Art. 16 
 
Stato  di  previsione  del  Ministero  della  salute  e  disposizioni
                              relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della salute, per l'anno finanziario 2022,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15). 
  2. Per l'anno finanziario 2022, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su  proposta
del Ministro della salute, variazioni  compensative,  in  termini  di
competenza e di cassa, tra gli stanziamenti  alimentati  dal  riparto
della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502,  iscritti  in  bilancio  nell'ambito  della
missione « Ricerca e innovazione »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  della   salute,   restando   precluso   l'utilizzo   degli
stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. 
 
          Note all'art. 16: 
          Note al comma 1: 
              La tabella n. 15 annessa allo stato di  previsione  del
          Ministero  della  salute,  e'  pubblicata  nel  Supplemento
          ordinario n. 49/L alla comma 197 Serie generale  -  n.  310
          del 31 dicembre 2021. 
          Note al comma 2: 
              Il testo dell'articolo 12 del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
          sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge  23  ottobre
          1992,  n.  421)  e'  riportato  nelle  note  al   comma   9
          dell'articolo 3.