Art. 3 Invio dei dati dei corrispettivi giornalieri delle spese sanitarie e veterinarie 1. Al decreto 19 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 6, comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2022»; b) all'art. 6, comma 2, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2023». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 2022 Il Ragioniere generale dello Stato Mazzotta