Art. 5 
 
                Compenso per le procedure concorsuali 
             per le quali non e' prevista la prova orale 
 
  1. Nel caso di procedure concorsuali per le quali non  e'  prevista
la prova orale, ai componenti delle commissioni giudicatrici  compete
il compenso base previsto  dall'art.  2  e  il  compenso  integrativo
previsto dall'art. 3, ridotti del trentacinque per cento.