Art. 2 
 
  1. I corsi autorizzati ai sensi del precedente art. 1  si  dovranno
tenere presso la sede  approvata  a  tal  fine,  in  Roma  (RM),  Via
Cristoforo  Colombo  n.  163,  e  il  numero  massimo  degli  allievi
autorizzati per tale corso di secondo ciclo e' di centoventi studenti
per anno, per un numero complessivo di trecentosessanta studenti  per
l'intera coorte triennale di primo ciclo. 
  2.  Al  fine  di  garantire  l'allineamento  allo  Spazio   europeo
dell'istruzione superiore la Scuola garantira'  quanto  espressamente
previsto dagli articoli 5, 13 e 14 del decreto ministeriale n. 59 del
3 maggio 2018. 
  3. L'autorizzazione di cui all'art.  1  del  presente  decreto  non
potra' non tenere conto degli esiti  del  contenzioso  amministrativo
richiamati in premessa, e dei conseguenti effetti conformativi che le
eventuali statuizioni giudiziali potrebbero  determinare,  se  ed  in
quanto assumano rilevanza nei confronti del presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 novembre 2021 
 
                                    Il direttore generale: Cerracchio