(Allegato-art. 33 bis)
                             Art. 33-bis 
           Centri interdipartimentali e centri interateneo 
 
    1. Due o piu' Consigli di dipartimento, con  il  voto  favorevole
della maggioranza dei rispettivi Consigli,  possono  deliberare,  per
particolari attivita' di ricerca e formazione di durata  pluriennale,
la  proposta  di  costituzione  di  centri  interdipartimentali,   da
presentare al Consiglio di  amministrazione  per  l'approvazione;  la
relativa delibera ne determina la durata ed i termini per il rinnovo. 
    2. I centri interdipartimentali hanno  autonomia  funzionale,  ma
non amministrativa e contabile e non possono  essere  assegnatari  di
personale tecnico e amministrativo. 
    3. La proposta di costituzione dei centri  interdipartimentali  e
il  relativo  regolamento  di  funzionamento   devono   indicare   il
Dipartimento  di  riferimento,   previa   acquisizione   del   parere
favorevole del  dipartimento  medesimo,  in  relazione  agli  aspetti
amministrativi e  contabili.  Il  Dipartimento  di  riferimento  puo'
essere modificato con richiesta motivata  del  Consiglio  del  centro
interdipartimentale e previa acquisizione del parere  favorevole  del
nuovo Dipartimento di riferimento. 
    4. Il provvedimento di istituzione dei centri interdipartimentali
puo'  prevedere  la  costituzione  del  Consiglio  e  l'elezione  del
Direttore. Il Consiglio del centro e' composto da: 
      a) il  Direttore  del  centro,  eletto  tra  i  componenti  del
Consiglio; 
      b) i docenti che aderiscono al centro. 
    5. Il Consiglio di dipartimento, con  il  voto  favorevole  della
maggioranza dei suoi componenti,  puo'  deliberare,  per  particolari
attivita' di ricerca e formative di durata pluriennale,  la  proposta
di costituzione di centri interateneo, da presentare al Consiglio  di
amministrazione per l'approvazione; la relativa delibera ne determina
la durata ed i termini per il rinnovo. La  proposta  di  costituzione
dei Centri interateneo e il  relativo  regolamento  di  funzionamento
devono indicare il Dipartimento di riferimento e le altre Universita'
partecipanti. Le proposte di adesione ai  centri  interateneo  devono
essere conformi allo Statuto e ai regolamenti di Ateneo. 
    6. I centri interateneo e  interdipartimentali  sottopongono  una
relazione triennale all'esame del Consiglio di dipartimento anche  ai
fini della verifica dell'interesse alla continuazione  dell'attivita'
del centro in relazione al rapporto costi benefici. La  relazione  e'
trasmessa al Consiglio di  amministrazione  che,  previo  parere  del
Senato accademico, conferma o nega  la  continuazione  dell'attivita'
del centro. La mancata  presentazione  della  relazione  puo'  essere
causa di scioglimento del centro.