Allegato MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «FINOCCHIONA» AI SENSI DELL'ART. 53, PARAGRAFO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Finocchiona», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 289 del 12 dicembre 2017. E' cosi' modificato: Art. 2.2. Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve corrispondere a Kg 160, piu' o meno 10%. E' sostituita dalla frase seguente: Art. 2.2. Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve corrispondere a Kg 160, piu' 15% o meno 10%. La presente modifica sara' in vigore per mesi dodici dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.