Art. 2 Requisiti dei soggetti beneficiari Le agevolazioni previste dall'art. 9, comma l, della legge 12 dicembre 2019, n. 156 si applicano alle microimprese e piccole e medie imprese come definite nell'allegato I del regolamento, attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nelle attivita' connesse all'agricoltura e alle imprese boschive, in qualsiasi forma costituite, che presentino progetti di investimento per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda. Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese; b) esercitare esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile; c) avere sede operativa nei territori dei comuni indicati negli allegati l, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea; f) non rientrare tra le imprese in difficolta', cosi' come definite dall'art. 2, punto (14), del regolamento.