+---------------------------------------------+--------------------+ |601. Con riferimento alle operazioni di | | |rinegoziazione delle anticipazioni di | | |liquidita' stipulate dalle regioni con il | | |Ministero dell'economia e delle finanze - | | |Dipartimento del tesoro - Direzione seconda, | | |le richieste di rinegoziazione possono essere| | |effettuate dalle regioni medesime mediante | | |domanda a firma congiunta del presidente e | | |del responsabile finanziario, da trasmettere | | |entro il 31 gennaio 2022, anche nel corso | | |dell'esercizio provvisorio di cui | | |all'articolo 43 del decreto legislativo 23 | | |giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo| | |di provvedere alle relative iscrizioni nel | | |bilancio di previsione. Le operazioni di | | |rinegoziazione sono perfezionate mediante la | | |stipula, per ciascuna regione, di un unico | | |atto modificativo dei contratti originari | | |relativi alla concessione di una o piu' | | |anticipazioni di liquidita', al quale sono | | |allegati i nuovi piani di ammortamento | | |relativi alle singole anticipazioni di | | |liquidita' concesse. Nel caso in cui la rata | | |dell'anno 2022 abbia scadenza anteriore | | |rispetto al perfezionamento dell'atto | | |modificativo, le regioni che abbiano fatto | | |domanda di rinegoziazione corrispondono la | | |detta rata del 2022 sulla base del piano di | | |ammortamento derivante dalla rinegoziazione | | |medesima. | | +---------------------------------------------+ | |602. Gli atti modificativi mediante i quali | | |sono perfezionate le operazioni di | | |rinegoziazione di cui al comma 597 non | | |costituiscono novazione dei contratti | | |originari di concessione delle anticipazioni | | |di liquidita'. Restano pertanto fermi, per | | |quanto non espressamente modificato nei | | |suddetti atti, tutti i termini e le | | |condizioni previsti nei medesimi contratti | | |originari. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |603. All'articolo 1 della legge 23 dicembre | | |2014, n. 190, sono apportate le seguenti | | |modificazioni: | | | a) al comma 456, le parole: «fino | | |all'esercizio 2045» sono sostituite dalle | | |seguenti: «fino alla chiusura della gestione | | |commissariale di cui al comma 452»; | | | b) il comma 458 e' sostituito dal | | |seguente: | | | «458. La gestione commissariale di cui | | |al comma 452 e' chiusa a decorrere dal 1° | | |gennaio 2022 quando risultino pagati tutti i | | |debiti posti a suo carico ai sensi della | | |lettera a) del comma 454. Alla chiusura della| | |gestione commissariale la regione Piemonte | | |subentra nei rapporti passivi assunti dalla | | |medesima gestione nei confronti dello Stato, | | |provvedendo direttamente al pagamento dei | | |debiti relativi alle anticipazioni di | | |liquidita', da contabilizzare nel rispetto | | |dell'articolo 1, commi 692 e seguenti, della | | |legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai fini della| | |chiusura della contabilita' speciale di cui | | |al comma 453: | | | a) le risorse residue sulla contabilita'| | |speciale della gestione commissariale | | |derivanti dall'applicazione del comma 456 e | | |inerenti al contributo ivi disciplinato sono | | |trasferite al bilancio della regione | | |Piemonte; | | | b) le eventuali ulteriori risorse che | | |residuano rispetto a quelle di cui alla | | |lettera a) sono riversate d'ufficio ad | | |apposito capitolo dello stato di previsione | | |dell'entrata del bilancio dello Stato per | | |essere riassegnate al fondo per | | |l'ammortamento dei titoli di Stato». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |604. Al fine di dare attuazione a quanto |Disposizioni in | |previsto dall'articolo 3, comma 2, del |materia di | |decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, |trattamento | |convertito, con modificazioni, dalla legge 6 |accessorio dei | |agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai |dipendenti pubblici,| |trattamenti accessori del personale |delle Forze di | |dipendente dalle amministrazioni di cui |polizia e delle | |all'articolo 1, comma 2, del decreto |Forze armate | |legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono | | |essere incrementate, rispetto a quelle | | |destinate a tali finalita' nel 2021, con | | |modalita' e criteri stabiliti dalla | | |contrattazione collettiva nazionale relativa | | |al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di | | |determinazione o autorizzazione dei medesimi | | |trattamenti, di una misura percentuale del | | |monte salari 2018 da determinare, per le | | |amministrazioni statali, nei limiti di una | | |spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a | | |decorrere dall'anno 2022, al lordo degli | | |oneri contributivi ai fini previdenziali e | | |dell'imposta regionale sulle attivita' | | |produttive, mediante l'istituzione nello | | |stato di previsione del Ministero | | |dell'economia e delle finanze di un apposito | | |fondo con una dotazione di pari importo e, | | |per le restanti amministrazioni, a valere sui| | |propri bilanci, con la medesima percentuale e| | |i medesimi criteri previsti per il personale | | |delle amministrazioni dello Stato, secondo | | |gli indirizzi impartiti dai rispettivi | | |comitati di settore ai sensi dell'articolo | | |47, comma 2, del predetto decreto legislativo| | |30 marzo 2001, n. 165. | | +---------------------------------------------+ | |605. Al fine di attuare quanto disposto dal | | |comma 604, la somma di 52,18 milioni di euro | | |del fondo ivi previsto e' ripartita | | |annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con | | |decreto del Presidente del Consiglio dei | | |ministri su proposta dei Ministri per la | | |pubblica amministrazione e dell'economia e | | |delle finanze, sentiti i Ministri | | |dell'interno, della difesa e della giustizia,| | |nell'ambito della ripartizione indicata | | |nell'allegato 8 annesso alla presente legge, | | |per essere destinata, in via prioritaria, | | |all'incremento delle risorse finanziarie | | |destinate agli istituti contrattuali aventi | | |natura di trattamento economico accessorio | | |del personale non dirigente delle Forze di | | |polizia e delle Forze armate, introdotti a | | |decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021| | |e, in subordine, all'incremento delle risorse| | |per la corresponsione delle ore di lavoro | | |straordinario. Le risorse residue di cui al | | |presente comma sono destinate all'incremento | | |delle disponibilita' dei fondi per | | |l'efficienza dei servizi istituzionali. | | +---------------------------------------------+ | |606. Al fine di attuare quanto disposto dal | | |comma 604, il fondo per il miglioramento | | |dell'offerta formativa e' incrementato di | | |89,4 milioni di euro annui a decorrere | | |dall'anno 2022 per il personale docente. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |607. E' istituito, nello stato di previsione |Fondo per le | |del Ministero dell'economia e delle finanze, |assunzioni di | |un fondo per le assunzioni di personale a |personale a tempo | |tempo indeterminato a favore delle |indeterminato a | |amministrazioni dello Stato, degli enti |favore delle | |pubblici non economici nazionali e delle |amministrazioni | |agenzie, con una dotazione iniziale di 100 |dello Stato, degli | |milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni |enti pubblici non | |di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro |economici nazionali | |per l'anno 2024, 210 milioni di euro per |e delle agenzie | |l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere| | |dall'anno 2026 da ripartire, sulla base delle| | |specifiche richieste pervenute dalle predette| | |amministrazioni, con decreto del Presidente | | |del Consiglio dei ministri adottato di | | |concerto con il Ministro dell'economia e | | |delle finanze. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |608. All'articolo 1 della legge 26 novembre |Disposizioni in | |2021, n. 206 il comma 41 e' sostituito dal |materia di ufficio | |seguente: |del processo | | «41. Per l'attuazione delle disposizioni| | |di cui al comma 19 e' autorizzata la spesa di| | |euro 23.383.320 annui a decorrere dall'anno | | |2023. Al relativo onere si provvede mediante | | |corrispondente riduzione dell'autorizzazione | | |di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, | | |della legge 30 dicembre 2020, n.178, come | | |modificata dall'articolo 1, comma 28, lettera| | |b), della legge 27 settembre 2021, n. 134. | | |Conseguentemente, all'articolo 1, comma 858, | | |della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al | | |primo periodo, le parole: "1.820 unita'" sono| | |sostituite dalle seguenti: "1.231 unita'", le| | |parole: "900 unita'" sono sostituite dalle | | |seguenti: "610 unita'", le parole: "735 | | |unita'" sono sostituite dalle seguenti: "498 | | |unita'" e le parole: "185 unita'" sono | | |sostituite dalle seguenti: "123 unita'"». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri |Misure in materia di| |posti a carico del bilancio statale per la |applicazione dei | |contrattazione collettiva nazionale in |rinnovi contrattuali| |applicazione dell'articolo 48, comma 1, del | | |decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e | | |per i miglioramenti economici del personale | | |statale in regime di diritto pubblico sono | | |determinati in 310 milioni di euro per l'anno| | |2022 e in 500 milioni di euro annui a | | |decorrere dall'anno 2023. A valere sui | | |predetti importi si da' luogo, nelle more | | |della definizione dei citati contratti | | |collettivi nazionali di lavoro e dei | | |provvedimenti negoziali relativi al personale| | |in regime di diritto pubblico, in deroga alle| | |procedure previste dalle disposizioni vigenti| | |in materia, all'erogazione dell'anticipazione| | |di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del | | |decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e | | |degli analoghi trattamenti previsti dai | | |rispettivi ordinamenti, nella misura | | |percentuale, rispetto agli stipendi | | |tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile | | |2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento | | |a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi,| | |comprensivi degli oneri contributivi ai fini | | |previdenziali e dell'imposta regionale sulle | | |attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto| | |legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, | | |concorrono a costituire l'importo complessivo| | |massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, | | |lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. | | |196. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |610. Per il personale dipendente da | | |amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici| | |diversi dall'amministrazione statale, gli | | |oneri per i rinnovi contrattuali per il | | |triennio 2022-2024, da destinare alla | | |medesima finalita' e da determinare sulla | | |base dei medesimi criteri di cui al comma | | |609, nonche' quelli derivanti dalla | | |corresponsione dei miglioramenti economici al| | |personale di cui all'articolo 3, comma 2, del| | |decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, | | |sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai| | |sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso| | |decreto legislativo. | | +---------------------------------------------+ | |611. Le disposizioni di cui al comma 610 si | | |applicano anche al personale convenzionato | | |con il Servizio sanitario nazionale. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |612. Le risorse di cui all'articolo 1, comma |Risorse finanziarie | |436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e |per la definizione | |all'articolo 1, comma 959, della legge 30 |da parte dei | |dicembre 2020, n. 178, sono integrate, a |contratti collettivi| |decorrere dal 2022, della somma di 95 milioni|dei nuovi | |di euro comprensiva degli oneri riflessi a |ordinamenti | |carico dell'amministrazione e dell'IRAP, al |professionali dei | |fine di definire, nell'ambito della |dipendenti pubblici | |contrattazione collettiva nazionale relativa | | |al triennio 2019-2021 del personale non | | |dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del| | |decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i | | |nuovi ordinamenti professionali del personale| | |appartenente alle amministrazioni statali | | |destinatario delle disposizioni contrattuali | | |relative al triennio 2016-2018 che hanno | | |previsto l'istituzione delle commissioni | | |paritetiche sui sistemi di classificazione | | |professionale nel limite di una spesa | | |complessiva non superiore allo 0,55 per cento| | |del monte salari 2018 relativo al predetto | | |personale. Per il corrispondente personale | | |dipendente da amministrazioni, istituzioni ed| | |enti pubblici diversi dall'amministrazione | | |statale, alle finalita' di cui al primo | | |periodo si provvede mediante integrazione, a | | |carico dei rispettivi bilanci, delle risorse | | |relative ai contratti collettivi nazionali di| | |lavoro 2019-2021 definite ai sensi | | |dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto| | |legislativo n. 165 del 2001, secondo gli | | |indirizzi impartiti dai relativi comitati di | | |settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, | | |dello stesso decreto legislativo n. 165 del | | |2001, nei limiti della medesima percentuale | | |del monte salari 2018 di cui al primo | | |periodo. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |613. Al fine di conseguire l'obiettivo di una|Fondo per la | |piena formazione digitale, ecologica e |formazione dei | |amministrativa dei dipendenti della pubblica |dipendenti pubblici | |amministrazione, e' istituito nello stato di | | |previsione del Ministero dell'economia e | | |delle finanze, per il successivo | | |trasferimento al bilancio autonomo della | | |Presidenza del Consiglio dei ministri, un | | |apposito fondo per la formazione con una | | |dotazione iniziale di 50 milioni di euro | | |annui a decorrere dall'anno 2022. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |614. Al fine di adeguare l'organico della |Incremento del ruolo| |magistratura ordinaria alle sempre piu' |organico della | |gravose attivita' connesse alla protezione |magistratura | |internazionale, alla sorveglianza per | | |l'esecuzione delle pene nonche' alle funzioni| | |di legittimita' in ragione delle competenze | | |relative alla Procura europea, il ruolo | | |organico del personale della magistratura | | |ordinaria e' aumentato complessivamente di 82| | |unita'. La tabella B allegata alla legge 5 | | |marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata | | |dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge | | |24 agosto 2021, n. 118, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, | | |n. 147, e' sostituita dalla tabella B di cui | | |all'allegato 9 annesso alla presente legge. | | |Il Ministero della giustizia e' autorizzato a| | |bandire nel corso dell'anno 2022 le procedure| | |concorsuali di reclutamento finalizzate | | |all'assunzione, nell'anno 2023, delle unita' | | |di personale di magistratura di cui al | | |presente comma. | | +---------------------------------------------+ | |615. Per l'attuazione delle disposizioni di | | |cui al comma 614 e' autorizzata la spesa nel | | |limite di euro 5.777.557 per l'anno 2023, di | | |euro 6.908.200 per l'anno 2024, di euro | | |7.555.182 per l'anno 2025, di euro 7.703.931 | | |per l'anno 2026, di euro 9.625.139 per l'anno| | |2027, di euro 9.831.582 per l'anno 2028, di | | |euro 10.008.533 per l'anno 2029, di euro | | |10.214.976 per l'anno 2030, di euro | | |10.391.927 per l'anno 2031 e di euro | | |10.598.370 a decorrere dall'anno 2032. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |616. Il Ministero della giustizia e' |Assunzione di | |autorizzato nell'anno 2022, in aggiunta alle |magistrati ordinari | |facolta' assunzionali previste dalla |vincitori di | |normativa vigente, ad assumere magistrati |concorso | |ordinari vincitori di concorso gia' bandito | | |alla data di entrata in vigore della presente| | |legge, nei limiti della vigente dotazione | | |organica. A tal fine e' autorizzata la spesa | | |nel limite di euro 1.761.450 per l'anno 2022,| | |di euro 12.636.951 per l'anno 2023, di euro | | |13.820.454 per l'anno 2024, di euro | | |14.092.556 per l'anno 2025, di euro | | |17.606.962 per l'anno 2026, di euro | | |17.984.601 per l'anno 2027, di euro | | |18.308.292 per l'anno 2028, di euro | | |18.685.931 per l'anno 2029, di euro | | |19.009.622 per l'anno 2030 e di euro | | |19.387.262 a decorrere dall'anno 2031. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |617. All'articolo 9 della legge 6 luglio |Funzionamento della | |2012, n. 96, dopo il comma 3 e' inserito il |Commissione di | |seguente: |garanzia degli | | «3-bis. La gestione finanziaria della |statuti e per la | |Commissione si svolge in base al bilancio di |trasparenza e il | |previsione approvato dalla Commissione |controllo dei | |medesima entro il 31 dicembre dell'anno |rendiconti dei | |precedente a quello cui il bilancio si |partiti politici | |riferisce. Il rendiconto della gestione | | |finanziaria e' approvato entro il 30 aprile | | |dell'anno successivo. Il bilancio di | | |previsione e il rendiconto della gestione | | |finanziaria sono pubblicati nella sezione | | |relativa alla Commissione del sito internet | | |del Parlamento italiano. Per l'esercizio | | |delle funzioni ordinarie della Commissione e'| | |autorizzata la spesa complessiva di 60.000 | | |euro a decorrere dall'anno 2022, da ripartire| | |in egual misura ad integrazione del | | |finanziamento di ciascuna Camera». | | +---------------------------------------------+ | |618. Al fine di favorire lo snellimento delle| | |procedure e la semplificazione degli | | |adempimenti di competenza della Commissione | | |di garanzia degli statuti e per la | | |trasparenza e il controllo dei rendiconti dei| | |partiti politici, all'articolo 5 del | | |decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 21| | |febbraio 2014, n. 13, sono apportate le | | |seguenti modificazioni: | | | a) al comma 3: | | | 1) al primo periodo, dopo le parole: | | |«alla Presidenza della Camera dei deputati» | | |sono inserite le seguenti: «, con le | | |modalita' stabilite dalla stessa Presidenza,»| | |e le parole: «, e la relativa documentazione | | |contabile» sono soppresse; | | | 2) al quarto periodo, le parole: | | |«contestualmente alla sua trasmissione, anche| | |tramite PEC, alla Presidenza della Camera» | | |sono soppresse; | | | 3) e' aggiunto, in fine, il seguente | | |periodo: «La documentazione contabile | | |relativa ai finanziamenti e ai contributi di | | |cui al presente comma, ricevuti nell'anno | | |solare precedente, e' trasmessa alla | | |Commissione di cui all'articolo 9 della legge| | |6 luglio 2012, n. 96, entro il termine di cui| | |al secondo periodo del comma 4 del medesimo | | |articolo 9». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |619. In aggiunta a quanto previsto |Trattamenti | |dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge |accessori e istituti| |30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con |normativi per i | |modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, |dirigenti delle | |n. 8, e' autorizzata la spesa di 10 milioni |Forze di polizia e | |di euro a decorrere dall'anno 2022, destinati|delle Forze armate | |al personale di cui all'articolo 46, commi 3 | | |e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, | | |n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le | | |predette risorse aggiuntive incrementano | | |quelle di ciascuna Forza di polizia e delle | | |Forze armate in misura proporzionale alla | | |ripartizione operata, per l'anno 2020, | | |dall'articolo 3 del decreto del Presidente | | |del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, | | |pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 | | |del 10 maggio 2018, adottato ai sensi | | |dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 | | |dicembre 2017, n. 205. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |620. All'articolo 1 della legge 30 dicembre |Proroga Operazione | |2020, n. 178, sono apportate e seguenti |«Strade sicure» | |modificazioni: |«Strade sicure» | | a) al comma 1023, le parole: «31 | | |dicembre 2022» sono sostituite dalle | | |seguenti: «31 dicembre 2023»; | | | b) al comma 1024, le parole: «e di euro | | |141.521.230 per l'anno 2022» sono sostituite | | |dalle seguenti: «, di euro 149.721.230 per | | |l'anno 2022 e di euro 137.070.683 per l'anno | | |2023» e le parole: «e, per l'anno 2022, di | | |euro 139.050.547 e di euro 2.470.683, | | |rispettivamente, per il personale di cui al | | |medesimo comma 74 e per il personale di cui | | |al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del | | |decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con| | |modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009» | | |sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno| | |2022, di euro 147.250.547 e di euro | | |2.470.683, rispettivamente, per il personale | | |di cui al medesimo comma 74 e per il | | |personale di cui al medesimo comma 75 | | |dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del | | |2009, convertito, con modificazioni, dalla | | |legge n. 102 del 2009, e, per l'anno 2023, di| | |euro 134.600.000 e di euro 2.470.683, | | |rispettivamente, per il personale di cui al | | |medesimo comma 74 e per il personale di cui | | |al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del | | |decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con| | |modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |621. Al fine di garantire e sostenere la |Proroga del | |prosecuzione, da parte delle Forze armate, |contingente di 753 | |dello svolgimento dei maggiori compiti |unita' aggiuntive | |connessi al contenimento della diffusione del|militari | |virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 |dell'operazione | |unita' di personale di cui all'articolo 22, |"Strade sicure" | |comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.| | |34, convertito, con modificazioni, dalla | | |legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente| | |prorogato fino al 31 marzo 2022. A tal fine | | |e' autorizzata, per l'anno 2022, la spesa | | |complessiva di euro 7.517.801, di cui euro | | |1.875.015 per il pagamento delle prestazioni | | |di lavoro straordinario ed euro 5.642.786 per| | |gli altri oneri connessi all'impiego del | | |personale. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |622. All'articolo 110 del decreto-legge 14 | | |agosto 2020, n. 104, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, | | |n. 126, dopo il comma 8-bis sono inseriti i | | |seguenti: | | | «8-ter. La deduzione ai fini delle | | |imposte sui redditi e dell'imposta regionale | | |sulle attivita' produttive del maggior valore| | |imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle| | |attivita' immateriali le cui quote di | | |ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del | | |testo unico delle imposte sui redditi, di cui| | |al decreto del Presidente della Repubblica 22| | |dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in | | |misura non superiore ad un diciottesimo del | | |costo o del valore, e' effettuata, in ogni | | |caso, in misura non superiore, per ciascun | | |periodo d'imposta, a un cinquantesimo di | | |detto importo. Nel caso di cessione a titolo | | |oneroso, di assegnazione ai soci o di | | |destinazione a finalita' estranee | | |all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo | | |personale o familiare dell'imprenditore o nel|Modifiche alla | |caso di eliminazione dal complesso |disciplina della | |produttivo, l'eventuale minusvalenza e' |rivalutazione dei | |deducibile, fino a concorrenza del valore |beni e del | |residuo del maggior valore di cui al primo |riallineamento dei | |periodo, in quote costanti per il residuo |valori fiscali | |periodo di ammortamento come determinato ai | | |sensi dello stesso primo periodo. Per | | |l'avente causa la quota di costo riferibile | | |al residuo valore ammortizzabile del maggior | | |valore di cui al primo periodo, al netto | | |dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante| | |causa ai sensi del secondo periodo, e' | | |ammessa in deduzione in quote costanti per il| | |residuo periodo di ammortamento. | | | 8-quater. In deroga alle disposizioni di| | |cui al comma 8-ter, e' possibile effettuare | | |la deduzione del maggior valore imputato in | | |misura non superiore, per ciascun periodo | | |d'imposta, a un diciottesimo di detto | | |importo, mediante il versamento di un'imposta| | |sostitutiva delle imposte sui redditi e | | |dell'imposta regionale sulle attivita' | | |produttive e di eventuali addizionali nella | | |misura corrispondente a quella stabilita | | |dall'articolo 176, comma 2-ter, del citato | | |testo unico delle imposte sui redditi, di cui| | |al decreto del Presidente della Repubblica n.| | |917 del 1986, al netto dell'imposta | | |sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 | | |del presente articolo, da effettuare in un | | |massimo di due rate di pari importo di cui la| | |prima con scadenza entro il termine previsto | | |per il versamento a saldo delle imposte sui | | |redditi relativo al periodo d'imposta | | |successivo a quello con riferimento al quale | | |la rivalutazione e' eseguita e la seconda con| | |scadenza entro il termine previsto per il | | |versamento a saldo delle imposte sui redditi | | |relative al periodo d'imposta successivo». | | +---------------------------------------------+ | |623. In deroga all'articolo 3 della legge 27 | | |luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al | | |comma 622 hanno effetto a decorrere | | |dall'esercizio successivo a quello con | | |riferimento al quale la rivalutazione e il | | |riallineamento sono eseguiti. | | +---------------------------------------------+ | |624. I soggetti che, alla data di entrata in | | |vigore della presente legge, hanno provveduto| | |al versamento delle imposte sostitutive ai | | |sensi del comma 6 dell'articolo 110 del | | |decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 13| | |ottobre 2020, n. 126, hanno facolta' di | | |revocare, anche parzialmente, l'applicazione | | |della disciplina fiscale del citato articolo | | |110, secondo modalita' e termini da adottare | | |con provvedimento del direttore dell'Agenzia | | |delle entrate. La revoca costituisce titolo | | |per il rimborso ovvero per l'utilizzo in | | |compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del | | |decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, | | |dell'importo delle imposte sostitutive | | |versate, secondo modalita' e termini da | | |adottare con il medesimo provvedimento del | | |direttore dell'Agenzia delle entrate di cui | | |al primo periodo. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |625. All'articolo 208, comma 1, del testo |Disposizioni in | |unico di cui al decreto del Presidente della |materia di recupero | |Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono |del Contributo | |apportate le seguenti modificazioni: |unificato | | a) alla lettera a), la parola: «, | | |contabile» e' soppressa; | | | b) dopo la lettera b) e' aggiunta la | | |seguente: | | | «b-bis) in tutte le altre ipotesi e' | | |quello incardinato presso la Corte d'appello | | |di Roma.». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |626. Gli importi da iscrivere nei fondi |Fondo per il | |speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter,|finanziamento dei | |lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. |provvedimenti | |196, per il finanziamento dei provvedimenti |legislativi - parte | |legislativi che si prevede possano essere |corrente e conto | |approvati nel triennio 2022-2024, sono |capitale | |determinati, per ciascuno degli anni 2022, | | |2023 e 2024, nelle misure indicate dalle | | |tabelle A e B allegate alla presente legge. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |627. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma |Incremento del Fondo| |200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e'|per esigenze | |incrementato di euro 11.681.894 per l'anno |indifferibili | |2022, di euro 105.458.016 per l'anno 2023, di| | |euro 149.463.318 per l'anno 2024, di euro | | |125.854.690 per l'anno 2025, di euro | | |55.021.224 per l'anno 2026, di euro | | |167.603.407 per l'anno 2027, di euro | | |244.497.575 per l'anno 2028, di euro | | |323.897.575 per l'anno 2029, di euro | | |361.797.575 per l'anno 2030, di euro | | |361.797.575 per l'anno 2031, di euro | | |361.797.575 per l'anno 2032, di euro | | |390.097.575 per l'anno 2033, di euro | | |390.097.575 per l'anno 2034, di euro | | |390.097.575 per l'anno 2035 e di euro | | |388.397.575 a decorrere dall'anno 2036. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |628. All'articolo 1 della legge 30 dicembre |Incremento del Fondo| |2020, n. 178, il comma 1037 e' sostituito dal|di rotazione per | |seguente: |l'attuazione del | | «1037. Per l'attuazione del programma |Next Generation | |Next Generation EU e' istituito, nello stato |EU-Italia | |di previsione del Ministero dell'economia e | | |delle finanze, quale anticipazione rispetto | | |ai contributi provenienti dall'Unione | | |europea, il Fondo di rotazione per | | |l'attuazione del Next Generation EU-Italia, | | |con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro| | |per l'anno 2021, di 50.307,4 milioni di euro | | |per l'anno 2022 e di 53.623 milioni di euro | | |per l'anno 2023». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |629. Ai fini dell'attuazione di interventi |Disposizioni in | |tesi alla riforma della disciplina della |materia di | |magistratura onoraria in funzione |magistratura | |dell'efficienza del sistema giustizia, |onoraria | |attraverso misure coerenti con le | | |sollecitazioni sovranazionali e nel rispetto | | |dei limiti imposti dall'ordinamento interno, | | |al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. | | |116, sono apportate le seguenti | | |modificazioni: | | | a) l'articolo 29 e' sostituito dal | | |seguente: | | | «Art. 29. - (Contingente ad esaurimento | | |dei magistrati onorari in servizio) - 1. I | | |magistrati onorari in servizio alla data di | | |entrata in vigore del presente decreto | | |possono essere confermati a domanda sino al | | |compimento del settantesimo anno di eta'. | | | 2. I magistrati onorari in servizio alla| | |data di entrata in vigore del presente | | |decreto che non accedano alla conferma, tanto| | |nell'ipotesi di mancata presentazione della | | |domanda, quanto in quella di mancato | | |superamento della procedura valutativa di cui| | |al comma 3, hanno diritto, salva la facolta' | | |di rifiuto, ad un'indennita' pari, | | |rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle| | |ritenute fiscali, per ciascun anno di | | |servizio nel corso del quale il magistrato | | |sia stato impegnato in udienza per almeno | | |ottanta giornate, e ad euro 1.500 al lordo | | |delle ritenute fiscali, per ciascun anno di | | |servizio prestato nel corso del quale il | | |magistrato sia stato impegnato in udienza per| | |meno di ottanta giornate, e comunque nel | | |limite complessivo procapite di euro 50.000 | | |al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio | | |prestato per periodi superiori a sei mesi, ai| | |fini del calcolo dell'indennita' dovuta ai | | |sensi del periodo precedente, e' parificato | | |ad un anno. La percezione dell'indennita' | | |comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa | | |di qualsivoglia natura conseguente al | | |rapporto onorario cessato. | | | 3. Ai fini della conferma di cui al | | |comma 1, il Consiglio superiore della | | |magistratura procede con delibera ad indire | | |tre distinte procedure valutative da tenere | | |con cadenza annuale nel triennio 2022-2024. | | |Esse riguardano i magistrati onorari in | | |servizio che rispettivamente, alla data di | | |entrata in vigore del presente decreto, | | |abbiano maturato: | | | a) oltre 16 anni di servizio; | | | b) tra i 12 e i 16 anni di servizio; | | | c) meno di 12 anni di servizio. | | | 4. Le procedure valutative di cui al | | |comma 3 consistono in un colloquio orale, | | |della durata massima di 30 minuti, relativo | | |ad un caso pratico vertente sul diritto | | |civile sostanziale e processuale ovvero sul | | |diritto penale sostanziale e processuale, in | | |base al settore in cui i candidati hanno | | |esercitato, in via esclusiva o comunque | | |prevalente, le funzioni giurisdizionali | | |onorarie. Le procedure valutative si svolgono| | |su base circondariale. La commissione di | | |valutazione e' composta dal presidente del | | |tribunale o da un suo delegato, da un | | |magistrato che abbia conseguito almeno la | | |seconda valutazione di professionalita' | | |designato dal Consiglio giudiziario e da un | | |avvocato iscritto all'albo speciale dei | | |patrocinanti dinanzi alle magistrature | | |superiori designato dal Consiglio | | |dell'Ordine. Le funzioni di segretario di | | |ciascuna commissione sono esercitate da | | |personale amministrativo in servizio presso | | |l'amministrazione della giustizia, purche' in| | |possesso di qualifica professionale per la | | |quale e' richiesta almeno la laurea | | |triennale. I segretari sono designati dal | | |presidente della corte d'appello nell'ambito | | |del cui distretto insistono i circondari ove | | |sono costituite le commissioni e individuati | | |tra il personale che presta servizio nel | | |distretto. Nei circondari in cui le domande | | |di conferma superano il numero di novantanove| | |sono costituite piu' commissioni di | | |valutazione, in proporzione al numero dei | | |candidati, in modo tale che ogni commissione | | |possa esaminare almeno cinquanta candidati. | | |Le misure organizzative necessarie per | | |l'espletamento delle procedure valutative | | |sono determinate con decreto del Ministro | | |della giustizia, sentito il Consiglio | | |superiore della magistratura, da adottare | | |entro sessanta giorni dalla data di entrata | | |in vigore della presente disposizione. Con | | |tale decreto sono fornite le indicazioni | | |relative ai termini di presentazione delle | | |domande, alla data di inizio delle procedure,| | |alle modalita' di sorteggio per | | |l'espletamento del colloquio orale, alla | | |pubblicita' delle sedute di esame, | | |all'accesso e alla permanenza nelle sedi di | | |esame, nonche' alle prescrizioni imposte ai | | |fini della prevenzione e protezione dal | | |rischio del contagio da COVID-19. Ai | | |componenti e al segretario delle commissioni | | |e' corrisposto un gettone di presenza di euro| | |70 per ciascuna seduta dalla durata minima di| | |due ore alla quale abbiano partecipato. | | | 5. La domanda di partecipazione alle | | |procedure valutative di cui al comma 3 | | |comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa | | |di qualsivoglia natura conseguente al | | |rapporto onorario pregresso, salvo il diritto| | |all'indennita' di cui al comma 2 in caso di | | |mancata conferma. | | | 6. I magistrati onorari confermati, | | |entro il termine di trenta giorni dalla | | |comunicazione dell'esito della procedura | | |valutativa di cui al comma 3, possono optare | | |per il regime di esclusivita' delle funzioni | | |onorarie. In tale ipotesi ai magistrati | | |onorari confermati e' corrisposto un compenso| | |parametrato allo stipendio e alla tredicesima| | |mensilita', spettanti alla data del 31 | | |dicembre 2021 al personale amministrativo | | |giudiziario di Area III, posizione economica | | |F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, | | |del numero di anni di servizio maturati di | | |cui al comma 2, in applicazione del contratto| | |collettivo nazionale di lavoro relativo al | | |personale del comparto o funzioni centrali, | | |con esclusione degli incrementi previsti per | | |tali voci dai contratti collettivi nazionali | | |di lavoro successivi al triennio 2019-2021. | | |E' inoltre corrisposta un'indennita' | | |giudiziaria in misura pari al doppio | | |dell'indennita' di amministrazione spettante | | |al personale amministrativo giudiziario di | | |cui al periodo precedente e non sono dovute | | |le voci retributive accessorie connesse al | | |lavoro straordinario e quelle alimentate | | |dalle risorse che confluiscono nel fondo | | |risorse decentrate. Il trattamento economico | | |di cui al presente comma non e' cumulabile | | |con i redditi di pensione e da lavoro | | |autonomo e dipendente. Ai magistrati onorari | | |confermati che optano per il regime di | | |esclusivita' delle funzioni onorarie non si | | |applicano le disposizioni di cui all'articolo| | |1, comma 3, del presente decreto e si applica| | |l'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, | | |di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. | | |12. | | | 7. Ai magistrati onorari confermati che | | |non esercitano l'opzione di cui al comma 6 e'| | |corrisposto un compenso parametrato allo | | |stipendio e alla tredicesima mensilita', | | |spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al | | |personale amministrativo giudiziario di Area | | |III, posizione economica F3, F2 e F1, in | | |funzione, rispettivamente, del numero di anni| | |di servizio maturati di cui al comma 2, in | | |applicazione del contratto collettivo | | |nazionale di lavoro richiamato al comma 6, | | |con esclusione degli incrementi previsti per | | |tali voci dai contratti collettivi nazionali | | |di lavoro successivi al triennio 2019-2021. | | |E' inoltre corrisposta un'indennita' | | |giudiziaria in misura pari all'indennita' di | | |amministrazione spettante al personale | | |amministrativo giudiziario di cui al periodo | | |precedente e non sono dovute le voci | | |retributive accessorie connesse al lavoro | | |straordinario e quelle alimentate dalle | | |risorse che confluiscono nel fondo risorse | | |decentrate. Si applicano, in quanto | | |compatibili, le disposizioni di cui | | |all'articolo 1, comma 3, del presente | | |decreto, con esclusivo riferimento allo | | |svolgimento dell'incarico in modo da | | |assicurare il contestuale espletamento di | | |ulteriori attivita' lavorative o | | |professionali. | | | 8. Ai magistrati onorari e' riconosciuto| | |il buono pasto nella misura spettante al | | |personale dell'amministrazione giudiziaria, | | |per ogni udienza che si protragga per un | | |numero di ore superiore a sei, come | | |risultante da specifica attestazione del | | |dirigente dell'ufficio giudiziario. | | | 9. I magistrati onorari in servizio alla| | |data di entrata in vigore del presente | | |decreto cessano dal servizio qualora non | | |presentino domanda di partecipazione alla | | |procedura valutativa di cui al comma 3»; | | | b) all'articolo 30, comma 1, alinea, le | | |parole: «15 agosto 2025» sono sostituite | | |dalle seguenti: «raggiungimento del limite di| | |permanenza in servizio»; | | | c) l'articolo 31 e' sostituito dal | | |seguente: | | | «Art. 31. - (Indennita' spettante ai | | |magistrati onorari in servizio) - 1. Ai | | |giudici di pace, ai giudici onorari di | | |tribunale e ai vice procuratori onorari in | | |servizio alla data di entrata in vigore del | | |presente decreto continuano ad applicarsi, | | |sino alla conferma di cui all'articolo 29, i | | |criteri di liquidazione delle indennita' | | |previsti dalle disposizioni di cui | | |all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991,| | |n. 374, per i giudici di pace, e | | |dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 | | |luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di| | |tribunale e per i vice procuratori onorari»; | | | d) all'articolo 32, il comma 1 e' | | |abrogato. | | +---------------------------------------------+ | |630. Nelle more della conclusione delle | | |procedure valutative di cui al comma 3 | | |dell'articolo 29 del decreto legislativo n. | | |116 del 2017, non trovano applicazione le | | |disposizioni di cui al decreto del Ministro | | |della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato | | |nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo | | |2018, emanato ai sensi dell'articolo 3 del | | |decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, e| | |la dotazione organica dei giudici onorari di | | |pace e dei vice procuratori onorari e' | | |fissata in complessive 6.000 unita'. La | | |predetta dotazione organica sara' | | |rideterminata, con le medesime modalita' di | | |cui al predetto articolo 3, nei limiti delle | | |risorse finanziarie disponibili a | | |legislazione vigente. | | +---------------------------------------------+ | |631. Ai magistrati onorari confermati che non| | |esercitano l'opzione di cui all'articolo 29, | | |comma 6, del decreto legislativo 13 luglio | | |2017, n. 116, si applicano in quanto | | |compatibili le disposizioni in materia | | |previdenziale di cui all'articolo 1, commi | | |7-ter e 7-quater, del decreto-legge 9 giugno | | |2021, n. 80, convertito, con modificazioni, | | |dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. | | +---------------------------------------------+ | |632. Per l'espletamento delle procedure | | |valutative di cui all'articolo 29, comma 3, | | |del decreto legislativo n. 116 del 2017, e' | | |autorizzata la spesa di euro 181.440 per | | |l'anno 2022, di euro 41.160 per l'anno 2023 e| | |di euro 117.040 per l'anno 2024. | | +---------------------------------------------+ | |633. Per l'attuazione delle ulteriori | | |disposizioni di cui ai commi da 629 a 632 e' | | |autorizzata la spesa di euro 22.837.626 per | | |l'anno 2023, di euro 58.620.460 per l'anno | | |2024, di euro 83.465.327 per l'anno 2025, di | | |euro 78.354.830 per l'anno 2026, di euro | | |76.339.247 per l'anno 2027, di euro | | |70.021.054 per l'anno 2028, di euro | | |67.513.176 per l'anno 2029, di euro | | |59.733.715 per l'anno 2030, di euro | | |57.811.056 per l'anno 2031 e di euro | | |46.631.375 a decorrere dall'anno 2032. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |634. Nello stato di previsione del Ministero |Fondo per la | |dell'economia e delle finanze e' istituito un|regolazione | |apposito fondo, con una dotazione di 4.300 |contabile delle | |milioni di euro per l'anno 2022, di 4.500 |sovvenzioni della | |milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 |tesoreria dello | |e 2024, di 3.000 milioni di euro annui per |Stato a Poste | |ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, di |italiane Spa | |1.000 milioni di euro per l'anno 2031 e di | | |1.320,629 milioni di euro per l'anno 2032, | | |destinato alla sistemazione contabile delle | | |partite iscritte al conto sospeso, derivanti | | |dal pagamento tramite il canale postale delle| | |pensioni gestite dall'INPS mediante il | | |ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai | | |sensi dell'articolo 16, terzo comma, della | | |legge 12 agosto 1974, n. 370. Al fine di | | |accelerare l'estinzione delle partite | | |iscritte al conto sospeso, le medesime | | |risorse sono assegnate direttamente | | |all'Istituto cui e' affidato il servizio di | | |tesoreria dello Stato, il quale provvede alle| | |relative sistemazioni fornendo all'INPS e al | | |Ministero dell'economia e delle finanze ogni | | |elemento informativo utile delle operazioni | | |effettuate di individuazione e regolazione di| | |ciascuna partita. | | +---------------------------------------------+ | |635. A seguito dell'avvenuta regolazione | | |contabile di cui al comma 634, l'INPS e' | | |autorizzato a contabilizzare nel proprio | | |bilancio la riduzione graduale del debito nei| | |confronti della tesoreria statale. Con la | | |procedura di cui all'articolo 14 della legge | | |7 agosto 1990, n. 241, sono definiti i | | |criteri e le gestioni previdenziali a cui | | |attribuire le regolazioni contabili. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |636. All'articolo 35, comma 8, del |Proroga del termine | |decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, |di sospensione del | |convertito, con modificazioni, dalla legge 24|sistema di tesoreria| |marzo 2012, n. 27, le parole: «31 dicembre |unica mista | |2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 | | |dicembre 2025». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |637. All'articolo 1, comma 289-bis, secondo | | |periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. | | |160, le parole: «per ciascuno degli anni 2021| | |e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per | | |l'anno 2021». | | +---------------------------------------------+ | |638. All'articolo 1, comma 289-ter, secondo | | |periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. | | |160, le parole: «per ciascuno degli anni 2021| | |e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per |Conclusione del | |l'anno 2021». |programma cashback | +---------------------------------------------+ | |639. All'articolo 1, comma 290, della legge | | |27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per gli| | |anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle | | |seguenti: «per l'anno 2021». | | +---------------------------------------------+ | |640. Il programma di attribuzione di rimborsi| | |in denaro per acquisti effettuati mediante | | |l'utilizzo di strumenti di pagamento | | |elettronici, disciplinato dal regolamento di | | |cui al decreto del Ministro dell'economia e | | |delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si | | |conclude il 31 dicembre 2021, ferma restando | | |la sospensione del programma per il periodo | | |di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), | | |del medesimo regolamento. All'articolo 6, | | |comma 2, del regolamento di cui al decreto | | |del Ministro dell'economia e delle finanze 24| | |novembre 2020, n. 156, la lettera c) e' | | |abrogata. | | +---------------------------------------------+ | |641. L'articolo 8 del regolamento di cui al | | |decreto del Ministro dell'economia e delle | | |finanze 24 novembre 2020, n. 156, si applica | | |esclusivamente per il periodo di cui | | |all'articolo 6, comma 2, lettera a), del | | |medesimo regolamento. | | +---------------------------------------------+ | |642. Le convenzioni stipulate dal Ministero | | |dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa | | |e con la Concessionaria servizi assicurativi | | |(Consap) Spa ai sensi dell'articolo 1, commi | | |289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre | | |2019, n. 160, sono risolte, in relazione a | | |quanto disposto dai commi da 637 a 648, a | | |decorrere dal completamento delle operazioni | | |di rimborso cashback e rimborso speciale, di | | |cui agli articoli 6 e 8 del regolamento di | | |cui al decreto del Ministro dell'economia e | | |delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, | | |relativamente al periodo di cui all'articolo | | |6, comma 2, lettera a), del medesimo | | |regolamento. Sono, in ogni caso, fatti salvi | | |gli obblighi a carico di PagoPa Spa e Consap | | |Spa relativi alla gestione delle controversie| | |derivanti dall'attuazione del programma | | |cashback, come disciplinati dalle predette | | |convenzioni stipulate dal Ministero | | |dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa | | |e Consap Spa. | | +---------------------------------------------+ | |643. Sono abrogate tutte le disposizioni del | | |regolamento di cui al decreto del Ministro | | |dell'economia e delle finanze 24 novembre | | |2020, n. 156, e del decreto-legge 25 maggio | | |2021, n. 73, convertito, con modificazioni, | | |dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, | | |incompatibili con le disposizioni dei commi | | |da 637 a 648. | | +---------------------------------------------+ | |644. Al fine dell'applicazione delle | | |disposizioni di cui al comma 642 e' istituito| | |nello stato di previsione del Ministero | | |dell'economia e delle finanze un apposito | | |fondo con una dotazione di 3 milioni di euro | | |per l'anno 2022. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |645. Al fine di promuovere l'occupazione |Sgravio contributivo| |giovanile, per l'anno 2022, per i contratti |apprendisti | |di apprendistato di primo livello per la | | |qualifica e il diploma professionale, il | | |diploma di istruzione secondaria superiore e | | |il certificato di specializzazione tecnica | | |superiore, stipulati nell'anno 2022, e' | | |riconosciuto ai datori di lavoro che occupano| | |alle proprie dipendenze un numero di addetti | | |pari o inferiore a nove uno sgravio | | |contributivo del 100 per cento con | | |riferimento alla contribuzione dovuta ai | | |sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto | | |periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. | | |296, per i periodi contributivi maturati nei | | |primi tre anni di contratto, fermo restando | | |il livello di aliquota del 10 per cento per i| | |periodi contributivi maturati negli anni di | | |contratto successivi al terzo. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |646. Il comma 330 dell'articolo 1 della legge|Collocamento fuori | |23 dicembre 2014, n. 190, e' abrogato. |ruolo di docenti e | | |dirigenti scolastici| +---------------------------------------------+--------------------+ |647. Al fine di dare attuazione a interventi |Finanziamento del | |in materia di estensione dei servizi di cura |progetto pilota | |domiciliare per gli anziani, e' riconosciuto |della Comunita' di | |un contributo per gli anni 2022, 2023 e 2024 |Sant'Egidio - ACAP | |al progetto pilota della Comunita' di |ONLUS, "Viva gli | |Sant'Egidio - ACAP ONLUS, denominato «viva |Anziani" | |gli Anziani». La Comunita' di Sant'Egidio - | | |ACAP ONLUS assicura forme di raccordo con i | | |servizi sanitari e sociali competenti | | |territorialmente. Per le finalita' di cui al | | |presente comma e' autorizzata la spesa di | | |euro 1.278.000 per l'anno 2022, di euro | | |2.278.000 per l'anno 2023 e di euro 2.444.816| | |per l'anno 2024. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |648. Al comma 23, primo periodo, |Contratti a termine | |dell'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio|del Ministero | |2020, n. 34, convertito, con modificazioni, |dell'interno | |dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono | | |apportate le seguenti modificazioni: | | | a) le parole: «mesi sei» sono sostituite| | |dalle seguenti: «diciotto mesi»; | | | b) dopo le parole: «nel limite massimo | | |di spesa di 30.000.000 di euro per l'anno | | |2021» sono inserite le seguenti: «nonche' di | | |20.000.000 di euro per l'anno 2022» | | +---------------------------------------------+--------------------+ |649. L'autorizzazione di spesa di cui |Finanziamento al | |all'articolo 1, comma 86, della legge 23 |Gestore | |dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di |dell'infrastruttura | |1.450 milioni di euro nell'anno 2021. |ferroviaria | | |nazionale | +---------------------------------------------+--------------------+ |650. Il fondo di cui all'articolo 1, comma |Incremento della | |447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'|dotazione | |incrementato di 1.850 milioni di euro per |finanziaria del | |l'anno 2021, da destinare all'acquisto dei |fondo per l'acquisto| |vaccini anti-SARS-CoV-2 e dei farmaci per la |dei vaccini anti | |cura dei pazienti con COVID-19. |SARS-CoV-2 e dei | | |farmaci per la cura | | |dei pazienti con | | |COVID-19 | +---------------------------------------------+--------------------+ |651. Ai fini della prosecuzione, dal 1° |Finanziamento per il| |agosto al 31 dicembre 2021, del dispositivo |pagamento dei | |di pubblica sicurezza preordinato al |servizi e delle | |contenimento del contagio da COVID-19, |attivita' espletate | |nonche' dello svolgimento dei maggiori |dal personale della | |compiti comunque connessi all'emergenza |Polizia di Stato, | |epidemiologica in corso, e' autorizzata, per |dal personale delle | |l'anno 2021, la spesa di euro 49.103.808, di |Forze armate e dal | |cui euro 900.558 per il pagamento dei servizi|personale delle | |espletati congiuntamente dal personale della |polizie locali | |Polizia di Stato e dal personale delle Forze | | |armate, euro 1.940.625 per il pagamento degli| | |altri oneri connessi all'impiego del | | |personale delle polizie locali, euro | | |15.835.500 per gli ulteriori oneri connessi | | |all'impiego del personale delle Forze di | | |polizia ed euro 30.427.125 per il pagamento | | |delle prestazioni di lavoro straordinario del| | |personale delle Forze di polizia. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |652. Al fine di garantire il rispetto |Finanziamento per le| |dell'ordine e della sicurezza in ambito |prestazioni di | |carcerario e far fronte al protrarsi della |lavoro straordinario| |situazione emergenziale connessa alla |da parte del | |diffusione del COVID-19, per il periodo dal |personale del Corpo | |1° agosto al 31 dicembre 2021, e' autorizzata|di polizia | |la spesa complessiva di euro 3.948.105 per |penitenziaria | |l'anno 2021 per il pagamento, anche in deroga| | |ai limiti vigenti, delle prestazioni di | | |lavoro straordinario per lo svolgimento da | | |parte del personale del Corpo di polizia | | |penitenziaria di piu' gravosi compiti | | |derivanti dalle misure straordinarie poste in| | |essere per il contenimento epidemiologico. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |653. Le disposizioni che prevedono, in |Inapplicabilita' | |conseguenza dell'emergenza epidemiologica da |della verifica | |COVID-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia |preventiva | |delle entrate di contributi a fondo perduto |dell'adempimento | |si interpretano nel senso che a tali |degli obblighi di | |erogazioni non si applicano le disposizioni |versamento per | |di cui all'articolo 48-bis del decreto del |l'erogazione da | |Presidente della Repubblica 29 settembre |parte dell'Agenzia | |1973, n. 602. |delle entrate di | | |contributi a fondo | | |perduto | +---------------------------------------------+--------------------+ |654. Agli oneri derivanti dai commi 649, 650,|Disposizioni | |651 e 652, pari a 3.353.051.913 euro per |finanziarie e | |l'anno 2021, si provvede: |salvezza degli | | a) quanto a 497 milioni di euro, |effetti conseguente | |mediante corrispondente riduzione |all'abrogazione del | |dell'autorizzazione di spesa di cui |decreto-legge 10 | |all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 |dicembre 2021, n. | |giugno 2021, n. 79, convertito, con |209, recante misure | |modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n.|urgenti finanziarie | |112; |e fiscali | | b) quanto a 400 milioni di euro, | | |mediante corrispondente utilizzo del fondo | | |speciale per la riassegnazione dei residui | | |passivi perenti della spesa di parte | | |corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, | | |della legge 31 dicembre 2009, n. 196; | | | c) quanto a 600 milioni di euro, | | |mediante corrispondente utilizzo del fondo | | |speciale per la riassegnazione dei residui | | |passivi perenti della spesa in conto | | |capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, | | |della legge 31 dicembre 2009, n. 196; | | | d) quanto a 40 milioni di euro, mediante| | |corrispondente riduzione del Fondo di parte | | |corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5,| | |della legge 31 dicembre 2009, n. 196, | | |iscritto nello stato di previsione del | | |Ministero dell'economia e delle finanze; | | | e) quanto a 50 milioni di euro, mediante| | |corrispondente riduzione del Fondo di parte | | |capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5,| | |della legge 31 dicembre 2009, n. 196, | | |iscritto nello stato di previsione del | | |Ministero dell'economia e delle finanze; | | | f) quanto a 40 milioni di euro, mediante| | |corrispondente utilizzo delle somme versate | | |all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi| | |dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 | | |dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 | | |ottobre 2021, non sono state riassegnate ai | | |pertinenti programmi e che sono acquisite per| | |detto importo all'erario; | | | g) quanto a 200 milioni di euro, | | |mediante corrispondente riduzione | | |dell'autorizzazione di spesa di cui | | |all'articolo 1, comma 330, della legge 27 | | |dicembre 2019, n. 160; | | | h) quanto a 10 milioni di euro, mediante| | |corrispondente riduzione dell'autorizzazione | | |di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, | | |della legge 27 dicembre 2019, n. 160; | | | i) quanto a 200 milioni di euro, | | |mediante utilizzo delle risorse di cui | | |all'articolo 8, comma 13, primo periodo, del | | |decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 21| | |maggio 2021, n. 69, relative ai trattamenti | | |di cassa integrazione salariale operai | | |agricoli (CISOA); | | | l) quanto a 150 milioni di euro, | | |mediante utilizzo delle risorse di cui | | |all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 22| | |marzo 2021, n. 41, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.| | |69; | | | m) quanto a 300 milioni di euro, con le | | |risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del | | |decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 21| | |maggio 2021, n. 69, gia' nella disponibilita'| | |della contabilita' speciale 1778 intestata | | |all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, | | |provvede ad effettuare il corrispondente | | |versamento all'entrata del bilancio dello | | |Stato; | | | n) quanto a 868 milioni di euro, con le | | |risorse di cui all'articolo 1, comma 29, del | | |decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 23| | |luglio 2021, n. 106, gia' nella | | |disponibilita' della contabilita' speciale | | |1778 intestata all'Agenzia delle entrate che,| | |a tal fine, provvede ad effettuare il | | |corrispondente versamento all'entrata del | | |bilancio dello Stato; | | | o) quanto a 93 milioni di euro, mediante| | |corrispondente riduzione del Fondo per la | | |compensazione degli effetti finanziari non | | |previsti a legislazione vigente conseguenti | | |all'attualizzazione di contributi | | |pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, | | |del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 4 | | |dicembre 2008, n. 189; | | | p) quanto a 18,046 milioni di euro, | | |mediante corrispondente utilizzo delle | | |maggiori entrate derivanti dai commi 651 e | | |652. | | +---------------------------------------------+ | |655. Ai fini dell'immediata attuazione delle | | |disposizioni recate dai commi da 649 a 657, | | |il Ministro dell'economia e delle finanze e' | | |autorizzato ad apportare, con propri decreti,| | |le occorrenti variazioni di bilancio. Il | | |Ministero dell'economia e delle finanze, ove | | |necessario, puo' disporre il ricorso ad | | |anticipazioni di tesoreria, la cui | | |regolarizzazione e' effettuata con | | |l'emissione di ordini di pagamento sui | | |pertinenti capitoli di spesa. | | +---------------------------------------------+ | |656. Il decreto-legge 10 dicembre 2021, n. | | |209, e' abrogato. Restano validi gli atti e i| | |provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli| | |effetti prodottisi ed i rapporti giuridici | | |sorti sulla base del medesimo decreto-legge | | |10 dicembre 2021, n. 209. | | +---------------------------------------------+ | |657. Le disposizioni di cui ai commi da 649 a| | |656 entrano in vigore il giorno stesso della | | |pubblicazione della presente legge nella | | |Gazzetta Ufficiale. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |658. In considerazione del significativo |Finanziamento per il| |impatto collegato all'emergenza |sostegno economico | |epidemiologica da COVID-19 e delle esigenze |alle imprese del | |di tutela e rilancio della filiera produttiva|settore tessile del | |del distretto industriale pratese, e' |distretto | |attribuito al comune di Prato un contributo |industriale del | |di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per il|comune di Prato | |sostegno economico alle imprese del settore | | |tessile del distretto industriale pratese, | | |cosi' come individuato dalla regione Toscana | | |con propria deliberazione 21 febbraio 2000, | | |n. 69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, | | |n. 317, e della legge 11 maggio 1999, n. 140,| | |per attivita' di studi, ricerche e progetti | | |collettivi e di filiera. Ai fini di cui al | | |presente comma, il sostegno alle imprese puo'| | |essere disposto per una o piu' delle seguenti| | |linee di intervento: efficientamento o | | |riduzione dei costi di approvvigionamento | | |energetico; transizione digitale e adozione | | |di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e| | |innovazione; transizione ecologica ed | | |economia circolare; rafforzamento della | | |cultura sugli standard di prevenzione e | | |tutela della salute e sicurezza nei luoghi di| | |lavoro; riassetto organizzativo del distretto| | |teso all'irrobustimento della filiera | | |produttiva. | | +---------------------------------------------+ | |659. Con decreto del Ministro dello sviluppo | | |economico di concerto con il Ministro | | |dell'economia e delle finanze, da adottare | | |entro sessanta giorni dalla data di entrata | | |in vigore della presente legge, sono definiti| | |le modalita' di erogazione del contributo di | | |cui al comma 658, i criteri per la selezione | | |dei programmi e delle attivita' finanziabili,| | |le spese ammissibili nonche' le modalita' di | | |verifica, di controllo e di rendicontazione | | |delle spese sostenute utilizzando il medesimo| | |contributo. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |660. Al fine di favorire l'ottenimento della |Fondo per le | |certificazione della parita' di genere ai |attivita' di | |sensi dell'articolo 46-bis del codice delle |formazione | |pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al|propedeutiche | |decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, |all'ottenimento | |e' istituito presso il Ministero del lavoro e|della certificazione| |delle politiche sociali un fondo denominato |di parita' di genere| |«Fondo per le attivita' di formazione | | |propedeutiche all'ottenimento della | | |certificazione di parita' di genere», con una| | |dotazione di 3 milioni di euro per l'anno | | |2022. Con decreto del Ministro del lavoro e | | |delle politiche sociali, di concerto con il | | |Ministro delegato per le pari opportunita' e | | |la famiglia, sono determinate le misure | | |formative che consentono l'accesso al Fondo | | |nonche' le relative modalita' di erogazione, | | |nel rispetto del limite di spesa di cui al | | |presente comma. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |661. Al fine di assicurare la tutela delle |Incremento della | |vittime e la prevenzione della violenza |dotazione | |domestica e di genere e specificamente per |finanziaria del | |contrastare il fenomeno favorendo il recupero|Fondo per le | |degli uomini autori di violenza, il Fondo per|politiche relative | |le politiche relative ai diritti e alle pari |ai diritti e alle | |opportunita', di cui all'articolo 19, comma |pari opportunita' | |3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, |per l'istituzione e | |convertito, con modificazioni, dalla legge 4 |il potenziamento di | |agosto 2006, n. 248, e' ulteriormente |Centri per il | |incrementato di 2 milioni di euro per l'anno |recupero di uomini | |2022. Le predette risorse sono destinate, nel|autori di violenza | |limite di spesa autorizzato, alle seguenti |domestica e di | |finalita': |genere | | a) quanto a 1 milione di euro, | | |all'istituzione e al potenziamento dei centri| | |di riabilitazione per uomini maltrattanti | | |nonche' al loro funzionamento; | | | b) quanto a 1 milione di euro, alle | | |attivita' di monitoraggio e raccolta dati di | | |cui al comma 665. | | +---------------------------------------------+ | |662. Il Ministro delegato per le pari | | |opportunita', previa intesa in sede di | | |Conferenza permanente per i rapporti tra lo | | |Stato, le regioni e le province autonome di | | |Trento e di Bolzano, provvede annualmente, | | |con proprio decreto, a ripartire tra le | | |regioni e le province autonome di Trento e di| | |Bolzano le risorse del Fondo di cui al comma | | |661, tenendo conto: | | | a) della programmazione delle regioni e | | |delle province autonome di Trento e di | | |Bolzano e degli interventi gia' operativi per| | |contrastare il fenomeno della violenza | | |domestica e di genere e per favorire il | | |recupero degli uomini autori di violenza | | |domestica e di genere offrendo, al contempo, | | |garanzie volte ad evitare la vittimizzazione | | |secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le | | |ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza| | |delle vittime; | | | b) del numero dei centri per il recupero| | |degli uomini autori di violenza domestica e | | |di genere e degli enti aventi le medesime | | |finalita', comunque denominati, gia' | | |esistenti in ciascuna regione e provincia | | |autonoma, al fine di rendere omogenea la loro| | |presenza a livello nazionale; | | | c) della necessita' di uniformare le | | |modalita' di intervento dei centri di cui ai | | |commi da 661 a 667, con particolare | | |attenzione alla necessita' della continuita' | | |dell'operativita' e alla standardizzazione | | |delle modalita' di azione e di trattamento da| | |parte dei soggetti che gestiscono i centri e | | |gli enti. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |663. I centri per il recupero degli uomini |Costituzione dei | |autori di violenza domestica e di genere |Centri per il | |possono essere costituiti da: |recupero di uomini | | a) enti locali, in forma singola o |autori di violenza | |associata; |domestica e di | | b) associazioni il cui scopo sociale |genere e | |preveda il recupero degli uomini autori di |integrazione con la | |violenza domestica e di genere, che abbiano |rete dei servizi | |al loro interno competenze specifiche in |socio-sanitari e | |materia di violenza di genere e recupero |assistenziali | |degli uomini autori di violenza, con |territoriali | |personale specificamente formato; | | | c) soggetti di cui alle lettere a) e b),| | |di concerto o d'intesa tra loro o in forma | | |consorziata. | | +---------------------------------------------+ | |664. I centri per il recupero degli uomini | | |autori di violenza domestica operano in | | |maniera integrata con la rete dei servizi | | |socio-sanitari e assistenziali territoriali, | | |tenendo al contempo conto delle necessita' | | |fondamentali per la protezione delle persone | | |che subiscono violenza, anche qualora | | |svolgano funzioni di servizi specialistici. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |665. Le regioni e le province autonome di |Centri per il | |Trento e di Bolzano, destinatarie delle |recupero di uomini | |risorse oggetto di riparto ai sensi del comma|autori di violenza | |662, presentano al Ministro delegato per le |domestica: relazione| |pari opportunita', entro il 30 marzo di ogni |delle regioni e | |anno, una relazione concernente le iniziative|delle province | |adottate nell'anno precedente a valere sulle |autonome di Trento e| |risorse medesime. Il decreto di cui al comma |di Bolzano | |662 individua le ulteriori informazioni che i| | |soggetti beneficiari devono riportare nella | | |relazione di cui al precedente periodo. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |666. Sulla base delle informazioni fornite |Centri per il | |dalle regioni e dalle province autonome di |recupero di uomini | |Trento e di Bolzano ai sensi del comma 665, |autori di violenza | |il Ministro delegato per le pari opportunita'|domestica: relazione| |presenta alle Camere, entro il 30 giugno di |al Parlamento | |ogni anno, una relazione sullo stato di | | |utilizzo delle risorse stanziate ai sensi dei| | |commi da 661 a 665. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |667. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17|Finanziamento degli | |della legge 19 luglio 2019, n. 69, e' |interventi relativi | |autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per|ai percorsi di | |l'anno 2022 al fine di finanziare gli |trattamento | |interventi relativi ai percorsi di |psicologico per il | |trattamento psicologico per il reinserimento |reinserimento nella | |nella societa' dei condannati per reati |societa' dei | |sessuali, per maltrattamenti contro familiari|condannati per reati| |o conviventi e per atti persecutori di cui al|sessuali, per | |comma 1-bis dell'articolo 13-bis della legge |maltrattamenti | |26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al |contro familiari o | |presente comma sono ripartite in base a |conviventi e per | |criteri stabiliti con decreto del Ministro |atti persecutori | |della giustizia tra gli enti o le | | |associazioni e gli istituti penitenziari di | | |cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis,| | |in coerenza con gli interventi di cui | | |all'articolo 1 della medesima legge n. 354 | | |del 1975. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |668. Per le finalita' di cui all'articolo |Incremento della | |5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. |dotazione | |93, convertito, con modificazioni, dalla |finanziaria del | |legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per |Fondo per le | |le politiche relative ai diritti e alle pari |politiche relative | |opportunita', di cui all'articolo 19, comma |ai diritti e alle | |3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, |pari opportunita' da| |convertito, con modificazioni, dalla legge 4 |destinare in favore | |agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 |dei Centri | |milioni di euro per l'anno 2022. |antiviolenza e case | | |rifugio | +---------------------------------------------+--------------------+ | |Incremento della | | |dotazione | |669. Al fine di dare concreta attuazione a |finanziaria del | |quanto disposto dall'articolo 26-bis del |Fondo per le | |decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, |politiche relative | |convertito, con modificazioni, dalla legge 13|ai diritti e alle | |ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le |pari opportunita' da| |politiche relative ai diritti e alle pari |destinare per | |opportunita', di cui all'articolo 19, comma |l'implementazione | |3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, |dei centri per il | |convertito, con modificazioni, dalla legge 4 |recupero degli | |agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 |uomini autori di | |milioni di euro per l'anno 2022. |violenza | +---------------------------------------------+--------------------+ |670. Al fine di favorire, attraverso |Incremento della | |l'indipendenza economica, percorsi di |dotazione | |autonomia e di emancipazione delle donne |finanziaria del | |vittime di violenza in condizione di |Fondo per le | |poverta', il Fondo di cui all'articolo 19, |politiche relative | |comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. |ai diritti e alle | |223, convertito, con modificazioni, dalla |pari opportunita' da| |legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato |destinare a percorsi| |di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Le |di autonomia e di | |risorse stanziate ai sensi del primo periodo |emancipazione delle | |sono ripartite secondo criteri definiti con |donne vittime di | |decreto del Presidente del Consiglio dei |violenza in | |ministri, su proposta del Ministro per le |condizione di | |pari opportunita' e la famiglia, di concerto |poverta' | |con il Ministro del lavoro e delle politiche | | |sociali, previa intesa in sede di Conferenza | | |unificata di cui all'articolo 8 del decreto | | |legislativo 28 agosto 1997, n. 281. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |671. Ai fini della prevenzione e del | | |contrasto del fenomeno del cyberbullismo, con| | |azioni a carattere preventivo e con una | | |strategia di attenzione, tutela ed educazione| | |nei confronti degli alunni delle scuole di | | |ogni ordine e grado, e' istituito il Fondo | | |permanente per il contrasto del fenomeno del |Fondo permanente per| |cyberbullismo. |il contrasto del | +---------------------------------------------+fenomeno del | |672. Il Fondo di cui al comma 671 e' |cyberbullismo | |istituito presso il Ministero dell'istruzione| | |con una dotazione di 2 milioni di euro per | | |l'anno 2022. | | +---------------------------------------------+ | |673. Al Fondo di cui ai commi 671 e 672 | | |possono accedere le associazioni e gli enti | | |di cui all'articolo 4, comma 4, della legge | | |29 maggio 2017, n.71, e in particolare: | | | a) associazioni sportive | | |dilettantistiche; | | | b) associazioni di genitori facenti | | |parte del Forum nazionale delle associazioni | | |dei genitori della scuola (FONAGS) di cui al | | |decreto del Ministero dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca del 18 | | |febbraio 2002, n. 14; | | | c) associazioni la cui finalita' | | |principale sia la tutela dei minori. | | +---------------------------------------------+ | |674. Ai fini dell'attuazione delle | | |disposizioni recate dai commi da 671 a 673, | | |il Ministro dell'economia e delle finanze e' | | |autorizzato ad apportare con proprio decreto | | |le occorrenti variazioni di bilancio. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |675. Presso il Ministero dell'interno e' |Fondo di | |istituito un fondo di solidarieta' in favore |solidarieta' in | |dei proprietari, con una dotazione |favore di | |complessiva di 10 milioni di euro per l'anno |proprietari di | |2022, finalizzato all'erogazione di un |immobili occupati | |contributo nei confronti dei proprietari di |abusivamente | |unita' immobiliari a destinazione | | |residenziale non utilizzabili per effetto | | |della denuncia all'autorita' giudiziaria del | | |reato di cui agli articoli 614, secondo | | |comma, e 633 del codice penale. | | +---------------------------------------------+ | |676. Con decreto del Ministero dell'interno, | | |di concerto con il Ministero della giustizia | | |e il Ministero dell'economia e delle finanze,| | |da adottare entro sessanta giorni dalla data | | |di entrata in vigore della presente legge, | | |sono definite le modalita' di attuazione del | | |comma 675 anche al fine del rispetto del | | |limite di spesa ivi indicato. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |677. Il Fondo per le non autosufficienze di |Incremento dotazione| |cui all'articolo 1, comma 1264, della legge |finanziaria del | |27 dicembre 2006, n. 296, e' integrato per un|Fondo per le non | |ammontare pari a 15 milioni di euro per |autosufficienze | |l'anno 2022. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |678. Al fine di perseguire il miglioramento | | |della qualita' di vita delle persone anziane | | |ed il contrasto alla solitudine domestica e | | |alle difficolta' economiche, nello stato di | | |previsione del Ministero dell'interno e' | | |istituito un fondo con una dotazione | | |finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno | | |2022, finalizzato alla concessione, da parte |Fondo per il | |dei comuni, di agevolazioni per la |miglioramento della | |realizzazione di progetti di coabitazione, |qualita' della vita | |cui ciascuna delle parti aderisce per scelta |delle persone | |libera e volontaria, di persone che hanno |anziane ed il | |superato i 65 anni di eta'. |contrasto alla | +---------------------------------------------+solitudine domestica| |679. Con decreto del Ministro del lavoro e |e alle difficolta' | |delle politiche sociali da emanare, di |economiche | |concerto con il Ministro della salute e il | | |Ministro per le pari opportunita' e la | | |famiglia, entro sessanta giorni dalla data di| | |entrata in vigore della presente legge, sono | | |stabiliti i requisiti minimi dei progetti di | | |cui al comma 678 i quali devono comunque | | |prevedere la garanzia di idonei spazi privati| | |per il singolo anziano o per la coppia | | |sposata o convivente di anziani che sceglie | | |di aderire al progetto. | | +---------------------------------------------+ | |680. Alla ripartizione del fondo di cui al | | |comma 678 tra i comuni interessati si | | |provvede con decreto del Ministro | | |dell'interno, di concerto con il Ministro | | |dell'economia e delle finanze, previa intesa | | |in sede di Conferenza Stato-citta' ed | | |autonomie locali, da adottare entro trenta | | |giorni dall'emanazione del decreto di cui al | | |comma 679. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |681. Il fondo di cui all'articolo 1, comma |Rifinanziamento del | |778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'|fondo per i rifugi | |rifinanziato, per l'anno 2022, di 8 milioni |per animali in | |di euro esclusivamente per la progettazione e|favore degli enti | |la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto |locali | |dei requisiti previsti dalle normative |strutturalmente | |regionali vigenti in materia e nel limite di |deficitari, in stato| |spesa autorizzato ai sensi del presente |di predissesto o in | |comma. Le medesime risorse sono ripartite ed |stato di dissesto | |assegnate agli enti risultati assegnatari a |finanziario | |seguito dell'avviso di cui al decreto del | | |Ministro dell'interno 7 maggio 2021, | | |pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 | | |del 24 maggio 2021, recante i criteri e le | | |modalita' di assegnazione delle predette | | |risorse. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |682. Allo scopo di potenziare le azioni volte|Rifinanziamento del | |a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del |Fondo contro il | |randagismo, e' autorizzata la spesa di 2 |randagismo | |milioni di euro per l'anno 2022 per il | | |rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, | | |n. 281 | | +---------------------------------------------+--------------------+ |683. Le disposizioni di cui all'articolo 5, |Terzo settore: | |commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, |differimento entrata| |del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, |in vigore delle | |convertito, con modificazioni, dalla legge 17|disposizione di | |dicembre 2021, n. 215, si applicano a |modifica della | |decorrere dal 1° gennaio 2024. |disciplina dell'IVA | +---------------------------------------------+--------------------+ |684. E' istituito nello stato di previsione | | |del Ministero della salute un fondo | | |denominato Fondo per i test di | | |Next-Generation Sequencing, con una dotazione| | |pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli |Fondo per i test di | |anni 2022 e 2023. |Next-Generation | +---------------------------------------------+Sequencing | |685. Il Fondo di cui al comma 684 e' | | |destinato al potenziamento dei test di | | |Next-Generation Sequencing di profilazione | | |genomica dei tumori dei quali sono | | |riconosciute evidenza e appropriatezza. | | +---------------------------------------------+ | |686. Con decreto del Ministro della salute, | | |da adottare entro sessanta giorni dalla data | | |di entrata in vigore della presente legge, | | |sono individuati i criteri e le modalita' di | | |riparto del Fondo di cui al comma 684, | | |nonche' il sistema di monitoraggio | | |dell'impiego delle somme. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |687. Nell'ambito dell'aggiornamento dei LEA | | |di cui al comma 288, il Ministero della | | |salute provvede ad individuare la specifica | | |area dei disturbi della nutrizione e | | |dell'alimentazione (DNA) le cui prestazioni | | |sono inserite attualmente nell'area della |Aggiornamento dei | |salute mentale. |LEA con riguardo | +---------------------------------------------+alle prestazioni | |688. Nelle more dell'aggiornamento di cui al |relative ai disturbi| |comma 687, al fine di garantire il contrasto |della nutrizione e | |dei DNA, e' istituito presso il Ministero |dell'alimentazione | |della salute il Fondo per il contrasto dei |(DNA) e Fondo per il| |disturbi della nutrizione e |contrasto dei | |dell'alimentazione, con dotazione di 15 |disturbi della | |milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 |nutrizione e | |milioni di euro per l'anno 2023. |dell'alimentazione | +---------------------------------------------+ | |689. Al Fondo di cui al comma 688 accedono | | |tutte le regioni e le province autonome di | | |Trento e di Bolzano, in deroga alle | | |disposizioni legislative che stabiliscono per| | |le autonomie speciali il concorso regionale e| | |provinciale al finanziamento sanitario | | |corrente, sulla base delle quote d'accesso al| | |fabbisogno sanitario indistinto corrente | | |rilevate per l'anno 2021. La ripartizione | | |complessiva del Fondo e' definita sulla base | | |di apposita intesa in sede di Conferenza | | |permanente per i rapporti tra lo Stato, le | | |regioni e le province autonome di Trento e di| | |Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.| | +---------------------------------------------+--------------------+ |690. Per le finalita' di cui all'articolo 1, |Finanziamento per il| |comma 1, lettera a), della legge 5 giugno |piano di interventi | |1990, n. 135, e' autorizzata la spesa massima|per la prevenzione e| |di 3 milioni di euro per l'anno 2022. |la lotta contro | | |l'AIDS | +---------------------------------------------+--------------------+ |691. La durata della ferma dei medici e degli|Proroga della durata| |infermieri militari di cui all'articolo 7, |della ferma dei | |comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. |medici e degli | |18, convertito, con modificazioni, dalla |infermieri militari | |legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19,| | |comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.| | |34, convertito, con modificazioni, dalla | | |legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo | | |22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021,| | |n. 41, convertito, con modificazioni, dalla | | |legge 21 maggio 2021, n. 69, nonche' | | |all'articolo 19-undecies, comma 1, del | | |decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 18| | |dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data | | |del 31 dicembre 2021, e' prorogata, con il | | |consenso degli interessati, sino al 31 marzo | | |2022. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |692. La durata degli incarichi individuali a |Proroga della durata| |tempo determinato di livello non dirigenziale|degli incarichi per | |di Area terza, posizione economica F1, |il profilo | |profilo professionale di funzionario tecnico |professionale di | |per la biologia, la chimica e la fisica, di |funzionario tecnico | |cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo|per la biologia, la | |2020, n. 18, convertito, con modificazioni, |chimica e la fisica | |dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e | | |all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge | | |22 marzo 2021, n. 41, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.| | |69, per il personale in servizio alla data | | |del 31 dicembre 2021, e' prorogata, con il | | |consenso degli interessati, sino al 31 | | |dicembre 2022. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |693. All'articolo 1, comma 488, della legge |Incremento della | |30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «4 |dotazione | |milioni di euro annui a decorrere dall'anno |finanziaria del | |2021» sono sostituite dalle seguenti: «4 |Fondo finalizzato | |milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni |all'adeguamento | |di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro |tecnologico e | |annui a decorrere dall'anno 2023». |digitale delle | | |strutture, dei | | |presidi | | |territoriali, dei | | |servizi e delle | | |prestazioni della | | |Sanita' militare | +---------------------------------------------+--------------------+ |694. All'articolo 1, comma 490, della legge |Incremento della | |30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «annui a|dotazione | |decorrere dall'anno 2021» sono sostituite |finanziaria per | |dalle seguenti: «per l'anno 2021 e 2,5 |potenziare le | |milioni di euro annui a decorrere dall'anno |dotazioni | |2022». |strumentali e | | |infrastrutturali del| | |Servizio sanitario | | |della Guardia di | | |Finanza | +---------------------------------------------+--------------------+ |695. Al fine di assicurare l'utilizzo di |Finanziamento per | |apprestamenti e dispositivi info-operativi e |assicurare il | |di sicurezza idonei a garantire il supporto e|supporto e la | |la protezione del personale italiano |protezione del | |impiegato nel territorio della Repubblica di |personale italiano | |Gibuti, e' autorizzata la spesa di euro |impiegato nel | |5.600.000 per l'anno 2022 e di euro 2.800.000|territorio della | |annui a decorrere dall'anno 2023. Alla |Repubblica di Gibuti| |copertura degli oneri di cui al precedente | | |periodo si provvede a valere sulle risorse | | |destinate alla cooperazione internazionale | | |iscritte nello stato di previsione del | | |Ministero della difesa. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |696. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 9 |Apprendistato presso| |giugno 2021, n. 80, convertito, con |l'Agenzia industrie | |modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. |difesa | |113, e' inserito il seguente: | | | «Art. 2-bis. - (Apprendistato presso | | |l'Agenzia industrie difesa) - 1. Nelle more | | |della revisione della dotazione organica | | |dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi | | |stabilimenti e al fine di garantirne | | |l'efficacia delle capacita' | | |tecnico-amministrative connesse alle | | |attivita' derivanti dal Piano nazionale di | | |ripresa e resilienza, l'Agenzia industrie | | |difesa e' autorizzata, a decorrere dal 1° | | |marzo 2022 e per la durata massima di due | | |anni, ad attivare 48 contratti di | | |apprendistato da svolgere presso i propri | | |stabilimenti. Con decreto del Ministro per la| | |pubblica amministrazione, adottato su | | |proposta del Ministro della difesa di | | |concerto con il Ministro dell'economia e | | |delle finanze, sono individuate le qualifiche| | |professionali e tecniche dei predetti | | |contratti e il relativo trattamento economico| | |ed e' stabilita la distribuzione del relativo| | |personale nell'ambito degli stabilimenti | | |dell'Agenzia. | | | 2. Agli oneri di cui al comma 1 si | | |provvede nel limite massimo di spesa di euro | | |1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536.000 | | |per l'anno 2023 e di euro 256.000 per l'anno | | |2024, mediante corrispondente riduzione dei | | |risparmi di spesa di parte corrente di natura| | |permanente accertati, ai sensi della legge 31| | |dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo | | |di cui all'articolo 619 del codice di cui al | | |decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66». | | +---------------------------------------------+--------------------+ |697. Il Fondo per il funzionamento delle |Potenziamento dei | |istituzioni scolastiche di cui all'articolo |servizi | |1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, |professionali per | |n. 296, e' incrementato di 20 milioni di euro|l'assistenza e il | |per l'anno 2022. Il predetto incremento e' |supporto psicologico| |destinato a supportare il personale delle |a favore del | |istituzioni scolastiche statali, gli studenti|personale delle | |e le famiglie attraverso servizi |istituzioni | |professionali per l'assistenza e il supporto |scolastiche statali,| |psicologico in relazione alla prevenzione e |degli studenti e | |al trattamento dei disagi e delle conseguenze|delle famiglie | |derivanti dall'emergenza epidemiologica da | | |COVID-19. | | +---------------------------------------------+ | |698. Le risorse di cui al comma 697 sono | | |assegnate alle istituzioni scolastiche | | |statali dal Ministero dell'istruzione, sulla | | |base dei criteri e parametri vigenti per la | | |ripartizione del Fondo per il funzionamento | | |delle istituzioni scolastiche di cui al | | |citato articolo 1, comma 601, della legge 27 | | |dicembre 2006, n. 296. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |699. Per favorire l'incremento |Finanziamento per i | |dell'attrattivita' turistica del Paese e per |Campionati europei | |supportare le attivita' organizzative e di |di nuoto di Roma | |sviluppo nel territorio nazionale, con |2022 | |particolare attenzione per la regione Lazio e| | |la citta' metropolitana di Roma Capitale, per| | |interventi finalizzati a supportare attivita'| | |di organizzazione e gestione della | | |manifestazione connessi allo svolgimento dei | | |Campionati europei di nuoto che si terranno a| | |Roma nell'anno 2022, e' autorizzata | | |l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro da | | |destinare alla Federazione italiana nuoto. | | +---------------------------------------------+--------------------+ |700. Al fine di favorire l'adozione di misure| | |per la tutela, la valorizzazione e lo | | |sviluppo dell'impresa artigiana che, nella | | |sua espressione territoriale, artistica e | | |tradizionale, ha per scopo prevalente lo | | |svolgimento di un'attivita' diretta alla | | |produzione di beni, anche semilavorati, i | | |quali, in ragione del processo di lavorazione| | |manuale applicato, presentano particolare | | |valore creativo ed estetico, e' istituito | | |presso il Ministero dello sviluppo economico | | |un fondo, con dotazione pari a 5 milioni di | | |euro per l'anno 2022. | | +---------------------------------------------+--------------------+