art. 1 note (parte 27)

           	
				
 
          Note al comma 958: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  59,  del  decreto
          legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure urgenti connesse
          all'emergenza da COVID-19, per le  imprese,  il  lavoro,  i
          giovani,  la  salute  e  i   servizi   territoriali)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 59 (Misure straordinarie per la tempestiva nomina
          dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione
          delle procedure concorsuali del personale  docente).  -  1.
          Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, i  posti  di
          tipo comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia sono
          destinati, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi
          dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449  alle
          immissioni in ruolo da  disporre  secondo  la  legislazione
          vigente, fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti. 
              2.  Per  il  medesimo  anno  scolastico  2021/2022   e'
          incrementata  al  100   per   cento   la   quota   prevista
          dall'articolo  17,  comma  2,  lettera  b),   del   decreto
          legislativo  13  aprile  2017,  n.  59  da  destinare  alla
          procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo.  Per  lo
          stesso anno scolastico e' incrementata al 100 per cento  la
          quota prevista dall'articolo 4 comma 1-quater,  lettera  b)
          del decreto legge 12 luglio 2018,  n.  87  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2018,  n.  96   da
          destinare alla procedura di cui al  comma  1-quinquies  del
          medesimo articolo. 
              3. La graduatoria  di  cui  all'articolo  1,  comma  9,
          lettera b) del  decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre
          2019, n.  159,  e'  integrata  con  i  soggetti  che  hanno
          conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del  medesimo
          comma  il  punteggio  minimo  previsto  dal  comma  10  del
          medesimo articolo. 
              4. In  via  straordinaria,  esclusivamente  per  l'anno
          scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno  vacanti
          e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo  ai
          sensi dei commi 1, 2 e 3 del  presente  articolo,  salvi  i
          posti di cui ai concorsi per il personale  docente  banditi
          con decreti  del  Capo  del  Dipartimento  per  il  sistema
          educativo  di  istruzione  e   formazione   del   Ministero
          dell'istruzione  nn.  498  e  499  del  21   aprile   2020,
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,  n.
          34  del  28  aprile  2020,  e  successive  modifiche,  sono
          assegnati con contratto a  tempo  determinato,  nel  limite
          dell'autorizzazione  di  cui  al  comma  1   del   presente
          articolo, ai docenti che sono iscritti nella  prima  fascia
          delle graduatorie  provinciali  per  le  supplenze  di  cui
          all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999,  n.
          124, per i posti comuni o di  sostegno,  o  negli  appositi
          elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi,  anche  con
          riserva di accertamento del titolo, coloro  che  conseguono
          il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31
          luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo
          periodo del  presente  comma,  e'  altresi'  richiesto  che
          abbiano svolto su posto  comune,  entro  l'anno  scolastico
          2020/2021, almeno tre annualita'  di  servizio,  anche  non
          consecutive,  negli  ultimi  dieci  anni  scolastici  oltre
          quello in corso,  nelle  istituzioni  scolastiche  statali,
          valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11,  comma  14,
          della legge 3 maggio 1999, n. 124. 
              5. Il contratto a tempo determinato di cui al  comma  4
          e' proposto esclusivamente nella provincia e nella o  nelle
          classi di concorso o tipologie di posto  per  le  quali  il
          docente  risulta  iscritto   nella   prima   fascia   delle
          graduatorie provinciali per le supplenze  o  negli  elenchi
          aggiuntivi. 
              6. Nel  corso  del  contratto  a  tempo  determinato  i
          candidati  svolgono  altresi'  il   percorso   annuale   di
          formazione iniziale e prova  di  cui  all'articolo  13  del
          decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,   con   le
          integrazioni di cui al comma 7. 
              7. Il percorso annuale di formazione iniziale  e  prova
          e'  seguito  da  una   prova   disciplinare.   Alla   prova
          disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai
          sensi dell'articolo 1, comma 117,  della  legge  13  luglio
          2015,  n.  107.  La  prova  disciplinare  e'  superata  dai
          candidati che raggiungono una soglia  di  idoneita'  ed  e'
          valutata  da  una   commissione   esterna   all'istituzione
          scolastica di servizio. 
              8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale
          di formazione e prova e di giudizio  positivo  della  prova
          disciplinare, il docente e' assunto a tempo indeterminato e
          confermato  in  ruolo,  con  decorrenza  giuridica  dal  1°
          settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio  del
          servizio, nella medesima istituzione scolastica presso  cui
          ha prestato  servizio  a  tempo  determinato.  La  negativa
          valutazione del percorso di formazione e prova comporta  la
          reiterazione dell'anno di prova ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il  giudizio
          negativo  relativo  alla  prova  disciplinare  comporta  la
          decadenza  dalla  procedura   di   cui   al   comma   4   e
          l'impossibilita' di trasformazione  a  tempo  indeterminato
          del contratto. 
              9.  Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,   con
          riferimento  alla  procedura  di  cui  al  comma  4,   sono
          disciplinati le modalita' di attribuzione del  contratto  a
          tempo determinato  dalle  graduatorie  provinciali  per  le
          supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite  dei
          posti  vacanti  e  disponibili  di  cui  al  comma  4,   la
          commissione nazionale incaricata di redigere  i  quadri  di
          riferimento per la valutazione della prova disciplinare  di
          cui  al  comma  7,  le  modalita'   di   formazione   delle
          commissioni  della  prova  disciplinare,  i  requisiti  dei
          componenti e le modalita' di  espletamento  della  suddetta
          prova. Ai componenti della commissione nazionale  non  sono
          dovuti, per  le  attivita'  svolte,  compensi,  indennita',
          gettoni, emolumenti,  rimborsi  spese  ne'  altre  utilita'
          comunque denominate. 
              9-bis. In via straordinaria, per  un  numero  di  posti
          pari a quelli vacanti e disponibili per  l'anno  scolastico
          2021/2022  che  residuano   dalle   immissioni   in   ruolo
          effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di
          cui ai concorsi per il  personale  docente  banditi  con  i
          decreti del Capo del Dipartimento per il sistema  educativo
          di istruzione e formazione  del  Ministero  dell'istruzione
          nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta
          Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020,  e'
          bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione
          e classe di concorso riservata ai docenti non compresi  tra
          quelli di cui al comma  4  che  abbiano  svolto,  entro  il
          termine di presentazione delle istanze  di  partecipazione,
          un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno
          tre anni anche non consecutivi  negli  ultimi  cinque  anni
          scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11,  comma  14,
          della legge 3 maggio  1999,  n.  124.  Il  bando  determina
          altresi' il contributo di segreteria  posto  a  carico  dei
          partecipanti,  in  misura  tale  da  coprire  integralmente
          l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato puo'
          partecipare alla procedura in un'unica regione  e  per  una
          sola classe di concorso e puo'  partecipare  solo  per  una
          classe di concorso  per  la  quale  abbia  maturato  almeno
          un'annualita', valutata ai  sensi  del  primo  periodo.  Le
          graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base
          dei titoli posseduti e  del  punteggio  conseguito  in  una
          prova disciplinare da tenere entro il 31 dicembre 2021,  le
          cui caratteristiche sono definite con decreto del  Ministro
          dell'istruzione. Nel limite dei posti di  cui  al  presente
          comma, i candidati vincitori collocati in  posizione  utile
          in graduatoria partecipano, con oneri a proprio  carico,  a
          un percorso di formazione, anche in collaborazione  con  le
          universita', che ne integra le competenze  professionali  e
          che  prevede  una  prova  conclusiva,   secondo   modalita'
          definite dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui al
          periodo precedente. In caso  di  positiva  valutazione  del
          percorso  di  formazione  e  della  prova   conclusiva   il
          candidato e' assunto a tempo indeterminato a decorrere  dal
          1° settembre 2022 sui posti vacanti e disponibili di cui al
          primo  periodo,  che  sono  resi   indisponibili   per   le
          operazioni di mobilita' e immissione in  ruolo.  Nel  corso
          dell'anno scolastico 2022/2023 i docenti  assunti  svolgono
          altresi' il percorso annuale di formazione iniziale e prova
          di cui all'articolo 13 del decreto  legislativo  13  aprile
          2017, n. 59.  Le  graduatorie  di  cui  al  presente  comma
          decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori. 
              9-ter. I posti comuni  e  di  sostegno  destinati  alle
          procedure di cui al comma  4  e  rimasti  vacanti  dopo  le
          relative opera-zioni sono destinati  sino  al  15  febbraio
          2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza  giuridica  ed
          economica 1° settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3,
          limitatamente alle classi  di  concorso  per  le  quali  la
          pubblicazione della graduatoria avviene dopo il  31  agosto
          2021 ed entro il 30 novembre 2021. 
              10. Al fine di assicurare che i concorsi  ordinari  per
          il personale docente per la scuola dell'infanzia,  primaria
          e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi
          con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi
          3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449,  in  deroga
          alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica
          9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56,
          nonche'  in  deroga  alla  disciplina  di  cui  al  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla  legge  13  luglio
          2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59
          e ai relativi decreti attuativi, garantendone  comunque  il
          carattere  comparativo,  le  prove  di  detti  concorsi  si
          svolgono secondo le seguenti modalita' semplificate: 
              a) in sostituzione della o delle prove scritte previste
          a legislazione vigente, sostenimento e superamento  di  una
          unica prova scritta con piu' quesiti a  risposta  multipla,
          volti all'accertamento delle conoscenze  e  competenze  del
          candidato sulla  disciplina  della  classe  di  concorso  o
          tipologia  di  posto  per  la  quale   partecipa,   nonche'
          sull'informatica e sulla lingua inglese. Non si  da'  luogo
          alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si
          riserva  la  possibilita',  in  ragione   del   numero   di
          partecipanti,  di  prevedere,  ove   necessario,   la   non
          contestualita' delle prove relative alla medesima classe di
          concorso,   assicurandone   comunque   la   trasparenza   e
          l'omogeneita' in modo da garantire  il  medesimo  grado  di
          selettivita' tra tutti i partecipanti. La prova e' valutata
          al  massimo  100  punti  ed  e'  superata  da  coloro   che
          conseguono il punteggio minimo di 70 punti; 
              b) prova orale; 
              c) valutazione dei titoli; 
              d)  formazione  della  graduatoria  sulla  base   delle
          valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite  dei
          posti messi a concorso. 
              10-bis. I bandi  dei  concorsi  di  cui  al  comma  10,
          emanati a decorrere dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto,  prevedono  una
          riserva di  posti,  pari  al  30  per  cento  per  ciascuna
          regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore
          di  coloro  che  hanno  svolto,   entro   il   termine   di
          presentazione delle istanze di partecipazione al  concorso,
          un servizio presso le istituzioni  scolastiche  statali  di
          almeno tre anni scolastici,  anche  non  continuativi,  nei
          dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo  11,
          comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La riserva  di
          cui al periodo precedente vale in un'unica regione e per le
          classi di concorso o tipologie di posto  per  le  quali  il
          candidato abbia maturato un  servizio  di  almeno  un  anno
          scolastico.  Nel  calcolo  della  percentuale   dei   posti
          riservati si procede con  arrotondamento  per  difetto.  La
          riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti
          messi a bando, per ciascuna regione, classe di  concorso  o
          tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro. 
              11. Con  decreto  del  Ministero  dell'istruzione  sono
          apportate tutte le occorrenti  modificazioni  ai  bandi  di
          concorso derivanti da quanto sopra previsto, fermi restando
          i  programmi  concorsuali,  senza  che  cio'  comporti   la
          riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o
          la modifica dei requisiti di  partecipazione.  Con  decreto
          del Ministro dell'istruzione sono altresi' disciplinate  le
          modalita' di redazione  dei  quesiti  della  prova  scritta
          anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata
          di redigere i quadri  di  riferimento  per  la  valutazione
          della prova scritta, i programmi delle prove,  i  requisiti
          dei componenti delle commissioni cui spetta la  valutazione
          della  prova  scritta  e  della  prova  orale,   i   titoli
          valutabili e il relativo punteggio. 
              12.  Con  decreto  del  Ministro   dell'istruzione   da
          adottare  entro  90  giorni  dall'entrata  in  vigore   del
          presente decreto, senza  nuovi  e  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, in coerenza  con  le  riforme  del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  sono  disciplinati,
          nell'ambito del periodo di formazione e  di  prova  di  cui
          all'articolo 1, comma 115, della legge 13 luglio  2015,  n.
          107, le attivita' formative, le procedure e  i  criteri  di
          verifica degli  standard  professionali,  le  modalita'  di
          verifica in itinere e  finale  incluse  l'osservazione  sul
          campo, la struttura del bilancio  delle  competenze  e  del
          portfolio professionale. 
              13. Le immissioni in ruolo dei  vincitori,  nel  limite
          previsto dal bando di concorso per  la  specifica  regione,
          classe di  concorso  o  tipologia  di  posto,  in  caso  di
          incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni,
          possono  essere  disposte  anche  negli   anni   scolastici
          successivi, sino all'esaurimento della graduatoria  di  cui
          al  comma  10,  lettera  d),  nel  limite  delle   facolta'
          assunzionali  disponibili  a  legislazione  vigente  per  i
          concorsi ordinari. 
              14.  In  via  straordinaria,  esclusivamente   per   le
          immissioni in ruolo relative all'anno scolastico  2021/2022
          in ragione degli  obiettivi  perseguiti  tramite  il  Piano
          Nazionale di ripresa e resilienza  circa  il  rafforzamento
          delle materie scientifiche e  tecnologiche  e  dell'elevato
          numero  dei  posti  vacanti  e  disponibili,  le  procedure
          concorsuali ordinarie  gia'  bandite,  di  cui  al  decreto
          dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499,  indicate  nella
          seguente Tabella A, e per il numero di posti ivi  previsto,
          si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le
          modalita' di cui al comma 15. 
          Tabella A 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
               15. Per le classi di concorso e tipologie di posto  di
          cui al comma 14 la procedura concorsuale si svolge  secondo
          le seguenti modalita': 
              a) unica prova scritta  con  piu'  quesiti  a  risposta
          multipla,  volta  all'accertamento   delle   conoscenze   e
          competenze del candidato sulle discipline della  classe  di
          concorso o tipologia  di  posto  per  la  quale  partecipa,
          nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese. La  prova,
          computer-based, si  svolge  nelle  sedi  individuate  dagli
          Uffici    Scolastici    Regionali    e    consiste    nella
          somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali  vertenti  sui
          programmi previsti dall'allegato A al decreto del  Ministro
          dell'istruzione 20 aprile  2020,  n.  201  per  la  singola
          classe di concorso, 5 sull'informatica  e  5  sulla  lingua
          inglese. Per la classe di concorso A027-Matematica e Fisica
          i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi  tra  20
          quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe
          di concorso A028  -  Matematica  e  scienze  i  40  quesiti
          vertenti sui programmi sono suddivisi  tra  20  quesiti  di
          matematica e 20 quesiti nell'ambito delle scienze chimiche,
          fisiche, biologiche e naturali. Ciascun quesito consiste in
          una domanda seguita da quattro risposte, delle  quali  solo
          una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti e' somministrato  in
          modalita' casuale per ciascun candidato. La  prova  ha  una
          durata massima di 100 minuti, fermi restando gli  eventuali
          tempi aggiuntivi di  cui  all'articolo  20  della  legge  5
          febbraio 1992,  n.  104.  Non  si  da'  luogo  alla  previa
          pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva  la
          possibilita', in ragione del  numero  di  partecipanti,  di
          prevedere, ove  necessario,  la  non  contestualita'  delle
          prove  relative   alla   medesima   classe   di   concorso,
          assicurandone comunque la trasparenza  e  l'omogeneita'  in
          modo da garantire il medesimo  grado  di  selettivita'  tra
          tutti  i  partecipanti.  La  valutazione  della  prova   e'
          effettuata assegnando 2 punti a ciascuna  risposta  esatta,
          zero punti alle risposte non date o  errate.  La  prova  e'
          valutata al massimo 100 punti ed e' superata da coloro  che
          conseguono il punteggio minimo di 70 punti. 
              b)  prova  orale,  valutata  al  massimo  100  punti  e
          superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70
          punti; 
              c) formazione della graduatoria, entro la data  del  31
          luglio 2021, esclusivamente sulla base  della  somma  delle
          valutazioni di cui alle lettere a)  e  b)  nel  limite  dei
          posti messi a concorso. 
              16. La procedura di cui ai commi 14 e 15  non  comporta
          la  riapertura  dei  termini  per  la  presentazione  delle
          istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione  alla
          procedura indetta  con  decreto  dipartimentale  21  aprile
          2020, n. 499 per le classi  di  concorso  interessate.  Con
          decreto del Ministero  dell'istruzione  sono  apportate  le
          eventuali ulteriori  modificazioni  ai  bandi  di  concorso
          necessari all'espletamento delle procedure di cui ai  commi
          14 e 15. La redazione  dei  quesiti  della  prova  scritta,
          anche  a  titolo  oneroso,  e'  assegnata  con  affidamento
          diretto ad una o  piu'  universita'.  Parimenti  i  servizi
          logistici e informatici necessari  per  lo  svolgimento  di
          detta prova scritta sono  assegnati  direttamente  anche  a
          soggetti in house rispetto al Ministero dell'istruzione. Le
          commissioni di concorso sono  costituite  con  decreto  del
          direttore  generale   dell'Ufficio   scolastico   regionale
          responsabile della  procedura  che  provvede  entro  cinque
          giorni   dalla   pubblicazione   in   Gazzetta    ufficiale
          dell'avviso  di  convocazione  per  la  prova  scritta.  E'
          possibile  formare  sottocommissioni  per  lo   svolgimento
          contestuale della prova orale,  ferma  restando  l'unicita'
          del  presidente,  per  gruppi  comprendenti  un  numero  di
          candidati  superiore  a  cinquanta.  Al  presidente  ed  ai
          componenti e al segretario delle commissioni che concludono
          le operazioni concorsuali redigendo la graduatoria entro il
          31 luglio 2021  e'  riconosciuto  un  compenso,  aggiuntivo
          rispetto a quello previsto a legislazione vigente,  pari  a
          due volte il compenso base previsto dall'articolo 2,  comma
          1, numero 3), comma 2 e comma 3, nonche'  dall'articolo  5,
          del Decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  24
          aprile 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione  sono
          disciplinati  la  commissione   nazionale   incaricata   di
          valutare la congruita'  e  l'equivalenza  dei  quesiti,  di
          redigere i quadri di riferimento per la  valutazione  della
          prova orale, i requisiti dei componenti  delle  commissioni
          cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova
          orale. 
              17. Le graduatorie delle procedure di cui al  comma  14
          sono  utilizzate  per  le  immissioni  in  ruolo   relative
          all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per  eventuali
          oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30  ottobre
          2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a
          tempo determinato nelle more stipulati sui  relativi  posti
          vacanti e disponibili.  Le  medesime  graduatorie,  se  non
          approvate entro la data di cui al periodo precedente,  sono
          utilizzate nel corso degli anni  successivi  con  priorita'
          rispetto alle graduatorie  delle  procedure  ordinarie.  In
          ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite
          previsto dal bando di concorso per la specifica  regione  e
          classe  di  concorso,  in  caso  di  incapienza  dei  posti
          destinati  annualmente  alle  assunzioni,  possono   essere
          disposte  anche  negli  anni  scolastici  successivi,  sino
          all'esaurimento  della  graduatoria,   nel   limite   delle
          facolta' assunzionali disponibili a  legislazione  vigente.
          Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 si
          applica la decorrenza dei contratti prevista  dall'articolo
          58, comma 1 lett. b). 
              18.  Resta  impregiudicata  per   i   candidati   della
          procedura di  cui  al  comma  14,  la  partecipazione  alla
          procedura  concorsuale  ordinaria  per  le   corrispondenti
          classi di concorso. Ai fini di quanto previsto nel  periodo
          precedente i posti  delle  predette  procedure  concorsuali
          ordinarie sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e
          disponibili  nei  limiti  individuati  da  un  decreto  del
          Ministro  dell'istruzione  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
          amministrazione. Con decreto del Ministero  dell'istruzione
          si provvede,  altresi',  alla  riapertura  dei  termini  di
          partecipazione  limitatamente  alle  procedure  di  cui  al
          periodo precedente. (230) 
              19. Agli oneri derivanti dal  comma  16,  pari  a  euro
          7.684.000  per  l'anno   2021,   si   provvede   ai   sensi
          dell'articolo 77. 
              20. Con ordinanza  del  Ministro  dell'istruzione  sono
          definiti  appositi  protocolli,  sottoposti   alla   previa
          approvazione  del  Comitato  tecnico-scientifico   di   cui
          all'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
          civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni,
          relativi alle modalita' di  svolgimento  in  sicurezza  dei
          concorsi per il personale scolastico fino  al  31  dicembre
          2022, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              21. All'articolo 1 del decreto-legge 29  ottobre  2019,
          n. 126,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
          dicembre 2019, n. 159: 
              1) al comma  9,  lettera  g)  i  punti  2)  e  3)  sono
          soppressi; 
              2) il comma 13 e' abrogato.». 
          Note al comma 959: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  230-bis   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 230-bis (Disposizioni finalizzate al reclutamento
          di  assistenti  tecnici   nelle   istituzioni   scolastiche
          dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi
          dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti  scolastici).
          - 1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al
          fine di assicurare la  funzionalita'  della  strumentazione
          informatica anche nelle scuole dell'infanzia, nelle  scuole
          primarie e nelle scuole secondarie di primo grado,  nonche'
          per il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali
          per  la  didattica,   le   istituzioni   scolastiche   sono
          autorizzate a sottoscrivere contratti fino al  31  dicembre
          2020 con assistenti  tecnici,  nel  limite  complessivo  di
          1.000 unita'. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  da
          emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   il
          contingente di cui al primo periodo  e'  ripartito  tra  le
          istituzioni scolastiche, tenendo  conto  del  numero  degli
          studenti  di  ciascun  istituto  scolastico.   Agli   oneri
          derivanti dal presente comma, pari a 9,3  milioni  di  euro
          per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
              2. Nelle more dello svolgimento  del  concorso  di  cui
          all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019,
          n. 126,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
          dicembre 2019, n.  159,  il  Ministero  dell'istruzione  e'
          autorizzato a prorogare o, qualora non gia' attribuiti,  in
          tutto  o  in  parte,  a  conferire,  entro  il  limite   di
          autorizzazione di  spesa  di  cui  al  terzo  periodo,  gli
          incarichi riguardanti i contratti a  tempo  determinato  di
          cui al comma 4 del citato articolo 2 con una durata massima
          fino al 31 dicembre 2022. Conseguentemente le assunzioni di
          cui al medesimo articolo 2, comma 3, del  decreto-legge  n.
          126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          159 del 2019,  avvengono  con  decorrenza  successiva  alla
          scadenza  dei  predetti  contratti  di   lavoro   a   tempo
          determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma,  pari
          a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021  e  2022,  si
          provvede  a  valere  sulle  risorse  previste  dal   citato
          articolo 2, comma 3, del decreto-legge  n.  126  del  2019,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019. 
              3. Al fine di evitare  la  ripetizione  di  somme  gia'
          erogate in  favore  dei  dirigenti  scolastici  negli  anni
          scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione
          del Ministero dell'istruzione e' istituito un fondo con  la
          dotazione di 13,1 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  da
          destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per
          i    predetti    anni     scolastici     in     conseguenza
          dell'ultrattivita'  riconosciuta  ai  contratti  collettivi
          regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun
          caso possono essere ri-conosciuti  emolumenti  superiori  a
          quelli derivanti dalla predetta ultrattivita'. Il fondo  di
          cui al primo periodo e' ripartito con decreto del  Ministro
          dell'istruzione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle  finanze,  informate  le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente   rappresentative    dell'area    dirigenziale
          "Istruzione e ricerca". Al relativo onere  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 265.». 
          Note al comma 960: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   58,   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2013,   n.   98
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 58 (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  del
          sistema universitario e degli enti di  ricerca).  -  1.  Al
          fine di favorire lo sviluppo del  sistema  universitario  e
          della ricerca all'articolo 66 del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.   133,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 13-bis, le parole «triennio 2012-2014» sono
          sostituite dalle seguenti «biennio 2012-2013» e  le  parole
          «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti  «per  gli
          anni 2014 e 2015»; 
              b) al comma 14, le parole «quadriennio 2011-2014»  sono
          sostituite dalle seguenti «triennio 2011-2013» e le  parole
          «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti  «per  gli
          anni 2014 e 2015». 
              2.  Il  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita' statali e' incrementato di  euro  21,4  milioni
          nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a  decorrere  dall'anno
          2015 e il Fondo  ordinario  per  gli  enti  di  ricerca  e'
          incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno 2014 ed euro 7,1
          milioni a decorrere dall'anno 2015. 
              3. All'articolo 1, comma  9,  della  legge  4  novembre
          2005, n. 230, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente
          periodo: «Non e' richiesto il parere della  commissione  di
          cui al terzo periodo nel caso di chiamate di  studiosi  che
          siano risultati vincitori di uno dei programmi  di  ricerca
          di alta qualificazione di cui al primo periodo,  effettuate
          entro tre anni dalla vincita del programma.». 
              3-bis. All'articolo 6, comma 12,  quarto  periodo,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo  le
          parole:  «soggetti  privati»  sono  aggiunte  le  seguenti:
          «nonche' da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad
          attivita' di ricerca». 
              4. Ai maggiori oneri derivanti dal  comma  1,  pari  ad
          euro 25 milioni nell'anno  2014  ed  euro  49,8  milioni  a
          decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei
          risparmi di spesa di cui al comma 5. 
              5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014,  e  sino
          al  29  febbraio  2020,  le  istituzioni   scolastiche   ed
          educative statali acquistano,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i  servizi
          esternalizzati per  le  funzioni  corrispondenti  a  quelle
          assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel
          limite della spesa che si sosterrebbe per coprire  i  posti
          di   collaboratore   scolastico   accantonati   ai    sensi
          dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
          22 giugno 2009, n.  119.  A  decorrere  dal  medesimo  anno
          scolastico il numero di posti accantonati non e'  inferiore
          a quello dell'anno scolastico  2012/2013.  In  relazione  a
          quanto previsto dal presente comma,  le  risorse  destinate
          alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono  ridotte
          di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a
          decorrere dall'anno 2015. 
              5-bis. A decorrere dal 1° marzo  2020,  le  istituzioni
          scolastiche ed educative  statali  svolgono  i  servizi  di
          pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale
          dipendente  appartenente  al  profilo   dei   collaboratori
          scolastici e i corrispondenti posti  accantonati  ai  sensi
          dell'articolo 4 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,  n.  119,  sono
          resi nuovamente disponibili, in  misura  corrispondente  al
          limite di spesa di cui al comma 5, per l'espletamento delle
          procedure selettiva e di mobilita'  di  cui  ai  successivi
          commi. Il  predetto  limite  di  spesa  e'  integrato,  per
          l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2020. 
              5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca  e'  autorizzato  ad   avviare   un'apposita
          procedura selettiva,  per  11.263  posti  di  collaboratore
          scolastico, graduando  i  candidati  secondo  le  modalita'
          previste  per  i  concorsi  provinciali  per  collaboratore
          scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico  di  cui
          al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  finalizzata
          ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
          marzo 2020, il personale  impegnato  per  almeno  10  anni,
          anche non continuativi, purche'  includano  il  2018  e  il
          2019,  presso  le  istituzioni  scolastiche  ed   educative
          statali,  per  lo  svolgimento  di  servizi  di  pulizia  e
          ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo  indeterminato
          di imprese titolari di contratti  per  lo  svolgimento  dei
          predetti servizi.  Alla  procedura  selettiva  non  possono
          partecipare: il personale di cui all'articolo 1, comma 622,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale  escluso
          dall'elettorato politico attivo,  coloro  che  siano  stati
          destituiti o dispensati dall'impiego  presso  una  pubblica
          amministrazione per persistente insufficiente rendimento  o
          dichiarati  decaduti  per  aver  conseguito  la  nomina   o
          l'assunzione mediante la produzione di  documenti  falsi  o
          viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per  i
          reati di cui all'articolo 73 del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, i condannati per taluno  dei  delitti  indicati  dagli
          articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
          interdetti da  qualunque  incarico  nelle  scuole  di  ogni
          ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in  istituzioni
          o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
          minori.   Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con   i
          Ministri del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la
          pubblica amministrazione e dell'economia e  delle  finanze,
          sono determinati i requisiti  per  la  partecipazione  alla
          procedura  selettiva,  nonche'  le  relative  modalita'  di
          svolgimento, anche  in  piu'  fasi,  e  i  termini  per  la
          presentazione delle domande. 
              5-quater.  Le  assunzioni,  da  effettuare  secondo  la
          procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate  anche  a
          tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma  5-bis,
          primo periodo, e  nell'ambito  del  numero  complessivo  di
          11.263, i posti  eventualmente  residuati  all'esito  della
          procedura selettiva di cui al comma 5-ter  sono  utilizzati
          per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita
          graduatoria nazionale formulata sulla  base  del  punteggio
          gia' acquisito, dei partecipanti  alla  procedura  medesima
          che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari  di
          assunzioni a  tempo  parziale  ovvero  siano  risultati  in
          soprannumero  nella  provincia  in  virtu'  della   propria
          posizione in graduatoria. I  rapporti  instaurati  a  tempo
          parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo
          pieno, ne' puo'  esserne  incrementato  il  numero  di  ore
          lavorative, se non in presenza di risorse certe e  stabili.
          Le risorse che derivino da cessazioni a  qualsiasi  titolo,
          nell'anno scolastico  2019/2020  e  negli  anni  scolastici
          seguenti, del personale assunto ai sensi  del  comma  5-ter
          sono prioritariamente utilizzate per  la  trasformazione  a
          tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso  in
          ruolo ai sensi del presente comma non ha  diritto,  ne'  ai
          fini giuridici ne' a quelli  economici,  al  riconoscimento
          del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui
          al comma 5-ter. 
              5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,
          primo periodo, e  nell'ambito  del  numero  complessivo  di
          11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate,
          una  tantum,  operazioni  di  mobilita'   straordinaria   a
          domanda,  disciplinate  da  apposito  accordo  sindacale  e
          riservate al personale assunto con la  procedura  selettiva
          di cui  al  comma  5-ter  sui  posti  eventualmente  ancora
          disponibili  in  esito  alle  attivita'  di  cui  al  comma
          5-quater.  Nelle  more  dell'espletamento  delle   predette
          operazioni di mobilita' straordinaria, al fine di garantire
          lo  svolgimento  delle  attivita'  didattiche   in   idonee
          condizioni igienico-sanitarie, i posti e le  ore  residuati
          all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e  5-quater
          sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale
          iscritto nelle vigenti graduatorie. 
              5-quinquies. Per l'immissione in ruolo dei soggetti che
          hanno superato la selezione di cui  all'articolo  1,  comma
          622, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  non  ancora
          assunti  alle  dipendenze   dello   Stato,   e'   stanziato
          l'ulteriore importo di 1,135 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
          Al medesimo fine, l'organico dei  collaboratori  scolastici
          presso l'ufficio  scolastico  della  Regione  siciliana  e'
          aumentato di 119 unita'. 
              5-sexies. Nel limite di spesa di cui  al  comma  5-bis,
          primo   periodo,   dopo   le   operazioni   di    mobilita'
          straordinaria di cui al  comma  5-quinquies,  il  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e'
          autorizzato ad  avviare  una  procedura  selettiva  per  la
          copertura dei posti eventualmente  residuati,  graduando  i
          candidati secondo le modalita' previste nel comma 5-ter. La
          procedura selettiva di cui al presente comma e' finalizzata
          ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
          settembre 2021, il personale impegnato  per  almeno  cinque
          anni, anche non continuativi, purche' includano il  2018  e
          il 2019, presso le  istituzioni  scolastiche  ed  educative
          statali,  per  lo  svolgimento  di  servizi  di  pulizia  e
          ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo determinato  o
          indeterminato di  imprese  titolari  di  contratti  per  lo
          svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura  selettiva
          non puo' partecipare il personale di  cui  all'articolo  1,
          comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' il
          personale che e' stato  inserito  nelle  graduatorie  della
          procedura di cui al comma  5-ter.  Non  possono,  altresi',
          partecipare   alla   selezione   il    personale    escluso
          dall'elettorato politico attivo,  coloro  che  siano  stati
          destituiti o dispensati dall'impiego  presso  una  pubblica
          amministrazione per persistente insufficiente rendimento  o
          dichiarati  decaduti  per  aver  conseguito  la  nomina   o
          l'assunzione mediante la produzione di  documenti  falsi  o
          viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per  i
          reati di cui all'articolo 73 del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, i condannati per taluno  dei  delitti  indicati  dagli
          articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
          interdetti da  qualunque  incarico  nelle  scuole  di  ogni
          ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in  istituzioni
          o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
          minori.   Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con   i
          Ministri del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la
          pubblica amministrazione e dell'economia e  delle  finanze,
          sono determinati i requisiti  per  la  partecipazione  alla
          procedura  selettiva,  nonche'  le  relative  modalita'  di
          svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
          Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al
          presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i
          rapporti instaurati a tempo  parziale  non  possono  essere
          trasformati in rapporti a tempo  pieno,  ne'  puo'  esserne
          incrementato  il  numero  di  ore  lavorative,  se  non  in
          presenza  di  risorse  certe  e  stabili.  Le  risorse  che
          derivino da cessazioni a  qualsiasi  titolo  del  personale
          assunto  ai  sensi  del  presente  comma  sono  utilizzate,
          nell'ordine,  per  la  trasformazione  a  tempo  pieno  dei
          rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente
          comma.  Nelle  more  dell'avvio  della  predetta  procedura
          selettiva, al fine di  garantire  il  regolare  svolgimento
          delle   attivita'   didattiche   in    idonee    condizioni
          igienico-sanitarie, i posti e le  ore  residuati  all'esito
          delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono  ricoperti
          mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle
          vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi
          del presente comma non ha diritto, ne'  ai  fini  giuridici
          ne' a quelli  economici,  al  riconoscimento  del  servizio
          prestato  quale  dipendente  delle  imprese   titolari   di
          contratti per lo  svolgimento  dei  servizi  di  pulizia  e
          ausiliari.   Successivamente   alle   predette    procedure
          selettive e sempre nel limite di  spesa  di  cui  al  comma
          5-bis, primo periodo, sono autorizzate  assunzioni  per  la
          copertura dei posti resi nuovamente  disponibili  ai  sensi
          del medesimo comma. 
              5-septies. Nel limite di spesa di cui al  comma  5-bis,
          primo periodo, e nell'ambito dei  posti  di  cui  al  comma
          5-ter,  il  Ministero  dell'istruzione  e'  autorizzato  ad
          avviare una procedura selettiva per la copertura dei  posti
          eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al
          comma 5-sexies graduando i candidati secondo  le  modalita'
          ivi previste. La  procedura  selettiva  e'  finalizzata  ad
          assumere alle dipendenze dello Stato, a  decorrere  dal  1°
          settembre 2022, il personale in possesso dei  requisiti  di
          cui  al  medesimo  comma  5-sexies  che  non  abbia  potuto
          partecipare alle procedure per  mancata  disponibilita'  di
          posti   nella   provincia   di   appartenenza.   I    posti
          eventualmente residuati all'esito della procedure selettiva
          di  cui  al  comma  5-sexies   sono   utilizzati   per   il
          collocamento  in  ruolo,  una  tantum  e   nell'ordine   di
          un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base  del
          punteggio attribuito a seguito  di  selezioni  provinciali,
          dei   partecipanti   che   non   abbiano    precedentemente
          partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione
          del  bando  per  la  provincia  di  appartenenza.  I  posti
          eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva
          di cui al periodo prece-dente sono utilizzati anche per  il
          colloca-mento in ruolo una tantum, a domanda e  nell'ordine
          della  medesima  graduatoria  nazionale,  sulla  base   del
          punteggio   attribuito   a   seguito   delle    graduatorie
          provinciali  dei  partecipanti  che  siano   risultati   in
          soprannumero  nella  provincia  in  virtu'  della  pro-pria
          posizione nelle graduatorie di cui al  comma  5-sexies.  Le
          assunzioni, da effettuare secondo la procedura  di  cui  al
          presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i
          rapporti instaurati a tempo  parziale  non  possono  essere
          trasformati in rapporti a tempo  pieno,  ne'  puo'  esserne
          incrementato  il  numero  di  ore  lavorative,  se  non  in
          presenza  di  risorse  certe  e  stabili.  Le  risorse  che
          derivino da cessa-zioni a qualsiasi  titolo  del  personale
          assunto ai sensi del presente comma e dei commi  precedenti
          sono utilizzate,  nell'or-dine,  per  la  trasformazione  a
          tempo pieno dei rapporti  instaurati  ai  sensi  dei  commi
          5-ter  e  5-sexies  e  del  presente  comma.   Nelle   more
          dell'avvio della predetta procedura selettiva, al  fine  di
          garantire   il   regolare   svolgimento   delle   attivita'
          didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti
          e le ore residuati all'esito  delle  procedure  di  cui  al
          comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee
          del  personale  iscritto  nelle  vigenti  graduatorie.   Il
          personale immesso in ruolo non  ha  diritto,  ne'  ai  fini
          giuridici ne' a quelli  economici,  al  riconoscimento  del
          servizio prestato quale dipendente delle  imprese  titolari
          di con-tratti per lo svolgimento dei servizi di  pulizia  e
          ausiliari. Le assunzioni per la copertura dei posti e,  ove
          necessario  per  il  numero  di   aspiranti   inserito   in
          graduato-ria,  di  quelli   resi   nuovamente   vacanti   e
          disponibili sono autorizzate nel limite di spesa di cui  al
          comma 5-bis. Si applicano i requisiti di  ammissione  e  le
          cause  di  esclusione  previsti  dal  comma  5-sexies,  ivi
          compreso  l'aver  partecipato  alla   relativa   procedura,
          nonche' i requisiti per la  partecipazione  alla  procedura
          selettiva, le modalita' di svolgimento e i termini  per  la
          presentazione delle domande  determinate  con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione da  emanare,  di  concerto  con  i
          Ministri del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la
          pubblica amministrazione e dell'economia e  delle  finanze,
          entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della
          presente disposizione. 
              6. Eventuali risparmi di  spesa  ulteriori  rispetto  a
          quelli indicati al comma 5 del  presente  articolo,  tenuto
          anche conto della compensazione degli effetti in termini di
          fabbisogno e  indebitamento  netto  derivati  dal  comma  9
          dell'articolo  59  del  presente   decreto,   rimangono   a
          disposizione  per  le  esigenze  di   funzionamento   delle
          istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi. 
              6-bis. A decorrere dall'anno  scolastico  2020/2021  e'
          autorizzato  lo   scorrimento   della   graduatoria   della
          procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della
          legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  per  la  copertura  di
          ulteriori quarantacinque posti di collaboratore scolastico.
          Dalla medesima data e' disposto il disaccantonamento di  un
          numero corrispondente di posti nella dotazione organica del
          personale  collaboratore  scolastico  della  Provincia   di
          Palermo. 
              6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a euro
          0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni  annui
          a decorrere dall'anno 2021, si provvede: 
              a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro
          1,355 milioni  per  l'anno  2022,  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo per il funzionamento delle  istituzioni
          scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296,  con  riferimento  all'incremento
          disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763,  della  legge
          30 dicembre 2018, n. 145; 
              b) quanto a euro 1,355 milioni  per  l'anno  2021  e  a
          decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione
          del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge  13
          luglio 2015, n. 107. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
          in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze
          delle aziende sperimentali  connesse  allo  svolgimento  di
          attivita' agricole, nell'ambito delle risorse  di  bilancio
          disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari  previsti
          dalla normativa vigente in materia di utilizzo di tipologie
          di lavoro flessibile, puo' assumere operai agricoli il  cui
          rapporto di lavoro e'  regolato  dal  contratto  collettivo
          nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti
          e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione  puo'
          avvenire solo per l'esecuzione di lavori di  breve  durata,
          stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti
          temporali e dei vincoli previsti  dalla  normativa  vigente
          per ciascuna tipologia di contratto.». 
          Note al comma 961: 
              -  Il  riferimento  al  testo  dell'articolo   10   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica) e' riportato nelle note al comma 67. 
          Note al comma 964: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          10 settembre 2021, n. 121, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 novembre 2021, n. 156  (Disposizioni  urgenti
          in   materia   di   investimenti    e    sicurezza    delle
          infrastrutture,  dei   trasporti   e   della   circolazione
          stradale,  per  la  funzionalita'   del   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
          superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale  per
          la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
          e autostradali), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   2   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          investimenti e sicurezza nel settore  delle  infrastrutture
          autostradali  e  idriche).  -  1.  In  considerazione   dei
          provvedimenti   di   regolazione   e   limitazione    della
          circolazione stradale adottati nel periodo emergenziale  da
          COVID-19   e   della   conseguente   incidenza   di   detti
          provvedimenti  sulla  dinamica  dei  transiti  sulla   rete
          autostradale all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30
          dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "relative all'anno
          2020 e  all'anno  2021"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «relative agli anni 2020 e 2021  e  di  quelle  relative  a
          tutte le annualita' comprese nel nuovo periodo regolatorio»
          e le parole: «non oltre il 31 luglio 2021» sono  sostituite
          dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2021». 
              1-bis. Al fine di  accelerare  la  realizzazione  delle
          infrastrutture   autostradali   e   l'effettuazione   degli
          interventi  di  manutenzione  straordinaria,   nonche'   di
          promuovere l'innovazione tecnologica  e  la  sostenibilita'
          delle   medesime   infrastrutture,   l'affidamento    delle
          concessioni  relative  alla  tratta  autostradale  di   cui
          all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16  ottobre
          2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2017,  n.  172,  puo'  avvenire,  in  deroga  alle
          disposizioni del comma  1  del  medesimo  articolo  13-bis,
          anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo
          183 del codice dei contratti pubblici, di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da concludere  entro  il
          31 dicembre 2022. In  caso  di  avvio  della  procedura  di
          affidamento della concessione secondo le modalita'  di  cui
          al primo periodo e  nelle  more  del  suo  svolgimento,  la
          societa' Autobrennero Spa, fermo restando  quanto  previsto
          dal citato articolo 13-bis, comma 2, del  decreto-legge  n.
          148 del 2017, provvede, altresi', al versamento all'entrata
          del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi 3
          e  4  del  medesimo   articolo   13-bis,   di   una   somma
          corrispondente agli importi previsti dallo stesso  comma  3
          in relazione agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, a titolo di
          acconto delle somme dovute dalla medesima societa' in forza
          della  delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la
          programmazione economica (CIPE) 1° agosto 2019,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del  30  ottobre  2019.  In
          caso  di  affidamento  della  concessione  a  un  operatore
          economico diverso dalla societa' Autobrennero Spa e qualora
          le somme effettivamente dovute da tale  societa'  in  forza
          della citata delibera del CIPE  1°  agosto  2019  risultino
          inferiori a quelle corrisposte ai sensi del secondo periodo
          del presente comma, il concessionario subentrante  provvede
          a  versare  l'importo   differenziale   direttamente   alla
          societa' Autobrennero Spa mediante  riduzione  delle  somme
          dovute al Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'
          sostenibili, in qualita' di concedente, a titolo di  prezzo
          della concessione. 
              1-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma  1-bis
          del   presente   articolo,    all'articolo    13-bis    del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 2, il  primo  e  il  secondo  periodo  sono
          sostituiti dai  seguenti:  "La  societa'  Autobrennero  Spa
          provvede al trasferimento all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato delle risorse  accantonate  in  regime  di  esenzione
          fiscale fino alla data di entrata in vigore della  presente
          disposizione nel fondo di cui all'articolo  55,  comma  13,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  mediante  versamenti
          rateizzati di pari  importo,  da  effettuare  entro  l'anno
          2028. La societa' Autobrennero Spa provvede  al  versamento
          della  prima  rata  entro  il  15  dicembre  2021  e  delle
          successive rate entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni
          successivi"; 
              b) al comma 4, le parole: "entro  il  31  luglio  2021"
          sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 dicembre 2021"
          e le parole: «entro il  30  giugno  2021"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "entro il 21 dicembre 2021". 
              2. In considerazione del calo  di  traffico  registrato
          sulle   autostrade   italiane   derivante    dall'emergenza
          epidemiologica da  COVID-19  e  dalle  relative  misure  di
          limitazione del  contagio  adottate  dallo  Stato  e  dalle
          regioni,  al  fine  di  contenere  i  conseguenti   effetti
          economici e di salvaguardare i  livelli  occupazionali,  e'
          prorogata di due anni la durata delle concessioni in  corso
          alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          relative ai servizi di distribuzione di carbolubrificanti e
          ai servizi di ristoro sulla rete autostradale.  La  proroga
          non  si  applica  in  presenza  di  procedure  di  evidenza
          pubblica finalizzate al nuovo affidamento delle concessioni
          di   cui   al   primo   periodo   e   gia'   definite   con
          l'aggiudicazione  alla  data  di  entrata  in  vigore   del
          presente decreto. 
              2-bis.  All'articolo  9-tricies  semel,  comma  1,  del
          decreto-legge 24 ottobre  2019,  n.  123,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 dicembre  2019,  n.  156,  le
          parole:  «31  ottobre  2021»,   ovunque   ricorrono,   sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 
              2-ter. Al fine di  ridurre  i  tempi  di  realizzazione
          dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi,  di
          cui all'articolo  35,  comma  1-ter,  quarto  periodo,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.  8,  nelle
          more della definizione del procedimento di revisione  della
          concessione di cui al terzo periodo del  medesimo  articolo
          35, comma 1-ter, e' autorizzato l'acquisto da  parte  della
          societa' ANAS Spa dei  progetti  elaborati  dalla  societa'
          Autostrada tirrenica S.p.a. relativi al predetto intervento
          viario, previo pagamento di  un  corrispettivo  determinato
          avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti
          sulle opere  dell'ingegno  di  cui  all'articolo  2578  del
          codice civile. Per le finalita' di cui al primo periodo, la
          societa' ANAS S.p.a. provvede ad acquisire  preventivamente
          il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,  che
          si pronuncia entro trenta giorni dalla  data  di  ricezione
          della richiesta, in relazione alle eventuali integrazioni o
          modifiche  da  apportare  ai  predetti  progetti,   nonche'
          all'entita' del  corrispettivo  da  riconoscere  secondo  i
          criteri di cui al primo periodo. 
              2-quater.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
          comma 2-ter, pari a 36,5 milioni di euro per  l'anno  2021,
          si provvede, quanto a 35,8 milioni di euro per l'anno 2021,
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a
          700.000  euro  per  l'anno  2021,  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 1016, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              2-quinquies. Al fine di favorire il  superamento  della
          grave crisi derivante  dalle  complesse  problematiche  del
          traffico  e  della  mobilita'  lungo  la  rete  stradale  e
          autostradale  della  regione  Liguria,  nelle  more   della
          definizione del contratto di  programma  tra  il  Ministero
          delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  e  la
          societa' ANAS S.p.a.  relativo  al  periodo  2021-2025,  e'
          assegnato alla societa' ANAS  S.p.a.  un  contributo  di  3
          milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro  per
          l'anno 2023 da destinare alla redazione della progettazione
          di fattibilita' tecnico-economica relativa  all'adeguamento
          e alla messa  in  sicurezza  della  strada  statale  1  via
          Aurelia nel tratto compreso tra il comune di Sanremo  e  il
          comune  di  Ventimiglia.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni  per  i
          medesimi anni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di
          conto capitale iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale
          2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
          e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,   le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              2-sexies. Per l'esercizio  dell'attivita'  di  gestione
          delle autostrade statali in regime di concessione  mediante
          affidamenti in house ai sensi dell'articolo  5  del  codice
          dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, e' autorizzata la costituzione  di  una
          nuova  societa',  interamente  controllata  dal   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  e  soggetta  al  controllo
          analogo  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   della
          mobilita' sostenibili. 
              2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
          mobilita' sostenibili, con riferimento alla societa' di cui
          al comma 2-sexies, sono definiti l'atto  costitutivo  e  lo
          statuto sociale, sono nominati gli organi  sociali  per  il
          primo periodo di durata in carica,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni del testo  unico  in  materia  di  societa'  a
          partecipazione pubblica, di cui al decreto  legislativo  19
          agosto 2016, n. 175, sono stabilite le remunerazioni  degli
          stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del
          codice civile e sono definiti i criteri, in riferimento  al
          mercato,  per   la   remunerazione   degli   amministratori
          investiti di particolari cariche da parte del consiglio  di
          amministrazione ai sensi dell'articolo 2389,  terzo  comma,
          del  codice  civile,  in  deroga  all'articolo  23-bis  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214.  Le
          successive modifiche allo statuto e  le  successive  nomine
          dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma
          del codice civile. 
              2-octies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
          e della mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono definiti i contenuti  e
          le  modalita'  di  esercizio  del  controllo  analogo   del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili sulla societa' di cui al comma 2-sexies. 
              2-novies. La societa' di cui al  comma  2-sexies  puo',
          nei limiti delle risorse disponibili, stipulare,  anche  in
          deroga alla disciplina del codice dei  contratti  pubblici,
          di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  a
          eccezione delle norme che  costituiscono  attuazione  delle
          disposizioni  delle  direttive  2014/24/UE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  26  febbraio
          2014, apposite convenzioni, anche  a  titolo  oneroso,  con
          societa' direttamente o  indirettamente  controllate  dallo
          Stato  ai  fini  dell'assistenza   tecnica,   operativa   e
          gestionale  nonche'  costituire  societa'  di  gestione  di
          autostrade statali ovvero  acquisire  partecipazioni  nelle
          medesime societa', secondo  le  modalita'  e  le  procedure
          definite dallo statuto di cui  al  comma  2-septies  e  dal
          decreto di cui al comma 2-octies. 
              2-decies.  A   decorrere   dalla   data   di   acquisto
          dell'efficacia del decreto di cui al comma  2-septies,  con
          esclusivo riguardo alle autostrade statali a  pedaggio,  le
          funzioni  e   le   attivita'   attribuite   dalle   vigenti
          disposizioni alla societa' ANAS S.p.a. sono trasferite alla
          societa' di cui al comma 2-sexies. 
              2-undecies.  Dopo  il  comma  6  dell'articolo  49  del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96,  e'
          inserito il seguente: 
              «6-bis. La  societa'  ANAS  S.p.a.  adotta  sistemi  di
          contabilita' separata per le attivita' oggetto  di  diritti
          speciali  o  esclusivi,   compresi   le   concessioni,   le
          autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli  altri
          provvedimenti amministrativi comunque  denominati  previsti
          dal comma 4, e per ciascuna attivita'. Le attivita' di  cui
          al periodo precedente sono svolte sulla base del  contratto
          di programma sottoscritto tra la societa' ANAS S.p.a. e  il
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili». 
              2-duodecies.  All'articolo  1,   comma   870,   secondo
          periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  le  parole:
          «definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da
          realizzare e dei servizi da rendere» sono sostituite  dalle
          seguenti: «individua le opere da realizzare e i servizi  da
          rendere». Il comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge  30
          dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' abrogato. 
              2-terdecies. Le societa' di cui all'articolo 36,  comma
          2, lettera b), numero 4), del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111,  che  non  hanno  provveduto,  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  ad   avviare   ovvero   a   concludere   con   un
          provvedimento di aggiudicazione le procedure  di  gara  per
          l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, sono
          sciolte e poste in liquidazione a decorrere dalla  medesima
          data. Per lo svolgimento delle attivita' liquidatorie,  con
          decreto  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   della
          mobilita' sostenibili, adottato entro trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, e' nominato un  commissario  liquidatore.
          Con  il  decreto  di  nomina  e'  determinato  il  compenso
          spettante al commissario liquidatore sulla base del decreto
          di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  4  febbraio
          2010, n. 14.  Gli  oneri  relativi  al  pagamento  di  tale
          compenso sono a carico  delle  societa'  di  cui  al  primo
          periodo. Resta  ferma  l'assegnazione  al  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili delle  risorse
          gia' destinate alla realizzazione delle  infrastrutture  di
          rilevanza regionale  di  cui  al  primo  periodo  e  ancora
          disponibili alla data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  da  impiegare  per  le
          medesime finalita'. 
              2-quaterdecies.  All'articolo  36,  comma  3-bis,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  sono
          aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Per  i  quadri
          economici approvati a decorrere dal  1°  gennaio  2022,  la
          quota di cui al precedente periodo non puo' superare  il  9
          per cento dello stanziamento destinato  alla  realizzazione
          dell'intervento. Entro il  predetto  limite,  il  Ministero
          delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  sulla
          base delle risultanze della  contabilita'  analitica  sulle
          spese effettivamente sostenute da parte  dell'ANAS  s.p.a.,
          stabilisce  la  quota  da  riconoscere  alla  societa'  con
          obiettivo di efficientamento dei costi». 
              2-quinquiesdecies. Il Ministero dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato a partecipare al capitale sociale  e
          a rafforzare la dotazione patrimoniale  della  societa'  di
          cui al comma 2-sexies con  un  apporto  complessivo  di  52
          milioni di euro, da sottoscrivere e versare, anche in  piu'
          fasi e per successivi aumenti di capitale e della dotazione
          patrimoniale, nel limite di spesa di 2 milioni di euro  per
          l'anno 2021, di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di  20
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2023  e  2024.  Ai
          relativi oneri si provvede: 
              a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
          versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,   nel
          medesimo anno, di  una  corrispondente  somma  iscritta  in
          conto residui  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia   e   delle    finanze,    con    riferimento
          all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  27,  comma
          17, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
              b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e  a  20
          milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2023  e  2024,
          mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di   conto
          capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge
          31  dicembre  2009,  n.  196,  iscritto  nello   stato   di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili. 
              2-sexiesdecies.   L'apporto    di    cui    al    comma
          2-quinquiesdecies  puo'  essere  incrementato  fino  a  528
          milioni di euro per l'anno 2021  mediante  versamento,  nel
          medesimo anno, all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  e
          successiva riassegnazione al pertinente capitolo di  spesa,
          di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui
          all'articolo 27, comma  17,  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77. 
              2-septiesdecies. Al fine di assicurare la realizzazione
          degli interventi urgenti per la messa  in  sicurezza  e  la
          manutenzione straordinaria delle strade  comunali  di  Roma
          capitale, nonche' di rimuovere le situazioni  di  emergenza
          connesse  al  traffico  e  alla  mobilita'  nel  territorio
          comunale  derivanti  dalle  condizioni  della   piattaforma
          stradale  delle   strade   comunali,   Roma   capitale   e'
          autorizzata a stipulare, entro quindici giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente   decreto,    nell'ambito    dei    rapporti    di
          collaborazione con lo Stato di cui all'articolo  24,  comma
          6, della legge 5 maggio 2009, n. 42,  apposita  convenzione
          con la societa' ANAS S.p.a., in  qualita'  di  centrale  di
          committenza,  per  l'affidamento  di  tali  interventi,  da
          realizzare entro novanta giorni dalla sottoscrizione  della
          convenzione. Per le finalita' di cui  al  primo  periodo  e
          limitatamente agli affidamenti di  importo  inferiore  alle
          soglie di cui all'articolo  35  del  codice  dei  contratti
          pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50, la selezione degli operatori economici da  parte  della
          societa' ANAS Spa puo' avvenire, nel rispetto del principio
          di  rotazione,  anche  nell'ambito  degli  accordi   quadro
          previsti dall'articolo 54  del  citato  codice  di  cui  al
          decreto legislativo n.  50  del  2016,  da  essa  conclusi,
          ancora efficaci alla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto e in relazione ai quali
          non e'  intervenuta  alla  medesima  data  l'aggiudicazione
          degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero  non  si
          e' provveduto alla loro esecuzione nei  modi  previsti  dai
          commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54. Per  le  finalita'
          di cui al  presente  comma,  la  societa'  ANAS  S.p.a.  e'
          altresi' autorizzata a utilizzare, ai  sensi  dell'articolo
          1, comma 873, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  le
          risorse gia' disponibili  per  interventi  di  manutenzione
          straordinaria nell'ambito del contratto di programma tra la
          societa' ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili, nel limite  di  5  milioni  di
          euro. 
              3.  All'articolo  2,  comma  171,  primo  periodo,  del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,  n.  286,  le
          parole «I compiti» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi i
          compiti, gli obblighi,  e  le  responsabilita'  degli  enti
          concessionari  e  dei  soggetti  gestori  in   materia   di
          sicurezza,  nonche'  le   funzioni   di   controllo   delle
          amministrazioni concedenti, i compiti». 
              4.  All'articolo  114,  comma  4,  primo  periodo,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  le  parole  "Il
          progetto" sono sostituite dalle seguenti: "Per  gli  invasi
          realizzati da sbarramenti aventi le caratteristiche di  cui
          all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8  agosto  1994,
          n. 507,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
          ottobre 1994, n. 584, il progetto» ed e' aggiunto, in fine,
          il seguente periodo: "Per gli invasi di cui all'articolo 89
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le  regioni,
          in  conformita'  ai   propri   ordinamenti,   adeguano   la
          disciplina regionale agli obiettivi di cui ai commi 2, 3  e
          9, anche  tenuto  conto  delle  specifiche  caratteristiche
          degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati.". 
              4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.
          205, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il comma 516 e' sostituito dal seguente: 
              "516. Per la programmazione e  la  realizzazione  degli
          interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al
          fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento e
          l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche  al  fine
          di  aumentare  la  resilienza   dei   sistemi   idrici   ai
          cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni  di  risorse
          idriche, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili, di  concerto  con  i  Ministri
          della  transizione  ecologica,  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali, della  cultura  e  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  di  regolazione  per
          energia, reti e ambiente, previa  acquisizione  dell'intesa
          in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  entro  il  30
          giugno 2022 e' adottato il Piano  nazionale  di  interventi
          infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico.  Il
          Piano  nazionale  e'  aggiornato  ogni  tre  anni,  con  le
          modalita' di cui al primo periodo, tenuto conto dello stato
          di  avanzamento  degli  interventi,  come  risultante   dal
          monitoraggio di cui al comma 524.  Il  Piano  nazionale  e'
          attuato attraverso successivi  stralci  che  tengono  conto
          dello  stato  di  avanzamento  degli  interventi  e   della
          disponibilita'  delle   risorse   economiche   nonche'   di
          eventuali   modifiche   resesi   necessarie    nel    corso
          dell'attuazione  degli  stralci  medesimi,  approvati   con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
          sostenibili,   sentiti   i   Ministri   della   transizione
          ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali,
          della cultura e dell'economia e delle finanze e l'Autorita'
          di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente,   previa
          acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata"; 
              b) dopo il comma 516 sono inseriti i seguenti: 
              "516-bis. Entro il 28 febbraio 2022,  con  uno  o  piu'
          decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
          sostenibili, di concerto con i Ministri  della  transizione
          ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali,
          della cultura e  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita
          l'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e  ambiente,
          previa  acquisizione  dell'intesa  in  sede  di  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalita' e i criteri
          per la redazione e per l'aggiornamento del Piano  nazionale
          di cui al comma 516  del  presente  articolo  e  della  sua
          attuazione per successivi stralci secondo  quanto  previsto
          dal medesimo comma, tenuto  conto  dei  piani  di  gestione
          delle  acque  dei  bacini  idrografici  predisposti   dalle
          Autorita' di bacino  distrettuali,  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare: 
              a) ai fini della definizione del Piano nazionale di cui
          al comma 516, le modalita' con cui le Autorita'  di  bacino
          distrettuali, gli Enti di governo dell'ambito e  gli  altri
          enti  territoriali  coinvolti  trasferiscono  al  Ministero
          delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  le
          informazioni e i documenti necessari alla  definizione  del
          Piano medesimo e i relativi criteri  di  priorita',  tenuto
          anche conto della  valutazione  della  qualita'  tecnica  e
          della   sostenibilita'   economico-finanziaria   effettuata
          dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e  ambiente
          per gli interventi proposti da soggetti da essa regolati; 
              b) i criteri per  l'assegnazione  delle  risorse  degli
          stralci, sulla base  di  indicatori  di  valutazione  degli
          interventi,   nonche'   le   modalita'   di   revoca    dei
          finanziamenti nei casi di inadempienza o  di  dichiarazioni
          mendaci; 
              c) le modalita'  di  attuazione  e  di  rendicontazione
          degli interventi ammessi al finanziamento negli stralci. 
              516-ter. Gli interventi finanziati con  i  decreti  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  17  aprile  2019,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148  del  26  giugno
          2019, e 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 226 del 26  settembre  2019,  sono  inseriti  nel  Piano
          nazionale di cui al comma 516 del presente articolo e  sono
          attuati e monitorati  secondo  le  modalita'  previste  nei
          medesimi decreti. Al fine  di  garantire  il  rispetto  del
          cronoprogramma previsto dal Piano nazionale  di  ripresa  e
          resilienza  di  cui  al  regolamento  (UE)   2021/241   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,
          fino all'adozione del Piano nazionale di cui al comma  516,
          le risorse economiche gia' disponibili alla data di entrata
          in vigore della presente disposizione per la  realizzazione
          degli interventi  previsti  dal  medesimo  comma  516  sono
          utilizzate, tenuto conto dei procedimenti gia' avviati  dal
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili e dall'Autorita' di  regolazione  per  energia,
          reti e ambiente, per la programmazione di ulteriori stralci
          attuativi approvati con le modalita'  stabilite  dal  terzo
          periodo del citato comma 516"; 
              c) i commi 517 e 518 sono abrogati; 
              d) al comma  519,  le  parole:  "di  cui  alle  sezioni
          'acquedotti'  e  'invasi'   del   Piano   nazionale»   sono
          sostituite dalle seguenti: «di cui al  Piano  nazionale  di
          cui al comma 516"; 
              e) il comma 520 e' sostituito dal seguente: 
              "520.  Il  Ministero  delle  infrastrutture   e   della
          mobilita' sostenibili,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica,  anche  ai  fini  di  quanto
          previsto dagli articoli 9, 10 e  12  del  decreto-legge  31
          maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  29  luglio  2021,  n.  108,   monitora   l'andamento
          dell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di cui
          al comma 516 del presente articolo e assicura il sostegno e
          le misure di accompagnamento ai soggetti attuatori  per  la
          risoluzione di eventuali criticita' nella programmazione  e
          nella realizzazione degli interventi"; 
              f) al comma 524, le parole:  "Piano  invasi'  o  'Piano
          acquedotti' sulla base della sezione di appartenenza"  sono
          sostituite dalle seguenti: "Piano nazionale di cui al comma
          516"; 
              g) il comma 525 e' sostituito dal seguente: 
              "525. Fermo restando quanto previsto, in relazione agli
          interventi finanziati in tutto o in parte  con  le  risorse
          del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  di  cui  al
          regolamento (UE) 2021/241  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero del Piano nazionale
          per gli investimenti complementari di  cui  all'articolo  1
          del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  dagli
          articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.
          77, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29  luglio
          2021, n. 108, e dal titolo II della parte  I  del  medesimo
          decreto-legge, nonche' dal comma 520 del presente articolo,
          il  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
          sostenibili segnala i casi di inerzia  e  di  inadempimento
          degli impegni previsti da parte degli enti  di  gestione  e
          degli altri soggetti responsabili e, in caso di assenza del
          soggetto legittimato, propone gli interventi correttivi  da
          adottare per il ripristino, comunicandoli  alla  Presidenza
          del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei
          ministri, previa diffida ad adempiere entro il  termine  di
          trenta   giorni,   su   proposta   del    Ministro    delle
          infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  nomina,  ai
          sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.
          32, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  giugno
          2019, n. 55, un Commissario straordinario  che  esercita  i
          necessari  poteri  sostitutivi  di  programmazione   e   di
          realizzazione degli interventi, e definisce  le  modalita',
          anche   contabili,   di    intervento.    Il    Commissario
          straordinario  opera  in  via  sostitutiva  anche  per   la
          realizzazione degli interventi previsti nel Piano nazionale
          di cui al comma 516 del presente articolo in  mancanza  del
          gestore legittimato a operare. Gli oneri per i compensi dei
          Commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina
          e  sono  posti  a  carico  delle  risorse  destinate   agli
          interventi. I compensi  dei  Commissari  straordinari  sono
          stabiliti  in  misura  non  superiore  a  quella   indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111". 
              4-ter. Al comma 155  dell'articolo  1  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, le parole: ", di cui 60  milioni  di
          euro annui per la sezione 'invasi'" sono soppresse. 
              4-quater. Il comma 4-bis dell'articolo 6 della legge 1°
          agosto 2002, n. 166, e' sostituito dai seguenti: 
              "4-bis. Con il regolamento di cui  all'articolo  2  del
          decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,  n.  584,  sono
          definite  le  modalita'  con   cui   il   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede  alla
          vigilanza tecnica sulle operazioni  di  controllo  eseguite
          dai concessionari e all'approvazione tecnica  dei  progetti
          delle  opere  di  derivazione  e  adduzione  connesse  agli
          sbarramenti di ritenuta di cui all'articolo 1, comma 1, del
          citato decreto-legge n. 507 del 1994,  aventi  le  seguenti
          caratteristiche: 
              a)  in  caso  di  utilizzo  della  risorsa  idrica  con
          restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere comprese
          tra la presa e la restituzione in alveo  naturale,  escluse
          le centrali idroelettriche  e  di  pompaggio  e  gli  altri
          impianti industriali; 
              b) in caso  di  utilizzo  della  risorsa  idrica  senza
          restituzione  in  alveo:  l'opera  di  presa  e  le   opere
          successive alla presa,  sino  e  compresa  la  prima  opera
          idraulica in grado di regolare, dissipare  o  disconnettere
          il carico idraulico di monte rispetto alle opere di  valle,
          ovvero la  prima  opera  idraulica  di  ripartizione  della
          portata derivata. 
              4-ter.  All'approvazione  tecnica  dei  progetti  delle
          opere di derivazione e  di  adduzione  non  individuate  ai
          sensi del  comma  4-bis  e  alla  vigilanza  tecnica  sulle
          operazioni di controllo eseguite  dai  concessionari  sulle
          medesime opere provvedono le regioni e le Province autonome
          di Trento e di Bolzano. 
              4-quater.  Nel  caso  di  opere  di  derivazione  e  di
          adduzione  di  cui  ai  commi  4-bis  e  4-ter   tra   loro
          interconnesse, i compiti e le  funzioni  di  cui  ai  commi
          4-bis   e   4-ter   sono   svolti   dal   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili  ovvero  dalle
          regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano  sulla
          base di accordi  sottoscritti  ai  sensi  dell'articolo  15
          della legge 7 agosto 1990, n. 241". 
              4-quinquies.    In    relazione    alle     concessioni
          autostradali,   al   fine   di   promuovere   l'innovazione
          tecnologica  e  la  sostenibilita'   delle   infrastrutture
          autostradali   assicurando,   al   contempo,   l'equilibrio
          economico-finanziario, in sede di  gara,  l'amministrazione
          aggiudicatrice, nel rispetto della  disciplina  regolatoria
          emanata dall'Autorita' di regolazione dei  trasporti,  puo'
          prevedere che  all'equilibrio  economico-finanziario  della
          concessione  concorrano,  in  alternativa   al   contributo
          pubblico di cui all'articolo 165, comma 2, secondo periodo,
          del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
          50, risorse finanziarie messe a disposi-zione da  un  altro
          concessionario  di  infrastruttura  autostradale,   purche'
          quest'ultima   sia   funzionalmente   e    territorialmente
          interconnessa a quella oggetto di aggiudicazione. 
              4-sexies. Nei casi di cui al comma 4-quinquies: 
              a)  il  concessionario   autostradale   che   mette   a
          disposizione le risorse finanziarie: 
              1) sottoscrive la convenzione di concessione unitamente
          al concessionario, selezionato all'esito della procedura di
          evidenza pubblica; 
              2)   e'   solidamente   responsabile   nei    confronti
          dell'amministrazione concedente dell'esatto adempimento  da
          parte del titolare della concessione dell'adempimento degli
          obblighi derivanti dalla convenzione di concessione; 
              3) incrementa,  in  misura  corrispondente  all'entita'
          delle risorse messe a disposizione ed anche ai  fini  della
          determinazione del  valore  di  subentro,  l'importo  degli
          investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura  ad
          esso affidata, fermi restando gli obblighi di  investimenti
          definiti nella convenzione  di  concessione  relativa  alla
          medesima infrastruttura; 
              b) il concessionario  autostradale  beneficiario  delle
          risorse  finanziarie  riduce,  in   misura   corrispondente
          all'entita' delle risorse messe a disposizione ed anche  ai
          fini della determinazione del valore di subentro, l'importo
          degli     investimenti     effettuati     in      relazione
          all'infrastruttura  ad  esso  affidata.  Gli   investimenti
          effettuati dal concessionario si intendono  eseguiti  anche
          nell'interesse del concessionario che mette a  disposizioni
          le risorse finanziarie; 
              c) le prestazioni rese dal concessionario di  cui  alla
          lettera b) nei confronti del  concessionario  di  cui  alla
          lettera a) assumono  rilevanza  ai  fini  dell'imposta  sul
          valore aggiunto.». 
          Note al comma 965: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   58,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi  territoriali),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 58 (Misure urgenti per la scuola). - 1. Con una o
          piu' ordinanze del Ministro  dell'istruzione,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
          Ministro per la pubblica  amministrazione,  per  l'ordinato
          avvio  dell'anno  scolastico  2021/2022,   possono   essere
          adottate,  nei  limiti  degli  ordinari   stanziamenti   di
          bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure
          volte: 
              a) alla definizione della data di inizio delle  lezioni
          per l'anno scolastico 2021/2022, d'intesa con la Conferenza
          Stato-Regioni,   anche   tenendo    conto    dell'eventuale
          necessita'  di  rafforzamento  degli  apprendimenti   quale
          ordinaria attivita' didattica  e  della  conclusione  delle
          procedure di avvio dell'anno scolastico; 
              b)  all'adattamento  e  alla  modifica  degli   aspetti
          procedurali e delle tempistiche  di  immissione  in  ruolo,
          anche in relazione  alla  data  di  cui  alla  lettera  a),
          nonche'  degli  aspetti  procedurali  e  delle  tempistiche
          relativi alle  utilizzazioni,  assegnazioni  provvisorie  e
          attribuzioni di contratti a  tempo  determinato,  anche  in
          deroga al termine  di  conclusione  delle  stesse  previsto
          dall'articolo 4, commi 1 e 2, del  decreto-legge  3  luglio
          2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
          agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli
          di  permanenza  sulla  sede  previsti  dalle   disposizioni
          vigenti e delle facolta' assunzionali disponibili  e  ferma
          restando la decorrenza dei contratti al 1° settembre o,  se
          successiva, alla data di inizio del servizio; 
              c) a prevedere che a partire dal 1°  settembre  2021  e
          fino  all'inizio  delle  lezioni  siano   attivati,   quale
          attivita' didattica ordinaria, l'eventuale  integrazione  e
          il  rafforzamento  degli  apprendimenti,  senza   nuovi   o
          maggiori oneri per la finanza pubblica; 
              d) a tenere conto delle necessita' degli  studenti  con
          patologie  gravi   o   immunodepressi,   in   possesso   di
          certificati   rilasciati   dalle    competenti    autorita'
          sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha
          in carico il paziente, tali da  consentire  loro  di  poter
          seguire  la  programmazione  scolastica  avvalendosi  anche
          eventualmente della didattica a distanza. 
              2.  Al  fine  di  sostenere  la  regolare   conclusione
          dell'anno scolastico e formativo  2020/2021  e  di  avviare
          l'anno successivo sono disposte le seguenti misure: 
              0a)  al  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
          vigenti in materia di istruzione, relative alle  scuole  di
          ogni ordine e grado,  di  cui  al  decreto  legislativo  16
          aprile  1994,  n.   297,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              1) l'articolo 419 e' sostituito dal seguente: 
              "Art. 419 (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive). -
          1. Presso il  Ministero  dell'istruzione,  nell'ambito  del
          ruolo dei dirigenti di  cui  all'articolo  23  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituita la  sezione
          dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive. 
              2. Ai dirigenti  tecnici  con  funzioni  ispettive  del
          Ministero dell'istruzione  si  applicano,  per  quanto  non
          diversamente  previsto,   le   disposizioni   relative   ai
          dirigenti delle amministrazioni dello Stato"; 
              2) all'articolo 420: 
              2.1) al comma 1, le parole:  "al  ruolo  del  personale
          ispettivo tecnico" sono sostituite  dalle  seguenti:  "alla
          sezione dei dirigenti tecnici con  funzioni  ispettive,  di
          cui  all'articolo  419,  comma  1,"  e  le  parole  da:  ",
          distinti" fino alla fine del comma sono soppresse; 
              2.2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              "2. Ai concorsi di  cui  al  comma  1  sono  ammessi  i
          dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali.
          E' ammesso altresi' il personale docente ed educativo delle
          istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di
          diploma di laurea  magistrale  o  specialistica  ovvero  di
          laurea conseguita in base  al  previgente  ordinamento,  di
          diploma accademico  di  secondo  livello  rilasciato  dalle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica ovvero di diploma accademico conseguito  in  base
          al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto
          secondario  superiore,  che  abbia  maturato  un'anzianita'
          complessiva, anche nei diversi profili indicati, di  almeno
          dieci anni e che sia confermato in ruolo"; 
              2.3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati; 
              2.4) al comma 6, le parole:  "ispettore  tecnico"  sono
          sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con  funzioni
          ispettive", le parole:  "della  pubblica  istruzione"  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "dell'istruzione",  dopo   le
          parole: "nei limiti dei posti" sono inserite  le  seguenti:
          "vacanti e" e le parole: "nei contingenti relativi ai  vari
          gradi  e  tipi  di  scuola,  e  tenuto  conto  dei  settori
          d'insegnamento" sono soppresse; 
              2.5) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
              "7. I bandi di concorso stabiliscono  le  modalita'  di
          partecipazione, il termine di presentazione delle domande e
          il calendario delle  prove.  Nei  bandi  di  concorso  sono
          altresi' disciplinati  le  prove  concorsuali  e  i  titoli
          valutabili, con il relativo punteggio, nel  rispetto  delle
          modalita' e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le
          prove si intendono superate con  una  valutazione  pari  ad
          almeno sette decimi o equivalente"; 
              2.6) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
              "7-bis. I  bandi  di  concorso  possono  prevedere  una
          riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per
          i soggetti che,  avendo  i  requisiti  per  partecipare  al
          concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico,
          ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  abbiano  svolto  le
          relative funzioni ispettive per almeno tre anni,  entro  il
          termine di presentazione della domanda di partecipazione al
          concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o
          periferica del Ministero dell'istruzione"; 
              2.7) alla rubrica, le parole: "ispettore tecnico"  sono
          sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con  funzioni
          ispettive"; 
              3) all'articolo 421: 
              3.1) al comma 1: 
              3.1.1) all'alinea, le parole: "ispettore tecnico"  sono
          sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con  funzioni
          ispettive" e le parole: "o capo del servizio centrale" sono
          soppresse; 
              3.1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
              "a) tre membri scelti tra  i  dirigenti  del  Ministero
          dell'istruzione  che  ricoprano  o  abbiano  ricoperto   un
          incarico  di  direzione  di  uffici  dirigenziali  generali
          ovvero tra i professori  di  prima  fascia  di  universita'
          statali  e  non  statali,  i   magistrati   amministrativi,
          ordinari  e  contabili,  gli  avvocati  dello  Stato  o   i
          consiglieri di  Stato  aventi  documentata  esperienza  nei
          settori della valutazione delle organizzazioni complesse  o
          del diritto e della legislazione scolastica"; 
              3.1.3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
              "b)    un    dirigente    tecnico     del     Ministero
          dell'istruzione"; 
              3.1.4) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
              "c) un dirigente amministrativo di livello non generale
          del Ministero dell'istruzione"; 
              3.2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati; 
              4) all'articolo 422: 
              4.1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
              "1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente
          tecnico  con  funzioni  ispettive  constano  di  due  prove
          scritte e di una prova orale. 
              2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti,
          di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla  prova
          orale e 40 alla valutazione dei titoli"; 
              4.2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati; 
              5) all'articolo 423: 
              5.1) al comma 1, le parole:  "ispettore  tecnico"  sono
          sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con  funzioni
          ispettive"; 
              5.2) al comma 2, le parole: "ed  il  colloquio  con  la
          valutazione  prescritta"  e  la  parola:  "anzidette"  sono
          soppresse e dopo le parole:  "dei  punti  assegnati  per  i
          titoli" sono aggiunte le seguenti: ", nel limite dei  posti
          messi a concorso"; 
              5.3) i commi 3 e 4 sono abrogati; 
              6) l'articolo 424 e' abrogato; 
              a) al decreto-legge 9 gennaio 2020, n.  1,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  12,
          l'articolo 3-bis e' abrogato; 
              b) con riferimento alle operazioni di  avvio  dell'anno
          scolastico 2021/2022 non si applicano  le  disposizioni  di
          cui  all'articolo  1,  commi  da  17   a   17-septies   del
          decreto-legge 29 ottobre  2019,  n.  126,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159  e  le
          disposizioni di cui all'articolo 32 ter, commi 2,  3  e  4,
          del decreto-legge 18 agosto 2020, n. 104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
              c); 
              d) a decorrere  dal  giorno  successivo  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto e fino al 31  agosto
          2021, in deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  3  del
          decreto legislativo 30 giugno 1999, n.  233,  il  Consiglio
          superiore della pubblica istruzione-CSPI rende  il  proprio
          parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte
          del Ministro dell'istruzione; 
              e) qualora, a seguito delle misure di contenimento  del
          COVID-19, i sistemi regionali di  Istruzione  e  Formazione
          Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che  realizzano
          i percorsi di Istruzione  e  Formazione  Tecnica  Superiore
          (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici  Superiori  (I.T.S.)  non
          possano effettuare il numero minimo di ore  previsto  dalla
          vigente  normativa  per  il  relativo  percorso  formativo,
          l'anno scolastico o formativo 2020/2021  conserva  comunque
          validita'. Qualora si determini una riduzione  dei  livelli
          qualitativi e quantitativi di  formazione  delle  attivita'
          svolte, sono derogate le disposizioni di  cui  all'articolo
          4, comma 7, del decreto del Presidente della  Repubblica  5
          febbraio 2018, n. 22; 
              f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo
          16 aprile 1994, n. 297, le parole: "cinque anni scolastici"
          sono sostituite dalle parole: "tre anni  scolastici"  e  al
          comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13  aprile
          2017, n. 59, le  parole:  "quattro  anni"  sono  sostituite
          dalle parole: "due anni". Al fine di  tutelare  l'interesse
          degli  studenti  alla  continuita'  didattica,  i   docenti
          possono presentare  istanza  volontaria  di  mobilita'  non
          prima  di  tre  anni  dalla  precedente,  qualora  in  tale
          occasione abbiano ottenuto la titolarita' in una  qualunque
          sede della provincia chiesta. Le  disposizioni  di  cui  al
          precedente  periodo  si   applicano   a   decorrere   dalle
          operazioni  di  mobilita'  relative   all'anno   scolastico
          2022/2023; 
              g) all'articolo 58, comma  5-sexies,  secondo  periodo,
          del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le  parole
          "1°  marzo  2021"  sono  sostituite  dalle   seguenti   "1°
          settembre 2021"; 
              h) all'articolo 3, comma  2-bis,  del  decreto-legge  8
          aprile 2020, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto  2021»
          sono sostituite dalle seguenti: «, per ragioni di emergenza
          sanitaria, al 31 agosto 2022» e sono  aggiunti,  infine,  i
          seguenti  periodi:  «Ai  fini  del  presente  comma  e  per
          consentire lo svolgimento delle  operazioni  elettorali  in
          sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione  sono
          stabiliti nuovi termini e  modalita'  per  le  elezioni.  I
          componenti eletti ai sensi del periodo precedente  decadono
          unitamente ai componenti non elettivi  in  carica  all'atto
          della loro nomina  secondo  modalita'  e  termini  previsti
          nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione»; 
              i) all'articolo 6 del decreto legge 29  dicembre  2016,
          n. 243,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          febbraio 2017, n. 18, dopo  il  comma  1,  e'  aggiunto  il
          seguente:   "1-bis.   Con   decreto   adottato   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento
          del primo e del secondo ciclo di  istruzione  della  Scuola
          europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica.
          Il  medesimo  decreto  disciplina  l'organizzazione  e   il
          funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica"; 
              i-bis) all'articolo 1 della legge  3  agosto  2009,  n.
          115, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
              "3-bis. Alla Scuola e' riconosciuta, a decorrere  dalla
          data della sua istituzione, la facolta'  di  stabilire,  in
          modo autonomo e a  titolo  di  cofinanziamento,  contributi
          obbligatori  o  rette  necessari  allo  svolgimento   delle
          funzioni di cui  al  comma  4,  da  porre  a  carico  delle
          famiglie degli alunni i cui genitori  non  sono  dipendenti
          dell'EFSA ne' di  societa'  convenzionate  con  l'Autorita'
          medesima. L'importo di tali contributi  e  rette  non  puo'
          essere superiore a 2.000 euro  annui  per  ciascun  alunno,
          fatte salve le riduzioni spettanti alle  medesime  famiglie
          ai sensi delle disposizioni vigenti". 
              3.  All'articolo  32,  comma   2,   lettera   a),   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
              a) dopo le parole:  "anno  scolastico  2020-2021"  sono
          inserite le seguenti: "e fino al 31 dicembre 2021"; 
              b) dopo le parole: "esigenze didattiche" sono  aggiunte
          le seguenti: "nei limiti delle risorse gia' assegnate.  Per
          la stessa finalita' di cui al primo  periodo,  al  fine  di
          garantire  la   continuita'   didattica   anche   nell'anno
          scolastico 2021-2022, sono stanziati ulteriori  70  milioni
          per l'anno 2021 da trasferire agli enti locali  beneficiari
          e rendicontare entro e non oltre il 31 dicembre 2021". 
              4. Al fine di contenere il  rischio  epidemiologico  in
          relazione all'avvio dell'anno scolastico  2021/2022,  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  dell'istruzione   e'
          istituito  un  fondo,  denominato  "Fondo  per  l'emergenza
          epidemiologica   da   COVID-19   per   l'anno    scolastico
          2021/2022", con lo stanziamento di 350 milioni di euro  nel
          2021, da  destinare  a  spese  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi. Il fondo e' ripartito  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, con l'unico  vincolo  della  destinazione  a
          misure  di  contenimento  del  rischio  epidemiologico   da
          realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e  nel
          rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. 
              4-bis. Le risorse di cui  al  comma  4  possono  essere
          destinate alle seguenti finalita': 
              a) acquisto di servizi professionali, di  formazione  e
          di assistenza  tecnica  per  la  sicurezza  nei  luoghi  di
          lavoro, per la didattica  a  distanza  e  per  l'assistenza
          medico-sanitaria  e  psicologica  nonche'  di  servizi   di
          lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; 
              b) acquisto di dispositivi di protezione, di  materiali
          per l'igiene individuale e degli ambienti nonche'  di  ogni
          altro  materiale,  anche  di   consumo,   utilizzabile   in
          relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19; 
              c) interventi in favore della didattica degli  studenti
          con disabilita',  disturbi  specifici  di  apprendimento  e
          altri bisogni educativi speciali; 
              d) interventi utili a potenziare la didattica, anche  a
          distanza, e  a  dotare  le  scuole  e  gli  studenti  degli
          strumenti  necessari  per   la   fruizione   di   modalita'
          didattiche  compatibili  con  la  situazione   emergenziale
          nonche' a favorire l'inclusione scolastica  e  ad  adottare
          misure che contrastino la dispersione scolastica; 
              e)  acquisto  e  utilizzo  di  strumenti  editoriali  e
          didattici innovativi; 
              f) adattamento degli spazi interni ed esterni  e  delle
          loro dotazioni allo svolgimento dell'attivita' didattica in
          condizioni di sicurezza,  compresi  interventi  di  piccola
          manutenzione, di  pulizia  straordinaria  e  sanificazione,
          nonche'  interventi   di   realizzazione,   adeguamento   e
          manutenzione dei laboratori didattici, delle  palestre,  di
          ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e
          dell'infrastruttura informatica. 
              f-bis) installazione di impianti  per  la  ventilazione
          meccanica controllata (VMC) con recupero di calore. 
              4-ter. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio
          2021,  provvede  al  monitoraggio  delle   spese   di   cui
          all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio  2020,  n.  77,   per   il   personale   docente   e
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,   comunicando   le
          relative risultanze  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. - Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato. La quota parte delle risorse di cui all'articolo 235
          del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che in  base  al
          monitoraggio    risulti    non    spesa,    e'    destinata
          all'attivazione  di  ulteriori  incarichi  temporanei   per
          l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Con  ordinanza  del
          Ministro  dell'istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  sono  adottate,  anche  in
          deroga  alle  disposizioni   vigenti,   misure   volte   ad
          autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici  regionali,
          nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, come
          ripartite ai sensi del comma 4-quater: 
              a)  ad  attivare  ulteriori  incarichi  temporanei   di
          personale docente con contratto a tempo determinato,  dalla
          data di  presa  di  servizio  fino  al  30  dicembre  2021,
          finalizzati al recupero degli apprendimenti,  da  impiegare
          in  base  alle  esigenze  delle   istituzioni   scolastiche
          nell'ambito della loro autonomia. In  caso  di  sospensione
          delle  attivita'   didattiche   in   presenza   a   seguito
          dell'emergenza  epidemiologica,  il  personale  di  cui  al
          periodo   precedente   assicura   lo   svolgimento    delle
          prestazioni con le modalita' del lavoro agile; 
              b)  ad  attivare  ulteriori  incarichi  temporanei   di
          personale  amministrativo,   tecnico   e   ausiliario   con
          contratto a tempo  determinato,  dalla  data  di  presa  di
          servizio fino al 30 dicembre 2021, per  finalita'  connesse
          all'emergenza epidemiologica. 
              4-quater.  Le  risorse  di  cui  al  comma  4-ter  sono
          ripartite tra gli uffici scolastici regionali  con  decreto
          del Ministro dell'istruzione, di concerto con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze. Le misure di cui al medesimo
          comma  4-ter  sono  adottate  nei  limiti   delle   risorse
          attribuite. 
              4-quinquies.  Il  comma  3  dell'articolo  231-bis  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e'
          abrogato. 
              4-sexies.  Ai  fini  dell'avvio  dell'anno   scolastico
          2021/2022,   presso   ciascuna   prefettura.   -    ufficio
          territoriale del Governo  e  nell'ambito  della  conferenza
          provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' istituito un
          tavolo di coordinamento, presieduto dal  prefetto,  per  la
          definizione del piu'  idoneo  raccordo  tra  gli  orari  di
          inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei
          servizi   di   trasporto   pubblico   locale,   urbano   ed
          extraurbano, in funzione della disponibilita' di  mezzi  di
          trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad  agevolare  la
          frequenza scolastica anche  in  considerazione  del  carico
          derivante dal rientro in classe di tutti gli  studenti.  Al
          predetto tavolo di coordinamento partecipano il  presidente
          della provincia o il sindaco  della  citta'  metropolitana,
          gli altri sindaci eventualmente  interessati,  i  dirigenti
          degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione,  i
          rappresentanti del Ministero delle infrastrutture  e  della
          mobilita'  sostenibili,  delle  regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano nonche'  delle  aziende  di
          trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo,
          il prefetto redige un documento operativo  sulla  base  del
          quale  le  amministrazioni  coinvolte   nel   coordinamento
          adottano  le  misure  di  rispettiva  competenza,  la   cui
          attuazione e' monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini
          dell'eventuale adeguamento del citato documento  operativo.
          Nel caso in cui tali misure non siano adottate nel  termine
          indicato  nel  suddetto  documento,  il   prefetto,   fermo
          restando quanto previsto dall'articolo  11,  comma  4,  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ne   da'
          comunicazione al presidente della regione, che  adotta,  ai
          sensi dell'articolo 32 della legge  23  dicembre  1978,  n.
          833, una  o  piu'  ordinanze,  con  efficacia  limitata  al
          pertinente   ambito   provinciale,   volte   a    garantire
          l'applicazione, per i settori della scuola e dei  trasporti
          pubblici  locali,  urbani  ed  extraurbani,  delle   misure
          organizzative  strettamente  necessarie  al  raggiungimento
          degli obiettivi e delle finalita' di cui al presente comma.
          Le  scuole  modulano  il  piano  di  lavoro  del  personale
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,  gli  orari  delle
          attivita' didattiche per i docenti e gli  studenti  nonche'
          gli orari degli  uffici  amministrativi  sulla  base  delle
          disposizioni  del  presente  comma.   Dall'attuazione   del
          presente comma non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate  vi
          provvedono nell'ambito delle risorse umane,  finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente. 
              4-septies.  Al  fine  di  garantire  l'ordinato   avvio
          dell'anno scolastico 2021/2022, e'  istituito  un  apposito
          fondo   nello   stato   di   previsione    del    Ministero
          dell'istruzione, con la dotazione di 6 milioni di euro  per
          l'anno 2021. Le  risorse  di  cui  al  primo  periodo  sono
          destinate alle istituzioni scolastiche che  necessitano  di
          completare l'acquisizione  degli  arredi  scolastici.  Alla
          copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari  a
          6 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del   presente
          decreto. 
              5. Per le medesime finalita' di cui al  comma  4,  alle
          scuole dell'infanzia e alle scuole  primarie  e  secondarie
          paritarie,  facenti  parte   del   sistema   nazionale   di
          istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
          n. 62, e' erogato un contributo complessivo di  60  milioni
          di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni di euro a  favore
          delle  scuole  dell'infanzia.  Con  decreto  del   Ministro
          dell'istruzione il predetto contributo e' ripartito tra gli
          uffici scolastici regionali in proporzione al numero  degli
          alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie  di
          cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici  regionali
          provvedono  al   successivo   riparto   in   favore   delle
          istituzioni scolastiche paritarie dell'infanzia, primarie e
          secondarie in proporzione  al  numero  di  alunni  iscritti
          nell'anno  scolastico  2020/2021.  Le  risorse  di  cui  al
          presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, le scuole paritarie di cui  al  primo
          periodo pubblichino nel proprio sito internet: 
              a)   l'organizzazione    interna,    con    particolare
          riferimento    all'articolazione     degli     uffici     e
          all'organigramma; 
              b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di
          collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell'atto
          di conferimento dell'incarico, il  curriculum  vitae  e  il
          compenso erogato; 
              c) il conto annuale  del  personale  e  delle  relative
          spese  sostenute,  con  particolare  riferimento  ai   dati
          relativi   alla   dotazione   organica   e   al   personale
          effettivamente in servizio e al relativo costo,  nonche'  i
          tassi di assenza; 
              d)  i  dati  relativi  al  personale  in  servizio  con
          contratto di lavoro non a tempo indeterminato; 
              e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e
          del conto consuntivo; 
              f) le informazioni relative ai  beni  immobili  e  agli
          atti di gestione del patrimonio. 
              5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di  cui  al
          quarto  periodo  del  comma  5  comporta  la   revoca   del
          contributo di cui al medesimo comma 5. 
              5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.
          178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il comma 623 e' sostituito dal seguente: 
              "623. Al  fine  di  ridurre  il  fenomeno  del  divario
          digitale  e  di  favorire  la  fruizione  della   didattica
          digitale  integrata,  le  istituzioni  scolastiche  possono
          chiedere  contributi  per  la  concessione  di  dispositivi
          digitali dotati di connettivita' in comodato d'uso gratuito
          agli  studenti  appartenenti  a  nuclei  familiari  con  un
          indicatore  della  situazione  economica  equivalente   non
          superiore a 20.000 euro annui"; 
              b) il comma 624 e' sostituito dal seguente: 
              "624. Il beneficio di cui al comma 623 e' concesso  nel
          limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni  di  euro
          per l'anno 2021. A tale fine, il fondo di cui  all'articolo
          1, comma 62,  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,  e'
          incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021"; 
              c) il comma 625 e' abrogato. 
              5-quater. La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          versa all'entrata del bilancio dello Stato gli  importi  ad
          essa gia' trasferiti in attuazione del secondo periodo  del
          comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.
          178, nel testo vigente  prima  della  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
              6. Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e  5
          si provvede ai sensi dell'articolo 77.». 
          Note al comma 969: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   26,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27(Misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              Art. 26 (Misure urgenti per la tutela  del  periodo  di
          sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato).  -
          1. Fino al  31  dicembre  2021,  il  periodo  trascorso  in
          quarantena  con  sorveglianza  attiva   o   in   permanenza
          domiciliare  fiduciaria  con  sorveglianza  attiva  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del  decreto-legge
          23 febbraio 2020,  n.  6,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui  all'articolo  1,
          comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020,
          n. 19, dai lavoratori dipendenti del  settore  privato,  e'
          equiparato a malattia ai  fini  del  trattamento  economico
          previsto  dalla  normativa  di   riferimento   e   non   e'
          computabile ai fini del periodo di comporto. 
              2. Fino al  30  giugno  2021,  laddove  la  prestazione
          lavorativa non possa essere  resa  in  modalita'  agile  ai
          sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici
          e privati in  possesso  di  certificazione  rilasciata  dai
          competenti organi medico-legali, attestante una  condizione
          di rischio derivante da immunodepressione  o  da  esiti  da
          patologie  oncologiche  o  dallo  svolgimento  di  relative
          terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del
          riconoscimento di disabilita' con connotazione di  gravita'
          ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge  5  febbraio
          1992, n.  104,  il  periodo  di  assenza  dal  servizio  e'
          equiparato al ricovero ospedaliero ed e'  prescritto  dalle
          competenti  autorita'  sanitarie,  nonche'  dal  medico  di
          assistenza primaria che ha in  carico  il  paziente,  sulla
          base documentata del riconoscimento di disabilita' o  delle
          certificazioni dei competenti organi medico-legali  di  cui
          sopra, i cui riferimenti sono riportati, per  le  verifiche
          di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17
          marzo 2020, i periodi di assenza dal  servizio  di  cui  al
          presente comma non sono computabili ai fini del periodo  di
          comporto;  per  i  lavoratori  in  possesso  del   predetto
          riconoscimento  di  disabilita',  non  rilevano   ai   fini
          dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo
          di indennita' di accompagnamento. Nessuna  responsabilita',
          neppure contabile, salvo il fatto doloso, e' imputabile  al
          medico  di  assistenza  primaria  nell'ipotesi  in  cui  il
          riconoscimento dello stato  invalidante  dipenda  da  fatto
          illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie
          non fruite a causa  di  assenze  dal  servizio  di  cui  al
          presente comma. 
              2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020  e  fino  al  31
          ottobre 2021  i  lavoratori  fragili  di  cui  al  comma  2
          svolgono di norma la prestazione  lavorativa  in  modalita'
          agile, anche attraverso  l'adibizione  a  diversa  mansione
          ricompresa   nella   medesima   categoria   o    area    di
          inquadramento,  come  definite  dai  contratti   collettivi
          vigenti,  o  lo  svolgimento  di  specifiche  attivita'  di
          formazione professionale anche da remoto. 
              3. Per i periodi di cui al comma 1, il  medico  curante
          redige il certificato di malattia. 
              4. Sono considerati validi i  certificati  di  malattia
          trasmessi, prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui  al
          comma 3 da parte dell'operatore di sanita' pubblica. 
              5. Dal 31 gennaio 2020 fino al  31  dicembre  2021  gli
          oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di  cui  ai
          commi 1 e 2 sono finanziati dallo Stato nel limite  massimo
          di spesa di 663,1 milioni di euro  per  l'anno  2020  e  di
          976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorita' agli
          eventi  cronologicamente  anteriori.  L'INPS  provvede   al
          monitoraggio del limite di spesa di cui  al  primo  periodo
          del  presente  comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
          emerga che e' stato raggiunto anche in via  prospettica  il
          limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione
          ulteriori domande. 
              6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata
          da COVID-19, il certificato e' redatto dal  medico  curante
          nelle consuete modalita' telematiche, senza  necessita'  di
          alcun provvedimento  da  parte  dell'operatore  di  sanita'
          pubblica. 
              7. Alla copertura degli  oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
              7-bis. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per
          le tutele di cui al presente articolo, i datori  di  lavoro
          del settore privato con  obbligo  previdenziale  presso  le
          Gestioni dell'INPS, esclusi i datori di  lavoro  domestico,
          hanno diritto a  un  rimborso  forfettario  per  gli  oneri
          sostenuti relativi  ai  propri  lavoratori  dipendenti  non
          aventi  diritto  all'assicurazione  economica  di  malattia
          presso l'INPS. Per ciascun  anno  solare,  il  rimborso  e'
          riconosciuto al  datore  di  lavoro  una  tantum  per  ogni
          singolo lavoratore ed e' previsto solo nei casi in  cui  la
          prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa  essere
          svolta  in  modalita'  agile.  Il   rimborso   e'   erogato
          dall'INPS,  per  un  importo  pari  a   euro   600,00   per
          lavoratore, previa presentazione da  parte  del  datore  di
          lavoro di apposita domanda in via telematica  corredata  da
          dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele  di
          cui al presente articolo da trasmettere nelle modalita'  ed
          entro i termini che  saranno  indicati  dall'INPS.  L'INPS,
          nell'effettuare  i   controlli   a   campione,   ai   sensi
          dell'articolo 71 del resto unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle
          dichiarazioni prodotte dai datori di lavoro, e' autorizzato
          all'acquisizione  e  al  trattamento  dei  dati   sensibili
          contenuti   nelle   certificazioni    mediche    e    nella
          documentazione sanitaria  dei  lavoratori  interessati.  Il
          beneficio di cui al  presente  comma  e'  riconosciuto  nel
          limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di
          euro  per  l'anno  2021   dando   priorita'   agli   eventi
          cronologicamente anteriori. L'INPS procede al  monitoraggio
          del rispetto dei limiti di spesa di cui al  presente  comma
          sulla base delle domande ricevute; qualora venga  raggiunto
          il limite di spesa, non si procede ad ulteriori rimborsi.». 
              - Il testo del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O. 
          Note al comma 970: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          29 gennaio 2021, n. 5,  convertito  dalla  legge  24  marzo
          2021, n. 43 (Misure urgenti in materia di organizzazione  e
          funzionamento del Comitato  olimpico  nazionale  italiano),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2 (Ulteriori disposizioni). - 1. All'articolo  1,
          comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le  parole
          "40 milioni" e le parole  "368  milioni"  sono  sostituite,
          rispettivamente,  dalle  seguenti:  "45  milioni"  e   "363
          milioni". 
              1-bis Nell'ambito  del  controllo  sull'utilizzo  delle
          risorse  da  parte  degli  organismi   sportivi,   di   cui
          all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145, l'Autorita' di Governo competente in mate-ria di sport
          puo' avvalersi della societa' Sport e  Salute  S.p.A.,  nei
          limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. La
          mede-sima Autorita' di governo nomina  uno  dei  componenti
          dei  collegi  dei  revisori  dei  conti  delle  federazioni
          sportive nazionali e delle discipline  sportive  associate,
          fermo  restando  il  potere  di  controllo  del  CONI   sui
          contributi  finanziari  da   esso   erogati   ai   suddetti
          organismi,  per  il  perseguimento  delle   sue   finalita'
          istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma  2,  lettera
          e), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.  242.  Resta
          fermo il potere di commissariamento del CONI  nel  caso  di
          gravi  violazioni  sull'utilizzo  dei   propri   contributi
          finanziari  erogati  a  federazioni  sportive  nazionali  e
          discipline  sportive  associate  o  nel   caso   di   gravi
          violazioni  di  norme  degli  statuti  e  dei   regolamenti
          sportivi, come previsto all'articolo 5,  comma  2,  lettere
          e), e-bis), ed e-ter), del decreto  legislativo  23  luglio
          1999, n. 242. 
              1-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore della  presente  disposizione,  il  CONI  adegua  lo
          statuto, i principi fondamentali e i  regolamenti  sportivi
          alle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo.  Entro
          ulteriori centottanta giorni  dalla  data  di  approvazione
          delle  modifiche  statutarie  del  CONI,   le   federazioni
          sportive  nazionali  e  le  discipline  sportive  associate
          adeguano conseguentemente i  loro  statuti  e  regolamenti.
          Decorsi rispettivamente i termini di cui al presente comma,
          l'Autorita' di Governo competente in materia di sport,  con
          proprio  decreto  da  adottare  entro   i   trenta   giorni
          successivi, nomina un commissario ad acta per l'adeguamento
          alle disposizioni di legge. 
              2. A decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto sono abrogati i commi 1, 8 e  11  dell'articolo  8,
          del decreto-legge 8 luglio 2002  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. 
              3. Al CONI si applica quanto previsto dall'articolo  4,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              4.  Ai   fini   del   perseguimento   delle   finalita'
          istituzionali del CONI, ad  esso  sono  trasferiti  i  beni
          individuati nell'Allegato A. Con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  ministri  o   dell'Autorita'   di   governo
          competente in materia di sport, su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          determinate le modalita' di attuazione  del  trasferimento.
          Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto
          con i contratti di servizio di cui all'articolo 1, comma 6,
          sono disciplinate le modalita' di utilizzazione  in  comune
          degli ulteriori  beni  individuati  nell'Allegato  B  e  le
          relative condizioni  e,  scaduto  inutilmente  il  suddetto
          termine,  si  provvede  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri  o   dell'Autorita'   di   governo
          competente in materia di sport, su  proposta  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottarsi  entro   i
          successivi 60 giorni. 
              5. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, il CONI adegua il  proprio  statuto  alle
          disposizioni di cui al presente decreto.». 
          Note al comma 974: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  26
          ottobre  2016,  n.  198  (Istituzione  del  Fondo  per   il
          pluralismo e l'innovazione dell'informazione e  deleghe  al
          Governo per la ridefinizione della disciplina del  sostegno
          pubblico per  il  settore  dell'editoria  e  dell'emittenza
          radiofonica  e  televisiva  locale,  della  disciplina   di
          profili pensionistici dei giornalisti e della  composizione
          e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine  dei
          giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
          servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale): 
              «Art. 1 (Istituzione del  Fondo  per  il  pluralismo  e
          l'innovazione  dell'informazione).  -   1.   Al   fine   di
          assicurare  la  piena  attuazione  dei  principi   di   cui
          all'articolo 21 della Costituzione, in materia di  diritti,
          liberta',  indipendenza  e  pluralismo   dell'informazione,
          nonche'   di   incentivare    l'innovazione    dell'offerta
          informativa e dei processi di distribuzione e  di  vendita,
          la capacita' delle imprese del settore di  investire  e  di
          acquisire  posizioni  di  mercato  sostenibili  nel  tempo,
          nonche' lo sviluppo di nuove  imprese  editrici  anche  nel
          campo dell'informazione digitale, e' istituito nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          il   Fondo    per    il    pluralismo    e    l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160,  primo
          periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
          come sostituita dall'articolo 10, comma 1,  della  presente
          legge, di seguito denominato «Fondo». 
              2. Nel Fondo confluiscono: 
              a) le risorse statali destinate alle diverse  forme  di
          sostegno  all'editoria  quotidiana   e   periodica,   anche
          digitale,  comprese  le  risorse  disponibili   del   Fondo
          straordinario per gli interventi di sostegno  all'editoria,
          di cui all'articolo 1, comma 261, della legge  27  dicembre
          2013, n. 147; 
              b)   le   risorse   statali   destinate   all'emittenza
          radiofonica e televisiva in ambito locale,  iscritte  nello
          stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  162,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208; 
              c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni
          di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per  ciascuno
          degli anni 2017 e 2018, delle  eventuali  maggiori  entrate
          versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione,
          di cui all'articolo 1, comma 160,  primo  periodo,  lettera
          b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  come  sostituita
          dall'articolo 10, comma 1, della presente legge; 
              d)  le  somme  derivanti  dal  gettito  annuale  di  un
          contributo di solidarieta' pari  allo  0,1  per  cento  del
          reddito   complessivo   dei   seguenti   soggetti   passivi
          dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
              1) concessionari  della  raccolta  pubblicitaria  sulla
          stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di  comunicazione
          radiotelevisivi e digitali; 
              2) societa' operanti nel  settore  dell'informazione  e
          della comunicazione  che  svolgano  raccolta  pubblicitaria
          diretta, in tale caso calcolandosi il  reddito  complessivo
          con riguardo alla parte  proporzionalmente  corrispondente,
          rispetto all'ammontare dei ricavi  totali,  allo  specifico
          ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita'; 
              3)  altri  soggetti  che  esercitino   l'attivita'   di
          intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la
          ricerca e l'acquisto, per conto  di  terzi,  di  spazi  sui
          mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
          tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa  la  rete
          internet. 
              3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  destinate
          al Fondo. 
              4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri e il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, per gli  interventi  di  rispettiva  competenza,
          sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri,  adottato  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e dell'economia  e  delle
          finanze.  Le  somme  non  impegnate  in  ciascun  esercizio
          possono esserlo in quello successivo.  Le  risorse  di  cui
          alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al
          50 per cento tra  le  due  amministrazioni;  i  criteri  di
          ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b)  del
          medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni  esistenti
          tra  le  risorse  destinate   al   sostegno   dell'editoria
          quotidiana e periodica  e  quelle  destinate  all'emittenza
          radiofonica e televisiva a livello locale.  Il  decreto  di
          cui al primo periodo puo'  prevedere  che  una  determinata
          percentuale del Fondo sia  destinata  al  finanziamento  di
          progetti comuni che incentivino l'innovazione  dell'offerta
          informativa nel campo dell'informazione  digitale  attuando
          obiettivi di  convergenza  multimediale.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro  dello  sviluppo  economico,   sono   definiti   i
          requisiti soggettivi, i  criteri  e  le  modalita'  per  la
          concessione  di  tali  finanziamenti;  lo  schema  di  tale
          decreto e' trasmesso  alle  Camere  per  l'espressione  dei
          pareri  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia, che si pronunciano nel termine di sessanta  giorni
          dalla data di trasmissione, decorso  il  quale  il  decreto
          puo' comunque essere adottato. Il Presidente del  Consiglio
          dei ministri, qualora non  intenda  conformarsi  ai  pareri
          parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con
          le  sue  osservazioni  e   con   eventuali   modificazioni,
          corredate   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione e motivazione. Le Commissioni  competenti  per
          materia   possono   esprimersi   sulle   osservazioni   del
          Presidente del Consiglio dei ministri entro il  termine  di
          dieci giorni dalla data della nuova  trasmissione.  Decorso
          tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato. 
              5. 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri e' annualmente  stabilita  la  destinazione  delle
          risorse  ai  diversi   interventi   di   competenza   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni  di   bilancio   negli   stati   di   previsione
          interessati, anche nel conto dei residui.». 
          Note al comma 977: 
              - Si riporta il testo del comma 177,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 176. Omissis. 
              177. In attuazione  dell'articolo  119,  quinto  comma,
          della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31  maggio
          2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel  Documento  di
          economia  e  finanza  per  l'anno  2020  -  Sezione  III  -
          Programma nazionale  di  riforma,  e'  disposta  una  prima
          assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
          lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
          2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro. 
              Omissis.».