Art. 3 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il presente regolamento  non  e'  sottoposto  al  visto  e  alla
registrazione della Corte dei  conti  in  quanto  adottato  ai  sensi
dell'art. 43 della legge 3  agosto  2007,  n.  124,  in  deroga  alle
disposizioni dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  2. Il presente regolamento e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  3. Il presente regolamento entra in vigore il  quindicesimo  giorno
successivo alla pubblicazione di cui al comma 2. 
    Roma, 21 gennaio 2022 
 
                     Il Presidente del Consiglio dei ministri: Draghi