art. 1 note (parte 26)

           	
				
 
          Note al comma 873: 
              - Si riporta il testo del comma  26,  dell'articolo  1,
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): 
              «Art. 1. - 1.-25. Omissis. 
              26. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  istituito  un  fondo
          finalizzato all'erogazione  di  contributi  ai  comuni  per
          l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi  di
          demolizione di  opere  abusive,  con  una  dotazione  di  5
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2018  e  2019.  Con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  e  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto  1997,  n.  281,  sono  definiti   i   criteri   per
          l'utilizzazione  e  per  la  ripartizione  del   fondo.   I
          contributi  sono  erogati  sulla   base   delle   richieste
          adeguatamente corredate della documentazione amministrativa
          e contabile relativa alle demolizioni  da  eseguire  ovvero
          delle risultanze delle attivita' di accertamento tecnico  e
          di predisposizione degli atti finalizzati  all'acquisizione
          dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni  e
          delle regioni. 
              Omissis.». 
              - Il riferimento al testo dell'articolo  34-ter,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica) e' riportato nelle note al comma 654. 
          Note al comma 881: 
              - Si riporta il testo del  comma  687  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 686. Omissis. 
              687.  La  dirigenza  amministrativa,  professionale   e
          tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione
          della mancata attuazione nei termini previsti della  delega
          di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge  7
          agosto 2015, n. 124, rimane nei  ruoli  del  personale  del
          Servizio sanitario nazionale. Per il triennio 2022-2024, la
          dirigenza  amministrativa,  professionale  e  tecnica   del
          Servizio  sanitario  nazionale,  in  considerazione   della
          mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui
          all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7  agosto
          2015, n. 124, e' compresa  nell'area  della  contrattazione
          collettiva della sanita' nell'ambito dell'apposito  accordo
          stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              Omissis.». 
          Note al comma 884: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   7,   decreto
          legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia
          di  rapporto  di  impiego  del  personale  della   carriera
          prefettizia, a norma dell'articolo 10 della  L.  28  luglio
          1999, n. 2669), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 7 (Progressione in carriera). - 1.  Il  passaggio
          alla  qualifica  di  viceprefetto  avviene,   con   cadenza
          annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di
          ogni anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono
          ammessi i viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e  sei
          mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera. 
              2. I funzionari positivamente  valutati  ai  sensi  del
          comma  1  sono  ammessi  al  corso  di  formazione  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, lettera a). Il corso di formazione
          si conclude con un esame finale  a  seguito  del  quale  al
          funzionario  e'  attribuito  un   punteggio   espresso   in
          centesimi. La graduatoria, formata sulla base  della  media
          tra  i  punteggi  conseguiti   in   sede   di   valutazione
          comparativa per  l'ammissione  al  corso  di  formazione  e
          nell'esame finale, determina la posizione  di  ruolo  nella
          qualifica di viceprefetto. 
              3. Le modalita' di svolgimento del corso di  formazione
          sono  stabilite  dal  comitato   direttivo   della   scuola
          superiore dell'amministrazione dell'interno. 
              4.  Le  promozioni  alla  qualifica   di   viceprefetto
          decorrono  agli  effetti  giuridici  ed  economici  dal  1°
          gennaio dell'anno successivo a quello  nel  quale  si  sono
          verificate le vacanze. 
              5.   Con   cadenza   triennale    il    consiglio    di
          amministrazione    effettua,    agli     esclusivi     fini
          dell'aggiornamento delle posizioni nei ruoli di  anzianita'
          dei  viceprefetti  e   dei   viceprefetti   aggiunti,   una
          valutazione dei titoli di servizio di cui  all'articolo  8,
          comma 1. A tali fini  vengono  rispettivamente  valutati  i
          viceprefetti e i viceprefetti aggiunti con almeno tre  anni
          di   servizio   nella   qualifica.    Il    consiglio    di
          amministrazione, per i viceprefetti, provvede  su  proposta
          di  una  commissione  nominata  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, composta da tre prefetti, di cui  uno  scelto
          tra quelli preposti alle  attivita'  di  valutazione  e  di
          controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          286, e due scelti tra prefetti che abbiano svolto incarichi
          di funzione in ambito sia centrale che  periferico;  per  i
          viceprefetti aggiunti, su proposta della commissione per la
          progressione in carriera prevista dall'articolo 17.». 
          Note al comma 887: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 23, del decreto del
          Presidente della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092
          (Approvazione del testo unico delle norme  sul  trattamento
          di  quiescenza  dei  dipendenti  civili  e  militari  dello
          Stato), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 23 (Servizio del  personale  dell'Amministrazione
          degli affari esteri in residenze disagiate). - Il  servizio
          nelle residenze disagiate e particolarmente  disagiate  del
          personale  del  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
          cooperazione  internazionale  e'  computato   conformemente
          all'arti-colo  144  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 144 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  5  gennaio   1967,   n.   18
          (Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari  esteri),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 144 (Residenze  disagiate).  -  Con  decreto  del
          Ministro degli affari esteri, di concerto con  il  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
          sono stabilite le residenze da considerarsi  disagiate  per
          le condizioni di vita o di clima, tenendo anche conto della
          notevole  distanza   dall'Italia,   e   le   residenze   da
          considerarsi particolarmente disagiate per le piu'  gravose
          condizioni di vita o di clima. 
              Il  servizio  prestato  nelle  residenze  disagiate   e
          particolarmente   disagiate   e'   computato,   a   domanda
          dell'interessato o dei superstiti aventi causa, ai fini del
          trattamento di quiescenza, con un  aumento  rispettivamente
          di sei e di nove dodicesimi, nei  limiti  massimi  previsti
          dalla  normativa  vigente.  Nel  servizio   suddetto   sono
          computati i  periodi  di  viaggio  da  una  ad  altra  sede
          disagiata e di congedo ordinario o di ferie. Il  dipendente
          in costanza di servizio o i superstiti aventi causa possono
          rinunciare alle maggiorazioni gia' acquisite  relativamente
          ai periodi di servizio anteriori al 1° luglio 2015  le  cui
          quote  di  pensione   sono   calcolate   con   il   sistema
          contributivo. Non possono essere  oggetto  di  rinuncia  le
          maggiorazioni  gia'  utilizzate  per  la  liquidazione   di
          trattamenti pensionistici. Il  dipendente  in  costanza  di
          servizio o i superstiti  aventi  causa  possono  rinunciare
          alle maggiorazioni gia' acquisite relativamente ai  periodi
          di servizio anteriori al 1° luglio 2015  le  cui  quote  di
          pensione sono calcolate con il  sistema  contributivo.  Non
          possono essere oggetto di rinuncia  le  maggiorazioni  gia'
          utilizzate   per    la    liquidazione    di    trattamenti
          pensionistici. 
              Ai fini del computo del servizio  in  particolari  sedi
          richiesto dagli articoli 107, 122  e  127,  il  periodo  di
          servizio  nelle  residenze  particolarmente  disagiate   e'
          valutato con un aumento di sei dodicesimi. 
              Il    personale    in    servizio    nelle    residenze
          particolarmente disagiate e' trasferito  a  richiesta  dopo
          due anni di effettiva permanenza  nella  stessa  residenza.
          Salvo  che  con  il   consenso   dell'interessato   o   per
          particolari esigenze di servizio, il predetto personale non
          puo' essere destinato a prestare servizio  consecutivamente
          in altra sede particolarmente disagiata.». 
          Note al comma 888: 
              - Si riporta la  tabella  1  allegata  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  19  maggio   2010,   n.   95
          (Riorganizzazione del  Ministero  degli  affari  esteri,  e
          della cooperazione internazionale a norma dell'articolo  74
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133),  come
          modificata dalla presente legge: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
          Note al comma 900: 
              - Si riporta il testo degli articoli 4,  5  e  6  della
          legge  3   aprile   2001,   n.   138   (Classificazione   e
          quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia
          di accertamenti oculistici): 
              «Art. 4 (Definizione di  ipovedenti  gravi).  -  1.  Si
          definiscono ipovedenti gravi: 
              a) coloro che hanno un residuo visivo non  superiore  a
          1/10 in entrambi gli occhi o  nell'occhio  migliore,  anche
          con eventuale correzione; 
              b) coloro il  cui  residuo  perimetrico  binoculare  e'
          inferiore al 30 per cento.». 
              «Art. 5 (Definizione di ipovedenti medio-gravi).  -  1.
          Ai fini della presente  legge,  si  definiscono  ipovedenti
          medio-gravi: 
              a) coloro che hanno un residuo visivo non  superiore  a
          2/10 in entrambi gli occhi o  nell'occhio  migliore,  anche
          con eventuale correzione; 
              b) coloro il  cui  residuo  perimetrico  binoculare  e'
          inferiore al 50 per cento.». 
              «Art. 6 (Definizione di  ipovedenti  lievi).  -  1.  Si
          definiscono ipovedenti lievi: 
              a) coloro che hanno un residuo visivo non  superiore  a
          3/10 in entrambi gli occhi o  nell'occhio  migliore,  anche
          con eventuale correzione; 
              b) coloro il  cui  residuo  perimetrico  binoculare  e'
          inferiore al 60 per cento.». 
          Note al comma 903: 
              - Il riferimento al testo del  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n.  42  (Codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge  6  luglio
          2002, n. 137) e' riportato nelle note al comma 426. 
          Note al comma 905: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  10  e  12  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137): 
              «Art. 10 (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali  le
          cose  immobili  e  mobili  appartenenti  allo  Stato,  alle
          regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche'  ad
          ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
          private  senza  fine  di  lucro,  ivi  compresi  gli   enti
          ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,   che   presentano
          interesse    artistico,     storico,     archeologico     o
          etnoantropologico. 
              2. Sono inoltre beni culturali: 
              a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e  altri
          luoghi espositivi dello Stato, delle regioni,  degli  altri
          enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro  ente  ed
          istituto pubblico; 
              b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle
          regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di
          ogni altro ente ed istituto pubblico; 
              c) le raccolte librarie delle biblioteche dello  Stato,
          delle regioni,  degli  altri  enti  pubblici  territoriali,
          nonche'  di  ogni  altro  ente  e  istituto  pubblico,   ad
          eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni  delle
          biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
              3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
          la dichiarazione prevista dall'articolo 13: 
              a) le cose immobili e mobili che  presentano  interesse
          artistico,  storico,   archeologico   o   etnoantropologico
          particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
          da quelli indicati al comma 1; 
              b) gli archivi e i singoli  documenti,  appartenenti  a
          privati, che rivestono  interesse  storico  particolarmente
          importante; 
              c) le raccolte librarie,  appartenenti  a  privati,  di
          eccezionale interesse culturale; 
              d) le cose immobili e mobili, a chiunque  appartenenti,
          che rivestono un interesse,  particolarmente  importante  a
          causa  del  loro  riferimento  con  la   storia   politica,
          militare,  della  letteratura,  dell'arte,  della  scienza,
          della tecnica, dell'industria e della  cultura  in  genere,
          ovvero quali testimonianze dell'identita'  e  della  storia
          delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se  le
          cose rivestono altresi' un valore testimoniale o  esprimono
          un  collegamento  identitario  o  civico   di   significato
          distintivo   eccezionale,   il   provvedimento    di    cui
          all'articolo 13 puo' comprendere, anche su istanza di uno o
          piu' comuni o della regione, la dichiarazione di  monumento
          nazionale; 
              d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano
          un   interesse   artistico,   storico,    archeologico    o
          etnoantropologico  eccezionale  per   l'integrita'   e   la
          completezza del patrimonio culturale della Nazione; 
              e)  le  collezioni  o  serie  di  oggetti,  a  chiunque
          appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle  indicate
          al comma 2  e  che,  per  tradizione,  fama  e  particolari
          caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
          storica,  archeologica,  numismatica  o  etnoantropologica,
          rivestano come complesso un eccezionale interesse. 
              4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1  e  al
          comma 3, lettera a): 
              a)  le  cose  che  interessano  la  paleontologia,   la
          preistoria e le primitive civilta'; 
              b) le cose di interesse numismatico  che,  in  rapporto
          all'epoca, alle tecniche  e  ai  materiali  di  produzione,
          nonche' al contesto di riferimento,  abbiano  carattere  di
          rarita' o di pregio; 
              c)  i  manoscritti,  gli  autografi,  i  carteggi,  gli
          incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni,  con
          relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
              d) le carte geografiche e gli spartiti musicali  aventi
          carattere di rarita' e di pregio; 
              e) le fotografie, con relativi negativi e  matrici,  le
          pellicole cinematografiche ed  i  supporti  audiovisivi  in
          genere, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
              f)  le  ville,  i  parchi  e  i  giardini  che  abbiano
          interesse artistico o storico; 
              g) le pubbliche  piazze,  vie,  strade  e  altri  spazi
          aperti urbani di interesse artistico o storico; 
              h)  i   siti   minerari   di   interesse   storico   od
          etnoantropologico; 
              i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico,
          storico od etnoantropologico; 
              l) le architetture rurali aventi interesse  storico  od
          etnoantropologico quali testimonianze dell'economia  rurale
          tradizionale. 
              5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e  178,  non
          sono soggette alla disciplina del presente titolo  le  cose
          indicate al comma 1 e al comma 3, lettere  a)  ed  e),  che
          siano opera di autore  vivente  o  la  cui  esecuzione  non
          risalga ad oltre settanta anni, nonche' le cose indicate al
          comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore  vivente
          o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.». 
              «Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). -  1.  Le
          cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera  di
          autore non piu' vivente e  la  cui  esecuzione  risalga  ad
          oltre settanta  anni,  sono  sottoposte  alle  disposizioni
          della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata
          la verifica di cui al comma 2. 
              2. I competenti organi del Ministero,  d'ufficio  o  su
          richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
          corredata dai  relativi  dati  conoscitivi,  verificano  la
          sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
          o etnoantropologico nelle cose di cui  al  comma  1,  sulla
          base di  indirizzi  di  carattere  generale  stabiliti  dal
          Ministero medesimo al fine  di  assicurare  uniformita'  di
          valutazione. 
              3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
          al comma 2  e'  corredata  da  elenchi  dei  beni  e  dalle
          relative   schede   descrittive.   I   criteri    per    la
          predisposizione degli elenchi, le  modalita'  di  redazione
          delle schede descrittive e di  trasmissione  di  elenchi  e
          schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
          concerto con l'Agenzia del demanio e, per i  beni  immobili
          in uso  all'amministrazione  della  difesa,  anche  con  il
          concerto della competente direzione generale dei  lavori  e
          del demanio. Il Ministero  fissa,  con  propri  decreti,  i
          criteri  e  le  modalita'  per  la  predisposizione  e   la
          presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
          documentazione conoscitiva, da parte degli  altri  soggetti
          di cui al comma 1. 
              4. Qualora nelle cose sottoposte  a  verifica  non  sia
          stato riscontrato l'interesse di cui al comma  2,  le  cose
          medesime sono escluse dall'applicazione delle  disposizioni
          del presente Titolo. 
              5. Nel caso di verifica  con  esito  negativo  su  cose
          appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e  degli
          altri enti pubblici territoriali, la  scheda  contenente  i
          relativi dati e' trasmessa ai competenti  uffici  affinche'
          ne dispongano la  sdemanializzazione  qualora,  secondo  le
          valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
          altre ragioni di pubblico interesse. 
              6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
          per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione  sono
          liberamente alienabili, ai fini del presente codice. 
              7. L'accertamento  dell'interesse  artistico,  storico,
          archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
          agli indirizzi generali di  cui  al  comma  2,  costituisce
          dichiarazione ai sensi  dell'articolo  13  ed  il  relativo
          provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
          15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
          disposizioni del presente Titolo. 
              8. Le schede descrittive degli immobili  di  proprieta'
          dello  Stato  oggetto  di  verifica  con  esito   positivo,
          integrate  con  il  provvedimento  di  cui  al   comma   7,
          confluiscono in un archivio informatico, conservato  presso
          il Ministero e accessibile al Ministero e  all'Agenzia  del
          demanio,  per  finalita'  di  monitoraggio  del  patrimonio
          immobiliare  e  di  programmazione  degli   interventi   in
          funzione delle rispettive competenze istituzionali. 
              9. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          alle cose di cui al comma 1 anche qualora  i  soggetti  cui
          esse appartengono mutino in qualunque modo la  loro  natura
          giuridica. 
              10. Il  procedimento  di  verifica  si  conclude  entro
          centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.». 
          Note al comma 907: 
              -  Il  riferimento  al  testo  dell'articolo  183   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19)  e'  riportato
          nelle note al comma 799. 
          Note al comma 913: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito): 
              «Art.   25   (Cartella   di   pagamento).   -   1.   Il
          concessionario  notifica  la  cartella  di  pagamento,   al
          debitore iscritto a ruolo o al  coobbligato  nei  confronti
          dei quali  procede,  a  pena  di  decadenza,  entro  il  31
          dicembre: 
              a) del terzo anno successivo a quello di  presentazione
          della  dichiarazione,  ovvero  a  quello  di  scadenza  del
          versamento dell'unica o ultima rata se il  termine  per  il
          versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade
          oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la  dichiarazione  e'
          presentata, per le somme che  risultano  dovute  a  seguito
          dell'attivita'  di  liquidazione   prevista   dall'articolo
          36-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto anno  successivo
          a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto
          d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi  degli
          articoli 19 e 20 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              b) del quarto anno successivo a quello di presentazione
          della dichiarazione, per le somme che  risultano  dovute  a
          seguito  dell'attivita'  di  controllo   formale   prevista
          dall'articolo 36-ter  del  citato  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 600 del 1973; 
              c)  del  secondo  anno  successivo  a  quello  in   cui
          l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme  dovute
          in base agli accertamenti dell'ufficio; 
              c-bis) del terzo anno successivo a quello  di  scadenza
          dell'ultima rata del  piano  di  rateazione  per  le  somme
          dovute a seguito degli inadempimenti  di  cui  all'articolo
          15-ter. 
              1-bis. In deroga alle  disposizioni  del  comma  1,  il
          concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di
          decadenza: 
              a) per i crediti anteriori alla data  di  pubblicazione
          del ricorso per l'ammissione al concordato  preventivo  nel
          registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo,  entro
          il 31 dicembre del terzo anno successivo: 
              1)  alla   pubblicazione   del   decreto   che   revoca
          l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la
          mancata approvazione ai sensi degli articoli 173 e 179  del
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
              2) alla pubblicazione della sentenza  che  dichiara  la
          risoluzione o l'annullamento del concordato  preventivo  ai
          sensi del combinato disposto degli articoli 186, 137 e  138
          del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
              b)   per   i   crediti   rientranti   nell'accordo   di
          ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora iscritti  a
          ruolo  alla  data  di  presentazione  della   proposta   di
          transazione fiscale  di  cui  all'articolo  182-ter,  sesto
          comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro il 31
          dicembre  del  terzo  anno  successivo  alla  scadenza  del
          termine di cui al settimo comma dell'articolo  182-ter  del
          regio  decreto  16  marzo  1942,  n.   267,   ovvero   alla
          pubblicazione della sentenza  che  dichiara  l'annullamento
          dell'accordo; 
              c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori
          alla data di pubblicazione della  proposta  di  accordo  di
          composizione della  crisi  da  sovraindebitamento  o  della
          proposta di piano del consumatore, entro il 31 dicembre del
          terzo anno successivo: 
              1) alla  pubblicazione  del  decreto  che  dichiara  la
          risoluzione o l'annullamento dell'accordo  di  composizione
          della crisi da sovraindebitamento, ai  sensi  dell'articolo
          14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la  cessazione
          degli effetti  dell'accordo,  ai  sensi  dell'articolo  11,
          comma 5, o dell'articolo 12, comma 4, della medesima  legge
          n. 3 del 2012; 
              2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara
          la cessazione degli effetti del piano del  consumatore,  ai
          sensi dell'articolo 11, comma 5,  e  dell'articolo  12-ter,
          comma 4, della legge n. 3 del 2012. 
              1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure
          di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1-bis  viene
          dichiarato il fallimento del  debitore,  il  concessionario
          procede all'insinuazione al passivo ai sensi  dell'articolo
          87, comma 2, senza necessita' di notificare la cartella  di
          pagamento. 
              2. La cartella di pagamento, redatta in conformita'  al
          modello approvato con decreto del Ministero delle  finanze,
          contiene l'intimazione ad  adempiere  l'obbligo  risultante
          dal  ruolo  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla
          notificazione, con  l'avvertimento  che,  in  mancanza,  si
          procedera' ad esecuzione forzata. 
              2-bis.  La  cartella  di   pagamento   contiene   anche
          l'indicazione della data in cui  il  ruolo  e'  stato  reso
          esecutivo. 
              3. Ai fini della scadenza del termine di  pagamento  il
          sabato e' considerato giorno festivo.». 
          Note al comma 914: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  111  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385(Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria  e  creditizia)  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 111 (Microcredito). - 1. In  deroga  all'articolo
          106, comma 1, i soggetti iscritti in  un  apposito  elenco,
          possono  concedere  finanziamenti  a  persone   fisiche   o
          societa' di persone o societa' a  responsabilita'  limitata
          semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice  civile  o
          associazioni  o  societa'  cooperative,   per   l'avvio   o
          l'esercizio  di  attivita'  di   lavoro   autonomo   o   di
          microimpresa, a condizione  che  i  finanziamenti  concessi
          abbiano le seguenti caratteristiche: 
              a) siano di ammontare non superiore a euro 75.000,00  e
          non siano assistiti da garanzie reali; 
              b) (abrogata); 
              c) siano  accompagnati  dalla  prestazione  di  servizi
          ausiliari  di  assistenza  e  monitoraggio   dei   soggetti
          finanziati. 
              1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di  cui
          al comma 1 possono concedere  finanziamenti  a  societa'  a
          responsabilita' limitata senza le limitazioni indicate  nel
          comma  1,  lettera  a),  e  comunque  per  un  importo  non
          superiore ad euro 100.000,00. 
              2. L'iscrizione  nell'elenco  di  cui  al  comma  1  e'
          subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: 
              a) forma di societa' per  azioni,  in  accomandita  per
          azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa; 
              b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello
          stabilito ai sensi del comma 5; 
              c) requisiti di onorabilita' dei soci  di  controllo  o
          rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita' degli
          esponenti aziendali, ai sensi del comma 5; 
              d) oggetto sociale limitato alle sole attivita' di  cui
          al  comma  1,   nonche'   alle   attivita'   accessorie   e
          strumentali; 
              e) presentazione di un programma di attivita'. 
              3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in  via
          non prevalente finanziamenti  anche  a  favore  di  persone
          fisiche  in  condizioni   di   particolare   vulnerabilita'
          economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano
          di importo massimo di euro 10.000, non siano  assistiti  da
          garanzie reali, siano  accompagnati  dalla  prestazione  di
          servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano  lo  scopo
          di  consentire  l'inclusione  sociale  e  finanziaria   del
          beneficiario e siano prestati a condizioni piu'  favorevoli
          di quelle prevalenti sul mercato. 
              3-bis. Nel caso di esercizio dell'attivita' di  cui  al
          comma 3, questa attivita' e quella di cui al comma 1 devono
          essere esercitate congiuntamente. 
              4. In deroga all'articolo  106,  comma  1,  i  soggetti
          giuridici  senza  fini  di   lucro,   in   possesso   delle
          caratteristiche individuate ai sensi del  comma  5  nonche'
          dei requisiti previsti dal comma  2,  lettera  c),  possono
          svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi  adeguati
          a consentire il mero recupero  delle  spese  sostenute  dal
          creditore. 
              5. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la  Banca  d'Italia,  emana  disposizioni   attuative   del
          presente articolo, anche disciplinando: 
              a) requisiti  concernenti  i  beneficiari  e  le  forme
          tecniche dei finanziamenti, prevedendo comunque una  durata
          dei finanziamenti fino a quindici anni; 
              b)  limiti  oggettivi,   riferiti   al   volume   delle
          attivita',   alle   condizioni   economiche   applicate   e
          all'ammontare  massimo  dei  singoli  finanziamenti,  anche
          modificando i limiti stabiliti dal comma 1,  lettera  a)  e
          dal comma 3, escludendo comunque alcun tipo di  limitazione
          riguardante  i  ricavi,  il  livello  di  indebitamento   e
          l'attivo patrimoniale; 
              c) le  caratteristiche  dei  soggetti  che  beneficiano
          della deroga prevista dal comma 4; 
              d) le informazioni da fornire alla clientela. 
              5-bis.  L'utilizzo  del  sostantivo   microcredito   e'
          subordinato alla concessione di  finanziamenti  secondo  le
          caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.». 
          Note al comma 915: 
              - Si riporta il testo del comma  237,  dell'articolo  1
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
              «Art. 1. - 1. - 236. Omissis. 
              237. Il termine  previsto  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  scade  il
          18 giugno 2020. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  8  agosto  2019
          (Presentazione  delle  istanze  di  indennizzo   al   Fondo
          indennizzo risparmiatori): 
              «Art. 1 (Decorrenza del termine di presentazione  delle
          istanze di indennizzo). - 1. Ai fini della erogazione delle
          prestazioni  del  Fondo  indennizzo   risparmiatori   (FIR)
          istituito dall'art. 1, comma 493, della legge  30  dicembre
          2018, n. 145, le domande di indennizzo, corredate di idonea
          documentazione,  sono   inviate   esclusivamente   in   via
          telematica entro  il  termine  di  centottanta  giorni  (4)
          decorrenti  dal   giorno   successivo   alla   data   della
          pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
          della  Repubblica  italiana,  secondo  moduli   informatici
          rinvenibili  e  compilabili  tramite  apposita  piattaforma
          informatica     accessibile     all'indirizzo      internet
          https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it e gestita da
          Consap S.p.a., individuata allo scopo ai sensi dell'art. 1,
          comma 501-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'art. 8,
          comma 5, del decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze del 10 maggio 2019.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  493  a  506,
          dell'articolo 1, della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
              «Art. 1. - 1.-492. Omissis. 
              493. Per la tutela del risparmio e per il rispetto  del
          dovere   di   disciplinare,   coordinare   e    controllare
          l'esercizio del credito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un
          Fondo indennizzo risparmiatori  (FIR),  con  una  dotazione
          iniziale di 525 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2019, 2020 e 2021. Il FIR eroga  indennizzi  a  favore  dei
          risparmiatori come definiti al comma 494 che  hanno  subito
          un  pregiudizio  ingiusto  da  parte  di  banche   e   loro
          controllate  aventi  sede  legale  in  Italia,   poste   in
          liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015
          e prima del 1° gennaio 2018, in  ragione  delle  violazioni
          massive  degli   obblighi   di   informazione,   diligenza,
          correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza,  ai  sensi
          del  testo  unico  delle   disposizioni   in   materia   di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
              494.  Hanno  accesso  alle  prestazioni   del   FIR   i
          risparmiatori, persone fisiche,  imprenditori  individuali,
          anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni  di
          volontariato e le associazioni  di  promozione  sociale  di
          cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice  del
          Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,
          n.  117,  nonche'  le  microimprese,  come  definite  dalla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
          2003, che occupano meno di dieci persone  e  realizzano  un
          fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori
          a 2 milioni di euro,  in  possesso  delle  azioni  e  delle
          obbligazioni subordinate delle banche di cui al  comma  493
          alla data  del  provvedimento  di  messa  in  liquidazione,
          ovvero i loro successori mortis causa,  o  il  coniuge,  il
          soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio
          o di fatto di cui alla legge  20  maggio  2016,  n.  76,  i
          parenti entro il secondo grado,  ove  siano  succeduti  nel
          possesso dei predetti  strumenti  finanziari  in  forza  di
          trasferimento a titolo particolare per atto tra  vivi;  nei
          casi di trasferimento tra vivi successivi  al  30  dicembre
          2018 rilevano i requisiti reddituali  e  patrimoniali  e  i
          limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo
          al dante causa in  relazione  al  complesso  di  azioni  od
          obbligazioni da questi detenute. 
              495.  Sono  in  ogni  caso  esclusi  dall'accesso  alle
          prestazioni del  FIR  le  controparti  qualificate  di  cui
          all'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del testo unico
          di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  i
          clienti  professionali,  di  cui  ai  commi  2-quinquies  e
          2-sexies del medesimo articolo 6. 
              496. La misura dell'indennizzo per gli azionisti di cui
          al comma 494 e' commisurata al 30 per cento  del  costo  di
          acquisto, in caso di  unico  acquisto,  ovvero  del  prezzo
          medio, in caso di piu' acquisti, inclusi gli oneri  fiscali
          sostenuti  anche  durante  il  periodo  di  possesso  delle
          azioni, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro
          per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento,
          entro tale limite,  puo'  essere  incrementata  qualora  in
          ciascuno  degli  anni  2019,   2020   e   2021   le   somme
          complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il  piano
          di  riparto  siano  inferiori  alla  previsione  di   spesa
          dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto  dei  limiti
          di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo
          esaurimento, fermo restando quanto previsto al  comma  499.
          All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di
          riparto, puo' essere corrisposto  fino  al  100  per  cento
          dell'importo dell'indennizzo deliberato  dalla  Commissione
          tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio,
          ove cio' non pregiudichi  la  parita'  di  trattamento  dei
          soggetti istanti legittimati. 
              497. La misura dell'indennizzo per gli  obbligazionisti
          subordinati di cui al comma 494 e' commisurata  al  95  per
          cento del costo di acquisto,  inclusi  gli  oneri  fiscali,
          entro il limite massimo complessivo  di  100.000  euro  per
          ciascun risparmiatore. La percentuale  del  95  per  cento,
          entro tale limite,  puo'  essere  incrementata  qualora  in
          ciascuno  degli  anni  2019,   2020   e   2021   le   somme
          complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il  piano
          di  riparto  siano  inferiori  alla  previsione  di   spesa
          dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto  dei  limiti
          di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo
          esaurimento, fermo restando quanto previsto al  comma  499.
          All'obbligazionista, in attesa  della  predisposizione  del
          piano di riparto, puo' essere corrisposto fino al  100  per
          cento   dell'importo   dell'indennizzo   deliberato   dalla
          Commissione tecnica a seguito del completamento  dell'esame
          istruttorio,  ove  cio'  non  pregiudichi  la  parita'   di
          trattamento dei soggetti istanti legittimati. 
              498. Le somme erogate a norma dell'articolo  11,  comma
          1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018,  n.  108,
          sono assegnate a titolo di indennizzo ai sensi del  secondo
          periodo  del  comma  493.  Conseguentemente,  il   FIR   e'
          surrogato  nei  diritti  del  risparmiatore  per  l'importo
          corrisposto. 
              499. L'indennizzo di cui al comma 496 e' corrisposto al
          netto  di  eventuali  rimborsi   ricevuti   a   titolo   di
          transazione con le banche di cui al comma  493  nonche'  di
          ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento. A tal
          fine, il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD),
          attraverso la collaborazione del sistema bancario  e  delle
          banche in liquidazione, documenta il costo  di  acquisto  e
          l'incasso di somme derivanti da altre forme di  indennizzo,
          ristoro, rimborso o risarcimento. 
              500. L'indennizzo di cui al comma 497 e' corrisposto al
          netto  di  eventuali  rimborsi   ricevuti   a   titolo   di
          transazione con le banche di cui al comma  493  nonche'  di
          ogni altra  forma  di  ristoro,  rimborso  o  risarcimento,
          nonche'  del  differenziale  cedole  percepite  rispetto  a
          titoli di Stato di durata equivalente. A tal fine, il Fondo
          interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso  la
          collaborazione del  sistema  bancario  e  delle  banche  in
          liquidazione, documenta il costo di acquisto e l'incasso di
          somme derivanti da  altre  forme  di  indennizzo,  ristoro,
          rimborso o risarcimento, nonche' del differenziale tasso di
          rendimento delle cedole  percepite  rispetto  a  titoli  di
          Stato con scadenza equivalente  determinato  ai  sensi  dei
          commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto-legge  3  maggio
          2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          giugno 2016, n. 119. 
              501. Il  FIR  opera  entro  i  limiti  della  dotazione
          finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le
          modalita' di  presentazione  della  domanda  di  indennizzo
          nonche' i piani di riparto delle risorse  disponibili.  Con
          il  medesimo  decreto  e'  istituita  e  disciplinata   una
          Commissione  tecnica   per:   l'esame   delle   domande   e
          l'ammissione all'indennizzo  del  FIR;  la  verifica  delle
          violazioni massive, nonche' della sussistenza del nesso  di
          causalita'  tra  le  medesime  e  il   danno   subito   dai
          risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo  da  parte  del
          FIR.  Le  suddette   verifiche   possono   avvenire   anche
          attraverso  la  preventiva  tipizzazione  delle  violazioni
          massive e la corrispondente identificazione degli  elementi
          oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo
          puo' essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi
          delle procedure di  definizione  delle  istanze  presentate
          entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non
          tassativo,  le  fattispecie  di  violazioni   massive.   Il
          suddetto procedimento non si applica  ai  casi  di  cui  al
          comma 502-bis. La citata  Commissione  e'  composta  da  un
          numero di membri non superiore a quattordici,  in  possesso
          di   idonei   requisiti   di   competenza,    indipendenza,
          onorabilita'  e  probita'.  Con  successivo   decreto   del
          Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono  nominati  i
          componenti della  Commissione  tecnica  e  determinati  gli
          emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di
          1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni  2019,  2020  e
          2021.  Ai  relativi   oneri   si   provvede   mediante   la
          corrispondente riduzione della dotazione del  FIR.  Qualora
          l'importo dei compensi da attribuire  ai  componenti  della
          Commissione tecnica risulti inferiore  al  predetto  limite
          massimo, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  l'importo  eccedente  confluisce  nel   FIR.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La  domanda
          di   indennizzo,   corredata   di   idonea   documentazione
          attestante i requisiti di cui  al  comma  494,  e'  inviata
          entro il termine di  centottanta  giorni  decorrenti  dalla
          data  individuata  con  apposito   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze.   La   prestazione   di
          collaborazione  nella  presentazione  della  domanda  e  le
          attivita'  conseguenti  non  rientrano  nell'ambito   delle
          prestazioni forensi e non danno luogo a compenso. 
              501.1. Su richiesta dei risparmiatori,  la  Commissione
          tecnica acquisisce le eventuali  decisioni,  giudiziali  ed
          extragiudiziali, utili all'esame delle domande. 
              501-bis. Le attivita' di  supporto  per  l'espletamento
          delle funzioni della Commissione tecnica di  cui  al  comma
          501 sono  affidate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,   nel    rispetto    dei    pertinenti    principi
          dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea,
          a  societa'  a  capitale  interamente  pubblico,   su   cui
          l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo
          a quello esercitato su  propri  servizi  e  che  svolge  la
          propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti  della
          predetta amministrazione. Gli oneri  e  le  spese  relative
          alle  predette  attivita'  sono  a  carico  delle   risorse
          finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo
          di 12,5 milioni di euro. La Commissione tecnica di  cui  al
          comma 501, attraverso la societa' di cui al primo  periodo,
          puo' effettuare, anche successivamente alle  erogazioni,  i
          riscontri  necessari  per  verificare  la  sussistenza  del
          requisito relativo al patrimonio  mobiliare  di  proprieta'
          del risparmiatore, di  cui  al  comma  502-bis,  dichiarato
          nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine  delle
          informazioni  risultanti  dalle  banche  di  dati  detenute
          dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle  della  sezione
          dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi sesto
          e undicesimo, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          29  settembre   1973,   n.   605,   alimentata   ai   sensi
          dell'articolo 11, comma 2,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. Per la  verifica  della  sussistenza
          del  requisito  relativo   al   patrimonio   mobiliare   di
          proprieta'  del  risparmiatore,   con   provvedimento   del
          Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta  della
          Commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle entrate e  il
          Garante  per  la  protezione  dei  dati   personali,   sono
          individuate le tipologie di informazioni riscontrabili,  le
          modalita' di effettuazione dei controlli  e  le  misure  di
          sicurezza adeguate ai rischi di accesso non  autorizzato  o
          di trattamento non consentito o non conforme alle finalita'
          della raccolta. L'attivita' posta  in  essere  dall'Agenzia
          delle entrate e' svolta nell'ambito  delle  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              502. I risparmiatori  di  cui  al  comma  502-bis  sono
          soddisfatti con priorita' a valere sulla dotazione del FIR. 
              502-bis. Previo accertamento da parte della Commissione
          tecnica di cui al comma 501  esclusivamente  dei  requisiti
          soggettivi e oggettivi previsti nel presente  comma,  hanno
          diritto all'erogazione da parte del FIR  di  un  indennizzo
          forfettario  dell'ammontare  determinato   ai   sensi   dei
          precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone fisiche,
          imprenditori  individuali,  anche   agricoli,   coltivatori
          diretti, in possesso  delle  azioni  e  delle  obbligazioni
          subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data  del
          provvedimento   di    messa    in    liquidazione    coatta
          amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il
          coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente
          more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in
          possesso dei suddetti strumenti  finanziari  a  seguito  di
          trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una  delle
          seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di  proprieta'
          del risparmiatore di valore inferiore a  100.000  euro;  b)
          ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore  a
          35.000  euro  nell'anno  2018,  al   netto   di   eventuali
          prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma
          di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui  alla
          suddetta  lettera  a)  risulta  dal  patrimonio   mobiliare
          posseduto  al  31  dicembre  2018,  esclusi  gli  strumenti
          finanziari di cui al comma  494,  nonche'  i  contratti  di
          assicurazione  a  capitalizzazione  o  mista  sulla   vita,
          calcolato secondo i criteri e le istruzioni  approvati  con
          decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
          Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali,
          di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          Dipartimento delle finanze del  13  aprile  2017,  n.  138,
          recante approvazione  del  modello  tipo  di  dichiarazione
          sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative  istruzioni
          per la compilazione, ai sensi dell'articolo  10,  comma  3,
          del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
          dicembre  2013,  n.  159.  Con  il  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma
          501  sono   stabilite   le   modalita'   di   presentazione
          dell'istanza  di  erogazione  del   menzionato   indennizzo
          forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai
          sensi del presente comma e' data precedenza ai pagamenti di
          importo non superiore a 50.000 euro. I  cittadini  italiani
          residenti all'estero in possesso dei requisiti soggettivi e
          oggettivi previsti nel  presente  comma  presentano  idonea
          documentazione  del  Paese  di   residenza   attestante   i
          prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare. 
              502-ter. Il limite di valore del  patrimonio  mobiliare
          di proprieta' del risparmiatore, di cui al  comma  502-bis,
          lettera a), puo' essere elevato fino  a  200.000  euro  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo
          assenso della Commissione europea. Il decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al comma 501,  secondo
          periodo, e' conseguentemente adeguato. 
              503. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,
          comma 1106, della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  e'
          ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,
          2020 e 2021. Le risorse della contabilita' speciale di  cui
          all'articolo 7-quinquies, comma  7,  del  decreto-legge  10
          febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per  l'importo  di
          500 milioni di euro all'entrata del  bilancio  dello  Stato
          entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite  all'erario.  Le
          somme  non  impegnate  al  termine  di  ciascun   esercizio
          finanziario sono  conservate  nel  conto  dei  residui  per
          essere utilizzate negli esercizi successivi. 
              504.  Il  Fondo   di   ristoro   finanziario   di   cui
          all'articolo 1, commi  da  1106  a  1108,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205, e' sostituito dal FIR.  All'articolo
          1, comma 1107, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  il
          primo e il secondo periodo sono soppressi. 
              505. Non hanno accesso in ogni  caso  alle  prestazioni
          del FIR i soggetti che abbiano avuto, nelle banche  di  cui
          al comma 493 o loro controllate, dal 1° gennaio  2007,  gli
          incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e
          degli organi di  controllo  e  di  vigilanza,  inclusi  gli
          organi che svolgono funzioni  di  gestione  del  rischio  e
          revisione   interna;   membro   del   collegio   sindacale;
          consigliere delegato; direttore generale e  vice  direttore
          generale, nonche' i loro  coniugi,  parenti  ed  affini  di
          primo e di secondo grado. 
              506.  Al  comma  3,   alinea,   dell'articolo   9   del
          decreto-legge  3  maggio  2016,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  30  giugno  2016,  n.  119,  le
          parole:  «L'importo  dell'indennizzo  forfetario  e'   pari
          all'80 per cento del corrispettivo  pagato  per  l'acquisto
          degli strumenti finanziari» sono sostituite dalle seguenti:
          «L'importo dell'indennizzo forfetario e'  pari  al  95  per
          cento  del  corrispettivo  pagato  per   l'acquisto   degli
          strumenti   finanziari».    Conseguentemente    il    Fondo
          interbancario di  tutela  del  deposito  (FITD)  integra  i
          rimborsi gia' effettuati entro il 31 dicembre 2019. 
              Omissis.». 
          Note al comma 916: 
              - Il riferimento al testo  del  comma  501  e  502-bis,
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2019,  n.  160  e'
          riportato nelle note al comma 915. 
          Note al comma 917: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          29 gennaio 2021, n. 5,  convertito  dalla  legge  24  marzo
          2021, n. 43 (Misure urgenti in materia di organizzazione  e
          funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano): 
              «Art. 1 (Organizzazione e  funzionamento  del  Comitato
          olimpico  nazionale  italiano).  -  1.  Fermo  restando  il
          livello di finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, al
          fine di assicurare la  sua  piena  operativita'  e  la  sua
          autonomia e  indipendenza  quale  componente  del  Comitato
          olimpico internazionale,  il  Comitato  olimpico  nazionale
          italiano, di seguito CONI, per l'espletamento  dei  compiti
          relativi al proprio funzionamento e alle proprie  attivita'
          istituzionali, e' munito di una propria dotazione  organica
          nella misura di 165 unita' di  personale,  delle  quali  10
          unita' di personale dirigenziale di livello non generale. 
              2.  Il  personale  di  Sport  e  Salute   S.p.A.   gia'
          dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002  che,  alla
          data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  presta
          servizio presso  il  CONI  in  regime  di  avvalimento,  e'
          trasferito nel ruolo del personale del CONI  con  qualifica
          corrispondente a quella attuale, determinata ai  sensi  del
          comma 4, fatto salvo il diritto di opzione per restare alle
          dipendenze di Sport e Salute S.p.A., da esercitarsi, a pena
          di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata  in  vigore  del
          presente  decreto.  Il  personale  trasferito  conserva  il
          trattamento  economico  complessivo   attuale,   ove   piu'
          favorevole.  L'eventuale  differenza  rispetto   al   nuovo
          inquadramento retributivo e' riconosciuta dal CONI mediante
          assegno personale non riassorbibile. 
              3. All'esito della procedura di  cui  al  comma  2,  il
          completamento  della  pianta  organica  del  CONI   avviene
          mediante concorsi pubblici per titoli ed  esami,  ai  sensi
          delle vigenti disposizioni in materia di  assunzioni  e  ai
          sensi del comma 4 e il 50  per  cento  dei  posti  messi  a
          concorso, suddivisi per le  singole  qualifiche  funzionali
          dirigenziale e non dirigenziale, e' riservato al  personale
          dipendente a tempo indeterminato  della  societa'  Sport  e
          Salute S.p.A. che, alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  si  trova  collocato  in  posizione  di
          avvalimento presso il CONI e che non  rientra  nell'ipotesi
          di cui al comma 2. Il personale di cui  al  presente  comma
          conserva il trattamento economico complessivo  attuale  ove
          piu' favorevole. L'eventuale differenza rispetto  al  nuovo
          inquadramento retributivo e' riconosciuta dal CONI mediante
          assegno personale non riassorbibile. 
              4.   Il   CONI,   con   proprio    atto,    nell'ambito
          dell'autonomia organizzativa e in coerenza con gli standard
          di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato  olimpico
          internazionale nonche' dalla legge 31 gennaio 1992, n. 138,
          e dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  17  ottobre  2003,  n.   280,
          determina l'articolazione della propria dotazione  organica
          nel rispetto dei limiti di cui al comma 1. Il personale  di
          Sport e Salute S.p.A. di cui al  comma  2,  incluso  quello
          dirigenziale, e' inquadrato tenuto conto delle attribuzioni
          previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei
          compiti  svolti  e  della   specificita'   delle   relative
          professionalita'. Con il medesimo  atto  sono  stabiliti  i
          criteri e le modalita' per il reclutamento, attraverso  una
          o piu' procedure concorsuali  da  concludere  entro  il  31
          dicembre 2021, del personale di cui  al  comma  3,  per  le
          singole qualifiche professionali, incluso il contingente di
          personale  dirigenziale,  nel  rispetto  dei  principi   di
          trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e dei principi  di
          cui all'articolo 35, comma 3, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e in deroga alle procedure di mobilita'
          di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del  predetto  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, nonche' a ogni altra procedura
          per l'assorbimento  del  personale  in  esubero.  Le  prove
          concorsuali possono svolgersi con modalita' semplificate ai
          sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
          44, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  maggio
          2021, n. 76, e consistere in  una  valutazione  per  titoli
          coerenti  rispetto  alle  professionalita'  di   necessaria
          acquisizione e nell'espletamento di almeno  una  prova.  Al
          personale si applica il contratto collettivo nazionale  del
          personale, dirigenziale e non  dirigenziale,  del  comparto
          Funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici. 
              5. Nelle more dell'espletamento delle procedure di  cui
          ai commi 2, 3 e 4 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022,
          il personale dirigenziale e non  dirigenziale  di  Sport  e
          Salute S.p.A. che  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  si  trova  collocato  in  posizione   di
          avvalimento presso il CONI e' posto in via obbligatoria  in
          posizione di comando alle dipendenze di  quest'ultimo,  che
          provvede  al  rimborso  a  Sport  e   Salute   S.p.A.   del
          trattamento economico di detto personale con le modalita' e
          nei limiti stabiliti nel contratto di  servizio  in  essere
          alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              6. Il CONI e Sport e Salute S.p.A. possono regolare con
          appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche
          attivita' o servizi ulteriori a quelli propri del CONI.». 
          Note al comma 919: 
              - Il riferimento al testo del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del
          lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)  e'
          riportato nelle note al comma 467. 
          Note al comma 920: 
              -  Il  riferimento  al  testo   dell'articolo   1   del
          decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge
          24 marzo 2021, n. 43, e' riportato nelle note al comma 917. 
              - Il riferimento al testo del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del
          lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)  e'
          riportato nelle note al comma 467. 
          Note al comma 921: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          29 gennaio 2021, n. 5,  convertito  dalla  legge  24  marzo
          2021, n. 43 (Misure urgenti in materia di organizzazione  e
          funzionamento del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano)
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Organizzazione e  funzionamento  del  Comitato
          olimpico  nazionale  italiano).  -  1.  Fermo  restando  il
          livello di finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, al
          fine di assicurare la  sua  piena  operativita'  e  la  sua
          autonomia e  indipendenza  quale  componente  del  Comitato
          olimpico internazionale,  il  Comitato  olimpico  nazionale
          italiano, di seguito CONI, per l'espletamento  dei  compiti
          relativi al proprio funzionamento e alle proprie  attivita'
          istituzionali, e' munito di una propria dotazione  organica
          nella misura di 165 unita' di  personale,  delle  quali  10
          unita' di personale dirigenziale di livello non generale. 
              2. - 4 (abrogati). 
              5. Nelle more dell'espletamento delle procedure di  cui
          ai commi 2, 3 e 4 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022,
          il personale dirigenziale e non  dirigenziale  di  Sport  e
          Salute S.p.A. che  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  si  trova  collocato  in  posizione   di
          avvalimento presso il CONI e' posto in via obbligatoria  in
          posizione di comando alle dipendenze di  quest'ultimo,  che
          provvede  al  rimborso  a  Sport  e   Salute   S.p.A.   del
          trattamento economico di detto personale con le modalita' e
          nei limiti stabiliti nel contratto di  servizio  in  essere
          alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              6. Il CONI e Sport e Salute S.p.A. possono regolare con
          appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche
          attivita' o servizi ulteriori a quelli propri del CONI.». 
          Note al comma 923: 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          24  ottobre  2020  (Ulteriori  disposizioni  attuative  del
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  recante
          «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
          da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2020,
          n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti  per  fronteggiare
          l'emergenza epidemiologica da COVID-19) e' pubblicato nella
          Gazz. Uff. 25 ottobre 2020, n. 265, Edizione straordinaria. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  23  e  24  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602 (Disposizioni sulla riscossione  delle  imposte  sul
          reddito): 
              «Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). -
          1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87,  comma
          1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'articolo 5
          del  predetto  testo  unico  e  le  persone   fisiche   che
          esercitano imprese commerciali, ai sensi  dell'articolo  51
          del citato testo unico,  o  imprese  agricole,  le  persone
          fisiche che esercitano  arti  e  professioni,  il  curatore
          fallimentare,  il  commissario   liquidatore   nonche'   il
          condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono
          somme e valori di cui all'articolo 48  dello  stesso  testo
          unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a
          titolo di acconto dell'imposta sul  reddito  delle  persone
          fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo  di  rivalsa  .
          Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti  valori
          non trovi capienza, in tutto o in  parte,  sui  contestuali
          pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a  versare  al
          sostituto  l'importo  corrispondente  all'ammontare   della
          ritenuta. 
              1-bis  I   soggetti   che   adempiono   agli   obblighi
          contributivi sui  redditi  di  lavoro  dipendente  prestato
          all'estero   di   cui    all'articolo    48,    concernente
          determinazione del  reddito  di  lavoro  dipendente,  comma
          8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, devono  in  ogni  caso  operare  le  relative
          ritenute. 
              2. La ritenuta da operare e' determinata: 
              a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,  di
          cui all'articolo 48  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  esclusi   quelli
          indicati alle successive lettere b) e  c),  corrisposti  in
          ciascun periodo di paga, con le aliquote  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo  di
          paga  i  corrispondenti  scaglioni  annui  di  reddito   ed
          effettuando le detrazioni previste negli articoli 12  e  13
          del citato testo unico, rapportate al  periodo  stesso.  Le
          detrazioni di cui all'articolo 12 del  citato  testo  unico
          sono riconosciute se  il  percipiente  dichiara  di  avervi
          diritto, indica  le  condizioni  di  spettanza,  il  codice
          fiscale dei  soggetti  per  i  quali  si  usufruisce  delle
          detrazioni e si impegna  a  comunicare  tempestivamente  le
          eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
          i  periodi  di  imposta   successivi.   L'omissione   della
          comunicazione    relativa    alle    variazioni    comporta
          l'applicazione delle sanzioni previste  dall'  articolo  11
          del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
          successive modificazioni; 
              b) sulle mensilita' aggiuntive  e  sui  compensi  della
          stessa natura, con le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito
          delle   persone   fisiche,   ragguagliando   a    mese    i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito; 
              c)  sugli  emolumenti  arretrati   relativi   ad   anni
          precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
          citato testo unico, con i criteri di cui  all'articolo  18,
          dello  stesso   testo   unico,   intendendo   per   reddito
          complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
          dipendente corrisposti  dal  sostituto  al  sostituito  nel
          biennio  precedente,  effettuando  le  detrazioni  previste
          negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico; 
              d) sulla  parte  imponibile  del  trattamento  di  fine
          rapporto e delle  indennita'  equipollenti  e  delle  altre
          indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
          a),  del  citato  testo  unico  con  i   criteri   di   cui
          all'articolo 17 dello stesso testo unico; 
              d-bis); 
              e) sulla parte imponibile delle somme e dei  valori  di
          cui all'articolo 48, del citato testo unico,  non  compresi
          nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello  stesso  testo
          unico, corrisposti agli eredi  del  lavoratore  dipendente,
          con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 
              3. I soggetti indicati nel comma 1  devono  effettuare,
          entro il 28 febbraio dell'anno successivo  e,  in  caso  di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il conguaglio tra le  ritenute  operate  sulle  somme  e  i
          valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
          dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti  stessi,
          tenendo conto delle detrazioni  eventualmente  spettanti  a
          norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
          norma  dell'articolo  15  dello  stesso  testo   unico,   e
          successive modificazioni, per oneri a fronte dei  quali  il
          datore  di  lavoro  ha  effettuato   trattenute,   nonche',
          limitatamente agli oneri di cui al comma 1,  lettere  c)  e
          f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita'  a
          contratti collettivi o ad accordi e regolamenti  aziendali.
          In caso  di  incapienza  delle  retribuzioni  a  subire  il
          prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
          anno  entro  il  28  febbraio  dell'anno   successivo,   il
          sostituito puo' dichiarare per  iscritto  al  sostituto  di
          volergli versare  l'importo  corrispondente  alle  ritenute
          ancora dovute, ovvero,  di  autorizzarlo  a  effettuare  il
          prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga  successivi
          al secondo dello stesso periodo di imposta.  Sugli  importi
          di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse  in
          ragione dello 0,50 per cento mensile, che e'  trattenuto  e
          versato nei termini e con  le  modalita'  previste  per  le
          somme cui  si  riferisce.  L'importo  che  al  termine  del
          periodo d'imposta non e' stato  trattenuto  per  cessazione
          del rapporto di lavoro o per incapienza delle  retribuzioni
          deve essere comunicato all'interessato che deve  provvedere
          al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.  Se
          alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
          somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate  a
          titolo  definitivo  sono  ammesse  in  detrazione  fino   a
          concorrenza  dell'imposta  relativa  ai  predetti   redditi
          prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
          si applica anche nell'ipotesi in cui le somme  o  i  valori
          prodotti all'estero abbiano concorso a formare  il  reddito
          di lavoro dipendente in periodi  d'imposta  precedenti.  Se
          concorrono  redditi  prodotti  in  piu'  Stati  esteri   la
          detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 
              4.  Ai  fini  del  compimento   delle   operazioni   di
          conguaglio di fine anno  il  sostituito  puo'  chiedere  al
          sostituto di tenere  conto  anche  dei  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti.  A
          tal  fine  il  sostituito  deve  consegnare  al   sostituto
          d'imposta, entro il 12 del  mese  di  gennaio  del  periodo
          d'imposta successivo a quello in cui sono stati  percepiti,
          la certificazione unica concernente  i  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          erogati da  altri  soggetti,  compresi  quelli  erogati  da
          soggetti  non  obbligati  ad  effettuare  le  ritenute.  La
          presente  disposizione  non  si  applica  ai  soggetti  che
          corrispondono trattamenti pensionistici. 
              5.». 
              «Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a  quelli  di
          lavoro dipendente). - 1. I soggetti indicati nel  comma  1,
          dell'articolo  23,  che  corrispondono   redditi   di   cui
          all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  devono   operare
          all'atto  del  pagamento  degli  stessi,  con  obbligo   di
          rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche  sulla  parte  imponibile  di
          detti redditi, determinata  a  norma  dell'articolo  48-bis
          (128) del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta
          da operare sui predetti  redditi  non  trovi  capienza,  in
          tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in  denaro,  il
          sostituito e'  tenuto  a  versare  al  sostituto  l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si  applicano,
          in quanto compatibili, tutte le disposizioni  dell'articolo
          23 e, in particolare,  i  commi  2,  3  e  4.  Sulla  parte
          imponibile dei redditi di cui  all'articolo  16,  comma  1,
          lettera c),  del  medesimo  testo  unico,  la  ritenuta  e'
          operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento. 
              1-bis. Sulla  parte  imponibile  dei  compensi  di  cui
          all'articolo 48-bis, comma 1,  lettera  d-bis),  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e'
          operata una ritenuta  a  titolo  d'imposta  con  l'aliquota
          prevista per il  primo  scaglione  di  reddito,  maggiorata
          delle addizionali vigenti. 
              1-ter  Sulla  parte  imponibile  dei  redditi  di   cui
          all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  in
          materia  di  redditi  assimilati   a   quelli   di   lavoro
          dipendente, corrisposti  a  soggetti  non  residenti,  deve
          essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
          del 30 per cento. 
              1-quater.  Sulla  parte  imponibile  delle  prestazioni
          pensionistiche complementari di cui all'articolo 50,  comma
          1, lettera h-bis) del TUIR  e'  operata  una  ritenuta  con
          l'aliquota stabilita dagli articoli 11  e  14  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
              2.». 
          Note al comma 926: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 5-bis, del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  recante
          misure urgenti in materia di salute, sostegno al  lavoro  e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 4  (Misure  urgenti  per  l'avvio  di  specifiche
          funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19). - 1.  Per
          far   fronte   all'emergenza    epidemiologica    COVID-19,
          limitatamente al periodo dello stato di  emergenza  di  cui
          alla delibera del Consiglio dei ministri 31  gennaio  2020,
          anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo  45,
          comma 1-ter, del decreto legge  26  ottobre  2019,  n.  124
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          2019, n. 157, e  in  deroga  all'articolo  8-sexies,  comma
          1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le
          regioni, ivi comprese quelle sottoposte a piano di rientro,
          e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano   possono
          riconoscere alle strutture inserite nei piani  adottati  in
          attuazione  dell'articolo  3,  comma  1,  lettera  b),  del
          decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una
          specifica  funzione  assistenziale  per  i  maggiori  costi
          correlati all'allestimento  dei  reparti  e  alla  gestione
          dell'emergenza  COVID  19  secondo  le   disposizioni   dei
          predetti piani e un incremento tariffario per le  attivita'
          rese a pazienti  affetti  da  COVID-19.  Il  riconoscimento
          avviene in sede di rinegoziazione  per  l'anno  2020  degli
          accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del
          decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  per  le
          finalita' emergenziali previste dai predetti piani. 
              2. Con decreto del Ministro della salute,  di  concerto
          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
          Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano, sono  stabilite  le  modalita'  di  determinazione
          della  specifica  funzione  assistenziale  e   l'incremento
          tariffario di cui al  comma  1  in  modo  da  garantire  la
          compatibilita'  con  il  finanziamento  per   il   Servizio
          sanitario nazionale  per  l'anno  2020  e  con  le  risorse
          previste per l'attuazione dell'articolo  3,  comma  6,  del
          decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. 
              3. La specifica funzione assistenziale per  i  maggiori
          costi  correlati  all'allestimento  dei  reparti   e   alla
          gestione dell'emergenza COVID-19 e l'incremento  tariffario
          per le attivita' rese a pazienti affetti da COVID-19,  come
          individuati  nel  decreto  di  cui   al   comma   2,   sono
          riconosciuti,  limitatamente  al  periodo  dello  stato  di
          emergenza di cui alla delibera del Consiglio  dei  ministri
          del 31 gennaio 2020, anche agli enti del Servizio sanitario
          nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c),  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, compatibilmente
          con il fabbisogno sanitario riconosciuto per  l'anno  2020.
          Con il decreto di cui al comma  2,  la  specifica  funzione
          assistenziale e' determinata con riferimento alle attivita'
          effettivamente svolte e ai costi  effettivamente  sostenuti
          dalle strutture inserite nei piani adottati  in  attuazione
          dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile  2020,  n.  27,  e  della  circolare  della
          Direzione  generale  della  programmazione  sanitaria   del
          Ministero della salute n. 2627 del 1° marzo  2020,  nonche'
          sostenuti dagli enti del Servizio  sanitario  nazionale  di
          cui all'articolo 19,  comma  2,  lettera  c),  del  decreto
          legislativo  23  giugno  2011,   n.   118,   relativi:   a)
          all'allestimento e ai costi di attesa  di  posti  letto  di
          ricovero ospedaliero per  acuti  per  pazienti  affetti  da
          COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia
          intensiva istituiti su indicazione della regione  ai  sensi
          del piano di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b),
          del  decreto-legge  n.  18  del   2020,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge   n.   27   del   2020;   b)
          all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di  pronto
          soccorso dedicati  alla  gestione  dei  casi  accertati  di
          COVID-19 e dei casi  sospetti  di  COVID-19,  istituiti  su
          indicazione della regione. Con il medesimo decreto  di  cui
          al comma 2, l'incremento tariffario di cui al  comma  1  e'
          determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati  ai
          ricoveri ospedalieri di pazienti affetti  da  patologie  da
          SARSCoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti di cui al
          periodo precedente, valutati sulla base delle  informazioni
          desunte dal sistema  informativo  sanitario  del  Ministero
          della salute e dalle informazioni  rese  disponibili  dalle
          regioni, anche in relazione alla loro congruita'. 
              4. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi  del
          comma  1,  gli  enti  del  servizio   sanitario   nazionale
          corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e
          salvo conguaglio a seguito di apposita  rendicontazione  da
          parte degli erogatori privati, un  corrispettivo,  su  base
          mensile, per le prestazioni  rese  ai  sensi  del  presente
          articolo,  fino  ad  un  massimo  del  90  per  cento   dei
          dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020. 
              5. Le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano  possono   riconoscere   alle   strutture   private
          accreditate destinatarie  di  apposito  budget  per  l'anno
          2020, le quali sospendano le attivita' ordinarie  anche  in
          conseguenza   dell'applicazione   delle   misure   previste
          dall'articolo 5-sexies, comma 1, del decreto legge 17 marzo
          2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su  base
          mensile,  e  salvo  conguaglio  a   seguito   di   apposita
          rendicontazione da parte degli erogatori privati, fino a un
          massimo  del  90  per  cento  del   volume   di   attivita'
          riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei  contratti  di
          cui all'articolo 8-quinquies  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502 stipulati per il 2020. 
              5-bis. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
          Bolzano che, in funzione dell'andamento  dell'emergenza  da
          COVID-19, hanno sospeso, anche per il  tramite  dei  propri
          enti,  le  attivita'  ordinarie  possono  riconoscere  alle
          strutture  private  accreditate  destinatarie  di  apposito
          budget per l'anno 2020 fino a un massimo del 90  per  cento
          del  budget  assegnato  nell'ambito  degli  accordi  e  dei
          contratti  di  cui  all'articolo  8-quinquies  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per  l'anno
          2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio  economico
          del   Servizio    sanitario    regionale.    Il    predetto
          riconoscimento tiene conto, pertanto, sia  delle  attivita'
          ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve
          essere rendicontata l'effettiva  produzione,  sia,  fino  a
          concorrenza del predetto limite massimo del  90  per  cento
          del  budget,   di   un   contributo   una   tantum   legato
          all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e  province
          autonome nelle quali insiste la struttura  destinataria  di
          budget, a ristoro dei soli costi fissi  comunque  sostenuti
          dalla struttura privata accreditata  e  rendicontati  dalla
          stessa  struttura  che,  sulla  base   di   uno   specifico
          provvedimento regionale, ha sospeso le  attivita'  previste
          dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020.
          Resta  fermo  il  riconoscimento,  nell'ambito  del  budget
          assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume
          di attivita' superiore al 90 per cento e fino a concorrenza
          del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per
          l'anno 2020, come  rendicontato  dalla  medesima  struttura
          interessata. Il  presente  comma  si  applica,  laddove  ne
          sussistano  i  presupposti,  anche  nei   confronti   delle
          strutture di cui all'articolo  4,  comma  13,  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  in  condizioni  di
          parita'   rispetto   alle   strutture   sanitarie   private
          accreditate. Ai soli fini del riconoscimento del ristoro ai
          sensi del presente comma, nei confronti delle strutture  di
          cui all'articolo 4, comma 13, del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, il raggiungimento del limite del  90
          per cento del budget deve intendersi  riferito  al  90  per
          cento della produzione resa dalle  medesime  strutture  nel
          2019. A tal fine, il riconoscimento dell'eventuale  ristoro
          alle   predette   strutture   e'    regolato    nell'ambito
          dell'accordo  interregionale  per  la  compensazione  della
          mobilita' sanitaria, a seguito di  apposita  conferenza  di
          servizi di cui all'articolo 14 della legge 7  agosto  1990,
          n. 241, a valere sul livello di finanziamento assegnato  in
          sede di riparto per il  Servizio  sanitario  nazionale  per
          l'anno 2022. 
              5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica
          altresi' agli acquisti di prestazioni  socio-sanitarie  per
          la sola parte a rilevanza sanitaria  con  riferimento  alle
          strutture private accreditate  destinatarie  di  un  budget
          2020  come  riportato  nei  relativi  accordi  e  contratti
          stipulati per l'anno 2020. 
              5-quater.  Alle  strutture  private   accreditate   che
          abbiano  concorso  a  sostenere   il   Servizio   sanitario
          nazionale convertendo parte delle attivita' per  destinarle
          a pazienti affetti da COVID-19, nell'ambito delle attivita'
          di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
          18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile
          2020, n. 27, e che abbiano comunque raggiunto  il  100  per
          cento  del  budget  per  acuti,  considerando  i   ricoveri
          ordinari e i day  hospital,  puo'  essere  riconosciuto  un
          contributo una tantum in proporzione al  costo  complessivo
          sostenuto  nel  2020  per  i  dispositivi   di   protezione
          individuale, a fronte di apposita rendicontazione da  parte
          della struttura interessata,  ferma  restando  la  garanzia
          dell'equilibrio economico del Servizio sanitario  regionale
          e tenendo conto dei dispositivi di  protezione  individuale
          eventualmente gia' forniti alle  medesime  strutture  dalla
          regione o provincia autonoma interessata o dal  Commissario
          straordinario per l'attuazione  e  il  coordinamento  delle
          misure  occorrenti  per   il   contenimento   e   contrasto
          dell'emergenza   epidemiologica   COVID-19.   Il   predetto
          riconoscimento, a  titolo  di  contributo  una  tantum,  e'
          legato all'emergenza in corso ed e' erogato dalle regioni e
          province autonome  nelle  quali  e'  ubicata  la  struttura
          destinataria di budget, che  abbia  sottoscritto  l'accordo
          contrattuale  per  l'anno  2020  ai   sensi   dell'articolo
          8-quinquies del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          502. 
              6. L'articolo 32 del decreto-legge 8  aprile  2020,  n.
          23, e' abrogato.». 
          Note al comma 927: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124  (Testo
          unico delle disposizioni per  l'assicurazione  obbligatoria
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali): 
              «Art. 2. - L'assicurazione comprende tutti  i  casi  di
          infortunio avvenuti per  causa  violenta  in  occasione  di
          lavoro, da  cui  sia  derivata  la  morte  o  un'inabilita'
          permanente  al  lavoro,   assoluta   o   parziale,   ovvero
          un'inabilita' temporanea assoluta che importi  l'astensione
          dal lavoro per piu' di tre giorni. 
              Agli  effetti  del  presente  decreto,  e'  considerata
          infortunio sul  lavoro  l'infezione  carbonchiosa.  Non  e'
          invece  compreso  tra  i  casi  di  infortunio  sul  lavoro
          l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il  quale
          e' regolato da disposizioni speciali. 
              Salvo il caso di interruzione o  deviazione  del  tutto
          indipendenti  dal  lavoro  o,  comunque,  non  necessitate,
          l'assicurazione  comprende  gli  infortuni   occorsi   alle
          persone assicurate durante il normale percorso di andata  e
          ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante
          il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se  il
          lavoratore ha piu' rapporti di lavoro e,  qualora  non  sia
          presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale
          percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro  a  quello
          di consumazione abituale dei  pasti.  L'interruzione  e  la
          deviazione si intendono necessitate quando  sono  dovute  a
          cause  di  forza  maggiore,  ad  esigenze   essenziali   ed
          improrogabili  o  all'adempimento  di  obblighi  penalmente
          rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo
          del mezzo di trasporto privato, purche' necessitato.  L'uso
          del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  successive
          modificazioni, deve, per i  positivi  riflessi  ambientali,
          intendersi sempre necessitato.  Restano,  in  questo  caso,
          esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso  di
          alcolici e di psicofarmaci o dall'uso  non  terapeutico  di
          stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non
          opera  nei  confronti  del  conducente   sprovvisto   della
          prescritta abilitazione di guida.». 
          Note al comma 933: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto  del
          Presidente  del   Consiglio   dei   ministri   12   gennaio
          2017(Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali  di
          assistenza, di cui all'articolo 1,  comma  7,  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502): 
              «Art. 22 (Cure domiciliari). - 1. Il Servizio sanitario
          nazionale garantisce alle persone non autosufficienti e  in
          condizioni di fragilita', con patologie  in  atto  o  esiti
          delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio costituiti
          dall'insieme    organizzato    di    trattamenti    medici,
          riabilitativi, infermieristici e di  aiuto  infermieristico
          necessari per stabilizzare il quadro clinico,  limitare  il
          declino funzionale e migliorare  la  qualita'  della  vita.
          L'azienda sanitaria locale assicura la continuita'  tra  le
          fasi di assistenza ospedaliera e l'assistenza  territoriale
          a domicilio. 
              2. Le cure domiciliari, come risposta ai bisogni  delle
          persone non autosufficienti e in condizioni di  fragilita',
          si integrano con le prestazioni di assistenza sociale e  di
          supporto alla famiglia, secondo quanto previsto dal decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio  2001
          recante    "Atto    di    indirizzo     e     coordinamento
          sull'integrazione  sociosanitaria".  Il  bisogno   clinico,
          funzionale  e  sociale  e'  accertato   attraverso   idonei
          strumenti di valutazione multidimensionale  che  consentano
          la presa in carico  della  persona  e  la  definizione  del
          "Progetto di assistenza individuale"  (PAI)  sociosanitario
          integrato, fatto salvo  quanto  previsto  dalle  regioni  e
          dalle province autonome in merito al comma 3, lettera a). 
              3. In relazione al bisogno di salute dell'assistito  ed
          al   livello   di   intensita',   complessita'   e   durata
          dell'intervento  assistenziale,  le  cure  domiciliari,  si
          articolano nei seguenti livelli: 
              a) cure domiciliari  di  livello  base:  costituite  da
          prestazioni professionali in risposta a bisogni sanitari di
          bassa complessita'  di  tipo  medico,  infermieristico  e/o
          riabilitativo,  anche   ripetuti   nel   tempo;   le   cure
          domiciliari di livello  base,  attivate  con  le  modalita'
          previste dalle regioni  e  dalle  province  autonome,  sono
          caratterizzate   da   un   "Coefficiente   di    intensita'
          assistenziale" (CIA (2)) inferiore a 0,14; 
              b) cure  domiciliari  integrate  (ADI)  di  Î  livello:
          costituite da prestazioni professionali prevalentemente  di
          tipo      medico-infermieristico-assistenziale       ovvero
          prevalentemente  di  tipo   riabilitativo-assistenziale   a
          favore di persone con patologie o condizioni funzionali che
          richiedono   continuita'   assistenziale   ed    interventi
          programmati caratterizzati da un CIA compreso  tra  0,14  e
          0,30 in relazione alla criticita' e complessita' del  caso;
          quando   necessari   sono   assicurati   gli   accertamenti
          diagnostici, la fornitura dei farmaci di cui all'art.  9  e
          dei dispositivi medici  di  cui  agli  articoli  11  e  17,
          nonche' dei preparati per nutrizione artificiale.  Le  cure
          domiciliari di  primo  livello  richiedono  la  valutazione
          multidimensionale, la «presa in carico» della persona e  la
          definizione di  un  «Progetto  di  assistenza  individuale»
          (PAI) ovvero di  un  «Progetto  riabilitativo  individuale»
          (PRI) che definisce i bisogni riabilitativi della  persona,
          e sono attivate con le modalita' definite dalle  regioni  e
          dalla province autonome anche su richiesta dei familiari  o
          dei servizi sociali. Il medico di medicina  generale  o  il
          pediatra  di  libera  scelta  assumono  la  responsabilita'
          clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo  il
          ruolo della famiglia; 
              c) cure domiciliari  integrate  (ADI)  di  IÎ  livello:
          costituite da prestazioni professionali prevalentemente  di
          tipo      medico-infermieristico-assistenziale       ovvero
          prevalentemente  di  tipo   riabilitativo-assistenziale   a
          favore di persone con patologie o condizioni funzionali che
          richiedono   continuita'   assistenziale   ed    interventi
          programmati caratterizzati da un CIA compreso  tra  0,31  e
          0,50, in relazione alla criticita' e complessita' del caso;
          quando   necessari   sono   assicurati   gli   accertamenti
          diagnostici, la fornitura dei farmaci di cui all'art.  9  e
          dei dispositivi medici  di  cui  agli  articoli  11  e  17,
          nonche' dei preparati per nutrizione artificiale.  Le  cure
          domiciliari di secondo livello  richiedono  la  valutazione
          multidimensionale, la "presa in carico" della persona e  la
          definizione di  un  "Progetto  di  assistenza  individuale"
          (PAI) ovvero di  un  "Progetto  riabilitativo  individuale"
          (PRI), e sono attivate  con  le  modalita'  definite  dalle
          regioni e dalle province autonome anche  su  richiesta  dei
          familiari o dei servizi  sociali.  Il  medico  di  medicina
          generale  o  il  pediatra  di  libera  scelta  assumono  la
          responsabilita' clinica dei processi di cura,  valorizzando
          e sostenendo il ruolo della famiglia; 
              d) cure domiciliari integrate  (ADI)  di  IIÎ  livello:
          costituite da prestazioni  professionali  di  tipo  medico,
          infermieristico e riabilitativo, accertamenti  diagnostici,
          fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e  dei  dispositivi
          medici di cui agli articoli 11 e 17, nonche' dei  preparati
          per  nutrizione  artificiale  a  favore  di   persone   con
          patologie che, presentando elevato livello di complessita',
          instabilita' clinica  e  sintomi  di  difficile  controllo,
          richiedono   continuita'   assistenziale   ed    interventi
          programmati caratterizzati da  un  CIA  maggiore  di  0,50,
          anche per la necessita' di fornire supporto  alla  famiglia
          e/o  al  care-giver.  Le  cure   domiciliari   ad   elevata
          intensita' sono attivate con le  modalita'  definite  dalle
          regioni e dalle province autonome richiedono la valutazione
          multidimensionale, la presa in carico della  persona  e  la
          definizione di  un  «Progetto  di  assistenza  individuale»
          (PAI). Il medico di medicina  generale  o  il  pediatra  di
          libera  scelta  assumono  la  responsabilita'  clinica  dei
          processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo  della
          famiglia. 
              4. Ai sensi dell'art. 3-septies del decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni  e  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
          febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo  e  coordinamento
          sull'integrazione sociosanitaria», le cure domiciliari sono
          integrate  da  prestazioni  di  aiuto   infermieristico   e
          assistenza tutelare professionale alla persona. Le suddette
          prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza  tutelare
          professionale,  erogate  secondo  i  modelli  assistenziali
          disciplinati dalle regioni e dalle province autonome,  sono
          a interamente carico del Servizio sanitario nazionale per i
          primi trenta giorni dopo la dimissione ospedaliera protetta
          e per una quota pari al 50 per cento nei giorni successivi. 
              5. Le cure domiciliari  sono  integrate  da  interventi
          sociali  in  relazione   agli   esiti   della   valutazione
          multidimensionale.». 
          Note al comma 949: 
              - Il testo del decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,
          n. 101 (Misure urgenti relative al Fondo  complementare  al
          Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  e  altre  misure
          urgenti per gli investimenti) e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 7 maggio 2021, n. 108. 
              -  Il  riferimento  al  testo  dell'articolo   1,   del
          decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101  (Misure
          urgenti relative al Fondo complementare al Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza e  altre  misure  urgenti  per  gli
          investimenti), e' riportato nelle note al comma 418. 
          Note al comma 951: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   42,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art. 42 (Fondo  per  il  trasferimento  tecnologico  e
          altre  misure  urgenti  per  la  difesa  ed   il   sostegno
          dell'innovazione). - 1. Al fine di sostenere e accelerare i
          processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del
          sistema produttivo nazionale, rafforzando  i  legami  e  le
          sinergie con il sistema della tecnologia  e  della  ricerca
          applicata, compresi  il  potenziamento  della  ricerca,  lo
          sviluppo  e  la  riconversione  industriale   del   settore
          biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e  vaccini
          per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive
          emergenti, oltre a quelle piu' diffuse, anche attraverso la
          realizzazione di poli di alta specializzazione, nello stato
          di previsione del Ministero  dello  sviluppo  economico  e'
          istituito un fondo, denominato "Fondo per il  trasferimento
          tecnologico", con una dotazione di 500 milioni di euro  per
          l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le  modalita'
          di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili  alla
          valorizzazione e all'utilizzo dei risultati  della  ricerca
          presso le imprese operanti sul territorio nazionale,  anche
          con   riferimento   alle   start-up   innovative   di   cui
          all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui  all'articolo  4
          del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Una  quota
          parte di almeno 250 milioni di euro e' destinata ai settori
          dell'economia   verde   e    circolare,    dell'information
          technology, dell'agri-tech e del deep tech. 
              1-bis. Al Fondo  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          assegnate ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni
          di euro, destinate alla promozione  della  ricerca  e  alla
          riconversione industriale del settore biomedicale di cui al
          medesimo comma. A tale fine, il  Ministero  dello  sviluppo
          economico provvede al versamento all'entrata  del  bilancio
          dello Stato delle somme  giacenti  nel  conto  corrente  di
          tesoreria  intestato  al  Fondo   di   cui   al   comma   3
          dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, nel limite di 400 milioni di euro  e  comunque  nel
          limite  delle  risorse  disponibili,  da   riassegnare   al
          pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente
          articolo. Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al
          presente comma il Ministero dello sviluppo  economico  puo'
          avvalersi della Fondazione di cui al comma 5. 
              2. Le iniziative  di  cui  al  comma  1  sono  volte  a
          favorire la collaborazione di soggetti pubblici e  privati,
          anche  attraverso  strumenti   di   partecipazione,   nella
          realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 e  possono
          prevedere lo svolgimento, da parte del  soggetto  attuatore
          di cui al comma 4, nei limiti delle  risorse  stanziate  ai
          sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma, di  attivita'
          di progettazione, coordinamento, promozione,  stimolo  alla
          ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta  di  soluzioni
          tecnologicamente avanzate, processi o prodotti  innovativi,
          attivita' di rafforzamento delle strutture e diffusione dei
          risultati della ricerca, di consulenza  tecnico-scientifica
          e formazione, nonche' attivita' di supporto  alla  crescita
          delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo. 
              3. Al fine di sostenere le iniziative di cui  al  comma
          1, il Ministero dello sviluppo economico,  a  valere  sulle
          disponibilita' del fondo di cui al comma 1, e'  autorizzato
          ad intervenire attraverso la  partecipazione  indiretta  in
          capitale  di  rischio  e  di  debito,   anche   di   natura
          subordinata,  nel  rispetto  della  disciplina  europea  in
          materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni
          in materia di  affidamento  dei  contratti  pubblici  o  in
          materia di  collaborazione  tra  amministrazioni  pubbliche
          eventualmente applicabili. Con decreto del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni
          dall'entrata  in  vigore   del   presente   decreto,   sono
          individuati i possibili interventi, i criteri, le modalita'
          e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale
          di rischio e di debito di cui al presente comma. 
              4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi  2
          e  3  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  si  avvale
          dell'ENEA - Agenzia  nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e  lo  sviluppo  sostenibile,  nell'ambito  delle
          funzioni  ad   essa   gia'   attribuite   in   materia   di
          trasferimento tecnologico, anche  tramite  stipulazione  di
          apposita convenzione. A tal fine, e' autorizzata  la  spesa
          di 5 milioni di euro per l'anno 2020. 
              5.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  presente
          articolo,  compresa  la  realizzazione  di   programmi   di
          sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina,  con
          particolare riferimento a quelli connessi al  rafforzamento
          del sistema nazionale di produzione  di  apparecchiature  e
          dispositivi medicali nonche' di  tecnologie  e  di  servizi
          finalizzati alla  prevenzione  delle  emergenze  sanitarie,
          l'ENEA e' autorizzata alla costituzione della fondazione di
          diritto privato, di  seguito  denominata  'Fondazione  Enea
          Tech e Biomedical', sottoposta alla vigilanza del Ministero
          dello sviluppo economico, che, mediante  l'adozione  di  un
          atto di indirizzo, puo' definirne gli obiettivi strategici.
          Lo statuto della  Fondazione  Enea  Tech  e  Biomedical  e'
          adottato, sentita l'ENEA, con decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico.   Lo   statuto   puo'   prevedere   la
          costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei
          programmi di cui al primo periodo del  presente  comma.  Ai
          fini dell'istituzione e dell'operativita' della  Fondazione
          e' autorizzata la spesa di 12 milioni di  euro  per  l'anno
          2020.  Tramite  apposita  convenzione  il  Ministero  dello
          sviluppo economico puo'  procedere  al  trasferimento  alla
          Fondazione delle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis. 
              6. Il patrimonio della Fondazione e'  costituito  dalle
          risorse assegnate ai  sensi  del  comma  5  e  puo'  essere
          incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati.  Le
          attivita', oltre che dai mezzi propri, sono  costituite  da
          contributi di enti  pubblici  e  privati.  Alla  fondazione
          possono, inoltre, esser concessi in comodato beni  immobili
          facenti parte del demanio e del  patrimonio  disponibile  e
          indisponibile   dello   Stato.   La   Fondazione   promuove
          investimenti   finalizzati    all'integrazione    e    alla
          convergenza delle iniziative  di  sostegno  in  materia  di
          ricerca e sviluppo e trasferimento  tecnologico,  favorendo
          la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di
          imprese, fondi istituzionali o privati  e  di  organismi  e
          enti  pubblici,  inclusi   quelli   territoriali,   nonche'
          attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea. 
              6-bis. Sono organi necessari della Fondazione Enea Tech
          e Biomedical: 
              a) il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo e
          ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta
          del Fondatore  d'intesa  con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico; 
              b) il Consiglio direttivo, al cui interno  puo'  essere
          nominato  un  consigliere   delegato,   con   funzioni   di
          direttore,   per   lo   svolgimento   delle   funzioni   di
          amministrazione  ordinaria.  Il  Consiglio   direttivo   e'
          formato dal Presidente, nominato ai sensi della lettera a),
          e da quattro membri, due dei quali nominati su proposta del
          Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta
          del Ministro della salute e uno nominato  su  proposta  del
          Ministro dell'universita' e della ricerca. Il Presidente  e
          i membri del Consiglio direttivo sono scelti  tra  soggetti
          dotati di requisiti di onorabilita' e indipendenza  nonche'
          di specifica competenza professionale in  campo  economico,
          medico-scientifico e ingegneristico; 
              c) il Collegio dei revisori dei conti, composto da  tre
          membri   effettivi   e   da   tre    supplenti    nominati,
          rispettivamente, su proposta del  Fondatore,  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo
          economico. Con le medesime modalita' sono nominati i membri
          supplenti. 
              6-ter. Alle nomine dei componenti degli organi  di  cui
          al comma 6-bis si procede con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri. 
              6-quater. Gli organi della  Fondazione  nominati  prima
          della data di entrata in vigore della presente disposizione
          restano in carica fino alla  nomina  dei  nuovi  organi  ai
          sensi dei commi 6-bis e 6-ter. 
              7.  Tutti  gli  atti  connessi   alle   operazioni   di
          costituzione  della  Fondazione   e   di   conferimento   e
          devoluzione alla stessa sono  esclusi  da  ogni  tributo  e
          diritto e  vengono  effettuati  in  regime  di  neutralita'
          fiscale. 
              8.  Ai  fini   del   presente   articolo,   non   trova
          applicazione l'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto
          2016, n. 175. 
              9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4  e  5  del  presente
          articolo, pari a 517  milioni  di  euro  per  il  2020,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 265. 
              9-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno  al
          settore dei treni storici per le  perdite  subite  a  causa
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla  Fondazione
          FS Italiane e' concesso un contributo di 5 milioni di  euro
          per l'anno 2021.». 
          Note al comma 953: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 82, della legge  27
          dicembre  2002,  n.  289  recante   Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2003), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  82   (Continuita'   territoriale).   -   1.   Le
          disposizioni di cui all'articolo 36 della legge  17  maggio
          1999, n. 144, si applicano anche alle  citta'  di  Albenga,
          Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta,  Trieste,
          Ancona, e per le isole di Pantelleria e Lampedusa,  nonche'
          relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra  gli
          scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia
          ed i principali aeroporti nazionali,  in  conformita'  alle
          disposizioni di cui al regolamento  (CEE)  n.  2408/92  del
          Consiglio del 23 luglio 1992 nei limiti delle risorse  gia'
          preordinate.». 
          Note al comma 954: 
              - Il testo del citato regolamento (CE) n. 1008/2008 del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre  2008,
          recante norme comuni per la prestazione  di  servizi  aerei
          nella Comunita', e' pubblicato nella  G.U.U.E.  31  ottobre
          2008, n. L 293. 
          Note al comma 955: 
              - Il riferimento al testo del citato  regolamento  (CE)
          n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
          settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione  di
          servizi aerei nella Comunita', e' riportato nelle  note  al
          comma 954. 
          Note al comma 956: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2020, n. 41 (Misure urgenti  sulla  regolare
          conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
          svolgimento degli esami di Stato,  nonche'  in  materia  di
          procedure  concorsuali  e  di   abilitazione   e   per   la
          continuita' della gestione accademica): 
              «Art. 1 (Misure urgenti per gli esami  di  Stato  e  la
          regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020). -  1.
          Con una  o  piu'  ordinanze  del  Ministro  dell'istruzione
          possono essere adottate, per l'anno  scolastico  2019/2020,
          specifiche misure sulla valutazione degli  alunni  e  sullo
          svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del
          secondo ciclo di  istruzione,  nei  casi  e  con  i  limiti
          indicati ai commi successivi. 
              2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri
          generali  dell'eventuale  integrazione  e  recupero   degli
          apprendimenti relativi all'anno  scolastico  2019/2020  nel
          corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere  dal  1°
          settembre 2020, quale  attivita'  didattica  ordinaria.  Le
          strategie e  le  modalita'  di  attuazione  delle  predette
          attivita' sono definite, programmate  e  organizzate  dagli
          organi   collegiali    delle    istituzioni    scolastiche.
          L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti  di
          cui  al  primo  periodo  tiene   conto   delle   specifiche
          necessita' degli alunni delle classi prime e intermedie  di
          tutti i cicli di istruzione,  avendo  come  riferimento  il
          raggiungimento delle competenze  di  cui  alle  indicazioni
          nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del
          primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i
          licei e  alle  linee  guida  per  gli  istituti  tecnici  e
          professionali. 
              2-bis. In deroga all'articolo 2, comma 1,  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017,  n.  62,  dall'anno  scolastico
          2020/2021,  la  valutazione  periodica   e   finale   degli
          apprendimenti  degli  alunni  delle  classi  della   scuola
          primaria, per ciascuna delle discipline di studio  previste
          dalle indicazioni nazionali per il  curricolo  e'  espressa
          attraverso un giudizio descrittivo riportato nel  documento
          di  valutazione  e  riferito  a   differenti   livelli   di
          apprendimento, secondo termini  e  modalita'  definiti  con
          ordinanza del Ministro dell'istruzione. 
              3.  Nel  caso  in  cui  l'attivita'   didattica   delle
          istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in
          presenza entro il  18  maggio  2020  e  sia  consentito  lo
          svolgimento di esami in presenza, le ordinanze  di  cui  al
          comma 1 disciplinano: 
              a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per
          le scuole secondarie e all'esame conclusivo del primo e del
          secondo ciclo di istruzione,  tenuto  conto  del  possibile
          recupero degli apprendimenti di cui al comma 2  e  comunque
          del processo formativo e  dei  risultati  di  apprendimento
          conseguiti  sulla  base  della  programmazione  svolta,  in
          deroga agli articoli 5, comma 1, e 6, commi 2, 3,  4  e  5,
          del decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  62,  e  agli
          articoli 4, commi 5 e 6, e 14, comma 7, del regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  22  giugno
          2009, n. 122; 
              a-bis) i casi in cui gli alunni, per la loro  specifica
          condizione  di  salute  con  particolare  riferimento  alla
          condizione  di  immunodepressione,  e  per  il  conseguente
          rischio di contagio particolarmente  elevato,  non  possano
          riprendere a frequentare le lezioni scolastiche in presenza
          ne' sostenere in presenza le  prove  dell'esame  conclusivo
          del primo e del secondo ciclo di istruzione; 
              b) le prove dell'esame di Stato  conclusivo  del  primo
          ciclo di istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una
          o piu' di esse e rimodulando le modalita'  di  attribuzione
          del  voto  finale,  con  specifiche  disposizioni   per   i
          candidati  privatisti,  salvaguardando   l'omogeneita'   di
          svolgimento rispetto all'esame dei  candidati  interni,  in
          deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo  n.  62
          del 2017; 
              c) le modalita'  di  costituzione  e  di  nomina  delle
          commissioni di esame, prevedendo la loro  composizione  con
          commissari  esclusivamente   appartenenti   all'istituzione
          scolastica  sede  di  esame,  con  presidente  esterno  per
          l'esame  di  Stato  conclusivo   del   secondo   ciclo   di
          istruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto
          legislativo n. 62 del 2017; 
              d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del  secondo
          ciclo di istruzione, prevedendo anche la sostituzione della
          seconda  prova  a  carattere  nazionale   con   una   prova
          predisposta dalla singola commissione  di  esame  affinche'
          detta  prova  sia  aderente   alle   attivita'   didattiche
          effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico  sulle
          specifiche discipline di indirizzo, sulla base  di  criteri
          del   Ministero   dell'istruzione   che    ne    assicurino
          uniformita', in deroga agli articoli 17 e  18  del  decreto
          legislativo  n.  62  del  2017,  comunque  garantendo  alle
          studentesse e agli studenti con disabilita' quanto previsto
          dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 62 del
          2017, incluse le indicazioni che  il  consiglio  di  classe
          deve  fornire  per  le  tipologie  delle  prove  d'esame  e
          l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo
          individualizzato. 
              4. Nel caso in cui l'attivita'  didattica  in  presenza
          delle istituzioni del sistema nazionale di  istruzione  non
          riprenda  entro  il  18  maggio  2020  ovvero  per  ragioni
          sanitarie non possano svolgersi esami  in  presenza,  oltre
          alle misure di cui al comma 3, in  quanto  compatibili,  le
          ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: 
              a) le modalita', anche telematiche,  della  valutazione
          finale degli alunni, in sede di scrutini finali, in  deroga
          all'articolo 2 del decreto legislativo n.  62  del  2017  e
          all'articolo 4 del decreto del Presidente della  Repubblica
          n. 122 del 2009; 
              b) la rimodulazione dell'esame di Stato conclusivo  del
          primo ciclo di istruzione  con  la  valutazione  finale  da
          parte del consiglio di classe che tiene conto  altresi'  di
          un elaborato del  candidato,  come  definito  dalla  stessa
          ordinanza,  nonche'  le   modalita'   e   i   criteri   per
          l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni
          per i  candidati  privatisti  o  per  i  candidati  esterni
          provenienti   da   percorsi   di   istruzione    parentale,
          salvaguardando  l'omogeneita'   di   svolgimento   rispetto
          all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli  8
          e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017; 
              c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione
          con un unico colloquio, articolandone contenuti,  modalita'
          anche telematiche e punteggio per garantire la  completezza
          e la congruita' della valutazione,  e  dettando  specifiche
          previsioni per i candidati esterni, siano essi privatisti o
          provenienti  da  percorsi  di  istruzione  parentale,   per
          l'esame  di  stato  conclusivo   del   secondo   ciclo   di
          istruzione, in deroga agli articoli 17  e  18  del  decreto
          legislativo n. 62 del 2017, comunque tenendo conto, per  le
          studentesse  e  gli   studenti   con   disabilita',   delle
          previsioni di cui  all'articolo  20  del  medesimo  decreto
          legislativo n. 62 del 2017, in quanto compatibili; 
              d) la revisione, nel limite delle  risorse  finanziarie
          disponibili  a  legislazione  vigente,   dei   criteri   di
          attribuzione dell'eccellenza e del relativo  premio,  anche
          in  deroga  all'articolo  2  del  decreto  legislativo   29
          dicembre 2007,  n.  262,  al  fine  di  tutelare  la  piena
          valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto  delle  misure
          adottate ai sensi del comma 3 del presente articolo. 
              4-bis. E' garantita la possibilita', fino al  perdurare
          dello stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
          ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del
          virus COVID-19, di effettuare in videoconferenza le  sedute
          del Gruppo di lavoro  operativo  per  l'inclusione  di  cui
          all'articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992,  n.
          104, per lo svolgimento delle funzioni  attribuite  a  tale
          organo dalla normativa vigente. 
              4-ter. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per
          sopravvenute   condizioni   correlate    alla    situazione
          epidemiologica da COVID-19, i dirigenti  scolastici,  sulla
          base di specifiche e  motivate  richieste  da  parte  delle
          famiglie degli alunni con disabilita', sentiti  i  consigli
          di classe e  acquisito  il  parere  del  Gruppo  di  lavoro
          operativo  per  l'inclusione  a  livello   di   istituzione
          scolastica,  valutano  l'opportunita'  di   consentire   la
          reiscrizione  dell'alunno  al  medesimo   anno   di   corso
          frequentato  nell'anno  scolastico   2019/2020   ai   sensi
          dell'articolo 14,  comma  1,  lettera  c),  della  legge  5
          febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai  casi  in  cui  sia
          stato accertato e  verbalizzato  il  mancato  conseguimento
          degli obiettivi  didattici  e  inclusivi  per  l'autonomia,
          stabiliti nel piano educativo individualizzato. 
              5.  I  provvedimenti  di  cui  al   presente   articolo
          prevedono  specifiche  modalita'  per  l'adattamento   agli
          studenti  con   disabilita'   e   disturbi   specifici   di
          apprendimento,  nonche'   con   altri   bisogni   educativi
          speciali, ovvero degenti in luoghi  di  cura  od  ospedali,
          detenuti o comunque impossibilitati a lasciare  il  proprio
          domicilio. Dall'attuazione del presente  comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il
          Ministero   dell'istruzione   provvede   agli   adempimenti
          previsti dal presente comma con  l'utilizzo  delle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente. 
              6. In  ogni  caso,  limitatamente  all'anno  scolastico
          2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami
          di Stato, si prescinde dal possesso dei  requisiti  di  cui
          agli articoli 5, comma 1, 6, commi 2, 3, 4 e 5, 7, comma 4,
          10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma  3,  ultimo  periodo,
          del decreto legislativo n.  62  del  2017.  Fermo  restando
          quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio  finale
          e nell'integrazione del punteggio di cui  all'articolo  18,
          comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai
          requisiti  ivi  previsti,  si  tiene  conto  del   processo
          formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla
          base della programmazione svolta.  Le  esperienze  maturate
          nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento
          costituiscono  comunque  parte   del   colloquio   di   cui
          all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del
          2017. 
              7. I candidati esterni svolgono in presenza  gli  esami
          preliminari di cui all'articolo 14, comma  2,  del  decreto
          legislativo  n.  62  del  2017  al  termine  dell'emergenza
          epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del
          secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui
          all'articolo 17, comma 11, del citato decreto  legislativo.
          La configurazione  dell'esame  di  Stato  per  i  candidati
          esterni corrisponde  a  quella  prevista  per  i  candidati
          interni dalle ordinanze di cui al comma 1. Qualora le prove
          di cui al presente comma non si concludano in tempo  utile,
          limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti  di
          cui al presente comma partecipano alle prove di  ammissione
          ai corsi di laurea a numero programmato  nonche'  ad  altre
          prove  previste  dalle   universita',   dalle   istituzioni
          dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica  e  da
          altre istituzioni di formazione superiore post-diploma, con
          riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo  del
          secondo ciclo di istruzione.  Le  disposizioni  di  cui  al
          terzo periodo si applicano anche ai  candidati  provenienti
          da un sistema di studio estero che non  abbiano  conseguito
          idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo
          utile per la partecipazione alle relative prove di accesso,
          laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione
          ordinaria degli esami  di  Stato  e  la  conclusione  della
          sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati
          esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo  di
          istruzione  possono  altresi'   partecipare   a   procedure
          concorsuali   pubbliche,   selezioni   e    procedure    di
          abilitazione,  comunque  denominate,  per  le   quali   sia
          richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado,
          con riserva del superamento del predetto  esame  di  Stato,
          fermo restando il disposto dell'articolo 3,  comma  6,  del
          decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. 
              7-bis. In deroga a quanto stabilito dal  comma  7,  gli
          studenti frequentanti  i  corsi  per  adulti  della  scuola
          secondaria di secondo grado di  cui  all'articolo  6  della
          legge della provincia  autonoma  di  Bolzano  24  settembre
          2010, n. 11, che nell'anno scolastico  2019/2020  intendono
          sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo  di
          istruzione,   sostengono   l'esame   preliminare   di   cui
          all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile
          2017, n.  62,  con  modalita'  definite  con  provvedimento
          dell'Intendenza scolastica competente. L'esame  preliminare
          e'   sostenuto   davanti   al   consiglio   della    classe
          dell'istituto collegata  alla  commissione  alla  quale  il
          candidato e' stato assegnato. In  caso  di  esito  positivo
          dell'esame preliminare, tali studenti sostengono  le  prove
          dell'esame  di  Stato  conclusivo  del  secondo  ciclo   di
          istruzione davanti alla commissione d'esame loro assegnata,
          secondo le modalita' definite dalle  ordinanze  di  cui  al
          comma 1. 
              7-ter. Gli studenti frequentanti  i  corsi  per  adulti
          della  scuola  secondaria   di   secondo   grado   di   cui
          all'articolo 6 della  legge  della  provincia  autonoma  di
          Bolzano 24 settembre 2010, n.  11,  limitatamente  all'anno
          scolastico 2019/2020, sostengono  gli  esami  di  idoneita'
          previsti al termine di ogni classe con  modalita'  definite
          con provvedimento dell'Intendenza scolastica competente. 
              7-quater.  Fino   al   termine   dell'anno   scolastico
          2020/2021,  nell'ambito  delle  azioni  individuate   dalle
          istituzioni scolastiche, in  collaborazione  con  l'ufficio
          scolastico  regionale,  gli  enti  locali  e   le   aziende
          sanitarie locali, per garantire il  diritto  all'istruzione
          alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni,  alle
          studentesse e agli  studenti  per  i  quali  sia  accertata
          l'impossibilita'  della   frequenza   scolastica   di   cui
          all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.
          66, l'attivita' di istruzione domiciliare in presenza  puo'
          essere programmata in riferimento  a  quanto  previsto  dal
          piano  educativo  individualizzato,  presso  il   domicilio
          dell'alunno, qualora le famiglie ne  facciano  richiesta  e
          ricorrano condizioni di contesto idonee a  contemperare  il
          diritto   all'istruzione    dell'alunno    in    istruzione
          domiciliare con l'impiego del personale  gia'  in  servizio
          presso l'istituzione scolastica, anche nel  rispetto  delle
          misure idonee  a  garantire  la  sicurezza  sui  luoghi  di
          lavoro, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale
          di  cui  all'articolo  16,   comma   2-bis,   del   decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n.  66,  assicurando  tutte  le
          prescrizioni previste  dalle  disposizioni  in  materia  di
          contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19. 
              7-quinquies. L'attivita' di cui al comma  7-quater  non
          autorizza alla sostituzione del personale impiegato  e  non
          deve comportare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
              8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
          internazionale, sentito il Ministro  dell'istruzione,  puo'
          emanare specifiche disposizioni, con proprio  decreto,  per
          adattare l'applicazione delle ordinanze di cui al  presente
          articolo alle specificita'  del  sistema  della  formazione
          italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13  aprile
          2017, n. 64,  anche  avuto  riguardo  all'evoluzione  della
          pandemia  nei  diversi  Paesi  esteri  in  cui  operano  le
          istituzioni scolastiche ad esso afferenti. 
              9. I provvedimenti di cui al presente  articolo  devono
          garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il  primo
          ciclo di istruzione e, per il secondo  ciclo,  il  rispetto
          del limite di spesa di cui all'articolo 3, comma  2,  della
          legge 11 gennaio 2007, n. 1, come  integrato  dall'articolo
          1, comma 3, del decreto-legge 7  settembre  2007,  n.  147,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007,
          n.  176,  e  ridotto  dall'articolo  18,   comma   2,   del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.  128.  Con
          decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  al  termine  degli
          esami di  Stato,  e'  riscontrata  l'entita'  dei  risparmi
          realizzati  a  valere  sul  predetto  limite  di  spesa.  I
          predetti risparmi sono  versati  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere successivamente riassegnati  per  la
          meta' al  Fondo  per  il  funzionamento  delle  istituzioni
          scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601,  della  legge
          27 dicembre 2006, n.  296,  e  per  la  restante  meta'  al
          recupero degli apprendimenti relativi  all'anno  scolastico
          2019/2020 nel corso dell'anno scolastico  2020/2021  presso
          le  istituzioni  scolastiche,  nel   rispetto   del   saldo
          dell'indebitamento netto. Il Ministro dell'economia e delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio.». 
          Note al comma 957: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  35,  del  decreto
          legislativo  30   marzo   2001,   n.   165(Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art.   35   (Reclutamento   del   personale).   -   1.
          L'assunzione nelle amministrazioni  pubbliche  avviene  con
          contratto individuale di lavoro: 
              a) tramite procedure selettive,  conformi  ai  principi
          del comma 3, volte all'accertamento della  professionalita'
          richiesta, che garantiscano in  misura  adeguata  l'accesso
          dall'esterno; 
              b) mediante avviamento degli iscritti  nelle  liste  di
          collocamento ai sensi della  legislazione  vigente  per  le
          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo
          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli
          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche
          professionalita'. 
              2.  Le   assunzioni   obbligatorie   da   parte   delle
          amministrazioni pubbliche, aziende  ed  enti  pubblici  dei
          soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  avvengono
          per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
          verifica della  compatibilita'  della  invalidita'  con  le
          mansioni da svolgere. Per il coniuge  superstite  e  per  i
          figli  del  personale  delle  Forze  armate,  delle   Forze
          dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          personale     della     Polizia     municipale     deceduto
          nell'espletamento del servizio, nonche' delle  vittime  del
          terrorismo e della criminalita'  organizzata  di  cui  alla
          legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  tali  assunzioni  avvengono   per   chiamata
          diretta nominativa. 
              3.  Le  procedure  di  reclutamento   nelle   pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
              a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'  di
          svolgimento che garantiscano l'imparzialita'  e  assicurino
          economicita' e celerita' di espletamento,  ricorrendo,  ove
          e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
          anche a realizzare forme di preselezione; 
              b) adozione  di  meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
              c) rispetto delle pari opportunita' tra  lavoratrici  e
          lavoratori; 
              d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
              e) composizione delle  commissioni  esclusivamente  con
          esperti di provata competenza nelle  materie  di  concorso,
          scelti tra funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed
          estranei  alle   medesime,   che   non   siano   componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali; 
              e-bis); 
              e-ter) possibilita'  di  richiedere,  tra  i  requisiti
          previsti per specifici profili o livelli  di  inquadramento
          di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
          di ricerca o del master universitario di  secondo  livello.
          In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree
          dei  settori  scientifico-disciplinari  definite  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al  master
          universitario di secondo livello,  quelle  pertinenti  alla
          tipologia del profilo o livello di inquadramento. 
              3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
          programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
          massimo  complessivo  del  50  per  cento   delle   risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
          interessate, previo espletamento della procedura di cui  al
          comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
          concorso pubblico: 
              a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per
          cento di quelli banditi, a favore dei titolari di  rapporto
          di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
          pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni  di
          servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana  il
          bando; 
              b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,  con
          apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
          personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data
          di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni  di
          contratto di  lavoro  flessibile  nell'amministrazione  che
          emana il bando. 
              3-ter. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  il  31  gennaio
          2013, sono dettati  modalita'  e  criteri  applicativi  del
          comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di  cui
          alla lettera a) del medesimo comma  in  rapporto  ad  altre
          categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
          3-bis  costituiscono  principi  generali   a   cui   devono
          conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 
              3-quater. 
              4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
          reclutamento sono adottate da  ciascuna  amministrazione  o
          ente  sulla  base  del  piano  triennale   dei   fabbisogni
          approvato ai sensi dell'articolo 6, comma  4.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
          l'avvio  delle  procedure   concorsuali   e   le   relative
          assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti
          pubblici non economici. 
              4-bis. L'avvio  delle  procedure  concorsuali  mediante
          l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
          anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato
          per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i
          contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
          aspetti   finanziari,   nonche'   dei   criteri    previsti
          dall'articolo 36. 
              5. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  4,
          comma 3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.
          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4,  le
          restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento
          delle proprie procedure selettive,  possono  rivolgersi  al
          Dipartimento della  funzione  pubblica  e  avvalersi  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM).
          Tale Commissione e' nominata con decreto del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione ed e'  composta  dal  Capo  del
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri,  che  la  presiede,  dall'Ispettore
          generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
          del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  dal  Capo  del
          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
          Commissione:  a)  approva  i  bandi  di  concorso  per   il
          reclutamento di personale a tempo indeterminato; b)  indice
          i bandi di concorso e nomina le  commissioni  esaminatrici;
          c) valida le graduatorie finali di merito  delle  procedure
          concorsuali trasmesse dalle  commissioni  esaminatrici;  d)
          assegna  i  vincitori  e   gli   idonei   delle   procedure
          concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;  e)
          adotta  ogni  ulteriore  eventuale   atto   connesso   alle
          procedure concorsuali, fatte salve  le  competenze  proprie
          delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
          RIPAM  si  avvale  di  personale   messo   a   disposizione
          dall'Associazione Formez PA. 
              5.1. Nell'ipotesi di  cui  al  comma  5,  il  bando  di
          concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
          dell'articolo  4,  comma  3-septies  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101,  convertito  con  modificazioni  nella
          legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
              5.2. Il Dipartimento  della  funzione  pubblica,  anche
          avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
          RIPAM,  elabora,  previo  accordo  in  sede  di  Conferenza
          Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo
          n. 281 del 1997, linee guida  di  indirizzo  amministrativo
          sullo  svolgimento  delle   prove   concorsuali   e   sulla
          valutazione dei titoli, ispirate alle migliori  pratiche  a
          livello  nazionale   e   internazionale   in   materia   di
          reclutamento del personale, nel rispetto  della  normativa,
          anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
          le prove  concorsuali  e  la  valutazione  dei  titoli  del
          personale  sanitario,  tecnico   e   professionale,   anche
          dirigente, del Servizio sanitario nazionale  sono  adottate
          di concerto con il Ministero della salute. 
              5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere  nella
          sede di prima destinazione per un periodo non  inferiore  a
          cinque  anni,  ad  eccezione  dei  direttori  dei   servizi
          generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche  ed
          educative che permangono nella sede di prima  desti-nazione
          per un periodo  non  inferiore  a  tre  anni.  La  presente
          disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
          collettivi. 
              5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il  reclutamento
          del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
          vigenti  per  un  termine  di  due  anni  dalla   data   di
          approvazione.  Sono  fatti  salvi  i  periodi  di   vigenza
          inferiori previsti da leggi regionali. Il  principio  della
          parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici  uffici  e'
          garantito, mediante specifiche disposizioni del bando,  con
          riferimento al luogo di residenza dei  concorrenti,  quando
          tale requisito sia strumentale all'assolvimento di  servizi
          altrimenti  non  attuabili  o  almeno  non  attuabili   con
          identico risultato. 
              6. Ai fini delle  assunzioni  di  personale  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e le  amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di  giustizia
          ordinaria,  amministrativa,  contabile  e  di   difesa   in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'articolo 26 della legge  1  febbraio  1989,  n.  53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici  e  dei
          servizi  degli  enti   locali   disciplina   le   dotazioni
          organiche, le modalita'  di  assunzione  agli  impieghi,  i
          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».