Art. 5 Spese ammissibili e intensita' dell'aiuto 1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese: a) studio di fattibilita', b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario; c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili purche' conformi alle norme antisismiche; d) oneri per il rilascio della concessione edilizia; e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature; f) servizi di progettazione; g) beni pluriennali; h) acquisto di terreni 2. La spesa di cui alla lettera a) e' ammissibile nella misura del 2% del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre, la somma delle spese relative allo studio di fattibilita' ed ai servizi di progettazione e' ammissibile complessivamente entro il limite del 12 per cento dell'investimento da realizzare. 3. L'acquisto di terreni e' ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'investimento da realizzare. 4. La potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100% della capacita' produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento. 5. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attivita' prevista dal progetto. 6. Non possono essere concessi aiuti per: a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali; b) impianto di piante annuali; c) lavori di drenaggio; d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi entro ventiquattro mesi dalla data di insediamento dei giovani agricoltori; e) acquisto di animali; 7. I beni di investimento agevolabili devono essere nuovi di fabbrica. Non sono ammissibili le spese per investimenti di sostituzione di beni preesistenti, i costi dei lavori in economia, e le spese per l'IVA; ai sensi dell'art. 14, paragrafo 7 e dell'art. 17, paragrafo 6, del regolamento, il capitale circolante non e' ritenuto un costo ammissibile. 8. Non saranno concessi aiuti per investimenti in impianti per la produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili. 9. Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le spese per gli acquisti o per lavori effettuati prima della data di delibera di ammissione alle agevolazioni. 10. Le intensita' massime dell'aiuto, espresso in termini di ESL, sono fissate all'art. 14, paragrafi 12 e 13, e all'art. 17, paragrafo 9, del regolamento. In particolare: a) 50 per cento nelle regioni meno sviluppate ai sensi dell'art. 2, punto (37), del regolamento; b) 40 per cento nelle restanti zone; c) per i progetti nel settore della produzione agricola primaria, le intensita' massime di aiuto, espresso in termini di ESL, possono essere maggiorate di venti punti percentuali ai sensi dell'art. 14, paragrafo 13, lettera del regolamento.