Art. 2 
 
                 Requisiti dei soggetti beneficiari 
 
  Le agevolazioni previste dall'art.  9,  comma  l,  della  legge  12
dicembre 2019, n. 156 si applicano  alle  microimprese  e  piccole  e
medie imprese come definite nell'allegato I del  regolamento,  attive
nella  produzione   agricola   primaria,   nella   trasformazione   e
commercializzazione di prodotti agricoli,  nelle  attivita'  connesse
all'agricoltura  e  alle  imprese  boschive,   in   qualsiasi   forma
costituite, che presentino progetti di investimento per lo sviluppo o
il consolidamento dell'azienda.  Alla  data  di  presentazione  della
domanda, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro  delle
imprese; 
    b)  esercitare  esclusivamente  l'attivita'  agricola  ai   sensi
dell'art. 2135 del codice civile; 
    c) avere sede operativa nei territori dei comuni  indicati  negli
allegati l, 2 e 2-bis al  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 
    d) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali; 
    e)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   e   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    f) non rientrare  tra  le  imprese  in  difficolta',  cosi'  come
definite dall'art. 2, punto (14), del regolamento.