art. 1 (commi 501-600)
    

+---------------------------------------------+---------------------+
|501. Con decreto del Ministro della          |                     |
|transizione ecologica, di concerto con il    |                     |
|Ministro dell'economia e delle finanze, da   |                     |
|adottare entro centoventi giorni dalla data  |                     |
|di entrata in vigore della presente legge,   |                     |
|sono definite le modalita' di impiego e di   |                     |
|gestione del fondo di cui al comma 499.      |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|502. Ai fini della concreta attuazione delle |Fondo per il         |
|disposizioni di cui agli articoli 19 e 22    |controllo delle      |
|del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. |specie esotiche      |
|230, e' istituito, nello stato di previsione |invasive             |
|del Ministero della transizione ecologica, il|                     |
|«Fondo per il controllo delle specie esotiche|                     |
|invasive», con una dotazione finanziaria pari|                     |
|a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni  |                     |
|2022, 2023 e 2024. Entro novanta giorni dalla|                     |
|data di entrata in vigore della presente     |                     |
|legge, con decreto del Ministro della        |                     |
|transizione ecologica, di concerto con il    |                     |
|Ministro dell'economia e delle finanze,      |                     |
|sentita la Conferenza permanente per i       |                     |
|rapporti tra lo Stato, le regioni e le       |                     |
|province autonome di Trento e di Bolzano,    |                     |
|sono stabilite le modalita' di ripartizione  |                     |
|fra le regioni e le province autonome di     |                     |
|Trento e di Bolzano delle risorse del Fondo  |                     |
|di cui al periodo precedente.                |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|503. Al fine di contenere gli effetti degli  |Misure di            |
|aumenti dei prezzi nel settore elettrico per |contenimento degli   |
|il primo trimestre dell'anno 2022 in coerenza|effetti degli aumenti|
|con quanto disposto per il terzo trimestre   |dei prezzi nel       |
|dell'anno 2021 dall'articolo                 |settore elettrico    |
|5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n.   |                     |
|73, convertito, con modificazioni,           |                     |
|dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonche'  |                     |
|con quanto disposto per il quarto trimestre  |                     |
|dell'anno 2021 dall'articolo 1 del           |                     |
|decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130,     |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 25|                     |
|novembre 2021, n. 171, gli oneri generali di |                     |
|sistema per le utenze elettriche sono        |                     |
|parzialmente compensati con le risorse di cui|                     |
|al comma 505.                                |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|504. Per ridurre gli effetti degli aumenti   |                     |
|dei prezzi nel settore elettrico,            |                     |
|ulteriormente rispetto a quanto disposto dal |                     |
|comma 503, l'Autorita' di regolazione per    |                     |
|energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad |                     |
|annullare, per il primo trimestre 2022, le   |                     |
|aliquote relative agli oneri generali di     |                     |
|sistema applicate alle utenze domestiche e   |                     |
|alle utenze non domestiche in bassa tensione,|                     |
|per altri usi, con potenza disponibile fino a|                     |
|16,5 kW.                                     |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|505. Per le finalita' di cui ai commi 503 e  |                     |
|504 si provvede al trasferimento alla Cassa  |                     |
|per i servizi energetici e ambientali, entro |                     |
|il 28 febbraio 2022, di una somma pari a     |                     |
|1.800 milioni di euro.                       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|506. In deroga a quanto previsto dal decreto |Assoggettamento      |
|del Presidente della Repubblica 26 ottobre   |all'aliquota IVA del |
|1972, n. 633, le somministrazioni di gas     |5 per cento per le   |
|metano destinato alla combustione per usi    |somministrazioni di  |
|civili e per usi industriali di cui          |gas metano destinato |
|all'articolo 26, comma 1, del testo unico di |alla combustione per |
|cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,  |usi civili e per usi |
|n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse  |industriali          |
|per i consumi stimati o effettivi dei mesi di|                     |
|gennaio, febbraio e marzo 2022, sono         |                     |
|assoggettate all'aliquota IVA del 5 per      |                     |
|cento. Qualora le somministrazioni di cui al |                     |
|primo periodo siano contabilizzate sulla base|                     |
|di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per |                     |
|cento si applica anche alla differenza       |                     |
|derivante dagli importi ricalcolati sulla    |                     |
|base dei consumi effettivi riferibili, anche |                     |
|percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio|                     |
|e marzo 2022.                                |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|507. Al fine di contenere per il primo       |Riduzione delle      |
|trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli   |aliquote relative    |
|aumenti dei prezzi nel settore del gas       |agli oneri generali  |
|naturale, l'ARERA provvede a ridurre, per il |di sistema per il    |
|medesimo trimestre, le aliquote relative agli|settore del gas.     |
|oneri generali di sistema per il settore del |                     |
|gas fino a concorrenza dell'importo di 480   |                     |
|milioni di euro. Tale importo e' trasferito  |                     |
|alla Cassa per i servizi energetici e        |                     |
|ambientali entro il 28 febbraio 2022.        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|508. Per il primo trimestre dell'anno 2022 le|Agevolazioni relative|
|agevolazioni relative alle tariffe per la    |alle tariffe per la  |
|fornitura di energia elettrica riconosciute  |fornitura di energia |
|ai clienti domestici economicamente          |elettrica            |
|svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi|riconosciute ai      |
|condizioni di salute di cui al decreto del   |clienti domestici    |
|Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre|economicamente       |
|2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. |svantaggiati ed ai   |
|41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione  |clienti domestici in |
|per la fornitura di gas naturale di cui      |gravi condizioni di  |
|all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29|salute               |
|novembre 2008, n. 185, convertito, con       |                     |
|modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  |                     |
|n. 2, sono rideterminate dall'ARERA, al fine |                     |
|di minimizzare gli incrementi della spesa per|                     |
|la fornitura, previsti per il primo trimestre|                     |
|2022, fino a concorrenza dell'importo di 912 |                     |
|milioni di euro. Tale importo e' trasferito  |                     |
|alla Cassa per i servizi energetici e        |                     |
|ambientali entro il 31 marzo 2022.           |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|509. In caso di inadempimento del pagamento  |Piano di             |
|delle fatture emesse nel periodo compreso tra|rateizzazione per il |
|il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 nei   |pagamento delle      |
|confronti dei clienti finali domestici di    |fatture nei confronti|
|energia elettrica e di gas naturale, gli     |dei clienti finali   |
|esercenti la vendita sono tenuti a offrire al|domestici di energia |
|cliente finale un piano di rateizzazione di  |elettrica e di gas   |
|durata non superiore a dieci mesi, che       |naturale             |
|preveda il pagamento delle singole rate con  |                     |
|una periodicita' e senza applicazione di     |                     |
|interessi a suo carico, secondo le modalita' |                     |
|definite dall'ARERA.                         |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|510. L'ARERA definisce altresi', nel limite  |Definizione da parte |
|di 1 miliardo di euro, un meccanismo di      |di ARERA di un       |
|anticipo degli importi rateizzati a favore   |meccanismo di        |
|degli esercenti la vendita, per gli importi  |anticipo degli       |
|delle fatture oggetto di rateizzazione       |importi rateizzati a |
|superiore al 3 per cento dell'importo delle  |favore degli         |
|fatture emesse nei confronti della totalita' |esercenti la vendita |
|dei clienti finali aventi diritto alla       |con intervento della |
|rateizzazione, nonche' le modalita' di       |Cassa per i servizi  |
|conguaglio o di restituzione, da parte degli |energetici e         |
|esercenti la vendita, dell'anticipazione     |ambientali per       |
|ricevuta, in modo da consentire il recupero  |l'erogazione         |
|da parte della Cassa per i servizi energetici|dell'anticipo        |
|e ambientali del 70 per cento                |                     |
|dell'anticipazione entro il mese di dicembre |                     |
|2022 e la restante quota entro l'anno 2023.  |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|511. All'erogazione dell'anticipo di cui al  |                     |
|comma 510 provvede la Cassa per i servizi    |                     |
|energetici e ambientali. Qualora la somma    |                     |
|richiesta dagli esercenti la vendita         |                     |
|raggiunga l'importo di cui al comma 510,     |                     |
|l'ARERA puo' ridurre il periodo temporale di |                     |
|cui al comma 509, ferma restando             |                     |
|l'applicazione del meccanismo di             |                     |
|anticipazione per i soli importi gia' oggetto|                     |
|di rateizzazione.                            |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|512. All'articolo 50, comma 2,               |Fissazione del       |
|lettera q), del decreto-legge 30 aprile 2019,|termine per il       |
|n. 34, convertito, con modificazioni,        |mantenimento in      |
|dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al secondo|deposito sul conto   |
|periodo, dopo le parole: «a decorrere dal    |corrente di tesoreria|
|2019» sono inserite le seguenti: «e fino al  |centrale della       |
|31 dicembre 2021».                           |giacenza di 650      |
|                                             |milioni di euro      |
|                                             |gestita presso il    |
|                                             |sistema bancario     |
|                                             |dalla Cassa servizi  |
|                                             |energetici e         |
|                                             |ambientali           |
+---------------------------------------------+---------------------+
|513. Nello stato di previsione del Ministero |Finanziamento per le |
|della transizione ecologica e' istituito un  |emergenze ambientali |
|fondo con una dotazione di 5 milioni di euro |                     |
|per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da|                     |
|destinare ad interventi di ripristino delle  |                     |
|opere di collettamento o depurazione delle   |                     |
|acque, nonche' di impianti di monitoraggio   |                     |
|delle acque, in casi di urgenza correlati ad |                     |
|eventi calamitosi. Gli interventi sono       |                     |
|monitorati ai sensi del decreto legislativo  |                     |
|29 dicembre 2011, n. 229, e classificati     |                     |
|sotto la voce DLB 2022 - Mite collettamento  |                     |
|depurazione acque.                           |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|514. All'articolo 15, comma 2, del decreto   |Semplificazione del  |
|legislativo 4 luglio 2014, n. 102,           |Fondo nazionale per  |
|all'alinea, le parole: «ha natura rotativa»  |l'efficienza         |
|sono sostituite dalle seguenti: «ha natura   |energetica           |
|mista» e, alla lettera b), dopo le parole:   |                     |
|«l'erogazione di finanziamenti,» sono        |                     |
|inserite le seguenti: «di cui una quota parte|                     |
|a fondo perduto nel limite complessivo di 8  |                     |
|milioni di euro annui a decorrere dal 2022,».|                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|515. Nello stato di previsione del Ministero |Fondo mutualistico   |
|delle politiche agricole alimentari e        |nazionale contro i   |
|forestali e' istituito il Fondo mutualistico |rischi catastrofali  |
|nazionale per la copertura dei danni         |nel settore agricolo |
|catastrofali meteoclimatici alle produzioni  |                     |
|agricole causati da alluvione, gelo o brina e|                     |
|siccita', con una dotazione di 50 milioni di |                     |
|euro per l'anno 2022, finalizzato agli       |                     |
|interventi di cui agli articoli 69,          |                     |
|lettera f), e 76 del regolamento (UE) recante|                     |
|«Norme sul sostegno ai piani strategici che  |                     |
|gli Stati membri devono redigere nell'ambito |                     |
|della politica agricola comune (piani        |                     |
|strategici della PAC) e finanziati dal Fondo |                     |
|europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal   |                     |
|Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale|                     |
|(FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n.  |                     |
|1305/2013 del Parlamento europeo e del       |                     |
|Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 |                     |
|del Parlamento europeo e del Consiglio», in  |                     |
|fase di approvazione definitiva da parte del |                     |
|Parlamento europeo. Con decreto del Ministro |                     |
|delle politiche agricole alimentari e        |                     |
|forestali sono definite le disposizioni per  |                     |
|il riconoscimento, la costituzione, il       |                     |
|finanziamento e la gestione del Fondo. I     |                     |
|criteri e le modalita' d'intervento del Fondo|                     |
|sono definiti annualmente nel Piano di       |                     |
|gestione dei rischi in agricoltura, di cui   |                     |
|all'articolo 4 del decreto legislativo 29    |                     |
|marzo 2004, n. 102.                          |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|516. Le funzioni di soggetto gestore del     |                     |
|Fondo di cui al comma 515 sono affidate      |                     |
|all'Istituto di servizi per il mercato       |                     |
|agricolo alimentare (ISMEA) che, al fine di  |                     |
|assicurare l'adempimento delle normative     |                     |
|speciali in materia di redazione dei conti   |                     |
|annuali e garantire una separazione dei      |                     |
|patrimoni, e' autorizzato ad esercitarle     |                     |
|attraverso una societa' di capitali dedicata.|                     |
|La SIN - Sistema informativo nazionale per lo|                     |
|sviluppo dell'agricoltura Spa, costituita ai |                     |
|sensi dell'articolo 14, comma                |                     |
|10-bis, del decreto legislativo 29 marzo     |                     |
|2004, n. 99, all'esito della trasformazione  |                     |
|prevista dall'articolo 15-bis del decreto    |                     |
|legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e'        |                     |
|autorizzata a partecipare alla societa'      |                     |
|dedicata. I sistemi informatici necessari    |                     |
|alla gestione del Fondo sono realizzati      |                     |
|mediante il Sistema informativo agricolo     |                     |
|nazionale (SIAN) con l'acquisizione dei      |                     |
|servizi aggiudicati con la procedura di cui  |                     |
|all'articolo 1, comma 6-bis,                 |                     |
|del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51,      |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 2 |                     |
|luglio 2015, n. 91.                          |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|517. E' autorizzata l'apertura di un conto   |                     |
|corrente di tesoreria centrale, intestato    |                     |
|alla societa' di capitali dedicata di cui al |                     |
|comma 516, sul quale confluiscono le somme   |                     |
|destinate al finanziamento del Fondo di cui  |                     |
|al comma 515.                                |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|518. Le risorse di cui al comma 515 sono     |                     |
|assegnate al Ministero delle politiche       |                     |
|agricole alimentari e forestali e sono       |                     |
|trasferite dallo stesso Ministero alla       |                     |
|societa' di cui al comma 516 al momento      |                     |
|dell'apertura del conto corrente di tesoreria|                     |
|centrale di cui al comma 517. Nelle more     |                     |
|dell'emanazione del decreto ministeriale di  |                     |
|cui al comma 515 si applica il decreto del   |                     |
|Ministero delle politiche agricole alimentari|                     |
|e forestali 5 maggio 2016, pubblicato        |                     |
|nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno|                     |
|2016.                                        |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|519. Al fine di garantire la copertura del   |                     |
|maggiore fabbisogno finanziario relativo     |                     |
|all'attuazione del Fondo mutualistico di cui |                     |
|al comma 515, nonche' della misura           |                     |
|«assicurazioni agevolate in agricoltura»     |                     |
|prevista dal Programma di sviluppo rurale    |                     |
|nazionale sostenuto dal Fondo europeo        |                     |
|agricolo per lo sviluppo rurale, il          |                     |
|cofinanziamento statale a carico del fondo di|                     |
|rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987,  |                     |
|n. 183, e' incrementato di complessivi 178,3 |                     |
|milioni di euro, di cui 50 milioni di euro   |                     |
|riservati alla misura «assicurazioni         |                     |
|agevolate in agricoltura », per ciascuno     |                     |
|degli anni dal 2023 al 2027.                 |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|520. All'articolo 1, comma 503, della legge  |Proroga per l'anno   |
|27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31|2022 della           |
|dicembre 2021» sono sostituite dalle         |decontribuzione per i|
|seguenti: «e il 31 dicembre 2022».           |coltivatori diretti e|
|                                             |imprenditori agricoli|
|                                             |di eta' inferiore a  |
|                                             |quarant'anni         |
+---------------------------------------------+---------------------+
|521. Al fine di rafforzare la competitivita' |Incentivi            |
|delle imprese operanti nel settore agricolo e|all'imprenditoria    |
|agroalimentare, per le attivita' di cui      |agricola femminile e |
|all'articolo 2, comma 132, della legge 23    |altre misure di ISMEA|
|dicembre 1996, n. 662, e' autorizzata la     |per il potenziamento |
|spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022  |della competitivita' |
|da trasferire all'ISMEA.                     |delle imprese        |
+---------------------------------------------|operanti nel settore |
|522. Al fine di favorire l'accesso al credito|agricolo e           |
|da parte delle imprese agricole, e'          |agroalimentare       |
|autorizzata, in favore dell'ISMEA, la spesa  |                     |
|di 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la |                     |
|concessione di garanzie ai sensi             |                     |
|dell'articolo 17, comma 2, del decreto       |                     |
|legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le        |                     |
|predette risorse sono versate sul conto      |                     |
|corrente di tesoreria centrale di cui        |                     |
|all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge |                     |
|8 aprile 2020, n. 23, convertito, con        |                     |
|modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. |                     |
|40, per essere utilizzate in base al         |                     |
|fabbisogno finanziario derivante dalla       |                     |
|gestione delle garanzie. La predetta garanzia|                     |
|e' concessa a titolo gratuito nei limiti     |                     |
|previsti dai regolamenti (UE) n. 717/2014    |                     |
|della Commissione, del 27 giugno 2014,       |                     |
|nonche' nn. 1407/2013 e 1408/2013 della      |                     |
|Commissione, del 18 dicembre 2013.           |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|523. Al fine di favorire l'imprenditoria     |                     |
|femminile in agricoltura, al titolo I, capo  |                     |
|III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, |                     |
|n. 185, sono apportate le seguenti           |                     |
|modificazioni:                               |                     |
|   a) all'articolo 9, comma 1, dopo le       |                     |
|parole: «partecipazione giovanile» sono      |                     |
|inserite le seguenti: «o femminile»;         |                     |
|   b) all'articolo 10-bis, comma 2, la       |                     |
|lettera c) e' sostituita dalla seguente:     |                     |
|   «c) siano amministrate e condotte da un   |                     |
|giovane imprenditore agricolo di eta'        |                     |
|compresa tra i 18 e i 40 anni o da una donna |                     |
|o, nel caso di societa', siano composte, per |                     |
|oltre la meta' delle quote di partecipazione,|                     |
|da giovani di eta' compresa tra i 18 e i 40  |                     |
|anni o da donne».                            |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|524. Alle agevolazioni previste dal titolo I,|                     |
|capo III, del decreto legislativo 21         |                     |
|aprile 2000, n. 185, come modificato dal     |                     |
|comma 523, in favore delle imprese agricole a|                     |
|prevalente o totale partecipazione femminile |                     |
|sono destinate le risorse del fondo rotativo |                     |
|per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria  |                     |
|femminile in agricoltura, di cui all'articolo|                     |
|1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019,  |                     |
|n. 160, incrementate per l'anno 2022 di      |                     |
|ulteriori 5 milioni di euro.                 |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|525. Alle attivita' di cui al citato titolo  |                     |
|I, capo III, del decreto legislativo 21      |                     |
|aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse  |                     |
|pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022.   |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|526. Al fine di potenziare l'attivita' di    |                     |
|rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli |                     |
|nelle diverse fasi della filiera a supporto  |                     |
|degli interventi previsti dall'organizzazione|                     |
|comune dei mercati dei prodotti agricoli, di |                     |
|cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del     |                     |
|Parlamento europeo e del Consiglio, del 17   |                     |
|dicembre 2013, e disporre di dati, studi e   |                     |
|valutazioni specifiche necessari a definire  |                     |
|le strategie settoriali per l'attuazione     |                     |
|della nuova fase di programmazione della     |                     |
|politica agricola comune, e' istituito, nello|                     |
|stato di previsione del Ministero delle      |                     |
|politiche agricole alimentari e forestali, un|                     |
|fondo con una dotazione di 500.000 euro per  |                     |
|l'anno 2022, di cui 50.000 euro riservati    |                     |
|alle attivita' di rilevazione nel settore    |                     |
|dell'olio.                                   |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|527. All'articolo 1, comma 506, ultimo       |IVA agevolata per la |
|periodo, della legge 27 dicembre 2017, n.    |cessione di bovini e |
|205, le parole: «Per l'anno 2021» sono       |suini                |
|sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021|                     |
|e 2022».                                     |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|528. Una quota non inferiore a 30 milioni di |Finanziamento in     |
|euro dello stanziamento previsto, per l'anno |favore della filiera |
|2022, dall'autorizzazione di spesa di cui    |delle carni          |
|all'articolo 1, comma 128, della legge 30    |                     |
|dicembre 2020, n. 178, e' destinata a misure |                     |
|in favore della filiera delle carni derivanti|                     |
|da polli, tacchini, conigli domestici, lepri |                     |
|e altri animali vivi destinati               |                     |
|all'alimentazione umana, nonche' delle uova  |                     |
|di volatili in guscio, fresche e conservate, |                     |
|fermo restando quanto previsto dall'articolo |                     |
|1, comma 129, della medesima legge n. 178 del|                     |
|2020.                                        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|529. Al fine di assicurare alle Capitanerie  |Esercizio delle      |
|di porto - Guardia costiera l'esercizio del  |funzioni in materia  |
|complesso delle funzioni di                  |di pesca marittima   |
|amministrazione, gestione, vigilanza e       |delle Capitanerie di |
|controllo in materia di pesca marittima, ad  |porto - Guardia      |
|esse affidate, anche in via esclusiva, dal   |costiera             |
|regolamento di cui al decreto del Presidente |                     |
|della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639,    |                     |
|dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, |                     |
|n. 84, dall'articolo 136 del codice          |                     |
|dell'ordinamento militare, di cui al decreto |                     |
|legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e          |                     |
|dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,|                     |
|e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro |                     |
|a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere     |                     |
|nello stato di previsione del Ministero delle|                     |
|politiche agricole alimentari e forestali.   |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|530. Al fine di assicurare l'attuazione della|Attuazione della     |
|Strategia forestale nazionale prevista       |Strategia forestale  |
|dall'articolo 6 del testo unico in materia di|nazionale            |
|foreste e filiere forestali, di cui          |                     |
|al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, |                     |
|e' istituito, nello stato di previsione del  |                     |
|Ministero delle politiche agricole alimentari|                     |
|e forestali, un fondo con una dotazione di 30|                     |
|milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 |                     |
|e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno  |                     |
|degli anni dal 2024 al 2032. Con decreto del |                     |
|Ministro delle politiche agricole alimentari |                     |
|e forestali, di concerto con il Ministro     |                     |
|dell'economia e delle finanze, previa intesa |                     |
|in sede di Conferenza permanente per i       |                     |
|rapporti tra lo Stato, le regioni e le       |                     |
|province autonome di Trento e di Bolzano, da |                     |
|adottare entro sessanta giorni dalla data di |                     |
|entrata in vigore della presente legge, sono |                     |
|definiti i criteri e le modalita' di utilizzo|                     |
|delle risorse del fondo di cui al primo      |                     |
|periodo.                                     |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|531. Al fine di garantire la continuita'     |Finanziamento di     |
|degli interventi per la messa in sicurezza   |interventi per la    |
|dei ponti e viadotti esistenti e la          |messa in sicurezza   |
|realizzazione di nuovi ponti in sostituzione |dei ponti e dei      |
|di quelli esistenti con problemi strutturali |viadotti esistenti e |
|di sicurezza, e' autorizzata la spesa di 100 |per la realizzazione |
|milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 |di nuovi ponti in    |
|e 2025 e di 300 milioni di euro per ciascuno |sostituzione di      |
|degli anni dal 2026 al 2029.                 |quelli esistenti     |
+---------------------------------------------|                     |
|532. Con decreto del Ministro delle          |                     |
|infrastrutture e della mobilita' sostenibili,|                     |
|di concerto con il Ministro dell'economia e  |                     |
|delle finanze, da emanare entro il 30 giugno |                     |
|2023, sono definite, previa intesa in sede di|                     |
|Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, |                     |
|le modalita' di riparto e                    |                     |
|l'assegnazione delle risorse a favore delle  |                     |
|citta' metropolitane e delle province        |                     |
|territorialmente competenti. I soggetti      |                     |
|attuatori certificano l'avvenuta             |                     |
|realizzazione degli investimenti di cui al   |                     |
|comma 531 entro l'anno successivo a quello di|                     |
|utilizzazione dei fondi, mediante            |                     |
|presentazione di apposito rendiconto al      |                     |
|Ministero delle infrastrutture e della       |                     |
|mobilita' sostenibili sulla base delle       |                     |
|risultanze del monitoraggio sullo stato di   |                     |
|attuazione delle opere pubbliche di cui      |                     |
|al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  |                     |
|229.                                         |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|533. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  |Manutenzione delle   |
|2019, n. 160, sono apportate le seguenti     |scuole               |
|modificazioni:                               |                     |
|   a) al comma 63, le parole: «per ciascuno  |                     |
|degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro |                     |
|per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029»    |                     |
|sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno  |                     |
|2023, 530 milioni di euro per l'anno 2024,   |                     |
|235 milioni di euro per l'anno 2025, 245     |                     |
|milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 |                     |
|e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno     |                     |
|degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro  |                     |
|per l'anno 2030, 335 milioni di euro per     |                     |
|l'anno 2031 e 400 milioni di euro per        |                     |
|ciascuno degli anni dal 2032 al 2036»;       |                     |
|   b) al comma 64, al primo periodo, le      |                     |
|parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle|                     |
|seguenti: «30 giugno 2022, per il periodo    |                     |
|2020-2029, ed entro la data del 30 giugno    |                     |
|2029, per il periodo 2030-2036» e, al secondo|                     |
|periodo, le parole: «del decreto» sono       |                     |
|sostituite dalle seguenti: «dei decreti».    |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|534. Al fine di favorire gli investimenti in |Finanziamento per la |
|progetti di rigenerazione urbana, volti alla |rigenerazione urbana |
|riduzione di fenomeni di marginalizzazione e |per i comuni con     |
|degrado sociale, nonche' al miglioramento    |popolazione inferiore|
|della qualita' del decoro urbano e del       |a 15.000 abitanti    |
|tessuto sociale e ambientale, sono assegnati |                     |
|ai comuni di cui al comma 535 contributi per |                     |
|investimenti nel limite complessivo di 300   |                     |
|milioni di euro per l'anno 2022.             |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|535. Possono richiedere i contributi di cui  |                     |
|al comma 534:                                |                     |
|   a) i comuni con popolazione inferiore a   |                     |
|15.000 abitanti che, in forma associata,     |                     |
|presentano una popolazione superiore a 15.000|                     |
|abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di |                     |
|euro. La domanda e' presentata dal comune    |                     |
|capofila;                                    |                     |
|   b) i comuni che non risultano beneficiari |                     |
|delle risorse attribuite con il decreto del  |                     |
|Ministero dell'interno, di concerto con il   |                     |
|Ministero dell'economia e delle finanze e con|                     |
|il Ministero delle infrastrutture e dei      |                     |
|trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto |                     |
|del Presidente del Consiglio dei ministri 21 |                     |
|gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta      |                     |
|Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel limite |                     |
|massimo della differenza tra gli importi     |                     |
|previsti dall'articolo 2, comma 2, del       |                     |
|medesimo decreto del Presidente del Consiglio|                     |
|dei ministri e le risorse attribuite dal     |                     |
|predetto decreto del Ministero dell'interno. |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|536. Gli enti di cui al comma 535 comunicano |                     |
|le richieste di contributo per singole opere |                     |
|pubbliche o insiemi coordinati di interventi |                     |
|pubblici al Ministero dell'interno entro il  |                     |
|termine perentorio del 31 marzo 2022. La     |                     |
|richiesta deve contenere:                    |                     |
|   a) la tipologia dell'opera che puo' essere|                     |
|relativa a:                                  |                     |
|      1) manutenzione per il riuso e         |                     |
|rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di  |                     |
|strutture edilizie esistenti pubbliche per   |                     |
|finalita' di interesse pubblico, anche       |                     |
|comprese la demolizione di opere abusive     |                     |
|realizzate da privati in assenza o totale    |                     |
|difformita' dal permesso di costruire e la   |                     |
|sistemazione delle pertinenti aree;          |                     |
|      2) miglioramento della qualita' del    |                     |
|decoro urbano e del tessuto sociale e        |                     |
|ambientale, anche mediante interventi di     |                     |
|ristrutturazione edilizia di immobili        |                     |
|pubblici, con particolare riferimento allo   |                     |
|sviluppo dei servizi sociali e culturali,    |                     |
|educativi e didattici, ovvero alla promozione|                     |
|delle attivita' culturali e sportive;        |                     |
|      3) mobilita' sostenibile;              |                     |
|   b) il quadro economico dell'opera, il     |                     |
|cronoprogramma dei lavori, nonche' le        |                     |
|informazioni riferite al codice unico di     |                     |
|progetto (CUP) e ad eventuali forme di       |                     |
|finanziamento concesse da altri soggetti     |                     |
|sulla stessa opera. La mancanza              |                     |
|dell'indicazione di un CUP valido ovvero     |                     |
|l'errata indicazione in relazione all'opera  |                     |
|per la quale e' chiesto il contributo        |                     |
|comporta l'esclusione dalla procedura;       |                     |
|   c) nel caso di comuni in forma associata, |                     |
|l'elenco di comuni che fanno parte della     |                     |
|forma associativa.                           |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|537. L'ammontare del contributo attribuito a |                     |
|ciascun comune e' determinato con decreto del|                     |
|Ministero dell'interno, di concerto con il   |                     |
|Ministero dell'economia e delle finanze, da  |                     |
|adottare entro il 30 giugno 2022. Qualora    |                     |
|l'entita' delle richieste pervenute superi   |                     |
|l'ammontare delle risorse disponibili,       |                     |
|l'attribuzione e' effettuata a favore dei    |                     |
|comuni che presentano un valore piu' elevato |                     |
|dell'indice di vulnerabilita' sociale e      |                     |
|materiale (IVSM). Nel caso di forme associate|                     |
|e' calcolata la media semplice dell'IVSM.    |                     |
|L'attribuzione del contributo sulla base     |                     |
|della graduatoria costituita ai sensi del    |                     |
|secondo periodo, nel limite delle risorse    |                     |
|disponibili pari a 300 milioni di euro per   |                     |
|l'anno 2022, e' fatta assicurando il rispetto|                     |
|dell'articolo 7-bis, comma 2,                |                     |
|del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,  |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 27|                     |
|febbraio 2017, n. 18, in materia di          |                     |
|assegnazione differenziale di risorse        |                     |
|aggiuntive alle regioni ivi indicate.        |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|538. Il comune beneficiario del contributo e'|                     |
|tenuto ad affidare i lavori entro i termini  |                     |
|di seguito indicati, decorrenti dalla data di|                     |
|emanazione del decreto di cui al comma 537:  |                     |
|   a) per le opere il cui costo e' inferiore |                     |
|a 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori    |                     |
|deve avvenire entro quindici mesi;           |                     |
|   b) per le opere il cui costo e' superiore |                     |
|a 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori    |                     |
|deve avvenire entro venti mesi.              |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|539. Nel caso di mancato rispetto dei termini|                     |
|di cui al comma 538, il contributo e'        |                     |
|revocato con decreto del Ministero           |                     |
|dell'interno.                                |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|540. I risparmi derivanti da eventuali       |                     |
|ribassi d'asta sono vincolati fino al        |                     |
|collaudo ovvero alla regolare esecuzione di  |                     |
|cui al comma 541 e possono essere            |                     |
|successivamente utilizzati dal medesimo ente |                     |
|beneficiario per ulteriori investimenti, per |                     |
|le medesime finalita' previste dal comma 534,|                     |
|a condizione che gli stessi siano impegnati  |                     |
|entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla     |                     |
|regolare esecuzione.                         |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|541. I contributi assegnati con il decreto di|                     |
|cui al comma 537 sono erogati dal Ministero  |                     |
|dell'interno agli enti beneficiari nel       |                     |
|seguente modo:                               |                     |
|   a) 20 per cento previa verifica           |                     |
|dell'affidamento dei lavori entro i termini  |                     |
|di cui al comma 538;                         |                     |
|   b) 70 per cento sulla base degli stati di |                     |
|avanzamento dei lavori cosi' come risultanti |                     |
|dal sistema di monitoraggio di cui al comma  |                     |
|542;                                         |                     |
|   c) 10 per cento previa trasmissione al    |                     |
|Ministero dell'interno del certificato di    |                     |
|collaudo o del certificato di regolare       |                     |
|esecuzione rilasciato per i lavori dal       |                     |
|direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo |                     |
|102 del codice dei contratti pubblici, di cui|                     |
|al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.|                     |
|I relativi passaggi amministrativi sono      |                     |
|altresi' rilevati tramite il sistema di      |                     |
|monitoraggio di cui al comma 542.            |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|542. Il monitoraggio delle opere pubbliche di|                     |
|cui ai commi da 534 a 541 e' effettuato dai  |                     |
|comuni beneficiari attraverso il sistema     |                     |
|previsto dal decreto legislativo 29 dicembre |                     |
|2011, n. 229, classificando le opere sotto la|                     |
|voce «Contributo investimenti rigenerazione  |                     |
|urbana legge di bilancio 2022». Non trova    |                     |
|applicazione l'articolo 158 del testo unico  |                     |
|delle leggi sull'ordinamento degli enti      |                     |
|locali, di cui al decreto legislativo 18     |                     |
|agosto 2000, n. 267.                         |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|543. In applicazione dell'accordo tra il     |Accordi tra il       |
|Governo e la regione Sardegna in materia di  |Governo e le         |
|finanza pubblica per gli anni 2022 e         |autonomie speciali in|
|successivi, il contributo alla finanza       |materia di finanza   |
|pubblica della regione Sardegna di cui       |pubblica per gli anni|
|all'articolo 1, comma 868, della legge 27    |2022 e successivi:   |
|dicembre 2019, n. 160, e' rideterminato in   |Sardegna             |
|306,400 milioni di euro annui a decorrere    |                     |
|dall'anno 2022, ferme restando le            |                     |
|disposizioni di cui all'articolo 1, commi    |                     |
|850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020,|                     |
|n. 178.                                      |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|544. A decorrere dall'anno 2022 e' attribuito|                     |
|alla regione Sardegna l'importo di 100       |                     |
|milioni di euro annui, pari a una quota delle|                     |
|risorse previste dall'articolo 1, comma 806, |                     |
|della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a      |                     |
|titolo di concorso alla compensazione degli  |                     |
|svantaggi strutturali derivanti dalla        |                     |
|condizione di insularita'.                   |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|545. In applicazione dell'accordo tra il     |Accordi tra il       |
|Governo e la Regione siciliana in materia di |Governo e le         |
|finanza pubblica per gli anni 2022 e         |autonomie speciali in|
|successivi, il contributo alla finanza       |materia di finanza   |
|pubblica della Regione siciliana di cui      |pubblica per gli anni|
|all'articolo 1, comma 881, della legge 30    |2022 e successivi:   |
|dicembre 2018, n. 145, e' rideterminato in   |Sicilia              |
|800,80 milioni di euro annui a decorrere     |                     |
|dall'anno 2022, ferme restando le            |                     |
|disposizioni di cui all'articolo 1, commi    |                     |
|850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020,|                     |
|n. 178.                                      |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|546. A decorrere dall'anno 2022 e' attribuito|                     |
|alla Regione siciliana l'importo di 100      |                     |
|milioni di euro annui, pari a una quota delle|                     |
|risorse previste dall'articolo 1, comma 806, |                     |
|della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a      |                     |
|titolo di concorso alla compensazione degli  |                     |
|svantaggi strutturali derivanti dalla        |                     |
|condizione di insularita'.                   |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|547. All'articolo 1, comma 883, della legge  |                     |
|30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «di|                     |
|strade e scuole» sono inserite le seguenti:  |                     |
|«nonche' per immobili ed opere idrauliche e  |                     |
|idrogeologiche di prevenzione da danni       |                     |
|atmosferici».                                |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|548. Le disposizioni recate dai commi 549,   |Accordi tra il       |
|550 e 551 sono approvate ai sensi e per gli  |Governo e le         |
|effetti dell'articolo 104 del testo unico    |autonomie speciali in|
|delle leggi costituzionali concernenti lo    |materia di finanza   |
|statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, |pubblica per gli anni|
|di cui al decreto del Presidente della       |2022 e successivi:   |
|Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.           |Trentino-Alto Adige e|
+---------------------------------------------|Province autonome di |
|549. Al citato testo unico di cui al decreto |Trento e di Bolzano  |
|del Presidente della Repubblica 31 agosto    |                     |
|1972, n. 670, sono apportate le seguenti     |                     |
|modificazioni:                               |                     |
|   a) all'articolo 75, comma 1, lettera g),  |                     |
|dopo le parole: «o di altri enti pubblici»   |                     |
|sono aggiunte le seguenti: «; nelle predette |                     |
|entrate sono comprese anche quelle derivanti |                     |
|dalla raccolta di tutti i giochi con vincita |                     |
|in denaro, sia di natura tributaria, sia di  |                     |
|natura non tributaria, in quanto costituite, |                     |
|al netto delle vincite e degli aggi spettanti|                     |
|ai concessionari, da utile erariale»;        |                     |
|   b) al comma 4-bis dell'articolo 79:       |                     |
|      1) le parole: «degli anni dal 2018 al  |                     |
|2022» sono sostituite dalle seguenti: «degli |                     |
|anni dal 2018 al 2021, fermi restando i      |                     |
|ristori e le riduzioni riconosciuti dallo    |                     |
|Stato per gli anni 2020 e 2021 correlati alla|                     |
|perdita di gettito connessa all'emergenza    |                     |
|epidemiologica da COVID-19,»;                |                     |
|      2) dopo il primo periodo e' inserito il|                     |
|seguente: «Per ciascuno degli anni dal 2022  |                     |
|il contributo previsto dal periodo precedente|                     |
|e' pari a 713,71 milioni di euro annui»;     |                     |
|   c) al comma 4-ter dell'articolo 79:       |                     |
|      1) le parole: «A decorrere dall'anno   |                     |
|2023 il contributo complessivo di 905» sono  |                     |
|sostituite dalle seguenti: «A decorrere      |                     |
|dall'anno 2028 il contributo complessivo di  |                     |
|713,71»;                                     |                     |
|      2) le parole: «La differenza rispetto  |                     |
|al contributo di 905,315 milioni di euro»    |                     |
|sono sostituite dalle seguenti: «La          |                     |
|differenza rispetto al contributo di 713,71  |                     |
|milioni di euro».                            |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|550. Le quote spettanti alle province        |                     |
|autonome ai sensi dell'articolo 75, comma 1, |                     |
|lettera g), del testo unico di cui al decreto|                     |
|del Presidente della Repubblica 31 agosto    |                     |
|1972, n. 670, come modificata dal comma 549, |                     |
|lettera a), relative alle entrate derivanti  |                     |
|dalla raccolta dei giochi con vincita in     |                     |
|denaro, sono calcolate mediante la           |                     |
|contabilizzazione, per il gioco in rete      |                     |
|fisica, delle giocate raccolte nel territorio|                     |
|di ciascuna provincia e, per il gioco a      |                     |
|distanza, delle giocate effettuate mediante  |                     |
|conti di gioco intestati a giocatori         |                     |
|residenti nel territorio di ciascuna         |                     |
|provincia. Fatto salvo il gettito spettante  |                     |
|alla regione Trentino-Alto Adige ai sensi    |                     |
|dell'articolo 69, comma 2, lettera c), del   |                     |
|citato testo unico di cui al decreto del     |                     |
|Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, |                     |
|i proventi dei giochi con vincita in denaro  |                     |
|rientranti nel presente comma sono quelli    |                     |
|derivanti da apparecchi da intrattenimento,  |                     |
|giochi, lotterie, scommesse, concorsi        |                     |
|pronostici, in qualsiasi modo denominati e   |                     |
|organizzati. Qualora per alcune tipologie di |                     |
|giochi non sia possibile la                  |                     |
|quantificazione del gettito spettante alle   |                     |
|province, questa e' determinata in base al   |                     |
|rapporto percentuale tra le giocate sul      |                     |
|territorio provinciale e le corrispondenti   |                     |
|giocate a livello nazionale.                 |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|551. In attuazione dell'accordo in materia di|                     |
|finanza pubblica per gli anni 2022 e         |                     |
|successivi tra il Governo, la regione        |                     |
|Trentino-Alto Adige e le province autonome di|                     |
|Trento e di Bolzano, a decorrere dall'anno   |                     |
|2022 e' attribuito a ciascuna provincia      |                     |
|autonoma l'importo di 20 milioni di euro     |                     |
|annui a titolo di restituzione delle riserve |                     |
|di cui all'articolo 1, comma 508, della legge|                     |
|27 dicembre 2013, n. 147.                    |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|552. L'efficacia delle disposizioni di cui ai|Condizione per       |
|commi da 543 a 551 e' subordinata            |l'efficacia degli    |
|all'effettiva sottoscrizione degli accordi in|accordi tra il       |
|materia di finanza pubblica per gli anni 2022|Governo e le         |
|e successivi ivi richiamati.                 |autonomie speciali in|
|                                             |materia di finanza   |
|                                             |pubblica per gli anni|
|                                             |2022 e successivi    |
+---------------------------------------------+---------------------+
|553. Le disposizioni dei commi 554, 555 e 556|Accordo in materia di|
|sono adottate in attuazione dell'accordo in  |finanza pubblica per |
|materia di finanza pubblica per gli anni 2022|gli anni 2022 e      |
|e successivi tra il Ministro dell'economia e |successivi tra il    |
|delle finanze e il Presidente della regione  |Ministro             |
|Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo |dell'economia e delle|
|2 del decreto legislativo 25 novembre 2019,  |finanze e il         |
|n. 154.                                      |Presidente della     |
|                                             |regione Friuli       |
|                                             |Venezia Giulia       |
+---------------------------------------------|                     |
|554. Il contributo alla finanza pubblica da  |                     |
|parte del sistema integrato degli enti       |                     |
|territoriali della regione Friuli Venezia    |                     |
|Giulia e' stabilito nell'ammontare di 432,7  |                     |
|milioni di euro per l'anno 2022, 436,7       |                     |
|milioni di euro per ciascuno degli anni dal  |                     |
|2023 al 2025 e 432,7 milioni di euro per     |                     |
|l'anno 2026.                                 |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|555. All'articolo 51 della legge             |                     |
|costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante|                     |
|lo statuto speciale della regione Friuli     |                     |
|Venezia Giulia, dopo il sesto comma e'       |                     |
|aggiunto il seguente:                        |                     |
|     «Le assegnazioni di risorse o le misure |                     |
|agevolative disposte dallo Stato in favore   |                     |
|della generalita' delle province,            |                     |
|potenzialmente destinate anche ai territori  |                     |
|delle ex province del Friuli Venezia Giulia, |                     |
|sono disposte a favore della regione».       |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|556. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  |                     |
|2020, n. 178, sono apportate le seguenti     |                     |
|modificazioni:                               |                     |
|   a) al comma 850, le parole: «200 milioni» |                     |
|sono sostituite dalle seguenti: «196         |                     |
|milioni»;                                    |                     |
|   b) al comma 852, le parole: «200 milioni» |                     |
|sono sostituite dalle seguenti: «196 milioni»|                     |
|ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:|                     |
|«Per la regione Friuli Venezia Giulia e i    |                     |
|relativi enti locali, il concorso alla       |                     |
|finanza pubblica e' determinato ai sensi     |                     |
|del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. |                     |
|154».                                        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|557. L'autorizzazione di spesa di cui        |Riduzione delle      |
|all'articolo 1, comma 806, della legge 30    |risorse gia'         |
|dicembre 2020, n. 178, e' ridotta di 100     |stanziate per la     |
|milioni di euro annui a decorrere dall'anno  |revisione degli      |
|2022.                                        |accordi con le       |
|                                             |regioni Sardegna,    |
|                                             |Sicilia e Friuli     |
|                                             |Venezia Giulia       |
+---------------------------------------------+---------------------+
|558. Il fondo di cui all'articolo 1, comma   |Riduzione delle      |
|748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai|risorse gia'         |
|sensi dell'articolo 1, comma 875-septies,    |stanziate per        |
|della medesima legge 30 dicembre 2018, n.    |l'aggiornamento del  |
|145, e' ridotto di 86,1 milioni di euro annui|quadro delle         |
|a decorrere dall'anno 2022.                  |relazioni finanziarie|
|                                             |tra lo Stato e la    |
|                                             |regione              |
|                                             |Friuli-Venezia Giulia|
+---------------------------------------------+---------------------+
|559. In attuazione dell'accordo tra il       |Accordo tra il       |
|Governo e la regione Valle d'Aosta in materia|Governo e la regione |
|di finanza pubblica per gli anni 2022 e      |Valle d'Aosta in     |
|successivi, a decorrere dall'anno 2022 il    |materia di finanza   |
|contributo dovuto dalla regione quale        |pubblica per gli anni|
|concorso al pagamento degli oneri del debito |2022 e successivi    |
|pubblico di cui all'articolo 1, comma 877,   |                     |
|della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'     |                     |
|rideterminato in 82,246 milioni di euro      |                     |
|annui, ferme restando le disposizioni di cui |                     |
|all'articolo 1, commi 850, 851 e 852,        |                     |
|della legge 30 dicembre 2020, n. 178.        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|560. Le disposizioni di cui all'articolo 1,  |Disposizioni di      |
|comma 11, e all'articolo 2, comma 10, del    |interpretazione      |
|decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,         |autentica in materia |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17|di finanziamento     |
|luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso|della spesa sanitaria|
|che le autonomie speciali accedono al        |corrente da parte    |
|finanziamento con oneri a carico dello Stato,|delle autonomie      |
|in deroga alle disposizioni legislative      |speciali             |
|vigenti in materia di compartecipazione al   |                     |
|finanziamento della spesa sanitaria corrente,|                     |
|limitatamente agli anni 2020 e 2021.         |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|561. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  |Fondi perequativi,   |
|2020, n. 178, sono apportate le seguenti     |finanziamento e      |
|modificazioni:                               |sviluppo delle       |
|   a) al comma 783, le parole: «, sulla base |funzioni fondamentali|
|dell'istruttoria condotta dalla Commissione  |delle province e     |
|tecnica per i fabbisogni standard di cui     |delle citta'         |
|all'articolo 1, comma 29, della legge 28     |metropolitane        |
|dicembre 2015, n. 208,» sono soppresse, dopo |                     |
|le parole: «fabbisogni standard e le         |                     |
|capacita' fiscali» sono inserite le seguenti:|                     |
|«approvati dalla Commissione tecnica per i   |                     |
|fabbisogni standard di cui all'articolo 1,   |                     |
|comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.   |                     |
|208» e l'ultimo periodo e' soppresso;        |                     |
|   b) i commi 784 e 785 sono sostituiti dai  |                     |
|seguenti:                                    |                     |
|   «784. Per il finanziamento e lo sviluppo  |                     |
|delle funzioni fondamentali delle province e |                     |
|delle citta' metropolitane, sulla base dei   |                     |
|fabbisogni standard e delle capacita' fiscali|                     |
|approvati dalla Commissione tecnica per i    |                     |
|fabbisogni standard, e' attribuito un        |                     |
|contributo di 80 milioni di euro per l'anno  |                     |
|2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023,|                     |
|di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di   |                     |
|150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200  |                     |
|milioni di euro per l'anno 2026, di 250      |                     |
|milioni di euro per l'anno 2027, di 300      |                     |
|milioni di euro per l'anno 2028, di 400      |                     |
|milioni di euro per l'anno 2029, di 500      |                     |
|milioni di euro per l'anno 2030 e di 600     |                     |
|milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.  |                     |
|   785. I fondi di cui al comma 783,         |                     |
|unitamente al concorso alla finanza pubblica |                     |
|da parte delle province e delle citta'       |                     |
|metropolitane delle regioni a statuto        |                     |
|ordinario, di cui all'articolo 1, comma 418, |                     |
|della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e      |                     |
|all'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 |                     |
|aprile 2014, n. 56, sono ripartiti, su       |                     |
|proposta della Commissione tecnica per i     |                     |
|fabbisogni standard, con decreto del         |                     |
|Ministero dell'interno, di concerto con il   |                     |
|Ministero dell'economia e delle finanze,     |                     |
|previa intesa in sede di Conferenza          |                     |
|Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare|                     |
|entro il 28 febbraio 2022 con riferimento al |                     |
|triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre di |                     |
|ciascun anno precedente al triennio di       |                     |
|riferimento per gli anni successivi, tenendo |                     |
|altresi' conto di quanto disposto dal comma  |                     |
|784. Resta ferma la necessita' di conferma o |                     |
|modifica del riparto stesso, con la medesima |                     |
|procedura, a seguito dell'eventuale          |                     |
|aggiornamento dei fabbisogni standard o delle|                     |
|capacita' fiscali».                          |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|562. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  |                     |
|2017, n. 205, il comma 847 e' abrogato.      |                     |
|All'articolo 33, comma 1-ter,                |                     |
|del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,     |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 28|                     |
|giugno 2019, n. 58, il secondo periodo e'    |                     |
|soppresso. La spesa di personale effettuata  |                     |
|dalle province e citta' metropolitane per le |                     |
|assunzioni a tempo determinato necessarie per|                     |
|l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR, |                     |
|e sostenuta a valere sulle maggiori risorse  |                     |
|finanziarie derivanti dall'applicazione del  |                     |
|primo periodo, non rileva ai fini            |                     |
|dell'articolo 33, comma 1-bis, del           |                     |
|citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e|                     |
|dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge|                     |
|27 dicembre 2006, n. 296. Le predette        |                     |
|assunzioni sono subordinate all'asseverazione|                     |
|da parte dell'organo di revisione del        |                     |
|rispetto pluriennale dell'equilibrio di      |                     |
|bilancio.                                    |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|563. All'articolo 1, comma 449,              |Incremento del fondo |
|lettera d-quinquies), della legge 11 dicembre|di solidarieta'      |
|2016, n. 232, sono apportate le seguenti     |comunale per funzioni|
|modificazioni:                               |sociali              |
|   a) dopo il secondo periodo sono inseriti i|                     |
|seguenti: «Per le medesime finalita' di cui  |                     |
|al primo periodo, il Fondo di solidarieta'   |                     |
|comunale e' destinato, per un importo di 44  |                     |
|milioni di euro per l'anno 2022, di 52       |                     |
|milioni di euro per l'anno 2023, di 60       |                     |
|milioni di euro per l'anno 2024, di 68       |                     |
|milioni di euro per l'anno 2025, di 77       |                     |
|milioni di euro per l'anno 2026, di 87       |                     |
|milioni di euro per l'anno 2027, di 97       |                     |
|milioni di euro per l'anno 2028, di 107      |                     |
|milioni di euro per l'anno 2029 e di 113     |                     |
|milioni di euro annui a decorrere dall'anno  |                     |
|2030, in favore dei comuni della Regione     |                     |
|siciliana e della regione Sardegna,          |                     |
|ripartendo il contributo, entro il 31 marzo  |                     |
|di ciascun anno di riferimento, con decreto  |                     |
|del Ministro dell'interno, di concerto con il|                     |
|Ministro dell'economia e delle finanze,      |                     |
|tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla |                     |
|base di un'istruttoria tecnica condotta dalla|                     |
|Commissione tecnica per i                    |                     |
|fabbisogni standard, allo scopo integrata con|                     |
|i rappresentanti della Regione siciliana e   |                     |
|della regione Sardegna, con il supporto di   |                     |
|esperti del settore, senza oneri per la      |                     |
|finanza pubblica, e previa intesa in sede di |                     |
|Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. |                     |
|Agli esperti di cui al precedente periodo non|                     |
|spettano gettoni di presenza, compensi,      |                     |
|rimborsi di spese o altri emolumenti comunque|                     |
|denominati. Con il medesimo decreto sono     |                     |
|disciplinati gli obiettivi di servizio e le  |                     |
|modalita' di monitoraggio ed eventuale       |                     |
|recupero dei contributi assegnati. Per l'anno|                     |
|2022, nelle more dell'approvazione dei       |                     |
|fabbisogni standard per la funzione "Servizi |                     |
|sociali" dei comuni della regione Sardegna da|                     |
|parte della Commissione tecnica per i        |                     |
|fabbisogni standard, allo scopo integrata con|                     |
|i rappresentanti della medesima regione, ai  |                     |
|fini del riparto, per i soli comuni della    |                     |
|regione Sardegna, non si tiene conto dei     |                     |
|fabbisogni standard»;                        |                     |
|   b) all'ultimo periodo, le parole: «terzo  |                     |
|periodo» e «medesimo terzo periodo» sono     |                     |
|sostituite dalle seguenti: «quinto e settimo |                     |
|periodo»                                     |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|564. In considerazione di quanto disposto    |Incremento della     |
|dagli articoli 44, 45 e 171 della presente   |dotazione del fondo  |
|legge, all'articolo 1, comma 448, della legge|di solidarieta'      |
|11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «in euro|comunale per         |
|6.855.513.365 per l'anno 2022, in euro       |potenziamento        |
|6.980.513.365 per l'anno 2023, in euro       |sociale, asili nido e|
|7.306.513.365 per l'anno 2024, in euro       |trasporto disabili   |
|7.401.513.365 per l'anno 2025, in euro       |                     |
|7.503.513.365 per l'anno 2026, in euro       |                     |
|7.562.513.365 per l'anno 2027, in euro       |                     |
|7.620.513.365 per l'anno 2028, in euro       |                     |
|7.679.513.365 per l'anno 2029 e in euro      |                     |
|7.711.513.365 annui a decorrere dall'anno    |                     |
|2030» sono sostituite dalle seguenti: «in    |                     |
|euro 6.949.513.365 per l'anno 2022, in euro  |                     |
|7.107.513.365 per l'anno 2023, in euro       |                     |
|7.476.513.365 per l'anno 2024, in euro       |                     |
|7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro       |                     |
|7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro       |                     |
|8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro       |                     |
|8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro       |                     |
|8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro      |                     |
|8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno    |                     |
|2030».                                       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|565. In attuazione della sentenza della Corte|Fondo in favore dei  |
|costituzionale n. 115 del 23 giugno 2020, e' |comuni in procedura  |
|istituito, presso il Ministero dell'interno, |di riequilibrio      |
|un fondo con una dotazione di 300 milioni di |finanziario          |
|euro per l'anno 2022, di cui 50 milioni di   |pluriennale          |
|euro in favore dei soli comuni della Regione |                     |
|siciliana e della regione Sardegna, e di 150 |                     |
|milioni di euro per l'anno 2023, in favore   |                     |
|dei comuni delle regioni a statuto ordinario,|                     |
|della Regione siciliana e della regione      |                     |
|Sardegna che sono in procedura di            |                     |
|riequilibrio finanziario pluriennale e che   |                     |
|alla data del 31 gennaio 2022 hanno trasmesso|                     |
|il piano di riequilibrio finanziario         |                     |
|pluriennale alla competente sezione regionale|                     |
|di controllo della Corte dei conti e alla    |                     |
|Commissione per la stabilita' finanziaria    |                     |
|degli enti locali presso il Ministero        |                     |
|dell'interno, ai sensi dell'articolo         |                     |
|243-quater, comma 1, del testo unico di cui  |                     |
|al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.    |                     |
|267. Il fondo di cui al primo periodo e'     |                     |
|ripartito entro il 31 marzo 2022 con decreto |                     |
|del Ministero dell'interno, di concerto con  |                     |
|il Ministero dell'economia e delle finanze,  |                     |
|previa intesa in sede di Conferenza          |                     |
|Stato-citta' ed autonomie locali, tra i      |                     |
|comuni di cui al primo periodo:              |                     |
|   a) in proporzione al disavanzo di         |                     |
|amministrazione al 31 dicembre 2020          |                     |
|risultante dal rendiconto 2020 inviato alla  |                     |
|banca dati delle amministrazioni pubbliche   |                     |
|(BDAP) anche sulla base dei dati di          |                     |
|preconsuntivo, al netto dei contributi       |                     |
|assegnati per gli esercizi 2021 e 2022 ai    |                     |
|sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14  |                     |
|agosto 2020, n. 104, convertito, con         |                     |
|modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  |                     |
|n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della  |                     |
|legge 30 dicembre 2020, n. 178, e            |                     |
|dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio |                     |
|2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  |                     |
|dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;          |                     |
|   b) con l'ultimo IVSM, calcolato dall'ISTAT|                     |
|con riferimento all'ultimo elenco dei comuni |                     |
|disponibile, superiore al valore medio       |                     |
|nazionale;                                   |                     |
|   c) con capacita' fiscale pro              |                     |
|capite inferiore a 510 euro, approvata ai    |                     |
|sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, primo|                     |
|periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014,|                     |
|n. 133, convertito, con modificazioni,       |                     |
|dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i  |                     |
|comuni delle regioni a statuto ordinario,    |                     |
|ovvero determinata dal Dipartimento delle    |                     |
|finanze del Ministero dell'economia e delle  |                     |
|finanze per i comuni della Regione siciliana |                     |
|e della regione Sardegna, sulla base di un   |                     |
|metodologia approvata dalla Commissione      |                     |
|tecnica per i fabbisogni standard, istituita |                     |
|ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della    |                     |
|legge 28 dicembre 2015, n. 208.              |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|566. Il contributo complessivamente          |                     |
|riconosciuto a ciascun ente in attuazione del|                     |
|comma 565 per gli anni 2022 e 2023 non puo'  |                     |
|essere superiore al disavanzo di             |                     |
|amministrazione al 31 dicembre 2020 al netto |                     |
|dei contributi richiamati al comma 565,      |                     |
|lettera a), ed e' prioritariamente destinato |                     |
|alla riduzione, anche anticipata, del        |                     |
|disavanzo di amministrazione. A seguito      |                     |
|dell'utilizzo dei predetti contributi,       |                     |
|l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di|                     |
|amministrazione applicato al primo esercizio |                     |
|del bilancio di previsione rispetto a quanto |                     |
|previsto dai piani di rientro puo' non essere|                     |
|applicato al bilancio degli esercizi         |                     |
|successivi.                                  |                     |
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|567. Ai comuni sede di capoluogo di citta'   |Ripiano disavanzo    |
|metropolitana con disavanzo pro              |comuni sede di       |
|capite superiore a euro 700 e' riconosciuto  |capoluogo di citta'  |
|per gli anni 2022-2042 un contributo         |metropolitana        |
|complessivo di euro 2.670 milioni, di cui 150|                     |
|milioni di euro nel 2022, 290 milioni di euro|                     |
|per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 240     |                     |
|milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni |                     |
|di euro annui per ciascuno degli anni        |                     |
|2026-2042, da ripartire, in proporzione      |                     |
|all'onere connesso al ripiano annuale del    |                     |
|disavanzo e alle quote di ammortamento dei   |                     |
|debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al    |                     |
|netto della quota capitale delle             |                     |
|anticipazioni di liquidita' e di cassa, sulla|                     |
|base di specifica attestazione da parte di   |                     |
|ciascun ente beneficiario, a firma del legale|                     |
|rappresentante dell'ente.                    |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|568. Ai fini del riparto del contributo di   |                     |
|cui al comma 567, l'onere connesso alle quote|                     |
|annuali di ripiano del disavanzo e alle rate |                     |
|annuali di ammortamento dei debiti finanziari|                     |
|di cui al comma 567 e' ridotto, in relazione |                     |
|agli effetti sul ripiano annuale del         |                     |
|disavanzo, dei contributi assegnati per le   |                     |
|annualita' 2021-2023, ai sensi dell'articolo |                     |
|53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 13|                     |
|ottobre 2020, n. 126, del comma 775          |                     |
|dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,|                     |
|n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25|                     |
|maggio 2021, n. 73, convertito, con          |                     |
|modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.|                     |
|106, dell'articolo 38, comma 1-septies,      |                     |
|del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,     |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 28|                     |
|giugno 2019, n. 58, dei commi 8-bis e        |                     |
|8-quinquies dell'articolo 16 del             |                     |
|decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,       |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17|                     |
|dicembre 2021, n. 215, e dei commi 565 e 566 |                     |
|del presente articolo.                       |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|569. Ai fini del calcolo del disavanzo pro   |                     |
|capite, si fa riferimento al disavanzo di    |                     |
|amministrazione risultante dai rendiconti    |                     |
|2020, inviati alla banca dati delle          |                     |
|amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 30 |                     |
|novembre 2021, anche su dati di              |                     |
|preconsuntivo, ridotto dei contributi        |                     |
|assegnati per l'annualita' 2021, di cui al   |                     |
|comma 568.                                   |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|570. Il contributo di cui al comma 567 e'    |                     |
|ripartito, con decreto del Ministero         |                     |
|dell'interno, di concerto con il Ministero   |                     |
|dell'economia e delle finanze, previa intesa |                     |
|in sede di Conferenza Stato-citta' ed        |                     |
|autonomie locali, da adottare entro il 31    |                     |
|marzo 2022.                                  |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|571. I contributi annuali di cui al comma 567|                     |
|sono prioritariamente vincolati al ripiano   |                     |
|della quota annuale del disavanzo, al        |                     |
|finanziamento delle spese di personale di cui|                     |
|al comma 580 e, per la quota residuale, alle |                     |
|spese riguardanti le rate annuali di         |                     |
|ammortamento dei debiti finanziari. La       |                     |
|liquidita' relativa alla quota di contributo |                     |
|destinata al ripiano del disavanzo e'        |                     |
|vincolata prioritariamente al pagamento dei  |                     |
|debiti commerciali definiti con la           |                     |
|transazione di cui al comma 575.             |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|572. L'erogazione del contributo di cui al   |                     |
|comma 567 e' subordinata alla sottoscrizione,|                     |
|entro il 15 febbraio 2022, di un accordo per |                     |
|il ripiano del disavanzo e per il rilancio   |                     |
|degli investimenti tra il Presidente del     |                     |
|Consiglio dei ministri o un suo delegato e il|                     |
|sindaco, in cui il comune si impegna per     |                     |
|tutto il periodo in cui risulta beneficiario |                     |
|del contributo di cui al comma 567 ad        |                     |
|assicurare, per ciascun anno o con altra     |                     |
|cadenza da individuare nel predetto accordo, |                     |
|risorse proprie pari ad almeno un quarto del |                     |
|contributo annuo, da destinare al ripiano del|                     |
|disavanzo e al rimborso dei debiti           |                     |
|finanziari, attraverso parte o tutte le      |                     |
|seguenti misure, da individuare per ciascun  |                     |
|comune nell'ambito del predetto accordo:     |                     |
|   a) istituzione, con apposite delibere del |                     |
|Consiglio comunale, di un incremento         |                     |
|dell'addizionale comunale all'IRPEF, in      |                     |
|deroga al limite previsto dall'articolo 1,   |                     |
|comma 3, del decreto legislativo 28 settembre|                     |
|1998, n. 360, e di un'addizionale comunale   |                     |
|sui diritti di imbarco portuale e            |                     |
|aereoportuale per passeggero;                |                     |
|   b) valorizzazione delle entrate,          |                     |
|attraverso la ricognizione del patrimonio,   |                     |
|l'incremento dei canoni di concessione e di  |                     |
|locazione e ulteriori utilizzi produttivi da |                     |
|realizzare attraverso appositi piani di      |                     |
|valorizzazione e alienazione, anche          |                     |
|avvalendosi del contributo di enti ed        |                     |
|istituti pubblici e privati;                 |                     |
|   c) incremento della riscossione delle     |                     |
|proprie entrate, prevedendo, fermo quando    |                     |
|disposto dall'articolo 1, commi 784 e        |                     |
|seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.   |                     |
|160:                                         |                     |
|      1) in presenza di delibera che         |                     |
|attribuisce l'attivita' di recupero coattivo |                     |
|delle predette entrate a soggetti terzi, ivi |                     |
|compresa l'Agenzia delle entrate-Riscossione,|                     |
|l'affidamento a questi ultimi, almeno trenta |                     |
|mesi prima del decorso del termine di        |                     |
|prescrizione del relativo diritto, dei       |                     |
|carichi relativi ai crediti maturati e       |                     |
|esigibili a decorrere dalla data di          |                     |
|sottoscrizione dell'accordo previsto dal     |                     |
|presente comma. Nei primi due anni di        |                     |
|attuazione dell'accordo l'affidamento dei    |                     |
|predetti crediti deve essere effettuata      |                     |
|almeno venti mesi prima;                     |                     |
|      2) con deliberazione adottata a norma  |                     |
|dell'articolo 52 del decreto legislativo 15  |                     |
|dicembre 1997, n. 446, condizioni e modalita'|                     |
|di rateizzazione delle somme dovute,         |                     |
|fissandone la durata massima in 24 rate      |                     |
|mensili, anche in deroga all'articolo 1,     |                     |
|commi 796 e 797, della citata legge n. 160   |                     |
|del 2019 e all'articolo 19 del decreto del   |                     |
|Presidente dalla Repubblica 29 settembre     |                     |
|1973, n. 602. Nei primi due anni di          |                     |
|attuazione dell'accordo la durata massima    |                     |
|della rateizzazione puo' essere fissata in 36|                     |
|rate mensili;                                |                     |
|   d) riduzioni strutturali del 2 per cento  |                     |
|annuo degli impegni di spesa di parte        |                     |
|corrente della missione 1 «Servizi           |                     |
|istituzionali, generali e di gestione», ad   |                     |
|esclusione dei programmi 04, 05 e 06,        |                     |
|rispetto a quelli risultanti dal consuntivo  |                     |
|2019;                                        |                     |
|   e) completa attuazione delle misure di    |                     |
|razionalizzazione previste nel piano delle   |                     |
|partecipazioni societarie adottato ai sensi  |                     |
|dell'articolo 24 del testo unico in materia  |                     |
|di societa' a partecipazione pubblica, di cui|                     |
|al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.    |                     |
|175, e all'integrale attuazione delle        |                     |
|prescrizioni in materia di gestione del      |                     |
|personale di cui all'articolo 19 del medesimo|                     |
|testo unico;                                 |                     |
|   f) misure volte:                          |                     |
|      1) alla riorganizzazione e allo        |                     |
|snellimento della struttura amministrativa,  |                     |
|ai fini prioritari di ottenere una riduzione |                     |
|significativa degli uffici di livello        |                     |
|dirigenziale e delle dotazioni organiche,    |                     |
|nonche' dei contingenti di personale         |                     |
|assegnati ad attivita' strumentali, e di     |                     |
|potenziare gli uffici coinvolti nell'utilizzo|                     |
|dei fondi del PNRR e del Fondo complementare |                     |
|e nell'attivita' di accertamento e           |                     |
|riscossione delle entrate;                   |                     |
|      2) al conseguente riordino degli uffici|                     |
|e organismi, al fine di eliminare            |                     |
|duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o|                     |
|funzioni;                                    |                     |
|      3) al rafforzamento della gestione     |                     |
|unitaria dei servizi strumentali attraverso  |                     |
|la costituzione di uffici comuni;            |                     |
|      4) al contenimento della spesa del     |                     |
|personale in servizio, ivi incluse le risorse|                     |
|destinate annualmente al trattamento         |                     |
|accessorio del personale, anche di livello   |                     |
|dirigenziale, in misura proporzionale        |                     |
|all'effettiva riduzione delle dotazioni      |                     |
|organiche, al netto delle spese per i rinnovi|                     |
|contrattuali;                                |                     |
|      5) all'incremento della qualita', della|                     |
|quantita' e della diffusione su tutto il     |                     |
|territorio comunale dei servizi erogati alla |                     |
|cittadinanza; a tal fine l'amministrazione   |                     |
|e tenuta a predisporre un'apposita relazione |                     |
|annuale;                                     |                     |
|   g) razionalizzazione dell'utilizzo degli  |                     |
|spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine|                     |
|di conseguire una riduzione di spesa per     |                     |
|locazioni passive;                           |                     |
|   h) incremento degli investimenti anche    |                     |
|attraverso l'utilizzo dei fondi del PNRR, del|                     |
|Fondo complementare e degli altri fondi      |                     |
|nazionali ed europei, garantendo un          |                     |
|incremento dei pagamenti per investimenti nel|                     |
|periodo 2022-2026, rispetto alla media del   |                     |
|triennio precedente, almeno pari alle risorse|                     |
|assegnate a valere sui richiamati fondi,     |                     |
|incrementate del 5 per cento e, per il       |                     |
|periodo successivo, ad assicurare pagamenti  |                     |
|per investimenti almeno pari alla media del  |                     |
|triennio precedente, al netto dei pagamenti a|                     |
|valere sul PNRR e sul Fondo complementare;   |                     |
|   i) ulteriori interventi di riduzione del  |                     |
|disavanzo, di contenimento e di              |                     |
|riqualificazione della spesa, individuati in |                     |
|piena autonomia dall'ente.                   |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|573. L'accordo di cui al comma 572 e'        |                     |
|corredato del cronoprogramma delle fasi      |                     |
|intermedie, con cadenza semestrale, di       |                     |
|attuazione degli obiettivi di cui al medesimo|                     |
|comma. Per l'esercizio 2022 il cronoprogramma|                     |
|prevede obiettivi annuali.                   |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|574. Al fine di una quantificazione dei      |                     |
|debiti commerciali, gli enti di cui al comma |                     |
|567, per i quali sono state rilevate per     |                     |
|l'anno 2021 le condizioni di cui al comma 859|                     |
|dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,|                     |
|n. 145, predispongono, entro il 15 maggio    |                     |
|2022, il piano di rilevazione dei debiti     |                     |
|commerciali certi liquidi ed esigibili al 31 |                     |
|dicembre 2021. A tal fine, gli enti ne danno |                     |
|avviso tramite affissione all'albo           |                     |
|pretorio on line entro il 31 gennaio 2022 e  |                     |
|adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la|                     |
|formazione del piano di rilevazione,         |                     |
|assegnando un termine perentorio, a pena di  |                     |
|decadenza, non inferiore a sessanta giorni   |                     |
|per la presentazione da parte dei creditori  |                     |
|delle richieste di ammissione. Le istanze che|                     |
|si riferiscono a posizioni debitorie         |                     |
|configuranti debiti fuori bilancio sono      |                     |
|inserite nella rilevazione del debito        |                     |
|pregresso e liquidate previa adozione della  |                     |
|deliberazione consiliare nel rispetto        |                     |
|dell'articolo 194, comma 1, del testo unico  |                     |
|di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,|                     |
|n. 267. La mancata presentazione della       |                     |
|domanda nei termini assegnati da parte dei   |                     |
|creditori determina l'automatica             |                     |
|cancellazione del credito vantato.           |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|575. Valutato l'importo complessivo di tutti |                     |
|i debiti censiti in base alle richieste      |                     |
|pervenute ai sensi del comma 574, i comuni,  |                     |
|entro il 15 giugno 2022, propongono          |                     |
|individualmente ai creditori, compresi quelli|                     |
|che vantano crediti privilegiati, nel        |                     |
|rispetto dell'ordine cronologico delle       |                     |
|fatture di pagamento o delle note di debito, |                     |
|la definizione transattiva del credito       |                     |
|offrendo il pagamento di una somma variabile |                     |
|tra il 40 e l'80 per cento del debito, in    |                     |
|relazione alle seguenti anzianita' dello     |                     |
|stesso: a) 40 per cento per i debiti con     |                     |
|anzianita' maggiore di dieci anni; b) 50 per |                     |
|cento per i debiti con anzianita' maggiore di|                     |
|cinque anni; c) 60 per cento per i debiti con|                     |
|anzianita' maggiore di tre anni; d) 80 per   |                     |
|cento per i debiti con anzianita' inferiore a|                     |
|tre anni. La transazione, da accettare entro |                     |
|un termine prefissato non superiore a trenta |                     |
|giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra    |                     |
|pretesa e la liquidazione obbligatoria entro |                     |
|venti giorni dalla conoscenza                |                     |
|dell'accettazione della transazione.         |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|576. Nei confronti della liquidita' derivante|                     |
|dai contributi annuali di cui al comma 567 e |                     |
|dalle riscossioni annuali di cui al comma    |                     |
|572, lettera a), non sono ammessi sequestri o|                     |
|procedure esecutive. Le procedure esecutive  |                     |
|eventualmente intraprese non determinano     |                     |
|vincoli sulle somme. Dalla data di           |                     |
|approvazione del piano di rilevazione dei    |                     |
|debiti commerciali di cui al comma 574 e sino|                     |
|al completamento della presentazione da parte|                     |
|del comune delle proposte transattive di cui |                     |
|al comma 575, non possono essere intraprese o|                     |
|proseguite procedure esecutive per i debiti  |                     |
|inseriti nel predetto piano e i debiti non   |                     |
|producono interessi ne' sono soggetti alla   |                     |
|rivalutazione monetaria. Le procedure        |                     |
|esecutive pendenti alla predetta data, nelle |                     |
|quali sono scaduti i termini per             |                     |
|l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, |                     |
|o la stessa benche proposta e' stata         |                     |
|rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio |                     |
|dal giudice con inserimento nel piano stesso |                     |
|dell'importo dovuto a titolo di capitale,    |                     |
|accessori e spese. I pignoramenti            |                     |
|eventualmente eseguiti dalla data di         |                     |
|approvazione del piano di rilevazione e sino |                     |
|al momento della presentazione di tutte le   |                     |
|proposte transattive ai creditori non        |                     |
|vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali    |                     |
|possono disporre delle somme per i fini      |                     |
|dell'ente e per le finalita' di legge.       |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|577. La verifica dell'attuazione dell'accordo|                     |
|di cui al comma 572 e il monitoraggio delle  |                     |
|misure adottate ai fini della ripresa degli  |                     |
|investimenti e del corretto utilizzo delle   |                     |
|risorse di cui al comma 567 sono effettuati  |                     |
|dalla Commissione per la stabilita'          |                     |
|finanziaria degli enti locali, operante      |                     |
|presso il Ministero dell'interno, con cadenza|                     |
|semestrale. La verifica sul rispetto delle   |                     |
|misure di cui al comma 572, lettera c), e'   |                     |
|effettuata dall'Agenzia delle                |                     |
|entrate-Riscossione, che ne da' comunicazione|                     |
|alla Commissione per la stabilita'           |                     |
|finanziaria degli enti locali. In caso di    |                     |
|esito negativo delle predette verifiche, la  |                     |
|Commissione individua le misure da assumere  |                     |
|per l'attuazione dell'accordo, in conformita'|                     |
|a quanto previsto dal comma 573, entro il    |                     |
|successivo monitoraggio semestrale. Qualora  |                     |
|in tale sede la Commissione accerti          |                     |
|nuovamente la mancata attuazione degli       |                     |
|impegni e degli obiettivi intermedi,         |                     |
|trasmette gli esiti delle verifiche alla     |                     |
|competente sezione regionale della Corte dei |                     |
|conti e propone al Presidente del Consiglio  |                     |
|dei ministri la sospensione del contributo   |                     |
|per le annualita' successive. La prima       |                     |
|verifica dell'attuazione dell'accordo e'     |                     |
|effettuata con riferimento alla data del 31  |                     |
|dicembre 2022.                               |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|578. Gli esiti della verifica di cui al comma|                     |
|577 sono trasmessi alla Corte dei conti che  |                     |
|procede nell'ambito delle verifiche di cui   |                     |
|all'articolo 1, commi 166 e 167, della legge |                     |
|23 dicembre 2005, n. 266, e, per i comuni di |                     |
|cui al comma 567 in procedura di riequilibrio|                     |
|finanziario, all'articolo 243-quater del     |                     |
|testo unico di cui al decreto legislativo 18 |                     |
|agosto 2000, n. 267, ferma restando, per due |                     |
|anni, la sospensione delle misure di cui     |                     |
|all'articolo 6, comma 2, del decreto         |                     |
|legislativo 6 settembre 2011, n.             |                     |
|149, limitatamente alla dichiarazione di     |                     |
|dissesto.                                    |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|579. Ai comuni di cui al comma 567, che      |                     |
|sottoscrivono l'accordo di cui al comma 572, |                     |
|si applicano le disposizioni previste        |                     |
|dall'articolo 6 del decreto legislativo 6    |                     |
|settembre 2011, n. 149.                      |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|580. Al fine di consentire il potenziamento  |                     |
|dell'attivita' di accertamento e riscossione |                     |
|dei tributi e la gestione e valorizzazione   |                     |
|del patrimonio con specifici profili         |                     |
|professionali, i comuni di cui al comma 567, |                     |
|nel periodo 2022-2032, possono, in deroga    |                     |
|all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge  |                     |
|31 maggio 2010, n. 78, convertito, con       |                     |
|modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.|                     |
|122, e a valere sul contributo annuo         |                     |
|assegnato ai sensi del comma 570, assumere   |                     |
|personale con contratto a tempo determinato  |                     |
|con qualifica non dirigenziale da destinare  |                     |
|alle predette specifiche attivita' sino ad   |                     |
|una spesa aggiuntiva non superiore ad una    |                     |
|percentuale, individuata negli accordi di cui|                     |
|al comma 572, della media delle entrate      |                     |
|correnti relative agli ultimi tre rendiconti |                     |
|approvati, considerate al netto del fondo    |                     |
|crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel |                     |
|bilancio di previsione. La predetta spesa di |                     |
|personale non rileva ai fini dell'articolo 33|                     |
|del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,     |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 28|                     |
|giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi |                     |
|557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.  |                     |
|296.                                         |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|581. Nello stato di previsione del Ministero |Incremento delle     |
|dell'interno e' istituito un fondo con una   |risorse per i comuni |
|dotazione di 50 milioni di euro per l'anno   |fino a 5.000 abitanti|
|2022 in favore dei comuni delle regioni a    |in difficolta'       |
|statuto ordinario, della Regione siciliana e |economiche           |
|della regione Sardegna con popolazione       |                     |
|inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da:|                     |
|   a) popolazione al 31 dicembre 2019        |                     |
|risultante dal censimento ridottasi di oltre |                     |
|il 5 per cento rispetto al 2011;             |                     |
|   b) reddito medio pro capite inferiore di  |                     |
|oltre 3.000 euro rispetto alla media         |                     |
|nazionale;                                   |                     |
|   c) IVSM superiore alla media nazionale.   |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|582. Il contributo di cui al comma 581 e'    |                     |
|ripartito in proporzione alla popolazione al |                     |
|31 dicembre 2019 risultante dal censimento,  |                     |
|disponibile al seguente indirizzo:           |                     |
|http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019 |                     |
|&lingua=ita, con decreto del                 |                     |
|Ministero dell'interno di concerto con il    |                     |
|Ministero dell'economia e delle finanze,     |                     |
|previa intesa in sede di Conferenza          |                     |
|Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare|                     |
|entro il 28 febbraio 2022.                   |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennita'|Disposizioni in      |
|di funzione dei sindaci metropolitani e dei  |materia di indennita'|
|sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a   |dei sindaci          |
|statuto ordinario e' parametrata al          |metropolitani, dei   |
|trattamento economico complessivo dei        |sindaci e degli      |
|presidenti delle regioni come individuato    |amministratori locali|
|dalla Conferenza permanente per i rapporti   |                     |
|tra lo Stato, le regioni e le province       |                     |
|autonome di Trento e di Bolzano ai sensi     |                     |
|dell'articolo 2, comma 1,                    |                     |
|lettera b), del decreto-legge 10 ottobre     |                     |
|2012, n. 174, convertito, con modificazioni, |                     |
|dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in      |                     |
|relazione alla popolazione risultante        |                     |
|dall'ultimo censimento ufficiale, nelle      |                     |
|seguenti misure:                             |                     |
|   a) 100 per cento per i sindaci            |                     |
|metropolitani;                               |                     |
|   b) 80 per cento per i sindaci dei comuni  |                     |
|capoluogo di regione e per i sindaci dei     |                     |
|comuni capoluogo di provincia con popolazione|                     |
|superiore a 100.000 abitanti;                |                     |
|   c) 70 per cento per i sindaci dei comuni  |                     |
|capoluogo di provincia con popolazione fino a|                     |
|100.000 abitanti;                            |                     |
|   d) 45 per cento per i sindaci dei comuni  |                     |
|con popolazione superiore a 50.000 abitanti; |                     |
|   e) 35 per cento per i sindaci dei comuni  |                     |
|con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti; |                     |
|   f) 30 per cento per i sindaci dei comuni  |                     |
|con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; |                     |
|   g) 29 per cento per i sindaci dei comuni  |                     |
|con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;  |                     |
|   h) 22 per cento per i sindaci dei comuni  |                     |
|con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;   |                     |
|   i) 16 per cento per i sindaci dei comuni  |                     |
|con popolazione fino a 3.000 abitanti.       |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|584. In sede di prima applicazione           |                     |
|l'indennita' di funzione di cui al comma 583 |                     |
|e' adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e |                     |
|al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure  |                     |
|indicate al medesimo comma 583. A decorrere  |                     |
|dall'anno 2022 la predetta indennita' puo'   |                     |
|essere altresi' corrisposta nelle integrali  |                     |
|misure di cui al comma 583 nel rispetto      |                     |
|pluriennale dell'equilibrio di bilancio.     |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|585. Le indennita' di funzione da            |                     |
|corrispondere ai vicesindaci, agli assessori |                     |
|ed ai presidenti dei consigli comunali sono  |                     |
|adeguate alle indennita' di funzione dei     |                     |
|corrispondenti sindaci come incrementate per |                     |
|effetto di quanto previsto dai commi 583 e   |                     |
|584, con l'applicazione delle percentuali    |                     |
|previste per le medesime finalita' dal       |                     |
|regolamento di cui al decreto del Ministro   |                     |
|dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.          |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|586. A titolo di concorso alla copertura del |                     |
|maggior onere sostenuto dai comuni per la    |                     |
|corresponsione dell'incremento delle         |                     |
|indennita' di funzione previste dai commi    |                     |
|583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo |                     |
|57-quater, comma 2, del decreto-legge 26     |                     |
|ottobre 2019, n. 124, convertito, con        |                     |
|modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, |                     |
|n. 157, e' incrementato di 100 milioni di    |                     |
|euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro |                     |
|per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a   |                     |
|decorrere dall'anno 2024.                    |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|587. Le risorse di cui al comma 586 sono     |                     |
|ripartite tra i comuni interessati con       |                     |
|decreto del Ministro dell'interno, di        |                     |
|concerto con il Ministro dell'economia e     |                     |
|delle finanze, previa intesa in sede di      |                     |
|Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. |                     |
|Il comune beneficiario e' tenuto a riversare |                     |
|ad apposito capitolo di entrata del bilancio |                     |
|dello Stato l'importo del contributo non     |                     |
|utilizzato nell'esercizio finanziario.       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|588. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, |Versamento di ristori|
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17|delle minori entrate |
|luglio 2020, n. 77, sono apportate le        |derivanti dalle      |
|seguenti modificazioni:                      |attivita' di lotta   |
|   a) all'articolo 111, comma 2-novies, le   |all'evasione         |
|parole da: «e fino alla concorrenza» fino a: |                     |
|«di Trento e di Bolzano» sono sostituite     |                     |
|dalle seguenti: «entro il 30 giugno di       |                     |
|ciascun anno, ciascuna regione versa         |                     |
|all'entrata del bilancio dello Stato la quota|                     |
|annuale prevista dalla tabella 1, fino alla  |                     |
|concorrenza delle risorse ricevute a ristoro |                     |
|delle minori entrate derivanti dalla lotta   |                     |
|all'evasione indicate nella tabella 1»;      |                     |
|   b) nell'intestazione della quarta colonna |                     |
|della tabella 1, la parola: «minima» e'      |                     |
|soppressa.                                   |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|589. Al fine di consentire agli enti locali  |Fondo per iniziative |
|l'adozione di iniziative per la promozione   |in favore della      |
|della legalita', nonche' di misure di ristoro|legalita' e per la   |
|del patrimonio dell'ente o in favore degli   |tutela degli         |
|amministratori locali che hanno subito       |amministratori locali|
|episodi di intimidazione connessi            |vittime di atti      |
|all'esercizio delle funzioni istituzionali   |intimidatori         |
|esercitate, nello stato di previsione del    |                     |
|Ministero dell'interno e' istituito un fondo |                     |
|con una dotazione finanziaria pari a 5       |                     |
|milioni di euro per ciascuno degli anni dal  |                     |
|2022 al 2024. Con decreto del Ministro       |                     |
|dell'interno, di concerto con il Ministro    |                     |
|dell'istruzione e con il Ministro            |                     |
|dell'economia e delle finanze, sentita la    |                     |
|Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, |                     |
|da adottare entro sessanta giorni dalla data |                     |
|di entrata in vigore della presente legge,   |                     |
|sono definiti i criteri e le modalita' di    |                     |
|ripartizione del fondo.                      |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|590. Al comma 829 dell'articolo 1 della legge|Proroga dei termini  |
|30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «30     |in materia di        |
|giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: |certificazioni degli |
|«31 ottobre 2022».                           |enti locali          |
+---------------------------------------------|                     |
|591. Al comma 1 dell'articolo 106 del        |                     |
|decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,         |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17|                     |
|luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno    |                     |
|2022» sono sostituite dalle seguenti: «31    |                     |
|ottobre 2022».                               |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|592. A decorrere dall'anno 2022, al fine di  |Disposizioni         |
|garantire l'unitarieta' dell'azione di       |concernenti le       |
|governo, nelle funzioni di competenza degli  |modalita' per il     |
|enti territoriali correlate con i livelli    |riparto delle risorse|
|essenziali delle prestazioni, nonche' con i  |LEP da assegnare agli|
|relativi fabbisogni, costi standard e        |enti territoriali    |
|obiettivi di servizio, i Ministri competenti |                     |
|per materia sono tenuti, in ordine alle      |                     |
|modalita' di riparto delle risorse           |                     |
|finanziarie necessarie e di monitoraggio sul |                     |
|raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire |                     |
|il preventivo parere della Commissione       |                     |
|tecnica per i fabbisogni standard, di cui    |                     |
|all'articolo 1, comma 29, della legge 28     |                     |
|dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata  |                     |
|dai rappresentanti delle stesse              |                     |
|Amministrazioni, in relazione alle specifiche|                     |
|funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la|                     |
|finanza pubblica.                            |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|593. Al fine di promuovere e realizzare      |Fondo per lo sviluppo|
|interventi per la salvaguardia e la          |delle montagne       |
|valorizzazione della montagna, nonche' misure|italiane             |
|di sostegno in favore dei comuni totalmente e|                     |
|parzialmente montani delle regioni e delle   |                     |
|province autonome, nello stato di previsione |                     |
|del Ministero dell'economia e delle finanze  |                     |
|e' istituito un fondo, da trasferire al      |                     |
|bilancio autonomo della Presidenza del       |                     |
|Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli|                     |
|affari regionali e le autonomie, denominato  |                     |
|«Fondo per lo sviluppo delle montagne        |                     |
|italiane», con una dotazione di 100 milioni  |                     |
|di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro|                     |
|a decorrere dall'anno 2023. In particolare,  |                     |
|il Fondo e' utilizzato per finanziare:       |                     |
|   a) interventi per la tutela e la          |                     |
|promozione delle risorse ambientali dei      |                     |
|territori montani;                           |                     |
|   b) interventi che diffondano e            |                     |
|valorizzino, anche attraverso opportune      |                     |
|sinergie, le migliori iniziative in materia  |                     |
|di tutela e valorizzazione delle qualita'    |                     |
|ambientali e delle potenzialita' endogene    |                     |
|proprie dell'habitat montano;                |                     |
|   c) attivita' di informazione e di         |                     |
|comunicazione sui temi della montagna;       |                     |
|   d) interventi di carattere socio-economico|                     |
|a favore delle popolazioni residenti nelle   |                     |
|aree montane;                                |                     |
|   e) progetti finalizzati alla salvaguardia |                     |
|dell'ambiente e allo sviluppo delle attivita'|                     |
|agro-silvo-pastorali;                        |                     |
|   f) iniziative volte a ridurre i fenomeni  |                     |
|di spopolamento.                             |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|594. Il Ministro per gli affari regionali e  |                     |
|le autonomie si avvale del Fondo per lo      |                     |
|sviluppo delle montagne italiane per         |                     |
|finanziare ulteriori iniziative volte a      |                     |
|sostenere, a realizzare e a promuovere       |                     |
|politiche a favore della montagna.           |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|595. Gli stanziamenti del Fondo per lo       |                     |
|sviluppo delle montagne italiane sono        |                     |
|ripartiti, quanto alla quota destinata agli  |                     |
|interventi di competenza statale e al        |                     |
|finanziamento delle campagne istituzionali   |                     |
|sui temi della montagna, con decreto del     |                     |
|Ministro per gli affari regionali e le       |                     |
|autonomie; per gli interventi di competenza  |                     |
|delle regioni e degli enti locali, con       |                     |
|decreto del Ministro per gli affari regionali|                     |
|e le autonomie, d'intesa con la Conferenza   |                     |
|unificata di cui all'articolo 8 del decreto  |                     |
|legislativo 28 agosto 1997, n. 281.          |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|596. Il Fondo nazionale per la montagna di   |                     |
|cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio    |                     |
|1994, n. 97, e il Fondo nazionale integrativo|                     |
|per i comuni montani di cui all'articolo 1,  |                     |
|commi 319, 320 e 321, della legge 24 dicembre|                     |
|2012, n. 228, confluiscono nel Fondo per lo  |                     |
|sviluppo delle montagne italiane di cui al   |                     |
|comma 593.                                   |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|597. Le regioni e gli enti locali che hanno  |Rinegoziazione delle |
|contratto con il Ministero dell'economia e   |anticipazioni di     |
|delle finanze anticipazioni di liquidita' ad |liquidita' agli enti  |
|un tasso di interesse pari o superiore al 3  |territoriali         |
|per cento, per il pagamento dei debiti certi,|                     |
|liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli|                     |
|1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. |                     |
|35, convertito, con modificazioni,           |                     |
|dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e          |                     |
|dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto |                     |
|2013, n. 102, convertito, con modificazioni, |                     |
|dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, possono |                     |
|richiedere che i relativi piani di           |                     |
|ammortamento siano rinegoziati secondo i     |                     |
|seguenti termini e condizioni:               |                     |
|   a) decorrenza della modifica dei piani di |                     |
|ammortamento dal 1° gennaio 2022 e rimborso  |                     |
|in trenta anni mediante rate annuali         |                     |
|costanti, ad eccezione della rata in scadenza|                     |
|nell'anno 2022 di cui alla lettera c),       |                     |
|comprensive di capitale ed interessi, ferme  |                     |
|restando le date di pagamento previste nei   |                     |
|contratti di anticipazione originari;        |                     |
|   b) tasso di interesse applicabile alla    |                     |
|rinegoziazione, a decorrere dalla predetta   |                     |
|data del 1° gennaio 2022, pari al rendimento |                     |
|di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro   |                     |
|con la durata finanziaria piu' vicina a      |                     |
|quella dell'anticipazione di liquidita', come|                     |
|rilevato sulla piattaforma di negoziazione   |                     |
|MTS sulla base della quotazione del quinto   |                     |
|giorno lavorativo successivo alla            |                     |
|pubblicazione della presente legge           |                     |
|nella Gazzetta Ufficiale. Il tasso di        |                     |
|interesse e' determinato dal Ministero       |                     |
|dell'economia e delle finanze - Dipartimento |                     |
|del tesoro, che lo pubblica nel proprio      |                     |
|sito internet;                               |                     |
|   c) la rata in scadenza nel 2022 e'        |                     |
|calcolata, per la quota capitale, secondo il |                     |
|piano di ammortamento modificato risultante  |                     |
|dall'operazione di rinegoziazione. La        |                     |
|relativa quota interessi e' calcolata, con   |                     |
|riferimento al periodo intercorrente tra il  |                     |
|giorno successivo alla data di pagamento     |                     |
|della rata annuale in scadenza nel 2021 e il |                     |
|31 dicembre 2021 incluso, sulla base del     |                     |
|tasso di interesse stabilito nel piano di    |                     |
|ammortamento vigente prima della             |                     |
|rinegoziazione e, con riferimento al periodo |                     |
|intercorrente tra il 1° gennaio 2022 incluso |                     |
|e la data di pagamento della rata annuale in |                     |
|scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del    |                     |
|tasso di interesse di cui alla lettera b);   |                     |
|   d) con riferimento alle anticipazioni     |                     |
|concesse in favore delle regioni colpite     |                     |
|dagli eventi sismici verificatisi a far data |                     |
|dal 24 agosto 2016, in relazione alle quali  |                     |
|e' prevista la sospensione fino al 2022 della|                     |
|quota capitale annuale, ai sensi             |                     |
|dell'articolo 44, comma 4, del decreto-legge |                     |
|17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con     |                     |
|modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, |                     |
|n. 229, i piani di ammortamento risultanti   |                     |
|dall'operazione di rinegoziazione prevedono  |                     |
|il pagamento nell'anno 2022 della sola quota |                     |
|interessi. La relativa quota capitale, come  |                     |
|determinata ai sensi della lettera c), e'    |                     |
|rimborsata in quote annuali di pari importo  |                     |
|negli anni di ammortamento restanti, a       |                     |
|decorrere dal 2023. Qualora l'importo della  |                     |
|quota interessi in scadenza nel 2022,        |                     |
|risultante dal piano di ammortamento         |                     |
|derivante dalla rinegoziazione, sia maggiore |                     |
|di quello della quota interessi risultante   |                     |
|dal piano di ammortamento antecedente la     |                     |
|rinegoziazione, la regione versa quest'ultima|                     |
|quota interessi.                             |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|598. Con riferimento alle operazioni di      |                     |
|rinegoziazione delle anticipazioni di        |                     |
|liquidita' concesse in favore degli enti     |                     |
|locali, al fine di garantire la gestione     |                     |
|della relativa operativita', il Ministero    |                     |
|dell'economia e delle finanze stipula con la |                     |
|Cassa depositi e prestiti Spa, entro trenta  |                     |
|giorni dalla data di entrata in vigore della |                     |
|presente legge, un atto aggiuntivo           |                     |
|all'addendum di cui all'articolo 1, comma 11,|                     |
|del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,      |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 6 |                     |
|giugno 2013, n. 64. Nell'atto aggiuntivo     |                     |
|all'addendum sono definiti, tra l'altro,     |                     |
|criteri e modalita' per il perfezionamento   |                     |
|delle predette operazioni di rinegoziazione, |                     |
|da effettuare secondo un contratto tipo,     |                     |
|approvato con decreto del direttore generale |                     |
|del tesoro e pubblicato nei siti internet del|                     |
|Ministero dell'economia e delle finanze e    |                     |
|della Cassa depositi e prestiti Spa. L'atto  |                     |
|aggiuntivo all'addendum e' pubblicato nei    |                     |
|siti internet del Ministero dell'economia e  |                     |
|delle finanze e della Cassa depositi e       |                     |
|prestiti Spa.                                |                     |
+---------------------------------------------|                     |
|599. Le richieste di rinegoziazione delle    |                     |
|anticipazioni concesse in favore degli enti  |                     |
|locali possono essere trasmesse dagli enti   |                     |
|locali medesimi alla Cassa depositi e        |                     |
|prestiti Spa, nel periodo intercorrente tra  |                     |
|il 14 febbraio 2022 e il 18 marzo 2022,      |                     |
|secondo le modalita' stabilite nell'atto     |                     |
|aggiuntivo di cui al comma 598, previa       |                     |
|deliberazione autorizzativa della giunta,    |                     |
|anche nel corso dell'esercizio provvisorio di|                     |
|cui all'articolo 163 del testo unico di cui  |                     |
|al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.    |                     |
|267, fermo restando l'obbligo di provvedere  |                     |
|alle relative iscrizioni nel bilancio di     |                     |
|previsione. I contratti relativi alle        |                     |
|operazioni di rinegoziazione sono            |                     |
|perfezionati entro il 28 aprile 2022. Nel    |                     |
|caso in cui il perfezionamento               |                     |
|dell'operazione di rinegoziazione sia        |                     |
|successivo alla data di pagamento della rata |                     |
|annuale in scadenza nel 2022 prevista dai    |                     |
|contratti di anticipazione originari, gli    |                     |
|enti locali devono corrispondere tale rata   |                     |
|nella misura prevista dai contratti          |                     |
|originari. L'importo pari alla differenza,   |                     |
|positiva o negativa, tra la rata di          |                     |
|ammortamento corrisposta e quella di cui al  |                     |
|piano di ammortamento risultante             |                     |
|dall'operazione di rinegoziazione, in        |                     |
|scadenza nel medesimo anno, e' regolato entro|                     |
|il 31 dicembre 2022 con le modalita' previste|                     |
|nell'atto aggiuntivo di cui al comma 598.    |                     |
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|600. Per le attivita' svolte dalla Cassa     |                     |
|depositi e prestiti Spa oggetto dell'atto    |                     |
|aggiuntivo di cui al comma 598 e' autorizzata|                     |
|la spesa complessiva di 300.000 euro per     |                     |
|l'anno 2022, cui si provvede ai sensi della  |                     |
|presente legge.                              |                     |
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