Art. 4 
 
           Condizioni per il sostegno finanziario del PNRR 
 
  1. L'ammissibilita' al finanziamento a valere sulle risorse di  cui
al presente decreto dei programmi di  investimento  e  dei  piani  di
impresa presentati nell'ambito delle misure di cui all'art. 3,  comma
1, e' subordinata alla verifica della conformita'  alle  disposizioni
nazionali e europee di riferimento e l'accesso alle  agevolazioni  e'
valutato sulla base dei seguenti elementi: 
    a) rispetto del  divieto  di  doppio  finanziamento,  per  cui  i
programmi  e  piani  di  impresa  non  devono   avere   ottenuto   un
finanziamento per gli stessi costi a  valere  su  altri  programmi  e
strumenti dell'Unione europea; 
    b) rispetto del principio sancito dall'art.  17  del  regolamento
(UE) 2020/852 di «non arrecare  un  danno  significativo»  (principio
DNSH) contro l'ambiente; 
    c) concorso al raggiungimento dell'«obiettivo digitale»; 
    d) conformita' alle ulteriori disposizioni nazionali  ed  europee
di riferimento. 
  2. Gli elementi di cui al comma  1  sono  verificati  dal  soggetto
gestore in sede  di  istruttoria  delle  domande  di  agevolazione  e
monitorati nel corso della realizzazione  dei  programmi  finanziati,
anche attraverso  l'indicazione  di  specifica  documentazione  e  di
dichiarazioni da produrre da parte  delle  imprese  beneficiarie,  ai
fini della fruizione e del mantenimento delle agevolazioni  concesse.
Con successivi provvedimenti del Ministero, per ciascuna delle misure
di cui all'art. 3, comma 1, sono fornite le disposizioni di dettaglio
in merito ai pertinenti obblighi in capo alle imprese beneficiarie  e
alle verifiche operate dal soggetto gestore, anche tenuto conto delle
istruzioni tecniche all'uopo impartite dal Servizio centrale  per  il
PNRR presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  e
della disciplina adottata dalle competenti  strutture  di  Governance
del Piano. Con i medesimi provvedimenti sono, altresi', specificati: 
    a) le condizioni per il rispetto del principio DNSH, ivi comprese
esclusioni di carattere settoriale; 
    b) le modalita' per assicurare che l'investimento  «Creazione  di
imprese femminili» contribuisca all'obiettivo digitale garantendo, in
particolare, il rispetto del «tagging» stimato pari al 40 per cento; 
    c) gli  adempimenti  connessi  agli  obblighi  di  rilevazione  e
imputazione  dei  dati  nel  sistema  informativo  adottato  per   il
monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e  finanziario  dei
progetti, nel rispetto dell'art. 22, paragrafo  2,  lettera  d),  del
regolamento (UE) 2021/241 e gli ulteriori adempimenti  per  finalita'
di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali; 
    d) gli  obblighi  in  materia  di  comunicazione  e  informazione
previsti dall'art. 34  del  regolamento  (UE)  2021/241,  incluse  le
dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle
risorse dell'Unione europea -  NextGenerationEU  e  le  modalita'  di
valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea; 
    e) gli obblighi di conservazione, nel rispetto  anche  di  quanto
previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, della documentazione progettuale, che,  nelle  diverse  fasi  di
controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del
PNRR, dovra' essere messa prontamente a disposizione su richiesta del
Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unita'  di  Audit,
della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti  europea,
della  Procura  europea  e  delle  competenti  Autorita'  giudiziarie
nazionali; 
    f) l'eventuale destinazione delle  risorse  di  cui  all'art.  3,
comma  2,  nella  disponibilita'  del  Ministero   al   rafforzamento
finanziario  di  interventi  previsti  dal  capo  V  del  decreto  30
settembre 2021, esercitando la facolta' di cui al  medesimo  art.  3,
comma 2; 
    g) le ulteriori disposizioni operative  volte  ad  assicurare  il
rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento. 
  3. Il Ministero, in ogni  caso,  presidia  e  vigila,  fornendo  al
soggetto  gestore  le  direttive  occorrenti,  sul   rispetto   delle
condizioni e delle tempistiche previste  per  il  raggiungimento  dei
risultati dell'investimento «Creazione di imprese  femminili»,  cosi'
come  individuati  in  allegato  alla  decisione  di  esecuzione  del
Consiglio  del  13  luglio  2021  e  dai  successivi  eventuali  atti
modificativi e integrativi e adotta le opportune misure per  tutelare
gli interessi finanziari  dell'Unione  europea  e  per  garantire  il
corretto utilizzo dei fondi. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 24 novembre 2021 
 
                                                   Il Ministro        
                                             dello sviluppo economico 
                                                    Giorgetti         
           Il Ministro 
per le pari opportunita' e la famiglia 
             Bonetti 

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 23