Art. 3 Disposizioni finali 1. Il presente regolamento non e' sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti in quanto adottato ai sensi dell'art. 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al comma 2. Roma, 21 gennaio 2022 Il Presidente del Consiglio dei ministri: Draghi