Art. 21 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle  regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
 
          Note all'art. 21: 
          Note al comma 1: 
              - Il testo della citata legge costituzionale 18 ottobre
          2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
          Costituzione) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          ottobre 2001, n. 248.