Art. 11 
 
Stato di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
  mobilita' sostenibili e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  per
l'anno  finanziario  2022,  in  conformita'  all'annesso   stato   di
previsione (Tabella n. 10). 
  2. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  del  Corpo  delle
capitanerie di porto  da  mantenere  in  servizio  come  forza  media
nell'anno 2022, ai sensi dell'articolo  803  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilito  come  segue:
248 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla  lettera
c) del comma 1  dell'articolo  937  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti  di  complemento,  di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice  di  cui
al decreto legislativo n. 66 del 2010; 3  ufficiali  delle  forze  di
completamento, di cui alla lettera d) del comma 1  dell'articolo  937
del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. 
  3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle  capitanerie  di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le Scuole sottufficiali della Marina militare, di cui alle  lettere
b) e b-bis) del comma 1  dell'articolo  803  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  e'  fissato,  per  l'anno
2022, in 136 unita'. 
  4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  riguardante  il
Corpo delle capitanerie di porto, sono  descritte  le  spese  per  le
quali  possono  effettuarsi,   per   l'anno   finanziario   2022,   i
prelevamenti dal  fondo  a  disposizione  iscritto  nel  programma  «
Sicurezza  e  controllo  nei  mari,  nei  porti  e  sulle  coste   »,
nell'ambito della missione  «  Ordine  pubblico  e  sicurezza  »  del
medesimo stato di previsione. 
  5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di  cassa
e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto  6
febbraio 1933, n. 391,  i  fondi  di  qualsiasi  provenienza  possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati. 
  6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso  il
Ministero della difesa si  applicano,  in  quanto  compatibili,  alla
gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei  mezzi  di  pertinenza
delle Capitanerie di porto. 
  7. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  riassegnare
allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, per l'anno finanziario 2022, quota parte delle
entrate versate al bilancio dello Stato derivanti  dai  corrispettivi
di concessione offerti in sede di gara  per  il  riaffidamento  delle
concessioni autostradali nella  misura  necessaria  alla  definizione
delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti. 
 
          Note all'art. 11: 
          Note al comma 1: 
              La tabella n. 10 annessa allo stato di  previsione  del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili, e' pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  n.
          49/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 310 del 31
          dicembre 2021.  
          Note al comma 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli  803  e  937,  del
          decreto  legislativo  15  marzo   2010,   n.   66   (Codice
          dell'ordinamento militare): 
              «Art. 803 (Organici stabiliti con legge di bilancio). -
          1. E' determinato annualmente con la legge di  approvazione
          del bilancio di previsione dello Stato: 
              a)  il  numero  massimo  delle  singole  categorie   di
          ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio; 
              b) la  consistenza  organica  degli  allievi  ufficiali
          delle accademie delle Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri; 
              b-bis) la  consistenza  organica  degli  allievi  delle
          scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei
          carabinieri; 
              b-ter) la  consistenza  organica  degli  allievi  delle
          scuole militari; 
              b-quater)  un  eventuale  contingente   aggiuntivo   di
          personale  appartenente  alla  categoria  dei  militari  di
          truppa  in  ferma  prefissata,  da  reclutare  in  caso  di
          specifiche esigenze funzionali delle Forze armate  connesse
          alle  emergenze  operative  derivanti   da   attivita'   di
          concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale  e
          all'estero, specificamente nelle aree di crisi  a  garanzia
          della pace e  della  sicurezza,  ovvero  al  controllo  dei
          flussi migratori e al contrasto alla pirateria.» 
              «Art. 937 (Ufficiali ausiliari). -  1.  Sono  ufficiali
          ausiliari di  ciascuna  Forza  armata  e  del  Corpo  della
          Guardia di finanza, i cittadini di ambo i  sessi  reclutati
          in qualita' di: 
              a) ufficiali di complemento in ferma o in  servizio  di
          1^ nomina; 
              b) ufficiali piloti e navigatori di complemento; 
              c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma; 
              d) ufficiali delle forze di completamento. 
              2. Il reclutamento degli  ufficiali  ausiliari  di  cui
          alle lettere  c)  e  d)  puo'  avvenire  solo  al  fine  di
          soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
          armate connesse alla carenza di  professionalita'  tecniche
          nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
          particolari esigenze operative. 
              3. Gli ufficiali  delle  forze  di  completamento  sono
          disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo.». 
          Note al comma 3: 
              - Il riferimento al testo dell'articolo 803, del citato
          decreto  legislativo  15  marzo   2010,   n.   66   (Codice
          dell'ordinamento militare) e' riportato nelle note al comma
          2 dell'articolo 11.  
          Note al comma 5: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2,  del  regio
          decreto  6   febbraio   1933,   n.   391(Approvazione   del
          regolamento per  servizi  di  cassa  e  contabilita'  delle
          Capitanerie di porto): 
              «Art. 2. - In cassa non devono essere tenuti fondi  per
          un importo eccedente le normali  necessita'  dei  pagamenti
          diretti di prossima scadenza. Entro  tale  limite  i  fondi
          possono essere parzialmente investiti in vaglia della Banca
          d'Italia, del Banco di Napoli o del Banco di  Sicilia.  Dei
          vaglia il comandante tiene apposita nota. 
              Tutti gli altri fondi, compresi quelli  provenienti  da
          depositi di qualsiasi  specie  in  valuta  nazionale,  sono
          versati in conto corrente postale o, qualora cio'  non  sia
          conveniente nei riguardi della speditezza del servizio,  in
          conto corrente di uno degli anzidetti istituti bancari. 
              Il conto  corrente  e'  intestato  alla  Capitaneria  o
          all'Ufficio di porto e i prelevamenti a favore della  cassa
          della Capitaneria o dell'Ufficio di porto hanno  luogo  con
          quietanza  congiunta  del   comandante   e   dell'ufficiale
          corresponsabile, ove esista. 
              Gli interessi realizzati sulle somme versate  in  conto
          corrente, dedotte le eventuali spese inerenti  al  servizio
          di esso conto, sono  versati  annualmente  in  Tesoreria  a
          favore del bilancio dello Stato. 
              Le somme in valuta estera, provenienti da successioni o
          depositi,  non  possono   essere   convertite   in   valuta
          nazionale, salvo espressa richiesta  scritta  degli  aventi
          diritto o disposizioni ministeriali. 
              Qualora si tratti di importi rilevanti  e  di  giacenza
          presumibilmente non breve, le predette somme  sono  versate
          in conto corrente,  in  valuta  estera,  presso  uno  degli
          istituti bancari di cui al comma primo.».