art. 1 note (parte 28)

           	
				
 
          Note al comma 978: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  del  decreto
          legislativo 25 novembre  2016,  n.  219  (Attuazione  della
          delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.
          124, per il riordino delle  funzioni  e  del  finanziamento
          delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura): 
              «Art. 3 (Riduzione del numero delle camere di commercio
          mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi  e  del
          personale). - 1. Entro il termine di 180 giorni dalla  data
          di entrata in vigore del  presente  decreto,  l'Unioncamere
          trasmette  al  Ministero  dello  sviluppo   economico   una
          proposta   di   rideterminazione    delle    circoscrizioni
          territoriali, per ricondurre il  numero  complessivo  delle
          camere di commercio entro il limite di  60,  tenendo  conto
          dei seguenti criteri: 
              a) accorpamento  delle  camere  di  commercio  nei  cui
          registri delle imprese siano iscritte o  annotate  meno  di
          75.000  imprese  e  unita'  locali,  con  altre  camere  di
          commercio presenti nella stessa Regione e, salvo  eccezioni
          motivate,  limitrofe,  ivi  comprese  eventuali  camere  di
          commercio  nei  cui  registri  delle  imprese  siano   gia'
          iscritte o annotate almeno 75.000 imprese e unita'  locali,
          ove non vi siano altre adeguate soluzioni di accorpamento; 
              b) salvaguardia della presenza di almeno una camera  di
          commercio in ciascuna regione, indipendentemente dal numero
          delle imprese e  unita'  locali  iscritte  o  annotate  nel
          registro delle imprese; 
              c) possibilita' di mantenere una camera di commercio in
          ogni provincia autonoma e citta' metropolitana; 
              d) possibilita' di istituire una  camera  di  commercio
          tenendo  conto  delle   specificita'   geo-economiche   dei
          territori e delle circoscrizioni  territoriali  di  confine
          nei soli  casi  di  comprovata  rispondenza  a  criteri  di
          efficienza e di equilibrio economico; 
              e) possibilita' di mantenere  le  camere  di  commercio
          nelle province montane di  cui  all'articolo  1,  comma  3,
          della legge 7 aprile 2014, n.  56,  nonche'  le  camere  di
          commercio nei  territori  montani  delle  regioni  insulari
          privi di adeguate infrastrutture  e  collegamenti  pubblici
          stradali  e  ferroviari,  nei  soli  casi   di   comprovata
          rispondenza  a  criteri  di  efficienza  e  di   equilibrio
          economico; 
              f)  necessita'  di  tener  conto   degli   accorpamenti
          deliberati alla data di entrata in  vigore  della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, nonche'  di  quelli  approvati  con  i
          decreti di cui all'articolo 1,  comma  5,  della  legge  29
          dicembre 1993, n. 580, e successive  modificazioni;  questi
          ultimi possono essere assoggettati ad ulteriori  o  diversi
          accorpamenti solo ai fini del rispetto  del  limite  di  60
          camere di commercio; 
              2. La proposta di cui al comma 1 prevede, inoltre: 
              a) un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi
          delle singole camere  di  commercio  nonche'  delle  Unioni
          regionali, con individuazione di una sola sede per ciascuna
          nuova camera di commercio  e  con  razionalizzazione  delle
          sedi secondarie e delle sedi distaccate e,  in  ogni  caso,
          con   limitazione   degli   spazi   utilizzati   a   quelli
          strettamente  necessari  per  lo  svolgimento  dei  compiti
          istituzionali, anche tenuto conto  delle  riduzioni  e  dei
          trasferimenti di personale derivanti  dagli  interventi  di
          razionalizzazione di cui al comma  3.  Nel  medesimo  piano
          devono essere, altresi',  individuati  le  modalita'  ed  i
          termini per la dismissione ovvero  la  locazione  a  terzi,
          mediante procedura ad evidenza  pubblica,  delle  parti  di
          patrimonio immobiliare non piu'  ritenuto  essenziale  alle
          finalita' istituzionali nel rispetto comunque dell'articolo
          12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e
          successive modificazioni; 
              b)  un  piano  complessivo   di   razionalizzazione   e
          riduzione delle aziende speciali  mediante  accorpamento  o
          soppressione; in particolare detto piano dovra' seguire  il
          criterio  dell'accorpamento  delle  aziende  che   svolgono
          compiti simili o che comunque possono essere svolti in modo
          coordinato ed efficace da un'unica azienda;  in  ogni  caso
          non possono essere istituite nuove aziende speciali,  salvo
          quelle eventualmente derivanti da accorpamenti  di  aziende
          esistenti o dalla soppressione di unioni regionali. 
              3. La proposta di  cui  al  comma  1  prevede,  infine,
          sentite   le    Organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative, un piano complessivo di  razionalizzazione
          organizzativa che contiene, sulla  base  delle  indicazioni
          delle Camere di Commercio: 
              a) il riassetto  degli  uffici  e  dei  contingenti  di
          personale in funzione  dell'esercizio  delle  competenze  e
          delle  funzioni  di  cui  all'articolo  2  della  legge  29
          dicembre 1993, n. 580; 
              b)  la  conseguente  rideterminazione  delle  dotazioni
          organiche del personale dirigente e non dirigente,  nonche'
          la   rideterminazione   delle   risorse   finanziarie   dei
          corrispondenti  fondi  per  la  contrattazione   collettiva
          decentrata integrativa; 
              c) la razionale distribuzione del personale  dipendente
          delle camere di commercio, con possibilita'  di  realizzare
          processi di mobilita' tra le medesime camere, nel  rispetto
          delle forme di partecipazione sindacale,  prescindendo  dal
          nulla osta da parte  della  camera  cedente.  Nel  medesimo
          piano sono fissati  anche  i  criteri  per  individuare  il
          personale  soggetto  ai  suddetti  processi  di  mobilita',
          nonche'   l'eventuale   personale    soprannumerario    non
          ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio. 
              4.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  entro  i
          sessanta giorni successivi al termine di cui  al  comma  1,
          con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, provvede, tenendo conto della proposta
          di  cui   al   comma   1,   alla   rideterminazione   delle
          circoscrizioni territoriali,  all'istituzione  delle  nuove
          camere  di  commercio,  alla  soppressione   delle   camere
          interessate    dal    processo    di     accorpamento     e
          razionalizzazione ed alle altre determinazioni  conseguenti
          ai piani di cui ai commi 2 e 3. Il provvedimento di cui  al
          presente comma e' adottato anche in assenza della  proposta
          di cui al comma 1, ove sia trascorso inutilmente il termine
          ivi previsto, applicando a  tal  fine  i  medesimi  criteri
          previsti nei commi 1, 2, 3. 
              5. Agli accorpamenti disposti ai sensi del comma  4  si
          applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  commi
          5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge 29 dicembre  1993,  n.
          580. 
              6.  Le  camere  di  commercio,  all'esito   del   piano
          complessivo di razionalizzazione organizzativa  di  cui  al
          comma 3, comunicano l'elenco  dell'eventuale  personale  in
          soprannumero al Dipartimento della funzione pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero  dello
          sviluppo economico. Il suddetto  personale  soprannumerario
          e' ricollocato, nel rispetto delle modalita' e dei  criteri
          definiti dal decreto adottato in  attuazione  dell'articolo
          1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con  le
          procedure di cui al comma 7, a valere sul dieci  per  cento
          delle  facolta'  di  assunzione  previste  dalla  normativa
          vigente per gli anni 2017  e  2018.  Qualora  il  personale
          soprannumerario  ecceda  la  soglia  prevista  dal  periodo
          precedente, la stessa puo' essere rideterminata con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dello sviluppo economico  e  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  al   fine   si
          assicurare  le  esigenze  di  ricollocamento  dello  stesso
          personale presso le Amministrazioni interessate. 
              7. Entro 30 giorni dalla comunicazione  dell'elenco  di
          cui al comma 6, la Presidenza del Consiglio dei ministri  -
          Dipartimento della funzione  pubblica  effettua  presso  le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          le  agenzie,  le  universita'  e  gli  enti  pubblici   non
          economici, ivi compresi  quelli  di  cui  all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
          esclusione del personale  non  amministrativo  dei  settori
          sicurezza, difesa,  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, del settore scuola, AFAM ed  enti  di  ricerca,  una
          ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
          personale di cui al comma 6. A tal fine, le amministrazioni
          di cui al presente comma comunicano al  Dipartimento  della
          funzione pubblica un numero di  posti,  con  priorita'  per
          quelli riferiti alle sedi periferiche, nel limite  indicato
          al comma 6 e nel rispetto della  loro  dotazione  organica.
          Alle  amministrazioni  che  non  procedono  alla   suddetta
          comunicazione e' fatto divieto di assumere nuovo  personale
          a   qualsiasi   titolo   e   con   qualsivoglia   tipologia
          contrattuale, ivi compresi  i  rapporti  di  collaborazione
          coordinata  e  continuativa  e  di   somministrazione.   Il
          suddetto   Dipartimento   pubblica   l'elenco   dei   posti
          comunicati nel proprio sito istituzionale  e  procede  alla
          conseguente  assegnazione  del  personale  nell'ambito  dei
          posti disponibili e con priorita'  per  le  esigenze  degli
          uffici giudiziari del Ministero della giustizia.  E'  fatta
          salva la possibilita'  dell'applicazione  dell'articolo  30
          del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  da  parte
          delle amministrazioni diverse da quelle elencate nel  primo
          periodo del presente  comma.  Al  personale  trasferito  si
          applica il trattamento  giuridico  ed  economico,  compreso
          quello  accessorio,  previsto  nei   contratti   collettivi
          vigenti delle amministrazioni di destinazione. 
              8. Al 31 dicembre 2019, nel caso in cui il personale di
          cui al comma 6 non sia completamente ricollocato  all'esito
          delle  procedure  di  mobilita'  di  cui  al  comma  7,  si
          applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi  7  e  8,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              9. Fino al completamento delle procedure  di  mobilita'
          di cui al presente articolo, alle camere di commercio e' in
          ogni caso vietata,  a  pena  di  nullita',  l'assunzione  o
          l'impiego  di  nuovo  personale  o   il   conferimento   di
          incarichi, a qualunque titolo  e  con  qualsiasi  tipologia
          contrattuale, ivi compresi  i  rapporti  di  collaborazione
          coordinata e continuativa e di somministrazione. 
              9-bis. A decorrere  dal  1°  gennaio  2019  e  fino  al
          completamento  delle  procedure  di  mobilita'  di  cui  al
          presente articolo, le camere di commercio  non  oggetto  di
          accorpamento, ovvero che abbiano concluso  il  processo  di
          accorpamento, possono  procedere  all'assunzione  di  nuovo
          personale,  nel  limite  della  spesa  corrispondente  alle
          cessazioni  dell'anno  precedente  al  fine  di  assicurare
          l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. 
              10.   Nei   riguardi   delle   unita'   di    personale
          soprannumerario delle camere  di  commercio,  delle  unioni
          regionali e delle aziende speciali che maturino i requisiti
          per  il   pensionamento   entro   i   successivi   3   anni
          dall'adozione del  decreto  di  cui  al  comma  4  si  puo'
          procedere, d'intesa con gli interessati e nei limiti  delle
          risorse  finanziarie  indicate  nel  secondo  periodo   del
          presente comma, alla risoluzione del rapporto di lavoro con
          l'erogazione di un assegno  straordinario,  una  tantum  in
          misura corrispondente  al  60%  del  trattamento  economico
          individuale,  fondamentale  ed   accessorio,   escluso   il
          variabile, in godimento  cui  si  aggiungono  i  contributi
          ancora da versare per la prosecuzione in  forma  volontaria
          fino alla maturazione dei  requisiti  suddetti.  Le  misure
          previste dal precedente periodo sono concesse,  nel  limite
          complessivo di 20 milioni di euro nel  triennio,  a  valere
          sulle  risorse  di  un  apposito  fondo  istituito   presso
          l'Unioncamere   alimentato   con   i    versamenti    delle
          disponibilita' di bilancio degli enti del sistema  camerale
          nell'ambito   dei   risparmi   conseguiti    per    effetto
          dell'attuazione  del  presente  decreto.  Con  uno  o  piu'
          decreti del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita
          l'Unioncamere, e' quantificato  l'ammontare  delle  risorse
          che  gli  enti  del   sistema   camerale   devono   versare
          annualmente al fondo in relazione  agli  oneri  annuali  da
          sostenere ed e' determinato il riparto del fondo stesso tra
          i predetti enti per le finalita' del  presente  comma.  Con
          riferimento alle unita' del personale del presente comma il
          trattamento di fine rapporto o di  fine  servizio  comunque
          denominato e' corrisposto una volta  maturati  i  requisiti
          per  l'accesso  al  pensionamento  e   sulla   base   della
          disciplina  vigente  in  materia  di   corresponsione   del
          trattamento medesimo. 
              11. Le decisioni di cui al comma 10, che comportano  il
          collocamento   in   quiescenza,   sono   adottate    previa
          certificazione del relativo diritto e della  decorrenza  ad
          opera dell'Inps.». 
          Note al comma 979: 
              - Il riferimento al testo del citato  articolo  3,  del
          decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  219  (Attuazione
          della delega di cui all'articolo 10 della  legge  7  agosto
          2015,  n.  124,  per  il  riordino  delle  funzioni  e  del
          finanziamento  delle  camere   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura) e' riportato nelle note al comma
          978. 
          Note al comma 984: 
              - Il testo del decreto legislativo 26  marzo  2001,  n.
          146 (Attuazione  della  direttiva  98/58/CE  relativa  alla
          protezione degli animali negli allevamenti)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2001, n. 95. 
          Note al comma 985: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  35,  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504  (Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 35 (Accertamento dell'accisa sulla  birra  (Artt.
          1, 2, 3, 4 D.L.vo 27 novembre 1992, n. 464)). - 1. Ai  fini
          dell'accertamento dell'accisa  sulla  birra,  per  prodotto
          finito si intende la birra nelle condizioni  in  cui  viene
          immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita di  birra
          da sottoporre a tassazione e' dato dalla somma  dei  volumi
          nominali degli  imballaggi  preconfezionati  e  dei  volumi
          nominali dichiarati degli altri contenitori utilizzati  per
          il condizionamento: il volume cosi' ottenuto,  espresso  in
          ettolitri,  viene  arrotondato  al  litro,  computando  per
          intero le frazioni superiori  al  mezzo  litro.  Per  grado
          Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantita' in
          grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del  mosto
          da cui la birra e' derivata, con esclusione degli  zuccheri
          contenuti in bevande  non  alcoliche  aggiunte  alla  birra
          prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado  Plato
          si  intende  la  quantita'  in  grammi  di  estratto  secco
          contenuto in 100 grammi  del  mosto  da  cui  la  birra  e'
          derivata, alla quale e' sommato anche  il  quantitativo  di
          tutti gli ingredienti della  birra  eventualmente  aggiunti
          dopo  il  completamento  della  fermentazione  della  birra
          prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai  sensi
          del presente comma e' arrotondata a  un  decimo  di  grado,
          trascurando le frazioni di  grado  pari  o  inferiori  a  5
          centesimi e  computando  per  un  decimo  di  grado  quelle
          superiori. Con determinazione  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli  sono  stabiliti  o  variati  i
          metodi di rilevazione del grado Plato. 
              2. Per il controllo della  produzione  sono  installati
          misuratori delle materie prime  nonche'  contatori  per  la
          determinazione del numero degli imballaggi  preconfezionati
          e delle confezioni e, nei  casi  previsti,  della  birra  a
          monte del condizionamento e dei semilavorati.  Ultimate  le
          operazioni di condizionamento, il prodotto e' custodito  in
          apposito magazzino,  preso  in  carico  dal  depositario  e
          accertato dall'ufficio dell'Agenzia. 
              3.  Il  condizionamento   della   birra   puo'   essere
          effettuato  anche  in  fabbriche  diverse  da   quella   di
          produzione  o  in  appositi  opifici  di   imbottigliamento
          gestiti in regime di  deposito  fiscale,  presso  cui  sono
          installati i contatori per  la  determinazione  del  numero
          degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni. 
              3-bis.  Fatta  salva,   su   motivata   richiesta   del
          depositario, l'applicabilita' delle disposizioni di cui  ai
          commi 1 e 2 del presente articolo,  nei  birrifici  di  cui
          all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n.
          1354, aventi una produzione annua non  superiore  a  10.000
          ettolitri il prodotto finito  e'  accertato  a  conclusione
          delle operazioni di condizionamento. Alla birra  realizzata
          nei  birrifici  di  cui  al  presente  comma   si   applica
          l'aliquota di accisa  di  cui  all'allegato  I  annesso  al
          presente testo unico ridotta del 40 per  cento  e,  per  il
          solo anno 2022, del 50 per cento. 
              3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, da  adottare  entro  il  28  febbraio  2019,  sono
          stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di  cui
          al comma 3-bis, con particolare  riguardo  all'assetto  del
          deposito  fiscale  e   alle   modalita'   semplificate   di
          accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli
          impianti di cui al medesimo comma. 
              3-quater. Per le fabbriche di birra di cui all'articolo
          28, comma 1, lettera c), l'Amministrazione finanziaria,  su
          richiesta del depositario  e  ricorrendone  le  condizioni,
          certifica,  sulla  base  di  una  dichiarazione  resa   dal
          medesimo depositario ai sensi dell'articolo  47  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di birra  realizzato
          nella fabbrica nell'anno precedente, che non puo' risultare
          superiore a 200.000 ettolitri, e che la stessa fabbrica  e'
          legalmente  ed   economicamente   indipendente   da   altre
          fabbriche, che utilizza impianti  fisicamente  distinti  da
          quelli di qualsiasi altra azienda e  che  non  opera  sotto
          licenza di utilizzo dei diritti di  proprieta'  immateriale
          altrui. 
              3-quater.  Limitatamente  all'anno  2022,  alla   birra
          realizzata nei  birrifici  di  cui  all'articolo  2,  comma
          4-bis, della legge 16 agosto  1962,  n.  1354,  aventi  una
          produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed  inferiore
          a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa  di  cui
          all'allegato I annesso al presente testo  unico  in  misura
          ridotta: 
              a) del 30 per cento  per  i  birrifici  con  produzione
          annua superiore  ai  10.000  ettolitri  e  fino  ai  30.000
          ettolitri; 
              b) del 20 per cento  per  i  birrifici  con  produzione
          annua superiore  ai  30.000  ettolitri  e  fino  ai  60.000
          ettolitri. 
              4. Per le fabbriche  che  hanno  una  potenzialita'  di
          produzione mensile non superiore a venti ettolitri,  e'  in
          facolta' dell'Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento,
          valevoli  per  un  anno,  con  corresponsione   dell'accisa
          convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando
          l'applicabilita' del comma 3-bis. 
              5.  Non  si  considerano  avverati  i  presupposti  per
          l'esigibilita'  dell'accisa  sulle  perdite  derivanti   da
          rotture di imballaggi e contenitori inferiori o  pari  allo
          0,30 per cento  del  quantitativo  estratto  nel  mese;  le
          perdite superiori sono considerate, per la parte eccedente,
          come immissioni in consumo. La  predetta  percentuale  puo'
          essere modificata con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  in  relazione  agli
          sviluppi delle tecniche di condizionamento. 
              6. Sono ammesse le seguenti tolleranze: 
              a) tre decimi di grado, rispetto al valore  dichiarato,
          per  la  gradazione  saccarometrica  media  effettiva   del
          prodotto finito, rilevata nel corso di riscontri effettuati
          su lotti condizionati in singole  specie  di  imballaggi  e
          contenitori; 
              b) quelle previste dalla normativa metrica vigente, per
          il volume degli imballaggi preconfezionati; 
              c)  il  2  per  cento,  rispetto  al  volume   nominale
          dichiarato, per il  volume  medio  effettivo  di  lotti  di
          contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati. 
              7. Per gli imballaggi  preconfezionati  che  presentano
          una gradazione media superiore a quella dichiarata  di  due
          decimi e  fino  a  quattro  decimi,  si  prende  in  carico
          l'imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applica
          la  sanzione  amministrativa  prevista  per  la  irregolare
          tenuta dei prescritti registri  contabili;  per  differenze
          superiori ai quattro decimi, oltre  alla  presa  in  carico
          dell'imposta, si applicano le  penalita'  previste  per  la
          sottrazione  del  prodotto  all'accertamento  dell'imposta,
          indicate all'art. 43. Per i lotti  di  contenitori  diversi
          dagli imballaggi preconfezionati che superano le tolleranze
          previste per il grado o per  il  volume,  si  procede  alla
          presa  in  carico  dell'imposta  sulla  percentuale   degli
          ettolitri-grado  eccedenti  il  5  per  cento   di   quelli
          dichiarati e si applica la sanzione amministrativa prevista
          per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili;
          se la suddetta percentuale e' superiore  al  9  per  cento,
          oltre  alla  presa  in  carico   dell'imposta   sull'intera
          eccedenza, si applicano anche le penalita' previste per  la
          sottrazione del  prodotto  dall'accertamento  dell'imposta,
          indicate all'art. 43.». 
          Note al comma 986: 
              - Il testo del decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.
          504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti
          le imposte  sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative
          sanzioni  penali  e  amministrative)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, S.O. 
          Note al comma 988: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  6,  del  decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari  a
          sostegno delle imprese agricole, a norma  dell'articolo  1,
          comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38): 
              «Art. 6 (Procedure di  trasferimento  alle  regioni  di
          disponibilita' del FSN). -  1.  Al  fine  di  attivare  gli
          interventi di cui all'articolo 5,  le  regioni  competenti,
          attuata  la  procedura  di  delimitazione  del   territorio
          colpito  e   di   accertamento   dei   danni   conseguenti,
          deliberano, entro il termine perentorio di sessanta  giorni
          dalla  cessazione  dell'evento  dannoso,  la  proposta   di
          declaratoria  della  eccezionalita'   dell'evento   stesso,
          nonche', tenendo  conto  della  natura  dell'evento  e  dei
          danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere  fra
          quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta  di
          spesa. Il suddetto termine e' prorogato di trenta giorni in
          presenza di eccezionali e  motivate  difficolta'  accertate
          dalla giunta regionale. 
              2. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
          forestali, previo accertamento degli effetti  degli  eventi
          calamitosi, dichiara entro trenta  giorni  dalla  richiesta
          delle regioni interessate,  l'esistenza  del  carattere  di
          eccezionalita' delle  calamita'  naturali,  individuando  i
          territori danneggiati e le  provvidenze  sulla  base  della
          richiesta. 
              3. Il Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di  spesa,
          dispone trimestralmente, con proprio decreto, il  piano  di
          riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da  trasferire
          alle regioni.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2135  del  codice
          civile: 
              «Art. 2135 (Imprenditore agricolo). -  E'  imprenditore
          agricolo  chi  esercita  una  delle   seguenti   attivita':
          coltivazione  del  fondo,  selvicoltura,   allevamento   di
          animali e attivita' connesse. 
              Per coltivazione del  fondo,  per  selvicoltura  e  per
          allevamento di animali si intendono  le  attivita'  dirette
          alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico  o  di  una
          fase necessaria del ciclo stesso, di carattere  vegetale  o
          animale, che utilizzano o possono utilizzare il  fondo,  il
          bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 
              Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
          dal   medesimo   imprenditore   agricolo,   dirette    alla
          manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
          commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
          prodotti ottenuti prevalentemente  dalla  coltivazione  del
          fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
          attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
          l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature   o   risorse
          dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita'  agricola
          esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
          territorio e del patrimonio rurale e forestale,  ovvero  di
          ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.». 
          Note al comma 989: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   3,   del
          decreto-legge  11  gennaio  2001,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla   legge   9   marzo   2001,   n.   49
          (Disposizioni urgenti  per  la  distruzione  del  materiale
          specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine  e
          delle  proteine  animali  ad  alto  rischio,  nonche'   per
          l'ammasso pubblico  temporaneo  delle  proteine  animali  a
          basso   rischio.   Ulteriori   interventi    urgenti    per
          fronteggiare   l'emergenza   derivante   dall'encefalopatia
          spongiforme bovina): 
              «Art. 3 (Disposizioni in  materia  di  controlli  e  di
          personale).  -  1.  L'Agenzia  puo'  avvalersi  del   Corpo
          forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma  dei
          carabinieri  per  la  tutela  delle  norme  comunitarie  ed
          agroalimentari,   della   Guardia   di   finanza,   nonche'
          dell'Ispettorato    centrale    repressione    frodi    per
          l'effettuazione dei  controlli  sulle  operazioni  e  sugli
          interventi di cui al presente decreto. 
              2. Al fine  di  garantire  la  massima  efficienza  dei
          controlli espletati dal  Corpo  forestale  dello  Stato  il
          Ministro delle politiche agricole  e  forestali  puo',  con
          proprio decreto, senza  ulteriori  oneri  per  il  bilancio
          dello  Stato,  istituire  appositi  nuclei   agroalimentari
          forestali,  che  operano  alle   dirette   dipendenze   del
          Ministro. 
              3. L'Ispettorato centrale repressione frodi,  anche  ai
          fini di cui al comma 1, e' posto  alle  dirette  dipendenze
          del Ministro delle politiche agricole  e  forestali;  opera
          con  organico  proprio  ed   autonomia   organizzativa   ed
          amministrativa  e  costituisce  un   autonomo   centro   di
          responsabilita' di spesa. 
              4. Al personale dell'Ispettorato  centrale  repressione
          frodi, in considerazione della  specifica  professionalita'
          richiesta nello svolgimento dei compiti  istituzionali  che
          comporta un'alta preparazione tecnica, onerosita' e  rischi
          legati  anche  all'attivita'  di  polizia  giudiziaria,  e'
          attribuita un'indennita' pari a quella gia' prevista per il
          personale con identica qualifica del comparto «Sanita'». 
              5. All'onere derivante  dall'attuazione  del  comma  4,
          calcolato in 950 milioni  di  lire  a  decorrere  dall'anno
          2001, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente «Fondo speciale» dello stato  di  previsione
          del  Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica  per  l'anno  2001,  allo   scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dell'ambiente. 
              6. L'Istituto nazionale di ricerca per gli  alimenti  e
          la  nutrizione  e'  autorizzato,  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,  n.
          449,  in  materia  di   assunzioni   di   personale   delle
          amministrazioni pubbliche e nei limiti  degli  stanziamenti
          di bilancio, a procedere alle  assunzioni  necessarie  alla
          copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, come
          definita ai sensi dell'articolo 16 del decreto  legislativo
          29 ottobre 1999, n. 454. 
              7. Per le esigenze di potenziamento  dell'attivita'  di
          prevenzione, profilassi e controllo sanitario, il Ministero
          della sanita' e'  autorizzato,  per  una  sola  volta,  nel
          rispetto di quanto previsto dal citato  articolo  39  della
          legge  n.  449  del  1997,  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche,   ad   indire
          concorsi pubblici per la copertura delle vacanze  esistenti
          in organico nella qualifica di dirigente di  primo  livello
          del ruolo sanitario con le modalita' di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  nonche'
          a ricoprire, con le  modalita'  previste  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 settembre 2000,  n.  324,  le
          vacanze esistenti in organico nelle qualifiche dirigenziali
          di secondo livello del ruolo  sanitario  mediante  concorsi
          riservati  al  personale  in  servizio  appartenente   alle
          posizioni iniziali dello stesso ruolo. 
              8. Ai fini di una  migliore  efficienza  del  Ministero
          della sanita', le sperimentazioni previste dall'articolo  7
          della legge 14 ottobre  1999,  n.  362,  devono  intendersi
          riferite a tutto il personale  non  appartenente  al  ruolo
          sanitario  di  livello  dirigenziale  del  Ministero  della
          sanita'  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato
          comunque operante presso il medesimo Ministero. 
              9. Per assicurare il pieno espletamento  delle  proprie
          attivita' istituzionali, l'Agenzia, esaurite  le  procedure
          di applicazione delle norme contenute nel vigente contratto
          nazionale in materia  di  progressione  del  personale,  e'
          autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti
          delle dotazioni organiche e comunque entro i  limiti  degli
          stanziamenti per il personale,  iscritti  nel  bilancio  di
          previsione per il predetto anno, senza oneri  aggiuntivi  e
          nel rispetto di quanto  previsto  dal  citato  articolo  39
          della legge n. 449 del 1997, in materia  di  assunzioni  di
          personale delle amministrazioni  pubbliche.  In  deroga  al
          citato contratto nazionale e alle vigenti  disposizioni  in
          materia di reclutamento del personale, ma nel rispetto  dei
          principi generali di cui  all'articolo  36,  comma  3,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, le selezioni  volte  all'accertamento  delle
          professionalita' richieste avverranno per titoli e mediante
          l'utilizzo di sistemi automatizzati e successivo  colloquio
          orale per i soli esterni. Per il personale gia' in servizio
          si applicano le norme in materia di accertamento  per  soli
          titoli, previo un breve  corso  di  formazione  predisposto
          dalla stessa Agenzia.». 
          Note al comma 992: 
              - Il riferimento al testo  dell'articolo  243-bis,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo  unico
          delle  leggi  sull'ordinamento  degli   enti   locali)   e'
          riportato nelle note al comma 767. 
              - Il riferimento al testo dell'articolo 243-quater, del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo  unico
          delle  leggi  sull'ordinamento  degli   enti   locali)   e'
          riportato nelle note al comma 565. 
              -  Si  riporta  il  testo   degli   articoli   243-ter,
          243-quinquies, 243-sexies del decreto legislativo 18 agosto
          2000, n. 267  (Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
          degli enti locali): 
              «Art. 243-ter (Fondo di  rotazione  per  assicurare  la
          stabilita' finanziaria degli enti  locali).  -  1.  Per  il
          risanamento  finanziario  degli  enti  locali   che   hanno
          deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di  cui
          all'articolo 243-bis lo Stato  prevede  un'anticipazione  a
          valere  sul  Fondo  di  rotazione,  denominato:  "Fondo  di
          rotazione per assicurare la  stabilita'  finanziaria  degli
          enti locali". 
              2. Con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  da  emanare
          entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per  la
          determinazione dell'importo massimo  dell'anticipazione  di
          cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale,  nonche'
          le modalita' per la concessione e per la restituzione della
          stessa  in  un  periodo  massimo  di  10  anni   decorrente
          dall'anno  successivo  a  quello  in  cui   viene   erogata
          l'anticipazione di cui al comma 1. 
              3. I criteri per la  determinazione  dell'anticipazione
          attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
          massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e  in
          euro 20 per abitante  per  le  province  o  per  le  citta'
          metropolitane, per abitante e  della  disponibilita'  annua
          del Fondo, devono tenere anche conto: 
              a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie
          ed  extratributarie  previsto  nell'ambito  del  piano   di
          riequilibrio pluriennale; 
              b) della riduzione  percentuale  delle  spese  correnti
          previste   nell'ambito   del    piano    di    riequilibrio
          pluriennale." 
              «Articolo  243-quinquies  Misure   per   garantire   la
          stabilita'  finanziaria  degli  enti  locali  sciolti   per
          fenomeni di infiltrazione  e  di  condizionamento  di  tipo
          mafioso 
              1.  Per  la  gestione  finanziaria  degli  enti  locali
          sciolti ai sensi dell'articolo 143, per i quali  sussistono
          squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il
          dissesto finanziario, la commissione straordinaria  per  la
          gestione dell'ente, entro sei mesi  dal  suo  insediamento,
          puo' richiedere una anticipazione  di  cassa  da  destinare
          alle finalita' di cui al comma 2. 
              2. L'anticipazione  di  cui  al  comma  1,  nel  limite
          massimo  di   euro   200   per   abitante,   e'   destinata
          esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale
          dipendente  e  ai  conseguenti  oneri   previdenziali,   al
          pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari,
          nonche' all'espletamento dei servizi locali indispensabili.
          Le somme a tal fine concesse non sono oggetto di  procedure
          di esecuzione e di espropriazione forzata. 
              3.  L'anticipazione  e'  concessa   con   decreto   del
          Ministero  dell'interno  di  concerto  con   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni  di
          euro annui a valere sulle dotazioni del fondo di  rotazione
          di cui all'articolo 243-ter. 
              4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce
          altresi'    le    modalita'     per     la     restituzione
          dell'anticipazione straordinaria in un periodo  massimo  di
          dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui
          e' erogata l'anticipazione.». 
              «Articolo 243-sexies (Pagamento di  debiti).  -  1.  In
          considerazione dell'esigenza di  dare  prioritario  impulso
          all'economia   in   attuazione   dell'articolo   41   della
          Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione
          di cui all'articolo 243-ter del presente testo  unico  sono
          destinate esclusivamente al pagamento dei  debiti  presenti
          nel piano di riequilibrio finanziario  pluriennale  di  cui
          all'articolo 243-bis. 
              2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento
          sulle risorse di cui al comma 1.». 
          Note al comma 993: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  155  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
              «Art. 155 (Commissione per la finanza  e  gli  organici
          degli enti locali). - 1. La Commissione per  la  finanza  e
          gli organici degli enti locali operante presso il Ministero
          dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la
          finanza locale, svolge i seguenti compiti: 
              a) controllo centrale, da  esercitare  prioritariamente
          in   relazione   alla   verifica    della    compatibilita'
          finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui  provvedimenti
          di assunzione di personale degli enti  dissestati  e  degli
          enti strutturalmente  deficitari,  ai  sensi  dell'articolo
          243; 
              b) parere  da  rendere  al  Ministro  dell'interno  sul
          provvedimento  di  approvazione  o  diniego  del  piano  di
          estinzione delle passivita', ai  sensi  dell'articolo  256,
          comma 7; 
              c)  proposta  al  Ministro   dell'interno   di   misure
          straordinarie per il pagamento della massa passiva in  caso
          di  insufficienza  delle  risorse  disponibili,  ai   sensi
          dell'articolo 256, comma 12; 
              d) parere da rendere in merito all'assunzione del mutuo
          con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente locale,
          ai sensi dell'articolo 255, comma 5; 
              e) parere  da  rendere  al  Ministro  dell'interno  sul
          provvedimento di approvazione  o  diniego  dell'ipotesi  di
          bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi  dell'articolo
          261; 
              f) proposta al Ministro dell'interno di adozione  delle
          misure necessarie per il risanamento  dell'ente  locale,  a
          seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o
          insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili  con  i
          normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a
          carico dell'ente, ai sensi dell'articolo 268; 
              g) parere  da  rendere  al  Ministro  dell'interno  sul
          provvedimento di sostituzione di tutto o parte  dell'organo
          straordinario di liquidazione, ai sensi dell'articolo  254,
          comma 8; 
              h) approvazione, previo esame,  della  rideterminazione
          della pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi
          dell'articolo 259, comma 7. 
              2. La composizione  e  le  modalita'  di  funzionamento
          della Commissione  sono  disciplinate  con  regolamento  da
          adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400.». 
          Note al comma 994: 
              - Il riferimento al testo dell'articolo 243-quater, del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo  unico
          delle  leggi  sull'ordinamento  degli   enti   locali)   e'
          riportato nelle note al comma 565. 
          Note al comma 995: 
              - Il riferimento al testo dell'articolo 7, del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche) e' riportato nelle note al comma
          318. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  110  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
              «Art. 110 (Incarichi a contratto). - 1. Lo statuto puo'
          prevedere che la copertura dei posti  di  responsabili  dei
          servizi o degli uffici, di  qualifiche  dirigenziali  o  di
          alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto  a
          tempo determinato. Per i posti di  qualifica  dirigenziale,
          il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei  servizi
          definisce  la  quota  degli  stessi  attribuibile  mediante
          contratti a  tempo  determinato,  comunque  in  misura  non
          superiore  al  30  per  cento  dei  posti  istituiti  nella
          dotazione organica della medesima  qualifica  e,  comunque,
          per almeno una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti
          per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di
          cui al  presente  comma  sono  conferiti  previa  selezione
          pubblica  volta  ad  accertare,   in   capo   ai   soggetti
          interessati,   il   possesso   di   comprovata   esperienza
          pluriennale  e  specifica  professionalita'  nelle  materie
          oggetto dell'incarico. 
              2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici  e  dei
          servizi, negli  enti  in  cui  e'  prevista  la  dirigenza,
          stabilisce i limiti, i  criteri  e  le  modalita'  con  cui
          possono essere  stipulati,  al  di  fuori  della  dotazione
          organica, contratti a tempo determinato per i  dirigenti  e
          le  alte  specializzazioni,  fermi  restando  i   requisiti
          richiesti per la qualifica  da  ricoprire.  Tali  contratti
          sono stipulati in misura complessivamente non superiore  al
          5 per cento  del  totale  della  dotazione  organica  della
          dirigenza e dell'area direttiva e comunque per  almeno  una
          unita'. Negli altri enti, il  regolamento  sull'ordinamento
          degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e
          le modalita' con cui possono essere stipulati, al di  fuori
          della   dotazione   organica,   solo    in    assenza    di
          professionalita' analoghe presenti  all'interno  dell'ente,
          contratti  a   tempo   determinato   di   dirigenti,   alte
          specializzazioni o funzionari  dell'area  direttiva,  fermi
          restando  i  requisiti  richiesti  per  la   qualifica   da
          ricoprire.  Tali  contratti  sono   stipulati   in   misura
          complessivamente  non  superiore  al  5  per  cento   della
          dotazione  organica  dell'ente  arrotondando  il   prodotto
          all'unita' superiore, o ad una unita' negli  enti  con  una
          dotazione organica inferiore alle 20 unita'. 
              3. I contratti di cui ai precedenti commi  non  possono
          avere durata superiore al mandato elettivo  del  sindaco  o
          del presidente della provincia in  carica.  Il  trattamento
          economico,  equivalente  a  quello  previsto  dai   vigenti
          contratti  collettivi  nazionali  e   decentrati   per   il
          personale degli enti locali,  puo'  essere  integrato,  con
          provvedimento motivato della giunta, da una  indennita'  ad
          personam,   commisurata   alla   specifica   qualificazione
          professionale e culturale, anche  in  considerazione  della
          temporaneita' del rapporto e delle  condizioni  di  mercato
          relative  alle  specifiche  competenze  professionali.   Il
          trattamento economico e l'eventuale indennita' ad  personam
          sono definiti  in  stretta  correlazione  con  il  bilancio
          dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e  del
          personale. 
              4. Il contratto  a  tempo  determinato  e'  risolto  di
          diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il  dissesto
          o  venga  a  trovarsi  nelle   situazioni   strutturalmente
          deficitarie. 
              5. Per il periodo di durata degli incarichi di  cui  ai
          commi 1 e 2 del presente articolo nonche' dell'incarico  di
          cui  all'articolo  108,  i   dipendenti   delle   pubbliche
          amministrazioni  sono  collocati   in   aspettativa   senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 
              6.  Per  obiettivi  determinati  e  con  convenzioni  a
          termine,  il  regolamento  puo'  prevedere   collaborazioni
          esterne ad alto contenuto di professionalita'.». 
          Note al comma 996: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          29 dicembre 2016, n. 243,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 (interventi urgenti per
          la  coesione  sociale  e  territoriale,   con   particolare
          riferimento  a  situazioni  critiche  in  alcune  aree  del
          Mezzogiorno) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Agenzia per la somministrazione del lavoro  in
          porto e per la riqualificazione  professionale).  -  1.  Al
          fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi
          di riconversione industriale delle infrastrutture  portuali
          e  di  evitare   grave   pregiudizio   all'operativita'   e
          all'efficienza portuali, nei porti nei  quali  almeno  l'80
          per cento della  movimentazione  di  merci  containerizzate
          avviene  o  sia  avvenuta  negli  ultimi  cinque  anni   in
          modalita' transhipment e persistano da almeno  cinque  anni
          stati di  crisi  aziendale  o  cessazioni  delle  attivita'
          terminalistiche, in via eccezionale e  temporanea,  per  un
          periodo  massimo  non  superiore  a  settantotto  mesi,   a
          decorrere dal 1° gennaio 2017 e' istituita dalla  Autorita'
          di  Sistema  portuale,  d'intesa  con  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, con delibera  del  Comitato
          di gestione o del Comitato  portuale  laddove  eserciti  in
          prorogatio  le   sue   funzioni,   una   Agenzia   per   la
          somministrazione   del   lavoro   in   porto   e   per   la
          riqualificazione professionale, nella quale confluiscono  i
          lavoratori in esubero delle imprese che  operano  ai  sensi
          dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  ivi
          compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari  di
          concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n.
          84 del 1994. 
              2. L'Agenzia e' promossa e partecipata, nel periodo  di
          cui  al  comma  1,  dall'Autorita'  di   Sistema   portuale
          competente, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge
          28 gennaio 1994, n. 84, e secondo le norme recate nel testo
          unico in materia di societa' a partecipazione  pubblica  di
          cui al decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.  175.  Le
          attivita' delle Agenzie di  cui  al  comma  1  sono  svolte
          avvalendosi delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili  a  legislazione  vigente  nei  bilanci   delle
          rispettive Autorita' di Sistema portuale. 
              3.  L'Agenzia  di  cui   al   comma   1,   sentite   le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori,  svolge  attivita'
          di supporto alla collocazione professionale dei  lavoratori
          iscritti  nei  propri  elenchi  anche  attraverso  la  loro
          formazione  professionale  in  relazione  alle   iniziative
          economiche  ed  agli  sviluppi  industriali  dell'area   di
          competenza della Autorita' di Sistema portuale. Le  Regioni
          possono  cofinanziare  i   piani   di   formazione   o   di
          riqualificazione  del  personale  che  dovessero   rendersi
          necessari, avvalendosi delle risorse umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
              4. La somministrazione di lavoro puo' essere  richiesta
          da  qualsiasi  impresa  abilitata  a   svolgere   attivita'
          nell'ambito  portuale  di  competenza  della  Autorita'  di
          Sistema portuale di cui al comma 1, al fine di integrare il
          proprio organico. Nei porti in cui  sia  gia'  presente  un
          soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della  legge
          28 gennaio 1994, n. 84, la richiesta di manodopera  per  lo
          svolgimento delle  operazioni  portuali  dovra'  transitare
          attraverso tale soggetto e quest'ultimo, qualora non  abbia
          personale sufficiente per  far  fronte  alla  fornitura  di
          lavoro portuale temporaneo, dovra' rivolgersi alla predetta
          Agenzia. 
              5.  In  caso  di  nuove  iniziative  imprenditoriali  e
          produttive che dovessero localizzarsi in porto, le  imprese
          autorizzate o concessionarie devono  fare  ricorso  per  le
          assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, laddove vi
          sia coerenza tra profili professionali richiesti e offerti,
          ai    lavoratori    dell'Agenzia    secondo     percentuali
          predeterminate nel relativo titolo abilitativo;  lo  stesso
          obbligo grava, in caso di previsioni di  nuove  assunzioni,
          sulle aziende gia' concessionarie ai sensi dell'articolo 18
          della  legge  28  gennaio  1994,  n.   84.   I   lavoratori
          individuati devono accettare l'impiego  proposto,  pena  la
          cancellazione dagli elenchi detenuti dalla Agenzia. 
              6. All'Agenzia di somministrazione di cui al  comma  1,
          ad eccezione delle modalita' istitutive e di finanziamento,
          si applicano  le  norme  che  disciplinano  le  agenzie  di
          somministrazione di cui ai decreti legislativi 10 settembre
          2003, n. 276, e 15 giugno 2015, n. 81, ove compatibili. 
              7. Al personale di cui al comma 1, per le  giornate  di
          mancato avviamento al lavoro, si applicano le  disposizioni
          di cui al comma 2 dell'articolo 3  della  legge  28  giugno
          2012, n. 92 nel limite  delle  risorse  aggiuntive  pari  a
          18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno
          2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019, 11.200.000  euro  per
          l'anno 2020, 5.100.000 euro per  l'anno  2021  e  8.800.000
          euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 
              8. Alla scadenza dei trentasei mesi, ove restassero  in
          forza  all'Agenzia  di  cui  al  comma  1,  lavoratori  non
          reimpiegati,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti  puo'  autorizzare  la  trasformazione  di   tale
          Agenzia, su  istanza  dell'Autorita'  di  Sistema  portuale
          competente  e  laddove   sussistano   i   presupposti,   in
          un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio
          1994, n. 84. 
              9. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a  18.144.000
          euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro  per  l'anno  2018  e
          8.064.000 euro per l'anno 2019, si provvede: 
              a) quanto a 18.144.000 euro per l'anno  2017,  mediante
          versamento  all'entrata  del  bilancio   dello   Stato   da
          effettuare  nell'anno  2017,  di  quota  di  corrispondente
          importo delle disponibilita' in  conto  residui  del  Fondo
          sociale per occupazione e formazione, di  cui  all'articolo
          18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2; 
              b) quanto a 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000
          euro per  l'anno  2019  mediante  corrispondente  riduzione
          dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale  per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2. 
              10. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in
          termini di fabbisogno e di  indebitamento  netto  derivanti
          dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 pari a
          18.144.000  euro  per  l'anno  2017  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del  Fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali  di  cui   all'articolo   6,   comma   2,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.». 
          Note al comma 997: 
              -  Il  riferimento  al  testo   dell'articolo   4   del
          decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.  243,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  27  febbraio  2017,  n.  18  e'
          riportato nelle note al comma 996. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  16  e  18  della
          legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino  della  legislazione
          in materia portuale): 
              «Art. 16 (Operazioni portuali). -  1.  Sono  operazioni
          portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il  deposito,
          il  movimento  in  genere  delle  merci  e  di  ogni  altro
          materiale,  svolti  nell'ambito  portuale.   Sono   servizi
          portuali  quelli  riferiti  a  prestazioni  specialistiche,
          complementari  e  accessorie  al  ciclo  delle   operazioni
          portuali.  I  servizi  ammessi   sono   individuati   dalle
          Autorita' di sistema portuale, o,  laddove  non  istituite,
          dalle  autorita'  marittime,   attraverso   una   specifica
          regolamentazione da  emanare  in  conformita'  dei  criteri
          vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e
          della navigazione. 
              2. Le Autorita' di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituite, le autorita' marittime disciplinano  e  vigilano
          sull'espletamento delle operazioni portuali e  dei  servizi
          portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe  indicate
          da  ciascuna  impresa  ai  sensi  del  comma  5,  riferendo
          periodicamente  al   Ministro   dei   trasporti   e   della
          navigazione. 
              3. L'esercizio delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,
          espletate per conto proprio o  di  terzi,  e'  soggetto  ad
          autorizzazione  dell'Autorita'  di  sistema   portuale   o,
          laddove  non  istituita,  dell'autorita'  marittima.  Detta
          autorizzazione  riguarda  lo  svolgimento   di   operazioni
          portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso  da
          parte del richiedente dei requisiti  di  cui  al  comma  4,
          oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da
          individuare   nell'autorizzazione   stessa.   Le    imprese
          autorizzate sono iscritte  in  appositi  registri  distinti
          tenuti dall'Autorita' di sistema portuale  o,  laddove  non
          istituita, dall'autorita'  marittima  e  sono  soggette  al
          pagamento di un canone annuo  e  alla  prestazione  di  una
          cauzione determinati dalle medesime autorita'. 
              3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali  di  cui  al
          comma 1 non possono  svolgersi  in  deroga  alla  legge  23
          ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto  dall'articolo
          17. 
              4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui  al
          comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
          trasporti e della  navigazione,  con  proprio  decreto,  da
          emanarsi entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, determina: 
              a)   i   requisiti    di    carattere    personale    e
          tecnico-organizzativo,   di   capacita'   finanziaria,   di
          professionalita'   degli   operatori   e   delle    imprese
          richiedenti, adeguati alle attivita' da  espletare,  tra  i
          quali la presentazione  di  un  programma  operativo  e  la
          determinazione di un organico di  lavoratori  alle  dirette
          dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; 
              b) i criteri, le modalita' e i  termini  in  ordine  al
          rilascio,  alla  sospensione  ed  alla   revoca   dell'atto
          autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli; 
              c) i parametri per definire i limiti minimi  e  massimi
          dei canoni annui e della cauzione in relazione alla  durata
          ed alla specificita' dell'autorizzazione,  tenuti  presenti
          il volume degli investimenti e le attivita' da espletare; 
              d). 
              4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la  domanda
          di svolgimento  di  operazioni  portuali  ne'  mediante  le
          imprese autorizzate ai  sensi  del  comma  3  del  presente
          articolo ne' tramite il ricorso all'impresa  o  all'agenzia
          per la fornitura di  lavoro  portuale  temporaneo  di  cui,
          rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17,  la  nave
          e' autorizzata  a  svolgere  le  operazioni  in  regime  di
          autoproduzione a condizione che: 
              a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati; 
              b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo  rispetto
          all'organico della tabella  di  sicurezza  e  di  esercizio
          della nave e dedicato esclusivamente  allo  svolgimento  di
          tali operazioni; 
              c) sia  stato  pagato  il  corrispettivo  e  sia  stata
          prestata idonea cauzione. 
              4-ter.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  4-bis  e'
          rilasciata previa verifica della sussistenza dei  requisiti
          e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non e'
          compresa nel numero massimo di cui al comma 7. 
              5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
          1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi  del
          comma 3 devono comunicare all'Autorita' di sistema portuale
          (172) o, laddove non istituita, all'autorita' marittima, le
          tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti,
          nonche' ogni successiva variazione. 
              6. L'autorizzazione ha durata rapportata  al  programma
          operativo proposto dall'impresa ovvero,  qualora  l'impresa
          autorizzata sia anche  titolare  di  concessione  ai  sensi
          dell'art. 18, durata identica a  quella  della  concessione
          medesima;  l'autorizzazione  puo'   essere   rinnovata   in
          relazione a nuovi  programmi  operativi  o  a  seguito  del
          rinnovo della concessione. L'Autorita' di sistema  portuale
          (172) o, laddove non istituita, l'autorita' marittima  sono
          tenute  a  verificare,  con  cadenza  almeno  annuale,   il
          rispetto delle condizioni previste nel programma operativo. 
              7. L'Autorita'  di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita' marittima,  sentita  la  commissione
          consultiva  locale,  determina   il   numero   massimo   di
          autorizzazioni che possono essere rilasciate ai  sensi  del
          comma 3, in relazione alle esigenze  di  funzionamento  del
          porto e del traffico,  assicurando,  comunque,  il  massimo
          della concorrenza nel settore. 
              7-bis. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
          applicano  ai   depositi   e   stabilimenti   di   prodotti
          petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di  altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale. 
              7-ter Le Autorita' di sistema portuale o,  laddove  non
          istituite,  le  autorita'  marittime,  devono  pronunciarsi
          sulle  richieste  di  autorizzazione  di  cui  al  presente
          articolo entro novanta giorni dalla  richiesta,  decorsi  i
          quali, in assenza di  diniego  motivato,  la  richiesta  si
          intende accolta.». 
              «Art.  18  (Concessione  di  aree  e  banchine).  -  1.
          L'Autorita' di sistema  portuale  e,  dove  non  istituita,
          ovvero  prima  del   suo   insediamento,   l'organizzazione
          portuale o l'autorita' marittima danno  in  concessione  le
          aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito  portuale
          alle  imprese  di  cui  all'articolo  16,  comma   3,   per
          l'espletamento  delle  operazioni  portuali,  fatta   salva
          l'utilizzazione degli immobili da parte di  amministrazioni
          pubbliche per  lo  svolgimento  di  funzioni  attinenti  ad
          attivita' marittime e portuali. E'  altresi'  sottoposta  a
          concessione da parte dell'Autorita' di sistema portuale,  e
          laddove  non   istituita   dall'autorita'   marittima,   la
          realizzazione  e  la  gestione  di  opere  attinenti   alle
          attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito
          degli specchi acquei esterni alle difese foranee  anch'essi
          da  considerarsi  a  tal  fine  ambito  portuale,   purche'
          interessati dal traffico portuale e dalla  prestazione  dei
          servizi portuali anche per  la  realizzazione  di  impianti
          destinati ad operazioni di  imbarco  e  sbarco  rispondenti
          alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni
          sono affidate, previa determinazione dei  relativi  canoni,
          anche commisurati all'entita'  dei  traffici  portuali  ivi
          svolti,  sulla  base  di  idonee  forme   di   pubblicita',
          stabilite dal Ministro dei trasporti e  della  navigazione,
          di concerto con il  Ministro  delle  finanze,  con  proprio
          decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati: 
              a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e
          controllo  delle  Autorita'  concedenti,  le  modalita'  di
          rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
          a nuovo concessionario; 
              b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari  sono
          tenuti a versare. 
              1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del  titolo
          concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorita' di  sistema
          portuale relativi a concessioni gia' assentite alla data di
          entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. 
              2. Con il decreto di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
          indicati i criteri cui devono  attenersi  le  Autorita'  di
          sistema portuale o marittime nel rilascio delle concessioni
          al fine di riservare nell'ambito portuale  spazi  operativi
          allo svolgimento delle  operazioni  portuali  da  parte  di
          altre imprese non concessionarie. 
              3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  adegua   la   disciplina
          relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative
          comunitarie. 
              4.  Per  le  iniziative  di  maggiore   rilevanza,   il
          presidente  dell'Autorita'   di   sistema   portuale   puo'
          concludere, previa delibera del comitato portuale,  con  le
          modalita' di cui al  comma  1,  accordi  sostitutivi  della
          concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della  legge  7
          agosto 1990, n. 241. 
              4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio  dei
          depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52  del  codice
          della   navigazione   e   delle   opere   necessarie    per
          l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
          sensi della legge 23 agosto  2004,  n.  239,  hanno  durata
          almeno decennale. 
              5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di  cui  al
          comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
          infrastrutturali. 
              6. Ai fini del rilascio della  concessione  di  cui  al
          comma  1  e'  richiesto   che   i   destinatari   dell'atto
          concessorio: 
              a) presentino, all'atto della domanda, un programma  di
          attivita', assistito da  idonee  garanzie,  anche  di  tipo
          fideiussorio, volto  all'incremento  dei  traffici  e  alla
          produttivita' del porto; 
              b)  possiedano  adeguate   attrezzature   tecniche   ed
          organizzative,  idonee  anche  dal  punto  di  vista  della
          sicurezza a soddisfare le esigenze di un  ciclo  produttivo
          ed operativo a  carattere  continuativo  ed  integrato  per
          conto proprio e di terzi; 
              c) prevedano un organico di  lavoratori  rapportato  al
          programma di attivita' di cui alla lettera a). 
              7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
          demaniale deve esercitare direttamente l'attivita'  per  la
          quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al  tempo
          stesso concessionaria di altra area demaniale nello  stesso
          porto, a meno che l'attivita' per  la  quale  richiede  una
          nuova concessione sia differente  da  quella  di  cui  alle
          concessioni gia' esistenti nella stessa area  demaniale,  e
          non puo' svolgere attivita' portuali in  spazi  diversi  da
          quelli che le  sono  stati  assegnati  in  concessione.  Su
          motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
          concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre  imprese
          portuali,   autorizzate   ai   sensi   dell'articolo    16,
          dell'esercizio  di  alcune  attivita'  comprese  nel  ciclo
          operativo. 
              8. L'Autorita'  di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad  effettuare
          accertamenti con cadenza annuale al fine di  verificare  il
          permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
          della  concessione  e   l'attuazione   degli   investimenti
          previsti nel programma di attivita'  di  cui  al  comma  6,
          lettera a). 
              9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
          da   parte   del   concessionario,   nonche'   di   mancato
          raggiungimento degli obiettivi indicati  nel  programma  di
          attivita',  di  cui  al  comma   6,   lettera   a),   senza
          giustificato motivo, l'Autorita'  di  sistema  portuale  o,
          laddove  non  istituita,  l'autorita'  marittima   revocano
          l'atto concessorio. 
              9-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche ai  depositi  e  stabilimenti  di  prodotti
          petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di  altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale.». 
          Note al comma 998: 
              -  Il  riferimento  al  testo   dell'articolo   4   del
          decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.  243,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  27  febbraio  2017,  n.  18  e'
          riportato nelle note al comma 996. 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'articolo  3,
          della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in  materia
          di riforma del mercato del lavoro  in  una  prospettiva  di
          crescita): 
              «Art. 3 (Tutele in costanza di rapporto di  lavoro).  -
          1. 
              2. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2013  ai  lavoratori
          addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati  con
          contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle  imprese  e
          agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28
          gennaio 1994, n.  84,  e  successive  modificazioni,  e  ai
          lavoratori  dipendenti  dalle   societa'   derivate   dalla
          trasformazione   delle   compagnie   portuali   ai    sensi
          dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge
          n. 84 del 1994, e' riconosciuta  un'indennita'  di  importo
          pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile  di
          integrazione  salariale  straordinaria,  comprensiva  della
          relativa contribuzione figurativa e degli  assegni  per  il
          nucleo familiare, per ogni giornata di  mancato  avviamento
          al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
          lavoro  che  coincidano,  in  base  al  programma,  con  le
          giornate definite festive, durante le quali  il  lavoratore
          sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per
          un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro  pari
          alla differenza tra il numero massimo di ventisei  giornate
          mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
          lavorate in ciascun mese,  incrementato  del  numero  delle
          giornate  di  ferie,  malattia,  infortunio,   permesso   e
          indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al
          presente  comma   da   parte   dell'INPS   e'   subordinata
          all'acquisizione degli elenchi recanti il numero,  distinto
          per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate  di  mancato
          avviamento  al  lavoro,  predisposti  dal  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti in  base  agli  accertamenti
          effettuati  in  sede  locale  dalle  competenti   autorita'
          portuali  o,  laddove  non   istituite,   dalle   autorita'
          marittime. 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   9-bis,   del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19): 
              «Art.  9-bis  (Disposizioni  urgenti  per  il   settore
          marittimo). - 1. Al fine  di  sostenere  l'occupazione,  di
          accompagnare i processi di riconversione industriale  delle
          infrastrutture portuali  e  di  evitare  grave  pregiudizio
          all'operativita' e all'efficienza portuali, nei  porti  nei
          quali almeno l'80 per cento della movimentazione  di  merci
          containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi  cinque
          anni in  modalita'  transhipment,  si  sia  realizzata  una
          sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e
          sussistano, alla data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione del presente decreto, stati di crisi  aziendale
          o  cessazioni  delle  attivita'  terminalistiche  e   delle
          imprese portuali,  in  via  eccezionale  e  temporanea,  ai
          lavoratori  in  esubero  delle  imprese  che  operano   nei
          predetti porti ai sensi dell'articolo  16  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori  in  esubero
          delle   imprese   titolari   di   concessione   ai    sensi
          dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, per  le
          giornate di mancato avviamento al lavoro, si  applicano  le
          disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della  legge
          28 giugno 2012, n. 92, nel limite delle risorse  aggiuntive
          pari a 2.703.000 euro per l'anno 2021. 
              2. Agli oneri  derivanti  dal  comma  1,  pari  a  euro
          2.703.000   per   l'anno   2021,   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. 
              2-bis. Dalla data di entrata in vigore  della  presente
          disposizione al 31 dicembre 2021, l'indennita'  di  cui  al
          comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n.  92,
          puo'  essere   altresi'   riconosciuta,   a   domanda,   in
          alternativa alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
          per l'Impiego (NASpI), ai lavoratori gia' dipendenti  delle
          imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994,
          n. 84, operanti nei porti di cui al comma  1  del  presente
          articolo ubicati nella regione Sardegna, che hanno  cessato
          di percepire il trattamento straordinario  di  integrazione
          salariale nell'anno 2020, nel limite di spesa di 4  milioni
          di euro per l'anno 2021. Qualora  il  lavoratore  opti  per
          l'indennita' di cui al presente comma,  l'erogazione  della
          NASpI  e'  sospesa  fino  al   termine   del   periodo   di
          percepimento dell'indennita' stessa.». 
          Note al comma 999: 
              - Si riporta il testo del comma 1333, dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007): 
              «Art. 1. - 1. - 1332. Omissis. 
              1333. Le risorse residue di cui all'articolo 145  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 52, sono  interamente
          destinate alle opere di  infrastrutturazione  del  polo  di
          ricerca e di attivita' industriali ed alta tecnologia.  Per
          l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli
          studi di ingegneria nell'ambito del polo di  ricerca  e  di
          attivita' industriali ad alta tecnologia di  cui  al  primo
          periodo, e' autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro
          all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007. 
              Omissis.». 
          Note al comma 1000: 
              - Si riporta il testo dall'articolo 19  della  legge  4
          novembre 2010, n. 183 (Deleghe al  Governo  in  materia  di
          lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,  di  congedi,
          aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
          servizi per l'impiego,  di  incentivi  all'occupazione,  di
          apprendistato, di  occupazione  femminile,  nonche'  misure
          contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di  lavoro
          pubblico e di controversie di lavoro): 
              «Art. 19 (Specificita' delle Forze armate, delle  Forze
          di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco).  -
          1. Ai  fini  della  definizione  degli  ordinamenti,  delle
          carriere e dei contenuti del rapporto di  impiego  e  della
          tutela  economica,  pensionistica   e   previdenziale,   e'
          riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze  armate,
          delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad  essi
          appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti,
          degli obblighi e delle limitazioni personali,  previsti  da
          leggi e  regolamenti,  per  le  funzioni  di  tutela  delle
          istituzioni democratiche e di difesa  dell'ordine  e  della
          sicurezza interna  ed  esterna,  nonche'  per  i  peculiari
          requisiti di efficienza operativa richiesti e  i  correlati
          impieghi in attivita' usuranti. 
              2.  La  disciplina  attuativa  dei  principi  e   degli
          indirizzi di cui al comma  1  e'  definita  con  successivi
          provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresi'
          a stanziare le occorrenti risorse finanziarie. 
              3. Il Consiglio  centrale  di  rappresentanza  militare
          (COCER)  partecipa,   in   rappresentanza   del   personale
          militare, alle attivita'  negoziali  svolte  in  attuazione
          delle  finalita'  di  cui  al  comma  1  e  concernenti  il
          trattamento economico del medesimo personale.». 
          Note al comma 1001: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1-quater,  del
          decreto-legge  31  marzo  2005,  n.  45,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  31   maggio   2005,   n.   89
          (Disposizioni     urgenti     per     la      funzionalita'
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle  Forze
          di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco): 
              «Art. 1-quater (Copertura assicurativa per il personale
          della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria,
          del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei  carabinieri
          e del Corpo della guardia di finanza). - 1. Le somme di cui
          agli articoli 39 e 62  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate  dagli
          articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della  Repubblica
          19 novembre 2003, n. 348, relative alla Polizia  di  Stato,
          al Corpo di polizia penitenziaria, al Corpo forestale dello
          Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di
          finanza, iscritte in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914,
          4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente, del
          Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia,  del
          Ministero  delle  politiche  agricole  e   forestali,   del
          Ministero della difesa  e  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, sono trasferite, rispettivamente,  al  Fondo
          di assistenza per il personale  della  pubblica  sicurezza,
          all'Ente     di     assistenza     per     il     personale
          dell'amministrazione  penitenziaria  per  gli  appartenenti
          alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza
          e premi per il personale del Corpo forestale  dello  Stato,
          al Fondo assistenza, previdenza e premi  per  il  personale
          dell'Arma dei carabinieri ed al Fondo di assistenza  per  i
          finanzieri, i quali  provvedono,  per  conto  del  medesimo
          personale,    alla     copertura     assicurativa     delle
          responsabilita' connesse allo svolgimento  delle  attivita'
          istituzionali dello stesso personale.». 
          Note al comma 1002: 
              - Il testo del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 maggio 1959, n. 911  (Esecuzione  dell'Accordo
          culturale  tra  la  Repubblica  italiana  e  la  Repubblica
          federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso
          in Bonn l'8 febbraio 1956) e' pubblicato nella  GU  n.  266
          del 3 novembre 1959. 
          Note al comma 1003: 
              - Si riporta il testo del comma  133,  dell'articolo  1
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1.-132. Omissis. 
              133. Allo scopo  di  adottare  provvedimenti  normativi
          volti alla valorizzazione del Corpo  nazionale  dei  vigili
          del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione
          del trattamento economico con quello  del  personale  delle
          Forze di polizia, nello stato di previsione  del  Ministero
          dell'interno  e'  istituito  un  apposito  fondo  con   una
          dotazione di 65 milioni di  euro  nell'anno  2020,  di  120
          milioni di euro nell'anno 2021 e di  165  milioni  di  euro
          annui  a  decorrere  dall'anno  2022.  Conseguentemente,  a
          decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo
          1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296, iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10  milioni
          di euro annui. 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   20,   del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120
          (Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
          digitale): 
              «Art. 20 (Disposizioni concernenti il  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco).  -  1.  La  tabella  C  allegata  al
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'  sostituita
          dalla tabella C di cui all'allegato A al presente  decreto,
          la  quale  reca  gli  allegati  n.  1,  n.  2   e   n.   3,
          rispettivamente disciplinanti, a far data  dal  1°  gennaio
          2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022  le  misure
          dello stipendio tabellare, delle indennita'  di  rischio  e
          mensile, dell'assegno di specificita' e della  retribuzione
          di rischio e di posizione quota  fissa  del  personale  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
              2. Gli effetti retributivi derivanti  dall'applicazione
          della  tabella  C  di  cui  al   comma   1,   costituiscono
          miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5,
          del  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.   177,   e
          dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,
          n. 217. 
              2-bis. All'articolo 6, comma  3,  ultimo  periodo,  del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  la  parola:
          "cinque" e' sostituita dalla seguente: "due". 
              3. Per  fronteggiare  imprevedibili  e  indilazionabili
          esigenze di servizio, connesse  all'attivita'  di  soccorso
          tecnico urgente e alle  ulteriori  attivita'  istituzionali
          del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  nonche'  al
          correlato addestramento operativo, l'attribuzione annua  di
          ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della
          legge 10 agosto 2000, n.  246  e  dall'articolo  8-ter  del
          decreto-legge  14  giugno  2019,  n.  53,  convertito   con
          modificazioni  dalla  legge  8  agosto  2019,  n.  77,   e'
          incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore
          a decorrere dall'anno 2022. 
              4.  Al  fine  di  potenziare  l'efficacia  dei  servizi
          istituzionali svolti dal Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco nonche' di  razionalizzare  il  quadro  dei  relativi
          istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione
          del personale non  direttivo  e  non  dirigente  del  Corpo
          nazionale dei vigili del  fuoco  e'  incrementato  di  euro
          693.011 dal 1° gennaio  2020,  di  euro  3.772.440  dal  1°
          gennaio 2021, di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio
          2022. 
              5.  Allo  scopo  di  armonizzare   il   sistema   delle
          indennita' spettanti  al  personale  che  espleta  funzioni
          specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con
          quello del personale delle Forze di polizia, le risorse  di
          cui all'articolo 17-bis, comma 5, del  decreto  legislativo
          29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate: 
              a) per il settore aeronavigante, di euro 1.161.399  per
          l'anno 2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022; 
              b) per il settore dei sommozzatori, di euro 400.153 per
          l'anno 2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022; 
              c) per il settore nautico, ivi  compreso  il  personale
          che svolge servizio antincendi lagunare,  di  euro  552.576
          per l'anno 2021 e di euro 1.841.920 a  decorrere  dall'anno
          2022. 
              6. Per il riconoscimento dell'impegno profuso  al  fine
          di fronteggiare le eccezionali  e  crescenti  esigenze  del
          soccorso pubblico, al personale appartenente al  ruolo  dei
          vigili del fuoco e al ruolo dei capi  squadra  e  dei  capi
          reparto,   nonche'   al   personale    appartenente    alle
          corrispondenti qualifiche dei  ruoli  speciali  antincendio
          boschivo (AIB) a esaurimento e  dei  ruoli  delle  funzioni
          specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che
          matura nell'anno 2021 un'anzianita' di  effettivo  servizio
          di almeno 32 anni nel suddetto  Corpo,  e'  corrisposto  un
          assegno una tantum di euro 300. Al medesimo  personale  che
          matura nell'anno 2022 un'anzianita' di  effettivo  servizio
          di almeno 32 anni nel suddetto  Corpo,  e'  corrisposto  un
          assegno una tantum di euro 400. 
              7. In relazione  alla  specificita'  delle  funzioni  e
          delle responsabilita' dirigenziali connesse  alle  esigenze
          in materia di soccorso pubblico, al fine di incentivare  il
          miglioramento dell'efficienza  dei  correlati  servizi,  il
          fondo per la retribuzione  di  rischio  e  posizione  e  di
          risultato del personale dirigente di livello  non  generale
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato: 
              a) per la quota variabile della retribuzione di rischio
          e posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021  e  di  euro
          363.938 a decorrere dal 1° gennaio 2022; 
              b) per la retribuzione di risultato di euro 23.346  dal
          1° gennaio 2021 e  di  euro  161.675  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2022. 
              8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7 il fondo
          per la retribuzione di rischio e posizione e  di  risultato
          del personale  dirigente  di  livello  generale  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato: 
              a) per la quota variabile della retribuzione di rischio
          e posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021  e  di  euro
          100.371 a decorrere dal 1° gennaio 2022; 
              b) per la retribuzione di risultato di euro  4.659  dal
          1° gennaio 2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio
          2022. 
              9. Per  il  potenziamento  dell'efficacia  dei  servizi
          istituzionali svolti dal Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis,
          comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  29  maggio
          2017, n.  97,  il  fondo  di  produttivita'  del  personale
          direttivo del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e'
          incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 e di  euro
          3.390.243 a decorrere dal 1° gennaio  2022,  anche  per  il
          finanziamento della spesa  connessa  all'istituzione  delle
          posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223  del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
              10. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del
          personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco  con  quelli  del  personale
          appartenente alle Forze di  polizia,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennita'  di  rischio,
          istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n.  335,  e'
          riassorbita nelle nuove misure previste per l'indennita' di
          rischio e indicate nella relativa tabella C di cui al comma
          1. 
              11. Per le medesime finalita' di cui ai commi 4, 7, 8 e
          9, i  fondi  di  incentivazione  del  personale  del  Corpo
          nazionale   dei   vigili   del   fuoco   sono   annualmente
          incrementati, a decorrere dall'anno  2020,  dalle  risorse,
          indicate  nell'allegato  B   al   presente   decreto.   Gli
          incrementi  di  cui  ai  suddetti  commi   nonche'   quelli
          riportati  nell'allegato  B  sono  al  netto  degli   oneri
          riflessi a carico dell'amministrazione. 
              12. L'articolo 14-sexies  del  decreto  legislativo  29
          maggio  2017,  n.  97,  si  interpreta  nel  senso  che  al
          personale appartenente al gruppo sportivo vigili del  fuoco
          Fiamme rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco in servizio  alla  data  del  31  dicembre
          2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli
          124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,
          si applica l'articolo 261 del medesimo decreto  legislativo
          13 ottobre 2005, n. 217. 
              13.  Nelle  ipotesi  in  cui  il  personale  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione
          del presente articolo consegua, a titolo di assegni fissi e
          continuativi, ivi compresi  gli  scatti  convenzionali,  un
          trattamento economico inferiore a quello in godimento  allo
          stesso  titolo  all'atto   della   suddetta   applicazione,
          l'eccedenza  e'  attribuita  sotto  forma  di  assegno   ad
          personam  pensionabile  da  riassorbire  con  i  successivi
          miglioramenti economici. 
              14. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a euro 65 milioni per l'anno  2020,  a  euro
          120 milioni per l'anno  2021  e  a  euro  164,5  milioni  a
          decorrere   dall'anno   2022,   comprensivi   degli   oneri
          indiretti, definiti ai sensi  dell'articolo  17,  comma  7,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 3,161 milioni
          di euro per l'anno 2020, a 5,8 milioni di euro  per  l'anno
          2021 e a 7,6 milioni di  euro  a  decorrere  dal  2022,  si
          provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del
          fondo di cui all'articolo 1,  comma  133,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160, iscritto nello stato  di  previsione
          del Ministero dell'interno.  Con  successivi  provvedimenti
          normativi, nel limite di spesa di 500.000 euro a  decorrere
          dall'anno  2022,  si  provvede  alla   valorizzazione   del
          personale operativo del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco anche attraverso nuove modalita' assunzionali di  cui
          all'articolo 1, comma 138, della legge 27 dicembre 2019, n.
          160. 
              15. Gli  effetti  giuridici  ed  economici  di  cui  al
          presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai  fini
          previdenziali tali incrementi hanno effetto  esclusivamente
          con  riferimento  ai  periodi   contributivi   maturati   a
          decorrere dalla medesima data. 
              16.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   7,   del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24   giugno   2009,   n.   77
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici nella  regione  Abruzzo  nel  mese  di
          aprile 2009 e ulteriori interventi  urgenti  di  protezione
          civile): 
              «Art. 7 (Attivita'  urgenti  della  Protezione  civile,
          delle Forze di polizia, delle Forze armate). - 1.  Per  gli
          interventi di assistenza gia' realizzati  in  favore  delle
          popolazioni colpite dagli eventi  sismici  ai  sensi  delle
          ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753
          del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n.  3755  del
          15 aprile 2009 e n. 3757 del 21 aprile 2009, nonche' per la
          loro prosecuzione fino al 31  dicembre  2009,  in  aggiunta
          alle  somme  gia'  trasferite  al  fondo  della  Protezione
          civile, e' autorizzata la spesa di euro 580 milioni,  fatto
          salvo quanto previsto ai commi 2  e  3,  comprensiva  degli
          oneri  per  il  trattamento  economico,  analogo  a  quello
          attribuito  al  personale  delle  Forze  di   polizia,   da
          corrispondere con le modalita' previste  dal  comma  2,  al
          personale delle Forze armate. 
              2. Per la prosecuzione dell'intervento  di  soccorso  e
          delle attivita' necessarie  al  superamento  dell'emergenza
          dell'evento sismico in Abruzzo, da parte del personale  del
          Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di  polizia,  fino
          al 31 dicembre 2009, e' autorizzata,  a  decorrere  dal  1°
          giugno 2009, la spesa di 80 milioni  di  euro.  Nell'ambito
          della predetta autorizzazione di spesa complessiva, per  il
          personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle  Forze  di
          polizia direttamente impegnato nell'attivita'  indicate  al
          presente comma, sono autorizzate  per  il  periodo  dal  1°
          giugno  al  31  dicembre  2009,  in  deroga  alla   vigente
          normativa, prestazioni di lavoro straordinario  nel  limite
          massimo di 75  ore  mensili  pro-capite  da  ripartire  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              3. Per la prosecuzione dell'intervento di  soccorso  da
          parte del Corpo dei vigili del fuoco,  e'  autorizzata,  in
          aggiunta a quanto previsto dal comma 2,  la  spesa  di  8,4
          milioni  di  euro  per  l'anno  2009.  Al   comma   213-bis
          dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo
          periodo, con effetto dal 1° gennaio 2009, le parole: «e  di
          polizia» sono sostituite dalle seguenti: «di polizia e  del
          Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco»;  a  tal  fine  e'
          autorizzata la spesa di 1,4 milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2009. 
              4. La regione Abruzzo e' autorizzata a  prorogare  fino
          al  31  dicembre  2009  i  contratti  di  lavoro  a   tempo
          determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od
          occasionale stipulati dalla predetta  regione  Abruzzo  nei
          settori  della   protezione   civile,   della   sanita'   e
          dell'informatica ed in corso alla data del 6  aprile  2009,
          nel  limite  delle  risorse  disponibili,  a   legislazione
          vigente,  nel  bilancio  regionale  e,   per   le   aziende
          sanitarie, nei  limiti  delle  risorse  indicate  ai  sensi
          dell'articolo 13, comma 3, lettera b). 
              4-bis. Al fine di assicurare la piena operativita'  del
          Servizio  nazionale  di  protezione  civile  e  del   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa  di
          1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle
          esigenze operative del Dipartimento della protezione civile
          e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere  sulle
          maggiori entrate derivanti dal presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 23, della legge  27
          dicembre  2002,  n.  289  recante   Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2003): 
              «Art. 23 (Razionalizzazione delle spese e flessibilita'
          del bilancio). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di
          finanza  pubblica,  le  dotazioni  iniziali  delle   unita'
          previsionali  di  base  degli  stati  di   previsione   dei
          Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per
          consumi  intermedi  non  aventi  natura  obbligatoria  sono
          ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato  di  previsione
          della spesa e' istituito un fondo da  ripartire  nel  corso
          della gestione per  provvedere  ad  eventuali  sopravvenute
          maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e  servizi,
          la cui dotazione iniziale e' costituita dal  10  per  cento
          dei     rispettivi     stanziamenti     come     risultanti
          dall'applicazione del periodo precedente.  La  ripartizione
          del fondo e' disposta con decreti del Ministro  competente,
          comunicati, anche con evidenze informatiche,  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici  centrali
          del   bilancio,   nonche'   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari e alla Corte dei conti. 
              2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di  cui  al
          comma 1 le dotazioni  relative  agli  enti  indicati  nella
          Tabella C allegata alla presente legge  sono  rideterminate
          nella medesima Tabella, con una riduzione  complessiva  del
          2,5 per cento rispetto alla legislazione  vigente;  analoga
          riduzione e' disposta  per  gli  stanziamenti  di  bilancio
          destinati al finanziamento degli enti pubblici  diversi  da
          quelli   indicati    nella    Tabella    C,    intendendosi
          conseguentemente modificate le relative  autorizzazioni  di
          spesa. 
              3. 
              4. Agli enti territoriali si applicano le  disposizioni
          di cui all'articolo 29. 
              5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in
          essere dalle amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          sono trasmessi agli organi di controllo ed alla  competente
          procura della Corte dei conti.». 
          Note al comma 1005: 
              - Si riporta il testo del comma 203,  dell'articolo  1,
          della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 202. Omissis. 
              203. Il beneficio dell'anticipo  del  pensionamento  ai
          sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda  nel
          limite di 360 milioni di euro per  l'anno  2017,  di  564,4
          milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni  di  euro
          per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno  2020,
          di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1  milioni
          di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui  a
          decorrere dall'anno 2023. Qualora  dal  monitoraggio  delle
          domande presentate ed  accolte  emerga  il  verificarsi  di
          scostamenti,  anche  in  via  prospettica,  del  numero  di
          domande rispetto alle risorse finanziarie di cui  al  primo
          periodo del presente comma, la decorrenza  dei  trattamenti
          e' differita, con criteri di  priorita'  in  ragione  della
          maturazione dei requisiti agevolati di cui  al  comma  199,
          individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in
          ragione della data di presentazione della domanda, al  fine
          di garantire un numero di accessi al  pensionamento,  sulla
          base dei predetti requisiti  agevolati,  non  superiore  al
          numero  di  pensionamenti  programmato  in  relazione  alle
          predette risorse finanziarie. 
              Omissis.». 
          Note al comma 1006: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 67 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo
          unico delle imposte sui  redditi),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono  redditi  diversi
          se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
          conseguiti  nell'esercizio  di  arti  e  professioni  o  di
          imprese commerciali o da societa' in nome collettivo  e  in
          accomandita semplice, ne' in  relazione  alla  qualita'  di
          lavoratore dipendente: 
              a) le plusvalenze realizzate mediante la  lottizzazione
          di terreni, o  l'esecuzione  di  opere  intese  a  renderli
          edificabili, e la successiva vendita, anche  parziale,  dei
          terreni e degli edifici; 
              b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu'
          di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione  e
          le unita' immobiliari urbane che per la maggior  parte  del
          periodo intercorso tra l'acquisto o  la  costruzione  e  la
          cessione sono state adibite ad  abitazione  principale  del
          cedente o dei suoi familiari, nonche',  in  ogni  caso,  le
          plusvalenze realizzate  a  seguito  di  cessioni  a  titolo
          oneroso   di   terreni   suscettibili   di    utilizzazione
          edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al
          momento della  cessione.  In  caso  di  cessione  a  titolo
          oneroso di immobili ricevuti  per  donazione,  il  predetto
          periodo di cinque anni decorre dalla data  di  acquisto  da
          parte del donante; 
              c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione
          di  partecipazioni  qualificate  la  cessione  di   azioni,
          diverse  dalle  azioni  di  risparmio,  e  di  ogni   altra
          partecipazione al capitale od al patrimonio delle  societa'
          di cui all'articolo 5, escluse le associazioni  di  cui  al
          comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
          comma 1, lettere a),  b)  e  d),  nonche'  la  cessione  di
          diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
          predette  partecipazioni,  qualora  le  partecipazioni,   i
          diritti o titoli  ceduti  rappresentino,  complessivamente,
          una   percentuale   di   diritti   di   voto   esercitabili
          nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20  per  cento
          ovvero una partecipazione  al  capitale  od  al  patrimonio
          superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti  di
          titoli  negoziati  in  mercati  regolamentati  o  di  altre
          partecipazioni. Per  i  diritti  o  titoli  attraverso  cui
          possono essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene  conto
          delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
          predette partecipazioni. La percentuale di diritti di  voto
          e di partecipazione e' determinata tenendo conto  di  tutte
          le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi,  ancorche'
          nei confronti di soggetti  diversi.  Tale  disposizione  si
          applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed  i
          diritti posseduti rappresentano una percentuale di  diritti
          di voto o  di  partecipazione  superiore  alle  percentuali
          suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze  di  cui  alla
          presente lettera quelle realizzate mediante: 
              1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera
          a) del comma 2 dell'articolo 44  quando  non  rappresentano
          una partecipazione al patrimonio; 
              2) cessione dei  contratti  di  cui  all'articolo  109,
          comma 9, lettera b), qualora  il  valore  dell'apporto  sia
          superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
          patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
          approvato prima della data di stipula del contratto secondo
          che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
          mercati regolamentati o di  altre  partecipazioni.  Per  le
          plusvalenze realizzate mediante la cessione  dei  contratti
          stipulati con associanti non residenti che  non  soddisfano
          le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera  a),
          ultimo periodo, l'assimilazione  opera  a  prescindere  dal
          valore dell'apporto; 
              3) cessione dei contratti di cui al  numero  precedente
          qualora il valore dell'apporto  sia  superiore  al  25  per
          cento dell'ammontare dei beni  dell'associante  determinati
          in  base   alle   disposizioni   previste   del   comma   2
          dell'articolo 47 del citato testo unico; 
              c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili  ai
          sensi della lettera  c),  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione  al
          capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
          escluse le associazioni di cui al comma 3,  lettera  c),  e
          dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di  diritti  o
          titoli attraverso cui possono essere acquisite le  predette
          partecipazioni. Sono assimilate  alle  plusvalenze  di  cui
          alla presente lettera quelle realizzate mediante: 
              1) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma 9,
          lettera  b),  qualora  il  valore  dell'apporto   sia   non
          superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
          patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
          approvato prima della data di stipula del contratto secondo
          che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
          mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 
              2)  cessione  dei  contratti  di   cui   alla   lettera
          precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
          al 25 per cento  dell'ammontare  dei  beni  dell'associante
          determinati in base alle disposizioni previste dal comma  2
          dell'articolo 47; 
              c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle  di  cui  alle
          lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a  titolo
          oneroso ovvero rimborso di titoli  non  rappresentativi  di
          merci, di certificati di massa, di valute  estere,  oggetto
          di cessione a termine o  rivenienti  da  depositi  o  conti
          correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo  stato
          grezzo  o  monetato,  e  di  quote  di  partecipazione   ad
          organismi   d'investimento   collettivo.    Agli    effetti
          dell'applicazione  della  presente  lettera  si   considera
          cessione a titolo oneroso anche il  prelievo  delle  valute
          estere dal deposito o conto corrente; 
              c-quater) i redditi, diversi da quelli  precedentemente
          indicati, comunque  realizzati  mediante  rapporti  da  cui
          deriva il diritto o l'obbligo di  cedere  od  acquistare  a
          termine strumenti finanziari, valute,  metalli  preziosi  o
          merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o  piu'
          pagamenti collegati a tassi di interesse,  a  quotazioni  o
          valori  di  strumenti  finanziari,  di  valute  estere,  di
          metalli preziosi o di merci e ad ogni  altro  parametro  di
          natura finanziaria. Agli  effetti  dell'applicazione  della
          presente  lettera  sono  considerati  strumenti  finanziari
          anche i predetti rapporti; 
              c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,  diversi
          da quelli  precedentemente  indicati,  realizzati  mediante
          cessione a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura  di  rapporti
          produttivi di redditi di capitale  e  mediante  cessione  a
          titolo oneroso ovvero rimborso di crediti  pecuniari  o  di
          strumenti finanziari, nonche'  quelli  realizzati  mediante
          rapporti   attraverso   cui   possono   essere   conseguiti
          differenziali positivi  e  negativi  in  dipendenza  di  un
          evento incerto; 
              d) le vincite delle lotterie, dei  concorsi  a  premio,
          dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico  e
          i premi derivanti  da  prove  di  abilita'  o  dalla  sorte
          nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di  particolari
          meriti artistici, scientifici o sociali; 
              e) i redditi  di  natura  fondiaria  non  determinabili
          catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in  affitto
          per usi non agricoli; 
              f) i redditi di beni immobili situati all'estero; 
              g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica  di
          opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di  processi,
          formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite  in
          campo industriale,  commerciale  o  scientifico,  salvo  il
          disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53; 
              h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e
          dalla  sublocazione   di   beni   immobili,   dall'affitto,
          locazione,  noleggio  o  concessione  in  uso  di  veicoli,
          macchine  e  altri  beni  mobili,  dall'affitto   e   dalla
          concessione  in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e   la
          concessione  in  usufrutto  dell'unica  azienda  da   parte
          dell'imprenditore non si considerano  fatti  nell'esercizio
          dell'impresa, ma in caso di  successiva  vendita  totale  o
          parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare  il
          reddito complessivo come redditi diversi; 
              h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di  successiva
          cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai  sensi
          dell'articolo 58; 
              h-ter) la differenza tra il  valore  di  mercato  e  il
          corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
          dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore; 
              i) i redditi derivanti  da  attivita'  commerciali  non
          esercitate abitualmente; 
              l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro  autonomo
          non esercitate abitualmente o dalla assunzione di  obblighi
          di fare, non fare o permettere; 
              m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari  di
          spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori  artistici
          ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di  natura  non
          professionale  da  parte  di   cori,   bande   musicali   e
          filodrammatiche che perseguono finalita'  dilettantistiche,
          e  quelli  erogati  nell'esercizio  diretto  di   attivita'
          sportive dilettantistiche dal CONI, dalla societa' Sport  e
          salute   Spa,   dalle   Federazioni   sportive   nazionali,
          dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle  Razze  Equine
          (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti  VSS
          (Verband der Südtiroler Sportvereine  -  Federazione  delle
          associazioni sportive della Provincia autonoma di  Bolzano)
          e  USSA  (Unione  delle  societa'   sportive   altoatesine)
          operanti  prevalentemente  nella  provincia   autonoma   di
          Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato,  che
          persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da  essi
          sia riconosciuto. Tale disposizione  si  applica  anche  ai
          rapporti di collaborazione  coordinata  e  continuativa  di
          carattere   amministrativo-gestionale   di    natura    non
          professionale resi in favore  di  societa'  e  associazioni
          sportive dilettantistiche; 
              n)   le   plusvalenze   realizzate   a    seguito    di
          trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
          ove ricorrono i  presupposti  di  tassazione  di  cui  alle
          lettere precedenti. 
              1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
          c-bis) e c-ter) del comma  1,  si  considerano  cedute  per
          prime  le   partecipazioni,   i   titoli,   gli   strumenti
          finanziari, i contratti, i certificati e  diritti,  nonche'
          le valute ed i metalli  preziosi  acquisiti  in  data  piu'
          recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti  di
          cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi  o  ceduti
          per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
          recente. 
              1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
          oneroso di valute estere rivenienti  da  depositi  e  conti
          correnti concorrono a formare il reddito a  condizione  che
          nel periodo d'imposta la  giacenza  dei  depositi  e  conti
          correnti complessivamente  intrattenuti  dal  contribuente,
          calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del  periodo
          di riferimento sia superiore a cento milioni  di  lire  per
          almeno sette giorni lavorativi continui. 
              1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi  di  cui  alle
          lettere c-ter), c-quater)  e  c-quinquies)  si  comprendono
          anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura  delle
          attivita'  finanziarie  o  dei   rapporti   ivi   indicati,
          sottoscritti all'emissione o  comunque  non  acquistati  da
          terzi per effetto di cessione  a  titolo  oneroso.  Fra  le
          plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche
          quelle di rimborso delle quote o  azioni  di  organismi  di
          investimento collettivo del risparmio  realizzate  mediante
          conversione di quote o  azioni  da  un  comparto  ad  altro
          comparto   del   medesimo   organismo    di    investimento
          collettivo.». 
          Note al comma 1009: 
              - Si riporta il testo del comma 1026, dell'articolo  1,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145(Bilancio di previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2019-2021): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. 1. - 1025. Omissis. 
              1026. Fra le attivita' di cui  al  comma  1025  e',  in
          particolare, ricompresa la progettazione del  nuovo  centro
          merci di Alessandria Smistamento, a cui sono assegnate  per
          l'anno 2019 risorse per il valore di 2 milioni di euro. 
              Omissis.». 
              - Il riferimento al testo del citato  articolo  4,  del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14   giugno   2019,   n.   55
          (Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
          contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
          infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
          ricostruzione a seguito di  eventi  sismici)  e'  riportato
          nelle note al comma 430. 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  1  e  6,  del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni,  nella  legge  16  novembre  2018,  n.   130
          (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
          della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,
          gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre
          emergenze): 
              «Art.   1    (Commissario    straordinario    per    la
          ricostruzione). - 1. In conseguenza del crollo di un tratto
          del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel  Comune  di
          Genova, noto come ponte  Morandi,  avvenuto  il  14  agosto
          2018, di seguito «evento», al fine  di  garantire,  in  via
          d'urgenza, le attivita' per la demolizione,  la  rimozione,
          lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali
          di risulta, nonche' per la progettazione,  l'affidamento  e
          la ricostruzione dell'infrastruttura e  il  ripristino  del
          connesso sistema viario, con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, da  adottarsi  entro  dieci  giorni
          dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  e
          sentito il Presidente della Regione Liguria, e' nominato un
          Commissario straordinario per la ricostruzione, di  seguito
          nel presente capo: «Commissario straordinario».  La  durata
          dell'incarico del Commissario straordinario  e'  di  dodici
          mesi e puo' essere prorogata o rinnovata non oltre la  data
          del 31 dicembre 2024. 
              2.  Al  Commissario  straordinario  e'  attribuito   un
          compenso,  determinato  con  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, in misura  non  superiore  a
          quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio  dei  compiti
          assegnati, il Commissario straordinario si  avvale  di  una
          struttura di supporto posta alle  sue  dirette  dipendenze,
          costituita con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e composta da un contingente massimo di  personale
          pari  a  venti  unita',  di  cui  una  unita'  di   livello
          dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque  unita'
          di livello dirigenziale non generale e la restante quota di
          unita'  di  personale  non  dirigenziale,   dipendenti   di
          pubbliche   amministrazioni   centrali   e    degli    enti
          territoriali, previa intesa con questi ultimi, in  possesso
          delle  competenze  e  dei  requisiti  di   professionalita'
          richiesti dal Commissario straordinario per  l'espletamento
          delle  proprie  funzioni,  con  esclusione  del   personale
          docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle
          istituzioni scolastiche. Detto personale e' posto, ai sensi
          dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127, in posizione di comando,  distacco  o  fuori  ruolo  o
          altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti,
          conservando lo stato giuridico e il  trattamento  economico
          fondamentale  dell'amministrazione  di  appartenenza,   che
          resta  a  carico   della   medesima.   Al   personale   non
          dirigenziale della struttura e' riconosciuto il trattamento
          economico  accessorio,   ivi   compresa   l'indennita'   di
          amministrazione,  del  personale   non   dirigenziale   del
          comparto della Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Al
          dirigente   di   livello   dirigenziale    generale    sono
          riconosciute  la  retribuzione  di  posizione   in   misura
          equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori  di
          uffici  interni  ai  Dipartimenti  della   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri, nonche'  un'indennita'  sostitutiva
          della   retribuzione   di   risultato,   determinata    con
          provvedimento del Commissario straordinario, di importo non
          superiore al 50 per cento della retribuzione di  posizione.
          Ai dirigenti di livello  dirigenziale  non  generale  della
          struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in
          misura equivalente ai valori economici  massimi  attribuiti
          ai dirigenti di livello non generale della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, nonche'  un'indennita'  sostitutiva
          della   retribuzione   di   risultato,   determinata    con
          provvedimento del Commissario straordinario, di importo non
          superiore al 50 per cento della retribuzione di  posizione.
          Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono
          a carico esclusivo della contabilita' speciale intestata al
          Commissario  straordinario.  Nell'ambito   del   menzionato
          contingente di personale non  dirigenziale  possono  essere
          anche nominati fino ad  un  massimo  di  cinque  esperti  o
          consulenti,  scelti  anche  tra  soggetti   estranei   alla
          pubblica  amministrazione  e  anche  in  deroga  a   quanto
          previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui  compenso  e'  definito
          con  provvedimento  del   Commissario   straordinario.   La
          struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario
          straordinario. Agli oneri di cui al presente comma e di cui
          al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse
          disponibili nella contabilita' speciale di cui al comma  8.
          A tal fine e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020,  e  ai  relativi
          oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45. 
              3. Per le  attivita'  urgenti  di  progettazione  degli
          interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per
          le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche'
          per     ogni     altra     attivita'      di      carattere
          tecnico-amministrativo   connessa    alla    progettazione,
          all'affidamento  e  all'esecuzione  di  lavori,  servizi  e
          forniture, il  Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,
          anche in qualita' di soggetti attuatori, previa intesa  con
          gli enti territoriali interessati, delle strutture e  degli
          uffici  della  Regione  Liguria,  degli  uffici  tecnici  e
          amministrativi del Comune  di  Genova,  dei  Provveditorati
          interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a.,  delle
          Autorita' di distretto, nonche', mediante convenzione,  dei
          concessionari  di  servizi  pubblici  e  delle  societa'  a
          partecipazione pubblica o a controllo pubblico. 
              4. Il  Commissario  straordinario  puo'  nominare,  con
          proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di  venti
          unita', fino a  due  sub-commissari,  il  cui  compenso  e'
          determinato in  misura  non  superiore  a  quella  indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.
          L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12  mesi
          e puo' essere rinnovato. 
              5. Per la demolizione, la rimozione, lo  smaltimento  e
          il conferimento in  discarica  dei  materiali  di  risulta,
          nonche'  per   la   progettazione,   l'affidamento   e   la
          ricostruzione  dell'infrastruttura  e  il  ripristino   del
          connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera
          in deroga ad ogni disposizione di legge diversa  da  quella
          penale, fatto salvo  il  rispetto  delle  disposizioni  del
          codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
          di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,
          nonche'     dei     vincoli     inderogabili      derivanti
          dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Con  decreto   del
          Ministro dell'interno, da adottare  entro  quindici  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente  decreto,  sono  individuate  speciali  misure
          amministrative di semplificazione  per  il  rilascio  della
          documentazione antimafia, anche  in  deroga  alle  relative
          norme.  Per  le   occupazioni   di   urgenza   e   per   le
          espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
          interventi  di  cui  al  primo  periodo,   il   Commissario
          straordinario, adottato il relativo decreto, provvede  alla
          redazione dello stato  di  consistenza  e  del  verbale  di
          immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza
          di  due  rappresentanti  della   Regione   o   degli   enti
          territoriali  interessati,  prescindendo  da   ogni   altro
          adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto  di
          cui al terzo periodo, il Commissario straordinario  dispone
          l'immediata immissione nel  possesso  delle  aree,  da  lui
          stesso   individuate   e   perimetrate,   necessarie    per
          l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario  anche
          l'accesso  per  accertamenti  preventivi  a  favore   delle
          imprese chiamate a svolgere le attivita' di cui al presente
          comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere  in
          separata sede e comunque senza  che  cio'  possa  ritardare
          l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi. 
              6. Il concessionario del tratto autostradale alla  data
          dell'evento,   tenuto,   in   quanto    responsabile    del
          mantenimento  in   assoluta   sicurezza   e   funzionalita'
          dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto  responsabile
          dell'evento, a  far  fronte  alle  spese  di  ricostruzione
          dell'infrastruttura e di ripristino  del  connesso  sistema
          viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario
          straordinario, versa sulla contabilita' speciale di cui  al
          comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed  alle
          altre attivita' connesse di cui al  comma  5,  nell'importo
          provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo
          conguagli,   impregiudicato   ogni    accertamento    sulla
          responsabilita' dell'evento e sul titolo in base  al  quale
          sia  tenuto  a  sostenere  i  costi  di  ripristino   della
          viabilita'.  Nella  determinazione  di  detto  importo,  il
          Commissario straordinario comprende  tutti  gli  oneri  che
          risultano necessari al  predetto  ripristino,  ivi  inclusi
          quelli  di  cui  all'articolo  1-bis.  In  caso  di  omesso
          versamento nel termine, il Commissario  straordinario  puo'
          individuare, omessa ogni  formalita'  non  essenziale  alla
          valutazione delle manifestazioni di disponibilita' comunque
          pervenute, un soggetto pubblico o privato che  anticipi  le
          somme necessarie alla integrale realizzazione delle  opere,
          a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota
          dei crediti dello Stato nei  confronti  del  concessionario
          alla   data   dell'evento,    potendo    remunerare    tale
          anticipazione ad un tasso annuo non superiore al  tasso  di
          rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5
          punti percentuali. Per assicurare  il  celere  avvio  delle
          attivita' del Commissario, in caso di mancato  o  ritardato
          versamento  da  parte  del   Concessionario,   a   garanzia
          dell'immediata attivazione del meccanismo di  anticipazione
          e' autorizzata  la  spesa  di  30  milioni  di  euro  annui
          dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente
          comma, si provvede: quanto a 30 milioni di euro  annui  per
          ciascuno   degli   anni   dal   2018   al   2029   mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;  ai  fini
          della   compensazione   in   termini   di   fabbisogno    e
          indebitamento netto, quanto a 40 milioni di euro per l'anno
          2018 e 120  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
          corrispondente  riduzione  del  medesimo   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 1072, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205 e quanto a 20 milioni di euro per  l'anno  2018,  40
          milioni di euro per l'anno 2019, 20  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per
          la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,  n.   189.
          All'atto del versamento da parte del  Concessionario  delle
          somme necessarie per gli interventi di cui al primo periodo
          del presente comma, il Fondo di cui all'articolo  1,  comma
          1072,  della  legge  27   dicembre   2017,   n.   205,   e'
          corrispondentemente reintegrato, anche mediante  versamento
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   da   parte   del
          Commissario. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              7.  Il  Commissario  straordinario  affida,  ai   sensi
          dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio   2014,   la
          realizzazione delle attivita' concernenti il ripristino del
          sistema viario, nonche' quelle  connesse,  ad  uno  o  piu'
          operatori economici diversi dal concessionario  del  tratto
          autostradale alla data  dell'evento  e  da  societa'  o  da
          soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque,  ad  esso
          collegati, anche al fine di evitare un  ulteriore  indebito
          vantaggio  competitivo  nel   sistema   delle   concessioni
          autostradali e, comunque, giacche' non puo' escludersi  che
          detto  concessionario  sia   responsabile,   in   relazione
          all'evento,   di   grave   inadempimento    del    rapporto
          concessorio. L'aggiudicatario costituisce,  ai  fini  della
          realizzazione  delle  predette  attivita',  una   struttura
          giuridica con patrimonio e contabilita' separati. 
              8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui
          al presente articolo, e' autorizzata l'apertura di apposita
          contabilita'    speciale    intestata    al     Commissario
          straordinario,  sulla   quale   confluiscono   le   risorse
          pubbliche all'uopo destinate nonche' quelle tempestivamente
          messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento
          dell'evento. 
              8-bis.  Il  Commissario  straordinario,  nell'esercizio
          delle  funzioni  attribuite  dal  presente  decreto,   puo'
          avvalersi e puo' stipulare  convenzioni  con  le  strutture
          operative e i soggetti concorrenti di cui  all'articolo  4,
          comma 2, del codice della  protezione  civile,  di  cui  al
          decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
              8-ter.  Agli  atti  del  Commissario  straordinario  si
          applicano,  ove  compatibili,  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229.». 
              «Art. 6 (Ottimizzazione dei flussi veicolari  logistici
          nel porto di Genova).  -  1.  A  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, il Ministero  delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti   sovraintende    alla
          progettazione  e  alla  realizzazione,  con  carattere   di
          urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di  sistemi
          informatici e delle relative opere accessorie per garantire
          l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso
          e  in  uscita  dal  porto  di  Genova,  ivi   compresa   la
          realizzazione  del  varco  di  ingresso  di  Ponente.   Per
          l'esecuzione delle suddette attivita'  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti esercita i poteri necessari,
          anche di natura espropriativa per  pubblica  utilita',  per
          l'immediata realizzazione del sistema informatico  e  delle
          relative infrastrutture accessorie.  Sono  fatte  salve  le
          competenze  attribuite  all'Agenzia  delle  dogane  e   dei
          monopoli.  Per   l'attuazione   del   presente   comma   e'
          autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno  2018,
          15 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro  per
          il 2020 cui si provvede mediante  corrispondente  riduzione
          del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27
          dicembre 2017, n. 205. 
              2. Per far fronte alle esigenze di carattere  operativo
          e logistico in ambito portuale derivanti dall'evento,  alla
          Direzione marittima - Capitaneria di  porto  di  Genova  e'
          assegnata la somma di euro 375.000 per l'anno 2018  e  euro
          875.000 per l'anno 2019 per provvedere, in  via  d'urgenza,
          all'impiego del personale proveniente dagli  altri  comandi
          periferici del Corpo delle capitanerie di porto secondo  il
          principio di prossimita', all'acquisto dei  mezzi  ritenuti
          necessari per ottimizzare i flussi di traffico  portuale  e
          all'efficientamento delle strutture logistiche presenti  in
          ambito portuale. Ai relativi oneri, pari  ad  euro  375.000
          per l'anno 2018 e ad euro 875.000 per l'anno 2019, provvede
          il Commissario delegato a valere sulle risorse  disponibili
          sulla contabilita' speciale per l'emergenza.». 
              - Si riporta il testo del comma 1025, dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 1024. Omissis. 
              1025.  Le  attivita'  di  ottimizzazione   dei   flussi
          veicolari logistici nel Porto di Genova di cui all'articolo
          6 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 16 novembre  2018,  n.  130,
          sono   affidate,   per   l'anno   2019,   al    Commissario
          straordinario per la ricostruzione di  cui  all'articolo  1
          del decreto-legge 28 settembre 2018,  n.  109,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. 
              Omissis.». 
          Note al comma 1010: 
              - Il riferimento al testo del citato  articolo  1,  del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni,  nella  legge  16  novembre  2018,  n.   130
          (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
          della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,
          gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre
          emergenze), e' riportato nelle note al comma 1009. 
              - Il riferimento al testo del citato  articolo  4,  del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14   giugno   2019,   n.   55
          (Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
          contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
          infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
          ricostruzione a seguito di  eventi  sismici)  e'  riportato
          nelle note al comma 430. 
              - Il  riferimento  al  testo  del  citato  comma  1026,
          dell'articolo  1,  della  legge  30   dicembre   2018,   n.
          145(Bilancio  di  previsione   dello   Stato   per   l'anno
          finanziario 2019 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2019-2021), e' riportato nelle note al comma 1009.