Art. 3 
 
            Invio dei dati dei corrispettivi giornalieri 
                 delle spese sanitarie e veterinarie 
 
  1. Al decreto 19 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) all'art. 6, comma 1, le  parole:  «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle parole «31 dicembre 2022»; 
      b) all'art. 6, comma 2,  le  parole:  «1°  gennaio  2022»  sono
sostituite dalle parole «1° gennaio 2023». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 febbraio 2022 
 
                                               Il Ragioniere generale 
                                                   dello Stato        
                                                     Mazzotta