art. 1 (commi 601-700)
    

+---------------------------------------------+--------------------+
|601. Con riferimento alle operazioni di      |                    |
|rinegoziazione delle anticipazioni di        |                    |
|liquidita' stipulate dalle regioni con il    |                    |
|Ministero dell'economia e delle finanze -    |                    |
|Dipartimento del tesoro - Direzione seconda, |                    |
|le richieste di rinegoziazione possono essere|                    |
|effettuate dalle regioni medesime mediante   |                    |
|domanda a firma congiunta del presidente e   |                    |
|del responsabile finanziario, da trasmettere |                    |
|entro il 31 gennaio 2022, anche nel corso    |                    |
|dell'esercizio provvisorio di cui            |                    |
|all'articolo 43 del decreto legislativo 23   |                    |
|giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo|                    |
|di provvedere alle relative iscrizioni nel   |                    |
|bilancio di previsione. Le operazioni di     |                    |
|rinegoziazione sono perfezionate mediante la |                    |
|stipula, per ciascuna regione, di un unico   |                    |
|atto modificativo dei contratti originari    |                    |
|relativi alla concessione di una o piu'      |                    |
|anticipazioni di liquidita', al quale sono   |                    |
|allegati i nuovi piani di ammortamento       |                    |
|relativi alle singole anticipazioni di       |                    |
|liquidita' concesse. Nel caso in cui la rata |                    |
|dell'anno 2022 abbia scadenza anteriore      |                    |
|rispetto al perfezionamento dell'atto        |                    |
|modificativo, le regioni che abbiano fatto   |                    |
|domanda di rinegoziazione corrispondono la   |                    |
|detta rata del 2022 sulla base del piano di  |                    |
|ammortamento derivante dalla rinegoziazione  |                    |
|medesima.                                    |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|602. Gli atti modificativi mediante i quali  |                    |
|sono perfezionate le operazioni di           |                    |
|rinegoziazione di cui al comma 597 non       |                    |
|costituiscono novazione dei contratti        |                    |
|originari di concessione delle anticipazioni |                    |
|di liquidita'. Restano pertanto fermi, per   |                    |
|quanto non espressamente modificato nei      |                    |
|suddetti atti, tutti i termini e le          |                    |
|condizioni previsti nei medesimi contratti   |                    |
|originari.                                   |                    |
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|603. All'articolo 1 della legge 23 dicembre  |                    |
|2014, n. 190, sono apportate le seguenti     |                    |
|modificazioni:                               |                    |
|     a) al comma 456, le parole: «fino       |                    |
|all'esercizio 2045» sono sostituite dalle    |                    |
|seguenti: «fino alla chiusura della gestione |                    |
|commissariale di cui al comma 452»;          |                    |
|     b) il comma 458 e' sostituito dal       |                    |
|seguente:                                    |                    |
|     «458. La gestione commissariale di cui  |                    |
|al comma 452 e' chiusa a decorrere dal 1°    |                    |
|gennaio 2022 quando risultino pagati tutti i |                    |
|debiti posti a suo carico ai sensi della     |                    |
|lettera a) del comma 454. Alla chiusura della|                    |
|gestione commissariale la regione Piemonte   |                    |
|subentra nei rapporti passivi assunti dalla  |                    |
|medesima gestione nei confronti dello Stato, |                    |
|provvedendo direttamente al pagamento dei    |                    |
|debiti relativi alle anticipazioni di        |                    |
|liquidita', da contabilizzare nel rispetto   |                    |
|dell'articolo 1, commi 692 e seguenti, della |                    |
|legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai fini della|                    |
|chiusura della contabilita' speciale di cui  |                    |
|al comma 453:                                |                    |
|     a) le risorse residue sulla contabilita'|                    |
|speciale della gestione commissariale        |                    |
|derivanti dall'applicazione del comma 456 e  |                    |
|inerenti al contributo ivi disciplinato sono |                    |
|trasferite al bilancio della regione         |                    |
|Piemonte;                                    |                    |
|     b) le eventuali ulteriori risorse che   |                    |
|residuano rispetto a quelle di cui alla      |                    |
|lettera a) sono riversate d'ufficio ad       |                    |
|apposito capitolo dello stato di previsione  |                    |
|dell'entrata del bilancio dello Stato per    |                    |
|essere riassegnate al fondo per              |                    |
|l'ammortamento dei titoli di Stato».         |                    |
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|604. Al fine di dare attuazione a quanto     |Disposizioni in     |
|previsto dall'articolo 3, comma 2, del       |materia di          |
|decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,          |trattamento         |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 6 |accessorio dei      |
|agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai |dipendenti pubblici,|
|trattamenti accessori del personale          |delle Forze di      |
|dipendente dalle amministrazioni di cui      |polizia e delle     |
|all'articolo 1, comma 2, del decreto         |Forze armate        |
|legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono   |                    |
|essere incrementate, rispetto a quelle       |                    |
|destinate a tali finalita' nel 2021, con     |                    |
|modalita' e criteri stabiliti dalla          |                    |
|contrattazione collettiva nazionale relativa |                    |
|al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di |                    |
|determinazione o autorizzazione dei medesimi |                    |
|trattamenti, di una misura percentuale del   |                    |
|monte salari 2018 da determinare, per le     |                    |
|amministrazioni statali, nei limiti di una   |                    |
|spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a |                    |
|decorrere dall'anno 2022, al lordo degli     |                    |
|oneri contributivi ai fini previdenziali e   |                    |
|dell'imposta regionale sulle attivita'       |                    |
|produttive, mediante l'istituzione nello     |                    |
|stato di previsione del Ministero            |                    |
|dell'economia e delle finanze di un apposito |                    |
|fondo con una dotazione di pari importo e,   |                    |
|per le restanti amministrazioni, a valere sui|                    |
|propri bilanci, con la medesima percentuale e|                    |
|i medesimi criteri previsti per il personale |                    |
|delle amministrazioni dello Stato, secondo   |                    |
|gli indirizzi impartiti dai rispettivi       |                    |
|comitati di settore ai sensi dell'articolo   |                    |
|47, comma 2, del predetto decreto legislativo|                    |
|30 marzo 2001, n. 165.                       |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|605. Al fine di attuare quanto disposto dal  |                    |
|comma 604, la somma di 52,18 milioni di euro |                    |
|del fondo ivi previsto e' ripartita          |                    |
|annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con |                    |
|decreto del Presidente del Consiglio dei     |                    |
|ministri su proposta dei Ministri per la     |                    |
|pubblica amministrazione e dell'economia e   |                    |
|delle finanze, sentiti i Ministri            |                    |
|dell'interno, della difesa e della giustizia,|                    |
|nell'ambito della ripartizione indicata      |                    |
|nell'allegato 8 annesso alla presente legge, |                    |
|per essere destinata, in via prioritaria,    |                    |
|all'incremento delle risorse finanziarie     |                    |
|destinate agli istituti contrattuali aventi  |                    |
|natura di trattamento economico accessorio   |                    |
|del personale non dirigente delle Forze di   |                    |
|polizia e delle Forze armate, introdotti a   |                    |
|decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021|                    |
|e, in subordine, all'incremento delle risorse|                    |
|per la corresponsione delle ore di lavoro    |                    |
|straordinario. Le risorse residue di cui al  |                    |
|presente comma sono destinate all'incremento |                    |
|delle disponibilita' dei fondi per           |                    |
|l'efficienza dei servizi istituzionali.      |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|606. Al fine di attuare quanto disposto dal  |                    |
|comma 604, il fondo per il miglioramento     |                    |
|dell'offerta formativa e' incrementato di    |                    |
|89,4 milioni di euro annui a decorrere       |                    |
|dall'anno 2022 per il personale docente.     |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|607. E' istituito, nello stato di previsione |Fondo per le        |
|del Ministero dell'economia e delle finanze, |assunzioni di       |
|un fondo per le assunzioni di personale a    |personale a tempo   |
|tempo indeterminato a favore delle           |indeterminato a     |
|amministrazioni dello Stato, degli enti      |favore delle        |
|pubblici non economici nazionali e delle     |amministrazioni     |
|agenzie, con una dotazione iniziale di 100   |dello Stato, degli  |
|milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni |enti pubblici non   |
|di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro |economici nazionali |
|per l'anno 2024, 210 milioni di euro per     |e delle agenzie     |
|l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere|                    |
|dall'anno 2026 da ripartire, sulla base delle|                    |
|specifiche richieste pervenute dalle predette|                    |
|amministrazioni, con decreto del Presidente  |                    |
|del Consiglio dei ministri adottato di       |                    |
|concerto con il Ministro dell'economia e     |                    |
|delle finanze.                               |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|608. All'articolo 1 della legge 26 novembre  |Disposizioni in     |
|2021, n. 206 il comma 41 e' sostituito dal   |materia di ufficio  |
|seguente:                                    |del processo        |
|     «41. Per l'attuazione delle disposizioni|                    |
|di cui al comma 19 e' autorizzata la spesa di|                    |
|euro 23.383.320 annui a decorrere dall'anno  |                    |
|2023. Al relativo onere si provvede mediante |                    |
|corrispondente riduzione dell'autorizzazione |                    |
|di spesa di cui all'articolo 1, comma 860,   |                    |
|della legge 30 dicembre 2020, n.178, come    |                    |
|modificata dall'articolo 1, comma 28, lettera|                    |
|b), della legge 27 settembre 2021, n. 134.   |                    |
|Conseguentemente, all'articolo 1, comma 858, |                    |
|della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al     |                    |
|primo periodo, le parole: "1.820 unita'" sono|                    |
|sostituite dalle seguenti: "1.231 unita'", le|                    |
|parole: "900 unita'" sono sostituite dalle   |                    |
|seguenti: "610 unita'", le parole: "735      |                    |
|unita'" sono sostituite dalle seguenti: "498 |                    |
|unita'" e le parole: "185 unita'" sono       |                    |
|sostituite dalle seguenti: "123 unita'"».    |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri     |Misure in materia di|
|posti a carico del bilancio statale per la   |applicazione dei    |
|contrattazione collettiva nazionale in       |rinnovi contrattuali|
|applicazione dell'articolo 48, comma 1, del  |                    |
|decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e |                    |
|per i miglioramenti economici del personale  |                    |
|statale in regime di diritto pubblico sono   |                    |
|determinati in 310 milioni di euro per l'anno|                    |
|2022 e in 500 milioni di euro annui a        |                    |
|decorrere dall'anno 2023. A valere sui       |                    |
|predetti importi si da' luogo, nelle more    |                    |
|della definizione dei citati contratti       |                    |
|collettivi nazionali di lavoro e dei         |                    |
|provvedimenti negoziali relativi al personale|                    |
|in regime di diritto pubblico, in deroga alle|                    |
|procedure previste dalle disposizioni vigenti|                    |
|in materia, all'erogazione dell'anticipazione|                    |
|di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del     |                    |
|decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e |                    |
|degli analoghi trattamenti previsti dai      |                    |
|rispettivi ordinamenti, nella misura         |                    |
|percentuale, rispetto agli stipendi          |                    |
|tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile |                    |
|2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento |                    |
|a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi,|                    |
|comprensivi degli oneri contributivi ai fini |                    |
|previdenziali e dell'imposta regionale sulle |                    |
|attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto|                    |
|legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,        |                    |
|concorrono a costituire l'importo complessivo|                    |
|massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, |                    |
|lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. |                    |
|196.                                         |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|610. Per il personale dipendente da          |                    |
|amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici|                    |
|diversi dall'amministrazione statale, gli    |                    |
|oneri per i rinnovi contrattuali per il      |                    |
|triennio 2022-2024, da destinare alla        |                    |
|medesima finalita' e da determinare sulla    |                    |
|base dei medesimi criteri di cui al comma    |                    |
|609, nonche' quelli derivanti dalla          |                    |
|corresponsione dei miglioramenti economici al|                    |
|personale di cui all'articolo 3, comma 2, del|                    |
|decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,   |                    |
|sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai|                    |
|sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso|                    |
|decreto legislativo.                         |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|611. Le disposizioni di cui al comma 610 si  |                    |
|applicano anche al personale convenzionato   |                    |
|con il Servizio sanitario nazionale.         |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|612. Le risorse di cui all'articolo 1, comma |Risorse finanziarie |
|436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e |per la definizione  |
|all'articolo 1, comma 959, della legge 30    |da parte dei        |
|dicembre 2020, n. 178, sono integrate, a     |contratti collettivi|
|decorrere dal 2022, della somma di 95 milioni|dei nuovi           |
|di euro comprensiva degli oneri riflessi a   |ordinamenti         |
|carico dell'amministrazione e dell'IRAP, al  |professionali dei   |
|fine di definire, nell'ambito della          |dipendenti pubblici |
|contrattazione collettiva nazionale relativa |                    |
|al triennio 2019-2021 del personale non      |                    |
|dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del|                    |
|decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i |                    |
|nuovi ordinamenti professionali del personale|                    |
|appartenente alle amministrazioni statali    |                    |
|destinatario delle disposizioni contrattuali |                    |
|relative al triennio 2016-2018 che hanno     |                    |
|previsto l'istituzione delle commissioni     |                    |
|paritetiche sui sistemi di classificazione   |                    |
|professionale nel limite di una spesa        |                    |
|complessiva non superiore allo 0,55 per cento|                    |
|del monte salari 2018 relativo al predetto   |                    |
|personale. Per il corrispondente personale   |                    |
|dipendente da amministrazioni, istituzioni ed|                    |
|enti pubblici diversi dall'amministrazione   |                    |
|statale, alle finalita' di cui al primo      |                    |
|periodo si provvede mediante integrazione, a |                    |
|carico dei rispettivi bilanci, delle risorse |                    |
|relative ai contratti collettivi nazionali di|                    |
|lavoro 2019-2021 definite ai sensi           |                    |
|dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto|                    |
|legislativo n. 165 del 2001, secondo gli     |                    |
|indirizzi impartiti dai relativi comitati di |                    |
|settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2,  |                    |
|dello stesso decreto legislativo n. 165 del  |                    |
|2001, nei limiti della medesima percentuale  |                    |
|del monte salari 2018 di cui al primo        |                    |
|periodo.                                     |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|613. Al fine di conseguire l'obiettivo di una|Fondo per la        |
|piena formazione digitale, ecologica e       |formazione dei      |
|amministrativa dei dipendenti della pubblica |dipendenti pubblici |
|amministrazione, e' istituito nello stato di |                    |
|previsione del Ministero dell'economia e     |                    |
|delle finanze, per il successivo             |                    |
|trasferimento al bilancio autonomo della     |                    |
|Presidenza del Consiglio dei ministri, un    |                    |
|apposito fondo per la formazione con una     |                    |
|dotazione iniziale di 50 milioni di euro     |                    |
|annui a decorrere dall'anno 2022.            |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|614. Al fine di adeguare l'organico della    |Incremento del ruolo|
|magistratura ordinaria alle sempre piu'      |organico della      |
|gravose attivita' connesse alla protezione   |magistratura        |
|internazionale, alla sorveglianza per        |                    |
|l'esecuzione delle pene nonche' alle funzioni|                    |
|di legittimita' in ragione delle competenze  |                    |
|relative alla Procura europea, il ruolo      |                    |
|organico del personale della magistratura    |                    |
|ordinaria e' aumentato complessivamente di 82|                    |
|unita'. La tabella B allegata alla legge 5   |                    |
|marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata      |                    |
|dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge |                    |
|24 agosto 2021, n. 118, convertito, con      |                    |
|modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021,  |                    |
|n. 147, e' sostituita dalla tabella B di cui |                    |
|all'allegato 9 annesso alla presente legge.  |                    |
|Il Ministero della giustizia e' autorizzato a|                    |
|bandire nel corso dell'anno 2022 le procedure|                    |
|concorsuali di reclutamento finalizzate      |                    |
|all'assunzione, nell'anno 2023, delle unita' |                    |
|di personale di magistratura di cui al       |                    |
|presente comma.                              |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|615. Per l'attuazione delle disposizioni di  |                    |
|cui al comma 614 e' autorizzata la spesa nel |                    |
|limite di euro 5.777.557 per l'anno 2023, di |                    |
|euro 6.908.200 per l'anno 2024, di euro      |                    |
|7.555.182 per l'anno 2025, di euro 7.703.931 |                    |
|per l'anno 2026, di euro 9.625.139 per l'anno|                    |
|2027, di euro 9.831.582 per l'anno 2028, di  |                    |
|euro 10.008.533 per l'anno 2029, di euro     |                    |
|10.214.976 per l'anno 2030, di euro          |                    |
|10.391.927 per l'anno 2031 e di euro         |                    |
|10.598.370 a decorrere dall'anno 2032.       |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|616. Il Ministero della giustizia e'         |Assunzione di       |
|autorizzato nell'anno 2022, in aggiunta alle |magistrati ordinari |
|facolta' assunzionali previste dalla         |vincitori di        |
|normativa vigente, ad assumere magistrati    |concorso            |
|ordinari vincitori di concorso gia' bandito  |                    |
|alla data di entrata in vigore della presente|                    |
|legge, nei limiti della vigente dotazione    |                    |
|organica. A tal fine e' autorizzata la spesa |                    |
|nel limite di euro 1.761.450 per l'anno 2022,|                    |
|di euro 12.636.951 per l'anno 2023, di euro  |                    |
|13.820.454 per l'anno 2024, di euro          |                    |
|14.092.556 per l'anno 2025, di euro          |                    |
|17.606.962 per l'anno 2026, di euro          |                    |
|17.984.601 per l'anno 2027, di euro          |                    |
|18.308.292 per l'anno 2028, di euro          |                    |
|18.685.931 per l'anno 2029, di euro          |                    |
|19.009.622 per l'anno 2030 e di euro         |                    |
|19.387.262 a decorrere dall'anno 2031.       |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|617. All'articolo 9 della legge 6 luglio     |Funzionamento della |
|2012, n. 96, dopo il comma 3 e' inserito il  |Commissione di      |
|seguente:                                    |garanzia degli      |
|     «3-bis. La gestione finanziaria della   |statuti e per la    |
|Commissione si svolge in base al bilancio di |trasparenza e il    |
|previsione approvato dalla Commissione       |controllo dei       |
|medesima entro il 31 dicembre dell'anno      |rendiconti dei      |
|precedente a quello cui il bilancio si       |partiti politici    |
|riferisce. Il rendiconto della gestione      |                    |
|finanziaria e' approvato entro il 30 aprile  |                    |
|dell'anno successivo. Il bilancio di         |                    |
|previsione e il rendiconto della gestione    |                    |
|finanziaria sono pubblicati nella sezione    |                    |
|relativa alla Commissione del sito internet  |                    |
|del Parlamento italiano. Per l'esercizio     |                    |
|delle funzioni ordinarie della Commissione e'|                    |
|autorizzata la spesa complessiva di 60.000   |                    |
|euro a decorrere dall'anno 2022, da ripartire|                    |
|in egual misura ad integrazione del          |                    |
|finanziamento di ciascuna Camera».           |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|618. Al fine di favorire lo snellimento delle|                    |
|procedure e la semplificazione degli         |                    |
|adempimenti di competenza della Commissione  |                    |
|di garanzia degli statuti e per la           |                    |
|trasparenza e il controllo dei rendiconti dei|                    |
|partiti politici, all'articolo 5 del         |                    |
|decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,      |                    |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 21|                    |
|febbraio 2014, n. 13, sono apportate le      |                    |
|seguenti modificazioni:                      |                    |
|     a) al comma 3:                          |                    |
|      1) al primo periodo, dopo le parole:   |                    |
|«alla Presidenza della Camera dei deputati»  |                    |
|sono inserite le seguenti: «, con le         |                    |
|modalita' stabilite dalla stessa Presidenza,»|                    |
|e le parole: «, e la relativa documentazione |                    |
|contabile» sono soppresse;                   |                    |
|      2) al quarto periodo, le parole:       |                    |
|«contestualmente alla sua trasmissione, anche|                    |
|tramite PEC, alla Presidenza della Camera»   |                    |
|sono soppresse;                              |                    |
|      3) e' aggiunto, in fine, il seguente   |                    |
|periodo: «La documentazione contabile        |                    |
|relativa ai finanziamenti e ai contributi di |                    |
|cui al presente comma, ricevuti nell'anno    |                    |
|solare precedente, e' trasmessa alla         |                    |
|Commissione di cui all'articolo 9 della legge|                    |
|6 luglio 2012, n. 96, entro il termine di cui|                    |
|al secondo periodo del comma 4 del medesimo  |                    |
|articolo 9».                                 |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|619. In aggiunta a quanto previsto           |Trattamenti         |
|dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge |accessori e istituti|
|30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con    |normativi per i     |
|modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, |dirigenti delle     |
|n. 8, e' autorizzata la spesa di 10 milioni  |Forze di polizia e  |
|di euro a decorrere dall'anno 2022, destinati|delle Forze armate  |
|al personale di cui all'articolo 46, commi 3 |                    |
|e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, |                    |
|n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le  |                    |
|predette risorse aggiuntive incrementano     |                    |
|quelle di ciascuna Forza di polizia e delle  |                    |
|Forze armate in misura proporzionale alla    |                    |
|ripartizione operata, per l'anno 2020,       |                    |
|dall'articolo 3 del decreto del Presidente   |                    |
|del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018,    |                    |
|pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107   |                    |
|del 10 maggio 2018, adottato ai sensi        |                    |
|dell'articolo 1, comma 680, della legge 27   |                    |
|dicembre 2017, n. 205.                       |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|620. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  |Proroga Operazione  |
|2020, n. 178, sono apportate e seguenti      |«Strade sicure»     |
|modificazioni:                               |«Strade sicure»     |
|     a) al comma 1023, le parole: «31        |                    |
|dicembre 2022» sono sostituite dalle         |                    |
|seguenti: «31 dicembre 2023»;                |                    |
|     b) al comma 1024, le parole: «e di euro |                    |
|141.521.230 per l'anno 2022» sono sostituite |                    |
|dalle seguenti: «, di euro 149.721.230 per   |                    |
|l'anno 2022 e di euro 137.070.683 per l'anno |                    |
|2023» e le parole: «e, per l'anno 2022, di   |                    |
|euro 139.050.547 e di euro 2.470.683,        |                    |
|rispettivamente, per il personale di cui al  |                    |
|medesimo comma 74 e per il personale di cui  |                    |
|al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del    |                    |
|decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con|                    |
|modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009»  |                    |
|sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno|                    |
|2022, di euro 147.250.547 e di euro          |                    |
|2.470.683, rispettivamente, per il personale |                    |
|di cui al medesimo comma 74 e per il         |                    |
|personale di cui al medesimo comma 75        |                    |
|dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del |                    |
|2009, convertito, con modificazioni, dalla   |                    |
|legge n. 102 del 2009, e, per l'anno 2023, di|                    |
|euro 134.600.000 e di euro 2.470.683,        |                    |
|rispettivamente, per il personale di cui al  |                    |
|medesimo comma 74 e per il personale di cui  |                    |
|al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del    |                    |
|decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con|                    |
|modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009». |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|621. Al fine di garantire e sostenere la     |Proroga del         |
|prosecuzione, da parte delle Forze armate,   |contingente di 753  |
|dello svolgimento dei maggiori compiti       |unita' aggiuntive   |
|connessi al contenimento della diffusione del|militari            |
|virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753     |dell'operazione     |
|unita' di personale di cui all'articolo 22,  |"Strade sicure"     |
|comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.|                    |
|34, convertito, con modificazioni, dalla     |                    |
|legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente|                    |
|prorogato fino al 31 marzo 2022. A tal fine  |                    |
|e' autorizzata, per l'anno 2022, la spesa    |                    |
|complessiva di euro 7.517.801, di cui euro   |                    |
|1.875.015 per il pagamento delle prestazioni |                    |
|di lavoro straordinario ed euro 5.642.786 per|                    |
|gli altri oneri connessi all'impiego del     |                    |
|personale.                                   |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|622. All'articolo 110 del decreto-legge 14   |                    |
|agosto 2020, n. 104, convertito, con         |                    |
|modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  |                    |
|n. 126, dopo il comma 8-bis sono inseriti i  |                    |
|seguenti:                                    |                    |
|     «8-ter. La deduzione ai fini delle      |                    |
|imposte sui redditi e dell'imposta regionale |                    |
|sulle attivita' produttive del maggior valore|                    |
|imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle|                    |
|attivita' immateriali le cui quote di        |                    |
|ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del |                    |
|testo unico delle imposte sui redditi, di cui|                    |
|al decreto del Presidente della Repubblica 22|                    |
|dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in    |                    |
|misura non superiore ad un diciottesimo del  |                    |
|costo o del valore, e' effettuata, in ogni   |                    |
|caso, in misura non superiore, per ciascun   |                    |
|periodo d'imposta, a un cinquantesimo di     |                    |
|detto importo. Nel caso di cessione a titolo |                    |
|oneroso, di assegnazione ai soci o di        |                    |
|destinazione a finalita' estranee            |                    |
|all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo |                    |
|personale o familiare dell'imprenditore o nel|Modifiche alla      |
|caso di eliminazione dal complesso           |disciplina della    |
|produttivo, l'eventuale minusvalenza e'      |rivalutazione dei   |
|deducibile, fino a concorrenza del valore    |beni e del          |
|residuo del maggior valore di cui al primo   |riallineamento dei  |
|periodo, in quote costanti per il residuo    |valori fiscali      |
|periodo di ammortamento come determinato ai  |                    |
|sensi dello stesso primo periodo. Per        |                    |
|l'avente causa la quota di costo riferibile  |                    |
|al residuo valore ammortizzabile del maggior |                    |
|valore di cui al primo periodo, al netto     |                    |
|dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante|                    |
|causa ai sensi del secondo periodo, e'       |                    |
|ammessa in deduzione in quote costanti per il|                    |
|residuo periodo di ammortamento.             |                    |
|     8-quater. In deroga alle disposizioni di|                    |
|cui al comma 8-ter, e' possibile effettuare  |                    |
|la deduzione del maggior valore imputato in  |                    |
|misura non superiore, per ciascun periodo    |                    |
|d'imposta, a un diciottesimo di detto        |                    |
|importo, mediante il versamento di un'imposta|                    |
|sostitutiva delle imposte sui redditi e      |                    |
|dell'imposta regionale sulle attivita'       |                    |
|produttive e di eventuali addizionali nella  |                    |
|misura corrispondente a quella stabilita     |                    |
|dall'articolo 176, comma 2-ter, del citato   |                    |
|testo unico delle imposte sui redditi, di cui|                    |
|al decreto del Presidente della Repubblica n.|                    |
|917 del 1986, al netto dell'imposta          |                    |
|sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 |                    |
|del presente articolo, da effettuare in un   |                    |
|massimo di due rate di pari importo di cui la|                    |
|prima con scadenza entro il termine previsto |                    |
|per il versamento a saldo delle imposte sui  |                    |
|redditi relativo al periodo d'imposta        |                    |
|successivo a quello con riferimento al quale |                    |
|la rivalutazione e' eseguita e la seconda con|                    |
|scadenza entro il termine previsto per il    |                    |
|versamento a saldo delle imposte sui redditi |                    |
|relative al periodo d'imposta successivo».   |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|623. In deroga all'articolo 3 della legge 27 |                    |
|luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al  |                    |
|comma 622 hanno effetto a decorrere          |                    |
|dall'esercizio successivo a quello con       |                    |
|riferimento al quale la rivalutazione e il   |                    |
|riallineamento sono eseguiti.                |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|624. I soggetti che, alla data di entrata in |                    |
|vigore della presente legge, hanno provveduto|                    |
|al versamento delle imposte sostitutive ai   |                    |
|sensi del comma 6 dell'articolo 110 del      |                    |
|decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,        |                    |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 13|                    |
|ottobre 2020, n. 126, hanno facolta' di      |                    |
|revocare, anche parzialmente, l'applicazione |                    |
|della disciplina fiscale del citato articolo |                    |
|110, secondo modalita' e termini da adottare |                    |
|con provvedimento del direttore dell'Agenzia |                    |
|delle entrate. La revoca costituisce titolo  |                    |
|per il rimborso ovvero per l'utilizzo in     |                    |
|compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del |                    |
|decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,   |                    |
|dell'importo delle imposte sostitutive       |                    |
|versate, secondo modalita' e termini da      |                    |
|adottare con il medesimo provvedimento del   |                    |
|direttore dell'Agenzia delle entrate di cui  |                    |
|al primo periodo.                            |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|625. All'articolo 208, comma 1, del testo    |Disposizioni in     |
|unico di cui al decreto del Presidente della |materia di recupero |
|Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono      |del Contributo      |
|apportate le seguenti modificazioni:         |unificato           |
|     a) alla lettera a), la parola: «,       |                    |
|contabile» e' soppressa;                     |                    |
|     b) dopo la lettera b) e' aggiunta la    |                    |
|seguente:                                    |                    |
|     «b-bis) in tutte le altre ipotesi e'    |                    |
|quello incardinato presso la Corte d'appello |                    |
|di Roma.».                                   |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|626. Gli importi da iscrivere nei fondi      |Fondo per il        |
|speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter,|finanziamento dei   |
|lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. |provvedimenti       |
|196, per il finanziamento dei provvedimenti  |legislativi - parte |
|legislativi che si prevede possano essere    |corrente e conto    |
|approvati nel triennio 2022-2024, sono       |capitale            |
|determinati, per ciascuno degli anni 2022,   |                    |
|2023 e 2024, nelle misure indicate dalle     |                    |
|tabelle A e B allegate alla presente legge.  |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|627. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma   |Incremento del Fondo|
|200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e'|per esigenze        |
|incrementato di euro 11.681.894 per l'anno   |indifferibili       |
|2022, di euro 105.458.016 per l'anno 2023, di|                    |
|euro 149.463.318 per l'anno 2024, di euro    |                    |
|125.854.690 per l'anno 2025, di euro         |                    |
|55.021.224 per l'anno 2026, di euro          |                    |
|167.603.407 per l'anno 2027, di euro         |                    |
|244.497.575 per l'anno 2028, di euro         |                    |
|323.897.575 per l'anno 2029, di euro         |                    |
|361.797.575 per l'anno 2030, di euro         |                    |
|361.797.575 per l'anno 2031, di euro         |                    |
|361.797.575 per l'anno 2032, di euro         |                    |
|390.097.575 per l'anno 2033, di euro         |                    |
|390.097.575 per l'anno 2034, di euro         |                    |
|390.097.575 per l'anno 2035 e di euro        |                    |
|388.397.575 a decorrere dall'anno 2036.      |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|628. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  |Incremento del Fondo|
|2020, n. 178, il comma 1037 e' sostituito dal|di rotazione per    |
|seguente:                                    |l'attuazione del    |
|     «1037. Per l'attuazione del programma   |Next Generation     |
|Next Generation EU e' istituito, nello stato |EU-Italia           |
|di previsione del Ministero dell'economia e  |                    |
|delle finanze, quale anticipazione rispetto  |                    |
|ai contributi provenienti dall'Unione        |                    |
|europea, il Fondo di rotazione per           |                    |
|l'attuazione del Next Generation EU-Italia,  |                    |
|con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro|                    |
|per l'anno 2021, di 50.307,4 milioni di euro |                    |
|per l'anno 2022 e di 53.623 milioni di euro  |                    |
|per l'anno 2023».                            |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|629. Ai fini dell'attuazione di interventi   |Disposizioni in     |
|tesi alla riforma della disciplina della     |materia di          |
|magistratura onoraria in funzione            |magistratura        |
|dell'efficienza del sistema giustizia,       |onoraria            |
|attraverso misure coerenti con le            |                    |
|sollecitazioni sovranazionali e nel rispetto |                    |
|dei limiti imposti dall'ordinamento interno, |                    |
|al decreto legislativo 13 luglio 2017, n.    |                    |
|116, sono apportate le seguenti              |                    |
|modificazioni:                               |                    |
|     a) l'articolo 29 e' sostituito dal      |                    |
|seguente:                                    |                    |
|     «Art. 29. - (Contingente ad esaurimento |                    |
|dei magistrati onorari in servizio) - 1. I   |                    |
|magistrati onorari in servizio alla data di  |                    |
|entrata in vigore del presente decreto       |                    |
|possono essere confermati a domanda sino al  |                    |
|compimento del settantesimo anno di eta'.    |                    |
|     2. I magistrati onorari in servizio alla|                    |
|data di entrata in vigore del presente       |                    |
|decreto che non accedano alla conferma, tanto|                    |
|nell'ipotesi di mancata presentazione della  |                    |
|domanda, quanto in quella di mancato         |                    |
|superamento della procedura valutativa di cui|                    |
|al comma 3, hanno diritto, salva la facolta' |                    |
|di rifiuto, ad un'indennita' pari,           |                    |
|rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle|                    |
|ritenute fiscali, per ciascun anno di        |                    |
|servizio nel corso del quale il magistrato   |                    |
|sia stato impegnato in udienza per almeno    |                    |
|ottanta giornate, e ad euro 1.500 al lordo   |                    |
|delle ritenute fiscali, per ciascun anno di  |                    |
|servizio prestato nel corso del quale il     |                    |
|magistrato sia stato impegnato in udienza per|                    |
|meno di ottanta giornate, e comunque nel     |                    |
|limite complessivo procapite di euro 50.000  |                    |
|al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio |                    |
|prestato per periodi superiori a sei mesi, ai|                    |
|fini del calcolo dell'indennita' dovuta ai   |                    |
|sensi del periodo precedente, e' parificato  |                    |
|ad un anno. La percezione dell'indennita'    |                    |
|comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa  |                    |
|di qualsivoglia natura conseguente al        |                    |
|rapporto onorario cessato.                   |                    |
|     3. Ai fini della conferma di cui al     |                    |
|comma 1, il Consiglio superiore della        |                    |
|magistratura procede con delibera ad indire  |                    |
|tre distinte procedure valutative da tenere  |                    |
|con cadenza annuale nel triennio 2022-2024.  |                    |
|Esse riguardano i magistrati onorari in      |                    |
|servizio che rispettivamente, alla data di   |                    |
|entrata in vigore del presente decreto,      |                    |
|abbiano maturato:                            |                    |
|     a) oltre 16 anni di servizio;           |                    |
|     b) tra i 12 e i 16 anni di servizio;    |                    |
|     c) meno di 12 anni di servizio.         |                    |
|     4. Le procedure valutative di cui al    |                    |
|comma 3 consistono in un colloquio orale,    |                    |
|della durata massima di 30 minuti, relativo  |                    |
|ad un caso pratico vertente sul diritto      |                    |
|civile sostanziale e processuale ovvero sul  |                    |
|diritto penale sostanziale e processuale, in |                    |
|base al settore in cui i candidati hanno     |                    |
|esercitato, in via esclusiva o comunque      |                    |
|prevalente, le funzioni giurisdizionali      |                    |
|onorarie. Le procedure valutative si svolgono|                    |
|su base circondariale. La commissione di     |                    |
|valutazione e' composta dal presidente del   |                    |
|tribunale o da un suo delegato, da un        |                    |
|magistrato che abbia conseguito almeno la    |                    |
|seconda valutazione di professionalita'      |                    |
|designato dal Consiglio giudiziario e da un  |                    |
|avvocato iscritto all'albo speciale dei      |                    |
|patrocinanti dinanzi alle magistrature       |                    |
|superiori designato dal Consiglio            |                    |
|dell'Ordine. Le funzioni di segretario di    |                    |
|ciascuna commissione sono esercitate da      |                    |
|personale amministrativo in servizio presso  |                    |
|l'amministrazione della giustizia, purche' in|                    |
|possesso di qualifica professionale per la   |                    |
|quale e' richiesta almeno la laurea          |                    |
|triennale. I segretari sono designati dal    |                    |
|presidente della corte d'appello nell'ambito |                    |
|del cui distretto insistono i circondari ove |                    |
|sono costituite le commissioni e individuati |                    |
|tra il personale che presta servizio nel     |                    |
|distretto. Nei circondari in cui le domande  |                    |
|di conferma superano il numero di novantanove|                    |
|sono costituite piu' commissioni di          |                    |
|valutazione, in proporzione al numero dei    |                    |
|candidati, in modo tale che ogni commissione |                    |
|possa esaminare almeno cinquanta candidati.  |                    |
|Le misure organizzative necessarie per       |                    |
|l'espletamento delle procedure valutative    |                    |
|sono determinate con decreto del Ministro    |                    |
|della giustizia, sentito il Consiglio        |                    |
|superiore della magistratura, da adottare    |                    |
|entro sessanta giorni dalla data di entrata  |                    |
|in vigore della presente disposizione. Con   |                    |
|tale decreto sono fornite le indicazioni     |                    |
|relative ai termini di presentazione delle   |                    |
|domande, alla data di inizio delle procedure,|                    |
|alle modalita' di sorteggio per              |                    |
|l'espletamento del colloquio orale, alla     |                    |
|pubblicita' delle sedute di esame,           |                    |
|all'accesso e alla permanenza nelle sedi di  |                    |
|esame, nonche' alle prescrizioni imposte ai  |                    |
|fini della prevenzione e protezione dal      |                    |
|rischio del contagio da COVID-19. Ai         |                    |
|componenti e al segretario delle commissioni |                    |
|e' corrisposto un gettone di presenza di euro|                    |
|70 per ciascuna seduta dalla durata minima di|                    |
|due ore alla quale abbiano partecipato.      |                    |
|     5. La domanda di partecipazione alle    |                    |
|procedure valutative di cui al comma 3       |                    |
|comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa  |                    |
|di qualsivoglia natura conseguente al        |                    |
|rapporto onorario pregresso, salvo il diritto|                    |
|all'indennita' di cui al comma 2 in caso di  |                    |
|mancata conferma.                            |                    |
|     6. I magistrati onorari confermati,     |                    |
|entro il termine di trenta giorni dalla      |                    |
|comunicazione dell'esito della procedura     |                    |
|valutativa di cui al comma 3, possono optare |                    |
|per il regime di esclusivita' delle funzioni |                    |
|onorarie. In tale ipotesi ai magistrati      |                    |
|onorari confermati e' corrisposto un compenso|                    |
|parametrato allo stipendio e alla tredicesima|                    |
|mensilita', spettanti alla data del 31       |                    |
|dicembre 2021 al personale amministrativo    |                    |
|giudiziario di Area III, posizione economica |                    |
|F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente,   |                    |
|del numero di anni di servizio maturati di   |                    |
|cui al comma 2, in applicazione del contratto|                    |
|collettivo nazionale di lavoro relativo al   |                    |
|personale del comparto o funzioni centrali,  |                    |
|con esclusione degli incrementi previsti per |                    |
|tali voci dai contratti collettivi nazionali |                    |
|di lavoro successivi al triennio 2019-2021.  |                    |
|E' inoltre corrisposta un'indennita'         |                    |
|giudiziaria in misura pari al doppio         |                    |
|dell'indennita' di amministrazione spettante |                    |
|al personale amministrativo giudiziario di   |                    |
|cui al periodo precedente e non sono dovute  |                    |
|le voci retributive accessorie connesse al   |                    |
|lavoro straordinario e quelle alimentate     |                    |
|dalle risorse che confluiscono nel fondo     |                    |
|risorse decentrate. Il trattamento economico |                    |
|di cui al presente comma non e' cumulabile   |                    |
|con i redditi di pensione e da lavoro        |                    |
|autonomo e dipendente. Ai magistrati onorari |                    |
|confermati che optano per il regime di       |                    |
|esclusivita' delle funzioni onorarie non si  |                    |
|applicano le disposizioni di cui all'articolo|                    |
|1, comma 3, del presente decreto e si applica|                    |
|l'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario,  |                    |
|di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.  |                    |
|12.                                          |                    |
|     7. Ai magistrati onorari confermati che |                    |
|non esercitano l'opzione di cui al comma 6 e'|                    |
|corrisposto un compenso parametrato allo     |                    |
|stipendio e alla tredicesima mensilita',     |                    |
|spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al  |                    |
|personale amministrativo giudiziario di Area |                    |
|III, posizione economica F3, F2 e F1, in     |                    |
|funzione, rispettivamente, del numero di anni|                    |
|di servizio maturati di cui al comma 2, in   |                    |
|applicazione del contratto collettivo        |                    |
|nazionale di lavoro richiamato al comma 6,   |                    |
|con esclusione degli incrementi previsti per |                    |
|tali voci dai contratti collettivi nazionali |                    |
|di lavoro successivi al triennio 2019-2021.  |                    |
|E' inoltre corrisposta un'indennita'         |                    |
|giudiziaria in misura pari all'indennita' di |                    |
|amministrazione spettante al personale       |                    |
|amministrativo giudiziario di cui al periodo |                    |
|precedente e non sono dovute le voci         |                    |
|retributive accessorie connesse al lavoro    |                    |
|straordinario e quelle alimentate dalle      |                    |
|risorse che confluiscono nel fondo risorse   |                    |
|decentrate. Si applicano, in quanto          |                    |
|compatibili, le disposizioni di cui          |                    |
|all'articolo 1, comma 3, del presente        |                    |
|decreto, con esclusivo riferimento allo      |                    |
|svolgimento dell'incarico in modo da         |                    |
|assicurare il contestuale espletamento di    |                    |
|ulteriori attivita' lavorative o             |                    |
|professionali.                               |                    |
|     8. Ai magistrati onorari e' riconosciuto|                    |
|il buono pasto nella misura spettante al     |                    |
|personale dell'amministrazione giudiziaria,  |                    |
|per ogni udienza che si protragga per un     |                    |
|numero di ore superiore a sei, come          |                    |
|risultante da specifica attestazione del     |                    |
|dirigente dell'ufficio giudiziario.          |                    |
|     9. I magistrati onorari in servizio alla|                    |
|data di entrata in vigore del presente       |                    |
|decreto cessano dal servizio qualora non     |                    |
|presentino domanda di partecipazione alla    |                    |
|procedura valutativa di cui al comma 3»;     |                    |
|     b) all'articolo 30, comma 1, alinea, le |                    |
|parole: «15 agosto 2025» sono sostituite     |                    |
|dalle seguenti: «raggiungimento del limite di|                    |
|permanenza in servizio»;                     |                    |
|     c) l'articolo 31 e' sostituito dal      |                    |
|seguente:                                    |                    |
|     «Art. 31. - (Indennita' spettante ai    |                    |
|magistrati onorari in servizio) - 1. Ai      |                    |
|giudici di pace, ai giudici onorari di       |                    |
|tribunale e ai vice procuratori onorari in   |                    |
|servizio alla data di entrata in vigore del  |                    |
|presente decreto continuano ad applicarsi,   |                    |
|sino alla conferma di cui all'articolo 29, i |                    |
|criteri di liquidazione delle indennita'     |                    |
|previsti dalle disposizioni di cui           |                    |
|all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991,|                    |
|n. 374, per i giudici di pace, e             |                    |
|dall'articolo 4 del decreto legislativo 28   |                    |
|luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di|                    |
|tribunale e per i vice procuratori onorari»; |                    |
|     d) all'articolo 32, il comma 1 e'       |                    |
|abrogato.                                    |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|630. Nelle more della conclusione delle      |                    |
|procedure valutative di cui al comma 3       |                    |
|dell'articolo 29 del decreto legislativo n.  |                    |
|116 del 2017, non trovano applicazione le    |                    |
|disposizioni di cui al decreto del Ministro  |                    |
|della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato |                    |
|nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo  |                    |
|2018, emanato ai sensi dell'articolo 3 del   |                    |
|decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, e|                    |
|la dotazione organica dei giudici onorari di |                    |
|pace e dei vice procuratori onorari e'       |                    |
|fissata in complessive 6.000 unita'. La      |                    |
|predetta dotazione organica sara'            |                    |
|rideterminata, con le medesime modalita' di  |                    |
|cui al predetto articolo 3, nei limiti delle |                    |
|risorse finanziarie disponibili a            |                    |
|legislazione vigente.                        |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|631. Ai magistrati onorari confermati che non|                    |
|esercitano l'opzione di cui all'articolo 29, |                    |
|comma 6, del decreto legislativo 13 luglio   |                    |
|2017, n. 116, si applicano in quanto         |                    |
|compatibili le disposizioni in materia       |                    |
|previdenziale di cui all'articolo 1, commi   |                    |
|7-ter e 7-quater, del decreto-legge 9 giugno |                    |
|2021, n. 80, convertito, con modificazioni,  |                    |
|dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.           |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|632. Per l'espletamento delle procedure      |                    |
|valutative di cui all'articolo 29, comma 3,  |                    |
|del decreto legislativo n. 116 del 2017, e'  |                    |
|autorizzata la spesa di euro 181.440 per     |                    |
|l'anno 2022, di euro 41.160 per l'anno 2023 e|                    |
|di euro 117.040 per l'anno 2024.             |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|633. Per l'attuazione delle ulteriori        |                    |
|disposizioni di cui ai commi da 629 a 632 e' |                    |
|autorizzata la spesa di euro 22.837.626 per  |                    |
|l'anno 2023, di euro 58.620.460 per l'anno   |                    |
|2024, di euro 83.465.327 per l'anno 2025, di |                    |
|euro 78.354.830 per l'anno 2026, di euro     |                    |
|76.339.247 per l'anno 2027, di euro          |                    |
|70.021.054 per l'anno 2028, di euro          |                    |
|67.513.176 per l'anno 2029, di euro          |                    |
|59.733.715 per l'anno 2030, di euro          |                    |
|57.811.056 per l'anno 2031 e di euro         |                    |
|46.631.375 a decorrere dall'anno 2032.       |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|634. Nello stato di previsione del Ministero |Fondo per la        |
|dell'economia e delle finanze e' istituito un|regolazione         |
|apposito fondo, con una dotazione di 4.300   |contabile delle     |
|milioni di euro per l'anno 2022, di 4.500    |sovvenzioni della   |
|milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 |tesoreria dello     |
|e 2024, di 3.000 milioni di euro annui per   |Stato a Poste       |
|ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, di     |italiane Spa        |
|1.000 milioni di euro per l'anno 2031 e di   |                    |
|1.320,629 milioni di euro per l'anno 2032,   |                    |
|destinato alla sistemazione contabile delle  |                    |
|partite iscritte al conto sospeso, derivanti |                    |
|dal pagamento tramite il canale postale delle|                    |
|pensioni gestite dall'INPS mediante il       |                    |
|ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai    |                    |
|sensi dell'articolo 16, terzo comma, della   |                    |
|legge 12 agosto 1974, n. 370. Al fine di     |                    |
|accelerare l'estinzione delle partite        |                    |
|iscritte al conto sospeso, le medesime       |                    |
|risorse sono assegnate direttamente          |                    |
|all'Istituto cui e' affidato il servizio di  |                    |
|tesoreria dello Stato, il quale provvede alle|                    |
|relative sistemazioni fornendo all'INPS e al |                    |
|Ministero dell'economia e delle finanze ogni |                    |
|elemento informativo utile delle operazioni  |                    |
|effettuate di individuazione e regolazione di|                    |
|ciascuna partita.                            |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|635. A seguito dell'avvenuta regolazione     |                    |
|contabile di cui al comma 634, l'INPS e'     |                    |
|autorizzato a contabilizzare nel proprio     |                    |
|bilancio la riduzione graduale del debito nei|                    |
|confronti della tesoreria statale. Con la    |                    |
|procedura di cui all'articolo 14 della legge |                    |
|7 agosto 1990, n. 241, sono definiti i       |                    |
|criteri e le gestioni previdenziali a cui    |                    |
|attribuire le regolazioni contabili.         |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|636. All'articolo 35, comma 8, del           |Proroga del termine |
|decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,         |di sospensione del  |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 24|sistema di tesoreria|
|marzo 2012, n. 27, le parole: «31 dicembre   |unica mista         |
|2021» sono sostituite dalle seguenti: «31    |                    |
|dicembre 2025».                              |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|637. All'articolo 1, comma 289-bis, secondo  |                    |
|periodo, della legge 27 dicembre 2019, n.    |                    |
|160, le parole: «per ciascuno degli anni 2021|                    |
|e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per |                    |
|l'anno 2021».                                |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|638. All'articolo 1, comma 289-ter, secondo  |                    |
|periodo, della legge 27 dicembre 2019, n.    |                    |
|160, le parole: «per ciascuno degli anni 2021|                    |
|e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per |Conclusione del     |
|l'anno 2021».                                |programma cashback  |
+---------------------------------------------+                    |
|639. All'articolo 1, comma 290, della legge  |                    |
|27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per gli|                    |
|anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle      |                    |
|seguenti: «per l'anno 2021».                 |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|640. Il programma di attribuzione di rimborsi|                    |
|in denaro per acquisti effettuati mediante   |                    |
|l'utilizzo di strumenti di pagamento         |                    |
|elettronici, disciplinato dal regolamento di |                    |
|cui al decreto del Ministro dell'economia e  |                    |
|delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si   |                    |
|conclude il 31 dicembre 2021, ferma restando |                    |
|la sospensione del programma per il periodo  |                    |
|di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b),  |                    |
|del medesimo regolamento. All'articolo 6,    |                    |
|comma 2, del regolamento di cui al decreto   |                    |
|del Ministro dell'economia e delle finanze 24|                    |
|novembre 2020, n. 156, la lettera c) e'      |                    |
|abrogata.                                    |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|641. L'articolo 8 del regolamento di cui al  |                    |
|decreto del Ministro dell'economia e delle   |                    |
|finanze 24 novembre 2020, n. 156, si applica |                    |
|esclusivamente per il periodo di cui         |                    |
|all'articolo 6, comma 2, lettera a), del     |                    |
|medesimo regolamento.                        |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|642. Le convenzioni stipulate dal Ministero  |                    |
|dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa |                    |
|e con la Concessionaria servizi assicurativi |                    |
|(Consap) Spa ai sensi dell'articolo 1, commi |                    |
|289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre   |                    |
|2019, n. 160, sono risolte, in relazione a   |                    |
|quanto disposto dai commi da 637 a 648, a    |                    |
|decorrere dal completamento delle operazioni |                    |
|di rimborso cashback e rimborso speciale, di |                    |
|cui agli articoli 6 e 8 del regolamento di   |                    |
|cui al decreto del Ministro dell'economia e  |                    |
|delle finanze 24 novembre 2020, n. 156,      |                    |
|relativamente al periodo di cui all'articolo |                    |
|6, comma 2, lettera a), del medesimo         |                    |
|regolamento. Sono, in ogni caso, fatti salvi |                    |
|gli obblighi a carico di PagoPa Spa e Consap |                    |
|Spa relativi alla gestione delle controversie|                    |
|derivanti dall'attuazione del programma      |                    |
|cashback, come disciplinati dalle predette   |                    |
|convenzioni stipulate dal Ministero          |                    |
|dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa |                    |
|e Consap Spa.                                |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|643. Sono abrogate tutte le disposizioni del |                    |
|regolamento di cui al decreto del Ministro   |                    |
|dell'economia e delle finanze 24 novembre    |                    |
|2020, n. 156, e del decreto-legge 25 maggio  |                    |
|2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  |                    |
|dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,          |                    |
|incompatibili con le disposizioni dei commi  |                    |
|da 637 a 648.                                |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|644. Al fine dell'applicazione delle         |                    |
|disposizioni di cui al comma 642 e' istituito|                    |
|nello stato di previsione del Ministero      |                    |
|dell'economia e delle finanze un apposito    |                    |
|fondo con una dotazione di 3 milioni di euro |                    |
|per l'anno 2022.                             |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|645. Al fine di promuovere l'occupazione     |Sgravio contributivo|
|giovanile, per l'anno 2022, per i contratti  |apprendisti         |
|di apprendistato di primo livello per la     |                    |
|qualifica e il diploma professionale, il     |                    |
|diploma di istruzione secondaria superiore e |                    |
|il certificato di specializzazione tecnica   |                    |
|superiore, stipulati nell'anno 2022, e'      |                    |
|riconosciuto ai datori di lavoro che occupano|                    |
|alle proprie dipendenze un numero di addetti |                    |
|pari o inferiore a nove uno sgravio          |                    |
|contributivo del 100 per cento con           |                    |
|riferimento alla contribuzione dovuta ai     |                    |
|sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto     |                    |
|periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.    |                    |
|296, per i periodi contributivi maturati nei |                    |
|primi tre anni di contratto, fermo restando  |                    |
|il livello di aliquota del 10 per cento per i|                    |
|periodi contributivi maturati negli anni di  |                    |
|contratto successivi al terzo.               |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|646. Il comma 330 dell'articolo 1 della legge|Collocamento fuori  |
|23 dicembre 2014, n. 190, e' abrogato.       |ruolo di docenti e  |
|                                             |dirigenti scolastici|
+---------------------------------------------+--------------------+
|647. Al fine di dare attuazione a interventi |Finanziamento del   |
|in materia di estensione dei servizi di cura |progetto pilota     |
|domiciliare per gli anziani, e' riconosciuto |della Comunita' di  |
|un contributo per gli anni 2022, 2023 e 2024 |Sant'Egidio - ACAP  |
|al progetto pilota della Comunita' di        |ONLUS, "Viva gli    |
|Sant'Egidio - ACAP ONLUS, denominato «viva   |Anziani"            |
|gli Anziani». La Comunita' di Sant'Egidio -  |                    |
|ACAP ONLUS assicura forme di raccordo con i  |                    |
|servizi sanitari e sociali competenti        |                    |
|territorialmente. Per le finalita' di cui al |                    |
|presente comma e' autorizzata la spesa di    |                    |
|euro 1.278.000 per l'anno 2022, di euro      |                    |
|2.278.000 per l'anno 2023 e di euro 2.444.816|                    |
|per l'anno 2024.                             |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|648. Al comma 23, primo periodo,             |Contratti a termine |
|dell'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio|del Ministero       |
|2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  |dell'interno        |
|dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono      |                    |
|apportate le seguenti modificazioni:         |                    |
|     a) le parole: «mesi sei» sono sostituite|                    |
|dalle seguenti: «diciotto mesi»;             |                    |
|     b) dopo le parole: «nel limite massimo  |                    |
|di spesa di 30.000.000 di euro per l'anno    |                    |
|2021» sono inserite le seguenti: «nonche' di |                    |
|20.000.000 di euro per l'anno 2022»          |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|649. L'autorizzazione di spesa di cui        |Finanziamento al    |
|all'articolo 1, comma 86, della legge 23     |Gestore             |
|dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di    |dell'infrastruttura |
|1.450 milioni di euro nell'anno 2021.        |ferroviaria         |
|                                             |nazionale           |
+---------------------------------------------+--------------------+
|650. Il fondo di cui all'articolo 1, comma   |Incremento della    |
|447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'|dotazione           |
|incrementato di 1.850 milioni di euro per    |finanziaria del     |
|l'anno 2021, da destinare all'acquisto dei   |fondo per l'acquisto|
|vaccini anti-SARS-CoV-2 e dei farmaci per la |dei vaccini anti    |
|cura dei pazienti con COVID-19.              |SARS-CoV-2 e dei    |
|                                             |farmaci per la cura |
|                                             |dei pazienti con    |
|                                             |COVID-19            |
+---------------------------------------------+--------------------+
|651. Ai fini della prosecuzione, dal 1°      |Finanziamento per il|
|agosto al 31 dicembre 2021, del dispositivo  |pagamento dei       |
|di pubblica sicurezza preordinato al         |servizi e delle     |
|contenimento del contagio da COVID-19,       |attivita' espletate |
|nonche' dello svolgimento dei maggiori       |dal personale della |
|compiti comunque connessi all'emergenza      |Polizia di Stato,   |
|epidemiologica in corso, e' autorizzata, per |dal personale delle |
|l'anno 2021, la spesa di euro 49.103.808, di |Forze armate e dal  |
|cui euro 900.558 per il pagamento dei servizi|personale delle     |
|espletati congiuntamente dal personale della |polizie locali      |
|Polizia di Stato e dal personale delle Forze |                    |
|armate, euro 1.940.625 per il pagamento degli|                    |
|altri oneri connessi all'impiego del         |                    |
|personale delle polizie locali, euro         |                    |
|15.835.500 per gli ulteriori oneri connessi  |                    |
|all'impiego del personale delle Forze di     |                    |
|polizia ed euro 30.427.125 per il pagamento  |                    |
|delle prestazioni di lavoro straordinario del|                    |
|personale delle Forze di polizia.            |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|652. Al fine di garantire il rispetto        |Finanziamento per le|
|dell'ordine e della sicurezza in ambito      |prestazioni di      |
|carcerario e far fronte al protrarsi della   |lavoro straordinario|
|situazione emergenziale connessa alla        |da parte del        |
|diffusione del COVID-19, per il periodo dal  |personale del Corpo |
|1° agosto al 31 dicembre 2021, e' autorizzata|di polizia          |
|la spesa complessiva di euro 3.948.105 per   |penitenziaria       |
|l'anno 2021 per il pagamento, anche in deroga|                    |
|ai limiti vigenti, delle prestazioni di      |                    |
|lavoro straordinario per lo svolgimento da   |                    |
|parte del personale del Corpo di polizia     |                    |
|penitenziaria di piu' gravosi compiti        |                    |
|derivanti dalle misure straordinarie poste in|                    |
|essere per il contenimento epidemiologico.   |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|653. Le disposizioni che prevedono, in       |Inapplicabilita'    |
|conseguenza dell'emergenza epidemiologica da |della verifica      |
|COVID-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia |preventiva          |
|delle entrate di contributi a fondo perduto  |dell'adempimento    |
|si interpretano nel senso che a tali         |degli obblighi di   |
|erogazioni non si applicano le disposizioni  |versamento per      |
|di cui all'articolo 48-bis del decreto del   |l'erogazione da     |
|Presidente della Repubblica 29 settembre     |parte dell'Agenzia  |
|1973, n. 602.                                |delle entrate di    |
|                                             |contributi a fondo  |
|                                             |perduto             |
+---------------------------------------------+--------------------+
|654. Agli oneri derivanti dai commi 649, 650,|Disposizioni        |
|651 e 652, pari a 3.353.051.913 euro per     |finanziarie e       |
|l'anno 2021, si provvede:                    |salvezza degli      |
|     a) quanto a 497 milioni di euro,        |effetti conseguente |
|mediante corrispondente riduzione            |all'abrogazione del |
|dell'autorizzazione di spesa di cui          |decreto-legge 10    |
|all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 |dicembre 2021, n.   |
|giugno 2021, n. 79, convertito, con          |209, recante misure |
|modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n.|urgenti finanziarie |
|112;                                         |e fiscali           |
|     b) quanto a 400 milioni di euro,        |                    |
|mediante corrispondente utilizzo del fondo   |                    |
|speciale per la riassegnazione dei residui   |                    |
|passivi perenti della spesa di parte         |                    |
|corrente, di cui all'articolo 27, comma 1,   |                    |
|della legge 31 dicembre 2009, n. 196;        |                    |
|     c) quanto a 600 milioni di euro,        |                    |
|mediante corrispondente utilizzo del fondo   |                    |
|speciale per la riassegnazione dei residui   |                    |
|passivi perenti della spesa in conto         |                    |
|capitale, di cui all'articolo 27, comma 1,   |                    |
|della legge 31 dicembre 2009, n. 196;        |                    |
|     d) quanto a 40 milioni di euro, mediante|                    |
|corrispondente riduzione del Fondo di parte  |                    |
|corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5,|                    |
|della legge 31 dicembre 2009, n. 196,        |                    |
|iscritto nello stato di previsione del       |                    |
|Ministero dell'economia e delle finanze;     |                    |
|     e) quanto a 50 milioni di euro, mediante|                    |
|corrispondente riduzione del Fondo di parte  |                    |
|capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5,|                    |
|della legge 31 dicembre 2009, n. 196,        |                    |
|iscritto nello stato di previsione del       |                    |
|Ministero dell'economia e delle finanze;     |                    |
|     f) quanto a 40 milioni di euro, mediante|                    |
|corrispondente utilizzo delle somme versate  |                    |
|all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi|                    |
|dell'articolo 148, comma 1, della legge 23   |                    |
|dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 |                    |
|ottobre 2021, non sono state riassegnate ai  |                    |
|pertinenti programmi e che sono acquisite per|                    |
|detto importo all'erario;                    |                    |
|     g) quanto a 200 milioni di euro,        |                    |
|mediante corrispondente riduzione            |                    |
|dell'autorizzazione di spesa di cui          |                    |
|all'articolo 1, comma 330, della legge 27    |                    |
|dicembre 2019, n. 160;                       |                    |
|     h) quanto a 10 milioni di euro, mediante|                    |
|corrispondente riduzione dell'autorizzazione |                    |
|di spesa di cui all'articolo 1, comma 290,   |                    |
|della legge 27 dicembre 2019, n. 160;        |                    |
|     i) quanto a 200 milioni di euro,        |                    |
|mediante utilizzo delle risorse di cui       |                    |
|all'articolo 8, comma 13, primo periodo, del |                    |
|decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,          |                    |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 21|                    |
|maggio 2021, n. 69, relative ai trattamenti  |                    |
|di cassa integrazione salariale operai       |                    |
|agricoli (CISOA);                            |                    |
|     l) quanto a 150 milioni di euro,        |                    |
|mediante utilizzo delle risorse di cui       |                    |
|all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 22|                    |
|marzo 2021, n. 41, convertito, con           |                    |
|modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.|                    |
|69;                                          |                    |
|     m) quanto a 300 milioni di euro, con le |                    |
|risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del |                    |
|decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,          |                    |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 21|                    |
|maggio 2021, n. 69, gia' nella disponibilita'|                    |
|della contabilita' speciale 1778 intestata   |                    |
|all'Agenzia delle entrate che, a tal fine,   |                    |
|provvede ad effettuare il corrispondente     |                    |
|versamento all'entrata del bilancio dello    |                    |
|Stato;                                       |                    |
|     n) quanto a 868 milioni di euro, con le |                    |
|risorse di cui all'articolo 1, comma 29, del |                    |
|decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,         |                    |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 23|                    |
|luglio 2021, n. 106, gia' nella              |                    |
|disponibilita' della contabilita' speciale   |                    |
|1778 intestata all'Agenzia delle entrate che,|                    |
|a tal fine, provvede ad effettuare il        |                    |
|corrispondente versamento all'entrata del    |                    |
|bilancio dello Stato;                        |                    |
|     o) quanto a 93 milioni di euro, mediante|                    |
|corrispondente riduzione del Fondo per la    |                    |
|compensazione degli effetti finanziari non   |                    |
|previsti a legislazione vigente conseguenti  |                    |
|all'attualizzazione di contributi            |                    |
|pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, |                    |
|del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,    |                    |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 4 |                    |
|dicembre 2008, n. 189;                       |                    |
|     p) quanto a 18,046 milioni di euro,     |                    |
|mediante corrispondente utilizzo delle       |                    |
|maggiori entrate derivanti dai commi 651 e   |                    |
|652.                                         |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|655. Ai fini dell'immediata attuazione delle |                    |
|disposizioni recate dai commi da 649 a 657,  |                    |
|il Ministro dell'economia e delle finanze e' |                    |
|autorizzato ad apportare, con propri decreti,|                    |
|le occorrenti variazioni di bilancio. Il     |                    |
|Ministero dell'economia e delle finanze, ove |                    |
|necessario, puo' disporre il ricorso ad      |                    |
|anticipazioni di tesoreria, la cui           |                    |
|regolarizzazione e' effettuata con           |                    |
|l'emissione di ordini di pagamento sui       |                    |
|pertinenti capitoli di spesa.                |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|656. Il decreto-legge 10 dicembre 2021, n.   |                    |
|209, e' abrogato. Restano validi gli atti e i|                    |
|provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli|                    |
|effetti prodottisi ed i rapporti giuridici   |                    |
|sorti sulla base del medesimo decreto-legge  |                    |
|10 dicembre 2021, n. 209.                    |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|657. Le disposizioni di cui ai commi da 649 a|                    |
|656 entrano in vigore il giorno stesso della |                    |
|pubblicazione della presente legge nella     |                    |
|Gazzetta Ufficiale.                          |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|658. In considerazione del significativo     |Finanziamento per il|
|impatto collegato all'emergenza              |sostegno economico  |
|epidemiologica da COVID-19 e delle esigenze  |alle imprese del    |
|di tutela e rilancio della filiera produttiva|settore tessile del |
|del distretto industriale pratese, e'        |distretto           |
|attribuito al comune di Prato un contributo  |industriale del     |
|di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per il|comune di Prato     |
|sostegno economico alle imprese del settore  |                    |
|tessile del distretto industriale pratese,   |                    |
|cosi' come individuato dalla regione Toscana |                    |
|con propria deliberazione 21 febbraio 2000,  |                    |
|n. 69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991,  |                    |
|n. 317, e della legge 11 maggio 1999, n. 140,|                    |
|per attivita' di studi, ricerche e progetti  |                    |
|collettivi e di filiera. Ai fini di cui al   |                    |
|presente comma, il sostegno alle imprese puo'|                    |
|essere disposto per una o piu' delle seguenti|                    |
|linee di intervento: efficientamento o       |                    |
|riduzione dei costi di approvvigionamento    |                    |
|energetico; transizione digitale e adozione  |                    |
|di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e|                    |
|innovazione; transizione ecologica ed        |                    |
|economia circolare; rafforzamento della      |                    |
|cultura sugli standard di prevenzione e      |                    |
|tutela della salute e sicurezza nei luoghi di|                    |
|lavoro; riassetto organizzativo del distretto|                    |
|teso all'irrobustimento della filiera        |                    |
|produttiva.                                  |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|659. Con decreto del Ministro dello sviluppo |                    |
|economico di concerto con il Ministro        |                    |
|dell'economia e delle finanze, da adottare   |                    |
|entro sessanta giorni dalla data di entrata  |                    |
|in vigore della presente legge, sono definiti|                    |
|le modalita' di erogazione del contributo di |                    |
|cui al comma 658, i criteri per la selezione |                    |
|dei programmi e delle attivita' finanziabili,|                    |
|le spese ammissibili nonche' le modalita' di |                    |
|verifica, di controllo e di rendicontazione  |                    |
|delle spese sostenute utilizzando il medesimo|                    |
|contributo.                                  |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|660. Al fine di favorire l'ottenimento della |Fondo per le        |
|certificazione della parita' di genere ai    |attivita' di        |
|sensi dell'articolo 46-bis del codice delle  |formazione          |
|pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al|propedeutiche       |
|decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  |all'ottenimento     |
|e' istituito presso il Ministero del lavoro e|della certificazione|
|delle politiche sociali un fondo denominato  |di parita' di genere|
|«Fondo per le attivita' di formazione        |                    |
|propedeutiche all'ottenimento della          |                    |
|certificazione di parita' di genere», con una|                    |
|dotazione di 3 milioni di euro per l'anno    |                    |
|2022. Con decreto del Ministro del lavoro e  |                    |
|delle politiche sociali, di concerto con il  |                    |
|Ministro delegato per le pari opportunita' e |                    |
|la famiglia, sono determinate le misure      |                    |
|formative che consentono l'accesso al Fondo  |                    |
|nonche' le relative modalita' di erogazione, |                    |
|nel rispetto del limite di spesa di cui al   |                    |
|presente comma.                              |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|661. Al fine di assicurare la tutela delle   |Incremento della    |
|vittime e la prevenzione della violenza      |dotazione           |
|domestica e di genere e specificamente per   |finanziaria del     |
|contrastare il fenomeno favorendo il recupero|Fondo per le        |
|degli uomini autori di violenza, il Fondo per|politiche relative  |
|le politiche relative ai diritti e alle pari |ai diritti e alle   |
|opportunita', di cui all'articolo 19, comma  |pari opportunita'   |
|3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,  |per l'istituzione e |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 4 |il potenziamento di |
|agosto 2006, n. 248, e' ulteriormente        |Centri per il       |
|incrementato di 2 milioni di euro per l'anno |recupero di uomini  |
|2022. Le predette risorse sono destinate, nel|autori di violenza  |
|limite di spesa autorizzato, alle seguenti   |domestica e di      |
|finalita':                                   |genere              |
|     a) quanto a 1 milione di euro,          |                    |
|all'istituzione e al potenziamento dei centri|                    |
|di riabilitazione per uomini maltrattanti    |                    |
|nonche' al loro funzionamento;               |                    |
|     b) quanto a 1 milione di euro, alle     |                    |
|attivita' di monitoraggio e raccolta dati di |                    |
|cui al comma 665.                            |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|662. Il Ministro delegato per le pari        |                    |
|opportunita', previa intesa in sede di       |                    |
|Conferenza permanente per i rapporti tra lo  |                    |
|Stato, le regioni e le province autonome di  |                    |
|Trento e di Bolzano, provvede annualmente,   |                    |
|con proprio decreto, a ripartire tra le      |                    |
|regioni e le province autonome di Trento e di|                    |
|Bolzano le risorse del Fondo di cui al comma |                    |
|661, tenendo conto:                          |                    |
|     a) della programmazione delle regioni e |                    |
|delle province autonome di Trento e di       |                    |
|Bolzano e degli interventi gia' operativi per|                    |
|contrastare il fenomeno della violenza       |                    |
|domestica e di genere e per favorire il      |                    |
|recupero degli uomini autori di violenza     |                    |
|domestica e di genere offrendo, al contempo, |                    |
|garanzie volte ad evitare la vittimizzazione |                    |
|secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le  |                    |
|ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza|                    |
|delle vittime;                               |                    |
|     b) del numero dei centri per il recupero|                    |
|degli uomini autori di violenza domestica e  |                    |
|di genere e degli enti aventi le medesime    |                    |
|finalita', comunque denominati, gia'         |                    |
|esistenti in ciascuna regione e provincia    |                    |
|autonoma, al fine di rendere omogenea la loro|                    |
|presenza a livello nazionale;                |                    |
|     c) della necessita' di uniformare le    |                    |
|modalita' di intervento dei centri di cui ai |                    |
|commi da 661 a 667, con particolare          |                    |
|attenzione alla necessita' della continuita' |                    |
|dell'operativita' e alla standardizzazione   |                    |
|delle modalita' di azione e di trattamento da|                    |
|parte dei soggetti che gestiscono i centri e |                    |
|gli enti.                                    |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|663. I centri per il recupero degli uomini   |Costituzione dei    |
|autori di violenza domestica e di genere     |Centri per il       |
|possono essere costituiti da:                |recupero di uomini  |
|     a) enti locali, in forma singola o      |autori di violenza  |
|associata;                                   |domestica e di      |
|     b) associazioni il cui scopo sociale    |genere e            |
|preveda il recupero degli uomini autori di   |integrazione con la |
|violenza domestica e di genere, che abbiano  |rete dei servizi    |
|al loro interno competenze specifiche in     |socio-sanitari e    |
|materia di violenza di genere e recupero     |assistenziali       |
|degli uomini autori di violenza, con         |territoriali        |
|personale specificamente formato;            |                    |
|     c) soggetti di cui alle lettere a) e b),|                    |
|di concerto o d'intesa tra loro o in forma   |                    |
|consorziata.                                 |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|664. I centri per il recupero degli uomini   |                    |
|autori di violenza domestica operano in      |                    |
|maniera integrata con la rete dei servizi    |                    |
|socio-sanitari e assistenziali territoriali, |                    |
|tenendo al contempo conto delle necessita'   |                    |
|fondamentali per la protezione delle persone |                    |
|che subiscono violenza, anche qualora        |                    |
|svolgano funzioni di servizi specialistici.  |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|665. Le regioni e le province autonome di    |Centri per il       |
|Trento e di Bolzano, destinatarie delle      |recupero di uomini  |
|risorse oggetto di riparto ai sensi del comma|autori di violenza  |
|662, presentano al Ministro delegato per le  |domestica: relazione|
|pari opportunita', entro il 30 marzo di ogni |delle regioni e     |
|anno, una relazione concernente le iniziative|delle province      |
|adottate nell'anno precedente a valere sulle |autonome di Trento e|
|risorse medesime. Il decreto di cui al comma |di Bolzano          |
|662 individua le ulteriori informazioni che i|                    |
|soggetti beneficiari devono riportare nella  |                    |
|relazione di cui al precedente periodo.      |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|666. Sulla base delle informazioni fornite   |Centri per il       |
|dalle regioni e dalle province autonome di   |recupero di uomini  |
|Trento e di Bolzano ai sensi del comma 665,  |autori di violenza  |
|il Ministro delegato per le pari opportunita'|domestica: relazione|
|presenta alle Camere, entro il 30 giugno di  |al Parlamento       |
|ogni anno, una relazione sullo stato di      |                    |
|utilizzo delle risorse stanziate ai sensi dei|                    |
|commi da 661 a 665.                          |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|667. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17|Finanziamento degli |
|della legge 19 luglio 2019, n. 69, e'        |interventi relativi |
|autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per|ai percorsi di      |
|l'anno 2022 al fine di finanziare gli        |trattamento         |
|interventi relativi ai percorsi di           |psicologico per il  |
|trattamento psicologico per il reinserimento |reinserimento nella |
|nella societa' dei condannati per reati      |societa' dei        |
|sessuali, per maltrattamenti contro familiari|condannati per reati|
|o conviventi e per atti persecutori di cui al|sessuali, per       |
|comma 1-bis dell'articolo 13-bis della legge |maltrattamenti      |
|26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al |contro familiari o  |
|presente comma sono ripartite in base a      |conviventi e per    |
|criteri stabiliti con decreto del Ministro   |atti persecutori    |
|della giustizia tra gli enti o le            |                    |
|associazioni e gli istituti penitenziari di  |                    |
|cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis,|                    |
|in coerenza con gli interventi di cui        |                    |
|all'articolo 1 della medesima legge n. 354   |                    |
|del 1975.                                    |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|668. Per le finalita' di cui all'articolo    |Incremento della    |
|5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n.   |dotazione           |
|93, convertito, con modificazioni, dalla     |finanziaria del     |
|legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per  |Fondo per le        |
|le politiche relative ai diritti e alle pari |politiche relative  |
|opportunita', di cui all'articolo 19, comma  |ai diritti e alle   |
|3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,  |pari opportunita' da|
|convertito, con modificazioni, dalla legge 4 |destinare in favore |
|agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5    |dei Centri          |
|milioni di euro per l'anno 2022.             |antiviolenza e case |
|                                             |rifugio             |
+---------------------------------------------+--------------------+
|                                             |Incremento della    |
|                                             |dotazione           |
|669. Al fine di dare concreta attuazione a   |finanziaria del     |
|quanto disposto dall'articolo 26-bis del     |Fondo per le        |
|decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,        |politiche relative  |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 13|ai diritti e alle   |
|ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le        |pari opportunita' da|
|politiche relative ai diritti e alle pari    |destinare per       |
|opportunita', di cui all'articolo 19, comma  |l'implementazione   |
|3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,  |dei centri per il   |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 4 |recupero degli      |
|agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5    |uomini autori di    |
|milioni di euro per l'anno 2022.             |violenza            |
+---------------------------------------------+--------------------+
|670. Al fine di favorire, attraverso         |Incremento della    |
|l'indipendenza economica, percorsi di        |dotazione           |
|autonomia e di emancipazione delle donne     |finanziaria del     |
|vittime di violenza in condizione di         |Fondo per le        |
|poverta', il Fondo di cui all'articolo 19,   |politiche relative  |
|comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. |ai diritti e alle   |
|223, convertito, con modificazioni, dalla    |pari opportunita' da|
|legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato |destinare a percorsi|
|di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Le     |di autonomia e di   |
|risorse stanziate ai sensi del primo periodo |emancipazione delle |
|sono ripartite secondo criteri definiti con  |donne vittime di    |
|decreto del Presidente del Consiglio dei     |violenza in         |
|ministri, su proposta del Ministro per le    |condizione di       |
|pari opportunita' e la famiglia, di concerto |poverta'            |
|con il Ministro del lavoro e delle politiche |                    |
|sociali, previa intesa in sede di Conferenza |                    |
|unificata di cui all'articolo 8 del decreto  |                    |
|legislativo 28 agosto 1997, n. 281.          |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|671. Ai fini della prevenzione e del         |                    |
|contrasto del fenomeno del cyberbullismo, con|                    |
|azioni a carattere preventivo e con una      |                    |
|strategia di attenzione, tutela ed educazione|                    |
|nei confronti degli alunni delle scuole di   |                    |
|ogni ordine e grado, e' istituito il Fondo   |                    |
|permanente per il contrasto del fenomeno del |Fondo permanente per|
|cyberbullismo.                               |il contrasto del    |
+---------------------------------------------+fenomeno del        |
|672. Il Fondo di cui al comma 671 e'         |cyberbullismo       |
|istituito presso il Ministero dell'istruzione|                    |
|con una dotazione di 2 milioni di euro per   |                    |
|l'anno 2022.                                 |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|673. Al Fondo di cui ai commi 671 e 672      |                    |
|possono accedere le associazioni e gli enti  |                    |
|di cui all'articolo 4, comma 4, della legge  |                    |
|29 maggio 2017, n.71, e in particolare:      |                    |
|     a) associazioni sportive                |                    |
|dilettantistiche;                            |                    |
|     b) associazioni di genitori facenti     |                    |
|parte del Forum nazionale delle associazioni |                    |
|dei genitori della scuola (FONAGS) di cui al |                    |
|decreto del Ministero dell'istruzione,       |                    |
|dell'universita' e della ricerca del 18      |                    |
|febbraio 2002, n. 14;                        |                    |
|     c) associazioni la cui finalita'        |                    |
|principale sia la tutela dei minori.         |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|674. Ai fini dell'attuazione delle           |                    |
|disposizioni recate dai commi da 671 a 673,  |                    |
|il Ministro dell'economia e delle finanze e' |                    |
|autorizzato ad apportare con proprio decreto |                    |
|le occorrenti variazioni di bilancio.        |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|675. Presso il Ministero dell'interno e'     |Fondo di            |
|istituito un fondo di solidarieta' in favore |solidarieta' in     |
|dei proprietari, con una dotazione           |favore di           |
|complessiva di 10 milioni di euro per l'anno |proprietari di      |
|2022, finalizzato all'erogazione di un       |immobili occupati   |
|contributo nei confronti dei proprietari di  |abusivamente        |
|unita' immobiliari a destinazione            |                    |
|residenziale non utilizzabili per effetto    |                    |
|della denuncia all'autorita' giudiziaria del |                    |
|reato di cui agli articoli 614, secondo      |                    |
|comma, e 633 del codice penale.              |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|676. Con decreto del Ministero dell'interno, |                    |
|di concerto con il Ministero della giustizia |                    |
|e il Ministero dell'economia e delle finanze,|                    |
|da adottare entro sessanta giorni dalla data |                    |
|di entrata in vigore della presente legge,   |                    |
|sono definite le modalita' di attuazione del |                    |
|comma 675 anche al fine del rispetto del     |                    |
|limite di spesa ivi indicato.                |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|677. Il Fondo per le non autosufficienze di  |Incremento dotazione|
|cui all'articolo 1, comma 1264, della legge  |finanziaria del     |
|27 dicembre 2006, n. 296, e' integrato per un|Fondo per le non    |
|ammontare pari a 15 milioni di euro per      |autosufficienze     |
|l'anno 2022.                                 |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|678. Al fine di perseguire il miglioramento  |                    |
|della qualita' di vita delle persone anziane |                    |
|ed il contrasto alla solitudine domestica e  |                    |
|alle difficolta' economiche, nello stato di  |                    |
|previsione del Ministero dell'interno e'     |                    |
|istituito un fondo con una dotazione         |                    |
|finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno  |                    |
|2022, finalizzato alla concessione, da parte |Fondo per il        |
|dei comuni, di agevolazioni per la           |miglioramento della |
|realizzazione di progetti di coabitazione,   |qualita' della vita |
|cui ciascuna delle parti aderisce per scelta |delle persone       |
|libera e volontaria, di persone che hanno    |anziane ed il       |
|superato i 65 anni di eta'.                  |contrasto alla      |
+---------------------------------------------+solitudine domestica|
|679. Con decreto del Ministro del lavoro e   |e alle difficolta'  |
|delle politiche sociali da emanare, di       |economiche          |
|concerto con il Ministro della salute e il   |                    |
|Ministro per le pari opportunita' e la       |                    |
|famiglia, entro sessanta giorni dalla data di|                    |
|entrata in vigore della presente legge, sono |                    |
|stabiliti i requisiti minimi dei progetti di |                    |
|cui al comma 678 i quali devono comunque     |                    |
|prevedere la garanzia di idonei spazi privati|                    |
|per il singolo anziano o per la coppia       |                    |
|sposata o convivente di anziani che sceglie  |                    |
|di aderire al progetto.                      |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|680. Alla ripartizione del fondo di cui al   |                    |
|comma 678 tra i comuni interessati si        |                    |
|provvede con decreto del Ministro            |                    |
|dell'interno, di concerto con il Ministro    |                    |
|dell'economia e delle finanze, previa intesa |                    |
|in sede di Conferenza Stato-citta' ed        |                    |
|autonomie locali, da adottare entro trenta   |                    |
|giorni dall'emanazione del decreto di cui al |                    |
|comma 679.                                   |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|681. Il fondo di cui all'articolo 1, comma   |Rifinanziamento del |
|778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'|fondo per i rifugi  |
|rifinanziato, per l'anno 2022, di 8 milioni  |per animali in      |
|di euro esclusivamente per la progettazione e|favore degli enti   |
|la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto |locali              |
|dei requisiti previsti dalle normative       |strutturalmente     |
|regionali vigenti in materia e nel limite di |deficitari, in stato|
|spesa autorizzato ai sensi del presente      |di predissesto o in |
|comma. Le medesime risorse sono ripartite ed |stato di dissesto   |
|assegnate agli enti risultati assegnatari a  |finanziario         |
|seguito dell'avviso di cui al decreto del    |                    |
|Ministro dell'interno 7 maggio 2021,         |                    |
|pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122   |                    |
|del 24 maggio 2021, recante i criteri e le   |                    |
|modalita' di assegnazione delle predette     |                    |
|risorse.                                     |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|682. Allo scopo di potenziare le azioni volte|Rifinanziamento del |
|a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del  |Fondo contro il     |
|randagismo, e' autorizzata la spesa di 2     |randagismo          |
|milioni di euro per l'anno 2022 per il       |                    |
|rifinanziamento della legge 14 agosto 1991,  |                    |
|n. 281                                       |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|683. Le disposizioni di cui all'articolo 5,  |Terzo settore:      |
|commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies,   |differimento entrata|
|del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,   |in vigore delle     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17|disposizione di     |
|dicembre 2021, n. 215, si applicano a        |modifica della      |
|decorrere dal 1° gennaio 2024.               |disciplina dell'IVA |
+---------------------------------------------+--------------------+
|684. E' istituito nello stato di previsione  |                    |
|del Ministero della salute un fondo          |                    |
|denominato Fondo per i test di               |                    |
|Next-Generation Sequencing, con una dotazione|                    |
|pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli  |Fondo per i test di |
|anni 2022 e 2023.                            |Next-Generation     |
+---------------------------------------------+Sequencing          |
|685. Il Fondo di cui al comma 684 e'         |                    |
|destinato al potenziamento dei test di       |                    |
|Next-Generation Sequencing di profilazione   |                    |
|genomica dei tumori dei quali sono           |                    |
|riconosciute evidenza e appropriatezza.      |                    |
+---------------------------------------------+                    |
|686. Con decreto del Ministro della salute,  |                    |
|da adottare entro sessanta giorni dalla data |                    |
|di entrata in vigore della presente legge,   |                    |
|sono individuati i criteri e le modalita' di |                    |
|riparto del Fondo di cui al comma 684,       |                    |
|nonche' il sistema di monitoraggio           |                    |
|dell'impiego delle somme.                    |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|687. Nell'ambito dell'aggiornamento dei LEA  |                    |
|di cui al comma 288, il Ministero della      |                    |
|salute provvede ad individuare la specifica  |                    |
|area dei disturbi della nutrizione e         |                    |
|dell'alimentazione (DNA) le cui prestazioni  |                    |
|sono inserite attualmente nell'area della    |Aggiornamento dei   |
|salute mentale.                              |LEA con riguardo    |
+---------------------------------------------+alle prestazioni    |
|688. Nelle more dell'aggiornamento di cui al |relative ai disturbi|
|comma 687, al fine di garantire il contrasto |della nutrizione e  |
|dei DNA, e' istituito presso il Ministero    |dell'alimentazione  |
|della salute il Fondo per il contrasto dei   |(DNA) e Fondo per il|
|disturbi della nutrizione e                  |contrasto dei       |
|dell'alimentazione, con dotazione di 15      |disturbi della      |
|milioni di euro per l'anno 2022 e di 10      |nutrizione e        |
|milioni di euro per l'anno 2023.             |dell'alimentazione  |
+---------------------------------------------+                    |
|689. Al Fondo di cui al comma 688 accedono   |                    |
|tutte le regioni e le province autonome di   |                    |
|Trento e di Bolzano, in deroga alle          |                    |
|disposizioni legislative che stabiliscono per|                    |
|le autonomie speciali il concorso regionale e|                    |
|provinciale al finanziamento sanitario       |                    |
|corrente, sulla base delle quote d'accesso al|                    |
|fabbisogno sanitario indistinto corrente     |                    |
|rilevate per l'anno 2021. La ripartizione    |                    |
|complessiva del Fondo e' definita sulla base |                    |
|di apposita intesa in sede di Conferenza     |                    |
|permanente per i rapporti tra lo Stato, le   |                    |
|regioni e le province autonome di Trento e di|                    |
|Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.|                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|690. Per le finalita' di cui all'articolo 1, |Finanziamento per il|
|comma 1, lettera a), della legge 5 giugno    |piano di interventi |
|1990, n. 135, e' autorizzata la spesa massima|per la prevenzione e|
|di 3 milioni di euro per l'anno 2022.        |la lotta contro     |
|                                             |l'AIDS              |
+---------------------------------------------+--------------------+
|691. La durata della ferma dei medici e degli|Proroga della durata|
|infermieri militari di cui all'articolo 7,   |della ferma dei     |
|comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. |medici e degli      |
|18, convertito, con modificazioni, dalla     |infermieri militari |
|legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19,|                    |
|comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.|                    |
|34, convertito, con modificazioni, dalla     |                    |
|legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo  |                    |
|22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021,|                    |
|n. 41, convertito, con modificazioni, dalla  |                    |
|legge 21 maggio 2021, n. 69, nonche'         |                    |
|all'articolo 19-undecies, comma 1, del       |                    |
|decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,       |                    |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 18|                    |
|dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data |                    |
|del 31 dicembre 2021, e' prorogata, con il   |                    |
|consenso degli interessati, sino al 31 marzo |                    |
|2022.                                        |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|692. La durata degli incarichi individuali a |Proroga della durata|
|tempo determinato di livello non dirigenziale|degli incarichi per |
|di Area terza, posizione economica F1,       |il profilo          |
|profilo professionale di funzionario tecnico |professionale di    |
|per la biologia, la chimica e la fisica, di  |funzionario tecnico |
|cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo|per la biologia, la |
|2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  |chimica e la fisica |
|dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e         |                    |
|all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge  |                    |
|22 marzo 2021, n. 41, convertito, con        |                    |
|modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.|                    |
|69, per il personale in servizio alla data   |                    |
|del 31 dicembre 2021, e' prorogata, con il   |                    |
|consenso degli interessati, sino al 31       |                    |
|dicembre 2022.                               |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|693. All'articolo 1, comma 488, della legge  |Incremento della    |
|30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «4      |dotazione           |
|milioni di euro annui a decorrere dall'anno  |finanziaria del     |
|2021» sono sostituite dalle seguenti: «4     |Fondo finalizzato   |
|milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni |all'adeguamento     |
|di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro  |tecnologico e       |
|annui a decorrere dall'anno 2023».           |digitale delle      |
|                                             |strutture, dei      |
|                                             |presidi             |
|                                             |territoriali, dei   |
|                                             |servizi e delle     |
|                                             |prestazioni della   |
|                                             |Sanita' militare    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|694. All'articolo 1, comma 490, della legge  |Incremento della    |
|30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «annui a|dotazione           |
|decorrere dall'anno 2021» sono sostituite    |finanziaria per     |
|dalle seguenti: «per l'anno 2021 e 2,5       |potenziare le       |
|milioni di euro annui a decorrere dall'anno  |dotazioni           |
|2022».                                       |strumentali e       |
|                                             |infrastrutturali del|
|                                             |Servizio sanitario  |
|                                             |della Guardia di    |
|                                             |Finanza             |
+---------------------------------------------+--------------------+
|695. Al fine di assicurare l'utilizzo di     |Finanziamento per   |
|apprestamenti e dispositivi info-operativi e |assicurare il       |
|di sicurezza idonei a garantire il supporto e|supporto e la       |
|la protezione del personale italiano         |protezione del      |
|impiegato nel territorio della Repubblica di |personale italiano  |
|Gibuti, e' autorizzata la spesa di euro      |impiegato nel       |
|5.600.000 per l'anno 2022 e di euro 2.800.000|territorio della    |
|annui a decorrere dall'anno 2023. Alla       |Repubblica di Gibuti|
|copertura degli oneri di cui al precedente   |                    |
|periodo si provvede a valere sulle risorse   |                    |
|destinate alla cooperazione internazionale   |                    |
|iscritte nello stato di previsione del       |                    |
|Ministero della difesa.                      |                    |
+---------------------------------------------+--------------------+
|696. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 9   |Apprendistato presso|
|giugno 2021, n. 80, convertito, con          |l'Agenzia industrie |
|modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. |difesa              |
|113, e' inserito il seguente:                |                    |
|     «Art. 2-bis. - (Apprendistato presso    |                    |
|l'Agenzia industrie difesa) - 1. Nelle more  |                    |
|della revisione della dotazione organica     |                    |
|dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi |                    |
|stabilimenti e al fine di garantirne         |                    |
|l'efficacia delle capacita'                  |                    |
|tecnico-amministrative connesse alle         |                    |
|attivita' derivanti dal Piano nazionale di   |                    |
|ripresa e resilienza, l'Agenzia industrie    |                    |
|difesa e' autorizzata, a decorrere dal 1°    |                    |
|marzo 2022 e per la durata massima di due    |                    |
|anni, ad attivare 48 contratti di            |                    |
|apprendistato da svolgere presso i propri    |                    |
|stabilimenti. Con decreto del Ministro per la|                    |
|pubblica amministrazione, adottato su        |                    |
|proposta del Ministro della difesa di        |                    |
|concerto con il Ministro dell'economia e     |                    |
|delle finanze, sono individuate le qualifiche|                    |
|professionali e tecniche dei predetti        |                    |
|contratti e il relativo trattamento economico|                    |
|ed e' stabilita la distribuzione del relativo|                    |
|personale nell'ambito degli stabilimenti     |                    |
|dell'Agenzia.                                |                    |
|     2. Agli oneri di cui al comma 1 si      |                    |
|provvede nel limite massimo di spesa di euro |                    |
|1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536.000 |                    |
|per l'anno 2023 e di euro 256.000 per l'anno |                    |
|2024, mediante corrispondente riduzione dei  |                    |
|risparmi di spesa di parte corrente di natura|                    |
|permanente accertati, ai sensi della legge 31|                    |
|dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo  |                    |
|di cui all'articolo 619 del codice di cui al |                    |
|decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».   |                    |
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|697. Il Fondo per il funzionamento delle     |Potenziamento dei   |
|istituzioni scolastiche di cui all'articolo  |servizi             |
|1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006,  |professionali per   |
|n. 296, e' incrementato di 20 milioni di euro|l'assistenza e il   |
|per l'anno 2022. Il predetto incremento e'   |supporto psicologico|
|destinato a supportare il personale delle    |a favore del        |
|istituzioni scolastiche statali, gli studenti|personale delle     |
|e le famiglie attraverso servizi             |istituzioni         |
|professionali per l'assistenza e il supporto |scolastiche statali,|
|psicologico in relazione alla prevenzione e  |degli studenti e    |
|al trattamento dei disagi e delle conseguenze|delle famiglie      |
|derivanti dall'emergenza epidemiologica da   |                    |
|COVID-19.                                    |                    |
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|698. Le risorse di cui al comma 697 sono     |                    |
|assegnate alle istituzioni scolastiche       |                    |
|statali dal Ministero dell'istruzione, sulla |                    |
|base dei criteri e parametri vigenti per la  |                    |
|ripartizione del Fondo per il funzionamento  |                    |
|delle istituzioni scolastiche di cui al      |                    |
|citato articolo 1, comma 601, della legge 27 |                    |
|dicembre 2006, n. 296.                       |                    |
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|699. Per favorire l'incremento               |Finanziamento per i |
|dell'attrattivita' turistica del Paese e per |Campionati europei  |
|supportare le attivita' organizzative e di   |di nuoto di Roma    |
|sviluppo nel territorio nazionale, con       |2022                |
|particolare attenzione per la regione Lazio e|                    |
|la citta' metropolitana di Roma Capitale, per|                    |
|interventi finalizzati a supportare attivita'|                    |
|di organizzazione e gestione della           |                    |
|manifestazione connessi allo svolgimento dei |                    |
|Campionati europei di nuoto che si terranno a|                    |
|Roma nell'anno 2022, e' autorizzata          |                    |
|l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro da    |                    |
|destinare alla Federazione italiana nuoto.   |                    |
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|700. Al fine di favorire l'adozione di misure|                    |
|per la tutela, la valorizzazione e lo        |                    |
|sviluppo dell'impresa artigiana che, nella   |                    |
|sua espressione territoriale, artistica e    |                    |
|tradizionale, ha per scopo prevalente lo     |                    |
|svolgimento di un'attivita' diretta alla     |                    |
|produzione di beni, anche semilavorati, i    |                    |
|quali, in ragione del processo di lavorazione|                    |
|manuale applicato, presentano particolare    |                    |
|valore creativo ed estetico, e' istituito    |                    |
|presso il Ministero dello sviluppo economico |                    |
|un fondo, con dotazione pari a 5 milioni di  |                    |
|euro per l'anno 2022.                        |                    |
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