Art. 9 
 
Stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e   disposizioni
                              relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2022,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). 
  2. Le somme versate dal CONI e dalla societa' Sport e  salute  Spa,
nell'ambito della voce « Entrate  derivanti  da  servizi  resi  dalle
Amministrazioni statali » dello  stato  di  previsione  dell'entrata,
sono riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, al
programma  «  Prevenzione  dal  rischio  e   soccorso   pubblico   »,
nell'ambito della  missione  «  Soccorso  civile  »  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno per  l'anno  finanziario  2022,
per essere  destinate  alle  spese  relative  all'educazione  fisica,
all'attivita'  sportiva  e  alla  costruzione,  al  completamento   e
all'adattamento  di  infrastrutture  sportive  concernenti  il  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'interno,  sono  indicate  le  spese  per  le  quali  si  possono
effettuare, per l'anno finanziario 2022,  prelevamenti  dal  fondo  a
disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo  1  della
legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma  «  Contrasto
al  crimine,  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica   »,
nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza ». 
  4. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire,  con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per
l'anno finanziario 2022,  le  risorse  iscritte  nel  capitolo  2313,
istituito  nel  programma  «  Flussi  migratori,  interventi  per  lo
sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti,  rapporti  con
le  confessioni   religiose   »,   nell'ambito   della   missione   «
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti  »  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito
nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze  di  polizia  »,
nell'ambito della missione  «  Ordine  pubblico  e  sicurezza  »  del
medesimo stato di previsione, in attuazione  dell'articolo  1,  comma
562, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  dell'articolo  34  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  5. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare,
con  propri  decreti,  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'interno, per l'anno finanziario 2022, i contributi  relativi  al
rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui  all'articolo
5, comma 2-ter, del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello  Stato  e
destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al
Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese  per  il  rimpatrio
degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. 
  6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per  il  finanziamento
dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito  di  cittadini  di
Paesi terzi verso il Paese di origine  o  di  provenienza,  ai  sensi
dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, per l'anno  finanziario  2022,  le  occorrenti
variazioni compensative di bilancio, nello stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2022,  le
variazioni compensative di bilancio tra i programmi  di  spesa  dello
stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  «  Elaborazione,
quantificazione  e  assegnazione   delle   risorse   finanziarie   da
attribuire agli enti locali » e « Gestione  dell'albo  dei  segretari
comunali e  provinciali  »,  in  relazione  alle  minori  o  maggiori
occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali
e comunali necessarie ai sensi dell'articolo  7,  comma  31-ter,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  dell'articolo  10   del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
  8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema
di  erogazione  unificata,  delle  competenze  accessorie  dovute  al
personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle
convenzioni stipulate con le societa' di trasporto  ferroviario,  con
la societa' Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e  con  l'Associazione
italiana societa' concessionarie autostrade e  trafori,  il  Ministro
dell'interno e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,  previo
assenso del Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria  generale  dello  Stato,  le  occorrenti  variazioni
compensative di bilancio delle risorse iscritte  sul  capitolo  2502,
istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine  e
della sicurezza pubblica  »,  della  missione  «  Ordine  pubblico  e
sicurezza » sui pertinenti capitoli dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno. 
  9. Al fine di consentire  il  pagamento  dei  compensi  per  lavoro
straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione  civile
dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma,  della  legge
1° aprile 1981, n.  121,  i  limiti  massimi  stabiliti  dal  decreto
adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2021. 
 
          Note all'art. 9: 
          Note al comma 1: 
              La tabella n. 8 annessa allo stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'interno,  e'  pubblicata  nel   Supplemento
          ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale  -
          n. 310 del 31 dicembre 2021.  
          Note al comma 3: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 1 della  legge  12
          dicembre  1969,  n.  1001  (Istituzione  nello   stato   di
          previsione della spesa del  Ministero  dell'interno  di  un
          capitolo con un fondo a  disposizione  per  sopperire  alle
          eventuali   deficienze   di   alcuni   capitoli    relativi
          all'Amministrazione della pubblica sicurezza): 
              «Art 1. - Nello stato di  previsione  della  spesa  del
          Ministero dell'interno e'  istituito  un  capitolo  con  un
          fondo  a  disposizione   per   sopperire   alle   eventuali
          deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
          indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge  di
          bilancio. 
              I  prelevamenti  di  somme  da  tale  fondo,   con   la
          conseguente iscrizione nei capitoli  suddetti,  sono  fatti
          con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi  alla
          Corte dei conti. 
              Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del  fondo  e'
          fissata in milioni 1.500 e  viene  costituita  mediante  le
          seguenti riduzioni  degli  stanziamenti  dei  sottoindicati
          capitoli  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dell'interno per l'anno stesso: 
    

          Capitolo   1446   L.   400.000.000
             »       1452   »    300.000.000
             »       1459   »    500.000.000
             »       1469   »    300.000.000

    
              I  capitoli  a   favore   dei   quali   possono   farsi
          prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario  1969,
          sono indicati nell'annessa tabella.». 
          Note al comma 4: 
              - Si riporta il testo del comma 562,  dell'articolo  1,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2006): 
              «Art. 1 - 1. - 561. Omissis. 
              562. Al fine della progressiva estensione dei  benefici
          gia' previsti in favore delle vittime della criminalita'  e
          del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai
          sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata  la  spesa  annua
          nel limite massimo di 10 milioni di euro  a  decorrere  dal
          2006. 
              Omissis.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   34   del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  2007,  n.   222
          (Interventi urgenti in materia  economico-finanziaria,  per
          lo sviluppo e l'equita' sociale): 
              «Art.  34  (Estensione  dei  benefici  riconosciuti  in
          favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3
          agosto 2004, n. 206, alle vittime del  dovere  a  causa  di
          azioni  criminose  e  alle   vittime   della   criminalita'
          organizzata,  nonche'   ai   loro   familiari   superstiti.
          Ulteriori  disposizioni  a   favore   delle   vittime   del
          terrorismo). - 1.  Alle  vittime  del  dovere  ed  ai  loro
          familiari superstiti, di cui all'articolo 1,  commi  563  e
          564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle  vittime
          della criminalita' organizzata, di cui all'articolo 1 della
          legge 20  ottobre  1990,  n.  302,  ed  ai  loro  familiari
          superstiti  sono  corrisposte   le   elargizioni   di   cui
          all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004,  n.
          206.  Ai  beneficiari  vanno  compensate  le   somme   gia'
          percepite. L'onere recato dal presente comma e' valutato in
          173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni  di  euro
          per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009. 
              2. Il Ministero dell'interno provvede  al  monitoraggio
          degli  oneri  di  cui  al  presente  articolo,   informando
          tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze,
          anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
          cui all'articolo 11-ter, comma  7,  della  legge  5  agosto
          1978, n. 468, e  successive  modificazioni.  Gli  eventuali
          decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.
          2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data  di
          entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure  di  cui
          al  primo  periodo,  sono  tempestivamente  trasmessi  alle
          Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. 
              2-bis.  Ai  cittadini  italiani  appartenenti   o   non
          appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad
          altri organi dello Stato, colpiti  dalla  eversione  armata
          per  le  loro  idee  e  per  il  loro  impegno  morale,  il
          Presidente della  Repubblica  concede  la  onorificenza  di
          «vittima del terrorismo» con la consegna  di  una  medaglia
          ricordo in oro. 
              2-ter.  L'onorificenza  di  cui  al  comma   2-bis   e'
          conferita alle vittime del terrorismo ovvero,  in  caso  di
          decesso, ai parenti e affini entro il  secondo  grado,  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno. 
              2-quater.  Al   fine   di   ottenere   la   concessione
          dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso  di
          decesso, i loro parenti e affini entro  il  secondo  grado,
          presentano  domanda  alla  prefettura  di  residenza  o  al
          Ministero  dell'interno,  anche  per   il   tramite   delle
          associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo. 
              2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova  o
          ai figli in caso di  decesso  del  titolare.  Nel  caso  la
          vittima  non  sia  coniugata,  o  non  abbia  figli,  viene
          conferita ai parenti e affini entro il secondo grado. 
              2-sexies. Le  domande  e  i  documenti  occorrenti  per
          ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di  bollo  e
          da qualunque altro diritto. 
              2-septies. Con decreto del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
          definite: 
              a) le caratteristiche della medaglia di  cui  al  comma
          2-bis; 
              b)  le  condizioni   previste   per   il   conferimento
          dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni e'
          provato con dichiarazione, anche contestuale alla  domanda,
          sottoscritta dall'interessato, con  firma  autenticata  dal
          segretario comunale o da  altro  impiegato  incaricato  dal
          sindaco. 
              3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo:  «Ai  fini  della  presente  legge,  sono
          ricomprese fra gli atti di terrorismo le  azioni  criminose
          compiute  sul  territorio  nazionale  in  via   ripetitiva,
          rivolte a soggetti  indeterminati  e  poste  in  essere  in
          luoghi pubblici o aperti al pubblico»; 
              b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: «si  applica»
          fino alla fine del comma sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «la    retribuzione    pensionabile    va     rideterminata
          incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»; 
              c) all'articolo 3, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
          seguente:  «1-bis.  Ai  lavoratori  autonomi  e  ai  liberi
          professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente
          al trattamento di fine  rapporto,  un'indennita'  calcolata
          applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari
          a dieci volte la media  dei  redditi,  da  lavoro  autonomo
          ovvero libero professionale degli  ultimi  cinque  anni  di
          contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3,  comma
          5, del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503,
          aumentata del 7,5 per  cento.  La  predetta  indennita'  e'
          determinata ed erogata  in  unica  soluzione  nell'anno  di
          decorrenza della pensione». 
              3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3  e'
          la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2  e  3
          della legge 3 agosto 2004, n. 206. 
              3-ter.  L'onere  derivante  dai  commi  3  e  3-bis  e'
          valutato in 2 milioni di  euro  per  l'anno  2007,  in  0,9
          milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro  a
          decorrere dall'anno 2009. 
              3-quater. Gli enti  previdenziali  privati  gestori  di
          forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la  parte
          di propria competenza, al pagamento  dei  benefici  di  cui
          alla legge 3 agosto 2004, n.  206,  in  favore  dei  propri
          iscritti aventi  diritto  ai  suddetti  benefici,  fornendo
          rendicontazione  degli  oneri   finanziari   sostenuti   al
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale.   Il
          predetto Ministero provvede a rimborsare  gli  enti  citati
          nei limiti di spesa previsti dalla predetta  legge  n.  206
          del 2004.". 
              - Si riporta il testo del comma 106,  dell'articolo  2,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008)": 
              Art.  2.  -  Disposizioni   concernenti   le   seguenti
          Missioni:   Relazioni   finanziarie   con   le    autonomie
          territoriali; L'Italia in Europa  e  nel  mondo;  Difesa  e
          sicurezza del  territorio;  Giustizia;  Ordine  pubblico  e
          sicurezza;   Soccorso   civile;   Agricoltura,    politiche
          agroalimentari e pesca; Energia  e  diversificazione  delle
          fonti energetiche; Competitivita' e sviluppo delle imprese;
          Diritto  alla   mobilita';   Infrastrutture   pubbliche   e
          logistica;  Comunicazioni;  Commercio   internazionale   ed
          internazionalizzazione del sistema  produttivo;  Ricerca  e
          innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
          dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione
          dei beni e attivita' culturali e paesaggistici;  Istruzione
          scolastica;  Istruzione  universitaria;  Diritti   sociali,
          solidarieta' sociale e famiglia;  Politiche  previdenziali;
          Politiche  per  il  lavoro;  Immigrazione,  accoglienza   e
          garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale;
          Giovani e sport; Servizi  istituzionali  e  generali  delle
          amministrazioni pubbliche. 
              1. - 105. Omissis. 
              106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 4, comma 2, le  parole:  «calcolata  in
          base  all'ultima  retribuzione»   sono   sostituite   dalle
          seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione»; 
              b) all'articolo 5, comma 3, e' aggiunto,  in  fine,  il
          seguente  periodo:  «Ai   figli   maggiorenni   superstiti,
          ancorche'  non  conviventi  con  la   vittima   alla   data
          dell'evento  terroristico,  e'   altresi'   attribuito,   a
          decorrere dal  26  agosto  2004,  l'assegno  vitalizio  non
          reversibile di cui all'articolo 2 della legge  23  novembre
          1998, n. 407, e successive modificazioni»; 
              c) all'articolo 9, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il
          seguente  periodo:  «Ai  medesimi  soggetti  e'  esteso  il
          beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000,
          n. 203»; 
              d) all'articolo 15, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il
          seguente periodo: «I benefici di cui alla presente legge si
          applicano  anche  agli  eventi  verificatisi  all'estero  a
          decorrere dal 1º gennaio 1961, dei quali sono stati vittime
          cittadini  italiani  residenti   in   Italia   al   momento
          dell'evento»; 
              e)  all'articolo  16,  comma   1,   dopo   le   parole:
          «dall'attuazione della presente  legge»  sono  inserite  le
          seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 15,  comma
          2, secondo periodo».». 
          Note al comma 5: 
              - Si riporta il testo degli articoli 5  e  14-bis,  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  (Testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero): 
              «Art. 5 (Permesso di soggiorno) (Legge 6 marzo 1998, n.
          40, art. 5). - 1. Possono soggiornare nel territorio  dello
          Stato  gli  stranieri   entrati   regolarmente   ai   sensi
          dell'articolo 4, che siano muniti di carta di  soggiorno  o
          di  permesso  di  soggiorno  rilasciati,  e  in  corso   di
          validita', a norma del presente testo unico o che siano  in
          possesso di permesso di  soggiorno  o  titolo  equipollente
          rilasciato  dalla  competente  autorita'   di   uno   Stato
          appartenente  all'Unione  europea,  nei  limiti   ed   alle
          condizioni previsti da specifici accordi. 
              1-bis. Nei casi di  cui  all'articolo  38-bis,  possono
          soggiornare  nel  territorio  dello  Stato   gli   studenti
          stranieri che sono entrati  secondo  le  modalita'  e  alle
          condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in  possesso
          del visto per motivi  di  studio  rilasciato  per  l'intera
          durata del corso di studio e della  relativa  dichiarazione
          di presenza. 
              2. Il permesso  di  soggiorno  deve  essere  richiesto,
          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
          attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
          si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso  nel
          territorio dello Stato ed e' rilasciato  per  le  attivita'
          previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
          Il  regolamento  di  attuazione  puo'  prevedere   speciali
          modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi  per
          motivi di turismo, di giustizia, di attesa  di  emigrazione
          in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
          di culto nonche' ai soggiorni in case  di  cura,  ospedali,
          istituti civili e religiosi e altre convivenze. 
              2-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  permesso   di
          soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 
              2-ter. La  richiesta  di  rilascio  e  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un
          contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
          un  massimo  di  200  euro   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno, che  stabilisce  altresi'  le  modalita'  del
          versamento  nonche'  le  modalita'  di   attuazione   della
          disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma  2.  Non  e'
          richiesto il versamento del contributo per il  rilascio  ed
          il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per
          richiesta di asilo, per protezione  sussidiaria,  per  cure
          mediche nonche' dei  permessi  di  soggiorno  di  cui  agli
          articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis,
          e  del  permesso   di   soggiorno   rilasciato   ai   sensi
          dell'articolo 32,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25. 
              3. La durata del permesso di soggiorno  non  rilasciato
          per  motivi  di  lavoro  e'  quella  prevista   dal   visto
          d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
          in   attuazione   degli   accordi   e   delle   convenzioni
          internazionali in  vigore.  La  durata  non  puo'  comunque
          essere: 
              a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; 
              b) ; 
              c)   inferiore   al   periodo   di   frequenza,   anche
          pluriennale,  di  un  corso  di   studio   di   istituzioni
          scolastiche,  istituti   tecnici   superiori,   istituzioni
          universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale  e
          coreutica o per formazione debitamente  certificata,  fatta
          salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni
          del regolamento di  attuazione.  Il  permesso  puo'  essere
          prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il  termine  del
          percorso  formativo  compiuto,  secondo   quanto   disposto
          dall'articolo 39-bis.1; 
              d); 
              e)    superiore    alle    necessita'    specificamente
          documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
          unico o dal regolamento di attuazione. 
              3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
          rilasciato  a  seguito  della  stipula  del  contratto   di
          soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis.  La  durata
          del relativo permesso di soggiorno  per  lavoro  e'  quella
          prevista dal contratto di soggiorno  e  comunque  non  puo'
          superare: 
              a) in relazione ad  uno  o  piu'  contratti  di  lavoro
          stagionale, la durata complessiva di nove mesi; 
              b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
          tempo determinato, la durata di un anno; 
              c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
          tempo indeterminato, la durata di due anni. 
              3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto  in
          Italia almeno una volta  nei  cinque  anni  precedenti  per
          prestare lavoro stagionale e' rilasciato, qualora si tratti
          di impieghi ripetitivi, un  permesso  pluriennale,  a  tale
          titolo, fino a tre annualita', con indicazione del  periodo
          di validita' per ciascun  anno.  Il  predetto  permesso  di
          soggiorno e' revocato  se  lo  straniero  non  si  presenta
          all'ufficio di frontiera esterna al termine della validita'
          annuale e alla data prevista dal visto di ingresso  per  il
          rientro nel territorio  nazionale.  Il  relativo  visto  di
          ingresso e' rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato
          ai sensi dell'articolo 24, comma 11. 
              3-quater. Possono inoltre  soggiornare  nel  territorio
          dello Stato gli stranieri muniti di permesso  di  soggiorno
          per   lavoro   autonomo   rilasciato   sulla   base   della
          certificazione della competente rappresentanza  diplomatica
          o  consolare  italiana  della  sussistenza  dei   requisiti
          previsti dall'articolo 26  del  presente  testo  unico.  Il
          permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
          un periodo di due anni. 
              3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o  consolare
          italiana che rilascia il visto di ingresso  per  motivi  di
          lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il
          visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
          dell'articolo  26,  ne  da'  comunicazione  anche  in   via
          telematica al Ministero  dell'interno  e  all'INPS  nonche'
          all'INAIL  per  l'inserimento  nell'archivio  previsto  dal
          comma  9  dell'articolo  22   entro   trenta   giorni   dal
          ricevimento della documentazione. Uguale  comunicazione  e'
          data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso  per
          ricongiungimento familiare di  cui  all'articolo  29  entro
          trenta giorni dal ricevimento della documentazione. 
              3-sexies. Nei casi di  ricongiungimento  familiare,  ai
          sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
          non puo' essere superiore a due anni. 
              4. Il rinnovo del permesso di  soggiorno  e'  richiesto
          dallo straniero al questore della provincia in cui  dimora,
          almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza,   ed   e'
          sottoposto alla verifica delle condizioni previste  per  il
          rilascio e delle diverse condizioni previste  dal  presente
          testo unico. Fatti salvi i  diversi  termini  previsti  dal
          presente testo unico e dal regolamento  di  attuazione,  il
          permesso di soggiorno  e'  rinnovato  per  una  durata  non
          superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. 
              4-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  rinnovo   del
          permesso   di   soggiorno   e'   sottoposto    a    rilievi
          fotodattiloscopici. 
              5. Il permesso di  soggiorno  o  il  suo  rinnovo  sono
          rifiutati  e,  se  il  permesso  di  soggiorno   e'   stato
          rilasciato, esso e' revocato, quando mancano  o  vengono  a
          mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
          nel territorio dello Stato,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo  22,  comma  9,  e  sempre  che   non   siano
          sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
          che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
          Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio,  di
          revoca o di diniego di rinnovo del  permesso  di  soggiorno
          dello  straniero  che   ha   esercitato   il   diritto   al
          ricongiungimento    familiare    ovvero    del    familiare
          ricongiunto, ai sensi  dell'articolo  29,  si  tiene  anche
          conto  della  natura  e  della  effettivita'  dei   vincoli
          familiari  dell'interessato  e  dell'esistenza  di   legami
          familiari e sociali con il suo  Paese  d'origine,  nonche',
          per lo straniero gia' presente  sul  territorio  nazionale,
          anche  della  durata  del  suo   soggiorno   nel   medesimo
          territorio nazionale. 
              5-bis. Nel valutare la  pericolosita'  dello  straniero
          per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o  di  uno
          dei Paesi con i quali l'Italia abbia  sottoscritto  accordi
          per la soppressione dei controlli alle frontiere interne  e
          la libera circolazione delle persone ai fini  dell'adozione
          del provvedimento di revoca o di  diniego  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene  conto
          anche di eventuali condanne  per  i  reati  previsti  dagli
          articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a),  del
          codice di procedura penale,  ovvero  per  i  reati  di  cui
          all'articolo 12, commi 1 e 3. 
              5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
          quando  si  accerti  la  violazione  del  divieto  di   cui
          all'articolo 29, comma 1-ter. 
              6. Il rifiuto o la revoca  del  permesso  di  soggiorno
          possono essere altresi' adottati sulla base di  convenzioni
          o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia,  quando
          lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno
          applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto  salvo  il
          rispetto degli  obblighi  costituzionali  o  internazionali
          dello Stato italiano. 
              7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o  di
          altra  autorizzazione   che   conferisce   il   diritto   a
          soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato  membro
          dell'Unione europea e validi per il  soggiorno  in  Italia,
          sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro
          il termine di cui al comma 2.  Agli  stessi  e'  rilasciata
          idonea  ricevuta  della  dichiarazione  di  soggiorno.   Ai
          contravventori si applica la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 103 a euro 309. 
              7-bis. Allo straniero di cui al  comma  7,  che  si  e'
          trattenuto  nel  territorio  nazionale  oltre  i  tre  mesi
          dall'ingresso,    il    questore    intima    di    recarsi
          immediatamente, e comunque non  oltre  sette  giorni  dalla
          notifica dell'intimazione, nello Stato  membro  dell'Unione
          europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o  altra
          autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in
          corso di validita'. 
              7-ter. Nei confronti dello  straniero  che  ha  violato
          l'intimazione  di  cui  al  comma  7-bis  e'  adottato   il
          provvedimento di  espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13,
          comma 2. In presenza di accordi  o  intese  bilaterali  con
          altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in
          data anteriore al  13  gennaio  2009,  l'allontanamento  e'
          eseguito  verso  lo  Stato  membro  che  ha  rilasciato  il
          permesso di soggiorno o altra autorizzazione al  soggiorno.
          Qualora  sussistano  i  presupposti  per   l'adozione   del
          provvedimento di  espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13,
          comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
          27 luglio 2005,  n.  144,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 31 luglio 2005, n.  155,  il  provvedimento  di
          espulsione e' adottato  sentito  lo  Stato  membro  che  ha
          rilasciato il permesso di soggiorno o altra  autorizzazione
          e l'allontanamento e' eseguito con destinazione  fuori  del
          territorio dell'Unione europea. 
              7-quater. E' autorizzata la riammissione nel territorio
          nazionale dello straniero espulso  da  altro  Stato  membro
          dell'Unione  europea,  in  possesso  di  un   permesso   di
          soggiorno o  di  altra  autorizzazione  che  conferisca  il
          diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di
          validita', a condizione che non costituisca un pericolo per
          l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. 
              8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno  di
          cui all'articolo 9 sono  rilasciati  mediante  utilizzo  di
          mezzi   a   tecnologia   avanzata    con    caratteristiche
          anticontraffazione conformi ai  modelli  da  approvare  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie,  in  attuazione
          del regolamento (CE) n. 1030/2002  del  Consiglio,  del  13
          giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello  uniforme
          per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
          terzi. Il permesso di soggiorno e  la  carta  di  soggiorno
          rilasciati  in  conformita'  ai  predetti  modelli   recano
          inoltre  i  dati  personali  previsti,  per  la  carta   di
          identita' e gli altri documenti elettronici,  dall'articolo
          36  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. 
              8.1.  Nel   permesso   di   soggiorno   che   autorizza
          l'esercizio di attivita' lavorativa secondo  le  norme  del
          presente testo unico e del  regolamento  di  attuazione  e'
          inserita la dicitura: «perm. unico lavoro». (45) 
              8.2. La  disposizione  di  cui  al  comma  8.1  non  si
          applica: 
              a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter; 
              b) agli stranieri di cui all'articolo 24; 
              c) agli stranieri di cui all'articolo 26; 
              d) agli stranieri di  cui  all'articolo  27,  comma  1,
          lettere a), g), h), i) e r); 
              e)  agli  stranieri  che  soggiornano   a   titolo   di
          protezione temporanea e nei casi di cui agli  articoli  18,
          18-bis, 20-bis, 22, comma  12-quater,  e  del  permesso  di
          soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo  32,  comma  3,
          del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.  25,  ovvero
          hanno richiesto il permesso di soggiorno a  tale  titolo  e
          sono in attesa di una decisione su tale richiesta; 
              f)  agli  stranieri  che  soggiornano   a   titolo   di
          protezione internazionale come  definita  dall'articolo  2,
          comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  19  novembre
          2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento  della
          protezione e sono  in  attesa  di  una  decisione  su  tale
          richiesta; 
              g) agli stranieri che soggiornano per motivi di  studio
          o formazione; 
              g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis. 
              8-bis.  Chiunque  contraffa'  o  altera  un  visto   di
          ingresso  o  reingresso,  un  permesso  di  soggiorno,   un
          contratto di soggiorno o una  carta  di  soggiorno,  ovvero
          contraffa' o altera documenti al  fine  di  determinare  il
          rilascio di un visto di ingresso o  di  reingresso,  di  un
          permesso di soggiorno, di un contratto di  soggiorno  o  di
          una  carta  di  soggiorno  oppure  utilizza  uno  di   tali
          documenti  contraffatti  o  alterati,  e'  punito  con   la
          reclusione da uno a sei anni. Se la  falsita'  concerne  un
          atto o parte di un atto che faccia fede fino a  querela  di
          falso la reclusione e' da tre a  dieci  anni.  La  pena  e'
          aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. 
              9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato  o
          convertito entro sessanta giorni dalla data in cui e' stata
          presentata la domanda,  se  sussistono  i  requisiti  e  le
          condizioni  previsti  dal  presente  testo  unico   e   dal
          regolamento di attuazione  per  il  permesso  di  soggiorno
          richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo  di
          permesso da rilasciare in applicazione del  presente  testo
          unico. 
              9-bis.  In  attesa  del  rilascio  o  del  rinnovo  del
          permesso di soggiorno, anche ove non  venga  rispettato  il
          termine di sessanta giorni di cui al precedente  comma,  il
          lavoratore straniero puo'  legittimamente  soggiornare  nel
          territorio   dello   Stato   e   svolgere   temporaneamente
          l'attivita'  lavorativa  fino  ad  eventuale  comunicazione
          dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da  notificare  anche
          al datore di lavoro, con l'indicazione  dell'esistenza  dei
          motivi ostativi al rilascio o al rinnovo  del  permesso  di
          soggiorno.  L'attivita'  di  lavoro  di  cui   sopra   puo'
          svolgersi alle seguenti condizioni: 
              a) che  la  richiesta  del  rilascio  del  permesso  di
          soggiorno per motivi di lavoro  sia  stata  effettuata  dal
          lavoratore straniero all'atto della stipula  del  contratto
          di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
          d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
          stata presentata prima  della  scadenza  del  permesso,  ai
          sensi del  precedente  comma  4,  e  dell'articolo  13  del
          decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999,
          n. 394,  o  entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza  dello
          stesso; 
              b) che sia stata rilasciata dal competente  ufficio  la
          ricevuta   attestante   l'avvenuta   presentazione    della
          richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.» 
              «Art. 14-bis (Fondo rimpatri). - 1.  istituito,  presso
          il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato  a
          finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri  verso
          i Paesi di origine ovvero di provenienza. 
              2. Nel Fondo di cui al comma 1  confluiscono  la  meta'
          del  gettito  conseguito  attraverso  la  riscossione   del
          contributo di cui all'articolo 5, comma  2-ter,  nonche'  i
          contributi eventualmente disposti dall'Unione  europea  per
          le finalita' del  Fondo  medesimo.  La  quota  residua  del
          gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma  2-ter,
          e'  assegnata  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
          dell'interno,  per  gli  oneri  connessi   alle   attivita'
          istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del  permesso
          di soggiorno.». 
          Note al comma 6: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14-ter, del decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero): 
              «Art. 14-ter (Programmi di rimpatrio assistito).  -  1.
          Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di  cui
          al  comma  7,  attua,  anche  in  collaborazione   con   le
          organizzazioni internazionali  o  intergovernative  esperte
          nel settore  dei  rimpatri,  con  gli  enti  locali  e  con
          associazioni   attive   nell'assistenza   agli   immigrati,
          programmi di rimpatrio volontario  ed  assistito  verso  il
          Paese di origine o di provenienza  di  cittadini  di  Paesi
          terzi, salvo quanto previsto al comma 3. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno sono  definite
          le linee  guida  per  la  realizzazione  dei  programmi  di
          rimpatrio volontario  ed  assistito,  fissando  criteri  di
          priorita' che tengano conto innanzitutto  delle  condizioni
          di vulnerabilita' dello straniero di cui  all'articolo  19,
          comma 2-bis, nonche' i criteri per  l'individuazione  delle
          organizzazioni, degli enti e delle associazioni di  cui  al
          comma 1 del presente articolo. 
              3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente
          nel territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di  cui
          al comma 1, la prefettura del luogo ove egli  si  trova  ne
          da' comunicazione, senza ritardo, alla competente questura,
          anche in via telematica. Fatto  salvo  quanto  previsto  al
          comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei  provvedimenti  emessi
          ai sensi degli articoli 10, comma 2,  13,  comma  2  e  14,
          comma  5-bis.   E'   sospesa   l'efficacia   delle   misure
          eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli
          13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura,  dopo  avere
          ricevuto dalla prefettura la comunicazione,  anche  in  via
          telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa
          l'autorita' giudiziaria competente per  l'accertamento  del
          reato previsto dall'articolo 10-bis,  ai  fini  di  cui  al
          comma 5 del medesimo articolo. 
              4. Nei confronti dello  straniero  che  si  sottrae  al
          programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al  comma  3
          sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento  immediato
          alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma  4,  anche
          con le modalita' previste dall'articolo 14. 
              5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano agli stranieri che: 
              a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma
          1; 
              b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo  13,
          comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui
          all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e); 
              c) siano destinatari di un provvedimento di  espulsione
          come sanzione penale o come  conseguenza  di  una  sanzione
          penale ovvero di un provvedimento di estradizione o  di  un
          mandato di arresto europeo o di un mandato  di  arresto  da
          parte della Corte penale intenazionale. 
              6. Gli stranieri ammessi ai programmi di  rimpatrio  di
          cui al comma 1 trattenuti nei Centri di  permanenza  per  i
          rimpatri rimangono  nel  Centro  fino  alla  partenza,  nei
          limiti della  durata  massima  prevista  dall'articolo  14,
          comma 5. 
              7.  Al  finanziamento  dei   programmi   di   rimpatrio
          volontario assistito di cui al  comma  1  si  provvede  nei
          limiti: 
              a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui
          all'articolo 14-bis, individuate  annualmente  con  decreto
          del Ministro dell'interno; 
              b)  delle  risorse  disponibili   dei   fondi   europei
          destinati a tale scopo, secondo le  relative  modalita'  di
          gestione.». 
          Note al comma 7: 
              - Si riporta il testo del comma  31-ter,  dell'articolo
          7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
              «Art. 7 (Soppressione  ed  incorporazione  di  enti  ed
          organismi pubblici; riduzione dei contributi  a  favore  di
          enti). - 1. - 31-bis. Omissis. 
              31-ter. L'Agenzia autonoma per  la  gestione  dell'albo
          dei   segretari   comunali   e    provinciali,    istituita
          dall'articolo  102  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e'  soppressa.  Il
          Ministero dell'interno succede  a  titolo  universale  alla
          predetta Agenzia e le risorse strumentali  e  di  personale
          ivi in servizio,  comprensive  del  fondo  di  cassa,  sono
          trasferite al Ministero medesimo. 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  2012,   n.   213
          (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
          degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni  in
          favore delle zone terremotate nel maggio 2012): 
              «Art. 10 (Disposizioni in materia di  Agenzia  Autonoma
          per  la  gestione  dell'Albo  dei  segretari   comunali   e
          provinciali). - 1. 
              2.  La  Scuola  Superiore  per  la  formazione   e   la
          specializzazione    dei    dirigenti     della     pubblica
          amministrazione locale, di seguito denominata: "Scuola", e'
          soppressa  e  i  relativi  organi  decadono.  Il  Ministero
          dell'interno succede  a  titolo  universale  alla  predetta
          Scuola  e  le  risorse  strumentali  e  finanziarie  e   di
          personale ivi in  servizio  sono  trasferite  al  Ministero
          medesimo. 
              3.  I  predetti  dipendenti  con  contratto   a   tempo
          indeterminato  sono  inquadrati  nei  ruoli  del  Ministero
          dell'interno sulla base  della  tabella  di  corrispondenza
          approvata  col  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  di
          cui all'articolo 7, comma 31-quater, del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio  2010,  n.  122.  I  dipendenti  trasferiti
          mantengono  il  trattamento   economico   fondamentale   ed
          accessorio, limitatamente alle voci fisse  e  continuative,
          corrisposto al momento dell'inquadramento. 
              4. Per garantire la  continuita'  delle  funzioni  gia'
          svolte dalla Scuola, fino all'adozione del  regolamento  di
          cui al comma 6, l'attivita' continua ad  essere  esercitata
          presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati. 
              5.  La  disposizione  di  cui  all'articolo  7,   comma
          31-sexies,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122,  continua  ad  applicarsi  anche  per  gli   oneri
          derivanti dal comma 2 del presente articolo. 
              6.  Al  fine  di  assicurare  il  perfezionamento   del
          processo di riorganizzazione delle attivita'  di  interesse
          pubblico gia' facenti  capo  all'Agenzia  Autonoma  per  la
          gestione dell'Albo dei segretari  comunali  e  provinciali,
          previsto dall'articolo 7,  commi  31-ter  e  seguenti,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2  e  3  del
          presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  ministri,  da  adottare  con  le  modalita'   di   cui
          all'articolo  2,  comma  10-ter,  primo,  secondo  e  terzo
          periodo,  del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  su
          proposta del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e del  Ministro  per
          la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,   si
          provvede,  fermo  restando  il   numero   delle   strutture
          dirigenziali di livello generale e non generale, risultante
          dall'applicazione delle misure di riduzione  degli  assetti
          organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, alla  riorganizzazione  delle  strutture  del
          Ministero  dell'interno  per  garantire  l'esercizio  delle
          funzioni trasferite. Con il medesimo decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri, ai fini dell'inquadramento  del
          personale con contratto a tempo indeterminato, e' istituita
          una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione  civile
          dell'interno corrispondente al numero  degli  inquadramenti
          da disporre ai sensi del decreto  di  cui  all'articolo  7,
          comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e del comma 3 del presente articolo. 
              7. E' istituito, a decorrere dalla data di  entrata  in
          vigore  del   presente   decreto,   presso   il   Ministero
          dell'interno, il Consiglio direttivo per  l'Albo  Nazionale
          dei  segretari  comunali  e  provinciali,  presieduto   dal
          Ministro dell'interno, o da  un  Sottosegretario  di  Stato
          appositamente delegato, e composto  dal  Capo  Dipartimento
          per  gli  Affari  Interni  e  territoriali,  dal  Capo  del
          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
          dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie, da due  prefetti  dei  capoluoghi  di  regione
          designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI
          e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e
          da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su
          proposta del Consiglio  Direttivo,  sentita  la  Conferenza
          Stato Citta' e Autonomie locali: 
              a) definisce le modalita' procedurali  e  organizzative
          per  la  gestione  dell'albo  dei  segretari,  nonche'   il
          fabbisogno di segretari comunali e provinciali; 
              b)  definisce  e   approva   gli   indirizzi   per   la
          programmazione  dell'attivita'  didattica   ed   il   piano
          generale  annuale  delle  iniziative  di  formazione  e  di
          assistenza, verificandone la relativa attuazione; 
              c)  provvede  alla  ripartizione  dei  fondi  necessari
          all'espletamento  delle  funzioni  relative  alla  gestione
          dell'albo e  alle  attivita'  connesse,  nonche'  a  quelle
          relative  alle  attivita'  di  reclutamento,  formazione  e
          aggiornamento dei segretari  comunali  e  provinciali,  del
          personale degli enti locali, nonche'  degli  amministratori
          locali; 
              d) definisce le modalita' di gestione e di destinazione
          dei beni strumentali e patrimoniali di cui all'articolo  7,
          comma 31-ter, del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. 
              8.  La  partecipazione  alle   sedute   del   Consiglio
          direttivo  non   da'   diritto   alla   corresponsione   di
          emolumenti, indennita' o rimborsi di spese. 
              9.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
          Note al comma 9: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 43, della legge  1°
          aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza): 
              «Art. 43  (Trattamento  economico).  -  Il  trattamento
          economico del personale della Polizia di Stato,  esclusi  i
          dirigenti, e'  stabilito  sulla  base  di  accordi  di  cui
          all'articolo  95,  con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
          ferma restando la  necessita'  di  approvazione  per  legge
          delle spese incidenti sul bilancio dello Stato. 
              Gli accordi sono triennali. 
              Il trattamento  economico  del  personale  che  espleta
          funzioni di  polizia  e'  costituito  dallo  stipendio  del
          livello  retributivo  e  da  una  indennita'  pensionabile,
          determinata in base alle funzioni attribuite, ai  contenuti
          di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita'
          e al rischio connessi al servizio. 
              Alle trattative per la determinazione  del  trattamento
          economico  di  cui  al  comma  precedente   partecipano   i
          sindacati di  polizia  nei  modi  e  nelle  forme  previsti
          dall'articolo 95. 
              Vanno previsti,  oltre  all'iniziale,  piu'  classi  di
          stipendio, in maniera che  la  progressione  economica  sia
          sganciata dalla progressione di carriera. 
              L'indennita' di cui al terzo comma assorbe  lo  assegno
          personale di funzione previsto  dall'articolo  143,  L.  11
          luglio 1980, n. 312. 
              Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36,  le
          qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni  di
          polizia sono distribuite nei  livelli  retributivi  di  cui
          alla L. 11 luglio 1980, n. 312, o in quelli  corrispondenti
          all'atto dell'entrata in vigore della presente legge,  come
          segue: 
              a)  IV  livello:  agente,  agente  seconda   qualifica,
          assistente di prima, assistente di seconda; 
              b) V livello: assistente di  terza,  sovrintendente  di
          prima, sovrintendente di seconda, sovrintendente di terza; 
              c) VI livello: sovrintendente di quarta,  ispettore  di
          prima, ispettore di seconda; 
              d)  VI  livello-bis:  ispettore  di  terza;   a   detta
          qualifica  del  ruolo  degli  ispettori  e'  attribuito  il
          livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50
          per cento dell'incremento previsto per il VII livello; 
              e)  VII  livello:  ispettore  di  quarta;   prime   due
          qualifiche del ruolo direttivo; 
              f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo; 
              g)  VIII  livello-bis:  qualifica  apicale  del   ruolo
          direttivo;  a  detta  qualifica  del  ruolo  direttivo   e'
          attribuito il livello di  stipendio  previsto  dal  secondo
          comma dell'art. 137, L. 11 luglio 1980, n. 312. 
              Nella  qualifica  apicale  del  ruolo  direttivo   sono
          inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni
          di anzianita' di qualifica. 
              Ai marescialli maggiori carica speciale della Arma  dei
          carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza  e'
          attribuito  il  trattamento  economico  previsto   per   il
          personale di cui al VI livello-bis. 
              Al personale civile  di  pubblica  sicurezza,  che  per
          effetto  della  promozione  ai  sensi   dell'ultimo   comma
          dell'art. 155, L.  11  luglio  1980,  n.  312,  riveste  la
          qualifica di vice questore  del  ruolo  ad  esaurimento  e'
          attribuito il trattamento economico  fissato  dall'articolo
          133, secondo comma della citata legge n. 312. 
              Nella  prima  applicazione  della  presente  legge   e'
          concesso al personale della Polizia di Stato un assegno  ad
          personam    pensionabile,    come     anticipazione     del
          riconoscimento delle anzianita' di servizio maturate  nelle
          carriere di provenienza,  da  effettuarsi  con  gradualita'
          entro tre fasi. La  misura  di  tale  assegno  deve  essere
          determinata  in  relazione  alla  anzianita'  di   servizio
          maturata al 1° gennaio 1978. 
              Al personale della Polizia di Stato  cui,  per  effetto
          del passaggio di ruolo di  provenienza  nei  ruoli  di  cui
          all'articolo 36, spetta uno stipendio  inferiore  a  quello
          che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o  qualifica  di
          provenienza, viene attribuito nel livello  retributivo  del
          nuovo  ruolo,  anche  mediante   attribuzione   di   scatti
          convenzionali, lo stipendio di classe o scatto  di  importo
          pari a quello percepito nel livello di provenienza. 
              Per le esigenze funzionali dei servizi di  polizia,  in
          relazione alle  disponibilita'  effettive  degli  organici,
          viene  fissato  annualmente,  con  decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  il
          numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive
          da retribuire come lavoro straordinario. 
              Le indennita' per la presenza e  per  i  servizi  fuori
          sede nonche' il compenso per il lavoro straordinario  vanno
          determinati  in  misura  proporzionale  alla   retribuzione
          mensile. 
              La durata degli anni di permanenza  in  una  classe  di
          stipendio  puo'  essere  ridotta  per  meriti   eccezionali
          acquisiti  durante  il  servizio,  secondo   le   modalita'
          prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale. 
              Il trattamento  economico  previsto  per  il  personale
          della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e
          ai corpi previsti ai commi primo  e  secondo  dell'articolo
          16. 
              L'equiparazione  degli  appartenenti  alla  Polizia  di
          Stato con quelli delle altre forze di  polizia  di  cui  ai
          commi primo e secondo dell'articolo 16 avviene  sulla  base
          della tabella allegata alla presente legge. 
              Le indennita' speciali vanno determinate per chi svolge
          particolari attivita',  limitatamente  al  tempo  del  loro
          effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione  delle
          indennita'   stesse   per   effetto   del    possesso    di
          qualificazioni o specializzazioni. 
              Il trattamento  economico  del  personale  appartenente
          alle  qualifiche  dirigenziali  dei  ruoli  indicati  nella
          presente legge e categorie equiparate e' regolato dalla  L.
          10  dicembre  1973,  n.  804,  e  successive  modifiche  ed
          integrazioni, e dalle norme della presente legge. 
              Ai commissari del Governo delle province di Trento e di
          Bolzano, nonche' ai prefetti e ai  direttori  centrali  del
          Ministero spetta l'indennita' di cui  al  terzo  comma  del
          presente articolo salvo per il periodo in  cui  si  trovano
          nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati.
          L'indennita' e' pensionabile nella misura del cinquanta per
          cento  ove  sia  percepita  per  un   periodo   complessivo
          inferiore a cinque anni. 
              Per il  personale  indicato  al  comma  precedente,  in
          servizio alla data del  25  aprile  1981,  l'indennita'  e'
          pensionabile solo nella misura del  50  per  cento  ove  la
          stessa sia stata percepita o  le  suddette  funzioni  siano
          state esercitate per un  periodo  complessivo  inferiore  a
          cinque anni. 
              Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione
          civile dell'interno  in  servizio  presso  il  dipartimento
          della pubblica sicurezza o negli  uffici  dipendenti  dalle
          autorita' nazionali e provinciali  di  pubblica  sicurezza,
          nonche' al personale di altre amministrazioni  dello  Stato
          che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e  la
          pianificazione  delle  forze   di   polizia,   spetta   una
          indennita' mensile speciale  non  pensionabile  di  importo
          complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al
          terzo comma. L'indennita' speciale non compete al personale
          che beneficia dell'indennita' di cui  al  terzo  comma  del
          presente articolo. 
              Al personale di  cui  al  comma  precedente  spetta  il
          compenso per il lavoro straordinario secondo le modalita' e
          le misure previste per le corrispondenti  qualifiche  degli
          appartenenti alla Polizia di Stato. 
              Fino a quando  non  sara'  determinato  il  trattamento
          economico mediante gli  accordi  di  cui  all'articolo  95,
          l'indennita'  pensionabile  prevista  dal  comma  terzo  e'
          costituita dalla indennita' mensile d'istituto di cui  alla
          L. 23 dicembre 1970, n. 1054, e  successive  modificazioni,
          ed e' corrisposta con le modalita' prescritte  dalla  legge
          stessa.».