(Allegato-art. 36)
                              Art. 36. 
                        Consiglio di facolta' 
 
    1. Il Consiglio di facolta' e' composto: 
    a) dal Presidente; 
    b) dai Direttori dei dipartimenti che costituiscono la facolta' o
loro delegati; 
    c) dai rappresentanti dei dipartimenti di cui alla lettera  b)  e
dei dipartimenti partecipanti ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera
l) e m). Tali  rappresentanti  devono  far  parte  della  Giunta  dei
dipartimenti medesimi. La loro numerosita' e' definita in rapporto al
contributo dei crediti didattici connessi con gli insegnamenti.  Tale
rapporto e' definito, per un triennio,  sulla  base  delle  modalita'
indicate nel Regolamento elettorale di Ateneo. Fanno parte di diritto
del Consiglio di facolta' i Coordinatori dei corsi di studio,  classe
o interclasse eventualmente  fino  alla  concorrenza  del  numero  di
consiglieri che rappresentano il dipartimento, ai sensi dell'art. 32,
comma 2. Ogni rappresentante di cui alla presente lettera c) puo' far
parte di un  solo  Consiglio  di  facolta';  l'eventuale  opzione  va
esercitata entro cinque giorni dalla data della designazione. 
    d) da una rappresentanza  degli  studenti  dei  corsi  di  studio
coordinati dalla facolta', pari al 15%  del  numero  complessivo  dei
componenti  del  Consiglio  secondo   le   modalita'   indicate   nel
Regolamento elettorale di Ateneo. 
    2. I docenti che non svolgono attivita' didattica  nei  corsi  di
studio coordinati dalla facolta' non possono far parte del Consiglio,
fatta eccezione per i Direttori dei dipartimenti che costituiscono la
Facolta'. In caso di scadenza o anticipata cessazione del mandato dei
Direttori di dipartimento o dei Coordinatori dei corsi di studio,  di
classe o interclasse, il neoeletto subentra nel Consiglio  sino  alla
scadenza del mandato del componente sostituito. 
    3. (abrogato) 
    4. Alle sedute del Consiglio di facolta' partecipa, senza diritto
di voto, il Responsabile della segreteria di presidenza che svolge le
funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio. 
    5. Nel caso in cui i componenti di  cui  al  precedente  comma  1
lettera c) cessino di appartenere alla Giunta di dipartimento, o  non
svolgano piu' attivita' didattica  nei  corsi  di  studio  coordinati
dalla facolta', il Dipartimento provvede alla loro sostituzione  sino
alla scadenza del mandato del componente sostituito. 
    6. Le modalita' di variazione della composizione  del  Consiglio,
conseguenti ad attivazione, modifica o disattivazione  dei  corsi  di
studio, saranno definite in via regolamentare dal Senato  Accademico.
Nello stesso regolamento verranno definite le limitazioni al  diritto
di voto.