(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
         Competenze e funzioni del Consiglio di dipartimento 
 
    1. Il Consiglio di Dipartimento: 
      a) collabora con i Consigli di facolta' e i Consigli  di  corso
di studio, di classe o interclasse nella definizione delle  attivita'
didattiche e in coerenza con i documenti di programmazione di Ateneo,
delibera l'offerta formativa, approva il piano  annuale  e  triennale
delle attivita'  di  didattica  e  ricerca,  specificando  obiettivi,
indicatori  e  target  di   miglioramento,   nonche'   la   relazione
consuntiva. Definisce i criteri  per  l'utilizzazione  delle  risorse
finanziarie, logistiche, di personale e dei beni strumentali  di  cui
il dipartimento ha la disponibilita'; 
      b) approva la proposta di bilancio di previsione per  la  parte
di competenza del dipartimento, coerentemente con  il  principio  del
bilancio unico; 
      c) trasmette alle facolta' per il parere, anche  congiuntamente
ad  altri  dipartimenti,  la  proposta  di  istituzione,  modifica  e
soppressione  dei  corsi  di   studio,   predisponendo   i   relativi
ordinamenti, sentito il Consiglio di corso di  studio,  di  classe  o
interclasse e la Commissione Paritetica della  facolta'  interessata,
secondo modalita' definite nel regolamento didattico; 
      d) trasmette alle facolta' per il parere, anche  congiuntamente
ad altri dipartimenti, la proposta di attivazione di corsi di  studio
impegnandosi a garantirne le risorse di docenza di  ruolo  necessarie
per il rispetto dei requisiti previsti  dalla  normativa  vigente  e,
sentito il Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse,  la
proposta di disattivazione di corsi di studio; 
      e) comunica annualmente ai Consigli  di  facolta'  la  delibera
sull'assegnazione dei  compiti  didattici  ai  docenti  afferenti  al
dipartimento,   garantendone   l'impiego,   nella   copertura   degli
insegnamenti   dei   corsi,   secondo   equita',   funzionalita'    e
razionalita', nel rispetto di  quanto  previsto  dai  regolamenti  di
Ateneo; 
      f)  trasmette  alla  facolta'  la  delibera   sulla   eventuale
richiesta di riesame formulata dal Consiglio  di  facolta'  ai  sensi
dell'art. 37, comma 1, lettera d); 
      g) delibera, nel rispetto delle norme vigenti e  del  principio
del giudizio tra pari, sulle  proposte  di  chiamata  dei  professori
ordinari e associati; le richieste di posti da  ricercatore  a  tempo
determinato  di  tipologia  a)  e  b)  devono  essere  deliberate  in
composizione ristretta  ai  soli  professori  ordinari  e  associati.
Delibera, altresi', sul reclutamento di altro  personale  a  supporto
dei progetti di ricerca e sul conferimento degli assegni di ricerca e
sulle richieste di personale tecnico amministrativo. Le proposte sono
trasmesse  al  Rettore  e  al  direttore  generale  per  le  relative
determinazioni; 
      h) delibera, con la maggioranza assoluta dei  soli  docenti  di
ruolo, sulle richieste di afferenza presentate dai  docenti,  nonche'
sulle richieste di congedo e aspettativa per motivi di  studio  o  di
ricerca; 
      i) formula agli organi competenti le  richieste  di  fondi,  di
locali  e  di  beni  strumentali   e   delibera   l'acquisizione   di
apparecchiature e  servizi,  nonche'  l'attivazione  di  contratti  e
convenzioni, nei limiti previsti  dai  regolamenti  di  Ateneo.  Tali
competenze  possono  essere  delegate,  per  oggetti  definiti,  alla
Giunta, previa delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti
il Consiglio; 
      j) delibera, a maggioranza assoluta  degli  aventi  diritto  al
voto, il Regolamento di funzionamento del dipartimento da  sottoporre
all'approvazione definitiva  del  Senato  accademico,  previo  parere
favorevole del Consiglio di amministrazione; 
      k) esercita ogni altra competenza prevista  dalle  disposizioni
di legge, dal presente Statuto e dai regolamenti; 
      l) puo' deliberare, a maggioranza qualificata di almeno 2/3, la
mozione motivata di sfiducia al Direttore,  decorsi  almeno  un  anno
dall'inizio  del  mandato,  su  istanza  di  almeno  1/3   dei   suoi
componenti; la relativa delibera deve essere trasmessa al Rettore per
i provvedimenti di competenza.