art. 1 note (parte 25)

           	
				
 
          Note al comma 823: 
              - Si riporta il testo del comma  103,  dell'articolo  1
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
              «Art. 1. - 1.-102. Omissis. 
              103.  Per  il  completamento  della   carta   geologica
          ufficiale  d'Italia  alla   scala   1:   50.000,   la   sua
          informatizzazione e le attivita'  ad  essa  strumentali  e'
          assegnato all'Istituto superiore per  la  protezione  e  la
          ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di  5  milioni  di
          euro per l'anno 2020, nonche' di 10  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2021 e 2022. 
              Omissis.». 
          Note al comma 827: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia
          di  contenimento  dei  costi  di  produzione   e   per   il
          rafforzamento strutturale delle imprese agricole,  a  norma
          dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997,
          n. 449): 
              «Art. 8 (Valorizzazione del patrimonio gastronomico). -
          1. Per l'individuazione  dei  "prodotti  tradizionali",  le
          procedure delle metodiche di lavorazione,  conservazione  e
          stagionatura il cui uso risulta consolidato dal tempo, sono
          pubblicate  con  decreto  del  Ministro  per  le  politiche
          agricole, d'intesa  con  il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,   e   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni  e  le
          province autonome di Trento e  di  Bolzano,  entro  6  mesi
          dalla  suddetta  pubblicazione  predispongono,  con  propri
          atti, l'elenco dei "prodotti tradizionali". 
              2. Con decreto del Ministro della sanita', di  concerto
          con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  sono
          definite le deroghe, relative ai «prodotti tradizionali» di
          cui  al  comma  1,  riguardanti  l'igiene  degli  alimenti,
          consentite dalla regolamentazione comunitaria. 
              3. Allo scopo di promuovere e diffondere le  produzioni
          agroalimentari  italiane  tipiche  e  di  qualita'  e   per
          accrescere  le   capacita'   concorrenziali   del   sistema
          agroalimentare  nazionale,  nell'ambito  di  un   programma
          integrato  di  valorizzazione  del  patrimonio   culturale,
          artigianale e turistico  nazionale,  e'  costituito,  senza
          oneri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  un
          Comitato, composto da un  rappresentante  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, che  lo  presiede,  da  quattro
          rappresentanti designati, uno per  ciascuno,  dai  Ministri
          per  le  politiche  agricole,  per  i  beni   culturali   e
          ambientali, per l'industria, il commercio e  l'artigianato,
          per il commercio con l'estero e da  quattro  rappresentanti
          delle regioni designati  dalla  Conferenza  dei  Presidenti
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano. 
              4. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei   Ministri,   puo'   essere   integrato   da
          rappresentanti di enti ed associazioni pubbliche o  private
          e da persone  particolarmente  esperte  nel  settore  della
          diffusione del marketing agroalimentare. 
              5. Il Comitato ha il  compito  di  redigere  una  guida
          tecnica per la  catalogazione,  per  ogni  singola  regione
          italiana, di produzioni e beni agroalimentari  a  carattere
          di tipicita', con  caratteristiche  tradizionali,  ai  fini
          della redazione di un Atlante del patrimonio  gastronomico,
          integrato  con  i  riferimenti  al  patrimonio   culturale,
          artigianale e turistico.». 
          Note al comma 829: 
              - Il testo della direttiva  2008/50/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008  relativa  alla
          qualita' dell'aria ambiente e per un'aria  piu'  pulita  in
          Europa, e' pubblicato nella G.U.U.E. 11 giugno 2008,  n.  L
          152. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10, della  legge  7
          luglio 2009,  n.  88  (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee - Legge comunitaria 2008): 
              «Art. 10 (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva  2008/50/CE  relativa  alla  qualita'   dell'aria
          ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa). -  1.  Nella
          predisposizione del decreto  legislativo  per  l'attuazione
          della direttiva 2008/50/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del  21  maggio  2008,  relativa  alla  qualita'
          dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa,  il
          Governo e' tenuto ad acquisire il parere  della  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  ed  a  seguire,
          oltre ai principi e criteri direttivi di  cui  all'articolo
          2, anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  prevedere  adeguati  poteri  di  coordinamento,  di
          approvazione e di risoluzione dei  casi  di  inadempimento,
          diretti a garantire un approccio coerente  ed  uniforme  in
          materia di valutazione e gestione della qualita'  dell'aria
          ambiente nel quadro del riparto di  competenze  tra  Stato,
          regioni  ed  enti  locali  per  l'attuazione  dei   compiti
          definiti dalla legislazione comunitaria; 
              b)   coordinare    la    disciplina    relativa    alla
          pianificazione  ed  alla  programmazione   della   qualita'
          dell'aria ambiente con  le  norme  vigenti  in  materia  di
          autorizzazioni  alle  emissioni,  agli   impianti   termici
          civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo
          scopo di permettere  l'attuazione  dei  piani  e  programmi
          mediante gli strumenti e gli interventi  previsti  da  tali
          norme di settore; 
              c)  introdurre   una   specifica   disciplina   e   una
          ripartizione  delle  competenze,  in  materia  di  qualita'
          dell'aria, relativamente all'approvazione  degli  strumenti
          di campionamento e misura, delle reti di misurazione e  dei
          metodi di valutazione, all'accreditamento  dei  laboratori,
          alla definizione  delle  procedure  di  approvazione  e  di
          accreditamento,  alla   garanzia   della   qualita'   delle
          misurazioni ed ai connessi controlli, prevedendo,  al  fine
          di  garantire  criteri  omogenei  su  tutto  il  territorio
          nazionale, che  le  relative  linee  guida  siano  definite
          dall'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale (ISPRA); 
              d) in considerazione della  particolare  situazione  di
          inquinamento  dell'aria  presente  nella  pianura   padana,
          promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento
          nell'area  interessata,  anche   attraverso   un   maggiore
          coordinamento tra le regioni  che  insistono  sul  predetto
          bacino; 
              e) al fine  di  unificare  la  normativa  nazionale  in
          materia   di   qualita'   dell'aria   ambiente,    abrogare
          espressamente le disposizioni con cui sono state attuate le
          direttive 96/62/CE del Consiglio, del  27  settembre  1996,
          1999/30/CE del Consiglio, del 22  aprile  1999,  2000/69/CE
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16  novembre
          2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 febbraio 2002, e 2004/107/CE del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 15 dicembre 2004,  nonche'  le  relative
          norme di esecuzione, e prevedere le opportune modifiche che
          assicurino la  coerenza  della  parte  quinta  del  decreto
          legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  inerente  la  tutela
          dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera,  con
          il nuovo quadro normativo in materia di qualita' dell'aria. 
              2. Ai fini dell'adozione del decreto legislativo di cui
          al  presente  articolo,  resta   fermo   quanto   stabilito
          dall'articolo 1, comma 4.». 
              - Si riporta il testo del comma  14-ter,  dell'articolo
          30, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58
          (Misure urgenti di crescita economica e per la  risoluzione
          di specifiche situazioni di crisi): 
              «Art.  30  (Contributi  ai  comuni  per  interventi  di
          efficientamento   energetico   e   sviluppo    territoriale
          sostenibile). - 1. - 14-bis Omissis. 
              14-ter. A decorrere  dall'anno  2021,  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, e' istituito un  fondo  dell'importo
          di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni  di  euro
          per l'anno 2022, 82 milioni di euro  per  l'anno  2023,  83
          milioni di euro per l'anno 2024, 75  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni dal 2031 al  2033,  80  milioni  di
          euro per l'anno 2034 e  40  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno   2035,   destinato   alle   finalita'   di   cui
          all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7  luglio
          2009, n.  88.  In  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, e' definito il riparto  delle  risorse
          tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui
          esse  sono  destinate,  tenendo  conto  del  perdurare  del
          superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili
          (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147  e
          dei valori limite relativi al biossido di azoto  (NO2),  di
          cui alla procedura di  infrazione  n.  2015/2043,  e  della
          complessita' dei processi di conseguimento degli  obiettivi
          indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Il monitoraggio  degli
          interventi avviene ai  sensi  del  decreto  legislativo  29
          dicembre  2011,  n.  229,  e  gli  stessi   devono   essere
          identificati dal codice unico di progetto (CUP). 
              Omissis.». 
          Note al comma 830: 
              Il  testo  della  legge  28   giugno   2016,   n.   132
          (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione
          dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore  per  la
          protezione e la ricerca  ambientale)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2016, n. 166. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  318-ter,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale): 
              «Art.  318-ter  (Prescrizioni).  -  1.  Allo  scopo  di
          eliminare  la  contravvenzione   accertata,   l'organo   di
          vigilanza,  nell'esercizio  delle   funzioni   di   polizia
          giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di  procedura
          penale,  ovvero  la  polizia  giudiziaria   impartisce   al
          contravventore    un'apposita    prescrizione    asseverata
          tecnicamente  dall'ente  specializzato   competente   nella
          materia  trattata,  fissando  per  la  regolarizzazione  un
          termine non superiore  al  periodo  di  tempo  tecnicamente
          necessario.  In  presenza  di  specifiche   e   documentate
          circostanze   non   imputabili   al   contravventore    che
          determinino un ritardo nella regolarizzazione,  il  termine
          puo' essere prorogato per una sola volta, a  richiesta  del
          contravventore, per un periodo non superiore  a  sei  mesi,
          con provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente
          al pubblico ministero. 
              2. Copia della prescrizione e' notificata o  comunicata
          anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito  o  al
          servizio del quale opera il contravventore. 
              3.  Con  la  prescrizione  l'organo  accertatore   puo'
          imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni  di
          pericolo ovvero la prosecuzione di attivita' potenzialmente
          pericolose. 
              4. Resta fermo  l'obbligo  dell'organo  accertatore  di
          riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa
          alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice
          di procedura penale.». 
          Note al comma 832: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  183,  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale): 
              «Art. 183 (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  della  parte
          quarta del presente decreto  e  fatte  salve  le  ulteriori
          definizioni  contenute  nelle  disposizioni  speciali,   si
          intende per: 
              a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di  cui  il
          detentore si disfi o abbia l'intenzione o  abbia  l'obbligo
          di disfarsi; 
              b) "rifiuto pericoloso": rifiuto  che  presenta  una  o
          piu' caratteristiche di  cui  all'allegato  I  della  parte
          quarta del presente decreto; 
              b-bis)   «rifiuto   non   pericoloso»:   rifiuto    non
          contemplato dalla lettera b); 
              b-ter) "rifiuti urbani": 
              1. i rifiuti domestici indifferenziati  e  da  raccolta
          differenziata,  ivi  compresi:  carta  e  cartone,   vetro,
          metalli,  plastica,  rifiuti  organici,   legno,   tessili,
          imballaggi,  rifiuti  di  apparecchiature   elettriche   ed
          elettroniche, rifiuti di  pile  e  accumulatori  e  rifiuti
          ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 
              2.   i   rifiuti   indifferenziati   e   da    raccolta
          differenziata provenienti da altre fonti  che  sono  simili
          per natura e composizione  ai  rifiuti  domestici  indicati
          nell'allegato L-quater prodotti dalle  attivita'  riportate
          nell'allegato L-quinquies; 
              3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
          e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 
              4.  i  rifiuti  di  qualunque  natura  o   provenienza,
          giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle  strade  ed
          aree private comunque soggette  ad  uso  pubblico  o  sulle
          spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 
              5. i rifiuti della  manutenzione  del  verde  pubblico,
          come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonche'  i
          rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 
              6.  i  rifiuti   provenienti   da   aree   cimiteriali,
          esumazioni ed  estumulazioni,  nonche'  gli  altri  rifiuti
          provenienti da attivita' cimiteriale diversi da  quelli  di
          cui ai punti 3, 4 e 5; 
              b-quater) "rifiuti  da  costruzione  e  demolizione"  i
          rifiuti  prodotti  dalle   attivita'   di   costruzione   e
          demolizione; 
              b-quinquies) la definizione di rifiuti  urbani  di  cui
          alla lettera b-ter)  rileva  ai  fini  degli  obiettivi  di
          preparazione per il riutilizzo  e  il  riciclaggio  nonche'
          delle  relative  norme  di  calcolo  e  non  pregiudica  la
          ripartizione delle responsabilita' in materia  di  gestione
          dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati; 
              b-sexies) i rifiuti  urbani  non  includono  i  rifiuti
          della  produzione,  dell'agricoltura,  della  silvicoltura,
          della pesca, delle fosse settiche, delle  reti  fognarie  e
          degli impianti  di  trattamento  delle  acque  reflue,  ivi
          compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso  o  i
          rifiuti da costruzione e demolizione; 
              c)  "oli   usati":   qualsiasi   olio   industriale   o
          lubrificante,  minerale  o  sintetico,  divenuto  improprio
          all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
          dei motori a combustione e  dei  sistemi  di  trasmissione,
          nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; 
              d)  "rifiuti  organici":  rifiuti   biodegradabili   di
          giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina  prodotti
          da  nuclei   domestici,   ristoranti,   uffici,   attivita'
          all'ingrosso,  mense,  servizi  di  ristorazione  e   punti
          vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti  dagli
          impianti dell'industria alimentare; 
              d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di  cui
          all'articolo  2  del  regolamento  (CE)  n.  178/2002   del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che  sono  diventati
          rifiuti; 
              e)  "autocompostaggio":   compostaggio   degli   scarti
          organici dei propri rifiuti urbani,  effettuato  da  utenze
          domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in  sito
          del materiale prodotto; 
              f)  "produttore  di  rifiuti":  il  soggetto   la   cui
          attivita' produce  rifiuti  e  il  soggetto  al  quale  sia
          giuridicamente  riferibile  detta  produzione   (produttore
          iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
          di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato  la
          natura  o  la  composizione   di   detti   rifiuti   (nuovo
          produttore); 
              g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona  fisica
          o  giuridica  che  professionalmente  sviluppi,  fabbrichi,
          trasformi, tratti, venda o importi prodotti; 
              g-bis)   «regime   di   responsabilita'   estesa    del
          produttore»:  le  misure  volte  ad   assicurare   che   ai
          produttori   di   prodotti   spetti   la    responsabilita'
          finanziaria   o   la    responsabilita'    finanziaria    e
          organizzativa della gestione della fase del ciclo  di  vita
          in cui il prodotto diventa un rifiuto; 
              h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la  persona
          fisica o giuridica che ne e' in possesso; 
              i) "commerciante":  qualsiasi  impresa  che  agisce  in
          qualita'  di  committente,  al   fine   di   acquistare   e
          successivamente vendere rifiuti,  compresi  i  commercianti
          che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; 
              l) "intermediario": qualsiasi impresa  che  dispone  il
          recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto  di  terzi,
          compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
          disponibilita' dei rifiuti; 
              m)  "prevenzione":  misure  adottate  prima   che   una
          sostanza, un materiale o un prodotto  diventi  rifiuto  che
          riducono: 
              1)  la  quantita'  dei  rifiuti,  anche  attraverso  il
          riutilizzo dei prodotti o l'estensione del  loro  ciclo  di
          vita; 
              2)  gli   impatti   negativi   dei   rifiuti   prodotti
          sull'ambiente e la salute umana; 
              3) il contenuto di sostanze pericolose in  materiali  e
          prodotti; 
              n) "gestione dei rifiuti": la raccolta,  il  trasporto,
          il recupero, compresa la  cernita,  e  lo  smaltimento  dei
          rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e  gli
          interventi   successivi   alla   chiusura   dei   siti   di
          smaltimento, nonche' le operazioni effettuate  in  qualita'
          di commerciante o intermediari. Non costituiscono attivita'
          di  gestione  dei  rifiuti  le  operazioni   di   prelievo,
          raggruppamento,  selezione  e  deposito  preliminari   alla
          raccolta di materiali  o  sostanze  naturali  derivanti  da
          eventi atmosferici o meteorici  o  vulcanici,  ivi  incluse
          mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri  materiali
          di  origine  antropica  effettuate,   nel   tempo   tecnico
          strettamente necessario, presso il medesimo sito nel  quale
          detti eventi li hanno depositati; 
              o) "raccolta": il prelievo  dei  rifiuti,  compresi  la
          cernita  preliminare  e  il   deposito   preliminare   alla
          raccolta, ivi compresa la gestione dei centri  di  raccolta
          di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in  un
          impianto di trattamento; 
              p) "raccolta differenziata":  la  raccolta  in  cui  un
          flusso di rifiuti e' tenuto separato in  base  al  tipo  ed
          alla  natura  dei  rifiuti  al  fine  di   facilitarne   il
          trattamento specifico; 
              q) "preparazione per il riutilizzo": le  operazioni  di
          controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
          prodotti o componenti di prodotti  diventati  rifiuti  sono
          preparati in modo da poter essere reimpiegati  senza  altro
          pretrattamento; 
              r) "riutilizzo":  qualsiasi  operazione  attraverso  la
          quale prodotti o  componenti  che  non  sono  rifiuti  sono
          reimpiegati per la stessa  finalita'  per  la  quale  erano
          stati concepiti; 
              s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento,
          inclusa  la  preparazione  prima  del  recupero   o   dello
          smaltimento; 
              t) "recupero": qualsiasi operazione il  cui  principale
          risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
          utile, sostituendo  altri  materiali  che  sarebbero  stati
          altrimenti  utilizzati  per   assolvere   una   particolare
          funzione  o  di  prepararli  ad  assolvere  tale  funzione,
          all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in  generale.
          L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
          elenco non esaustivo di operazioni di recupero; 
              t-bis) "recupero di materia": qualsiasi  operazione  di
          recupero  diversa   dal   recupero   di   energia   e   dal
          ritrattamento per ottenere materiali  da  utilizzare  quali
          combustibili o  altri  mezzi  per  produrre  energia.  Esso
          comprende, tra l'altro la preparazione per  il  riutilizzo,
          il riciclaggio e il riempimento; 
              u)  "riciclaggio":  qualsiasi  operazione  di  recupero
          attraverso  cui  i  rifiuti  sono  trattati  per   ottenere
          prodotti, materiali o sostanze da utilizzare  per  la  loro
          funzione  originaria  o  per   altri   fini.   Include   il
          trattamento di materiale organico ma  non  il  recupero  di
          energia ne' il  ritrattamento  per  ottenere  materiali  da
          utilizzare  quali   combustibili   o   in   operazioni   di
          riempimento; 
              u-bis) "riempimento": qualsiasi operazione di  recupero
          in  cui  rifiuti  non  pericolosi  idonei  ai  sensi  della
          normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in  aree
          escavate o  per  scopi  ingegneristici  nei  rimodellamenti
          morfologici. I rifiuti  usati  per  il  riempimento  devono
          sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere  idonei
          ai fini summenzionati ed  essere  limitati  alla  quantita'
          strettamente necessaria a perseguire tali fini; 
              v)   "rigenerazione   degli   oli   usati":   qualsiasi
          operazione di riciclaggio che permetta di produrre  oli  di
          base  mediante  una  raffinazione  degli  oli  usati,   che
          comporti in particolare la  separazione  dei  contaminanti,
          dei prodotti di ossidazione e degli additivi  contenuti  in
          tali oli; 
              z)  "smaltimento":  qualsiasi  operazione  diversa  dal
          recupero anche  quando  l'operazione  ha  come  conseguenza
          secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
          B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco  non
          esaustivo delle operazioni di smaltimento; 
              aa)   "stoccaggio":   le   attivita'   di   smaltimento
          consistenti nelle operazioni  di  deposito  preliminare  di
          rifiuti di cui al punto  D15  dell'allegato  B  alla  parte
          quarta  del  presente  decreto,  nonche'  le  attivita'  di
          recupero consistenti nelle operazioni di messa  in  riserva
          di rifiuti  di  cui  al  punto  R13  dell'allegato  C  alla
          medesima parte quarta; 
              bb) "deposito  temporaneo  prima  della  raccolta":  il
          raggruppamento dei rifiuti  ai  fini  del  trasporto  degli
          stessi  in  un  impianto  di  recupero   e/o   smaltimento,
          effettuato, prima della  raccolta  ai  sensi  dell'articolo
          185-bis; 
              cc)  "combustibile   solido   secondario   (CSS)":   il
          combustibile solido prodotto da  rifiuti  che  rispetta  le
          caratteristiche  di  classificazione  e  di  specificazione
          individuate  delle  norme  tecniche  UNI  CEN/TS  15359   e
          successive   modifiche   ed   integrazioni;   fatta   salva
          l'applicazione  dell'articolo  184-ter,   il   combustibile
          solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale; 
              dd) "rifiuto  biostabilizzato":  rifiuto  ottenuto  dal
          trattamento biologico aerobico  o  anaerobico  dei  rifiuti
          indifferenziati, nel rispetto di apposite  norme  tecniche,
          da adottarsi a cura dello Stato,  finalizzate  a  definirne
          contenuti e usi compatibili  con  la  tutela  ambientale  e
          sanitaria  e,  in  particolare,  a  definirne  i  gradi  di
          qualita'; 
              ee) "compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da
          processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio,
          dei  rifiuti  organici  raccolti  separatamente,  di  altri
          materiali  organici  non  qualificati  come   rifiuti,   di
          sottoprodotti  e  altri  rifiuti  a  matrice  organica  che
          rispetti i requisiti e le caratteristiche  stabilite  dalla
          vigente  normativa  in   tema   di   fertilizzanti   e   di
          compostaggio sul luogo di produzione; 
              ff) "digestato da  rifiuti":  prodotto  ottenuto  dalla
          digestione  anaerobica   di   rifiuti   organici   raccolti
          separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in  norme
          tecniche   da   emanarsi   con   decreto   del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali; 
              gg) "emissioni":  le  emissioni  in  atmosfera  di  cui
          all'articolo 268, comma 1, lettera b); 
              hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di
          cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); 
              ii)   "inquinamento   atmosferico":    ogni    modifica
          atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a); 
              ll) "gestione  integrata  dei  rifiuti":  il  complesso
          delle attivita', ivi compresa quella di  spazzamento  delle
          strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
          la gestione dei rifiuti; 
              mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,   per   l'attivita'    di    raccolta    mediante
          raggruppamento  differenziato  dei   rifiuti   urbani   per
          frazioni omogenee conferiti dai detentori per il  trasporto
          agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei
          centri  di  raccolta  e'  data  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentita  la  Conferenza  unificata,  di  cui   al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
              nn)  "migliori  tecniche  disponibili":   le   migliori
          tecniche disponibili quali definite all'articolo  5,  comma
          1, lett. l-ter) del presente decreto; 
              oo) "spazzamento delle strade": modalita'  di  raccolta
          dei rifiuti mediante operazione di  pulizia  delle  strade,
          aree pubbliche e aree private ad uso  pubblico  escluse  le
          operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
          pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire  la  loro
          fruibilita' e la sicurezza del transito; 
              pp) "circuito  organizzato  di  raccolta":  sistema  di
          raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
          Consorzi di cui ai titoli II e III della parte  quarta  del
          presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
          sulla base di un accordo  di  programma  stipulato  tra  la
          pubblica amministrazione  ed  associazioni  imprenditoriali
          rappresentative sul piano nazionale, o  loro  articolazioni
          territoriali, oppure sulla base di  una  convenzione-quadro
          stipulata tra le medesime associazioni  ed  i  responsabili
          della  piattaforma  di  conferimento,  o  dell'impresa   di
          trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la  destinazione
          definitiva dei rifiuti. All'accordo  di  programma  o  alla
          convenzione-quadro deve seguire la stipula di un  contratto
          di servizio tra il singolo produttore ed il  gestore  della
          piattaforma di conferimento, o  dell'impresa  di  trasporto
          dei rifiuti, in attuazione del  predetto  accordo  o  della
          predetta convenzione; 
              qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto  che
          soddisfa le condizioni di cui all'articolo  184-bis,  comma
          1, o che rispetta i criteri stabiliti in base  all'articolo
          184-bis, comma 2; 
              qq-bis)  "compostaggio  di   comunita'":   compostaggio
          effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e  non
          domestiche  della  frazione  organica  dei  rifiuti  urbani
          prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del  compost
          prodotto da parte delle utenze conferenti; 
              qq-ter) "compostaggio": trattamento biologico  aerobico
          di  degradazione  e   stabilizzazione,   finalizzato   alla
          produzione di compost dai  rifiuti  organici  differenziati
          alla fonte, da altri  materiali  organici  non  qualificati
          come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice
          organica previsti dalla disciplina  nazionale  in  tema  di
          fertilizzanti nonche' dalle disposizioni della parte quarta
          del  presente  decreto  relative  alla   disciplina   delle
          attivita' di compostaggio sul luogo di produzione.». 
          Note al comma 833: 
              - Il riferimento al testo del citato articolo  17,  del
          decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  (Norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni) e' riportato  nelle  note  al
          comma 624. 
              - Si riporta il testo del comma  53,  dell'articolo  1,
          della legge 24 dicembre 2007 n.  244  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008): 
              «Art. 1 (Disposizioni in materia  di  entrata,  nonche'
          disposizioni  concernenti  le  seguenti  Missioni:   Organi
          costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri;  Relazioni  finanziarie  con   le
          autonomie territoriali). - 1. - 52. Omissis. 
              53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga alle
          disposizioni previste dalle  singole  leggi  istitutive,  i
          crediti  d'imposta  da  indicare  nel   quadro   RU   della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1,  comma
          280, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  il  tetto
          previsto dal presente  comma  non  si  applica  al  credito
          d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º  gennaio
          2010. 
              Omissis.». 
              - Il riferimento al testo del citato articolo 34, della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2001) e' riportato nelle note  al  comma
          72. 
          Note al comma 834: 
              - Il riferimento al testo del citato  regolamento  (UE)
          n.  1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013
          recante  l'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del
          trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti
          «de  minimis»  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE),   e'
          riportato nelle note al comma 355. 
          Note al comma 835: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357
          (Regolamento recante attuazione della  direttiva  92/43/CEE
          relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali   e
          seminaturali,   nonche'   della   flora   e   della   fauna
          selvatiche): 
              «Art. 12 (Immissioni). - 1. Il Ministero  dell'ambiente
          e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentiti  il
          Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e
          del turismo, il Ministero  della  salute  e  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del
          Consiglio del Sistema nazionale  di  cui  all'articolo  13,
          comma 2, della legge 28 giugno 2016,  n.  132,  adotta  con
          proprio decreto  i  criteri  per  la  reintroduzione  e  il
          ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D,
          nonche' per l'immissione di specie  e  di  popolazioni  non
          autoctone di cui al comma 3, nel rispetto  delle  finalita'
          del presente regolamento e della  salute  e  del  benessere
          delle specie. 
              2. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  dopo  un'adeguata  consultazione   del   pubblico
          interessato,   autorizzano   la   reintroduzione    o    il
          ripopolamento delle specie autoctone sulla base dei criteri
          di cui al comma 1 e di uno studio che  evidenzia  che  tale
          reintroduzione o ripopolamento garantisce il  perseguimento
          delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 2. Nelle  aree
          protette  nazionali  l'autorizzazione  e'  rilasciata   dal
          competente ente  di  gestione,  sentita  la  Regione  o  la
          provincia autonoma di appartenenza. Le regioni, le province
          autonome di Trento e di Bolzano  e  gli  enti  di  gestione
          delle aree protette nazionali  comunicano  l'autorizzazione
          al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare,   al   Ministero   delle   politiche   agricole,
          alimentari, forestali e del turismo e  al  Ministero  della
          salute. 
              3. E' vietata l'immissione in natura  di  specie  e  di
          popolazioni non autoctone, salvo quanto previsto dal  comma
          4. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie  e
          di popolazioni autoctone per il territorio italiano  quando
          la  loro  introduzione  interessa  porzioni  di  territorio
          esterne  all'area  di  distribuzione  naturale,  secondo  i
          criteri di cui al comma 1. 
              4. Su istanza delle regioni, delle province autonome di
          Trento e di Bolzano o degli enti  di  gestione  delle  aree
          protette nazionali, l'immissione in natura delle  specie  e
          delle popolazioni non autoctone di  cui  al  comma  3  puo'
          essere  autorizzata  per  motivate  ragioni  di   rilevante
          interesse  pubblico,  connesse   a   esigenze   ambientali,
          economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non
          sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali  nella
          loro area di ripartizione naturale ne' alla  fauna  e  alla
          flora selvatiche locali. L'autorizzazione e' rilasciata con
          provvedimento del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e  del  mare,  sentiti  il  Ministero  delle
          politiche agricole, alimentari, forestali e del  turismo  e
          il Ministero della salute, previo parere del Consiglio  del
          Sistema nazionale di cui all'articolo 13,  comma  2,  della
          legge  n.  132  del  2016,  entro   sessanta   giorni   dal
          ricevimento della istanza. 
              5. L'autorizzazione di cui al comma  4  e'  subordinata
          alla valutazione di uno specifico studio  del  rischio  che
          l'immissione comporta per la conservazione delle  specie  e
          degli habitat naturali, predisposto dagli enti  richiedenti
          sulla base dei criteri di cui  al  comma  1.  Il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove
          lo ritenga  necessario  all'esito  della  valutazione,  non
          autorizza l'immissione. I risultati degli studi del rischio
          sono comunicati al Comitato previsto dall'articolo 20 della
          direttiva  92/43/CEE  del  Consiglio  del  21  maggio  1992
          relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali   e
          seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.». 
          Note al comma 836: 
              - Il riferimento al testo del citato  articolo  12  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,
          n. 357  (Regolamento  recante  attuazione  della  direttiva
          92/43/CEE  relativa  alla   conservazione   degli   habitat
          naturali e seminaturali, nonche' della flora e della  fauna
          selvatiche) e' riportato nelle note al comma 835. 
          Note al comma 840: 
              - Si riporta il testo del comma 113,  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2014): 
              «Art. 1. - 1.-112. Omissis. 
              113. Fatta salva la responsabilita'  dell'autore  della
          contaminazione e del proprietario delle aree in conformita'
          alle leggi vigenti e fatto salvo il  dovere  dell'autorita'
          competente  di  procedere  alla  ripetizione  delle   spese
          sostenute per gli interventi di caratterizzazione  e  messa
          in sicurezza,  nonche'  per  gli  ulteriori  interventi  di
          bonifica e riparazione del danno ambientale nelle  forme  e
          nei modi previsti dalla legge, nello  stato  di  previsione
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare e' istituito un apposito fondo con  una  dotazione
          di 30 milioni di euro per ciascuno degli  esercizi  2014  e
          2015, per il finanziamento di  un  piano  straordinario  di
          bonifica  delle  discariche   abusive   individuate   dalle
          competenti autorita' statali in relazione alla procedura di
          infrazione comunitaria n. 2003/ 2007. Il piano  di  cui  al
          presente  comma,  approvato  con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          preceduto da uno o piu' accordi di programma con  gli  enti
          territoriali e locali interessati, individua gli interventi
          necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalita'  di
          erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento  degli
          interventi  medesimi,  che  devono  corrispondere  ad   una
          percentuale  non  inferiore  al  20  per  cento  del  costo
          complessivo dell'intervento. Il Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare esercita l'azione di
          rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti  di
          responsabili dell'inquinamento e di proprietari  dei  siti,
          ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti.  Gli  interventi
          di cui al presente  comma  sono  monitorati  ai  sensi  del
          decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
              Omissis.». 
          Note al comma 841: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   3,   del
          decreto-legge  11  maggio  2007,  n.  61,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87 (Interventi
          straordinari per superare  l'emergenza  nel  settore  dello
          smaltimento  dei  rifiuti  nella  regione  Campania  e  per
          garantire  l'esercizio  dei   propri   poteri   agli   enti
          ordinariamente competenti), come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 3 (Divieto di localizzazione  di  nuovi  siti  di
          smaltimento finale di rifiuti). - 1. Dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto ed in assenza di  interventi
          di riqualificazione o di opere di bonifica  nel  territorio
          dell'area «Flegrea» - ricompresa nei comuni di Giugliano in
          Campania, Villaricca, Qualiano e  Quarto  in  provincia  di
          Napoli,  per  il  territorio  contermine  a  quello   della
          discarica «Masseria Riconta» - e nelle aree protette e  nei
          siti di bonifica di interesse nazionale, fatto salvo quanto
          previsto dall'articolo  1,  comma  1,  non  possono  essere
          localizzati ulteriori siti di smaltimento e trattamento  di
          rifiuti. 
              1-bis. Con riferimento a quanto disposto  dall'articolo
          1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          n. 3596 del  15  giugno  2007,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2007, decorso il termine  di
          venti giorni dall'inizio del conferimento dei  rifiuti  nel
          sito di Difesa Grande,  non  possono  essere  ulteriormente
          localizzati nuovi siti di smaltimento finale nel territorio
          del comune di Ariano Irpino e il sito di Difesa  Grande  e'
          definitivamente chiuso.». 
          Note al comma 842: 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1169/2011  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 relativo  alla
          fornitura di informazioni sugli  alimenti  ai  consumatori,
          che modifica i regolamenti (CE)  n.  1924/2006  e  (CE)  n.
          1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio  e  abroga
          la direttiva 87/250/CEE  della  Commissione,  la  direttiva
          90/496/CEE del Consiglio,  la  direttiva  1999/10/CE  della
          Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE  della
          Commissione  e  il  regolamento  (CE)  n.  608/2004   della
          Commissione (Testo rilevante ai fini  del  SEE),  e'  stato
          pubblicato nella G.U.U.E. 22 novembre 2011, n. L 304. 
              - Il riferimento  al  testo  del  regolamento  (UE)  n.
          1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17
          dicembre  2013  concernente  l'organizzazione  comune   dei
          mercati dei prodotti agricoli e che  abroga  i  regolamenti
          (CEE)n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001  e  (CE)
          n. 1234/2007 del Consiglio), e'  riportato  nelle  note  al
          comma 526. 
              - Il regolamento (UE) n. 2019/33 della Commissione, del
          17  ottobre  2018  che  integra  il  regolamento  (UE)   n.
          1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
          riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di
          origine, delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni
          tradizionali nel  settore  vitivinicolo,  la  procedura  di
          opposizione, le  restrizioni  dell'uso,  le  modifiche  del
          disciplinare  di   produzione,   la   cancellazione   della
          protezione nonche' l'etichettatura e la  presentazione,  e'
          stato pubblicato nella G.U.U.E. 11 gennaio 2019, n. L 9. 
          Note al comma 844: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   21,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 21 (Soppressione enti e organismi).  -  1.  -  9.
          Omissis. 
              10.  Al  fine  di  razionalizzare   le   attivita'   di
          approvvigionamento  idrico  nei  territori  delle   Regioni
          Puglia e Basilicata, nonche' nei territori della  provincia
          di Avellino, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          del   presente   decreto,   l'Ente    per    lo    sviluppo
          dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia  e
          Lucania (EIPLI) e' soppresso e posto  in  liquidazione.  Il
          commissario  liquidatore  e'  autorizzato,   al   fine   di
          accelerare le procedure di liquidazione e per  snellire  il
          contenzioso in  essere,  a  stipulare  accordi  transattivi
          anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso  di
          accertamento. Le transazioni di cui al  periodo  precedente
          devono  concludersi  entro  il  31   dicembre   2023.   Nei
          successivi  sessanta  giorni   dalla   predetta   data   il
          commissario predispone comunque la situazione  patrimoniale
          del soppresso Ente riferita alla data del 31 dicembre 2023. 
              11. Le funzioni del  soppresso  Ente  con  le  relative
          risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 31  marzo
          2023 a una societa' per azioni a totale capitale pubblico e
          soggetta  all'indirizzo  e  controllo  analogo  degli  enti
          pubblici soci costituita  dallo  Stato  e  partecipata,  ai
          sensi dell'articolo 9 del testo unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  19  agosto  2016,  n.   175,   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze, che esercita i  diritti  del
          socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con
          il dipartimento  delegato  all'Autorita'  politica  per  le
          politiche di coesione e per il  Mezzogiorno,  il  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del
          turismo  e  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti. Alla societa'  possono  partecipare  le  regioni
          Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste  ultime,
          nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione  alla
          disponibilita' delle  risorse  idriche  che  alimentano  il
          sistema e  tenendo  conto  della  presenza  sul  territorio
          regionale  delle  infrastrutture  di  captazione  e  grande
          adduzione. Lo statuto prevede la possibilita' per le  altre
          regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del
          distretto   idrografico   dell'Appennino   meridionale   di
          partecipare alla societa' di cui al presente comma, nonche'
          il divieto  di  cessione  delle  quote  di  capitale  della
          medesima societa', a qualunque titolo, a societa' di cui al
          titolo V del libro quinto del  codice  civile  e  ad  altri
          soggetti  di  diritto  privato  comunque   denominati.   Al
          capitale della societa' di cui al primo periodo non possono
          in ogni  caso  partecipare  neppure  indirettamente  ne'  a
          seguito  di  conferimenti  o  emissione  di  nuove  azioni,
          comprese quelle prive del diritto di voto, societa' di  cui
          al titolo V del libro quinto  del  codice  civile  e  altri
          soggetti di diritto privato comunque denominati. La  tutela
          occupazionale e' garantita  con  riferimento  al  personale
          titolare di rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato  con
          l'Ente soppresso. Le  passivita'  di  natura  contributiva,
          previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della
          costituzione della societa' di cui  al  primo  periodo  del
          presente comma sono estinte dall'Ente in liquidazione,  che
          vi provvede con risorse proprie. A decorrere dalla data del
          trasferimento delle funzioni di cui al  primo  periodo  del
          presente comma, i diritti su beni demaniali gia' attribuiti
          all'Ente di cui al  comma  10  in  forza  di  provvedimenti
          concessori si intendono attribuiti alla societa'  di  nuova
          costituzione. Al fine di accelerare  le  procedure  per  la
          liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere,
          agevolando il  Commissario  liquidatore  nella  definizione
          degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i
          debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni  immobili
          diversi da quelli aventi natura  strumentale  all'esercizio
          delle relative funzioni sono esclusi  dalle  operazioni  di
          trasferimento al  patrimonio  della  societa'  medesima.  I
          rapporti giuridici attivi  e  passivi,  anche  processuali,
          sorti in capo all'Ente,  producono  effetti  esclusivamente
          nei  confronti  dell'Ente   posto   in   liquidazione.   Il
          Commissario liquidatore  presenta  il  bilancio  finale  di
          liquidazione  dell'Ente  al   Ministero   delle   politiche
          agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo,  che  lo
          approva con decreto del Ministro delle politiche  agricole,
          alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro delegato all'Autorita' politica per  le  politiche
          di coesione e per il  Mezzogiorno.  La  tariffa  idrica  da
          applicare  agli   utenti   del   costituito   soggetto   e'
          determinata dall'Autorita' di regolazione per energia, reti
          e ambiente  (ARERA)  in  accordo  a  quanto  stabilito  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio
          2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  231  del  3
          ottobre 2012. Fino all'adozione  delle  misure  di  cui  al
          presente comma e, comunque, non oltre  il  termine  del  30
          settembre 2014 sono sospese le  procedure  esecutive  e  le
          azioni giudiziarie nei confronti  dell'EIPLI.  A  far  data
          dalla soppressione di cui al comma 10 e  fino  all'adozione
          delle  misure  di  cui  al  presente  comma,  la   gestione
          liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale  gestione
          commissariale,  che  mantiene   i   poteri   necessari   ad
          assicurare il regolare esercizio delle funzioni  dell'Ente,
          anche nei confronti dei terzi. Al fine di  consentire  alla
          gestione commissariale il regolare esercizio delle funzioni
          dell'Ente e' stanziato un contributo straordinario di  euro
          500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 
              Omissis.». 
          Note al comma 845: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   63,   del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120
          (Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
          digitale) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 63 (Programma straordinario di  manutenzione  del
          territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali
          irrigui e bacini di raccolta delle acque). - 1. Al fine del
          miglioramento  della  funzionalita'  delle  aree  forestali
          ubicate nelle aree montane ed interne, il  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, di concerto  con
          il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare e il Ministero per i beni e le attivita' culturali
          e per il turismo, e previa intesa  in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  elabora  entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto un programma straordinario di manutenzione
          del territorio forestale e montano,  in  coerenza  con  gli
          obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati  dall'ONU  per
          il 2030, del Green  new  deal  europeo  e  della  Strategia
          dell'Unione europea per la biodiversita' per  il  2030.  Il
          programma straordinario e'  composto  da  due  sezioni,  la
          sezione A e la sezione B. La sezione A contiene  un  elenco
          ed una descrizione di interventi  selvicolturali  intensivi
          ed estensivi, di prevenzione selvicolturale  degli  incendi
          boschivi, di ripristino e restauro di  superfici  forestali
          degradate o  frammentate,  di  tutela  dei  boschi  vetusti
          presenti secondo quanto previsto dall'articolo 7 del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018,  n.  34,
          da attuare da parte di imprese  agricole  e  forestali,  su
          iniziativa   del   Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali e delle regioni e province autonome,
          sentiti gli Enti parco nazionali e regionali. La sezione  B
          del programma e' destinata al sostegno della  realizzazione
          di piani forestali  d'indirizzo  territoriale,  per  ambiti
          subregionali omogenei, di cui all'articolo  6  del  decreto
          legislativo  n.  34  del  2018,   nell'ambito   di   quadri
          programmatici regionali almeno decennali, che consentano di
          individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare
          gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo. 
              2. Nell'ambito  del  Parco  progetti  degli  interventi
          irrigui del Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali, il Ministro, con  proprio  decreto,  approva  un
          Piano   straordinario   di   interventi    prioritariamente
          esecutivi, di manutenzione,  anche  ordinaria,  dei  canali
          irrigui primari  e  secondari,  di  adeguamento  funzionale
          delle  opere  di  difesa  idraulica,   di   interventi   di
          consolidamento delle sponde dei canali o di ripristino  dei
          bordi danneggiati dalle frane, di opere per la  laminazione
          delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo  e
          individua gli Enti attuatori,  privilegiando  soluzioni  di
          rinaturazione e ingegneria naturalistica per  favorire  nel
          contempo  l'uso  agricolo,   la   riduzione   del   rischio
          idraulico, il recupero della capacita'  autodepurativa  del
          territorio, anche promuovendo fasce tampone vegetali, e  la
          tutela della biodiversita'. 
              3. Il decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, di cui al comma 2, e'  adottato  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, sentito il parere dell'Autorita'  di
          bacino distrettuale  competente  e  previa  intesa  con  la
          Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato  le
          Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          espressa ai sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, e dispone il riparto delle  risorse
          necessarie alla realizzazione degli interventi individuati,
          da   attribuire   alle   Regioni   e   Province   autonome,
          responsabili della gestione  e  della  rendicontazione  dei
          fondi. 
              4. Le risorse, necessarie  alla  realizzazione  e  alla
          manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue  e  di
          bonifica idraulica, nella disponibilita'  di  Enti  irrigui
          con  personalita'  di  diritto  pubblico  o  che   svolgono
          attivita' di pubblico interesse, anche riconosciuti con  le
          modalita' di cui all'articolo 863 del  codice  civile,  non
          possono essere sottoposte ad esecuzione  forzata  da  parte
          dei terzi creditori di tali Enti nei limiti  degli  importi
          gravati  dal   vincolo   di   destinazione   alle   singole
          infrastrutture   pubbliche.    A    tal    fine    l'organo
          amministrativo degli Enti di  cui  al  primo  periodo,  con
          deliberazione  adottata  per  ogni   semestre,   quantifica
          preventivamente le somme oggetto del vincolo. E' nullo ogni
          pignoramento  eseguito  in  violazione   del   vincolo   di
          destinazione e la nullita' e'  rilevabile  anche  d'ufficio
          dal giudice. La impignorabilita' di cui al  presente  comma
          viene meno e non  e'  opponibile  ai  creditori  procedenti
          qualora,   dopo   la   adozione   da   parte    dell'organo
          amministrativo della deliberazione semestrale di preventiva
          quantificazione delle  somme  oggetto  del  vincolo,  siano
          operati pagamenti o emessi  mandati  per  titoli  di  spesa
          diversi  da  quelli  vincolati,  senza   seguire   l'ordine
          cronologico delle  fatture  cosi'  come  pervenute  per  il
          pagamento  o,  se  non   e'   prescritta   fattura,   delle
          deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso. 
              5. Al fine di garantire la continuita'  di  prestazioni
          indispensabili  alle  attivita'   di   manutenzione   delle
          infrastrutture irrigue di competenza, i contratti di lavoro
          a tempo determinato del personale dell'Ente per lo sviluppo
          dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria  in  Puglia,
          Lucania e Irpinia (EIPLI), in essere alla data  di  entrata
          in vigore  del  presente  decreto  e  la  cui  scadenza  e'
          prevista tra il 31 dicembre  2021  e  il  31  agosto  2022,
          possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2023. 
              A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine  di  garantire
          lo svolgimento delle attivita' necessarie ad assicurare  il
          mantenimento dello  stato  di  efficienza  e  funzionalita'
          delle opere idrauliche nonche' le manutenzioni ordinaria  e
          straordinaria delle  stesse,  il  Commissario  liqui-datore
          dell'EIPLI e'  autorizzato  a  procedere,  in  deroga  alla
          normativa vigente e nei limiti delle  risorse  disponibili,
          all'assunzione  di  un  numero  massimo  di  13  unita'  di
          personale con contratto a tempo  determinato  con  scadenza
          fino al 31 dicembre 2023,  da  reclutare  tra  i  candidati
          risultati  idonei  nella  selezione  bandita  con   decreto
          commissariale n. 341 del 19 dicembre 2018 ed inseriti nella
          graduatoria approvata con decreto commissariale n. 93 del 4
          marzo  2019.  Agli  oneri  derivanti  dalla   proroga   dei
          contratti di lavoro a  tempo  determinato  nonche'  per  le
          nuove  assunzioni  il  Commissario  dell'EIPLI  provvede  a
          valere   sulle   risorse   disponibili    della    gestione
          liquidatoria. 
              6. Per i primi interventi di  attuazione  del  presente
          articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e a  50
          milioni di  euro  per  l'anno  2021  si  provvede  mediante
          riduzione delle risorse del Fondo  sviluppo  e  coesione  -
          programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma  6,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa  delibera  del
          CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo,  per  il
          medesimo  anno  o  per  i  medesimi  anni,  le  somme  gia'
          assegnate con  le  delibere  CIPE  n.  53/2016,  13/2018  e
          12/2019 al Piano operativo «Agricoltura» di competenza  del
          Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
          Ai medesimi interventi puo' concorrere  anche  quota  parte
          delle  risorse  assegnate  al  Ministero  delle   politiche
          agricole alimentari e forestali  in  sede  di  riparto  del
          fondo di cui all'articolo  1,  comma  14,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160. Il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare con propri  decreti  le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              7. Le  amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del
          presente articolo con le risorse  finanziarie,  strumentali
          ed umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e
          maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
          Note al comma 846: 
              Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.  19  recante
          norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi
          in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre  2019,
          n. 117, per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
          disposizioni  del  regolamento   (UE)   2016/2031   e   del
          regolamento (UE) 2017/625,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 febbraio 2021, n. 48. 
          Note al comma 848: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di
          foreste e filiere forestali): 
              «Art. 3 (Definizioni). - 1. I termini bosco, foresta  e
          selva sono equiparati. 
              2. Si definiscono: 
              a)  patrimonio  forestale  nazionale:   l'insieme   dei
          boschi, di cui ai commi 3 e 4, e delle  aree  assimilate  a
          bosco, di cui all'articolo 4, radicati sul territorio dello
          Stato, di proprieta' pubblica e privata; 
              b) gestione forestale sostenibile  o  gestione  attiva:
          insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare  la
          molteplicita' delle funzioni  del  bosco,  a  garantire  la
          produzione sostenibile  di  beni  e  servizi  ecosistemici,
          nonche' una gestione e uso  delle  foreste  e  dei  terreni
          forestali nelle  forme  e  ad  un  tasso  di  utilizzo  che
          consenta di mantenere la loro biodiversita', produttivita',
          rinnovazione, vitalita' e potenzialita' di adempiere, ora e
          in futuro, a rilevanti funzioni  ecologiche,  economiche  e
          sociali  a  livello  locale,  nazionale  e  globale,  senza
          comportare danni ad altri ecosistemi; 
              c) pratiche selvicolturali: i  tagli,  le  cure  e  gli
          interventi  volti  all'impianto,  alla  coltivazione,  alla
          prevenzione di incendi, al trattamento e  all'utilizzazione
          dei boschi  e  alla  produzione  di  quanto  previsto  alla
          lettera d); 
              d) prodotti forestali spontanei non  legnosi:  tutti  i
          prodotti di origine biologica ad uso alimentare  e  ad  uso
          non alimentare, derivati dalla foresta o da  altri  terreni
          boscati e da singoli alberi, escluso il legno in  ogni  sua
          forma; 
              e) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventie le
          opere di carattere intensivo ed  estensivo  attuati,  anche
          congiuntamente, sul territorio, al  fine  di  stabilizzare,
          consolidare   e   difendere   i   terreni   dal    dissesto
          idrogeologico e di migliorare l'efficienza  funzionale  dei
          bacini idrografici e dei sistemi forestali; 
              f) viabilita' forestale e silvo-pastorale: la  rete  di
          strade, piste, vie di esbosco, piazzole e  opere  forestali
          aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate
          al  transito  ordinario,  con  fondo  prevalentemente   non
          asfaltato  e  a  carreggiata  unica,  che   interessano   o
          attraversano le aree  boscate  e  pascolive,  funzionali  a
          garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione
          e la valorizzazione ambientale, economica  e  paesaggistica
          del  patrimonio  forestale,   nonche'   le   attivita'   di
          prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi; 
              g) terreni abbandonati:  fatto  salvo  quanto  previsto
          dalle normative regionali vigenti, i terreni forestali  nei
          quali i  boschi  cedui  hanno  superato,  senza  interventi
          selvicolturali, almeno della meta' il turno minimo  fissato
          dalle norme forestali regionali, ed i boschi  d'alto  fusto
          in cui non siano  stati  attuati  interventi  di  sfollo  o
          diradamento negli ultimi  venti  anni,  nonche'  i  terreni
          agricoli sui  quali  non  sia  stata  esercitata  attivita'
          agricola da almeno tre anni, in base  ai  principi  e  alle
          definizioni di cui al regolamento  (UE)  n.  1307/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre  2013  e
          relative   disposizioni   nazionali   di   attuazione,   ad
          esclusione   dei   terreni   sottoposti   ai   vincoli   di
          destinazione d'uso; 
              h) terreni silenti: i terreni agricoli e  forestali  di
          cui alla lettera g) per i quali  i  proprietari  non  siano
          individuabili  o   reperibili   a   seguito   di   apposita
          istruttoria; 
              i)  prato  o  pascolo  permanente:  le  superfici   non
          comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda  da
          almeno  cinque  anni,  in  attualita'  di  coltura  per  la
          coltivazione di erba e altre piante  erbacee  da  foraggio,
          spontanee  o  coltivate,  destinate  ad  essere  sfalciate,
          affienate o insilate una o piu' volte  nell'anno,  o  sulle
          quali e' svolta attivita' agricola di mantenimento, o usate
          per il pascolo del bestiame, che possono comprendere  altre
          specie, segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili  per
          il pascolo o che producano mangime animale, purche'  l'erba
          e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti; 
              l) prato o pascolo arborato: le superfici in attualita'
          di coltura con copertura arborea forestale inferiore al  20
          per cento, impiegate  principalmente  per  il  pascolo  del
          bestiame; 
              m) bosco da pascolo: le  superfici  a  bosco  destinate
          tradizionalmente anche a pascolo con superficie erbacea non
          predominante; 
              n) arboricoltura da legno: la coltivazione di  impianti
          arborei in terreni non  boscati  o  soggetti  ad  ordinaria
          lavorazione  agricola,  finalizzata  prevalentemente   alla
          produzione di legno a uso industriale o energetico e che e'
          liberamente reversibile al termine del ciclo colturale; 
              o) programmazione forestale: l'insieme delle  strategie
          e degli interventi volti, nel lungo periodo, ad  assicurare
          la  tutela,  la  valorizzazione,  la  gestione  attiva  del
          patrimonio forestale o la creazione di nuove foreste; 
              p)  attivita'  di  gestione  forestale:  le   attivita'
          descritte nell'articolo 7, comma 1; 
              q) impresa forestale: impresa iscritta nel registro  di
          cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre  1993,  n.  580,
          che  esercita   prevalentemente   attivita'   di   gestione
          forestale, fornendo anche servizi  in  ambito  forestale  e
          ambientale e che risulti iscritta  negli  elenchi  o  negli
          albi delle imprese forestali regionali di cui  all'articolo
          10, comma 2; 
              r) bosco di protezione diretta: superficie boscata  che
          per la propria speciale ubicazione svolge una  funzione  di
          protezione diretta di persone,  beni  e  infrastrutture  da
          pericoli   naturali   quali   valanghe,    caduta    massi,
          scivolamenti  superficiali,  lave  torrentizie   e   altro,
          impedendo l'evento o mitigandone l'effetto; 
              s) materiale di moltiplicazione: il  materiale  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,   lettera   a),   del   decreto
          legislativo 10 novembre 2003, n. 386; 
              s-bis) bosco vetusto: superficie boscata costituita  da
          specie  autoctone  spontanee  coerenti  con   il   contesto
          biogeografico,   con   una   biodiversita'   caratteristica
          conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni
          e  con  la  presenza   di   stadi   seriali   legati   alla
          rigenerazione ed alla senescenza spontanee. 
              3. Per le materie di competenza esclusiva dello  Stato,
          sono definite bosco le  superfici  coperte  da  vegetazione
          forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva,  di
          origine naturale  o  artificiale  in  qualsiasi  stadio  di
          sviluppo ed evoluzione, con  estensione  non  inferiore  ai
          2.000 metri quadri, larghezza  media  non  inferiore  a  20
          metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per
          cento. 
              4. Le regioni, per  quanto  di  loro  competenza  e  in
          relazione   alle   proprie   esigenze   e   caratteristiche
          territoriali,  ecologiche   e   socio-economiche,   possono
          adottare una definizione integrativa di  bosco  rispetto  a
          quella dettata al comma 3, nonche' definizioni  integrative
          di  aree  assimilate  a  bosco  e  di  aree  escluse  dalla
          definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli
          4 e 5, purche' non venga diminuito il livello di  tutela  e
          conservazione cosi' assicurato alle foreste  come  presidio
          fondamentale della qualita' della vita.». 
          Note al comma 849: 
              - Il testo del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,
          n. 108,  (Governance  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza e prime misure di rafforzamento delle  strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
          2021, n. 129, Edizione straordinaria. 
          Note al comma 851: 
              - Si riporta il testo degli articoli 81, 85 e  163  del
          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
          contratti pubblici): 
              «Art. 81 (Documentazione di gara). - 1. Fermo  restando
          quanto previsto dagli articoli 85 e 88,  la  documentazione
          comprovante  il  possesso  dei   requisiti   di   carattere
          generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario,
          per  la  partecipazione  alle  procedure  disciplinate  dal
          presente codice e per il controllo in  fase  di  esecuzione
          del contratto della permanenza dei suddetti  requisiti,  e'
          acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale
          dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8. 
              2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,   l'ANAC
          individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con
          il  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
          sostenibili  e  con   l'AgID,   i   dati   concernenti   la
          partecipazione alle gare e il loro esito, in  relazione  ai
          quali e' obbligatoria la verifica attraverso la Banca  dati
          nazionale dei contratti pubblici, i  termini  e  le  regole
          tecniche   per   l'acquisizione,   l'aggiornamento   e   la
          consultazione  dei  predetti  dati,   anche   mediante   la
          piattaforma  di  cui  all'articolo   50-ter   del   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche'  i  criteri  e  le
          modalita' relative all'accesso  e  al  funzionamento  della
          Banca dati. L'interoperabilita' tra le diverse banche  dati
          gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento,
          nonche' tra queste e le banche dati gestite  dall'ANAC,  e'
          assicurata secondo le modalita' individuate  dall'AgID  con
          le Linee guida in materia. 
              3. Costituisce oggetto di valutazione della performance
          il  rifiuto,  ovvero  l'omessa  effettuazione   di   quanto
          necessario a  garantire  l'interoperabilita'  delle  banche
          dati, secondo le modalita' individuate con il provvedimento
          di cui al comma 2, da parte del soggetto responsabile delle
          stesse   all'interno   dell'amministrazione   o   organismo
          pubblico coinvolti nel procedimento.  A  tal  fine,  l'ANAC
          effettua  le  dovute  segnalazioni  all'organo  di  vertice
          dell'amministrazione o organismo pubblico. 
              4.  Presso  la  Banca  dati  nazionale  dei   contratti
          pubblici e' istituito il fascicolo virtuale  dell'operatore
          economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma  2
          per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui
          all'articolo 80, l'attestazione  di  cui  all'articolo  84,
          comma 1, per  i  soggetti  esecutori  di  lavori  pubblici,
          nonche' i dati e documenti relativi ai criteri di selezione
          di cui all'articolo 83 che l'operatore economico carica. Il
          fascicolo virtuale dell'operatore economico  e'  utilizzato
          per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti
          contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di  efficacia
          di ciascuno di essi, possono essere  utilizzati  anche  per
          gare  diverse.  In  sede  di   partecipazione   alle   gare
          l'operatore economico indica i dati e i documenti  relativi
          ai requisiti generali e speciali di cui agli  articoli  80,
          83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la
          valutazione degli stessi alla stazione appaltante. 
              4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio  delle
          certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano,  mediante
          adozione delle  necessarie  misure  organizzative,  sistemi
          informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale  dei
          Contratti Pubblici la disponibilita' in tempo  reale  delle
          dette certificazioni in formato digitale, mediante  accesso
          alle  proprie  banche  dati,  con  modalita'  automatizzate
          mediante interoperabilita' secondo le modalita' individuate
          dall'AgID con le linee guida in materia. L'ANAC  garantisce
          l'accessibilita' alla  propria  banca  dati  alle  stazioni
          appaltanti, agli operatori economici e  agli  organismi  di
          attestazione di cui all'articolo 84, commi  1  e  seguenti,
          limitatamente ai loro dati. Fino alla data  di  entrata  in
          vigore del provvedimento di cui al  comma  2,  l'ANAC  puo'
          predisporre elenchi di operatori economici gia' accertati e
          le modalita' per l'utilizzo  degli  accertamenti  per  gare
          diverse.». 
              «Art. 85 (Documento di gara unico  europeo).  -  1.  Al
          momento della presentazione delle domande di partecipazione
          o  delle  offerte,  le  stazioni  appaltanti  accettano  il
          documento  di  gara  unico  europeo  (DGUE),   redatto   in
          conformita'  al  modello  di   formulario   approvato   con
          regolamento dalla Commissione europea. II DGUE  e'  fornito
          esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile
          2018, e consiste in  un'autodichiarazione  aggiornata  come
          prova   documentale   preliminare   in   sostituzione   dei
          certificati rilasciati da autorita' pubbliche  o  terzi  in
          cui si  conferma  che  l'operatore  economico  soddisfa  le
          seguenti condizioni: 
              a)  non  si  trova  in  una  delle  situazioni  di  cui
          all'articolo 80; 
              b) soddisfa i criteri di  selezione  definiti  a  norma
          dell'articolo 83; 
              c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi  fissati  a
          norma dell'articolo 91. 
              2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti
          richieste dalla stazione appaltante e  le  informazioni  di
          cui al comma 1 relative  agli  eventuali  soggetti  di  cui
          l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo  89,
          indica l'autorita' pubblica o  il  terzo  responsabile  del
          rilascio  dei  documenti  complementari   e   include   una
          dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico  e'
          in grado, su richiesta e senza  indugio,  di  fornire  tali
          documenti. 
              3. Se la stazione appaltante puo' ottenere i  documenti
          complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui
          all'articolo 81, il DGUE riporta altresi'  le  informazioni
          richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se  del
          caso, la necessaria dichiarazione di consenso. 
              4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE
          utilizzato in una procedura  d'appalto  precedente  purche'
          confermino che le informazioni ivi  contenute  sono  ancore
          valide. 
              5. La stazione appaltante puo', altresi', chiedere agli
          offerenti e ai candidati, in qualsiasi  momento  nel  corso
          della  procedura,   di   presentare   tutti   i   documenti
          complementari  o  parte  di  essi,   qualora   questo   sia
          necessario per assicurare  il  corretto  svolgimento  della
          procedura.  Prima  dell'aggiudicazione   dell'appalto,   la
          stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di
          aggiudicare l'appalto, tranne nel caso di appalti basati su
          accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 54, comma
          3  o  comma  4,  lettera  a),   di   presentare   documenti
          complementari aggiornati conformemente all'articolo  86  e,
          se del caso, all'articolo 87. La stazione  appaltante  puo'
          invitare gli operatori economici a integrare i  certificati
          richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87. 
              6. In deroga al comma 5, agli operatori  economici  non
          e' richiesto di presentare documenti complementari o  altre
          prove documentali qualora questi siano presenti nella banca
          dati  di  cui  all'articolo  81  o  qualora   la   stazione
          appaltante,  avendo  aggiudicato   l'appalto   o   concluso
          l'accordo quadro, possieda gia' tali documenti. 
              7. Ai fini del  comma  5,  le  banche  dati  contenente
          informazioni pertinenti sugli operatori economici,  possono
          essere  consultate,   alle   medesime   condizioni,   dalle
          amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati  membri,  con
          le  modalita'  individuate  con  il  provvedimento  di  cui
          all'articolo 81, comma 2. 
              8. Per il tramite della cabina  di  regia  e'  messo  a
          disposizione e aggiornato su e-Certis un elenco completo di
          banche  dati  contenenti  informazioni   pertinenti   sugli
          operatori economici che  possono  essere  consultate  dalle
          stazioni  appaltanti  di  altri   Stati   membri   e   sono
          comunicate,  su  richiesta,  agli  altri  Stati  membri  le
          informazioni relative alle banche dati di cui  al  presente
          articolo." 
              «Art. 163 (Procedure in caso  di  somma  urgenza  e  di
          protezione civile). - 1. In circostanze  di  somma  urgenza
          che non  consentono  alcun  indugio,  il  soggetto  fra  il
          responsabile    del    procedimento    e     il     tecnico
          dell'amministrazione  competente  che  si  reca  prima  sul
          luogo, puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del
          verbale, in cui sono  indicati  i  motivi  dello  stato  di
          urgenza, le  cause  che  lo  hanno  provocato  e  i  lavori
          necessari  per  rimuoverlo,  la  immediata  esecuzione  dei
          lavori  entro  il  limite  di  200.000  euro  o  di  quanto
          indispensabile per rimuovere lo stato di  pregiudizio  alla
          pubblica e privata incolumita'. 
              2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere
          affidata in forma diretta ad uno o piu' operatori economici
          individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico
          dell'amministrazione competente. 
              3.  Il  corrispettivo  delle  prestazioni  ordinate  e'
          definito consensualmente con l'affidatario; in  difetto  di
          preventivo accordo la stazione appaltante  puo'  ingiungere
          all'affidatario  l'esecuzione  delle   lavorazioni   o   la
          somministrazione  dei  materiali  sulla  base   di   prezzi
          definiti  mediante  l'utilizzo  di  prezzari  ufficiali  di
          riferimento, ridotti del 20  per  cento,  comunque  ammessi
          nella contabilita'; ove  l'esecutore  non  iscriva  riserva
          negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente
          accettati. 
              4.  Il  responsabile  del  procedimento  o  il  tecnico
          dell'amministrazione competente compila entro dieci  giorni
          dall'ordine  di   esecuzione   dei   lavori   una   perizia
          giustificativa degli stessi e la trasmette,  unitamente  al
          verbale di somma  urgenza,  alla  stazione  appaltante  che
          provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei
          lavori. Qualora l'amministrazione competente  sia  un  ente
          locale, la copertura della spesa viene  assicurata  con  le
          modalita' previste dall'articolo 191, comma 3, e 194  comma
          1, lettera e), del decreto legislativo 18  agosto  2000  n.
          267 e successive modificazioni e integrazioni. 
              5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di
          somma urgenza, non riporti  l'approvazione  del  competente
          organo dell'amministrazione, la relativa  realizzazione  e'
          sospesa  immediatamente  e  si  procede,  previa  messa  in
          sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e  alla
          liquidazione  dei  corrispettivi  dovuti   per   la   parte
          realizzata. 
              6. Costituisce circostanza di somma  urgenza,  ai  fini
          del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di
          cui all'  articolo  2  (1032),  comma  1,  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai
          sensi dell'articolo 3 della medesima legge,  dell'imminente
          verificarsi di detti eventi,  che  richiede  l'adozione  di
          misure  indilazionabili,  e  nei   limiti   dello   stretto
          necessario imposto da tali misure. La circostanza di  somma
          urgenza, in tali casi, e' ritenuta persistente finche'  non
          risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose  per
          la pubblica o privata incolumita' derivanti dall'evento,  e
          comunque per un termine non  superiore  a  quindici  giorni
          dall'insorgere  dell'evento,  ovvero   entro   il   termine
          stabilito  dalla  eventuale  declaratoria  dello  stato  di
          emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225
          del 1992; in tali circostanze ed entro  i  medesimi  limiti
          temporali   le   amministrazioni   aggiudicatrici   possono
          procedere all'affidamento di appalti  pubblici  di  lavori,
          servizi e forniture con le procedure previste nel  presente
          articolo. 
              7. Qualora si adottino le procedure di  affidamento  in
          condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo,
          nonche', limitatamente ad emergenze di  protezione  civile,
          le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), e
          vi sia l'esigenza impellente di  assicurare  la  tempestiva
          esecuzione  del  contratto,  gli   affidatari   dichiarano,
          mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  il
          possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  previsti  per
          l'affidamento  di  contratti  di  uguale  importo  mediante
          procedura ordinaria, che  l'amministrazione  aggiudicatrice
          controlla in termine congruo, compatibile con  la  gestione
          della  situazione  di  emergenza  in  atto,  comunque   non
          superiore    a    sessanta     giorni     dall'affidamento.
          L'amministrazione aggiudicatrice da'  conto,  con  adeguata
          motivazione,  nel  primo  atto  successivo  alle  verifiche
          effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti;  in
          ogni caso non e' possibile procedere  al  pagamento,  anche
          parziale, in assenza  delle  relative  verifiche  positive.
          Qualora,  a  seguito   del   controllo,   venga   accertato
          l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti,
          le amministrazioni aggiudicatrici recedono  dal  contratto,
          fatto salvo  il  pagamento  del  valore  delle  opere  gia'
          eseguite e  il  rimborso  delle  spese  eventualmente  gia'
          sostenute  per  l'esecuzione  della  parte  rimanente,  nei
          limiti  delle  utilita'  conseguite,   e   procedono   alle
          segnalazioni alle competenti autorita'. 
              8.  In  via  eccezionale,  nella  misura   strettamente
          necessaria, l'affidamento diretto puo'  essere  autorizzato
          anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco
          temporale limitato, comunque non superiore a trenta  giorni
          e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e
          nei limiti massimi di importo stabiliti  nei  provvedimenti
          di cui al comma 2, dell'articolo 5 (1033), della  legge  n.
          225 del 1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui  al
          presente articolo non e' comunque ammesso  per  appalti  di
          valore pari o superiore alla soglia europea. 
              9. Limitatamente agli appalti pubblici di  forniture  e
          servizi di cui al comma 6, di importo pari  o  superiore  a
          40.000 euro, per i quali non siano disponibili  elenchi  di
          prezzi definiti mediante l'utilizzo di  prezzari  ufficiali
          di  riferimento,  laddove  i  tempi  resi  necessari  dalla
          circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle
          procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a  fornire
          i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio
          stabilito consensualmente tra le parti e  ad  accettare  la
          determinazione definitiva del prezzo a seguito di  apposita
          valutazione di congruita'. A tal fine il  responsabile  del
          procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente  ai
          documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro
          sessanta giorni rende il proprio  parere  sulla  congruita'
          del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono  esperibili
          i normali rimedi di legge mediante  ricorso  ai  competenti
          organi   di   giustizia    amministrativa.    Nelle    more
          dell'acquisizione del parere di congruita'  si  procede  al
          pagamento del 50% del prezzo provvisorio. 
              10. Sul profilo del  committente  sono  pubblicati  gli
          atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo,
          con  specifica  dell'affidatario,  delle  modalita'   della
          scelta e delle motivazioni  che  non  hanno  consentito  il
          ricorso  alle  procedure  ordinarie.   Contestualmente,   e
          comunque in un termine congruo compatibile con la  gestione
          della situazione di emergenza, vengono  trasmessi  all'ANAC
          per i controlli di competenza, fermi restando  i  controlli
          di  legittimita'  sugli   atti   previsti   dalle   vigenti
          normative.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  20
          febbraio 2001, n. 42, S.O. 
          Note al comma 852: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  36  e  63  del
          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
          contratti pubblici): 
              «Art. 36 (Contratti sotto soglia). - 1. L'affidamento e
          l'esecuzione di lavori,  servizi  e  forniture  di  importo
          inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono  nel
          rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1,  34
          e 42, nonche' del rispetto del principio di rotazione degli
          inviti  e  degli  affidamenti  e  in  modo  da   assicurare
          l'effettiva   possibilita'    di    partecipazione    delle
          microimprese,  piccole  e  medie   imprese.   Le   stazioni
          appaltanti applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo
          50. 
              2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli  37  e
          38 e salva la  possibilita'  di  ricorrere  alle  procedure
          ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
          di lavori, servizi e forniture di  importo  inferiore  alle
          soglie  di  cui  all'articolo  35,  secondo   le   seguenti
          modalita': 
              a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000  euro,
          mediante   affidamento   diretto   anche    senza    previa
          consultazione di due o piu' operatori  economici  o  per  i
          lavori  in  amministrazione   diretta.   La   pubblicazione
          dell'avviso sui risultati della  procedura  di  affidamento
          non e' obbligatoria; 
              b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000
          euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie
          di cui all'articolo  35  per  le  forniture  e  i  servizi,
          mediante affidamento  diretto  previa  valutazione  di  tre
          preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e
          le  forniture,  di  almeno   cinque   operatori   economici
          individuati sulla base di indagini  di  mercato  o  tramite
          elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
          di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti
          anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto  e
          il noleggio di mezzi, per i quali si  applica  comunque  la
          procedura  di  cui  al  periodo  precedente.  L'avviso  sui
          risultati   della   procedura   di   affidamento   contiene
          l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
              c)  per  affidamenti  di  lavori  di  importo  pari   o
          superiore a  150.000  euro  e  inferiore  a  350.000  euro,
          mediante la procedura  negoziata  di  cui  all'articolo  63
          previa  consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno   dieci
          operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio   di
          rotazione degli inviti, individuati sulla base di  indagini
          di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.
          L'avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento
          contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
              c-bis) per affidamenti di  lavori  di  importo  pari  o
          superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000  di  euro,
          mediante la procedura  negoziata  di  cui  all'articolo  63
          previa consultazione, ove  esistenti,  di  almeno  quindici
          operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio   di
          rotazione degli inviti, individuati sulla base di  indagini
          di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.
          L'avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento
          contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
              d)  per  affidamenti  di  lavori  di  importo  pari   o
          superiore a 1.000.000 di euro e fino  alle  soglie  di  cui
          all'articolo 35, mediante ricorso  alle  procedure  di  cui
          all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
          97, comma 8. 
              3.  Per  l'affidamento  dei  lavori  pubblici  di   cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera e), del  presente  codice,
          relativi alle opere di urbanizzazione a  scomputo  per  gli
          importi inferiori a  quelli  di  cui  all'articolo  35,  si
          applicano le previsioni di cui al comma 2. 
              4. Nel caso di  opere  di  urbanizzazione  primaria  di
          importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma
          1, lettera a), calcolato secondo  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 35,  comma  9,  funzionali  all'intervento  di
          trasformazione  urbanistica  del  territorio,  si   applica
          l'articolo 16, comma  2-bis,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
              5. 
              6.  Per  lo  svolgimento  delle  procedure  di  cui  al
          presente articolo le stazioni appaltanti possono  procedere
          attraverso un mercato  elettronico  che  consenta  acquisti
          telematici basati su un  sistema  che  attua  procedure  di
          scelta  del  contraente   interamente   gestite   per   via
          elettronica. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette  a  disposizione  delle
          stazioni appaltanti il mercato elettronico delle  pubbliche
          amministrazioni. 
              6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli
          operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma
          6,  il  soggetto  responsabile   dell'ammissione   verifica
          l'assenza dei motivi di esclusione di cui  all'articolo  80
          su un campione significativo di operatori economici.  Dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  provvedimento  di   cui
          all'articolo 81,  comma  2,  tale  verifica  e'  effettuata
          attraverso la Banca dati nazionale dei  contratti  pubblici
          di cui all'articolo 81,  anche  mediante  interoperabilita'
          fra  sistemi.  I  soggetti   responsabili   dell'ammissione
          possono  consentire  l'accesso  ai  propri   sistemi   agli
          operatori  economici  per  la   consultazione   dei   dati,
          certificati e informazioni disponibili  mediante  la  Banca
          dati di cui all'articolo 81 per  la  predisposizione  della
          domanda  di  ammissione  e  di   permanenza   nei   mercati
          elettronici. 
              6-ter.  Nelle  procedure  di   affidamento   effettuate
          nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma  6,  la
          stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso  da
          parte  dell'aggiudicatario  dei   requisiti   economici   e
          finanziari  e  tecnico-professionali,  ferma  restando   la
          verifica del possesso  dei  requisiti  generali  effettuata
          dalla   stazione    appaltante    qualora    il    soggetto
          aggiudicatario non  rientri  tra  gli  operatori  economici
          verificati a campione ai sensi del comma 6-bis. 
              7. Con il regolamento di cui  all'articolo  216,  comma
          27-octies,  sono  stabilite  le  modalita'  relative   alle
          procedure di cui al presente  articolo,  alle  indagini  di
          mercato, nonche' per la formazione e gestione degli elenchi
          degli operatori economici. Nel  predetto  regolamento  sono
          anche indicate  specifiche  modalita'  di  rotazione  degli
          inviti e degli affidamenti e di attuazione delle  verifiche
          sull'affidatario  scelto  senza  svolgimento  di  procedura
          negoziata.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore   del
          regolamento di cui all'articolo 216,  comma  27-octies,  si
          applica la disposizione transitoria ivi prevista. 
              8. Le  imprese  pubbliche  e  i  soggetti  titolari  di
          diritti speciali ed esclusivi per gli  appalti  di  lavori,
          forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia
          comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli
          da  115  a  121,  applicano  la  disciplina  stabilita  nei
          rispettivi regolamenti, la  quale,  comunque,  deve  essere
          conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della
          concorrenza. 
              9. In caso di ricorso  alle  procedure  ordinarie,  nel
          rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i  termini
          minimi stabiliti negli articoli  60  e  61  possono  essere
          ridotti  fino  alla  meta'.  I  bandi  e  gli  avvisi  sono
          pubblicati  sul  profilo  del  committente  della  stazione
          appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi  di  gara
          presso l'ANAC di cui all'articolo  73,  comma  4,  con  gli
          effetti previsti dal comma 5,  del  citato  articolo.  Fino
          alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli  effetti
          giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi
          per i  contratti  relativi  a  lavori  di  importo  pari  o
          superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi
          a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla  Gazzetta
          ufficiale  della  Repubblica   italiana,   serie   speciale
          relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli
          avvisi e i bandi per  i  contratti  relativi  a  lavori  di
          importo inferiore a cinquecentomila  euro  sono  pubblicati
          nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori. 
              9-bis. Fatto salvo  quanto  previsto  all'articolo  95,
          comma    3,    le     stazioni     appaltanti     procedono
          all'aggiudicazione  dei  contratti  di  cui   al   presente
          articolo sulla base del criterio del  minor  prezzo  ovvero
          sulla base del criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
          vantaggiosa.». 
              «Art. 63 (Uso della procedura  negoziata  senza  previa
          pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi  e  nelle
          circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni
          aggiudicatrici   possono   aggiudicare   appalti   pubblici
          mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione
          di un bando di gara, dando conto con adeguata  motivazione,
          nel primo  atto  della  procedura,  della  sussistenza  dei
          relativi presupposti. 
              2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture  e
          servizi, la procedura negoziata senza previa  pubblicazione
          puo' essere utilizzata: 
              a) qualora non sia stata presentata  alcuna  offerta  o
          alcuna  offerta  appropriata,   ne'   alcuna   domanda   di
          partecipazione   o   alcuna   domanda   di   partecipazione
          appropriata, in  esito  all'esperimento  di  una  procedura
          aperta  o  ristretta,  purche'   le   condizioni   iniziali
          dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
          sia trasmessa una relazione alla  Commissione  europea,  su
          sua richiesta. Un'offerta non e'  ritenuta  appropriata  se
          non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
          manifestamente inadeguata, salvo modifiche  sostanziali,  a
          rispondere     alle      esigenze      dell'amministrazione
          aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti  di
          gara.  Una  domanda  di  partecipazione  non  e'   ritenuta
          appropriata se l'operatore  economico  interessato  deve  o
          puo'  essere  escluso  ai  sensi  dell'articolo  80  o  non
          soddisfa    i    criteri     di     selezione     stabiliti
          dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi  dell'articolo
          83; 
              b) quando i lavori, le forniture o  i  servizi  possono
          essere  forniti  unicamente  da  un  determinato  operatore
          economico per una delle seguenti ragioni: 
              1) lo scopo dell'appalto  consiste  nella  creazione  o
          nell'acquisizione di  un'opera  d'arte  o  rappresentazione
          artistica unica; 
              2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici; 
              3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di
          proprieta' intellettuale. 
              Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano  solo
          quando non esistono altri operatori economici  o  soluzioni
          alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza  non  e'
          il risultato di una limitazione artificiale  dei  parametri
          dell'appalto; 
              c) nella misura  strettamente  necessaria  quando,  per
          ragioni   di   estrema   urgenza   derivante   da    eventi
          imprevedibili   dall'amministrazione   aggiudicatrice,    i
          termini  per  le  procedure  aperte  o  per  le   procedure
          ristrette o per le procedure competitive  con  negoziazione
          non possono essere rispettati. 
              Le circostanze invocate a giustificazione  del  ricorso
          alla procedura di  cui  al  presente  articolo  non  devono
          essere  in  alcun  caso  imputabili  alle   amministrazioni
          aggiudicatrici. 
              3. Nel  caso  di  appalti  pubblici  di  forniture,  la
          procedura  di  cui  al  presente  articolo   e',   inoltre,
          consentita nei casi seguenti: 
              a)  qualora  i  prodotti  oggetto  dell'appalto   siano
          fabbricati  esclusivamente   a   scopo   di   ricerca,   di
          sperimentazione, di studio o  di  sviluppo,  salvo  che  si
          tratti di produzione in quantita'  volta  ad  accertare  la
          redditivita' commerciale del prodotto o ad  ammortizzare  i
          costi di ricerca e di sviluppo; 
              b) nel caso di consegne  complementari  effettuate  dal
          fornitore originario e destinate  al  rinnovo  parziale  di
          forniture o di impianti o all'ampliamento  di  forniture  o
          impianti esistenti, qualora  il  cambiamento  di  fornitore
          obblighi  l'amministrazione  aggiudicatrice  ad  acquistare
          forniture con caratteristiche tecniche differenti,  il  cui
          impiego   o    la    cui    manutenzione    comporterebbero
          incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate;  la
          durata di tali contratti e dei  contratti  rinnovabili  non
          puo' comunque di regola superare i tre anni; 
              c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle
          materie prime; 
              d) per l'acquisto di forniture o servizi  a  condizioni
          particolarmente vantaggiose,  da  un  fornitore  che  cessa
          definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli organi
          delle procedure concorsuali. 
              4. La procedura  prevista  dal  presente  articolo  e',
          altresi', consentita negli  appalti  pubblici  relativi  ai
          servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso  di
          progettazione e debba,  in  base  alle  norme  applicabili,
          essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori  del
          concorso. In quest'ultimo caso, tutti  i  vincitori  devono
          essere invitati a partecipare ai negoziati. 
              5. La presente procedura  puo'  essere  utilizzata  per
          nuovi lavori o servizi  consistenti  nella  ripetizione  di
          lavori o  servizi  analoghi,  gia'  affidati  all'operatore
          economico  aggiudicatario   dell'appalto   iniziale   dalle
          medesime amministrazioni aggiudicatrici, a  condizione  che
          tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base  di
          gara e che tale progetto sia  stato  oggetto  di  un  primo
          appalto  aggiudicato   secondo   una   procedura   di   cui
          all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica
          l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e  le
          condizioni  alle  quali  essi  verranno   aggiudicati.   La
          possibilita' di  avvalersi  della  procedura  prevista  dal
          presente articolo e' indicata sin dall'avvio del  confronto
          competitivo  nella  prima  operazione  e  l'importo  totale
          previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
          dei servizi e' computato per la determinazione  del  valore
          globale  dell'appalto,  ai  fini  dell'applicazione   delle
          soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa
          procedura  e'  limitato   al   triennio   successivo   alla
          stipulazione del contratto dell'appalto iniziale. 
              6. Le amministrazioni  aggiudicatrici  individuano  gli
          operatori   economici   da   consultare   sulla   base   di
          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di
          qualificazione  economica  e  finanziaria  e   tecniche   e
          professionali  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei
          principi  di   trasparenza,   concorrenza,   rotazione,   e
          selezionano   almeno   cinque   operatori   economici,   se
          sussistono    in    tale    numero     soggetti     idonei.
          L'amministrazione   aggiudicatrice   sceglie    l'operatore
          economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
          sensi dell'articolo 95, previa verifica  del  possesso  dei
          requisiti di partecipazione previsti per  l'affidamento  di
          contratti di  uguale  importo  mediante  procedura  aperta,
          ristretta   o   mediante    procedura    competitiva    con
          negoziazione.». 
              - Il riferimento al testo del citato articolo  163  del
          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
          contratti pubblici) e' riportato nelle note al comma 851. 
          Note al comma 853: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 113-bis del decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
              «Art. 113-bis (Termini di pagamento. Clausole  penali).
          - 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di
          appalto  sono  effettuati  nel  termine  di  trenta  giorni
          decorrenti dall'adozione di ogni stato di  avanzamento  dei
          lavori,  salvo  che  sia   espressamente   concordato   nel
          contratto un diverso  termine,  comunque  non  superiore  a
          sessanta  giorni  e   purche'   cio'   sia   oggettivamente
          giustificato dalla natura particolare del  contratto  o  da
          talune sue  caratteristiche.  I  certificati  di  pagamento
          relativi agli acconti del  corrispettivo  di  appalto  sono
          emessi  contestualmente  all'adozione  di  ogni  stato   di
          avanzamento dei lavori e  comunque  entro  un  termine  non
          superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. 
              2. All'esito positivo del collaudo o della verifica  di
          conformita', e comunque entro un termine  non  superiore  a
          sette  giorni  dagli  stessi,  il  responsabile  unico  del
          procedimento rilascia il certificato di pagamento  ai  fini
          dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore;  il
          relativo pagamento e'  effettuato  nel  termine  di  trenta
          giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del  collaudo
          o  della   verifica   di   conformita',   salvo   che   sia
          espressamente concordato nel contratto un diverso  termine,
          comunque non superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia
          oggettivamente giustificato dalla  natura  particolare  del
          contratto o da talune sue caratteristiche.  Il  certificato
          di pagamento non costituisce  presunzione  di  accettazione
          dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del
          codice civile. 
              3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6,
          del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 
              4. I contratti  di  appalto  prevedono  penali  per  il
          ritardo nell'esecuzione delle prestazioni  contrattuali  da
          parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di  ritardo  e
          proporzionali rispetto all'importo  del  contratto  o  alle
          prestazioni  del  contratto.  Le  penali  dovute   per   il
          ritardato adempimento sono calcolate in misura  giornaliera
          compresa  tra  lo  0,3  per   mille   e   l'1   per   mille
          dell'ammontare  netto  contrattuale,  da   determinare   in
          relazione all'entita' delle conseguenze legate al  ritardo,
          e non possono comunque superare,  complessivamente,  il  10
          per cento di detto ammontare netto contrattuale.». 
          Note al comma 854: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  97  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
              «Art.  97  (Offerte  anormalmente  basse).  -  1.   Gli
          operatori economici forniscono, su richiesta della stazione
          appaltante, spiegazioni sul prezzo  o  sui  costi  proposti
          nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse,  sulla
          base di un giudizio  tecnico  sulla  congruita',  serieta',
          sostenibilita' e realizzabilita' dell'offerta. 
              2. Quando il criterio di aggiudicazione e'  quello  del
          prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' pari
          o superiore a quindici,  la  congruita'  delle  offerte  e'
          valutata sulle offerte che presentano  un  ribasso  pari  o
          superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di
          non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di
          riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP
          o la commissione giudicatrice procedono come segue: 
              a) calcolo della somma e  della  media  aritmetica  dei
          ribassi  percentuali  di  tutte  le  offerte  ammesse,  con
          esclusione  del  10  per  cento,   arrotondato   all'unita'
          superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
          e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi  un  uguale
          valore   di   ribasso   sono   prese   in    considerazione
          distintamente   nei   loro   singoli    valori;    qualora,
          nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti
          una o piu' offerte di eguale valore rispetto  alle  offerte
          da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare; 
              b) calcolo dello scarto medio  aritmetico  dei  ribassi
          percentuali che superano la media calcolata ai sensi  della
          lettera a); 
              c)  calcolo  della  soglia  come  somma   della   media
          aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei  ribassi  di
          cui alla lettera b); 
              d) la soglia calcolata alla lettera c) e'  decrementata
          di un valore percentuale pari al prodotto delle  prime  due
          cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di  cui  alla
          lettera a) applicato allo scarto medio  aritmetico  di  cui
          alla lettera b). 
              2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione  e'  quello
          del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse  e'
          inferiore  a  quindici,  la  congruita'  delle  offerte  e'
          valutata sulle offerte che presentano  un  ribasso  pari  o
          superiore ad una soglia di anomalia  determinata;  ai  fini
          della determinazione della  congruita'  delle  offerte,  al
          fine di non  rendere  predeterminabili  dagli  offerenti  i
          parametri di riferimento per il  calcolo  della  soglia  di
          anomalia, il RUP o la  commissione  giudicatrice  procedono
          come segue: 
              a)  calcolo  della   media   aritmetica   dei   ribassi
          percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
          10   per   cento,   arrotondato    all'unita'    superiore,
          rispettivamente delle  offerte  di  maggior  ribasso  e  di
          quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore
          di ribasso sono prese in considerazione  distintamente  nei
          loro singoli valori; qualora,  nell'effettuare  il  calcolo
          del 10 per cento, siano presenti  una  o  piu'  offerte  di
          eguale valore rispetto alle offerte da  accantonare,  dette
          offerte sono altresi' da accantonare; 
              b) calcolo dello scarto medio  aritmetico  dei  ribassi
          percentuali che superano la media calcolata ai sensi  della
          lettera a); 
              c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio  aritmetico
          di cui alla lettera b) e la media aritmetica  di  cui  alla
          lettera a); 
              d) se il rapporto di cui alla  lettera  c)  e'  pari  o
          inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e' pari  al  valore
          della media aritmetica di cui alla lettera a)  incrementata
          del 20 per cento della medesima media aritmetica; 
              e) se il rapporto di cui alla lettera c) e' superiore a
          0,15 la soglia di anomalia e' calcolata  come  somma  della
          media aritmetica di cui alla  lettera  a)  e  dello  scarto
          medio aritmetico di cui alla lettera b). 
              2-ter.   Al   fine   di   non   rendere    nel    tempo
          predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento
          per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti puo' procedere  con  decreto
          alla  rideterminazione  delle  modalita'  di  calcolo   per
          l'individuazione della soglia di anomalia. 
              3. Quando  il  criterio  di  aggiudicazione  e'  quello
          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la  congruita'
          delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano  sia
          i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
          agli  altri  elementi  di  valutazione,  entrambi  pari   o
          superiori  ai  quattro  quinti  dei  corrispondenti   punti
          massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo  di  cui  al
          primo periodo e' effettuato ove  il  numero  delle  offerte
          ammesse sia pari o superiore a  tre.  Si  applica  l'ultimo
          periodo del comma 6. 
              3-bis. Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e  2-ter  e'
          effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia  pari  o
          superiore a cinque. 
              4. Le  spiegazioni  di  cui  al  comma  1  possono,  in
          particolare, riferirsi a: 
              a)  l'economia  del  processo  di   fabbricazione   dei
          prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; 
              b) le soluzioni  tecniche  prescelte  o  le  condizioni
          eccezionalmente favorevoli di cui dispone  l'offerente  per
          fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i
          lavori; 
              c) l'originalita' dei lavori,  delle  forniture  o  dei
          servizi proposti dall'offerente. 
              5.  La  stazione  appaltante  richiede  per   iscritto,
          assegnando  al  concorrente  un  termine  non  inferiore  a
          quindici giorni,  la  presentazione,  per  iscritto,  delle
          spiegazioni.  Essa  esclude  l'offerta  solo  se  la  prova
          fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di
          prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di
          cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalita'  di  cui
          al primo periodo, che l'offerta e'  anormalmente  bassa  in
          quanto: 
              a) non rispetta gli obblighi di  cui  all'articolo  30,
          comma 3. 
              b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105; 
              c) sono incongrui gli oneri aziendali  della  sicurezza
          di cui all'articolo 95, comma  10  rispetto  all'entita'  e
          alle  caratteristiche  dei  lavori,  dei  servizi  e  delle
          forniture; 
              d) il  costo  del  personale  e'  inferiore  ai  minimi
          salariali retributivi indicati nelle  apposite  tabelle  di
          cui all'articolo 23, comma 16. 
              6. Non sono  ammesse  giustificazioni  in  relazione  a
          trattamenti salariali minimi inderogabili  stabiliti  dalla
          legge  o  da  fonti  autorizzate  dalla  legge.  Non  sono,
          altresi', ammesse giustificazioni in relazione  agli  oneri
          di sicurezza di cui al piano di sicurezza  e  coordinamento
          previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
          2008, n. 81. La  stazione  appaltante  in  ogni  caso  puo'
          valutare la congruita' di ogni  offerta  che,  in  base  ad
          elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
              7.  La  stazione   appaltante   qualora   accerti   che
          un'offerta e' anormalmente bassa in quanto  l'offerente  ha
          ottenuto un aiuto di  Stato  puo'  escludere  tale  offerta
          unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato
          l'offerente  e  se  quest'ultimo  non  e'   in   grado   di
          dimostrare, entro un termine  sufficiente  stabilito  dalla
          stazione appaltante, che l'aiuto  era  compatibile  con  il
          mercato  interno  ai  sensi  dell'articolo  107  TFUE.   La
          stazione appaltante esclude un'offerta in tali  circostanze
          e informa la Commissione europea. 
              8. Per lavori, servizi e forniture, quando il  criterio
          di  aggiudicazione  e'  quello  del  prezzo  piu'  basso  e
          comunque  per  importi  inferiori  alle   soglie   di   cui
          all'articolo   35,   e   che   non   presentano   carattere
          transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel  bando
          l'esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte   che
          presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
          soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2  e  dei
          commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano  i  commi
          4, 5 e 6. Comunque l'esclusione automatica non opera quando
          il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci. 
              9. La Cabina di  regia  di  cui  all'articolo  212,  su
          richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a
          titolo   di   collaborazione   amministrativa,   tutte   le
          informazioni  a  disposizione,  quali  leggi,  regolamenti,
          contratti   collettivi   applicabili   o   norme   tecniche
          nazionali, relative alle prove e ai documenti  prodotti  in
          relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.». 
              - Il riferimento al testo del citato articolo  163  del
          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
          contratti pubblici) e' riportato nelle note al comma 851. 
          Note al comma 856: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   12,   del
          decreto-legge 3 settembre 2019,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  2  novembre  2019,  n.   128,
          (Disposizioni urgenti per la tutela del  lavoro  e  per  la
          risoluzione di  crisi  aziendali),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 12 (Potenziamento della struttura per le crisi di
          impresa). - 1.  Al  fine  di  potenziare  le  attivita'  di
          prevenzione e soluzione delle crisi  aziendali,  in  deroga
          alla  dotazione  organica  del  Ministero  dello   sviluppo
          economico e fino al 31 dicembre 2022, alla struttura di cui
          all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, sono assegnati fino ad un massimo di dodici funzionari
          di Area III  del  comparto  funzioni  centrali,  dipendenti
          dalle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          dotati delle necessarie competenze ed esperienze in materia
          di politica industriale, analisi e  studio  in  materia  di
          crisi di imprese, in posizione di fuori ruolo o di  comando
          o  altro   analogo   istituto   previsto   dai   rispettivi
          ordinamenti, ai sensi dell'articolo  17,  comma  14,  della
          legge 15 maggio 1997, n.  127,  con  trattamento  economico
          complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione. 
              1-bis.  All'articolo  1,  comma  852,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo e' sostituito dai
          seguenti: «Tale struttura opera in  collaborazione  con  le
          competenti Commissioni parlamentari, nonche' con le regioni
          nel  cui  ambito  si  verificano  le  situazioni  di  crisi
          d'impresa oggetto d'intervento. I parlamentari  eletti  nei
          territori nel cui ambito si  verificano  le  situazioni  di
          crisi  d'impresa  oggetto   d'intervento   possono   essere
          invitati  a  partecipare  ai  lavori  della  struttura.  La
          struttura  di  cui  ai  periodi  precedenti  garantisce  la
          pubblicita' e  la  trasparenza  dei  propri  lavori,  anche
          attraverso idonee strumentazioni informatiche.». 
              2. Agli oneri derivanti dal comma  1,  pari  a  180.000
          euro per l'anno 2019 e a 540.000 euro  per  ciascuno  degli
          anni 2020 e 2021 e a  560.415  euro  per  l'anno  2022,  si
          provvede quanto a 180.000 euro  per  l'anno  2019  mediante
          utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello
          Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, che alla data dell'entrata in vigore
          del  presente  decreto  non  sono  state   riassegnate   ai
          pertinenti programmi e che sono  acquisite  definitivamente
          al bilancio dello  Stato,  e  quanto  a  540.000  euro  per
          ciascuno degli anni 2020  e  2021  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e  per
          l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
          cui all'articolo 1, comma  200,  della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190.». 
          Note al comma 857: 
              - Il testo  della  legge  27  settembre  2007,  n.  167
          concernente la Ratifica ed esecuzione della Convenzione per
          la  salvaguardia  del  patrimonio  culturale   immateriale,
          adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla  XXXII  sessione
          della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni
          Unite per l'educazione, la scienza e la  cultura  (UNESCO),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2007,  n.
          238. 
          Note al comma 859: 
              - Si riporta il testo del comma 138,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
              «Art. 1. - 1.-137. Omissis. 
              138. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali e'  istituito  un
          fondo per la tutela e il rilancio delle  filiere  apistica,
          brassicola, della canapa e della frutta a guscio,  con  una
          dotazione di 10  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  Con
          decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
          forestali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono definiti i criteri e le  modalita'  di
          utilizzo delle risorse del fondo di cui al primo periodo. 
              Omissis.». 
          Note al comma 860: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, della  legge  24
          dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura): 
              «Art.  5  (Documento  programmatico  per   il   settore
          apistico).  -  1.  Per  la  difesa  dell'ambiente  e  delle
          produzioni agroforestali,  ai  fini  dell'applicazione  del
          regolamento  (CE)  n.  1221/97  del  25  giugno  1997,  del
          Consiglio, e successive modificazioni,  e  della  legge  23
          dicembre 1999,  n.  499,  e  successive  modificazioni,  il
          Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano  e  previa  concertazione  con  le   organizzazioni
          professionali agricole rappresentative a livello nazionale,
          con le  unioni  nazionali  di  associazioni  di  produttori
          apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con
          le  organizzazioni  nazionali  degli  apicoltori,  con   le
          organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico  a
          livello nazionale  e  con  le  associazioni  a  tutela  dei
          consumatori, adotta, anche utilizzando le risorse stanziate
          dalla presente  legge  nei  limiti  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 11,  un  documento  programmatico
          contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attivita'
          per il settore apistico, con particolare  riferimento  alle
          seguenti materie: 
              a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e
          promozione  dei  processi  di   tracciabilita'   ai   sensi
          dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
          228; 
              b)  tutela  del  miele  italiano   conformemente   alla
          direttiva 2001/110/CE del 20 dicembre 2001 del Consiglio; 
              c) valorizzazione dei  prodotti  con  denominazione  di
          origine protetta e con indicazione geografica protetta,  ai
          sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92  e  del  regolamento
          (CEE) n. 2082/92 del  14  luglio  1992,  del  Consiglio,  e
          successive  modificazioni,  nonche'  del   miele   prodotto
          secondo il metodo di produzione  biologico,  ai  sensi  del
          regolamento  (CEE)  n.  2092/91  del  24  giugno  1991  del
          Consiglio, e successive modificazioni; 
              d)  sostegno  delle  forme   associative   di   livello
          nazionale tra apicoltori  e  promozione  della  stipula  di
          accordi professionali; 
              e)   sviluppo   dei   programmi   di   ricerca   e   di
          sperimentazione apistica, d'intesa  con  le  organizzazioni
          apistiche; 
              f) integrazione tra apicoltura e agricoltura; 
              g)  indicazioni  generali  sui  limiti  e  divieti  cui
          possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con
          prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api  sulle
          colture  arboree,   erbacee,   ornamentali,   coltivate   e
          spontanee durante il periodo di fioritura; 
              h) individuazione di limiti e  divieti  di  impiego  di
          colture  di  interesse  mellifero  derivanti  da  organismi
          geneticamente modificati; 
              i) incentivazione della pratica  dell'impollinazione  a
          mezzo di api; 
              l)  incentivazione   della   pratica   dell'allevamento
          apistico e del nomadismo; 
              m) tutela  e  sviluppo  delle  cultivar  delle  essenze
          nettarifere, in funzione della biodiversita'; 
              n)  determinazione  degli   interventi   economici   di
          risanamento e di controllo per la lotta contro la  varroasi
          e le altre patologie dell'alveare; 
              o)  potenziamento  e  attuazione  dei   controlli   sui
          prodotti apistici di origine extracomunitaria,  comunitaria
          e nazionale; 
              p) incentivazione dell'insediamento e della  permanenza
          dei giovani nel settore apistico; 
              q)  previsione  di  indennita'  compensative  per   gli
          apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate; 
              r)  salvaguardia  e  selezione  in   purezza   dell'ape
          italiana (Apis mellifera  ligustica  Spinola)  e  dell'Apis
          mellifera sicula Montagano e incentivazione dell'impiego di
          api regine italiane con provenienza da centri di  selezione
          genetica. 
              2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  e
          forestali,  da  emanare  contestualmente  all'adozione  del
          documento di cui al comma  1,  previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          ripartite le risorse statali tra  le  materie  indicate  al
          comma 1. 
              3. Il documento programmatico  ha  durata  triennale  e
          puo' essere aggiornato ogni anno con le medesime  procedure
          di cui al comma 1. 
              4. Al documento programmatico sono allegati: 
              a)   i   programmi   apistici    predisposti,    previa
          concertazione  con   le   organizzazioni   dei   produttori
          apistici, con le organizzazioni  professionali  agricole  e
          con  le  associazioni  degli  apicoltori  e  del  movimento
          cooperativo  operanti  nel  settore  apistico   a   livello
          regionale, da ogni singola regione; 
              b)  i  programmi  interregionali  o  le  azioni  comuni
          riguardanti l'insieme delle regioni, da realizzare in forma
          cofinanziata.». 
          Note al comma 862: 
              -  Il  riferimento  al  testo  del  citato  comma  138,
          dell'articolo 1, della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2021 e bilancio pluriennale per il triennio  2021-2023)  e'
          riportato nelle note al comma 859. 
          Note al comma 863: 
              - Il riferimento al testo del citato  articolo  15-bis,
          del   decreto   legislativo   21   maggio   2018,   n.   74
          (Riorganizzazione  dell'Agenzia  per   le   erogazioni   in
          agricoltura - AGEA  e  per  il  riordino  del  sistema  dei
          controlli  nel  settore   agroalimentare,   in   attuazione
          dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016,  n.  154)  e'
          riportato nelle note al comma 516. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  del  decreto
          legislativo  4   ottobre   2019,   n.   116   (Disposizioni
          integrative e correttive al decreto legislativo  21  maggio
          2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia  per  le
          erogazioni in agricoltura - AGEA  e  per  il  riordino  del
          sistema  dei  controlli  nel  settore  agroalimentare,   in
          attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n.
          154): 
              «Art. 3 (Disposizioni transitorie e finali).  -  1.  Le
          disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
          19  agosto  2016,  n.  175  non  trovano  applicazione  nei
          confronti di SIN S.p.a. per l'esercizio successivo a quello
          in cui si sono perfezionate,  anche  mediante  l'iscrizione
          presso il registro delle  imprese,  le  operazioni  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, lettere p) e r). 
              2. Fino alla sottoscrizione dell'ultimo  degli  accordi
          quadro affidati a seguito della procedura di  gara  di  cui
          all'articolo 1, comma 6-bis,  del  decreto-legge  5  maggio
          2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla  legge  2
          luglio 2015, n. 91, e  al  definitivo  completamento  delle
          relative operazioni  di  subentro,  il  Ministero  e  AGEA,
          tramite  SIN  S.p.a.,  garantiscono  la  continuita'  nella
          gestione e sviluppo del SIAN. 
              3. SIN S.p.a. garantisce al Ministero,  all'AGEA,  alle
          regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano  e  agli
          organismi pagatori il  supporto  tecnico  e  amministrativo
          nella  gestione  e  sviluppo  del  SIAN   nella   fase   di
          transizione e, al  termine  delle  operazioni  di  subentro
          delle  attivita'   relative   all'ultimo   accordo   quadro
          sottoscritto,  anche  prima   del   perfezionamento   delle
          attivita' relative alla trasformazione di SIN S.p.a. di cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera p). 
              4. Con il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri   previsto   all'articolo   1,   comma   4,    del
          decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,  sono  altresi'
          adeguate le strutture  organizzative  del  Ministero  delle
          politiche  agricole  alimentari  e  forestali  al  fine  di
          garantire l'efficiente  esercizio  delle  funzioni  di  cui
          all'articolo 01 del decreto legislativo 21 maggio 2018,  n.
          74, cosi' come  introdotto  dall'articolo  2  del  presente
          decreto. 
              5. Ai fini di cui all'articolo 01, comma 1, lettera b),
          il Ministero, entro il termine perentorio di sei mesi dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto,  istituisce
          il Comitato di cui all'articolo 9, del decreto  legislativo
          21 maggio 2018, n. 74. 
              6. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  agli
          adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              7. In  attuazione  del  presente  decreto  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          le  necessarie  variazioni  di  bilancio  nello  stato   di
          previsione  della  spesa  del  Ministero  delle   politiche
          agricole alimentari e forestali. 
              Omissis.». 
              - Il riferimento al  testo  del  citato  comma  10-bis,
          dell'articolo 14, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
          99 recante disposizioni in materia di soggetti e attivita',
          integrita' aziendale e  semplificazione  amministrativa  in
          agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere  d),
          f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38, e' riportato
          nelle note al comma 516. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  19,  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in  materia
          di societa' a partecipazione pubblica): 
              «Art. 19 (Gestione del personale). -  1.  Salvo  quanto
          previsto dal presente decreto, ai rapporti  di  lavoro  dei
          dipendenti delle societa' a controllo pubblico si applicano
          le disposizioni del capo I, titolo  II,  del  libro  V  del
          codice  civile,  dalle  leggi  sui   rapporti   di   lavoro
          subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia  di
          ammortizzatori  sociali,  secondo  quanto  previsto   dalla
          normativa vigente, e dai contratti collettivi. 
              2. Le societa' a controllo pubblico  stabiliscono,  con
          propri  provvedimenti,   criteri   e   modalita'   per   il
          reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche
          di  derivazione  europea,  di  trasparenza,  pubblicita'  e
          imparzialita' e dei principi di cui all'articolo 35,  comma
          3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  In  caso
          di  mancata  adozione  dei  suddetti  provvedimenti,  trova
          diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3,  del
          decreto legislativo n. 165 del 2001. 
              3. I provvedimenti di cui al comma  2  sono  pubblicati
          sul sito istituzionale della societa'. In caso di mancata o
          incompleta pubblicazione  si  applicano  gli  articoli  22,
          comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
          2013, n. 33. 
              4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del  codice
          civile,  ai  fini  retributivi,  i  contratti   di   lavoro
          stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di
          cui al comma 2, sono nulli. Resta  ferma  la  giurisdizione
          ordinaria  sulla  validita'  dei  provvedimenti   e   delle
          procedure di reclutamento del personale. 
              5. Le  amministrazioni  pubbliche  socie  fissano,  con
          propri  provvedimenti,  obiettivi  specifici,   annuali   e
          pluriennali, sul complesso delle  spese  di  funzionamento,
          ivi  comprese  quelle  per  il  personale,  delle  societa'
          controllate, anche attraverso il contenimento  degli  oneri
          contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto
          di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali
          disposizioni che stabiliscono, a  loro  carico,  divieti  o
          limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del
          settore in cui ciascun soggetto opera. 
              6. Le societa' a  controllo  pubblico  garantiscono  il
          concreto perseguimento degli obiettivi di cui  al  comma  5
          tramite propri provvedimenti da  recepire,  ove  possibile,
          nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede
          di contrattazione di secondo livello. 
              7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e  6
          sono pubblicati sul sito  istituzionale  della  societa'  e
          delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o
          incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22,  comma
          4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
          n. 33. 
              8.   Le   pubbliche   amministrazioni    titolari    di
          partecipazioni  di  controllo  in  societa',  in  caso   di
          reinternalizzazione di funzioni o  servizi  esternalizzati,
          affidati alle societa' stesse, procedono,  prima  di  poter
          effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita'
          di personale  gia'  dipendenti  a  tempo  indeterminato  da
          amministrazioni  pubbliche  e  transitate  alle  dipendenze
          della    societa'    interessata    dal     processo     di
          reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di
          mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.
          165 del 2001 e nel  rispetto  dei  vincoli  in  materia  di
          finanza pubblica e contenimento delle spese  di  personale.
          Il riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti  dei
          posti      vacanti      nelle      dotazioni      organiche
          dell'amministrazione  interessata   e   nell'ambito   delle
          facolta'  assunzionali  disponibili.  La   spesa   per   il
          riassorbimento del personale gia' in precedenza  dipendente
          dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo
          indeterminato  non  rileva   nell'ambito   delle   facolta'
          assunzionali disponibili  e,  per  gli  enti  territoriali,
          anche  del  parametro  di   cui   all'articolo   1,   comma
          557-quater, della legge n. 296 del 2006, a  condizione  che
          venga  fornita  dimostrazione,   certificata   dal   parere
          dell'organo  di  revisione  economico-finanziaria,  che  le
          esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli
          adempimenti  previsti  dall'articolo  6-bis   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e,  in  particolare,  a
          condizione che: 
              a) in corrispondenza del  trasferimento  alla  societa'
          della funzione sia  stato  trasferito  anche  il  personale
          corrispondente alla funzione  medesima,  con  le  correlate
          risorse stipendiali; 
              b)  la   dotazione   organica   dell'ente   sia   stata
          corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale
          non sia stato sostituito; 
              c)  siano  state  adottate  le  necessarie  misure   di
          riduzione   dei   fondi   destinati   alla   contrattazione
          integrativa; 
              d)  l'aggregato  di  spesa  complessiva  del  personale
          soggetto ai vincoli di contenimento sia  stato  ridotto  in
          misura corrispondente alla spesa del  personale  trasferito
          alla societa'. 
              9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da  565
          a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  continuano  ad
          applicarsi fino alla data di pubblicazione del  decreto  di
          cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non  oltre  il  31
          dicembre 2017.».