art. 1 note (parte 29)

           	
				
 
          Note al comma 1011: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  94-bis,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27(Misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art. 94-bis (Disposizioni urgenti per il territorio di
          Savona a seguito degli eccezionali eventi  atmosferici  del
          mese di novembre 2019).  -  1.  Al  fine  di  mitigare  gli
          effetti economici derivanti dalla diffusione  del  contagio
          da COVID-19 e di consentire la ripresa economica  dell'area
          della Provincia di Savona, la Regione Liguria,  nel  limite
          delle risorse disponibili destinate alla  medesima  regione
          ai  sensi  dell'articolo  44,  comma  11-bis,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148, puo'  erogare  negli
          anni 2020 e 2021, nel limite di spesa  di  1,5  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021,  un'indennita'
          pari   al   trattamento   straordinario   di   integrazione
          salariale,   comprensiva   della   relativa   contribuzione
          figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore
          dei lavoratori dipendenti  da  imprese  del  territorio  di
          Savona impossibilitati a prestare attivita'  lavorativa  in
          tutto o in parte a seguito della frana  verificatasi  lungo
          l'impianto  funiviario  di  Savona  in   concessione   alla
          societa' Funivie S.p.a. in  conseguenza  degli  eccezionali
          eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura  di
          cui al primo periodo e' residuale rispetto  ai  trattamenti
          di integrazione salariale, compresi  quelli  a  carico  dei
          fondi di solidarieta' di  cui  al  titolo  II  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
              2.  Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in
          termini di fabbisogno e indebitamento netto  derivanti  dal
          comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020,  si  provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
              3. Al fine di contribuire alla ripresa economica  nelle
          zone  colpite  dalle   misure   urgenti   in   materia   di
          contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19, per la realizzazione degli interventi urgenti  di
          ripristino della funzionalita' dell'impianto funiviario  di
          Savona in concessione  alla  societa'  Funivie  S.p.a.,  il
          provveditore interregionale alle  opere  pubbliche  per  le
          regioni Piemonte,  Valle  d'Aosta  e  Liguria  e'  nominato
          Commissario straordinario  ai  sensi  dell'articolo  4  del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 
              4. Il Commissario straordinario provvede, con i  poteri
          di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge  18
          aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  14  giugno  2019,   n.   55,   alla   progettazione,
          all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari
          per  il  ripristino   della   funzionalita'   dell'impianto
          funiviario di Savona in concessione alla  societa'  Funivie
          S.p.a., nel limite delle risorse di cui al comma 7. 
              5.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al
          presente articolo, al Commissario straordinario non  spetta
          alcun compenso, gettone di  presenza,  indennita'  comunque
          denominata o rimborso di spese. 
              6. Il Commissario  straordinario,  per  lo  svolgimento
          delle attivita' di cui al  presente  articolo,  si  avvale,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle
          strutture  centrali  e  periferiche  del  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti, nonche' di  societa'  dallo
          stesso controllate. 
              7. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata la
          spesa di 4.000.000 di euro per  l'anno  2020.  Ai  relativi
          oneri  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          95, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  relativamente
          alle  risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  il
          finanziamento del  potenziamento  ed  ammodernamento  delle
          ferrovie regionali.». 
          Note al comma 1012: 
              - Si riporta il testo del comma  40,  dell'articolo  1,
          della  legge  28  dicembre  1995,   n.   549   (Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica): 
              «Art. 1. - 1. - 39. Omissis. 
              40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di
          enti,   istituti,   associazioni,   fondazioni   ed   altri
          organismi, di cui alla tabella  A  allegata  alla  presente
          legge, sono iscritti in un unico capitolo  nello  stato  di
          previsione di ciascun Ministero  interessato.  Il  relativo
          riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro,  con
          proprio decreto, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,
          previo parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti,
          alle quali vengono altresi' inviati  i  rendiconti  annuali
          dell'attivita'  svolta  dai  suddetti  enti,  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le
          relative autorizzazioni di spesa. 
              Omissis.». 
          Note al comma 1013: 
              - Si riporta il testo del comma 303,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 302. Omissis. 
              303. Al fine di  assicurare  l'efficace  ed  efficiente
          esercizio delle attivita' di vigilanza per la sicurezza dei
          prodotti nonche' dell'attivita' in conto  terzi  attribuite
          al Ministero dello sviluppo economico, e' autorizzata,  per
          il quadriennio  2019-2022  in  aggiunta  alle  facolta'  di
          assunzione    previste    dalla    legislazione    vigente,
          l'assunzione a  tempo  indeterminato  presso  il  Ministero
          dello sviluppo economico di un contingente  di  complessive
          102  unita'  di  personale,  nei  limiti  della   dotazione
          organica,  cosi'   composto:   2   unita'   con   qualifica
          dirigenziale non generale con laurea in  ingegneria  ovvero
          discipline  equipollenti;  80  unita'   di   personale   da
          inquadrare nella III area del personale  non  dirigenziale,
          posizione   economica   F1,   di   cui   50   unita'    con
          professionalita' di ingegneri delle telecomunicazioni e  30
          unita', con prevalenza di personale di profilo tecnico  per
          una percentuale almeno pari all'80 per cento,  con  profili
          tecnici idonei al disimpegno di compiti di vigilanza per la
          sicurezza  dei  prodotti;  20  unita'   di   personale   da
          inquadrare nella II area del  personale  non  dirigenziale,
          posizione   economica   F2,   di   cui   10   unita'    con
          professionalita' di periti  industriali  in  elettronica  e
          telecomunicazioni. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di
          cui al presente comma,  per  l'importo  di  euro  4.067.809
          annui a decorrere dall'anno  2019,  si  provvede  a  valere
          sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1,  comma  365,
          lettera b), della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  come
          rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo. 
              Omissis.».