(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
                       Collegio di disciplina 
 
    1. Il Collegio di disciplina e' l'organismo competente a svolgere
la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei  confronti  dei
professori e dei ricercatori e  ad  esprimere  parere  conclusivo  in
merito agli stessi, proponendo le relative sanzioni. 
    2. Il Collegio e' composto da sette docenti di ruolo,  in  regime
di tempo pieno,  di  cui  tre  professori  ordinari,  due  professori
associati e due ricercatori a tempo  indeterminato,  nonche'  da  tre
componenti  supplenti,  uno  per  ciascuna  categoria,  nominati  dal
Rettore su designazione del  Senato  accademico.  Nella  composizione
deve essere salvaguardato il principio  delle  pari  opportunita'  di
genere con una percentuale almeno del 30%. 
    3. Svolge funzioni di Presidente  il  professore  ordinario  piu'
anziano per ruolo. 
    4. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra  pari,
nel rispetto dei principi della ragionevole durata  del  procedimento
disciplinare, della chiarezza e determinatezza dell'incolpazione, del
contradditorio in condizioni di parita'. 
    5. I compiti e le modalita' di funzionamento  del  Collegio  sono
disciplinati da apposito regolamento, nel  rispetto  della  normativa
vigente.