Art. 3 
 
           Stato di previsione del Ministero dell'economia 
               e delle finanze e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). 
  2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in  Italia  e
all'estero, al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli  per
regolazioni debitorie, e' stabilito,  per  l'anno  2022,  in  110.000
milioni di euro. 
  3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla  SACE
Spa - Servizi assicurativi del commercio estero,  sono  fissati,  per
l'anno finanziario 2022, rispettivamente, in 4.000  milioni  di  euro
per le garanzie di durata  sino  a  ventiquattro  mesi  e  in  26.000
milioni di euro per le garanzie di durata  superiore  a  ventiquattro
mesi. 
  4. La SACE Spa e'  altresi'  autorizzata,  per  l'anno  finanziario
2022, a rilasciare garanzie e  coperture  assicurative  relativamente
alle  attivita'  di  cui  all'articolo  11-quinquies,  comma  4,  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento di ciascuno  dei  limiti  indicati  al  comma  3  del  presente
articolo. 
  5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni  da  parte  della
SACE Spa e del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  conto
dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' fissato, per l'esercizio finanziario  2022,
in 120.000 milioni di euro. 
  6. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27,  28  e  29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «  Fondi
di riserva e speciali  »,  nell'ambito  della  missione  «  Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  sono  stabiliti,  per   l'anno   finanziario   2022,
rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000
milioni di euro, 600 milioni di euro e 7.200 milioni di euro. 
  7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge  31  dicembre
2009,  n.  196,  sono  considerate  spese  obbligatorie,  per  l'anno
finanziario 2022, quelle descritte nell'elenco n.  1,  allegato  allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  8. Le spese per le quali  puo'  esercitarsi  la  facolta'  prevista
dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate,
per l'anno finanziario 2022, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  9. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per  la  mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3,  lettera  b),  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere  generale
dello Stato e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione al programma « Concorso dello Stato  al  finanziamento
della spesa sanitaria  »,  nell'ambito  della  missione  «  Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  finanziario
2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato  dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  10. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento   delle   somme
occorrenti   per   l'effettuazione    delle    elezioni    politiche,
amministrative  e  dei  membri  del  Parlamento   europeo   spettanti
all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma « Fondi da
assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire »  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno finanziario 2022,  ai  competenti  programmi  degli  stati  di
previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei
Ministeri della giustizia, degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale, dell'interno e  della  difesa,  per  lo  stesso  anno
finanziario, per  l'effettuazione  di  spese  relative  a  competenze
spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine  dei  presidenti
di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a
compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni,  a  premi,  a
indennita' e competenze varie spettanti  alle  Forze  di  polizia,  a
trasferte  e  trasporto  delle  Forze  di  polizia,  a  rimborsi  per
facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio,  a  spese
telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di  schede,
a  manutenzione  e  acquisto  di  materiale  elettorale,  a  servizio
automobilistico e  ad  altre  esigenze  derivanti  dall'effettuazione
delle predette consultazioni elettorali. 
  11. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, con propri decreti, per  l'anno  2022,  ai  capitoli  del
titolo III  (Rimborso  di  passivita'  finanziarie)  degli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate le somme  iscritte,  per
competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del  debito  statale
», nell'ambito della missione « Debito  pubblico  »  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in  relazione
agli oneri connessi alle  operazioni  di  rimborso  anticipato  o  di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale  carico  dello
Stato. 
  12. Nell'elenco  n.  5,  allegato  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le  spese  per
le  quali  si  possono  effettuare,  per  l'anno  finanziario   2022,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo  9,  comma
4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831,  iscritto  nel  programma  «
Prevenzione  e  repressione  delle  frodi  e  delle  violazioni  agli
obblighi  fiscali  »,  nell'ambito   della   missione   «   Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della  finanza  pubblica
», nonche' nel programma « Concorso della  Guardia  di  Finanza  alla
sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico  e
sicurezza » del medesimo stato di previsione. 
  13. Il numero massimo degli ufficiali  ausiliari  del  Corpo  della
guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma  1  dell'articolo
937  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio  nell'anno
2022, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in
70 unita'. 
  14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale  per
la programmazione economica e lo sviluppo  sostenibile  (CIPESS)  con
propria  delibera   alle   amministrazioni   interessate   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio  1999,  n.  144,  per
l'anno  finanziario  2022,  destinate  alla  costituzione  di  unita'
tecniche di supporto  alla  programmazione,  alla  valutazione  e  al
monitoraggio degli investimenti pubblici,  sono  versate  all'entrata
del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate,  con  decreti  del
Ragioniere generale dello Stato,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni medesime. 
  15. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, alla  riassegnazione
ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nella  misura  stabilita  con  proprio
decreto, delle  somme  versate,  nell'ambito  della  voce  «  Entrate
derivanti dal controllo e repressione  delle  irregolarita'  e  degli
illeciti » dello stato di  previsione  dell'entrata,  dalla  societa'
Equitalia Giustizia Spa a titolo  di  utili  relativi  alla  gestione
finanziaria  del  fondo  di  cui  all'articolo  61,  comma  23,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri  decreti,
provvede,   nell'anno   finanziario   2022,   all'adeguamento   degli
stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei  premi  e  delle
vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle  lotterie,  in
corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni. 
  17. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti,  alla  riassegnazione  al  programma  «  Analisi,
monitoraggio e  controllo  della  finanza  pubblica  e  politiche  di
bilancio    »,    nell'ambito    della    missione    «     Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica »
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2022,  delle  somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato relative alla gestione  liquidatoria  del  Fondo
gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed  alla  gestione
liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche
di ordine pubblico, della citta' di Palermo ». 
  18. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative,  in  termini
di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei  capitoli  2214  e
2223 dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per l'anno finanziario 2022, iscritti nel programma  «  Oneri
per il servizio del debito statale »,  e  tra  gli  stanziamenti  dei
capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione,  iscritti  nel
programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla
copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione  di
mutui  ovvero  da  analoghe  operazioni  finanziarie,  qualora   tale
modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente  per  la  finanza
pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico. 
  19. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  per
l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato dal Comitato olimpico nazionale  italiano  (CONI),  dalla
societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle
singole  Federazioni  sportive  nazionali,   dalle   regioni,   dalle
province, dai comuni e da altri enti pubblici  e  privati,  destinate
alle attivita' dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza
e degli atleti paralimpici tesserati con  la  «  Sezione  paralimpica
Fiamme Gialle ». 
  20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  possono
essere   apportate,   per   l'anno   finanziario   2022,   variazioni
compensative in termini di residui e cassa con riferimento alle somme
di parte capitale iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  nell'anno  2020,  non  utilizzate  nel
medesimo anno, relative alle missioni  «  Competitivita'  e  sviluppo
delle imprese » e « Politiche economico-finanziarie e di  bilancio  e
tutela  della  finanza  pubblica  »,  classificate  nella   categoria
economica « Acquisizione di attivita' finanziarie -  Azioni  e  altre
partecipazioni ». 
  21. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  per
l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato, nello  stesso  anno,  dal  Fondo  di  assistenza  per  i
finanzieri (FAF), relative ai premi per i militari  del  Corpo  della
guardia di finanza  non  ancora  ripartiti  al  31  dicembre  2021  e
destinate ad alimentare il fondo di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
della legge 7 febbraio 1951, n. 168. 
 
          Note all'art. 3: 
          Note al comma 3: 
              - Si riporta il testo del comma 9, dell'articolo 6, del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.   326
          (Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici): 
              «Art. 6 (Trasformazione  della  SACE  in  societa'  per
          azioni). - 1.-8. Omissis. 
              9.  La  SACE  S.p.A.  svolge   le   funzioni   di   cui
          all'articolo 2, commi 1 e 2,  del  decreto  legislativo  31
          marzo  1998,  n.  143,   e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
          2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  143,
          e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   e   dalla
          disciplina dell'Unione Europea in materia di  assicurazione
          e garanzia dei rischi non di mercato. SACE S.p.A. favorisce
          l'internazionalizzazione del settore  produttivo  italiano,
          privilegiando  gli  impegni  nei  settori  strategici   per
          l'economia italiana in termini di livelli  occupazionali  e
          ricadute per il sistema economico del  Paese,  nonche'  gli
          impegni per operazioni destinate  a  Paesi  strategici  per
          l'Italia.  Ai  fini  dell'internazionalizzazione  sono   da
          considerare strategici anche la filiera agricola nazionale,
          i settori del turismo e  dell'agroalimentare  italiano,  il
          settore tessile, della moda e degli accessori, lo  sviluppo
          di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made
          in Italy, le camere di commercio  italiane  all'estero,  le
          fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti  a
          sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il  made
          in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte,
          della cinematografia, della musica, della moda, del  design
          e  dell'agroalimentare.  Gli  impegni  assunti  dalla  SACE
          S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
          al presente comma sono garantiti  dallo  Stato  nei  limiti
          indicati dalla legge di  approvazione  del  bilancio  dello
          Stato distintamente per le garanzie di durata  inferiore  e
          superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia  e
          delle finanze puo', con uno o piu' decreti  di  natura  non
          regolamentare da emanare di concerto con il Ministro  degli
          affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
          nel rispetto della disciplina  dell'Unione  Europea  e  dei
          limiti fissati dalla legge  di  approvazione  del  bilancio
          dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
          natura, caratteristiche,  controparti,  rischi  connessi  o
          paesi  di  destinazione  non  beneficiano  della   garanzia
          statale. La garanzia dello Stato resta in ogni  caso  ferma
          per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
          in vigore dei  decreti  di  cui  sopra  in  relazione  alle
          operazioni ivi contemplate. 
              Omissis.». 
          Note al comma 4: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  11-quinquies  del
          decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  14   maggio   2005,   n.   80
          (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di  azione  per
          lo sviluppo economico, sociale e territoriale): 
              «Art. 11-quinquies (Sostegno all'internazionalizzazione
          dell'economia italiana). - 1. All'articolo 6, comma 18, del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  le
          parole da: «ad eccezione di una quota» fino al termine  del
          comma sono soppresse. 
              2. L'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  31
          marzo  1998,  n.  143,   per   la   parte   relativa   alla
          internazionalizzazione    dell'economia    italiana,     si
          interpreta nel senso che SACE S.p.a., ferma  restando  ogni
          altra disposizione prevista dal decreto-legge 30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre  2003,  n.  326,   e'   autorizzata   altresi'   a
          rilasciare, nel rispetto della  disciplina  comunitaria  in
          materia, garanzie e coperture assicurative per  il  rischio
          di mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti
          obbligazionari,  titoli  di  debito  ed   altri   strumenti
          finanziari,  ivi  inclusi  quelli  emessi  nell'ambito   di
          operazioni di cartolarizzazione, connessi  al  processo  di
          internazionalizzazione di imprese italiane, in possesso dei
          requisiti di cui al  comma  3,  operanti  anche  attraverso
          societa' di diritto estero  a  loro  collegate  o  da  loro
          controllate. 
              3. L'attivita' di  sostegno  all'internazionalizzazione
          di cui al comma 2 e' svolta  annualmente  a  condizioni  di
          mercato in relazione a operazioni effettuate per almeno  il
          50 per cento a favore di piccole e medie imprese secondo la
          definizione comunitaria e,  per  la  parte  rimanente,  nei
          confronti di imprese con fatturato annuo  non  superiore  a
          250 milioni di euro. 
              4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma
          2  beneficiano  della  garanzia  dello  Stato  nei   limiti
          specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio
          dello Stato come quota parte dei limiti  ordinari  indicati
          distintamente per le garanzie e le  coperture  assicurative
          di durata inferiore e superiore  ai  ventiquattro  mesi  ai
          sensi  dell'articolo  6,  comma  9,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per  l'anno  2005  il
          limite specifico di cui al presente  comma  e'  fissato  in
          misura pari al 20 per cento dei limiti di cui  all'articolo
          2, comma 4, della legge  30  dicembre  2004,  n.  312,  che
          restano invariati. 
              5. SACE S.p.a.  fornisce  informazioni  dettagliate  in
          merito all'operativita' di cui  al  presente  articolo  nel
          proprio bilancio di esercizio, evidenziando specificamente,
          in riferimento all'attivita' di  cui  al  comma  2  e  alla
          garanzia  dello  Stato  di  cui  al  comma  4,  le  risorse
          impegnate, i costi sostenuti, la redditivita' e i risultati
          conseguiti.». 
          Note al comma 5: 
              - Si riporta il testo del comma 9-bis, dell'articolo 6,
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326
          Disposizioni urgenti per favorire  lo  sviluppo  e  per  la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici): 
              «Art. 6 (Trasformazione  della  SACE  in  societa'  per
          azioni). - 1.-9. Omissis. 
              9-bis.  SACE  S.p.A.  assume  gli   impegni   derivanti
          dall'attivita'  assicurativa  e  di  garanzia  dei   rischi
          definiti  non  di  mercato  dalla   normativa   dell'Unione
          Europea, di cui al comma 9,  nella  misura  del  dieci  per
          cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
          novanta per cento dei medesimi  impegni  e'  assunto  dallo
          Stato in conformita' al presente articolo, senza vincolo di
          solidarieta'. La  legge  di  bilancio  definisce  i  limiti
          cumulati di assunzione  degli  impegni  da  parte  di  SACE
          S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per
          conto dello  Stato,  sulla  base  del  piano  di  attivita'
          deliberato  dal  Comitato  di  cui  al  comma  9-sexies   e
          approvato   dal   Comitato   interministeriale    per    la
          programmazione economica. 
              Omissis.». 
          Note al comma 6: 
              - Il riferimento al testo dell'articolo 27 della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'  e  finanza
          pubblica)  e'   riportato   nelle   note   al   comma   654
          dell'articolo 1. 
              - Si riporta il testo degli articoli 26, 28 e 29  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              «Art. 26 (Fondo di riserva per le spese  obbligatorie).
          - 1. Nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  nella  parte
          corrente, un «fondo di riserva per le  spese  obbligatorie»
          la cui dotazione e'  determinata,  con  apposito  articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio. 
              2. Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  da  registrare  alla  Corte   dei   conti,   sono
          trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento  delle
          dotazioni sia di competenza sia di cassa  delle  competenti
          unita' elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e
          della rendicontazione, le somme  necessarie  per  aumentare
          gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio. 
              3. Allo stato di previsione della spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e'  allegato  l'elenco  delle
          unita' elementari  di  bilancio  di  cui  al  comma  2,  da
          approvare,  con  apposito  articolo,  con  la   legge   del
          bilancio.» 
              «Art. 28 (Fondo di riserva per le spese impreviste).  -
          1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
          delle finanze e' istituito, nella parte corrente, un «fondo
          di riserva per le spese  impreviste»  per  provvedere  alle
          eventuali deficienze delle assegnazioni  di  bilancio,  che
          non riguardino le spese  di  cui  all'articolo  26  e  che,
          comunque, non impegnino i bilanci futuri con  carattere  di
          continuita'. 
              2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al  comma
          1  e  la  loro  corrispondente   iscrizione   alle   unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, di bilancio hanno luogo  mediante  decreti
          del Ministro dell'economia e delle finanze,  da  registrare
          alla Corte dei conti, e  riguardano  sia  le  dotazioni  di
          competenza sia quelle di cassa delle unita'  elementari  di
          bilancio interessate. 
              3. Allo stato di previsione della spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  allegato  un  elenco  da
          approvare,  con  apposito  articolo,  con  la   legge   del
          bilancio, delle spese per le quali si  puo'  esercitare  la
          facolta' di cui al comma 2. 
              4. Alla legge di approvazione del  rendiconto  generale
          dello Stato e' allegato un elenco dei  decreti  di  cui  al
          comma 2, con le indicazioni dei motivi per i  quali  si  e'
          proceduto ai prelevamenti dal  fondo  di  cui  al  presente
          articolo." 
              «Art. 29 (Fondo di riserva  per  le  autorizzazioni  di
          cassa). -  1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e'  istituito  un  «fondo  di
          riserva per l'integrazione delle autorizzazioni  di  cassa»
          il  cui  stanziamento  e'  annualmente   determinato,   con
          apposito articolo, dalla legge del bilancio. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  proposta   del   Ministro   interessato,   da
          comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal  fondo
          di  cui  al  comma  1  ed   iscritte   in   aumento   delle
          autorizzazioni  di  cassa  delle   unita'   elementari   di
          bilancio, ai fini della gestione e  della  rendicontazione,
          iscritte negli stati di  previsione  delle  amministrazioni
          statali le  somme  necessarie  a  provvedere  ad  eventuali
          deficienze delle dotazioni delle medesime unita' elementari
          di bilancio, ritenute  compatibili  con  gli  obiettivi  di
          finanza  pubblica.  I  decreti  di  variazione  di  cui  al
          presente comma sono trasmessi al Parlamento.». 
          Note al comma 7: 
              - Il riferimento al testo dell'articolo 2  della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'  e  finanza
          pubblica) e' riportato nelle note al comma 6. 
              - Il Bilancio di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
          finanziario 2022 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2022-2024 e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale„  n.  310
          del 31 dicembre 2021 - Serie generale. 
          Note al comma 8: 
              - Il riferimento al testo dell'articolo 28 della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'  e  finanza
          pubblica) e' riportato nelle note al comma 6. 
          Note al comma 9: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
          disciplina in materia sanitaria, a  norma  dell'articolo  1
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
              «Art. 12 (Fondo sanitario nazionale).  -  1.  Il  Fondo
          sanitario nazionale di parte corrente e in  conto  capitale
          e' alimentato interamente  da  stanziamenti  a  carico  del
          bilancio dello Stato  ed  il  suo  importo  e'  annualmente
          determinato  dalla   legge   finanziaria   tenendo   conto,
          limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo
          presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente
          alle regioni. 
              2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario  nazionale
          complessivo di cui al  comma  precedente,  prelevata  dalla
          quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e  del
          Ministero  del  bilancio  per  le   parti   di   rispettiva
          competenza, e' trasferita nei capitoli da  istituire  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  della   sanita'   ed
          utilizzata per il finanziamento di: 
              a) attivita' di ricerca corrente e  finalizzata  svolta
          da: 
              1) Istituto superiore di sanita' per  le  tematiche  di
          sua competenza; 
              2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
          del lavoro per le tematiche di sua competenza; 
              3) Istituti di ricovero e cura di  diritto  pubblico  e
          privato il cui carattere  scientifico  sia  riconosciuto  a
          norma delle leggi vigenti; 
              4)  Istituti  zooprofilattici   sperimentali   per   le
          problematiche  relative  all'igiene  e   sanita'   pubblica
          veterinaria; 
              b) iniziative previste da leggi nazionali o  dal  Piano
          sanitario  nazionale  riguardanti  programmi  speciali   di
          interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
          o sperimentazioni  attinenti  gli  aspetti  gestionali,  la
          valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
          dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
          sanitarie e le attivita' del  Registro  nazionale  italiano
          dei donatori di midollo osseo; 
              c)  rimborsi  alle  unita'  sanitarie  locali  ed  alle
          aziende ospedaliere, tramite le regioni,  delle  spese  per
          prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che  si
          trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione  del
          Ministro della  sanita'  d'intesa  con  il  Ministro  degli
          affari esteri. 
              A decorrere dal 1° gennaio 1995, la  quota  di  cui  al
          presente comma e'  rideterminata  ai  sensi  dell'art.  11,
          comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.  468,  e
          successive modificazioni. 
              3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto  della  quota
          individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
          riferimento al triennio successivo entro il 15  ottobre  di
          ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno  di
          legge finanziaria  per  l'anno  successivo,  dal  CIPE,  su
          proposta del Ministro della sanita', sentita la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome; la quota capitaria di  finanziamento  da
          assicurare alle regioni viene determinata sulla base di  un
          sistema  di  coefficienti  parametrici,  in  relazione   ai
          livelli uniformi  di  prestazioni  sanitarie  in  tutto  il
          territorio nazionale, determinati ai sensi dell'articolo 1,
          con riferimento ai seguenti elementi: 
              a) popolazione residente; 
              b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da
          compensare, in sede di riparto, sulla base di  contabilita'
          analitiche per singolo caso fornite dalle unita'  sanitarie
          locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni  e
          le province autonome; 
              c) consistenza e stato di conservazione delle strutture
          immobiliari, degli impianti tecnologici e  delle  dotazioni
          strumentali. 
              4. Il  Fondo  sanitario  nazionale  in  conto  capitale
          assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a
          favore delle  regioni  particolarmente  svantaggiate  sulla
          base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza
          sanitaria,  con  particolare  riguardo  alla  capacita'  di
          soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche. 
              5. Il  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte  corrente
          assicura  altresi',  nel  corso  del  primo   triennio   di
          applicazione del presente decreto, quote  di  finanziamento
          destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni
          eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i  cittadini
          rapportati agli standard di riferimento. 
              6. Le quote del  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte
          corrente,  assegnate  alle  regioni  a  statuto  ordinario,
          confluiscono in sede regionale  nel  Fondo  comune  di  cui
          all'articolo 8 della legge 16 maggio  1970,  n.  281,  come
          parte  indistinta,  ma  non  concorrono   ai   fini   della
          determinazione del tetto  massimo  di  indebitamento.  Tali
          quote  sono  utilizzate   esclusivamente   per   finanziare
          attivita' sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le
          province autonome le rispettive quote  confluiscono  in  un
          apposito capitolo di bilancio.». 
          Note al comma 12: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9, della  legge  1°
          dicembre  1986,  n.  831  recante   disposizioni   per   la
          realizzazione   di   un   programma   di   interventi   per
          l'adeguamento alle esigenze operative delle  infrastrutture
          del Corpo della guardia di finanza: 
              «Art.  9.  -  1.  L'autorizzazione  di  spesa  di   cui
          all'articolo 1 e' iscritta nello stato  di  previsione  del
          Ministero dei lavori pubblici  nel  periodo  1986-1991.  Le
          quote relative al triennio 1986-1988  sono  determinate  in
          lire 20 miliardi per l'anno 1986, in lire 140 miliardi  per
          l'anno 1987 e in lire 170 miliardi per l'anno 1988. 
              2. La progettazione delle opere e dei lavori deve tener
          conto, in sede di previsione dei  costi  di  realizzazione,
          dello sviluppo temporale del programma, anche ai fini degli
          accantonamenti da preordinare per far fronte alla revisione
          dei prezzi. 
              3.   All'onere   di   cui   al   comma   1,   derivante
          dall'applicazione della presente  legge  negli  anni  1986,
          1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
          1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986,  all'uopo
          utilizzando   lo   specifico   accantonamento   «Interventi
          straordinari  per  le  infrastrutture  della   Guardia   di
          finanza». 
              4.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          finanze, rubrica 6, Corpo  della  guardia  di  finanza,  e'
          istituito un capitolo  con  un  fondo  a  disposizione  per
          sopperire alle  eventuali  deficienze  dei  capitoli  dello
          stato di previsione medesimo indicati in  apposita  tabella
          da approvarsi con legge di bilancio. 
              5. I prelevamenti  di  somme  da  tale  fondo,  con  la
          conseguente  iscrizione   nei   capitoli   suddetti,   sono
          effettuati  con  decreti  del  Ministro   del   tesoro   da
          registrarsi alla Corte dei conti. 
              6. In sede di prima applicazione della presente  legge,
          i capitoli a favore dei quali  possono  farsi  prelevamenti
          dal predetto fondo sono indicati nella allegata tabella A e
          la dotazione del Fondo stesso e' fissata in lire 6 miliardi
          e costituita mediante le riduzioni degli  stanziamenti  dei
          capitoli dello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          finanze per l'anno finanziario 1986 indicate  nell'allegata
          tabella B. 
              7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". 
          Note al comma 13: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  937  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (Codice  dell'ordinamento
          militare): 
              «Art. 937 (Ufficiali ausiliari). -  1.  Sono  ufficiali
          ausiliari di  ciascuna  Forza  armata  e  del  Corpo  della
          Guardia di finanza, i cittadini di ambo i  sessi  reclutati
          in qualita' di: 
              a) ufficiali di complemento in ferma o in  servizio  di
          1^ nomina; 
              b) ufficiali piloti e navigatori di complemento; 
              c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma; 
              d) ufficiali delle forze di completamento. 
              2. Il reclutamento degli  ufficiali  ausiliari  di  cui
          alle lettere  c)  e  d)  puo'  avvenire  solo  al  fine  di
          soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
          armate connesse alla carenza di  professionalita'  tecniche
          nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
          particolari esigenze operative. 
              3. Gli ufficiali  delle  forze  di  completamento  sono
          disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo.». 
          Note al comma 14: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, (Misure in  materia  di  investimenti,
          delega  al  Governo  per  il   riordino   degli   incentivi
          all'occupazione e della normativa che  disciplina  l'INAIL,
          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
          previdenziali): 
              «Art. 1 (Costituzione di unita'  tecniche  di  supporto
          alla programmazione, alla  valutazione  e  al  monitoraggio
          degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare  e
          dare  maggiore  qualita'  ed  efficienza  al  processo   di
          programmazione   delle   politiche    di    sviluppo,    le
          amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
          propri nuclei di valutazione e verifica degli  investimenti
          pubblici che, in raccordo fra  loro  e  con  il  Nucleo  di
          valutazione e  verifica  degli  investimenti  pubblici  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica, garantiscono il supporto tecnico nelle  fasi  di
          programmazione,  valutazione,  attuazione  e  verifica   di
          piani, programmi  e  politiche  di  intervento  promossi  e
          attuati da  ogni  singola  amministrazione.  E'  assicurata
          l'integrazione dei nuclei di valutazione e  verifica  degli
          investimenti pubblici con il Sistema statistico  nazionale,
          secondo  quanto  previsto  dall'articolo  6   del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
              2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
          operano all'interno delle  rispettive  amministrazioni,  in
          collegamento con gli uffici  di  statistica  costituiti  ai
          sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  ed
          esprimono  adeguati  livelli  di  competenza   tecnica   ed
          operativa al fine di poter  svolgere  funzioni  tecniche  a
          forte  contenuto  di  specializzazione,   con   particolare
          riferimento per: 
              a) l'assistenza e il supporto tecnico per  le  fasi  di
          programmazione, formulazione e valutazione di documenti  di
          programma, per le analisi di  opportunita'  e  fattibilita'
          degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
          e interventi, tenendo conto in particolare  di  criteri  di
          qualita' ambientale  e  di  sostenibilita'  dello  sviluppo
          ovvero  dell'indicazione  della  compatibilita'   ecologica
          degli investimenti pubblici; 
              b) la gestione del Sistema di monitoraggio  di  cui  al
          comma 5, da realizzare congiuntamente  con  gli  uffici  di
          statistica delle rispettive amministrazioni; 
              c) l'attivita' volta  alla  graduale  estensione  delle
          tecniche proprie  dei  fondi  strutturali  all'insieme  dei
          programmi e dei progetti attuati  a  livello  territoriale,
          con riferimento alle fasi di  programmazione,  valutazione,
          monitoraggio e verifica. 
              3. Le attivita' volte alla costituzione dei  nuclei  di
          valutazione e verifica di  cui  al  comma  1  sono  attuate
          autonomamente    sotto    il    profilo     amministrativo,
          organizzativo e funzionale  dalle  singole  amministrazioni
          tenendo conto delle strutture  similari  gia'  esistenti  e
          della    necessita'    di    evitare    duplicazioni.    Le
          amministrazioni provvedono a tal fine ad  elaborare,  anche
          sulla  base  di  un'adeguata  analisi   organizzativa,   un
          programma  di   attuazione   comprensivo   delle   connesse
          attivita' di formazione  e  aggiornamento  necessarie  alla
          costituzione e all'avvio dei nuclei. 
              4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e  di  Bolzano,  sono  indicate  le  caratteristiche
          organizzative  comuni  dei  nuclei  di  cui   al   presente
          articolo,  ivi  compresa  la  spettanza  di  compensi  agli
          eventuali     componenti     estranei     alla     pubblica
          amministrazione, nonche' le modalita' e i  criteri  per  la
          formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
          di cui al comma 3. 
              5. E' istituito presso  il  Comitato  interministeriale
          per la  programmazione  economica  (CIPE)  il  «Sistema  di
          monitoraggio degli investimenti  pubblici»  (MIP),  con  il
          compito    di    fornire    tempestivamente    informazioni
          sull'attuazione   delle   politiche   di   sviluppo,    con
          particolare riferimento ai  programmi  cofinanziati  con  i
          fondi strutturali europei,  sulla  base  dell'attivita'  di
          monitoraggio svolta dai nuclei di  cui  al  comma  1.  Tale
          attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi  di
          investimento    e    l'avanzamento     tecnico-procedurale,
          finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema  di
          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  e'  funzionale
          all'alimentazione di  una  banca  dati  tenuta  nell'ambito
          dello stesso CIPE, anche con  l'utilizzazione  del  Sistema
          informativo  integrato  del  Ministero  del   tesoro,   del
          bilancio e della programmazione  economica.  Il  CIPE,  con
          propria   deliberazione,   costituisce   e   definisce   la
          strutturazione   del   Sistema   di   monitoraggio    degli
          investimenti pubblici disciplina il  suo  funzionamento  ed
          emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              6.  Il  Sistema  di  monitoraggio  degli   investimenti
          pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
          da essere  funzionale  al  progetto  «Rete  unitaria  della
          pubblica  amministrazione»,  di  cui  alla  direttiva   del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  5  settembre  1995,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21  novembre
          1995.   Le   informazioni   derivanti   dall'attivita'   di
          monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina  di  regia
          nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno
          1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto   1995,    n.    341,    alla    sezione    centrale
          dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione  alle
          rispettive competenze, a tutte le amministrazioni  centrali
          e regionali.  Il  CIPE  invia  un  rapporto  semestrale  al
          Parlamento. 
              7. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  ivi
          compreso il ruolo di  coordinamento  svolto  dal  CIPE,  e'
          istituito un fondo da ripartire, previa  deliberazione  del
          CIPE, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio
          e della programmazione  economica.  Per  la  dotazione  del
          fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
          1999 e di lire 10  miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno
          2000. Una quota del fondo pari  a  900.000  euro  annui,  a
          decorrere dall'anno 2021,  e'  assegnata  al  finanziamento
          delle attivita' di cui al comma 5. 
              8. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno  1999  e  10
          miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000  e  2001,  si
          provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
          fini  del   bilancio   triennale   1999-2001,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo
          speciale» dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  per
          l'anno  1999,  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
              9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
          previo parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari
          permanenti, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  indica  i  criteri  ai  quali
          dovranno attenersi le regioni e  le  province  autonome  al
          fine di suddividere il  rispettivo  territorio  in  Sistemi
          locali del lavoro,  individuando  tra  questi  i  distretti
          economico-produttivi sulla base di  una  metodologia  e  di
          indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di  statistica
          (ISTAT), che ne curera'  anche  l'aggiornamento  periodico.
          Tali  indicatori   considereranno   fenomeni   demografici,
          sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
          la  presenza  di  fattori  di  localizzazione,   situazione
          orografica  e   condizione   ambientale   ai   fini   della
          programmazione delle politiche di sviluppo di cui al  comma
          1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
          delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
          locali.». 
          Note al comma 15: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 61, comma  23,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   6    agosto    2008,    n.
          133(Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              «Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa  ed
          abolizione della quota di partecipazione al  costo  per  le
          prestazioni di assistenza specialistica). - 1.-22. Omissis. 
              23. Le  somme  di  denaro  sequestrate  nell'ambito  di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni,  o  di  irrogazione  di  sanzioni
          amministrative, anche  di  cui  al  decreto  legislativo  8
          giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un  unico  fondo.  Allo
          stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti  dai
          beni  confiscati  nell'ambito   di   procedimenti   penali,
          amministrativi  o   per   l'applicazione   di   misure   di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni, nonche' alla  legge  27  dicembre
          1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
          di  sanzioni  amministrative,  anche  di  cui  al   decreto
          legislativo  8  giugno   2001,   n.   231,   e   successive
          modificazioni. Per la gestione delle predette risorse  puo'
          essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1,  comma
          367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della giustizia e con  il  Ministro  dell'interno,
          sono adottate le disposizioni di  attuazione  del  presente
          comma. 
              Omissis.». 
          Note al comma 21: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3,  della  legge  7
          febbraio  1951,  n.  168(Ripartizione  dei  proventi  delle
          sanzioni  pecuniarie  dovute  per  violazioni  alle   leggi
          tributarie): 
              «Art. 3. - 1. Se  gli  accertatori  sono  militari  del
          Corpo  della  guardia  di  finanza,   le   quote   previste
          dall'articolo 1, primo comma, lettere  c)  e  d),  e  terzo
          comma,  e  quelle  spettanti  agli  accertatori  nei   casi
          indicati dall'articolo 2 sono assegnate a un apposito fondo
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  per  la  distribuzione  ai
          militari del medesimo Corpo. 
              2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,  le
          quote  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo  sono
          integralmente distribuite in premi ai  militari  del  Corpo
          della  guardia  di  finanza  secondo  modalita'  e  criteri
          stabiliti con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, su proposta del Comandante generale  del  medesimo
          Corpo.».