art. 1 note (parte 24)

           	
				
 
          Note al comma 766: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1  della  legge  3
          agosto 2009,  n.  115  (Riconoscimento  della  personalita'
          giuridica  della  Scuola  per  l'Europa  di  Parma),   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Riassetto  giuridico-funzionale  della  Scuola
          per l'Europa di Parma). - 1.  La  Scuola  per  l'Europa  di
          Parma, istituita in attuazione dell'articolo  3,  comma  5,
          dell'Accordo  di  Sede  tra  la   Repubblica   italiana   e
          l'Autorita' europea per  la  sicurezza  alimentare  (EFSA),
          ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2006, n. 17,  di
          seguito denominata «Scuola», a decorrere dal  1°  settembre
          2010,  e'   istituzione   ad   ordinamento   speciale   con
          personalita' giuridica  di  diritto  pubblico  e  autonomia
          amministrativa, finanziaria e patrimoniale.  La  Scuola  e'
          associata al sistema delle Scuole europee e ne  adotta  gli
          ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il modello
          amministrativo. 
              2. La Scuola e' posta sotto la vigilanza del  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
              3. La Scuola fornisce, ai sensi dell'articolo  3  della
          Convenzione recante lo Statuto delle Scuole  europee,  come
          ratificata ai sensi della  legge  6  marzo  1996,  n.  151,
          un'istruzione scolastica materna, elementare  e  secondaria
          ai  figli   dei   dipendenti   dell'EFSA,   garantendo   un
          apprendimento plurilingue coerente  con  il  Sistema  delle
          Scuole europee. Nei limiti stabiliti con il decreto di  cui
          al  comma  7,  consente  l'accesso  anche  ai   figli   dei
          dipendenti delle  societa'  convenzionate  con  l'Autorita'
          medesima, nonche' ai figli dei cittadini italiani. 
              3-bis. Alla Scuola e' riconosciuta, a  decorrere  dalla
          data della sua istituzione, la facolta'  di  stabilire,  in
          modo autonomo e a  titolo  di  cofinanziamento,  contributi
          obbligatori  o  rette  necessari  allo  svolgimento   delle
          funzioni di cui  al  comma  4,  da  porre  a  carico  delle
          famiglie degli alunni i cui genitori  non  sono  dipendenti
          dell'EFSA ne' di  societa'  convenzionate  con  l'Autorita'
          medesima. L'importo di tali contributi  e  rette  non  puo'
          essere superiore a 2.000 euro  annui  per  ciascun  alunno,
          fatte salve le riduzioni spettanti alle  medesime  famiglie
          ai sensi delle disposizioni vigenti. 
              4. La Scuola adotta  gli  ordinamenti  per  le  sezioni
          linguistiche anglofona, francofona e italiana della  scuola
          materna,  elementare  e  secondaria  con  programmi  e  con
          struttura conformi al sistema delle Scuole europee, in modo
          da consentire il rilascio, alla conclusione  della  settima
          classe, del titolo finale di "baccelliere europeo". 
              5. La costituzione delle sezioni e delle classi avviene
          in deroga al limite del numero di alunni frequentanti e  ai
          parametri numerici previsti dalla normativa nazionale. 
              6. Gli organi della Scuola sono: 
              a) il consiglio di amministrazione; 
              b) il comitato tecnico-scientifico, con funzioni  anche
          di raccordo  con  i  consigli  di  ispezione  delle  Scuole
          europee; 
              c) gli organi collegiali presenti nelle Scuole  europee
          di tipo I; 
              d) il dirigente della Scuola, di cui al comma 9; 
              e) il collegio dei revisori dei conti. 
              7. Con decreto adottato,  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  dal  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione  e
          con il Ministro  degli  affari  esteri,  sono  disciplinati
          l'assetto amministrativo  della  Scuola  e  il  trattamento
          giuridico-economico del personale  della  Scuola  stessa  e
          sono indicati le funzioni e la composizione degli organi di
          cui al comma 6, il numero dei contratti attivabili ai sensi
          del  comma  8  e  i  criteri  di  accesso  per  gli  alunni
          appartenenti alle categorie di  cui  al  comma  3,  secondo
          periodo, del presente articolo. 
              7-bis. In applicazione del  comma  11,  la  diminuzione
          della  retribuzione  delibe-rata  per  il  personale  delle
          Scuole   europee   di   tipo   I   ha   comunque    effetto
          automatica-mente anche per il personale della scuola. 
              8. Per l'assolvimento dei propri compiti la  Scuola  si
          avvale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo  di
          Sede di cui al comma 1 del presente articolo, di  personale
          assunto con contratto a tempo determinato. I contratti,  di
          durata  biennale,  rinnovabili  a  seguito  di  valutazione
          positiva comunque per un periodo massimo  corrispondente  a
          quello previsto per i docenti italiani distaccati presso le
          Scuole  europee  di   tipo   I,   sono   stipulati   previo
          espletamento di un'apposita procedura concorsuale, anche in
          deroga alle disposizioni vigenti in materia di  svolgimento
          delle prove concorsuali,  definita  con  regolamento  della
          Scuola.  La  Scuola  puo'   procedere   all'assunzione   di
          personale anche mediante contratti di prestazione d'opera. 
              9.  Alla  direzione  della  Scuola   e'   preposto   un
          dirigente,   nominato   dal    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, in possesso di specifiche
          competenze,  di  comprovate  capacita'  di  direzione,   di
          adeguata conoscenza degli ordinamenti delle Scuole  europee
          e di proprieta' di espressione, scritta e orale, in  almeno
          due lingue comunitarie. La durata  dell'incarico  non  puo'
          essere inferiore a tre  anni  ne'  eccedere  il  limite  di
          cinque anni. Il dirigente della Scuola e' il rappresentante
          legale dell'istituzione scolastica. 
              10. Il personale  dirigente,  docente,  amministrativo,
          tecnico e ausiliario dei ruoli  metropolitani  destinatario
          dei contratti di cui al comma 8 e' collocato  in  posizione
          di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico conferito,
          con retribuzione a valere sulle risorse di cui all'articolo
          3, comma  1.  Il  posto  lasciato  vacante  nella  sede  di
          titolarita' puo' essere coperto  esclusivamente  con  altro
          personale di ruolo in  soprannumero  ovvero  con  personale
          assunto con contratto a  tempo  determinato.  Il  personale
          collocato fuori ruolo deve avere  superato  il  periodo  di
          prova. I docenti e il personale amministrativo,  tecnico  e
          ausiliario, all'atto del rientro in ruolo, hanno  priorita'
          di scelta tra le sedi disponibili. Qualora il  collocamento
          fuori ruolo abbia avuto durata non  superiore  a  due  anni
          scolastici,   il   predetto   personale,   all'atto   della
          cessazione dall'incarico,  e'  assegnato  alla  sede  nella
          quale era titolare all'atto del collocamento  fuori  ruolo.
          Il  servizio  svolto  nella   Scuola   e'   equiparato   al
          corrispondente servizio prestato nelle scuole italiane. 
              11. Al dirigente, al personale docente, amministrativo,
          tecnico  e  ausiliario,  tenuto   conto   dei   particolari
          requisiti  professionali  e   di   conoscenza   linguistica
          necessari, e' corrisposta, per la sola durata dell'incarico
          presso la Scuola,  una  retribuzione  equiparata  a  quella
          vigente nelle Scuole europee di tipo I;  la  corresponsione
          della  suddetta  retribuzione  non  da'  titolo  alla   sua
          conservazione   all'atto   del   rientro   nel   ruolo   di
          appartenenza. Ai  docenti  di  madre  lingua  straniera  e'
          altresi'    riconosciuta     un'indennita'     di     prima
          sistemazione.». 
          Note al comma 767: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  243-bis,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
              «Art. 243-bis (Procedura  di  riequilibrio  finanziario
          pluriennale). - 1. I comuni e  le  province  per  i  quali,
          anche in considerazione  delle  pronunce  delle  competenti
          sezioni regionali della Corte dei conti sui  bilanci  degli
          enti, sussistano  squilibri  strutturali  del  bilancio  in
          grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
          le misure  di  cui  agli  articoli  193  e  194  non  siano
          sufficienti  a  superare  le   condizioni   di   squilibrio
          rilevate, possono ricorrere, con  deliberazione  consiliare
          alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          prevista dal presente articolo. La predetta  procedura  non
          puo'  essere  iniziata  qualora  sia  decorso  il   termine
          assegnato dal prefetto, con lettera notificata  ai  singoli
          consiglieri, per la  deliberazione  del  dissesto,  di  cui
          all'articolo  6,  comma  2,  del  decreto   legislativo   6
          settembre 2011, n. 149. 
              2.  La  deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro  5
          giorni dalla data di esecutivita', alla competente  sezione
          regionale  della   Corte   dei   conti   e   al   Ministero
          dell'interno. 
              3.  Il  ricorso  alla  procedura  di  cui  al  presente
          articolo sospende temporaneamente la  possibilita'  per  la
          Corte dei conti di assegnare,  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149,
          il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
          comma 6, lettera a), del presente articolo. 
              4. Le  procedure  esecutive  intraprese  nei  confronti
          dell'ente sono  sospese  dalla  data  di  deliberazione  di
          ricorso  alla   procedura   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego  di
          approvazione del piano di riequilibrio pluriennale  di  cui
          all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. 
              5. Il consiglio  dell'ente  locale,  entro  il  termine
          perentorio di novanta giorni  dalla  data  di  esecutivita'
          della delibera di cui al comma  1,  delibera  un  piano  di
          riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
          quattro e venti anni, compreso quello in  corso,  corredato
          del parere dell'organo di revisione  economico-finanziario.
          Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di  cui  al
          presente comma risulti  gia'  presentata  dalla  precedente
          amministrazione, ordinaria o commissariale, e  non  risulti
          ancora intervenuta la delibera della  Corte  dei  conti  di
          approvazione o di diniego di cui  all'articolo  243-quater,
          comma  3,  l'amministrazione  in  carica  ha  facolta'   di
          rimodulare  il  piano  di  riequilibrio,   presentando   la
          relativa  delibera  nei  sessanta  giorni  successivi  alla
          sottoscrizione della relazione di cui  all'articolo  4-bis,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
              5-bis. La durata  massima  del  piano  di  riequilibrio
          finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del  comma
          5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita'
          da ripianare nel medesimo e l'ammontare  degli  impegni  di
          cui al  titolo  I  della  spesa  del  rendiconto  dell'anno
          precedente a  quello  di  deliberazione  del  ricorso  alla
          procedura  di   riequilibrio   o   dell'ultimo   rendiconto
          approvato, secondo la seguente tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              6. Il piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          deve tenere conto di tutte le misure necessarie a  superare
          le condizioni di  squilibrio  rilevate  e  deve,  comunque,
          contenere: 
              a) le eventuali misure  correttive  adottate  dall'ente
          locale in considerazione dei comportamenti  difformi  dalla
          sana gestione finanziaria  e  del  mancato  rispetto  degli
          obiettivi  posti  con  il  patto  di   stabilita'   interno
          accertati dalla competente sezione  regionale  della  Corte
          dei conti; 
              b)   la    puntuale    ricognizione,    con    relativa
          quantificazione,  dei  fattori  di   squilibrio   rilevati,
          dell'eventuale  disavanzo  di  amministrazione   risultante
          dall'ultimo rendiconto  approvato  e  di  eventuali  debiti
          fuori bilancio; 
              c) l'individuazione,  con  relative  quantificazione  e
          previsione dell'anno di effettivo  realizzo,  di  tutte  le
          misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
          del bilancio, per  l'integrale  ripiano  del  disavanzo  di
          amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
          fuori bilancio entro il periodo massimo di  dieci  anni,  a
          partire da quello in corso alla data  di  accettazione  del
          piano; 
              d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano  di
          riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di
          amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da
          prevedere  nei  bilanci  annuali  e  pluriennali   per   il
          finanziamento dei debiti fuori bilancio. 
              7. Ai fini della predisposizione del piano,  l'ente  e'
          tenuto ad effettuare una ricognizione  di  tutti  i  debiti
          fuori bilancio riconoscibili ai  sensi  dell'articolo  194.
          Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente  puo'
          provvedere anche mediante un piano di rateizzazione,  della
          durata massima pari agli anni del  piano  di  riequilibrio,
          compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
              7-bis. Al fine  di  pianificare  la  rateizzazione  dei
          pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
          richiedere all'agente della riscossione una  dilazione  dei
          carichi affidati dalle  agenzie  fiscali  e  relativi  alle
          annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
          dell'ente.  Le  rateizzazioni  possono  avere  una   durata
          temporale massima  di  dieci  anni  con  pagamenti  rateali
          mensili.  Alle  rateizzazioni  concesse   si   applica   la
          disciplina di cui all'articolo  19,  commi  1-quater,  3  e
          3-bis, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973,  n.  602.  Sono  dovuti  gli  interessi  di
          dilazione di cui all'articolo 21  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 
              7-ter. Le disposizioni del  comma  7-bis  si  applicano
          anche ai carichi affidati dagli enti gestori  di  forme  di
          previdenza e assistenza obbligatoria. 
              7-quater.   Le   modalita'   di   applicazione    delle
          disposizioni dei commi 7-bis  e  7-ter  sono  definite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
              7-quinquies.  L'ente  locale  e'  tenuto  a  rilasciare
          apposita delegazione di pagamento  ai  sensi  dell'articolo
          206 quale garanzia del pagamento  delle  rate  relative  ai
          carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
          di previdenza e assistenza obbligatoria  di  cui  ai  commi
          7-bis e 7-ter. 
              8.  Al  fine  di  assicurare  il  prefissato   graduale
          riequilibrio finanziario, per tutto il  periodo  di  durata
          del piano, l'ente: 
              a) puo' deliberare le aliquote o  tariffe  dei  tributi
          locali nella misura massima consentita, anche in deroga  ad
          eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; 
              b) e' soggetto ai  controlli  centrali  in  materia  di
          copertura di costo di alcuni servizi, di  cui  all'articolo
          243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la  copertura  dei
          costi della gestione  dei  servizi  a  domanda  individuale
          prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243,  comma
          2; 
              c) e'  tenuto  ad  assicurare,  con  i  proventi  della
          relativa tariffa, la copertura integrale  dei  costi  della
          gestione del servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
          urbani e del servizio acquedotto; 
              d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e
          sulle assunzioni di personale previsto  dall'articolo  243,
          comma 1; 
              e) e' tenuto ad effettuare una revisione  straordinaria
          di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio,
          stralciando  i  residui  attivi  inesigibili  o  di  dubbia
          esigibilita' da inserire nel conto del patrimonio  fino  al
          compimento  dei  termini  di  prescrizione,   nonche'   una
          sistematica  attivita'  di  accertamento  delle   posizioni
          debitorie  aperte  con  il   sistema   creditizio   e   dei
          procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse
          sottostanti ed una verifica della consistenza ed  integrale
          ripristino  dei  fondi  delle  entrate   con   vincolo   di
          destinazione; 
              f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della
          spesa con indicazione di  precisi  obiettivi  di  riduzione
          della stessa, nonche' una verifica e  relativa  valutazione
          dei costi di tutti i  servizi  erogati  dall'ente  e  della
          situazione  di  tutti  gli  organismi  e   delle   societa'
          partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a  carico
          del bilancio dell'ente; 
              g)  puo'  procedere  all'assunzione  di  mutui  per  la
          copertura di debiti fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di
          investimento in deroga ai limiti di cui  all'articolo  204,
          comma  1,  previsti  dalla  legislazione  vigente,  nonche'
          accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
          finanziaria degli enti locali di cui all'articolo  243-ter,
          a  condizione  che  si  sia  avvalso  della   facolta'   di
          deliberare le  aliquote  o  tariffe  nella  misura  massima
          prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno  ad
          alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
          per i fini istituzionali dell'ente e che  abbia  provveduto
          alla rideterminazione della  dotazione  organica  ai  sensi
          dell'articolo 259, comma 6, fermo restando  che  la  stessa
          non puo' essere variata in aumento per la durata del  piano
          di riequilibrio. 
              9. In caso di accesso al  Fondo  di  rotazione  di  cui
          all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
          dell'esercizio   finanziario   le   seguenti   misure    di
          riequilibrio della parte corrente del bilancio: 
              a) a decorrere dall'esercizio  finanziario  successivo,
          riduzione  delle  spese  di  personale,  da  realizzare  in
          particolare attraverso  l'eliminazione  dai  fondi  per  il
          finanziamento della retribuzione accessoria  del  personale
          dirigente e di quello del comparto, delle  risorse  di  cui
          agli articoli 15, comma 5, e 26,  comma  3,  dei  Contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro  del   1°   aprile   1999
          (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
          non  connessa  all'effettivo  incremento  delle   dotazioni
          organiche; 
              b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno
          del 10 per  cento  delle  spese  per  acquisti  di  beni  e
          prestazioni di servizi di cui al  macroaggregato  03  della
          spesa corrente, finanziate attraverso risorse  proprie.  Ai
          fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
          di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 
              1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di
          smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
              2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di
          acquedotto; 
              3) al servizio di trasporto pubblico locale; 
              4) al servizio di illuminazione pubblica; 
              5)    al    finanziamento    delle    spese    relative
          all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
          giudiziaria, di minori in strutture protette in  regime  di
          convitto e semiconvitto; 
              c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno
          del 25 per cento delle spese per trasferimenti  di  cui  al
          macroaggregato  04   della   spesa   corrente,   finanziate
          attraverso risorse  proprie.  Ai  fini  del  computo  della
          percentuale  di  riduzione,  dalla  base  di  calcolo  sono
          escluse le somme  relative  a  trasferimenti  destinati  ad
          altri livelli istituzionali, a enti, agenzie  o  fondazioni
          lirico-sinfoniche; 
              c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle riduzioni
          indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale  ha  facolta'
          di  procedere  a  compensazioni,  in  valore   assoluto   e
          mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
          spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
          ferme restando le esclusioni di cui alle  medesime  lettere
          b)  e  c)  del  presente  comma.  Tali  compensazioni  sono
          puntualmente  evidenziate   nel   piano   di   riequilibrio
          approvato; 
              d)  blocco  dell'indebitamento,  fatto   salvo   quanto
          previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g),  per  i
          soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
          pregressi. 
              9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma  9,
          lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i
          comuni che fanno ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio
          finanziario  pluriennale  prevista  dal  presente  articolo
          possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al  comma  1
          dell'articolo 204, necessari alla  copertura  di  spese  di
          investimento  relative  a   progetti   e   interventi   che
          garantiscano  l'ottenimento   di   risparmi   di   gestione
          funzionali al raggiungimento degli  obiettivi  fissati  nel
          piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  per  un
          importo non superiore alle quote di capitale  dei  mutui  e
          dei prestiti obbligazionari  precedentemente  contratti  ed
          emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche'  alla
          copertura, anche a titolo di  anticipazione,  di  spese  di
          investimento    strettamente    funzionali     all'ordinato
          svolgimento  di  progetti  e   interventi   finanziati   in
          prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
          amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.». 
          Note al comma 768: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   234   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 234 (Misure per il  sistema  informativo  per  il
          supporto  all'istruzione  scolastica).  -  1.  Al  fine  di
          realizzare un sistema informativo integrato per il supporto
          alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica,  per
          la   raccolta,    la    sistematizzazione    e    l'analisi
          multidimensionale dei relativi dati, per la  previsione  di
          lungo periodo della  spesa  per  il  personale  scolastico,
          nonche'  per  il  supporto  alla  gestione   giuridica   ed
          economica  del  predetto  personale  anche  attraverso   le
          tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica
          a distanza nonche' per l'organizzazione e il  funzionamento
          delle strutture ministeriali  centrali  e  periferiche,  il
          Ministero dell'istruzione si avvale della societa'  di  cui
          all'articolo 83, comma  15,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione di
          durata pluriennale. Per il tempo strettamente necessario al
          completamento del programma di trasferimento  del  servizio
          alla societa' subentrante e all'integrazione dell'efficacia
          della convenzione di cui al precedente pe-riodo, al fine di
          assicurare  la  continuita'  del  servizio  di  istruzione,
          educazione e forma-zione di rilevanza costituzionale,  sono
          pro-rogati  i  contratti  di  fornitura   scaduti   e,   in
          applicazione di quanto previsto dall'arti colo  106,  comma
          11, del codice di cui  al  decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n.  50,  il  valore  economico  dei  servizi  erogati
          durante la suddetta proroga e'  conformato  ai  livelli  di
          mercato. 
              2. La societa' di cui al comma 1 assicura le  finalita'
          di cui al medesimo comma in via diretta nonche' avvalendosi
          di  specifici  operatori  del  settore  cui   affidare   le
          attivita' di supporto nel rispetto della normativa vigente,
          nonche' di esperti. 
              3.  All'attuazione  delle  disposizioni  del   presente
          articolo  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica.». 
          Note al comma 769: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  5  marzo  2020,  n.  12  (Disposizioni  urgenti  per
          l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero
          dell'universita' e della ricerca): 
              «Art. 3 (Ripartizione delle strutture e degli  uffici).
          - 1. Al Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  sono
          assegnate  le   strutture,   le   risorse   strumentali   e
          finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento
          per la formazione superiore e per  la  ricerca  nonche'  il
          personale che, alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, presta  servizio  a  qualunque  titolo  presso  il
          medesimo Dipartimento. Nelle more  dell'entrata  in  vigore
          del  regolamento  di  organizzazione,  sono  rimesse   alla
          responsabilita'  del  Ministro  dell'universita'  e   della
          ricerca   la   Direzione   generale   per   la   formazione
          universitaria, l'inclusione e il diritto  allo  studio,  la
          Direzione  generale  per   l'alta   formazione   artistica,
          musicale  e  coreutica  e  la  Direzione  generale  per  il
          coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei  suoi
          risultati,  come  previste  dal  vigente   regolamento   di
          organizzazione     del      Ministero      dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. 
              2.  Al  Ministero  dell'istruzione  sono  assegnate  le
          strutture, le risorse strumentali e  finanziarie,  compresa
          la  gestione  residui,  del  Dipartimento  per  il  sistema
          educativo di  istruzione  e  di  formazione  nonche'  degli
          Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo,  nonche'
          il personale che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, presta servizio a qualunque titolo presso
          il medesimo Dipartimento. 
              3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie  e
          strumentali,  e'  trasferito,  in   via   transitoria,   al
          Ministero dell'istruzione. Fino alla data  di  conferimento
          degli incarichi dirigenziali non generali  della  Direzione
          generale  del  personale,  del  bilancio  e   dei   servizi
          strumentali del Ministero dell'universita' e della  ricerca
          e, comunque, non oltre il  31  ottobre  2021  il  Ministero
          dell'universita' e della ricerca continua ad avvalersi  del
          medesimo Dipartimento per le risorse umane,  finanziarie  e
          strumentali, che gestisce anche il personale dirigenziale e
          non  dirigenziale  di  cui  all'articolo  4,  comma  4.  Le
          direzioni generali  del  predetto  Dipartimento  continuano
          altresi'   a   svolgere,    anche    per    il    Ministero
          dell'universita' e della ricerca, i compiti concernenti  le
          spese gia' ad esse affidate per gli anni 2020 e 2021, quali
          strutture   di   servizio,    secondo    quanto    previsto
          dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto  1997,  n.
          279. 
              3-bis.   Le   dotazioni   organiche    del    Ministero
          dell'istruzione e del Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca  sono  complessivamente  incrementate,  rispetto  a
          quella del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca,  di  tre  posizioni  dirigenziali  di  prima
          fascia, di tre posizioni dirigenziali di seconda fascia, di
          dodici posti della III area funzionale, di nove posti della
          II area funzionale e di sei posti della I area  funzionale.
          A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2,
          comma 2, e' incrementata di 435.000 euro per l'anno 2020  e
          di 1.302.000 euro annui  a  decorrere  dall'anno  2021.  La
          predetta dotazione organica e' ripartita tra  il  Ministero
          dell'istruzione e il  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca nella misura di cui alla  tabella  A,  allegata  al
          presente  decreto.  Alla  predetta  dotazione  organica  si
          aggiungono, per ciascun  Ministero,  i  responsabili  degli
          uffici di diretta collaborazione, in ogni caso senza  oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 
              3-ter. Il  Ministero  dell'istruzione  e  il  Ministero
          dell'universita' e della ricerca sono autorizzati a bandire
          apposite procedure  concorsuali  pubbliche,  da  concludere
          entro  il  31  dicembre  2022,  a  valere  sulle   facolta'
          assunzionali  pregresse,  relative  al  comparto   Funzioni
          centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo
          e'  stato  gia'  autorizzato  in   favore   del   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca.  A  tal
          fine,  le  predette   facolta'   assunzionali   s'intendono
          riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e  al
          Ministero dell'universita' e della ricerca, in  proporzione
          alle relative dotazioni organiche di cui  al  comma  3-bis,
          ferma   restando   l'attribuzione   al    solo    Ministero
          dell'istruzione delle  facolta'  assunzionali  relative  al
          personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi. 
              4. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri da adottare entro la data di cui al  comma  3,
          su proposta del Ministro  dell'istruzione  e  del  Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per   la   pubblicaamministrazione,   si    procede    alla
          ricognizione  e  al  trasferimento  delle  strutture,   del
          personale non dirigenziale e delle  risorse  strumentali  e
          finanziarie di cui al comma 3, considerato,  ai  sensi  del
          comma 5, anche il personale  gia'  posto  in  posizione  di
          comando, distacco o fuori ruolo alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. Il trasferimento del personale
          di cui al primo periodo avviene sulla base  di  un'apposita
          procedura  di  interpello,  disciplinata  con  decreto  del
          Ministro  dell'istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'universita' e della ricerca, nel rispetto dei seguenti
          criteri:  ripartizione  proporzionale  dei  posti  vacanti;
          individuazione  delle  aree  organizzative  interessate   e
          attribuzione  del  personale  alle  medesime  a   cura   di
          un'apposita  commissione  paritetica,  sulla   base   delle
          esperienze e caratteristiche  professionali;  per  ciascuna
          area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti
          disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio
          di preferenza la  maggiore  anzianita'  di  servizio  e,  a
          parita'  di  anzianita',   la   minore   eta'   anagrafica;
          trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in  cui  le
          istanze  ricevute  non  siano  idonee  ad   assicurare   la
          ripartizione proporzionale dei posti vacanti. Ai componenti
          della commissione paritetica di cui al secondo periodo  non
          spettano,  per  lo  svolgimento  della  relativa  funzione,
          compensi, indennita', emolumenti,  gettoni  di  presenza  o
          altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi spese.  Il
          personale   non   dirigenziale   trasferito   mantiene   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove
          piu' favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso
          al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto  di  cui  al  primo
          periodo indica la data di decorrenza del trasferimento. 
              5. Il personale appartenente ad altre  amministrazioni,
          in posizione di comando, distacco o fuori ruolo  presso  il
          Dipartimento di cui al comma 3, partecipa alla procedura di
          interpello di cui al comma 4  al  fine  di  individuare  il
          Ministero al quale attribuire  la  predetta  posizione.  Il
          personale non  scolastico  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca che presta servizio presso
          gli  uffici  di  diretta  collaborazione  ovvero  gia'   in
          servizio presso il Dipartimento di cui al comma 3,  che  si
          trova in posizione  di  comando,  distacco  o  fuori  ruolo
          presso altre amministrazioni, partecipa alla  procedura  di
          interpello  al  fine  di  individuare   il   Ministero   di
          appartenenza. 
              6.  Entro  il  30  giugno  2020,   i   regolamenti   di
          organizzazione  dei  due  Ministeri  istituiti   ai   sensi
          dell'articolo 1, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          Su detti regolamenti e' acquisito il parere  del  Consiglio
          di  Stato.  Il  Ministro  dell'istruzione  e  il   Ministro
          dell'universita' e  della  ricerca  possono,  ciascuno  con
          proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla  data
          di entrata in  vigore  dei  regolamenti  di  cui  al  primo
          periodo, confermare  il  personale  in  servizio  presso  i
          rispettivi  uffici   di   diretta   collaborazione,   senza
          soluzione  nella  continuita'  dei  relativi  incarichi   e
          contratti. 
              7. - 8. 
              9. All'articolo 9, comma 11-ter, del  decreto-legge  19
          giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto  2015,  n.  125,  le  parole  "Il  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca"  sono
          sostituite dalle seguenti: "Il  Ministero  dell'istruzione,
          il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca".  Entro
          centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto  sono  adottate  le  modifiche  statutarie
          conseguenti. 
              9-bis. All'articolo 51, comma 2, del  decreto-legge  26
          ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 19 dicembre 2019, n.  157,  dopo  la  lettera  f)  e'
          aggiunta la seguente: 
              "f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla
          gestione e allo sviluppo del proprio  sistema  informativo,
          anche per le  esigenze  delle  istituzioni  scolastiche  ed
          educative statali nonche'  per  la  gestione  giuridica  ed
          economica del relativo personale". 
              9-ter. Nelle more di un organico  intervento  volto  ad
          aumentare le percentuali per il conferimento  di  incarichi
          dirigenziali fissate dall'articolo  19,  comma  5-bis,  del
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  al  fine  di
          agevolare la  mobilita'  dei  dirigenti  all'interno  delle
          pubbliche amministrazioni, nell'ottica  di  potenziarne  la
          qualificazione professionale e di  favorire  l'efficacia  e
          l'efficienza dell'azione amministrativa, in sede  di  prima
          applicazione delle disposizioni di cui al presente  decreto
          e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022, i limiti
          percentuali previsti dall'articolo  19,  comma  5-bis,  del
          decreto legislativo n. 165 del 2001  sono  elevati  per  il
          Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  al  20  per
          cento.». 
          Note al comma 772: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  5  gennaio   1967,   n.   18
          (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): 
              «Art. 31 (Composizione e  organizzazione  degli  uffici
          all'estero). - La composizione, per numero e qualificazione
          del   personale,    e    l'organizzazione    di    ciascuna
          rappresentanza diplomatica e di ciascun  ufficio  consolare
          di I categoria sono determinate dall'azione  specifica  che
          rappresentanze ed uffici sono chiamati a svolgere nell'area
          a ciascuno propria. Il relativo organico comprende, in base
          alle diverse esigenze di servizio, posti per il personale a
          seconda  dei  compiti  da  assolvere.   La   azione   della
          rappresentanza  diplomatica  e  dell'ufficio  consolare  e'
          svolta,  direttamente  o  a  mezzo  del  personale  che  lo
          coadiuva, dal funzionario che vi e' preposto  e  che,  come
          tale, ha la responsabilita' della condotta degli affari. 
              Al servizio delle rappresentanze diplomatiche  e  degli
          uffici consolari e'  adibito  esclusivamente  personale  di
          ruolo  e  a  contratto  dell'Amministrazione  degli  affari
          esteri, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 168 ed
          il caso di missione temporanea. 
              E'  vietato  il  conferimento  a  titolo  onorifico  di
          incarichi   presso   uffici   all'estero,   di   qualifiche
          diplomatiche e consolari e di accreditamenti  di  qualsiasi
          genere, salvo per questi ultimi quanto puo' essere disposto
          con  decreto  del  Ministro,  su  motivata   proposta   del
          Consiglio di amministrazione, per eccezionali esigenze. 
              Restano ferme le norme che disciplinano  l'assegnazione
          alle  rappresentanze  diplomatiche  di  addetti   militari,
          navali ed aeronautici.». 
          Note al comma 781: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  26  maggio   2011,   n.   75,
          (Disposizioni urgenti in favore della cultura,  in  materia
          di incroci tra settori della stampa e della televisione, di
          razionalizzazione   dello   spettro   radioelettrico,    di
          abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione  di
          nuovi impianti  nucleari,  di  partecipazioni  della  Cassa
          depositi e prestiti, nonche'  per  gli  enti  del  Servizio
          sanitario nazionale della regione Abruzzo): 
              «Art. 1 (Intervento finanziario dello Stato  in  favore
          della cultura). - 1. In attuazione  dell'articolo  9  della
          Costituzione, a decorrere dall'anno 2011: 
              a) la dotazione del fondo di cui alla legge  30  aprile
          1985, n. 163, e' incrementata di 149 milioni di euro annui; 
              b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti  di  bilancio
          e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per  la
          manutenzione e la conservazione dei beni culturali; 
              c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di  euro  annui
          per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali. 
              2. All'articolo 1,  comma  13,  quarto  periodo,  della
          legge 13 dicembre 2010, n. 220, in fine, sono  aggiunte  le
          seguenti parole: ", nonche' il fondo di cui alla  legge  30
          aprile  1985,  n.  163,  e  le   risorse   destinate   alla
          manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali". 
              3. All'articolo 2 del decreto-legge 29  dicembre  2010,
          n. 225,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2011, n. 10, e' abrogato il comma  4-ter,  nonche'
          la lettera b) del comma 4-quater. 
              4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni
          di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e  dal  comma  3,
          pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a  90  milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2012 e  2013,  si  provvede
          mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla  benzina
          e  sulla  benzina   con   piombo,   nonche'   dell'aliquota
          dell'accisa  sul  gasolio  usato  come  carburante  di  cui
          all'allegato  I  del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
          al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.   504,   e
          successive modificazioni, in modo  tale  da  compensare  il
          predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di  cui
          all'ultimo  periodo   del   presente   comma.   La   misura
          dell'aumento e' stabilita con provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle dogane da adottare  entro  sette  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto;  il
          provvedimento e' efficace dalla data di  pubblicazione  sul
          sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai  sensi
          del presente comma ed agli aumenti  eventualmente  disposti
          ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24
          febbraio 1992, n. 225, non si applica l'articolo  1,  comma
          154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
          inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo  5,
          comma 1,  limitatamente  agli  esercenti  le  attivita'  di
          trasporto merci con veicoli di  massa  massima  complessiva
          pari  o  superiore  a  7,5  tonnellate,  e  comma  2,   del
          decreto-legge 28 dicembre 2001,  n.  452,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2002,  n.  16,  il
          maggior onere conseguente ai predetti aumenti e' rimborsato
          con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e
          secondo periodo, del decreto legislativo 2  febbraio  2007,
          n. 26. 
              5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato a disporre, con propri decreti,  le  occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
          Note al comma 782: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  20
          dicembre 2012, n. 238 (Disposizioni per il  sostegno  e  la
          valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani
          e delle orchestre giovanili italiane di assoluto  prestigio
          internazionale), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2 (Contributo straordinario). -  1.  Al  fine  di
          sostenere e valorizzare i festival  musicali  e  operistici
          italiani e le  orchestre  giovanili  italiane  di  assoluto
          prestigio internazionale  e'  assegnato,  a  decorrere  dal
          2013, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore
          della Fondazione Rossini Opera Festival,  della  Fondazione
          Festival  dei   due   Mondi,   della   Fondazione   Ravenna
          Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre
          del Lago nonche', a decorrere dal 2017, un contributo di un
          milione di euro ciascuna a favore della  Fondazione  Teatro
          Regio di Parma per la realizzazione del Festival  Verdi  di
          Parma e Busseto, della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura
          per  la  realizzazione  del  Romaeuropa  Festival  e  della
          Fondazione  di  partecipazione  "Umbria  Jazz"  nonche',  a
          decorrere dall'anno 2021, un contributo di  un  milione  di
          euro a favore della Fondazione  Orchestra  giovanile  Luigi
          Cherubini. 
              1-bis. E' assegnato un contributo di 500.000  euro  per
          ciascuno degli anni 2018 e 2019, di 1 milione di  euro  per
          ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 2 milioni di euro  per
          l'anno 2022 a favore della Fondazione Teatro  Donizetti  di
          Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera. 
              1-ter. E' assegnato un contributo di 250.000  euro  per
          ciascuno degli anni 2020 e 2021  a  favore  del  comune  di
          Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival. 
              1-quater.   Per   la   realizzazione    del    Festival
          internazionale della musica MITO e' assegnato un contributo
          complessivo pari a 1 milione di euro  per  l'anno  2022  in
          favore  della  Fondazione  I  Pomeriggi  Musicali  e  della
          Fondazione per la Cultura Torino.». 
          Note al comma 788: 
              -  Il  testo  della  legge  27  maggio  1949,  n.   260
          (Disposizioni  in  materia  di   ricorrenze   festive)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124. 
          Note al comma 797: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   4-ter,   del
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre   2013,   n.   112
          (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
          rilancio  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo): 
              «Art.  4-ter  (Riconoscimento  del  valore  storico   e
          culturale del carnevale). - 1. E'  riconosciuto  il  valore
          storico e culturale nella tradizione italiana del carnevale
          e delle  attivita'  e  manifestazioni  ad  esso  collegate,
          nonche'  delle  altre  antiche  tradizioni  popolari  e  di
          ingegno italiane. Ne sono favorite la tutela e lo  sviluppo
          in accordo con gli enti locali.». 
              - Il testo della legge 30 aprile 1985,  n.  163  (Nuova
          disciplina degli interventi  dello  Stato  a  favore  dello
          spettacolo) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio
          1985, n. 104. 
          Note al comma 799: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   183   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 183 (Misure per il settore della cultura).  -  1.
          All'articolo 89 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          aprile  2020,   n.   27,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 1, il secondo  periodo  e'  sostituito  dal
          seguente "I  Fondi  di  cui  al  primo  periodo  hanno  una
          dotazione complessiva di 245 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020, di cui 145 milioni di euro per la  parte  corrente  e
          100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale"; 
              b) al comma 2, le parole: "Con decreto" sono sostituite
          dalle seguenti: "Con uno o piu' decreti"; 
              c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il
          Fondo di cui al comma 1  puo'  essere  incrementato,  nella
          misura di 50 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
          corrispondente riduzione delle risorse  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di  cui
          all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.
          147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e  ridurre
          di pari importo,  per  il  medesimo  anno,  le  somme  gia'
          assegnate con le delibere CIPE n.  3/2016,  n.  100/2017  e
          10/2018  al  Piano  operativo  "Cultura   e   turismo"   di
          competenza  del  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
          culturali e per il turismo.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri
          decreti le occorrenti variazioni di bilancio.". 
              2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e
          le attivita' culturali e per il  turismo  e'  istituito  un
          Fondo per le emergenze delle imprese  e  delle  istituzioni
          culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di  euro  per
          l'anno  2020,  destinato  al   sostegno   delle   librerie,
          dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e  i
          lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire
          da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai  diritti
          d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi
          della  cultura  di  cui  all'articolo   101   del   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi  da  quelli  di
          cui al comma 3. Il Fondo e' destinato altresi'  al  ristoro
          delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal
          ridimensionamento, in seguito all'emergenza  epidemiologica
          da Covid-19, di spettacoli e mostre. Con uno o piu' decreti
          del Ministro per i beni e le attivita' culturali e  per  il
          turismo, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono stabilite  le  modalita'  di  ripartizione  e
          assegnazione  delle  risorse,  tenendo  conto  dell'impatto
          economico negativo  nei  settori  conseguente  all'adozione
          delle misure di contenimento del Covid-19. 
              3. Al fine di assicurare il funzionamento dei  musei  e
          dei luoghi della cultura statali di  cui  all'articolo  101
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  afferenti
          al settore museale, tenuto conto delle mancate  entrate  da
          vendita di biglietti d'ingresso,  conseguenti  all'adozione
          delle misure di contenimento del Covid-19,  e'  autorizzata
          la spesa di 165 milioni di euro per  l'anno  2020,  di  125
          milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per
          l'anno 2022.  Le  somme  di  cui  al  presente  comma  sono
          assegnate  allo  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo. 
              4. La quota del Fondo unico per lo spettacolo,  di  cui
          alla  legge  30  aprile  1985,  n.  163,   destinata   alle
          fondazioni lirico-sinfoniche per gli anni 2020, 2021 e 2022
          e' ripartita  sulla  base  della  media  delle  percentuali
          stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga  ai  criteri
          generali  e  alle  percentuali  di  ripartizione   previsti
          dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  3   febbraio   2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116  del  21  maggio
          2014. Le fondazioni lirico-sinfoniche entro  il  30  giugno
          2022 rendicontano l'attivita' svolta nel 2021  dando  conto
          in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza
          sanitaria  da  COVID   19,   delle   esigenze   di   tutela
          dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. 
              5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a  valere
          sul  Fondo  unico  per  lo  spettacolo  per   il   triennio
          2018-2020, diversi dalle fondazioni  lirico-sinfoniche,  e'
          erogato un anticipo del contributo fino  all'80  per  cento
          dell'importo riconosciuto  per  l'anno  2019.  La  restante
          quota del  contributo,  comunque  non  inferiore  a  quello
          riconosciuto per  l'anno  2019,  e'  erogata  entro  il  28
          febbraio 2021. Con uno o piu' decreti del  Ministro  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo, adottati ai
          sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8  agosto
          2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          ottobre  2013,  n.  112,  sono  stabilite,  tenendo   conto
          dell'attivita' svolta a fronte dell'emergenza sanitaria  da
          Covid-19,   della   tutela   dell'occupazione    e    della
          riprogrammazione degli spettacoli, in  deroga  alla  durata
          triennale   della   programmazione,   le   modalita'    per
          l'erogazione dei contributi per l'anno  2021,  anche  sulla
          base delle attivita' effettivamente svolte  e  rendicontate
          nell'intero anno 2020. 
              6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove
          settimane previsto dall'articolo 19  del  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con  modificazioni,
          dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  gli  organismi  dello
          spettacolo dal vivo  possono  utilizzare  le  risorse  loro
          erogate per l'anno 2020 a valere sul  Fondo  unico  per  lo
          spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,  anche
          per integrare le misure di sostegno del reddito dei  propri
          dipendenti, in misura comunque  non  superiore  alla  parte
          fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista
          dalla contrattazione  collettiva  nazionale,  nel  rispetto
          dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente
          al periodo di ridotta attivita' degli enti. 
              7. Il Ministro per i beni e le  attivita'  culturali  e
          per  il   turismo   puo'   adottare,   limitatamente   agli
          stanziamenti relativi all'anno 2020,  e  nel  limite  delle
          risorse individuate con il decreto di cui all'articolo  13,
          comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno  o  piu'
          decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della  medesima
          legge, anche in deroga  alle  percentuali  previste  per  i
          crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al
          limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma  1,  della
          medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione  del  primo
          periodo derivino nuovi  o  maggiori  oneri,  alla  relativa
          copertura si provvede nei limiti delle risorse  disponibili
          del Fondo di conto capitale di cui all'articolo  89,  comma
          1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          aprile 2020, n. 27, che  a  tal  fine  sono  trasferite  ai
          pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze. Alle finalita'  di
          mitigazione    degli    effetti    subiti    dal    settore
          cinematografico  possono   essere   finalizzati   anche   i
          contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo  III
          della legge 14 novembre 2016,  n.  220,  nonche',  mediante
          apposito riparto del Fondo di  cui  all'articolo  13  della
          citata  legge  n.  220  del  2016,  la  dotazione  prevista
          dall'articolo  28,   comma   1,   della   medesima   legge,
          limitatamente all'anno 2020. 
              8.  Il  titolo  di  capitale  italiana  della   cultura
          conferito alla citta' di Parma per l'anno 2020 e'  riferito
          anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa  al
          conferimento  del  titolo  di  «Capitale   italiana   della
          cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, si intende  riferita  all'anno
          2022. 
              8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di "Capitale italiana
          della cultura", in via straordinaria e in deroga  a  quanto
          previsto dall'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge
          31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 luglio 2014, n. 106, e' conferito alle  citta'  di
          Bergamo e di Brescia, al  fine  di  promuovere  il  filando
          socio-economico  e  culturale  dell'area   sovraprovinciale
          maggiormente  colpita  dall'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19. A tal fine, le citta' di  Bergamo  e  di  Brescia
          presentano al Ministero per i beni e le attivita' culturali
          e per il turismo, entro il 31  gennaio  2022,  un  progetto
          unitario  di  iniziative  finalizzato  a  incrementare   la
          fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale. 
              8-ter. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo,  della
          legge 13 febbraio 2020, n. 15, sono  premesse  le  seguenti
          parole: "A eccezione dell'anno 2020,". 
              9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
          2014, n. 83 convertito con  modificazioni  dalla  legge  29
          luglio 2014 n. 106, dopo le parole: "di distribuzione" sono
          aggiunte le seguenti: ", dei complessi  strumentali,  delle
          societa'  concertistiche  e  corali,  dei  circhi  e  degli
          spettacoli viaggianti". 
              10. Al fine di sostenere  la  ripresa  delle  attivita'
          culturali, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
          e per il turismo realizza una piattaforma digitale  per  la
          fruizione del patrimonio culturale e di  spettacoli,  anche
          mediante  la  partecipazione  dell'Istituto  nazionale   di
          promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28
          dicembre 2015, n. 208, che puo' coinvolgere altri  soggetti
          pubblici  e  privati.  Con  i  decreti  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto  2013,
          n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
          2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge
          14 novembre 2016, n. 220,  per  disciplinare  l'accesso  ai
          benefici previsti  dalla  medesima  legge,  possono  essere
          stabiliti condizioni o incentivi  per  assicurare  che  gli
          operatori beneficiari dei relativi  finanziamenti  pubblici
          forniscano  o  producano  contenuti  per   la   piattaforma
          medesima. Per le finalita' di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. 
              10-bis. La dotazione del Fondo "Carta  della  cultura",
          istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13
          febbraio 2020, n. 15, e' incrementata di 15 milioni di euro
          per l'anno 2020. 
              11. All'articolo 88, del decreto-legge 17  marzo  2020,
          n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, le parole: "e a decorrere dalla data  di
          entrata in vigore del  medesimo  decreto"  sono  sostituite
          delle  seguenti:  "e  comunque  in  ragione  degli  effetti
          derivanti dall'emergenza da  Covid-19,  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30
          settembre 2020"; 
              b) il comma 2 e' sostituito dal seguente "2. I soggetti
          acquirenti presentano, entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  o  dalla  diversa
          data della comunicazione  dell'impossibilita'  sopravvenuta
          della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto
          organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei  canali
          di  vendita  da  quest'ultimo  utilizzati,   allegando   il
          relativo titolo di  acquisto.  L'organizzatore  dell'evento
          provvede al rimborso o alla  emissione  di  un  voucher  di
          importo  pari  al  prezzo  del  titolo  di   acquisto,   da
          utilizzare entro 18 mesi  dall'emissione.  L'emissione  dei
          voucher previsti dal presente comma assolve  i  correlativi
          obblighi  di  rimborso  e  non  richiede  alcuna  forma  di
          accettazione da parte del destinatario. L'organizzatore  di
          concerti di musica leggera provvede, comunque, al  rimborso
          dei  titoli  di  acquisto,  con  restituzione  della  somma
          versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza  del  periodo
          di validita' del voucher quando la prestazione dell'artista
          originariamente programmata sia annullata, senza rinvio  ad
          altra data compresa nel medesimo periodo di  validita'  del
          voucher. In caso di cancellazione definitiva del  concerto,
          l'organizzatore provvede  immediatamente  al  rimborso  con
          restituzione della somma versati"; 
              b-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
              "2-bis. Le disposizioni di cui  ai,  commi  1  e  2  si
          applicano, a decorrere dalla data di adozione delle  misure
          di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge  23
          febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 5 marzo 2020, n. 13, con  riferimento  ai  titoli  di
          accesso e ai  biglietti  di  ingresso  per  prestazioni  da
          rendere nei territori interessati dalle  citate  misure  di
          contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i  quali,  a
          decorrere  dalla  medesima  data,  si  sono  verificate  le
          condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a),
          b) e c). Il termine di trenta giorni per  la  presentazione
          dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore  della
          presente disposizione"; 
              c) il comma 3 e' abrogato. 
              11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo  88,  comma
          2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo,
          si applicano anche ai voucher  gia'  emessi  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
              11-ter. All'articolo  1,  comma  357,  della  legge  27
          dicembre 2019,  n.  160,  le  parole:  "160  milioni"  sono
          sostituite dalle seguenti: "190 milioni". 
              11-quater. Nello stato di previsione del Ministero  per
          i beni e  le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo  e'
          istituito un fondo per il  sostegno  alle  attivita'  dello
          spettacolo dal vivo, con una dotazione  di  10  milioni  di
          euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di
          produzione e distribuzione di  spettacoli  di  musica,  ivi
          compresi  gli  enti  organizzati  in  forma  cooperativa  o
          associativa, costituiti formalmente entro  il  28  febbraio
          2020 e che non siano gia' finanziati  a  valere  sul  Fondo
          unico per lo spettacolo, per le attivita' di spettacolo dal
          vivo messe in scena a decorrere dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto fino
          al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai  mancati
          incassi  della  vendita   di   biglietti   e   alle   spese
          organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione  della
          capienza  degli  spazi,   nonche'   dall'attuazione   delle
          prescrizioni e delle misure di tutela della salute  imposte
          dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.  Le  risorse  di
          cui al  presente  comma  sono  ripartite  con  decreto  del
          Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a  10
          milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, come rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
          presente decreto. 
              12. All'onere derivante dai  commi  1,  2,  3,  9,  10,
          10-bis e 11-ter, pari a 441,5 milioni di  euro  per  l'anno
          2020, a 0,54 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  a  1,04
          milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per
          l'anno 2023 e a 1,5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265.». 
          Note al comma 800: 
              - Si riporta il testo del comma 594,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1.-593. Omissis. 
              594. Il compenso del commissario straordinario  di  cui
          al comma 592 del  presente  articolo,  nel  limite  massimo
          stabilito dall'articolo 15, comma 3,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n.  111,  e'  posto  a  valere  sulle
          risorse  del  Fondo  unico  per  lo   spettacolo   di   cui
          all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163. 
              Omissis.». 
          Note al comma 801: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  22,  del  decreto
          legislativo 29 giugno 1996, n.  367  (Disposizioni  per  la
          trasformazione degli enti che operano nel settore  musicale
          in fondazioni di diritto privato),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 22 (Personale). - 1. I  rapporti  di  lavoro  dei
          dipendenti  delle  fondazioni   sono   disciplinati   dalle
          disposizioni del codice civile e dalle leggi  sui  rapporti
          di lavoro subordinato  nell'impresa  e  sono  costituiti  e
          regolati contrattualmente. 
              2. Le fondazioni di cui all'articolo 1 e  di  cui  alla
          legge 11 novembre 2003, n. 310  procedono  al  reclutamento
          del   personale   con   contratti   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato, previo  esperimento  di  apposite  procedure
          selettive   pubbliche.   Con   propri   provvedimenti,   le
          fondazioni  stabiliscono  criteri  e   modalita'   per   il
          reclutamento del personale di  cui  al  primo  periodo  nel
          rispetto dei principi, anche  di  derivazione  europea,  di
          trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e dei principi  di
          cui all'articolo 35, comma 3, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001,  n.  165.  In  caso  di  mancata  adozione  dei
          suddetti  provvedimenti,  trova  diretta  applicazione   il
          citato articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165
          del 2001. I provvedimenti di cui al  secondo  periodo  sono
          pubblicati sul sito istituzionale della fondazione. In caso
          di mancata o  incompleta  pubblicazione  si  applicano  gli
          articoli 22, comma  4,  46  e  47,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  14   marzo   2013,   n.   33,   e   successive
          modificazioni. 
              2-bis. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  2126  del
          codice civile, i contratti di lavoro stipulati  in  assenza
          dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono
          nulli. Sono devolute al giudice ordinario  le  controversie
          relative alla validita' dei provvedimenti e delle procedure
          di reclutamento del personale. 
              2-ter. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, il Ministro per i  beni
          e le attivita'  culturali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, adotta un decreto contenente
          uno schema tipo, tenuto conto delle esigenze di struttura e
          organizzazione, definite nel contratto collettivo nazionale
          di lavoro, per i complessi artistici e il settore  tecnico,
          cui ciascuna fondazione lirico sinfonica  deve  uniformarsi
          per la formulazione di una proposta di dotazione  organica,
          da trasmettere  ai  citati  Ministeri  entro  i  successivi
          sessanta  giorni.  Le  fondazioni  presentano  la  relativa
          proposta  previa  delibera  del  Consiglio  di   indirizzo,
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative. Le proposte devono essere corredate da: 
              a) una relazione illustrativa e tecnica, corredata  del
          parere del Collegio dei revisori dei conti, che attesti  la
          sostenibilita'   economico-finanziaria   della    dotazione
          organica  cosi'   determinata,   al   fine   di   garantire
          l'equilibrio  economico-finanziario  e  la  copertura   dei
          relativi oneri con risorse aventi carattere di  certezza  e
          di stabilita', tenendo  conto  anche  degli  obiettivi  dei
          Piani  di  risanamento  previsti   dall'articolo   11   del
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre  2013,  n.  112  e
          dall'articolo 1, comma 355, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208; 
              b) un documento di programmazione che rappresenti  come
          la dotazione organica proposta  sia  diretta  a  conseguire
          adeguati livelli di produzione  e  di  produttivita'  della
          fondazione,  ovvero  un  loro  incremento,  preservando  le
          finalita' istituzionali prioritarie delle fondazioni lirico
          sinfoniche  nella  tutela  e  diffusione   del   patrimonio
          artistico-culturale  italiano  lirico   sinfonico   e   del
          balletto; 
              c) l'indicazione del numero dei contratti di  lavoro  a
          tempo determinato,  stipulati  nell'ultimo  biennio,  e  di
          quelli  in  essere  alla  data  della  proposta,  ai  sensi
          dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
          81, e dei relativi  oneri,  nonche'  del  numero  di  posti
          vacanti, distinguendo tra personale  artistico,  tecnico  e
          amministrativo. 
              2-quater.  Entro  sessanta  giorni  dalla  trasmissione
          della proposta di dotazione organica secondo  le  modalita'
          di cui al  comma  2-ter,  il  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  previo  parere  del  Commissario  di
          Governo di cui all'articolo 11, comma 3, del  decreto-legge
          8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 ottobre 2013, n. 112 per le  fondazioni  che  hanno
          presentato i piani di risanamento ai sensi dell'articolo 11
          del predetto decreto-legge, con uno o piu' decreti adottati
          di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          anche ai fini della valutazione degli  aspetti  finanziari,
          approva le dotazioni organiche. 
              2-quinquies.  Le  fondazioni,  con  cadenza  triennale,
          verificata  la   sostenibilita'   economico-finanziaria   e
          l'adeguatezza ai livelli di  produzione  programmati  delle
          proprie  dotazioni  organiche,   possono   presentare   una
          proposta di modifica mediante il  procedimento  di  cui  ai
          commi 2-ter e 2-quater. Ciascuna fondazione  e'  tenuta  ad
          attivare la procedura di revisione della dotazione organica
          precedentemente approvata, dandone tempestiva comunicazione
          al Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  al
          Ministero dell'economia e delle finanze,  quando,  anche  a
          seguito di preventivi interventi di razionalizzazione delle
          spese,  risulta  essere  venuto  meno  il  requisito  della
          sostenibilita'   economico-finanziaria,    oggetto    della
          verifica periodica del  Collegio  dei  revisori  dei  conti
          della fondazione. 
              2-sexies. Le assunzioni a tempo indeterminato da  parte
          delle fondazioni devono essere contenute nei limiti  di  un
          contingente  corrispondente  alla  spesa  complessiva   del
          personale  cessato  nell'anno  in  corso  e  nei  due  anni
          precedenti, nei  limiti  della  dotazione  organica,  ferma
          restando la compatibilita' di bilancio della fondazione. Le
          assunzioni  a  tempo  indeterminato  sono   effettuate   in
          coerenza  con  il  fabbisogno  della  fondazione  e  previa
          verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti delle
          compatibilita' con le voci del bilancio  preventivo  e  del
          rispetto del limite della dotazione organica approvata. 
              2-septies. In presenza di vacanze di organico  rispetto
          alla dotazione organica approvata con le modalita'  di  cui
          al comma  2-quater,  ciascuna  fondazione,  fermo  restando
          quanto  previsto  dal  comma  2-sexies,  assume   a   tempo
          indeterminato, con diritto di precedenza, i  candidati  che
          alla data di entrata in vigore della presente  disposizione
          risultino vincitori di procedure selettive  precedentemente
          bandite dal medesimo ente per il reclutamento di lavoratori
          a tempo indeterminato, inseriti in graduatorie in corso  di
          validita'.  Sono  fatte  salve  le   procedure   selettive,
          riferite a personale tecnico,  artistico  e  amministrativo
          delle fondazioni lirico sinfoniche, in corso alla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
              2-octies. Fino al 31 dicembre 2022,  nei  limiti  della
          dotazione organica approvata con le  modalita'  di  cui  al
          comma  2-quater,  ciascuna  fondazione,  ove   proceda   ad
          assunzioni a tempo indeterminato di personale  artistico  e
          tecnico, vi provvede, in  deroga  alle  previsioni  di  cui
          all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge
          8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 ottobre 2013, n. 112, in misura non superiore al 50
          per  cento  dei  posti  disponibili,   mediante   procedure
          selettive riservate al personale artistico  e  tecnico  che
          alla data di pubblicazione dei relativi  bandi  possegga  i
          seguenti requisiti: presti servizio, o  lo  abbia  prestato
          fino a un anno prima della data di entrata in vigore  della
          presente disposizione, presso  la  fondazione  che  procede
          all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro  a  tempo
          determinato  per  un  tempo  complessivo  non  inferiore  a
          diciotto mesi, anche  non  continuativi,  negli  otto  anni
          precedenti. Fino al 31  dicembre  2022,  nei  limiti  della
          dotazione organica approvata con le  modalita'  di  cui  al
          comma  2-quater,  ciascuna  fondazione,  ove   proceda   ad
          assunzioni   a    tempo    indeterminato    di    personale
          amministrativo, vi provvede, in deroga alle  previsioni  di
          cui  all'articolo  11,  comma  19,   primo   periodo,   del
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  7  ottobre  2013,  n.  112,  in
          misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili,
          mediante  procedure  selettive   riservate   al   personale
          amministrativo che alla data di pubblicazione dei  relativi
          bandi possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o  lo
          abbia prestato fino a un anno prima dell'entrata in  vigore
          della  presente  disposizione,  presso  la  fondazione  che
          procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a
          tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore  a
          trentasei mesi, anche non  continuativi,  negli  otto  anni
          precedenti. Le fondazioni possono altresi' avviare,  per  i
          residui posti disponibili rispetto alla dotazione  organica
          approvata con  le  modalita'  di  cui  al  comma  2-quater,
          procedure selettive  del  personale  artistico,  tecnico  e
          amministrativo  per  titoli  e  per  esami,  finalizzati  a
          valorizzare,   con   apposito    punteggio,    l'esperienza
          professionale maturata in virtu' di precedenti rapporti  di
          lavoro presso le fondazioni  lirico  sinfoniche.  Tutte  le
          assunzioni sono effettuate nel rispetto del comma  2-sexies
          e del limite della  dotazione  organica  approvata,  previa
          verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti della
          compatibilita' con le voci del bilancio  preventivo  ed  in
          coerenza con l'effettivo fabbisogno  della  fondazione.  Le
          modalita' di espletamento delle procedure selettive di  cui
          al presente comma,  i  titoli  abilitativi,  i  criteri  di
          attribuzione dei punteggi e i  titoli  di  preferenza  sono
          definiti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei  principi
          di trasparenza, pubblicita'  e  imparzialita',  sentite  le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 
              2-nonies. Per le assunzioni di cui ai commi 2-septies e
          2-octies i limiti finanziari  di  cui  al  comma  2-sexies,
          primo periodo, possono essere elevati attraverso l'utilizzo
          delle risorse previste per i contratti di  lavoro  a  tempo
          determinato in essere, nei limiti necessari a  garantire  i
          livelli di produzione programmati e  nei  limiti  di  spesa
          corrispondenti alla percentuale  di  cui  all'articolo  23,
          comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con  la
          condizione che le medesime fondazioni  siano  in  grado  di
          sostenere a regime la relativa spesa  di  personale  previa
          certificazione della sussistenza  delle  correlate  risorse
          finanziarie da  parte  del  Collegio  dei  revisori  e  che
          prevedano nei propri bilanci la  contestuale  e  definitiva
          riduzione  di  tale  valore  di  spesa  utilizzato  per  le
          assunzioni a tempo indeterminato dalla percentuale  di  cui
          al predetto articolo 23, comma 1. 
              2-decies. A decorrere dall'approvazione delle dotazioni
          organiche ai sensi del comma 2-quater, le piante  organiche
          approvate ai sensi dell'articolo 25 della legge  14  agosto
          1967, n. 800, sono prive di ogni effetto.  Ovunque  ricorra
          il richiamo alle piante organiche di cui al  primo  periodo
          deve intendersi riferito alle dotazioni organiche approvate
          ai sensi del comma 2-quater. 
              3.  L'art.  2103  del  codice  civile  si  applica   al
          personale  artistico,  a  condizione  che  esso  superi  la
          verifica di idoneita' professionale, nei modi  disciplinati
          dalla contrattazione collettiva. 
              4. La retribuzione del  personale  e'  determinata  dal
          contratto collettivo nazionale di lavoro.  Resta  riservato
          alla fondazione  ogni  diritto  di  sfruttamento  economico
          degli   spettacoli   prodotti,   organizzati   o   comunque
          rappresentati, ed in  generale  delle  esecuzioni  musicali
          svolte nell'ambito del rapporto di lavoro. 
              5. La trasformazione dei soggetti di cui all'art. 2 del
          presente decreto in fondazioni non costituisce di  per  se'
          causa  di  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  con   il
          personale  dipendente,   che   abbia   rapporto   a   tempo
          indeterminato in corso alla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto. I dipendenti conservano  i  diritti  loro
          derivanti  dall'anzianita'  raggiunta  anteriormente   alla
          trasformazione.». 
          Note al comma 802: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  20
          dicembre 2012, n. 238 (Disposizioni per il  sostegno  e  la
          valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani
          e delle orchestre giovanili italiane di assoluto  prestigio
          internazionale), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2 (Contributo straordinario). -  1.  Al  fine  di
          sostenere e valorizzare i festival  musicali  e  operistici
          italiani e le  orchestre  giovanili  italiane  di  assoluto
          prestigio internazionale  e'  assegnato,  a  decorrere  dal
          2013, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore
          della Fondazione Rossini Opera Festival,  della  Fondazione
          Festival  dei   due   Mondi,   della   Fondazione   Ravenna
          Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre
          del Lago nonche', a decorrere dal 2017, un contributo di un
          milione di euro ciascuna a favore della  Fondazione  Teatro
          Regio di Parma per la realizzazione del Festival  Verdi  di
          Parma e Busseto, della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura
          per  la  realizzazione  del  Romaeuropa  Festival  e  della
          Fondazione  di  partecipazione  "Umbria  Jazz"  nonche',  a
          decorrere dall'anno 2021, un contributo di  un  milione  di
          euro a favore della Fondazione  Orchestra  giovanile  Luigi
          Cherubini e, per  ciascuno  degli  anni  2022  e  2023,  un
          contributo  di  0,5  milioni   di   euro   complessivi   da
          suddividere in  misura  pro-porzionale  tra  l'Associazione
          Senzaspine,  l'Associazione  Musicale  Gasparo  da   Salo',
          societa'  cooperativa  Soundiff   -   Diffrazioni   Sonore,
          l'Associazione  culturale   musicale   I   Filarmonici   di
          Benevento,  l'Ensemble  Mare  Nostrum,  l'Associazione   la
          Filharmonie e l'Orchestra dei Giovani Europei. 
              1-bis. E' assegnato un contributo di 500.000  euro  per
          ciascuno degli anni 2018 e 2019, di 1 milione di  euro  per
          ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 2 milioni di euro  per
          l'anno 2022 a favore della Fondazione Teatro  Donizetti  di
          Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera. 
              1-ter. E' assegnato un contributo di 250.000  euro  per
          ciascuno degli anni 2020 e 2021  a  favore  del  comune  di
          Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival. 
              1-quater.   Per   la   realizzazione    del    Festival
          internazionale della musica MITO e' assegnato un contributo
          complessivo pari a 1 milione di euro  per  l'anno  2022  in
          favore  della  Fondazione  I  Pomeriggi  Musicali  e  della
          Fondazione per la Cultura Torino.». 
          Note al comma 803: 
              - Il testo della legge 16 marzo 2001, n. 72 (Interventi
          a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunita'
          degli  esuli  italiani  dall'Istria,  da  Fiume   e   dalla
          Dalmazia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  28  marzo
          2001, n. 73. 
              - Il testo della legge 21 marzo 2001, n. 73 (Interventi
          a  favore  della  minoranza  italiana   in   Slovenia,   in
          Montenegro e  in  Croazia)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 marzo 2001, n. 73. 
              - Il  testo  della  legge  22  dicembre  1982,  n.  960
          (Rifinanziamento  della  legge  14  marzo  1977,   n.   73,
          concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia
          e la Jugoslavia) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  5
          gennaio 1983, n. 3. 
          Note al comma 807: 
              - Si riporta il testo degli articoli  12  e  13,  della
          legge 11 agosto 2014, n.  125  (Disciplina  generale  sulla
          cooperazione  internazionale   per   lo   sviluppo),   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 12 (Documento triennale di  programmazione  e  di
          indirizzo e relazione sulle attivita' di  cooperazione).  -
          1. Su proposta del Ministro degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  per   l'esercizio   delle
          competenze di cui all'articolo 5, comma 5, il Consiglio dei
          ministri   approva,   con   cadenza    triennale,    previa
          acquisizione dei pareri delle Commissioni  parlamentari  ai
          sensi dell'articolo 13, comma 1, e previa  approvazione  da
          parte del Comitato di cui  all'articolo  15,  il  documento
          triennale di programmazione e di indirizzo  della  politica
          di cooperazione allo sviluppo. 
              2. Il documento di cui al comma 1,  indica  la  visione
          strategica,  gli  obiettivi  di  azione  e  i  criteri   di
          intervento,  la   scelta   delle   priorita'   delle   aree
          geografiche  e  dei  singoli  Paesi,  nonche'  dei  diversi
          settori  nel  cui   ambito   dovra'   essere   attuata   la
          cooperazione allo sviluppo. Il documento esplicita altresi'
          gli  indirizzi  politici   e   strategici   relativi   alla
          partecipazione   italiana   agli   organismi   europei    e
          internazionali    e    alle     istituzioni     finanziarie
          multilaterali. 
              3.   Sullo   schema   del   documento   triennale    di
          programmazione e di indirizzo,  il  Ministro  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale, successivamente
          all'esame da parte del Comitato  di  cui  all'articolo  15,
          acquisisce il parere  della  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e del Consiglio nazionale di cui all'articolo 16 della
          presente legge. 
              4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
          internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, predispone una relazione sulle attivita'  di
          cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno  precedente
          con evidenza dei risultati conseguiti mediante  un  sistema
          di  indicatori  misurabili  qualitativi   e   quantitativi,
          secondo gli indicatori di efficacia formulati  in  sede  di
          Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per  la
          cooperazione  e  lo  sviluppo  economico   (OCSE-DAC).   La
          relazione da' conto  dell'attivita'  di  cooperazione  allo
          sviluppo svolta  da  tutte  le  amministrazioni  pubbliche,
          nonche' della partecipazione dell'Italia a banche  e  fondi
          di sviluppo e agli organismi multilaterali  indicando,  tra
          l'altro,  con  riferimento   ai   singoli   organismi,   il
          contributo  finanziario  dell'Italia,  il   numero   e   la
          qualifica dei funzionari italiani e una  valutazione  delle
          modalita' con le quali tali istituzioni  hanno  contribuito
          al  perseguimento  degli  obiettivi   stabiliti   in   sede
          multilaterale. La relazione indica in maniera dettagliata i
          progetti finanziati e il loro esito nonche' quelli in corso
          di  svolgimento,  i  criteri  di  efficacia,  economicita',
          coerenza  e  unitarieta'  adottati  e  le  imprese   e   le
          organizzazioni  beneficiarie  di  tali  erogazioni.   Nella
          relazione sono altresi' indicate le retribuzioni di tutti i
          funzionari delle  amministrazioni  pubbliche  coinvolti  in
          attivita' di cooperazione e dei titolari  di  incarichi  di
          collaborazione  o  consulenza  coinvolti   nelle   medesime
          attivita',  ai   sensi   dell'articolo   15   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2013,  n.  33.  La  relazione,  previa
          approvazione del Comitato  di  cui  all'articolo  15  della
          presente legge, e' trasmessa alle Camere e alla  Conferenza
          unificata entro il 31 ottobre di ogni anno. 
              5.  Al  fine   della   programmazione   degli   impegni
          internazionali a livello  bilaterale  e  multilaterale,  le
          proposte  degli  stanziamenti  per  la  cooperazione   allo
          sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione
          triennale,  compatibilmente  con  le  esigenze  di  finanza
          pubblica, con riferimento al documento di cui al comma 1.». 
              «Art.  13  (Poteri  di  indirizzo   e   controllo   del
          Parlamento). - 1. Le  Commissioni  parlamentari  competenti
          esaminano, ai fini dell'espressione del parere,  lo  schema
          del documento triennale di programmazione e  di  indirizzo,
          di cui all'articolo 12. Le  Commissioni  si  esprimono  nei
          termini previsti dal regolamento della  rispettiva  Camera,
          decorsi i quali il documento e' approvato anche in  assenza
          del parere. 
              2. Le  Commissioni  parlamentari  competenti  esaminano
          altresi', ai fini dell'espressione del parere,  gli  schemi
          dei  regolamenti  di  cui  all'articolo  17,  comma  13,  e
          all'articolo 20, comma 1. Le Commissioni si  esprimono  nel
          termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 26, della legge  11
          agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione
          internazionale per lo sviluppo): 
              «Art. 26 (Organizzazioni della societa' civile ed altri
          soggetti senza finalita' di lucro). - 1. L'Italia  promuove
          la partecipazione alla  cooperazione  allo  sviluppo  delle
          organizzazioni della societa' civile e  di  altri  soggetti
          senza finalita' di  lucro,  sulla  base  del  principio  di
          sussidiarieta'. 
              2. Sono soggetti della cooperazione  allo  sviluppo  le
          organizzazioni della societa' civile e gli  altri  soggetti
          senza finalita' di lucro di seguito elencati: 
              a) organizzazioni non governative  (ONG)  specializzate
          nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario; 
              b) enti del Terzo settore (ETS) non commerciali di  cui
          all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo  settore  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  lettera  b),  della  legge  6
          giugno  2016,  n.  106  statutariamente  finalizzate   alla
          cooperazione   allo   sviluppo    e    alla    solidarieta'
          internazionale; 
              c) organizzazioni di commercio equo e  solidale,  della
          finanza etica e del microcredito che  nel  proprio  statuto
          prevedano  come  finalita'  prioritaria   la   cooperazione
          internazionale allo sviluppo; 
              d) le organizzazioni e le associazioni delle  comunita'
          di immigrati che mantengano con le comunita' dei  Paesi  di
          origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o
          che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui
          al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti; 
              e) le imprese cooperative e sociali, le  organizzazioni
          sindacali  dei  lavoratori   e   degli   imprenditori,   le
          fondazioni, le organizzazioni di volontariato di  cui  alla
          legge  11  agosto  1991,  n.  266,  e  le  associazioni  di
          promozione sociale di cui alla legge 7  dicembre  2000,  n.
          383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione  allo
          sviluppo tra i fini istituzionali; 
              f) le organizzazioni con  sede  legale  in  Italia  che
          godono da  almeno  quattro  anni  dello  status  consultivo
          presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite
          (ECOSOC). 
              3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 21 fissa i
          parametri  e  i  criteri  sulla  base  dei  quali   vengono
          verificate le competenze  e  l'esperienza  acquisita  nella
          cooperazione allo sviluppo  dalle  organizzazioni  e  dagli
          altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo  che
          sono iscritti, a seguito di  tali  verifiche,  in  apposito
          elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia.
          La verifica delle capacita' e dell'efficacia  dei  medesimi
          soggetti e' rinnovata con cadenza almeno triennale. 
              4.    Mediante    procedure    comparative    pubbliche
          disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 17,  comma
          13, sulla  base  di  requisiti  di  competenza,  esperienza
          acquisita, capacita', efficacia  e  trasparenza,  l'Agenzia
          puo' concedere contributi o affidare  la  realizzazione  di
          iniziative di cooperazione allo sviluppo ad  organizzazioni
          e a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3. Questi
          ultimi sono tenuti a rendicontare, per  via  telematica,  i
          progetti beneficiari di contributi concessi dall'Agenzia  e
          le  iniziative  di  cooperazione  allo  sviluppo   la   cui
          realizzazione e' stata  loro  affidata  dalla  medesima.  I
          finanziamenti sono erogati per stati di avanzamento, previa
          rendicontazione  delle  spese   effettivamente   sostenute,
          oppure anticipatamente, dietro presentazione, per il 30 per
          cento dell'importo anticipato, di idonea garanzia ai  sensi
          dell'articolo 35, comma 18, terzo, quarto, quinto, sesto  e
          settimo periodo, del codice dei contratti pubblici, di  cui
          al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  La  garanzia
          e'   svincolata   in   seguito    all'approvazione    della
          rendicontazione finale dell'iniziativa. 
              5.». 
              - Si riporta il testo del comma 767,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1.-766. Omissis. 
              767. Il Ministero dell'interno pone in essere  processi
          di  revisione  e  razionalizzazione  della  spesa  per   la
          gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della
          contrazione del fenomeno migratorio, nonche' interventi per
          la riduzione del costo giornaliero  per  l'accoglienza  dei
          migranti,  dai  quali,   previa   estinzione   dei   debiti
          pregressi,    devono     derivare     risparmi     connessi
          all'attivazione,  locazione  e  gestione  dei   centri   di
          trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per
          un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro  per  l'anno
          2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni
          di euro annui a decorrere  dal  2021.  Eventuali  ulteriori
          risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo,
          da  accertare  annualmente   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun
          anno, confluiscono nel finanziamento  di  cui  all'articolo
          18, comma 2, lettera c), della legge  11  agosto  2014,  n.
          125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma
          2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  2019,  n.  77.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              Omissis.». 
          Note al comma 808: 
              - Si riporta il testo del comma 227,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
              «Art. 1. - 1. - 226. Omissis. 
              227. In conformita' agli obiettivi di cui al comma 226,
          al  fine  di  potenziare  gli  interventi  e  le  dotazioni
          strumentali in materia di  difesa  cibernetica  nonche'  di
          rafforzare le capacita' di resilienza energetica nazionale,
          e' istituito nello stato di previsione del Ministero  della
          difesa un fondo con una dotazione finanziaria di un milione
          di euro per ciascuno degli anni  2019,  2020  e  2021.  Con
          decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con
          il Ministro dello sviluppo economico, le risorse del  fondo
          sono ripartite tra gli interventi di cui al primo  periodo.
          Il decreto di ripartizione e' comunicato alle Camere per la
          trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari. 
              Omissis.». 
          Note al comma 809: 
              - Si riporta il testo del comma 1031, dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 1030. Omissis. 
              1031. In via sperimentale, a chi acquista dal 1°  marzo
          2019 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, e
          immatricola in Italia un veicolo di categoria M1  nuovo  di
          fabbrica,  con  prezzo  risultante   dal   listino   prezzi
          ufficiale della casa automobilistica produttrice  inferiore
          a 50.000 euro IVA esclusa, e' riconosciuto: 
              a) a condizione che si consegni contestualmente per  la
          rottamazione un veicolo della medesima categoria  omologato
          alle classi da Euro 0 a Euro 4, un  contributo  parametrato
          al numero dei grammi di biossido  di  carbonio  emessi  per
          chilometro (CO2 g/km), secondo  gli  importi  di  cui  alla
          seguente tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              b) in assenza della rottamazione di  un  veicolo  della
          medesima categoria omologato alle classi da Euro 0  a  Euro
          4, un contributo di entita' inferiore parametrato al numero
          dei grammi di biossido di carbonio  emessi  per  chilometro
          secondo gli importi di cui alla seguente tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              b-bis) in via sperimentale, ai proprietari dei  veicoli
          delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G,  M3,  M3G,
          N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico,
          che installano su tali veicoli, entro il 31 dicembre  2022,
          un sistema  di  riqualificazione  elettrica,  omologato  ai
          sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, e'
          riconosciuto un contributo pari al 60 per cento  del  costo
          di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500, oltre
          a un contributo pari al 60 per cento delle  spese  relative
          all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico  registro
          automobilistisco (PRA), all'imposta di bollo e  all'imposta
          provinciale di trascrizione.». 
          Note al comma 810: 
              - Il  riferimento  al  testo  del  citato  comma  1031,
          dell'articolo 1, della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2019 e bilancio pluriennale per il triennio  2019-2021)  e'
          riportato nelle note al comma 809. 
          Note al comma 811: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          10 settembre 2021, n. 121, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 novembre 2021, n. 156  (Disposizioni  urgenti
          in   materia   di   investimenti    e    sicurezza    delle
          infrastrutture,  dei   trasporti   e   della   circolazione
          stradale,  per  la  funzionalita'   del   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
          superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale  per
          la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
          e autostradali), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   3   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          investimenti e di sicurezza nel  settore  dei  trasporti  e
          delle infrastrutture ferroviarie e impianti fissi). - 1. Al
          fine di accelerare il «Piano nazionale  di  implementazione
          del sistema europeo di gestione del  traffico  ferroviario,
          European  Rail  Traffic  Management  System»,  di   seguito
          denominato "sistema ERTMS",  e  di  garantire  un  efficace
          coordinamento   tra   la   dismissione   del   sistema   di
          segnalamento nazionale di classe «B» e  l'attrezzaggio  dei
          sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS,  e'
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili un  fondo  con
          una dotazione di 60 milioni di  euro,  per  ciascuno  degli
          anni  dal  2022  al  2026,  per  finanziare  i   costi   di
          implementazione  del  sottosistema  ERTMS  di   bordo   dei
          veicoli, secondo le disposizioni di cui ai  commi  2  e  3.
          Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei  costi
          di  sviluppo,  certificazione,  omologazione  ed  eventuali
          riomologazioni  su  reti  estere  dei  cosiddetti  «veicoli
          tipo», fermi macchina o sostituzione operativa dei mezzi di
          trazione. 
              2. Le risorse di cui  al  comma  1  sono  destinate  al
          finanziamento    degli    interventi    di    rinnovo     o
          ristrutturazione  dei  veicoli,   per   l'adeguamento   del
          relativo sottosistema di bordo di  classe  "B"  SCMT/SSC  o
          ERTMS "B2" comprensivo di STM SCMT/ SSC o  ERTMS  "B3  MR1"
          comprensivo di STM SCMT/SSC al sistema ERTMS versione B3 R2
          comprensivo di STM SCMT/ SSC  rispondente  alle  Specifiche
          Tecniche di Interoperabilita' indicate nella  Tabella  A2.3
          dell'allegato  A  del  regolamento  (UE)   2016/919   della
          Commissione europea, del 27 maggio  2016,  come  modificato
          dal regolamento (UE) 2019/776  della  Commissione  europea,
          del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto
          12.2 dell'Allegato 1a al decreto dell'Agenzia nazionale per
          la sicurezza delle ferrovie n. 1/2016 del 13 dicembre 2016.
          Fermo quanto previsto dal comma 3 possono  beneficiare  del
          finanziamento gli interventi  realizzati  a  partire  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto ed entro il 31 dicembre 2026, sui  veicoli
          che risultino iscritti in un registro  di  immatricolazione
          istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea,  che
          circolano sul territorio nazionale, soltanto  nel  caso  in
          cui detti interventi  non  risultino  gia'  finanziati  dai
          contratti di servizio in essere con lo Stato o le regioni. 
              3. Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono definite  le  modalita'
          attuative  di  erogazione  del  contributo   alle   imprese
          ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi
          sui veicoli di cui al comma 2, nei limiti  della  effettiva
          disponibilita' del fondo. Nell'ambito delle  dotazioni  del
          fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti  che
          possono  essere  considerati  ammissibili,  l'entita'   del
          contributo  massimo  riconoscibile  per   ciascun   veicolo
          oggetto di intervento  in  caso  di  effettuazione  di  una
          determinata    percorrenza    sulla    rete     ferroviaria
          interconnessa   insistente   sul   territorio    nazionale,
          l'entita'  della  riduzione  proporzionale  del  contributo
          riconoscibile  in  caso  di  effettuazione  di  percorrenze
          inferiori a quella richiesta ai fini dell'attribuzione  del
          contributo nella  misura  massima,  nonche'  i  criteri  di
          priorita' di accoglimento delle istanze in coerenza  con  i
          tempi previsti nel piano nazionale di sviluppo del  sistema
          ERTMS di terra. L'efficacia del decreto di cui al  presente
          comma e' subordinata all'autorizzazione  della  Commissione
          europea  ai  sensi  dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
              4. Per le finalita' di cui al comma 1 si provvede,  nei
          limiti di 60 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal
          2022 al  2026,  mediante  utilizzo  delle  risorse  di  cui
          all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005,  n.
          266. 
              5. Al fine di incrementare la sicurezza  del  trasporto
          ferroviario, all'articolo  47,  comma  11-quinquies,  primo
          periodo,  del  decreto-legge  24  aprile   2017,   n.   50,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,
          n. 96, le  parole  «2019  e  2020»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «2019, 2020 e 2021».  All'onere  derivante  dalla
          presente disposizione, pari a complessivi 2 milioni di euro
          per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  novembre
          2018, n. 130. 
              6. Al fine di assicurare la continuita' del servizio di
          trasporto ferroviario lungo la linea da  Tirano  in  Italia
          fino  a  Campocologno  in  Svizzera   e'   autorizzata   la
          circolazione   nel   territorio   italiano   dei   rotabili
          ferroviari a tal fine impiegati per l'intera  durata  della
          concessione rilasciata al  gestore  di  detto  servizio  di
          trasporto  dall'ufficio  governativo  della  Confederazione
          elvetica. 
              7. Nel territorio italiano, l'esercizio del servizio di
          trasporto  ferroviario  di  cui  al  comma  6  avviene   in
          conformita' alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 4,
          e all'articolo  16,  comma  2,  lettera  bb),  del  decreto
          legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per le reti  ferroviarie
          funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario. 
              8. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto,  il  comune  di  Tirano  e  il
          gestore  della  linea  ferroviaria  di  cui  al   comma   6
          definiscono il  disciplinare  di  esercizio  relativo  alla
          parte del tracciato che, in  ambito  urbano,  interseca  il
          traffico veicolare e i passaggi  pedonali.  Agli  eventuali
          oneri derivanti dal disciplinare di  esercizio  di  cui  al
          primo periodo, il comune di Tirano provvede con le  risorse
          disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              9. All'articolo  51,  comma  6,  del  decreto-legge  25
          maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106,  dopo  le  parole  «nell'anno
          2021,» sono inserite le  seguenti:  «per  il  potenziamento
          delle attivita' di controllo finalizzate ad assicurare  che
          l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico  locale  avvenga
          in conformita' alle misure di contenimento e  di  contrasto
          dei  rischi  sanitari  derivanti   dalla   diffusione   del
          COVID-19, nonche'». 
              9-bis.  In  considerazione   degli   effetti   negativi
          determinati dall'emergenza epidemiologica da  COVID-19  sui
          fatturati degli operatori economici  operanti  nel  settore
          del trasporto registrati nell'esercizio  2020,  l'Autorita'
          di  regolazione   dei   trasporti   e'   autorizzata,   per
          l'esercizio finanziario 2022, a fare fronte alla  copertura
          delle  minori  entrate  derivanti  dalla  riduzione   degli
          introiti connessi al contributo per il funzionamento dovuto
          ai sensi della lettera b) del comma 6 dell'articolo 37  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          previste nella misura di  3,7  milioni  di  euro,  mediante
          l'utilizzo  della  quota  non  vincolata   dell'avanzo   di
          amministrazione accertato alla data del 31  dicembre  2020.
          Alla  compensazione  dei  maggiori  oneri,  in  termini  di
          fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 3,7 milioni  di
          euro  annui  per  l'anno   2022,   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione del  Fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali,  di  cui  all'articolo   6,   comma   2,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
              9-ter. All'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n.
          183, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, dopo le parole: «tunnel  di  base»  sono
          inserite  le  seguenti:  "nonche'  delle  opere   connesse,
          comprese quelle di risoluzione delle interferenze,"; 
              b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
              "1-bis. Al fine di assicurare uniformita' di disciplina
          rispetto al cantiere di cui al comma 1, le aree  e  i  siti
          dei Comuni di Bruzolo, Bussoleno,  Giaglione,  Salbertrand,
          San Didero,  Susa  e  Torrazza  Piemonte,  individuati  per
          l'installazione dei cantieri della sezione transfrontaliera
          della parte comune e delle opere connesse, comprese  quelle
          di risoluzione delle interferenze,  costituiscono  aree  di
          interesse strategico nazionale"; 
              c) al comma 2, le parole: "di  cui  al  comma  1"  sono
          sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis".». 
          Note al comma 812: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   25-bis   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  agosto   2014,   n.   116
          (Disposizioni urgenti per il settore  agricolo,  la  tutela
          ambientale  e  l'efficientamento  energetico  dell'edilizia
          scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
          imprese, il contenimento dei costi gravanti  sulle  tariffe
          elettriche,  nonche'  per  la  definizione   immediata   di
          adempimenti derivanti dalla normativa europea): 
              «Art.  25-bis  (Disposizioni  urgenti  in  materia   di
          scambio sul posto). - 1. Entro novanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  con  effetti  decorrenti  dal  1°  gennaio  2015,
          l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema
          idrico  provvede  alla  revisione  della  disciplina  dello
          scambio sul posto sulla base delle seguenti direttive: 
              a) la soglia di  applicazione  della  disciplina  dello
          scambio sul posto e' elevata a 500 kW per  gli  impianti  a
          fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere  dal
          1° gennaio 2015,  fatti  salvi  gli  obblighi  di  officina
          elettrica; 
              b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza  non
          superiore a 20 kW, ivi inclusi quelli gia' in esercizio  al
          1° gennaio 2015, non sono applicati i corrispettivi di  cui
          all'articolo 24  sull'energia  elettrica  consumata  e  non
          prelevata dalla rete; 
              c) per gli impianti operanti in regime di  scambio  sul
          posto, diversi  da  quelli  di  cui  alla  lettera  b)  del
          presente comma, si applica l'articolo 24, comma 3.». 
          Note al comma 815: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   47   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche situazioni di crisi): 
              «Art 47 (Alte professionalita' esclusivamente  tecniche
          per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la
          tutela   dei   crediti   delle   imprese   sub-affidatarie,
          sub-appaltatrici  e  sub-fornitrici).  -  1.  Al  fine   di
          consentire il  piu'  celere  ed  efficace  svolgimento  dei
          compiti  dei  Provveditorati  interregionali   alle   opere
          pubbliche  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti,   e'   autorizzata    l'assunzione    a    tempo
          indeterminato, a partire dal 1°  dicembre  2019,  di  cento
          unita' di personale di  alta  specializzazione  ed  elevata
          professionalita', da individuare tra ingegneri, architetti,
          dottori agronomi, dottori  forestali  e  geologi  e,  nella
          misura del 20 per cento, di  personale  amministrativo,  da
          inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del  comparto
          delle funzioni centrali, con contestuale  incremento  della
          dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro per la  pubblica
          amministrazione, da adottarsi  entro  trenta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          definiti gli specifici requisiti di cui il  personale  deve
          essere  in  possesso.  Ai  fini   dell'espletamento   delle
          procedure concorsuali per l'individuazione del personale di
          cui al presente comma, effettuate in deroga alle  procedure
          di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, si procede nelle forme del  concorso
          unico  di  cui  all'articolo  4,  comma  3-quinquies,   del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.  125  e
          all'articolo 35 del citato decreto legislativo n.  165  del
          2001, mediante richiesta alla Presidenza del Consiglio  dei
          ministri,  Dipartimento  della   funzione   pubblica,   che
          provvede al loro svolgimento secondo le modalita'  previste
          dal decreto di cui all'articolo 1, comma 300,  della  legge
          30 dicembre 2018, n.  145.  Per  le  procedure  concorsuali
          bandite anteriormente all'entrata in vigore del decreto  di
          cui al precedente periodo, la Presidenza del Consiglio  dei
          ministri, Dipartimento della funzione pubblica, provvede al
          loro  svolgimento  con  modalita'  semplificate,  anche  in
          deroga alla disciplina prevista dal decreto del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne
          in particolare: 
              a)  la  nomina  e  la  composizione  della  commissione
          d'esame, prevedendo  la  costituzione  di  sottocommissioni
          anche per le prove scritte  e  stabilendo  che  a  ciascuna
          delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un  numero
          di candidati inferiore a duecentocinquanta; 
              b) la tipologia e le  modalita'  di  svolgimento  delle
          prove di esame, prevedendo: 
              1) la facolta' di far precedere le prove  di  esame  da
          una   prova   preselettiva,   qualora   le    domande    di
          partecipazione al concorso siano in numero superiore a  due
          volte il numero dei posti banditi; 
              2)  la  possibilita'  di  svolgere  prove  preselettive
          consistenti  nella  risoluzione  di  quesiti   a   risposta
          multipla,  gestite  con  l'ausilio  di  enti   o   istituti
          specializzati pubblici e  privati  e  con  possibilita'  di
          predisposizione dei quesiti da  parte  degli  stessi.  Agli
          oneri per le assunzioni di cui al presente articolo, pari a
          euro 325.000 per l'anno 2019 e  pari  a  euro  3.891.000  a
          decorrere   dall'anno   2020,   si   provvede   ai    sensi
          dell'articolo 50. 
              1-bis. Al fine di  garantire  il  rapido  completamento
          delle opere  pubbliche  e  di  tutelare  i  lavoratori,  e'
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti un fondo  denominato  "Fondo
          salva-opere". Il Fondo e' alimentato dal versamento  di  un
          contributo pari allo 0,5 per cento del valore  del  ribasso
          offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti  pubblici
          di lavori, nel caso di importo  a  base  d'appalto  pari  o
          superiore a euro 200.000, e di  servizi  e  forniture,  nel
          caso di importo a base d'appalto pari o  superiore  a  euro
          100.000. Il predetto contributo rientra tra gli  importi  a
          disposizione della stazione appaltante nel quadro economico
          predispostodalla  stessa  al  termine   di   aggiudicazione
          definitiva.  Le  risorse  del  Fondo   sono   destinate   a
          soddisfare, nella  misura  massima  del  70  per  cento,  i
          crediti    insoddisfatti    dei    sub-appaltatori,     dei
          sub-affidatari   e   dei   sub-fornitori   nei    confronti
          dell'appaltatore  ovvero,  nel  caso   di   affidamento   a
          contraente generale, dei  suoi  affidatari,  sub-fornitori,
          sub-appaltatori,   sub-affidatari,   quando   questi   sono
          assoggettati a  procedura  concorsuale,  nei  limiti  della
          dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il
          contraente  generale,  entro  trenta  giorni   dalla   data
          dell'aggiudicazione definitiva,  provvedono  al  versamento
          del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per  la
          successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non  impegnate
          in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in  quello
          successivo. 
              1-ter.  I  sub-appaltatori,  i   sub-affidatari   e   i
          sub-fornitori, al fine di ottenere il  pagamento  da  parte
          del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data
          di apertura della procedura concorsuale e alla stessa  data
          insoddisfatti,   devono   trasmettere   all'amministrazione
          aggiudicatrice   ovvero   al   contraente    generale    la
          documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo
          ammontare.  L'amministrazione  aggiudicatrice   ovvero   il
          contraente  generale,  svolte   le   opportune   verifiche,
          certifica  l'esistenza  e  l'ammontare  del  credito.  Tale
          certificazione   e'   trasmessa    al    Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  costituisce  prova  del
          credito nei confronti del Fondo  ed  e'  inopponibile  alla
          massa  dei  creditori  concorsuali.  Il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti,  accertata  la  sussistenza
          delle condizioni per il  pagamento  dei  crediti,  provvede
          all'erogazione  delle  risorse  del  Fondo  in  favore  dei
          soggetti  di  cui  al  comma  1-bis.  Il  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti e' surrogato nei diritti dei
          beneficiari del fondo verso  l'appaltatore,  il  contraente
          generale o l'affidatario  del  contraente  generale  e,  in
          deroga a quanto  previsto  dall'articolo  1205  del  codice
          civile, e' preferito ai sub-appaltatore, al sub-affidatario
          o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati  nel
          corso  della  procedura  concorsuale,  fino   all'integrale
          recupero  della  somma  pagata.  L'eventuale  pendenza   di
          controversie  giurisdizionali  in  merito  ai  crediti  dei
          beneficiari del Fondo verso  l'appaltatore,  il  contraente
          generale o l'affidatario del  contraente  generale  non  e'
          ostativa all'erogazione delle risorse del  Fondo  da  parte
          del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti.  Prima
          dell'erogazione   delle   risorse   il   Ministero    delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  verifica  la  sussistenza
          delle   condizioni   di   regolarita'   contributiva    del
          richiedente attraverso il documento  unico  di  regolarita'
          contributiva,   in   mancanza   delle    stesse,    dispone
          direttamente il  pagamento  delle  somme  dovute,  entro  i
          limiti  della  capienza  del  Fondo   salva-opere   ed   in
          proporzione della misura del credito certificato  liquidata
          al richiedente stesso, in favore degli enti  previdenziali,
          assicurativi,  compresa  la  cassa  edile,  ai  sensi   del
          combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e  8-bis,  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98.  Prima
          dell'erogazione   delle   risorse   il   Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di  cui
          all'articolo 48-bis, comma 1, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e,  nell'ipotesi
          di inadempienze,  provvede  direttamente  al  pagamento  in
          conformita' alle disposizioni del periodo precedente. Resta
          impregiudicata  la  possibilita'  per  il  beneficiario  di
          accedere  alle  risorse  del  Fondo  ove  abbia   ottenuto,
          rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione  o
          rateizzazione  del  pagamento  ovvero   abbia   aderito   a
          procedure   di   definizione   agevolata   previste   dalla
          legislazione  vigente.  Resta  altresi'  impregiudicata  la
          prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei  confronti
          dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi. 
              1-quater. Ferma restando l'operativita' della norma con
          riferimento alle gare effettuate dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottare entro trenta  giorni  dalla  predetta  data  di
          entrata  in  vigore,  sono   individuati   i   criteri   di
          assegnazione delle risorse e  le  modalita'  operative  del
          Fondo salva-opere.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e
          della mobilita'  sostenibili  puo'  svolgere  l'istruttoria
          delle  domande  nonche'  tutte  le  attivita'   conseguenti
          allasurroga prevista dal comma  1-ter,  anche  avvalendosi,
          sulla base di apposite convenzioni, di societa' o  enti  in
          possesso dei necessari requisiti tecnici,  organizzativi  e
          di terzieta', scelti mediante gara  ovvero  individuati  ai
          sensi dell'articolo  19,  comma  5,  del  decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102. Gli eventuali oneri  derivanti
          dalle convenzioni sono posti a carico del Fondo. 
              1-quinquies. Per i crediti insoddisfatti alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte  dalla
          data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata
          in vigore, ferma restando l'applicabilita'  del  meccanismo
          generale  di  cui  al  comma  1-bis,   sono   appositamente
          stanziati sul Fondo salva-opere  12  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019 e 33,5 milioni di  euro  per  l'anno  2020.  Il
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  provvede
          all'erogazione delle risorse del Fondo, anche per i crediti
          di cui  al  presente  comma,  secondo  le  procedure  e  le
          modalita' previste dai  commi  da  1-bis  a  1-quater,  nei
          limiti delle risorse del Fondo. 
              1-sexies.  Le  disposizioni  dei  commi  da   1-bis   a
          1-quinquies non si  applicano  alle  gare  aggiudicate  dai
          comuni, dalle citta' metropolitane, dalle  province,  anche
          autonome, e dalle regioni. 
              1-septies. All'onere di cui al comma 1-quinquies,  pari
          a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a  33,5  milioni  di
          euro per l'anno 2020, si provvede: 
              a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e  a  3,5
          milioni di euro per l'anno  2020,  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di parte corrente di  cui  al  comma  5
          dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
          iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti; 
              b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e  a  30
          milioni di euro per l'anno  2020,  mediante  corrispondente
          utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata  dall'articolo
          1, comma 95, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  da
          imputare  sulla  quota  parte  del  fondo   attribuita   al
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.». 
          Note al comma 818: 
              -  Il  riferimento  al  testo  del  citato  comma  200,
          dell'articolo 1  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190
          recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'  2015)  e'
          riportato nelle note al comma 389. 
          Note al comma 820: 
              - Si riporta il testo del comma  58,  dell'articolo  1,
          della  legge  28  dicembre  1995,   n.   549   (Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica): 
              «Art. 1. - 1. - 57. Omissis. 
              58.  Alla  Cassa  depositi  e  prestiti,  sulle   somme
          apportate, e' riconosciuto un tasso di  interesse  pari  al
          tasso del conto corrente intrattenuto dalla  Cassa  con  la
          Tesoreria dello Stato. I relativi oneri sono posti a carico
          del bilancio dello Stato. Agli oneri  di  cui  al  presente
          articolo, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1998 ed a lire
          25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999  al  2002,  si
          provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i  medesimi
          anni dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
          triennale  1997-1999,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1997,
          all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del
          tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,  le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              Omissis.». 
          Note al comma 822: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   16   del
          decreto-legge 10 settembre 2021, n.  121,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,   n.   156
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   investimenti   e
          sicurezza  delle  infrastrutture,  dei  trasporti  e  della
          circolazione stradale, per la funzionalita'  del  Ministero
          delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  del
          Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici  e  dell'Agenzia
          nazionale  per  la  sicurezza  delle   ferrovie   e   delle
          infrastrutture stradali e autostradali): 
              «Art. 16 (Disposizioni urgenti in materia di Commissari
          straordinari).  -  1.  All'articolo   1,   comma   1,   del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,
          all'ultimo periodo, le parole «per non  oltre  un  triennio
          dalla prima nomina» sono sostituite  dalle  seguenti:  «non
          oltre la data del 31 dicembre 2024». 
              2. Agli oneri derivanti dal comma  1,  pari  a  375.000
          euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per ciascuno  degli
          anni dal 2022 al 2024, si provvede: 
              a) quanto a 375.000 euro per l'anno 2021 e a  1.500.000
          euro  per  ciascuno  degli  anni  2023  e  2024,   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2021-2023, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; 
              b) quanto a 1.500.000 euro per  l'anno  2022,  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui
          all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196, iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero
          delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
              2-bis. All'articolo 7 del  decreto-legge  28  settembre
          2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          novembre  2018,  n.  130,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 1  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
          parole: «, nonche', ai soli fini delle  semplificazioni  di
          cui  al  comma  2,  agli   ulteriori   siti   retroportuali
          individuati con le modalita' di cui al comma 1-bis»; 
              b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
              «1-bis. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  con   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  su
          proposta  del  Ministro  per   il   Sud   e   la   coesione
          territoriale,   di   concerto   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  su  proposta
          delle  regioni  interessate,  possono  essere   individuati
          ulteriori siti retroportuali. La proposta e'  corredata  di
          un  piano  di  sviluppo   strategico   che   specifica   la
          delimitazione delle zone interessate, in  coerenza  con  le
          zone portuali». 
              3. All'articolo 10 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
          32, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  giugno
          2019, n. 55, il comma 8 e' abrogato. 
              3-bis.   Al   fine   di   assicurare   la    tempestiva
          realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli  interventi
          di adeguamento della  pista  olimpica  di  bob  e  slittino
          "Eugenio  Monti"  di  Cortina  d'Ampezzo,  l'amministratore
          delegato  della  societa'  di  cui   all'articolo   3   del
          decreto-legge  11  marzo  2020,  n.  16,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  8  maggio  2020,  n.  31,  e'
          nominato commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4
          del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,  n.  55.  Fermo
          restando quanto previsto dai commi 2,  3,  3-bis  e  4  del
          citato articolo 4 del decreto-legge  n.  32  del  2019,  al
          commissario straordinario sono altresi' attribuiti i poteri
          e le facolta' di  cui  all'articolo  3,  comma  2-bis,  del
          predetto decreto-legge n. 16 del 2020. Per  lo  svolgimento
          delle attivita' di cui al presente  comma,  al  commissario
          straordinario  non  spetta  alcun  compenso,   gettone   di
          presenza, indennita'  comunque  denominata  o  rimborso  di
          spese. 
              3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, sono stabilite  la  quota
          percentuale del quadro economico degli interventi di cui al
          comma  3-bis  eventualmente  da  destinare  alle  spese  di
          supporto tecnico e la tipologia  delle  spese  ammissibili.
          Per il supporto tecnico, il  commissario  straordinario  di
          cui al comma 3-bis si puo' avvalere, senza nuovi o maggiori
          oneri   per   la    finanza    pubblica,    di    strutture
          dell'amministrazione centrale o  territoriale  interessata,
          nonche'   di   societa'    controllate    direttamente    o
          indirettamente  dallo  Stato,  dalle  regioni  o  da  altri
          soggetti di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196; i relativi oneri sono posti a carico
          dei  quadri  economici  degli  interventi   da   realizzare
          nell'ambito della  percentuale  individuata  ai  sensi  del
          primo periodo. Il commissario straordinario  puo'  nominare
          un    sub-commissario.     L'eventuale     compenso     del
          sub-commissario, da determinare in misura non  superiore  a
          quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e' posto a carico del  quadro
          economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito  della
          quota percentuale individuata ai sensi  del  primo  periodo
          del  presente  comma.  Il  quadro  economico,  nonche'   le
          ulteriori informazioni  di  tipo  anagrafico,  finanziario,
          fisico e procedurale, devono essere desumibili dal  sistema
          di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli
          interventi devono essere identificati dal codice  unico  di
          progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge  16  gennaio
          2003, n. 3. 
              3-quater. Alle controversie relative alle procedure  di
          progettazione,   approvazione   e    realizzazione    degli
          interventi di cui al comma 3-bis si applicano le previsioni
          dell'articolo 3, comma 12-ter, del decreto-legge  11  marzo
          2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
          maggio 2020, n. 31. 
              3-quinquies.    Per    l'avvio    dell'attivita'     di
          progettazione e di realizzazione degli interventi di cui al
          comma 3-bis del presente articolo e' concesso un contributo
          pari a complessivi  24,5  milioni  di  euro,  di  cui  euro
          500.000 per l'anno 2021 ed euro  12  milioni  per  ciascuno
          degli anni 2022 e  2023.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1,  comma  773,  della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178. Il Dipartimento per lo  sport  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri  pone  in  essere  le
          iniziative necessarie  a  garantire  il  completamento  del
          finanziamento degli interventi di cui al comma 3-bis  entro
          il 30 giugno 2022. 
              3-sexies.  Nelle  more   del   recupero   della   piena
          funzionalita' tecnica della Funivia Savona-San Giuseppe  di
          Cairo, per garantire il mantenimento degli attuali  livelli
          occupazionali, ai lavoratori di  cui  all'articolo  94-bis,
          comma  1,  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, puo' essere concessa dall'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale, dal 16 novembre 2021 al 31 agosto 2022,
          un'ulteriore indennita' pari al  trattamento  straordinario
          di  integrazione  salariale,  comprensiva  della   relativa
          contribuzione figurativa, in continuita'  con  l'indennita'
          di cui al medesimo  articolo  94-bis,  comma  1.  Entro  il
          limite  di  durata  massima  di  cui  al   primo   periodo,
          l'indennita' di cui al presente comma  continua  ad  essere
          erogata anche  in  caso  di  sopravvenuta  risoluzione  del
          rapporto di  lavoro  dovuta  alla  cessazione  dell'attuale
          concessione.  La  misura  di  cui  al  presente  comma   e'
          incompatibile con i trattamenti di integrazione  salariale,
          compresi quelli a carico dei fondi di solidarieta'  di  cui
          al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
          148, e con l'indennita' NASpI di cui al decreto legislativo
          4 marzo 2015, n. 22, ed e' riconosciuta nel limite  massimo
          di spesa di 187.500 euro per l'anno 2021 e di 1 milione  di
          euro per  l'anno  2022.  Agli  oneri  derivanti  dal  terzo
          periodo del presente comma, pari a 187.500 euro per  l'anno
          2021 e a 1 milione di euro per  l'anno  2022,  si  provvede
          mediante corrispondente utilizzo delle risorse  finanziarie
          disponibili  a  legislazione   vigente   nello   stato   di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita'  sostenibili  destinate  alle   sovvenzioni   per
          l'esercizio di ferrovie,  tramvie  extraurbane,  funivie  e
          ascensori  in  servizio  pubblico  e   autolinee   non   di
          competenza delle regioni. 
              3-septies. All'articolo 3 del  decreto-legge  11  marzo
          2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
          maggio  2020,   n.   31,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al  comma  6  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  «Non  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice
          civile»; 
              b) al comma  11  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: "Le somme previste nei quadri economici  destinate
          ai servizi  di  ingegneria  e  architettura  restano  nella
          disponibilita'   della   Societa',   che   puo'    svolgere
          direttamente i suddetti  servizi  o  affidarli  a  soggetti
          terzi,  secondo  le  procedure  previste  dal  codice   dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50"; 
              c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
              "11-bis. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  di  concerto
          con l'autorita' di Governo competente in materia di  sport,
          possono  essere  individuati  gli  interventi,  tra  quelli
          ricompresi nel piano predisposto dalla  Societa'  ai  sensi
          del  comma  2,  caratterizzati  da   elevata   complessita'
          progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui
          all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,
          n. 108". 
              3-octies. All'articolo 44 del decreto-legge  31  maggio
          2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
          luglio  2021,  n.   108,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 7, le parole: «definitivo  e  del  progetto
          esecutivo» sono sostituite dalle seguenti: «da porre a base
          della procedura di affidamento" e  le  parole:  «definitivo
          ovvero  del  progetto  esecutivo»  sono  sostituite   dalle
          seguenti: «posto a  base  della  procedura  di  affidamento
          nonche' dei successivi livelli progettuali»; 
              b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
              "7-bis. Le  disposizioni  dell'articolo  48,  comma  5,
          primo, terzo e quarto periodo, si applicano anche  ai  fini
          della realizzazione degli interventi di cui al comma 1  del
          presente articolo". 
              3-novies.  Al  comma  3  dell'articolo  1-septies   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo  le
          parole: "e contabilizzate dal direttore  dei  lavori"  sono
          inserite  le  seguenti:  ",  ovvero   annotate   sotto   la
          responsabilita' del direttore dei lavori nel libretto delle
          misure,".».