Art. 6 
 
  Le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti  assegnatari  per
la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di
interesse generale volte ad agevolare i lavoratori  frontalieri,  con
preferenza per i settori  dell'edilizia  abitativa  e  dei  trasporti
pubblici. Dette somme, inoltre, potranno essere destinate, nel limite
del 30%, al finanziamento di servizi resi  ed  effettivamente  fruiti
relativi ad  opere  pubbliche  realizzate  con  fondi  di  precedenti
erogazioni. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 dicembre 2021 
 
                                                  Il Ministro: Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 19