
          pubblicazione  della  relativa  procedura  da  parte  della
          Direzione  generale  del  personale  militare  sul  portale
          online  del  sito  internet  del  Ministero  della   difesa
          www.difesa.it e sono  definite  entro  i  successivi  venti
          giorni. 
              3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente
          articolo costituiscono titolo di merito da  valutare  nelle
          procedure concorsuali  per  il  reclutamento  di  personale
          militare in servizio permanente  appartenente  ai  medesimi
          ruoli delle Forze armate. 
              4.  Agli  ufficiali  medici  reclutati  ai  sensi   del
          presente articolo si applica l'articolo  19,  comma  3-bis,
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
              5. All'articolo 2197-ter.1, comma 2,  lettera  a),  del
          codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,   le   parole:   "la
          professione  sanitaria  infermieristica"  sono   sostituite
          dalle  seguenti:   "le   professioni   sanitarie   di   cui
          all'articolo 212, comma 1,". 
              6. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi
          dell'articolo 34.». 
          Note al comma 692: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   8,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27(Misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art. 8 (Assunzione urgente di funzionari  tecnici  per
          la biologia la chimica e  la  fisica  presso  le  strutture
          sanitarie militari). -  1.  Al  fine  di  far  fronte  alle
          esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione
          del  COVID  19,  di  garantire  i  livelli  essenziali   di
          assistenza e di sostenere e  supportare  sinergicamente  le
          altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario
          nazionale, tenuto conto dell'incremento delle prestazioni a
          carico  del  Dipartimento   scientifico   del   Policlinico
          militare del Celio causato anche dalle emergenze biologiche
          e  dalla  connessa  necessita'  di  sviluppo  di  test  per
          patogeni  rari,  il  Ministero  della  difesa,   verificata
          l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in  servizio,
          puo' conferire incarichi individuali a  tempo  determinato,
          previo avviso pubblico,  fino  a  un  massimo  di  quindici
          unita'   di   personale   di   livello   non   dirigenziale
          appartenente  all'Area  terza,  posizione   economica   F1,
          profilo  professionale  di  funzionario  tecnico   per   la
          biologia la chimica e la fisica. 
              2. Gli incarichi di cui  al  comma  1,  sono  conferiti
          previa selezione per titoli e colloquio mediante  procedure
          comparative e hanno  la  durata  di  un  anno  e  non  sono
          rinnovabili. 
              3. Le attivita' professionali svolte ai sensi dei commi
          1 e 2 costituiscono titoli  preferenziali  nelle  procedure
          concorsuali per  l'assunzione  di  personale  nei  medesimi
          profili professionali presso il Ministero della difesa. 
              4. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  e'
          autorizzata la spesa di euro 230.980 per l'anno 2020  e  di
          euro 346.470  per  l'anno  2021  e  ai  relativi  oneri  si
          provvede: 
              a) per l'anno 2020: 
              1)  quanto  a  euro  115.490,  mediante  corrispondente
          riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze
          dei  capitoli  relativi  alle  tre  Forze  armate,  di  cui
          all'art. 613 del codice dell'ordinamento militare,  di  cui
          al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
              2)  quanto  a  euro  115.490,  mediante  corrispondente
          riduzione del fondo per  la  riallocazione  delle  funzioni
          connesse al programma di  razionalizzazione,  accorpamento,
          riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale,
          per  le  esigenze  di   funzionamento,   ammodernamento   e
          manutenzione  e  supporto  dei  mezzi,  dei  sistemi,   dei
          materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate,
          inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonche' per il riequilibrio
          dei principali settori di spesa del Ministero della difesa,
          con  la  finalita'  di  assicurare   il   mantenimento   in
          efficienza dello  strumento  militare  e  di  sostenere  le
          capacita' operative, di cui  all'articolo  619  del  citato
          codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
              b) per l'anno 2021,  quanto  a  euro  346.470  mediante
          corrispondente riduzione del  fondo  per  la  riallocazione
          delle funzioni connesse al programma di  razionalizzazione,
          accorpamento, riduzione  e  ammodernamento  del  patrimonio
          infrastrutturale,  per  le   esigenze   di   funzionamento,
          ammodernamento e manutenzione e  supporto  dei  mezzi,  dei
          sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione  alle
          Forze armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri,  nonche'  per
          il  riequilibrio  dei  principali  settori  di  spesa   del
          Ministero della difesa, con la finalita' di  assicurare  il
          mantenimento in efficienza dello strumento  militare  e  di
          sostenere le capacita' operative, di cui  all'articolo  619
          del citato codice di cui al decreto  legislativo  15  marzo
          2010, n. 66.». 
              - Il testo del citato articolo 22, del decreto-legge 22
          marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure urgenti in  materia  di
          sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori  economici,  di
          lavoro,   salute   e   servizi    territoriali,    connesse
          all'emergenza da COVID-19) e' riportato nelle note al comma
          691. 
          Note al comma 693: 
              - Si riporta il testo del comma 488,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 487. Omissis. 
              488. Al fine di  incrementare  la  capacita'  operativa
          territoriale   della   Sanita'   militare    e    la    sua
          interoperabilita' con  i  sistemi  del  Servizio  sanitario
          nazionale, nonche' per fare fronte alle  maggiori  esigenze
          causate dall'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  nello
          stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito
          un fondo finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale
          delle strutture, dei presidi territoriali,  dei  servizi  e
          delle prestazioni della Sanita' militare, con una dotazione
          di 4 milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni  di  euro
          per l'anno 2022 e 8  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2023. 
              Omissis.». 
          Note al comma 694: 
              - Si riporta il testo del comma 490,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 489. Omissis. 
              490. Al fine di potenziare le dotazioni  strumentali  e
          infrastrutturali del Servizio  sanitario  del  Corpo  della
          guardia di finanza e' autorizzata la spesa di 1 milione  di
          euro per  l'anno  2021  e  2,5  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2022. 
              Omissis.». 
          Note al comma 697: 
              - Si riporta il testo del comma 601,  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007): 
              «Art. 1. - 1. - 600. Omissis. 
              601. A decorrere dall'anno 2007, al fine  di  aumentare
          l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
          favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato  di
          previsione del  Ministero  della  pubblica  istruzione,  in
          apposita unita' previsionale di  base,  i  seguenti  fondi:
          «Fondo  per  le  competenze  dovute  al   personale   delle
          istituzioni scolastiche, con  esclusione  delle  spese  per
          stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
          e   «Fondo   per   il   funzionamento   delle   istituzioni
          scolastiche».   Ai   predetti   fondi    affluiscono    gli
          stanziamenti   dei   capitoli   iscritti    nelle    unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
          e   «Interventi   integrativi   disabili»,   nonche'    gli
          stanziamenti  iscritti  nel   centro   di   responsabilita'
          «Programmazione ministeriale e  gestione  ministeriale  del
          bilancio» destinati ad integrare  i  fondi  stessi  nonche'
          l'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  18  dicembre
          1997, n. 440, quota parte pari a  15,7  milioni  dei  fondi
          destinati all'attuazione del  piano  programmatico  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n.  53,
          l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del  presente
          articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti  variazioni  di  bilancio.
          Con decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
          stabiliti  i  criteri  e  i  parametri  per  l'assegnazione
          diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse  di  cui
          al presente  comma  nonche'  per  la  determinazione  delle
          misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
          e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
          spese effettuate da parte delle istituzioni  scolastiche  a
          valere   sulle   risorse   finanziarie   derivanti    dalla
          costituzione  dei  predetti  fondi,  il   Ministero   della
          pubblica istruzione procede a una  specifica  attivita'  di
          monitoraggio. 
              Omissis.». 
          Note al comma 698: 
              -  Il  riferimento  al  testo  del  citato  comma  601,
          dell'articolo 1, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296
          recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2007)  e'
          riportato nelle note al comma 697. 
          Note al comma 701: 
              - La legge 9 luglio 1990, n. 188 (Tutela della ceramica
          artistica e  tradizionale  e  della  ceramica  italiana  di
          qualita') e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17  luglio
          1990, n. 165. 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 della  legge
          9 luglio 1990, n. 188 (Tutela della  ceramica  artistica  e
          tradizionale e della ceramica italiana di qualita'): 
              «Art. 4 (Istituzione e compiti del Consiglio  nazionale
          ceramico).  -  1.  E'  istituito  il  Consiglio   nazionale
          ceramico con il compito di tutelare la ceramica artistica e
          tradizionale,  valorizzandone  il  patrimonio   storico   e
          culturale tradizionale nonche' i modelli e i decori tipici,
          e la ceramica di qualita'. 
              2. Il Consiglio: 
              a)  individua  e  delimita,  entro  un  anno  dal   suo
          insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli
          enti interessati, le zone del  territorio  nazionale  nelle
          quali e' in  atto  una  affermata  produzione  di  ceramica
          artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi -  in
          caso di comprovate e storiche  situazioni  -  anche  quelle
          aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per
          tipologie, caratteri e qualita' sia ad essa riconducibile; 
              b) definisce e approva il  disciplinare  di  produzione
          della ceramica artistica e tradizionale  di  ciascuna  zona
          individuata, indicando il comune presso il quale avra' sede
          il comitato di disciplinare; 
              c) definisce e approva il  disciplinare  di  produzione
          della ceramica di qualita'; 
              d) designa, sentite le  organizzazioni  dei  produttori
          piu'  rappresentative  e  la  regione  interessata  i  suoi
          rappresentanti  nei  comitati  di   disciplinare   di   cui
          all'articolo 7; 
              e) apporta,  quando  ne  riscontri  l'opportunita',  le
          variazioni  e  gli  aggiornamenti   dei   disciplinari   di
          produzione con la  procedura  adottata  per  la  formazione
          degli stessi; 
              f) esamina i ricorsi di cui all'articolo 7, comma 7,  e
          adotta le decisioni ritenute opportune; 
              g) vigila  sull'applicazione  della  presente  legge  e
          sull'osservanza dei disciplinari di produzione; 
              h) collabora alle iniziative di studio e di  promozione
          dirette a conseguire  la  valorizzazione  delle  produzioni
          tutelate. In particolare,  d'intesa  con  le  regioni  e  i
          comuni   interessati,   promuove   l'istituzione   di   una
          Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con
          manifestazioni     divulgative,     culturali     e      di
          commercializzazione  da  tenersi  alternativamente  in  una
          localita' ceramica del Mezzogiorno  e  in  una  dell'Italia
          centro-settentrionale; 
              i) concorre, in Italia  e  all'estero,  a  tutelare  la
          ceramica artistica e tradizionale italiana  nonche'  quella
          di  qualita',  coordinando  la  propria  attivita'  con  le
          regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni  altro
          ente od organismo interessato; 
              l) puo' svolgere gli altri compiti che vengano ad  esso
          affidati per il migliore raggiungimento delle sue finalita'
          istituzionali. 
              3.  Per  lo  svolgimento  delle  sue  attribuzioni   il
          Consiglio effettua le indagini che ritiene  opportune,  ivi
          compresa l'audizione degli  interessati  e  dei  rispettivi
          consulenti tecnici.». 
              «Art.   5   (Composizione   del   Consiglio   nazionale
          ceramico). - 1. Il Consiglio nazionale ceramico e' nominato
          con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta
          del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato che lo presiede. 
              2. Esso dura in carica cinque anni ed e' composto da: 
              a) cinque membri in rappresentanza degli  organi  dello
          Stato, di cui: 
              1)  un   membro   in   rappresentanza   del   Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
              2) un membro in rappresentanza del Ministero per i beni
          culturali e ambientali; 
              3) un membro  in  rappresentanza  del  Ministero  della
          pubblica istruzione; 
              4)  un  membro  in  rappresentanza  del  Ministero  del
          commercio con l'estero; 
              5)  un  membro  in  rappresentanza  del  Ministero  del
          turismo e dello spettacolo; 
              b)  tre  membri  in  rappresentanza  delle  regioni  di
          maggiori tradizioni ceramiche  designati  dalla  Conferenza
          permanente dei presidenti delle regioni; 
              c) dodici membri in rappresentanza  dei  produttori  di
          ceramica  artistica   e   tradizionale,   designati   dalle
          rispettive  associazioni  maggiormente  rappresentative  in
          campo nazionale; 
              d)  sette  membri  in  rappresentanza  dei  comuni   di
          affermata  tradizione  ceramica,  di  cui   sei   designati
          dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)  e  uno,
          in  rappresentanza  dei  comuni  di  affermata   tradizione
          ceramica,   designato   dall'Unione    nazionale    comuni,
          comunita', enti montani (UNCEM). 
              3. Nella scelta dei membri di cui al comma  2,  lettere
          b) e d), dovra' tenersi conto dell'esigenza  di  assicurare
          la piu' ampia rappresentanza, nel Consiglio, delle zone  di
          affermata tradizione ceramica. 
              4. Alle riunioni del Consiglio, per le decisioni di cui
          all'articolo 4, comma 2,  lettere  b)  ed  e),  partecipano
          altresi', con voto deliberativo, tre rappresentanti della o
          delle regioni sul cui territorio  e'  ubicata  la  zona  di
          affermata tradizione ceramica di cui si tratta nonche'  due
          rappresentanti del o dei comuni della zona medesima. 
              5. I membri del Consiglio sono scelti tra  personalita'
          particolarmente esperte nello specifico  settore  sotto  il
          profilo artistico o scientifico o giuridico. 
              6. La costituzione del Consiglio  ha  luogo  entro  tre
          mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 
              7.   Il   Consiglio   e'   convocato    dal    Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro  sei
          mesi dall'entrata in  vigore  della  presente  legge  anche
          qualora la composizione  risulti  incompleta,  purche'  sia
          stata nominata la meta' piu' uno dei suoi componenti.». 
          Note al comma 703: 
              - Il riferimento al testo del citato  regolamento  (UE)
          n.  1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013
          recante  l'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del
          trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti
          «de  minimis»  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE),   e'
          riportato nelle note al comma 355. 
          Note al comma 704: 
              - Si riporta il testo del comma 757,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 756. Omissis. 
              757.  E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, il Fondo per il recupero della fauna  selvatica,  con
          una dotazione di 1 milione di  euro  per  l'anno  2021.  Il
          Fondo e' destinato al  fine  di  sostenere  l'attivita'  di
          tutela  e  cura  della   fauna   selvatica   svolta   dalle
          associazioni   ambientaliste    riconosciute    ai    sensi
          dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il  cui
          statuto preveda finalita' di  tutela  e  cura  della  fauna
          selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero
          della fauna selvatica ai  sensi  della  legge  11  febbraio
          1992, n.  157,  con  particolare  riferimento  alle  specie
          faunistiche di interesse comunitario di cui alle  direttive
          92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e  2009/147/CE
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  30  novembre
          2009. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, sentiti  il
          Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  e
          il Ministro della salute, sono  definite  le  modalita'  di
          utilizzo del Fondo di cui al presente comma. 
              Omissis.». 
          Note al comma 706: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   9-ter,   del
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176
          (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19): 
              «Art. 9-ter (Individuazione  dei  soggetti  esenti  dal
          versamento dell'IMU e disposizioni per  il  sostegno  delle
          imprese di pubblico esercizio). - 1. Le disposizioni di cui
          all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n.  77,  all'articolo  78,  comma  1,
          lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
          104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre
          2020, n. 126, e agli articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1,
          del presente  decreto  si  applicano  ai  soggetti  passivi
          dell'imposta municipale propria (IMU), come individuati dal
          comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.
          160, che siano anche  gestori  delle  attivita'  economiche
          indicate dalle predette disposizioni. 
              2. Al fine di promuovere  la  ripresa  delle  attivita'
          turistiche, danneggiate  dall'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19,  le  imprese  di  pubblico   esercizio   di   cui
          all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari
          di   concessioni   o    di    autorizzazioni    concernenti
          l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di  quanto
          stabilito   dall'articolo   4,    comma    3-quater,    del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,  gia'
          esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai  sensi
          dell'articolo 181, comma 1,  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021  al
          31  dicembre  2021,  dal  pagamento  del  canone   di   cui
          all'articolo 1,  commi  816  e  seguenti,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160. 
              3. In considerazione dell'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19, i titolari di  concessioni  o  di  autorizzazioni
          concernenti l'utilizzazione temporanea del  suolo  pubblico
          per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui  al
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  gia'  esonerati
          dal  1°  marzo  2020  al  15   ottobre   2020,   ai   sensi
          dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del
          2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021  al  31  dicembre
          2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi
          837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019. 
              4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre
          2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione  di
          suolo  pubblico  o  di  ampliamento  delle  superfici  gia'
          concesse sono  presentate  in  via  telematica  all'ufficio
          competente  dell'ente  locale,   con   allegata   la   sola
          planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,  n.  160,  e
          senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 
              5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle  misure
          di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far
          data dal 1°  gennaio  2021  e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie,  piazze,
          strade e  altri  spazi  aperti  di  interesse  culturale  o
          paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2,  di
          strutture  amovibili,  quali  dehors,  elementi  di  arredo
          urbano,   attrezzature,   pedane,   tavolini,   sedute    e
          ombrelloni,  purche'  funzionali   all'attivita'   di   cui
          all'articolo  5  della  legge  n.  287  del  1991,  non  e'
          subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli  21  e
          146 del codice di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili
          di cui al periodo  precedente  e'  disapplicato  il  limite
          temporale di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera  e-bis),
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
              6. Per  il  ristoro  ai  comuni  delle  minori  entrate
          derivanti dai commi 2 e 3, e'  istituito,  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'interno,  un  fondo  con  una
          dotazione di 330 milioni di  euro  per  l'anno  2021.  Alla
          ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede
          con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie
          locali, da adottare entro il 30 giugno 2021.  Nel  caso  in
          cui  ricorra   la   condizione   prevista   dal   comma   3
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, il decreto e' comunque adottato. 
              7. All'onere derivante dai commi da 2 a 6, pari a  82,5
          milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del   presente
          decreto. 
              8.  All'articolo  10,  comma  5,  primo  periodo,   del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) la parola: "adiacenti" e' sostituita dalla seguente:
          "prospicienti"; 
              b)  la  parola:  "particolare"  e'   sostituita   dalla
          seguente: "eccezionale".». 
          Note al comma 707: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  del  decreto
          legislativo  28  agosto   1997,   n.   281(Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 3 (Intese). - 1.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.». 
          Note al comma 708: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 373 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495
          (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
          della strada): 
              «Art. 373 (Art. 176 Cod.  Str.  -  Pedaggi).  -  1.  Al
          pagamento del pedaggio, quando  esso  e'  dovuto,  e  degli
          oneri di accertamento previsti dall'art. 372 sono obbligati
          solidalmente sia il  conducente  che  il  proprietario  del
          veicolo. Per il  recupero  degli  importi  dovuti  all'ente
          proprietario dell'autostrada  si  applicano  le  norme  del
          Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910,  n.
          639 e successive integrazioni e modificazioni. 
              2. Sono esentati dal pagamento del pedaggio: 
              a) i veicoli della Polizia di Stato targati "Polizia" e
          dell'A.N.A.S. muniti di segni contraddistintivi; 
              b) i veicoli dell'Arma dei Carabinieri con  targa  E.I.
          muniti di libretto  di  circolazione  del  Ministero  della
          difesa con annotazione di carico all'Arma dei Carabinieri; 
              c) i veicoli con targa C.R.I., nonche' i veicoli  delle
          associazioni di volontariato e degli organismi similari non
          aventi   scopo    di    lucro,    adibiti    al    soccorso
          nell'espletamento  del  relativo   specifico   servizio   e
          provvisti di apposito contrassegno  approvato  con  decreto
          del Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  e  del
          Ministro dei lavori pubblici; 
              d)  i  veicoli  con  targa  V.F.,  nonche'  quelli   in
          dotazione al Corpo permanente dei vigili  del  fuoco  delle
          province autonome di Trento e Bolzano; 
              e) i veicoli con targa G.d.F.; 
              f) i veicoli con targa C.F.S.; 
              g) i veicoli con targa POLIZIA PEN; 
              h) i veicoli delle  Forze  armate  adibiti  a  soccorso
          (autoambulanze, autosoccorso, etc.)  nell'espletamento  del
          servizio o al seguito di autocolonne; 
              i) i veicoli delle Forze  armate  negli  interventi  di
          emergenza e in occasione di pubbliche calamita', nonche'  i
          veicoli  civili,  con  targa  italiana   o   estera,   che,
          nell'ambito   di   enti   o   organizzazioni    formalmente
          riconosciuti  dai   rispettivi   Stati   di   appartenenza,
          effettuano, a seguito di calamita'  naturali  o  di  eventi
          bellici, trasporti di beni di prima necessita' in  soccorso
          delle popolazioni  colpite,  purche'  muniti  di  specifica
          attestazione delle competenti autorita'; 
              l) i veicoli dei funzionari del Ministero dell'interno,
          dell'A.N.A.S., della  Direzione  generale  della  M.C.T.C.,
          dell'Ispettorato  generale  per  la   circolazione   e   la
          sicurezza stradale,  del  Ministero  dei  lavori  pubblici,
          autorizzati al servizio di polizia stradale. 
              3. Sulle autostrade  in  concessione,  i  veicoli  e  i
          trasporti eccezionali, oltre agli eventuali indennizzi  per
          l'eccezionale usura ed alle spese di cui all'art. 10, comma
          10, del codice, devono  corrispondere  i  pedaggi  relativi
          alla tariffa della classe di appartenenza. 
              4. Durante la permanenza sull'autostrada  a  pagamento,
          il conducente  e'  tenuto  a  conservare  accuratamente  il
          titolo di transito  evitando  nel  modo  piu'  assoluto  di
          piegarlo o, comunque, di danneggiarlo.». 
          Note al comma 709: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   11,   del
          decreto-legge 28 dicembre 2013,  n.  149,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio  2014,   n.   13
          (Abolizione    del    finanziamento    pubblico    diretto,
          disposizioni per la trasparenza  e  la  democraticita'  dei
          partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della
          contribuzione indiretta in loro favore): 
              «Art. 11 (Detrazioni  per  le  erogazioni  liberali  in
          denaro in favore di partiti politici).  -  1.  A  decorrere
          dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate
          dalle  persone  fisiche  in  favore  dei  partiti  politici
          iscritti  nella  prima  sezione   del   registro   di   cui
          all'articolo  4  del  presente  decreto  sono   ammesse   a
          detrazione per oneri,  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche disciplinata dal testo unico  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, alle condizioni stabilite  dal  comma  2  del
          presente  articolo.  L'agevolazione  di  cui  al   presente
          articolo si applica anche alle  erogazioni  in  favore  dei
          partiti  o  delle  associazioni   promotrici   di   partiti
          effettuate  prima  dell'iscrizione  al  registro  ai  sensi
          dell'articolo 4 e  dell'ammissione  ai  benefici  ai  sensi
          dell'articolo  10,  a  condizione   che   entro   la   fine
          dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al  registro
          e ammessi ai benefici. 
              2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un  importo
          delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 26 per
          cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui. 
              3. - 4. 
              4-bis.  A  partire  dall'anno  di   imposta   2007   le
          erogazioni  in  denaro  effettuate  a  favore  di   partiti
          politici,  esclusivamente  tramite  bonifico   bancario   o
          postale  e  tracciabili  secondo   la   vigente   normativa
          antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai
          sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986,  n.  917.  Le  medesime   erogazioni   continuano   a
          considerarsi detraibili ai sensi del  citato  articolo  15,
          comma 1-bis, ovvero ai sensi del presente  articolo,  anche
          quando i relativi  versamenti  sono  effettuati,  anche  in
          forma di donazione,  dai  candidati  e  dagli  eletti  alle
          cariche pubbliche in conformita' a previsioni regolamentari
          o statutarie deliberate dai partiti  o  movimenti  politici
          beneficiari delle erogazioni medesime. 
              5. 
              6. A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul
          reddito delle societa', disciplinata dal testo unico di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza  dell'ammontare
          dell'imposta  lorda,  un  importo  pari  al  26  per  cento
          dell'onere per le erogazioni liberali in denaro  effettuate
          in favore dei partiti  politici  di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo per importi compresi tra 30 euro e 30.000
          euro annui limitatamente alle societa' e agli enti  di  cui
          all'articolo 73, comma 1, lettere a)  e  b),  del  medesimo
          testo unico, diversi  dagli  enti  nei  quali  vi  sia  una
          partecipazione pubblica o i cui titoli siano  negoziati  in
          mercati regolamentati  italiani  o  esteri,  nonche'  dalle
          societa'  ed   enti   che   controllano,   direttamente   o
          indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o
          sono controllati dalla stessa societa' o ente che controlla
          i soggetti medesimi, nonche' dalle societa'  concessionarie
          dello Stato o di enti pubblici, per la durata del  rapporto
          di concessione. 
              7. Le detrazioni  di  cui  al  presente  articolo  sono
          consentite a condizione che il versamento delle  erogazioni
          liberali di cui ai commi 1 e 6 sia eseguito tramite banca o
          ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
          pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalita' idonee
          a garantire la tracciabilita'  dell'operazione  e  l'esatta
          identificazione   del   suo   autore   e    a    consentire
          all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di  efficaci
          controlli, che possono essere stabilite con regolamento  da
          emanare con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
          agosto 1988, n. 400. 
              8. 
              9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione  delle
          disposizioni di cui ai commi da 1 a  7,  valutate  in  27,4
          milioni di euro per l'anno 2015 e in 15,65 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2016, si provvede  mediante  utilizzo
          di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili  per
          effetto delle disposizioni recate dall'articolo  14,  commi
          1, lettera b), e 2, del presente decreto. 
              10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31
          dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede  al
          monitoraggio  delle  minori  entrate  di  cui  al  presente
          articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia  e
          delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o  siano  in
          procinto  di   verificarsi,   scostamenti   rispetto   alle
          previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui
          all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n.
          196 del 2009, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura
          necessaria alla copertura finanziaria delle minori  entrate
          risultanti  dall'attivita'  di  monitoraggio,  dell'importo
          delle  risorse  disponibili  iscritte  nel  fondo  di   cui
          all'articolo 12, comma 4, del  presente  decreto,  mediante
          corrispondente rideterminazione della  quota  del  due  per
          mille dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  da
          destinare a  favore  dei  partiti  politici  ai  sensi  del
          medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze
          riferisce senza ritardo alle Camere con apposita  relazione
          in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle
          misure di cui al secondo periodo del presente comma. 
              11. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 10 risulti
          un onere inferiore a quello indicato al comma 9, le risorse
          di cui all'articolo 12,  comma  4,  sono  integrate  di  un
          importo corrispondente alla differenza tra l'onere indicato
          al  comma  9  e  quello  effettivamente  sostenuto  per  le
          finalita' di cui al presente articolo, come  accertato  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.». 
          Note al comma 710: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge 28 dicembre 2013,  n.  149,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio  2014,   n.   13
          (Abolizione    del    finanziamento    pubblico    diretto,
          disposizioni per la trasparenza  e  la  democraticita'  dei
          partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della
          contribuzione indiretta in loro favore): 
              «Art. 10 (Partiti ammessi alla contribuzione volontaria
          agevolata, nonche' limiti alla contribuzione volontaria). -
          1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici  iscritti
          nel registro di  cui  all'articolo  4,  ad  esclusione  dei
          partiti  che  non  hanno   piu'   una   rappresentanza   in
          Parlamento, possono essere ammessi, a richiesta: 
              a) al finanziamento privato in regime fiscale agevolato
          di  cui  all'articolo  11,   qualora   abbiano   conseguito
          nell'ultima consultazione elettorale  almeno  un  candidato
          eletto sotto il proprio simbolo, anche ove integrato con il
          nome di un candidato, alle  elezioni  per  il  rinnovo  del
          Senato della Repubblica, della  Camera  dei  deputati,  dei
          membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno
          dei consigli regionali o delle province autonome di  Trento
          e di Bolzano,  ovvero  abbiano  presentato  nella  medesima
          consultazione   elettorale   candidati   in   almeno    tre
          circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della  Camera
          dei deputati o in almeno tre regioni  per  il  rinnovo  del
          Senato della Repubblica, o  in  un  consiglio  regionale  o
          delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per
          l'elezione dei  membri  del  Parlamento  europeo  spettanti
          all'Italia; 
              b) alla  ripartizione  annuale  delle  risorse  di  cui
          all'articolo 12,  qualora  abbiano  conseguito  nell'ultima
          consultazione elettorale almeno un candidato  eletto  sotto
          il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del  Senato
          della Repubblica, della Camera dei deputati  o  dei  membri
          del Parlamento europeo spettanti all'Italia. 
              2. Possono altresi' essere  ammessi,  a  richiesta,  ai
          benefici di cui gli articoli 11 e 12 del  presente  decreto
          anche i partiti  politici  iscritti  nel  registro  di  cui
          all'articolo 4: 
              a)  cui  dichiari  di  fare   riferimento   un   gruppo
          parlamentare costituito in almeno una delle Camere  secondo
          le norme dei rispettivi  regolamenti,  ovvero  una  singola
          componente interna al Gruppo misto; 
              b)   che   abbiano   depositato    congiuntamente    il
          contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata  a
          una competizione elettorale mediante  la  presentazione  di
          una lista comune di candidati  o  di  candidati  comuni  in
          occasione del rinnovo del Senato  della  Repubblica,  della
          Camera  dei  deputati  o  delle  elezioni  dei  membri  del
          Parlamento europeo spettanti all'Italia, riportando  almeno
          un candidato  eletto,  sempre  che  si  tratti  di  partiti
          politici  che  risultino  iscritti  nel  registro  di   cui
          all'articolo  4  prima   della   data   di   deposito   del
          contrassegno. 
              3. I partiti  politici  presentano  apposita  richiesta
          alla Commissione entro il 30 novembre dell'anno  precedente
          a quello per il quale richiedono l'accesso ai benefici.  La
          Commissione  esamina  la  richiesta  e  la  respinge  o  la
          accoglie, entro trenta giorni  dal  ricevimento,  con  atto
          scritto motivato. Qualora i partiti politici  risultino  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 1 o  si  trovino  in
          una delle situazioni di cui al comma 2 e  ottemperino  alle
          disposizioni previste dal presente decreto, la  Commissione
          provvede alla loro iscrizione  in  una  o  in  entrambe  le
          sezioni del registro di cui all'articolo 4 e, non  oltre  i
          dieci giorni successivi,  trasmette  l'elenco  dei  partiti
          politici iscritti nel registro  all'Agenzia  delle  entrate
          per gli adempimenti di cui all'articolo 12,  comma  2,  del
          presente decreto. In via transitoria, per  l'anno  2014  il
          termine di cui al primo periodo e' fissato al decimo giorno
          successivo alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto e la Commissione  provvede
          all'iscrizione dei partiti in una o in entrambe le  sezioni
          del registro di cui all'articolo 4 non oltre i dieci giorni
          successivi, previa verifica del possesso dei  requisiti  di
          cui al comma 1 o della sussistenza delle situazioni di  cui
          al comma 2. 
              4.  La  richiesta  deve   essere   corredata   di   una
          dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti ed e'
          presentata dal rappresentante legale o  dal  tesoriere  del
          partito. 
              5. Alle dichiarazioni previste dal comma 4 si applicano
          le disposizioni dell'articolo  76  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              6. La Commissione disciplina e rende note le  modalita'
          per la presentazione della richiesta di cui al  comma  3  e
          per la  trasmissione  della  documentazione  relativa  alla
          sussistenza dei requisiti prescritti. 
              7.  Ciascuna  persona  fisica   non   puo'   effettuare
          erogazioni liberali  in  denaro  o  comunque  corrispondere
          contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi  forma  e  in
          qualsiasi modo erogati, anche per interposta persona o  per
          il tramite di societa' controllate, fatta eccezione  per  i
          lasciti mortis causa,  in  favore  di  un  singolo  partito
          politico per un valore complessivamente superiore a 100.000
          euro annui. 
              7-bis.  Le  erogazioni  liberali  di  cui  al  presente
          articolo sono consentite a  condizione  che  il  versamento
          delle somme sia eseguito tramite banca  o  ufficio  postale
          ovvero mediante gli altri  sistemi  di  pagamento  previsti
          dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, o secondo ulteriori modalita' idonee  a  garantire  la
          tracciabilita' dell'operazione e  l'esatta  identificazione
          soggettiva e reddituale  del  suo  autore  e  a  consentire
          all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di  efficaci
          controlli, che possono essere stabilite con regolamento  da
          adottare con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
          agosto 1988, n. 400. 
              8. I soggetti diversi dalle persone fisiche non possono
          effettuare  erogazioni  liberali  in  denaro   o   comunque
          corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi
          forma e in qualsiasi modo erogati, in  favore  dei  partiti
          politici  per  un  valore  complessivamente  superiore   in
          ciascun anno a euro 100.000. Con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, da emanare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto,  previo  parere  delle   competenti
          Commissioni parlamentari, sono definiti criteri e modalita'
          ai fini dell'applicazione del divieto di  cui  al  presente
          comma ai gruppi di societa' e alle societa'  controllate  e
          collegate di cui all'articolo 2359 del  codice  civile.  Il
          divieto di cui al presente comma non  si  applica  in  ogni
          caso in relazione ai trasferimenti di denaro  o  di  natura
          patrimoniale effettuati tra partiti o movimenti politici. 
              9. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si  applicano  anche
          ai pagamenti  effettuati  in  adempimento  di  obbligazioni
          connesse a fideiussioni e ad altre  tipologie  di  garanzie
          reali o personali concesse in favore dei partiti  politici.
          In luogo di quanto disposto dal comma 12, i soggetti che in
          una  annualita'  abbiano   erogato,   in   adempimento   di
          obbligazioni contrattuali connesse alle predette  garanzie,
          importi eccedenti i limiti di  cui  ai  commi  7  e  8  non
          possono corrispondere, negli esercizi successivi  a  quello
          della predetta erogazione, alcun contributo in denaro, beni
          o servizi in favore del medesimo partito  politico  fino  a
          concorrenza di quanto versato in eccedenza, ne'  concedere,
          nel medesimo periodo  e  a  favore  del  medesimo  partito,
          alcuna ulteriore garanzia reale o personale.  Nei  casi  di
          cui  al  periodo  precedente,  le   risorse   eventualmente
          spettanti ai sensi dell'articolo 12 al  partito  che  abbia
          beneficiato di pagamenti eccedenti per ciascuna  annualita'
          i limiti di cui  ai  commi  7  e  8  sono  ridotte  sino  a
          concorrenza dell'importo eccedente i limiti medesimi. 
              10. I divieti di cui ai commi 7 e 8  si  applicano  con
          riferimento alle erogazioni effettuate successivamente alla
          data di entrata in vigore del presente decreto. I  predetti
          divieti non si applicano in ogni  caso  in  relazione  alle
          fideiussioni o ad  altre  tipologie  di  garanzia  reale  o
          personale concesse, prima della data di entrata  in  vigore
          del presente decreto, in favore di  partiti  politici  sino
          alla scadenza e  nei  limiti  degli  obblighi  contrattuali
          risultanti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              11. 
              12. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  7
          della  legge  2  maggio  1974,   n.   195,   e   successive
          modificazioni, a chiunque corrisponda o riceva erogazioni o
          contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 7 e  8
          del presente articolo la Commissione  applica  la  sanzione
          amministrativa pari al doppio delle erogazioni  corrisposte
          o ricevute in eccedenza rispetto al valore  del  limite  di
          cui ai medesimi commi. Il  partito  che  non  ottemperi  al
          pagamento della predetta  sanzione  non  puo'  accedere  ai
          benefici di cui all'articolo 12 del presente decreto per un
          periodo  di  tre  anni  dalla  data  di  irrogazione  della
          sanzione.». 
          Note al comma 711: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   60,   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  (Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 60 (Rifinanziamenti di misure  a  sostegno  delle
          imprese).  -  1.   L'autorizzazione   di   spesa   di   cui
          all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno  2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98, e' integrata di 64 milioni di euro per  l'anno
          2020. 
              2.  Per  la  concessione  delle  agevolazioni  di   cui
          all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro  per
          l'anno 2020. 
              3. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
          2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1 le parole "100 milioni di euro per l'anno
          2020" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni di  euro
          per l'anno 2020"; 
              b) al comma 2, dopo le parole "di cui al comma 5"  sono
          inserite  le  seguenti:   ",   ovvero   di   imprese   che,
          indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni
          e  rapporti  di  rilevanza   strategica   per   l'interesse
          nazionale"; 
              c) dopo il comma 2 e'  inserito  il  seguente:  "2-bis.
          Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di  sei  mesi
          della  cassa  integrazione  di  cui  all'articolo  44   del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre  2018,  n.  130,  il
          Fondo opera per i costi da  sostenersi  dalla  societa'  in
          relazione alla proroga medesima  ed  indipendentemente  dal
          numero dei dipendenti della societa' interessata.  In  tali
          casi, la  procedura  di  licenziamento  gia'  avviata  deve
          intendersi sospesa per il  periodo  di  operativita'  della
          proroga  della  cassa  integrazione   per   consentire   la
          finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attivita'
          produttiva."; 
              d) al comma 5, le  parole  "Con  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro  e
          delle politiche sociali, adottato  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400"  sono
          sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro  dello
          sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e  delle
          politiche sociali". 
              4. Al fine di rafforzare il  sostegno  ai  processi  di
          trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie
          imprese, l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,
          comma 231,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e'
          incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021. 
              5. Per le finalita' di promozione della nascita e dello
          sviluppo delle societa' cooperative di cui al  decreto  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico   4   dicembre   2014,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 2 del 3 gennaio 2015, la  dotazione  del  Fondo
          per la crescita sostenibile  di  cui  all'articolo  23  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e'
          incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020. 
              6. Per il sostegno alle imprese  che  partecipano  alla
          realizzazione degli importanti progetti di comune interesse
          europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3,  lettera  b),
          del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  la
          dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232,
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'  incrementata  di
          950 milioni di euro per l'anno 2021. 
              7. Agli oneri di cui al presente articolo  pari  a  774
          milioni di euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per
          il 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
              7-bis. I soggetti che non adottano i principi contabili
          internazionali,  nell'esercizio  in  corso  alla  data   di
          entrata in vigore del presente decreto, possono,  anche  in
          deroga all'articolo  2426,  primo  comma,  numero  2),  del
          codice  civile,  non  effettuare  fino  al  100  per  cento
          dell'ammortamento annuo del  costo  delle  immobilizzazioni
          materiali e  immateriali,  mantenendo  il  loro  valore  di
          iscrizione,  cosi'  come  risultante  dall'ultimo  bilancio
          annuale regolarmente approvato. La  quota  di  ammortamento
          non effettuata ai sensi del presente comma e'  imputata  al
          conto economico relativo all'esercizio successivo e con  lo
          stesso  criterio  sono  differite  le   quote   successive,
          prolungando quindi per tale quota il piano di  ammortamento
          originario di un anno. In  relazione  all'evoluzione  della
          situazione   economica   conseguente   alla   pandemia   da
          SARS-CoV-2, tale misura e' estesa all'esercizio  successivo
          per i soli soggetti che  nell'esercizio  di  cui  al  primo
          periodo   non   hanno   effettuato   il   100   per   cento
          dell'ammortamento annuo del  costo  delle  immobilizzazioni
          materiali e immateriali. 
              7-ter. I soggetti che si avvalgono  della  facolta'  di
          cui al comma 7-bis destinano a  una  riserva  indisponibile
          utili   di   ammontare   corrispondente   alla   quota   di
          ammortamento   non   effettuata   in   applicazione   delle
          disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili  di
          esercizio di importo  inferiore  a  quello  della  suddetta
          quota di ammortamento, la riserva e' integrata  utilizzando
          riserve di utili o altre riserve patrimoniali  disponibili;
          in mancanza, la riserva e' integrata,  per  la  differenza,
          accantonando gli utili degli esercizi successivi. 
              7-quater. La nota integrativa da' conto  delle  ragioni
          della deroga, nonche' dell'iscrizione e dell'importo  della
          corrispondente    riserva    indisponibile,     indicandone
          l'influenza   sulla   rappresentazione   della   situazione
          patrimoniale  e  finanziaria  e  del  risultato   economico
          dell'esercizio. 
              7-quinquies. Per i soggetti di cui al comma  7-bis,  la
          deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter
          e' ammessa alle stesse condizioni e con gli  stessi  limiti
          previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  a  prescindere
          dall'imputazione  al  conto  economico.   Ai   fini   della
          determinazione del valore della  produzione  netta  di  cui
          agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del  decreto  legislativo  15
          dicembre  1997,  n.  446,  la  deduzione  della  quota   di
          ammortamento di cui al comma 7-ter e' ammessa  alle  stesse
          condizioni e con gli  stessi  limiti  previsti  dai  citati
          articoli,   a   prescindere   dall'imputazione   al   conto
          economico. 
              7-sexies. I soggetti che non hanno  presentato  domanda
          ai sensi dell'articolo 25,  comma  4,  terzo  periodo,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  che,  a
          far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso,  hanno  il
          domicilio fiscale o la sede  operativa  nel  territorio  di
          comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza
          erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato
          di emergenza da COVID-19, classificati totalmente  montani,
          di  cui  all'elenco   dei   comuni   italiani   predisposto
          dall'Istituto  nazionale  di  statistica   (ISTAT)   ovvero
          ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n.  9
          del 14 giugno 1993, e non inseriti nella  lista  indicativa
          dei  comuni  colpiti  da  eventi  calamitosi  di  cui  alle
          istruzioni  per  la  compilazione   dell'istanza   per   il
          riconoscimento del contributo a fondo  perduto,  pubblicate
          dall'Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020,  possono
          presentare la domanda entro trenta  giorni  dalla  data  di
          riavvio della procedura  telematica  per  la  presentazione
          della stessa, come definita con provvedimento del direttore
          dell'Agenzia delle entrate.  A  tal  fine  l'Agenzia  delle
          entrate, entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          riavvia la procedura telematica e disciplina  le  modalita'
          attuative ai sensi del citato articolo 25 del decreto-legge
          n. 34 del 2020. 
              7-septies. Per le finalita' di cui al  comma  7-sexies,
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e' istituito, per l'anno  2020,  un  apposito
          fondo,  con  una  dotazione  di  5  milioni  di  euro,  che
          costituisce limite di spesa massima. Agli  oneri  derivanti
          dal presente comma, pari a 5 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo  1,
          comma 199, della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  Con
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
          stabilite le modalita' attuative delle risorse  del  fondo.
          Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  effettua  il
          monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai  fini
          di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196.». 
          Note al comma 712: 
              - Il  testo  della  legge  24  dicembre  1985,  n.  808
          (Interventi  per   lo   sviluppo   e   l'accrescimento   di
          competitivita'  delle  industrie   operanti   nel   settore
          aeronautico)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          gennaio 1986, n. 5. 
          Note al comma 713: 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  1087   e   1088,
          dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 1086. Omissis. 
              1087. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua  e  di
          ridurre il consumo di contenitori  di  plastica  per  acque
          destinate ad uso potabile, alle persone fisiche nonche'  ai
          soggetti esercenti attivita' d'impresa, arti e  professioni
          e agli enti non commerciali, compresi gli  enti  del  Terzo
          settore e gli enti religiosi civilmente  riconosciuti,  dal
          1° gennaio 2021 al 31  dicembre  2023,  spetta  un  credito
          d'imposta  nella  misura  del  50  per  cento  delle  spese
          sostenute per l'acquisto e l'installazione  di  sistemi  di
          filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di
          anidride carbonica alimentare E 290, per  il  miglioramento
          qualitativo delle acque destinate al consumo umano  erogate
          da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse
          non  superiore,  per  le  persone  fisiche  non   esercenti
          attivita' economica,  a  1.000  euro  per  ciascuna  unita'
          immobiliare e, per gli altri soggetti,  a  5.000  euro  per
          ciascun  immobile  adibito  all'attivita'   commerciale   o
          istituzionale. 
              1088. Il credito d'imposta di cui al comma 1087  spetta
          nel limite complessivo di 5 milioni di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2021 e 2022 e nel limite di 1,5 milioni di  euro
          per  l'anno   2023.   Con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono
          stabiliti i criteri e le modalita'  di  applicazione  e  di
          fruizione del credito d'imposta, al fine del  rispetto  del
          limite di spesa di cui al presente comma. 
              Omissis.». 
          Note al comma 714: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  18-quater,  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche  situazioni  di  crisi)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 18-quater (Disposizioni in materia di  fondi  per
          l'internazionalizzazione). - 1.  L'ambito  di  operativita'
          del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui
          all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, e' esteso a tutti gli Stati e territori  esteri  anche
          appartenenti all'Unione europea  o  allo  Spazio  economico
          europeo. 
              2. Gli interventi del fondo rotativo di cui al comma  1
          possono consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di
          partecipazione al capitale di societa' estere, anche  nella
          sottoscrizione di  strumenti  finanziari  o  partecipativi,
          compreso il finanziamento di soci. Le risorse del fondo  di
          cui al comma 1 possono essere investite anche in start  up,
          ivi incluse quelle innovative di cui  all'articolo  25  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  e  in
          piccole e medie imprese innovative di  cui  all'articolo  4
          del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonche' in
          quote o azioni di uno o piu' Fondi per il Venture  Capital,
          come definiti dall'articolo 31, comma 2, del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno  o  piu'  fondi  che
          investono in Fondi per il Venture  Capital,  gestiti  dalla
          societa' che gestisce anche le risorse di cui  all'articolo
          1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in ogni
          caso   allo   scopo   di   favorire    il    processo    di
          internazionalizzazione delle imprese  italiane  oggetto  di
          investimento e anche  senza  il  coinvestimento  di  Simest
          S.p.A. o Finest Spa. 
              2-bis. Le attivita'  di  individuazione  di  potenziali
          investimenti e di supporto istruttorio alle  operazioni  di
          investimento in venture capital di  cui  al  comma  2  sono
          effettuate avvalendosi della societa' che gestisce anche le
          risorse di cui all'articolo 1, comma 116,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, senza nuovi o maggiori oneri per  la
          finanza pubblica. 
              3. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della
          cooperazione internazionale sono definite le modalita' e le
          condizioni di intervento del fondo rotativo di cui al comma
          1. 
              4. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge  21
          marzo 2001, n. 84, le parole: «fino al 40 per  cento»  sono
          sostituite dalle seguenti: «fino al  49  per  cento»  e  le
          parole: «Ciascun intervento di cui  alla  presente  lettera
          non  puo'  essere  superiore  ad  1  miliardo  di  lire  e,
          comunque,  le   partecipazioni»   sono   sostituite   dalle
          seguenti: «Le partecipazioni». 
              5.  Al  fine   di   contrastare   il   fenomeno   della
          delocalizzazione, nei casi di violazione degli obblighi  di
          cui all'articolo 1, comma 12, del  decreto-legge  14  marzo
          2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
          maggio  2005,  n.  80,  e  comunque  nel  caso  in  cui  le
          operazioni a valere sul fondo rotativo di cui  all'articolo
          1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  siano
          causa diretta di una riduzione  dei  livelli  occupazionali
          nel territorio nazionale, le imprese decadono dai  benefici
          e dalle agevolazioni  concessi,  con  obbligo  di  rimborso
          anticipato dell'investimento.». 
          Note al comma 715: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   4,   del
          decreto-legge 30 novembre 2013,  n.  133,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29   gennaio   2014,   n.   5
          (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU,  l'alienazione  di
          immobili pubblici e la  Banca  d'Italia),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Capitale della Banca d'Italia). - 1. La  Banca
          d'Italia,  istituto  di  diritto  pubblico,  e'  la   banca
          centrale della Repubblica italiana, e' parte integrante del
          Sistema  Europeo  di  Banche  Centrali  ed   e'   autorita'
          nazionale competente nel meccanismo di vigilanza  unico  di
          cui all'articolo 6 del Regolamento (UE)  n.  1024/2013  del
          Consiglio   del   15   ottobre   2013.   E'    indipendente
          nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione  delle  sue
          finanze. 
              2. La Banca d'Italia e'  autorizzata  ad  aumentare  il
          proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie
          all'importo di euro 7.500.000.000; a  seguito  dell'aumento
          il  capitale  e'  rappresentato  da  quote  nominative   di
          partecipazione di nuova emissione, di euro 25.000 ciascuna. 
              3.   Ai   partecipanti   possono   essere   distribuiti
          esclusivamente dividendi  annuali,  a  valere  sugli  utili
          netti, per un importo non superiore  al  6  per  cento  del
          capitale. 
              4. Le quote di partecipazione al  capitale  di  cui  al
          comma 2 possono appartenere solamente a: 
              a) banche aventi sede legale e amministrazione centrale
          in Italia; 
              b) imprese di assicurazione  e  riassicurazione  aventi
          sede legale e amministrazione centrale in Italia; 
              c)  fondazioni  di  cui  all'articolo  27  del  decreto
          legislativo 17 maggio 1999, n. 153; 
              d) enti ed  istituti  di  previdenza  ed  assicurazione
          aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti  ai
          sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto  legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252. 
              4-bis. Nei casi in cui i soggetti di cui  alle  lettere
          a) e b) del comma 4 dovessero perdere il requisito di  sede
          legale o di amministrazione centrale in  Italia  si  dovra'
          procedere alla vendita delle quote a favore di un  soggetto
          in possesso dei requisiti di territorialita'  richiesti  ai
          sensi delle lettere a) e b) del comma 4. Fino alla  vendita
          delle predette quote rimane sospeso il relativo diritto  di
          voto. 
              5.   Ciascun   partecipante   non    puo'    possedere,
          direttamente  o  indirettamente,  una  quota  del  capitale
          superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso
          non spetta  il  diritto  di  voto  ed  ogni  altro  diritto
          economico e patrimoniale. 
              6. La Banca d'Italia, al fine di favorire  il  rispetto
          dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al
          comma 5, puo' acquistare temporaneamente le  proprie  quote
          di partecipazione e stipulare contratti aventi  ad  oggetto
          le medesime. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio
          Superiore con il parere favorevole del  Collegio  Sindacale
          ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di
          cui  al  comma  4,  con  modalita'   tali   da   assicurare
          trasparenza, parita'  di  trattamento  e  salvaguardia  del
          patrimonio  della  Banca  d'Italia,  con   riferimento   al
          presumibile valore di realizzo. Per  il  periodo  di  tempo
          limitato in cui le quote restano nella disponibilita' della
          Banca d'Italia, il relativo diritto di voto e' sospeso e  i
          dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca
          d'Italia. 
              6-bis. La Banca  d'Italia  riferisce  annualmente  alle
          Camere in  merito  alle  operazioni  di  partecipazione  al
          proprio capitale in base a quanto  stabilito  dal  presente
          articolo.». 
          Note al comma 716: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo   10   marzo   1998,   n.    43    (Adeguamento
          dell'ordinamento nazionale alle disposizioni  del  trattato
          istitutivo della Comunita' europea in materia  di  politica
          monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali): 
              «Art.  10  (Modifiche   dello   statuto   della   Banca
          d'Italia). - 1. Lo statuto della  Banca  e'  adeguato  alle
          previsioni contenute nel presente decreto. 
              2.  Le  modifiche  dello  statuto  della   Banca   sono
          deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti  e
          sono approvate dal Presidente della Repubblica con  proprio
          decreto, su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio   e   della   programmazione   economica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri.». 
          Note al comma 717: 
              - Il riferimento al testo del citato  articolo  4,  del
          decreto-legge 30 novembre 2013,  n.  133,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29   gennaio   2014,   n.   5
          (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU,  l'alienazione  di
          immobili pubblici e la Banca d'Italia), e' riportato  nelle
          note al comma 715. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 77 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo
          unico delle imposte sui redditi): 
              «Art. 77 (Aliquota dell'imposta).  -  1.  L'imposta  e'
          commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del
          24 per cento.». 
              - Si riporta il testo del comma  65,  dell'articolo  1,
          della  legge  28  dicembre   2015,   n.   208   concernente
          disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016): 
              «Art. 1. - 1. - 64. Omissis. 
              65.  Per  gli  intermediari  finanziari,   escluse   le
          societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento  e  le
          societa' di intermediazione mobiliare di cui al testo unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, di cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, e per la Banca  d'Italia,  l'aliquota  di  cui
          all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e' applicata con una addizionale  di
          3,5 punti percentuali. 
              Omissis.». 
          Note al comma 718: 
              - Si riporta il testo del comma 125,  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato  (legge  finanziaria  2007),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 124. Omissis. 
              125. Il regime speciale puo' essere esteso, in presenza
          di  opzione  congiunta,  alle  societa'  per  azioni,  alle
          societa' in  accomandita  per  azioni  e  alle  societa'  a
          responsabilita' limitata,  a  condizione  che  il  relativo
          capitale  sociale  non  sia  inferiore  a  quello  di   cui
          all'articolo  2327  del   codice   civile,   non   quotate,
          resi-denti nel territorio dello Stato, svolgenti  anch'esse
          attivita'  di  locazione  immobiliare  in  via  prevalente,
          secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali,
          alternativamente: 1) una SIIQ o SIINQ possieda piu' del  50
          per cento dei diritti di voto  nell'assemblea  ordinaria  e
          del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli  utili,
          ov-vero 2) almeno una SIIQ o SIINQ e una o piu' altre  SIIQ
          o SIINQ o  FIA  immobiliare  di  cui  all'articolo  12  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze 5 marzo 2015, n. 30,  il  cui  patrimonio  e'
          investito almeno per l'80 per cento in  immobili  destinati
          alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ  o
          altri FIA immobiliari che investono  negli  stessi  beni  o
          diritti  nelle  stesse   proporzioni,   congiuntamente   ne
          possiedano  il  100  per  cento  della  partecipazione   al
          capitale   sociale,   nonche'   dei   diritti    di    voto
          nell'assemblea ordinaria e dei diritti  di  partecipa-zione
          agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o  le  SIIQ  o
          SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50  per  cento  dei
          diritti   di   voto   nell'assemblea   ordinaria    e    di
          partecipazioni agli utili. L'adesione al regime speciale di
          gruppo comporta, per  la  societa'  controllata,  oltre  al
          rispetto delle disposizioni recate dai commi da 119 a  141,
          l'obbligo  di  redigere  il  bilancio   di   esercizio   in
          conformita' ai principi contabili internazionali. 
              Omissis.». 
          Note al comma 719: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   58,   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  (Misure
          urgenti per la crescita del Paese): 
              «Art.  58  (Fondo  per  la  distribuzione  di   derrate
          alimentari alle  persone  indigenti).  -  1.  E'  istituito
          presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un  fondo
          per l'efficientamento  della  filiera  della  produzione  e
          dell'erogazione  e  per  il  finanziamento  dei   programmi
          nazionali  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle
          persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana.
          Le  derrate  alimentari  sono  distribuite  agli  indigenti
          mediante organizzazioni  caritatevoli,  conformemente  alle
          modalita' previste dal Regolamento (CE)  n.  1234/2007  del
          Consiglio del 22 ottobre 2007. 
              2. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per  la
          cooperazione   internazionale   e   l'integrazione,   viene
          adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il  programma
          annuale di distribuzione che  identifica  le  tipologie  di
          prodotto,  le  organizzazioni   caritatevoli   beneficiarie
          nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle
          erogazioni  liberali  e  donazioni  fornite  da  parte   di
          soggetti privati e tese ad incrementare  le  dotazioni  del
          Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  13  del
          decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 
              3. Gli operatori della filiera  agroalimentare  possono
          destinare all'attuazione del programma annuale  di  cui  al
          comma  2  derrate  alimentari,  a  titolo   di   erogazioni
          liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia  per  le
          erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi  casi
          si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  13  del
          decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 
              4. L'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura  e'  il
          soggetto responsabile dell'attuazione del programma di  cui
          al comma 2. 
              5. Ai fini del reperimento  sul  mercato  dei  prodotti
          identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per
          le erogazioni  in  agricoltura  opera  secondo  criteri  di
          economicita' dando preferenza,  a  parita'  di  condizioni,
          alle forniture  offerte  da  organismi  rappresentativi  di
          produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione
          Europea.».