Art. 3 
 
                       Ulteriori disposizioni 
 
  1. All'esito di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 1 e dal comma
6  dell'art.  2,  il  soggetto  responsabile  individuato  ai   sensi
dell'art. 1, comma  2  e  dell'art.  2,  comma  2  per  le  attivita'
rispettivamente previste, provvede alla chiusura  della  contabilita'
speciale. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 24 gennaio 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio