art. 1 note (parte 23)

           	
				
 
          Note al comma 722: 
              Il  testo  della  legge  24  novembre  1981,   n.   689
          (Modifiche al sistema penale) e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. 
          Note al comma 724: 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   9-bis   del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.   608
          (Disposizioni urgenti  in  materia  di  lavori  socialmente
          utili, di interventi a sostegno del reddito e  nel  settore
          previdenziale): 
              «Art. 9-bis (Disposizioni in materia di  collocamento).
          - 1. 
              2. In caso di  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro
          subordinato e di lavoro  autonomo  in  forma  coordinata  e
          continuativa, anche nella modalita' a  progetto,  di  socio
          lavoratore di cooperativa e di associato in  partecipazione
          con apporto lavorativo, i datori  di  lavoro  privati,  ivi
          compresi quelli agricoli, e  gli  enti  pubblici  economici
          sono tenuti a darne comunicazione  al  Servizio  competente
          nel cui ambito territoriale e' ubicata la  sede  di  lavoro
          entro il giorno antecedente a quello di  instaurazione  dei
          relativi  rapporti,  mediante  documentazione  avente  data
          certa di trasmissione. La  comunicazione  deve  indicare  i
          dati anagrafici del lavoratore, la data di  assunzione,  la
          data di cessazione qualora il  rapporto  non  sia  a  tempo
          indeterminato,  la  tipologia  contrattuale,  la  qualifica
          professionale  e  il  trattamento  economico  e   normativo
          applicato. Nei settori agricolo, turistico e  dei  pubblici
          esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
          o  piu'  dati  anagrafici  inerenti  al   lavoratore   puo'
          integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
          a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
          dalla  comunicazione  preventiva   risultino   in   maniera
          inequivocabile     la     tipologia     contrattuale      e
          l'identificazione del prestatore  di  lavoro.  La  medesima
          procedura  si  applica  ai  tirocini  di  formazione  e  di
          orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza  lavorativa
          ad essi assimilata. Le Agenzie di  lavoro  autorizzate  dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
          a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
          alla data di assunzione, al  Servizio  competente  nel  cui
          ambito territoriale e'  ubicata  la  loro  sede  operativa,
          l'assunzione, la proroga e  la  cessazione  dei  lavoratori
          temporanei  assunti  nel  mese  precedente.  Le   pubbliche
          amministrazioni  sono  tenute  a   comunicare,   entro   il
          ventesimo  giorno  del  mese  successivo   alla   data   di
          assunzione, di proroga, di trasformazione e di  cessazione,
          al servizio  competente  nel  cui  ambito  territoriale  e'
          ubicata la sede di lavoro,  l'assunzione,  la  proroga,  la
          trasformazione e  la  cessazione  dei  rapporti  di  lavoro
          relativi  al  mese  precedente.  Tali  comunicazioni   sono
          effettuate  anche  nel  caso  di  lavoratori   detenuti   o
          internati che prestano la loro attivita' all'interno  degli
          istituti penitenziari alle dipendenze  dell'amministrazione
          penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati. 
              2-bis.  In  caso  di  urgenza  connessa   ad   esigenze
          produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo'  essere
          effettuata  entro  cinque  giorni  dall'instaurazione   del
          rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di  comunicare
          entro  il  giorno  antecedente  al   Servizio   competente,
          mediante comunicazione avente data certa  di  trasmissione,
          la data di inizio della  prestazione,  le  generalita'  del
          lavoratore e del datore di lavoro. 
              2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o  piu'
          operai agricoli a tempo determinato da parte  del  medesimo
          datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma  2  e'  assolto
          mediante un'unica comunicazione contenente  le  generalita'
          del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio  e
          di cessazione della  prestazione,  le  giornate  di  lavoro
          presunte e l'inquadramento contrattuale. 
              3. - 5. 
              6. Il datore di lavoro ha  facolta'  di  effettuare  le
          dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
          per il tramite dei soggetti di  cui  all'articolo  1  della
          legge 11 gennaio  1979,  n.  12,  e  degli  altri  soggetti
          abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
          e all'amministrazione del personale dipendente del  settore
          agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei  datori  di
          lavoro alla quale egli aderisca o conferisca  mandato.  Nei
          confronti di quest'ultima  puo'  altresi'  esercitare,  con
          riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
          facolta' di cui  all'articolo  5,  comma  1,  della  citata
          legge.    Nei    confronti    del    soggetto    incaricato
          dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
          applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5. 
              7. - 8. 
              9. Per far fronte ai maggiori  impegni  in  materia  di
          ispezione e di servizi all'impiego derivanti  dal  presente
          decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          organizza corsi di riqualificazione  professionale  per  il
          personale interessato, finalizzati allo  svolgimento  della
          attivita' di vigilanza e di ispezione. Per  tali  finalita'
          e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995
          e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996,  1997  e
          1998.  Al  relativo  onere,  comprensivo  delle  spese   di
          missione per  tutto  il  personale,  di  qualsiasi  livello
          coinvolto nell'attivita' formativa, si  provvede  a  carico
          del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
          20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
              10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da  ultimo,
          dell'articolo 1, comma  13,  del  decreto-legge  1  ottobre
          1996, n. 511, conservano efficacia. 
              11.  Salvo  diversa  determinazione  della  commissione
          regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
          singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
          presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche  sono
          individuati tra i soggetti  che  si  presentano  presso  le
          sezioni   circoscrizionali   per   l'impiego   nel   giorno
          prefissato per  l'avviamento.  A  tale  scopo  gli  uffici,
          attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
          diffusione alle richieste pervenute, da  evadere  entro  15
          giorni. All'individuazione dei  lavoratori  da  avviare  si
          perviene secondo l'ordine di punteggio con  precedenza  per
          coloro che risultino gia' inseriti nelle graduatorie di cui
          all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 
              12. Ai fini della formazione delle graduatorie  di  cui
          al comma 11 si tiene conto  dell'anzianita'  di  iscrizione
          nelle liste nel limite  massimo  di  sessanta  mesi,  salvo
          diversa  deliberazione  delle  commissioni  regionali   per
          l'impiego le quali possono anche  rideterminare,  ai  sensi
          dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.
          56, l'incidenza,  sulle  graduatorie,  degli  elementi  che
          concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti  generali
          assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
          valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
          modificative del decreto del Presidente della Repubblica  9
          maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13. 
              13. Nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  2,
          comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al  fine  di
          realizzare una piu'  efficiente  azione  amministrativa  in
          materia  di   collocamento,   sono   dettate   disposizioni
          modificative delle norme del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare  e
          razionalizzare i  procedimenti  amministrativi  concernenti
          gli esoneri parziali, le compensazioni  territoriali  e  le
          denunce dei datori di lavoro, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III  e  IV,  e
          del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
          n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
          e' emanato, entro 180  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, su proposta del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica  e,  per  la  materia
          disciplinata  dal  citato  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 346 del  1994,  anche  con  il  concerto  del
          Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata  in
          vigore del decreto e comunque per un periodo non  superiore
          a 180 giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme  recate  dai
          citati decreti n. 345 del 1994, n. 346 del 1994  e  n.  487
          del 1994, capo IV e l'allegata tabella dei criteri  per  la
          formazione delle graduatorie. 
              14. 
              15.  Contro  i  provvedimenti  adottati  dagli   uffici
          provinciali del  lavoro  e  della  massima  occupazione  in
          materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
          in favore dei cittadini extracomunitari, nonche'  contro  i
          provvedimenti adottati dagli  ispettorati  provinciali  del
          lavoro in materia di rilascio dei  libretti  di  lavoro  in
          favore della medesima categoria di lavoratori,  e'  ammesso
          ricorso, entro il  termine  di  30  giorni  dalla  data  di
          ricevimento del provvedimento  impugnato,  rispettivamente,
          al direttore dell'ufficio  regionale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  e   al   direttore   dell'ispettorato
          regionale  del  lavoro,  competenti  per  territorio,   che
          decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso  i
          predetti provvedimenti, pendenti alla data  del  14  giugno
          1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale.». 
          Note al comma 725: 
              - Il testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
          (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei  luoghi  di  lavoro)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. 
          Note al comma 727: 
              - Si riporta il testo del comma  591,  dell'articolo  1
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 590. Omissis. 
              591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di  cui  al
          comma 590 non possono effettuare spese  per  l'acquisto  di
          beni e servizi per un importo  superiore  al  valore  medio
          sostenuto  per  le  medesime   finalita'   negli   esercizi
          finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai  relativi
          rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui  al
          presente comma non si applica alle agenzie fiscali  di  cui
          al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali
          resta fermo l'obbligo di versamento previsto  dall'articolo
          6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma  594.  A
          decorrere  dall'esercizio  2021,  alle  spese   di   natura
          corrente del settore informatico dell'INPS non si applicano
          i vincoli di spesa di cui al presente comma. 
              Omissis.». 
          Note al comma 728: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   5-bis,   del
          decreto-legge 3 settembre 2019,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  2  novembre  2019,  n.   128,
          (Disposizioni urgenti per la tutela del  lavoro  e  per  la
          risoluzione di  crisi  aziendali),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  5-bis  (Internalizzazione  del  contact   center
          multicanale  dell'INPS).  -   1.In   considerazione   della
          necessita'  di  internalizzare  i  servizi  informativi   e
          dispositivi da erogare in favore dell'utenza  dell'Istituto
          nazionale della previdenza sociale (INPS),  per  promuovere
          la continuita' nell'erogazione dei servizi e  per  tutelare
          la stabilita' occupazionale del personale ad essi  adibito,
          tenuto conto dell'esigenza  di  valorizzare  le  competenze
          dallo stesso maturate, anche in  ragione  dell'assenza  dei
          relativi  profili  professionali  nelle  piante   organiche
          dell'INPS,  alla  societa'  Italia  Previdenza  -  Societa'
          italiana di servizi per la previdenza  integrativa  (SISPI)
          Spa,  interamente  partecipata  dall'INPS,  sono   altresi'
          affidate le attivita' di contact center  multicanale  verso
          l'utenza (CCM) nel rispetto delle disposizioni nazionali ed
          europee in materia di in  house  providing,  alla  scadenza
          naturale dei contratti in essere nell'ambito  delle  stesse
          attivita'. 
              2.  La  societa'  di  cui  al   comma   1   assume   la
          denominazione di INPS Servizi S.p.a. 
              3. In sede di prima attuazione, il presidente dell'INPS
          con   propria   determinazione   provvede   alla   modifica
          dell'oggetto sociale, dell'atto costitutivo e dello statuto
          nel rispetto dell'articolo 5 del codice di cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' al rinnovo degli
          organi  sociali.  Conformemente  alle  previsioni  di   cui
          all'articolo  11  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175, alla societa' di cui al
          comma  1  e'  preposto  un  consiglio  di   amministrazione
          composto  da  tre  membri,  di  cui  uno  con  funzioni  di
          presidente. 
              4. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di cui  al
          comma 1, e' data facolta' alla societa' di provvedere  alla
          selezione  del  proprio  personale  anche  valorizzando  le
          esperienze simili maturate nell'ambito  dell'erogazione  di
          servizi di CCM di analoga complessita',  nel  rispetto  dei
          principi di selettivita' di cui all'articolo 19  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
              4-bis.  In  sede   di   prima   attuazione,   ai   fini
          dell'espletamento delle attivita' di cui  al  comma  1,  la
          societa'  puo'  provvedere  alla  selezione   del   proprio
          personale valorizzando, in via prioritaria,  le  esperienze
          ma-turate nell'ambito dell'erogazione del ser-vizio di  CCM
          dagli  addetti  in  via  prevalente  all'esecuzione   della
          commessa,  in  servizio  al  1°  giugno  2021,   stabilendo
          preventiva-mente, il numero, i livelli  di  inquadra-mento,
          il  trattamento  economico,  la  tempistica  di  assunzione
          nonche'  le  competenze   acquisite   nell'esecuzione   del
          servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze
          organizzative della  societa'  mede-sima.  Si  applicano  i
          contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
              4-ter. L'applicazione  della  disposizione  di  cui  al
          comma 4-bis  non  determina  in  alcun  caso  trasferimento
          d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. 
              5. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui
          al  comma  3,  gli  organi  sociali  in   carica   limitano
          l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione a quelli
          aventi  motivato  carattere  urgente  e   indifferibile   e
          richiedono  l'autorizzazione  dell'INPS   per   quelli   di
          straordinaria amministrazione. 
              6. La societa' puo'  avvalersi  del  patrocinio  legale
          dell'Avvocatura dell'INPS. 
              7. La societa' continua a  svolgere  le  attivita'  che
          gia'  ne  costituiscono  l'oggetto  sociale  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto.». 
          Note al comma 730: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, della  legge  27
          luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
          diritti del contribuente): 
              «Art. 1 (Principi generali). - 1. Le disposizioni della
          presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97
          della   Costituzione,   costituiscono   principi   generali
          dell'ordinamento tributario e  possono  essere  derogate  o
          modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. 
              2.  L'adozione  di  norme  interpretative  in   materia
          tributaria  puo'   essere   disposta   soltanto   in   casi
          eccezionali e con legge ordinaria, qualificando  come  tali
          le disposizioni di interpretazione autentica. 
              3. Le regioni a statuto ordinario regolano  le  materie
          disciplinate  dalla  presente  legge  in  attuazione  delle
          disposizioni  in  essa  contenute;  le  regioni  a  statuto
          speciale e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          provvedono, entro un anno dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, ad adeguare i rispettivi  ordinamenti
          alle norme fondamentali contenute nella medesima legge. 
              4. Gli enti locali provvedono,  entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare
          i rispettivi statuti e gli atti normativi da  essi  emanati
          ai principi dettati dalla presente legge.». 
              - Il riferimento al testo dell'articolo 32 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi) e' riportato nelle note al comma 31. 
              - Si riporta il testo del titolo  III  della  legge  22
          ottobre   1971,   n.   865   (Programmi   e   coordinamento
          dell'edilizia      residenziale       pubblica;       norme
          sull'espropriazione per  pubblica  utilita';  modifiche  ed
          integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; alla legge
          18 aprile 1962, n. 167; alla legge 29  settembre  1964,  n.
          847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari
          nel  settore  dell'edilizia   residenziale,   agevolata   e
          convenzionata): 
              «Titolo III MODIFICHE ED  INTEGRAZIONI  ALLE  LEGGI  17
          AGOSTO 1942, N. 1150, 18 APRILE 1962, N. 167 E 29 SETTEMBRE
          1964, N. 847 
              Art. 26. 
              Art. 27 
              I comuni dotati  di  piano  regolatore  generale  o  di
          programma  di  fabbricazione  approvati  possono   formare,
          previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da
          destinare a insediamenti produttivi. 
              Le aree  da  comprendere  nel  piano  sono  delimitate,
          nell'ambito delle zone destinate a insediamenti  produttivi
          dai  piani  regolatori  generali   o   dai   programmi   di
          fabbricazione  vigenti,  con  deliberazione  del  consiglio
          comunale, la  quale,  previa  pubblicazione,  insieme  agli
          elaborati, a mezzo di deposito  presso  la  segreteria  del
          comune per la durata di  venti  giorni,  e'  approvata  con
          decreto del presidente della giunta regionale. 
              Il piano approvato ai sensi del  presente  articolo  ha
          efficacia  per  dieci  anni  dalla  data  del  decreto   di
          approvazione  ed  ha  valore  di  piano   particolareggiato
          d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n.  1150,
          e successive modificazioni. 
              Per quanto non  diversamente  disposto  dalla  presente
          legge, alla  deliberazione  del  consiglio  comunale  e  al
          decreto del presidente della giunta regionale si applicano,
          in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962,
          n. 167, e successive modificazioni. 
              Le aree  comprese  nel  piano  approvato  a  norma  del
          presente  articolo  sono  espropriate  dai  comuni  o  loro
          consorzi secondo quanto previsto dalla  presente  legge  in
          materia di espropriazione per pubblica utilita'. 
              Il  comune  utilizza  le  aree   espropriate   per   la
          realizzazione   di   impianti   produttivi   di   carattere
          industriale, artigianale, commerciale e turistico  mediante
          la cessione in proprieta' o la concessione del  diritto  di
          superficie  sulle   aree   medesime.   Tra   piu'   istanze
          concorrenti e' data la preferenza a  quelle  presentate  da
          enti  pubblici   e   aziende   a   partecipazione   statale
          nell'ambito di programmi gia' approvati dal CIPE. 
              La  concessione  del  diritto  di  superficie  ad  enti
          pubblici  per  la  realizzazione  di  impianti  e   servizi
          pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, e'  a
          tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una  durata
          non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove
          anni. 
              Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto  di
          cessione della proprieta' dell'area, tra il comune  da  una
          parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra,  viene
          stipulata una convenzione per atto pubblico  con  la  quale
          vengono  disciplinati  gli  oneri  posti   a   carico   del
          concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la  loro
          inosservanza. 
              Art. 28 
              L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 18 aprile  1962,
          n. 167, e' sostituito dai seguenti: 
              "Piu' comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio
          per la formazione di un piano di zona consortile  ai  sensi
          della presente legge. 
              La Regione puo' disporre,  a  richiesta  di  una  delle
          amministrazioni comunali interessate,  la  costituzione  di
          consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione
          di piani di zona consortili". 
              Art. 29 
              Il primo comma dell'art. 3 della legge 18 aprile  1962,
          n. 167, e' sostituito dal seguente: 
              "L'estensione delle zone  da  includere  nei  piani  e'
          determinata  in  relazione  alle   esigenze   dell'edilizia
          economica e popolare per un decennio e  non  puo'  eccedere
          quella  necessaria  a  soddisfare  il  60  per  cento   del
          fabbisogno complessivo di edilizia  abitativa  nel  periodo
          considerato". 
              Art. 30 
              Sono fatte  salve  le  previsioni  dei  piani  di  zona
          approvati  prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente
          legge, dimensionati in misura superiore a  quanto  previsto
          dal precedente art. 29 della presente legge. 
              Art. 31 
              Il terzo comma dell'art. 3 della legge 18 aprile  1962,
          n. 167, e' sostituito dal seguente: 
              "Possono essere comprese nei piani anche le aree  sulle
          quali   insistono   immobili   la   cui    demolizione    o
          trasformazione sia richiesta da ragioni  igienico-sanitarie
          ovvero sia ritenuta necessaria  per  la  realizzazione  del
          piano". 
              Art. 32 
              Il terzo comma dell'art. 3 della legge 18 aprile  1962,
          n. 167, e' sostituito dal seguente: 
              "Possono essere comprese nei piani anche le aree  sulle
          quali   insistono   immobili   la   cui    demolizione    o
          trasformazione sia richiesta da ragioni  igienico-sanitarie
          ovvero sia ritenuta necessaria  per  la  realizzazione  del
          piano". 
              Art. 33 
              L'ultimo comma dell'art. 3 della legge 18 aprile  1962,
          n. 167, e' sostituito dai seguenti: 
              "Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone
          riservate all'edilizia economica e popolare  ai  sensi  dei
          precedenti  commi  sono  comprese  in   un   programma   di
          fabbricazione il quale e' compilato a  norma  dell'articolo
          34 della legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  e  successive
          modificazioni, ed e' approvato a norma  dell'art.  8  della
          presente legge. 
              I comuni possono comprendere  tali  zone  anche  in  un
          piano  regolatore  soltanto   adottato   e   trasmesso   ai
          competenti organi per l'approvazione. In  tale  ipotesi  il
          piano delle zone suddette, approvato con  le  modalita'  di
          cui  al  comma  precedente,  e'  vincolante  in   sede   di
          approvazione del piano regolatore". 
              Art. 34 
              All'art. 8 della legge  18  aprile  1962,  n.  167,  e'
          aggiunto il seguente comma: 
              "Le  varianti  che  non  incidono  sul  dimensionamento
          globale del piano e non comportano modifiche al  perimetro,
          agli indici di fabbricabilita' ed alle dotazioni  di  spazi
          pubblici o di uso  pubblico,  o  costituiscono  adeguamento
          delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di  cui
          all'art. 17  della  legge  6  agosto  1967,  n.  765,  sono
          approvate con  deliberazione  del  consiglio  comunale.  La
          deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 3  della
          legge 9 giugno 1947, n. 530". 
              Art 35 
              Le disposizioni dell'art.  10  della  legge  18  aprile
          1962, n.  167,  sono  sostituite  dalle  norme  di  cui  al
          presente articolo. 
              Le aree comprese nei  piani  approvati  a  norma  della
          legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o
          dai loro consorzi. 
              Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute
          in proprieta' ai sensi dell'undicesimo comma  del  presente
          articolo, vanno a far parte  del  patrimonio  indisponibile
          del comune o del consorzio. 
              Su tali aree  il  comune  o  il  consorzio  concede  il
          diritto di superficie per la costruzione di  case  di  tipo
          economico e  popolare  e  dei  relativi  servizi  urbani  e
          sociali. 
              La  concessione  del  diritto  di  superficie  ad  enti
          pubblici  per  la  realizzazione  di  impianti  e   servizi
          pubblici e' a tempo indeterminato; in tutti gli altri  casi
          ha una durata non inferiore ad anni 60 e non  superiore  ad
          anni 99. 
              L'istanza per ottenere la  concessione  e'  diretta  al
          sindaco o al presidente del  consorzio.  Tra  piu'  istanze
          concorrenti e' data la preferenza a  quelle  presentate  da
          enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore  della
          edilizia economica e popolare e da cooperative  edilizie  a
          proprieta' indivisa. 
              La concessione e' deliberata dal consiglio  comunale  o
          dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera  viene
          determinato il contenuto della convenzione  da  stipularsi,
          per atto pubblico, da  trascriversi  presso  il  competente
          ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente  ed
          il richiedente. 
              La convenzione deve prevedere: 
              a) il corrispettivo della concessione  e  le  modalita'
          del relativo versamento, determinati dalla delibera di  cui
          al settimo comma con l'applicazione  dei  criteri  previsti
          dal dodicesimo comma; 
              b) il corrispettivo delle opere  di  urbanizzazione  da
          realizzare a cura  del  comune  o  del  consorzio,  ovvero,
          qualora dette opere vengano eseguite a  cura  e  spese  del
          concessionario,  le  relative  garanzie  finanziarie,   gli
          elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalita'
          del controllo sulla loro esecuzione, nonche' i criteri e le
          modalita'  per  il  loro  trasferimento  ai  comuni  od  ai
          consorzi; 
              c) le caratteristiche costruttive e  tipologiche  degli
          edifici da realizzare; 
              d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e
          delle opere di urbanizzazione; 
              e) i criteri  per  la  determinazione  e  la  revisione
          periodica  dei  canoni  di  locazione,   nonche'   per   la
          determinazione del prezzo di cessione  degli  alloggi,  ove
          questa sia consentita; 
              f)  le  sanzioni  a  carico  del   concessionario   per
          l'inosservanza degli obblighi stabiliti  nella  convenzione
          ed i casi di maggior  gravita'  in  cui  tale  inosservanza
          comporti la decadenza dalla concessione  e  la  conseguente
          estinzione del diritto di superficie; 
              g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in
          caso di rinnovo della concessione, la cui durata  non  puo'
          essere superiore a quella prevista nell'atto originario. 
              Le disposizioni del precedente comma non  si  applicano
          quando l'oggetto della  concessione  sia  costituito  dalla
          realizzazione di impianti e servizi pubblici ai  sensi  del
          quinto comma del presente articolo. 
              I  comuni  per  i  quali   non   sia   intervenuta   la
          dichiarazione di dissesto finanziario ed  i  loro  consorzi
          possono, nella convenzione, stabilire a favore degli  enti,
          delle imprese  di  costruzione  e  loro  consorzi  e  delle
          cooperative edilizie  e  loro  consorzi,  che  costruiscono
          alloggi da  concedere  in  locazione  per  un  periodo  non
          inferiore  a  quindici  anni,  condizioni  particolari  per
          quanto riguarda il corrispettivo della  concessione  e  gli
          oneri relativi alle opere di urbanizzazione. 
              Le  aree  di  cui  al  secondo  comma,  destinate  alla
          costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in
          diritto di superficie, ai sensi  dei  commi  precedenti,  o
          cedute  in  proprieta'  a  cooperative  edilizie   e   loro
          consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi  ed  ai
          singoli, con preferenza per i  proprietari  espropriati  ai
          sensi della presente legge  sempre  che  questi  abbiano  i
          requisiti   previsti   dalle   vigenti   disposizioni   per
          l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata. 
              I corrispettivi della concessione in superficie, di cui
          all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute
          in proprieta'  devono,  nel  loro  insieme,  assicurare  la
          copertura delle spese sostenute dal comune o dal  consorzio
          per l'acquisizione delle aree  comprese  in  ciascun  piano
          approvato a norma della legge 18 aprile  1962,  n.  167;  i
          corrispettivi della concessione in superficie  riferiti  al
          metro cubo edificabile non possono essere superiori  al  60
          per cento dei  prezzi  di  cessione  riferiti  allo  stesso
          volume ed il loro versamento puo' essere dilazionato in  un
          massimo di 15 annualita', di importo costante o  crescente,
          ad un tasso annuo non  superiore  alla  media  mensile  dei
          rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a  tassazione
          (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il  secondo
          mese precedente a quello di stipulazione della  convenzione
          di cui al settimo comma. Il corrispettivo  delle  opere  di
          urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie  che
          per quelle cedute in proprieta', e' determinato  in  misura
          pari al costo di realizzazione  in  proporzione  al  volume
          edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della
          legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. 
              Contestualmente   all'atto   della    cessione    della
          proprieta' dell'area, tra il comune, o il consorzio,  e  il
          cessionario,  viene  stipulata  una  convenzione  per  atto
          pubblico,  con  l'osservanza  delle  disposizioni  di   cui
          all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto,  della  legge
          28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto  stabilito
          da tali disposizioni, deve prevedere: 
              a) gli elementi progettuali degli edifici da  costruire
          e le modalita' del controllo sulla loro costruzione; 
              b) le caratteristiche costruttive e  tipologiche  degli
          edifici da costruire; 
              c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici; 
              d) i  casi  nei  quali  l'inosservanza  degli  obblighi
          previsti  dalla   convenzione   comporta   la   risoluzione
          dell'atto di cessione. 
              I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni  di
          cui alla lettera f) dell'ottavo comma, nonche'  i  casi  di
          cui alla lettera d) del precedente  comma  dovranno  essere
          preventivamente  deliberati  dal   consiglio   comunale   o
          dall'assemblea del consorzio e dovranno essere  gli  stessi
          per tutte le convenzioni. 
              Chiunque in virtu' del possesso dei requisiti richiesti
          per l'assegnazione di alloggio economico o  popolare  abbia
          ottenuto la proprieta' dell'area e dell'alloggio su di essa
          costruito, non puo' ottenere altro alloggio  in  proprieta'
          dalle amministrazioni o dagli enti indicati nella  presente
          legge o comunque costruiti  con  il  contributo  o  con  il
          concorso dello Stato a norma dell'art. 17 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2. 
              Qualora per un immobile oggetto  di  un  intervento  di
          recupero sia stato, in qualunque forma, concesso, per altro
          titolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni,
          puo'  essere  attribuita  l'agevolazione  per  il  recupero
          stesso  soltanto  se,   alla   data   di   concessione   di
          quest'ultima,  gli  effetti  della  predetta  contribuzione
          siano gia' esauriti. 
              Art. 36 
              Le disposizioni contenute nell'articolo precedente  non
          si applicano alle aree che alla data di entrata  in  vigore
          della  presente  legge  siano   state   acquisite,   previa
          assegnazione, da enti pubblici o  da  cooperative  o  siano
          state cedute, anche in superficie, dal comune a privati,  o
          per  le  quali,  alla  medesima   data,   sia   intervenuta
          l'assegnazione  e  sia  in   corso   il   procedimento   di
          espropriazione da parte di detti enti  o  cooperative.  Gli
          atti del procedimento di espropriazione non  definiti  alla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono
          assoggettati alle norme  contenute  nel  precedente  titolo
          secondo. 
              Art. 37 
              In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza  dalla
          concessione e la  conseguente  estinzione  del  diritto  di
          superficie di cui all'ottavo comma,  lettera  f)  dell'art.
          35,  ovvero  la  risoluzione  dell'atto  di   cessione   in
          proprieta'  di  cui  al  tredicesimo  comma,   lettera   d)
          dell'articolo medesimo, l'ente che ha concesso  il  diritto
          di superficie o che ha ceduto la proprieta' subentrera' nei
          rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari  concessi
          dagli  istituti  di  credito  per  il  finanziamento  delle
          costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma
          della presente legge,  con  l'obbligo  di  soddisfare  sino
          all'estinzione le ragioni di credito dei detti istituti. 
              I pagamenti da  effettuare  in  adempimento  di  quanto
          previsto al comma precedente saranno considerati come spese
          obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte  degli  enti
          obbligati, i quali sono  tenuti  a  vincolare  agli  stessi
          pagamenti le rendite derivanti dalle costruzioni  acquisite
          per devoluzione o risoluzione della cessione in proprieta'. 
              Art. 38 
              Le disposizioni dell'art.  11  della  legge  18  aprile
          1962, n. 167, sono  sostituite  dalle  norme  del  presente
          articolo. 
              I  piani  nonche'  i  loro  aggiornamenti  di  cui   al
          precedente art. 31 hanno efficacia per quindici anni  dalla
          data del decreto di approvazione,  salvo  il  disposto  del
          secondo comma dell'art. 9 della legge 18  aprile  1962,  n.
          167, e sono attuati a  mezzo  di  programmi  pluriennali  i
          quali debbono indicare: 
              a)  l'estensione  delle  aree   di   cui   si   prevede
          l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione; 
              b) la individuazione delle aree da cedere in proprieta'
          e di quelle da concedere  in  superficie,  entro  i  limiti
          stabiliti dall'art. 35 della presente legge,  qualora  alla
          stessa non si provveda per l'intero piano di zona; 
              c) la spesa prevista per la realizzazione  delle  opere
          di urbanizzazione primaria e secondaria e  delle  opere  di
          carattere generale; 
              d) i mezzi finanziari  con  i  quali  il  comune  o  il
          consorzio intendono far  fronte  alla  spesa  di  cui  alla
          precedente lettera c). 
              I  programmi   di   attuazione   e   le   varianti   di
          aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione  del
          consiglio  comunale  o  dell'assemblea  del  consorzio  dei
          comuni  immediatamente  esecutiva  e   soggetta   al   solo
          controllo di legittimita'. 
              In assenza del programma o della individuazione di  cui
          alla   lettera   b)   del    precedente    secondo    comma
          l'utilizzazione delle aree puo' avvenire esclusivamente  in
          regime  di  superficie  e  la  relativa  determinazione  e'
          vincolante  in   sede   di   approvazione   dei   programmi
          pluriennali di attuazione. 
              Art. 39 
              Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 18
          aprile 1962,  n.  167,  e  successive  modificazioni,  sono
          abrogati. 
              Art. 40 
              All'art. 19 della legge 18  aprile  1962,  n.  167,  le
          parole: "...  utilizzate  in  proprio  dagli  enti  di  cui
          alterzo comma dell'art. 10" sono sostituite con le  parole:
          "...  utilizzate  dagli  enti  pubblici   istituzionalmente
          operanti nel settore dell'edilizia economica e  popolare  e
          da cooperative edilizie". 
              Art. 41 
              L'art. 1 della legge 29  settembre  1964,  n.  847,  e'
          sostituito dal seguente: 
              "I comuni ed i consorzi dei comuni sono  autorizzati  a
          contrarre, in deroga agli articoli  300  e  333  del  testo
          unico della legge comunale  e  provinciale,  approvato  con
          regio decreto 3 marzo 1934, n.  383,  mutui  con  la  Cassa
          depositi e prestiti, con istituti di credito  fondiario  ed
          edilizio, con le sezioni autonome per il  finanziamento  di
          opere pubbliche ed impianti di pubblica  utilita',  nonche'
          con gli istituti di assicurazione e di previdenza,  per  la
          attuazione dei piani di zona di cui alla  legge  18  aprile
          1962, n. 167, e precisamente: 
              a) per l'acquisizione delle  aree  comprese  nei  piani
          suddetti; 
              b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate  al
          successivo articolo 4; 
              c) per le opere di urbanizzazione  secondaria  indicate
          al successivo art. 4; 
              d) per le opere di carattere  generale  necessarie  per
          allacciare ai pubblici servizi le zone del piano". 
              Art. 42 
              L'art. 2 della legge 29  settembre  1964,  n.  847,  e'
          sostituito dal seguente: 
              "I  mutui  di  cui  alla  lettera  a)  del   precedente
          articolo, sono ammortizzabili in un periodo non superiore a
          15 anni. 
              Quelli relativi alle opere di cui alle lettere b), c) e
          d)  potranno  avere  durata  trentacinquennale  ed   essere
          assistiti da contributi o concorsi statali ai  sensi  delle
          vigenti  disposizioni.  La  concessione  dei  contributi  e
          concorsi  da  parte  del  Ministero  dei  lavori  pubblici,
          nell'ambito degli stanziamenti di  bilancio,  ha  carattere
          prioritario. 
              I mutui sono concessi al tasso di interesse che  verra'
          stabilito con decreto del Ministro per  il  tesoro  e  sono
          garantiti con i cespiti di cui all'art. 15 della  legge  22
          dicembre 1969, n. 964. 
              In pendenza dell'istruttoria per la costituzione  della
          garanzia da  parte  degli  enti  mutuatari,  i  mutui  sono
          garantiti dallo Stato e possono essere  somministrati  fino
          all'importo massimo dei due terzi. 
              Con decreto del Ministro per il tesoro la  garanzia  e'
          dichiarata decaduta per la parte del mutuo che puo'  essere
          garantita direttamente  dall'ente  mutuatario  con  cespiti
          delegabili. 
              L'ammortamento  dei  mutui  puo'   avere   inizio,   su
          richiesta del comune o del  consorzio,  tre  anni  dopo  la
          concessione del  mutuo  stesso:  in  tal  caso  i  relativi
          interessi sono capitalizzati". 
              Art. 43 
              L'art. 3 della legge 29  settembre  1964,  n.  847,  e'
          sostituito dal seguente: 
              "L'importo dei mutui non puo' essere  superiore  al  25
          per cento  della  spesa  totale  prevista  nella  relazione
          finanziaria del piano". 
              Art. 44 
              All'art. 4 della legge 29 settembre 1964,  n.  847,  e'
          aggiunto il seguente comma: 
              "Le opere di  cui  all'art.  1,  lettera  c),  sono  le
          seguenti: 
              a) asili nido e scuole materne; 
              b) scuole dell'obbligo; 
              c)mercati di quartiere; 
              d) delegazioni comunali; 
              e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi; 
              f) impianti sportivi di quartiere; 
              g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; 
              h) aree verdi di quartiere". 
              Art. 45 
              E' costituito presso la Cassa depositi  e  prestiti  un
          fondo speciale con gestione autonoma di lire  300  miliardi
          per  la  concessione  di   mutui   per   l'acquisizione   e
          l'urbanizzazione  primaria  delle  aree,  nonche'  per   la
          realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le
          aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di
          zona. 
              Le modalita' e le condizioni per il  funzionamento  del
          fondo speciale sono stabilite con decreto del Ministro  per
          il tesoro, sentito il  Comitato  interministeriale  per  il
          credito ed il risparmio. 
              Il tesoro dello Stato e' autorizzato ad apportare  alla
          Cassa depositi e prestiti, per le finalita' di cui al primo
          comma, la somma di lire 300 miliardi. 
              Detta somma sara' iscritta nello  stato  di  previsione
          del Ministero del tesoro in ragione di  lire  100  miliardi
          per ciascuno degli anni 1971, 1972 e 1973. 
              Le richieste di  mutui  di  cui  al  primo  comma  sono
          trasmesse al CER  dalle  Regioni,  le  quali  provvedono  a
          raccoglierle  dai  comuni  interessati  ed  a  coordinarle,
          avendo anche presenti le localizzazioni da esse approvate a
          norma del precedente art. 3. 
              Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del CER,
          trasmette, entro il  primo  ottobre  di  ciascun  anno,  le
          richieste  alla  Cassa  depositi  e   prestiti,   indicando
          l'ordine di precedenza che la stessa deve rispettare  nella
          concessione dei mutui, anche ai  fini  del  rimborso  delle
          anticipazioni di cui al precedente art. 23. 
              Art. 46 
              All'onere di cui al precedente articolo si provvede con
          il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che  il
          Ministro per il tesoro  e'  autorizzato  ad  effettuare  in
          ciascun anno  mediante  la  contrazione  di  mutui  con  il
          Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni
          di buoni poliennali del tesoro e di speciali certificati di
          credito. 
              I mutui con  il  Consorzio  di  credito  per  le  opere
          pubbliche, da ammortizzare in un periodo  non  superiore  a
          venti anni, saranno contratti nelle forme, alle  condizioni
          e con le modalita'  che  verranno  stabilite  con  apposite
          convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro  ed
          il Consorzio  di  credito  per  le  opere  pubbliche  e  da
          approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. 
              Il servizio dei mutui sara' assunto dal  Ministero  del
          tesoro. 
              Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di
          previsione   della   spesa   del   Ministero   medesimo   e
          specificatamente  vincolate  a  favore  del  Consorzio   di
          credito per le opere pubbliche. 
              Per la emissione dei  buoni  poliennali  del  tesoro  a
          scadenza  non  superiore  a  nove  anni  si  osservano   le
          disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941. 
              Per  la  emissione  dei  certificati  di   credito   si
          osservano le condizioni e le modalita' di cui  all'art.  20
          del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089. 
              All'onere relativo alle operazioni finanziarie  di  cui
          al presente articolo per  l'anno  finanziario  1971,  sara'
          fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali, di  cui
          ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno medesimo. 
              Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a  provvedere,
          con propri decreti, alle occorrenti variazioni di  bilancio
          per gli esercizi 1971, 1972 e 1973. 
              Art. 47 
              In sede di prima  applicazione  i  comuni  o  consorzi,
          sulla base dei  programmi  pluriennali  di  attuazione  dei
          piani di zona, presentano  le  richieste  di  finanziamento
          alla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge. 
              La Regione indica l'ordine di priorita' ed invia  entro
          i venti giorni successivi le proprie proposte  al  Ministro
          per i lavori pubblici. 
              Il  Ministro  per  i  lavori  pubblici   trasmette   le
          richieste alla Cassa depositi e prestiti indicando l'ordine
          di precedenza sulla base  del  quale  verranno  concessi  i
          mutui nei limiti degli stanziamenti previsti per  gli  anni
          finanziari 1971 e 1972, a norma del precedente art. 45.». 
          Note al comma 731: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  10-bis,   del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali,  connesse  all'emergenza  da  COVID-19)  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10-bis (Esenzione dall'imposta di bollo). - 1. Al
          fine  di  assicurare  il  rilancio  dell'economia   colpita
          dall'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   l'esenzione
          dall'imposta  di  bollo  prevista  dall'articolo  25  della
          Tabella di cui all'allegato B  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si  applica,  per
          l'anno 2022, anche alle convenzioni per lo  svolgimento  di
          tirocini di formazione e orientamento di  cui  all'articolo
          18 della legge 24 giugno 1997, n. 196. 
              2. All'onere derivante dal presente  articolo,  pari  a
          5,3 milioni di euro per l'anno 2021, si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.». 
          Note al comma 732: 
              - Si riporta il testo dei commi 472,  473,  474  e  475
          dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 471. Omissis. 
              472.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze,  nell'ambito  del  programma
          «Incentivazione e sostegno alla gioventu'»  della  missione
          «Giovani e sport», e' istituito un fondo con una  dotazione
          di euro 200.000 per l'anno 2019, per il finanziamento delle
          attivita' di cui ai commi da 470 a  477.  Le  risorse  sono
          successivamente  trasferite  al  bilancio  autonomo   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri che  provvede  a  sua
          volta a trasferirle annualmente al Consiglio nazionale  dei
          giovani entro i primi sessanta giorni dell'anno. 
              473. Al fine  di  incoraggiare  la  partecipazione  dei
          giovani  allo  sviluppo  politico,  sociale,  economico   e
          culturale del Paese, il Consiglio nazionale dei giovani: 
              a)  promuove  il  dialogo  tra   le   istituzioni,   le
          organizzazioni giovanili e i giovani; 
              b)  promuove  il  superamento   degli   ostacoli   alla
          partecipazione dei giovani ai meccanismi  della  democrazia
          rappresentativa e diretta; 
              c) promuove la cittadinanza attiva dei giovani e, a tal
          fine, sostiene l'attivita'  delle  associazioni  giovanili,
          favorendo lo scambio di buone pratiche e  incrementando  le
          reti tra le stesse; 
              d) agevola la formazione e  lo  sviluppo  di  organismi
          consultivi dei giovani a livello locale; 
              e)   collabora   con   le   amministrazioni   pubbliche
          elaborando studi e predisponendo rapporti sulla  condizione
          giovanile utili a definire le politiche per i giovani; 
              f)  esprime  pareri  e  formula  proposte  sugli   atti
          normativi di  iniziativa  del  Governo  che  interessano  i
          giovani; 
              g)   partecipa   ai   forum   associativi   europei   e
          internazionali,   incoraggiando   la   comunicazione,    le
          relazioni e gli scambi tra le organizzazioni giovanili  dei
          diversi Paesi. 
              474. Il Consiglio  nazionale  dei  giovani  e'  inoltre
          sentito sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei
          ministri  o   l'Autorita'   politica   delegata   ritengano
          opportuno sottoporre al suo esame; il Consiglio puo'  anche
          essere sentito, su  richiesta  dei  Ministri  competenti  e
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con
          l'Autorita' politica delegata, su materie e  politiche  che
          abbiano impatto sulle giovani generazioni. 
              475. Il Consiglio nazionale dei  giovani,  a  decorrere
          dalla data di adozione dello statuto di cui al  comma  477,
          subentra   al   Forum   nazionale   dei    giovani    nella
          rappresentanza presso il Forum europeo della gioventu'. 
              Omissis.». 
          Note al comma 733: 
              - Si riporta il testo del comma  472,  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 471. Omissis. 
              472.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze,  nell'ambito  del  programma
          «Incentivazione e sostegno alla gioventu'»  della  missione
          «Giovani e sport», e' istituito un fondo con una  dotazione
          di euro 200.000 per l'anno 2019, per il finanziamento delle
          attivita' di cui ai commi da 470 a  477.  Le  risorse  sono
          successivamente  trasferite  al  bilancio  autonomo   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri che  provvede  a  sua
          volta a trasferirle annualmente al Consiglio nazionale  dei
          giovani entro i primi 60 giorni dell'anno. 
              Omissis.». 
          Note al comma 734: 
              - Si riporta il testo del comma 449,  dell'articolo  1,
          della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2017-2019),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1.- 448. Omissis. 
              449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al  comma
          448 e': 
              a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno
          2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra
          i comuni  interessati  sulla  base  del  gettito  effettivo
          dell'IMU e del tributo per i servizi  indivisibili  (TASI),
          relativo  all'anno  2015  derivante  dall'applicazione  dei
          commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
              b) ripartito, nell'importo massimo  di  66  milioni  di
          euro, tra i comuni per i quali il riparto  dell'importo  di
          cui alla lettera a) non assicura il ristoro di  un  importo
          equivalente   al   gettito   della   TASI   sull'abitazione
          principale stimato ad aliquota di  base.  Tale  importo  e'
          ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
          al precedente periodo l'equivalente del gettito della  TASI
          sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base; 
              c) destinato, per euro 1.885.643.345,70,  eventualmente
          incrementati  della  quota  di  cui  alla  lettera  b)  non
          distribuita e della quota dell'imposta  municipale  propria
          di spettanza  dei  comuni  connessa  alla  regolazione  dei
          rapporti finanziari, ai  comuni  delle  regioni  a  statuto
          ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e  il  45
          per cento per gli anni 2018 e 2019, da  distribuire  tra  i
          predetti  comuni  sulla  base  della  differenza   tra   le
          capacita' fiscali e i fabbisogni standard  approvati  dalla
          Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro  il  30
          settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.  La
          quota di cui al periodo precedente e'  incrementata  del  5
          per cento annuo  dall'anno  2020,  sino  a  raggiungere  il
          valore del 100 per cento a  decorrere  dall'anno  2030.  Ai
          fini della  determinazione  della  predetta  differenza  la
          Commissione tecnica  per  i  fabbisogni  standard,  di  cui
          all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015,  n.
          208, propone la metodologia per la  neutralizzazione  della
          componente rifiuti,  anche  attraverso  l'esclusione  della
          predetta  componente  dai  fabbisogni  e  dalle   capacita'
          fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma
          451 del presente articolo.  L'ammontare  complessivo  della
          capacita' fiscale perequabile dei comuni  delle  regioni  a
          statuto ordinario e' determinata in misura pari al  50  per
          cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
          perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
          predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo,  sino
          a raggiungere il valore  del  100  per  cento  a  decorrere
          dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029,  e',
          invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
          pari all'ammontare algebrico della medesima componente  del
          Fondo  di  solidarieta'  comunale   dell'anno   precedente,
          eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
          alla variazione della quota di fondo non ripartita  secondo
          i criteri di cui al primo periodo; 
              d) destinato, per  euro  464.091.019,18,  eventualmente
          incrementati  della  quota  di  cui  alla  lettera  b)  non
          distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei  comuni
          dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai  comuni
          delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito
          assicurando a ciascun comune una somma  pari  all'ammontare
          algebrico  del  medesimo  Fondo  di  solidarieta'  comunale
          dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in
          misura  corrispondente  alla  variazione   del   Fondo   di
          solidarieta' comunale complessivo; 
              d-bis) per gli anni dal 2018 al  2021,  ripartito,  nel
          limite massimo di 25 milioni di euro annui,  tra  i  comuni
          che   presentano,   successivamente   all'attuazione    del
          correttivo di cui al comma  450,  una  variazione  negativa
          della dotazione del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  per
          effetto dell'applicazione dei criteri  perequativi  di  cui
          alla lettera c),  in  misura  proporzionale  e  nel  limite
          massimo della variazione stessa, e, a  decorrere  dall'anno
          2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro  annui,
          ad incremento del contributo straordinario  ai  comuni  che
          danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma  3,
          del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267, o alla fusione per incorporazione di cui  all'articolo
          1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56; 
              d-ter) destinato, nel limite massimo di euro  5.500.000
          annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni  fino  a  5.000
          abitanti che, successivamente all'applicazione dei  criteri
          di cui alle lettere da a) a d-bis),  presentino  un  valore
          negativo del fondo di solidarieta' comunale. Il  contributo
          di  cui  al  periodo  precedente  e'  attribuito   sino   a
          concorrenza del valore negativo del fondo  di  solidarieta'
          comunale, al netto della quota di alimentazione  del  fondo
          stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000  per
          ciascun comune. In caso di insufficienza delle  risorse  il
          riparto avviene in misura proporzionale al valore  negativo
          del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
          massimo  ammesso  a  riparto  l'importo  negativo  di  euro
          100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
          incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis); 
              d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di  euro  nel
          2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel
          2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560  milioni  di  euro
          annui a  decorrere  dal  2024,  a  specifiche  esigenze  di
          correzione nel riparto del Fondo di solidarieta'  comunale,
          da individuare con i decreti del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni
          beneficiari nonche' i criteri e  le  modalita'  di  riparto
          delle risorse di cui al periodo precedente  sono  stabiliti
          con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
          cui al comma 451. Per  l'anno  2020  i  comuni  beneficiari
          nonche' i criteri e le modalita' di riparto  delle  risorse
          di cui al primo periodo  sono  stabiliti  con  un  apposito
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          il 31 gennaio 2020 previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali; 
              d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000  euro  per
          l'anno 2021, a 254.923.000 euro per  l'anno  2022,  a  299.
          923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno
          2024, a 390.923.000 euro per  l'anno  2025,  a  442.923.000
          euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a
          559.923.000 euro per l'anno 2028, a  618.923.000  euro  per
          l'anno  2029  e  a  650.923.000  euro  annui  a   decorrere
          dall'anno 2030,  quale  quota  di  risorse  finalizzata  al
          finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali  comunali
          svolti in  forma  singola  o  associata  dai  comuni  delle
          regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo
          precedente sono ripartiti  in  proporzione  del  rispettivo
          coefficiente di riparto del fabbisogno  standard  calcolato
          per  la  funzione  "Servizi  sociali"  e  approvato   dalla
          Commissione tecnica per i  fabbisogni  standard,  anche  in
          osservanza  del  livello   essenziale   delle   prestazioni
          definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30
          dicembre 2020, n.  178,  in  modo  che  venga  gradualmente
          raggiunto  entro  il  2026,  alla   luce   dell'istruttoria
          con-dotta  dalla  predetta  Commissione,   l'obiettivo   di
          servizio di un rapporto tra  assistenti  sociali  impiegati
          nei servizi sociali territo-riali e  popolazione  residente
          pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalita' di cui al primo
          periodo, il Fondo di solidarieta'  comunale  e'  destinato,
          per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52
          milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro  per
          l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025,  di  77
          milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro  per
          l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di  107
          milioni di euro per l'anno 2029 e di 113  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno  2030,  in  favore  dei  comuni
          della  Regione  siciliana   e   della   regione   Sardegna,
          ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno
          di riferimento, con decreto del Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          tenendo  conto  dei  fabbisogni  standard,  sulla  base  di
          un'istruttoria tecnica condotta dalla  Commissione  tecnica
          per i fabbisogni  standard,  allo  scopo  integrata  con  i
          rappresentanti della  Regione  siciliana  e  della  regione
          Sardegna, con il supporto di  esperti  del  settore,  senza
          oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in  sede  di
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.  Agli  esperti
          di cui  al  precedente  periodo  non  spettano  gettoni  di
          presenza, compensi, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti
          comunque  denominati.  Con   il   medesimo   decreto   sono
          disciplinati gli obiettivi di servizio e  le  modalita'  di
          monitoraggio   ed   eventuale   recupero   dei   contributi
          assegnati. Per l'anno 2022,  nelle  more  dell'approvazione
          dei fabbisogni standard per la funzione  "Servizi  sociali"
          dei  comuni  della  regione   Sardegna   da   parte   della
          Commissione tecnica per i fabbisogni standard,  allo  scopo
          integrata con i rappresentanti della medesima  regione,  ai
          fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna,
          non si tiene conto dei fabbisogni standard.  Gli  obiettivi
          di servizio e le modalita' di monitoraggio, per definire il
          livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle  risorse  da
          destinare al finanziamento  e  allo  sviluppo  dei  servizi
          sociali,  sono  stabiliti  entro  il  30  giugno   2021   e
          successivamente entro il 31 marzo dell'anno di  riferimento
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          sulla  base  di  un'istruttoria  tecnica   condotta   dalla
          Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni  standard  con  il
          supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza
          pubblica,  e  previa   intesa   in   sede   di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa
          oltre il  quindicesimo  giorno  dalla  presentazione  della
          proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,
          il  decreto  di  cui  al  periodo  precedente  puo'  essere
          comunque emanato. Le somme che, a seguito del  monitoraggio
          di cui  al  quinto  e  settimo  periodo,  risultassero  non
          destinate ad assicurare il  livello  dei  servizi  definiti
          sulla base degli obiettivi di servizio di cui al  quinto  e
          settimo periodo, sono recuperate  a  valere  sul  fondo  di
          solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni  o,  in
          caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di
          cui ai commi 128 e  129  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228; 
              d-sexies) destinato ai comuni delle regioni  a  statuto
          ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto  a  100
          milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni di euro  per
          l'anno 2023, a 200 milioni di euro per l'anno 2024,  a  250
          milioni di euro per l'anno 2025 e a  300  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2026, quale  quota  di  risorse
          finalizzata  a  incrementare,  nel  limite  delle   risorse
          disponibili per ciascun anno, in percentuale e  nel  limite
          dei livelli essenziali di  prestazione  (LEP),  l'ammontare
          dei  posti  disponili  negli  asili  nido,  equivalenti  in
          termini di costo standard al servizio  a  tempo  pieno,  in
          proporzione alla popolazione di eta' compresa  tra  0  e  2
          anni nei comuni nei quali il predetto rapporto e' inferiore
          ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in  assenza  degli
          stessi, il livello di  riferimento  del  rapporto  e'  dato
          dalla media relativa alla  fascia  demografica  del  comune
          individuata dalla  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni
          standard contestualmente  all'approvazione  dei  fabbisogni
          standard per la funzione "Asili nido". Il contributo di cui
          al  primo  periodo  e'  ripartito  entro  il  30   novembre
          dell'anno precedente a quello di  riferimento  con  decreto
          del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione,
          il Ministro per il sud e  la  coesione  territoriale  e  il
          Ministro per le pari  opportunita'  e  la  famiglia  previa
          intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  su
          proposta  della  Commissione  tecnica  per   i   fabbisogni
          standard,  tenendo  conto,  ove  disponibili,   dei   costi
          standard per  la  funzione  "Asili  nido"  approvati  dalla
          stessa Commissione. Con il decreto  di  cui  al  precedente
          periodo  sono  altresi'  disciplinati  gli   obiettivi   di
          potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con  le
          risorse  assegnate   e   le   modalita'   di   monitoraggio
          sull'utilizzo delle risorse stesse; 
              d-septies)  destinato,  quanto  a  1.077.000   euro   a
          decorrere dall'anno 2021, alla  compensazione  del  mancato
          recupero a carico del comune di Sappada,  distaccato  dalla
          regione Veneto e  aggregato  alla  regione  Friuli  Venezia
          Giulia, nell'ambito della  provincia  di  Udine,  ai  sensi
          della legge 5 dicembre 2017, n. 182,  delle  somme  di  cui
          agli  allegati  1  e  2  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  7  marzo  2018,  pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del  10
          aprile 2018. 
              Omissis.». 
          Note al comma 735: 
              - Si riporta il testo del comma 801,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 800. Omissis 
              801. Per le finalita' di cui al comma 797  e  al  comma
          792, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e al  comma
          792  e  nel  limite  delle  stesse  nonche'   dei   vincoli
          assunzionali di cui all'articolo 33  del  decreto-legge  30
          aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 giugno 2019, n. 58, i  comuni  possono  effettuare
          assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro  a
          tempo  indeterminato,  fermo  restando  il  rispetto  degli
          obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di
          contenimento della spesa di personale di  cui  all'articolo
          9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, anche  ai  sensi  dell'articolo  57,
          comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
          n. 126. 
              Omissis.». 
          Note al comma 738: 
              - Il testo della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed
          esecuzione  della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite   sui
          diritti  delle  persone  con  disabilita',  con  Protocollo
          opzionale,  fatta  a  New  York  il  13  dicembre  2006   e
          istituzione dell'Osservatorio  nazionale  sulla  condizione
          delle persone con disabilita') e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 14 marzo 2009, n. 61. 
          Note al comma 739: 
              - Il riferimento al testo della citata  legge  3  marzo
          2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle
          Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con  disabilita',
          con Protocollo opzionale, fatta a New York il  13  dicembre
          2006  e  istituzione  dell'Osservatorio   nazionale   sulla
          condizione delle  persone  con  disabilita')  e'  riportato
          nelle note al comma 738. 
          Note al comma 743: 
              - Si riporta il testo del comma  48,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 47. Omissis. 
              48. A  partire  dall'anno  2021  per  una  sola  unita'
          immobiliare a uso abitativo, non locata o data in  comodato
          d'uso,  posseduta  in  Italia  a  titolo  di  proprieta'  o
          usufrutto da soggetti non residenti  nel  territorio  dello
          Stato che siano titolari di pensione maturata in regime  di
          convenzione internazionale con l'Italia, residenti  in  uno
          Stato  di  assicurazione  diverso  dall'Italia,   l'imposta
          municipale propria di cui all'articolo 1, commi  da  739  a
          783, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  e'  applicata
          nella misura della meta' e  la  tassa  sui  rifiuti  avente
          natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di
          corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639  e  al
          comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.
          147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi. 
              Omissis.». 
          Note al comma 745: 
              - Il riferimento al testo della citata legge 16  aprile
          1987, n. 183  (Coordinamento  delle  politiche  riguardanti
          l'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   ed
          adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti  normativi
          comunitari) e' riportato nelle note al comma 519. 
          Note al comma 746: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   23,   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  (Misure
          urgenti per la crescita del Paese), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 23 (Fondo per la crescita sostenibile). -  1.  Le
          presenti disposizioni sono dirette a favorire  la  crescita
          sostenibile  e  la  creazione  di  nuova  occupazione   nel
          rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza
          pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo  di
          nuova  imprenditorialita',  con  particolare  riguardo   al
          sostegno alla piccola e  media  impresa  e  di  progressivo
          riequilibrio socio-economico, di genere e  fra  le  diverse
          aree territoriali del Paese. 
              2. Il Fondo speciale rotativo di  cui  all'articolo  14
          della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  istituito  presso  il
          Ministero dello sviluppo economico assume la  denominazione
          di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo). 
              Il Fondo  e'  destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e
          priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei
          vincoli   derivanti    dall'appartenenza    all'ordinamento
          comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
          un  impatto  significativo  in   ambito   nazionale   sulla
          competitivita' dell'apparato  produttivo,  con  particolare
          riguardo alle seguenti finalita': 
              a) la promozione di progetti  di  ricerca,  sviluppo  e
          innovazione di rilevanza strategica per il  rilancio  della
          competitivita' del sistema  produttivo,  anche  tramite  il
          consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e
          sviluppo delle imprese; 
              b) il  rafforzamento  della  struttura  produttiva,  il
          riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
          versano in  situazioni  di  crisi  complessa  di  rilevanza
          nazionale  tramite  la   sottoscrizione   di   accordi   di
          programma; 
              c) la promozione della  presenza  internazionale  delle
          imprese e l'attrazione di investimenti  dall'estero,  anche
          in raccordo con le azioni che saranno attivate  dall'ICE  -
          Agenzia     per     la     promozione     all'estero      e
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 
              c-bis) interventi in favore  di  imprese  in  crisi  di
          grande dimensione; 
              c-bis) la  definizione  e  l'attuazione  dei  piani  di
          valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate  alla
          criminalita' organizzata; 
              c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione
          e  a  dare  continuita'   all'esercizio   delle   attivita'
          imprenditoriali. 
              3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
          2, con decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  nel  rispetto   degli
          equilibri  di  finanza  pubblica,   sono   individuate   le
          priorita', le  forme  e  le  intensita'  massime  di  aiuto
          concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a  quanto
          previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo  31  marzo
          1998,  n.  123  ad  eccezione  del  credito  d'imposta.  Le
          predette misure sono attivate con  bandi  ovvero  direttive
          del Ministro dello sviluppo economico,  che  individuano  i
          termini, le  modalita'  e  le  procedure,  anche  in  forma
          automatizzata,  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
          agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
          dello sviluppo economico  puo'  avvalersi,  sulla  base  di
          apposita  convenzione,  di  societa'  in  house  ovvero  di
          societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari   requisiti
          tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
          un'apposita gara, secondo le modalita' e  le  procedure  di
          cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Agli
          oneri derivanti dalle convenzioni e  contratti  di  cui  al
          presente comma si applica quanto previsto dall'articolo  3,
          comma 2 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  123  e
          dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
          n. 78, convertito con  modificazioni  con  legge  3  agosto
          2009, n. 102. 
              3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del  Fondo  possono
          essere periodicamente aggiornati con la medesima  procedura
          di  cui  al   comma   3   sulla   base   del   monitoraggio
          dell'andamento   degli   incentivi   relativi   agli   anni
          precedenti. 
              3-ter. Per le finalita' di  cui  al  comma  2,  lettera
          c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore  di
          imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge
          23 dicembre 2003, n. 347,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  18  febbraio  2004,  n.  39,  che  presentano
          rilevanti   difficolta'   finanziarie   ai    fini    della
          continuazione delle attivita' produttive e del mantenimento
          dei livelli occupazionali.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, sono stabiliti, nel  rispetto  della
          disciplina comunitaria sugli aiuti di  Stato,  modalita'  e
          criteri per  la  concessione,  erogazione  e  rimborso  dei
          predetti finanziamenti. L'erogazione  puo'  avvenire  anche
          mediante anticipazioni di  tesoreria  da  estinguere  entro
          l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo. 
              3-quater. Per le finalita' di cui al comma  2,  lettera
          c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore  di
          piccole imprese in forma di societa' cooperativa costituite
          da  lavoratori  provenienti  da  aziende  i  cui   titolari
          intendano trasferire le stesse, in cessione o  in  affitto,
          ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il
          Ministero dello sviluppo economico si avvale, senza nuovi o
          maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  sulla  base  di
          apposita convenzione, delle societa' finanziarie costituite
          ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio
          1985, n.  49.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico sono stabiliti,  nel  rispetto  della  disciplina
          dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalita'
          e criteri per la concessione, l'e-rogazione e  il  rimborso
          dei predetti finanziamenti. 
              4. Il  Fondo  puo'  operare  anche  attraverso  le  due
          distinte contabilita'  speciali  gia'  intestate  al  Fondo
          medesimo esclusivamente per l'erogazione  di  finanziamenti
          agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
          di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea  o
          dalle regioni, ferma  restando  la  gestione  ordinaria  in
          bilancio per  gli  altri  interventi.  Per  ciascuna  delle
          finalita' indicate al  comma  2  e'  istituita  un'apposita
          sezione nell'ambito del Fondo. 
              5. 
              6. I finanziamenti  agevolati  concessi  a  valere  sul
          Fondo  possono  essere  assistiti  da  garanzie   reali   e
          personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
          per le anticipazioni dei contributi. 
              7.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge  sono  abrogate  le  disposizioni  di   legge
          indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 11 del presente articolo. 
              8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
          nonche' le somme restituite o non erogate alle  imprese,  a
          seguito dei provvedimenti di revoca e  di  rideterminazione
          delle agevolazioni concesse  ai  sensi  delle  disposizioni
          abrogate  ai  sensi  del  precedente  comma,   cosi'   come
          accertate  con  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere   riassegnate   nel   medesimo   importo   alla
          contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
          di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
          accertate al netto delle risorse necessarie per far  fronte
          agli impegni gia' assunti e per  garantire  la  definizione
          dei procedimenti di cui al comma 11. 
              9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
          sensi  del  comma  7,  le  disponibilita'  esistenti  sulle
          contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
          sviluppo  economico  e   presso   l'apposita   contabilita'
          istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
          degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203,  lettera
          f) della legge  23  dicembre  1996,  n.  662  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          nel   medesimo   importo,   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, su richiesta  del  Ministero
          dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello  stato
          di previsione dello  stesso  Ministero  per  la  successiva
          assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
          per l'erogazione di finanziamenti  agevolati.  Le  predette
          disponibilita'  sono  accertate  al  netto  delle   risorse
          necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti  e  per
          garantire  la  definizione  dei  procedimenti  di  cui   al
          successivo comma  11.  Le  predette  contabilita'  speciali
          continuano ad operare fino al  completamento  dei  relativi
          interventi  ovvero,  ove  sussistano,   degli   adempimenti
          derivanti dalle programmazioni comunitarie  gia'  approvate
          dalla UE alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              10. Al fine di garantire la prosecuzione  delle  azioni
          volte a promuovere la coesione e il riequilibrio  economico
          e sociale tra le diverse aree del Paese, le  disponibilita'
          accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e  9  del
          presente articolo, rivenienti da  contabilita'  speciali  o
          capitoli di bilancio relativi a misure di  aiuto  destinate
          alle  aree  sottoutilizzate  sono  utilizzate  secondo   il
          vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              11. I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge  sono
          disciplinati, ai fini della concessione  e  dell'erogazione
          delle agevolazioni e comunque fino alla  loro  definizione,
          dalle disposizioni delle leggi  di  cui  all'Allegato  1  e
          dalle  norme  di  semplificazione   recate   dal   presente
          decreto-legge. 
              12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
          Note al comma 749: 
              - Si riporta il testo del capo IV del titolo  VI  della
          parte II del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
              Titolo VI Regimi  particolari  di  appalto  -  Capo  IV
          Concorsi di progettazione e di idee 
              «Art. 152 (Ambito di applicazione). -  1.  Il  presente
          capo si applica: 
              a)  ai  concorsi  di  progettazione   organizzati   nel
          contesto di una  procedura  di  aggiudicazione  di  appalti
          pubblici di servizi; 
              b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi  di
          partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti. 
              2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la soglia di
          cui all'articolo 35 e' pari  al  valore  stimato  al  netto
          dell'IVA dell'appalto pubblico  di  servizi,  compresi  gli
          eventuali  premi  di   partecipazione   o   versamenti   ai
          partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la soglia di
          cui all'articolo 35 e' pari al valore complessivo dei premi
          e pagamenti, compreso il valore stimato al  netto  delI'IVA
          dell'appalto  pubblico  di  servizi  che  potrebbe   essere
          successivamente  aggiudicato  ai  sensi  dell'articolo  63,
          comma 4, qualora la stazione appaltante  non  escluda  tale
          aggiudicazione nel bando di concorso. 
              3. Il presente capo non si applica: 
              a) ai concorsi di progettazione affidati ai sensi degli
          articoli 14, 15, 16 e 161; 
              b) ai concorsi indetti per esercitare  un'attivita'  in
          merito alla  quale  l'applicabilita'  dell'articolo  8  sia
          stata stabilita da una decisione della  Commissione,  o  il
          suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente
          alle disposizioni di  cui  al  comma  7,  lettera  b),  del
          medesimo articolo. 
              4. Nel concorso di progettazione  relativo  al  settore
          dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente  progetti
          o piani con livello di approfondimento pari a quello di  un
          progetto di fattibilita' tecnica ed  economica,  salvo  nei
          casi di concorsi in due fasi  di  cui  agli  articoli  154,
          comma 5, e 156, comma 7. Nei casi in cui viene previsto  il
          raggiungimento del livello  del  progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica in  fasi  successive,  il  concorrente
          sviluppa il documento  di  fattibilita'  delle  alternative
          progettuali,   di   cui   all'articolo   23,    comma    5;
          l'amministrazione  sceglie  la  proposta  migliore,  previo
          giudizio della commissione  di  cui  all'articolo  155;  il
          vincitore del concorso, entro i successivi sessanta  giorni
          dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la
          proposta  presentata,  dotandola  di  tutti  gli  elaborati
          previsti per la seconda fase del progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica. Qualora il concorso di  progettazione
          riguardi un  intervento  da  affidare  in  concessione,  la
          proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio
          economico finanziario per la sua costruzione e gestione. 
              5. Con il pagamento del premio le  stazioni  appaltanti
          acquistano  la  proprieta'  del  progetto  vincitore.   Ove
          l'amministrazione  aggiudicatrice  non  affidi  al  proprio
          interno i successivi livelli di progettazione, questi  sono
          affidati con la procedura negoziata di cui all'articolo 63,
          comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma
          1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso  di
          progettazione, se in possesso dei  requisiti  previsti  dal
          bando  e  qualora  l'amministrazione  aggiudicatrice  abbia
          previsto tale possibilita' nel bando stesso. In tali  casi,
          ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, e'
          calcolato il valore  complessivo  dei  premi  e  pagamenti,
          compreso il valore stimato al netto  dell'IVA  dell'appalto
          pubblico di servizi  che  potrebbe  essere  successivamente
          aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4,  o,  per  i
          settori speciali, ai  sensi  dell'articolo  125,  comma  1,
          lettera l). Al fine di dimostrare i requisiti previsti  per
          l'affidamento della progettazione esecutiva,  il  vincitore
          del concorso puo' costituire un  raggruppamento  temporaneo
          tra  i  soggetti  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  46,
          indicando le parti del servizio che  saranno  eseguite  dai
          singoli soggetti riuniti.». 
              «Art. 153 (Bandi e avvisi).  -  1.  Le  amministrazioni
          aggiudicatrici  che  intendono  indire   un   concorso   di
          progettazione rendono  nota  tale  intenzione  mediante  un
          bando di concorso.  Se  intendono  aggiudicare  un  appalto
          relativo a servizi successivi ai  sensi  dell'articolo  63,
          comma 4, lo indicano nell'avviso o nel bando di concorso. 
              2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno  indetto
          un  concorso  di  progettazione  inviano  un   avviso   sui
          risultati del concorso conformemente alle  disposizioni  di
          cui all'articolo 72 e devono essere in grado di  comprovare
          la   data    di    invio.    Le    informazioni    relative
          all'aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non
          essere pubblicate qualora  la  loro  divulgazione  ostacoli
          l'applicazione della  legge,  sia  contraria  all'interesse
          pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali  di
          una particolare impresa, pubblica o privata,  oppure  possa
          recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i  prestatori
          di servizi. 
              3. I bandi e gli avvisi di  cui  al  presente  articolo
          contengono le informazioni indicate negli  allegati  XIX  e
          XX, conformemente ai modelli di formulari  stabiliti  dalla
          Commissione  europea  in  atti  di   esecuzione,   e   sono
          pubblicati secondo quanto previsto dagli articoli 71, 72  e
          73.». 
              «Art. 154 (Organizzazione dei concorsi di progettazione
          e selezione dei  partecipanti).  -  1.  Per  organizzare  i
          concorsi di progettazione, le stazioni appaltanti applicano
          procedure conformi alle disposizioni dei titoli I, II,  III
          e IV della Parte II e del presente capo. 
              2. L'ammissione  alla  partecipazione  ai  concorsi  di
          progettazione non puo' essere limitata: 
              a) al territorio della Repubblica  o  a  una  parte  di
          esso; 
              b) dal fatto che i partecipanti debbono essere  persone
          fisiche o persone giuridiche. 
              3.  Sono  ammessi  a   partecipare   ai   concorsi   di
          progettazione, per i lavori, i  soggetti  in  possesso  dei
          requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo  24,
          comma 2. I  requisiti  di  qualificazione  devono  comunque
          consentire condizioni di accesso  e  partecipazione  per  i
          piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e  per
          i giovani professionisti. 
              4. In caso di intervento  di  particolare  rilevanza  e
          complessita',  la  stazione   appaltante   puo'   procedere
          all'esperimento di un concorso di progettazione  articolato
          in  due  gradi.  Il  secondo  grado,  avente   ad   oggetto
          l'acquisizione del progetto di fattibilita', si svolge  tra
          i  soggetti  individuati  attraverso  la   valutazione   di
          proposte di idee presentate nel primo grado  e  selezionate
          senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di
          premi. Al  vincitore  del  concorso,  se  in  possesso  dei
          requisiti previsti, puo' essere affidato  l'incarico  della
          progettazione definitiva  ed  esecutiva  a  condizione  che
          detta  possibilita'  e  il  relativo  corrispettivo   siano
          previsti nel bando. 
              5. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione,
          possono procedere all'esperimento di  un  concorso  in  due
          fasi, la prima avente ad oggetto  la  presentazione  di  un
          progetto di fattibilita' e la seconda avente ad oggetto  la
          presentazione  di  un   progetto   definitivo   a   livello
          architettonico e a livello di progetto di fattibilita'  per
          la  parte  strutturale  ed  impiantistica.  Il  bando  puo'
          altresi'  prevedere  l'affidamento  diretto   dell'incarico
          relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che abbia
          presentato il migliore progetto definitivo.». 
              «Art. 155 (Commissione giudicatrice per i  concorsi  di
          progettazione).  -  1.  La  commissione   giudicatrice   e'
          composta unicamente  di  persone  fisiche,  alle  quali  si
          applicano le disposizioni in materia di incompatibilita'  e
          astensione  di  cui  all'articolo  77,  comma  6,   nonche'
          l'articolo 78. 
              2.  Qualora  ai   partecipanti   a   un   concorso   di
          progettazione  e'  richiesta  una   particolare   qualifica
          professionale, almeno un terzo dei membri della commissione
          giudicatrice  possiede  tale  qualifica  o  una   qualifica
          equivalente. 
              3. La commissione giudicatrice e'  autonoma  nelle  sue
          decisioni e nei suoi pareri. 
              4. I membri della commissione giudicatrice esaminano  i
          piani e  i  progetti  presentati  dai  candidati  in  forma
          anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel
          bando di concorso. L'anonimato deve essere rispettato  sino
          al parere o alla decisione della commissione  giudicatrice.
          In particolare, la commissione: 
              a)  verifica   la   conformita'   dei   progetti   alle
          prescrizioni del bando; 
              b) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno
          di essi; 
              c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei
          criteri indicati nel bando, con specifica motivazione; 
              d) assume le decisioni anche a maggioranza; 
              e) redige i verbali delle singole riunioni; 
              f) redige il verbale finale contenente la  graduatoria,
          con motivazione per tutti i concorrenti; 
              g) consegna gli atti dei propri  lavori  alla  stazione
          appaltante. 
              5. I candidati possono essere invitati, se  necessario,
          a rispondere a quesiti che la commissione  giudicatrice  ha
          iscritto  nel  processo  verbale  allo  scopo  di  chiarire
          qualsivoglia aspetto dei progetti. E  redatto  un  processo
          verbale completo del dialogo tra i membri della commissione
          giudicatrice e i candidati.». 
              «Art. 156 (Concorso di idee). - 1. Le disposizioni  del
          presente capo  si  applicano  anche  ai  concorsi  di  idee
          finalizzati all'acquisizione di una  proposta  ideativa  da
          remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. 
              2. Sono ammessi  al  concorso  di  idee,  oltre  che  i
          soggetti ammessi ai  concorsi  di  progettazione,  anche  i
          lavoratori  subordinati   abilitati   all'esercizio   della
          professione e iscritti  al  relativo  ordine  professionale
          secondo  l'ordinamento  nazionale  di   appartenenza,   nel
          rispetto delle norme che regolano il rapporto  di  impiego,
          con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che
          bandisce il concorso. 
              3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella
          forma piu' idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i
          lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di
          livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto
          di  fattibilita'  tecnica  ed  economica.  Il  termine   di
          presentazione  della  proposta  deve  essere  stabilito  in
          relazione all'importanza e complessita' del tema e non puo'
          essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione  del
          bando. La partecipazione deve avvenire in forma anonima. 
              4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o  ai
          soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori. 
              5.  L'idea  o  le  idee  premiate  sono  acquisite   in
          proprieta'  dalla  stazione  appaltante,  previa  eventuale
          definizione degli assetti tecnici, le quali possono  essere
          poste a base di  un  concorso  di  progettazione  o  di  un
          appalto di servizi di progettazione.  Alla  procedura  sono
          ammessi a partecipare i premiati qualora  in  possesso  dei
          relativi requisiti soggettivi. 
              6. La stazione appaltante puo'  affidare  al  vincitore
          del  concorso  di  idee  la  realizzazione  dei  successivi
          livelli di progettazione,  con  procedura  negoziata  senza
          bando,  a  condizione  che   detta   facolta'   sia   stata
          esplicitata nel bando, e che il soggetto  sia  in  possesso
          dei  requisiti  di  capacita'  tecnico   professionale   ed
          economica  previsti  nel  bando  in  rapporto  ai   livelli
          progettuali da sviluppare. 
              7. In caso di intervento  di  particolare  rilevanza  e
          complessita',  la  stazione   appaltante   puo'   procedere
          all'esperimento di un concorso di progettazione  articolato
          in  due  fasi.  La  seconda  fase,  avente  ad  oggetto  la
          presentazione del progetto di fattibilita',  ovvero  di  un
          progetto definitivo a livello architettonico e a livello di
          progetto  di  fattibilita'  per  la  parte  strutturale  ed
          impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad
          un massimo di dieci, attraverso la valutazione di  proposte
          di idee presentate nella prima  fase  e  selezionate  senza
          formazione di  graduatorie  di  merito  e  assegnazione  di
          premi.  Tra  i  soggetti  selezionati  a  partecipare  alla
          seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per  cento
          di soggetti incaricati, singoli o in forma  associata,  con
          meno  di  cinque  anni  di  iscrizione  ai  relativi   albi
          professionali. Nel  caso  di  raggruppamento,  il  suddetto
          requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti
          selezionati aventi meno di cinque  anni  di  iscrizione  e'
          corrisposto un rimborso spese pari al 50  per  cento  degli
          importi previsti per le spese come determinati dal  decreto
          per  i  corrispettivi  professionali  di  cui  al  comma  8
          dell'articolo 24. Per gli altri  soggetti  selezionati,  in
          forma singola o associata, il predetto rimborso e' pari  al
          25 per cento. Al vincitore del concorso, se in possesso dei
          requisiti previsti, puo' essere affidato  l'incarico  della
          progettazione esecutiva a condizione che detta possibilita'
          e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.». 
              «Art.  157  (Altri   incarichi   di   progettazione   e
          connessi). - 1. Gli incarichi di progettazione relativi  ai
          lavori che non rientrano tra quelli  di  cui  al  comma  2,
          primo periodo, dell'articolo 23  nonche'  di  coordinamento
          della sicurezza in fase di progettazione, di direzione  dei
          lavori,  di  direzione  dell'esecuzione,  di  coordinamento
          della sicurezza in fase di  esecuzione  e  di  collaudo  di
          importo pari o superiore alle soglie  di  cui  all'articolo
          35, sono affidati secondo le modalita' di  cui  alla  Parte
          II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in
          cui   il   valore   delle   attivita'   di   progettazione,
          coordinamento della sicurezza  in  fase  di  progettazione,
          direzione   dei   lavori,   direzione   dell'esecuzione   e
          coordinamento della sicurezza in  fase  di  esecuzione  sia
          pari  o  superiore  complessivamente  la  soglia   di   cui
          all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione  dei
          lavori  e  coordinamento  della  sicurezza   in   fase   di
          esecuzione  al  progettista  e'  consentito  soltanto   per
          particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto
          dal bando di gara della progettazione. 
              2. Gli incarichi  di  progettazione,  di  coordinamento
          della sicurezza in fase di progettazione, di direzione  dei
          lavori,  di  direzione  dell'esecuzione,  di  coordinamento
          della sicurezza in fase di  esecuzione  e  di  collaudo  di
          importo pari o superiore a 40.000  e  inferiore  a  100.000
          euro possono essere affidati dalle  stazioni  appaltanti  a
          cura del responsabile del procedimento,  nel  rispetto  dei
          principi di non discriminazione,  parita'  di  trattamento,
          proporzionalita' e  trasparenza,  e  secondo  la  procedura
          prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito e'
          rivolto ad almeno cinque soggetti, se  sussistono  in  tale
          numero  aspiranti  idonei  nel  rispetto  del  criterio  di
          rotazione degli inviti. Gli incarichi  di  importo  pari  o
          superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalita'
          di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice. 
              3.   E'   vietato   l'affidamento   di   attivita'   di
          progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione,
          coordinamento della sicurezza  in  fase  di  progettazione,
          coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di   esecuzione,
          collaudo, indagine e attivita' di  supporto  per  mezzo  di
          contratti a tempo determinato o altre procedure diverse  da
          quelle previste dal presente codice.». 
          Note al comma 751: 
              - Il riferimento al testo del citato  articolo  7,  del
          decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per
          il coordinamento, la programmazione e la valutazione  della
          politica nazionale  relativa  alla  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
          della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' riportato nelle  note  al
          comma 310. 
          Note al comma 752: 
              - Si riporta il testo del comma  456,  dell'articolo  1
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): 
              «Art. 1. - 1. - 455. Omissis. 
              456.  In  ottemperanza  alle  sentenze  del   tribunale
          amministrativo regionale (TAR) del Lazio, sezione 1-bis, n.
          640/1994,  e   del   Consiglio   di   Stato,   sezione   IV
          giurisdizionale, n. 2537/2004, e per il completamento degli
          interventi perequativi indicati dal Ministero della  salute
          con atto DGPROF/P/3/I.8.d. n. 1  del  16  giugno  2017,  e'
          autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018  e  di
          un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.  Il
          Ministero della salute, con apposito decreto,  individua  i
          criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari
          nel limite della spesa autorizzata e assicura  il  relativo
          monitoraggio. 
              Omissis.». 
          Note al comma 753: 
              -  Il  riferimento  al  testo  del  citato  comma  200,
          dell'articolo 1  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190
          recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'  2015)  e'
          riportato nelle note al comma 389. 
          Note al comma 754: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, della  legge  19
          agosto  2016,  n.   167   (Disposizioni   in   materia   di
          accertamenti  diagnostici  neonatali  obbligatori  per   la
          prevenzione  e   la   cura   delle   malattie   metaboliche
          ereditarie), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Protocollo operativo  per  la  gestione  degli
          screening  neonatali).  -  1.  Il  Ministro  della  salute,
          acquisito il parere dell'Istituto superiore  di  sanita'  e
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          nonche'  delle  societa'   scientifiche   di   riferimento,
          predispone un protocollo operativo per  la  gestione  degli
          screening neonatali nel quale sono  definite  le  modalita'
          della presa in carico del paziente positivo allo  screening
          neonatale e dell'accesso alle terapie. 
              2. (abrogato). 
              2-bis. Il Ministero  della  salute,  avvalendosi  della
          collaborazione   dell'Istituto   superiore   di    sanita',
          dell'Age.na.s., delle regioni e delle province autonome  di
          Trento e di Bolzano, sentite le  societa'  scientifiche  di
          settore, sottopone a revisione periodica almeno biennale la
          lista delle patologie da ricercare attraverso lo  screening
          neonatale, in  relazione  all'evoluzione  nel  tempo  delle
          evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico  per
          le  malattie  genetiche  ereditarie.  In  sede   di   prima
          applicazione, la revisione di  cui  al  presente  comma  e'
          completata entro il 30 giugno 2020. 
              3.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   agli
          adempimenti derivanti dal presente articolo con le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica.». 
          Note al comma 755: 
              - Il decreto  legislativo  21  dicembre  1999,  n.  517
          (Disciplina dei rapporti fra Servizio  sanitario  nazionale
          ed  universita',  a  norma  dell'articolo  6  della  L.  30
          novembre  1998,  n.  419)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 12 gennaio 2000, n. 8, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  16  ottobre  2003,  n.  288,
          (Riordino della disciplina degli  Istituti  di  ricovero  e
          cura a carattere scientifico,  a  norma  dell'articolo  42,
          comma 1, della L. 16 gennaio  2003,  n.  3)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 2003, n. 250. 
          Note al comma 758: 
              - Si riporta il testo del comma  335,  dell'articolo  1
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): 
              «Art. 1. - 1.-334. Omissis. 
              335. E'  autorizzata  la  spesa  di  350.000  euro  per
          ciascuno degli  anni  2019  e  2020  per  il  finanziamento
          dell'istituzione culturale  denominata  Accademia  Vivarium
          novum, con sede  in  Frascati.  Il  contributo  di  cui  al
          presente comma e' finalizzato a garantire il  funzionamento
          e a sostenere le attivita' di ricerca, di formazione  e  di
          divulgazione  nel  campo   delle   discipline   umanistiche
          dell'istituzione,   di   rilevante   interesse    pubblico.
          L'Accademia  trasmette  al  Ministro  dei  beni   e   delle
          attivita'  culturali  e   del   turismo   e   al   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il
          31 gennaio di ciascun anno,  una  relazione  sull'attivita'
          svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei  contributi
          pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai  contributi
          statali e  al  perseguimento  delle  finalita'  di  cui  al
          presente comma. Entro il 15 febbraio di  ciascun  anno,  il
          Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
          e il Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca trasmettono la relazione di cui  al  terzo  periodo
          alle Camere. 
              Omissis.». 
          Note al comma 760: 
              - Si riporta il testo del comma  673,  dell'articolo  1
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1.-672. Omissis. 
              673. Al fine di consentire la realizzazione  del  piano
          di stabilizzazione, da operare ai  sensi  dell'articolo  20
          del  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,   del
          personale precario del CREA di cui  all'articolo  1,  comma
          381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  e'  autorizzata
          la spesa per un importo pari  a  10  milioni  di  euro  per
          l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019,  a  22,5
          milioni di euro per l'anno 2020 a 27,5 milioni  per  l'anno
          2021 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. 
              Omissis.». 
          Note al comma 763: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   5,   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche  situazioni  di  crisi)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 5 (Rientro dei cervelli). -  1.  All'articolo  16
          del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  147,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              "1.  I  redditi  di  lavoro   dipendente,   i   redditi
          assimilati a quelli di lavoro dipendente  e  i  redditi  di
          lavoro  autonomo  prodotti  in  Italia  da  lavoratori  che
          trasferiscono la residenza nel territorio  dello  Stato  ai
          sensi dell'articolo 2  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  concorrono  alla
          formazione del reddito complessivo limitatamente al 30  per
          cento  del  loro  ammontare  al  ricorrere  delle  seguenti
          condizioni: 
              a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia  nei
          due periodi d'imposta precedenti il predetto  trasferimento
          e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni; 
              b) l'attivita' lavorativa e'  prestata  prevalentemente
          nel territorio italiano."; 
              b) il comma 1-bis e' sostituito dal  seguente:  "1-bis.
          Il regime di cui al comma 1 si  applica  anche  ai  redditi
          d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1  o
          dal comma 2 che avviano un'attivita' d'impresa in Italia, a
          partire dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso
          al 31 dicembre 2019."; 
              c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis.  Le
          disposizioni  del  presente  articolo  si   applicano   per
          ulteriori cinque  periodi  di  imposta  ai  lavoratori  con
          almeno un figlio minorenne o  a  carico,  anche  in  affido
          preadottivo.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel
          caso in cui i lavoratori diventino  proprietari  di  almeno
          un'unita'  immobiliare  di  tipo  residenziale  in  Italia,
          successivamente al trasferimento in  Italia  o  nei  dodici
          mesi precedenti al trasferimento; l'unita' immobiliare puo'
          essere acquistata direttamente dal  lavoratore  oppure  dal
          coniuge,   dal   convivente   o   dai   figli,   anche   in
          comproprieta'. In entrambi i casi,  i  redditi  di  cui  al
          comma  1,  negli  ulteriori  cinque  periodi  di   imposta,
          concorrono  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          limitatamente al 50 per cento del  loro  ammontare.  Per  i
          lavoratori che abbiano  almeno  tre  figli  minorenni  o  a
          carico, anche in affido preadottivo, i redditi  di  cui  al
          comma  1,  negli  ulteriori  cinque  periodi  di   imposta,
          concorrono  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          limitatamente al 10 per cento del loro ammontare."; 
              d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
              "5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta  al
          10 per cento per i soggetti che trasferiscono la  residenza
          in una delle seguenti regioni: Abruzzo,  Molise,  Campania,
          Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. 
              5-ter. I cittadini italiani non  iscritti  all'Anagrafe
          degli italiani residenti  all'estero  (AIRE)  rientrati  in
          Italia a  decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo  a
          quello in corso al 31 dicembre  2019  possono  accedere  ai
          benefici  fiscali  di  cui  al  presente  articolo  purche'
          abbiano avuto la residenza in un altro Stato  ai  sensi  di
          una convenzione contro le doppie  imposizioni  sui  redditi
          per  il  periodo  di  cui  al  comma  1,  lettera  a).  Con
          riferimento ai periodi d'imposta per i  quali  siano  stati
          notificati  atti  impositivi  ancora   impugnabili   ovvero
          oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado  del
          giudizio nonche' per i periodi d'imposta per  i  quali  non
          sono decorsi i termini di cui all'articolo 43  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          ai cittadini italiani non iscritti  all'AIRE  rientrati  in
          Italia entro  il  31  dicembre  2019  spettano  i  benefici
          fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31
          dicembre 2018, purche' abbiano avuto  la  residenza  in  un
          altro Stato ai sensi di una convenzione  contro  le  doppie
          imposizioni sui redditi per il periodo di cui al  comma  1,
          lettera a). Non si fa luogo,  in  ogni  caso,  al  rimborso
          delle imposte versate in adempimento spontaneo. 
              5-quater. Per i rapporti di cui  alla  legge  23  marzo
          1981, n.  91,  ferme  restando  le  condizioni  di  cui  al
          presente articolo, i redditi di cui al comma  1  concorrono
          alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50
          per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui  al  primo
          periodo non si applicano le disposizioni dei  commi  3-bis,
          quarto periodo, e 5-bis. 
              5-quinquies. Per i rapporti di cui al  comma  5-quater,
          l'esercizio  dell'opzione  per  il  regime  agevolato   ivi
          previsto comporta il versamento di un contributo pari  allo
          0,5 per cento della base imponibile. Le  entrate  derivanti
          dal contributo di cui al primo periodo sono  versate  a  un
          apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
          essere riassegnate a un  apposito  capitolo,  da  istituire
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio
          autonomo della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per
          il potenziamento dei settori  giovanili.  Con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   su   proposta
          dell'autorita' di  Governo  delegata  per  lo  sport  e  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono definiti i criteri e le modalita'  di  attuazione  del
          presente  comma,  definiti  con  il  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al comma 3". 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere  a),  b),
          c) e d), si applicano, a partire dal periodo  d'imposta  in
          corso, ai soggetti che  a  decorrere  dal  30  aprile  2019
          trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo
          2 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  e  risultano  beneficiari  del  regime   previsto
          dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 147. 
              2-bis. I soggetti, diversi da quelli indicati nel comma
          2, che siano stati  iscritti  all'Anagrafe  degli  italiani
          residenti all'estero o che siano cittadini di Stati  membri
          dell'Unione europea, che hanno gia' trasferito la residenza
          prima dell'anno 2020 e che alla data del 31  dicembre  2019
          risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo  16
          del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,  possono
          optare per l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          comma  1,  lettera  c),  del  presente   articolo,   previo
          versamento di: 
              a) un importo pari al  10  per  cento  dei  redditi  di
          lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti  in  Italia
          oggetto  dell'agevolazione  di  cui  all'articolo  16   del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi  al
          periodo  d'imposta  precedente  a   quello   di   esercizio
          dell'opzione, se  il  soggetto  al  momento  dell'esercizio
          dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido
          preadottivo,  o  e'  diventato   proprietario   di   almeno
          un'unita'  immobiliare  di  tipo  residenziale  in  Italia,
          successivamente al trasferimento in  Italia  o  nei  dodici
          mesi  precedenti  al  trasferimento,  ovvero   ne   diviene
          proprietario entro diciotto mesi dalla  data  di  esercizio
          dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione
          del beneficio addizionale fruito  senza  l'applicazione  di
          sanzioni.  L'unita'  immobiliare  puo'  essere   acquistata
          direttamente  dal  lavoratore  oppure  dal   coniuge,   dal
          convivente o dai figli, anche in comproprieta'; 
              b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro
          dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia  oggetto
          dell'agevolazione  di  cui  all'articolo  16  del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al  periodo
          d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se
          il  soggetto  al  momento  dell'esercizio  dell'opzione  ha
          almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo,  e
          diventa o e' diventato  proprietario  di  almeno  un'unita'
          immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente
          al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti  al
          trasferimento,  ovvero  ne   diviene   proprietario   entro
          diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione  di  cui
          al presente  comma,  pena  la  restituzione  del  beneficio
          addizionale  fruito  senza  l'applicazione   di   sanzioni.
          L'unita' immobiliare puo'  essere  acquistata  direttamente
          dal lavoratore oppure dal coniuge,  dal  convivente  o  dai
          figli, anche in comproprieta'. 
              2-ter. Le modalita' di esercizio dell'opzione di cui al
          comma 2-bis sono definite  con  provvedimento  dell'Agenzia
          delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore della presente disposizione. 
              2-quater. Le disposizioni dei commi 2-bis e  2-ter  non
          si applicano ai rapporti di cui alla legge 23  marzo  1981,
          n. 91. 
              3. All'articolo  8-bis  del  decreto-legge  16  ottobre
          2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2017,  n.  172,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «2. Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  44  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 147, si applicano nel rispetto delle  condizioni  e  dei
          limiti del regolamento (UE)  1407/2013  della  Commissione,
          del  18  dicembre  2013,  relativo  all'applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del  regolamento
          (UE) 1408/2013 della Commissione,  del  18  dicembre  2013,
          relativo all'applicazione degli  articoli  107  e  108  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti
          de minimis nel settore agricolo,  e  del  regolamento  (UE)
          717/2014 della Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel
          settore della pesca e dell'acquacoltura.». 
              4. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 3, le parole: «nei  tre  periodi  d'imposta
          successivi» sono sostituite  dalle  seguenti:  «nei  cinque
          periodi d'imposta successivi»; 
              b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: 
              "3-ter. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  si
          applicano nel periodo d'imposta in  cui  il  ricercatore  o
          docente trasferisce la residenza ai sensi  dell'articolo  2
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917 nel territorio dello Stato e nei sette periodi
          d'imposta successivi,  sempre  che  permanga  la  residenza
          fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un
          figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo  e
          nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari
          di almeno un'unita' immobiliare  di  tipo  residenziale  in
          Italia, successivamente al trasferimento  in  Italia  della
          residenza  ai  sensi  dell'articolo  2  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  o  nei  dodici
          mesi precedenti al trasferimento; l'unita' immobiliare puo'
          essere acquistata direttamente dal  docente  e  ricercatore
          oppure dal coniuge, dal convivente o dai  figli,  anche  in
          comproprieta'. Per i  docenti  e  ricercatori  che  abbiano
          almeno due figli minorenni o  a  carico,  anche  in  affido
          preadottivo, le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si
          applicano nel periodo d'imposta in  cui  il  ricercatore  o
          docente diviene residente, ai  sensi  dell'articolo  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,
          nel territorio dello Stato e nei  dieci  periodi  d'imposta
          successivi, sempre che permanga la  residenza  fiscale  nel
          territorio dello Stato. Per i  docenti  o  ricercatori  che
          abbiano almeno tre figli minorenni o  a  carico,  anche  in
          affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1  e  2
          si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore  o
          docente diviene residente, ai  sensi  dell'articolo  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,
          nel territorio dello Stato e nei dodici  periodi  d'imposta
          successivi, sempre che permanga la  residenza  fiscale  nel
          territorio dello Stato. 
              3-quater. I docenti o ricercatori italiani non iscritti
          all'Anagrafe degli  italiani  residenti  all'estero  (AIRE)
          rientrati in  Italia  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
          successivo a quello in corso al 31  dicembre  2019  possono
          accedere ai benefici fiscali di cui  al  presente  articolo
          purche' abbiano avuto la residenza in  un  altro  Stato  ai
          sensi di una convenzione contro le doppie  imposizioni  sui
          redditi per il periodo di cui  all'articolo  16,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.
          147. Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano
          stati notificati atti impositivi ancora impugnabili  ovvero
          oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado  del
          giudizio nonche' per i periodi d'imposta per  i  quali  non
          sono decorsi i termini di cui all'articolo 43  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          ai docenti e ricercatori  italiani  non  iscritti  all'AIRE
          rientrati in Italia entro il 31 dicembre  2019  spettano  i
          benefici fiscali di cui  al  presente  articolo  nel  testo
          vigente al 31  dicembre  2018,  purche'  abbiano  avuto  la
          residenza in un altro Stato ai  sensi  di  una  convenzione
          contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo  di
          cui all'articolo 16,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo,  in
          ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento
          spontaneo.". 
              5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e  b),
          si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza  in
          Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917  a  partire  dal
          periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di
          entrata in vigore del presente decreto.". 
              5-bis.  All'articolo  24,  comma  4,  della  legge   30
          dicembre 2010, n. 240, le parole da: "I contratti di cui al
          comma 3, lettera a)" fino a: "esclusivamente con regime  di
          tempo pieno" sono sostituite dalle seguenti:  "I  contratti
          di cui al comma 3, lettere a) e b),  possono  prevedere  il
          regime di tempo pieno o di tempo definito". 
              5-ter.  I  docenti  o  ricercatori,  che  siano   stati
          iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o
          che siano cittadini di Stati  membri  dell'Unione  europea,
          che hanno gia' trasferito  in  Italia  la  residenza  prima
          dell'anno 2020  e  che  alla  data  del  31  dicembre  2019
          risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo  44
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  possono
          optare per l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          comma 3-ter del predetto articolo 44, previo versamento di: 
              a) un importo pari al  10  per  cento  dei  redditi  di
          lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti  in  Italia
          oggetto  dell'agevolazione  di  cui  all'articolo  44   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi
          al periodo  d'imposta  precedente  a  quello  di  esercizio
          dell'opzione, se  il  soggetto  al  momento  dell'esercizio
          dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido
          preadottivo,  o  e'  diventato   proprietario   di   almeno
          un'unita'  immobiliare  di  tipo  residenziale  in  Italia,
          successivamente al trasferimento in  Italia  o  nei  dodici
          mesi  precedenti  al  trasferimento,  ovvero   ne   diviene
          proprietario entro diciotto mesi dalla  data  di  esercizio
          dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione
          del beneficio addizionale fruito  senza  l'applicazione  di
          sanzioni.  L'unita'  immobiliare  puo'  essere   acquistata
          direttamente  dal  soggetto   oppure   dal   coniuge,   dal
          convivente o dai figli, anche in comproprieta'; 
              b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro
          dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia  oggetto
          dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta
          precedente  a  quello  di  esercizio  dell'opzione,  se  il
          soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione  ha  almeno
          tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa
          o e' diventato proprietario di almeno un'unita' immobiliare
          di  tipo  residenziale  in   Italia,   successivamente   al
          trasferimento in Italia o nei  dodici  mesi  precedenti  al
          trasferimento,  ovvero  ne   diviene   proprietario   entro
          diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione  di  cui
          al presente  comma,  pena  la  restituzione  del  beneficio
          addizionale  fruito  senza  l'applicazione   di   sanzioni.
          L'unita' immobiliare puo'  essere  acquistata  direttamente
          dal lavoratore oppure dal coniuge,  dal  convivente  o  dai
          figli, anche in comproprieta'. 
              5-quater. Le modalita' di esercizio  dell'opzione  sono
          definite con provvedimento dell'Agenzia delle  entrate,  da
          emanare entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione.». 
          Note al comma 764: 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   8-ter   del
          decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  21  maggio  2019  (Disposizioni
          urgenti in materia di  rilancio  dei  settori  agricoli  in
          crisi e del settore ittico nonche' di sostegno alle imprese
          agroalimentari colpite da  eventi  atmosferici  avversi  di
          carattere eccezionale e per l'emergenza nello  stabilimento
          Stoppani, sito nel Comune  di  Cogoleto),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  8-ter  (Misure   per   il   contenimento   della
          diffusione del batterio Xylella fastidiosa). - 1.  Al  fine
          di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione
          della  batteriosi,  per  un  periodo  di  sette   anni   il
          proprietario, il conduttore  o  il  detentore  a  qualsiasi
          titolo di terreni puo' procedere, previa comunicazione alla
          regione, all'estirpazione di  olivi  situati  in  una  zona
          infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di  quelli
          situati nella zona di contenimento di cui alla decisione di
          esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del  18  maggio
          2015,  e  successive  modificazioni,  in  deroga  a  quanto
          disposto dagli articoli  1  e  2  del  decreto  legislativo
          luogotenenziale  27  luglio  1945,  n.  475,  e   ad   ogni
          disposizione vigente anche in materia vincolistica  nonche'
          in esenzione dai procedimenti  di  valutazione  di  impatto
          ambientale e di valutazione ambientale strategica,  di  cui
          al decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  dal
          procedimento di valutazione di incidenza ambientale. 
              1-bis. A seguito dell'estirpazione di cui al  comma  1,
          e' consentito ai soggetti  ivi  indicati  di  procedere  al
          reimpianto  di  piante  riconosciute  come   tolleranti   o
          resistenti ai  sensi  dell'articolo  18,  lettera  b),  del
          regola-mento   di   esecuzione   (UE)    2020/1201    della
          Commissione, del 14 agosto 2020, anche di  specie  vegetali
          diverse da quelle estirpate, in  deroga  alle  disposizioni
          vincolistiche ed alle procedure valutative di cui al  comma
          1, nonche' a quanto disposto dall'articolo  3  del  decreto
          legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475. 
              2.  I  soggetti  iscritti  al  Registro  ufficiale  dei
          produttori di cui all'articolo 20 del  decreto  legislativo
          19  agosto  2005,  n.  214,  con   centri   aziendali   non
          autorizzati   all'emissione    del    passaporto    perche'
          localizzati in aree  delimitate  alla  Xylella  fastidiosa,
          possono  essere  autorizzati  dal  Servizio   fitosanitario
          regionale a produrre e commercializzare  all'interno  della
          zona infetta le piante specificate di  cui  all'articolo  1
          della  decisione  di   esecuzione   (UE)   2015/789   della
          Commissione,   del   18   maggio   2015,    e    successive
          modificazioni.   Tali   soggetti   devono   garantire    la
          tracciabilita' della produzione e della commercializzazione
          delle suddette piante e devono altresi' assicurare  che  le
          stesse  siano  esenti  da  patogeni  da  quarantena  e   da
          organismi  nocivi  di  qualita'  e  che  sia  garantita  la
          corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti
          definiti dai Servizi fitosanitari regionali. 
              3. All'articolo 1,  comma  107,  primo  periodo,  della
          legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "patrimonio
          comunale"  sono  inserite  le  seguenti:  "nonche'  per  la
          realizzazione degli interventi  previsti  dal  decreto  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13
          febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  80
          del  6  aprile  2018,  finalizzati  al  contenimento  della
          diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa". 
              4. La legna  pregiata  derivante  da  capitozzature  ed
          espianti,    se    destinata     a     utilizzi     diversi
          dall'incenerimento, puo' essere  stoccata  anche  presso  i
          frantoi  che  ne  fanno  richiesta  alla  regione,  che  ne
          regolamenta le procedure. Le parti legnose, quali branche e
          tronchi, prive di ogni vegetazione, provenienti  da  piante
          ospiti situate  in  una  zona  delimitata  ai  sensi  della
          decisione di esecuzione (UE)  2015/789  della  Commissione,
          del 18 maggio 2015,  e  successive  modificazioni,  possono
          essere liberamente movimentate all'esterno  della  suddetta
          zona.».