Art. 20 
 
                        Disposizioni diverse 
 
  1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di  spesa
per i quali non esistono nel bilancio di previsione i  corrispondenti
capitoli  nell'ambito  dei   programmi   interessati,   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  istituire  gli
occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con  propri  decreti  da
comunicare alla Corte dei conti. 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri  decreti,
su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2022, le
disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione
delle amministrazioni  competenti  a  favore  di  appositi  programmi
destinati  all'attuazione  di  interventi  cofinanziati   dall'Unione
europea. 
  3.  In  relazione  ai  provvedimenti  di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2022,  e'
autorizzato ad apportare, con  propri  decreti,  da  comunicare  alle
Commissioni parlamentari competenti, le  variazioni  compensative  di
bilancio, anche  tra  diversi  stati  di  previsione  in  termini  di
residui, di competenza e di cassa,  ivi  comprese  l'istituzione,  la
modifica e la soppressione di missioni e programmi,  che  si  rendano
necessarie  in  relazione   all'accorpamento   di   funzioni   o   al
trasferimento di competenze. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2022,  le
variazioni  di  bilancio  connesse  con  l'attuazione  dei  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  del  personale  dipendente   dalle
amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'  degli  accordi
sindacali e dei provvedimenti di  concertazione,  adottati  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  per
quanto concerne il trattamento economico  fondamentale  e  accessorio
del personale interessato. Per l'attuazione di  quanto  previsto  dal
presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul  capitolo
3027  «  Fondo  da  ripartire  per  l'attuazione  dei  contratti  del
personale delle amministrazioni statali, ivi  compreso  il  personale
militare e quello dei corpi di polizia » dello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze  possono  essere  versate
all'entrata del bilancio dello Stato. 
  5.   Le   risorse   finanziarie   relative   ai   fondi   destinati
all'incentivazione del personale  civile  dello  Stato,  delle  Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e  dei  Corpi  di
polizia,  nonche'  quelle  per  la  corresponsione  del   trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate  alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto  dei  residui  per
essere   utilizzate   nell'esercizio    successivo.    Il    Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, per l'anno  finanziario  2022,  le  variazioni  di  bilancio
occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati. 
  6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione, negli  stati  di  previsione
delle amministrazioni statali  interessate,  per  l'anno  finanziario
2022, delle somme rimborsate  dalla  Commissione  europea  per  spese
sostenute dalle amministrazioni  medesime  a  carico  dei  pertinenti
programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite  al  fondo  di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e
successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2022,  le
variazioni   di   bilancio   negli   stati   di   previsione    delle
amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei  decreti
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   emanati   ai   sensi
dell'articolo 7 della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  e  dei  decreti
legislativi  concernenti  il  conferimento  di  funzioni  e   compiti
amministrativi dello Stato  alle  regioni  e  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997. 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi  degli  stati
di  previsione  delle   amministrazioni   interessate,   per   l'anno
finanziario  2022,  le  variazioni   di   bilancio   occorrenti   per
l'applicazione del decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,
concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale. 
  9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di  previsione
delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, delle
somme versate all'entrata a titolo di  contribuzione  alle  spese  di
gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali
ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001,  n.
448, nonche' di quelle versate a titolo di contribuzione  alle  spese
di gestione di servizi ed iniziative  finalizzati  al  benessere  del
personale. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di  previsione
di ciascun Ministero, per  l'anno  finanziario  2022,  le  variazioni
compensative di bilancio tra  i  capitoli  interessati  al  pagamento
delle competenze fisse e accessorie  mediante  ordini  collettivi  di
pagamento con il sistema denominato «  cedolino  unico  »,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2022,   le
variazioni  di  bilancio  compensative  occorrenti  per  l'attuazione
dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  12. In  attuazione  dell'articolo  30,  comma  4,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno  finanziario
2022, le variazioni compensative,  in  termini  di  competenza  e  di
cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli  stati  di  previsione
dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e  per  rimborso  di
passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il  cui  onere
di ammortamento e' posto a carico dello Stato. 
  13. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2022,   le
variazioni di bilancio  compensative  occorrenti  in  relazione  alle
riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  14.  Il  Ragioniere  generale  dello   Stato   e'   autorizzato   a
riassegnare, per l'anno finanziario 2022, con propri  decreti,  negli
stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che
subentrano, ai sensi della normativa vigente,  nella  gestione  delle
residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo
Stato,  sottoposti  a  liquidazione  coatta  amministrativa  in  base
all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
somme,  residuali  al  31  dicembre  2021,  versate  all'entrata  del
bilancio   dello   Stato   dai   commissari    liquidatori    cessati
dall'incarico. 
  15. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di  previsione
del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
destinate agli interventi gia' di competenza della soppressa  Agenzia
per lo sviluppo del settore ippico, per il  finanziamento  del  monte
premi delle corse, in caso di mancata adozione del  decreto  previsto
dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  o,
comunque, nelle  more  dell'emanazione  dello  stesso,  costituiscono
determinazione  della  quota  parte   delle   entrate   erariali   ed
extraerariali derivanti da giochi  pubblici  con  vincita  in  denaro
affidati in concessione  allo  Stato  ai  sensi  del  comma  282  del
medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004. 
  16. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative  per  il
triennio 2022-2024 tra i programmi  degli  stati  di  previsione  dei
Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di
previsione dell'entrata, in  relazione  al  contributo  alla  finanza
pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, da attribuire  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario. 
  17. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2022,   le
variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti
dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto  di  beni  e
servizi in applicazione di quanto  disposto  dall'articolo  2,  comma
222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  18. Per corrispondere alle eccezionali  indifferibili  esigenze  di
servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a
ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario
2022, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi  dell'articolo
3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «
Fondi da ripartire », programma «  Fondi  da  assegnare  »,  capitolo
3026, sulla base delle assegnazioni disposte con  l'apposito  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni  tengono
conto anche delle risorse finanziarie gia'  iscritte  sui  pertinenti
capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al  fine
di assicurare la tempestiva  corresponsione  delle  somme  dovute  al
personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente
autorizzate per le medesime finalita' nell'anno 2021. E'  autorizzata
l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti
ivi stabiliti per l'anno 2021. 
  19. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta dei  Ministri  competenti,
per l'anno finanziario 2022, le variazioni  compensative,  anche  tra
programmi diversi del medesimo stato di  previsione,  in  termini  di
residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso
di sentenze definitive  anche  relative  ad  esecuzione  forzata  nei
confronti delle amministrazioni dello Stato. 
  20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie  mediante
ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato  «  cedolino
unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre
2009,  n.  191,  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro
dell'interno, fra  gli  stati  di  previsione  delle  amministrazioni
interessate, per l'anno finanziario  2022,  i  fondi  iscritti  nello
stato di previsione del  Ministero  dell'interno,  nell'ambito  della
missione « Ordine  pubblico  e  sicurezza  »,  programma  «  Servizio
permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine  e  la
sicurezza pubblica » e programma  «  Pianificazione  e  coordinamento
Forze  di  polizia  »,  concernenti  il  trattamento  accessorio  del
personale delle Forze di polizia  e  del  personale  alle  dipendenze
della   Direzione   investigativa   antimafia.   Nelle    more    del
perfezionamento  del  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di   cui
all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1°  aprile  1981,  n.
121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei  compensi  per
lavoro straordinario ai corpi di polizia, e' autorizzata l'erogazione
dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal  decreto  adottato  ai
sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2021. 
  21. In relazione al pagamento delle competenze fisse  e  accessorie
mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema  denominato  «
cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre  2009,  n.  191,  il  Ragioniere  generale  dello  Stato  e'
autorizzato a riassegnare nello stato  di  previsione  del  Ministero
della difesa, per  l'anno  finanziario  2022,  le  somme  versate  in
entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie  del  personale
dell'Arma dei carabinieri in  forza  extraorganica  presso  le  altre
amministrazioni. 
  22. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno,
per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative, negli  stati
di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per  la
manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche
e logistiche per le esigenze delle sezioni  di  polizia  giudiziaria,
iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza  »,
programma  «  Contrasto  al  crimine,  tutela  dell'ordine  e   della
sicurezza pubblica ». 
  23. Ai fini dell'attuazione del programma  di  interventi  previsto
dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto  legislativo  4  luglio
2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo,
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  della
transizione  ecologica,  per  l'anno  finanziario  2022,   variazioni
compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra  i
capitoli dello stato di previsione del  Ministero  della  transizione
ecologica relativi all'attuazione del citato programma di  interventi
e i correlati  capitoli  degli  stati  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  del  Ministero  della  difesa  e  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
  24. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento  del  Corpo  forestale   dello   Stato   nell'Arma   dei
carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2022,  le  opportune
variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle
amministrazioni interessate. 
  25. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di  previsione
delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, delle
somme  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  dall'Unione
europea,  dalle  pubbliche  amministrazioni  e  da  enti  pubblici  e
privati, a titolo di contribuzione alle  spese  di  promozione  della
conciliazione dei tempi di vita e  di  lavoro  nelle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 
  26. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati,  le
risorse del  capitolo  «  Fondo  da  assegnare  per  la  sistemazione
contabile delle partite iscritte al conto sospeso »,  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  per
l'anno finanziario 2022. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate
nel corso dello stesso esercizio  sono  conservate  in  bilancio  per
essere utilizzate nell'esercizio successivo. 
  27. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  compensative
di bilancio, anche in termini di  residui,  relativamente  alle  sole
competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al
riordino delle Forze armate e delle Forze  di  polizia  previsto  dai
decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n.  95,  e  dai  relativi
decreti correttivi. 
  28. Con decreti del Ragioniere generale  dello  Stato,  per  l'anno
finanziario 2022, le somme affluite all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per effetto di donazioni  effettuate  da  soggetti  privati  in
favore  di  amministrazioni  centrali  e  periferiche   dello   Stato
puntualmente  individuate  possono  essere  riassegnate  ad  appositi
capitoli  di  spesa  degli  stati   di   previsione   dei   Ministeri
interessati. 
  29. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  per   l'anno   finanziario   2022,
variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra  le
spese per la partecipazione italiana a  banche,  fondi  ed  organismi
internazionali iscritte nell'ambito  della  missione  «  L'Italia  in
Europa e nel Mondo », programma « Politica economica e finanziaria in
ambito internazionale », e le spese connesse con l'intervento diretto
di societa' partecipate dal Ministero dell'economia e  delle  finanze
all'interno  del  sistema  economico,  anche   attraverso   la   loro
capitalizzazione, iscritte nell'ambito  della  missione  «  Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della  finanza  pubblica
», programma « Regolamentazione e vigilanza sul  settore  finanziario
». 
  30. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di  previsione
delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle  istituzioni
dell'Unione europea per il rimborso delle spese  di  missione  presso
gli organismi dell'Unione europea del personale in servizio presso le
amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime
a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione. 
  31. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle
amministrazioni  centrali  cui  compete  la  gestione  dei  programmi
spaziali nazionali  e  in  cooperazione  internazionale,  per  l'anno
finanziario 2022, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della
legge 27 dicembre 2019, n.  160,  versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  32. Al fine di dare attuazione,  per  le  amministrazioni  centrali
dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50,   il   Ragioniere   generale    dello    Stato,    su    proposta
dell'amministrazione,  e'  autorizzato  a  riassegnare,  con   propri
decreti, per l'anno finanziario  2022,  sul  pertinente  capitolo  di
spesa   iscritto   nello   stato   di   previsione   della   medesima
amministrazione, le somme  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato riguardanti le risorse accantonate per ogni singolo appalto  di
lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che
opera  come  stazione  appaltante,  ferma  restando  l'adozione   del
regolamento che ciascuna amministrazione e' chiamata ad adottare  per
la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche  ai  sensi  del
predetto articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n.  50
del 2016. 
 
          Note all'art. 20: 
          Note al comma 4: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  40,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art.   40   (Contratti    collettivi    nazionali    e
          integrativi). - 1. La contrattazione collettiva  disciplina
          il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si  svolge
          con le  modalita'  previste  dal  presente  decreto.  Nelle
          materie   relative   alle   sanzioni   disciplinari,   alla
          valutazione delle prestazioni ai fini della  corresponsione
          del   trattamento   accessorio,   della    mobilita',    la
          contrattazione collettiva e' consentita nei limiti previsti
          dalle norme di legge.  Sono  escluse  dalla  contrattazione
          collettiva le materie  attinenti  all'organizzazione  degli
          uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi
          dell'articolo  9,   quelle   afferenti   alle   prerogative
          dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16  e  17,
          la materia del conferimento e della revoca degli  incarichi
          dirigenziali, nonche' quelle di cui all'articolo  2,  comma
          1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 
              2.  Tramite  appositi   accordi   tra   l'ARAN   e   le
          Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
          agli articoli 41, comma 5, e 47,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica,  sono  definiti  fino  a  un
          massimo di quattro comparti  di  contrattazione  collettiva
          nazionale, cui corrispondono non piu' di  quattro  separate
          aree  per  la  dirigenza.  Una  apposita  area  o   sezione
          contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la  dirigenza
          del ruolo sanitario del Servizio sanitario  nazionale,  per
          gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni.
          Nell'ambito dei comparti di contrattazione  possono  essere
          costituite apposite  sezioni  contrattuali  per  specifiche
          professionalita'. 
              3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
          con  il  settore  privato,  la  struttura  contrattuale,  i
          rapporti tra i diversi livelli e la  durata  dei  contratti
          collettivi  nazionali  e  integrativi.  La   durata   viene
          stabilita in modo che vi sia  coincidenza  fra  la  vigenza
          della disciplina giuridica e di quella economica. 
              3-bis. Le pubbliche amministrazioni  attivano  autonomi
          livelli  di  contrattazione  collettiva  integrativa,   nel
          rispetto  dell'articolo  7,  comma  5,  e  dei  vincoli  di
          bilancio  risultanti  dagli  strumenti  di   programmazione
          annuale  e  pluriennale  di  ciascuna  amministrazione.  La
          contrattazione  collettiva  integrativa  assicura  adeguati
          livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici,
          incentivando l'impegno e  la  qualita'  della  performance,
          destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli  obiettivi
          organizzativi ed individuali, una  quota  prevalente  delle
          risorse  finalizzate  ai  trattamenti  economici  accessori
          comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3.  La
          predetta  quota  e'  collegata   alle   risorse   variabili
          determinate per l'anno di  riferimento.  La  contrattazione
          collettiva integrativa  si  svolge  sulle  materie,  con  i
          vincoli e nei limiti  stabiliti  dai  contratti  collettivi
          nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali  che
          questi   ultimi   prevedono;   essa   puo'   avere   ambito
          territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I contratti
          collettivi nazionali definiscono il termine delle  sessioni
          negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine  le
          parti riassumono le rispettive prerogative  e  liberta'  di
          iniziativa e decisione. 
              3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga  l'accordo  per
          la stipulazione di  un  contratto  collettivo  integrativo,
          qualora  il  protrarsi  delle   trattative   determini   un
          pregiudizio alla funzionalita' dell'azione  amministrativa,
          nel rispetto dei principi di correttezza e buona  fede  fra
          le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere, in
          via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato  accordo
          fino  alla  successiva   sottoscrizione   e   prosegue   le
          trattative al  fine  di  pervenire  in  tempi  celeri  alla
          conclusione    dell'accordo.     Agli     atti     adottati
          unilateralmente si applicano le procedure di  controllo  di
          compatibilita' economico-finanziaria previste dall'articolo
          40-bis.   I   contratti   collettivi   nazionali    possono
          individuare un termine  minimo  di  durata  delle  sessioni
          negoziali   in   sede   decentrata,   decorso   il    quale
          l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere,
          in via  provvisoria,  sulle  materie  oggetto  del  mancato
          accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica,  un  osservatorio  a
          composizione paritetica con il compito di monitorare i casi
          e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta  gli
          atti di  cui  al  primo  periodo.  L'osservatorio  verifica
          altresi' che tali  atti  siano  adeguatamente  motivati  in
          ordine alla sussistenza del pregiudizio alla  funzionalita'
          dell'azione  amministrativa.  Ai  componenti  non  spettano
          compensi, gettoni, emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di
          spese comunque denominati. 
              3-quater. 
              3-quinquies.  La  contrattazione  collettiva  nazionale
          dispone,  per  le  amministrazioni  di  cui  al   comma   3
          dell'articolo 41, le modalita' di  utilizzo  delle  risorse
          indicate  all'articolo  45,  comma  3-bis,  individuando  i
          criteri e  i  limiti  finanziari  entro  i  quali  si  deve
          svolgere la contrattazione  integrativa.  Le  regioni,  per
          quanto concerne le  proprie  amministrazioni,  e  gli  enti
          locali   possono   destinare   risorse   aggiuntive    alla
          contrattazione  integrativa  nei  limiti  stabiliti   dalla
          contrattazione nazionale e  nei  limiti  dei  parametri  di
          virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti
          disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi  di
          finanza pubblica e di analoghi strumenti  del  contenimento
          della spesa. Lo stanziamento delle risorse  aggiuntive  per
          la contrattazione integrativa  e'  correlato  all'effettivo
          rispetto  dei   principi   in   materia   di   misurazione,
          valutazione e trasparenza della performance e in materia di
          merito e premi applicabili alle regioni e agli enti  locali
          secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del  decreto
          legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.  15,
          in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni  non  possono
          in ogni caso sottoscrivere  in  sede  decentrata  contratti
          collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e  con  i
          limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o  che
          disciplinano materie  non  espressamente  delegate  a  tale
          livello negoziale ovvero che comportano oneri non  previsti
          negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale  di
          ciascuna  amministrazione.  Nei  casi  di  violazione   dei
          vincoli  e  dei  limiti   di   competenza   imposti   dalla
          contrattazione  nazionale  o  dalle  norme  di  legge,   le
          clausole sono nulle, non possono essere  applicate  e  sono
          sostituite ai sensi degli articoli  1339  e  1419,  secondo
          comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli
          finanziari accertato da parte delle  sezioni  regionali  di
          controllo della Corte dei  conti,  del  Dipartimento  della
          funzione pubblica o del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' fatto altresi' obbligo di  recupero  nell'ambito
          della sessione negoziale successiva, con  quote  annuali  e
          per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle
          in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli.  Al
          fine   di   non   pregiudicare   l'ordinata    prosecuzione
          dell'attivita'   amministrativa    delle    amministrazioni
          interessate, la quota del recupero non puo' eccedere il  25
          per  cento  delle  risorse  destinate  alla  contrattazione
          integrativa ed il numero di annualita' di  cui  al  periodo
          precedente, previa certificazione degli organi di controllo
          di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e' corrispondentemente
          incrementato. In alternativa a quanto disposto dal  periodo
          precedente, le regioni e gli enti locali possono  prorogare
          il  termine  per  procedere   al   recupero   delle   somme
          indebitamente erogate,  per  un  periodo  non  superiore  a
          cinque anni, a condizione che adottino o  abbiano  adottato
          le misure di contenimento della spesa di  cui  all'articolo
          4,  comma  1,  del  decreto-legge  6  marzo  2014,  n.  16,
          dimostrino l'effettivo  conseguimento  delle  riduzioni  di
          spesa  previste   dalle   predette   misure,   nonche'   il
          conseguimento di ulteriori  riduzioni  di  spesa  derivanti
          dall'adozione di misure di  razionalizzazione  relative  ad
          altri  settori  anche  con  riferimento   a   processi   di
          soppressione  e  fusione  di  societa',  enti   o   agenzie
          strumentali. Le regioni e gli  enti  locali  forniscono  la
          dimostrazione di cui al  periodo  precedente  con  apposita
          relazione, corredata del parere  dell'organo  di  revisione
          economico-finanziaria,  allegata  al  conto  consuntivo  di
          ciascun  anno  in  cui  e'  effettuato  il   recupero.   Le
          disposizioni del  presente  comma  trovano  applicazione  a
          decorrere dai contratti sottoscritti  successivamente  alla
          data di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 
              3-sexies. A corredo di ogni  contratto  integrativo  le
          pubbliche   amministrazioni    redigono    una    relazione
          tecnico-finanziaria   ed   una   relazione    illustrativa,
          utilizzando gli schemi  appositamente  predisposti  e  resi
          disponibili tramite i  rispettivi  siti  istituzionali  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze di  intesa  con  il
          Dipartimento  della  funzione  pubblica.   Tali   relazioni
          vengono  certificate  dagli  organi  di  controllo  di  cui
          all'articolo 40-bis, comma 1. 
              4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
          assunti con i contratti collettivi nazionali o  integrativi
          dalla data della sottoscrizione definitiva e ne  assicurano
          l'osservanza   nelle   forme   previste   dai    rispettivi
          ordinamenti. 
              4-bis.  I  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro
          devono  prevedere   apposite   clausole   che   impediscono
          incrementi  della  consistenza  complessiva  delle  risorse
          destinate ai trattamenti economici accessori, nei  casi  in
          cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di
          sede di contrattazione integrativa, rilevati a  consuntivo,
          evidenzino, anche con riferimento  alla  concentrazione  in
          determinati  periodi  in  cui  e'   necessario   assicurare
          continuita'  nell'erogazione  dei  servizi  all'utenza   o,
          comunque, in continuita'  con  le  giornate  festive  e  di
          riposo settimanale, significativi  scostamenti  rispetto  a
          dati medi annuali nazionali o di settore. 
              4-ter.   Al   fine   di   semplificare   la    gestione
          amministrativa  dei  fondi  destinati  alla  contrattazione
          integrativa e di consentirne un utilizzo piu' funzionale ad
          obiettivi di valorizzazione degli  apporti  del  personale,
          nonche'  di  miglioramento  della  produttivita'  e   della
          qualita'  dei   servizi,   la   contrattazione   collettiva
          nazionale provvede al riordino, alla  razionalizzazione  ed
          alla  semplificazione  delle  discipline  in   materia   di
          dotazione   ed   utilizzo   dei   fondi   destinati    alla
          contrattazione integrativa.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195(attuazione  dell'art.  2
          della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure  per
          disciplinare  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
          personale delle Forze di polizia e delle Forze armate): 
              «Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
          della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
          personale delle Forze di polizia e' emanato: 
              A)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia   ad
          ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo  della  polizia
          penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito  di
          accordo sindacale stipulato da  una  delegazione  di  parte
          pubblica, composta dal Ministro per la  funzione  pubblica,
          che la presiede, e dai Ministri dell'interno,  del  tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   della
          difesa, delle finanze, della giustizia  e  delle  politiche
          agricole  e  forestali  o  dai  Sottosegretari   di   Stato
          rispettivamente delegati, e da una  delegazione  sindacale,
          composta dai rappresentanti delle organizzazioni  sindacali
          rappresentative sul piano  nazionale  del  personale  della
          Polizia di Stato, del Corpo della polizia  penitenziaria  e
          del Corpo forestale dello Stato,  individuate  con  decreto
          del Ministro per la funzione pubblica in  conformita'  alle
          disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia  di
          accertamento della rappresentativita'  sindacale,  misurata
          tenendo conto del dato associativo e del  dato  elettorale;
          le modalita' di espressione di  quest'ultimo,  le  relative
          forme  di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni   sono
          definite, tra le suddette delegazioni di parte  pubblica  e
          sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
          di cui all'articolo 7,  comma  4  e  11,  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
          vigore il predetto decreto del  Ministro  per  la  funzione
          pubblica tiene conto del solo dato associativo; 
              B)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia   ad
          ordinamento militare (Arma dei carabinieri  e  Corpo  della
          guardia di finanza),  a  seguito  di  concertazione  fra  i
          Ministri indicati nella lettera A) o  i  Sottosegretari  di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della  difesa  e
          delle  finanze,  i  Comandanti   generali   dell'Arma   dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza
          (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza). 
              2. Il decreto del Presidente della  Repubblica  di  cui
          all'art. 1, comma 2, concernente il personale  delle  Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per la funzione pubblica, del  tesoro  e  della  difesa,  o
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale  partecipano,  nell'ambito  della   delegazione   del
          Ministro della difesa, il  Capo  di  Stato  maggiore  della
          difesa o suoi delegati ed i  rappresentanti  del  Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
          Marina ed Aeronautica). 
              3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
          al comma 1, lettera a) sono composte da  rappresentanti  di
          ciascuna organizzazione sindacale.  Nelle  delegazioni  dei
          Ministeri della difesa e delle finanze di cui al  comma  1,
          lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari
          partecipano con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione  del
          Consiglio centrale di rappresentanza (COCER),  in  modo  da
          consentire  la  rappresentanza  di   tutte   le   categorie
          interessate.». 
          Note al comma 6: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5  della  legge  16
          aprile  1987,  n.  183   (Coordinamento   delle   politiche
          riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'
          europee ed adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti
          normativi comunitari): 
              «Art. 5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E'  istituito,
          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
          dello Stato, un  fondo  di  rotazione  con  amministrazione
          autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi  dell'articolo
          9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
              a) le disponibilita' residue  del  fondo  di  cui  alla
          legge 3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
              b) le somme erogate dalle istituzioni  delle  Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
              c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
          finanziaria, sulla  base  delle  indicazioni  del  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi dell'articolo 2, comma  1,  lettera  c),  nell'ambito
          delle autorizzazioni di spesa  recate  da  disposizioni  di
          legge aventi le stesse finalita' di quelle  previste  dalle
          norme comunitarie da attuare; 
              d) le somme annualmente determinate  con  la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'articolo 7. 
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli organismi di cui all'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.». 
          Note al comma 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59, (Delega al Governo per  il  conferimento
          di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,  per  la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa): 
              «Art. 7. - 1. Ai  fini  della  attuazione  dei  decreti
          legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
          temporali e modalita' dagli stessi previste, alla  puntuale
          individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          strumentali  e  organizzative  da  trasferire,  alla   loro
          ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
          ai conseguenti trasferimenti si provvede  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti  i  Ministri
          interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento  dei
          beni e delle risorse deve comunque essere congruo  rispetto
          alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
          parallela    soppressione    o     il     ridimensionamento
          dell'amministrazione statale  periferica,  in  rapporto  ad
          eventuali compiti residui. 
              2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1  e'
          acquisito il parere della Commissione di  cui  all'articolo
          5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e
          della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali  allargata
          ai rappresentanti delle comunita'  montane.  Sugli  schemi,
          inoltre, sono sentiti gli organismi  rappresentativi  degli
          enti locali funzionali ed e'  assicurata  la  consultazione
          delle      organizzazioni      sindacali       maggiormente
          rappresentative. I  pareri  devono  essere  espressi  entro
          trenta giorni dalla  richiesta.  Decorso  inutilmente  tale
          termine i decreti possono comunque essere emanati. 
              3. Al riordino delle strutture di cui  all'articolo  3,
          comma 1, lettera d), si provvede,  con  le  modalita'  e  i
          criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13,  comma
          1,  della  presente  legge,  entro  novanta  giorni   dalla
          adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1
          del presente articolo. Per i regolamenti  di  riordino,  il
          parere  del  Consiglio  di   Stato   e'   richiesto   entro
          cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla
          richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente  il  termine
          di novanta giorni, il regolamento e' adottato  su  proposta
          del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
          emanazione gli schemi di regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
          di essi sia espresso il parere  della  Commissione  di  cui
          all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data  della  loro
          trasmissione. Decorso tale termine  i  regolamenti  possono
          essere comunque emanati. 
              3-bis. Il Governo e' delegato  a  emanare,  sentito  il
          parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro  il
          30 settembre 1998, un decreto  legislativo  che  istituisce
          un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i  principi
          e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo
          48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.». 
              - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo  per
          il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed  enti
          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
          la  semplificazione  amministrativa)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O. 
          Note al comma 8: 
              - Il decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,
          (Disposizioni in materia di federalismo  fiscale,  a  norma
          dell'articolo 10 della legge 13 maggio  1999,  n.  133)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2000, n. 62. 
          Note al comma 9: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 70, della legge  28
          dicembre  2001,  n.  448  recante   disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2002): 
              «Art. 70 (Disposizioni in materia di asili nido). -  1.
          E' istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito  dello
          stato di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. 
              2. Gli asili nido, quali strutture dirette a  garantire
          la formazione e la  socializzazione  delle  bambine  e  dei
          bambini di eta' compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed  a
          sostenere le famiglie  ed  i  genitori,  rientrano  tra  le
          competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e  degli
          enti locali. 
              3. Entro il 30 settembre di ogni anno il  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  provvede   con
          proprio decreto a ripartire tra le regioni le  risorse  del
          Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo
          8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              4.  Le  regioni,  nei  limiti  delle  proprie   risorse
          ordinarie di bilancio e di  quelle  aggiuntive  di  cui  al
          comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie  tra
          i comuni, singoli o associati, che ne fanno  richiesta  per
          la costruzione e la gestione degli asili  nido  nonche'  di
          micro-nidi nei luoghi di lavoro. 
              5. Le amministrazioni dello Stato e gli  enti  pubblici
          nazionali, allo scopo  di  favorire  la  conciliazione  tra
          esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori,
          possono,  nei  limiti  degli   ordinari   stanziamenti   di
          bilancio,  istituire  nell'ambito  dei  propri   uffici   i
          micro-nidi di cui al comma  4,  quali  strutture  destinate
          alla cura  e  all'accoglienza  dei  figli  dei  dipendenti,
          aventi una particolare flessibilita' organizzativa adeguata
          alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard  minimi
          organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281. 
              6.  Le  spese  di  partecipazione  alla  gestione   dei
          micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono  deducibili
          dall'imposta sul reddito  dei  genitori  e  dei  datori  di
          lavoro nella misura che verra' determinata con decreto  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  da  emanare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. L'onere  complessivo  non  potra'  superare
          rispettivamente 6, 20 e 25 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2002, 2003 e 2004. 
              7. Anche in deroga al limite di indebitamento  previsto
          dall'articolo  204  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  la  Cassa  depositi  e
          prestiti concede ai comuni i mutui necessari  ai  fini  del
          finanziamento delle  opere  relative  alla  costruzione  di
          asili  nido,  anche  in  relazione  all'eventuale  acquisto
          dell'area   da   parte   del   comune,   corredata    dalla
          certificazione della regione  circa  la  regolarita'  degli
          atti dovuti. 
              8. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 e'  fissata
          in 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di  euro
          per l'anno 2003 e 150 milioni di euro per  l'anno  2004.  A
          decorrere  dal  2005  alla  determinazione  del  Fondo   si
          provvede ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni.». 
          Note al comma 10: 
              - Il testo dell'articolo 2, comma 197, della  legge  23
          dicembre  2009,  n.  191  recante   disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010) e' riportato nelle note al comma 4
          dell'articolo 15. 
          Note al comma 11: 
              - Si riporta il testo del comma  2,  dell'articolo  14,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
              «Art.  14  (Patto  di  stabilita'  interno   ed   altre
          disposizioni sugli enti territoriali). - 1. Omissis. 
              2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
          2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo  periodo,
          dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello
          individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base  al  comma
          302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti  alle
          regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura  pari  a
          4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni  di
          euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2012.   Le   predette
          riduzioni  sono  ripartite  secondo  criteri  e   modalita'
          stabiliti in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto,  e
          recepiti con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
          di misure idonee ad assicurare il  rispetto  del  patto  di
          stabilita' interno e  della  minore  incidenza  percentuale
          della spesa per il personale rispetto alla  spesa  corrente
          complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
          della  spesa  sanitaria  e  dell'adozione  di   azioni   di
          contrasto al  fenomeno  dei  falsi  invalidi.  In  caso  di
          mancata deliberazione della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano entro  il  termine  di  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, e per gli  anni  successivi  al  2011
          entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque  emanato,
          entro i successivi trenta giorni, ripartendo  la  riduzione
          dei trasferimenti secondo  un  criterio  proporzionale.  In
          sede di attuazione dell'articolo 8  della  legge  5  maggio
          2009, n. 42, in materia  di  federalismo  fiscale,  non  si
          tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo  e
          quarto  periodo  del  presente   comma.   I   trasferimenti
          erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
          alle province dal Ministero dell'interno  sono  ridotti  di
          300 milioni per l'anno  2011  e  di  500  milioni  annui  a
          decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti  erariali  dovuti
          ai comuni con popolazione superiore a  5.000  abitanti  dal
          Ministero dell'interno sono ridotti di  1.500  milioni  per
          l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere  dall'anno
          2012. Le  predette  riduzioni  a  province  e  comuni  sono
          ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede  di
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti  con
          decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
          che tengano  conto  della  adozione  di  misure  idonee  ad
          assicurare il rispetto del  patto  di  stabilita'  interno,
          della minore  incidenza  percentuale  della  spesa  per  il
          personale rispetto alla spesa corrente  complessiva  e  del
          conseguimento di adeguati indici di autonomia  finanziaria.
          In  caso  di   mancata   deliberazione   della   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali  entro  il  termine  di
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  e  per  gli  anni
          successivi  al  2011  entro  il  30   settembre   dell'anno
          precedente,  il  decreto  del  Ministro   dell'interno   e'
          comunque  emanato  entro  i   successivi   trenta   giorni,
          ripartendo  la  riduzione  dei  trasferimenti  secondo   un
          criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo
          11 della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  in  materia  di
          federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto  previsto
          dal sesto, settimo, ottavo  e  nono  periodo  del  presente
          comma. 
              Omissis.». 
          Note al comma 12: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 30, della legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              «Art. 30 (Leggi di  spesa  pluriennale  e  a  carattere
          permanente). - 1. Le leggi pluriennali di  spesa  in  conto
          capitale quantificano la spesa complessiva e  le  quote  di
          competenza  attribuite  a  ciascun  anno  interessato.   Le
          amministrazioni  centrali  dello  Stato  possono   assumere
          impegni  nei  limiti  dell'intera  somma   indicata   dalle
          predette leggi mentre i relativi  pagamenti  devono  essere
          contenuti  nei  limiti  delle  autorizzazioni  annuali   di
          bilancio. 
              2. Con la seconda  sezione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio,  in  relazione  a  quanto  previsto   nel   piano
          finanziario dei  pagamenti  possono  essere  disposte,  nel
          rispetto dei saldi  programmati  di  finanza  pubblica,  le
          seguenti rimodulazioni: 
              a) la rimodulazione, ai sensi dell'articolo  23,  comma
          1-ter, delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali
          di spesa,  fermo  restando  l'ammontare  complessivo  degli
          stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a
          carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel
          triennio di riferimento del bilancio di previsione; 
              b) la  reiscrizione  nella  competenza  degli  esercizi
          successivi  delle  somme  non   impegnate   alla   chiusura
          dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto
          capitale a carattere non permanente. 
              2-bis. In apposito allegato  al  disegno  di  legge  di
          bilancio sono  evidenziate  le  rimodulazioni  disposte  ai
          sensi del comma 2. 
              3. Le leggi di spesa che  autorizzano  l'iscrizione  in
          bilancio  di  contributi  pluriennali  stabiliscono  anche,
          qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative
          modalita' di utilizzo, mediante: 
              a) autorizzazione concessa al  beneficiario,  a  valere
          sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui  con
          istituti di credito il cui onere di ammortamento e' posto a
          carico dello Stato.  In  tal  caso  il  debito  si  intende
          assunto dallo  Stato  che  provvede,  attraverso  specifica
          delega del beneficiario medesimo, ad erogare il  contributo
          direttamente all'istituto di credito; 
              b) spesa ripartita da erogare al  beneficiario  secondo
          le cadenze temporali stabilite dalla legge. 
              4. Nel caso  si  proceda  all'utilizzo  dei  contributi
          pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
          a),  al   momento   dell'attivazione   dell'operazione   le
          amministrazioni che erogano il  contributo  sono  tenute  a
          comunicare al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
          di ammortamento del mutuo con  distinta  indicazione  della
          quota capitale e della quota interessi. Sulla base di  tale
          comunicazione  il  Ministero   procede   a   iscrivere   il
          contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
          di passivita' finanziarie. 
              5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a
          tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio  per  i
          quali siano gia' state attivate alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge in tutto o in parte le relative
          operazioni di mutuo. 
              6.  Le  leggi   di   spesa   a   carattere   permanente
          quantificano l'onere annuale previsto  per  ciascuno  degli
          esercizi compresi nel bilancio pluriennale.  Esse  indicano
          inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso  in  cui  non  si
          tratti  di  spese   obbligatorie,   possono   rinviare   le
          quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio, ai
          sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b).  Nel  caso  in
          cui l'onere a regime e' superiore a quello indicato per  il
          terzo anno del triennio di riferimento, la copertura  segue
          il profilo temporale dell'onere. 
              7. 
              8.  Il  Governo  e'   delegato   ad   adottare,   entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi al  fine  di
          garantire    la    razionalizzazione,    la    trasparenza,
          l'efficienza  e  l'efficacia  delle  procedure   di   spesa
          relative ai finanziamenti in conto capitale destinati  alla
          realizzazione di opere pubbliche. 
              9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  introduzione  della  valutazione  nella   fase   di
          pianificazione delle opere al fine di consentire  procedure
          di confronto e selezione dei progetti e  definizione  delle
          priorita',   in   coerenza,   per   quanto   riguarda    le
          infrastrutture strategiche, con i  criteri  adottati  nella
          definizione del programma di cui all'articolo 1,  comma  1,
          della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  e   successive
          modificazioni; 
              b) predisposizione da parte del Ministero competente di
          linee  guida   obbligatorie   e   standardizzate   per   la
          valutazione degli investimenti; 
              c) garanzia  di  indipendenza  e  professionalita'  dei
          valutatori  anche  attraverso  l'utilizzo   di   competenze
          interne agli organismi di  valutazione  esistenti,  con  il
          ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
          professionalita'   e   per   valutazioni    particolarmente
          complesse; 
              d) potenziamento e sistematicita' della valutazione  ex
          post  sull'efficacia  e  sull'utilita'   degli   interventi
          infrastrutturali,   rendendo   pubblici   gli   scostamenti
          rispetto alle valutazioni ex ante; 
              e) separazione del finanziamento dei progetti da quello
          delle opere attraverso  la  costituzione  di  due  appositi
          fondi. Al «fondo progetti» si accede a  seguito  dell'esito
          positivo della procedura di  valutazione  tecnico-economica
          degli studi di fattibilita'; al  «fondo  opere»  si  accede
          solo dopo il completamento della progettazione definitiva; 
              f) adozione di regole trasparenti per  le  informazioni
          relative  al  finanziamento  e  ai   costi   delle   opere;
          previsione  dell'invio  di  relazioni  annuali  in  formato
          telematico alle Camere e procedure  di  monitoraggio  sullo
          stato di attuazione delle opere e  dei  singoli  interventi
          con particolare riferimento ai costi complessivi  sostenuti
          e ai risultati ottenuti relativamente  all'effettivo  stato
          di realizzazione delle opere; 
              g) previsione di un sistema di verifica per  l'utilizzo
          dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   con   automatico
          definanziamento in caso di mancato avvio delle opere  entro
          i termini stabiliti. 
              10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al  comma
          8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
          Repubblica affinche' su di  essi  sia  espresso  il  parere
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i  profili   finanziari   entro   sessanta   giorni   dalla
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
          essere comunque adottati. 
              11.». 
          Note al comma 13: 
              - Si riporta il testo del comma  2,  dell'articolo  16,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
              «Art.   16   (Riduzione   della   spesa   degli    enti
          territoriali). - 1. Omissis. 
              2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno  delle
          regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale
          da assicurare l'importo di 700 milioni di euro  per  l'anno
          2012 e di 2.000 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2015. L'ammontare  del  concorso  finanziario  di  ciascuna
          regione e' determinato, tenendo conto anche  delle  analisi
          della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
          all'articolo 2 del decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,
          n. 94, dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e recepite con decreto del Ministero  dell'economia
          e delle finanze entro il 31 gennaio  di  ciascun  anno.  In
          caso di mancata deliberazione della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, il decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro  il
          15 febbraio di ciascun anno,  ripartendo  la  riduzione  in
          proporzione alle  spese  sostenute  per  consumi  intermedi
          desunte, per  l'anno  2011,  dal  SIOPE.  Con  decreto  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          individuate le risorse  a  qualunque  titolo  dovute  dallo
          Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le  risorse
          destinate alla programmazione regionale del  Fondo  per  le
          aree  sottoutilizzate,  ed  escluse  quelle  destinate   al
          finanziamento corrente del Servizio sanitario  nazionale  e
          del trasporto pubblico locale,  che  vengono  ridotte,  per
          l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno   2015,   per   ciascuna   regione   in    misura
          proporzionale agli importi stabiliti ai  sensi  del  primo,
          del secondo e del terzo periodo. La predetta  riduzione  e'
          effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle
          destinate alla programmazione regionale del  Fondo  per  le
          aree  sottoutilizzate.  In  caso  di  insufficienza   delle
          predette  risorse  le  regioni  sono   tenute   a   versare
          all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. 
              Omissis.». 
          Note al comma 14: 
              - Si riporta il testo del comma 40,  dell'articolo  12,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
              «Art. 12 (Soppressione di enti e  societa').  -  1.-39.
          Omissis. 
              40.   In    relazione    alle    liquidazioni    coatte
          amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
          corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          qualora alla medesima data il commissario sia in carica  da
          piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso  un
          anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
          materia ai sensi della  normativa  vigente  subentra  nella
          gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta  salva
          la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per  un
          ulteriore periodo non superiore a sei mesi. 
              Omissis.». 
          Note al comma 15: 
              -  Si  riporta  il  testo  dei   commi   281   e   282,
          dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311
          recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): 
              «Art. 1. - 1.-280. Omissis. 
              281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali
          per quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte
          delle  entrate  erariali  ed  extraerariali  derivanti  dai
          giochi  pubblici  con  vincita  in   denaro   affidati   in
          concessione  allo  Stato  destinata  al  Comitato  olimpico
          nazionale  italiano  (CONI),  per  il  finanziamento  dello
          sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle  razze
          equine (UNIRE), limitatamente al  finanziamento  del  monte
          premi delle corse. 
              282. Le modalita'  operative  di  determinazione  della
          base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali  di
          cui al comma 281  nonche'  le  modalita'  di  trasferimento
          periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il  31
          marzo di ogni anno con  provvedimento  dell'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  di  concerto  con   il
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e,
          limitatamente all'UNIRE, con il Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e  2010,
          la quota di cui al comma 281 e' stabilita in 470 milioni di
          euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in  favore
          dell'UNIRE. 
              Omissis.». 
          Note al comma 16: 
              - Si riporta il testo del comma  6,  dell'articolo  46,
          del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  (Misure
          urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): 
              «Art. 46. - 1.-5. Omissis. 
              6. Le  regioni  a  statuto  ordinario,  in  conseguenza
          dell'adeguamento dei  propri  ordinamenti  ai  principi  di
          coordinamento  della  finanza   pubblica   introdotti   dal
          presente decreto e a valere sui  risparmi  derivanti  dalle
          disposizioni ad  esse  direttamente  applicabili  ai  sensi
          dell'articolo  117,  comma  secondo,  della   Costituzione,
          assicurano un contributo alla finanza pubblica pari  a  500
          milioni di euro per l'anno 2014 e di 750  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 (154),  in  ambiti
          di   spesa   e   per   importi   proposti   in   sede    di
          autocoordinamento dalle regioni medesime, da  recepire  con
          Intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano,  entro  il  31  maggio  2014,  con  riferimento
          all'anno  2014  ed  entro  il  30   settembre   2014,   con
          riferimento  agli  anni  2015  e  seguenti.  Per  gli  anni
          2015-2020 il contributo delle regioni a statuto  ordinario,
          di cui al primo periodo, e' incrementato di  3.452  milioni
          di  euro  annui  in  ambiti  di   spesa   e   per   importi
          complessivamente  proposti,  nel   rispetto   dei   livelli
          essenziali di  assistenza,  in  sede  di  autocoordinamento
          dalle  regioni  da  recepire  con  intesa   sancita   dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro il 31 gennaio 2015. A seguito della  predetta  intesa
          sono rideterminati i livelli di finanziamento degli  ambiti
          individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da
          parte dello Stato. 
              Omissis.». 
          Note al comma 17: 
              -  Si  riporta   il   testo   del   comma   222-quater,
          dell'articolo 2, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191
          recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato  (legge  finanziaria  2010)  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2 (Disposizioni diverse). - 1.-221. Omissis. 
              222-quater. Le amministrazioni di cui al primo  periodo
          del comma 222-bis, entro il 30 giugno  2015,  predispongono
          un  nuovo  piano   di   razionalizzazione   nazionale   per
          assicurare, oltre al rispetto del parametro metri  quadrati
          per  addetto  di  cui  al  comma  222-bis,  un  complessivo
          efficientamento  della  presenza  territoriale,  attraverso
          l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o  di  parte
          di essi, anche in condivisione  con  altre  amministrazioni
          pubbliche,  compresi  quelli  di  proprieta'   degli   enti
          pubblici, e il rilascio di immobili condotti  in  locazione
          passiva in modo da garantire per ciascuna  amministrazione,
          dal  2016,  una  riduzione,  con  riferimento   ai   valori
          registrati nel 2014, non  inferiore  al  50  per  cento  in
          termini di spesa per locazioni passive e non  inferiore  al
          30 per cento in termini di spazi utilizzati negli  immobili
          dello   Stato.   Sono   esclusi   dall'applicazione   della
          disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali
          di  pubblica  sicurezza  e  quelli  destinati  al  soccorso
          pubblico  e  gli   edifici   penitenziari.   I   piani   di
          razionalizzazione nazionali, comprensivi  della  stima  dei
          costi per  la  loro  concreta  attuazione,  sono  trasmessi
          all'Agenzia   del   demanio   per   la    verifica    della
          compatibilita' degli stessi con gli obiettivi  fissati  dal
          presente comma, nonche' della compatibilita' con le risorse
          finanziarie stanziate  negli  appositi  capitoli  di  spesa
          riguardanti la razionalizzazione  degli  spazi  ad  uso  di
          ufficio. All'Agenzia del demanio sono  attribuite  funzioni
          di   indirizzo   e    di    impulso    dell'attivita'    di
          razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato,
          anche  mediante  la  diretta  elaborazione  di   piani   di
          razionalizzazione secondo quanto previsto  dal  comma  222.
          All'attuazione delle disposizioni  del  quarto  periodo  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro
          e non  oltre  60  giorni  dalla  presentazione  del  piano,
          l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e
          delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati
          della verifica, nonche' la disponibilita' delle  specifiche
          risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste  ultime,
          l'attuazione del piano di razionalizzazione e' sospesa fino
          alla  disponibilita'  di  nuove  risorse.   Nel   caso   di
          disponibilita'  di  risorse  finanziarie  e   di   verifica
          positiva    della    compatibilita'    dei     piani     di
          razionalizzazione con gli obiettivi  fissati  dal  presente
          comma, l'Agenzia  comunica  gli  stanziamenti  di  bilancio
          delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive,  da
          ridurre per effetto dei risparmi individuati nel  piano,  a
          decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel
          caso  in  cui,  invece,  il  piano   di   razionalizzazione
          nazionale non venga presentato, ovvero sia  presentato,  ma
          non sia in linea con gli  obiettivi  fissati  dal  presente
          comma, il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  sulla
          base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
          una corrispondente riduzione  sui  capitoli  relativi  alle
          spese  correnti  per   l'acquisto   di   beni   e   servizi
          dell'amministrazione inadempiente, al fine di  garantire  i
          risparmi attesi dall'applicazione del presente  comma.  Con
          decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  nel
          limite massimo del 50 per cento  dei  complessivi  risparmi
          individuati nei piani di razionalizzazione, sono  apportate
          le occorrenti variazioni  di  bilancio  necessarie  per  il
          finanziamento delle spese connesse alla  realizzazione  dei
          predetti  piani,   da   parte   delle   amministrazioni   e
          dell'Agenzia del demanio. 
              Omissis.». 
          Note al comma 18: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  22
          luglio 1978,  n.  385  (Adeguamento  della  disciplina  dei
          compensi  per  lavoro  straordinario  ai  dipendenti  dello
          Stato): 
              «Art.  3.  -   Per   corrispondere   alle   eccezionali
          indilazionabili esigenze di servizio di cui all'articolo  2
          del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977,
          n. 422, e' istituito nello stato di previsione della  spesa
          del Ministero del tesoro, a partire  dall'anno  finanziario
          1978, un apposito fondo la cui dotazione sara'  annualmente
          determinata con la legge di bilancio. 
              Alla ripartizione del fondo di cui al precedente  comma
          provvede il Ministro del tesoro con propri decreti.». 
          Note al comma 20:  
              - Il testo dell'articolo 2, comma 197, della  legge  23
          dicembre  2009,  n.  191  recante   disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010) e' riportato nelle note al comma 4
          dell'articolo 15.  
              - Il testo dell'articolo  43,  della  legge  1°  aprile
          1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione  della
          pubblica sicurezza) e' riportato  nelle  note  al  comma  9
          dell'articolo 9. 
          Note al comma 21: 
              - Il testo dell'articolo 2, comma 197, della  legge  23
          dicembre  2009,  n.  191  recante   disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010) e' riportato nelle note al comma 4
          dell'articolo 15. 
          Note al comma 23: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  del  decreto
          legislativo  4  luglio  2014,  n.  102  (Attuazione   della
          direttiva  2012/27/UE   sull'efficienza   energetica,   che
          modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga  le
          direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE): 
              «Art. 5  (Miglioramento  della  prestazione  energetica
          degli immobili della  Pubblica  Amministrazione).  -  1.  A
          partire dall'anno 2014 e fino al 2030, e nell'ambito  della
          cabina di regia di  cui  all'articolo  4,  sono  realizzati
          attraverso le misure del presente articolo interventi sugli
          immobili della pubblica amministrazione  centrale,  inclusi
          gli  immobili  periferici,  in  grado  di   conseguire   la
          riqualificazione energetica almeno  pari  al  3  per  cento
          annuo della superficie coperta utile climatizzata. 
              2. Il Ministero dello sviluppo  economico  di  concerto
          con  il  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
          territorio  e  del  mare,  sentito   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei  trasporti  e  in  collaborazione  con
          l'Agenzia del demanio, predispone entro il 30  novembre  di
          ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi
          per il miglioramento  della  prestazione  energetica  degli
          immobili della pubblica amministrazione  centrale  coerente
          con  la  percentuale  indicata  al  comma  1,  e  promuove,
          altresi', le attivita'  di  informazione  e  di  assistenza
          tecnica    eventualmente    necessarie    alle    pubbliche
          amministrazioni interessate  dal  comma  1,  anche  tramite
          propri   enti   e    societa'    collegate.    Le    stesse
          Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e  del  GSE  nel
          rispetto  delle  rispettive   competenze,   assicurano   il
          coordinamento, la  raccolta  dei  dati  e  il  monitoraggio
          necessario per  verificare  lo  stato  di  avanzamento  del
          programma,  promuovendo  la  massima  partecipazione  delle
          Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati  sui
          risultati  raggiunti  e  sui  risparmi  conseguiti.   Nella
          redazione del programma, si tiene,  altresi',  conto  delle
          risultanze  dell'inventario,  predisposto   in   attuazione
          dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e
          successive  modificazioni,  contenente  informazioni  sulle
          superfici e sui consumi  energetici  degli  immobili  della
          pubblica amministrazione centrale,  dei  dati  sui  consumi
          energetici  rilevati  nell'applicativo   informatico   IPer
          gestito dall'Agenzia del demanio,  delle  risultanze  delle
          diagnosi energetiche nonche' delle misure di cui  al  comma
          10. 
              3. Al fine di elaborare il programma di cui al comma 2,
          le  Pubbliche  Amministrazioni  centrali,   entro   il   30
          settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno  di  ciascun
          anno successivo, predispongono, anche in  forma  congiunta,
          proposte di intervento per la  riqualificazione  energetica
          dei immobili dalle stesse occupati, anche  avvalendosi  dei
          Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero
          delle infrastrutture e trasporti, e le trasmettono, entro i
          quindici giorni successivi,  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico. Tali proposte devono essere formulate sulla base
          di appropriate diagnosi energetiche o fare riferimento agli
          interventi    di    miglioramento    energetico    previsti
          dall'Attestato   di   prestazione   energetica    di    cui
          all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
          192. 
              3-bis. La gestione delle proposte di intervento di  cui
          al comma 3, nonche' di  tutta  la  documentazione  e  degli
          adempimenti ad esse  inerenti,  e'  assicurata  tramite  un
          apposito portale informatico istituito presso il  Ministero
          dello sviluppo economico e da esso gestito. 
              3-ter. Per le spese per la realizzazione del portale di
          cui al comma 3-bis, pari a 100.000 euro  per  il  2021,  si
          provvede mediante l'utilizzo  delle  risorse  assegnate  ai
          sensi del comma 232 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
          2018,  n.  145,  destinate  al  Ministero  dello   sviluppo
          economico   per   il   potenziamento   del   programma   di
          riqualificazione energetica degli immobili  della  pubblica
          amministrazione centrale. 
              4. Per gli adempimenti di cui al comma 3, le  Pubbliche
          Amministrazioni centrali individuano, al  proprio  interno,
          il  responsabile  del  procedimento  e  ne  comunicano   il
          nominativo ai soggetti di cui al comma 2. 
              5. Le modalita' per l'esecuzione del programma  di  cui
          al comma 2 sono definite con  decreto  del  Ministro  dello
          Sviluppo Economico e del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e  trasporti  e  il  Ministro
          dell'Economia e delle  Finanze,  da  emanare  entro  trenta
          giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
              6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2: 
              a) gli immobili con  superficie  coperta  utile  totale
          inferiore a 500 m2. Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015
          e' rimodulata a 250 m2; 
              b) gli immobili tutelati ai  sensi  delle  disposizioni
          del decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  nella
          misura in cui il rispetto di determinati  requisiti  minimi
          di prestazione energetica risulti incompatibile con il loro
          carattere, aspetto o contesto, o pregiudizievole alla  loro
          conservazione; 
              c) gli immobili destinati a scopi di difesa  nazionale,
          ad eccezione degli edifici adibiti ad alloggi di servizio o
          ad uffici per le forze armate e altro personale  dipendente
          dalle autorita' preposte alla difesa nazionale; 
              d) gli immobili  adibiti  a  luoghi  di  culto  e  allo
          svolgimento di attivita' religiose. 
              7. Per la definizione del programma di cui al comma  2,
          sono  applicati  criteri   di   individuazione   tra   piu'
          interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero
          dell'investimento, anche con riferimento agli  edifici  con
          peggiore indice di  prestazione  energetica;  minori  tempi
          previsti per l'avvio e  il  completamento  dell'intervento;
          entita'  di  eventuali  forme  di   cofinanziamento   anche
          mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi. 
              8.  La  realizzazione  degli  interventi  compresi  nei
          programmi definiti ai sensi del comma 2 e'  gestita,  senza
          nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  dalle
          strutture operative dei Provveditorati interregionali opere
          pubbliche del Ministero delle infrastrutture  e  trasporti,
          ove  occorra  in  avvalimento  e  con  il  supporto   delle
          Amministrazioni interessate. L'Agenzia del Demanio promuove
          forme di  razionalizzazione  e  di  coordinamento  tra  gli
          interventi, anche tra  piu'  Amministrazioni,  al  fine  di
          favorire economie di scala e di contribuire al contenimento
          dei costi. 
              8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al fine
          di snellire la  gestione  amministrativa  e  preservare  le
          esigenze  di  riservatezza,  flessibilita'  e   continuita'
          operativa, la realizzazione degli interventi  compresi  nei
          programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli  immobili  in
          uso al Ministero della difesa e' di competenza degli organi
          del genio del medesimo Ministero,  che  li  esegue  con  le
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o  piu'
          convenzioni tra  il  Ministero  competente  ad  erogare  il
          finanziamento e il Ministero della difesa. 
              9. Concorrono altresi' al raggiungimento dell'obiettivo
          annuo  di  cui  al  comma  1,  le  misure  organizzative  e
          comportamentali degli occupanti volte a ridurre il  consumo
          energetico, che le pubbliche amministrazioni centrali  sono
          chiamate a promuovere ed applicare con le modalita' di  cui
          all'articolo 14 del decreto-legge 9 maggio 2012, n. 52. 
              10. Le  pubbliche  amministrazioni  centrali,  comprese
          quelle che hanno nella propria disponibilita' gli  immobili
          di cui al comma 6,  che  procedono  alla  realizzazione  di
          interventi di efficienza  energetica  sul  loro  patrimonio
          edilizio o di sostituzione e razionalizzazione degli spazi,
          al di fuori del programma di cui al presente  articolo,  ne
          danno comunicazione ai soggetti  di  cui  al  comma  2.  Le
          stesse pubbliche amministrazioni comunicano,  altresi',  le
          misure  in  corso  o  programmate  per  il  recupero  e  la
          valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. 
              11. Per la realizzazione  degli  interventi  rientranti
          nel  programma  di   cui   al   comma   2,   le   pubbliche
          amministrazioni centrali di cui al comma 3  favoriscono  il
          ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai
          contratti di rendimento energetico e possono agire  tramite
          l'intervento di una o piu' ESCO. 
              11-bis. Fermo restando l'obiettivo di cui al comma 1  e
          qualora le risorse dedicate ad assicurare il  conseguimento
          dello stesso lo consentano,  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico e il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti,   possono   predisporre
          programmi,  anche  congiunti,  per  il   finanziamento   di
          interventi di miglioramento  della  prestazione  energetica
          degli  immobili   della   pubblica   amministrazione,   con
          particolare   riferimento   agli   immobili    ospedalieri,
          scolastici  e  universitari,  agli  impianti   sportivi   e
          all'edilizia   residenziale   pubblica.   Tali    programmi
          consentono  la   cumulabilita'   delle   relative   risorse
          finanziarie con quelle rese disponibili da altri  strumenti
          di promozione, fino alla copertura  integrale  della  spesa
          complessivamente sostenuta  da  parte  dell'Amministrazione
          proponente   per   gli   interventi   di    efficientamento
          energetico. Per le finalita' di cui al  presente  comma,  e
          previa  verifica  dell'entita'  dei  proventi   disponibili
          annualmente, il Ministero dello  sviluppo  economico  e  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, avvalendosi del  supporto  di  ENEA  e  GSE,  possono
          emanare bandi pubblici, anche congiunti, che definiscono il
          perimetro,  le  risorse  disponibili,   le   modalita'   di
          attuazione dei programmi suddetti  e  il  monitoraggio  dei
          risultati ottenuti. Resta fermo quanto previsto  dal  comma
          6, lettera b). 
              12. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22,  comma
          4, del decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  come
          modificato  dall'articolo  4-ter,  comma  2   del   decreto
          legislativo  19  agosto  2005,   n.   192,   sono   versate
          all'entrata del bilancio dello Stato, per  l'importo  di  5
          milioni di euro nell'anno 2014 e  di  25  milioni  di  euro
          nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo
          dello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico  nei  medesimi  esercizi  per  l'attuazione   del
          programma di interventi di cui al comma 2. A tal  fine,  la
          Cassa per i servizi energetici  e  ambientali  provvede  al
          versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  degli
          importi  indicati  al  primo  periodo,   a   valere   sulle
          disponibilita'  giacenti  sul   conto   corrente   bancario
          intestato al predetto Fondo, entro 30  giorni  dall'entrata
          in vigore del presente decreto per  l'importo  relativo  al
          2014  ed  entro  il  31  marzo  per  il  2015.  Lo   stesso
          stanziamento puo' essere integrato: 
              a) fino a 25 milioni  di  euro  annui  per  il  periodo
          2015-2030, a valere sulle risorse annualmente confluite nel
          fondo  di  cui  all'articolo  22,  comma  4,  del   decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo  le  modalita'  di
          cui al presente comma, previa  determinazione  dell'importo
          da  versare  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico e del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze; 
              b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 ,  fino  a
          30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino  a
          50 milioni di euro annui per il periodo 2021-2030 a  valere
          sulla quota dei proventi annui delle aste  delle  quote  di
          emissione  di  CO2  di  cui  all'articolo  19  del  decreto
          legislativo 13 marzo 2013, n.  30,  destinata  ai  progetti
          energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui
          ai commi 3 e 6 dello stesso articolo  19,  previa  verifica
          dell'entita' dei proventi disponibili annualmente  e  nella
          misura del 50  per  cento  a  carico  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
          autorizzato  ad   apportare,   con   propri   decreti,   le
          conseguenti variazioni di bilancio. 
              13. Le  risorse  di  cui  al  comma  12,  eventualmente
          integrate con le risorse gia' derivanti dagli strumenti  di
          incentivazione  comunitari,  nazionali  e  locali  dedicati
          all'efficienza  energetica  nell'edilizia  pubblica  e  con
          risorse dei Ministeri interessati,  sono  utilizzate  anche
          per la copertura delle spese derivanti dalla  realizzazione
          di diagnosi energetiche  finalizzate  all'esecuzione  degli
          interventi di miglioramento dell'efficienza  energetica  di
          cui  al  presente  articolo,  eventualmente  non   eseguite
          dall'ENEA e dal GSE nell'ambito dell'attivita' d'istituto. 
              14. Le pubbliche amministrazioni  centrali  di  cui  al
          comma 3, anche avvalendosi del supporto dell'ENEA, entro il
          31  dicembre  di  ogni   anno   a   decorrere   dal   2015,
          predispongono e comunicano  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, al Ministero  delle
          infrastrutture e trasporti, all'Agenzia del  demanio  e  al
          Ministero dello sviluppo economico un rapporto sullo  stato
          di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1. 
              15. L'Acquirente  Unico  -  Au  S.p.A.,  anche  tramite
          l'utilizzo del Sistema informatico integrato di cui di  cui
          all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto  2010,
          n. 129, entro il 31 gennaio di ciascun  anno,  comunica  al
          Ministero  dello  sviluppo  economico  i  consumi  annuali,
          suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze di
          cui all'inventario redatto ai sensi del comma 2 e  relativi
          all'anno precedente, collaborando con l'Agenzia del Demanio
          al fine di identificare le suddette utenze. Le informazioni
          di cui al presente  comma  confluiscono  nel  sistema  IPer
          gestito dall'Agenzia del Demanio e  nel  Portale  nazionale
          per  l'efficienza   energetica   degli   edifici   di   cui
          all'articolo 4-quater del  decreto  legislativo  19  agosto
          2005, n. 192 e possono essere oggetto di scambio con i dati
          raccolti dalle regioni nel catasto degli  impianti  termici
          ai sensi del medesimo decreto legislativo. 
              16. Le  Regioni  e  gli  enti  locali  nell'ambito  dei
          rispettivi  strumenti  di  programmazione  energetica,   in
          maniera   coordinata,    concorrono    al    raggiungimento
          dell'obiettivo nazionale di cui all'articolo 3, comma  1  e
          alla  riduzione  della  poverta'   energetica,   attraverso
          l'approvazione: 
              a)  di  obiettivi  e  azioni  specifici  di   risparmio
          energetico e  di  efficienza  energetica,  nell'intento  di
          conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprieta'
          dello Stato di cui al presente articolo; 
              b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione  di
          un sistema di gestione dell'energia, comprese  le  diagnosi
          energetiche,  il  ricorso  alle  ESCO  e  ai  contratti  di
          rendimento energetico per  finanziare  le  riqualificazioni
          energetiche  degli  immobili  di  proprieta'   pubblica   e
          migliorare l'efficienza energetica a lungo termine. 
              17. Le imprese che effettuano la fornitura  di  energia
          per utenze intestate a una pubblica amministrazione locale,
          su specifica richiesta della Regione o  Provincia  autonoma
          interessata, comunicano alla  stessa,  i  consumi  annuali,
          suddivisi per  vettore  energetico,  delle  utenze  oggetto
          della  richiesta.  La   suddetta   richiesta   contiene   i
          riferimenti delle utenze e i relativi codici di  fornitura.
          Le Regioni e le Province Autonome, rendono  disponibili  le
          informazioni di cui  al  presente  comma  sui  propri  siti
          istituzionali.». 
          Note al comma 24: 
              - Il citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  177
          (Disposizioni  in  materia   di   razionalizzazione   delle
          funzioni di polizia  e  assorbimento  del  Corpo  forestale
          dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione  delle   amministrazioni   pubbliche)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  2016,  n.
          213. 
          Note al comma 25: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14  della  legge  7
          agosto 2015, n. 124  (Deleghe  al  Governo  in  materia  di
          riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 14 (Promozione della conciliazione dei  tempi  di
          vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche). - 1.  Le
          amministrazioni pubbliche,  nei  limiti  delle  risorse  di
          bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
          maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  adottano  misure
          organizzative  volte  a  fissare  obiettivi   annuali   per
          l'attuazione del telelavoro e del lavoro agile. Entro il 31
          gennaio  di  ciascun  anno,  le  amministrazioni  pubbliche
          redigono, sentite le  organizzazioni  sindacali,  il  Piano
          organizzativo del lavoro agile (POLA),  quale  sezione  del
          documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a),  del
          decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150.  Il  POLA
          individua  le  modalita'   attuative   del   lavoro   agile
          prevedendo, per le attivita' che possono essere  svolte  in
          modalita' agile, che almeno il 15 per cento dei  dipendenti
          possa avvalersene, garantendo che gli stessi non  subiscano
          penalizzazioni    ai    fini    del    riconoscimento    di
          professionalita'  e  della  progressione  di  carriera,   e
          definisce, altresi', le misure organizzative,  i  requisiti
          tecnologici, i  percorsi  formativi  del  personale,  anche
          dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di  verifica
          periodica dei risultati conseguiti,  anche  in  termini  di
          miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza  dell'azione
          amministrativa,  della   digitalizzazione   dei   processi,
          nonche'  della  qualita'   dei   servizi   erogati,   anche
          coinvolgendo i cittadini, sia  individualmente,  sia  nelle
          loro forme associative. In caso  di  mancata  adozione  del
          POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei
          dipendenti, ove  lo  richiedano.  Il  raggiungimento  delle
          predette  percentuali  e'  realizzato   nell'ambito   delle
          risorse disponibili a  legislazione  vigente.  Le  economie
          derivanti dall'applicazione del POLA restano  acquisite  al
          bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. 
              2.  Le  amministrazioni  pubbliche,  nei  limiti  delle
          risorse di bilancio disponibili a  legislazione  vigente  e
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
          procedono, al fine di conciliare  i  tempi  di  vita  e  di
          lavoro dei dipendenti, a stipulare  convenzioni  con  asili
          nido  e  scuole  dell'infanzia  e  a   organizzare,   anche
          attraverso accordi  con  altre  amministrazioni  pubbliche,
          servizi di supporto alla genitorialita', aperti  durante  i
          periodi di chiusura scolastica. 
              3.  Con  decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, possono essere definiti,  anche  tenendo  conto  degli
          esiti del  monitoraggio  del  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  nei
          confronti  delle  pubbliche  amministrazioni;  ulteriori  e
          specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1  e  2  del
          presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81,  per
          quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni,  nonche'
          regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a
          promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi  di
          vita e di lavoro dei dipendenti. 
              3-bis. Presso il Dipartimento della  funzione  pubblica
          della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e'  istituito
          l'Osservatorio   nazionale   del   lavoro    agile    nelle
          amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per  la
          pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, sono definiti la composizione, le  competenze
          e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e  al
          funzionamento  dell'Osservatorio  si  provvede  nei  limiti
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica. La  partecipazione  all'Osservatorio  non
          comporta  la  corresponsione   di   emolumenti,   compensi,
          indennita' o rimborsi di spese comunque denominati. 
              4. Gli organi costituzionali,  nell'ambito  della  loro
          autonomia,  possono  definire  modalita'  e   criteri   per
          l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di cui
          ai commi 1, 2 e 3. 
              5.  All'articolo  596   del   codice   dell'ordinamento
          militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
              «1-bis. Il fondo di cui al comma 1  e'  finanziato  per
          l'importo di 2 milioni di euro  per  l'anno  2015  e  di  5
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2016  e  2017.  Al
          relativo  onere   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della
          quota nazionale del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione,
          programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1,  comma  6,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno
          2018,  la  dotazione  del  fondo  di  cui  al  comma  1  e'
          determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
          lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
              b) al comma 3, le parole:  «anche  da  minori  che  non
          siano  figli  di  dipendenti   dell'Amministrazione   della
          difesa» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «oltre  che  da
          minori  figli  di  dipendenti  dell'Amministrazione   della
          difesa,  anche  da  minori  figli   di   dipendenti   delle
          amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche'
          da minori figli di dipendenti delle amministrazioni  locali
          e da minori che non trovano  collocazione  nelle  strutture
          pubbliche comunali,». 
              6. Dopo il comma 1-bis  dell'articolo  30  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, e' inserito il seguente: 
              «1-ter. La dipendente vittima  di  violenza  di  genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale». 
              7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo  periodo,  del
          testo unico delle disposizioni legislative  in  materia  di
          sostegno della maternita' e della  paternita',  di  cui  al
          decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  sono  aggiunte,
          in fine, le seguenti parole: «e limitato a casi o  esigenze
          eccezionali».». 
          Note al comma 27: 
              - Il testo dei citati  decreti  legislativi  29  maggio
          2017, n. 94 (Disposizioni in materia di riordino dei  ruoli
          e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi
          dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della  legge  31
          dicembre 2012, n. 244) e n. 95 (Disposizioni in materia  di
          revisione dei  ruoli  delle  Forze  di  polizia,  ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143, S.O. . 
          Note al comma 31: 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente   del   comma   253,
          dell'articolo 1, della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
              «Art. 1. - 1.-252. Omissis. 
              253. Per garantire la  prosecuzione  del  finanziamento
          dei   programmi   spaziali   nazionali,   in   cooperazione
          internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea,
          assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di
          bilancio in materia, le somme  assegnate  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno  2019,
          adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 30
          dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 390 milioni  di
          euro per l'anno 2020, di 452 milioni  di  euro  per  l'anno
          2021, di 377 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  di  432
          milioni di euro per l'anno 2023 e di 409  milioni  di  euro
          per l'anno 2024. 
              Omissis.». 
          Note al comma 32: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  113  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
              «Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). -  1.  Gli
          oneri  inerenti  alla  progettazione,  alla  direzione  dei
          lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza,
          ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle  verifiche
          di conformita', al collaudo  statico,  agli  studi  e  alle
          ricerche  connessi,  alla  progettazione   dei   piani   di
          sicurezza e  di  coordinamento  e  al  coordinamento  della
          sicurezza in fase di esecuzione quando  previsti  ai  sensi
          del  decreto  legislativo  9  aprile  2008  n.   81,   alle
          prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
          redazione  di  un  progetto  esecutivo  completo  in   ogni
          dettaglio fanno carico agli  stanziamenti  previsti  per  i
          singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli  stati
          di previsione della spesa  o  nei  bilanci  delle  stazioni
          appaltanti. 
              2. A valere sugli stanziamenti di cui al  comma  1,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  destinano  ad  un  apposito
          fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2  per
          cento  modulate  sull'importo   dei   lavori,   servizi   e
          forniture, posti a base di gara per  le  funzioni  tecniche
          svolte dai dipendenti delle stesse  esclusivamente  per  le
          attivita' di programmazione della spesa  per  investimenti,
          di valutazione preventiva dei progetti, di  predisposizione
          e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione  dei
          contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori  ovvero
          direzione   dell'esecuzione   e   di    collaudo    tecnico
          amministrativo  ovvero  di  verifica  di  conformita',   di
          collaudatore  statico   ove   necessario   per   consentire
          l'esecuzione del contratto nel  rispetto  dei  documenti  a
          base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
          Tale  fondo  non   e'   previsto   da   parte   di   quelle
          amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in  essere
          contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
          la retribuzione delle funzioni tecniche svolte  dai  propri
          dipendenti. Gli enti che costituiscono o  si  avvalgono  di
          una centrale di committenza possono destinare  il  fondo  o
          parte  di  esso  ai  dipendenti  di   tale   centrale.   La
          disposizione di cui  al  presente  comma  si  applica  agli
          appalti relativi a servizi o forniture nel caso in  cui  e'
          nominato il direttore dell'esecuzione. 
              3. L'ottanta per cento delle  risorse  finanziarie  del
          fondo costituito ai sensi del comma  2  e'  ripartito,  per
          ciascuna  opera  o  lavoro,  servizio,  fornitura  con   le
          modalita' e i criteri previsti in  sede  di  contrattazione
          decentrata  integrativa  del  personale,  sulla   base   di
          apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
          i rispettivi ordinamenti, tra  il  responsabile  unico  del
          procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
          indicate al comma 2 nonche' tra i loro  collaboratori.  Gli
          importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali  e
          assistenziali      a      carico      dell'amministrazione.
          L'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
          stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione  delle
          risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro  a
          fronte di eventuali incrementi dei tempi o  dei  costi  non
          conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
          dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
          di servizio  preposto  alla  struttura  competente,  previo
          accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
          dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti  nel
          corso dell'anno al singolo  dipendente,  anche  da  diverse
          amministrazioni, non possono superare l'importo del 50  per
          cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
          quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
          svolte  dai  medesimi  dipendenti,  in  quanto  affidate  a
          personale   esterno    all'organico    dell'amministrazione
          medesima,   ovvero   prive   del   predetto   accertamento,
          incrementano la quota del fondo  di  cui  al  comma  2.  Il
          presente comma non si applica al  personale  con  qualifica
          dirigenziale. 
              4. Il restante 20 per cento delle  risorse  finanziarie
          del fondo di cui  al  comma  2  ad  esclusione  di  risorse
          derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
          a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
          dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
          progetti di innovazione anche per  il  progressivo  uso  di
          metodi e strumenti elettronici  specifici  di  modellazione
          elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
          di implementazione delle banche dati per il controllo e  il
          miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
          informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
          strumentazioni elettroniche  per  i  controlli.  Una  parte
          delle risorse  puo'  essere  utilizzato  per  l'attivazione
          presso  le  amministrazioni  aggiudicatrici   di   tirocini
          formativi e di orientamento di cui  all'articolo  18  della
          legge 24 giugno 1997,  n.  196  o  per  lo  svolgimento  di
          dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
          contratti  pubblici  previa  sottoscrizione   di   apposite
          convenzioni con le Universita' e  gli  istituti  scolastici
          superiori. 
              5. Per i compiti svolti dal personale di  una  centrale
          unica di  committenza  nell'espletamento  di  procedure  di
          acquisizione di lavori, servizi e forniture  per  conto  di
          altri enti, puo' essere riconosciuta,  su  richiesta  della
          centrale  unica  di  committenza,  una  quota  parte,   non
          superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto  dal  comma
          2. 
              5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo  fanno
          capo al medesimo capitolo di spesa previsto per  i  singoli
          lavori, servizi e forniture.».