Art. 11 
 
                 Monitoraggio, ispezioni e controlli 
 
  1. In qualsiasi momento, il Ministero e  ISMEA  possono  effettuare
controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative  agevolate,
al fine di verificare la permanenza dei requisiti per la fruizione  e
il  mantenimento  delle  agevolazioni,  nonche'  l'attuazione   degli
interventi  finanziati.  ISMEA  puo'  acquisire  anche  presso  terzi
documenti e informazioni utili per la verifica delle spese  sostenute
per la realizzazione del progetto finanziato. 
  2. I controlli e ispezioni sono svolti dal  Ministero  senza  oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica.