Art. 2 
 
                 Contributi di autonoma sistemazione 
 
  1. Il commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  sindaci,  e'
autorizzato ad  assegnare  ai  nuclei  familiari  la  cui  abitazione
principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in
parte, ovvero sia stata sgomberata  in  esecuzione  di  provvedimenti
delle competenti autorita', adottati a seguito dell'evento di cui  in
premessa,  un  contributo  per  l'autonoma   sistemazione   stabilito
rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei  monofamiliari,  in  euro
500,00 per i nuclei familiari composti da due unita', in euro  700,00
per quelli composti da tre unita', in euro 800 per quelli composti da
quattro unita', fino ad un massimo  di  euro  900,00  mensili  per  i
nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'. Qualora nel nucleo
familiare siano presenti persone di eta' superiore  a  sessantacinque
anni, portatori  di  handicap  o  disabili  con  una  percentuale  di
invalidita'  non  inferiore  al  67%,  e'  concesso   un   contributo
aggiuntivo di euro 200,00  mensili  per  ognuno  dei  soggetti  sopra
indicati, anche oltre  il  limite  massimo  di  euro  900,00  mensili
previsti per il nucleo familiare. 
  2. I benefici  economici  di  cui  al  comma  1,  sono  concessi  a
decorrere  dalla  data  indicata  nel   provvedimento   di   sgombero
dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano  realizzate
le  condizioni  per  il  rientro  nell'abitazione,  ovvero   si   sia
provveduto ad altra sistemazione avente carattere  di  stabilita',  e
comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,  il
commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui  all'art.
9. 
  4. Il contributo di  cui  al  presente  articolo  non  puo'  essere
riconosciuto  nell'ipotesi  in   cui   l'amministrazione   regionale,
provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo  gratuito,  di
alloggi.