Art. 4 
 
                         Limiti del compenso 
 
  1. I compensi di cui agli articoli 2, 3 e 5  non  possono  eccedere
euro 8.206,80. 
  2. I limiti massimi di cui al comma precedente sono  aumentati  del
venti per cento  per  i  presidenti,  nonche'  ridotti  della  stessa
percentuale per i segretari delle commissioni stesse.