Art. 3 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. L'Agenzia per la coesione territoriale  dall'entrata  in  vigore
del presente decreto dispone in favore delle universita' titolari dei
corsi di dottorato individuate dall'aggregazione proponente,  di  cui
all'elenco allegato, l'erogazione del  contributo  in  ragione  delle
singole annualita' di legge. 
  2.  Per  le  annualita'  successive  alla  prima,  l'erogazione  e'
subordinata al perfezionamento delle procedure  previste  da  ciascun
Ateneo nell'ambito dell'annualita' di dottorato e all'utilizzo  delle
risorse erogate  in  riferimento  alle  precedenti  annualita',  come
verificato all'esito del monitoraggio di cui al successivo art. 4.