Art. 5 
 
              Spese ammissibili e intensita' dell'aiuto 
 
  1.  Per  la  realizzazione  del  progetto  sono  ammissibili   alle
agevolazioni le seguenti spese: 
    a) studio di fattibilita', 
    b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario; 
    c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento  di  beni
immobili purche' conformi alle norme antisismiche; 
    d) oneri per il rilascio della concessione edilizia; 
    e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature; 
    f) servizi di progettazione; 
    g) beni pluriennali; 
    h) acquisto di terreni 
  2. La spesa di cui alla lettera a) e' ammissibile nella misura  del
2% del valore complessivo dell'investimento da  realizzare;  inoltre,
la somma delle spese relative  allo  studio  di  fattibilita'  ed  ai
servizi di progettazione e'  ammissibile  complessivamente  entro  il
limite del 12 per cento dell'investimento da realizzare. 
  3.  L'acquisto  di  terreni  e'  ammissibile  solo  in  misura  non
superiore al 10% dei costi ammissibili  totali  dell'investimento  da
realizzare. 
  4. La potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione  non  deve
essere superiore  al  100%  della  capacita'  produttiva,  stimata  a
regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento. 
  5. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o  la
ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente  connesse  con
l'attivita' prevista dal progetto. 
  6. Non possono essere concessi aiuti per: 
    a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e  piante
annuali; 
    b) impianto di piante annuali; 
    c) lavori di drenaggio; 
    d)   investimenti   realizzati   per   conformarsi   alle   norme
dell'Unione, ad eccezione  degli  aiuti  concessi  entro ventiquattro
mesi dalla data di insediamento dei giovani agricoltori; 
    e) acquisto di animali; 
  7. I beni  di  investimento  agevolabili  devono  essere  nuovi  di
fabbrica.  Non  sono  ammissibili  le  spese  per   investimenti   di
sostituzione di beni preesistenti, i costi dei lavori in economia,  e
le spese per l'IVA; ai sensi dell'art. 14, paragrafo  7  e  dell'art.
17, paragrafo 6, del  regolamento,  il  capitale  circolante  non  e'
ritenuto un costo ammissibile. 
  8. Non saranno concessi aiuti per investimenti in impianti  per  la
produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed
elettrica da fonti rinnovabili. 
  9. Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le  spese  per  gli
acquisti o per lavori effettuati prima  della  data  di  delibera  di
ammissione alle agevolazioni. 
  10. Le intensita' massime dell'aiuto, espresso in termini  di  ESL,
sono fissate all'art. 14, paragrafi 12 e 13, e all'art. 17, paragrafo
9, del regolamento. In particolare: 
    a) 50 per cento nelle regioni meno sviluppate ai sensi  dell'art.
2, punto (37), del regolamento; 
    b) 40 per cento nelle restanti zone; 
    c) per i progetti nel settore della produzione agricola primaria,
le intensita' massime di aiuto, espresso in termini di  ESL,  possono
essere maggiorate di venti punti percentuali ai sensi  dell'art.  14,
paragrafo 13, lettera del regolamento.