(Allegato-art. 52 bis)
                             Art. 52-bis 
                    Centri di servizio di Ateneo 
 
    1. Il centro di servizio e' la struttura organizzativa  istituita
con la finalita' di promuovere, produrre, erogare e, oppure,  gestire
servizi, strutture, laboratori a supporto delle strutture  didattiche
e di ricerca dell'Ateneo. 
    2. I centri hanno autonomia funzionale ma sono privi di autonomia
contabile.  La  gestione  amministrativo-contabile  dei   centri   e'
regolata,  nel  rispetto  delle  norme  sul   bilancio   unico,   dal
Regolamento per  l'amministrazione,  finanza  e  la  contabilita'  di
Ateneo. 
    3. I  centri  sono  istituiti  e  disattivati  con  delibera  del
Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su
proposta  del  Rettore;  la  proposta   deve   indicare,   oltre   le
motivazioni, le strutture e  i  beni  a  disposizione  del  centro  e
l'eventuale personale da assegnare. 
    4. Sono organi dei centri di servizio: 
      a) il Direttore; 
      b) il Consiglio del centro. 
    Le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento  del  centro
sono stabilite da apposito regolamento.