Art. 4 
 
                       Iniziative ammissibili 
 
  1.  I  progetti  finanziabili  devono  perseguire  almeno  uno  dei
seguenti obiettivi: 
    a) miglioramento del rendimento e  della  sostenibilita'  globale
delle aziende di cui all'art. 2, mediante una riduzione dei costi  di
produzione o un miglioramento  e  riconversione  della  produzione  e
delle attivita' agricole e boschive connesse; 
    b) miglioramento delle condizioni agronomiche  e  ambientali,  di
igiene  e  benessere  degli  animali  purche'  non   si   tratti   di
investimenti  realizzati  per  conformarsi  alle  norme   dell'Unione
europea; 
    c) realizzazione e miglioramento  delle  infrastrutture  connesse
allo    sviluppo,    all'adeguamento    ed    alla    modernizzazione
dell'agricoltura. 
  2. I progetti non possono essere avviati prima della  presentazione
della domanda e devono concludersi entro trentasei mesi dalla data di
ammissione alle agevolazioni.