Art. 2 Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Pontedera 1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Pontedera (PI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Casette minime per senza tetto capoluogo», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria prot. n. 2015/553/R.I. del 25 marzo 2015, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 470,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Pontedera. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 3.183,12, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 470,00.