Art. 2 
 
      Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Pontedera 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune  di  Pontedera
(PI) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo comune dell'immobile denominato «Casette  minime  per  senza
tetto capoluogo», meglio individuato nel provvedimento del  direttore
regionale dell'Agenzia  del  demanio-Direzione  regionale  Toscana  e
Umbria prot. n. 2015/553/R.I. del 25 marzo 2015,  a  decorrere  dalla
data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione  e'  quantificata  in  euro  470,00
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Pontedera. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  3.183,12,  sino  all'anno  2021  compreso,   il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 470,00.