Art. 5 Compenso per le procedure concorsuali per le quali non e' prevista la prova orale 1. Nel caso di procedure concorsuali per le quali non e' prevista la prova orale, ai componenti delle commissioni giudicatrici compete il compenso base previsto dall'art. 2 e il compenso integrativo previsto dall'art. 3, ridotti del trentacinque per cento.