Art. 3 Ulteriori disposizioni 1. All'esito di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 1 e dal comma 6 dell'art. 2, il soggetto responsabile individuato ai sensi dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 2, comma 2 per le attivita' rispettivamente previste, provvede alla chiusura della contabilita' speciale. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 gennaio 2022 Il Capo del Dipartimento: Curcio