Art. 19. Garante degli studenti 1. Il Garante degli Studenti e' l'organismo istituito al fine di offrire assistenza e consulenza agli studenti che si ritengano lesi nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti, anche omissivi, di organi, uffici o singoli soggetti dell'Universita' di Cagliari. 2. Il Garante e' nominato dal Rettore, sentito il parere del Senato accademico, tra soggetti esterni all'Ateneo che, per preparazione e per provata esperienza, diano garanzia di competenza giuridico amministrativa nonche' di imparzialita' e indipendenza di giudizio. 3. Il Garante degli Studenti dura in carica tre anni ed e' rinnovabile consecutivamente una sola volta. Puo' essere revocato, con provvedimento del Rettore, sentito il Senato Accademico, a causa di inadempienze, irregolarita' o ritardi nell'esercizio delle sue funzioni. 4. Il Consiglio di amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del Garante degli Studenti. Le spese relative sono a carico del bilancio dell'Ateneo. 5. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'amministrazione universitaria collaborano col garante degli studenti, garantendo l'accesso agli atti ed ai documenti, nel rispetto della normativa vigente sulla trasparenza degli atti amministrativi e sulla riservatezza delle persone. 6. Il Garante degli Studenti informa, con cadenza almeno annuale, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'attivita' svolta.