Art. 3 1. Il riconoscimento di idoneita', di cui al l'art. 1 del presente decreto, ha validita' di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «Res Agraria S.r.l.» in data 22 e 23 ottobre 2021. 2. Il centro «Res Agraria S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potra' inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Il presente decreto sara' oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 2021 Il direttore: Faraglia