(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
                         Direttore generale 
 
    1. Il direttore  generale  e'  individuato  tra  personalita'  di
elevata  qualificazione   professionale   e   comprovata   esperienza
pluriennale con funzioni dirigenziali. 
    2.  Il  direttore  generale  e'   nominato   dal   Consiglio   di
amministrazione,  su  proposta  del  Rettore  e  sentito  il   Senato
accademico. Il direttore generale puo' nominare un vicedirettore  che
lo sostituisce, in tutte le sue funzioni, in caso  di  impedimento  o
assenza. 
    3. Il contratto e' stipulato per la  durata  massima  di  quattro
anni ed e' rinnovabile. 
    4. Il  direttore  generale  e'  responsabile,  sulla  base  degli
indirizzi forniti dal Consiglio di  amministrazione  e  dal  Rettore,
della  complessiva  gestione  e  organizzazione  dei  servizi,  delle
risorse   strumentali   e   del   personale    tecnico-amministrativo
dell'Ateneo, a supporto delle attivita' di didattica, di ricerca e di
servizio  al  territorio.   Egli   esercita   ogni   altra   funzione
attribuitagli dalla legge. 
    5. Il direttore generale inoltre: 
      a) cura l'attuazione dei programmi  e  predispone  il  relativo
piano operativo, affidandone la gestione ai dirigenti; 
      b) partecipa alle sedute degli organi  di  Governo  dell'Ateneo
secondo le norme del presente Statuto; 
      c) verifica e controlla l'attivita' dei dirigenti  ed  esercita
il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; 
      d)  stipula  i  contratti  dell'Universita'  e  sottoscrive  le
convenzioni necessarie alla gestione; 
      e) adotta gli atti idonei a creare un vincolo di budget,  sulla
base dei regolamenti interni in materia di contabilita'. 
    6. Il direttore generale presenta annualmente  al  Rettore  e  al
Consiglio di amministrazione una relazione  sull'attivita'  svolta  e
sui risultati raggiunti nel quadro  degli  obiettivi  definiti  dagli
organi di Governo. 
    7. Il direttore generale  puo',  in  assenza  del  vicedirettore,
designare tra i Dirigenti dell'Ateneo chi lo sostituisce in  caso  di
assenza o impedimento;  in  assenza  di  designazione,  il  direttore
generale e' sostituito dal dirigente con la  maggiore  anzianita'  di
servizio in Ateneo.