Art. 8 Modalita' di rendicontazione delle agevolazioni 1. Dopo la stipula del contratto di concessione delle agevolazioni, i beneficiari devono rendicontare le spese effettuate in un'unica soluzione, ovvero per SAL (stato avanzamento lavori) con un massimo di 3. 2. Al termine del periodo di realizzazione dell'investimento, in caso di investimenti realizzati per un valore inferiore a quello previsto nel progetto approvato, i massimali di intervento di cui all'art. 3 vengono ricalcolati sulla base delle spese ammesse e l'importo del mutuo viene rideterminato con effetto sul piano di ammortamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.