(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
                      Consiglio di Dipartimento 
 
    1. Il Consiglio e' composto: 
      a) dal Direttore; 
      b) dai professori ed i ricercatori afferenti al dipartimento; 
      c) da una rappresentanza del personale  tecnico  amministrativo
assegnato al dipartimento, non superiore al 10% dei componenti di cui
alle lettera a) e b); 
      d) da una rappresentanza degli studenti eletti nei Consigli  di
corso di studio, di classe o  interclasse  cui  fanno  riferimento  i
corsi ai quali il dipartimento partecipa con una docenza almeno  pari
al 20% dei crediti complessivi erogati nei medesimi corsi  di  studio
per l'anno accademico  nel  quale  si  svolgono  le  elezioni;  degli
studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ed alle scuole  di
specializzazione  la  cui  gestione  amministrativa  e'  affidata  al
dipartimento, nonche' dei titolari  di  assegno  di  ricerca  di  cui
all'art. 22 della legge 240/2010, le cui attivita' si svolgano presso
il  dipartimento,  secondo  modalita'   stabilite   nel   Regolamento
elettorale di Ateneo. 
    La componente  di  cui  alla  lettera  d)  e'  pari  al  15%  dei
componenti il Consiglio. 
    2. Il segretario amministrativo partecipa alle sedute e svolge le
funzioni di segretario verbalizzante. Le modalita' di  partecipazione
delle diverse componenti e le eventuali  limitazioni  al  diritto  di
voto sono stabilite nel regolamento per il funzionamento degli organi
collegiali  centrali  e  delle  strutture  didattiche  e  di  ricerca
dell'Ateneo, nel rispetto del principio di valutazione tra pari.