Art. 4 La ripartizione relativa agli anni 2020 e 2021 e' operata distintamente sulla base delle rispettive «quote pro-capite», ottenute dividendo l'importo globale della compensazione finanziaria, versata dai tre cantoni summenzionati e riferita a ciascun anno 2020 e 2021 per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri residenti, alla data del 31 agosto di ciascun anno, nei «Comuni di confine» e che abbiano svolto nel corso dell'anno attivita' di lavoro dipendente in uno dei tre cantoni in questione.