(Allegato)
                                                             Allegato 
MODIFICA   TEMPORANEA   DEL   DISCIPLINARE   DI   PRODUZIONE    DELLA
  DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «FINOCCHIONA» AI  SENSI  DELL'ART.
  53, PARAGRAFO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) N.  1151/2012  DEL  PARLAMENTO
  EUROPEO E DEL CONSIGLIO. 
 
    Il  disciplinare  di  produzione  della  indicazione   geografica
protetta «Finocchiona», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana Serie generale n. 289 del 12 dicembre 2017. 
    E' cosi' modificato: 
 
                              Art. 2.2. 
 
    Il peso medio della singola  partita  (peso  vivo)  inviata  alla
macellazione deve corrispondere a Kg 160, piu' o meno 10%. 
    E' sostituita dalla frase seguente: 
 
                              Art. 2.2. 
 
    Il peso medio della singola  partita  (peso  vivo)  inviata  alla
macellazione deve corrispondere a Kg 160, piu' 15% o meno 10%. 
    La presente modifica sara' in vigore per mesi dodici  dalla  data
di pubblicazione sul sito  internet  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali.